Le novità fiscali introdotte
dai D.L. nn. 70, 98 e 138
del 2011
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ACCERTAMENTO ESECUTIVO
RISCOSSIONE PROVVISORIA
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Art. 29 D.L. n. 78/2010
Data e eventuali altre info
Accertamento esecutivo
• Gli avvisi di accertamento, i connessi provvedimenti
di irrogazione delle sanzioni, e gli atti successivi
• relativi alle II.DD., IRAP e IVA, p.i. 2007 e seguenti
• hanno efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni
dalla loro notifica
• l’agente della riscossione può procedere alla
espropriazione forzata senza iscrizione a ruolo
Titolo presentazione
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CONTENUTO
• intimazione ad adempiere, entro il termine di
presentazione del ricorso, al pagamento delle somme
dovute
Data e eventuali altre info
Accertamento esecutivo
• avvertenza al debitore che, decorsi 30 giorni dal
termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle
somme richieste è affidata in carico agli agenti della
riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata
(Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30
giugno 2011)
• le somme dovute sono maggiorate degli interessi di
mora (5,0243%), dell’aggio di riscossione (9%) e delle
spese di esecuzione
Titolo presentazione
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Art. 29 D.L. n. 78/2010
Data e eventuali altre info
Accertamento esecutivo
•In caso di fondato pericolo per la riscossione, le
somme possono essere affidate agli agenti della
riscossione a partire dal 61° giorno dalla data di
notifica, senza la necessità di attendere gli ulteriori
trenta giorni.
• L’espropriazione forzata deve essere avviata, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello in cui l’accertamento è
divenuto definitivo.
Titolo presentazione
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Art. 29 D.L. n. 78/2010
Data e eventuali altre info
Accertamento esecutivo
• Decorsi 60 giorni dalla notifica (termine FISSO),
l’avviso di accertamento diventa titolo esecutivo
• L’affidamento delle somme dovute all’agente della
riscossione è, invece, legato ad un termine MOBILE
(30 gg. dal termine ultimo di pagamento) che può
variare in caso di:
- Sospensione feriale del termine per ricorrere (46 gg)
- Istanza di accertamento con adesione (90gg)
Titolo presentazione
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Novità introdotte dai D.L. n. 70/2011 e n. 98/2011
Data e eventuali altre info
Accertamento esecutivo
• La nuova procedura dell’accertamento esecutivo si
applica agli atti emessi dal 1° ottobre 2011
• Estensione all’IRAP
- Le imposte interessate sono, non soltanto l’Irpef,
l’Ires, l’Iva e l’Irap, ma anche le imposte sostitutive,
le ritenute alla fonte, le addizionali comunale e
regionale all’Irpef
- Sono esclusi i contributi e i premi previdenziali e
assistenziali.
(Risoluzione 27.9.2011, n. 95/E)
Titolo presentazione
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Novità introdotte dai D.L. n. 70/2011 e n. 98/2011
Data e eventuali altre info
Accertamento esecutivo
• E’ stata esclusa l’applicabilità della sanzione di cui
all’art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997
• Elencazione tassativa degli atti successivi
- atto di rideterminazione delle somme residue dovute e delle sanzioni in
caso di mancato pagamento di una rata a seguito di acquiescenza
all’avviso di accertamento;
- atto di rideterminazione delle somme dovute e delle sanzioni a seguito
di sentenza favorevole della Commissione tributaria
Non sono “atti esecutivi”
gli accertamenti con adesione, gli atti
di adesione ai verbali di constatazione, gli atti di adesione agli inviti
a comparire, e i relativi atti successivi
Titolo presentazione
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Novità introdotte dai D.L. n. 70/2011 e n. 98/2011
Data e eventuali altre info
Accertamento esecutivo
• Sospensione automatica dell’esecuzione forzata per
un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli
agenti della riscossione degli atti esecutivi
•Deroga: fondato pericolo per la riscossione
Applicabilità delle azioni cautelari o conservative
Titolo presentazione
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D.L. n. 70/2011
(modifica all’art. 15 DPR n. 602/1973)
Data e eventuali altre info
Riscossione provvisoria
In presenza di ricorso, possono essere riscosse soltanto
un terzo (non più la metà) delle imposte
Obbligo di versamento di :
- 1/3 delle somme dovute a titolo di imposta, entro il termine di
proposizione del ricorso;
- restanti 2/3, dopo la sentenza della CTP sfavorevole al
contribuente;
- il residuo, dopo la sentenza CTR sfavorevole al contribuente.
Titolo presentazione
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SOPPRESSIONE della
GARANZIA
nel pagamento rateale
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Art. 23, commi da 17 a 20
Soppressione della garanzia nel
pagamento rateale
Data e eventuali altre info
D.L. n. 98/2011
Dal 6 luglio 2011, non è più dovuta la garanzia relativa
al versamento rateale delle somme dovute a seguito di:
- accertamento con adesione
- conciliazione giudiziale
- acquiescenza all’accertamento
Titolo presentazione
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Sanzione per l’omesso/tardivo
pagamento rateale
Data e eventuali altre info
D.L. n. 98/2011
Se il contribuente non versa una rata (diversa dalla
prima) entro il termine di pagamento della rata
successiva:
• iscrizione a ruolo delle residue somme dovute;
• applicazione della sanzione per l’omesso versamento,
in misura doppia (60%), sul residuo importo dovuto a
titolo di tributo.
Titolo presentazione
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Ravvedimento
nel tardivo pagamento rateale
Data e eventuali altre info
D.L. n. 98/2011
• Ritardo lieve (entro 15 giorni)
se il pagamento tardivo avviene
entro i quindici giorni dall’originaria scadenza del termine, la sanzione è
ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo; tale
riduzione può cumularsi con quella prevista per il ravvedimento.
Es. ritardo di un solo giorno, sanzione = 0,2 % (30 x 1/15 x 1/10)
• Ravvedimento breve (entro 30 giorni)
se il pagamento
tardivo avviene entro il 30° giorno dalla scadenza originaria della rata, la
misura della sanzione è pari al 3% (30 x 1/10) dell’importo della rata
scaduta
• Ravvedimento lungo
se il pagamento tardivo della rata avviene tra
il 31° giorno dalla scadenza originaria e l’ultimo giorno di versamento della
rata successiva, la sanzione è pari al 3,75% (30 x 1/8) dell’importo della
rata scaduta
Titolo presentazione
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INDAGINI FINANZIARIE
E
STUDI DI SETTORE
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Indagini finanziarie
Data e eventuali altre info
D.L. n. 98/2011
1) Estensione delle indagini finanziarie alle SOCIETA’ e ENTI di
ASSICURAZIONE per le attività finanziarie
2) Ampliamento dell’oggetto delle indagini finanziarie
La richiesta può anche riguardare le garanzie prestate dagli intermediari finanziari
e le generalità dei soggetti che hanno intrattenuto con gli intermediari finanziari
rapporti di natura finanziaria.
3) Accesso diretto presso gli intermediari finanziari
Accesso autorizzato presso tutti gli operatori finanziari allo scopo di rilevare
direttamente dati e notizie concernenti tutti i rapporti e le operazioni di natura
finanziaria oggetto di una precedente richiesta.
Titolo presentazione
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Indagini finanziarie
Data e eventuali altre info
D.L. n. 138/2011 conv. L. n. 148/2011
Elaborazione di liste selettive di contribuenti da
sottoporre a controllo (deroga all’art. 7 DPR n. 605/1973)
Potere degli uffici di utilizzare le informazioni
comunicate
dagli
operatori
finanziari
all’anagrafe tributaria, anche al fine di
elaborare specifiche liste centralizzate di
contribuenti da sottoporre, successivamente,
a controllo.
Titolo presentazione
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Studi di settore
Data e eventuali altre info
D.L. n. 98/2011
INASPRIMENTO delle SANZIONI
In caso di inadempimento dell’obbligo di presentare il
modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore, la sanzione di cui all’art. 8 del d.lgs. n.
471/1997 è applicabile nella misura massima prevista
(pari a euro 2.065)
Clausola di salvaguardia:
se il contribuente provvede alla presentazione del modello, anche a
seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle entrate
Titolo presentazione
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Studi di settore
Data e eventuali altre info
D.L. n. 98/2011
INASPRIMENTO delle SANZIONI
In caso di inadempimento dell’obbligo di presentare il modello dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, se sono
rettificate le dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP a seguito di
accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di
settore, è aumentata del 50 per cento della misura minima e
massima la sanzione prevista nell’ipotesi di dichiarazione
infedele, rispettivamente, per le imposte sui redditi e IVA (ossia
dal 150 al 300 per cento dell’imposta dovuta) e per l’IRAP (da
1,5 a 3 volte l’ammontare della maggiore imposta dovuta)
Clausola di salvaguardia:
se il contribuente provvede successivamente a presentare il modello,
anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle entrate
Titolo presentazione
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Studi di settore
Data e eventuali altre info
D.L. n. 98/2011
Applicabilità dell’accertamento induttivo
In caso di omessa o infedele indicazione dei dati previsti
nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
degli studi di settore
In caso indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità
degli studi di settore non sussistenti.
Titolo presentazione
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Novità
Reati tributari
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D.L. n. 98/2011, conv. in Legge n.
148/2011
Data e eventuali altre info
Novità in materia di REATI TRIBUTARI
• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti
(art. 2 d.lgs. n. 74/2000)
• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti
(art. 8 d.lgs. n. 74/2000)
E’ stata eliminata la circostanza attenuante speciale.
I reati sono, in ogni caso, puniti con la reclusione da un
anno e mezzo a sei anni, indipendentemente dall’entità
del’imposta evasa.
Titolo presentazione
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D.L. n. 98/2011, conv. in Legge n. 148/2011
Data e eventuali altre info
Novità in materia di REATI TRIBUTARI
•Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
(art. 3 d.lgs. n. 74/2000)
•Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000)
•Omessa dichiarazione(art. 5 d.lgs. n. 74/2000)
E’ stata abbassata la soglia di punibilità
Titolo presentazione
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D.L. n. 98/2011, conv. in Legge n. 148/2011
Data e eventuali altre info
Novità in materia di REATI TRIBUTARI
Sospensione condizionale della pena
(art. 12 d.lgs. n. 74/2000)
Per i reati in materia di dichiarazione e di documenti
(da art. 2 a art. 10 d.lgs. n. 74/2000) non si applica la
sospensione condizionale della pena quando l’imposta
evasa è congiuntamente:
superiore al 30% del volume d’affari e a 3 milioni
di euro.
Titolo presentazione
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D.L. n. 98/2011, conv. in Legge n. 148/2011
Data e eventuali altre info
Novità in materia di REATI TRIBUTARI
Circostanza attenuante del pagamento del debito
tributario (art. 13 d.lgs. n. 74/2000)
• Riduzione della circostanza attenuante. In caso di
pagamento del debito tributario, la pena della reclusione è
ridotta, non più alla metà, ma a un terzo.
• Il mancato pagamento del debito tributario preclude il
patteggiamento.
Titolo presentazione
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D.L. n. 98/2011, conv. in Legge n. 148/2011
Data e eventuali altre info
Novità in materia di REATI TRIBUTARI
Termini di prescrizione dei reati tributari
(art. 14 d.lgs. n. 74/2000)
I reati in materia di dichiarazione (artt. 2, 3, 4 ), di
emissione di fatture false (art. 8) e occultamento o
distruzione di documenti contabili (art. 10)
Il termine di prescrizione è elevato di un terzo (8 anni)
aumentabile di un quarto in caso di interruzione della prescrizione
(10 anni)
Titolo presentazione
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Termini di prescrizione dei reati tributari
(art. 14 d.lgs. n. 74/2000)
Data e eventuali altre info
REATI TRIBUTARI
I reati in materia di omesso versamento di
ritenute certificate e IVA (artt. 10-bis e 10-ter), di
indebita compensazione (10-quater) e di sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)
Il termine di prescrizione è ordinario (6 anni)
aumentabile di un quarto in caso di interruzione della prescrizione
(7,5 anni)
Titolo presentazione
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DL n. 98/2011