Novità in materia di accertamento, sanzioni, definizione delle liti pendenti e contenzioso tributario D.L. 13 maggio 2011 n.70 D.L.6 luglio 2011 n.98 D.L. 13 agosto 2011 n.138 Dott. Gianluca Cristofori Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia (art. 23, comma 31 D.L. 98/2011) Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia (art. 23, comma 31 D.L. 98/2011) “ Per coordinare l'entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti parole: «riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,». ” L'articolo 13 comma 1, secondo periodo D.Lgs. 471/1997 è così modificato: “ Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo , oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ” Riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia (art. 23, comma 31 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 “Il comma 31 prevede la riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi non assistiti da garanzia. La modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 consente di ridurre e graduare le sanzioni in presenza di lievi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi. In particolare, mediante l'eliminazione dell'inciso “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,” si prevede, in via generalizzata, una nuova misura della sanzione per i versamenti eseguiti entro 15 giorni dalla ordinaria scadenza, misura che cresce in ragione del maggior tempo trascorso. La modifica assolve pertanto alla finalità di rendere il sistema sanzionatorio più graduale rafforzando l'aderenza della sanzione stessa alla gravità dell' inadempimento.” Interventi in materia di accessi amministrativi (articolo 7, comma 2, lettere da a) a d), D.L. n. 70/2011) Interventi in materia di accessi amministrativi (articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L. n. 70/2011) “ In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni: a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati . Conseguentemente (…) Interventi in materia di accessi amministrativi (articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L. 70/2011) (…) 3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre; 4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare; Interventi in materia di accessi amministrativi (articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L.70/2011) Periodo di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente (…) “c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente». L' articolo 12, comma 5 della Legge n. 212/2000 è così modificato: “ La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”. Interventi in materia di accessi amministrativi (articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L. 70/2011) d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;(…) ”. Interventi in materia di accessi amministrativi (articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L. 70/2011) Relazione illustrativa al D.L. 70/2011 “Il comma 2 introduce una serie di disposizioni di dettaglio volte a specificare le modalità di intervento delle misure enunciate nel comma 1. Comma 2, lettere da a) a d). Le disposizioni recate dalle lettere da a) a d) mirano a tutelare il regolare esercizio dell'attività di impresa delle microimprese e delle piccole e medie imprese, imponendo alle pubbliche amministrazioni di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di esse e assicurando una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti. A tal fine, si prevede che gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. (…) Interventi in materia di accessi amministrativi (art. 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L.70/2011) Relazione illustrativa al D.L. 70/2011 (…) Per tutti gli accessi disposti dalle pubbliche amministrazioni, si dispone il rispetto dei princìpi della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre. Si prevede, infine, che gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni recate dai numeri da 1) a 3) della lettera a) del comma 2 costituiscono illecito disciplinare (…) Interventi in materia di accessi amministrativi (articolo 7, comma 2, lettere da a) a d) D.L. 70/2011) Relazione illustrativa al D.L. 70/2011 (…) La lettera c) modifica la legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, prevedendo che il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l'eventuale proroga, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi, computandosi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, i giorni di effettiva presenza degli operatori presso la sede del contribuente. La lettera d) estende le disposizioni di cui all' articolo 12 dello statuto dei diritti del contribuente (in materia di diritti e di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) anche alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria .” Interventi in materia di riscossione (art.7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011, art. 23, comma 30 D.L. 98/2011) Interventi in materia di riscossione ( art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) Esecutività avvisi di accertamento “al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, alinea, la parola «notificati» è sostituita dalla seguente: «emessi»; ” L'articolo 29, comma 1 D.L. n.78/2010 è così modificato: “Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati emessi a partire dal 1°luglio ottobre* 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni (…)”. * Modifica apportata dall'articolo 23, comma 30 del D.L.98/2011 Interventi in materia di riscossione (art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) Relazione illustrativa al D.L. 70/2011 “ Comma 2, lettera n). La disposizione è finalizzata a semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate contenenti l'intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati e a razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti. A tale fine, la novella al comma 1 dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede che le disposizioni ivi contenute si applicano con riguardo agli atti emessi a partire dal 1° luglio 2011 (ndr. 1° ottobre) e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. Differimento della data di applicazione della norma in tema di concentrazione della riscossione nell'accertamento (art. 23, comma 30 D.L. 98/2011) “ Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e riscossione, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: «luglio» è sostituita dalla seguente: «ottobre». ” L'articolo 29 comma 1 D.L. 78/2010 è così modificato: “ Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1°luglio ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni. ” Differimento della data di applicazione della norma in tema di concentrazione della riscossione nell'accertamento ( art. 23, comma 30 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 “Il comma 30 prevede il differimento della data di inizio dell'applicazione della norma in tema di concentrazione della riscossione nell'accertamento. Il rinvio dall'1 luglio all'1 ottobre 2011 si rende necessario in considerazione delle modifiche legislative apportate dal d.l.13.5.2011, n. 70, in corso di conversione, con numerose e significative modificazioni, allo scopo di assicurare ai contribuenti la possibilità di conoscere e valutare il nuovo istituto e le peculiarità che lo regolano sin dal momento in cui saranno emessi i primi avvisi di accertamento secondo le disposizioni dell' art. 29, comma 1, del d.l.n.78 del 2010. Inoltre, il rinvio consente all'Agenzia delle entrate di apprestare le indispensabili modifiche alle procedure informatiche di supporto mantenendo la continuità dell'azione amministrativa. ” Interventi in materia di riscossione (articolo 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) Esecutività anche degli avvisi di accertamento IRAP “ 2) al comma 1, lettera a): 2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta regionale sulle attività produttive»; 2.2) nel secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» è soppressa la seguente: «, anche»; Interventi in materia di riscossione (articolo 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) L'articolo 29, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2010 è così modificato: “ a) l'avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni anche ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; ” * Sanzione per ritardati od omessi versamenti diretti Interventi in materia di riscossione (art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) Relazione illustrativa al D.L. 70/2011 “ Si specifica, novellando la lettera a) del citato comma 1, che l'avviso di accertamento con formula esecutiva si riferisce agli atti emessi ai fini delle imposte sui redditi, compresa l'IRAP, oltre che dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Al fine di agevolare i contribuenti, si delimita il novero degli atti successivi all’avviso di accertamento con formula esecutiva che contengono l'intimazione di pagare entro sessanta giorni dalla notifica.” Interventi in materia di riscossione (art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) Non applicazione della sanzione amministrativa nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute 2.3) nel terzo periodo, dopo le parole «entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;» sono aggiunte le seguenti: «la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati»; Si prevede, inoltre, espressamente che la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento nei termini previsti delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti. Interventi in materia di riscossione (art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) Sospensione dell’esecuzione forzata “ 3) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore"; 3-bis) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)"; 4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»; ” Interventi in materia di riscossione (art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) L’articolo 29, comma 1, lettera b) D.L. n. 78/2010 è così modificato: “gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;” Interventi in materia di riscossione (art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) “ 3-bis) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)»; " L'articolo 29, comma 1, lettera c) D.L. 78/2010 è così modificato: “ in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b);» Interventi in materia di riscossione (art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) “al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità' determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»; ” L'articolo 29, comma 1, lettera e) D.L. 78/2010 è così modificato: “ e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; ” Interventi in materia di riscossione (art. 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) Relazione illustrativa al D.L. 70/2011 “Si stabilisce, infine, che in caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi (ndr. centottanta, a seguito della modifica intervenuta in sede di conversione) giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa (ndr. dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a), a seguito della modifica intervenuta in sede di conversione). Tale disposizione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Interventi in materia di riscossione (articolo 7, comma 2, lettera n) D.L. 70/2011) Relazione illustrativa al D.L. 70/2011 La norma affianca, pertanto, alla sospensione amministrativa della riscossione già prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, un'ipotesi di sospensione ope legis dell'esecuzione forzata al verificarsi di tutti i presupposti di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Infine, allo scopo di semplificare le procedure di riscossione coattiva con connessi minori oneri amministrativi, si chiarisce che ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla citata lettera a) del comma 1 dell'articolo 20, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.” Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a20 D.L. 98/2011) Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a20 D.L. 98/2011) Articolo 23, comma 17 D.L. 98/2011 (Accertamento con adesione) “Per rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno» sono soppresse; b) al comma 3, le parole: «e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia» sono soppresse; c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo». Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011) L'articolo 8, commi 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 218/1997 è così modificato: “ 2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno" 3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. ” Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011) Articolo 23, comma 18 D.L. 98/2011 (Accertamento con adesione) “All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «e con la prestazione della garanzia» sono soppresse e la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «prevista». ” L'articolo 9, comma 1del D.Lgs.218/1997 è così modificato: “ La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia prevista dall'articolo 8, comma 2”. Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011) Articolo 23, comma 19 D.L. 98/2011 (Conciliazione giudiziale) “All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, secondo periodo, le parole «, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», sono soppresse; b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno» sono soppresse; c) il comma 3-bis è sostituito da seguente: «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.». ” Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011) Articolo 23, comma 19 D.L. 98/2011 L' articolo 48 del D.Lgs. 546/1992, commi 3 e 3-bis è così modificato: “ 3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. ” Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011) Articolo 23, comma 20 D.L. 98/2011 “Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto” (ndr. 6 luglio 2011). Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 “ I commi 17 -20 sono finalizzati ad agevolare il pagamento delle somme dovute da parte dei contribuenti in caso di accertamento con adesione, di acquiescenza all’accertamento e di conciliazione giudiziale per importi superiori a 50.000 euro e che non potendo effettuare il versamento diretto in un'unica soluzione, scelgono il versamento rateale. La norma sopprime, al detto fine, l'obbligo della garanzia da prestare per il periodo di rateazione, aumentato di un anno. Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 “I commi 17 e 18, in materia di accertamento con adesione e acquiescenza, sopprimono i riferimenti al predetto obbligo contenuti nel comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997 e all'articolo 9 dello stesso decreto e sostituiscono il comma 3-bis dell’articolo 8, prevedendo che in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive che si protragga oltre il termine di pagamento della rata successiva, tenendo conto, quindi, di ritardi tali da non compromettere, nel suo complesso, il piano di rateazione e l'interesse alla tempestiva riscossione delle somme dovute, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo del totale delle somme dovute unitamente alla sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, che viene applicata nella misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L. 98 /2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 Le disposizioni di cui ai commi 17 e 18, che producono effetti anche nei casi di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima in caso di acquiescenza all'accertamento, in ragione della previsione recata dall'articolo 29, comma 1, lettera a), si rendono applicabili anche agli atti di rideterminazione degli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ivi previsti, non necessitando, pertanto, in tali ipotesi, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, sostituita dall'adozione degli atti che recheranno l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. Soppressione della fideiussione per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale (articolo 23, commi da 17 a 20 D.L.98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 Il comma 19 prevede analoga disposizione in materia di conciliazione giudiziale, modificando l'articolo 48, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, in particolare, sostituisce anche in tale ipotesi il comma 3-bis del medesimo articolo con una previsione in base alla quale in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. Il comma 20 detta il regime transitorio prevedendo che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente articolo.” Interventi in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28, D.L. 98/2011) Interventi in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011) “ Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di settore: a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è aggiunto il seguente comma: «1-bis A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.»; Interventi in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011) “ b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto il seguente periodo: «Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.»;» L'articolo 8, comma 1 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.471 è così modificato: “1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella periodica non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.”. In caso di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate formulato sulla base dei dati dallo stesso contribuente esposti nella relativa dichiarazione annuale, la sanzione applicabile è fissata al massimo importo consentito. Interventi in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011) “c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunta la seguente lettera: «d-ter) quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.»; ” L'omessa o infedele compilazione degli studi di settore, ovvero l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti consente all'Amministrazione finanziaria l'impiego dell'accertamento induttivo ove il maggior reddito risultante dalla (corretta) applicazione dello studio di settore sia pari o superiore al 10 per cento di quello dichiarato. Interventi in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011) “d) al comma 4-bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è soppresso il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.»; ” nel caso in cui un soggetto risulti congruo alle risultanze degli studi di settore, pur sussistendo una limitazione dei poteri accertativi, in caso di rettifica, nella motivazione dell'atto non debbono più essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. Interventi in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011) “ e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-bis.1. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 [ndr., sanzione per infedele dichiarazione] è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2- bis .»; f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4-bis.»; g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis.». ” La misura della sanzione minima e massima è elevata del 50 per cento, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP a seguito di accertamento effettuato sulla base delle risultanze delle studi di settore, nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e sempre che il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Interventi in materia di studi di settore (art. 23, comma 28 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 “Il comma 28 detta disposizioni in materia di studi di settore. La lettera a) prevede il differimento, a partire dal 2012, dei termini di pubblicazione degli studi di settore in Gazzetta Ufficiale al 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore e la possibilità di modificare gli studi di settore già approvati entro il successivo 31 marzo al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali. Tale tempistica garantisce il corretto coordinamento delle attività di costruzione, approvazione e pubblicazione degli studi di settore con la disponibilità dei dati e delle informazioni a tal fine necessarie. Interventi in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 La modifica normativa prevista alla lettera b) prevede che, in caso di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e sempre che il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate formulato sulla base dei dati dallo stesso contribuente esposti nella relativa dichiarazione annuale, la sanzione applicabile sia fissata al massimo importo consentito (“4.000.000 di lire”), disponendo la non applicabilità della sanzione minima ivi prevista (“500.000 lire”). La successiva lettera c) stabilisce che, quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, l'ufficio può procedere all' accertamento induttivo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 39 del DPR n. 600 del 1973. Interventi in materia di studi di settore (art. 23, comma 28 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 La norma prevede anche una misura di cautela laddove specifica che la stessa non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non sia superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato. La lettera d) modifica l'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 nella parte che prevede la limitazione della potestà accertativa nel caso in cui un soggetto sia congruo alle risultanze degli studi di settore. In particolare, ferma restando la citata limitazione dei poteri accertativi, viene eliminato l'inciso che prevede che, in caso di rettifica, nella motivazione dell'atto debbano essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. In tal modo si rende omogenea la disposizione contenuta nell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 con quella prevista al successivo comma 10-ter in materia di adesione agli inviti al contraddittorio basati sulle risultanze degli studi di settore. Interventi in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 Le lettere e), f) e g) stabiliscono che la misura della sanzione minima e massima è elevata del 50 per cento, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP a seguito di accertamento effettuato sulla base delle risultanze delle studi di settore, nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e sempre che il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate formulato sulla base dei dati dallo stesso contribuente esposti nella relativa dichiarazione annuale.” Novità in materia di accertamento da studi di settore ( articolo 2, comma 35 D.L.138/2011) Accertamento da studi di settore “All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola « 446» sono aggiunte le seguenti: « e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente». All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole « o aree territoriali » sono aggiunte le seguenti: «, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 ». ” Novità in materia di accertamento da studi di settore (articolo 2, comma 35 D.L.138/2011) Relazione illustrativa al D.L. 138/2011 “Il comma 35 modifica l'articolo 10, comma 4 bis, della legge n. 146 del 1998 nella parte che prevede la limitazione della potestà accertativa nel caso in cui un soggetto sia congruo alle risultanze degli studi di settore. In particolare, in relazione ad una annualità di imposta, la citata limitazione dei poteri accertativi sussiste solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di adeguamento agli studi di settore anche per l'annualità precedente. Infine, si prevede la possibilità, in relazione ad una determinata annualità di imposta, di modificare gli studi di settore applicabili con riferimento a tale annualità entro il 31 marzo dell'anno successivo anche al fine di istituire o aggiornare gli indicatori di normalità economica.” Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni (articolo 23, comma 29 D.L. 98/2011) Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni (articolo 23, comma 29 D.L. 98/2011) Facoltà di definizione delle sanzioni in via agevolata “Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni: a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso; Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni (art. 23, comma 29 del D.L. 98/2011) Irrogazione immediata delle sanzioni con atto contestuale all'avviso di accertamento “ b) nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: «possono essere» sono sostituite con la seguente: «sono». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.” L'articolo 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997 è così modificato: “In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. ” Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni (art. 23, comma 29 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa al D.L. 98/2011 “ Il comma 29 detta disposizioni per razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni. La lettera a) è volta a estendere la facoltà di definizione in maniera agevolata delle sanzioni irrogate, qualora le stesse siano state rideterminate dall'ufficio a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte. La disposizione si applica anche agli atti di irrogazione delle sanzioni per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con la modifica di cui alla lettera b) si rende obbligatoria l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica. Tale disposizione si applica agli atti emessi a decorrere dal 1°ottobre 2011. La suddetta modifica comporta, peraltro, che rendendosi obbligatoria l'irrogazione contestuale all'atto di accertamento, delle sanzioni collegate al tributo, l'intimazione ad adempiere, contenuta negli avvisi di accertamento di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, si riferisca sempre anche a dette sanzioni. Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni (art. 23, comma 29 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa D.L. 98/2011 Un ulteriore effetto della nuova formulazione è il superamento del doppio binario, conseguente alla scelta dell'irrogazione immediata o mediante separato atto di contestazione delle sanzioni correlate ai tributi, in termini di benefici fruibili a seguito della definizione in adesione o per omessa impugnazione degli avvisi di accertamento o di rettifica del tributo. Resta fermo che il procedimento di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, rimarrà necessariamente utilizzato per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono nei confronti di soggetti quali, ad esempio, il coobbligato, non destinatario dell'avviso di accertamento. Contributo unificato nel processo tributario (art. 37 , commi 6 e 7 D.L. 98/2011) Contributo unificato nel processo tributario (art. 37 , commi 6 e 7 D.L. 98/2011) “Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario"; b) all'articolo 9: 1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario"; (…) (…) q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà."; Contributo unificato nel processo tributario (art. 37, commi 6 e 7 D.L. 98/2011) (…) t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente: "6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000; d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000; f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000. u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito."; “ Contributo unificato nel processo tributario (art. 37, commi 6 e 7 D.L. 98/2011) 1) Introduzione del contributo unificato nel processo tributario L'articolo 9, del titolo I, parte II del D.P.R. 115/2002 è così modificato: “E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10”. Contributo unificato nel processo tributario (art. 37, commi 6 e 7 D.L. 98/2011) 2) Importi del contributo unificato nel processo tributario L'articolo 13, del titolo I, parte II del D.P.R. 115/2002 è così integrato: “6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a)euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b)euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; c)euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000; d)euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; e)euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000; f)euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.” Contributo unificato nel processo tributario (art. 37, commi 6 e 7 D.L. 98/2011) 3) Dichiarazione del valore della lite L'articolo 14, del titolo I, parte II del D.P.R. 115/2002 è così integrato: “3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.” Contributo unificato nel processo tributario (art. 37, commi 6 e 7 D.L. 98/2011) 4) Aumento del contributo unificato per mancata indicazione della p.e.c., del numero di fax del difensore ovvero del codice fiscale della parte L'articolo 13, del titolo I, parte II del D.P.R. 115/2002 è così integrato: “3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.” Contributo unificato nel processo tributario (art. 37, commi 6 e 7 D.L. 98/2011) Relazione illustrativa D.L. 98/2011 “I commi 6 e seguenti modificano il testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002). Vengono introdotte, innanzitutto, nuove ipotesi in cui è necessario il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, quali il processo tributario e i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. (…) (…) Inoltre, vengono aumentati proporzionalmente gli importi dovuti per il contributo unificato in base al valore della causa, secondo gli scaglioni già esistenti e viene previsto l' aumento della metà del contributo unificato a titolo di sanzione per il mancato utilizzo delle modalità telematiche da parte dei difensori ovvero per la mancata indicazione del codice fiscale della parte.” Nota di iscrizione al ruolo (articolo 1-bis, comma 35- quater D.L. 138/2011) Obbligo di deposito della nota di iscrizione al ruolo “ Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche: c) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso».” Cfr. modelli di “Nota di iscrizione a ruolo” prelevabili dal sito del Dipartimento delle Finanze. Il reclamo e la mediazione ( art. 39, commi da 9 a 11 D.L. 98/2011) Il reclamo e la mediazione ( art. 39, commi da 9 a 11 D.L. 98/2011) Articolo 39, comma 9 D.L. 98/2011 “ Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente articolo: «Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48. 2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12. 4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis. 5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. 6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili. (ndr. Termini per la presentazione del ricorso giudiziale). 7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il reclamo e la mediazione (art. 39 , commi da 9 a 11 D.L. 98/2011) 8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili. 9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale. 10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e' condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.". Il reclamo e la mediazione (art. 39 , commi da 9 a 11 D.L. 98/2011) Articolo 39, comma 10 D.L. 98/2011 “Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” (ndr., responsabilità per dolo) Articolo 39 comma 11 D.L. 98/2011 “Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.” Il reclamo e la mediazione (art. 39 , commi da 9 a 11 D.L. 98/2011) La relazione illustrativa al D.L. 98/2011 “ Il comma 9 introduce un efficace rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso relativo ad atti di valore non elevato emessi dall'Agenzia delle entrate. Inserendo nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il nuovo articolo 17-bis, prevede la presentazione di un reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto o finalizzato al componimento della controversia tramite mediazione. Il procedimento è attivabile per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, calcolato sulla base del valore del tributo e al netto di sanzioni e interessi, che costituiscono oltre la metà (105.000 controversie, pari al 56 per cento di quelle instaurate nel 2010) di quelle instaurate presso le Commissioni tributarie. Esso prevede un adeguato riesame e un tentativo di mediazione curato da una struttura dell'ente impositore diversa e autonoma da quella che ha emanato l'atto reclamabile. Il reclamo va, infatti, presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate che lo esamineranno attraverso le strutture deputate alla gestione del contenzioso; dette strutture esaminano i reclami in piena autonomia rispetto alle diverse strutture che hanno curato l'istruttoria degli atti reclamabili. Il reclamo è previsto in via obbligatoria ed a condizione di ammissibilità del ricorso, ad esclusione dei ricorsi avverso gli atti di recupero degli aiuti di stato di cui all'articolo 47-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 per i quali la disciplina di cui al nuovo articolo 17-bis è espressamente esclusa. Il reclamo e la mediazione (articolo 39, commi da 9 a 11D.L. 98/2011) La relazione illustrativa al D.L. 98/2011 Il termine e le modalità di presentazione del reclamo sono quelli previsti per l'introduzione del ricorso giurisdizionale e, precisamente, agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e 22, comma 4, del D.Lgs. 546 del 1992. Se l'ufficio non ritiene di dover annullare in tutto o in parte l'atto oggetto di reclamo in quanto illegittimo, nell'istruttoria del reclamo si inserisce una fase di “mediazione” sulla base della proposta avanzata dal contribuente, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, o sulla base di una proposta formulata dal suddetto ufficio nel caso in cui lo stesso non intenda accogliere l'eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente. La norma prevede espressamente che quando l'ufficio non accoglie il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, formula una proposta di mediazione avendo riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell'azione amministrativa. La mediazione si perfeziona nei modi previsti per la conciliazione giudiziale, le cui disposizioni, in quanto compatibili, sono espressamente richiamate. Atteso che la procedura del reclamo prevede una autonoma fase di mediazione, in relazione agli atti interessati da reclamo è esclusa la conciliazione giudiziale. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, la disposizione prevede che il reclamo produce gli effetti del ricorso di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 546 del 1992. Allo stesso modo il reclamo produce gli effetti del ricorso anche in caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo. Il reclamo e la mediazione (articolo 39 , commi da 9 a 11 D.L. 98/2011) La relazione illustrativa al D.L. 98/2011 Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente di cui all'articolo 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni o dalla data di notifica del provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo. Allo scopo di favorire una adeguata istruttoria dei reclami pervenuti ed una ponderata valutazione delle proposte di mediazione, si prevede che nelle controversie in esame la commissione tributaria condanna la parte soccombente, in aggiunta alle spese del giudizio, al pagamento di una ulteriore somma forfetariamente quantificata in ragione del 50 per cento delle spese di giudizio, a titolo di spese del procedimento introdotto dalla presente norma. In assenza di particolari motivi, da menzionare espressamente in motivazione, che abbiano indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione, infine, è fatto divieto ai giudici di dichiarare la compensazione delle spese tra le parti. Analogamente a quanto disposto in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale dall'articolo 29, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il comma 10 della disposizione prevede che i rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondono ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, solo in caso di dolo. Il reclamo e la mediazione (articolo 39 , commi da 9 a 11 D.L. 98/2011) La relazione illustrativa D.L. 98/2011 Il comma 11 prevede infine che l'istituto del reclamo e della mediazione trovino applicazione a decorrere dal 1° aprile 2012, ossia con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dalla medesima data. ” La definizione “agevolata” delle liti fiscali pendenti (articolo 39, comma 12 D.L. 98/2011) La definizione “agevolata” delle liti fiscali pendenti (articolo 39, comma 12 D.L. 98/2011) “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione; b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; La definizione “agevolata” delle liti fiscali pendenti (articolo 39, comma 12 D.L. 98/2011) d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione; e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi; f) con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma. La definizione “agevolata” delle liti fiscali pendenti (articolo 39, comma 12 D.L. 98/2011) La relazione illustrativa al D.L. 98/2011 “ La definizione delle liti fiscali di valore inferiore a ventimila euro, di cui al comma 12, rientra nel più generale disegno di deflazionare il contenzioso tributario e fa da contraltare all'introduzione della mediazione obbligatoria, consentendo di definire le controversie pendenti alla data del 1° maggio 2011, che non hanno potuto beneficiare del tentativo di mediazione. Il comma 12, infatti, concede ai contribuenti la facoltà di definire le liti fiscali pendenti davanti alle Commissioni tributarie ed agli organi della giustizia ordinaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, con valore in contestazione inferiore a ventimila euro. Le disposizioni ricalcano, in maniera sostanzialmente analoga, quelle introdotte con l'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con alcuni adattamenti. Per «liti pendenti» si intendono tutte le controversie nelle quali sia parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione dell'Agenzia stessa, notificati al contribuente e da questi impugnato avanti gli organi competenti. Si intende, in ogni caso, pendente la lite per la quale, alla data del 1° maggio 2011, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Sono escluse dalla definizione le controversie in cui siano coinvolti altri organi dell'Amministrazione pubblica, quali ad esempio le altre Agenzie fiscali o gli enti locali. Per i concetti di lite autonoma e di valore della lite valgono i richiami al comma 3, lettere b) e c) dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002. La definizione «agevolata» delle liti fiscali pendenti (articolo 39, comma 12 D.L. 98/2011) La relazione illustrativa al D.L. 98/2011 Le lettere a) e b) del comma 12 precisano che deve essere effettuato un separato versamento, se dovuto, per ciascuna lite entro il 30 novembre 2011 e che deve essere presentata una distinta domanda di definizione in carta libera, sempre per ciascuna lite, entro il 31 marzo 2012, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono, dunque, disciplinati due distinti adempimenti per poter addivenire alla definizione della lite: 1) il preventivo versamento di una quota del valore della lite entro il 30 novembre 2011; 2) e la successiva istanza di definizione entro il 31 marzo 2012. Il versamento riguarda ciascuna lite separatamente e, diversamente da quanto previsto per la definizione delle liti fiscali di cui all'articolo 16 citato, deve avvenire in un'unica soluzione. La definizione “agevolata” delle liti fiscali pendenti (articolo 39, comma 12 D.L. 98/2011) La relazione illustrativa al D.L. 98/2011 E' altresì stabilito che, per le liti pendenti definibili ai sensi della norma in commento, sono sospesi sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Ai sensi della lettera d), gli Uffici che riceveranno le istanze di definizione dovranno comunicarne l'elenco agli organi giurisdizionali di fronte ai quali pendono i relativi contenziosi, entro il 15 luglio 2012. Tali liti saranno sospese sino al 30 settembre 2012. Entro tale termine l'Ufficio dovrà comunicare al competente organo giurisdizionale l'avvenuta estinzione della lite, in seguito all'accoglimento dell'istanza del contribuente, ovvero comunicare agli organi giurisdizionali e notificare al contribuente l'eventuale diniego della definizione. L'accoglimento dell'istanza è subordinato alla preventiva verifica della regolarità della domanda di definizione e dell'integrale pagamento di quanto dovuto. ” Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari (articolo 2, comma 36 D.L. 138/2011) Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari ( articolo 2, comma 36 D.L. 138/2011) Comma 36-vicies semel “Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche: a) all' articolo 2, è abrogato il comma 3; b) all' articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro trentamila»; c) all' articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «a lire tre miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro un milione»; d) all' articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro cinquantamila»; e) all' articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «a lire quattro miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro due milioni»; f) all' articolo 5, comma 1, le parole: «a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti «a euro trentamila»; g) all' articolo 8, è abrogato il comma 3; h) all' articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari (articolo 2, comma 36 D.L. 138/2011) «Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, è abrogato il comma 3; b) all' articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro trentamila» ; c) all' articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «a lire tre miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro un milione»; d) all' articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro cinquantamila»; e) all' articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «a lire quattro miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro due milioni»; f) all' articolo 5, comma 1, le parole: «a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti «a euro trentamila»; g) all' articolo 8, è abrogato il comma 3; Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari (articolo 2, comma 36 vicies – semel D.L. 138/2011) h) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a)l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b)l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro”. i) all'articolo 13, comma 1, le parole: “alla metà“ sono sostituite dalle seguenti “ad un terzo“; l) all'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo»; m) all'articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2». ” Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari (articolo 2, comma 36 vicies bis e ter D.L. 138/2011) Comma 36-vicies bis “Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” Comma 36-vicies ter “Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.” Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari (articolo 2, comma 36 vicies semel D.L. 138/2011) 1) Soppressione delle disposizioni che riducono l'entità della reclusione (da 6 mesi a 2 anni anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937,07 euro a) L'articolo 2 D.Lgs. 74/2000 è così modificato: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti “ 1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. ” Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari (articolo 2, comma 36 vicies semel D.L. 138/2011) b) L'articolo 8 D.Lgs. 74/2000 è così modificato: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti “1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.” Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari (articolo 2, comma 36 vicies semel D.L. 138/2011) 2) Riduzione della soglia di imposta evasa che fa scattare la sanzione penale e della soglia relativa all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione a) L'articolo 3 D.lgs. 74/2000 è così modificato: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 1.Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni a euro trentamila ; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi a euro un milione.” Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari (articolo 2, comma 36 vicies semel D.L. 138/2011) b) L'articolo 4 D.lgs. 74/2000 è così modificato: Dichiarazione infedele “1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni a euro cinquanta mila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi a euro due milioni .” Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari (articolo 2, comma 36 vicies semel D.L. 138/2011) c) L'articolo 5 D.lgs. 74/2000 è così modificato: Omessa dichiarazione “ 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni a euro trentamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.” Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari (articolo 2, comma 36 D.L.138/2011) 3) Esclusione dell'applicazione dell' istituto della sospensione condizionale della pena L'articolo 12 D.Lgs. 74/2000 (pene accessorie) è così integrato: “2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a)l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b)l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro”. Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari (articolo 2, comma 36 D.L. 138/2011) 4) Circostanze attenuanti e patteggiamento della pena L'articolo 13 D.Lgs. 74/2000 è così modificato: Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario “1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà a un terzo e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.” “2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (ndr. pattegiamento) può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2*”. * pagamento anche delle sanzioni amministrative Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari (art. 2, comma 36 D.L. 138/2011) 5) Aumento dei termini di prescrizione dei reati tributari a un terzo L'articolo 17 D.Lgs. 74/2000 è così modificato: Interruzione della prescrizione “Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni. “1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo“;” Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari (articolo 2, comma 36 D.L. 138/2011) 6) Applicazione delle nuove disposizioni “Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ndr. 17 settembre 2011)”. Novità in merito alle sanzioni e ai reati tributari (art. 2, comma 36 del D.L. 138/2011) 7) Riduzione delle sanzioni amministrative tributarie per esercenti che utilizzano strumenti di pagamento diversi dal contante “Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.” riduzione alla metà delle sanzioni previste per la violazione di alcuni obblighi di dichiarazione e documentazione (in materia di imposte dirette e di IVA) in favore di imprese di medio-piccole dimensioni ed esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, a condizione che: - nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IVA indichino gli estremi identificativi dei rapporti con operatori finanziari in corso nel periodo d'imposta; - per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzino esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante. Sanzioni per violazione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi ( articolo 2, comma 5 D.L. 138/2011) “All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2quinquies, sono inseriti i seguenti: «2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinchè ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli associati.»” Sanzioni per violazione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi ( articolo 2, comma 5 D.L. 138/2011) La relazione illustrativa al D.L.138/2011 “Il comma 5, con la tecnica della novella legislativa, inserendo i commi 2-sexies e 2-septies nel corpo dell'articolo9 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente le sanzioni accessorie in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto, introduce una nuova sanzione accessoria che colpisce i soggetti iscritti in albi ovvero a ordini professionali che, nell'esercizio della professione, abbiano commesso, nel corso di un quinquennio e in differenti giornate, quattro distinte violazioni inerenti all'obbligo di emissione dei documenti attestanti i corrispettivi. La sanzione accessoria – che è disposta, in ogni caso, e, quindi, anche in deroga al principio contenuto nell'articolo 16, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre n1997, n. 471, secondo cui non può essere irrogata la sanzione accessoria nel caso di definizione agevolata – consiste nella sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine professionale per un periodo da tre giorni a un mese. La disposizione ricalca, quindi, con i dovuti adattamenti, quanto già stabilito da comma 2 dello stesso articolo 12 del decreto legislativo n. 471/1997 per i soggetti esercenti attività per le quali sussiste l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o scontrino fiscale.” Sanzioni per violazione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi (articolo 2, comma 5 D.L. 138/2011) La relazione illustrativa al D.L. 138/2011 Anche in tal caso viene stabilito, che il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo in deroga a quanto disposto dall'articolo dall' articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo il richiamo alle disposizione dei commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo 12 è volto a stabilire che la sospensione è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ovvero dalla Guardia di Finanza. Inoltre, la disposizione stabilisce che la sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti gli associati quando le violazioni sono commesse nell'esercizio dell'attività professionale in forma associata. Infine, la norma dispone una sanzione accessoria più rigorosa, in caso di recidiva, allungando il periodo di sospensione fino a un massimo di sei mesi.” Novità in merito alla partecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione fiscale (articolo 1, commi 12- bis, ter e quater D.L. 138/2011) 1) Partecipazione dei comuni all'accertamento tributario (Articolo 1 comma 12-bis) “Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento. ” Attribuisce ai Comuni, per il triennio 2012-2014, l'intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento degli stessi nell'attività di accertamento tributario. A tal fine è innalzata la quota prevista dall'articolo 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (in materia di federalismo municipale)*. * la lettera b) del comma 10 dell'articolo 2 del D.Lgs. 23/2011 ha elevato dal 33 al 50 per cento la quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell'attività di accertamento, riconosciuta agli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 203/2005. Novità in merito alla partecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione fiscale (articolo 1, commi 12- bis, ter e quater D.L. 138/2011) 2) Modifica delle norme che regolano l' accertamento delle imposte sui redditi al fine di rafforzare i poteri svolti in tale ambito dai Consigli Tributari * (Articolo 1 comma 12-ter) “Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei comuni per partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni" sono inserite le seguenti: "e dei consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti passivi" sono inserite le seguenti: "nonché ai relativi consigli tributari"; b) al comma terzo, la parola: "segnala" e' sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario segnalano"; c) al comma quarto, la parola: "comunica" e' sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario comunicano"; d) al comma quinto, la parola: "può" e' sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario possono";” L'articolo 44 del D.P.R. 600/ 1973 è così modificato: “I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi nonché ai relativi consigli tributari. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala ed il consiglio tributario segnalano all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica ed il consiglio tributario comunicano entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può ed il consiglio tributario possono richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente. Novità in merito alla partecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione fiscale (articolo 1, commi 12-bis, ter e quater D.L.138/2011) 3) Pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni dei contribuenti L'articolo 44 D.P.R. 600/1973 è poi integrato con un ulteriore comma: “e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza».” Novità in merito alla partecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione fiscale (articolo 1, commi 12-bis, ter e quater D.L. 138/2011) 3) Condizioni per l'accesso dei comuni al gettito fiscale (Articolo 1, comma 12-quater) “12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari»; al comma 13, al primo periodo, le parole: «i seguenti periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti periodi» e, all'ultimo periodo, le parole: «è attribuito» sono sostituite dalle seguenti: «può essere attribuito»; ” Il comma 12-quater condiziona l'attribuzione ai comuni di risorse derivanti dal gettito fiscale - disposte dai commi 12* e 12-bis** –alla costituzione, entro il 31 dicembre 2011, dei Consigli Tributari. * Il comma 12, primo periodo prevede la possibilità di ridurre le misure previste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno, per effetto delle maggiori entrate recate dalle modifiche alla disciplina dell'addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico, di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame. ** il comma 12-bis, attribuisce ai comuni, per il triennio 2012-2014, l'intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento degli stessi nell'attività di accertamento, in luogo del cinquanta per cento delle somme riscosse.