UFFICIO di PRESIDENZA _____________________________________________________________________________ Prot. 14391/2014 Seduta N. 36 del 27 Ottobre 2014 Deliberazione N. 390 ________________________________________________________________________________ Presenti i membri dell’Ufficio di Presidenza: Raffaele CATTANEO Presidente Fabrizio CECCHETTI Vice Presidente Sara VALMAGGI Vice Presidente Eugenio CASALINO Consigliere Segretario Maria Daniela MARONI Consigliere Segretario Assiste il Segretario Mauro Bernardis ________________________________________________________________________________ OGGETTO: Modifica del “Regolamento per l’uso del marchio istituzionale del Consiglio regionale” approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 17 marzo 2014. Il presente atto si compone di 6 pagine comprensive dell’allegato. L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE VISTA la legge 6 dicembre 1973, n. 853, recante norme sull’autonomia contabile e funzionale dei Consigli Regionali delle Regioni a Statuto ordinario; VISTA la propria deliberazione n. 75 del 17 marzo 2014, con la quale è stato adottato il Regolamento per l’uso del marchio istituzionale del Consiglio regionale; VISTA la nota del 30 luglio 2014, a firma del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione e indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, con la quale è stata manifestata l’esigenza di semplificare l’utilizzo del marchio del Consiglio da parte degli organi composti esclusivamente da consiglieri; RITENUTA pertanto la necessità di apportare al Regolamento attualmente vigente le modifiche necessarie a realizzare una semplificazione delle procedure dell’utilizzo del marchio da parte degli organi composti esclusivamente da consiglieri; RITENUTO, in considerazione dell’entità delle modifiche parziali al Regolamento vigente, di procedere alla modifica dell’art. 4 “utilizzo del marchio da parte di organi e organismi regionali consiliari”; all’unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese, DELIBERA 1. di apportare all’articolo 4 della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 17 marzo 2014 “Regolamento per l’uso del marchio istituzionale del Consiglio Regionale” le seguenti modifiche: a) dopo le parole “gli organi ed organismi regionali consiliari” sono aggiunte le parole: “composti non esclusivamente da consiglieri”; b) le parole “il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione” sono soppresse; 2. di dare atto che il testo dell’art. 4, a seguito delle modifiche di cui sopra, risulta così riformulato: “Gli organi ed organismi regionali consiliari composti non esclusivamente da consiglieri quali la Commissione Garante dello Statuto, il Comitato regionale per le comunicazioni, il Difensore regionale, il Consiglio per le pari opportunità, il Consiglio per le autonomie locali possono utilizzare il marchio del Consiglio in via permanente per gli Pagina 2 di 6 atti e documenti di uso corrente, o per singole iniziative, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. L’autorizzazione per gli atti e documenti di uso corrente ha validità per l’intera legislatura”; 3. di dare atto che il testo del Regolamento per l’uso del marchio istituzionale del Consiglio regionale, come risultante a seguito delle modifiche apportate con la seguente deliberazione, è quello in allegato A, parte integrante della presente deliberazione. IL SEGRETARIO f.to Mauro Bernardis IL PRESIDENTE f.to Raffaele Cattaneo Pagina 3 di 6 ALLEGATO A Regolamento per l’uso del marchio istituzionale del Consiglio Regionale Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del marchio istituzionale del Consiglio Regionale, di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 8 del 18 gennaio 2010 “Adozione del nuovo marchio del Consiglio regionale”. Art. 2 Descrizione e caratteristiche del marchio: rinvio 1. Per quanto riguarda la descrizione, le caratteristiche e le norme tecniche e grafiche del marchio si rinvia alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 8 del 18 gennaio 2010 “Adozione del nuovo marchio del Consiglio regionale”. Art. 3 Utilizzo del marchio da parte dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale 1. I gruppi consiliari possono utilizzare il marchio del Consiglio in via permanente per gli atti, documenti e altri supporti di uso corrente previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ha validità per l’intera legislatura. 2. L’uso del marchio su locandine, manifesti, inviti, comunicati, opuscoli, depliant, brochure, pagine web ed altro materiale riferito ad eventi realizzati o promossi dai gruppi consiliari presenti in Consiglio, anche con la collaborazione di soggetti terzi, è consentito previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Art. 4 “Utilizzo del marchio da parte di organi ed organismi regionali consiliari” 1. Gli organi ed organismi regionali consiliari composti non esclusivamente da consiglieri quali la Commissione Garante dello Statuto, il Comitato regionale per le comunicazioni, il Difensore regionale, il Consiglio per le pari opportunità, il Consiglio per le autonomie locali possono utilizzare il marchio del Consiglio in via permanente per gli atti e Pagina 4 di 6 documenti di uso corrente, o per singole iniziative, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. L’autorizzazione per gli atti e documenti di uso corrente ha validità per l’intera legislatura. Art. 5 “Utilizzo del marchio da parte delle strutture amministrative del Consiglio regionale” 1. L’uso del marchio del Consiglio regionale da parte di strutture amministrative del Consiglio regionale per le attività istituzionale e amministrative non necessità di autorizzazione. In particolare, le strutture del Consiglio regionale utilizzano liberamente il marchio nei seguenti casi: a. per redigere le comunicazioni ufficiali del Consiglio Regionale da pubblicare sul sito istituzionale; b. per redigere atti e documenti prodotti con la collaborazione o su commissione di soggetti terzi, purché attengono all’attività consiliare; c. nella realizzazione di locandine, manifesti, inviti, comunicati, opuscoli, depliant. Brochure, pagina web ed altro materiale riferito ad eventi organizzati o promossi dalle strutture del Consiglio, anche in collaborazione con soggetti terzi. Art.6 Utilizzo del marchio da parte di soggetti esterni al Consiglio regionale 1. L’uso del marchio da parte di soggetti esterni al Consiglio regionale è possibile solo se autorizzato dall’Ufficio di Presidenza. I soggetti che utilizzano il marchio sono tenuti a darne adeguata visibilità sui propri materiali, secondo le indicazioni fornite dal Servizio competente in materia di Comunicazioni e Relazioni esterne dell’Ente. 2 L’autorizzazione non può essere concessa per fini commerciali e non conferisce alcun diritto d’esclusiva e di proprietà del marchio, il cui uso deve intendersi riferito solo al caso specifico indicato nella richiesta e limitatamente alla durata dello stesso. 3. Parimenti, necessita di autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza l’utilizzo del marchio nell’ambito di eventi organizzati da terzi nelle sale del Consiglio regionale. 4. L’Ufficio di Presidenza può autorizzare, anche a soggetti esterni, per finalità promozionali a favore del Consiglio, la produzione di oggetti con apposizione del marchio. 5. Nei casi di richiesta di patrocinio, l’uso del marchio è regolato dalla disciplina in materia di patrocini. Art. 7 Autorizzazione all’utilizzo del marchio Pagina 5 di 6 1. La richiesta di autorizzazione all’utilizzo del marchio di cui agli articoli precedenti deve essere rivolta al Presidente del Consiglio regionale almeno trenta giorni prima di quello di utilizzo e deve contenere: a) le generalità del soggetto richiedente, che non può essere diverso dall’utilizzatore; b) il motivo della richiesta, con l’indicazione dell’eventuale iniziativa cui è connesso l’uso del marchio; c) la durata dell’utilizzo. Alla richiesta deve essere allegato il fac-simile del materiale su cui si chiede di apporre il marchio. 1. La richiesta è effettuata con posta elettronica certificata, fax o raccomandata con avviso di ricevimento; per i soggetti di cui agli articoli 3 e 4 può essere fatta anche con gli strumenti di posta interna del Consiglio. 2. I richiedenti, al momento della richiesta di autorizzazione, devono esentare il Consiglio regionale da ogni responsabilità derivante da un eventuale uso illecito o improprio del marchio. 3. L’Ufficio di Presidenza si pronuncia entro venti giorni dalla richiesta. 4. A seguito dell’autorizzazione, la struttura competente invia il marchio del Consiglio al soggetto beneficiario. Art. 8 Responsabilità dell’uso corretto del marchio 1. Il marchio deve essere apposto in modo congruo alla dignità istituzionale dell’Assemblea regionale. 2. Qualunque uso indebito o improprio o non corretto del marchio comporta la revoca dell’autorizzazione, fermo restando l’avvio delle azioni legali a tutela. Art. 9 Pubblicazione 1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale della Lombardia. Pagina 6 di 6