SOMMARIO GU 10/2003 Pagina Decisione della Seconda Commissione di ricorso del 11 dicembre 2002 nel procedimento R 1220/2000-2 (DUQUE DE VILLENA) ................................................................................. 1927 Decisione della Seconda Commissione di ricorso del 11 dicembre 2002 nel procedimento R 1221/2000-2 (DUQUE DE PEÑAFIEL) ............................................................................... 1937 Decisione della Prima Commissione di ricorso del 16 dicembre 2002 nel procedimento R 55/2002-1 (BETTY LA MALICE / BETTY) ........................................................................ 1947 Elenco dei mandatari abilitati ....................................................................................................... 1974 Giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee • Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Seconda Sezione) del 15 gennaio 2003 nella causa T-99/01 (Mixery/Mystery) ..................................................................................................... 1985 • Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Seconda Sezione) del 3 luglio 2003 nella causa T-122/01 (best buy) .................................................................................................................... 2007 • Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Quarta Sezione) del 9 luglio 2003 nella causa T-156/01 (Giorgi/Giorgio Aire) ................................................................................................ 2027 • Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Quarta Sezione) del 9 luglio 2003 nella causa T-162/01 (Giorgi/Giorgio Beverly Hills) ................................................................................. 2067 Servizi centrali della proprietà industriale degli Stati membri ................................................. 2092 Organismi internazionali non governativi con i quali l’UAMI intrattiene rapporti di cooperazione .......................................................................................................................................... 2094 SOMMARIO DECISIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO dell’ 11 dicembre 2002 nel procedimento R 1221/2000-2 (Lingua del procedimento: spagnolo) Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC Indicazione geografica “Villena” è un’indicazione geografica che identifica vini; poiché il marchio oggetto delle domanda contiene tale indicazione geografica senza che i prodotti in questione abbiano tale origine, la registrazione del marchio richiesto per vini, vini spumanti e vini liquorosi viene respinta. René Barbier, S.A. San Isidro, s/n E-08770 Sant Sadurni d’Anoia Barcellona Spagna richiedente e ricorrente rappresentata da J. Isern Patentes y Marcas, S. L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2º piso, 08036 Barcellona, Spagna avente ad oggetto il ricorso relativo alla domanda di marchio comunitario n. 1215540 La Seconda Commissione di ricorso composta da K. Sundström (presidente), P. Dyrberg (relatore) e T. de las Heras (membro) cancelliere: E. Gastinel ha adottato la seguente Decisione Sintesi dei fatti 1 Con domanda depositata il 21 giugno 1999, la ricorrente chiedeva la registrazione del marchio denominativo DUQUE DE VILLENA La registrazione veniva richiesta per la seguente gamma di prodotti: Classe 33 – Bevande alcoliche, in particolare vini, vini spumanti, spumanti e vini liquorosi. 2 Con decisione del 13 ottobre 2000, l’esaminatore respingeva la domanda per i prodotti “vini, vini spumanti e vini liquorosi”, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: “RMC”) (GUCE 1994 L 11, pag. 1; GU UAMI n. 1/95, pag. 52). In sostanza, i motivi addotti per il diniego erano i seguenti: —Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), sono esclusi dalla registrazione “i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcolici, rispetto ai vini o alcolici che non hanno tale origine”. —La suddetta disposizione è stata aggiunta al regolamento sul marchio comunitario dal regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, adottato ai fini dell’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell’Uruguay Round. Va rilevato che, nel preambolo di tale regolamento, vi è il seguente riferimento: “considerando che l’articolo 23, paragrafo 2 dell’Accordo TRIPs dispone il rifiuto o l’annullamento dei marchi che contengono o consistono in indicazioni geografiche false per vini o alcolici senza la condizione che essi siano di tale natura da ingannare il pubblico, dev’essere aggiunta una nuova lettera j) all’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 40/94”. —Nell’applicare tale disposizione, l’Ufficio considera come riferimento l’elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini da tavola denominati “vino de la tierra” (“vino tipico”), pubblicato nella GUCE C 344/1996, pag. 110, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2392/89. —Nel suddetto elenco compare l’indicazione “Villena”. Pertanto, l’Ufficio ritiene che si tratti di un’indicazione geografica riconosciuta per identificare vini. Ciò premesso, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC, il marchio richiesto potrebbe essere registrato esclusivamente per vini provenienti da Villena. —L’argomento della richiedente secondo cui il marchio sarebbe un titolo nobiliare non è idoneo ad infirmare questa conclusione, in quanto il titolo contiene l’indicazione geografica “Villena” che identifica vini aventi tale origine. —La richiedente ha argomentato che l’Ufficio, respingendo la domanda di registrazione del marchio, incorrerebbe in una violazione del principio di uguaglianza, avendo esso già accettato la registrazione, tra gli altri, dei seguenti marchi costituiti da titoli nobiliari, relativi a prodotti compresi nella classe 3: Marqués de Cáceres, Conde de Castilla, Conde de Laula, Marqués de Verdellano, Conde de los Andes, Duque de Medina de las Torres, Conde de Lavern, Conde de Caralt, Comte de Gasparin, Duc de Chantecroix, Duque de Bragança y Marqués de Robert. Orbene, tutti i suddetti titoli contengono indicazioni geografiche, tuttavia tali indicazioni non servono a identificare vini secondo l’elenco precedentemente menzionato. Di conseguenza, si tratta di casi distinti da quello presente e l’argomento della richiedente è privo di fondamento. 3 12 dicembre 2000 la richiedente proponeva un ricorso diretto contro la decisione dell’esaminatore (in prosieguo: la “decisione impugnata”), depositando la memoria contenente i relativi motivi il 12 febbraio 2001. Motivi del ricorso 4 Dinanzi alla Commissione di ricorso, la richiedente ha addotto argomenti sostanzialmente identici a quelli presentati all’esaminatore, vale a dire: —Il marchio richiesto sarebbe un titolo nobiliare e la parola “Villena” non si riferirebbe al prodotto che il marchio intende tutelare, bensì unicamente al titolo. Il titolo “Duque de Villena” non ricadrebbe nell’ambito delle indicazioni protette dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC. —Rifiutando il marchio richiesto nel caso di specie, dopo aver accettato la registrazione dei marchi menzionati al precedente paragrafo 2, l’Ufficio violerebbe il principio di non discriminazione. —Procedendo ad un’interpretazione letterale dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC, l’Ufficio violerebbe il principio secondo cui ogni esame dell’idoneità alla registrazione di un marchio deve riguardare il marchio nella sua globalità. Motivazione 5 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 del SOMMARIO regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GUCE 1995 L 303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/95, pag. 258), ed è pertanto ammissibile. 6 Il ricorso è tuttavia infondato nel merito. Come ha rilevato l’esaminatore, è opportuno che l’Ufficio, nell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC, si attenga al tenore letterale e alle finalità di questa disposizione, respingendo la registrazione di marchi che contengano indicazioni geografiche che identificano vini, senza dover per questo accertare se il marchio, nel suo insieme, si presti ad indurre in errore. 7 Dal testo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC si evince chiaramente che l’applicazione di questa disposizione dipende da un unico presupposto, ovvero se si tratti di una indicazione che identifica vini. La richiedente non ha negato che “Villena” è un’indicazione che identifica vini. Infatti, Villena è il nome di una località spagnola rientrante nella denominazione di origine “Alicante”, disciplinata dal decreto ministeriale spagnolo del 19 giugno 1987, con successive modificazioni, e pubblicata nel Boletín Oficial del Estado del 7 luglio 1987. Secondo il decreto ministeriale, la tutela della denominazione di origine si estende ai nomi dei comprensori, delle frazioni e circoscrizioni comunali, nonché delle località che compongono le zone di produzione e di coltivazione, tra le quali il decreto menziona “Villena”. La tutela conferita dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC si estende ad ogni tipo di vino. Inoltre, la tutela è stata estesa a livello internazionale: v., per esempio, l’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino (GUCE L 28 del 2002, pag. 4). scriminazione, non è necessario entrare nel merito della questione se gli esempi invocati dal richiedente presentino un’identità di situazioni tale da permettere l’applicazione del suddetto principio. In un caso come questo, è sufficiente attenersi a quanto si evince dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale l’osservanza del principio della parità di trattamento deve contemperarsi con l’osservanza del principio di legalità, in forza del quale nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un’illegittimità commessa a favore di altri. Per tanto, l’argomento della richiedente non può essere accolto 10 Di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto. DECISIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO dell’ 11 dicembre 2002 nel procedimento R 1221/2000-2 (Lingua del procedimento: spagnolo) Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC Indicazione geografica “Peñafiel” è un’indicazione geografica che identifica vini; poiché il marchio oggetto delle domanda contiene tale indicazione geografica senza che i prodotti in questione abbiano tale origine, la registrazione del marchio richiesto per vini, vini spumanti e vini liquorosi viene respinta. Dispositivo Per questi motivi la Commissione così decide: Il ricorso è respinto. René Barbier, S.A. San Isidro, s/n E-08770 Sant Sadurni d’Anoia Barcellona Spagna richiedente e ricorrente rappresentata da J. Isern Patentes y Marcas, S. L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2º piso, 08036 Barcellona, Spagna avente ad oggetto il ricorso relativo alla domanda di marchio comunitario n. 1216043 La Seconda Commissione di ricorso composta da K. Sundström (presidente), P. Dyrberg (relatore) e T. de las Heras (membro) cancelliere: E. Gastinel ha adottato la seguente Decisione Sintesi dei fatti 1 Con domanda depositata il 21 giugno 1999, la ricorrente chiedeva la registrazione del marchio denominativo DUQUE DE PEÑAFIEL 8 Poiché “Villena” è un’indicazione geografica che identifica vini e il marchio richiesto contiene tale indicazione geografica senza che i prodotti in questione abbiano tale origine, la registrazione del marchio richiesto per vini, vini spumanti e bevande alcoliche dev’essere rifiutata. 9 Quanto all’argomento della richiedente relativo al principio di non di- La registrazione veniva richiesta per la seguente gamma di prodotti: Classe 33 – Bevande alcoliche, in particolare vini, vini spumanti, spumanti e vini liquorosi. 2 Con decisione del 13 ottobre 2000, l’esaminatore respingeva la domanda per i prodotti “vini, vini spumanti e vini liquorosi”, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre SOMMARIO 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: “RMC”) (GUCE 1994 L 11, pag. 1; GU UAMI n. 1/95, pag. 52). In sostanza, i motivi addotti per il diniego erano i seguenti: —Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), sono esclusi dalla registrazione “i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcolici, rispetto ai vini o alcolici che non hanno tale origine”. —La suddetta disposizione è stata aggiunta al regolamento sul marchio comunitario dal regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, adottato ai fini dell’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell’Uruguay Round. Va rilevato che, nel preambolo di tale regolamento, vi è il seguente riferimento: “considerando che l’articolo 23, paragrafo 2 dell’Accordo TRIPS dispone il rifiuto o l’annullamento dei marchi che contengono o consistono in indicazioni geografiche false per vini o alcolici senza la condizione che essi siano di tale natura da ingannare il pubblico, dev’essere aggiunta una nuova lettera j) all’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 40/94”. —Nell’applicare tale disposizione, l’Ufficio considera come riferimento l’elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini da tavola denominati “vino de la tierra” (“vino tipico”), pubblicato nella GUCE C 344/1996, pag. 110, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2392/89. —Nel suddetto elenco compare l’indicazione “Peñafiel”. Pertanto, l’Ufficio ritiene che si tratti di un’indicazione geografica riconosciuta per identificare vini. Ciò premesso, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC, il marchio richiesto potrebbe essere registrato esclusivamente per vini provenienti da Peñafiel. —L’argomento della richiedente secondo cui il marchio sarebbe un titolo nobiliare non è idoneo ad infirmare questa conclusione, in quanto il titolo contiene l’indicazione geografica “Peñafiel” che identifica vini aventi tale origine. —La richiedente ha argomentato che l’Ufficio, respingendo la domanda di registrazione del marchio, incorrerebbe in una violazione del principio di uguaglianza, avendo esso già accettato la registrazione, tra gli altri, dei seguenti marchi costituiti da titoli nobiliari, relativi a prodotti compresi nella classe 3: Marqués de Cáceres, Conde de Castilla, Conde de Laula, Marqués de Verdellano, Conde de los Andes, Duque de Medina de las Torres, Conde de Lavern, Conde de Caralt, Comte de Gasparin, Duc de Chantecroix, Duque de Bragança y Marqués de Robert. Orbene, tutti i suddetti titoli contengono indicazioni geografiche, tuttavia tali indicazioni non servono a identificare vini secondo l’elenco precedentemente menzionato. Di conseguenza, si tratta di casi distinti da quello presente e l’argomento della richiedente è privo di fondamento. 3 Il 12 dicembre 2000 la richiedente proponeva un ricorso diretto contro la decisione dell’esaminatore (in prosieguo: la “decisione impugnata”), depositando la memoria contenente i relativi motivi il 12 febbraio 2001. Motivi del ricorso 4 Dinanzi alla Commissione di ricorso, la richiedente ha addotto argomenti sostanzialmente identici a quelli presentati all’esaminatore, vale a dire: —Il marchio richiesto sarebbe un titolo nobiliare e la parola “Peñafiel” non si riferirebbe al prodotto che il marchio intende tutelare, bensì unicamente al titolo. Il titolo “Duque de Peñafiel” non ricadrebbe nell’ambito delle indicazioni protette dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC. —Rifiutando il marchio richiesto nel caso di specie, dopo aver accettato la registrazione dei marchi menzionati al precedente paragrafo 2, l’Ufficio violerebbe il principio di non discriminazione. —Procedendo ad un’interpretazione letterale dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC, l’Ufficio violerebbe il principio secondo cui ogni esame dell’idoneità alla registrazione di un marchio deve riguardare il marchio nella sua globalità. regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GUCE 1995 L 303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/95, pag. 258), ed è pertanto ammissibile. 6 Il ricorso è tuttavia infondato nel merito. Come ha rilevato l’esaminatore, è opportuno che l’Ufficio, nell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC, si attenga al tenore letterale e alle finalità di questa disposizione, respingendo la registrazione di marchi che contengano indicazioni geografiche che identificano vini, senza dover per questo accertare se il marchio, nel suo insieme, si presti ad indurre in errore. 7 Dal testo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC si evince chiaramente che l’applicazione di questa disposizione dipende da un unico presupposto, ovvero se si tratti di una indicazione che identifica vini. La richiedente non ha negato che “Peñafiel” è un’indicazione che identifica vini. Infatti, Peñafiel è il nome di una località spagnola rientrante nella denominazione di origine “Ribera del Duero”, disciplinata dal decreto ministeriale spagnolo del 19 giugno 1987, con successive modificazioni, e pubblicata nel Boletín Oficial del Estado del 7 luglio 1987. Secondo il decreto ministeriale, la tutela della denominazione di origine si estende ai nomi dei comprensori, delle frazioni e circoscrizioni comunali, nonché delle località che compongono le zone di produzione e di coltivazione, tra le quali il decreto menziona “Peñafiel”. La tutela conferita dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC si estende ad ogni tipo di vino. Inoltre, la tutela è stata estesa a livello internazionale: v., per esempio, l’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino (GUCE L 28 del 2002, pag. 4). 8 Poiché “Peñafiel” è un’indicazione geografica che identifica vini e il marchio richiesto contiene tale indicazione geografica senza che i prodotti in questione abbiano tale origine, la registrazione del marchio richiesto per vini, vini spumanti e bevande alcoliche dev’essere rifiutata. Motivazione 5 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 del 9 Quanto all’argomento della richiedente relativo al principio di non di- SOMMARIO scriminazione, non è necessario entrare nel merito della questione se gli esempi invocati dal richiedente presentino un’identità di situazioni tale da permettere l’applicazione del suddetto principio. In un caso come questo, è sufficiente attenersi a quanto si evince dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale l’osservanza del principio della parità di trattamento deve contemperarsi con l’osservanza del principio di legalità, in forza del quale nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un’illegittimità commessa a favore di altri. Per tanto, l’argomento della richiedente non può essere accolto DECISIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO del 16 dicembre 2002 rappresentata da Patentanwälte ZELLENTIN & PARTNER, Rubensstr. 30, D-67061 Ludwigshafen, Germania contro nel procedimento R 55/2002-1 (Lingua del procedimento: inglese) Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC - Articolo 81, paragrafo 2, RMC The Ohio Art Company One Toy Street Bryan, Ohio 43506 Stati Uniti d’America richiedente e resistente Consumatore – Elemento identico – Somiglianza dei segni – Rischio di confusione 1. 10 Di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto. Dispositivo Per questi motivi, la Commissione così decide: Il ricorso è respinto. 2. Il consumatore di giochi e giocattoli è sia il bambino che gioca con essi sia l’adulto che di fatto li acquista. In entrambi i casi si tratta di consumatori medi non specializzati. Il consumatore medio è presumibilmente abituato a vedere sul mercato bambole recanti un nome proprio femminile come marchio. Lo stesso consumatore è, in genere, anche consapevole del fatto che le varianti di tali bambole recanti un nome sono spesso commercializzate con quello stesso nome, ma con l’aggiunta di uno o più elementi diversi, spesso descrittivi, che sottolineano le caratteristiche particolari o riflettono talune variazioni delle caratteristiche di quella bambola. Il consumatore tenderà a ricordare il primo elemento o l’elemento più semplice di un marchio composto da più parole, nel caso di specie “BETTY”. Per quanto riguarda il prodotto “bambole”, il consumatore di riferimento potrebbe ritenere che ogni combinazione del nome “BETTY” con un qualsiasi altro elemento appartenga ad un tipo o ad una serie degli stessi marchi. In relazione ai prodotti che nella decisione impugnata sono stati considerati identici o simili, il marchio “BETTY LA MALICE” è talmente simile al marchio anteriore tedesco “BETTY” da ingenerare confusione. CreCon Spiel- und Hobbyartikel GmbH Altwingertweg 14 D-68766 Hockenheim Germania opponente e ricorrente rappresentata da SANDERSON & CO., 34 East Stockwell Street, Colchester, Essex, CO1 1ST, Regno Unito avente ad oggetto il ricorso proposto in esito al procedimento di opposizione B 288227 (domanda di marchio comunitario n. 1324888) La Prima Commissione di ricorso composta da S. Mandel (presidente), K. Lee (relatore) e W. Peeters (membro) cancelliere: E. Gastinel ha adottato la seguente Decisione Sintesi dei fatti 1 Con domanda alla quale veniva attribuita come data di deposito il 27 settembre 1999, la Ohio Art Company (in prosieguo: la “richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio denominativo BETTY LA MALICE per vari prodotti rientranti nelle classi 16, 18, 25 e 28, tra cui i prodotti seguenti: Classe 28 – Giochi di pazienza (puzzle); balocchi, giochi e giocattoli; bambole; case per bambole; mobili per bambole; accessori per mobili per bambole; abbigliamento per bambole; accessori per bambole; giochi di società; decorazioni per alberi di Natale e componenti ed accessori; tute da gioco e costumi da gioco; kit per modellini; marionette; articoli per la ginnastica e lo sport; giocattoli elettronici; personaggi di fantasia (giocattoli); giocattoli a batteria; palloni; articoli sportivi; attrezzatura sportiva; sacche per lo sport e contenitori per articoli sportivi; palloni; tende e attrezzature giocattolo da campeggio; kit per costruzioni giocattolo. SOMMARIO 2 La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 31/2000 del 17 aprile 2000. 3 Il 14 luglio 2000 la CreCon Spielund Hobbyartikel GmbH (in prosieguo: l’”opponente”) proponeva un’opposizione contro la suddetta domanda facendo valere una precedente registrazione tedesca relativa al marchio denominativo “BETTY”, depositato il 4 ottobre 1995 e registrato il 19 aprile 1996 con il n. 39540291, per “giochi e giocattoli” compresi nella classe 28. 4 L’opponente asseriva che i marchi erano equivocamente simili e i rispettivi prodotti identici, dando adito pertanto a un rischio di confusione per il pubblico di riferimento, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: “RMC”) (GUCE L 11 del 14.1.1994, pag. 1; GU UAMI n. 1/95, pag. 52). L’opponente sosteneva che il rischio di confusione era particolarmente elevato in quanto il marchio contestato veniva utilizzato in commercio nella forma abbreviata “BETTY”, identica al marchio dell’opponente. 5 L’opposizione si basava su tutti i prodotti tutelati dal marchio anteriore ed era diretta contro tutti i prodotti compresi nella classe 28 rivendicati nella domanda di marchio comunitario. 6 Insieme all’atto di opposizione, l’opponente presentava copia del certificato di registrazione del marchio anteriore, fornendone in seguito una traduzione. 7 Nelle sue osservazioni presentate il 23 aprile 2001 in risposta all’opposizione, la richiedente argomentava che l’opposizione era basata esclusivamente sull’assunto che il marchio contestato veniva usato in commercio nella forma abbreviata “BETTY”, identica al marchio dell’opponente. Ad avviso della richiedente, non era né opportuno né corretto, nel compiere un raffronto tra un segno anteriore e un marchio di cui si è richiesta la registrazione, prendere in considerazione la forma abbreviata di quest’ultimo. In Germania, inoltre, l’espressione “LA MALICE”, derivante dal francese, non avrebbe significato e conferirebbe pertanto al marchio un carattere decisamente distintivo. Il termine “BETTY”, d’altro canto, verrebbe considerato come un nome proprio femminile abbastanza diffuso e, in quanto tale, non verrebbe ritenuto dotato di particolare carattere distintivo, perché il pubblico, nel cercare di determinare l’origine dei prodotti, presterebbe maggiore attenzione ai cognomi. I due marchi presenterebbero lunghezze diverse e sarebbero pronunciati in modo differente. A sostegno della propria tesi, la richiedente richiamava inoltre alcune decisioni anteriori della divisione Opposizione. Da ultimo, essa trasmetteva un elenco di quelle che, a suo avviso, erano registrazioni tedesche di marchi “coesistenti” recanti il termine “BETTY”, tra cui il marchio dell’opponente, sostenendo che, di conseguenza, l’opponente non aveva diritto al monopolio della parola “BETTY” come marchio. La richiedente concordava sul fatto che i prodotti specificati nella domanda erano in parte identici e in parte simili a quelli tutelati dal marchio anteriore. 8 Il 13 giugno 2001 l’opponente presentava le proprie osservazioni in risposta. Essa rilevava come in entrambi i marchi in conflitto figurasse l’elemento distintivo e dominante “BETTY”. Per i prodotti “bambole”, sarebbe abbastanza usuale utilizzare un nome proprio come marchio. Una bambola recante il marchio “BETTY LA MALICE” sarebbe pertanto considerata come una “BETTY cattiva” in contrasto con una “BETTY buona”, una “BETTY carina”, e così via. Le varie decisioni in merito alle opposizioni citate dalla richiedente non sarebbero pertinenti. Per quanto riguarda i marchi “BETTY” dei quali si asserisce la coesistenza in Germania, nessuno di essi sarebbe usato per bambole, ad eccezione di quelli dell’opponente. Infine, l’opponente sosteneva che la richiedente aveva cercato di introdurre il marchio “BETTY SPAGHETTI” sul mercato tedesco, ma che ciò le era stato impedito da una decisione del tribunale civile di Monaco di Baviera, che aveva statuito che l’uso del marchio costituiva una violazione del marchio anteriore dell’opponente “BETTY”. 9 Con la decisione n. 2728/2001 (in prosieguo: la “decisione impugnata”), adottata il 20 novembre 2001, la divi- sione Opposizione respingeva l’opposizione B 288227. La motivazione può essere riassunta nel modo seguente: —I prodotti “giochi di pazienza (puzzle); balocchi, giochi e giocattoli; bambole; case per bambole; mobili per bambole; accessori per mobili per bambole; abbigliamento per bambole; accessori per bambole; giochi di società; kit per modellini; marionette; giocattoli elettronici; personaggi di fantasia (giocattoli); giocattoli a batteria; palloni; tende e attrezzature giocattolo da campeggio; kit per costruzioni giocattolo”, di cui alla domanda di marchio comunitario, erano identici; i prodotti “decorazioni per alberi di Natale e componenti ed accessori; tute da gioco e costumi da gioco” erano simili a “giochi e giocattoli” tutelati dal marchio anteriore. Tuttavia, “articoli per la ginnastica e lo sport; articoli sportivi; attrezzatura sportiva; sacche per lo sport e contenitori per articoli sportivi; palloni” non erano né identici né simili. —Nel mettere a confronto i segni, non doveva tenersi conto dell’argomento addotto dall’opponente relativo all’uso in commercio del marchio contestato in una forma abbreviata. —Sebbene entrambi i segni cominciassero con “BETTY”, sussisteva una differenza visiva per quanto riguarda la lunghezza. —Il fatto che un marchio contenesse un elemento presente nell’altro non significava automaticamente che i due segni fossero simili. —Dal punto di vista fonetico, il marchio comunitario richiesto presentava un numero di sillabe superiore rispetto al marchio anteriore. —Dal punto di vista concettuale, il pubblico di riferimento avrebbe considerato il termine “BETTY” come nome proprio femminile. Le parole “LA MALICE”, d’altro canto, non avevano alcun significato in Germania e verrebbero considerate come parole straniere. Era improbabile che nomi propri creassero forti connotazioni concettuali. L’attenzione del consumatore sarebbe andata sulle parole dall’aspetto insolito “LA MALICE”, che costituivano la parte distintiva e dominante del marchio. SOMMARIO —Pertanto, i marchi messi a confronto erano complessivamente diversi e l’opposizione veniva respinta in toto. 10 L’opponente proponeva un ricorso avverso la decisione impugnata, pervenuto all’Ufficio in data 11 gennaio 2002. Ad esso faceva seguire, il 5 marzo 2002, la memoria contenente i motivi del ricorso, insieme alla documentazione presentata a sostegno di quest’ultimo. 11 Il 21 maggio 2002 la richiedente presentava osservazioni in risposta al ricorso. 12 Il 6 agosto 2002 l’opponente trasmetteva le proprie osservazioni in risposta alle osservazioni della richiedente. Conclusioni e argomenti delle parti 13 Con il presente ricorso, l’opponente chiede l’annullamento della decisione impugnata in quanto essa ha accertato che i marchi non erano talmente simili da creare confusione. 14 Il termine “BETTY” rappresenterebbe la parola più significativa, distintiva e dominante del marchio di cui si chiede la registrazione. Alle bambole verrebbero spesso assegnati nomi propri come marchi, nella maggior parte dei casi in una forma abbreviata, adatta all’aspetto infantile della bambola. La preferenza generale di dare alla bambole nomi propri si adeguerebbe alla tendenza dei bambini a chiamarsi tra loro solo con il nome di battesimo. Poiché sarebbero disponibili migliaia di nomi di battesimo, non sarebbe necessario che ad una nuova bambola sia dato lo stesso nome di una bambola già esistente, a meno che si intenda palesemente trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio della bambola esistente. 15 Inoltre, sarebbe consueto nel mercato l’uso di descrizioni aggiuntive per particolari forme della stessa bambola, modificando lo stile dei capelli, l’abbigliamento, gli accessori o altri elementi. Per esempio, l’attuale assortimento di bambole “Betty” dell’opponente, illustrato su un listino prezzi allegato alla memoria contenente i motivi del ricorso, comprenderebbe Darling Betty, Cocktail Betty, Riding Fun Betty, Betty Festival, Betty Holiday, Betty Braut, Longhair Betty, Magic Hair Betty, e così via. A sostegno della propria tesi, l’opponente ha trasmesso copie di varie pagine web in cui appaiono diversi tipi di bambole “Barbie” alle quali, a suo avviso, era stato parimenti attribuito un nome in base allo stesso principio generale. 16 Nella decisione impugnata, la divisione Opposizione ha dichiarato che “LA MALICE” non aveva alcun significato in tedesco, che sarebbe stato di conseguenza considerato come nome straniero o come aggettivo e che avrebbe quindi attirato l’attenzione dei consumatori perché non sarebbe stato compreso. Tuttavia, secondo l’opponente, in tedesco esistono, come sostenuto dinanzi alla divisione Opposizione, le parole “malice” e “maliziös”, sia pure come termini desueti, come dimostrerebbero gli estratti di dizionari allegati alla memoria contenente i motivi del ricorso. Non vi sarebbe ragione, pertanto, di ritenere che “LA MALICE” verrebbe considerata come la caratteristica prevalente del marchio. 17 La richiedente ribatte che la decisione impugnata è corretta. Essa osserva come l’opponente, pur avendo impugnato tale decisione, sembri tuttavia concordare con la maggior parte degli accertamenti contenuti in tale decisione, fatto questo che la richiedente definisce “peculiare”. La sola questione controversa sarebbe stata il rischio di confusione tra i termini “BETTY” e “BETTY LA MALICE”, che andrebbe risolta individuando gli elementi distintivi e descrittivi del marchio richiesto considerato nel suo insieme. Il fatto che “BETTY” sia il primo termine nel marchio richiesto non lo renderebbe automaticamente l’elemento più significativo. 18 Secondo la richiedente, non è prassi comune tra i fabbricanti di bambole adottare un unico nome proprio per “distinguere” un’intera collezione di bambole. In ogni collezione o gamma di bambole, ogni singola combinazione bambola/abbigliamento sarebbe individuata con un nome proprio. Se una bambola diventa famosa, com’è il caso di Barbie o Sindy, il suo nome potrebbe divenire un sinonimo di quella bambola. La richiedente sostiene, inoltre, che “Barbie” e “Sindy” sono nomi inventati piuttosto che nomi propri. Come dichiarato nella decisione impugnata, sarebbe improbabile che un nome proprio reale come “BETTY” sia dotato di una forte connotazione concettuale. 19 La richiedente argomenta che, essendo “BETTY” priva di un forte carattere distintivo, sarebbe assurdo pensare che “LA MALICE” sia un aggettivo non originale che descrive uno stile particolare di BETTY. Il marchio richiesto conterrebbe, al contrario, una giustapposizione abbastanza incongrua e sorprendente. 20 Per quanto riguarda il possibile significato in tedesco dell’espressione “LA MALICE”, seppure esistessero parole tedesche desuete che significhino “malizia o malizioso”, non sarebbe corretto ritenere che l’aggiunta di quel nome o aggettivo alla parola “BETTY” attribuisca “scarso significato all’impressione generale suscitata dal marchio contestato”. La scelta commerciale di abbinare l’espressione “LA MALICE” ad una bambola concepita per bambini sarebbe inusuale e in qualche modo scioccante. Trattandosi di una connotazione sgradevole, la parola non verrebbe trascurata dai consumatori e costituirebbe chiaramente la parte più importante del marchio stesso. La richiedente allega un estratto di un dizionario a sostegno delle proprie tesi. 21 La richiedente respinge l’asserzione dell’opponente secondo cui la richiedente stessa avrebbe scelto di adottare il marchio “BETTY LA MALICE” per trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio anteriore dell’opponente. Ciò sarebbe quasi impossibile, secondo la richiedente, a motivo della diversa natura delle bambole in questione. Le bambole della richiedente, diversamente da quelle dell’opponente, avrebbero infatti parti intercambiabili e un aspetto non tradizionale. Essa allega alle proprie osservazioni opuscoli promozionali che illustrano l’aspetto delle due bambole. 22 Nelle sue osservazioni di risposta, l’opponente argomenta che la stessa richiedente, sul suo sito web, indica i propri prodotti con “BETTY” piuttosto che con “LA MALICE” o “BETTY SOMMARIO LA MALICE”. Inoltre, poiché la richiedente stessa riconoscerebbe che “LA MALICE” ha carattere descrittivo, sarebbe automaticamente esclusa la possibilità che si tratti dell’elemento dominante nel marchio richiesto. Per quanto riguarda i tipi di bambole, mentre la bambola “Betty” dell’opponente sarebbe un prodotto attraente, di elevata qualità, le bambole della richiedente rappresenterebbero figure plastiche umanoidi semplificate, dall’aspetto poco attraente. Per coloro che conoscono bene il mercato sarebbe pertanto improbabile confondere un tipo di bambola con l’altro. Tuttavia, il consumatore medio, che non è in condizioni di effettuare un confronto diretto, potrebbe essere indotto in confusione dall’uso dei marchi. Motivazione 23 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in prosieguo: “RE” ) (GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/95, pag. 258), ed è pertanto ammissibile. 24 Il ricorso va accolto nel merito. In relazione ai prodotti riconosciuti dalla decisione impugnata come identici o simili, il marchio “BETTY LA MALICE” è talmente simile al marchio tedesco anteriore “BETTY” da ingenerare confusione. 25 Nella decisione impugnata, la divisione Opposizione ha accertato che alcuni prodotti sono identici, altri simili ed altri ancora diversi. Ancorché l’opponente abbia dichiarato nel proprio ricorso di contestare la decisione impugnata nella sua interezza, gli accertamenti relativi all’identità, alla somiglianza e alla diversità dei prodotti sono stati espressamente accettati nella memoria dell’opponente contenente i motivi del ricorso. La Commissione di ricorso muove pertanto dal presupposto che l’opponente intenda limitare il proprio ricorso alla questione dell’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto solo per quanto riguarda i prodotti considerati identici o simili nella decisione impugnata. 26 Il rischio di confusione va determinato in base ad una valutazione globale che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (v. sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee 11 novembre 1997, causa C251/95, SABEL BV/Puma AG, Rudolf Dassler Sport (“Sabèl”), cosiddetta “felino che salta”, punto 23, Racc. pag. 16191, GU UAMI n. 1/98, pag. 79; e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co/Klijsen Handel BV, punto 25, Racc. pag. I-3819, GU UAMI n. 12/99, pag. 1569). 27 Dal tenore dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, a termini del quale “... sussiste un rischio di confusione per il pubblico...”, emerge che la percezione dei marchi operata dal consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. al riguardo sentenza SABEL, citata, punto 23, e sentenza Lloyd Schuhfabrik, citata, punto 25), perché solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. 28 Il consumatore di giochi e giocattoli è sia il bambino che gioca con essi sia l’adulto che di fatto li acquista (v. decisione della Commissione di ricorso del 20 ottobre 2001, procedimento n. 418/2001-1 – MARCHIO FIGURATIVO (Colette Zapf Creation Kombi COLLECTION)/COLETTE, punto 35). In entrambi i casi si tratta di consumatori medi non specializzati. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v. sentenza Lloyd Schuhfabrik, citata, punto 26). 29 Per quanto riguarda i prodotti in quanto tali, la Commissione di ricorso prende atto che è usuale tra i fabbricanti del settore scegliere nomi femminili (spesso nella loro versione abbreviata) come nomi di marchi per bambole. Il marchio anteriore dell’opponente è utilizzato per indicare una bambola. Ulteriori esempi ben noti sono quelli delle bambole “Barbie” (abbreviazione di Barbara) e “Sindy”, a cui ha fatto riferimento anche l’opponente. La Commissione di ricorso non condivide la tesi della richiedente secondo cui questi ultimi sarebbero nomi inventati più di quanto lo sarebbe “BETTY”. Essa constata che, allorché esistono diverse versioni della stessa bambola recante un nome, è usuale chiamare la bambola con il suo nome con l’aggiunta di una o più parole, spesso descrittive, che indicano generalmente una versione diversa da qualsiasi altra versione precedente. L’elemento aggiuntivo, per esempio, può verosimilmente riferirsi ad una qualità o ad una caratteristica specifica della bambola (colore dei capelli, professione e così via) o ad una particolare attività (in vacanza, a scuola, a cavallo e così via). 30 La Commissione di ricorso rileva che nel marchio oggetto della domanda il termine “BETTY” è collocato in “prima” posizione, quella preminente. Inoltre, dal punto di vista del consumatore tedesco, è più facile riconoscerlo e pronunciarlo rispetto a “malice”. Come la Commissione di ricorso ha riconosciuto sopra, il consumatore medio è presumibilmente abituato a vedere sul mercato bambole recanti un nome proprio femminile come marchio. Lo stesso consumatore è, in genere, anche consapevole del fatto che le varianti di tali bambole recanti un nome sono spesso commercializzate con quello stesso nome, ma con l’aggiunta di uno o più elementi diversi, che sottolineano le caratteristiche particolari di quella bambola. 31 Come rilevato in precedenza, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi perché solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (v., al riguardo, sentenza SABEL, citata, punto 23, e sentenza Lloyd Schuhfabrik, citata, punto 25). Di conseguenza, il consumatore tenderà a ricordare il primo elemento o l’elemento più semplice di un marchio composto da più parole. A giudizio della Commissione SOMMARIO di ricorso, i consumatori che vedono “BETTY LA MALICE” ricorderanno il termine “BETTY” piuttosto che “LA MALICE”. 32 Per quanto riguarda il significato di “LA MALICE”, indipendentemente dal fatto che il consumatore tedesco comprenda o no la parola francese “malice”, la Commissione di ricorso muove dal presupposto che per termini tedeschi “desueti” si debbano intendere parole non usate comunemente nel linguaggio di tutti i giorni. È più probabile che una persona tedesca lo percepisca – e forse lo intenda – come un termine inglese (con il significato: “the desire to do harm or mischief; evil intent”, ossia “desiderio di fare del male o malizia, cattiva intenzione”, secondo il Collins English Dictionary), o come termine francese (“petites méchancetés ironiques, taquineries, moquerie” ossia malizia, birichineria, burloneria, secondo Le dictionaire Larousse). Anche la richiedente riconosce che l’espressione “LA MALICE” è usata come aggettivo e vuole essere descrittiva. Il pubblico considererebbe quindi la bambola “BETTY LA MALICE” come una versione particolarmente maliziosa della normale bambola “Betty”. Anche se l’espressione “LA MALICE” non è compresa dai consumatori medi tedeschi, essi la considereranno in ogni caso come un’aggiunta fantasiosa al nome “Betty” per indicare una versione differente di una bambola “Betty”. Il consumatore medio, presumibilmente, non penserà che due prodotti identici o simili, recanti rispettivamente i marchi “BETTY” e “BETTY LA MALICE”, provengano da imprese differenti. del 10 luglio 2002, procedimento R 510/2001-1 – ACTION CAPS/MARCHIO FIGURATIVO (ACTION), ACTION, punto 17). 34 La Commissione di ricorso constata che gli accertamenti di cui sopra si applicano in particolare al prodotto “bambole”. Di conseguenza, poiché le “bambole” erano incluse nell’elenco dei prodotti specificati nella domanda di marchio comunitario che sono stati considerati identici o simili a “giochi e giocattoli” protetti dal marchio antecedente, e poiché tali accertamenti sono pacifici tra le parti, la Commissione di ricorso dichiara che esiste un rischio di confusione per il pubblico tra il marchio oggetto della domanda e il marchio anteriore, nella misura in cui esso riguarda i prodotti identici o simili “balocchi, giochi e giocattoli; giochi di pazienza (puzzle); giochi di società; kit per modellini; bambole; case per bambole; mobili per bambole; accessori per mobili per bambole; abbigliamento per bambole; accessori per bambole; marionette; giocattoli elettronici; personaggi di fantasia (giocattoli); giocattoli a batteria; palloni; tende e attrezzature giocattolo da campeggio; kit per costruzioni giocattolo; decorazioni per alberi di Natale e componenti ed accessori; tute da gioco e costumi da gioco”, specificati nella domanda di marchio comunitario, ma non per quanto riguarda “articoli per la ginnastica e lo sport; articoli sportivi; attrezzatura sportiva; sacche per lo sport e contenitori per articoli sportivi e palloni”. Sulle spese 33 La Commissione di ricorso conclude che, in relazione al prodotto “bambole”, il consumatore di riferimento potrebbe ritenere che quasi ogni combinazione del nome “BETTY” con un qualsiasi altro elemento appartenga ad un tipo o ad una serie degli stessi marchi. Il consumatore medio potrebbe supporre che i prodotti recanti tale nome come marchio provengano tutti dalla stessa impresa e che qualsiasi differenza tra i marchi contenuta in quegli elementi, più che rappresentare un’aggiunta al nome, rifletta una variazione delle caratteristiche del prodotto. È il caso di “BETTY LA MALICE” (v. decisione della Commissione di ricorso 35 L’opponente era la parte soccombente nel procedimento di opposizione, nell’ambito del quale le spese sono state poste a suo carico; tuttavia, la sua opposizione è stata in sostanza accolta solo in parte, non avendo essa contestato gli accertamenti della decisione impugnata relativi alla diversità tra taluni dei prodotti. Ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 2, RMC, per motivi di equità, ciascuna parte sopporterà le proprie spese nell’ambito del procedimento di opposizione, mentre la richiedente, parte soccombente nel procedimento di ricorso, sopporterà l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’opponente nell’ambito del presente procedimento. Dispositivo Per questi motivi, la Commissione così decide: 1. La decisione impugnata è annullata nella parte in cui ha respinto l’opposizione in relazione a “balocchi, giochi e giocattoli; giochi di pazienza (puzzle); giochi di società; kit per modellini; bambole; case per bambole; mobili per bambole; accessori per mobili per bambole; abbigliamento per bambole; accessori per bambole; marionette; giocattoli elettronici; personaggi di fantasia (giocattoli); giocattoli a batteria; palloni; tende e attrezzature giocattolo da campeggio; kit per costruzioni giocattolo; decorazioni per alberi di Natale e componenti ed accessori; tute da gioco e costumi da gioco”. 2. La domanda di marchio comunitario è respinta in relazione ai prodotti summenzionati; è accolta per quanto riguarda “articoli per la ginnastica e lo sport; articoli sportivi; attrezzatura sportiva; sacche per lo sport e contenitori per articoli sportivi e palloni”. 3. Ciascuna parte sopporterà le spese sostenute nell’ambito del procedimento di opposizione, mentre la richiedente sopporterà le spese sostenute dall’opponente nell’ambito del procedimento di ricorso. SOMMARIO LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (Véase también las comunicaciones del Presidente de la Oficina / Siehe auch die Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office / Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio) nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU nº 1/95, p. 16 nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU nº 7-8/99, p. 1003 nº 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU nº 9/02, p. 1636 nº 12/02, DO/ABl./OJ/JO/GU nº 3/03, p. 525 PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A: Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89 del Reglamento sobre la marca comunitaria Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89 der Gemeinschaftsmarkenverordnung List of professional representatives according to Article 89 Community Trade Mark Regulation Liste des mandataires agréés conformément à l’article 89 du règlement sur la marque communautaire Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni België / Belgique Deutschland (véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) ANSORGE, Markus (DE) MÜLLER - BORÉ & PARTNER Grafingerstr. 2 D-81671 München Danemark HAUGE, Christian (DK) AWAPATENT A/S Telgholm Allé 13 DK-2450 Copenhagen SV RASMUSSEN, Anette (DK) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S Høje Taastrup Boulevard 23 DK-2630 Taastrup BARTH, Carl Otto (DE) ABACUS PATENTANWÄLTE Kappelstr. 8 D-72160 Horb DAMMERTZ, Ulrich (DE) Bustellistr. 5 D-80638 München SOMMARIO DISSER, Stephan (DE) HOFFMANN EITLE Arabellastr. 4 D-81925 München GIGERICH, Jan (DE) FROHWITTER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE Possartstr. 20 D-81679 München GLAS, Holger (DE) MAIWALD PATENTANWALTS GMBH Elisenstr. 3 D-80335 München GROTH, Christine (DE) c/o ThyssenKrupp Stahl AG Kaiser-Wilhelm-Str. 100 D-47166 Duisburg HÄUßLER, Henrik (DE) JONES DAY Prinzregentenstr. 56 D-80538 München KALIMOUSHI, Tobias (DE) LEINE & WAGNER Burckhardtstr. 1 D-30163 Hannover KLAIBER, Kilian (DE) EISENFÜHR, SPEISER & PARTNER Arnulfstr. 25 D-80335 München LENZ, Steffen (DE) Bergwaldstr. 1 D-76227 Karlsruhe LETTENBERGER, Michael (DE) EPPING, HERMANN & FISCHER Ridlerstr. 55 D-80339 München LUX, Berthold (DE) KADOR & PARTNER Corneliusstr. 15 D-80469 München MAJDIC̆, Andrej (DE) Siemens AG- Corporate Intellectual Property Ridlerstraße 55 Postfach 221634 D-80506 München NIEDLICH, Thorsten (DE) Gertrud-Baümer-Str. 12 D-80637 München RIEMANN, Joerg (DE) Morassistr. 8 D-80469 München SCHMIDT, Sven Hendrik (DE) Bayernweg 8 D-89522 Heidenheim SCHUPP, Bernhard (DE) Habichthöhe 79 D-74199 Untergruppenbach SCHWARZ, Wolfgang (DE) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT P.O. Box 22 16 34 D-80506 München SEEHAUS, Bernhard (DE) LUDERSCHMIDT, SCHÜLER & PARTNER Patentanwälte Industriepark Höchst D-65926 Frankfurt am Main SEVENICH, Fabian (DE) An Groß Sankt Martin 4 D-50667 Köln SPITZFADEN, Ralf (DE) FUCHS, MEHLER, WEISS & FRITZSCHE Söhnleinstr. 8 D-65201 Wiesbaden THUN, Clemens (DE) MITSCHERLICH & PARTNER Sonnenstr. 33 D-80331 München THÄMER, Wolfgang (DE) PATENTANWÄLTE ZÜRN & THÄMER Hermann-Köhl-Weg 8 D-76571 Gaggenau WESER, Thilo (DE) WESER & KOLLEGEN Radeckestrasse 43 D-81245 München España MORENO NOGALES, Ángeles (ES) HERRERO & ASOCIADOS Alcalá, 35 E-28014 Madrid France PETERS, Arijit Christian (DE) Unterer Weg 6 D-44267 Dortmund BARBIER, Frédérique (FR) CABINET PLASSERAUD 84, rue d’Amsterdam F-75440 Paris Cédex 09 PREIßINGER, Franziska (DE) JONES DAY Prinzregentenstr. 56 D-80538 München BENOIT-CHEVALIER, Virginie (FR) MARKPLUS INTERNATIONAL 46, rue Decamps F-75016 Paris SOMMARIO CHRETIEN, Armelle (FR) NOVAGRAAF FRANCE 122, rue Edouard Vaillant F-92593 Levallois Perret Cédex DOYEN, Agnès (FR) CABINET WAGRET 19, rue de Milan F-75009 Paris MICHAILLE, Bérengère (FR) NOVAGRAAF FRANCE 122, rue Edouard Vaillant F-92593 Levallois Perret Cédex MORTREUX, Guillaume (FR) CABINET BREESE-MAJEROWICZSIMONNOT 3, avenue de l’Opéra F-75001 Paris PALMISANO, Tom (FR) MARKPLUS INTERNATIONAL 46, rue Decamps F-75016 Paris VOUZELLAUD, Aude (FR) BOUJU DERAMBURE BUGNION 52, rue de Monceau F-75008 Paris Nederland (Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) Sverige BAKI, Omar A. (SE) DR LUDWIG BRANN PATENTBYRÅ AB Box 171 92 S-104 62 Stockholm BERGLUND, Anita (SE) TeliaSonera Sverige AB, Product and Services, Patent and Trademark Vitsandsgatan 9D S-123086 Farsta BJÖRKLUND, Karl-Fredrik (SE) Cogent IPC AB, Box 4712 S-11692 Stockholm PETTERSSON, Rune (SE) DR LUDWIG BRANN PATENTBYRÅ AB P.O. Box 61 S-801 02 Gävle United Kingdom BEARFIELD, Kara Lynn (GB) D. YOUNG & CO. 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA United Kingdom BLACKBURN, Philippa Ann (GB) Smith & Nephew Group Research Centre York Science Park Heslington York Y010 5DF United Kingdom BROWN, Lisa-Jane (GB) WILSON, GUNN, M’CAW 41-51 Royal Exchange Cross Street Manchester M2 7BD United Kingdom FARNSWORTH, Alastair Graham (GB) DPA Directorate of Intellectual Property Rights Poplar 2 Mod Abbey Wood 2218 Bristol BS34 8JH United Kingdom HARDING, Frances Mary (GB) EMI Group plc 27 Wrights Lane London W8 5SW United Kingdom HARRIS, Lynn Sheree (GB) SOMMERVILLE & RUSHTON 45 Grosvenor Road St. Albans AL1 3AW United Kingdom JACKSON, Martin Peter (GB) J A KEMP & CO 14 South Square Gray’s Inn London WC1R 5JJ United Kingdom JOHN, Paula (GB) K.R. BRYER & CO. 7 Gay Street Bath BA1 2PH United Kingdom LOWTHER, Joanna Clayre (GB) BRISTOWS 3 Lincoln’s Inn Fields London WC2A 3AA United Kingdom LUETCHFORD, Richard Barrie (GB) DPA Directorate of Intellectual Property Rights Poplar 2 Mod Abbey Wood 2218 Bristol BS34 8JH United Kingdom MOORE, James Dominic (GB) CARPMAELS & RANSFORD 43-45 Bloomsbury Square London WC1A 2RA United Kingdom SOMMARIO PRICE, Gareth Ian (GB) CARIN BURCHELL TRADE MARK SERVICES 138 Clifton York YO30 6BH United Kingdom THOMPSON, Alexander Jeremy (GB) ABEL & IMRAY 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ United Kingdom RAMAGE, Natalie Mary (GB) ALEXANDER RAMAGE ASSOCIATES 20 High Street Woking GU21 6BW United Kingdom WILSON, Gary (GB) CRUIKSHANK & FAIRWEATHER 19 Royal Exchange Square Glasgow, Scotland G1 3AE United Kingdom RIDDLE, Norman Arthur (GB) DPA Directorate of Intellectual Property Rights Poplar 2 Mod Abbey Wood 2218 Bristol BS34 8JH United Kingdom ROBBIE, James Charles (GB) DPA Directorate of Intellectual Property Rights Poplar 2 Mod Abbey Wood 2218 Bristol BS34 8JH United Kingdom ROBINSON, Simon Marc (GB) FRY HEATH & SPENCE LLP The Gables Massetts Road Horley RH6 7DQ United Kingdom Benelux VANHUMBEECK, Nancy (BE) DISTINCTIVE SPRL Parc Scientifique Einstein Rue du Bosquet 7 B-1348 Louvain-la-Neuve VOORTMANS, Gilbert (BE) 3M EUROPE NV Hermeslaan 7 B-1831 Diegem VAN BOUWELEN, Franciscus Maria (NL) Vereenigde Goudsbloemvallei 1 NL-5237 MH Den Bosch Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche België / Belgique (véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) Deutschland BECKMANN, Jürgen (DE) An der Baumschule 23 D-57462 Olpe BUCHER, Ralf (DE) Innovations- und Gründerzentrum Biotehnologie (IZB) Am Klopferspitz 19 D-82152 Martinsried CREMER, Ulrike (DE) Ulmer Str. 9 D-86489 Deisenhausen DICKEL, Klaus (DE) ZEITLER · DICKEL · KANDLBINDER Herrnstr. 44 D-80539 München DIMMERLING, Heinz (DE) Guntherstr. 3 D-76185 Karlsruhe FELKE, Hans-Jürgen (DE) GULDE HENGELHAUPT ZIEBIG & SCHNEIDER Schützenstr. 15-17 D-10117 Berlin KACZOR, Richard (DE) Wilhelm-Firl-Str. 1 D-09122 Chemnitz KANDLBINDER, Markus (DE) ZEITLER · DICKEL · KANDLBINDER Herrnstr. 44 D-80539 München KEBEKUS, Ulrich (DE) JONES DAY Prinzregentenstr. 56 D-80538 München SOMMARIO KRÖNCKE, Rolf (DE) GRAMM, LINS & PARTNER Freundallee 13a D-30173 Hannover LECKEL, Ulf (DE) P6 Nr. 10 D-68161 Mannheim LOHR, Georg (DE) Hauptstr. 40 D-82223 Eichenau/München MÜLLER, Thomas (DE) MÜLLER & SCHUBERT Vollmannstr. 40 D-81927 München NERN, Peter-Michael (DE) Neue Promenade 5 D-10178 Berlin NIEDMERS, Ole (DE) NIEDMERS JAEGER KÖSTER Van-der-Smissen-Str. 3 D-22767 Hamburg SCHUBERT, Klemens (DE) MÜLLER & SCHUBERT Neue Promenade 5 D-10178 Berlin STERN, Wolfgang (DE) WEIDNER STERN PATENTANWÄLTE Rubianusstr. 8 D-99084 Erfurt TARUTTIS, Stefan (DE) Vahrenwalder Str. 7 D-30165 Hannover VONNEMANN, Gerhard (DE) VONNEMANN, KLOIBER & KOLLEGEN An der Alster 84 D-20099 Hamburg España GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Francisco Javier (ES) C/ Palencia, 31 E-28020 Madrid MUÑOZ GARCÍA, Antonio (ES) Miguel Angel, 16, 2° E-28010 Madrid ZUAZO ARALUZE, Alexander (ES) ZUAZO GAUGER MALDONADO & ASOCIADOS Raimundo Fernández Villaverde, 45-1° exterior E-28003 Madrid France CHAMPEAUX, Fabienne (FR) CABINET PATRICE VIDON 16 B, rue Jouanet - B.P. 90333 Technopole Atalante F-35703 Renned Cedex 7 CHRETIEN, Jérôme (FR) SCHMIT CHRETIEN SCHIHIN 102, rue Pierre Butin F-95300 Pontoise LARCHER, Dominique (FR) CABINET PATRICE VIDON 16B, rue Jouanet - B.P. 90333 Technopôle Atalante F-35703 Rennes Cedex 7 MALHERBE, Véronique (FR) CABINET LEMOINE & ASSOCIES 86, boulevard Carnot F-59800 Lille MALLO, Dominique (FR) APPLIMA S.A. 3, rue de la Faisanderie F-75116 Paris WALTER, Wolf-Jürgen (DE) GULDE HENGELHAUPT ZIEBIG & SCHNEIDER Schützenstr. 15-17 D-10117 Berlin RITO, Stéphanie (FR) SCHMIT CHRETIEN SCHIHIN 102, rue Pierre Butin F-95300 Pontoise WEIDNER, Ulrich (DE) WEIDNER STERN PATENTANWÄLTE Rubianusstr. 8 D-99084 Erfurt ROBINO, Katia (FR) CABINET PATRICE VIDON 16B, rue Jouanet - B.P. 90333 Technolpole Atalante F-35703 Rennes Cédex 7 ZEITLER, Giselher M. (DE) ZEITLER · DICKEL · KANDLBINDER Herrnstr. 44 D-80539 München SOYER, Bernard-Bruno (FR) BERNARD SOYER CONSEIL 37, Rue Collange F-92300 Levallois Perret SOMMARIO THÉMOIN-GAUTIER, Soazig (FR) CABINET PATRICE VIDON 16B, rue Jouanet - B.P. 90333 Technopôle Atalante F-35703 Rennes 7 VIDON, Patrice (FR) CABINET PATRICE VIDON 16 B, rue Jouanet - B.P. 90333 Technopôle Atalante F-35703 Rennes Cédex 7 Italia APOLLONI, Romano (IT) NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A. Corso di Porta Vittoria, 9 I-20122 Milano BERETTA, Giovanna Maria (IT) Corso Magenta, 88 I-20123 Milano BERGAMINI, Silvio (IT) LUPPI CRUGNOLA BERGAMINI & PARTNERS S.R.L. Viale Corassori, 54 I-41100 Modena MAGNONI, Consuelo (IT) STUDIO CIONI & PIPPARELLI Via Quadronno, 6 I-20122 Milano MASELLI, Claudio (IT) LUPPI CRUGNOLA BERGAMINI & PARTNERS S.R.L. Viale Corassori, 54 I-41100 Modena MONTALTO, Gaetana (IT) LUPPI CRUGNOLA BERGAMINI & PARTNERS S.R.L. Viale Corassori, 54 I-41100 Modena PIPPARELLI, Claudio (IT) STUDIO CIONI & PIPPARELLI Via Quadronno, 6 I-20122 Milano STEFANELLI, Paola (IT) NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A. Corso di Porta Vittoria 9 I-20122 Milano Nederland CIONI, Carlo (IT) STUDIO CIONI & PIPPARELLI Via Quadronno, 6 I-20122 Milano (Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) CRUGNOLA, Pietro (IT) LUPPI CRUGNOLA BERGAMINI & PARTNERS S.R.L. Viale Corassori, 54 I-41100 Modena CABRAL DA CUNHA FERREIRA, Gonçalo Maria (PT) CABRAL, CUNHA FERREIRA & ASSOCIADOS, LDA. Av. Conselheiro Fernando de Sousa, n° 11 15° Edificio Conselheiro P-1070-072 Lisboa DE BERARDINIS, Franco (IT) BUGNION S.P.A. Via A. Valentini, 11/15 I-47900 Rimini DE NOVA, Roberto (IT) BOTTI & FERRARI Via Locatelli, 5 I-20124 Milano FANO, Edoardo (IT) NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A. Corso di Porta Vittoria, 9 I-20122 Milano GHEDINI, Luca Stefano (IT) NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A. Corso di Porta Vittoria, 9 I-20122 Milano LUPPI, Luigi (IT) LUPPI CRUGNOLA BERGAMINI & PARTNERS S.R.L. Viale Corassori, 54 I-41100 Modena Portugal United Kingdom BOOTH, Andrew Steven (GB) THE BOC GROUP PLC Chertsey Road Windlesham, GU20 6HJ United Kingdom BREWSTER, Andrea Ruth (GB) GREAVES BREWSTER Indigo House Cheddar Business park Cheddar BS27 3EB United Kingdom CASEY, Lindsay (IE) F.R. KELLY & CO. 4 Mount Charles Belfast, BT7 1NZ Northern Ireland United Kingdom SOMMARIO COYLE, Philip (IE) F.R. KELLY & CO. 4 Mount Charles Belfast, BT7 1NZ Northern Ireland United Kingdom O’CONNELL, Maura (IE) F.R. KELLY & CO. 4 Mount Charles Belfast, BT7 1NZ Northern Ireland United Kingdom DUFFY, Assumpta (IE) F.R. KELLY & CO. 4 Mount Charles Belfast, BT7 1NZ Northern Ireland United Kingdom O’REGAN, Brenda (IE) F.R. KELLY & CO. 4 Mount Charles Belfast, BT7 1NZ Northern Ireland United Kingdom FENTON, Oliver (IE) F.R. KELLY & CO. 4 Mount Charles Belfast, BT7 1NZ Northern Ireland United Kingdom O’REGAN, Clare (IE) F.R. KELLY & CO. 4 Mount Charles Belfast, BT7 1NZ Northern Ireland United Kingdom FERGUSON, Gavan (IE) F.R. KELLY & CO. 4 Mount Charles Belfast, BT7 1NZ Northern Ireland United Kingdom RATCLIFFE, Susan Margaret (GB) BOULT WADE TENNANT Verulam Gardens 70 Gray’s Inn Road London WC1X 8BT United Kingdom FREED, Arthur Woolf (GB) 40, Shirehall Park London NW4 2QX United Kingdom SMYTH, Shane (IE) F.R. KELLY & CO. 4 Mount Charles Belfast, BT7 1NZ Northern Ireland United Kingdom HARRIES, Simon George (GB) VODAFONE GROUP SERVICES LTD. Vodafone House The Connection Newbury, RG14 2FN United Kingdom KELLY, Peter (IE) F.R. KELLY & CO. 4 Mount Charles Belfast, BT7 1NZ Northern Ireland United Kingdom KINSELLA, Gerald (IE) F.R. KELLY & CO. 4 Mount Charles Belfast, BT7 1NZ Northern Ireland United Kingdom MARCH, Gary Clifford (GB) G.C. MARCH & CO 7 Hills Avenue Cambridge CB1 7UY United Kingdom McCORMACK, Derek James (GB) MOTOROLA EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY SECTION LAW DEPARTMENT Midpoint Alencon Link Basingstoke, RG21 7PL United Kingdom THACH, Tum Branly (FR) BAKER BOTTS 99 Gresham Street London EC2V 7BA United Kingdom TOLFREE, Roger Keith (GB) TOLFREE PATENTS AND TRADE MARKS Toll Drove Manea, PE15 0JX United Kingdom WALLACE, Alan (IE) F.R. KELLY & CO. 4 Mount Charles Belfast, BT7 1NZ Northern Ireland United Kingdom WATTS, Susan Jane Fletcher (GB) INFINEUM UK LIMITED IP Law Department Milton Hill Business Park Milton Hill, Abingdon, OX13 6BB United Kingdom Benelux ALFENAAR, Marinus (NL) DSM INTELLECTUAL PROPERTY P.O. Box 9 NL-6160 MA Geleen SOMMARIO DAUTZENBERG, Josef Marie Andreas (NL) DSM INTELLECTUAL PROPERTY P.O. Box 9 NL-6160 MA Geleen DEN HARTOG, Jeroen Hendrikus Joseph (NL) DSM INTELLECTUAL PROPERTY P.O. Box 9 NL-6160 MA Geleen DERKS, Wilhelmus Hubertus Petrus (NL) DSM INTELLECTUAL PROPERTY P.O. Box 9 NL-6160 MA Geleen DORRESTIJN, Antoon (NL) DSM INTELLECTUAL PROPERTY P.O. Box 9 NL-6160 MA Geleen HENSGENS, Johannus Antonius Petrus (NL) DSM INTELLECTUAL PROPERTY P.O. Box 9 NL-6160 MA Geleen HOOGSTRATEN, Wim Cornelius Roelant (NL) DSM INTELLECTUAL PROPERTY P.O. Box 9 NL-6160 MA Geleen JACOBS, Monique Sophie Nicole (NL) DSM INTELLECTUAL PROPERTY P.O. Box 9 NL-6160 MA Geleen LAARMAN, Anne Gertruida Theodora Maria (NL) MARKUBE Willemsplein 2 NL-6811 KA Arnhem MOOIJ, Johannes Jacobus (NL) DSM INTELLECTUAL PROPERTY P.O. Box 9 NL-6160 MA Geleen NIEUWKAMP, Johannes Gerardus Maria (NL) DSM INTELLECTUAL PROPERTY P.O. Box 9 NL-6160 MA Geleen SCHELTUS, Irma (NL) DSM INTELLECTUAL PROPERTY P.O. Box 9 NL-6160 MA Geleen SCHMEETZ, Marcel Max Hubertina Johanna (NL) DSM INTELLECTUAL PROPERTY P.O. Box 9 NL-6160 MA Geleen STRUIJK-ROOS, Nicole (NL) DSM INTELLECTUAL PROPERTY P.O. Box 9 NL-6160 MA Geleen VAN TOL-KOUTSTAAL, C.A. (NL) DSM INTELLECTUAL PROPERTY P.O. Box 9 NL-6160 MA Geleen KRIJGSMAN, Willem (NL) DSM INTELLECTUAL PROPERTY P.O. Box 9 NL-6160 MA Geleen Correcciones / Berichtigungen / Corrections / Corrections / Rettifiche Sverige STÅHLBERG, Susanne (SE) ALBIHNS STOCKHOLM AB P.O. Box 5581 S-114 85 Stockholm Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni Danemark Deutschland LUND, Preben (DK) LARSEN & BIRKEHOLM A/S Banegaardspladsen 1 DK-1570 København V. ALLGEIER, Kurt (DE) ALLGEIER & SARTORIUS Schillerstr. 8-10 D-79618 Rheinfelden SOMMARIO KOHLER, Rudolf (DE) KOHLER SCHMID & PARTNER Ruppmannstr. 27 D-70565 Stuttgart FOGARTY, Margaret May (IE) CRUICKSHANK & CO. 1 Holles Street IE-2 Dublin France GLOVER, Edward Reginald Adrian (IE) 15 St Stephen’s Green IE-Dublin 2 . AMSELLEM, Annie (FR) RAVINA S.A. 8 rue des Briquetiers ZA de Font Grasse - BP 77 F-31700 Blagnac Cedex 3 LUZIAU, Roland (FR) CABINET JP COLAS 37, avenue Franklin D. Roosevelt F-75008 Paris Ireland CROWE, Orla (IE) LAW LIBRARY Four Courts Dublin 7 DOYLE, Fiona (IE) EUGENE F. COLLINS Temple Chambers 3 Burlington Road Dublin 4 Italia BETTELLO, Luigi (IT) STUDIO TECNICO ING. PIETRO BETTELLO Via Col d’Echele, 25 I-36100 Vicenza Österreich BARGER, Erich (AT) BARGER , PISO & PARTNER Mahlerstr. 9 A-1015 Wien United Kingdom SANDERSON, Laurence Andrew (GB) SANDERSON & CO. 34 East Stockwell Street Colchester, CO1 1ST United Kingdom PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B: Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78 del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung Special list of professional representatives according to Article 78 Community Designs Regulation Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l’article 78 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78 del regolamento sui disegni e modelli comunitari Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni Sverige HOLMBORN, Erland Karl (SE) Scania CV AB S-151 87 Södertälje United Kingdom United Kingdom BROWN, Andrew Stephen (GB) RECKITT BENCKISER (UK) LTD. Dansom Lane Hull HU8 7DS United Kingdom CARSTAIRS, James Campbell (GB) FORRESTER KETLEY & CO. Forrester House 52 Bounds Green Road London N11 2EY United Kingdom CHABASSEUR, Vincent Robert (GB) BT GROUP LEGAL SERVICES INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT 8th Floor, Holborn Centre 120 Holborn London EC1N 2TE United Kingdom SOMMARIO DICKSON, Elizabeth Anne (GB) RECKITT BENCKISER (UK) LTD. Dansom Lane Hull HU8 7DS United Kingdom MCKNIGHT, John Crawford (GB) RECKITT BENCKISER (UK) LTD. Dansom Lane Hull HU8 7DS United Kingdom FREEMAN, Avi (GB) W.H. BECK, GREENER & CO. 7 Stone Buildings Lincoln’s Inn London WC2A 3SZ United Kingdom PARRY, Simon James (GB) FORRESTER KETLEY & CO. Forrester House 52 Bounds Green Road London N11 2EY United Kingdom GEARY, Stuart Lloyd (GB) VENNER, SHIPLEY & CO 20 Little Britain London EC1A 7DH United Kingdom TEUTEN, Andrew John (GB) SAGITTARIUS IPC LTD Hayes Loft 68A Hayes place Marlow SL7 2BT United Kingdom HAILE, Helen Cynthia (GB) Kodak Limited Patent Department (W92-3A) Headstone Drive Harrow HA1 4TY United Kingdom WALKER, Neville Daniel Alan (GB) IP Consult Upper Reaches Cookham SL6 9EP United Kingdom HALL, Marina (GB) RECKITT BENCKISER (UK) LTD. Dansom Lane Hull HU8 7DS United Kingdom WHITFIELD, Gillian Janette (GB) K.R. BRYER & CO. 7 Gay Street Bath BA1 2PH United Kingdom HOARTON, Lloyd Douglas Charles (GB) FORRESTER KETLEY & CO. Forrester House 52 Bounds Green Road London N11 2EY United Kingdom HORWOOD, Peter John (GB) R.G.C. JENKINS & CO 26 Caxton Street London SW1H 0RJ United Kingdom Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche Italia LEONELLI, Pietro (IT) LUPPI CRUGNOLA BERGAMINI & PARTNERS S.R.L. Viale Corassori, 54 I-41100 Modena PAOLIZZI, Marco (IT) BUGNION S.P.A. Via A. Valentini, 11/15 I-47900 Rimini SOMMARIO GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (Seconda Sezione) del 15 gennaio 2003 nella causa T-99/01 (avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione 12 febbraio 2001 (pratica R 251/2000-3) della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): Mystery drinks GmbH contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Marchio nazionale anteriore Mixery - Domanda di marchio comunitario figurativo MYSTERY - Impedimento alla registrazione relativo Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94) (Lingua del procedimento: tedesco) Antefatti della lite 1 Il 25 ottobre 1996 la ricorrente ha presentato, in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di marchio figurativo comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«Ufficio»). 2 Il segno di cui si chiede la registrazione è il segno qui di seguito riprodotto: e 32 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione: Procedimento e conclusioni delle parti —«Stuzzichini, in particolare frutta secca, noci, patate chips e patate a bastoncino», di cui alla classe 29; —«Bevande analcoliche tranne la birra analcolica», di cui alla classe 32. 4 Detta domanda è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari 23 marzo 1998, n. 21. 5 Il 16 giugno 1998 la Karlsberg Brauerei KG Weber (in prosieguo: l’«interveniente») presentava opposizione ai sensi dell’art. 42 del regolamenton. 40/94 contro la registrazione di detto marchio comunitario. L’impedimento fatto valere a sostegno dell’opposizione era il rischio di confusione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto ed un marchio anteriore nazionale di cui l’interveniente è titolare. Il marchio anteriore di cui trattasi è il vocabolo Mixery registrato in Germania col n. 395 02 709 per designare i seguenti prodotti: 6 Con decisione 4 febbraio 2000, la divisione d’opposizione respingeva l’opposizione. (1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale del Tribunale di primo grado. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». 10 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: —annullare la decisione impugnata; —«Cacao, zucchero, miele, sciroppo di melassa e alimenti a base dei suddetti prodotti ovvero zucchero candito e caramelle; pasticceria e confetteria; gelati; gomme da masticare», di cui alla classe 30; —«Birra e bevande a base di birra», di cui alla classe 32. 3 I prodotti per i quali è chiesta la registrazione rientrano nelle classi 29, 30 di confusione fra il marchio anteriore e il marchio richiesto per i prodotti di cui alla classe 32. Tuttavia, tale rischio è escluso per i prodotti di cui alle classi 29 e 30. 7 Il 3 marzo 2000 l’interveniente ha proposto un ricorso presso l’Ufficio, in forza dell’art. 59 del regolamento n. 40/49, contro la decisione della divisione d’opposizione. 8 Con decisione 12 febbraio 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 27 febbraio 2001, la terza commissione di ricorso ha parzialmente annullato la decisione della divisione d’opposizione. 9 In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che vi è un rischio —condannare l’Ufficio alle spese. 11 L’Ufficio conclude che il Tribunale voglia: —tener conto di quanto affermato dalle parti; —ripartire le spese a seconda dell’esito del procedimento e, per il resto, non porle a suo carico. 12 L’interveniente conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso. 13 Con lettera 5 settembre 2002, la ricorrente ha informato il Tribunale del suo fallimento. Inoltre, dalle sue osservazioni si deve dedurre che essa intende proseguire il procedimento. Peraltro, la ricorrente non era rappresentata all’udienza. In diritto Osservazioni preliminari 14 Si deve rilevare che, nelle sue conclusioni, l’Ufficio non si è espresso né su quanto richiesto dalla ricorrente né sui provvedimenti da adottare quanto alla decisione impugnata. 15 Per tale motivo, la domanda dell’Ufficio è irricevibile. Tuttavia, l’interveniente chiede il rigetto del ricorso. Di conseguenza, si deve esaminare la causa di cui trattasi conformemente all’art. 134, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale. Sul motivo unico relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 Argomenti delle parti 16 La ricorrente ritiene che un marchio come quello dell’interveniente con scarso carattere distintivo debba godere SOMMARIO di un ristretto ambito di tutela, in particolare in quanto il pubblico interessato associa il marchio Mixery a termini come «mixen» (mescolare) o «mix» (mescolanza), che indicano che la bevanda costituisce una mescolanza o un cocktail. Tale marchio non può, neanche con un uso intensivo, raggiungere lo status di un marchio «realmente forte». 17 Inoltre, essa sottolinea che la notorietà del marchio dell’interveniente non è mai stata dimostrata sufficientemente. 18 Inoltre, la ricorrente fa valere che gli argomenti e i documenti che attestano la notorietà del marchio Mixery non sono stati presentati nell’ambito del procedimento d’opposizione e non possono essere presentati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso. Del pari, essa sostiene che la questione del carattere distintivo elevato di un marchio è una questione di diritto. Così, la ricorrente rileva che, conformemente all’art. 74, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94, nessuna sua contestazione era necessaria sui fatti che, peraltro, non sono stati presentati correttamente. 19 Per quanto riguarda il confronto fra i segni, la ricorrente fa valere quanto segue: —sotto il profilo tipografico, i segni controversi sono diversi perché i loro rispettivi caratteri centrali «IX» e «YST» sono diversi e l’iniziale «M» del segno MYSTERY presenta una forma molto stilizzata; —sotto il profilo auditivo, i segni sono diversi; le loro sillabe rispettive divergono notevolmente; nella prima sillaba, la «i» di Mixery è più corta e più chiara della «Y» di MYSTERY e, nella seconda sillaba, la «ST» diMYSTERY si pronuncia differentemente dalla «x» di Mixery, consonante raramente usata; —sotto il profilo concettuale, i segni di cui trattasi, che hanno un significato chiaro, sono notevolmente diversi; il vocabolo MYSTERY evoca, in Germania, il termine «Mysterium»; per contro, il segno Mixery rinvia manifestamente al termine «mix» (mescolanza) o «mixen» (mescolare). 20 La ricorrente aggiunge che l’impressione visiva del marchio è fondamentale in quanto nei negozi il cliente non ordina a voce il prodotto e soltanto un’infima parte di tali bevande è ordinata in centri rumorosi in cui una previa consultazione della carta esclude il rischio di confusione. Inoltre, la bevanda di regola è servita con la bottiglia sulla quale figura il marchio. Quando la bevanda è spillata, il marchio appare sul rubinetto o anche sul bicchiere o sul sottoboccale. 21 Per quanto concerne il confronto dei prodotti, la ricorrente ritiene che essi non siano simili. Le bevande analcoliche non sono fabbricate negli stessi luoghi della birra e sono vendute in scaffali nettamente separati. Inoltre, la differenza decisiva fra le bevande riguarda il fatto se esse contengano o meno alcol, tenuto conto delle limitazioni collegate all’età o alla guida di veicoli, e il consumatore è quindi molto attento a ciò. 22 Concludendo, la ricorrente afferma che non vi è rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore. 23 L’interveniente adduce che il marchio Mixery, a causa della sua notorietà, ha un carattere distintivo rafforzato. Essa indica, al riguardo, gli elementi che possono corroborare il riconoscimento di tale notorietà. 24 Essa fa valere che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il riferimento a un elevato grado di distintività era già stato menzionato nel corso del procedimento di opposizione e che tale elemento è stato correttamente inteso dalla commissione di ricorso nel senso che si tratta di un marchio noto. 25 L’interveniente sottolinea che la confusione sotto il profilo auditivo è esclusa dalla ricorrente soltanto a seguito di un’analisi artificiale basata su un’analisi frammentata del marchio. Del pari, l’argomento basato sull’uso della carta delle bevande è irrilevante in quanto esso non fa che spostare il rischio di confusione ad un altro ambito. 26 La stessa constata che non è possibile affermare che i prodotti non sono simili. Al riguardo, l’interveniente considera che è errato affermare che le bevande analcoliche e le mescolanze a base di birra siano fabbricate in diversi siti produttivi. 27 Infine, l’interveniente fa valere che i consumatori non possono essere divi- si in due categorie distinte, in quanto vi è un numero notevole di consumatori ai quali i due prodotti si rivolgono contemporaneamente. Giudizio del Tribunale 28 Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, «a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore». 29 Secondo la giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), il cui contenuto normativo è, in sostanza, identico a quello dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I3819, punto 17). 30 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione per il pubblico deve essere quindi valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22, Canon, cit., punto 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 18, e 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 40). 31 Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, come in- SOMMARIO dicato al settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze Canon, punto 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 19, entrambe citate). 32 Inoltre, la percezione che il consumatore medio ha dei marchi dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze SABEL, citata, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25). Ai fini diquesta valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26). 33 Nella fattispecie si deve anzitutto rilevare che la commissione di ricorso ha affermato, al punto 32 della decisione impugnata, che il marchio dell’interveniente ha un carattere distintivo piuttosto elevato. 34 Tale considerazione non può essere dedotta dagli unici elementi presenti nella decisione a questo riguardo. Infatti, il carattere distintivo elevato di un marchio dev’essere constatato con riguardo alle qualità intrinseche del marchio o tenuto conto della notorietà ad esso attribuita. Orbene, da un lato, la commissione di ricorso, anche se ha constatato che il carattere distintivo del marchio anteriore non era indebolito a seguito della menzione di un termine descrittivo e che esso era sufficientemente originale per svolgere la sua funzione di marchio, non ha però precisato quali fossero le qualità intrinseche dello stesso marchio che consentirebbero di definire piuttosto elevato tale carattere distintivo. D’altro lato, si deve rilevare che, come ha sostenuto in sostanza la ricorrente, gli elementi tratti dalle indicazioni fornite dall’interveniente, in particolare la semplice affermazione che il marchio è «una bevanda molto in voga tra i giovani» e il solo riferimento a siti Internet, relativi in particolare al patrocinio pubblicitario di una serata successiva alla domanda di registrazione, non possono essere considerati sufficienti per provare il carattere distintivo elevato del marchio anteriore derivante dalla notorietà ad esso attribuita (v., in tal senso, Lloyd Schuhfabrik Meyer, precitata, punti 22 e 23). 35 Pertanto, va respinta l’affermazione della commissione di ricorso secondo la quale il marchio dell’opponente ha un carattere distintivo piuttosto elevato, senza che sia necessario statuire sugli altri punti relativi all’esame della notorietà sollevati dalla ricorrente. 36 Tuttavia, l’errore così commesso dalla commissione di ricorso di per sé non è sufficiente a comportare l’annullamento della sua decisione. Infatti, il rischio di confusione fra il marchio richiesto e il marchio anteriore può essere provato senza far riferimento all’elevato carattere distintivo del marchio anteriore. Occorre quindi esaminare se la decisione impugnata, indipendentemente dal suddetto errore, abbia correttamente provato un rischio di confusione. 37 Nella specie, poiché le bevande di cui alla classe 32 sono prodotti di consumo corrente e il marchio anteriore, sul quale era basata l’opposizione, è registrato etutelato in Germania, il pubblico interessato rispetto al quale si deve esaminare il rischio di confusione è composto dal consumatore medio di detto Stato membro. 38 Alla luce di tali considerazioni si tratta di confrontare, in primo luogo, i prodotti considerati e, in secondo luogo, i segni di cui trattasi, al fine di stabilire se la registrazione del segno MYSTERY possa dar luogo ad un rischio di confusione col marchio anteriore Mixery. 39 In primo luogo, per quanto concerne la comparazione dei prodotti, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza Canon, cit., punto 23). 40 A questo proposito la commissione di ricorso ha constatato che il marchio anteriore è tutelato non solo per le birre, ma anche per bevande miste contenenti birra che potrebbero eventualmente essere analcoliche. La commissione di ricorso ha anche constatato che le birre e le altre bevande possono provenire, in particolare nelle fasi di imbottigliamento e di commercializzazione, dalle stesse imprese, possono essere vendute affiancate e hanno la stessa destinazione. Peraltro, per i consumatori le bevande miste a base di birra potrebbero sostituirsi tanto alle birre quanto alle bevande analcoliche. Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente concluso che i prodotti considerati, che rientrano nella classe 32, sono simili. 41 Quanto agli argomenti della ricorrente relativi alla particolare attenzione che il consumatore presta al tenore alcolico delle bevande, tenuto conto delle restrizioni collegate all’età e alla guida automobilistica, essi non possono essere accolti in quanto, come la commissione di ricorso ha constatato, le differenze tra talune bevande dal punto di vista del tenore alcolico (birre a tasso alcolico ridotto, birre analcoliche o birre miste) tenderebbero ad attenuarsi e non impedirebbero al consumatore di considerare che i due prodotti sono stati fabbricati sotto il controllo della stessa impresa. 42 In secondo luogo, per quanto riguarda la comparazione tra i contrassegni, emerge dalla giurisprudenza che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o logica dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (sentenze SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25). Inoltre, la Corte ha dichiarato che non si può escludere che la mera somiglianza fonetica tra due marchi possa creare un rischio di confusione (v., in tal senso, sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 28). SOMMARIO 43 Occorre quindi confrontare sul piano visivo, auditivo e concettuale il segno «MYSTERY», quale riprodotto al punto 2 di cui sopra, col marchio Mixery. 44 Sul piano visivo, si deve constatare, come la commissione di ricorso ha rilevato, che i due segni si distinguono facilmente per il loro grafismo, in particolare in quanto il segno MYSTERY si presenta in una forma figurativa che include in particolare una «M» maiuscola stilizzata. 45 Sul piano auditivo, la commissione di ricorso ha constatato che, tenuto conto delle regole di pronuncia del tedesco e dell’inglese, cui il vocabolo «Mystery» si ispira, i punti comuni degli elementi decisivi di ciascun segno sono preponderanti rispetto alle differenze, il che comporta una somiglianza fra i segni. 46 A questo proposito non si deve accogliere l’argomento della ricorrente relativo all’importanza di tali differenze. Infatti, da un punto di vista auditivo tali differenze possono essere rilevate, come è affermato dall’interveniente, solo se la ricorrente attua un’analisi frammentata, sillaba per sillaba, omettendo di riportare la pronuncia complessiva del vocabolo. 47 Concettualmente, la commissione di ricorso ha rilevato che, malgrado l’assenza di somiglianza fra i segni di cui trattasi sotto tale profilo, il senso evocatore di questi non è sufficientemente diretto e preciso per essere percepito immediatamente dal consumatore e consentire quindi di distinguerli con certezza. A questo proposito non si può effettivamente considerare che il pubblico interessato effettui un’analisi dei segni sufficientemente approfondita per scoprirvi tale eventuale significato. 48 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, in particolare della grande somiglianza fra i prodotti e della somiglianza auditiva dei segni di cui trattasi, si deve rilevare che la commissione di ricorso giustamente ha concluso che vi è un rischio di confusione per il pubblico interessato fra il marchio richiesto e il marchio anteriore, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/49. Tale conclusione non può essere invalidata per effetto dell’argomento della ricorrente secondo cui l’impressione visiva è fondamentale. Infatti, è sufficiente che vi sia un rischio di confusione e non che la confusione sia provata. Poiché i prodotti di cui trattasi sono anche consumati su ordinazione orale, la mera somiglianza auditiva dei segni di cui trattasi è sufficiente per creare un rischio di confusione. GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (Seconda Sezione) del 3 luglio 2003 49 Pertanto, si deve respingere il motivo relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Il ricorso dev’essere quindi respinto. 50 (...) Sulle spese Dispositivo 1. Il ricorso è respinto. 2. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. nella causa T-122/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 marzo 2001 (procedimento R 44/2000-3)): Best Buy Concepts Inc contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario - Marchio figurativo contenente il segno verbale best buy - Impedimento assoluto - Carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94) (Lingua del procedimento: il tedesco) Fatti della causa 1 Il 7 maggio 1999 la ricorrente ha presentato, in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di registrazione di marchio figurativo comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«Ufficio»). 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno riportato qui di seguito, dai colori giallo (fondo) e nero (lettere, contorno, cerchio): (1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale del Tribunale di primo grado. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». SOMMARIO 3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 35, 37 e 42 dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione: corso. In sostanza, essa riteneva che il segno in questione fosse privo di carattere distintivo, che esso si rivelasse descrittivo e, pertanto, ch’esso rientrasse nelle disposizioni dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. Procedimento e conclusioni delle parti — «Consulenza per la direzione degli affari, comprese l’assistenza e la consulenza per l’apertura e la gestione di negozi di elettrodomestici, di apparecchiature fotografiche, di apparecchiature di telecomunicazione, di apparecchiature video e audio, di personal computer e di altri prodotti per l’ufficio [ad uso domestico], di software per il divertimento, compresi compact disc, audiocassette e videocassette preregistrate, software e relativi prodotti», che rientrano nella classe 35;. — «Installazione e manutenzione di apparecchiature audio per autoveicoli, di elettrodomestici, di apparecchiature fotografiche, di apparecchiature video e audio, di apparecchiature di telecomunicazione, di personal computer e di altri prodotti per l’ufficio [ad uso domestico] e relativi articoli», che rientrano nella classe 37; — «Consulenze tecniche per l’apertura di negozi di elettrodomestici, di apparecchiature fotografiche, di apparecchiature di telecomunicazione, di apparecchiature video e audio, di personal computer e di altri prodotti per l’ufficio [ad uso domestico], di software per il divertimento, compresi compact disc, audiocassette e videocassette preregistrate, software e relativi prodotti», che rientrano nella classe 42. 4 Con decisione 19 novembre 1999 l’esaminatore respingeva la domanda sulla base dell’art. 38 del regolamento n. 40/94, in quanto il marchio richiesto ricadeva sotto l’art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 40/94. 5 Il 22 dicembre 1999 la ricorrente proponeva un ricorso all’Ufficio, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, impugnando la decisione dell’esaminatore. 6 Con decisione 21 marzo 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la commissione di ricorso respingeva il ri- 7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2001, la ricorrente proponeva il presente ricorso. Il 24 agosto 2001 l’Ufficio depositava un controricorso. 8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione della commissione di ricorso; —condannare il convenuto alle spese. 9 L’Ufficio chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — condannare la ricorrente alle spese. In diritto 10 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce due motivi, relativi alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), e, rispettivamente, dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 13 La ricorrente fa anche valere che l’Ufficio non ha tenuto conto della registrazione del segno come marchio in Germania e in Francia. 14 L’Ufficio confuta, in primo luogo, gli argomenti della ricorrente relativi all’impressione globale prodotta dal marchio. In proposito, esso ritiene che la commissione di ricorso non abbia fatto altro che ricavare l’elemento verbale del marchio, caratteristico di questo e che, peraltro, esso abbia pure esaminato, nell’ambito di una valutazione globale del marchio, gli elementi figurativi di questo. 15 In secondo luogo, l’Ufficio fa valere che i servizi specificati nella domanda di marchio comunitario sono stati effettivamente presi in considerazione dalla commissione di ricorso, la quale ha ritenuto che il contenuto semantico di «best buy» s’imponesse come una caratteristica del servizio proposto, e cioè quella di presentare il rapporto più vantaggioso tra il prezzo e il valore commerciale, anche per imprese clienti di aziende operanti nel settore della rivendita di prodotti. 16 L’Ufficio sostiene, in terzo luogo, che né il colore giallo né la forma esagonale presentino carattere distintivo, giacché essi sarebbero di uso generalizzato nell’ambito della commercializzazione di prodotti e di servizi. 17 In quarto luogo, l’Ufficio rileva che il significato normale della combinazione «[a] best buy» può essere immediatamente compreso da coloro che hanno conoscenze di lingua inglese e rileva che il termine «buy» viene correntemente usato come sostantivo. Argomenti delle parti 11 La ricorrente sostiene che il pubblico percepisce il marchio rapidamente e globalmente, senza analizzarlo nei suoi diversi elementi. Essa ritiene che l’Ufficio non abbia tenuto conto del carattere originale degli elementi che costituiscono il marchio figurativo e rileva che la sua domanda riguarda servizi destinati unicamente a professionisti. 12 Infatti, gli elementi costitutivi del segno, in particolare la combinazione delle parole che forma un neologismo grammaticalmente scorretto, sarebbero inusuali per i servizi interessati. Inoltre, il pubblico destinatario non si aspetterebbe un marchio sotto forma di etichetta per alcuni servizi. 18 Infine, l’Ufficio fa valere che le registrazioni nazionali richiamate provengono da Stati membri non anglofoni nei quali il segno potrebbe rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta la Comunità. Giudizio del Tribunale 19 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 precisa che «[i]l paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità». SOMMARIO 20 Come il Tribunale ha già affermato, i marchi contemplati dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono, in particolare, quelli che non permettono al pubblico interessato di ripetere un dato acquisto, qualora questo si riveli positivo, oppure di evitarlo, ove esso si riveli negativo, in occasione dell’acquisto successivo dei prodotti o dei servizi in questione [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, ReweZentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II705, punto 26]. Ciò vale, in particolare, per i segni che vengono comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. 21 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (v., per analogia, sentenza della Corte 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell, Racc. pag. I-6959, punto 40). Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo nel senso di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 solo se può essere percepito prima facie come uno strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale. 22 Il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto rispetto, da un lato, ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione come marchio, e, dall’altro, alla percezione che di esso abbia il pubblico destinatario. 23 Nel caso di specie, va rilevato in primo luogo che i servizi di consulenza per la direzione degli affari e di consulenza e assistenza tecnica per l’apertura di negozi specializzati, che rientrano nelle classi 35 e 42, sono destinati a un pubblico di professionisti, mentre i servizi d’installazione e di manutenzione, che rientrano nella classe 37, sono destinati al pubblico in generale. 24 Al fine di precisare la sua posizione quanto al pubblico destinatario, la ricorrente ha sostenuto in udienza che occorreva dare all’elenco dei servizi posti nella classe 37 un’interpretazione restrittiva, limitandolo alle prestazioni da professionisti a professionisti. Relativamente a questo punto occorre rilevare, in primo luogo, che taluni dei servizi in questione, in particolare quelli di manutenzione di apparecchiature audio per automobili e quelli destinati alla «casa» possono essere forniti solo al consumatore finale. In secondo luogo, tale interpretazione avrebbe l’effetto di limitare l’elenco dei servizi; ora, una limitazione del genere dev’essere realizzata seguendo particolari modalità e costituire oggetto di un’istanza rivolta all’Ufficio [sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T-173/00, KWS Saat/UAMI (Tonalità arancio), Racc. pag. II-0000, punti 11 e 12]. Di conseguenza, quest’argomento non può essere accolto. 25 Inoltre, occorre rilevare che, tenuto conto della natura di taluni dei servizi in questione, una parte del pubblico destinatario potrebbe essere un pubblico attento, qualora la tecnicità e il costo di tali servizi siano relativamente alti. Cionondimeno, tale livello di attenzione potrà essere relativamente basso verso indicazioni di carattere promozionale, che non sono determinanti per un pubblico avveduto [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 dicembre 2002, causa T-130/01, Sykes Enterprises/UAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Racc. pag. II-0000, punto 24]. 26 Quindi, occorre prendere in considerazione, per l’insieme dei servizi designati, un pubblico normalmente informato e avveduto. Peraltro, dato che il segno verbale «best buy» è composto di elementi appartenenti alla lingua inglese, il pubblico destinatario è un pubblico anglofono, oppure anche un pubblico non anglofono ma avente una comprensione sufficiente della lingua inglese. 27 In secondo luogo, riguardo alla valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto, occorre, trattandosi di un marchio complesso, considerarlo nel suo insieme. Tuttavia, non è incompatibile con ciò procedere previamente a un esame dei diversi elementi - l’uno dopo l’altro - di cui è composto il marchio. 28 Per quanto riguarda, anzitutto, il segno verbale «best buy» occorre rilevare che questo è composto di termini comuni appartenenti alla lingua inglese che indicano in modo evidente un rapporto vantaggioso tra il prezzo dei servizi considerati nella domanda e il loro valore commerciale. 29 Quindi, esso viene immediatamente percepito dal pubblico destinatario come una semplice formula promozionale o uno slogan che indica che i servizi in questione rappresentano il migliore «acquisto» possibile nella loro categoria o il «miglior rapporto qualitàprezzo», come la commissione di ricorso ha rilevato al punto 17 della decisione impugnata. 30 In proposito, non è pertinente l’argomento svolto dalla ricorrente in udienza secondo il quale, pur riconoscendo «l’indubbio contenuto semantico» del segno verbale in questione, il consumatore non è informato sul contenuto o sulla natura dei servizi offerti. Infatti, è sufficiente per constatare la mancanza di carattere distintivo rilevare che il contenuto semantico del segno verbale, elemento principale e dominante nel marchio in questione, indica al consumatore una caratteristica del servizio relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, deriva da un’informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico destinatario percepirà in primo luogo in quanto tale piuttosto che come un’indicazione dell’origine commerciale dei servizi (v., in tal senso, sentenza REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, cit., punti 29 e 30). Inoltre, la sola mancanza d’informazione, nel contenuto semantico del segno verbale «best buy», relativa alla natura dei servizi considerati, non può essere sufficiente per conferire un carattere distintivo a tale segno. 31 Peraltro, la ricorrente, che si è limitata ad asserire che il termine «buy» era impreciso e sfumato, non ha detto quale significato del segno verbale in questione, diverso da quello di un rapporto vantaggioso tra il prezzo e il valore commerciale dei servizi, potesse essere colto dal pubblico destinatario. Essa non si è nemmeno pronunciata sulla questione se tale segno verbale potesse essere utilizzato al di fuori dell’ambito di funzioni promozionali o pubblicitarie. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, il significato del segno verbale in questione può riferirsi SOMMARIO tanto a un servizio dato, in quanto tale, quanto alla distribuzione dei prodotti o servizi che il suddetto servizio mira a promuovere. 32 Inoltre, il fatto che i due elementi costitutivi del segno verbale «best buy» siano giustapposti non può essere sufficiente, con la sola omissione di un articolo nella sua struttura («a best buy» o «the best buy»), né a farne un’invenzione lessicale che possa conferirgli un carattere distintivo né a dargli un carattere originale che, comunque, non è un criterio di valutazione della distintività di un segno [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 aprile 2001, causa T87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), Racc. pag. II-1259, punto 40]. 33 Per quanto riguarda la percezione, da parte del pubblico destinatario, della forma e del colore dell’etichetta, occorre rilevare che, come la commissione di ricorso ha rilevato al punto 19 della decisione impugnata, le etichette di prezzo colorate vengono comunemente utilizzate nel commercio per qualsiasi tipo di prodotti e servizi. Di conseguenza, non è pertinente l’assunto della ricorrente secondo il quale un’etichetta del genere colpirebbe il pubblico. 34 Quanto all’elemento «®», occorre rilevare che la presenza di questo tipo di elementi, accanto ad altri elementi, non può essere sufficiente a conferire un carattere distintivo a un marchio considerato nel suo insieme. 35 Nei limiti in cui il marchio richiesto è composto dalla somma degli elementi sopra esaminati, occorre valutare il carattere distintivo del suddetto marchio, considerato nel suo insieme. 36 Alla luce degli elementi rilevati sopra, risulta che, nel suo insieme, il marchio richiesto è composto solo di elementi che, considerati separatamente, si rivelano privi di carattere distintivo per la commercializzazione dei servizi di cui trattasi. Inoltre, non esiste interazione tra questi diversi elementi atta a conferire un carattere distintivo all’insieme. 37 Infatti, la forma di un’etichetta non è idonea ad incidere sul significato degli elementi verbali dominanti. Inoltre, lungi dall’aggiungere un elemento distintivo, tale elemento figurativo raffor- za il carattere promozionale degli elementi verbali nella percezione del pubblico destinatario. 38 Pertanto, il marchio richiesto è privo di carattere distintivo riguardo ai servizi in questione. 39 Per quanto riguarda le registrazioni anteriori effettuate in Germania e in Francia, la ricorrente non è stata in grado in udienza di pronunciarsi sulla loro portata. In proposito, occorre rilevare che tali registrazioni non riguardano né un segno rigorosamente identico al segno in questione né prodotti o servizi simili. 40 Inoltre, come ha giustamente fatto valere l’Ufficio, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a registrazioni nazionali che provengono da Stati membri non anglofoni, nei quali il segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta la Comunità. 41 Infine, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo e che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso si valuta unicamente in base al regolamento n. 40/94 [sentenze del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47, e 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 66]. 42 Pertanto, gli argomenti della ricorrente vertenti sulla mera esistenza delle registrazioni effettuate in Germania e in Francia sono iconferenti. 43 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, il marchio richiesto si rivela privo di carattere distintivo in una parte sostanziale della Comunità. Pertanto, il motivo vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 dev’essere respinto. 44 Non occorre quindi esaminare il motivo vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, basta che ricorra uno solo degli impedimenti assoluti perché un segno non possa essere registrato come marchio comunitario [sentenze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI (Baby-dry), Racc. pag. II-2383, punto 29, e 12 gennaio 2000, causa T-19/99, DKV/UAMI (COMPANYLINE), Racc. pag. II-1, punto 30]. 45 Di conseguenza, il ricorso va respinto. 46 (…) Sulle spese Dispositivo: 1. Il ricorso è respinto. 2. La ricorrente è condannata alle spese. SOMMARIO GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (Quarta Sezione) del 9 luglio 2003 nella causa T-162/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 aprile 2001 (procedimento R 122/2000-1)): Laboratorios RTB, SL contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario - Procedura opposizione - Marchi anteriori figurativi e denominativi che contengono il vocabolo GIORGI - Domanda di marchio comunitario denominativo GIORGIO BEVERLY HILLS - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94) (Lingua del procedimento: lo spagnolo) 2 L’art. 8 del regolamento n. 40/94 prevede, tra l’altro, quanto segue: «1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione: «1. a) (...); «1. b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. 2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per marchi anteriori: 2. a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi: Contesto normativo 1 L’art. 52 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, prevede in particolare quanto segue: «1. Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo: «1. a) allorché esiste un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo; (...)». (1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale del Tribunale di primo grado. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il titolare del marchio comunitario anteriore deve altresì addurre la prova che le condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta la domanda di nullità è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi. 3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l’utilizzazione nella Comunità è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è protetto». 4 La regola 40, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 4: 2. a) ii) marchi comunitari, 2. a) ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, presso l’Ufficio dei marchi del Benelux, (...)». «Nei casi in cui il richiedente, in forza dell’articolo 56, paragrafo 2 o paragrafo 3 del regolamento [n. 40/94], deve comprovare l’utilizzazione o l’esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, si applicano le stesse disposizioni della regola 22». 3 L’art. 56 del regolamento n. 40/94 prevede, in particolare, quanto segue: 5 «2. Su istanza del titolare del marchio comunitario il titolare di un marchio comunitario anteriore, che sia parte della procedura di nullità, deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la data di domanda di nullità, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di nullità o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione dello stesso, purché a tale data il marchio comunitario anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio comunitario anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di «1. Nei casi in cui, a norma dell’articolo 43, paragrafi 2 o 3 del regolamento [n. 40/94], l’opponente deve dimostrare l’utilizzazione o l’esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, l’Ufficio invita l’opponente a fornire le prove entro un preciso termine. Se l’opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito, l’Ufficio rigetta l’opposizione. Ai sensi della regola 22 del regolamento n. 2868/95: 2. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l’utilizzazione sono costituiti da informazioni relative al luogo, al tempo, SOMMARIO alla est[ens]ione e alla natura dell’utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l’opposizione e dalle relative informazioni, ai sensi del paragrafo 3. 3. Le prove consistono, in linea di principio, nella presentazione di documenti e campioni, come ad esempio imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera f) del regolamento [n. 40/94]. 4. Se le prove fornite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono redatte nella lingua della procedura d’opposizione, l’Ufficio può chiedere all’opponente di fornirne una traduzione in tale lingua entro un preciso termine». zione di nullità ai sensi dell’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 contro la registrazione del detto marchio comunitario. Tale domanda è stata presentata in relazione a tutti i prodotti contrassegnati dal marchio comunitario. La ricorrente, fondandosi sull’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità ha invocato le registrazioni dei seguenti marchi anteriori spagnoli: — n. 1 747 375: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «prodotti di profumeria e cosmetici, in particolare preparati per i capelli e il bagno», rientranti nella classe 3; 7 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo GIORGIO AIRE. 8 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 3 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 luglio 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: — n. 1 160 413: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «acque di Colonia, deodoranti per il corpo, shampoo, gel da bagno, lacche per capelli, balsami dopo shampoo, balsami per capelli, latti per il corpo, latti struccanti, rossetti, smalti per unghie, creme solari (cosmetiche), tonici per il viso», rientranti nella classe 3; — n. 1 747 374: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «prodotti di profumeria e cosmetici, in particolare preparati per i capelli e il bagno», rientranti nella classe 3; «Prodotti di profumeria e saponi per uomo e per donna: profumi, acqua di colonia, oli essenziali da utilizzare come profumo, lozioni e balsami dopobarba, creme e creme idratanti per il corpo, saponi e gel profumati, borotalco». 9 Tale marchio è stato registrato il 17 febbraio 1998 ed è stato pubblicato nel Bollettino dei marchi comunitari del 12 ottobre 1998, n. 78. 10 Il 20 novembre 1998 la ricorrente ha presentato una domanda di dichiara- 11 Su istanza del titolare del marchio comunitario, la ricorrente è stata invitata ad addurre la prova della seria utilizzazione dei marchi anteriori ai sensi dell’art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94. 12 Entro il termine impartito dall’UAMI al fine di provare la seria utilizzazione dei marchi anteriori, la ricorrente ha presentato diversi documenti, in particolare fatture, opuscoli e materiale pubblicitario. Fatti all’origine della controversia 6 Il 1° aprile 1996 la Giorgio Beverly Hills, Inc. (in prosieguo: il «titolare») ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario, ai sensi del regolamento n. 40/94. — n. 957 216: segno denominativo AIR GIORGI per designare «prodotti insetticidi, apparecchi deodoranti e purificatori dell’aria», rientranti nella classe 5. 13 Con decisione 17 dicembre 1999, la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità del marchio comunitario GIORGIO AIRE sostenendo che vi era il rischio che il pubblico confondesse il detto marchio e i marchi anteriori GIORGI LINE (n. 1 747 375), MISS GIORGI (n. 1 747 374) e GIORGI LINE (n. 1 789 484). Inoltre, la divisione di annullamento ha ritenuto che non fosse stata provata la seria utilizzazione dei marchi anteriori AIR GIORGI (n. 957 216) e J GIORGI (n. 1 160 413) per i prodotti per i quali essi erano stati registrati durante i cinque anni precedenti la domanda di dichiarazione di nullità. 14 L’11 febbraio 2000 il titolare ha presentato ricorso all’UAMI, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di annullamento. 15 Tale ricorso è stato accolto con decisione della prima commissione di ricorso 11 aprile 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di annullamento. — n. 1 789 484: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «profumi e cosmetici», rientranti nella classe 3; 16 La commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, in primo luogo che la divisione di annullamento ha ritenuto a giusto titolo che le prove ad- SOMMARIO dotte dalla ricorrente fossero insufficienti per dimostrare la seria utilizzazione dei marchi anteriori AIR GIORGI e J GIORGI nel corso dei cinque anni precedenti la domanda di dichiarazione di nullità e, in secondo luogo, che nonostante l’identità dei prodotti di cui si tratta vi erano differenze sufficienti tra il marchio contestato GIORGIO AIRE e i marchi anteriori che contengono i termini GIORGI LINE e MISS GIORGI per consentire di escludere qualsiasi rischio di confusione. Procedimento e conclusioni delle parti 17 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2001, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame. 18 L’UAMI ha depositato il suo controricorso nella cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2001. 19 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — dichiarare la nullità del marchio GIORGIO AIRE; — condannare l’UAMI alle spese. 20 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — condannare la ricorrente alle spese. 21 All’udienza la ricorrente ha rinunciato al secondo punto delle sue conclusioni diretto a far dichiarare la nullità del marchio contestato. In diritto 22 La ricorrente deduce due motivi a sostegno del proprio ricorso. Il primo motivo è relativo ad una violazione dell’art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 e il secondo motivo è relativo ad una violazione dell’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94. Sul motivo, relativo a una violazione dell’art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 Argomenti delle parti 23 La ricorrente ritiene che i documenti prodotti dinanzi all’UAMI provino che, nel corso dei cinque anni pre- cedenti la data della domanda di dichiarazione di nullità, i marchi anteriori AIR GIORGI e J GIORGI sono stati utilizzati in maniera reale ed effettiva. dera necessario chiarire come si debba applicare la normativa sul marchio comunitario. 24 La ricorrente fa valere di aver acquisito i marchi anteriori mediante trasferimento iscritto presso l’Oficina española de patentes y marcas (ufficio spagnolo dei marchi e di brevetti) il 2 giugno 1998; cedente era la società Industria de la Keratina Aerosoles, SA. A questo proposito, la ricorrente afferma che, benché la prova dell’utilizzazione dei marchi anteriori debba essere addotta per il periodo dal 20 novembre 1993 al 20 novembre 1998, l’utilizzazione di tali marchi nel periodo precedente il trasferimento è stato condizionato dalla situazione economica difficile dell’ex società titolare che ha condotto alla vendita dei marchi in questione e, successivamente, al fallimento volontario della detta società. 30 L’UAMI ritiene che la commissione di ricorso abbia a giusto titolo dichiarato che la ricorrente non ha dimostrato l’utilizzazione dei marchi anteriori AIR GIORGI e J GIORGI. 25 In ogni caso, la ricorrente sostiene di aver sufficientemente provato l’utilizzazione dei marchi anteriori. Pertanto, le fatture prodotte dinanzi alla divisione di annullamento come allegati 1, 2, 3, 5 e 6 alla sua memoria del 6 luglio 1999 dimostrano, a suo avviso, la vendita e l’immissione sul mercato di migliaia di prodotti contrassegnati dai marchi anteriori. 26 Peraltro, la ricorrente ritiene che l’utilizzazione effettiva di un marchio non dipenda dalla vendita di una quantità fissa o determinata di prodotti. Infatti, a suo avviso, la presenza di un marchio sul mercato dipende dalle caratteristiche dello stesso nonché dall’accettazione del prodotto interessato da parte del pubblico in un determinato momento. 27 Quanto alle fatture presentate come allegati 10, 11 e 12 alla memoria del 6 luglio 1999, la ricorrente sostiene che esse menzionano unicamente il termine GIORGI, dal momento che tale termine è comune a tutti i marchi anteriori e ne costituisce l’elemento principale, più caratteristico e più distintivo. 28 La conclusione della ricorrente è che l’utilizzazione dei marchi anteriori AIR GIORGI e J GIORGI è stata dimostrata con gli strumenti previsti dalla regola 22 del regolamento n. 2868/95. 29 In via preliminare, l’UAMI sostiene che il suo intervento nel presente procedimento riguarda unicamente le questioni per le quali il giudice consi- 31 In relazione alle prove dell’utilizzazione del marchio anteriore J GIORGI, l’UAMI ritiene, in primo luogo, che la commissione di ricorso abbia a torto considerato, probabilmente a causa della scadente qualità della copia, che la fattura presentata come prova n. 1 facesse riferimento al prodotto CHAMP J GIORGI 750 ML C/16. In realtà, secondo l’UAMI, tale fattura riguarderebbe il prodotto CHAMPU GIORGI 750 ML C/16. In secondo luogo, l’UAMI ribadisce che nessun documento presentato dalla ricorrente come prova dell’utilizzazione fa riferimento al marchio J GIORGI, per cui l’utilizzazione di tale marchio non sarebbe stata dimostrata. 32 Quanto alle prove dell’utilizzazione del marchio anteriore AIR GIORGI, l’UAMI fa presente che le vendite di prodotti contrassegnati con tale marchio, la cui prova è stata fornita dalla ricorrente, sono state molto limitate per più anni sui cinque precedenti la data di deposito della domanda di nullità. 33 Infine, l’UAMI afferma che la commissione di ricorso ha giustamente constatato che «è strano che la ricorrente non abbia presentato alcun campione dei prodotti di cui si tratta» e che non vi è alcun elemento che consenta di dimostrare che i due marchi controversi siano stati portati alla conoscenza di un numero significativo di consumatori. Giudizio del Tribunale 34 Ai sensi del nono considerando del regolamento n. 40/94, è giustificato tutelare i marchi comunitari anteriori soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati. In conformità di tale considerando, l’art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 prevede che il titolare di un marchio comunitario possa chiedere la prova che il marchio anteriore sia stato seriamente utilizzato sul territorio nel quale esso è protetto nei cinque anni che precedono la data della domanda di dichiarazione di nullità. Così, se il proponente di una domanda di dichiarazione di nullità che sia stato invitato a produrre la prova della seria SOMMARIO utilizzazione del marchio anteriore non prova che questo sia stato effettivamente utilizzato sul mercato interessato, tale marchio non può giustificare la nullità di un marchio comunitario. 35 Occorre anzitutto rilevare che una seria utilizzazione presuppone un’utilizzazione effettiva del marchio sul mercato interessato ai fini dell’identificazione dei prodotti o dei servizi. Così, si deve ritenere che una seria utilizzazione si opponga a qualsiasi utilizzazione minima e insufficiente per considerare che un marchio viene realmente ed effettivamente utilizzato su un determinato mercato. In proposito, anche se il titolare ha l’intenzione di utilizzare in maniera effettiva il suo marchio, ove quest’ultimo non sia obiettivamente presente sul mercato in maniera effettiva, costante nel tempo e stabile nella configurazione del segno, di guisa che esso non possa essere percepito dai consumatori come un’indicazione dell’origine dei prodotti o dei servizi controversi, non sussiste una seria utilizzazione del marchio [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes/UAMI Harrison (HIWATT), Racc. pag. II0000, punto 36]. 36 Quanto ai criteri di valutazione di tale seria utilizzazione, occorre prendere in considerazione, in conformità della regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95, i fatti e le circostanze propri del caso di specie alla luce del testo della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, secondo il quale le informazioni e le prove destinate a indicare l’utilizzazione del marchio devono vertere sul luogo, sul tempo, sull’estensione e sulla natura di tale utilizzazione. 37 Nella fattispecie, la ricorrente doveva dimostrare l’utilizzazione in Spagna, da un lato, del marchio figurativo J GIORGI per «acque di Colonia, deodoranti per il corpo, shampoo, gel da bagno, lacche per capelli, balsami dopo shampoo, balsami per capelli, latti per il corpo, latti struccanti, rossetti, smalti per unghie, creme abbronzanti (cosmetiche), tonici per il viso», rientranti nella classe 3, e, dall’altro, del marchio denominativo AIR GIORGI per «prodotti insetticidi, apparecchi deodoranti e purificatori dell’aria», rientranti nella classe 5. Inoltre, tale prova doveva essere fornita per il periodo di cinque anni precedenti la data della domanda di dichiarazione di nullità, cioè per il periodo dal 20 novembre 1993 al 20 novembre 1998. 38 A questo fine, la ricorrente ha prodotto dinanzi alla divisione di annullamento diversi documenti, tra cui le fatture (documenti nn. 1-15), del materiale pubblicitario, cioè opuscoli (documenti nn. 16-18) e una videocassetta (documento n. 19), come prove dell’utilizzazione dei marchi anteriori in allegato alle sue osservazioni del 6 luglio 1999. 39 La ricorrente fa valere di aver acquisito i marchi anteriori mediante trasferimento iscritto presso l’Oficina española de patentes y marcas il 2 giugno 1998; cedente era la società Industria de la Keratina Aerosoles, SA, e che l’utilizzazione di tali marchi nel periodo precedente il trasferimento è stato condizionato dalla situazione economica difficile dell’ex società titolare che ha condotto alla vendita dei marchi in questione e, successivamente, al fallimento volontario della detta società. 40 A questo proposito, occorre rilevare che le situazioni specifiche dei titolari, attuali o precedenti, dei marchi sono irrilevanti ai fini della valutazione dell’uso di questi, giacché la prova dell’utilizzazione seria deve dimostrare che il marchio è stato presente in maniera effettiva sul mercato interessato durante il periodo di cinque anni precedenti la data della domanda di dichiarazione di nullità, indipendentemente dal problema di stabilire chi ne fosse il proprietario nel corso di tale periodo. 41 Peraltro, la ricorrente non ha invocato legittime ragioni per la mancata utilizzazione dei marchi controversi ai sensi dell’art. 56, n. 2, del regolamento n. 40/94. In ogni caso, si deve considerare che la nozione di giusto motivo contemplata da quell’articolo si riferisce, in sostanza, a circostanze esterne al titolare del marchio che gli vietano di utilizzarlo, piuttosto che a circostanze legate alle sue difficoltà commerciali. 42 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’utilizzazione del marchio anteriore J GIORGI, la commissione di ricorso osserva che nessuna delle fatture prodotte dalla ricorrente menziona una quantità significativa di prodotti vendu- ti con tale marchio. 43 Infatti, la ricorrente ha presentato una serie di fatture che non fanno in alcun modo allusione a tale marchio, ad eccezione della fattura n. 1 che la commissione di ricorso ha dichiarato riferirsi alla vendita di 32 unità del prodotto CHAMP J GIORGI (punto 13 della decisione impugnata). A questo proposito, si deve confermare la constatazione dell’UAMI, accettata dalla ricorrente in sede di udienza, secondo cui la commissione di ricorso ha a torto considerato, probabilmente a causa della scadente qualità della copia, che la fattura n. 1 facesse riferimento al prodotto CHAMP J GIORGI 750 ML C/16, mentre, in realtà, essa si riferiva al prodotto CHAMPU GIORGI 750 ML C/16. 44 Non esiste, quindi, alcuna prova dell’utilizzazione di quel marchio durante il periodo di riferimento, poiché i documenti relativi ai prodotti GIORGI, MISS GIORGI, GIORGI LINE non possono essere considerati come prove dell’utilizzazione del marchio anteriore J GIORGI. Infatti, se, ai sensi dell’art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, l’utilizzazione di un marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato è considerato come utilizzazione del marchio, nel caso di specie l’utilizzazione dei segni GIORGI, MISS GIORGI e GIORGI LINE altera il carattere distintivo del marchio J GIORGI. Pertanto, l’utilizzazione del detto marchio non è stata provata. 45 In secondo luogo, per quanto riguarda il marchio anteriore AIR GIORGI, la ricorrente ha presentato diverse fatture che fanno riferimento ai profumi d’ambiente «antitabaco, lavanda, maderas, floral» identificati con tale marchio e che dimostrano, secondo l’UAMI, la vendita di 24 unità nel 1994, 4 800 unità con resa di 2 640 unità (vale a dire una vendita effettiva di 2 160 unità) nel 1995 e di 312 unità nel 1996 di quei prodotti. Inoltre, gli opuscoli presentati come documenti n. 16 e n. 18 mostrano, rispettivamente, la vendita con il marchio AIR GIORGI di cinque vaporizzatori di profumo d’ambiente («antitabaco, lavanda, maderas, floral e seco») e di due vaporizzatori di profumo d’ambiente «ecológico». SOMMARIO 46 Si deve osservare che le vendite di prodotti identificati con il detto marchio, la cui prova è stata addotta dalla ricorrente, sono molto limitate, persino quasi inesistenti, nel corso di quattro dei cinque anni precedenti la data della domanda di dichiarazione di nullità, cioè gli anni 1994, 1996, 1997 e 1998. 47 Si deve quindi ritenere che le prove fornite dalla ricorrente non dimostrino che il marchio in discussione sia stato presente in maniera costante nel tempo durante i cinque anni precedenti la data della domanda di dichiarazione di nullità del marchio. 48 Poiché la ricorrente non ha dato prova di un’utilizzazione seria in Spagna tra il 20 novembre 1993 e il 20 novembre 1998 dei suoi marchi AIR GIORGI e J GIORGI per i prodotti per i quali tali marchi sono stati registrati, si deve ritenere che a giusto titolo la commissione di ricorso abbia considerato che non fosse stata provata l’utilizzazione seria dei detti marchi. 49 Conseguentemente, il primo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, deve essere respinto. Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 42, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 Argomenti delle parti 50 La ricorrente sostiene che, per quanto riguarda il marchio GIORGI LINE (n. 1 789 484), l’elemento figurativo è di natura astratta e non è possibile riprodurlo foneticamente. Peraltro, tale elemento non ha carattere distintivo dal punto di vista concettuale. Quanto al termine «line», la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia correttamente considerato che sia praticamente impercettibile per il consumatore e che, di conseguenza, tale termine abbia un ruolo meramente estetico. 51 Dal punto di vista visivo, la ricorrente ritiene che l’elemento preponderante del marchio GIORGI LINE sia il termine «giorgi», essendo quello che il consumatore percepisce con più forza e che costituisce il solo elemento memorizzabile per potere poi richiedere il prodotto in questione. Infatti, secondo la ricorrente, il termine «giorgi» si distacca chiaramente dal termine «line». Peraltro, la ricorrente fa presente che tutti i marchi anteriori comprendono il termine «giorgi» che ne costituisce il termine centrale. 52 La ricorrente afferma che, stante la particolare importanza dei nomi propri nel campo della profumeria e dei prodotti di lusso, l’argomento della commissione di ricorso secondo cui il termine «giorgi» sarebbe privo di forza distintiva è irrilevante. 53 La ricorrente aggiunge che gli argomenti sviluppati in relazione al marchio GIORGI LINE (n. 1 789 484) si applicano anche ai marchi MISS GIORGI (n. 1 747 374) e GIORGI LINE (n. 1 747 375). Tuttavia, la ricorrente sostiene che, in tali marchi, l’elemento grafico è ancora più semplice e, quindi, meno percettibile per il consumatore. 54 Quanto al marchio contestato GIORGIO AIRE, la ricorrente ritiene che il primo elemento di questo, cioè il termine «giorgio», debba essere preso particolarmente in considerazione, in primo luogo perché si trova all’inizio del segno e, in secondo luogo, perché ha una forza caratteristica in quanto nome maschile. Per quanto riguarda il secondo elemento dello stesso marchio, cioè il termine «aire», la ricorrente sostiene che è puramente accessorio e non distingue affatto i prodotti contrassegnati dal marchio contestato, in quanto suggerisce una qualità del prodotto, in particolare il fatto che si tratti di un aerosol ovvero che sia destinato ad essere utilizzato nell’aria. 55 Inoltre, secondo la ricorrente la commissione di ricorso ha giustamente constatato l’esistenza di una somiglianza concettuale tra i marchi in conflitto ed un’identità tra i prodotti contrassegnati da tali marchi. 56 L’UAMI ritiene che, per quanto riguarda l’esame del rischio di confusione, tutti gli elementi di ogni segno debbano essere presi in considerazione e, a questo proposito, contesta l’analisi effettuata dalla ricorrente, che limita la comparazione dei segni in conflitto ai termini «giorgi» e «giorgio» senza tener conto degli altri elementi figurativi e denominativi in essi contenuti. 57 L’UAMI condivide l’affermazione della commissione di ricorso, contenuta al punto 18 della decisione impugnata, secondo cui il marchio contestato presenterebbe una certa somiglianza con i marchi anteriori sul piano fonetico e visivo, nonché una certa somiglianza concettuale in quanto il vocabolo «giorgi», che è un cognome italiano, incluso in tutti i marchi anteriori, fa parte del vocabolo «giorgio» che, peral- tro, è un nome italiano. Tuttavia, a suo avviso esisterebbero differenze significative e sottili tra i vocaboli «giorgio» e «giorgi». 58 Tra l’altro, secondo l’UAMI il termine «aire» che figura nel marchio contestato non suggerirebbe il fatto che i prodotti interessati siano degli aerosol. 59 La conclusione dell’UAMI è che non esista alcun rischio di confusione tra i marchi anteriori GIORGI LINE (n. 1 747 375 e n. 1 789 484) e il marchio contestato GIORGIO AIRE. 60 Infine, in relazione al marchio anteriore MISS GIORGI (n. 1 747 374), l’UAMI sostiene che l’elemento «miss» è inseparabile dal vocabolo «giorgi» e che designa probabilmente una linea di prodotti rivolti specificamente alla donna. Peraltro, l’UAMI afferma che tale marchio è foneticamente diverso dal marchio contestato GIORGIO AIRE e che, quindi, non esiste alcun rischio di confusione tra di essi. Giudizio del Tribunale 61 Secondo la giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), il cui contenuto normativo è, in sostanza, identico a quello dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro [sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I3819, punto 17; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI - Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 25]. 62 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere quindi valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze della Corte SOMMARIO 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22; Canon, cit., punto 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 18, e 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 40; sentenza Fifties, cit., punto 26). 63 Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze Canon, punto 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 19, entrambe cit.). L’interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo considerando del regolamento n. 40/94, secondo il quale è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione dipende, oltre ad altri fattori, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati. 64 Inoltre, la percezione che il consumatore medio ha dei marchi dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25). Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26). 65 Nella fattispecie, dato che i marchi anteriori sono registrati in Spagna e i prodotti in questione costituiscono ar- ticoli di consumo corrente, il pubblico destinatario, in relazione al quale deve essere effettuata l’analisi del rischio di confusione, è rappresentato dal consumatore medio di detto Stato membro. 66 Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, si deve procedere alla comparazione, da un lato, tra i prodotti interessati e, dall’altro, tra i segni in conflitto. 67 Per quanto riguarda la comparazione dei prodotti, i marchi spagnoli MISS GIORGI (n. 1 747 374) e GIORGI LINE (n. 1 747 375) sono registrati per «prodotti di profumeria e cosmetici, in particolare preparati per i capelli e il bagno» e il marchio GIORGI LINE (n. 1 789 484) è registrato per «profumi e cosmetici», tutti rientranti nella classe 3. 68 La commissione di ricorso ha dichiarato, al punto 17 della decisione impugnata, che i prodotti contrassegnati dai marchi spagnoli GIORGI LINE (n. 1 747 375 e n. 1 789 484) e MISS GIORGI devono essere considerati identici a quelli contrassegnati dal marchio controverso GIORGIO AIRE. 69 E’ pacifico per le parti, peraltro, che vi è un’identità o una somiglianza tra i prodotti contrassegnati dai marchi anteriori e quelli contrassegnati dal marchio contestato. 70 Per quanto riguarda la comparazione dei segni, dalla giurisprudenza emerge che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. cit. sentenze SABEL, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 25). Inoltre, la Corte ha dichiarato che non si può escludere che la semplice somiglianza fonetica di due marchi possa creare un rischio di confusione (v., in tal senso, cit. sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 28). 71 Si deve quindi procedere a una comparazione dei segni in conflitto nel caso di specie sul piano visivo, fonetico e concettuale. 72 In relazione alla comparazione visiva, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio contestato GIORGIO AIRE, pur presentando una somi- glianza con i marchi anteriori in quanto il vocabolo GIORGI è presente in tutti i marchi anteriori ed è contenuto nel vocabolo GIORGIO, comporti tuttavia differenze considerevoli con questi ultimi. I marchi anteriori contengono tutti elementi figurativi significativi e un elemento verbale ulteriore (LINE o MISS). Anche il marchio contestato contiene un ulteriore elemento verbale, vale a dire «aire», che si presenta a lettere maiuscole nello stesso corpo del vocabolo «giorgio» (punto 18 della decisione impugnata). 73 A questo proposito, si deve rilevare che il fatto che i marchi anteriori e il marchio contestato comprendano, rispettivamente, gli elementi «giorgi» e «giorgio», che presentano una certa somiglianza, ha un’incidenza secondaria nella comparazione d’insieme e non consente, di per sé, di dedurne l’esistenza di una somiglianza visiva tra i segni in conflitto. 74 Infatti, l’esistenza nei segni di altri elementi verbali, cioè il vocabolo «line» e il vocabolo «miss» nei marchi anteriori e il vocabolo «aire» nel marchio contestato, fa sì che l’impressione globale fornita da ciascun segno sia differente. Inoltre, i marchi anteriori comprendono elementi figurativi che hanno una configurazione particolare e originale. 75 Ne discende che la commissione di ricorso ha considerato a giusto titolo che le differenze tra i segni in conflitto fossero sufficienti per ritenere che essi non fossero simili sotto il profilo visivo. 76 Quanto alla comparazione fonetica, la commissione di ricorso non ha proceduto ad una comparazione specifica tra i segni controversi, limitandosi ad affermare che, sebbene il marchio contestato GIORGIO AIRE presenti una somiglianza con i marchi anteriori in quanto il vocabolo «giorgi» è presente in tutti i marchi anteriori ed è contenuto nel vocabolo «giorgio», tale marchio comporta, tuttavia, differenze considerevoli con essi (punto 18 della decisione impugnata). 77 A questo proposito, si deve constatare che esistono differenze importanti tra i segni in conflitto e che le loro somiglianze sono minime rispetto alle loro differenze. Infatti, il marchio contestato è composto di quattro sillabe (gior-gio-ai-re), di cui solamente una, cioè la sillaba «gior», coincide con quelle dei marchi anteriori che sono com- SOMMARIO posti, rispettivamente, di tre sillabe (miss-gior-gi) e di quattro sillabe (giorgi-li-ne). 78 Conseguentemente, gli elementi fonetici comuni dei segni in conflitto sono minori rispetto a quelli diversi. Si deve considerare, pertanto, che i marchi di cui si tratta sono dissimili dal punto di vista fonetico. 79 Quanto alla comparazione concettuale dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha escluso, come già indicato dinanzi ad essa dalla proponente della domanda di dichiarazione di nullità (ricorrente dinanzi al Tribunale), che i marchi in conflitto sono simili, da questo punto di vista, in ragione del fatto che nel marchio contestato GIORGIO AIRE il vocabolo «giorgio» sarebbe dominante, mentre il termine «aire» sarebbe descrittivo delle qualità dei prodotti contrassegnati dal marchio e non potrebbe, quindi, essere tale da contraddistinguerli. 80 A questo proposito, da una parte, si deve osservare che, per quanto riguarda il marchio contestato, il termine «aire», oltre a non avere un valore descrittivo per i prodotti di cui si tratta, ha un valore semantico importante che si aggiunge a quello del nome proprio maschile Giorgio per formare un insieme concettualmente differente rispetto ai marchi anteriori e, in particolare, rispetto alle componenti dei marchi anteriori diversi da GIORGI, cioè i termini «line» e «miss». 81 D’altra parte, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i termini del tipo «giorgi» e «giorgio» non consentono di caratterizzare prodotti di profumeria e cosmetici. Infatti, come osservato dalla commissione di ricorso, data la frequenza dell’utilizzo di nomi italiani, veri o presunti tali, nel settore della profumeria e dato il fatto che i consumatori sono abituati ai marchi che contengono tali elementi, essi non penseranno, ogni volta che un nome di questo tipo appaia in un marchio in relazione ad altri elementi, denominativi o figurativi, che questo indichi che i prodotti per i quali è utilizzato provengano tutti dalla stessa fonte (punto 18 della decisione impugnata). 82 Conseguentemente, la commissione di ricorso ha considerato a giusto titolo che non vi è coincidenza sul piano concettuale tra i segni in esame. 83 Pertanto, anche se, nella fattispecie, esiste un’identità o una somiglianza tra prodotti interessati dai marchi confliggenti, le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni costituiscono un motivo sufficiente per escludere l’esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico cui si rivolge il marchio [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-110/01, Vedial/UAMI - France Distribution (HUBERT), Racc. pag. II0000, punto 63]. 84 Alla luce di quanto precede, la commissione di ricorso ha considerato a giusto titolo che non vi è rischio di confusione tra il marchio contestato GIORGIO AIRE e i marchi anteriori spagnoli MISS GIORGI (n. 1 747 374), GIORGI LINE (n. 1 747 375) e GIORGI LINE (n. 1 789 484). Pertanto, il secondo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, dev’essere respinto. 85 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. 86 (…) Sulle spese Dispositivo: GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (Quarta Sezione) del 9 luglio 2003 nella causa T-156/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 aprile 2001 (procedimento R 0258/2000-1)): Laboratorios RTB, SL contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario - Procedura di nullità - Art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 - Marchi anteriori figurativi e denominativi che contengono il vocabolo GIORGI - Domanda di marchio comunitario denominativo GIORGIO AIRE - Impedimento relativo alla registrazione Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 - Prova dell’uso - Art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94) 1. Il ricorso è respinto. 2. La ricorrente è condannata alle spese. (Lingua del procedimento: lo spagnolo) Contesto normativo 1 Il 2 gennaio 1997 la Giorgio Beverly Hills, Inc. (in prosieguo: il «richiedente») ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato. 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo «GIORGIO BEVERLY HILLS». 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano (1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale del Tribunale di primo grado. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». SOMMARIO nelle classi 3, 14, 18 e 25 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 luglio 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. — n. 1 747 374: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «prodotti di profumeria e cosmetici, in particolare preparati per i capelli e il bagno», rientranti nella classe 3; 4 Detta domanda è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari 6 aprile 1998, n. 24. 5 Il 1° luglio 1998, la ricorrente ha presentato opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94, contro la registrazione di tale marchio comunitario. L’opposizione è rivolta contro una parte dei prodotti contrassegnati dalla domanda di marchio, cioè «saponette; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici, deodoranti per uso personale, prodotti per la pulizia, la cura e la bellezza della pelle, del cuoio capelluto e dei capelli» rientranti nella classe 3. Il motivo addotto a sostegno dell’opposizione era il rischio di confusione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 tra il marchio di cui si chiedeva la registrazione e i marchi anteriori di cui la ricorrente è titolare. I marchi anteriori sono rappresentati dalle seguenti registrazioni spagnole: — n. 1 747 375: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, che designa «prodotti di profumeria e cosmetici, in particolare preparati per i capelli e il bagno», rientranti nella classe 3; 10 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2001, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame. 11 Il 14 dicembre 2001 l’UAMI ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale. 12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — n. 1 789 484: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «profumi e cosmetici», rientranti nella classe 3; — dichiarare la nullità del marchio GIORGIO AIRE; — condannare l’UAMI alle spese. 13 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — condannare la ricorrente alle spese. 6 Con decisione 2 dicembre 1999, la divisione d’opposizione dell’UAMI ha respinto l’opposizione in quanto le differenze tra i segni in conflitto non rischiavano di creare confusione nella mente del pubblico del territorio spagnolo in cui i marchi anteriori sono protetti. 7 Il 28 gennaio 2000 la ricorrente ha presentato ricorso all’UAMI, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione. — n. 1 160 413: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «acque di Colonia, deodoranti per il corpo, shampoo, gel da bagno, lacche per capelli, balsami dopo shampoo, balsami per capelli, latti per il corpo, latti struccanti, rossetti, smalti per unghie, creme solari (cosmetiche), tonici per il viso», rientranti nella classe 3; Procedimento e conclusioni delle parti 14 All’udienza la ricorrente ha rinunciato al secondo punto delle sue conclusioni diretto a far dichiarare la nullità del marchio richiesto ovvero, eventualmente, a disporre il rifiuto della registrazione dello stesso. In diritto 15 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Argomenti delle parti 8 Tale ricorso è stato respinto con decisione 30 aprile 2001 della prima commissione di ricorso (in prosieguo: la «decisione impugnata»). 16 La ricorrente sostiene che il termine «giorgio» del marchio richiesto lo rende incompatibile con i marchi anteriori di cui essa è titolare. A suo avviso, l’immissione sul mercato di un marchio costituito principalmente di un termine praticamente identico all’elemento preponderante dei marchi anteriori genererà un rischio elevato di confusione. 9 La commissione di ricorso, in sostanza, ha considerato che, nonostante l’identità dei prodotti in discussione, esistono differenze sufficienti tra il marchio di cui si chiede la registrazione GIORGIO BEVERLY HILLS e i marchi anteriori figurativi che comprendono i segni verbali J GIORGI, GIORGI LINE e MISS GIORGI per permettere di escludere qualsiasi rischio di confusione. 17 In tal senso, la ricorrente ritiene che l’elemento preponderante dei marchi anteriori sia il termine «giorgi», essendo quello che il consumatore percepisce con più forza. La ricorrente fa presente che tutti i marchi anteriori comprendono il termine «giorgi» come elemento che contraddistingue in maniera più incisiva i suoi prodotti. Quanto agli altri elementi di ogni marchio SOMMARIO anteriore, la ricorrente sostiene che: — in primo luogo, per quanto concerne il marchio spagnolo n. 1 160 413, né il disegno specifico delle lettere né l’iniziale «J» distinguono efficacemente i prodotti di cui si tratta; — in secondo luogo, quanto al marchio spagnolo n. 1 747 374, l’elemento «miss» designa una categoria generica e il disegno astratto non ha affatto carattere distintivo: — in terzo luogo, per quanto riguarda il marchio spagnolo n. 1 747 375, il termine «line» è puramente accessorio rispetto al termine «giorgi» e l’elemento grafico è impronunciabile; — infine, in relazione al marchio spagnolo n. 1 789 484, il corpo del termine «giorgi» è molto maggiore di quello del termine generico «line» e il disegno è astratto, puramente arbitrario e non consente di identificare i prodotti contrassegnati da tale marchio. 18 Conseguentemente, la ricorrente sostiene che l’elemento denominativo dei marchi anteriori, in particolare il termine «giorgi», che ricorre in tutti i marchi anteriori, sia preponderante rispetto agli elementi grafici, dal momento che il consumatore chiederebbe i prodotti identificandoli foneticamente. A questo proposito, la ricorrente cita alcune sentenze del Tribunal Supremo (Spagna) in cui, a suo avviso, è applicato tale ragionamento. 19 Quanto al marchio richiesto, la ricorrente ritiene che il termine «giorgio» debba essere preso particolarmente in considerazione nella comparazione tra quello e i marchi anteriori. Infatti, secondo la ricorrente, il termine «giorgio» si distacca dagli altri elementi del marchio, cioè i termini «Beverly Hills», che sono puramente accessori e non distinguono affatto i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto. La ricorrente sostiene che tali termini costituiscono una designazione geografica priva di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, e che, quindi, non debbono essere presi in considerazione in fase di comparazione del marchio richiesto con altri marchi. A sostegno di tale ragionamento, la ricorrente cita alcune sentenze del Tribunal Supremo in cui esso è stato appli- cato. 20 Inoltre, la ricorrente considera che i consumatori tendono ad abbreviare le denominazioni dei marchi composti di più termini e che, in tal modo, nel caso del marchio richiesto, essi chiederanno i prodotti contrassegnati da tale marchio riferendosi al termine «giorgio» e non all’espressione «Giorgio Beverly Hills». 21 Alla luce di ciò, la ricorrente afferma che esiste una somiglianza, se non un’identità, tra gli elementi dominanti dei segni in conflitto, cioè i termini «giorgi» e «giorgio», dal punto di vista visivo e fonetico. Così, secondo la ricorrente, l’identità fonetica quasi perfetta tra gli elementi dominanti di ogni segno ingenera un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, dato che l’aggiunta della lettera «o» all’elemento «giorgio» del marchio richiesto non basta a distinguerlo dai marchi anteriori composti dalla parola «giorgi». 22 Infine, la ricorrente conclude affermando che la somiglianza visiva e fonetica tra i marchi in conflitto nonché il fatto che essi designino prodotti rientranti nella stessa classe, vale a dire la classe 3, potrebbero ingenerare un rischio di confusione nella mente del consumatore. 23 In via preliminare, l’UAMI considera che, per quanto riguarda le decisioni del Tribunal Supremo citate dalla ricorrente, il Tribunale non è tenuto a pronunciarsi sull’applicazione del diritto spagnolo dei marchi e, quindi, tali decisioni non sono pertinenti nel caso di specie, dovendosi applicare il diritto comunitario. 24 L’UAMI condivide la conclusione della commissione di ricorso secondo cui non esiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto. 25 A questo proposito, l’UAMI contesta l’affermazione della ricorrente secondo cui i termini «Beverly Hills» sono secondari, poiché sarebbero sprovvisti del carattere distintivo costituendo una designazione geografica ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Sostiene che questa disposizione non è applicabile ai termini in questione che non sono esclusiva- mente descrittivi di prodotti come i profumi o i cosmetici. Conseguentemente, secondo l’UAMI, si devono prendere in considerazione i termini «Beverly Hills» in fase di comparazione dei marchi di cui si tratta. Così l’UAMI sostiene, contrariamente alla ricorrente, che il nome proprio italiano Giorgio non sia l’elemento dominante del marchio richiesto. 26 Per quanto riguarda le condizioni di commercializzazione dei prodotti in discussione, l’UAMI considera che i prodotti di cosmetica e profumeria sono prodotti di prezzo relativamente elevato, generalmente esposto alla vista del consumatore. Pertanto, ritiene che l’analisi della ricorrente secondo cui il consumatore richiede oralmente i prodotti di cui si tratta menzionando esclusivamente l’elemento preponderante del marchio in questione non corrisponde alle caratteristiche fondamentali del mercato. 27 Per quanto riguarda la comparazione tra i marchi in discussione, l’UAMI ritiene che tutti gli elementi di ogni segno debbano essere presi in considerazione e, a questo proposito, contesta l’analisi effettuata dalla ricorrente, che limita tale comparazione ai termini «giorgi» e «giorgio» senza tener conto degli altri elementi figurativi e denominativi contenuti nei segni in conflitto. 28 In relazione all’analisi di ciascun marchio anteriore rispetto al marchio richiesto, l’UAMI considera che: — il marchio spagnolo J GIORGI è foneticamente diverso dal marchio richiesto e, quindi, non esiste alcun rischio di confusione tra di essi; — nel marchio spagnolo MISS GIORGI, l’elemento «miss» è inseparabile dalla parola «giorgi»; — infine, per quanto riguarda i marchi spagnoli n. 1 747 375 e n. 1 789 484, il termine «line» svolge la funzione essenziale di distinguere i prodotti GIORGI LINE dai prodotti J GIORGI o MISSI GIORGI. Giudizio del Tribunale 29 Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio an- SOMMARIO teriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione «se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore». Per di più, in forza dell’art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), del regolamento n. 40/94, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario. 30 Secondo la giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), il cui contenuto normativo è, in sostanza, identico a quello dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro [sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I3819, punto 17; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI - Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 25]. 31 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere quindi valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22; Canon, cit., punto 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 18, e 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 40; sentenza Fifties, cit., punto 26). 32 Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quel- la dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze Canon, punto 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 19, entrambe cit.). L’interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo considerando del regolamento n. 40/94, secondo il quale è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione dipende, oltre ad altri fattori, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati. 33 Inoltre, la percezione che il consumatore medio ha dei marchi dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25). Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26). 34 Nella fattispecie, dato che i marchi anteriori sono registrati in Spagna e i prodotti in questione costituiscono articoli di consumo corrente, il pubblico destinatario rispetto al quale deve essere effettuata l’analisi del rischio di confusione è rappresentato dal consumatore medio di detto Stato membro. 35 Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, si deve procedere alla comparazione, da un lato, tra i prodotti interessati e, dall’altro, tra i segni in conflitto. 36 Per quanto riguarda la comparazione dei prodotti, i marchi anteriori spagnoli designano prodotti della classe 3. Così, i marchi MISS GIORGI (n. 1 747 374) e GIORGI LINE (n. 1 747 375) sono registrati per «prodotti di profumeria e cosmetici, in particolare preparati per i capelli e il bagno» e il marchio GIORGI LINE (n. 1 789 484) è registrato per «profumi e cosmetici» e il marchio J GIORGI (n. 1 160 413) per «acque di Colonia, deodoranti per il corpo, shampoo, gel da bagno, lacche per capelli, balsami dopo shampoo, balsami per capelli, latti per il corpo, latti struccanti, rossetti, smalti per unghie, creme solari (cosmetiche), tonici per il viso». 37 La commissione di ricorso ha dichiarato, al punto 16 della decisione impugnata, che i prodotti contrassegnati dai marchi spagnoli GIORGI LINE (n. 1 747 375 e n. 1 789 484), MISS GIORGI e J GIORGI devono essere considerati paragonabili o identici ai seguenti prodotti: «saponette; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici, deodoranti per uso personale, prodotti per la pulizia, la cura e la bellezza della pelle, del cuoio capelluto e dei capelli», rientranti nella classe 3 e contrassegnati dal marchio richiesto GIORGIO BEVERLY HILLS. 38 E’ pacifico per le parti, peraltro, che vi è un’identità o una somiglianza tra i prodotti contrassegnati dai marchi anteriori e quelli contrassegnati dal marchio contestato. 39 Per quanto riguarda la comparazione dei segni, dalla giurisprudenza emerge che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. cit. sentenze SABEL, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 25). Inoltre, la Corte ha dichiarato che non si può escludere che la semplice somiglianza fonetica di due marchi possa creare un rischio di confusione (v., in tal senso, cit. sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 28). 40 Si deve quindi procedere a una comparazione dei segni in conflitto nel caso di specie sul piano visivo, fonetico e concettuale. SOMMARIO 41 In relazione alla comparazione visiva, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto GIORGIO BEVERLY HILLS, pur presentando una somiglianza con i marchi anteriori in quanto il vocabolo «giorgi» è presente in tutti i marchi anteriori ed è contenuto nel vocabolo «giorgio», comporta tuttavia differenze considerevoli. I marchi anteriori contengono tutti elementi figurativi significativi e un elemento verbale ulteriore («line» o «miss» o «j»). Anche il marchio richiesto contiene un ulteriore elemento verbale, vale a dire BEVERLY HILLS, che si presenta a lettere maiuscole nello stesso corpo del segno verbale GIORGIO (punto 17 della decisione impugnata). 42 A questo proposito, si deve rilevare che il fatto che i marchi anteriori e il marchio contestato comprendano, rispettivamente, gli elementi «giorgi» e «giorgio», che presentano una certa somiglianza, ha un’incidenza secondaria nella comparazione d’insieme e non consente, di per sé, di dedurne l’esistenza di una somiglianza visiva tra i segni in conflitto. 43 Infatti, l’esistenza nei segni di altri elementi verbali, cioè la lettera «j», il vocabolo «line» e il vocabolo «miss» nei marchi anteriori e i vocaboli «Beverly» e «Hills» nel marchio richiesto, fa sì che l’impressione globale fornita da ciascun segno sia differente. Inoltre, i marchi anteriori comprendono elementi figurativi che hanno una configurazione particolare e originale. 44 Ne discende che la commissione di ricorso ha considerato a giusto titolo che le differenze tra i segni in conflitto fossero sufficienti per ritenere che essi non fossero simili sotto il profilo visivo. 45 Quanto alla comparazione fonetica, la commissione di ricorso non ha proceduto ad una comparazione specifica tra i segni controversi, limitandosi ad affermare che, sebbene il marchio richiesto GIORGIO BEVERLY HILLS presenti una somiglianza con i marchi anteriori in quanto il vocabolo «giorgi» è presente in tutti i marchi anteriori ed è contenuto nel vocabolo «giorgio», tale marchio comporta, tuttavia, differenze considerevoli con tali marchi (punto 17 della decisione impugnata). 46 A questo proposito, si deve constatare che esistono differenze importanti tra i segni in conflitto e che le loro somiglianze sono minime rispetto alle loro differenze. Infatti, il marchio contestato è composto di sei sillabe (giorgio-be-ver-ly-hills), di cui solamente una, cioè la sillaba «gior», coincide con quelle dei marchi anteriori che sono composti, rispettivamente, di tre sillabe (miss-gior-gi e j-gior-gi) e di quattro sillabe (gior-gi-li-ne). 47 Conseguentemente, gli elementi fonetici comuni dei segni in conflitto sono minori rispetto a quelli diversi. Si deve considerare, pertanto, che i marchi di cui si tratta sono dissimili dal punto di vista fonetico. 48 Quanto alla comparazione concettuale dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha escluso, come già indicato dinanzi ad essa dall’opponente (ricorrente dinanzi al Tribunale), che i marchi in conflitto sono simili, da questo punto di vista, in ragione del fatto che nel marchio richiesto GIORGIO BEVERLY HILLS il vocabolo «giorgio» sarebbe dominante, mentre i termini «Beverly Hills» sarebbero una denominazione geografica tutt’al più descrittiva delle qualità dei prodotti contrassegnati dal marchio e non potrebbe, quindi, essere tale da distinguerli. 49 A questo proposito, da una parte, si deve osservare che, per quanto riguarda il marchio richiesto, i termini «Beverly Hills», che fanno riferimento ad un luogo geografico determinato noto al pubblico destinatario, oltre a non avere un valore descrittivo per i prodotti di cui si tratta, hanno un valore semantico importante che si aggiunge a quello del nome proprio maschile GIORGIO per formare un insieme concettualmente differente rispetto ai marchi anteriori e, in particolare, rispetto alle componenti dei marchi anteriori. 50 D’altra parte, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i termini del tipo «giorgi» e «giorgio» non consentono di caratterizzare prodotti di profumeria e cosmetici. Infatti, come osservato dalla commissione di ricorso, data la frequenza dell’utilizzo di nomi italiani, veri o presunti tali, nel settore della profumeria e dato il fatto che i consumatori sono abituati ai marchi che contengono tali elementi, essi non penseranno, ogni volta che un nome di questo tipo appaia in un marchio in relazione ad altri elementi, denominativi o figurativi, che questo indichi che i prodotti per i qua- li è utilizzato provengano tutti dalla stessa fonte (punto 17 della decisione impugnata). 51 Conseguentemente, la commissione di ricorso ha considerato a giusto titolo che non vi è coincidenza sul piano concettuale tra i segni in esame. 52 Pertanto, anche se, nella fattispecie, esistono un’identità o una somiglianza tra prodotti interessati dai marchi confliggenti, le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni costituiscono un motivo sufficiente per escludere l’esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico cui si rivolge il marchio [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-110/01, Vedial/UAMI - France Distribution (HUBERT), Racc. pag. II0000, punto 63]. 53 Infine, come affermato dall’UAMI, le decisioni del Tribunal Supremo citate dalla ricorrente non sono pertinenti nel caso di specie. Infatti, si deve ricordare che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev’essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 40/94, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente di un giudice nazionale di uno Stato membro. 54 Alla luce di quanto precede, la commissione di ricorso ha considerato a giusto titolo che non vi è rischio di confusione tra il marchio richiesto GIORGIO BEVERLY HILLS e i marchi anteriori spagnoli J GIORGI (n. 1 160 413), MISS GIORGI (n. 1 747 374), GIORGI LINE (n. 1 747 375 e n. 1 789 484). Pertanto, il motivo in esame, relativo ad una violazione dell’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, dev’essere respinto. 55 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. 56 (...) Sulle spese Dispositivo: 1. Il ricorso è respinto. 2. La ricorrente è condannata alle spese. SOMMARIO SERVICIOS CENTRALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS ZENTRALBEHÖRDEN FÜR DEN GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ DER MITGLIEDSTAATEN CENTRAL INDUSTRIAL PROPERTY OFFICES OF THE MEMBER STATES SERVICES CENTRAUX DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DES ÉTATS MEMBRES SERVIZI CENTRALI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEGLI STATI MEMBRI Belgique/België ÅËËAÓ Ellas/Å Office de la Propriété industrielle Administration de la Politique commerciale Ministère des Affaires économiques Boulevard du Roi Albert II, 16 B-1000 Bruxelles Υπουργειο Αναπτυξη Γενική Γραµµατεια Εµπορ′ιου Γενική ΓραµµατεΙα Εσωτερικου′ Εµπορ′ιου ∆ιευθυνση Εµπορικης κ′ Βιοµηχανικής Ιδιοκτησιας Γραϕε′ιο Σηµατων Πλατεíο Κανιγγος GR-101 81 ΑΘΗΝΑ Dienst voor de Industriële Eigendom Bestuur Handelsbeleid Ministerie van Economische Zaken Koning Albert II-laan, 16 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 2 06 41 11 Fax (32-2) 2 06 57 50 http://mineco.fgov.be/organization _ market/ index_fr.htm http://mineco.fgov.be/organization _ market/ index_nl.htm Danmark Patent-og Varemærkestyrelsen Danish Patent and Trademark Office Helgeshøj Allé 81 DK-2630 Taastrup Tel. (45-43) 50 80 00 Fax (45-43) 50 80 01 http://www.dkpto.dk/ Ministère du Développement Secrétariat Général du Commerce Direction Générale du Commerce Intérieur Direction de la Propriété Commerciale et Industrielle Bureau des Marques Place de Kanning GR-101 81 ATHÈNES Tel. (30-10) 38 43 550 Fax (30-10) 38 21 717 Οργανισµο′ς Βιοµηχανικης Ιδιοκτησιας Ο.Β.Ι. (Σχεδια και υποδειγµατα) Παντανασσης 15125 − Παραδεισος Αµαρουσιου Office de la Propriété industrielle O.B.I. (Déssins et Modèles) 5, Pantanassis Street 15125 - Paradissos Amarousiou Tel.: 30 210-6183538 Fax: 30 210-6819231 http://www.obi.gr/ Deutschland España Deutsches Patent- und Markenamt Zweibrückenstraße 12 D-80331 München Oficina Española de Patentes y Marcas Panamá, 1 E-28071 Madrid Tel. (49-89) 21 95 0 Fax (49-89) 21 95 22 21 http://www.patent-und-markenamt.de/ Tel. (34) 913 49 53 00 Fax (34) 913 49 55 97 http://www.oepm.es/ SOMMARIO France Portugal Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) 26 bis rue de Saint-Pétersbourg F-75800 Paris Cedex 08 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) Campo das Cebolas P-1100 Lisboa Tel. (33-1) 53 04 53 04 Fax (33-1) 42 93 59 30 http://www.inpi.fr/ Tel. (351-21) 8 81 81 00 Fax (351-21) 8 87 53 08 http://www.inpi.pt/ Ireland Suomi/Finland Patents Office Government Buildings Hebron Road Kilkenny IRL Patentti- ja rekisterihallitus Patent- och registerstyrelsen National Board of Patents and Registration of Finland Arkadiankatu 6 A FIN-00100 Helsinki Tel. (353-56) 20 111 Fax (353-56) 20 100 http://www.patentsoffice.ie Tel. (358-9) 693 9500 Fax (358-9) 693 95204 http://www.prh.fi/ Italia Ufficio italiano brevetti e marchi Via Molise, 19 I-00187 Roma Tel. (390-6) 48 27 188 Fax (390-6) 47 05 30 17 http://www.european-patent-office.org/it/ Luxembourg Ministère de l’Economie Direction de la Propriété Intellectuelle 19-21, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Adresse postale: L-2914 Luxembourg Tel. (352) 478 4110 Fax (352) 22 26 60 http://www.etat.lu/EC/ Nederland Bureau voor de Industriële Eigendom Netherlands Industrial Property Office P.O. Box 5820 NL - 2280 HV Rijswijk (2H) Tel. (31-70) 3 98 66 55 Fax (31-70) 3 90 01 90 http://bie.minez.nl/ Österreich Sverige Patent- och Registreringsverket Swedish Patent and Registration Office Valhallavägen 136 P.O. Box 5055 S-102 42 Stockholm Tel. (46-8) 782 25 00 Fax (46-8) 666 02 86 http://www.prv.se/prveng/front.htm United Kingdom The Patent Office Concept House Tredegar Park Cardiff Road Newport Gwent NP10 899 GB Tel. (44-1633) 81 40 00 Fax (44-1633) 81 10 55 http://www.patent.gov.uk/ Benelux Benelux-Merkenbureau Bureau Benelux des Marques Bordewijklaan 15 NL - 2591 XR Den Haag Tel. (31-70) 3 49 11 11 Fax (31-70) 3 47 57 08 http://www.bmb-bbm.org/ Österreichisches Patentamt Dresdner Strasse 87 A-1200 Wien Het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen Bureau Benelux des Dessins ou Modèles Bordewijklaan 15 NL - 2591 XR La Haye Tel. (43-1) 5 34 24 0 Fax (43-1) 5 34 24 520 http://www.patent.bmwa.gv.at/ Tel. +(31.70) 349.11.11 Fax +(31.70) 347.57.08 http://www.bbtm-bbdm.org/ SOMMARIO ORGANISMOS INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES CON LOS QUE LA OAMI MANTIENE RELACIONES DE COOPERACIÓN INTERNATIONALE NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN, MIT DENEN DAS HABM ZUSAMMENARBEITET INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS WITH WHICH THE OHIM COOPERATES ORGANISMES INTERNATIONAUX NON GOUVERNEMENTAUX AVEC LESQUELS L’OHMI ENTRETIENT DES RAPPORTS DE COOPÉRATION ORGANISMI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVI CON I QUALI L’UAMI INTRATTIENE RAPPORTI DI COOPERAZIONE Association des Industries de Marque AIM Ms. Marie Pattullo Legal Affairs Manager 9 Avenue des Gaulois B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 736 03 05 Fax (32-2) 734 67 02 http://www.aim.be [email protected] Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle AIPPI Conseil européen de l’industrie chimique CEFIC Mr Alain Perroy, President Mr Jean-Marie Devos, Secretary General Mrs Nicole Maréchal, Legal Counsellor Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, boîte 1 B-1160 Bruxelles Tel. (32-2) 676 72 18 Fax (32-2) 676 73 31 http://www.cefic.org [email protected] Committee of National Institutes of Patent Agents CNIPA General Secretariat Tödistrasse 16 CH - 8027 Zurich Switzerland Tel. (41) 1 280 58 80 Fax (41) 1 280 58 85 http://www.aippi.org [email protected] Dr Eugen Popp Secretary General c/o Meissner, Bolte & Partner Widenmayerstraße 48 Postfach 860624 D-81633 München Tel. (49-89) 21 21 860 Fax (49-89) 21 21 86 70 Bureau of European Designers Associations BEDA European Communities Trade Mark Association ECTA C/ Diagonal, 452-5o E-08006 Barcelona Tel. (34-93) 415 36 55 Fax (34-93) 415 54 19 http://www.beda.org [email protected] Mr Kaj L. Henriksen President ECTA Secretariat Bisschoppenhoflaan 286, Box 5 B-2100 Deurne-Antwerpen Tel. (32) 3 326 47 23 Fax (32) 3 326 76 13 http://www.ecta.org [email protected] SOMMARIO European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations EFPIA Ms Ann Robins Manager Legal Affairs Leopold Plaza Building Rue du Trône 108, boîte 1 B-1050 Bruxelles Tel. (32-2) 626 25 42 Fax (32-2) 626 25 66 http://www.efpia.org [email protected] International Chamber of Commerce ICC Ms Daphné Yong-D’Hervé Chef de Division 38, cours Albert 1er F-75008 Paris Tel. (33-1) 49 53 28 18 Fax (33-1) 49 53 28 35 http://www.iccwbo.org [email protected] The European Apparel and Textile Organisation EURATEX International Council of Graphic Design Association ICOGRADA Ms Stéphanie Berre 24, Rue Montoyer, boîte 10 B-1000 Bruxelles 22, avenue Galilée Tel. (32-2) 285 48 93 Fax (32-2) 230 60 54 http://www.euratex.org [email protected] Mr Thierry Van Kerm Secretariat P.O. Box 5 Forest 2 B-1190 Bruxelles Tel. (32-2) 344 58 43 Fax (32-2) 344 71 38 http://www.icograda.org [email protected] Fédération européenne des mandataires de l’industrie en propriété industrielle FEMIPI International Council of Societies of Industrial Design ICSID M. François Dusolier c/o Synthélabo Service des marques 22, avenue Galilée F-92350 Le-Plessis-Robinson Tel. (33-1) 53 77 48 73 Fax (33-1) 45 37 59 35 http://www.femipi.org [email protected] Ms Kaarina Pohto Secretary General Erottajankatu 11 A 18 FI-00130 Helsinki Tel. (358-9) 696 22 90 Fax (358-9) 696 22 910 http://www.icsid.org [email protected] The European Union Members Commission of FICPI EUCOF International Trademark Association INTA Mr Helmut Sonn President of EUCOF c/o Sonn, Pawloy, Weinziger & Wolfram Riemergasse 14 A-1010 Wien Tel. (43 1) 512 84 05 41 Fax (43 1) 512 84 05 90 [email protected] Mr Bruce J. MacPherson International Manager 1133 Avenue of the Americas New York, NY 10036-6710 USA Tel. (1-212) 768 98 87 Fax (1-212) 768 77 96 http://www.inta.org [email protected] SOMMARIO Licensing Executives Society International LES Mr Jonas Gullikson Vice-President c/o Ström & Gullikson AB P.O. Box 4188 S-20313 Malmö Tel. +46 40 75745 Fax +46 40 23 78 97 http://www.sg.se [email protected] Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe UNICE Mr Dirk F. Hudig, Secretary General Mr Jérôme Chauvin - Legal Adviser Company Affairs Department 40 Rue Joseph II, boîte 4 B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 237 65 11 Fax (32-2) 231 14 45 http://www.unice.org [email protected] Association of European Trade Mark Owners MARQUES Union of European Practitioners in Industrial Property UNION Mr. Colin Grimes Secretary General 840 Melton Road Thurmaston Leicester LE4 8BN United Kingdom Tel. (44-116) 264 00 80 Fax (44-116) 264 01 41 http://www.marques.org [email protected] Mr Philippe Overath Secretary General c/o Cabinet Bede Bd Lambermont, 140 B-1030 Brussels Tel. (32-2) 779 03 39 Fax (32-2) 772 47 80 [email protected]