UFFICIO di PRESIDENZA
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Prot. 14391/2014
Seduta N. 36 del 27 Ottobre 2014
Deliberazione N. 390
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Presenti i membri dell’Ufficio di Presidenza:
Raffaele CATTANEO
Presidente
Fabrizio CECCHETTI
Vice Presidente
Sara VALMAGGI
Vice Presidente
Eugenio CASALINO
Consigliere Segretario
Maria Daniela MARONI
Consigliere Segretario
Assiste il Segretario Mauro Bernardis
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OGGETTO: Modifica del “Regolamento per l’uso del marchio istituzionale del
Consiglio regionale” approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 75 del 17 marzo 2014.
Il presente atto si compone di 6 pagine comprensive dell’allegato.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la legge 6 dicembre 1973, n. 853, recante norme sull’autonomia
contabile e funzionale dei Consigli Regionali delle Regioni a Statuto ordinario;
VISTA la propria deliberazione n. 75 del 17 marzo 2014, con la quale è stato
adottato il Regolamento per l’uso del marchio istituzionale del Consiglio
regionale;
VISTA la nota del 30 luglio 2014, a firma del Presidente e del Vice Presidente
del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione e indirizzata al Presidente del
Consiglio regionale, con la quale è stata manifestata l’esigenza di semplificare
l’utilizzo del marchio del Consiglio da parte degli organi composti
esclusivamente da consiglieri;
RITENUTA pertanto la necessità di apportare al Regolamento attualmente
vigente le modifiche necessarie a realizzare una semplificazione delle procedure
dell’utilizzo del marchio da parte degli organi composti esclusivamente da
consiglieri;
RITENUTO, in considerazione dell’entità delle modifiche parziali al
Regolamento vigente, di procedere alla modifica dell’art. 4 “utilizzo del marchio
da parte di organi e organismi regionali consiliari”;
all’unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese,
DELIBERA
1. di apportare all’articolo 4 della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75
del 17 marzo 2014 “Regolamento per l’uso del marchio istituzionale del
Consiglio Regionale” le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “gli organi ed organismi regionali consiliari” sono aggiunte
le parole: “composti non esclusivamente da consiglieri”;
b) le parole “il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione” sono
soppresse;
2. di dare atto che il testo dell’art. 4, a seguito delle modifiche di cui sopra,
risulta così riformulato: “Gli organi ed organismi regionali consiliari
composti non esclusivamente da consiglieri quali la Commissione Garante
dello Statuto, il Comitato regionale per le comunicazioni, il Difensore
regionale, il Consiglio per le pari opportunità, il Consiglio per le autonomie
locali possono utilizzare il marchio del Consiglio in via permanente per gli
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atti e documenti di uso corrente, o per singole iniziative, previa
autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
L’autorizzazione per gli atti e documenti di uso corrente ha validità per
l’intera legislatura”;
3. di dare atto che il testo del Regolamento per l’uso del marchio istituzionale
del Consiglio regionale, come risultante a seguito delle modifiche apportate
con la seguente deliberazione, è quello in allegato A, parte integrante della
presente deliberazione.
IL SEGRETARIO
f.to Mauro Bernardis
IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Cattaneo
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ALLEGATO A
Regolamento per l’uso del marchio istituzionale del Consiglio Regionale
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del marchio istituzionale del
Consiglio Regionale, di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale n. 8 del 18 gennaio 2010 “Adozione del nuovo marchio del Consiglio
regionale”.
Art. 2
Descrizione e caratteristiche del marchio: rinvio
1. Per quanto riguarda la descrizione, le caratteristiche e le norme tecniche e grafiche del
marchio si rinvia alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 8
del 18 gennaio 2010 “Adozione del nuovo marchio del Consiglio regionale”.
Art. 3
Utilizzo del marchio da parte dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale
1. I gruppi consiliari possono utilizzare il marchio del Consiglio in via permanente per gli
atti, documenti e altri supporti di uso corrente previa autorizzazione dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, che ha validità per l’intera legislatura.
2. L’uso del marchio su locandine, manifesti, inviti, comunicati, opuscoli, depliant,
brochure, pagine web ed altro materiale riferito ad eventi realizzati o promossi dai gruppi
consiliari presenti in Consiglio, anche con la collaborazione di soggetti terzi, è consentito
previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 4
“Utilizzo del marchio da parte di organi ed organismi regionali consiliari”
1. Gli organi ed organismi regionali consiliari composti non esclusivamente da consiglieri
quali la Commissione Garante dello Statuto, il Comitato regionale per le comunicazioni,
il Difensore regionale, il Consiglio per le pari opportunità, il Consiglio per le autonomie
locali possono utilizzare il marchio del Consiglio in via permanente per gli atti e
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documenti di uso corrente, o per singole iniziative, previa autorizzazione dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale. L’autorizzazione per gli atti e documenti di uso
corrente ha validità per l’intera legislatura.
Art. 5
“Utilizzo del marchio da parte delle strutture amministrative del Consiglio regionale”
1. L’uso del marchio del Consiglio regionale da parte di strutture amministrative del
Consiglio regionale per le attività istituzionale e amministrative non necessità di
autorizzazione. In particolare, le strutture del Consiglio regionale utilizzano
liberamente il marchio nei seguenti casi:
a. per redigere le comunicazioni ufficiali del Consiglio Regionale da pubblicare sul sito
istituzionale;
b. per redigere atti e documenti prodotti con la collaborazione o su commissione di
soggetti terzi, purché attengono all’attività consiliare;
c. nella realizzazione di locandine, manifesti, inviti, comunicati, opuscoli, depliant.
Brochure, pagina web ed altro materiale riferito ad eventi organizzati o promossi dalle
strutture del Consiglio, anche in collaborazione con soggetti terzi.
Art.6
Utilizzo del marchio da parte di soggetti esterni al Consiglio regionale
1. L’uso del marchio da parte di soggetti esterni al Consiglio regionale è possibile solo se
autorizzato dall’Ufficio di Presidenza. I soggetti che utilizzano il marchio sono tenuti a
darne adeguata visibilità sui propri materiali, secondo le indicazioni fornite dal Servizio
competente in materia di Comunicazioni e Relazioni esterne dell’Ente.
2 L’autorizzazione non può essere concessa per fini commerciali e non conferisce alcun
diritto d’esclusiva e di proprietà del marchio, il cui uso deve intendersi riferito solo al
caso specifico indicato nella richiesta e limitatamente alla durata dello stesso.
3. Parimenti, necessita di autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza l’utilizzo del marchio
nell’ambito di eventi organizzati da terzi nelle sale del Consiglio regionale.
4. L’Ufficio di Presidenza può autorizzare, anche a soggetti esterni, per finalità
promozionali a favore del Consiglio, la produzione di oggetti con apposizione del
marchio.
5. Nei casi di richiesta di patrocinio, l’uso del marchio è regolato dalla disciplina in materia
di patrocini.
Art. 7
Autorizzazione all’utilizzo del marchio
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1. La richiesta di autorizzazione all’utilizzo del marchio di cui agli articoli precedenti deve
essere rivolta al Presidente del Consiglio regionale almeno trenta giorni prima di quello di
utilizzo e deve contenere:
a) le generalità del soggetto richiedente, che non può essere diverso dall’utilizzatore;
b) il motivo della richiesta, con l’indicazione dell’eventuale iniziativa cui è connesso
l’uso del marchio;
c) la durata dell’utilizzo.
Alla richiesta deve essere allegato il fac-simile del materiale su cui si chiede di
apporre il marchio.
1. La richiesta è effettuata con posta elettronica certificata, fax o raccomandata con avviso
di ricevimento; per i soggetti di cui agli articoli 3 e 4 può essere fatta anche con gli
strumenti di posta interna del Consiglio.
2. I richiedenti, al momento della richiesta di autorizzazione, devono esentare il Consiglio
regionale da ogni responsabilità derivante da un eventuale uso illecito o improprio del
marchio.
3. L’Ufficio di Presidenza si pronuncia entro venti giorni dalla richiesta.
4. A seguito dell’autorizzazione, la struttura competente invia il marchio del Consiglio al
soggetto beneficiario.
Art. 8
Responsabilità dell’uso corretto del marchio
1. Il marchio deve essere apposto in modo congruo alla dignità istituzionale dell’Assemblea
regionale.
2. Qualunque uso indebito o improprio o non corretto del marchio comporta la revoca
dell’autorizzazione, fermo restando l’avvio delle azioni legali a tutela.
Art. 9
Pubblicazione
1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale della
Lombardia.
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