Giurisprudenza di merito GIUDICE DI PACE CIVILE DI MANTOVA 6 ottobre 2010, n. 1237 Patente ‐ Carta di qualificazione del conducente ‐ Guida occasionale di automezzo per il quale è richiesta la CQC ‐ Da parte di persona non avente qualifica di autista ‐ Necessità della CQC ‐ Esclusione. La carta di qualificazione del conducente non è richiesta a chi, non avendo la qualifica di autista, si sia trovato occasionalmente alla guida di un veicolo di proprietà dì una società. (Nella fattispecie il conducente era stato assunto come operaio specializzato e, pertanto, la guida del veicolo non costituiva la sua principale attività). (G.d.P. di Mantova, 6 ottobre 2010, n. 1237) [RIV‐1104P338] ‐ Art. 116 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Trattasi di un verbale emesso dalla Polizia Stradale di Mantova per violazione art. 116, commi 8 e 15, c.d.s., notificato alla ricorrente, in qualità di obbligato in solido, in quanto l’automezzo dì sua proprietà tg. circolava guidato da un conducente che non era in possesso della prescritta carta di qualificazione; con atto separato il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo per 60 gg. e la carta di circolazione veniva ritirata. La ricorrente chiede l’annullamento del verbale in quanto, ai sensi dell’art. 16 del D.L.vo 286/2005 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore), la suddetta carta di qualificazione non è richiesta in determinati casi e, in particolare: “nel caso di veicoli che trasportano materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente”. Nel caso in esame il conducente sig. G. M. era stato assunto come operaio specializzato presso cantiere livello 4 da P. Spa, la quale è stata successivamente incorporata, a seguito di fusione, in B. Spa che, pertanto, si è accollata i dipendenti di P. Spa; quindi il conducente non aveva la qualifica di autista, ma si era trovato occasionalmente alla guida del veicolo di proprietà della ditta ricorrente, senza che la guida del veicolo costituisse la sua principale attività. Come prova di quanto asserito la ricorrente allega il libretto di lavoro del conducente con la qualifica rivestita da cui risulta che effettivamente il conducente ha la qualifica di operaio specializzato livello 4 e non di autista. L’Amministrazione opposta si è limitata a confermare integralmente il verbale impugnato, senza nulla contro dedurre circa quanto argomentato dalla ricorrente circa l’applicazione dell’art. 16 del D.L.vo 286/2005 e, quindi, non avendo l’Amministrazione provato quanto accertato, si ritiene di poter accogliere il ricorso e annullare il provvedimento impugnato e di condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in via equitativa nel dispositivo. Non si ritiene di poter in questa sede liquidare gli asseriti danni subiti dalla ricorrente. All’udienza del 22settembre 2010 è stato letto alle parti presenti il dispositivo della sentenza. (Omissis) [RIV‐1104P338] ‐ Art. 116
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