Novità in materia di accertamento, sanzioni, definizione
delle liti pendenti e contenzioso tributario
D.L. 13 maggio 2011 n.70
D.L.6 luglio 2011 n.98
D.L. 13 agosto 2011 n.138
Dott. Gianluca Cristofori
Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti
connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia
(art. 23, comma 31 D.L. 98/2011)
Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti
connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia
(art. 23, comma 31 D.L. 98/2011)
“ Per coordinare l'entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti, all'articolo 13, comma 1,
secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le
seguenti parole: «riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o
personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,». ”
L'articolo 13 comma 1, secondo periodo D.Lgs. 471/1997 è così modificato:
“ Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale
previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non
superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo , oltre a quanto previsto dalla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente
ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si
applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ”
Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti
connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia
(art. 23, comma 31 D.L. 98/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 98/2011
“Il comma 31 prevede la riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli
adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia. La
modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 consente di ridurre
e graduare le sanzioni in presenza di lievi ritardi negli adempimenti connessi ai
versamenti dei tributi. In particolare, mediante l'eliminazione dell'inciso
“riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale
previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,” si prevede,
in via generalizzata, una nuova misura della sanzione per i versamenti eseguiti
entro 15 giorni dalla ordinaria scadenza, misura che cresce in ragione del
maggior tempo trascorso. La modifica assolve pertanto alla finalità di rendere il
sistema sanzionatorio più graduale rafforzando l'aderenza della sanzione stessa
alla gravità dell' inadempimento.”
Interventi in materia di accessi amministrativi
(articolo 7, comma 2, lettere da a) a d), D.L. n. 70/2011)
Interventi in materia di accessi amministrativi
(articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L. n. 70/2011)
“ In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti
disposizioni:
a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività
delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante «Raccomandazione
della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di
controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore
semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività
amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei
confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da
parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati .
Conseguentemente (…)
Interventi in materia di accessi amministrativi
(articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L. 70/2011)
(…) 3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e
della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;
4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle
disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li
hanno adottati, illecito disciplinare;
Interventi in materia di accessi amministrativi
(articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L.70/2011)
Periodo di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente
(…) “c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: «Il periodo di
permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi
prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre,
in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori
autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di
effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del
contribuente».
L' articolo 12, comma 5 della Legge n. 212/2000 è così modificato:
“ La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede
del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di
particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare
nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente
presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del
dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo
periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti
nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità
semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere
considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la
sede del contribuente”.
Interventi in materia di accessi amministrativi
(articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L. 70/2011)
d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si
applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli
enti di previdenza e assistenza obbligatoria;(…) ”.
Interventi in materia di accessi amministrativi
(articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L. 70/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 70/2011
“Il comma 2 introduce una serie di disposizioni di dettaglio volte a specificare le modalità
di intervento delle misure enunciate nel comma 1.
Comma 2, lettere da a) a d).
Le disposizioni recate dalle lettere da a) a d) mirano a tutelare il regolare esercizio
dell'attività di impresa delle microimprese e delle piccole e medie imprese, imponendo alle
pubbliche amministrazioni di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di
controllo nei riguardi di esse e assicurando una maggiore semplificazione dei relativi
procedimenti. A tal fine, si prevede che gli accessi dovuti a controlli di natura
amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di
programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti
interessati. (…)
Interventi in materia di accessi amministrativi
(art. 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L.70/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 70/2011
(…) Per tutti gli accessi disposti dalle pubbliche amministrazioni, si dispone il
rispetto dei princìpi della contestualità e della non ripetizione per periodi di
tempo inferiori al semestre.
Si prevede, infine, che gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in
violazione delle disposizioni recate dai numeri da 1) a 3) della lettera a) del
comma 2 costituiscono illecito disciplinare (…)
Interventi in materia di accessi amministrativi
(articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L. 70/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 70/2011
(…) La lettera c) modifica la legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del
contribuente, prevedendo che il periodo di permanenza presso la sede del
contribuente, così come l'eventuale proroga, non può essere superiore a quindici
giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in
contabilità semplificata e lavoratori autonomi, computandosi, ai fini del computo
dei giorni lavorativi, i giorni di effettiva presenza degli operatori presso la sede
del contribuente.
La lettera d) estende le disposizioni di cui all' articolo 12 dello statuto dei diritti
del contribuente (in materia di diritti e di garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali) anche alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria .”
Interventi in materia di riscossione
(art.7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011,
art. 23, comma 30 D.L. 98/2011)
Interventi in materia di riscossione
( art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011)
Esecutività avvisi di accertamento
“al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di
accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere
all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli
oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, alinea, la parola «notificati» è
sostituita dalla seguente: «emessi»; ”
L'articolo 29, comma 1 D.L. n.78/2010 è così modificato:
“Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati
emessi a partire dal 1°luglio ottobre* 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni
(…)”.
* Modifica apportata dall'articolo 23, comma 30 del D.L.98/2011
Interventi in materia di riscossione
(art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 70/2011
“ Comma 2, lettera n).
La disposizione è finalizzata a semplificare le procedure di riscossione delle somme
dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate
contenenti l'intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi negli
stessi indicati e a razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei
predetti atti.
A tale fine, la novella al comma 1 dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede che le
disposizioni ivi contenute si applicano con riguardo agli atti emessi a partire dal 1°
luglio 2011 (ndr. 1° ottobre) e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2007 e successivi.
Differimento della data di applicazione della norma in tema di
concentrazione della riscossione nell'accertamento
(art. 23, comma 30 D.L. 98/2011)
“ Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e riscossione, all'articolo
29, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: «luglio» è
sostituita dalla seguente: «ottobre». ”
L'articolo 29 comma 1 D.L. 78/2010 è così modificato:
“ Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi
a partire dal 1°luglio ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni. ”
Differimento della data di applicazione della norma in tema di
concentrazione della riscossione nell'accertamento
( art. 23, comma 30 D.L. 98/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 98/2011
“Il comma 30 prevede il differimento della data di inizio dell'applicazione della norma in
tema di concentrazione della riscossione nell'accertamento. Il rinvio dall'1 luglio all'1
ottobre 2011 si rende necessario in considerazione delle modifiche legislative apportate dal
d.l.13.5.2011, n. 70, in corso di conversione, con numerose e significative modificazioni,
allo scopo di assicurare ai contribuenti la possibilità di conoscere e valutare il nuovo
istituto e le peculiarità che lo regolano sin dal momento in cui saranno emessi i primi
avvisi di accertamento secondo le disposizioni dell' art. 29, comma 1, del d.l.n.78 del 2010.
Inoltre, il rinvio consente all'Agenzia delle entrate di apprestare le indispensabili modifiche
alle procedure informatiche di supporto mantenendo la continuità dell'azione
amministrativa. ”
Interventi in materia di riscossione
(articolo 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011)
Esecutività anche degli avvisi di accertamento IRAP
“ 2) al comma 1, lettera a):
2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi», ovunque ricorrano, sono aggiunte le
seguenti: «, dell'imposta regionale sulle attività produttive»;
2.2) nel secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» è soppressa la seguente: «, anche»;
Interventi in materia di riscossione
(articolo 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011)
L'articolo 29, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2010 è così modificato:
“ a) l'avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di
irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di
presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di
tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì
contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai
fini delle imposte sui redditi dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto
ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni anche ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme
dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, non si applica nei casi di omesso,
carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti
ivi indicati; ”
* Sanzione per ritardati od omessi versamenti diretti
Interventi in materia di riscossione
(art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 70/2011
“ Si specifica, novellando la lettera a) del citato comma 1, che l'avviso di accertamento
con formula esecutiva si riferisce agli atti emessi ai fini delle imposte sui redditi,
compresa l'IRAP, oltre che dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Al fine di agevolare
i contribuenti, si delimita il novero degli atti successivi all’avviso di accertamento con
formula esecutiva che contengono l'intimazione di pagare entro sessanta giorni dalla
notifica.”
Interventi in materia di riscossione
(art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011)
Non applicazione della sanzione amministrativa nei casi di omesso, carente o tardivo
versamento delle somme dovute
2.3) nel terzo periodo, dopo le parole «entro sessanta giorni dal ricevimento della
raccomandata;» sono aggiunte le seguenti: «la sanzione amministrativa prevista
dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica
nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini
di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati»;
Si prevede, inoltre, espressamente che la sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento nei termini previsti delle somme
dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti.
Interventi in materia di riscossione
(art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011)
Sospensione dell’esecuzione forzata
“ 3) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione forzata è
sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della
riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento
alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme
ordinarie a tutela del creditore";
3-bis) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in
carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di
cui alla lettera b)";
4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini
dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come
trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento
di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i
casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»; ”
Interventi in materia di riscossione
(art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011)
L’articolo 29, comma 1, lettera b) D.L. n. 78/2010 è così modificato:
“gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla
notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni
dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in
deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli
agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità
determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa
per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della
riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con
riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;”
Interventi in materia di riscossione
(art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011)
“ 3-bis) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui alla
presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in carico
degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il
fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b)»; "
L'articolo 29, comma 1, lettera c) D.L. 78/2010 è così modificato:
“ in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni
dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel
loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico
agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di
cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in
carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il
fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b);»
Interventi in materia di riscossione
(art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011)
“al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della
riscossione con le modalità' determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti
gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la
provenienza.»; ”
L'articolo 29, comma 1, lettera e) D.L. 78/2010 è così modificato:
“ e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le
modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini
dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso
all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b),
tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della
riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a),
l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è
avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto definitivo; ”
Interventi in materia di riscossione
(art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 70/2011
“Si stabilisce, infine, che in caso di richiesta, da parte del contribuente, della
sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata è sospesa fino
alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e,
in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi (ndr. centottanta, a
seguito della modifica intervenuta in sede di conversione) giorni dalla data di
notifica dell'istanza stessa (ndr. dall’affidamento in carico agli agenti della
riscossione degli atti di cui alla lettera a), a seguito della modifica intervenuta in
sede di conversione).
Tale disposizione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative,
nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
Interventi in materia di riscossione
(articolo 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 70/2011
La norma affianca, pertanto, alla sospensione amministrativa della riscossione già prevista
dall'articolo 29, comma 1, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, un'ipotesi di sospensione ope legis
dell'esecuzione forzata al verificarsi di tutti i presupposti di cui all’articolo 47 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Infine, allo scopo di semplificare le procedure di riscossione coattiva con connessi minori
oneri amministrativi, si chiarisce che ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione
dell'estratto dell'atto di cui alla citata lettera a) del comma 1 dell'articolo 20, come
trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento
di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i
casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.”
Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito
di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale
(articolo 23, commi da 17 a20 D.L. 98/2011)
Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito
di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale
(articolo 23, commi da 17 a20 D.L. 98/2011)
Articolo 23, comma 17 D.L. 98/2011 (Accertamento con adesione)
“Per rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: «, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il
contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto
dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un
anno» sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: «e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia» sono
soppresse;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine
di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede
all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di
tributo».
Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito
di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale
(articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011)
L'articolo 8, commi 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 218/1997 è così modificato:
“ 2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire.
L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive
sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il
versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei
fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto
importo, aumentato di un anno"
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa
pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della
garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di
pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a
ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. ”
Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito
di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale
(articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011)
Articolo 23, comma 18 D.L. 98/2011 (Accertamento con adesione)
“All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «e con la
prestazione della garanzia» sono soppresse e la parola: «previsti» è sostituita dalla
seguente: «prevista». ”
L'articolo 9, comma 1del D.Lgs.218/1997 è così modificato:
“ La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con
il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia prevista dall'articolo 8,
comma 2”.
Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito
di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale
(articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011)
Articolo 23, comma 19 D.L. 98/2011 (Conciliazione giudiziale)
“All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla
prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», sono soppresse;
b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo
delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa
data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno» sono soppresse;
c) il comma 3-bis è sostituito da seguente: «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola
delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura
doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.». ”
Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito
di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale
(articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011)
Articolo 23, comma 19 D.L. 98/2011
L' articolo 48 del D.Lgs. 546/1992, commi 3 e 3-bis è così modificato:
“ 3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a
titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute
mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di
pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, previa
prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38. La conciliazione si
perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero
importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate
successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di
rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento
della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue
somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in
misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. ”
Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito
di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale
(articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011)
Articolo 23, comma 20 D.L. 98/2011
“Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle
definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle
conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla
data di entrata in vigore del presente decreto” (ndr. 6 luglio 2011).
Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito
di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale
(articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 98/2011
“ I commi 17 -20 sono finalizzati ad agevolare il pagamento delle somme dovute
da parte dei contribuenti in caso di accertamento con adesione, di
acquiescenza all’accertamento e di conciliazione giudiziale per importi
superiori a 50.000 euro e che non potendo effettuare il versamento diretto
in un'unica soluzione, scelgono il versamento rateale. La norma sopprime,
al detto fine, l'obbligo della garanzia da prestare per il periodo di
rateazione, aumentato di un anno.
Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito
di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale
(articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 98/2011
“I commi 17 e 18, in materia di accertamento con adesione e acquiescenza,
sopprimono i riferimenti al predetto obbligo contenuti nel comma 3
dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997 e all'articolo 9 dello
stesso decreto e sostituiscono il comma 3-bis dell’articolo 8, prevedendo che
in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive che si
protragga oltre il termine di pagamento della rata successiva, tenendo conto,
quindi, di ritardi tali da non compromettere, nel suo complesso, il piano di
rateazione e l'interesse alla tempestiva riscossione delle somme dovute, il
competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo del totale delle somme
dovute unitamente alla sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, che viene applicata nella misura doppia sul residuo
importo dovuto a titolo di tributo.
Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito
di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale
(articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98 /2011)
Relazione illustrativa al D.L. 98/2011
Le disposizioni di cui ai commi 17 e 18, che producono effetti anche nei casi di mancato
pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima in caso di acquiescenza
all'accertamento, in ragione della previsione recata dall'articolo 29, comma 1, lettera a), si
rendono applicabili anche agli atti di rideterminazione degli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento ivi previsti, non necessitando, pertanto, in tali ipotesi, l'iscrizione a
ruolo delle somme dovute, sostituita dall'adozione degli atti che recheranno l'intimazione
ad adempiere all'obbligo di pagamento delle residue somme dovute e della sanzione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 applicata in misura doppia,
sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito
di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale
(articolo 23, commi da 17 a 20 D.L.98/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 98/2011
Il comma 19 prevede analoga disposizione in materia di conciliazione giudiziale,
modificando l'articolo 48, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, in
particolare, sostituisce anche in tale ipotesi il comma 3-bis del medesimo articolo con una
previsione in base alla quale in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate
diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme
dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997
n.471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. Il comma
20 detta il regime transitorio prevedendo che le disposizioni di cui ai commi precedenti non
si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche
con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente articolo.”
Interventi in materia di studi di settore
(articolo 23, comma 28, D.L. 98/2011)
Interventi in materia di studi di settore
(articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011)
“ Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di settore:
a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è
aggiunto il seguente comma: «1-bis A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono
essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel
quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli
andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree
territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo
d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.»;
Interventi in materia di studi di settore
(articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011)
“ b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto il seguente periodo: «Si
applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente
non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle
Entrate.»;»
L'articolo 8, comma 1 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.471 è così modificato:
“1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore
aggiunto compresa quella periodica non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa
sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso
da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e
completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia
dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate.”.
In caso di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, anche a
seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate formulato sulla base dei dati dallo stesso contribuente
esposti nella relativa dichiarazione annuale, la sanzione applicabile è fissata al massimo importo consentito.
Interventi in materia di studi di settore
(articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011)
“c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, è aggiunta la seguente lettera: «d-ter) quando viene rilevata
l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.»; ”
L'omessa o infedele compilazione degli studi di settore, ovvero l'indicazione di
cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti consente
all'Amministrazione finanziaria l'impiego dell'accertamento induttivo ove il
maggior reddito risultante dalla (corretta) applicazione dello studio di settore
sia pari o superiore al 10 per cento di quello dichiarato.
Interventi in materia di studi di settore
(articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011)
“d) al comma 4-bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è soppresso
il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere
evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi
di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o
compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.»; ”
nel caso in cui un soggetto risulti congruo alle risultanze degli studi di settore, pur
sussistendo una limitazione dei poteri accertativi, in caso di rettifica, nella motivazione
dell'atto non debbono più essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere
le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di
ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.
Interventi in materia di studi di settore
(articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011)
“ e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-bis.1. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 [ndr., sanzione per infedele dichiarazione] è elevata
del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla
presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 2- bis .»;
f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter: La misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia
dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4-bis.»;
g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter: La
misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione
del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento
sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da
parte dell'Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis.». ”
La misura della sanzione minima e massima è elevata del 50 per cento, in caso di rettifica delle
dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP a seguito di accertamento effettuato sulla base delle risultanze
delle studi di settore, nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e sempre che il contribuente non provveda alla
presentazione dello stesso, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Interventi in materia di studi di settore
(art. 23, comma 28 D.L. 98/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 98/2011
“Il comma 28 detta disposizioni in materia di studi di settore. La lettera a) prevede il
differimento, a partire dal 2012, dei termini di pubblicazione degli studi di settore in
Gazzetta Ufficiale al 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore e la
possibilità di modificare gli studi di settore già approvati entro il successivo 31 marzo al
fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a
determinati settori o aree territoriali. Tale tempistica garantisce il corretto coordinamento
delle attività di costruzione, approvazione e pubblicazione degli studi di settore con la
disponibilità dei dati e delle informazioni a tal fine necessarie.
Interventi in materia di studi di settore
(articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 98/2011
La modifica normativa prevista alla lettera b) prevede che, in caso di omessa presentazione
del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e sempre che il
contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione
integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate formulato
sulla base dei dati dallo stesso contribuente esposti nella relativa dichiarazione annuale, la
sanzione applicabile sia fissata al massimo importo consentito (“4.000.000 di lire”),
disponendo la non applicabilità della sanzione minima ivi prevista (“500.000 lire”).
La successiva lettera c) stabilisce che, quando viene rilevata l'omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, l'ufficio può procedere all'
accertamento induttivo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 39 del DPR n. 600 del
1973.
Interventi in materia di studi di settore
(art. 23, comma 28 D.L. 98/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 98/2011
La norma prevede anche una misura di cautela laddove specifica che la stessa non si
applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito
della corretta applicazione degli studi di settore, non sia superiore al 10 per cento del
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.
La lettera d) modifica l'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 nella parte che prevede la
limitazione della potestà accertativa nel caso in cui un soggetto sia congruo alle risultanze
degli studi di settore. In particolare, ferma restando la citata limitazione dei poteri
accertativi, viene eliminato l'inciso che prevede che, in caso di rettifica, nella motivazione
dell'atto debbano essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le
risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di
ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. In tal modo si rende
omogenea la disposizione contenuta nell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 con quella
prevista al successivo comma 10-ter in materia di adesione agli inviti al contraddittorio
basati sulle risultanze degli studi di settore.
Interventi in materia di studi di settore
(articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 98/2011
Le lettere e), f) e g) stabiliscono che la misura della sanzione minima e massima è elevata
del 50 per cento, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP a seguito
di accertamento effettuato sulla base delle risultanze delle studi di settore, nelle ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore e sempre che il contribuente non provveda alla
presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico
invito da parte dell'Agenzia delle Entrate formulato sulla base dei dati dallo stesso
contribuente esposti nella relativa dichiarazione annuale.”
Novità in materia di accertamento da studi di settore
( articolo 2, comma 35 D.L.138/2011)
Accertamento da studi di settore
“All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
dopo la parola « 446» sono aggiunte le seguenti: « e che i contribuenti interessati risultino
congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione
al periodo di imposta precedente».
All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, dopo le parole « o aree territoriali » sono aggiunte le seguenti: «, o per aggiornare o
istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 ». ”
Novità in materia di accertamento da studi di settore
(articolo 2, comma 35 D.L.138/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 138/2011
“Il comma 35 modifica l'articolo 10, comma 4 bis, della legge n. 146 del 1998
nella parte che prevede la limitazione della potestà accertativa nel caso in cui un
soggetto sia congruo alle risultanze degli studi di settore. In particolare, in
relazione ad una annualità di imposta, la citata limitazione dei poteri accertativi
sussiste solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di
adeguamento agli studi di settore anche per l'annualità precedente.
Infine, si prevede la possibilità, in relazione ad una determinata annualità di
imposta, di modificare gli studi di settore applicabili con riferimento a tale
annualità entro il 31 marzo dell'anno successivo anche al fine di istituire o
aggiornare gli indicatori di normalità economica.”
Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni
(articolo 23, comma 29 D.L. 98/2011)
Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni
(articolo 23, comma 29 D.L. 98/2011)
Facoltà di definizione delle sanzioni in via agevolata
“Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni:
a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 è
aggiunto il seguente: «7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora
rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del
comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con
il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.». La disposizione di cui al periodo
precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelli notificati prima della predetta
data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;
Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni
(art. 23, comma 29 del D.L. 98/2011)
Irrogazione immediata delle sanzioni con atto contestuale all'avviso di accertamento
“ b) nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le
parole: «possono essere» sono sostituite con la seguente: «sono». La disposizione di cui al
periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.”
L'articolo 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997 è così modificato:
“In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono
possono essere sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto
compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo
medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di
nullità. ”
Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni
(art. 23, comma 29 D.L. 98/2011)
Relazione illustrativa al D.L. 98/2011
“ Il comma 29 detta disposizioni per razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle
sanzioni. La lettera a) è volta a estendere la facoltà di definizione in maniera agevolata
delle sanzioni irrogate, qualora le stesse siano state rideterminate dall'ufficio a seguito
dell'accoglimento delle deduzioni prodotte. La disposizione si applica anche agli atti di
irrogazione delle sanzioni per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del
ricorso, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con la modifica di cui alla
lettera b) si rende obbligatoria l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo
cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica. Tale
disposizione si applica agli atti emessi a decorrere dal 1°ottobre 2011. La suddetta
modifica comporta, peraltro, che rendendosi obbligatoria l'irrogazione contestuale all'atto
di accertamento, delle sanzioni collegate al tributo, l'intimazione ad adempiere,
contenuta negli avvisi di accertamento di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, si riferisca sempre anche a dette sanzioni.
Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni
(art. 23, comma 29 D.L. 98/2011)
Relazione illustrativa D.L. 98/2011
Un ulteriore effetto della nuova formulazione è il superamento del doppio binario,
conseguente alla scelta dell'irrogazione immediata o mediante separato atto di
contestazione delle sanzioni correlate ai tributi, in termini di benefici fruibili a
seguito della definizione in adesione o per omessa impugnazione degli avvisi di
accertamento o di rettifica del tributo. Resta fermo che il procedimento di cui
all'articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, rimarrà necessariamente utilizzato per le
sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono nei confronti di soggetti quali, ad
esempio, il coobbligato, non destinatario dell'avviso di accertamento.
Contributo unificato nel processo tributario
(art. 37 , commi 6 e 7 D.L. 98/2011)
Contributo unificato nel processo tributario
(art. 37 , commi 6 e 7 D.L. 98/2011)
“Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito dalla seguente: "Contributo unificato nel
processo civile, amministrativo e tributario";
b) all'articolo 9:
1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le
parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario"; (…)
(…) q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Ove il difensore non
indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi
degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale
nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato
è aumentato della metà.";
Contributo unificato nel processo tributario
(art. 37, commi 6 e 7 D.L. 98/2011)
(…) t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente: "6-quater. Per i ricorsi
principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è
dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a
euro 2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro
5.000; c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000; d) euro
250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; e) euro 500 per
controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000; f) euro 1.500 per
controversie di valore superiore a euro 200.000.
u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nei processi tributari, il valore
della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla
parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito."; “
Contributo unificato nel processo tributario
(art. 37, commi 6 e 7 D.L. 98/2011)
1) Introduzione del contributo unificato nel processo tributario
L'articolo 9, del titolo I, parte II del D.P.R. 115/2002 è così modificato:
“E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel
processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel
processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo
13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10”.
Contributo unificato nel processo tributario
(art. 37, commi 6 e 7 D.L. 98/2011)
2) Importi del contributo unificato nel processo tributario
L'articolo 13, del titolo I, parte II del D.P.R. 115/2002 è così integrato:
“6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie
provinciali e regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a)euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b)euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c)euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d)euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e)euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f)euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.”
Contributo unificato nel processo tributario
(art. 37, commi 6 e 7 D.L. 98/2011)
3) Dichiarazione del valore della lite
L'articolo 14, del titolo I, parte II del D.P.R. 115/2002 è così integrato:
“3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5
dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso,
anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.”
Contributo unificato nel processo tributario
(art. 37, commi 6 e 7 D.L. 98/2011)
4) Aumento del contributo unificato per mancata indicazione della p.e.c., del numero
di fax del difensore ovvero del codice fiscale della parte
L'articolo 13, del titolo I, parte II del D.P.R. 115/2002 è così integrato:
“3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura
civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora
la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il
processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.”
Contributo unificato nel processo tributario
(art. 37, commi 6 e 7 D.L. 98/2011)
Relazione illustrativa D.L. 98/2011
“I commi 6 e seguenti modificano il testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n.
115 del 2002). Vengono introdotte, innanzitutto, nuove ipotesi in cui è necessario
il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, quali il processo
tributario e i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. (…)
(…) Inoltre, vengono aumentati proporzionalmente gli importi dovuti per il
contributo unificato in base al valore della causa, secondo gli scaglioni già
esistenti e viene previsto l' aumento della metà del contributo unificato a titolo di
sanzione per il mancato utilizzo delle modalità telematiche da parte dei difensori
ovvero per la mancata indicazione del codice fiscale della parte.”
Nota di iscrizione al ruolo
(articolo 1-bis, comma 35- quater D.L. 138/2011)
Obbligo di deposito della nota di iscrizione al ruolo
“ Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti
modifiche:
c) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «All'atto della
costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al
ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce,
dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e
della data di notificazione del ricorso».”
Cfr. modelli di “Nota di iscrizione a ruolo” prelevabili dal sito del Dipartimento
delle Finanze.
Il reclamo e la mediazione
( art. 39, commi da 9 a 11 D.L. 98/2011)
Il reclamo e la mediazione
( art. 39, commi da 9 a 11 D.L. 98/2011)
Articolo 39, comma 9 D.L. 98/2011
“ Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente articolo:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila
euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso e' tenuto
preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione
giudiziale di cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato
l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano
l'istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e al comma 4
dell'articolo 22, in quanto compatibili. (ndr. Termini per la presentazione del ricorso giudiziale).
7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione
dell'ammontare della pretesa.
Il reclamo e la mediazione
(art. 39 , commi da 9 a 11 D.L. 98/2011)
8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o
parziale dell'atto, ne' l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di
mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di
sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia
stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22
e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i
predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i
predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e' condannata a rimborsare, in
aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di
rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime
controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare
parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati
nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.".
Il reclamo e la mediazione
(art. 39 , commi da 9 a 11 D.L. 98/2011)
Articolo 39, comma 10 D.L. 98/2011
“Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” (ndr., responsabilità
per dolo)
Articolo 39 comma 11 D.L. 98/2011
“Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di
reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.”
Il reclamo e la mediazione
(art. 39 , commi da 9 a 11 D.L. 98/2011)
La relazione illustrativa al D.L. 98/2011
“ Il comma 9 introduce un efficace rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso relativo ad
atti di valore non elevato emessi dall'Agenzia delle entrate. Inserendo nel decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, il nuovo articolo 17-bis, prevede la presentazione di un reclamo volto
all'annullamento totale o parziale dell'atto o finalizzato al componimento della controversia tramite
mediazione. Il procedimento è attivabile per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro,
calcolato sulla base del valore del tributo e al netto di sanzioni e interessi, che costituiscono oltre la
metà (105.000 controversie, pari al 56 per cento di quelle instaurate nel 2010) di quelle instaurate
presso le Commissioni tributarie. Esso prevede un adeguato riesame e un tentativo di mediazione
curato da una struttura dell'ente impositore diversa e autonoma da quella che ha emanato l'atto
reclamabile. Il reclamo va, infatti, presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate che lo esamineranno attraverso le strutture deputate alla gestione del
contenzioso; dette strutture esaminano i reclami in piena autonomia rispetto alle diverse strutture che
hanno curato l'istruttoria degli atti reclamabili. Il reclamo è previsto in via obbligatoria ed a
condizione di ammissibilità del ricorso, ad esclusione dei ricorsi avverso gli atti di recupero degli
aiuti di stato di cui all'articolo 47-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 per i quali la disciplina di cui al nuovo
articolo 17-bis è espressamente esclusa.
Il reclamo e la mediazione
(articolo 39, commi da 9 a 11D.L. 98/2011)
La relazione illustrativa al D.L. 98/2011
Il termine e le modalità di presentazione del reclamo sono quelli previsti per l'introduzione del
ricorso giurisdizionale e, precisamente, agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e 22, comma 4, del D.Lgs. 546
del 1992. Se l'ufficio non ritiene di dover annullare in tutto o in parte l'atto oggetto di reclamo in
quanto illegittimo, nell'istruttoria del reclamo si inserisce una fase di “mediazione” sulla base della
proposta avanzata dal contribuente, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, o
sulla base di una proposta formulata dal suddetto ufficio nel caso in cui lo stesso non intenda
accogliere l'eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente. La norma prevede
espressamente che quando l'ufficio non accoglie il reclamo volto all'annullamento totale o parziale
dell'atto, formula una proposta di mediazione avendo riguardo all'eventuale incertezza delle questioni
controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell'azione
amministrativa. La mediazione si perfeziona nei modi previsti per la conciliazione giudiziale, le cui
disposizioni, in quanto compatibili, sono espressamente richiamate. Atteso che la procedura del
reclamo prevede una autonoma fase di mediazione, in relazione agli atti interessati da reclamo è
esclusa la conciliazione giudiziale. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato
l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, la disposizione prevede che
il reclamo produce gli effetti del ricorso di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 546 del 1992. Allo stesso
modo il reclamo produce gli effetti del ricorso anche in caso di rigetto o di accoglimento parziale del
reclamo.
Il reclamo e la mediazione
(articolo 39 , commi da 9 a 11 D.L. 98/2011)
La relazione illustrativa al D.L. 98/2011
Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente di cui all'articolo 22 del d.lgs. n. 546 del
1992, decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni o dalla data di notifica del
provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo. Allo scopo di favorire una adeguata
istruttoria dei reclami pervenuti ed una ponderata valutazione delle proposte di mediazione, si prevede
che nelle controversie in esame la commissione tributaria condanna la parte soccombente, in
aggiunta alle spese del giudizio, al pagamento di una ulteriore somma forfetariamente quantificata
in ragione del 50 per cento delle spese di giudizio, a titolo di spese del procedimento introdotto dalla
presente norma. In assenza di particolari motivi, da menzionare espressamente in motivazione, che
abbiano indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione, infine, è fatto divieto
ai giudici di dichiarare la compensazione delle spese tra le parti. Analogamente a quanto disposto in
materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale dall'articolo 29, comma 7, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il comma 10 della disposizione prevede che i rappresentanti
dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondono ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, solo in caso di dolo.
Il reclamo e la mediazione
(articolo 39 , commi da 9 a 11 D.L. 98/2011)
La relazione illustrativa D.L. 98/2011
Il comma 11 prevede infine che l'istituto del reclamo e della mediazione trovino
applicazione a decorrere dal 1° aprile 2012, ossia con riferimento agli atti suscettibili di
reclamo notificati a decorrere dalla medesima data. ”
La definizione “agevolata” delle liti fiscali pendenti
(articolo 39, comma 12 D.L. 98/2011)
La definizione “agevolata” delle liti fiscali pendenti
(articolo 39, comma 12 D.L. 98/2011)
“Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni
amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9
le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e' parte l'Agenzia delle entrate,
pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice
ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a
domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle
somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica
soluzione;
b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30
giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la
proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in
riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
La definizione “agevolata” delle liti fiscali pendenti
(articolo 39, comma 12 D.L. 98/2011)
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di
appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti
pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al
30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di
definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30
settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego
della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato
illegittimi;
f) con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra
disposizione applicativa del presente comma.
La definizione “agevolata” delle liti fiscali pendenti
(articolo 39, comma 12 D.L. 98/2011)
La relazione illustrativa al D.L. 98/2011
“ La definizione delle liti fiscali di valore inferiore a ventimila euro, di cui al comma 12, rientra nel più
generale disegno di deflazionare il contenzioso tributario e fa da contraltare all'introduzione della
mediazione obbligatoria, consentendo di definire le controversie pendenti alla data del 1° maggio
2011, che non hanno potuto beneficiare del tentativo di mediazione.
Il comma 12, infatti, concede ai contribuenti la facoltà di definire le liti fiscali pendenti davanti alle
Commissioni tributarie ed agli organi della giustizia ordinaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate,
con valore in contestazione inferiore a ventimila euro. Le disposizioni ricalcano, in maniera
sostanzialmente analoga, quelle introdotte con l'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con
alcuni adattamenti. Per «liti pendenti» si intendono tutte le controversie nelle quali sia parte
l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni altro atto di imposizione dell'Agenzia stessa, notificati al contribuente e da questi
impugnato avanti gli organi competenti. Si intende, in ogni caso, pendente la lite per la quale, alla
data del 1° maggio 2011, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Sono escluse dalla
definizione le controversie in cui siano coinvolti altri organi dell'Amministrazione pubblica, quali ad
esempio le altre Agenzie fiscali o gli enti locali. Per i concetti di lite autonoma e di valore della lite
valgono i richiami al comma 3, lettere b) e c) dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002.
La definizione «agevolata» delle liti fiscali pendenti
(articolo 39, comma 12 D.L. 98/2011)
La relazione illustrativa al D.L. 98/2011
Le lettere a) e b) del comma 12 precisano che deve essere effettuato un separato versamento, se
dovuto, per ciascuna lite entro il 30 novembre 2011 e che deve essere presentata una distinta
domanda di definizione in carta libera, sempre per ciascuna lite, entro il 31 marzo 2012, secondo
modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono,
dunque, disciplinati due distinti adempimenti per poter addivenire alla definizione della lite: 1) il
preventivo versamento di una quota del valore della lite entro il 30 novembre 2011; 2) e la successiva
istanza di definizione entro il 31 marzo 2012. Il versamento riguarda ciascuna lite separatamente e,
diversamente da quanto previsto per la definizione delle liti fiscali di cui all'articolo 16 citato, deve
avvenire in un'unica soluzione.
La definizione “agevolata” delle liti fiscali pendenti
(articolo 39, comma 12 D.L. 98/2011)
La relazione illustrativa al D.L. 98/2011
E' altresì stabilito che, per le liti pendenti definibili ai sensi della norma in commento, sono sospesi
sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per
cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
Ai sensi della lettera d), gli Uffici che riceveranno le istanze di definizione dovranno comunicarne
l'elenco agli organi giurisdizionali di fronte ai quali pendono i relativi contenziosi, entro il 15 luglio
2012. Tali liti saranno sospese sino al 30 settembre 2012. Entro tale termine l'Ufficio dovrà
comunicare al competente organo giurisdizionale l'avvenuta estinzione della lite, in seguito
all'accoglimento dell'istanza del contribuente, ovvero comunicare agli organi giurisdizionali e
notificare al contribuente l'eventuale diniego della definizione. L'accoglimento dell'istanza è
subordinato alla preventiva verifica della regolarità della domanda di definizione e dell'integrale
pagamento di quanto dovuto. ”
Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari
(articolo 2, comma 36 D.L. 138/2011)
Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari
( articolo 2, comma 36 D.L. 138/2011)
Comma 36-vicies semel
“Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all' articolo 2, è abrogato il comma 3;
b) all' articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «a lire centocinquanta milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «a euro trentamila»;
c) all' articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «a lire tre miliardi» sono sostituite dalle
seguenti: «a euro un milione»;
d) all' articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «a euro cinquantamila»;
e) all' articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «a lire quattro miliardi» sono sostituite
dalle seguenti: «a euro due milioni»;
f) all' articolo 5, comma 1, le parole: «a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle
seguenti «a euro trentamila»;
g) all' articolo 8, è abrogato il comma 3;
h) all' articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari
(articolo 2, comma 36 D.L. 138/2011)
«Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, è abrogato il comma 3;
b) all' articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «a lire centocinquanta milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «a euro trentamila» ;
c) all' articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «a lire tre miliardi» sono sostituite dalle
seguenti: «a euro un milione»;
d) all' articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «a euro cinquantamila»;
e) all' articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «a lire quattro miliardi» sono sostituite
dalle seguenti: «a euro due milioni»;
f) all' articolo 5, comma 1, le parole: «a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle
seguenti «a euro trentamila»;
g) all' articolo 8, è abrogato il comma 3;
Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari
(articolo 2, comma 36 vicies – semel D.L. 138/2011)
h) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione
condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a)l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;
b)l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro”.
i) all'articolo 13, comma 1, le parole: “alla metà“ sono sostituite dalle seguenti “ad un terzo“;
l) all'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono
elevati di un terzo»;
m) all'articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante
di cui ai commi 1 e 2». ”
Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari
(articolo 2, comma 36 vicies bis e ter D.L. 138/2011)
Comma 36-vicies bis
“Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Comma 36-vicies ter
“Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non
superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate
nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal
denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul
valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori
finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative
previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
ridotte alla metà.”
Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari
(articolo 2, comma 36 vicies semel D.L. 138/2011)
1) Soppressione delle disposizioni che riducono l'entità della reclusione (da 6 mesi a 2 anni
anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a
154.937,07 euro
a) L'articolo 2 D.Lgs. 74/2000 è così modificato:
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
“ 1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti
a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la
reclusione da sei mesi a due anni. ”
Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari
(articolo 2, comma 36 vicies semel D.L. 138/2011)
b) L'articolo 8 D.Lgs. 74/2000 è così modificato:
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
“1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi
l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più
fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si
considera come un solo reato.
3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire
trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.”
Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari
(articolo 2, comma 36 vicies semel D.L. 138/2011)
2) Riduzione della soglia di imposta evasa che fa scattare la sanzione penale e della soglia
relativa all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione
a) L'articolo 3 D.lgs. 74/2000 è così modificato:
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
1.Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa
rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad
ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta
milioni a euro trentamila ;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione
di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi
attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi a euro un milione.”
Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari
(articolo 2, comma 36 vicies semel D.L. 138/2011)
b) L'articolo 4 D.lgs. 74/2000 è così modificato:
Dichiarazione infedele
“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque,
al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni
annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento
milioni a euro cinquanta mila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante
indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo
degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi a
euro due milioni .”
Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari
(articolo 2, comma 36 vicies semel D.L. 138/2011)
c) L'articolo 5 D.lgs. 74/2000 è così modificato:
Omessa dichiarazione
“ 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a
dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
lire centocinquanta milioni a euro trentamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione
presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno
stampato conforme al modello prescritto.”
Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari
(articolo 2, comma 36 D.L.138/2011)
3) Esclusione dell'applicazione dell' istituto della sospensione condizionale della pena
L'articolo 12 D.Lgs. 74/2000 (pene accessorie) è così integrato:
“2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione
condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi
in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a)l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;
b)l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro”.
Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari
(articolo 2, comma 36 D.L. 138/2011)
4) Circostanze attenuanti e patteggiamento della pena
L'articolo 13 D.Lgs. 74/2000 è così modificato:
Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario
“1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà a un
terzo e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti
costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle
speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme
tributarie.”
“2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale (ndr. pattegiamento) può essere chiesta dalle parti solo
qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2*”.
* pagamento anche delle sanzioni amministrative
Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari
(art. 2, comma 36 D.L. 138/2011)
5) Aumento dei termini di prescrizione dei reati tributari a un terzo
L'articolo 17 D.Lgs. 74/2000 è così modificato:
Interruzione della prescrizione
“Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che
dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto
di accertamento delle relative violazioni.
“1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente
decreto sono elevati di un terzo“;”
Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari
(articolo 2, comma 36 D.L. 138/2011)
6) Applicazione delle nuove disposizioni
“Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ndr. 17 settembre 2011)”.
Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari
(art. 2, comma 36 del D.L. 138/2011)
7) Riduzione delle sanzioni amministrative tributarie per esercenti che utilizzano strumenti di
pagamento diversi dal contante
“Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i
quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di
pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore
aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni
amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.”
riduzione alla metà delle sanzioni previste per la violazione di alcuni obblighi di dichiarazione e documentazione
(in materia di imposte dirette e di IVA) in favore di imprese di medio-piccole dimensioni ed esercenti arti e
professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, a condizione che:
- nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IVA indichino gli estremi identificativi dei rapporti con
operatori finanziari in corso nel periodo d'imposta;
- per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzino esclusivamente strumenti
di pagamento diversi dal denaro contante.
Sanzioni per violazione dell'obbligo di certificazione dei
corrispettivi
( articolo 2, comma 5 D.L. 138/2011)
“All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2quinquies, sono inseriti i seguenti: «2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di
soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio,
quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria
della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un
mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a
sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione
sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta
dell'albo affinchè ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al
comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita'
professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti
di tutti gli associati.»”
Sanzioni per violazione dell'obbligo di certificazione dei
corrispettivi
( articolo 2, comma 5 D.L. 138/2011)
La relazione illustrativa al D.L.138/2011
“Il comma 5, con la tecnica della novella legislativa, inserendo i commi 2-sexies e 2-septies
nel corpo dell'articolo9 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente le
sanzioni accessorie in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto,
introduce una nuova sanzione accessoria che colpisce i soggetti iscritti in albi ovvero a
ordini professionali che, nell'esercizio della professione, abbiano commesso, nel corso di
un quinquennio e in differenti giornate, quattro distinte violazioni inerenti all'obbligo di
emissione dei documenti attestanti i corrispettivi. La sanzione accessoria – che è disposta,
in ogni caso, e, quindi, anche in deroga al principio contenuto nell'articolo 16, comma 3,
ultimo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre n1997, n. 471, secondo cui non può
essere irrogata la sanzione accessoria nel caso di definizione agevolata – consiste nella
sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine professionale per un periodo da tre giorni
a un mese. La disposizione ricalca, quindi, con i dovuti adattamenti, quanto già stabilito da
comma 2 dello stesso articolo 12 del decreto legislativo n. 471/1997 per i soggetti esercenti
attività per le quali sussiste l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o scontrino
fiscale.”
Sanzioni per violazione dell'obbligo di certificazione dei
corrispettivi
(articolo 2, comma 5 D.L. 138/2011)
La relazione illustrativa al D.L. 138/2011
Anche in tal caso viene stabilito, che il provvedimento di sospensione è immediatamente
esecutivo in deroga a quanto disposto dall'articolo dall' articolo 19, comma 7, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui le sanzioni accessorie sono eseguite
quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo il richiamo alle disposizione
dei commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo 12 è volto a stabilire che la sospensione è
disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ovvero dalla Guardia di
Finanza. Inoltre, la disposizione stabilisce che la sanzione accessoria è disposta nei
confronti di tutti gli associati quando le violazioni sono commesse nell'esercizio
dell'attività professionale in forma associata. Infine, la norma dispone una sanzione
accessoria più rigorosa, in caso di recidiva, allungando il periodo di sospensione fino a
un massimo di sei mesi.”
Novità in merito alla partecipazione dei Comuni al contrasto
dell'evasione fiscale
(articolo 1, commi 12- bis, ter e quater D.L. 138/2011)
1) Partecipazione dei comuni all'accertamento tributario (Articolo 1 comma 12-bis)
“Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni
2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento. ”
Attribuisce ai Comuni, per il triennio 2012-2014, l'intero ammontare del maggior gettito ottenuto a
seguito dell'intervento degli stessi nell'attività di accertamento tributario. A tal fine è innalzata la
quota prevista dall'articolo 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (in materia di
federalismo municipale)*.
* la lettera b) del comma 10 dell'articolo 2 del D.Lgs. 23/2011 ha elevato dal 33 al 50 per cento la quota del maggior gettito ottenuto a
seguito dell'intervento del comune nell'attività di accertamento, riconosciuta agli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L.
203/2005.
Novità in merito alla partecipazione dei Comuni al contrasto
dell'evasione fiscale
(articolo 1, commi 12- bis, ter e quater D.L. 138/2011)
2) Modifica delle norme che regolano l' accertamento delle imposte sui redditi al fine di rafforzare i poteri svolti
in tale ambito dai Consigli Tributari * (Articolo 1 comma 12-ter)
“Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei comuni per partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni" sono inserite le seguenti: "e dei consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti passivi"
sono inserite le seguenti: "nonché ai relativi consigli tributari";
b) al comma terzo, la parola: "segnala" e' sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario segnalano";
c) al comma quarto, la parola: "comunica" e' sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario comunicano";
d) al comma quinto, la parola: "può" e' sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario possono";”
L'articolo 44 del D.P.R. 600/ 1973 è così modificato:
“I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello
successivo.
L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi
residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma
e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi nonché ai relativi consigli tributari.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala ed il consiglio tributario segnalano
all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi
dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla Dati, fatti ed elementi
rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica ed il consiglio
tributario comunicano entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla
determinazione del reddito complessivo.
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può ed il consiglio tributario possono richiedere dati e notizie alle
amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.
Novità in merito alla partecipazione dei Comuni al contrasto
dell'evasione fiscale
(articolo 1, commi 12-bis, ter e quater D.L.138/2011)
3) Pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni dei contribuenti
L'articolo 44 D.P.R. 600/1973 è poi integrato con un ulteriore comma:
“e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per
la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma
secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo
decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le
modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza».”
Novità in merito alla partecipazione dei Comuni al contrasto
dell'evasione fiscale
(articolo 1, commi 12-bis, ter e quater D.L. 138/2011)
3) Condizioni per l'accesso dei comuni al gettito fiscale (Articolo 1, comma 12-quater)
“12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in
caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari»; al
comma 13, al primo periodo, le parole: «i seguenti periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti
periodi» e, all'ultimo periodo, le parole: «è attribuito» sono sostituite dalle seguenti: «può essere
attribuito»; ”
Il comma 12-quater condiziona l'attribuzione ai comuni di risorse derivanti dal gettito fiscale - disposte
dai commi 12* e 12-bis** –alla costituzione, entro il 31 dicembre 2011, dei Consigli Tributari.
* Il comma 12, primo periodo prevede la possibilità di ridurre le misure previste a carico degli enti territoriali dal
nuovo patto di stabilità interno, per effetto delle maggiori entrate recate dalle modifiche alla disciplina dell'addizionale
IRES per i soggetti operanti nel settore energetico, di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame.
** il comma 12-bis, attribuisce ai comuni, per il triennio 2012-2014, l'intero ammontare del maggior gettito ottenuto a
seguito dell'intervento degli stessi nell'attività di accertamento, in luogo del cinquanta per cento delle somme riscosse.
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Le principali novità del "Decreto Sviluppo" e delle