SOMMARIO
GU 10/2003
Pagina
Decisione della Seconda Commissione di ricorso del 11 dicembre 2002 nel procedimento
R 1220/2000-2 (DUQUE DE VILLENA) .................................................................................
1927
Decisione della Seconda Commissione di ricorso del 11 dicembre 2002 nel procedimento
R 1221/2000-2 (DUQUE DE PEÑAFIEL) ...............................................................................
1937
Decisione della Prima Commissione di ricorso del 16 dicembre 2002 nel procedimento
R 55/2002-1 (BETTY LA MALICE / BETTY) ........................................................................
1947
Elenco dei mandatari abilitati .......................................................................................................
1974
Giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee
• Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Seconda Sezione) del 15 gennaio 2003 nella causa T-99/01 (Mixery/Mystery) .....................................................................................................
1985
• Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Seconda Sezione) del 3 luglio 2003 nella causa
T-122/01 (best buy) ....................................................................................................................
2007
• Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Quarta Sezione) del 9 luglio 2003 nella causa
T-156/01 (Giorgi/Giorgio Aire) ................................................................................................
2027
• Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Quarta Sezione) del 9 luglio 2003 nella causa
T-162/01 (Giorgi/Giorgio Beverly Hills) .................................................................................
2067
Servizi centrali della proprietà industriale degli Stati membri .................................................
2092
Organismi internazionali non governativi con i quali l’UAMI intrattiene rapporti di cooperazione ..........................................................................................................................................
2094
SOMMARIO
DECISIONE DELLA SECONDA
COMMISSIONE DI RICORSO
dell’ 11 dicembre 2002
nel procedimento R 1221/2000-2
(Lingua del procedimento: spagnolo)
Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC
Indicazione geografica
“Villena” è un’indicazione geografica
che identifica vini; poiché il marchio
oggetto delle domanda contiene tale indicazione geografica senza che i prodotti in questione abbiano tale origine,
la registrazione del marchio richiesto
per vini, vini spumanti e vini liquorosi
viene respinta.
René Barbier, S.A.
San Isidro, s/n
E-08770 Sant Sadurni d’Anoia
Barcellona
Spagna
richiedente e ricorrente
rappresentata da J. Isern Patentes y
Marcas, S. L., Avenida Diagonal, 463
bis, 2º piso, 08036 Barcellona, Spagna
avente ad oggetto il ricorso relativo alla
domanda di marchio comunitario n.
1215540
La Seconda Commissione di ricorso
composta da K. Sundström (presidente), P. Dyrberg (relatore) e T. de las Heras (membro)
cancelliere: E. Gastinel
ha adottato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata il 21 giugno 1999, la ricorrente chiedeva la registrazione del marchio denominativo
DUQUE DE VILLENA
La registrazione veniva richiesta per la
seguente gamma di prodotti:
Classe 33 – Bevande alcoliche, in particolare vini, vini spumanti, spumanti e
vini liquorosi.
2 Con decisione del 13 ottobre 2000,
l’esaminatore respingeva la domanda
per i prodotti “vini, vini spumanti e vini
liquorosi”, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE)
n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre
1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: “RMC”) (GUCE 1994 L 11,
pag. 1; GU UAMI n. 1/95, pag. 52). In
sostanza, i motivi addotti per il diniego
erano i seguenti:
—Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera j), sono esclusi dalla registrazione “i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni
geografiche che identificano vini, o
degli alcolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che
identificano alcolici, rispetto ai vini o
alcolici che non hanno tale origine”.
—La suddetta disposizione è stata aggiunta al regolamento sul marchio
comunitario dal regolamento (CE) n.
3288/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, adottato ai fini dell’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell’Uruguay Round. Va rilevato
che, nel preambolo di tale regolamento, vi è il seguente riferimento:
“considerando che l’articolo 23, paragrafo 2 dell’Accordo TRIPs dispone
il rifiuto o l’annullamento dei marchi
che contengono o consistono in indicazioni geografiche false per vini o alcolici senza la condizione che essi siano di tale natura da ingannare il pubblico, dev’essere aggiunta una nuova
lettera j) all’articolo 7, paragrafo 1 del
regolamento (CE) n. 40/94”.
—Nell’applicare tale disposizione, l’Ufficio considera come riferimento l’elenco dei vini di qualità prodotti in
regioni determinate e dei vini da tavola denominati “vino de la tierra”
(“vino tipico”), pubblicato nella
GUCE C 344/1996, pag. 110, in
conformità dell’articolo 2, paragrafo
3, lettera i), del regolamento (CE) n.
2392/89.
—Nel suddetto elenco compare l’indicazione “Villena”. Pertanto, l’Ufficio
ritiene che si tratti di un’indicazione
geografica riconosciuta per identificare vini. Ciò premesso, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j),
RMC, il marchio richiesto potrebbe
essere registrato esclusivamente per
vini provenienti da Villena.
—L’argomento della richiedente secondo cui il marchio sarebbe un titolo
nobiliare non è idoneo ad infirmare
questa conclusione, in quanto il titolo contiene l’indicazione geografica
“Villena” che identifica vini aventi
tale origine.
—La richiedente ha argomentato che
l’Ufficio, respingendo la domanda di
registrazione del marchio, incorrerebbe in una violazione del principio
di uguaglianza, avendo esso già accettato la registrazione, tra gli altri,
dei seguenti marchi costituiti da titoli nobiliari, relativi a prodotti compresi nella classe 3: Marqués de Cáceres, Conde de Castilla, Conde de
Laula, Marqués de Verdellano, Conde de los Andes, Duque de Medina
de las Torres, Conde de Lavern,
Conde de Caralt, Comte de Gasparin, Duc de Chantecroix, Duque de
Bragança y Marqués de Robert. Orbene, tutti i suddetti titoli contengono indicazioni geografiche, tuttavia
tali indicazioni non servono a identificare vini secondo l’elenco precedentemente menzionato. Di conseguenza, si tratta di casi distinti da quello
presente e l’argomento della richiedente è privo di fondamento.
3 12 dicembre 2000 la richiedente
proponeva un ricorso diretto contro la
decisione dell’esaminatore (in prosieguo: la “decisione impugnata”), depositando la memoria contenente i relativi
motivi il 12 febbraio 2001.
Motivi del ricorso
4 Dinanzi alla Commissione di ricorso, la richiedente ha addotto argomenti
sostanzialmente identici a quelli presentati all’esaminatore, vale a dire:
—Il marchio richiesto sarebbe un titolo nobiliare e la parola “Villena” non
si riferirebbe al prodotto che il marchio intende tutelare, bensì unicamente al titolo. Il titolo “Duque de
Villena” non ricadrebbe nell’ambito
delle indicazioni protette dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC.
—Rifiutando il marchio richiesto nel
caso di specie, dopo aver accettato la
registrazione dei marchi menzionati
al precedente paragrafo 2, l’Ufficio
violerebbe il principio di non discriminazione.
—Procedendo ad un’interpretazione
letterale dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera j), RMC, l’Ufficio violerebbe
il principio secondo cui ogni esame
dell’idoneità alla registrazione di un
marchio deve riguardare il marchio
nella sua globalità.
Motivazione
5 Il ricorso è conforme agli articoli 57,
58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 del
SOMMARIO
regolamento (CE) n. 2868/95 della
Commissione, del 13 dicembre 1995,
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio
sul marchio comunitario (GUCE 1995
L 303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/95,
pag. 258), ed è pertanto ammissibile.
6 Il ricorso è tuttavia infondato nel
merito. Come ha rilevato l’esaminatore,
è opportuno che l’Ufficio, nell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC, si attenga al tenore letterale e alle finalità di questa disposizione,
respingendo la registrazione di marchi
che contengano indicazioni geografiche
che identificano vini, senza dover per
questo accertare se il marchio, nel suo
insieme, si presti ad indurre in errore.
7 Dal testo dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera j), RMC si evince chiaramente che l’applicazione di questa disposizione dipende da un unico presupposto,
ovvero se si tratti di una indicazione
che identifica vini. La richiedente non
ha negato che “Villena” è un’indicazione che identifica vini. Infatti, Villena è
il nome di una località spagnola rientrante nella denominazione di origine
“Alicante”, disciplinata dal decreto ministeriale spagnolo del 19 giugno 1987,
con successive modificazioni, e pubblicata nel Boletín Oficial del Estado del 7
luglio 1987. Secondo il decreto ministeriale, la tutela della denominazione di
origine si estende ai nomi dei comprensori, delle frazioni e circoscrizioni comunali, nonché delle località che compongono le zone di produzione e di
coltivazione, tra le quali il decreto menziona “Villena”. La tutela conferita dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC
si estende ad ogni tipo di vino. Inoltre,
la tutela è stata estesa a livello internazionale: v., per esempio, l’Accordo tra
la Comunità europea e la Repubblica
sudafricana sugli scambi di vino
(GUCE L 28 del 2002, pag. 4).
scriminazione, non è necessario entrare
nel merito della questione se gli esempi
invocati dal richiedente presentino un’identità di situazioni tale da permettere
l’applicazione del suddetto principio. In
un caso come questo, è sufficiente attenersi a quanto si evince dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo
la quale l’osservanza del principio della
parità di trattamento deve contemperarsi con l’osservanza del principio di legalità, in forza del quale nessuno può
invocare, a proprio vantaggio, un’illegittimità commessa a favore di altri. Per
tanto, l’argomento della richiedente
non può essere accolto
10 Di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto.
DECISIONE DELLA SECONDA
COMMISSIONE DI RICORSO
dell’ 11 dicembre 2002
nel procedimento R 1221/2000-2
(Lingua del procedimento: spagnolo)
Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC
Indicazione geografica
“Peñafiel” è un’indicazione geografica
che identifica vini; poiché il marchio
oggetto delle domanda contiene tale indicazione geografica senza che i prodotti in questione abbiano tale origine,
la registrazione del marchio richiesto
per vini, vini spumanti e vini liquorosi
viene respinta.
Dispositivo
Per questi motivi la Commissione così
decide:
Il ricorso è respinto.
René Barbier, S.A.
San Isidro, s/n
E-08770 Sant Sadurni d’Anoia
Barcellona
Spagna
richiedente e ricorrente
rappresentata da J. Isern Patentes y
Marcas, S. L., Avenida Diagonal, 463
bis, 2º piso, 08036 Barcellona, Spagna
avente ad oggetto il ricorso relativo alla
domanda di marchio comunitario n.
1216043
La Seconda Commissione di ricorso
composta da K. Sundström (presidente), P. Dyrberg (relatore) e T. de las Heras (membro)
cancelliere: E. Gastinel
ha adottato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata il 21 giugno 1999, la ricorrente chiedeva la registrazione del marchio denominativo
DUQUE DE PEÑAFIEL
8 Poiché “Villena” è un’indicazione
geografica che identifica vini e il marchio richiesto contiene tale indicazione
geografica senza che i prodotti in questione abbiano tale origine, la registrazione del marchio richiesto per vini,
vini spumanti e bevande alcoliche
dev’essere rifiutata.
9 Quanto all’argomento della richiedente relativo al principio di non di-
La registrazione veniva richiesta per la
seguente gamma di prodotti:
Classe 33 – Bevande alcoliche, in particolare vini, vini spumanti, spumanti e
vini liquorosi.
2 Con decisione del 13 ottobre 2000,
l’esaminatore respingeva la domanda
per i prodotti “vini, vini spumanti e vini
liquorosi”, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE)
n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre
SOMMARIO
1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: “RMC”) (GUCE 1994 L 11,
pag. 1; GU UAMI n. 1/95, pag. 52). In
sostanza, i motivi addotti per il diniego
erano i seguenti:
—Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera j), sono esclusi dalla registrazione “i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni
geografiche che identificano vini, o
degli alcolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che
identificano alcolici, rispetto ai vini o
alcolici che non hanno tale origine”.
—La suddetta disposizione è stata aggiunta al regolamento sul marchio
comunitario dal regolamento (CE) n.
3288/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, adottato ai fini dell’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell’Uruguay Round. Va rilevato
che, nel preambolo di tale regolamento, vi è il seguente riferimento:
“considerando che l’articolo 23, paragrafo 2 dell’Accordo TRIPS dispone
il rifiuto o l’annullamento dei marchi
che contengono o consistono in indicazioni geografiche false per vini o alcolici senza la condizione che essi siano di tale natura da ingannare il pubblico, dev’essere aggiunta una nuova
lettera j) all’articolo 7, paragrafo 1 del
regolamento (CE) n. 40/94”.
—Nell’applicare tale disposizione, l’Ufficio considera come riferimento l’elenco dei vini di qualità prodotti in
regioni determinate e dei vini da tavola denominati “vino de la tierra”
(“vino tipico”), pubblicato nella
GUCE C 344/1996, pag. 110, in
conformità dell’articolo 2, paragrafo
3, lettera i), del regolamento (CE) n.
2392/89.
—Nel suddetto elenco compare l’indicazione “Peñafiel”. Pertanto, l’Ufficio ritiene che si tratti di un’indicazione geografica riconosciuta per
identificare vini. Ciò premesso, in
forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC, il marchio richiesto potrebbe essere registrato esclusivamente per vini provenienti da Peñafiel.
—L’argomento della richiedente secondo cui il marchio sarebbe un titolo
nobiliare non è idoneo ad infirmare
questa conclusione, in quanto il titolo contiene l’indicazione geografica
“Peñafiel” che identifica vini aventi
tale origine.
—La richiedente ha argomentato che
l’Ufficio, respingendo la domanda di
registrazione del marchio, incorrerebbe in una violazione del principio
di uguaglianza, avendo esso già accettato la registrazione, tra gli altri,
dei seguenti marchi costituiti da titoli nobiliari, relativi a prodotti compresi nella classe 3: Marqués de Cáceres, Conde de Castilla, Conde de
Laula, Marqués de Verdellano, Conde de los Andes, Duque de Medina
de las Torres, Conde de Lavern,
Conde de Caralt, Comte de Gasparin, Duc de Chantecroix, Duque de
Bragança y Marqués de Robert. Orbene, tutti i suddetti titoli contengono indicazioni geografiche, tuttavia
tali indicazioni non servono a identificare vini secondo l’elenco precedentemente menzionato. Di conseguenza, si tratta di casi distinti da quello
presente e l’argomento della richiedente è privo di fondamento.
3 Il 12 dicembre 2000 la richiedente
proponeva un ricorso diretto contro la
decisione dell’esaminatore (in prosieguo: la “decisione impugnata”), depositando la memoria contenente i relativi
motivi il 12 febbraio 2001.
Motivi del ricorso
4 Dinanzi alla Commissione di ricorso, la richiedente ha addotto argomenti
sostanzialmente identici a quelli presentati all’esaminatore, vale a dire:
—Il marchio richiesto sarebbe un titolo nobiliare e la parola “Peñafiel” non
si riferirebbe al prodotto che il marchio intende tutelare, bensì unicamente al titolo. Il titolo “Duque de
Peñafiel” non ricadrebbe nell’ambito
delle indicazioni protette dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC.
—Rifiutando il marchio richiesto nel
caso di specie, dopo aver accettato la
registrazione dei marchi menzionati
al precedente paragrafo 2, l’Ufficio
violerebbe il principio di non discriminazione.
—Procedendo ad un’interpretazione
letterale dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera j), RMC, l’Ufficio violerebbe
il principio secondo cui ogni esame
dell’idoneità alla registrazione di un
marchio deve riguardare il marchio
nella sua globalità.
regolamento (CE) n. 2868/95 della
Commissione, del 13 dicembre 1995,
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio
sul marchio comunitario (GUCE 1995
L 303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/95,
pag. 258), ed è pertanto ammissibile.
6 Il ricorso è tuttavia infondato nel
merito. Come ha rilevato l’esaminatore,
è opportuno che l’Ufficio, nell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC, si attenga al tenore letterale e alle finalità di questa disposizione,
respingendo la registrazione di marchi
che contengano indicazioni geografiche
che identificano vini, senza dover per
questo accertare se il marchio, nel suo
insieme, si presti ad indurre in errore.
7 Dal testo dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera j), RMC si evince chiaramente che l’applicazione di questa disposizione dipende da un unico presupposto,
ovvero se si tratti di una indicazione
che identifica vini. La richiedente non
ha negato che “Peñafiel” è un’indicazione che identifica vini. Infatti, Peñafiel è il nome di una località spagnola
rientrante nella denominazione di origine “Ribera del Duero”, disciplinata dal
decreto ministeriale spagnolo del 19
giugno 1987, con successive modificazioni, e pubblicata nel Boletín Oficial
del Estado del 7 luglio 1987. Secondo il
decreto ministeriale, la tutela della denominazione di origine si estende ai
nomi dei comprensori, delle frazioni e
circoscrizioni comunali, nonché delle
località che compongono le zone di
produzione e di coltivazione, tra le quali il decreto menziona “Peñafiel”. La tutela conferita dall’articolo 7, paragrafo
1, lettera j), RMC si estende ad ogni
tipo di vino. Inoltre, la tutela è stata
estesa a livello internazionale: v., per
esempio, l’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli
scambi di vino (GUCE L 28 del 2002,
pag. 4).
8 Poiché “Peñafiel” è un’indicazione
geografica che identifica vini e il marchio richiesto contiene tale indicazione
geografica senza che i prodotti in questione abbiano tale origine, la registrazione del marchio richiesto per vini,
vini spumanti e bevande alcoliche
dev’essere rifiutata.
Motivazione
5 Il ricorso è conforme agli articoli 57,
58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 del
9 Quanto all’argomento della richiedente relativo al principio di non di-
SOMMARIO
scriminazione, non è necessario entrare
nel merito della questione se gli esempi
invocati dal richiedente presentino un’identità di situazioni tale da permettere
l’applicazione del suddetto principio. In
un caso come questo, è sufficiente attenersi a quanto si evince dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo
la quale l’osservanza del principio della
parità di trattamento deve contemperarsi con l’osservanza del principio di legalità, in forza del quale nessuno può
invocare, a proprio vantaggio, un’illegittimità commessa a favore di altri. Per
tanto, l’argomento della richiedente
non può essere accolto
DECISIONE DELLA PRIMA
COMMISSIONE DI RICORSO
del 16 dicembre 2002
rappresentata da Patentanwälte ZELLENTIN & PARTNER, Rubensstr. 30,
D-67061 Ludwigshafen, Germania
contro
nel procedimento R 55/2002-1
(Lingua del procedimento: inglese)
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
RMC - Articolo 81, paragrafo 2, RMC
The Ohio Art Company
One Toy Street
Bryan, Ohio 43506
Stati Uniti d’America
richiedente e resistente
Consumatore – Elemento identico –
Somiglianza dei segni – Rischio di
confusione
1.
10 Di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi, la Commissione così
decide:
Il ricorso è respinto.
2.
Il consumatore di giochi e giocattoli è sia il bambino che gioca con essi
sia l’adulto che di fatto li acquista.
In entrambi i casi si tratta di consumatori medi non specializzati. Il
consumatore medio è presumibilmente abituato a vedere sul mercato bambole recanti un nome proprio femminile come marchio. Lo
stesso consumatore è, in genere, anche consapevole del fatto che le varianti di tali bambole recanti un
nome sono spesso commercializzate con quello stesso nome, ma con
l’aggiunta di uno o più elementi diversi, spesso descrittivi, che sottolineano le caratteristiche particolari o
riflettono talune variazioni delle caratteristiche di quella bambola. Il
consumatore tenderà a ricordare il
primo elemento o l’elemento più
semplice di un marchio composto
da più parole, nel caso di specie
“BETTY”. Per quanto riguarda il
prodotto “bambole”, il consumatore di riferimento potrebbe ritenere
che ogni combinazione del nome
“BETTY” con un qualsiasi altro
elemento appartenga ad un tipo o
ad una serie degli stessi marchi.
In relazione ai prodotti che nella
decisione impugnata sono stati considerati identici o simili, il marchio
“BETTY LA MALICE” è talmente simile al marchio anteriore tedesco “BETTY” da ingenerare confusione.
CreCon Spiel- und Hobbyartikel
GmbH
Altwingertweg 14
D-68766 Hockenheim
Germania
opponente e ricorrente
rappresentata da SANDERSON &
CO., 34 East Stockwell Street, Colchester, Essex, CO1 1ST, Regno Unito
avente ad oggetto il ricorso proposto in
esito al procedimento di opposizione B
288227 (domanda di marchio comunitario n. 1324888)
La Prima Commissione di ricorso
composta da S. Mandel (presidente), K.
Lee (relatore) e W. Peeters (membro)
cancelliere: E. Gastinel
ha adottato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda alla quale veniva attribuita come data di deposito il 27 settembre 1999, la Ohio Art Company (in
prosieguo: la “richiedente”) chiedeva la
registrazione del marchio denominativo
BETTY LA MALICE
per vari prodotti rientranti nelle classi
16, 18, 25 e 28, tra cui i prodotti seguenti:
Classe 28 – Giochi di pazienza (puzzle); balocchi, giochi e giocattoli; bambole; case per bambole; mobili per bambole; accessori per mobili per bambole;
abbigliamento per bambole; accessori
per bambole; giochi di società; decorazioni per alberi di Natale e componenti ed accessori; tute da gioco e costumi
da gioco; kit per modellini; marionette;
articoli per la ginnastica e lo sport; giocattoli elettronici; personaggi di fantasia
(giocattoli); giocattoli a batteria; palloni; articoli sportivi; attrezzatura sportiva; sacche per lo sport e contenitori per
articoli sportivi; palloni; tende e attrezzature giocattolo da campeggio; kit per
costruzioni giocattolo.
SOMMARIO
2 La domanda veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari n.
31/2000 del 17 aprile 2000.
3 Il 14 luglio 2000 la CreCon Spielund Hobbyartikel GmbH (in prosieguo: l’”opponente”) proponeva un’opposizione contro la suddetta domanda
facendo valere una precedente registrazione tedesca relativa al marchio denominativo “BETTY”, depositato il 4 ottobre 1995 e registrato il 19 aprile 1996
con il n. 39540291, per “giochi e giocattoli” compresi nella classe 28.
4 L’opponente asseriva che i marchi
erano equivocamente simili e i rispettivi prodotti identici, dando adito pertanto a un rischio di confusione per il
pubblico di riferimento, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio,
del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: “RMC”)
(GUCE L 11 del 14.1.1994, pag. 1; GU
UAMI n. 1/95, pag. 52). L’opponente
sosteneva che il rischio di confusione
era particolarmente elevato in quanto il
marchio contestato veniva utilizzato in
commercio nella forma abbreviata
“BETTY”, identica al marchio dell’opponente.
5 L’opposizione si basava su tutti i
prodotti tutelati dal marchio anteriore
ed era diretta contro tutti i prodotti
compresi nella classe 28 rivendicati nella domanda di marchio comunitario.
6 Insieme all’atto di opposizione,
l’opponente presentava copia del certificato di registrazione del marchio anteriore, fornendone in seguito una traduzione.
7 Nelle sue osservazioni presentate il
23 aprile 2001 in risposta all’opposizione, la richiedente argomentava che l’opposizione era basata esclusivamente sull’assunto che il marchio contestato veniva usato in commercio nella forma
abbreviata “BETTY”, identica al marchio dell’opponente. Ad avviso della richiedente, non era né opportuno né
corretto, nel compiere un raffronto tra
un segno anteriore e un marchio di cui
si è richiesta la registrazione, prendere
in considerazione la forma abbreviata di
quest’ultimo. In Germania, inoltre, l’espressione “LA MALICE”, derivante
dal francese, non avrebbe significato e
conferirebbe pertanto al marchio un carattere decisamente distintivo. Il termine “BETTY”, d’altro canto, verrebbe
considerato come un nome proprio
femminile abbastanza diffuso e, in
quanto tale, non verrebbe ritenuto dotato di particolare carattere distintivo,
perché il pubblico, nel cercare di determinare l’origine dei prodotti, presterebbe maggiore attenzione ai cognomi. I
due marchi presenterebbero lunghezze
diverse e sarebbero pronunciati in
modo differente. A sostegno della propria tesi, la richiedente richiamava inoltre alcune decisioni anteriori della divisione Opposizione. Da ultimo, essa trasmetteva un elenco di quelle che, a suo
avviso, erano registrazioni tedesche di
marchi “coesistenti” recanti il termine
“BETTY”, tra cui il marchio dell’opponente, sostenendo che, di conseguenza,
l’opponente non aveva diritto al monopolio della parola “BETTY” come marchio. La richiedente concordava sul fatto che i prodotti specificati nella domanda erano in parte identici e in parte
simili a quelli tutelati dal marchio anteriore.
8 Il 13 giugno 2001 l’opponente presentava le proprie osservazioni in risposta. Essa rilevava come in entrambi
i marchi in conflitto figurasse l’elemento distintivo e dominante “BETTY”.
Per i prodotti “bambole”, sarebbe abbastanza usuale utilizzare un nome proprio come marchio. Una bambola recante il marchio “BETTY LA MALICE” sarebbe pertanto considerata come
una “BETTY cattiva” in contrasto con
una “BETTY buona”, una “BETTY carina”, e così via. Le varie decisioni in
merito alle opposizioni citate dalla richiedente non sarebbero pertinenti. Per
quanto riguarda i marchi “BETTY” dei
quali si asserisce la coesistenza in Germania, nessuno di essi sarebbe usato per
bambole, ad eccezione di quelli dell’opponente. Infine, l’opponente sosteneva
che la richiedente aveva cercato di introdurre il marchio “BETTY SPAGHETTI” sul mercato tedesco, ma che
ciò le era stato impedito da una decisione del tribunale civile di Monaco di
Baviera, che aveva statuito che l’uso del
marchio costituiva una violazione del
marchio anteriore dell’opponente
“BETTY”.
9 Con la decisione n. 2728/2001 (in
prosieguo: la “decisione impugnata”),
adottata il 20 novembre 2001, la divi-
sione Opposizione respingeva l’opposizione B 288227. La motivazione può
essere riassunta nel modo seguente:
—I prodotti “giochi di pazienza (puzzle); balocchi, giochi e giocattoli; bambole; case per bambole; mobili per
bambole; accessori per mobili per
bambole; abbigliamento per bambole; accessori per bambole; giochi di
società; kit per modellini; marionette;
giocattoli elettronici; personaggi di
fantasia (giocattoli); giocattoli a batteria; palloni; tende e attrezzature
giocattolo da campeggio; kit per costruzioni giocattolo”, di cui alla domanda di marchio comunitario, erano identici; i prodotti “decorazioni
per alberi di Natale e componenti ed
accessori; tute da gioco e costumi da
gioco” erano simili a “giochi e giocattoli” tutelati dal marchio anteriore. Tuttavia, “articoli per la ginnastica e lo sport; articoli sportivi; attrezzatura sportiva; sacche per lo sport e
contenitori per articoli sportivi; palloni” non erano né identici né simili.
—Nel mettere a confronto i segni, non
doveva tenersi conto dell’argomento
addotto dall’opponente relativo all’uso in commercio del marchio contestato in una forma abbreviata.
—Sebbene entrambi i segni cominciassero con “BETTY”, sussisteva una
differenza visiva per quanto riguarda
la lunghezza.
—Il fatto che un marchio contenesse un
elemento presente nell’altro non significava automaticamente che i due
segni fossero simili.
—Dal punto di vista fonetico, il marchio comunitario richiesto presentava
un numero di sillabe superiore rispetto al marchio anteriore.
—Dal punto di vista concettuale, il
pubblico di riferimento avrebbe considerato il termine “BETTY” come
nome proprio femminile. Le parole
“LA MALICE”, d’altro canto, non
avevano alcun significato in Germania e verrebbero considerate come
parole straniere. Era improbabile che
nomi propri creassero forti connotazioni concettuali. L’attenzione del
consumatore sarebbe andata sulle parole dall’aspetto insolito “LA MALICE”, che costituivano la parte distintiva e dominante del marchio.
SOMMARIO
—Pertanto, i marchi messi a confronto
erano complessivamente diversi e
l’opposizione veniva respinta in toto.
10 L’opponente proponeva un ricorso
avverso la decisione impugnata, pervenuto all’Ufficio in data 11 gennaio
2002. Ad esso faceva seguire, il 5 marzo 2002, la memoria contenente i motivi del ricorso, insieme alla documentazione presentata a sostegno di quest’ultimo.
11 Il 21 maggio 2002 la richiedente
presentava osservazioni in risposta al ricorso.
12 Il 6 agosto 2002 l’opponente trasmetteva le proprie osservazioni in risposta alle osservazioni della richiedente.
Conclusioni e argomenti delle parti
13 Con il presente ricorso, l’opponente chiede l’annullamento della decisione
impugnata in quanto essa ha accertato
che i marchi non erano talmente simili
da creare confusione.
14 Il termine “BETTY” rappresenterebbe la parola più significativa, distintiva e dominante del marchio di cui si
chiede la registrazione. Alle bambole
verrebbero spesso assegnati nomi propri come marchi, nella maggior parte
dei casi in una forma abbreviata, adatta
all’aspetto infantile della bambola. La
preferenza generale di dare alla bambole nomi propri si adeguerebbe alla tendenza dei bambini a chiamarsi tra loro
solo con il nome di battesimo. Poiché
sarebbero disponibili migliaia di nomi
di battesimo, non sarebbe necessario
che ad una nuova bambola sia dato lo
stesso nome di una bambola già esistente, a meno che si intenda palesemente trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio della bambola
esistente.
15 Inoltre, sarebbe consueto nel mercato l’uso di descrizioni aggiuntive per
particolari forme della stessa bambola,
modificando lo stile dei capelli, l’abbigliamento, gli accessori o altri elementi.
Per esempio, l’attuale assortimento di
bambole “Betty” dell’opponente, illustrato su un listino prezzi allegato alla
memoria contenente i motivi del ricorso, comprenderebbe Darling Betty,
Cocktail Betty, Riding Fun Betty, Betty
Festival, Betty Holiday, Betty Braut,
Longhair Betty, Magic Hair Betty, e
così via. A sostegno della propria tesi,
l’opponente ha trasmesso copie di varie
pagine web in cui appaiono diversi tipi
di bambole “Barbie” alle quali, a suo
avviso, era stato parimenti attribuito un
nome in base allo stesso principio generale.
16 Nella decisione impugnata, la divisione Opposizione ha dichiarato che
“LA MALICE” non aveva alcun significato in tedesco, che sarebbe stato di
conseguenza considerato come nome
straniero o come aggettivo e che avrebbe quindi attirato l’attenzione dei consumatori perché non sarebbe stato
compreso. Tuttavia, secondo l’opponente, in tedesco esistono, come sostenuto dinanzi alla divisione Opposizione, le parole “malice” e “maliziös”, sia
pure come termini desueti, come dimostrerebbero gli estratti di dizionari allegati alla memoria contenente i motivi
del ricorso. Non vi sarebbe ragione,
pertanto, di ritenere che “LA MALICE” verrebbe considerata come la caratteristica prevalente del marchio.
17 La richiedente ribatte che la decisione impugnata è corretta. Essa osserva come l’opponente, pur avendo impugnato tale decisione, sembri tuttavia
concordare con la maggior parte degli
accertamenti contenuti in tale decisione,
fatto questo che la richiedente definisce
“peculiare”. La sola questione controversa sarebbe stata il rischio di confusione tra i termini “BETTY” e “BETTY
LA MALICE”, che andrebbe risolta individuando gli elementi distintivi e descrittivi del marchio richiesto considerato nel suo insieme. Il fatto
che “BETTY” sia il primo termine nel
marchio richiesto non lo renderebbe
automaticamente l’elemento più significativo.
18 Secondo la richiedente, non è prassi comune tra i fabbricanti di bambole
adottare un unico nome proprio per
“distinguere” un’intera collezione di
bambole. In ogni collezione o gamma
di bambole, ogni singola combinazione
bambola/abbigliamento sarebbe individuata con un nome proprio. Se una
bambola diventa famosa, com’è il caso
di Barbie o Sindy, il suo nome potrebbe divenire un sinonimo di quella bambola. La richiedente sostiene, inoltre,
che “Barbie” e “Sindy” sono nomi inventati piuttosto che nomi propri.
Come dichiarato nella decisione impugnata, sarebbe improbabile che un
nome proprio reale come “BETTY” sia
dotato di una forte connotazione concettuale.
19 La richiedente argomenta che, essendo “BETTY” priva di un forte carattere distintivo, sarebbe assurdo pensare che “LA MALICE” sia un aggettivo non originale che descrive uno stile
particolare di BETTY. Il marchio richiesto conterrebbe, al contrario, una
giustapposizione abbastanza incongrua
e sorprendente.
20 Per quanto riguarda il possibile significato in tedesco dell’espressione
“LA MALICE”, seppure esistessero
parole tedesche desuete che significhino
“malizia o malizioso”, non sarebbe corretto ritenere che l’aggiunta di quel
nome o aggettivo alla parola “BETTY”
attribuisca “scarso significato all’impressione generale suscitata dal marchio
contestato”. La scelta commerciale di
abbinare l’espressione “LA MALICE”
ad una bambola concepita per bambini
sarebbe inusuale e in qualche modo
scioccante. Trattandosi di una connotazione sgradevole, la parola non verrebbe trascurata dai consumatori e costituirebbe chiaramente la parte più importante del marchio stesso. La
richiedente allega un estratto di un dizionario a sostegno delle proprie tesi.
21 La richiedente respinge l’asserzione dell’opponente secondo cui la richiedente stessa avrebbe scelto di adottare il marchio “BETTY LA MALICE”
per trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio anteriore dell’opponente. Ciò sarebbe quasi impossibile,
secondo la richiedente, a motivo della
diversa natura delle bambole in questione. Le bambole della richiedente,
diversamente da quelle dell’opponente,
avrebbero infatti parti intercambiabili e
un aspetto non tradizionale. Essa allega
alle proprie osservazioni opuscoli promozionali che illustrano l’aspetto delle
due bambole.
22 Nelle sue osservazioni di risposta,
l’opponente argomenta che la stessa richiedente, sul suo sito web, indica i
propri prodotti con “BETTY” piuttosto che con “LA MALICE” o “BETTY
SOMMARIO
LA MALICE”. Inoltre, poiché la richiedente stessa riconoscerebbe che
“LA MALICE” ha carattere descrittivo, sarebbe automaticamente esclusa la
possibilità che si tratti dell’elemento
dominante nel marchio richiesto. Per
quanto riguarda i tipi di bambole, mentre la bambola “Betty” dell’opponente
sarebbe un prodotto attraente, di elevata qualità, le bambole della richiedente
rappresenterebbero figure plastiche
umanoidi semplificate, dall’aspetto
poco attraente. Per coloro che conoscono bene il mercato sarebbe pertanto improbabile confondere un tipo di bambola con l’altro. Tuttavia, il consumatore medio, che non è in condizioni di
effettuare un confronto diretto, potrebbe essere indotto in confusione dall’uso
dei marchi.
Motivazione
23 Il ricorso è conforme agli articoli
57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48
del regolamento (CE) n. 2868/95 della
Commissione, del 13 dicembre 1995,
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio
sul marchio comunitario (in prosieguo:
“RE” ) (GU L 303 del 15.12.1995, pag.
1; GU UAMI n. 2-3/95, pag. 258), ed è
pertanto ammissibile.
24 Il ricorso va accolto nel merito. In
relazione ai prodotti riconosciuti dalla
decisione impugnata come identici o simili, il marchio “BETTY LA MALICE” è talmente simile al marchio tedesco anteriore “BETTY” da ingenerare
confusione.
25 Nella decisione impugnata, la divisione Opposizione ha accertato che alcuni prodotti sono identici, altri simili
ed altri ancora diversi. Ancorché l’opponente abbia dichiarato nel proprio ricorso di contestare la decisione impugnata nella sua interezza, gli accertamenti relativi all’identità, alla
somiglianza e alla diversità dei prodotti sono stati espressamente accettati nella memoria dell’opponente contenente i
motivi del ricorso. La Commissione di
ricorso muove pertanto dal presupposto che l’opponente intenda limitare il
proprio ricorso alla questione dell’esistenza di un rischio di confusione tra i
marchi in conflitto solo per quanto riguarda i prodotti considerati identici o
simili nella decisione impugnata.
26 Il rischio di confusione va determinato in base ad una valutazione globale che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o
concettuale dei marchi di cui trattasi,
sull’impressione complessiva prodotta
dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (v. sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità
europee 11 novembre 1997, causa C251/95, SABEL BV/Puma AG, Rudolf
Dassler Sport (“Sabèl”), cosiddetta “felino che salta”, punto 23, Racc. pag. 16191, GU UAMI n. 1/98, pag. 79; e 22
giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer & Co/Klijsen Handel BV, punto 25, Racc. pag. I-3819,
GU UAMI n. 12/99, pag. 1569).
27 Dal tenore dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, a termini del
quale “... sussiste un rischio di confusione per il pubblico...”, emerge che la
percezione dei marchi operata dal consumatore medio del tipo di prodotto o
servizio di cui trattasi svolge un ruolo
determinante nella valutazione globale
del rischio di confusione. Orbene, il
consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e
non effettua un esame dei suoi singoli
elementi (v. al riguardo sentenza SABEL, citata, punto 23, e sentenza Lloyd
Schuhfabrik, citata, punto 25), perché
solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari
marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria.
28 Il consumatore di giochi e giocattoli è sia il bambino che gioca con essi
sia l’adulto che di fatto li acquista (v.
decisione della Commissione di ricorso
del 20 ottobre 2001, procedimento n.
418/2001-1 – MARCHIO FIGURATIVO (Colette Zapf Creation Kombi
COLLECTION)/COLETTE, punto
35). In entrambi i casi si tratta di consumatori medi non specializzati. Occorre anche prendere in considerazione
il fatto che il livello di attenzione del
consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di
servizi di cui trattasi (v. sentenza Lloyd
Schuhfabrik, citata, punto 26).
29 Per quanto riguarda i prodotti in
quanto tali, la Commissione di ricorso
prende atto che è usuale tra i fabbricanti
del settore scegliere nomi femminili
(spesso nella loro versione abbreviata)
come nomi di marchi per bambole. Il
marchio anteriore dell’opponente è utilizzato per indicare una bambola. Ulteriori esempi ben noti sono quelli delle
bambole “Barbie” (abbreviazione di
Barbara) e “Sindy”, a cui ha fatto riferimento anche l’opponente. La Commissione di ricorso non condivide la
tesi della richiedente secondo cui questi
ultimi sarebbero nomi inventati più di
quanto lo sarebbe “BETTY”. Essa constata che, allorché esistono diverse versioni della stessa bambola recante un
nome, è usuale chiamare la bambola
con il suo nome con l’aggiunta di una o
più parole, spesso descrittive, che indicano generalmente una versione diversa
da qualsiasi altra versione precedente.
L’elemento aggiuntivo, per esempio,
può verosimilmente riferirsi ad una
qualità o ad una caratteristica specifica
della bambola (colore dei capelli, professione e così via) o ad una particolare
attività (in vacanza, a scuola, a cavallo e
così via).
30 La Commissione di ricorso rileva
che nel marchio oggetto della domanda
il termine “BETTY” è collocato in “prima” posizione, quella preminente. Inoltre, dal punto di vista del consumatore
tedesco, è più facile riconoscerlo e pronunciarlo rispetto a “malice”. Come la
Commissione di ricorso ha riconosciuto sopra, il consumatore medio è presumibilmente abituato a vedere sul
mercato bambole recanti un nome proprio femminile come marchio. Lo stesso consumatore è, in genere, anche consapevole del fatto che le varianti di tali
bambole recanti un nome sono spesso
commercializzate con quello stesso
nome, ma con l’aggiunta di uno o più
elementi diversi, che sottolineano le caratteristiche particolari di quella bambola.
31 Come rilevato in precedenza, il
consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e
non effettua un esame dei suoi singoli
elementi perché solo raramente ha la
possibilità di procedere a un confronto
diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta
che ne ha mantenuto nella memoria (v.,
al riguardo, sentenza SABEL, citata,
punto 23, e sentenza Lloyd Schuhfabrik, citata, punto 25). Di conseguenza,
il consumatore tenderà a ricordare il
primo elemento o l’elemento più semplice di un marchio composto da più
parole. A giudizio della Commissione
SOMMARIO
di ricorso, i consumatori che vedono
“BETTY LA MALICE” ricorderanno
il termine “BETTY” piuttosto che “LA
MALICE”.
32 Per quanto riguarda il significato
di “LA MALICE”, indipendentemente
dal fatto che il consumatore tedesco
comprenda o no la parola francese “malice”, la Commissione di ricorso muove
dal presupposto che per termini tedeschi “desueti” si debbano intendere parole non usate comunemente nel linguaggio di tutti i giorni. È più probabile che una persona tedesca lo percepisca
– e forse lo intenda – come un termine
inglese (con il significato: “the desire to
do harm or mischief; evil intent”, ossia
“desiderio di fare del male o malizia,
cattiva intenzione”, secondo il Collins
English Dictionary), o come termine
francese (“petites méchancetés ironiques, taquineries, moquerie” ossia malizia, birichineria, burloneria, secondo Le
dictionaire Larousse). Anche la richiedente riconosce che l’espressione “LA
MALICE” è usata come aggettivo e
vuole essere descrittiva. Il pubblico
considererebbe quindi la bambola
“BETTY LA MALICE” come una versione particolarmente maliziosa della
normale bambola “Betty”. Anche se l’espressione “LA MALICE” non è compresa dai consumatori medi tedeschi,
essi la considereranno in ogni caso
come un’aggiunta fantasiosa al nome
“Betty” per indicare una versione differente di una bambola “Betty”. Il consumatore medio, presumibilmente, non
penserà che due prodotti identici o simili, recanti rispettivamente i marchi
“BETTY” e “BETTY LA MALICE”,
provengano da imprese differenti.
del 10 luglio 2002, procedimento R
510/2001-1 – ACTION CAPS/MARCHIO FIGURATIVO (ACTION),
ACTION, punto 17).
34 La Commissione di ricorso constata che gli accertamenti di cui sopra si
applicano in particolare al prodotto
“bambole”. Di conseguenza, poiché le
“bambole” erano incluse nell’elenco dei
prodotti specificati nella domanda di
marchio comunitario che sono stati
considerati identici o simili a “giochi e
giocattoli” protetti dal marchio antecedente, e poiché tali accertamenti sono
pacifici tra le parti, la Commissione di
ricorso dichiara che esiste un rischio di
confusione per il pubblico tra il marchio oggetto della domanda e il marchio
anteriore, nella misura in cui esso riguarda i prodotti identici o simili “balocchi, giochi e giocattoli; giochi di pazienza (puzzle); giochi di società; kit
per modellini; bambole; case per bambole; mobili per bambole; accessori per
mobili per bambole; abbigliamento per
bambole; accessori per bambole; marionette; giocattoli elettronici; personaggi
di fantasia (giocattoli); giocattoli a batteria; palloni; tende e attrezzature giocattolo da campeggio; kit per costruzioni giocattolo; decorazioni per alberi
di Natale e componenti ed accessori;
tute da gioco e costumi da gioco”, specificati nella domanda di marchio comunitario, ma non per quanto riguarda
“articoli per la ginnastica e lo sport; articoli sportivi; attrezzatura sportiva;
sacche per lo sport e contenitori per articoli sportivi e palloni”.
Sulle spese
33 La Commissione di ricorso conclude che, in relazione al prodotto
“bambole”, il consumatore di riferimento potrebbe ritenere che quasi ogni
combinazione del nome “BETTY” con
un qualsiasi altro elemento appartenga
ad un tipo o ad una serie degli stessi
marchi. Il consumatore medio potrebbe
supporre che i prodotti recanti tale
nome come marchio provengano tutti
dalla stessa impresa e che qualsiasi differenza tra i marchi contenuta in quegli
elementi, più che rappresentare un’aggiunta al nome, rifletta una variazione
delle caratteristiche del prodotto. È il
caso di “BETTY LA MALICE” (v. decisione della Commissione di ricorso
35 L’opponente era la parte soccombente nel procedimento di opposizione,
nell’ambito del quale le spese sono state poste a suo carico; tuttavia, la sua opposizione è stata in sostanza accolta
solo in parte, non avendo essa contestato gli accertamenti della decisione
impugnata relativi alla diversità tra taluni dei prodotti. Ai sensi dell’articolo
81, paragrafo 2, RMC, per motivi di
equità, ciascuna parte sopporterà le
proprie spese nell’ambito del procedimento di opposizione, mentre la richiedente, parte soccombente nel procedimento di ricorso, sopporterà l’onere
delle tasse e delle spese sostenute dall’opponente nell’ambito del presente
procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi, la Commissione così
decide:
1.
La decisione impugnata è annullata nella parte in cui ha respinto
l’opposizione in relazione a “balocchi, giochi e giocattoli; giochi
di pazienza (puzzle); giochi di società; kit per modellini; bambole;
case per bambole; mobili per bambole; accessori per mobili per
bambole; abbigliamento per bambole; accessori per bambole; marionette; giocattoli elettronici;
personaggi di fantasia (giocattoli);
giocattoli a batteria; palloni; tende e attrezzature giocattolo da
campeggio; kit per costruzioni
giocattolo; decorazioni per alberi
di Natale e componenti ed accessori; tute da gioco e costumi da
gioco”.
2.
La domanda di marchio comunitario è respinta in relazione ai
prodotti summenzionati; è accolta per quanto riguarda “articoli
per la ginnastica e lo sport; articoli sportivi; attrezzatura sportiva; sacche per lo sport e contenitori per articoli sportivi e palloni”.
3.
Ciascuna parte sopporterà le spese sostenute nell’ambito del procedimento di opposizione, mentre la
richiedente sopporterà le spese sostenute dall’opponente nell’ambito del procedimento di ricorso.
SOMMARIO
LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA
DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)
LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE
FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE
DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
(Véase también las comunicaciones del Presidente de la Oficina / Siehe auch die
Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the
President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office /
Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio)
nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU nº 1/95, p. 16
nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU nº 7-8/99, p. 1003
nº 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU nº 9/02, p. 1636
nº 12/02, DO/ABl./OJ/JO/GU nº 3/03, p. 525
PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A:
Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89 del Reglamento
sobre la marca comunitaria
Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89 der
Gemeinschaftsmarkenverordnung
List of professional representatives according to Article 89 Community Trade
Mark Regulation
Liste des mandataires agréés conformément à l’article 89 du règlement
sur la marque communautaire
Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89 del regolamento
sul marchio comunitario
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
België / Belgique
Deutschland
(véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
ANSORGE, Markus (DE)
MÜLLER - BORÉ & PARTNER
Grafingerstr. 2
D-81671 München
Danemark
HAUGE, Christian (DK)
AWAPATENT A/S
Telgholm Allé 13
DK-2450 Copenhagen SV
RASMUSSEN, Anette (DK)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU
A/S
Høje Taastrup Boulevard 23
DK-2630 Taastrup
BARTH, Carl Otto (DE)
ABACUS PATENTANWÄLTE
Kappelstr. 8
D-72160 Horb
DAMMERTZ, Ulrich (DE)
Bustellistr. 5
D-80638 München
SOMMARIO
DISSER, Stephan (DE)
HOFFMANN EITLE
Arabellastr. 4
D-81925 München
GIGERICH, Jan (DE)
FROHWITTER PATENT- UND
RECHTSANWÄLTE
Possartstr. 20
D-81679 München
GLAS, Holger (DE)
MAIWALD PATENTANWALTS GMBH
Elisenstr. 3
D-80335 München
GROTH, Christine (DE)
c/o ThyssenKrupp Stahl AG
Kaiser-Wilhelm-Str. 100
D-47166 Duisburg
HÄUßLER, Henrik (DE)
JONES DAY
Prinzregentenstr. 56
D-80538 München
KALIMOUSHI, Tobias (DE)
LEINE & WAGNER
Burckhardtstr. 1
D-30163 Hannover
KLAIBER, Kilian (DE)
EISENFÜHR, SPEISER & PARTNER
Arnulfstr. 25
D-80335 München
LENZ, Steffen (DE)
Bergwaldstr. 1
D-76227 Karlsruhe
LETTENBERGER, Michael (DE)
EPPING, HERMANN & FISCHER
Ridlerstr. 55
D-80339 München
LUX, Berthold (DE)
KADOR & PARTNER
Corneliusstr. 15
D-80469 München
MAJDIC̆, Andrej (DE)
Siemens AG- Corporate Intellectual Property
Ridlerstraße 55
Postfach 221634
D-80506 München
NIEDLICH, Thorsten (DE)
Gertrud-Baümer-Str. 12
D-80637 München
RIEMANN, Joerg (DE)
Morassistr. 8
D-80469 München
SCHMIDT, Sven Hendrik (DE)
Bayernweg 8
D-89522 Heidenheim
SCHUPP, Bernhard (DE)
Habichthöhe 79
D-74199 Untergruppenbach
SCHWARZ, Wolfgang (DE)
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
P.O. Box 22 16 34
D-80506 München
SEEHAUS, Bernhard (DE)
LUDERSCHMIDT, SCHÜLER &
PARTNER
Patentanwälte
Industriepark Höchst
D-65926 Frankfurt am Main
SEVENICH, Fabian (DE)
An Groß Sankt Martin 4
D-50667 Köln
SPITZFADEN, Ralf (DE)
FUCHS, MEHLER, WEISS & FRITZSCHE
Söhnleinstr. 8
D-65201 Wiesbaden
THUN, Clemens (DE)
MITSCHERLICH & PARTNER
Sonnenstr. 33
D-80331 München
THÄMER, Wolfgang (DE)
PATENTANWÄLTE ZÜRN & THÄMER
Hermann-Köhl-Weg 8
D-76571 Gaggenau
WESER, Thilo (DE)
WESER & KOLLEGEN
Radeckestrasse 43
D-81245 München
España
MORENO NOGALES, Ángeles (ES)
HERRERO & ASOCIADOS
Alcalá, 35
E-28014 Madrid
France
PETERS, Arijit Christian (DE)
Unterer Weg 6
D-44267 Dortmund
BARBIER, Frédérique (FR)
CABINET PLASSERAUD
84, rue d’Amsterdam
F-75440 Paris Cédex 09
PREIßINGER, Franziska (DE)
JONES DAY
Prinzregentenstr. 56
D-80538 München
BENOIT-CHEVALIER, Virginie (FR)
MARKPLUS INTERNATIONAL
46, rue Decamps
F-75016 Paris
SOMMARIO
CHRETIEN, Armelle (FR)
NOVAGRAAF FRANCE
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois Perret Cédex
DOYEN, Agnès (FR)
CABINET WAGRET
19, rue de Milan
F-75009 Paris
MICHAILLE, Bérengère (FR)
NOVAGRAAF FRANCE
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois Perret Cédex
MORTREUX, Guillaume (FR)
CABINET BREESE-MAJEROWICZSIMONNOT
3, avenue de l’Opéra
F-75001 Paris
PALMISANO, Tom (FR)
MARKPLUS INTERNATIONAL
46, rue Decamps
F-75016 Paris
VOUZELLAUD, Aude (FR)
BOUJU DERAMBURE BUGNION
52, rue de Monceau
F-75008 Paris
Nederland
(Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
Sverige
BAKI, Omar A. (SE)
DR LUDWIG BRANN PATENTBYRÅ AB
Box 171 92
S-104 62 Stockholm
BERGLUND, Anita (SE)
TeliaSonera Sverige AB,
Product and Services,
Patent and Trademark
Vitsandsgatan 9D
S-123086 Farsta
BJÖRKLUND, Karl-Fredrik (SE)
Cogent IPC AB,
Box 4712
S-11692 Stockholm
PETTERSSON, Rune (SE)
DR LUDWIG BRANN PATENTBYRÅ AB
P.O. Box 61
S-801 02 Gävle
United Kingdom
BEARFIELD, Kara Lynn (GB)
D. YOUNG & CO.
21 New Fetter Lane
London EC4A 1DA
United Kingdom
BLACKBURN, Philippa Ann (GB)
Smith & Nephew Group Research Centre
York Science Park
Heslington
York Y010 5DF
United Kingdom
BROWN, Lisa-Jane (GB)
WILSON, GUNN, M’CAW
41-51 Royal Exchange
Cross Street
Manchester M2 7BD
United Kingdom
FARNSWORTH, Alastair Graham (GB)
DPA Directorate of Intellectual Property
Rights
Poplar 2
Mod Abbey Wood 2218
Bristol BS34 8JH
United Kingdom
HARDING, Frances Mary (GB)
EMI Group plc
27 Wrights Lane
London W8 5SW
United Kingdom
HARRIS, Lynn Sheree (GB)
SOMMERVILLE & RUSHTON
45 Grosvenor Road
St. Albans AL1 3AW
United Kingdom
JACKSON, Martin Peter (GB)
J A KEMP & CO
14 South Square
Gray’s Inn
London WC1R 5JJ
United Kingdom
JOHN, Paula (GB)
K.R. BRYER & CO.
7 Gay Street
Bath BA1 2PH
United Kingdom
LOWTHER, Joanna Clayre (GB)
BRISTOWS
3 Lincoln’s Inn Fields
London WC2A 3AA
United Kingdom
LUETCHFORD, Richard Barrie (GB)
DPA Directorate of Intellectual Property
Rights
Poplar 2
Mod Abbey Wood 2218
Bristol BS34 8JH
United Kingdom
MOORE, James Dominic (GB)
CARPMAELS & RANSFORD
43-45 Bloomsbury Square
London WC1A 2RA
United Kingdom
SOMMARIO
PRICE, Gareth Ian (GB)
CARIN BURCHELL TRADE MARK
SERVICES
138 Clifton
York YO30 6BH
United Kingdom
THOMPSON, Alexander Jeremy (GB)
ABEL & IMRAY
20 Red Lion Street
London WC1R 4PQ
United Kingdom
RAMAGE, Natalie Mary (GB)
ALEXANDER RAMAGE ASSOCIATES
20 High Street
Woking GU21 6BW
United Kingdom
WILSON, Gary (GB)
CRUIKSHANK & FAIRWEATHER
19 Royal Exchange Square
Glasgow, Scotland G1 3AE
United Kingdom
RIDDLE, Norman Arthur (GB)
DPA Directorate of Intellectual Property
Rights
Poplar 2
Mod Abbey Wood 2218
Bristol BS34 8JH
United Kingdom
ROBBIE, James Charles (GB)
DPA Directorate of Intellectual Property
Rights
Poplar 2
Mod Abbey Wood 2218
Bristol BS34 8JH
United Kingdom
ROBINSON, Simon Marc (GB)
FRY HEATH & SPENCE LLP
The Gables
Massetts Road
Horley RH6 7DQ
United Kingdom
Benelux
VANHUMBEECK, Nancy (BE)
DISTINCTIVE SPRL
Parc Scientifique Einstein
Rue du Bosquet 7
B-1348 Louvain-la-Neuve
VOORTMANS, Gilbert (BE)
3M EUROPE NV
Hermeslaan 7
B-1831 Diegem
VAN BOUWELEN, Franciscus Maria (NL)
Vereenigde Goudsbloemvallei 1
NL-5237 MH Den Bosch
Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche
België / Belgique
(véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
Deutschland
BECKMANN, Jürgen (DE)
An der Baumschule 23
D-57462 Olpe
BUCHER, Ralf (DE)
Innovations- und Gründerzentrum
Biotehnologie (IZB)
Am Klopferspitz 19
D-82152 Martinsried
CREMER, Ulrike (DE)
Ulmer Str. 9
D-86489 Deisenhausen
DICKEL, Klaus (DE)
ZEITLER · DICKEL · KANDLBINDER
Herrnstr. 44
D-80539 München
DIMMERLING, Heinz (DE)
Guntherstr. 3
D-76185 Karlsruhe
FELKE, Hans-Jürgen (DE)
GULDE HENGELHAUPT ZIEBIG &
SCHNEIDER
Schützenstr. 15-17
D-10117 Berlin
KACZOR, Richard (DE)
Wilhelm-Firl-Str. 1
D-09122 Chemnitz
KANDLBINDER, Markus (DE)
ZEITLER · DICKEL · KANDLBINDER
Herrnstr. 44
D-80539 München
KEBEKUS, Ulrich (DE)
JONES DAY
Prinzregentenstr. 56
D-80538 München
SOMMARIO
KRÖNCKE, Rolf (DE)
GRAMM, LINS & PARTNER
Freundallee 13a
D-30173 Hannover
LECKEL, Ulf (DE)
P6 Nr. 10
D-68161 Mannheim
LOHR, Georg (DE)
Hauptstr. 40
D-82223 Eichenau/München
MÜLLER, Thomas (DE)
MÜLLER & SCHUBERT
Vollmannstr. 40
D-81927 München
NERN, Peter-Michael (DE)
Neue Promenade 5
D-10178 Berlin
NIEDMERS, Ole (DE)
NIEDMERS JAEGER KÖSTER
Van-der-Smissen-Str. 3
D-22767 Hamburg
SCHUBERT, Klemens (DE)
MÜLLER & SCHUBERT
Neue Promenade 5
D-10178 Berlin
STERN, Wolfgang (DE)
WEIDNER STERN PATENTANWÄLTE
Rubianusstr. 8
D-99084 Erfurt
TARUTTIS, Stefan (DE)
Vahrenwalder Str. 7
D-30165 Hannover
VONNEMANN, Gerhard (DE)
VONNEMANN, KLOIBER &
KOLLEGEN
An der Alster 84
D-20099 Hamburg
España
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Francisco Javier
(ES)
C/ Palencia, 31
E-28020 Madrid
MUÑOZ GARCÍA, Antonio (ES)
Miguel Angel, 16, 2°
E-28010 Madrid
ZUAZO ARALUZE, Alexander (ES)
ZUAZO GAUGER MALDONADO &
ASOCIADOS
Raimundo Fernández Villaverde, 45-1°
exterior
E-28003 Madrid
France
CHAMPEAUX, Fabienne (FR)
CABINET PATRICE VIDON
16 B, rue Jouanet - B.P. 90333
Technopole Atalante
F-35703 Renned Cedex 7
CHRETIEN, Jérôme (FR)
SCHMIT CHRETIEN SCHIHIN
102, rue Pierre Butin
F-95300 Pontoise
LARCHER, Dominique (FR)
CABINET PATRICE VIDON
16B, rue Jouanet - B.P. 90333
Technopôle Atalante
F-35703 Rennes Cedex 7
MALHERBE, Véronique (FR)
CABINET LEMOINE & ASSOCIES
86, boulevard Carnot
F-59800 Lille
MALLO, Dominique (FR)
APPLIMA S.A.
3, rue de la Faisanderie
F-75116 Paris
WALTER, Wolf-Jürgen (DE)
GULDE HENGELHAUPT ZIEBIG &
SCHNEIDER
Schützenstr. 15-17
D-10117 Berlin
RITO, Stéphanie (FR)
SCHMIT CHRETIEN SCHIHIN
102, rue Pierre Butin
F-95300 Pontoise
WEIDNER, Ulrich (DE)
WEIDNER STERN PATENTANWÄLTE
Rubianusstr. 8
D-99084 Erfurt
ROBINO, Katia (FR)
CABINET PATRICE VIDON
16B, rue Jouanet - B.P. 90333
Technolpole Atalante
F-35703 Rennes Cédex 7
ZEITLER, Giselher M. (DE)
ZEITLER · DICKEL · KANDLBINDER
Herrnstr. 44
D-80539 München
SOYER, Bernard-Bruno (FR)
BERNARD SOYER CONSEIL
37, Rue Collange
F-92300 Levallois Perret
SOMMARIO
THÉMOIN-GAUTIER, Soazig (FR)
CABINET PATRICE VIDON
16B, rue Jouanet - B.P. 90333
Technopôle Atalante
F-35703 Rennes 7
VIDON, Patrice (FR)
CABINET PATRICE VIDON
16 B, rue Jouanet - B.P. 90333
Technopôle Atalante
F-35703 Rennes Cédex 7
Italia
APOLLONI, Romano (IT)
NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.
Corso di Porta Vittoria, 9
I-20122 Milano
BERETTA, Giovanna Maria (IT)
Corso Magenta, 88
I-20123 Milano
BERGAMINI, Silvio (IT)
LUPPI CRUGNOLA BERGAMINI &
PARTNERS S.R.L.
Viale Corassori, 54
I-41100 Modena
MAGNONI, Consuelo (IT)
STUDIO CIONI & PIPPARELLI
Via Quadronno, 6
I-20122 Milano
MASELLI, Claudio (IT)
LUPPI CRUGNOLA BERGAMINI &
PARTNERS S.R.L.
Viale Corassori, 54
I-41100 Modena
MONTALTO, Gaetana (IT)
LUPPI CRUGNOLA BERGAMINI &
PARTNERS S.R.L.
Viale Corassori, 54
I-41100 Modena
PIPPARELLI, Claudio (IT)
STUDIO CIONI & PIPPARELLI
Via Quadronno, 6
I-20122 Milano
STEFANELLI, Paola (IT)
NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.
Corso di Porta Vittoria 9
I-20122 Milano
Nederland
CIONI, Carlo (IT)
STUDIO CIONI & PIPPARELLI
Via Quadronno, 6
I-20122 Milano
(Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
CRUGNOLA, Pietro (IT)
LUPPI CRUGNOLA BERGAMINI &
PARTNERS S.R.L.
Viale Corassori, 54
I-41100 Modena
CABRAL DA CUNHA FERREIRA,
Gonçalo Maria (PT)
CABRAL, CUNHA FERREIRA &
ASSOCIADOS, LDA.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa, n° 11 15°
Edificio Conselheiro
P-1070-072 Lisboa
DE BERARDINIS, Franco (IT)
BUGNION S.P.A.
Via A. Valentini, 11/15
I-47900 Rimini
DE NOVA, Roberto (IT)
BOTTI & FERRARI
Via Locatelli, 5
I-20124 Milano
FANO, Edoardo (IT)
NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.
Corso di Porta Vittoria, 9
I-20122 Milano
GHEDINI, Luca Stefano (IT)
NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.
Corso di Porta Vittoria, 9
I-20122 Milano
LUPPI, Luigi (IT)
LUPPI CRUGNOLA BERGAMINI &
PARTNERS S.R.L.
Viale Corassori, 54
I-41100 Modena
Portugal
United Kingdom
BOOTH, Andrew Steven (GB)
THE BOC GROUP PLC
Chertsey Road
Windlesham, GU20 6HJ
United Kingdom
BREWSTER, Andrea Ruth (GB)
GREAVES BREWSTER
Indigo House
Cheddar Business park
Cheddar BS27 3EB
United Kingdom
CASEY, Lindsay (IE)
F.R. KELLY & CO.
4 Mount Charles
Belfast, BT7 1NZ
Northern Ireland
United Kingdom
SOMMARIO
COYLE, Philip (IE)
F.R. KELLY & CO.
4 Mount Charles
Belfast, BT7 1NZ
Northern Ireland
United Kingdom
O’CONNELL, Maura (IE)
F.R. KELLY & CO.
4 Mount Charles
Belfast, BT7 1NZ
Northern Ireland
United Kingdom
DUFFY, Assumpta (IE)
F.R. KELLY & CO.
4 Mount Charles
Belfast, BT7 1NZ
Northern Ireland
United Kingdom
O’REGAN, Brenda (IE)
F.R. KELLY & CO.
4 Mount Charles
Belfast, BT7 1NZ
Northern Ireland
United Kingdom
FENTON, Oliver (IE)
F.R. KELLY & CO.
4 Mount Charles
Belfast, BT7 1NZ
Northern Ireland
United Kingdom
O’REGAN, Clare (IE)
F.R. KELLY & CO.
4 Mount Charles
Belfast, BT7 1NZ
Northern Ireland
United Kingdom
FERGUSON, Gavan (IE)
F.R. KELLY & CO.
4 Mount Charles
Belfast, BT7 1NZ
Northern Ireland
United Kingdom
RATCLIFFE, Susan Margaret (GB)
BOULT WADE TENNANT
Verulam Gardens
70 Gray’s Inn Road
London WC1X 8BT
United Kingdom
FREED, Arthur Woolf (GB)
40, Shirehall Park
London NW4 2QX
United Kingdom
SMYTH, Shane (IE)
F.R. KELLY & CO.
4 Mount Charles
Belfast, BT7 1NZ
Northern Ireland
United Kingdom
HARRIES, Simon George (GB)
VODAFONE GROUP SERVICES LTD.
Vodafone House
The Connection
Newbury, RG14 2FN
United Kingdom
KELLY, Peter (IE)
F.R. KELLY & CO.
4 Mount Charles
Belfast, BT7 1NZ
Northern Ireland
United Kingdom
KINSELLA, Gerald (IE)
F.R. KELLY & CO.
4 Mount Charles
Belfast, BT7 1NZ
Northern Ireland
United Kingdom
MARCH, Gary Clifford (GB)
G.C. MARCH & CO
7 Hills Avenue
Cambridge CB1 7UY
United Kingdom
McCORMACK, Derek James (GB)
MOTOROLA EUROPEAN
INTELLECTUAL PROPERTY SECTION LAW DEPARTMENT
Midpoint
Alencon Link
Basingstoke, RG21 7PL
United Kingdom
THACH, Tum Branly (FR)
BAKER BOTTS
99 Gresham Street
London EC2V 7BA
United Kingdom
TOLFREE, Roger Keith (GB)
TOLFREE PATENTS AND TRADE
MARKS
Toll Drove
Manea, PE15 0JX
United Kingdom
WALLACE, Alan (IE)
F.R. KELLY & CO.
4 Mount Charles
Belfast, BT7 1NZ
Northern Ireland
United Kingdom
WATTS, Susan Jane Fletcher (GB)
INFINEUM UK LIMITED
IP Law Department
Milton Hill Business Park
Milton Hill, Abingdon, OX13 6BB
United Kingdom
Benelux
ALFENAAR, Marinus (NL)
DSM INTELLECTUAL PROPERTY
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen
SOMMARIO
DAUTZENBERG, Josef Marie Andreas (NL)
DSM INTELLECTUAL PROPERTY
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen
DEN HARTOG, Jeroen Hendrikus Joseph
(NL)
DSM INTELLECTUAL PROPERTY
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen
DERKS, Wilhelmus Hubertus Petrus (NL)
DSM INTELLECTUAL PROPERTY
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen
DORRESTIJN, Antoon (NL)
DSM INTELLECTUAL PROPERTY
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen
HENSGENS, Johannus Antonius Petrus (NL)
DSM INTELLECTUAL PROPERTY
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen
HOOGSTRATEN, Wim Cornelius Roelant
(NL)
DSM INTELLECTUAL PROPERTY
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen
JACOBS, Monique Sophie Nicole (NL)
DSM INTELLECTUAL PROPERTY
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen
LAARMAN, Anne Gertruida Theodora Maria
(NL)
MARKUBE
Willemsplein 2
NL-6811 KA Arnhem
MOOIJ, Johannes Jacobus (NL)
DSM INTELLECTUAL PROPERTY
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen
NIEUWKAMP, Johannes Gerardus Maria
(NL)
DSM INTELLECTUAL PROPERTY
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen
SCHELTUS, Irma (NL)
DSM INTELLECTUAL PROPERTY
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen
SCHMEETZ, Marcel Max Hubertina Johanna
(NL)
DSM INTELLECTUAL PROPERTY
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen
STRUIJK-ROOS, Nicole (NL)
DSM INTELLECTUAL PROPERTY
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen
VAN TOL-KOUTSTAAL, C.A. (NL)
DSM INTELLECTUAL PROPERTY
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen
KRIJGSMAN, Willem (NL)
DSM INTELLECTUAL PROPERTY
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen
Correcciones / Berichtigungen / Corrections / Corrections / Rettifiche
Sverige
STÅHLBERG, Susanne (SE)
ALBIHNS STOCKHOLM AB
P.O. Box 5581
S-114 85 Stockholm
Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni
Danemark
Deutschland
LUND, Preben (DK)
LARSEN & BIRKEHOLM A/S
Banegaardspladsen 1
DK-1570 København V.
ALLGEIER, Kurt (DE)
ALLGEIER & SARTORIUS
Schillerstr. 8-10
D-79618 Rheinfelden
SOMMARIO
KOHLER, Rudolf (DE)
KOHLER SCHMID & PARTNER
Ruppmannstr. 27
D-70565 Stuttgart
FOGARTY, Margaret May (IE)
CRUICKSHANK & CO.
1 Holles Street
IE-2 Dublin
France
GLOVER, Edward Reginald Adrian (IE)
15 St Stephen’s Green
IE-Dublin 2 .
AMSELLEM, Annie (FR)
RAVINA S.A.
8 rue des Briquetiers
ZA de Font Grasse - BP 77
F-31700 Blagnac Cedex 3
LUZIAU, Roland (FR)
CABINET JP COLAS
37, avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 Paris
Ireland
CROWE, Orla (IE)
LAW LIBRARY
Four Courts
Dublin 7
DOYLE, Fiona (IE)
EUGENE F. COLLINS
Temple Chambers 3 Burlington Road
Dublin 4
Italia
BETTELLO, Luigi (IT)
STUDIO TECNICO ING. PIETRO
BETTELLO
Via Col d’Echele, 25
I-36100 Vicenza
Österreich
BARGER, Erich (AT)
BARGER , PISO & PARTNER
Mahlerstr. 9
A-1015 Wien
United Kingdom
SANDERSON, Laurence Andrew (GB)
SANDERSON & CO.
34 East Stockwell Street
Colchester, CO1 1ST
United Kingdom
PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B:
Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78
del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios
Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78
der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
Special list of professional representatives according to Article 78
Community Designs Regulation
Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l’article 78
du règlement sur les dessins ou modèles communautaires
Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78
del regolamento sui disegni e modelli comunitari
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
Sverige
HOLMBORN, Erland Karl (SE)
Scania CV AB
S-151 87 Södertälje
United Kingdom
United Kingdom
BROWN, Andrew Stephen (GB)
RECKITT BENCKISER (UK) LTD.
Dansom Lane
Hull HU8 7DS
United Kingdom
CARSTAIRS, James Campbell (GB)
FORRESTER KETLEY & CO.
Forrester House
52 Bounds Green Road
London N11 2EY
United Kingdom
CHABASSEUR, Vincent Robert (GB)
BT GROUP LEGAL SERVICES
INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
London EC1N 2TE
United Kingdom
SOMMARIO
DICKSON, Elizabeth Anne (GB)
RECKITT BENCKISER (UK) LTD.
Dansom Lane
Hull HU8 7DS
United Kingdom
MCKNIGHT, John Crawford (GB)
RECKITT BENCKISER (UK) LTD.
Dansom Lane
Hull HU8 7DS
United Kingdom
FREEMAN, Avi (GB)
W.H. BECK, GREENER & CO.
7 Stone Buildings
Lincoln’s Inn
London WC2A 3SZ
United Kingdom
PARRY, Simon James (GB)
FORRESTER KETLEY & CO.
Forrester House
52 Bounds Green Road
London N11 2EY
United Kingdom
GEARY, Stuart Lloyd (GB)
VENNER, SHIPLEY & CO
20 Little Britain
London EC1A 7DH
United Kingdom
TEUTEN, Andrew John (GB)
SAGITTARIUS IPC LTD
Hayes Loft
68A Hayes place
Marlow SL7 2BT
United Kingdom
HAILE, Helen Cynthia (GB)
Kodak Limited
Patent Department (W92-3A)
Headstone Drive
Harrow HA1 4TY
United Kingdom
WALKER, Neville Daniel Alan (GB)
IP Consult
Upper Reaches
Cookham SL6 9EP
United Kingdom
HALL, Marina (GB)
RECKITT BENCKISER (UK) LTD.
Dansom Lane
Hull HU8 7DS
United Kingdom
WHITFIELD, Gillian Janette (GB)
K.R. BRYER & CO.
7 Gay Street
Bath BA1 2PH
United Kingdom
HOARTON, Lloyd Douglas Charles (GB)
FORRESTER KETLEY & CO.
Forrester House
52 Bounds Green Road
London N11 2EY
United Kingdom
HORWOOD, Peter John (GB)
R.G.C. JENKINS & CO
26 Caxton Street
London SW1H 0RJ
United Kingdom
Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche
Italia
LEONELLI, Pietro (IT)
LUPPI CRUGNOLA BERGAMINI &
PARTNERS S.R.L.
Viale Corassori, 54
I-41100 Modena
PAOLIZZI, Marco (IT)
BUGNION S.P.A.
Via A. Valentini, 11/15
I-47900 Rimini
SOMMARIO
GIURISPRUDENZA DEL
TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE (1)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO
(Seconda Sezione)
del 15 gennaio 2003
nella causa T-99/01 (avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione 12 febbraio 2001 (pratica R
251/2000-3) della terza commissione di
ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): Mystery drinks
GmbH contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli) (UAMI)
(Marchio comunitario - Procedimento
di opposizione - Marchio nazionale
anteriore Mixery - Domanda di marchio
comunitario figurativo MYSTERY - Impedimento alla registrazione relativo Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett.
b), del regolamento n. 40/94)
(Lingua del procedimento: tedesco)
Antefatti della lite
1 Il 25 ottobre 1996 la ricorrente ha
presentato, in forza del regolamento
(CE) del Consiglio 20 dicembre 1993,
n. 40, sul marchio comunitario (GU
1994, L 11, pag. 1), come modificato,
una domanda di marchio figurativo comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«Ufficio»).
2 Il segno di cui si chiede la registrazione è il segno qui di seguito riprodotto:
e 32 ai sensi dell’accordo di Nizza del
15 giugno 1957 relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini
della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono,
per ciascuna di tali classi, alla seguente
descrizione:
Procedimento e conclusioni delle parti
—«Stuzzichini, in particolare frutta secca, noci, patate chips e patate a bastoncino», di cui alla classe 29;
—«Bevande analcoliche tranne la birra
analcolica», di cui alla classe 32.
4 Detta domanda è stata pubblicata
nel Bollettino dei marchi comunitari 23
marzo 1998, n. 21.
5 Il 16 giugno 1998 la Karlsberg
Brauerei KG Weber (in prosieguo:
l’«interveniente») presentava opposizione ai sensi dell’art. 42 del regolamenton. 40/94 contro la registrazione
di detto marchio comunitario. L’impedimento fatto valere a sostegno dell’opposizione era il rischio di confusione di
cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto
ed un marchio anteriore nazionale di
cui l’interveniente è titolare. Il marchio
anteriore di cui trattasi è il vocabolo
Mixery registrato in Germania col n.
395 02 709 per designare i seguenti prodotti:
6 Con decisione 4 febbraio 2000, la
divisione d’opposizione respingeva
l’opposizione.
(1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono
resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale del Tribunale di primo grado. L’unico testo delle
sentenze che fa fede è quello pubblicato
nello «Raccolta della Giurisprudenza
della Corte e del Tribunale di primo grado».
10 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—annullare la decisione impugnata;
—«Cacao, zucchero, miele, sciroppo di
melassa e alimenti a base dei suddetti prodotti ovvero zucchero candito e
caramelle; pasticceria e confetteria;
gelati; gomme da masticare», di cui
alla classe 30;
—«Birra e bevande a base di birra», di
cui alla classe 32.
3 I prodotti per i quali è chiesta la registrazione rientrano nelle classi 29, 30
di confusione fra il marchio anteriore e
il marchio richiesto per i prodotti di cui
alla classe 32. Tuttavia, tale rischio è
escluso per i prodotti di cui alle classi
29 e 30.
7 Il 3 marzo 2000 l’interveniente ha
proposto un ricorso presso l’Ufficio, in
forza dell’art. 59 del regolamento n.
40/49, contro la decisione della divisione d’opposizione.
8 Con decisione 12 febbraio 2001 (in
prosieguo: la «decisione impugnata»),
notificata alla ricorrente il 27 febbraio
2001, la terza commissione di ricorso ha
parzialmente annullato la decisione della divisione d’opposizione.
9 In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che vi è un rischio
—condannare l’Ufficio alle spese.
11 L’Ufficio conclude che il Tribunale voglia:
—tener conto di quanto affermato dalle parti;
—ripartire le spese a seconda dell’esito
del procedimento e, per il resto, non
porle a suo carico.
12 L’interveniente conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso.
13 Con lettera 5 settembre 2002, la ricorrente ha informato il Tribunale del
suo fallimento. Inoltre, dalle sue osservazioni si deve dedurre che essa intende proseguire il procedimento. Peraltro,
la ricorrente non era rappresentata all’udienza.
In diritto
Osservazioni preliminari
14 Si deve rilevare che, nelle sue conclusioni, l’Ufficio non si è espresso né
su quanto richiesto dalla ricorrente né
sui provvedimenti da adottare quanto
alla decisione impugnata.
15 Per tale motivo, la domanda dell’Ufficio è irricevibile. Tuttavia, l’interveniente chiede il rigetto del ricorso. Di
conseguenza, si deve esaminare la causa
di cui trattasi conformemente all’art.
134, n. 4, del regolamento di procedura
del Tribunale.
Sul motivo unico relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
16 La ricorrente ritiene che un marchio come quello dell’interveniente con
scarso carattere distintivo debba godere
SOMMARIO
di un ristretto ambito di tutela, in particolare in quanto il pubblico interessato associa il marchio Mixery a termini
come «mixen» (mescolare) o «mix»
(mescolanza), che indicano che la bevanda costituisce una mescolanza o un
cocktail. Tale marchio non può, neanche con un uso intensivo, raggiungere
lo status di un marchio «realmente forte».
17 Inoltre, essa sottolinea che la notorietà del marchio dell’interveniente non
è mai stata dimostrata sufficientemente.
18 Inoltre, la ricorrente fa valere che
gli argomenti e i documenti che attestano la notorietà del marchio Mixery non
sono stati presentati nell’ambito del
procedimento d’opposizione e non possono essere presentati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso.
Del pari, essa sostiene che la questione
del carattere distintivo elevato di un
marchio è una questione di diritto.
Così, la ricorrente rileva che, conformemente all’art. 74, n. 1, seconda frase,
del regolamento n. 40/94, nessuna sua
contestazione era necessaria sui fatti
che, peraltro, non sono stati presentati
correttamente.
19 Per quanto riguarda il confronto
fra i segni, la ricorrente fa valere quanto segue:
—sotto il profilo tipografico, i segni
controversi sono diversi perché i loro
rispettivi caratteri centrali «IX» e
«YST» sono diversi e l’iniziale «M»
del segno MYSTERY presenta una
forma molto stilizzata;
—sotto il profilo auditivo, i segni sono
diversi; le loro sillabe rispettive divergono notevolmente; nella prima
sillaba, la «i» di Mixery è più corta e
più chiara della «Y» di MYSTERY e,
nella seconda sillaba, la «ST» diMYSTERY si pronuncia differentemente
dalla «x» di Mixery, consonante raramente usata;
—sotto il profilo concettuale, i segni di
cui trattasi, che hanno un significato
chiaro, sono notevolmente diversi; il
vocabolo MYSTERY evoca, in Germania, il termine «Mysterium»; per
contro, il segno Mixery rinvia manifestamente al termine «mix» (mescolanza) o «mixen» (mescolare).
20 La ricorrente aggiunge che l’impressione visiva del marchio è fondamentale in quanto nei negozi il cliente non ordina a voce il prodotto e soltanto un’infima parte di tali bevande è ordinata in
centri rumorosi in cui una previa consultazione della carta esclude il rischio
di confusione. Inoltre, la bevanda di regola è servita con la bottiglia sulla quale figura il marchio. Quando la bevanda è spillata, il marchio appare sul rubinetto o anche sul bicchiere o sul
sottoboccale.
21 Per quanto concerne il confronto
dei prodotti, la ricorrente ritiene che
essi non siano simili. Le bevande analcoliche non sono fabbricate negli stessi
luoghi della birra e sono vendute in
scaffali nettamente separati. Inoltre, la
differenza decisiva fra le bevande riguarda il fatto se esse contengano o
meno alcol, tenuto conto delle limitazioni collegate all’età o alla guida di veicoli, e il consumatore è quindi molto attento a ciò.
22 Concludendo, la ricorrente afferma
che non vi è rischio di confusione tra
il marchio richiesto e il marchio anteriore.
23 L’interveniente adduce che il marchio Mixery, a causa della sua notorietà,
ha un carattere distintivo rafforzato.
Essa indica, al riguardo, gli elementi che
possono corroborare il riconoscimento
di tale notorietà.
24 Essa fa valere che, contrariamente
a quanto affermato dalla ricorrente, il
riferimento a un elevato grado di distintività era già stato menzionato nel
corso del procedimento di opposizione
e che tale elemento è stato correttamente inteso dalla commissione di ricorso nel senso che si tratta di un marchio noto.
25 L’interveniente sottolinea che la
confusione sotto il profilo auditivo è
esclusa dalla ricorrente soltanto a seguito di un’analisi artificiale basata su un’analisi frammentata del marchio. Del
pari, l’argomento basato sull’uso della
carta delle bevande è irrilevante in
quanto esso non fa che spostare il rischio di confusione ad un altro ambito.
26 La stessa constata che non è possibile affermare che i prodotti non sono
simili. Al riguardo, l’interveniente considera che è errato affermare che le bevande analcoliche e le mescolanze a
base di birra siano fabbricate in diversi
siti produttivi.
27 Infine, l’interveniente fa valere che
i consumatori non possono essere divi-
si in due categorie distinte, in quanto vi
è un numero notevole di consumatori ai
quali i due prodotti si rivolgono contemporaneamente.
Giudizio del Tribunale
28 Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso
dalla registrazione se, «a causa dell’identità o della somiglianza di detto
marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o
servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel
quale il marchio anteriore è tutelato; il
rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
29 Secondo la giurisprudenza della
Corte relativa all’interpretazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40,
pag. 1), il cui contenuto normativo è, in
sostanza, identico a quello dell’art. 8, n.
1, lett. b), del regolamento n. 40/94, costituisce un rischio di confusione la
possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o
eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (sentenze della
Corte 29 settembre 1998, causa C39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto
29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I3819, punto 17).
30 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione per il
pubblico deve essere quindi valutato
globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso
di specie (sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL,
Racc. pag. I-6191, punto 22, Canon,
cit., punto 16; Lloyd Schuhfabrik
Meyer, cit., punto 18, e 22 giugno 2000,
causa C-425/98, Marca Mode, Racc.
pag. I-4861, punto 40).
31 Tale valutazione globale implica
una certa interdipendenza tra i fattori
che entrano in considerazione, come in-
SOMMARIO
dicato al settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, e in particolare la
somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto,
un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere
compensato da un elevato grado di
somiglianza tra i marchi e viceversa
(sentenze Canon, punto 17, e Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punto 19, entrambe citate).
32 Inoltre, la percezione che il consumatore medio ha dei marchi dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un
ruolo determinante nella valutazione
globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce
normalmente un marchio come un
tutt’uno e non effettua un esame dei
suoi singoli elementi (sentenze SABEL,
citata, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik
Meyer, cit., punto 25). Ai fini diquesta
valutazione globale, si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che
il consumatore medio solo raramente
ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve
fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione della categoria di
prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit.,
punto 26).
33 Nella fattispecie si deve anzitutto
rilevare che la commissione di ricorso
ha affermato, al punto 32 della decisione impugnata, che il marchio dell’interveniente ha un carattere distintivo piuttosto elevato.
34 Tale considerazione non può essere dedotta dagli unici elementi presenti
nella decisione a questo riguardo. Infatti, il carattere distintivo elevato di un
marchio dev’essere constatato con riguardo alle qualità intrinseche del marchio o tenuto conto della notorietà ad
esso attribuita. Orbene, da un lato, la
commissione di ricorso, anche se ha
constatato che il carattere distintivo del
marchio anteriore non era indebolito a
seguito della menzione di un termine
descrittivo e che esso era sufficientemente originale per svolgere la sua funzione di marchio, non ha però precisato quali fossero le qualità intrinseche
dello stesso marchio che consentirebbero di definire piuttosto elevato tale carattere distintivo. D’altro lato, si deve
rilevare che, come ha sostenuto in sostanza la ricorrente, gli elementi tratti
dalle indicazioni fornite dall’interveniente, in particolare la semplice affermazione che il marchio è «una bevanda
molto in voga tra i giovani» e il solo riferimento a siti Internet, relativi in particolare al patrocinio pubblicitario di
una serata successiva alla domanda di
registrazione, non possono essere considerati sufficienti per provare il carattere distintivo elevato del marchio anteriore derivante dalla notorietà ad esso
attribuita (v., in tal senso, Lloyd Schuhfabrik Meyer, precitata, punti 22 e 23).
35 Pertanto, va respinta l’affermazione della commissione di ricorso secondo la quale il marchio dell’opponente
ha un carattere distintivo piuttosto elevato, senza che sia necessario statuire
sugli altri punti relativi all’esame della
notorietà sollevati dalla ricorrente.
36 Tuttavia, l’errore così commesso
dalla commissione di ricorso di per sé
non è sufficiente a comportare l’annullamento della sua decisione. Infatti, il
rischio di confusione fra il marchio richiesto e il marchio anteriore può essere provato senza far riferimento all’elevato carattere distintivo del marchio anteriore. Occorre quindi esaminare se
la decisione impugnata, indipendentemente dal suddetto errore, abbia correttamente provato un rischio di confusione.
37 Nella specie, poiché le bevande di
cui alla classe 32 sono prodotti di consumo corrente e il marchio anteriore,
sul quale era basata l’opposizione, è registrato etutelato in Germania, il pubblico interessato rispetto al quale si
deve esaminare il rischio di confusione
è composto dal consumatore medio di
detto Stato membro.
38 Alla luce di tali considerazioni si
tratta di confrontare, in primo luogo, i
prodotti considerati e, in secondo luogo, i segni di cui trattasi, al fine di stabilire se la registrazione del segno MYSTERY possa dar luogo ad un rischio
di confusione col marchio anteriore
Mixery.
39 In primo luogo, per quanto concerne la comparazione dei prodotti, si
deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, per valutare la
somiglianza tra i prodotti o i servizi in
questione, si deve tener conto di tutti i
fattori pertinenti che caratterizzano il
rapporto tra questi ultimi. Tali fattori
includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego
nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza Canon, cit.,
punto 23).
40 A questo proposito la commissione di ricorso ha constatato che il marchio anteriore è tutelato non solo per le
birre, ma anche per bevande miste contenenti birra che potrebbero eventualmente essere analcoliche. La commissione di ricorso ha anche constatato che
le birre e le altre bevande possono provenire, in particolare nelle fasi di imbottigliamento e di commercializzazione, dalle stesse imprese, possono essere
vendute affiancate e hanno la stessa destinazione. Peraltro, per i consumatori
le bevande miste a base di birra potrebbero sostituirsi tanto alle birre quanto
alle bevande analcoliche. Pertanto, la
commissione di ricorso ha giustamente
concluso che i prodotti considerati, che
rientrano nella classe 32, sono simili.
41 Quanto agli argomenti della ricorrente relativi alla particolare attenzione
che il consumatore presta al tenore alcolico delle bevande, tenuto conto delle restrizioni collegate all’età e alla guida automobilistica, essi non possono essere accolti in quanto, come la
commissione di ricorso ha constatato, le
differenze tra talune bevande dal punto
di vista del tenore alcolico (birre a tasso alcolico ridotto, birre analcoliche o
birre miste) tenderebbero ad attenuarsi
e non impedirebbero al consumatore di
considerare che i due prodotti sono stati fabbricati sotto il controllo della stessa impresa.
42 In secondo luogo, per quanto riguarda la comparazione tra i contrassegni, emerge dalla giurisprudenza che la
valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o logica dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta da
questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e
dominanti (sentenze SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit.,
punto 25). Inoltre, la Corte ha dichiarato che non si può escludere che la
mera somiglianza fonetica tra due marchi possa creare un rischio di confusione (v., in tal senso, sentenza Lloyd
Schuhfabrik Meyer, cit., punto 28).
SOMMARIO
43 Occorre quindi confrontare sul
piano visivo, auditivo e concettuale il
segno «MYSTERY», quale riprodotto
al punto 2 di cui sopra, col marchio
Mixery.
44 Sul piano visivo, si deve constatare, come la commissione di ricorso ha
rilevato, che i due segni si distinguono
facilmente per il loro grafismo, in particolare in quanto il segno MYSTERY
si presenta in una forma figurativa che
include in particolare una «M» maiuscola stilizzata.
45 Sul piano auditivo, la commissione
di ricorso ha constatato che, tenuto
conto delle regole di pronuncia del tedesco e dell’inglese, cui il vocabolo
«Mystery» si ispira, i punti comuni degli elementi decisivi di ciascun segno
sono preponderanti rispetto alle differenze, il che comporta una somiglianza
fra i segni.
46 A questo proposito non si deve accogliere l’argomento della ricorrente relativo all’importanza di tali differenze.
Infatti, da un punto di vista auditivo tali
differenze possono essere rilevate, come
è affermato dall’interveniente, solo se la
ricorrente attua un’analisi frammentata,
sillaba per sillaba, omettendo di riportare la pronuncia complessiva del vocabolo.
47 Concettualmente, la commissione
di ricorso ha rilevato che, malgrado
l’assenza di somiglianza fra i segni di
cui trattasi sotto tale profilo, il senso
evocatore di questi non è sufficientemente diretto e preciso per essere percepito immediatamente dal consumatore e consentire quindi di distinguerli
con certezza. A questo proposito non si
può effettivamente considerare che il
pubblico interessato effettui un’analisi
dei segni sufficientemente approfondita
per scoprirvi tale eventuale significato.
48 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, in particolare della grande
somiglianza fra i prodotti e della somiglianza auditiva dei segni di cui trattasi,
si deve rilevare che la commissione di
ricorso giustamente ha concluso che vi
è un rischio di confusione per il pubblico interessato fra il marchio richiesto
e il marchio anteriore, ai sensi dell’art.
8, n. 1, lett. b), del regolamento n.
40/49. Tale conclusione non può essere
invalidata per effetto dell’argomento
della ricorrente secondo cui l’impressione visiva è fondamentale. Infatti, è
sufficiente che vi sia un rischio di confusione e non che la confusione sia provata. Poiché i prodotti di cui trattasi
sono anche consumati su ordinazione
orale, la mera somiglianza auditiva dei
segni di cui trattasi è sufficiente per
creare un rischio di confusione.
GIURISPRUDENZA DEL
TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE (1)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO
(Seconda Sezione)
del 3 luglio 2003
49 Pertanto, si deve respingere il motivo relativo alla violazione dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Il ricorso dev’essere quindi respinto.
50
(...) Sulle spese
Dispositivo
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Ciascuna delle parti sopporterà le
proprie spese.
nella causa T-122/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli) 21 marzo 2001 (procedimento R 44/2000-3)): Best Buy
Concepts Inc contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Marchio comunitario - Marchio figurativo contenente il segno verbale best
buy - Impedimento assoluto - Carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento (CE) n. 40/94)
(Lingua del procedimento: il tedesco)
Fatti della causa
1 Il 7 maggio 1999 la ricorrente ha
presentato, in forza del regolamento
(CE) del Consiglio 20 dicembre 1993,
n. 40, sul marchio comunitario (GU
1994, L 11, pag. 1), come modificato,
una domanda di registrazione di marchio figurativo comunitario all’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«Ufficio»).
2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno riportato qui di
seguito, dai colori giallo (fondo) e nero
(lettere, contorno, cerchio):
(1)
L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte
dai testi che generalmente vengono resi
disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori.
Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale del Tribunale
di primo grado. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della
Corte e del Tribunale di primo grado».
SOMMARIO
3 I servizi per i quali è stata chiesta la
registrazione del marchio rientrano nelle classi 35, 37 e 42 dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e
dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi,
alla seguente descrizione:
corso. In sostanza, essa riteneva che il
segno in questione fosse privo di carattere distintivo, che esso si rivelasse descrittivo e, pertanto, ch’esso rientrasse
nelle disposizioni dell’art. 7, n. 1, lett.
b) e c), del regolamento n. 40/94.
Procedimento e conclusioni delle parti
— «Consulenza per la direzione degli
affari, comprese l’assistenza e la consulenza per l’apertura e la gestione
di negozi di elettrodomestici, di apparecchiature fotografiche, di apparecchiature di telecomunicazione, di
apparecchiature video e audio, di
personal computer e di altri prodotti per l’ufficio [ad uso domestico], di
software per il divertimento, compresi compact disc, audiocassette e
videocassette preregistrate, software
e relativi prodotti», che rientrano
nella classe 35;.
— «Installazione e manutenzione di apparecchiature audio per autoveicoli,
di elettrodomestici, di apparecchiature fotografiche, di apparecchiature
video e audio, di apparecchiature di
telecomunicazione, di personal computer e di altri prodotti per l’ufficio
[ad uso domestico] e relativi articoli», che rientrano nella classe 37;
— «Consulenze tecniche per l’apertura
di negozi di elettrodomestici, di apparecchiature fotografiche, di apparecchiature di telecomunicazione, di
apparecchiature video e audio, di
personal computer e di altri prodotti per l’ufficio [ad uso domestico], di
software per il divertimento, compresi compact disc, audiocassette e
videocassette preregistrate, software
e relativi prodotti», che rientrano
nella classe 42.
4 Con decisione 19 novembre 1999
l’esaminatore respingeva la domanda
sulla base dell’art. 38 del regolamento n.
40/94, in quanto il marchio richiesto ricadeva sotto l’art. 7, n. 1, lett. b), c) e
d), del regolamento n. 40/94.
5 Il 22 dicembre 1999 la ricorrente
proponeva un ricorso all’Ufficio, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94,
impugnando la decisione dell’esaminatore.
6 Con decisione 21 marzo 2001 (in
prosieguo: la «decisione impugnata») la
commissione di ricorso respingeva il ri-
7 Con atto introduttivo depositato
presso la cancelleria del Tribunale il 4
giugno 2001, la ricorrente proponeva il
presente ricorso. Il 24 agosto 2001 l’Ufficio depositava un controricorso.
8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione della commissione di ricorso;
—condannare il convenuto alle spese.
9 L’Ufficio chiede che il Tribunale voglia:
— respingere il ricorso;
— condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
10 A sostegno del proprio ricorso la
ricorrente deduce due motivi, relativi
alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b),
e, rispettivamente, dell’art. 7, n. 1, lett.
c), del regolamento n. 40/94.
Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n.
40/94
13 La ricorrente fa anche valere che
l’Ufficio non ha tenuto conto della registrazione del segno come marchio in
Germania e in Francia.
14 L’Ufficio confuta, in primo luogo,
gli argomenti della ricorrente relativi all’impressione globale prodotta dal marchio. In proposito, esso ritiene che la
commissione di ricorso non abbia fatto
altro che ricavare l’elemento verbale del
marchio, caratteristico di questo e che,
peraltro, esso abbia pure esaminato,
nell’ambito di una valutazione globale
del marchio, gli elementi figurativi di
questo.
15 In secondo luogo, l’Ufficio fa valere che i servizi specificati nella domanda di marchio comunitario sono stati
effettivamente presi in considerazione
dalla commissione di ricorso, la quale
ha ritenuto che il contenuto semantico
di «best buy» s’imponesse come una caratteristica del servizio proposto, e cioè
quella di presentare il rapporto più vantaggioso tra il prezzo e il valore commerciale, anche per imprese clienti di
aziende operanti nel settore della rivendita di prodotti.
16 L’Ufficio sostiene, in terzo luogo,
che né il colore giallo né la forma esagonale presentino carattere distintivo,
giacché essi sarebbero di uso generalizzato nell’ambito della commercializzazione di prodotti e di servizi.
17 In quarto luogo, l’Ufficio rileva
che il significato normale della combinazione «[a] best buy» può essere immediatamente compreso da coloro che
hanno conoscenze di lingua inglese e rileva che il termine «buy» viene correntemente usato come sostantivo.
Argomenti delle parti
11 La ricorrente sostiene che il pubblico percepisce il marchio rapidamente e globalmente, senza analizzarlo nei
suoi diversi elementi. Essa ritiene che
l’Ufficio non abbia tenuto conto del carattere originale degli elementi che costituiscono il marchio figurativo e rileva che la sua domanda riguarda servizi
destinati unicamente a professionisti.
12 Infatti, gli elementi costitutivi del
segno, in particolare la combinazione
delle parole che forma un neologismo
grammaticalmente scorretto, sarebbero
inusuali per i servizi interessati. Inoltre,
il pubblico destinatario non si aspetterebbe un marchio sotto forma di etichetta per alcuni servizi.
18 Infine, l’Ufficio fa valere che le registrazioni nazionali richiamate provengono da Stati membri non anglofoni nei
quali il segno potrebbe rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta la Comunità.
Giudizio del Tribunale
19 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l’art. 7, n. 2, del
regolamento n. 40/94 precisa che «[i]l
paragrafo 1 si applica anche se le cause
d’impedimento esistono soltanto per
una parte della Comunità».
SOMMARIO
20 Come il Tribunale ha già affermato, i marchi contemplati dall’art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94 sono,
in particolare, quelli che non permettono al pubblico interessato di ripetere un
dato acquisto, qualora questo si riveli
positivo, oppure di evitarlo, ove esso si
riveli negativo, in occasione dell’acquisto successivo dei prodotti o dei servizi in questione [sentenza del Tribunale
27 febbraio 2002, causa T-79/00, ReweZentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II705, punto 26]. Ciò vale, in particolare,
per i segni che vengono comunemente
utilizzati per la commercializzazione
dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.
21 Ciò non toglie che la registrazione
di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
quali slogan commerciali, indicazioni di
qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto
tale in ragione di una siffatta utilizzazione (v., per analogia, sentenza della
Corte 4 ottobre 2001, causa C-517/99,
Merz & Krell, Racc. pag. I-6959, punto 40). Tuttavia, un segno che soddisfi
funzioni diverse da quelle del marchio
in senso classico è distintivo nel senso
di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i
prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine
commerciale.
22 Il carattere distintivo di un segno
può essere valutato soltanto rispetto, da
un lato, ai prodotti o ai servizi per i
quali viene richiesta la registrazione
come marchio, e, dall’altro, alla percezione che di esso abbia il pubblico destinatario.
23 Nel caso di specie, va rilevato in
primo luogo che i servizi di consulenza
per la direzione degli affari e di consulenza e assistenza tecnica per l’apertura
di negozi specializzati, che rientrano
nelle classi 35 e 42, sono destinati a un
pubblico di professionisti, mentre i servizi d’installazione e di manutenzione,
che rientrano nella classe 37, sono destinati al pubblico in generale.
24 Al fine di precisare la sua posizione quanto al pubblico destinatario, la
ricorrente ha sostenuto in udienza che
occorreva dare all’elenco dei servizi posti nella classe 37 un’interpretazione restrittiva, limitandolo alle prestazioni da
professionisti a professionisti. Relativamente a questo punto occorre rilevare,
in primo luogo, che taluni dei servizi in
questione, in particolare quelli di manutenzione di apparecchiature audio
per automobili e quelli destinati alla
«casa» possono essere forniti solo al
consumatore finale. In secondo luogo,
tale interpretazione avrebbe l’effetto di
limitare l’elenco dei servizi; ora, una limitazione del genere dev’essere realizzata seguendo particolari modalità e costituire oggetto di un’istanza rivolta all’Ufficio [sentenza del Tribunale 9
ottobre 2002, causa T-173/00, KWS
Saat/UAMI (Tonalità arancio), Racc.
pag. II-0000, punti 11 e 12]. Di conseguenza, quest’argomento non può essere accolto.
25 Inoltre, occorre rilevare che, tenuto conto della natura di taluni dei servizi in questione, una parte del pubblico destinatario potrebbe essere un pubblico attento, qualora la tecnicità e il
costo di tali servizi siano relativamente
alti. Cionondimeno, tale livello di attenzione potrà essere relativamente basso verso indicazioni di carattere promozionale, che non sono determinanti
per un pubblico avveduto [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 dicembre
2002, causa T-130/01, Sykes Enterprises/UAMI (REAL PEOPLE, REAL
SOLUTIONS), Racc. pag. II-0000,
punto 24].
26 Quindi, occorre prendere in considerazione, per l’insieme dei servizi designati, un pubblico normalmente
informato e avveduto. Peraltro, dato
che il segno verbale «best buy» è composto di elementi appartenenti alla lingua inglese, il pubblico destinatario è
un pubblico anglofono, oppure anche
un pubblico non anglofono ma avente
una comprensione sufficiente della lingua inglese.
27 In secondo luogo, riguardo alla valutazione del carattere distintivo del
marchio richiesto, occorre, trattandosi
di un marchio complesso, considerarlo
nel suo insieme. Tuttavia, non è incompatibile con ciò procedere previamente
a un esame dei diversi elementi - l’uno
dopo l’altro - di cui è composto il marchio.
28 Per quanto riguarda, anzitutto, il
segno verbale «best buy» occorre rilevare che questo è composto di termini
comuni appartenenti alla lingua inglese
che indicano in modo evidente un rapporto vantaggioso tra il prezzo dei servizi considerati nella domanda e il loro
valore commerciale.
29 Quindi, esso viene immediatamente percepito dal pubblico destinatario
come una semplice formula promozionale o uno slogan che indica che i servizi in questione rappresentano il migliore «acquisto» possibile nella loro
categoria o il «miglior rapporto qualitàprezzo», come la commissione di ricorso ha rilevato al punto 17 della decisione impugnata.
30 In proposito, non è pertinente l’argomento svolto dalla ricorrente in
udienza secondo il quale, pur riconoscendo «l’indubbio contenuto semantico» del segno verbale in questione, il
consumatore non è informato sul contenuto o sulla natura dei servizi offerti.
Infatti, è sufficiente per constatare la
mancanza di carattere distintivo rilevare che il contenuto semantico del segno
verbale, elemento principale e dominante nel marchio in questione, indica
al consumatore una caratteristica del
servizio relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, deriva da
un’informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico destinatario percepirà in primo luogo in
quanto tale piuttosto che come un’indicazione dell’origine commerciale dei
servizi (v., in tal senso, sentenza REAL
PEOPLE, REAL SOLUTIONS, cit.,
punti 29 e 30). Inoltre, la sola mancanza d’informazione, nel contenuto semantico del segno verbale «best buy»,
relativa alla natura dei servizi considerati, non può essere sufficiente per conferire un carattere distintivo a tale segno.
31 Peraltro, la ricorrente, che si è limitata ad asserire che il termine «buy»
era impreciso e sfumato, non ha detto
quale significato del segno verbale in
questione, diverso da quello di un rapporto vantaggioso tra il prezzo e il valore commerciale dei servizi, potesse essere colto dal pubblico destinatario.
Essa non si è nemmeno pronunciata
sulla questione se tale segno verbale potesse essere utilizzato al di fuori dell’ambito di funzioni promozionali o
pubblicitarie. Contrariamente a quanto
assume la ricorrente, il significato del
segno verbale in questione può riferirsi
SOMMARIO
tanto a un servizio dato, in quanto tale,
quanto alla distribuzione dei prodotti o
servizi che il suddetto servizio mira a
promuovere.
32 Inoltre, il fatto che i due elementi
costitutivi del segno verbale «best buy»
siano giustapposti non può essere sufficiente, con la sola omissione di un articolo nella sua struttura («a best buy» o
«the best buy»), né a farne un’invenzione lessicale che possa conferirgli un
carattere distintivo né a dargli un carattere originale che, comunque, non è un
criterio di valutazione della distintività
di un segno [v., in tal senso, sentenza
del Tribunale 5 aprile 2001, causa T87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), Racc.
pag. II-1259, punto 40].
33 Per quanto riguarda la percezione,
da parte del pubblico destinatario, della forma e del colore dell’etichetta, occorre rilevare che, come la commissione di ricorso ha rilevato al punto 19 della decisione impugnata, le etichette di
prezzo colorate vengono comunemente
utilizzate nel commercio per qualsiasi
tipo di prodotti e servizi. Di conseguenza, non è pertinente l’assunto della ricorrente secondo il quale un’etichetta del genere colpirebbe il pubblico.
34 Quanto all’elemento «®», occorre
rilevare che la presenza di questo tipo
di elementi, accanto ad altri elementi,
non può essere sufficiente a conferire
un carattere distintivo a un marchio
considerato nel suo insieme.
35 Nei limiti in cui il marchio richiesto è composto dalla somma degli elementi sopra esaminati, occorre valutare
il carattere distintivo del suddetto marchio, considerato nel suo insieme.
36 Alla luce degli elementi rilevati sopra, risulta che, nel suo insieme, il marchio richiesto è composto solo di elementi che, considerati separatamente, si
rivelano privi di carattere distintivo per
la commercializzazione dei servizi di
cui trattasi. Inoltre, non esiste interazione tra questi diversi elementi atta a
conferire un carattere distintivo all’insieme.
37 Infatti, la forma di un’etichetta non
è idonea ad incidere sul significato degli elementi verbali dominanti. Inoltre,
lungi dall’aggiungere un elemento distintivo, tale elemento figurativo raffor-
za il carattere promozionale degli elementi verbali nella percezione del pubblico destinatario.
38 Pertanto, il marchio richiesto è privo di carattere distintivo riguardo ai
servizi in questione.
39 Per quanto riguarda le registrazioni anteriori effettuate in Germania e in
Francia, la ricorrente non è stata in grado in udienza di pronunciarsi sulla loro
portata. In proposito, occorre rilevare
che tali registrazioni non riguardano né
un segno rigorosamente identico al segno in questione né prodotti o servizi
simili.
40 Inoltre, come ha giustamente fatto
valere l’Ufficio, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a registrazioni nazionali che provengono da Stati membri non anglofoni, nei quali il segno può rivelarsi
distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta la Comunità.
41 Infine, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il
regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo e che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso si valuta unicamente in
base al regolamento n. 40/94 [sentenze
del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47, e 27
febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc.
pag. II-723, punto 66].
42 Pertanto, gli argomenti della ricorrente vertenti sulla mera esistenza delle
registrazioni effettuate in Germania e in
Francia sono iconferenti.
43 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, il marchio richiesto si rivela privo di carattere distintivo in una parte sostanziale della
Comunità. Pertanto, il motivo vertente
sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94 dev’essere respinto.
44 Non occorre quindi esaminare il
motivo vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento
n. 40/94. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, basta che ricorra uno solo degli impedimenti assoluti
perché un segno non possa essere registrato come marchio comunitario [sentenze del Tribunale 8 luglio 1999, causa
T-163/98, Procter & Gamble/UAMI
(Baby-dry), Racc. pag. II-2383, punto
29, e 12 gennaio 2000, causa T-19/99,
DKV/UAMI (COMPANYLINE),
Racc. pag. II-1, punto 30].
45 Di conseguenza, il ricorso va respinto.
46
(…) Sulle spese
Dispositivo:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La ricorrente è condannata alle
spese.
SOMMARIO
GIURISPRUDENZA DEL
TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE (1)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO
(Quarta Sezione)
del 9 luglio 2003
nella causa T-162/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli) 30 aprile 2001 (procedimento R 122/2000-1)): Laboratorios RTB, SL contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Marchio comunitario - Procedura opposizione - Marchi anteriori figurativi
e denominativi che contengono il vocabolo GIORGI - Domanda di marchio
comunitario denominativo GIORGIO
BEVERLY HILLS - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 8, n. 1, lett.
b), del regolamento (CE) n. 40/94)
(Lingua del procedimento: lo spagnolo)
2 L’art. 8 del regolamento n. 40/94
prevede, tra l’altro, quanto segue:
«1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
«1. a) (...);
«1. b) se a causa dell’identità o della
somiglianza di detto marchio
col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due
marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per
il pubblico del territorio nel
quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione
comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono
per marchi anteriori:
2. a) i seguenti tipi di marchi la cui
data di deposito sia anteriore a
quella della domanda di marchio
comunitario, tenuto conto, ove
occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:
Contesto normativo
1 L’art. 52 del regolamento (CE) del
Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul
marchio comunitario (GU 1994, L 11,
pag. 1), come modificato, prevede in
particolare quanto segue:
«1. Su domanda presentata all’Ufficio o
su domanda riconvenzionale in
un’azione per contraffazione il
marchio comunitario è dichiarato
nullo:
«1. a) allorché esiste un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di
cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5
di tale articolo;
(...)».
(1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono
resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale del Tribunale di primo grado. L’unico testo
delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado».
pubblicazione della domanda di
marchio comunitario, il titolare del
marchio comunitario anteriore deve
altresì addurre la prova che le condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova
suddetta la domanda di nullità è respinta. Se il marchio comunitario
anteriore è stato usato solo per una
parte dei prodotti o dei servizi per
i quali è stato registrato, ai fini dell’esame della domanda di nullità si
intende registrato soltanto per tale
parte dei prodotti o servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’articolo 8,
paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l’utilizzazione nella Comunità è sostituita dall’utilizzazione
nello Stato membro in cui il marchio
nazionale anteriore è protetto».
4 La regola 40, n. 5, del regolamento
(CE) della Commissione 13 dicembre
1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 4:
2. a) ii) marchi comunitari,
2. a) ii) marchi registrati nello Stato
membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo
ed i Paesi Bassi, presso l’Ufficio dei marchi del Benelux,
(...)».
«Nei casi in cui il richiedente, in forza
dell’articolo 56, paragrafo 2 o paragrafo
3 del regolamento [n. 40/94], deve comprovare l’utilizzazione o l’esistenza di
legittime ragioni per la mancata utilizzazione, si applicano le stesse disposizioni della regola 22».
3 L’art. 56 del regolamento n. 40/94
prevede, in particolare, quanto segue:
5
«2. Su istanza del titolare del marchio
comunitario il titolare di un marchio comunitario anteriore, che sia
parte della procedura di nullità,
deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la data di
domanda di nullità, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità
per i prodotti o per i servizi per i
quali è stato registrato e su cui si
fonda la domanda di nullità o che
vi sono legittime ragioni per la non
utilizzazione dello stesso, purché a
tale data il marchio comunitario anteriore fosse registrato da almeno
cinque anni. Inoltre, se il marchio
comunitario anteriore era registrato
da almeno cinque anni alla data di
«1. Nei casi in cui, a norma dell’articolo 43, paragrafi 2 o 3 del regolamento [n. 40/94], l’opponente deve
dimostrare l’utilizzazione o l’esistenza di legittime ragioni per la
mancata utilizzazione, l’Ufficio invita l’opponente a fornire le prove
entro un preciso termine. Se l’opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito, l’Ufficio rigetta l’opposizione.
Ai sensi della regola 22 del regolamento n. 2868/95:
2. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l’utilizzazione sono costituiti da informazioni relative al luogo, al tempo,
SOMMARIO
alla est[ens]ione e alla natura dell’utilizzazione del marchio anteriore
per i prodotti e i servizi per i quali
esso è registrato e sui quali si fonda
l’opposizione e dalle relative informazioni, ai sensi del paragrafo 3.
3. Le prove consistono, in linea di principio, nella presentazione di documenti e campioni, come ad esempio
imballaggi, etichette, listini di prezzi,
cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni
scritte di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera f) del regolamento [n.
40/94].
4. Se le prove fornite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono redatte nella lingua della procedura d’opposizione, l’Ufficio può chiedere all’opponente di fornirne una traduzione
in tale lingua entro un preciso termine».
zione di nullità ai sensi dell’art. 52, n. 1,
lett. a), del regolamento n. 40/94 contro
la registrazione del detto marchio comunitario. Tale domanda è stata presentata in relazione a tutti i prodotti
contrassegnati dal marchio comunitario. La ricorrente, fondandosi sull’art.
8, n. 1, lett. b), del regolamento n.
40/94, a sostegno della sua domanda di
dichiarazione di nullità ha invocato le
registrazioni dei seguenti marchi anteriori spagnoli:
— n. 1 747 375: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «prodotti di profumeria e cosmetici, in particolare preparati per i
capelli e il bagno», rientranti nella
classe 3;
7 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo
GIORGIO AIRE.
8 I prodotti per i quali è stata chiesta
la registrazione rientrano nella classe 3
ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 luglio 1957, relativo alla classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi
ai fini della registrazione dei marchi,
come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:
— n. 1 160 413: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «acque di Colonia, deodoranti per il corpo, shampoo, gel da bagno, lacche per capelli, balsami dopo
shampoo, balsami per capelli, latti
per il corpo, latti struccanti, rossetti,
smalti per unghie, creme solari (cosmetiche), tonici per il viso», rientranti nella classe 3;
— n. 1 747 374: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare
«prodotti di profumeria e cosmetici,
in particolare preparati per i capelli e
il bagno», rientranti nella classe 3;
«Prodotti di profumeria e saponi per
uomo e per donna: profumi, acqua di
colonia, oli essenziali da utilizzare come
profumo, lozioni e balsami dopobarba,
creme e creme idratanti per il corpo, saponi e gel profumati, borotalco».
9 Tale marchio è stato registrato il 17
febbraio 1998 ed è stato pubblicato nel
Bollettino dei marchi comunitari del 12
ottobre 1998, n. 78.
10 Il 20 novembre 1998 la ricorrente
ha presentato una domanda di dichiara-
11 Su istanza del titolare del marchio
comunitario, la ricorrente è stata invitata ad addurre la prova della seria utilizzazione dei marchi anteriori ai sensi
dell’art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento
n. 40/94.
12 Entro il termine impartito dall’UAMI al fine di provare la seria utilizzazione dei marchi anteriori, la ricorrente ha presentato diversi documenti,
in particolare fatture, opuscoli e materiale pubblicitario.
Fatti all’origine della controversia
6 Il 1° aprile 1996 la Giorgio Beverly
Hills, Inc. (in prosieguo: il «titolare»)
ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario, ai sensi del
regolamento n. 40/94.
— n. 957 216: segno denominativo AIR
GIORGI per designare «prodotti
insetticidi, apparecchi deodoranti e
purificatori dell’aria», rientranti nella classe 5.
13 Con decisione 17 dicembre 1999, la
divisione di annullamento ha dichiarato
la nullità del marchio comunitario
GIORGIO AIRE sostenendo che vi
era il rischio che il pubblico confondesse il detto marchio e i marchi anteriori
GIORGI LINE (n. 1 747 375), MISS
GIORGI (n. 1 747 374) e GIORGI
LINE (n. 1 789 484). Inoltre, la divisione di annullamento ha ritenuto che
non fosse stata provata la seria utilizzazione dei marchi anteriori AIR GIORGI (n. 957 216) e J GIORGI (n. 1 160
413) per i prodotti per i quali essi erano stati registrati durante i cinque anni
precedenti la domanda di dichiarazione
di nullità.
14 L’11 febbraio 2000 il titolare ha
presentato ricorso all’UAMI, ai sensi
dell’art. 59 del regolamento n. 40/94,
contro la decisione della divisione di
annullamento.
15 Tale ricorso è stato accolto con decisione della prima commissione di ricorso 11 aprile 2001 (in prosieguo: la
«decisione impugnata»). La commissione di ricorso ha annullato la decisione
della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di annullamento.
— n. 1 789 484: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «profumi e cosmetici», rientranti nella classe 3;
16 La commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, in primo luogo
che la divisione di annullamento ha ritenuto a giusto titolo che le prove ad-
SOMMARIO
dotte dalla ricorrente fossero insufficienti per dimostrare la seria utilizzazione dei marchi anteriori AIR GIORGI e J GIORGI nel corso dei cinque
anni precedenti la domanda di dichiarazione di nullità e, in secondo luogo, che
nonostante l’identità dei prodotti di cui
si tratta vi erano differenze sufficienti
tra il marchio contestato GIORGIO
AIRE e i marchi anteriori che contengono i termini GIORGI LINE e MISS
GIORGI per consentire di escludere
qualsiasi rischio di confusione.
Procedimento e conclusioni delle parti
17 Con atto introduttivo depositato
nella cancelleria del Tribunale il 9 luglio
2001, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.
18 L’UAMI ha depositato il suo controricorso nella cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2001.
19 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— dichiarare la nullità del marchio
GIORGIO AIRE;
— condannare l’UAMI alle spese.
20 L’UAMI chiede che il Tribunale
voglia:
— respingere il ricorso;
— condannare la ricorrente alle spese.
21 All’udienza la ricorrente ha rinunciato al secondo punto delle sue conclusioni diretto a far dichiarare la nullità del marchio contestato.
In diritto
22 La ricorrente deduce due motivi a
sostegno del proprio ricorso. Il primo
motivo è relativo ad una violazione dell’art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n.
40/94 e il secondo motivo è relativo ad
una violazione dell’art. 52, n. 1, lett.
a), del regolamento n. 40/94.
Sul motivo, relativo a una violazione
dell’art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento
n. 40/94
Argomenti delle parti
23 La ricorrente ritiene che i documenti prodotti dinanzi all’UAMI provino che, nel corso dei cinque anni pre-
cedenti la data della domanda di dichiarazione di nullità, i marchi anteriori
AIR GIORGI e J GIORGI sono stati
utilizzati in maniera reale ed effettiva.
dera necessario chiarire come si debba
applicare la normativa sul marchio comunitario.
24 La ricorrente fa valere di aver acquisito i marchi anteriori mediante trasferimento iscritto presso l’Oficina
española de patentes y marcas (ufficio
spagnolo dei marchi e di brevetti) il 2
giugno 1998; cedente era la società Industria de la Keratina Aerosoles, SA. A
questo proposito, la ricorrente afferma
che, benché la prova dell’utilizzazione
dei marchi anteriori debba essere addotta per il periodo dal 20 novembre
1993 al 20 novembre 1998, l’utilizzazione di tali marchi nel periodo precedente il trasferimento è stato condizionato dalla situazione economica difficile dell’ex società titolare che ha
condotto alla vendita dei marchi in questione e, successivamente, al fallimento
volontario della detta società.
30 L’UAMI ritiene che la commissione di ricorso abbia a giusto titolo dichiarato che la ricorrente non ha dimostrato l’utilizzazione dei marchi anteriori AIR GIORGI e J GIORGI.
25 In ogni caso, la ricorrente sostiene
di aver sufficientemente provato l’utilizzazione dei marchi anteriori. Pertanto, le fatture prodotte dinanzi alla divisione di annullamento come allegati 1,
2, 3, 5 e 6 alla sua memoria del 6 luglio
1999 dimostrano, a suo avviso, la vendita e l’immissione sul mercato di migliaia di prodotti contrassegnati dai
marchi anteriori.
26 Peraltro, la ricorrente ritiene che
l’utilizzazione effettiva di un marchio
non dipenda dalla vendita di una quantità fissa o determinata di prodotti. Infatti, a suo avviso, la presenza di un
marchio sul mercato dipende dalle caratteristiche dello stesso nonché dall’accettazione del prodotto interessato da
parte del pubblico in un determinato
momento.
27 Quanto alle fatture presentate
come allegati 10, 11 e 12 alla memoria
del 6 luglio 1999, la ricorrente sostiene
che esse menzionano unicamente il termine GIORGI, dal momento che tale
termine è comune a tutti i marchi anteriori e ne costituisce l’elemento principale, più caratteristico e più distintivo.
28 La conclusione della ricorrente è
che l’utilizzazione dei marchi anteriori
AIR GIORGI e J GIORGI è stata dimostrata con gli strumenti previsti dalla regola 22 del regolamento n. 2868/95.
29 In via preliminare, l’UAMI sostiene che il suo intervento nel presente
procedimento riguarda unicamente le
questioni per le quali il giudice consi-
31 In relazione alle prove dell’utilizzazione del marchio anteriore J GIORGI, l’UAMI ritiene, in primo luogo,
che la commissione di ricorso abbia a
torto considerato, probabilmente a causa della scadente qualità della copia, che
la fattura presentata come prova n. 1 facesse riferimento al prodotto CHAMP
J GIORGI 750 ML C/16. In realtà, secondo l’UAMI, tale fattura riguarderebbe il prodotto CHAMPU GIORGI
750 ML C/16. In secondo luogo, l’UAMI ribadisce che nessun documento
presentato dalla ricorrente come prova
dell’utilizzazione fa riferimento al marchio J GIORGI, per cui l’utilizzazione
di tale marchio non sarebbe stata dimostrata.
32 Quanto alle prove dell’utilizzazione del marchio anteriore AIR GIORGI, l’UAMI fa presente che le vendite
di prodotti contrassegnati con tale marchio, la cui prova è stata fornita dalla ricorrente, sono state molto limitate per
più anni sui cinque precedenti la data di
deposito della domanda di nullità.
33 Infine, l’UAMI afferma che la commissione di ricorso ha giustamente constatato che «è strano che la ricorrente
non abbia presentato alcun campione
dei prodotti di cui si tratta» e che non
vi è alcun elemento che consenta di dimostrare che i due marchi controversi
siano stati portati alla conoscenza di un
numero significativo di consumatori.
Giudizio del Tribunale
34 Ai sensi del nono considerando del
regolamento n. 40/94, è giustificato tutelare i marchi comunitari anteriori soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati. In conformità di tale
considerando, l’art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 prevede che il titolare di un marchio comunitario possa
chiedere la prova che il marchio anteriore sia stato seriamente utilizzato sul
territorio nel quale esso è protetto nei
cinque anni che precedono la data della domanda di dichiarazione di nullità.
Così, se il proponente di una domanda
di dichiarazione di nullità che sia stato
invitato a produrre la prova della seria
SOMMARIO
utilizzazione del marchio anteriore non
prova che questo sia stato effettivamente utilizzato sul mercato interessato,
tale marchio non può giustificare la nullità di un marchio comunitario.
35 Occorre anzitutto rilevare che una
seria utilizzazione presuppone un’utilizzazione effettiva del marchio sul
mercato interessato ai fini dell’identificazione dei prodotti o dei servizi. Così,
si deve ritenere che una seria utilizzazione si opponga a qualsiasi utilizzazione minima e insufficiente per considerare che un marchio viene realmente
ed effettivamente utilizzato su un determinato mercato. In proposito, anche
se il titolare ha l’intenzione di utilizzare in maniera effettiva il suo marchio,
ove quest’ultimo non sia obiettivamente presente sul mercato in maniera effettiva, costante nel tempo e stabile nella configurazione del segno, di guisa
che esso non possa essere percepito dai
consumatori come un’indicazione dell’origine dei prodotti o dei servizi controversi, non sussiste una seria utilizzazione del marchio [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-39/01,
Kabushiki Kaisha Fernandes/UAMI Harrison (HIWATT), Racc. pag. II0000, punto 36].
36 Quanto ai criteri di valutazione di
tale seria utilizzazione, occorre prendere in considerazione, in conformità della regola 40, n. 5, del regolamento n.
2868/95, i fatti e le circostanze propri
del caso di specie alla luce del testo della regola 22, n. 2, del regolamento n.
2868/95, secondo il quale le informazioni e le prove destinate a indicare l’utilizzazione del marchio devono vertere sul luogo, sul tempo, sull’estensione
e sulla natura di tale utilizzazione.
37 Nella fattispecie, la ricorrente doveva dimostrare l’utilizzazione in Spagna, da un lato, del marchio figurativo
J GIORGI per «acque di Colonia, deodoranti per il corpo, shampoo, gel da
bagno, lacche per capelli, balsami dopo
shampoo, balsami per capelli, latti per il
corpo, latti struccanti, rossetti, smalti
per unghie, creme abbronzanti (cosmetiche), tonici per il viso», rientranti nella classe 3, e, dall’altro, del marchio denominativo AIR GIORGI per «prodotti insetticidi, apparecchi deodoranti
e purificatori dell’aria», rientranti nella
classe 5. Inoltre, tale prova doveva essere fornita per il periodo di cinque
anni precedenti la data della domanda
di dichiarazione di nullità, cioè per il
periodo dal 20 novembre 1993 al 20 novembre 1998.
38 A questo fine, la ricorrente ha prodotto dinanzi alla divisione di annullamento diversi documenti, tra cui le fatture (documenti nn. 1-15), del materiale pubblicitario, cioè opuscoli
(documenti nn. 16-18) e una videocassetta (documento n. 19), come prove
dell’utilizzazione dei marchi anteriori
in allegato alle sue osservazioni del 6 luglio 1999.
39 La ricorrente fa valere di aver acquisito i marchi anteriori mediante trasferimento iscritto presso l’Oficina
española de patentes y marcas il 2 giugno 1998; cedente era la società Industria de la Keratina Aerosoles, SA, e che
l’utilizzazione di tali marchi nel periodo precedente il trasferimento è stato
condizionato dalla situazione economica difficile dell’ex società titolare che ha
condotto alla vendita dei marchi in questione e, successivamente, al fallimento
volontario della detta società.
40 A questo proposito, occorre rilevare che le situazioni specifiche dei titolari, attuali o precedenti, dei marchi sono
irrilevanti ai fini della valutazione dell’uso di questi, giacché la prova dell’utilizzazione seria deve dimostrare che il
marchio è stato presente in maniera effettiva sul mercato interessato durante il
periodo di cinque anni precedenti la
data della domanda di dichiarazione di
nullità, indipendentemente dal problema di stabilire chi ne fosse il proprietario nel corso di tale periodo.
41 Peraltro, la ricorrente non ha invocato legittime ragioni per la mancata
utilizzazione dei marchi controversi ai
sensi dell’art. 56, n. 2, del regolamento
n. 40/94. In ogni caso, si deve considerare che la nozione di giusto motivo
contemplata da quell’articolo si riferisce, in sostanza, a circostanze esterne al
titolare del marchio che gli vietano di
utilizzarlo, piuttosto che a circostanze
legate alle sue difficoltà commerciali.
42 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’utilizzazione del marchio anteriore J GIORGI, la commissione di ricorso osserva che nessuna delle fatture
prodotte dalla ricorrente menziona una
quantità significativa di prodotti vendu-
ti con tale marchio.
43 Infatti, la ricorrente ha presentato
una serie di fatture che non fanno in alcun modo allusione a tale marchio, ad
eccezione della fattura n. 1 che la commissione di ricorso ha dichiarato riferirsi alla vendita di 32 unità del prodotto CHAMP J GIORGI (punto 13 della decisione impugnata). A questo
proposito, si deve confermare la constatazione dell’UAMI, accettata dalla
ricorrente in sede di udienza, secondo
cui la commissione di ricorso ha a torto considerato, probabilmente a causa
della scadente qualità della copia, che la
fattura n. 1 facesse riferimento al prodotto CHAMP J GIORGI 750 ML
C/16, mentre, in realtà, essa si riferiva
al prodotto CHAMPU GIORGI 750
ML C/16.
44 Non esiste, quindi, alcuna prova
dell’utilizzazione di quel marchio durante il periodo di riferimento, poiché i
documenti relativi ai prodotti GIORGI, MISS GIORGI, GIORGI LINE
non possono essere considerati come
prove dell’utilizzazione del marchio anteriore J GIORGI. Infatti, se, ai sensi
dell’art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, l’utilizzazione di un marchio comunitario in una forma che si
differenzia per taluni elementi che non
alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato è considerato come utilizzazione del marchio, nel caso di specie l’utilizzazione dei segni GIORGI, MISS
GIORGI e GIORGI LINE altera il carattere distintivo del marchio J GIORGI. Pertanto, l’utilizzazione del detto
marchio non è stata provata.
45 In secondo luogo, per quanto riguarda il marchio anteriore AIR
GIORGI, la ricorrente ha presentato
diverse fatture che fanno riferimento ai
profumi d’ambiente «antitabaco, lavanda, maderas, floral» identificati con tale
marchio e che dimostrano, secondo
l’UAMI, la vendita di 24 unità nel 1994,
4 800 unità con resa di 2 640 unità (vale
a dire una vendita effettiva di 2 160
unità) nel 1995 e di 312 unità nel 1996
di quei prodotti. Inoltre, gli opuscoli
presentati come documenti n. 16 e n. 18
mostrano, rispettivamente, la vendita
con il marchio AIR GIORGI di cinque
vaporizzatori di profumo d’ambiente
(«antitabaco, lavanda, maderas, floral e
seco») e di due vaporizzatori di profumo d’ambiente «ecológico».
SOMMARIO
46 Si deve osservare che le vendite di
prodotti identificati con il detto marchio, la cui prova è stata addotta dalla
ricorrente, sono molto limitate, persino
quasi inesistenti, nel corso di quattro
dei cinque anni precedenti la data della
domanda di dichiarazione di nullità,
cioè gli anni 1994, 1996, 1997 e 1998.
47 Si deve quindi ritenere che le prove fornite dalla ricorrente non dimostrino che il marchio in discussione sia
stato presente in maniera costante nel
tempo durante i cinque anni precedenti la data della domanda di dichiarazione di nullità del marchio.
48 Poiché la ricorrente non ha dato
prova di un’utilizzazione seria in Spagna tra il 20 novembre 1993 e il 20 novembre 1998 dei suoi marchi AIR
GIORGI e J GIORGI per i prodotti
per i quali tali marchi sono stati registrati, si deve ritenere che a giusto titolo la commissione di ricorso abbia considerato che non fosse stata provata l’utilizzazione seria dei detti marchi.
49 Conseguentemente, il primo motivo, relativo ad una violazione dell’art.
56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94,
deve essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo ad una
violazione dell’art. 42, n. 1, lett. a), del
regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
50 La ricorrente sostiene che, per
quanto riguarda il marchio GIORGI
LINE (n. 1 789 484), l’elemento figurativo è di natura astratta e non è possibile riprodurlo foneticamente. Peraltro,
tale elemento non ha carattere distintivo
dal punto di vista concettuale. Quanto
al termine «line», la ricorrente ritiene
che la commissione di ricorso abbia correttamente considerato che sia praticamente impercettibile per il consumatore
e che, di conseguenza, tale termine abbia un ruolo meramente estetico.
51 Dal punto di vista visivo, la ricorrente ritiene che l’elemento preponderante del marchio GIORGI LINE sia il
termine «giorgi», essendo quello che il
consumatore percepisce con più forza e
che costituisce il solo elemento memorizzabile per potere poi richiedere il
prodotto in questione. Infatti, secondo
la ricorrente, il termine «giorgi» si distacca chiaramente dal termine «line».
Peraltro, la ricorrente fa presente che
tutti i marchi anteriori comprendono il
termine «giorgi» che ne costituisce il
termine centrale.
52 La ricorrente afferma che, stante la
particolare importanza dei nomi propri
nel campo della profumeria e dei prodotti di lusso, l’argomento della commissione di ricorso secondo cui il termine «giorgi» sarebbe privo di forza distintiva è irrilevante.
53 La ricorrente aggiunge che gli argomenti sviluppati in relazione al marchio GIORGI LINE (n. 1 789 484) si
applicano anche ai marchi MISS
GIORGI (n. 1 747 374) e GIORGI
LINE (n. 1 747 375). Tuttavia, la ricorrente sostiene che, in tali marchi, l’elemento grafico è ancora più semplice e,
quindi, meno percettibile per il consumatore.
54 Quanto al marchio contestato
GIORGIO AIRE, la ricorrente ritiene
che il primo elemento di questo, cioè il
termine «giorgio», debba essere preso
particolarmente in considerazione, in
primo luogo perché si trova all’inizio
del segno e, in secondo luogo, perché
ha una forza caratteristica in quanto
nome maschile. Per quanto riguarda il
secondo elemento dello stesso marchio,
cioè il termine «aire», la ricorrente sostiene che è puramente accessorio e non
distingue affatto i prodotti contrassegnati dal marchio contestato, in quanto
suggerisce una qualità del prodotto, in
particolare il fatto che si tratti di un aerosol ovvero che sia destinato ad essere
utilizzato nell’aria.
55 Inoltre, secondo la ricorrente la
commissione di ricorso ha giustamente
constatato l’esistenza di una somiglianza concettuale tra i marchi in conflitto
ed un’identità tra i prodotti contrassegnati da tali marchi.
56 L’UAMI ritiene che, per quanto riguarda l’esame del rischio di confusione, tutti gli elementi di ogni segno debbano essere presi in considerazione e, a
questo proposito, contesta l’analisi effettuata dalla ricorrente, che limita la
comparazione dei segni in conflitto ai
termini «giorgi» e «giorgio» senza tener
conto degli altri elementi figurativi e
denominativi in essi contenuti.
57 L’UAMI condivide l’affermazione
della commissione di ricorso, contenuta al punto 18 della decisione impugnata, secondo cui il marchio contestato
presenterebbe una certa somiglianza
con i marchi anteriori sul piano fonetico e visivo, nonché una certa somiglianza concettuale in quanto il vocabolo «giorgi», che è un cognome italiano, incluso in tutti i marchi anteriori, fa
parte del vocabolo «giorgio» che, peral-
tro, è un nome italiano. Tuttavia, a suo
avviso esisterebbero differenze significative e sottili tra i vocaboli «giorgio» e
«giorgi».
58 Tra l’altro, secondo l’UAMI il termine «aire» che figura nel marchio contestato non suggerirebbe il fatto che i
prodotti interessati siano degli aerosol.
59 La conclusione dell’UAMI è che
non esista alcun rischio di confusione
tra i marchi anteriori GIORGI LINE
(n. 1 747 375 e n. 1 789 484) e il marchio contestato GIORGIO AIRE.
60 Infine, in relazione al marchio anteriore MISS GIORGI (n. 1 747 374),
l’UAMI sostiene che l’elemento «miss»
è inseparabile dal vocabolo «giorgi» e
che designa probabilmente una linea di
prodotti rivolti specificamente alla donna. Peraltro, l’UAMI afferma che tale
marchio è foneticamente diverso dal
marchio contestato GIORGIO AIRE e
che, quindi, non esiste alcun rischio di
confusione tra di essi.
Giudizio del Tribunale
61 Secondo la giurisprudenza della
Corte relativa all’interpretazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40,
pag. 1), il cui contenuto normativo è, in
sostanza, identico a quello dell’art. 8, n.
1, lett. b), del regolamento n. 40/94, costituisce un rischio di confusione la
possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o
eventualmente da imprese economicamente legate tra loro [sentenze della
Corte 29 settembre 1998, causa C39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto
29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I3819, punto 17; sentenza del Tribunale
23 ottobre 2002, causa T-104/01,
Oberhauser/UAMI - Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 25].
62 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione nella
mente del pubblico deve essere quindi
valutato globalmente, prendendo in
considerazione tutti i fattori pertinenti
del caso di specie (sentenze della Corte
SOMMARIO
11 novembre 1997, causa C-251/95,
SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22;
Canon, cit., punto 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 18, e 22 giugno
2000, causa C-425/98, Marca Mode,
Racc. pag. I-4861, punto 40; sentenza
Fifties, cit., punto 26).
63 Tale valutazione globale implica
una certa interdipendenza tra i fattori
che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati.
Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può
essere compensato da un elevato grado
di somiglianza tra i marchi e viceversa
(sentenze Canon, punto 17, e Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punto 19, entrambe cit.). L’interdipendenza tra questi
fattori trova espressione nel settimo
considerando del regolamento n. 40/94,
secondo il quale è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione dipende, oltre ad altri fattori,
dal grado di somiglianza tra il marchio
di impresa e il segno e tra i prodotti o
servizi designati.
64 Inoltre, la percezione che il consumatore medio ha dei marchi dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un
ruolo determinante nella valutazione
globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce
normalmente un marchio come un
tutt’uno e non effettua un esame dei
suoi singoli elementi (sentenze SABEL,
cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik
Meyer, cit., punto 25). Ai fini di questa
valutazione globale, si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che
il consumatore medio solo raramente
ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve
fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione della categoria di
prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit.,
punto 26).
65 Nella fattispecie, dato che i marchi
anteriori sono registrati in Spagna e i
prodotti in questione costituiscono ar-
ticoli di consumo corrente, il pubblico
destinatario, in relazione al quale deve
essere effettuata l’analisi del rischio di
confusione, è rappresentato dal consumatore medio di detto Stato membro.
66 Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, si deve procedere alla
comparazione, da un lato, tra i prodotti interessati e, dall’altro, tra i segni in
conflitto.
67 Per quanto riguarda la comparazione dei prodotti, i marchi spagnoli
MISS GIORGI (n. 1 747 374) e GIORGI LINE (n. 1 747 375) sono registrati
per «prodotti di profumeria e cosmetici, in particolare preparati per i capelli
e il bagno» e il marchio GIORGI
LINE (n. 1 789 484) è registrato per
«profumi e cosmetici», tutti rientranti
nella classe 3.
68 La commissione di ricorso ha dichiarato, al punto 17 della decisione impugnata, che i prodotti contrassegnati
dai marchi spagnoli GIORGI LINE (n.
1 747 375 e n. 1 789 484) e MISS
GIORGI devono essere considerati
identici a quelli contrassegnati dal marchio controverso GIORGIO AIRE.
69 E’ pacifico per le parti, peraltro,
che vi è un’identità o una somiglianza
tra i prodotti contrassegnati dai marchi
anteriori e quelli contrassegnati dal
marchio contestato.
70 Per quanto riguarda la comparazione dei segni, dalla giurisprudenza
emerge che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per
quanto attiene alla somiglianza visiva,
auditiva o concettuale dei marchi di cui
trattasi, sull’impressione complessiva
prodotta dai marchi, in considerazione,
in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. cit. sentenze SABEL, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punto 25). Inoltre, la Corte ha
dichiarato che non si può escludere che
la semplice somiglianza fonetica di due
marchi possa creare un rischio di confusione (v., in tal senso, cit. sentenza
Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 28).
71 Si deve quindi procedere a una
comparazione dei segni in conflitto nel
caso di specie sul piano visivo, fonetico
e concettuale.
72 In relazione alla comparazione visiva, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio contestato GIORGIO AIRE, pur presentando una somi-
glianza con i marchi anteriori in quanto il vocabolo GIORGI è presente in
tutti i marchi anteriori ed è contenuto
nel vocabolo GIORGIO, comporti tuttavia differenze considerevoli con questi ultimi. I marchi anteriori contengono tutti elementi figurativi significativi
e un elemento verbale ulteriore (LINE
o MISS). Anche il marchio contestato
contiene un ulteriore elemento verbale,
vale a dire «aire», che si presenta a lettere maiuscole nello stesso corpo del
vocabolo «giorgio» (punto 18 della decisione impugnata).
73 A questo proposito, si deve rilevare che il fatto che i marchi anteriori e il
marchio contestato comprendano, rispettivamente, gli elementi «giorgi» e
«giorgio», che presentano una certa somiglianza, ha un’incidenza secondaria
nella comparazione d’insieme e non
consente, di per sé, di dedurne l’esistenza di una somiglianza visiva tra i segni in conflitto.
74 Infatti, l’esistenza nei segni di altri
elementi verbali, cioè il vocabolo «line»
e il vocabolo «miss» nei marchi anteriori e il vocabolo «aire» nel marchio
contestato, fa sì che l’impressione globale fornita da ciascun segno sia differente. Inoltre, i marchi anteriori comprendono elementi figurativi che hanno
una configurazione particolare e originale.
75 Ne discende che la commissione di
ricorso ha considerato a giusto titolo
che le differenze tra i segni in conflitto
fossero sufficienti per ritenere che essi
non fossero simili sotto il profilo visivo.
76 Quanto alla comparazione fonetica, la commissione di ricorso non ha
proceduto ad una comparazione specifica tra i segni controversi, limitandosi
ad affermare che, sebbene il marchio
contestato GIORGIO AIRE presenti
una somiglianza con i marchi anteriori
in quanto il vocabolo «giorgi» è presente in tutti i marchi anteriori ed è
contenuto nel vocabolo «giorgio», tale
marchio comporta, tuttavia, differenze
considerevoli con essi (punto 18 della
decisione impugnata).
77 A questo proposito, si deve constatare che esistono differenze importanti tra i segni in conflitto e che le loro
somiglianze sono minime rispetto alle
loro differenze. Infatti, il marchio contestato è composto di quattro sillabe
(gior-gio-ai-re), di cui solamente una,
cioè la sillaba «gior», coincide con quelle dei marchi anteriori che sono com-
SOMMARIO
posti, rispettivamente, di tre sillabe
(miss-gior-gi) e di quattro sillabe (giorgi-li-ne).
78 Conseguentemente, gli elementi
fonetici comuni dei segni in conflitto
sono minori rispetto a quelli diversi. Si
deve considerare, pertanto, che i marchi
di cui si tratta sono dissimili dal punto
di vista fonetico.
79 Quanto alla comparazione concettuale dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha escluso, come già indicato dinanzi ad essa dalla proponente
della domanda di dichiarazione di nullità (ricorrente dinanzi al Tribunale),
che i marchi in conflitto sono simili, da
questo punto di vista, in ragione del fatto che nel marchio contestato GIORGIO AIRE il vocabolo «giorgio» sarebbe dominante, mentre il termine
«aire» sarebbe descrittivo delle qualità
dei prodotti contrassegnati dal marchio
e non potrebbe, quindi, essere tale da
contraddistinguerli.
80 A questo proposito, da una parte,
si deve osservare che, per quanto riguarda il marchio contestato, il termine
«aire», oltre a non avere un valore descrittivo per i prodotti di cui si tratta,
ha un valore semantico importante che
si aggiunge a quello del nome proprio
maschile Giorgio per formare un insieme concettualmente differente rispetto
ai marchi anteriori e, in particolare, rispetto alle componenti dei marchi anteriori diversi da GIORGI, cioè i termini «line» e «miss».
81 D’altra parte, si deve rilevare che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i termini del tipo «giorgi»
e «giorgio» non consentono di caratterizzare prodotti di profumeria e cosmetici. Infatti, come osservato dalla commissione di ricorso, data la frequenza
dell’utilizzo di nomi italiani, veri o presunti tali, nel settore della profumeria e
dato il fatto che i consumatori sono abituati ai marchi che contengono tali elementi, essi non penseranno, ogni volta
che un nome di questo tipo appaia in
un marchio in relazione ad altri elementi, denominativi o figurativi, che
questo indichi che i prodotti per i quali è utilizzato provengano tutti dalla
stessa fonte (punto 18 della decisione
impugnata).
82 Conseguentemente, la commissione di ricorso ha considerato a giusto titolo che non vi è coincidenza sul piano
concettuale tra i segni in esame.
83 Pertanto, anche se, nella fattispecie,
esiste un’identità o una somiglianza tra
prodotti interessati dai marchi confliggenti, le differenze visive, fonetiche e
concettuali tra i segni costituiscono un
motivo sufficiente per escludere l’esistenza di un rischio di confusione nella
percezione del pubblico cui si rivolge il
marchio [v., in questo senso, sentenza
del Tribunale 12 dicembre 2002, causa
T-110/01, Vedial/UAMI - France Distribution (HUBERT), Racc. pag. II0000, punto 63].
84 Alla luce di quanto precede, la
commissione di ricorso ha considerato
a giusto titolo che non vi è rischio di
confusione tra il marchio contestato
GIORGIO AIRE e i marchi anteriori
spagnoli MISS GIORGI (n. 1 747 374),
GIORGI LINE (n. 1 747 375) e
GIORGI LINE (n. 1 789 484). Pertanto, il secondo motivo, relativo ad una
violazione dell’art. 52, n. 1, lett. a), del
regolamento n. 40/94, dev’essere respinto.
85 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
86
(…) Sulle spese
Dispositivo:
GIURISPRUDENZA DEL
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ
EUROPEE (1)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO
(Quarta Sezione)
del 9 luglio 2003
nella causa T-156/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli) 11 aprile 2001 (procedimento R 0258/2000-1)): Laboratorios RTB, SL contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Marchio comunitario - Procedura di
nullità - Art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 - Marchi anteriori figurativi e denominativi che contengono il vocabolo GIORGI - Domanda di marchio comunitario
denominativo GIORGIO AIRE - Impedimento relativo alla registrazione Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n.
40/94 - Prova dell’uso - Art. 56, nn. 2 e
3, del regolamento n. 40/94)
1. Il ricorso è respinto.
2. La ricorrente è condannata alle
spese.
(Lingua del procedimento: lo spagnolo)
Contesto normativo
1 Il 2 gennaio 1997 la Giorgio Beverly
Hills, Inc. (in prosieguo: il «richiedente») ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI) una
domanda di marchio comunitario ai
sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag.
1), come modificato.
2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo
«GIORGIO BEVERLY HILLS».
3 I prodotti per i quali è stata chiesta
la registrazione del marchio rientrano
(1)
L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte
dai testi che generalmente vengono resi
disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori.
Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale del Tribunale
di primo grado. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della
Corte e del Tribunale di primo grado».
SOMMARIO
nelle classi 3, 14, 18 e 25 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 luglio 1957,
relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
— n. 1 747 374: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «prodotti di profumeria e cosmetici, in particolare preparati per i
capelli e il bagno», rientranti nella
classe 3;
4 Detta domanda è stata pubblicata
nel Bollettino dei marchi comunitari 6
aprile 1998, n. 24.
5 Il 1° luglio 1998, la ricorrente ha
presentato opposizione, ai sensi dell’art.
42 del regolamento n. 40/94, contro la
registrazione di tale marchio comunitario. L’opposizione è rivolta contro una
parte dei prodotti contrassegnati dalla
domanda di marchio, cioè «saponette;
profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici, deodoranti
per uso personale, prodotti per la pulizia, la cura e la bellezza della pelle, del
cuoio capelluto e dei capelli» rientranti
nella classe 3. Il motivo addotto a sostegno dell’opposizione era il rischio di
confusione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94 tra il marchio
di cui si chiedeva la registrazione e i
marchi anteriori di cui la ricorrente è titolare. I marchi anteriori sono rappresentati dalle seguenti registrazioni spagnole:
— n. 1 747 375: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, che designa
«prodotti di profumeria e cosmetici,
in particolare preparati per i capelli e
il bagno», rientranti nella classe 3;
10 Con atto introduttivo depositato
nella cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2001, la ricorrente ha proposto il
ricorso in esame.
11 Il 14 dicembre 2001 l’UAMI ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale.
12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— n. 1 789 484: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «profumi e cosmetici», rientranti nella classe 3;
— dichiarare la nullità del marchio
GIORGIO AIRE;
— condannare l’UAMI alle spese.
13 L’UAMI chiede che il Tribunale
voglia:
— respingere il ricorso;
— condannare la ricorrente alle spese.
6 Con decisione 2 dicembre 1999, la
divisione d’opposizione dell’UAMI ha
respinto l’opposizione in quanto le differenze tra i segni in conflitto non rischiavano di creare confusione nella
mente del pubblico del territorio spagnolo in cui i marchi anteriori sono
protetti.
7 Il 28 gennaio 2000 la ricorrente ha
presentato ricorso all’UAMI, ai sensi
dell’art. 59 del regolamento n. 40/94,
contro la decisione della divisione di
opposizione.
— n. 1 160 413: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «acque di Colonia, deodoranti per il corpo, shampoo, gel da bagno, lacche per capelli, balsami dopo
shampoo, balsami per capelli, latti
per il corpo, latti struccanti, rossetti,
smalti per unghie, creme solari (cosmetiche), tonici per il viso», rientranti nella classe 3;
Procedimento e conclusioni delle parti
14 All’udienza la ricorrente ha rinunciato al secondo punto delle sue conclusioni diretto a far dichiarare la nullità del marchio richiesto ovvero, eventualmente, a disporre il rifiuto della
registrazione dello stesso.
In diritto
15 A sostegno del proprio ricorso, la
ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94.
Argomenti delle parti
8 Tale ricorso è stato respinto con decisione 30 aprile 2001 della prima commissione di ricorso (in prosieguo: la
«decisione impugnata»).
16 La ricorrente sostiene che il termine «giorgio» del marchio richiesto lo
rende incompatibile con i marchi anteriori di cui essa è titolare. A suo avviso,
l’immissione sul mercato di un marchio
costituito principalmente di un termine
praticamente identico all’elemento preponderante dei marchi anteriori genererà un rischio elevato di confusione.
9 La commissione di ricorso, in sostanza, ha considerato che, nonostante
l’identità dei prodotti in discussione,
esistono differenze sufficienti tra il
marchio di cui si chiede la registrazione GIORGIO BEVERLY HILLS e i
marchi anteriori figurativi che comprendono i segni verbali J GIORGI,
GIORGI LINE e MISS GIORGI per
permettere di escludere qualsiasi rischio
di confusione.
17 In tal senso, la ricorrente ritiene
che l’elemento preponderante dei marchi anteriori sia il termine «giorgi», essendo quello che il consumatore percepisce con più forza. La ricorrente fa
presente che tutti i marchi anteriori
comprendono il termine «giorgi» come
elemento che contraddistingue in maniera più incisiva i suoi prodotti. Quanto agli altri elementi di ogni marchio
SOMMARIO
anteriore, la ricorrente sostiene che:
— in primo luogo, per quanto concerne il marchio spagnolo n. 1 160 413,
né il disegno specifico delle lettere
né l’iniziale «J» distinguono efficacemente i prodotti di cui si tratta;
— in secondo luogo, quanto al marchio
spagnolo n. 1 747 374, l’elemento
«miss» designa una categoria generica e il disegno astratto non ha affatto carattere distintivo:
— in terzo luogo, per quanto riguarda
il marchio spagnolo n. 1 747 375, il
termine «line» è puramente accessorio rispetto al termine «giorgi» e l’elemento grafico è impronunciabile;
— infine, in relazione al marchio spagnolo n. 1 789 484, il corpo del termine «giorgi» è molto maggiore di
quello del termine generico «line» e
il disegno è astratto, puramente arbitrario e non consente di identificare i prodotti contrassegnati da tale
marchio.
18 Conseguentemente, la ricorrente
sostiene che l’elemento denominativo
dei marchi anteriori, in particolare il
termine «giorgi», che ricorre in tutti i
marchi anteriori, sia preponderante rispetto agli elementi grafici, dal momento che il consumatore chiederebbe i
prodotti identificandoli foneticamente.
A questo proposito, la ricorrente cita
alcune sentenze del Tribunal Supremo
(Spagna) in cui, a suo avviso, è applicato tale ragionamento.
19 Quanto al marchio richiesto, la ricorrente ritiene che il termine «giorgio»
debba essere preso particolarmente in
considerazione nella comparazione tra
quello e i marchi anteriori. Infatti, secondo la ricorrente, il termine «giorgio»
si distacca dagli altri elementi del marchio, cioè i termini «Beverly Hills», che
sono puramente accessori e non distinguono affatto i prodotti contrassegnati
dal marchio richiesto. La ricorrente sostiene che tali termini costituiscono una
designazione geografica priva di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 40/94, e che,
quindi, non debbono essere presi in
considerazione in fase di comparazione
del marchio richiesto con altri marchi.
A sostegno di tale ragionamento, la ricorrente cita alcune sentenze del Tribunal Supremo in cui esso è stato appli-
cato.
20 Inoltre, la ricorrente considera che
i consumatori tendono ad abbreviare le
denominazioni dei marchi composti di
più termini e che, in tal modo, nel caso
del marchio richiesto, essi chiederanno
i prodotti contrassegnati da tale marchio riferendosi al termine «giorgio» e
non all’espressione «Giorgio Beverly
Hills».
21 Alla luce di ciò, la ricorrente afferma che esiste una somiglianza, se non
un’identità, tra gli elementi dominanti
dei segni in conflitto, cioè i termini
«giorgi» e «giorgio», dal punto di vista
visivo e fonetico. Così, secondo la ricorrente, l’identità fonetica quasi perfetta tra gli elementi dominanti di ogni
segno ingenera un rischio di confusione
tra i marchi in conflitto, dato che l’aggiunta della lettera «o» all’elemento
«giorgio» del marchio richiesto non basta a distinguerlo dai marchi anteriori
composti dalla parola «giorgi».
22 Infine, la ricorrente conclude affermando che la somiglianza visiva e fonetica tra i marchi in conflitto nonché il
fatto che essi designino prodotti rientranti nella stessa classe, vale a dire la
classe 3, potrebbero ingenerare un rischio di confusione nella mente del
consumatore.
23 In via preliminare, l’UAMI considera che, per quanto riguarda le decisioni del Tribunal Supremo citate dalla
ricorrente, il Tribunale non è tenuto a
pronunciarsi sull’applicazione del diritto spagnolo dei marchi e, quindi, tali
decisioni non sono pertinenti nel caso
di specie, dovendosi applicare il diritto
comunitario.
24 L’UAMI condivide la conclusione
della commissione di ricorso secondo
cui non esiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
25 A questo proposito, l’UAMI contesta l’affermazione della ricorrente secondo cui i termini «Beverly Hills»
sono secondari, poiché sarebbero
sprovvisti del carattere distintivo costituendo una designazione geografica ai
sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Sostiene che questa disposizione non è applicabile ai termini
in questione che non sono esclusiva-
mente descrittivi di prodotti come i
profumi o i cosmetici. Conseguentemente, secondo l’UAMI, si devono
prendere in considerazione i termini
«Beverly Hills» in fase di comparazione dei marchi di cui si tratta. Così
l’UAMI sostiene, contrariamente alla
ricorrente, che il nome proprio italiano
Giorgio non sia l’elemento dominante
del marchio richiesto.
26 Per quanto riguarda le condizioni
di commercializzazione dei prodotti in
discussione, l’UAMI considera che i
prodotti di cosmetica e profumeria
sono prodotti di prezzo relativamente
elevato, generalmente esposto alla vista
del consumatore. Pertanto, ritiene che
l’analisi della ricorrente secondo cui il
consumatore richiede oralmente i prodotti di cui si tratta menzionando esclusivamente l’elemento preponderante del
marchio in questione non corrisponde
alle caratteristiche fondamentali del
mercato.
27 Per quanto riguarda la comparazione tra i marchi in discussione, l’UAMI ritiene che tutti gli elementi di ogni
segno debbano essere presi in considerazione e, a questo proposito, contesta
l’analisi effettuata dalla ricorrente, che
limita tale comparazione ai termini
«giorgi» e «giorgio» senza tener conto
degli altri elementi figurativi e denominativi contenuti nei segni in conflitto.
28 In relazione all’analisi di ciascun
marchio anteriore rispetto al marchio
richiesto, l’UAMI considera che:
— il marchio spagnolo J GIORGI è foneticamente diverso dal marchio richiesto e, quindi, non esiste alcun rischio di confusione tra di essi;
— nel marchio spagnolo MISS GIORGI, l’elemento «miss» è inseparabile
dalla parola «giorgi»;
— infine, per quanto riguarda i marchi
spagnoli n. 1 747 375 e n. 1 789 484,
il termine «line» svolge la funzione
essenziale di distinguere i prodotti
GIORGI LINE dai prodotti J
GIORGI o MISSI GIORGI.
Giudizio del Tribunale
29 Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio an-
SOMMARIO
teriore, il marchio richiesto è escluso
dalla registrazione «se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati
richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel
quale il marchio anteriore è tutelato; il
rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore». Per di più, in forza dell’art. 8,
n. 2, lett. a), sub ii), del regolamento n.
40/94, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio
comunitario.
30 Secondo la giurisprudenza della
Corte relativa all’interpretazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40,
pag. 1), il cui contenuto normativo è, in
sostanza, identico a quello dell’art. 8, n.
1, lett. b), del regolamento n. 40/94, costituisce un rischio di confusione la
possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o
eventualmente da imprese economicamente legate tra loro [sentenze della
Corte 29 settembre 1998, causa C39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto
29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I3819, punto 17; sentenza del Tribunale
23 ottobre 2002, causa T-104/01,
Oberhauser/UAMI - Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 25].
31 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione nella
mente del pubblico deve essere quindi
valutato globalmente, prendendo in
considerazione tutti i fattori pertinenti
del caso di specie (sentenze della Corte
11 novembre 1997, causa C-251/95,
SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22;
Canon, cit., punto 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 18, e 22 giugno
2000, causa C-425/98, Marca Mode,
Racc. pag. I-4861, punto 40; sentenza
Fifties, cit., punto 26).
32 Tale valutazione globale implica
una certa interdipendenza tra i fattori
che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quel-
la dei prodotti o dei servizi designati.
Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può
essere compensato da un elevato grado
di somiglianza tra i marchi e viceversa
(sentenze Canon, punto 17, e Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punto 19, entrambe cit.). L’interdipendenza tra questi
fattori trova espressione nel settimo
considerando del regolamento n. 40/94,
secondo il quale è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione dipende, oltre ad altri fattori,
dal grado di somiglianza tra il marchio
di impresa e il segno e tra i prodotti o
servizi designati.
33 Inoltre, la percezione che il consumatore medio ha dei marchi dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un
ruolo determinante nella valutazione
globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce
normalmente un marchio come un
tutt’uno e non effettua un esame dei
suoi singoli elementi (sentenze SABEL,
cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik
Meyer, cit., punto 25). Ai fini di questa
valutazione globale, si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che
il consumatore medio solo raramente
ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve
fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione della categoria di
prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit.,
punto 26).
34 Nella fattispecie, dato che i marchi
anteriori sono registrati in Spagna e i
prodotti in questione costituiscono articoli di consumo corrente, il pubblico
destinatario rispetto al quale deve essere effettuata l’analisi del rischio di confusione è rappresentato dal consumatore medio di detto Stato membro.
35 Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, si deve procedere alla
comparazione, da un lato, tra i prodotti interessati e, dall’altro, tra i segni in
conflitto.
36 Per quanto riguarda la comparazione dei prodotti, i marchi anteriori
spagnoli designano prodotti della classe
3. Così, i marchi MISS GIORGI (n. 1
747 374) e GIORGI LINE (n. 1 747
375) sono registrati per «prodotti di
profumeria e cosmetici, in particolare
preparati per i capelli e il bagno» e il
marchio GIORGI LINE (n. 1 789 484)
è registrato per «profumi e cosmetici» e
il marchio J GIORGI (n. 1 160 413) per
«acque di Colonia, deodoranti per il
corpo, shampoo, gel da bagno, lacche
per capelli, balsami dopo shampoo, balsami per capelli, latti per il corpo, latti
struccanti, rossetti, smalti per unghie,
creme solari (cosmetiche), tonici per il
viso».
37 La commissione di ricorso ha dichiarato, al punto 16 della decisione impugnata, che i prodotti contrassegnati
dai marchi spagnoli GIORGI LINE (n.
1 747 375 e n. 1 789 484), MISS GIORGI e J GIORGI devono essere considerati paragonabili o identici ai seguenti prodotti: «saponette; profumeria, oli
essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici, deodoranti per uso personale, prodotti per la pulizia, la cura e la
bellezza della pelle, del cuoio capelluto
e dei capelli», rientranti nella classe 3 e
contrassegnati dal marchio richiesto
GIORGIO BEVERLY HILLS.
38 E’ pacifico per le parti, peraltro,
che vi è un’identità o una somiglianza
tra i prodotti contrassegnati dai marchi
anteriori e quelli contrassegnati dal
marchio contestato.
39 Per quanto riguarda la comparazione dei segni, dalla giurisprudenza
emerge che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per
quanto attiene alla somiglianza visiva,
auditiva o concettuale dei marchi di cui
trattasi, sull’impressione complessiva
prodotta dai marchi, in considerazione,
in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. cit. sentenze SABEL, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punto 25). Inoltre, la Corte ha
dichiarato che non si può escludere che
la semplice somiglianza fonetica di due
marchi possa creare un rischio di confusione (v., in tal senso, cit. sentenza
Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 28).
40 Si deve quindi procedere a una
comparazione dei segni in conflitto nel
caso di specie sul piano visivo, fonetico
e concettuale.
SOMMARIO
41 In relazione alla comparazione visiva, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto GIORGIO BEVERLY HILLS, pur presentando una somiglianza con i marchi
anteriori in quanto il vocabolo «giorgi»
è presente in tutti i marchi anteriori ed
è contenuto nel vocabolo «giorgio»,
comporta tuttavia differenze considerevoli. I marchi anteriori contengono tutti elementi figurativi significativi e un
elemento verbale ulteriore («line» o
«miss» o «j»). Anche il marchio richiesto contiene un ulteriore elemento verbale, vale a dire BEVERLY HILLS, che
si presenta a lettere maiuscole nello
stesso corpo del segno verbale GIORGIO (punto 17 della decisione impugnata).
42 A questo proposito, si deve rilevare che il fatto che i marchi anteriori e il
marchio contestato comprendano, rispettivamente, gli elementi «giorgi» e
«giorgio», che presentano una certa somiglianza, ha un’incidenza secondaria
nella comparazione d’insieme e non
consente, di per sé, di dedurne l’esistenza di una somiglianza visiva tra i
segni in conflitto.
43 Infatti, l’esistenza nei segni di altri
elementi verbali, cioè la lettera «j», il
vocabolo «line» e il vocabolo «miss» nei
marchi anteriori e i vocaboli «Beverly»
e «Hills» nel marchio richiesto, fa sì che
l’impressione globale fornita da ciascun
segno sia differente. Inoltre, i marchi
anteriori comprendono elementi figurativi che hanno una configurazione particolare e originale.
44 Ne discende che la commissione di
ricorso ha considerato a giusto titolo
che le differenze tra i segni in conflitto
fossero sufficienti per ritenere che essi
non fossero simili sotto il profilo visivo.
45 Quanto alla comparazione fonetica, la commissione di ricorso non ha
proceduto ad una comparazione specifica tra i segni controversi, limitandosi
ad affermare che, sebbene il marchio richiesto GIORGIO BEVERLY HILLS
presenti una somiglianza con i marchi
anteriori in quanto il vocabolo «giorgi»
è presente in tutti i marchi anteriori ed
è contenuto nel vocabolo «giorgio», tale
marchio comporta, tuttavia, differenze
considerevoli con tali marchi (punto 17
della decisione impugnata).
46 A questo proposito, si deve constatare che esistono differenze importanti tra i segni in conflitto e che le loro
somiglianze sono minime rispetto alle
loro differenze. Infatti, il marchio contestato è composto di sei sillabe (giorgio-be-ver-ly-hills), di cui solamente
una, cioè la sillaba «gior», coincide con
quelle dei marchi anteriori che sono
composti, rispettivamente, di tre sillabe
(miss-gior-gi e j-gior-gi) e di quattro sillabe (gior-gi-li-ne).
47 Conseguentemente, gli elementi
fonetici comuni dei segni in conflitto
sono minori rispetto a quelli diversi. Si
deve considerare, pertanto, che i marchi
di cui si tratta sono dissimili dal punto
di vista fonetico.
48 Quanto alla comparazione concettuale dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha escluso, come già indicato dinanzi ad essa dall’opponente
(ricorrente dinanzi al Tribunale), che i
marchi in conflitto sono simili, da questo punto di vista, in ragione del fatto
che nel marchio richiesto GIORGIO
BEVERLY HILLS il vocabolo «giorgio» sarebbe dominante, mentre i termini «Beverly Hills» sarebbero una denominazione geografica tutt’al più descrittiva delle qualità dei prodotti
contrassegnati dal marchio e non potrebbe, quindi, essere tale da distinguerli.
49 A questo proposito, da una parte,
si deve osservare che, per quanto riguarda il marchio richiesto, i termini
«Beverly Hills», che fanno riferimento
ad un luogo geografico determinato
noto al pubblico destinatario, oltre a
non avere un valore descrittivo per i
prodotti di cui si tratta, hanno un valore semantico importante che si aggiunge a quello del nome proprio maschile
GIORGIO per formare un insieme
concettualmente differente rispetto ai
marchi anteriori e, in particolare, rispetto alle componenti dei marchi anteriori.
50 D’altra parte, si deve rilevare che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i termini del tipo «giorgi»
e «giorgio» non consentono di caratterizzare prodotti di profumeria e cosmetici. Infatti, come osservato dalla commissione di ricorso, data la frequenza
dell’utilizzo di nomi italiani, veri o presunti tali, nel settore della profumeria e
dato il fatto che i consumatori sono abituati ai marchi che contengono tali elementi, essi non penseranno, ogni volta
che un nome di questo tipo appaia in
un marchio in relazione ad altri elementi, denominativi o figurativi, che
questo indichi che i prodotti per i qua-
li è utilizzato provengano tutti dalla
stessa fonte (punto 17 della decisione
impugnata).
51 Conseguentemente, la commissione di ricorso ha considerato a giusto titolo che non vi è coincidenza sul piano
concettuale tra i segni in esame.
52 Pertanto, anche se, nella fattispecie,
esistono un’identità o una somiglianza
tra prodotti interessati dai marchi confliggenti, le differenze visive, fonetiche
e concettuali tra i segni costituiscono un
motivo sufficiente per escludere l’esistenza di un rischio di confusione nella
percezione del pubblico cui si rivolge il
marchio [v., in questo senso, sentenza
del Tribunale 12 dicembre 2002, causa
T-110/01, Vedial/UAMI - France Distribution (HUBERT), Racc. pag. II0000, punto 63].
53 Infine, come affermato dall’UAMI,
le decisioni del Tribunal Supremo citate dalla ricorrente non sono pertinenti
nel caso di specie. Infatti, si deve ricordare che la legittimità delle decisioni
delle commissioni di ricorso dev’essere
valutata unicamente sulla base del regolamento n. 40/94, come interpretato dal
giudice comunitario, e non sulla base di
una prassi decisionale precedente di un
giudice nazionale di uno Stato membro.
54 Alla luce di quanto precede, la
commissione di ricorso ha considerato
a giusto titolo che non vi è rischio di
confusione tra il marchio richiesto
GIORGIO BEVERLY HILLS e i marchi anteriori spagnoli J GIORGI (n. 1
160 413), MISS GIORGI (n. 1 747 374),
GIORGI LINE (n. 1 747 375 e n. 1 789
484). Pertanto, il motivo in esame, relativo ad una violazione dell’art. 52, n. 1,
lett. a), del regolamento n. 40/94,
dev’essere respinto.
55 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
56
(...) Sulle spese
Dispositivo:
1. Il ricorso è respinto.
2. La ricorrente è condannata alle
spese.
SOMMARIO
SERVICIOS CENTRALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS
ESTADOS MIEMBROS
ZENTRALBEHÖRDEN FÜR DEN GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
DER MITGLIEDSTAATEN
CENTRAL INDUSTRIAL PROPERTY OFFICES OF THE
MEMBER STATES
SERVICES CENTRAUX DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DES
ÉTATS MEMBRES
SERVIZI CENTRALI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEGLI
STATI MEMBRI
Belgique/België
ÅËËAÓ
Ellas/Å
Office de la Propriété industrielle
Administration de la Politique commerciale
Ministère des Affaires économiques
Boulevard du Roi Albert II, 16
B-1000 Bruxelles
Υπουργειο Αναπτυξη
Γενική Γραµµατεια Εµπορ′ιου
Γενική ΓραµµατεΙα Εσωτερικου′ Εµπορ′ιου
∆ιευθυνση Εµπορικης κ′ Βιοµηχανικής
Ιδιοκτησιας
Γραϕε′ιο Σηµατων
Πλατεíο Κανιγγος
GR-101 81 ΑΘΗΝΑ
Dienst voor de Industriële Eigendom
Bestuur Handelsbeleid
Ministerie van Economische Zaken
Koning Albert II-laan, 16
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 2 06 41 11
Fax (32-2) 2 06 57 50
http://mineco.fgov.be/organization _ market/
index_fr.htm
http://mineco.fgov.be/organization _ market/
index_nl.htm
Danmark
Patent-og Varemærkestyrelsen
Danish Patent and Trademark Office
Helgeshøj Allé 81
DK-2630 Taastrup
Tel. (45-43) 50 80 00
Fax (45-43) 50 80 01
http://www.dkpto.dk/
Ministère du Développement
Secrétariat Général du Commerce
Direction Générale du Commerce Intérieur
Direction de la Propriété Commerciale et
Industrielle
Bureau des Marques
Place de Kanning
GR-101 81 ATHÈNES
Tel. (30-10) 38 43 550
Fax (30-10) 38 21 717
Οργανισµο′ς Βιοµηχανικης Ιδιοκτησιας
Ο.Β.Ι.
(Σχεδια και υποδειγµατα)
Παντανασσης
15125 − Παραδεισος Αµαρουσιου
Office de la Propriété industrielle
O.B.I.
(Déssins et Modèles)
5, Pantanassis Street
15125 - Paradissos Amarousiou
Tel.: 30 210-6183538
Fax: 30 210-6819231
http://www.obi.gr/
Deutschland
España
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
D-80331 München
Oficina Española de Patentes y Marcas
Panamá, 1
E-28071 Madrid
Tel. (49-89) 21 95 0
Fax (49-89) 21 95 22 21
http://www.patent-und-markenamt.de/
Tel. (34) 913 49 53 00
Fax (34) 913 49 55 97
http://www.oepm.es/
SOMMARIO
France
Portugal
Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
26 bis rue de Saint-Pétersbourg
F-75800 Paris Cedex 08
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Campo das Cebolas
P-1100 Lisboa
Tel. (33-1) 53 04 53 04
Fax (33-1) 42 93 59 30
http://www.inpi.fr/
Tel. (351-21) 8 81 81 00
Fax (351-21) 8 87 53 08
http://www.inpi.pt/
Ireland
Suomi/Finland
Patents Office
Government Buildings
Hebron Road
Kilkenny
IRL
Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen
National Board of Patents and Registration of
Finland
Arkadiankatu 6 A
FIN-00100 Helsinki
Tel. (353-56) 20 111
Fax (353-56) 20 100
http://www.patentsoffice.ie
Tel. (358-9) 693 9500
Fax (358-9) 693 95204
http://www.prh.fi/
Italia
Ufficio italiano brevetti e marchi
Via Molise, 19
I-00187 Roma
Tel. (390-6) 48 27 188
Fax (390-6) 47 05 30 17
http://www.european-patent-office.org/it/
Luxembourg
Ministère de l’Economie
Direction de la Propriété Intellectuelle
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Adresse postale: L-2914 Luxembourg
Tel. (352) 478 4110
Fax (352) 22 26 60
http://www.etat.lu/EC/
Nederland
Bureau voor de Industriële Eigendom
Netherlands Industrial Property Office
P.O. Box 5820
NL - 2280 HV Rijswijk (2H)
Tel. (31-70) 3 98 66 55
Fax (31-70) 3 90 01 90
http://bie.minez.nl/
Österreich
Sverige
Patent- och Registreringsverket
Swedish Patent and Registration Office
Valhallavägen 136
P.O. Box 5055
S-102 42 Stockholm
Tel. (46-8) 782 25 00
Fax (46-8) 666 02 86
http://www.prv.se/prveng/front.htm
United Kingdom
The Patent Office
Concept House
Tredegar Park
Cardiff Road
Newport
Gwent NP10 899
GB
Tel. (44-1633) 81 40 00
Fax (44-1633) 81 10 55
http://www.patent.gov.uk/
Benelux
Benelux-Merkenbureau
Bureau Benelux des Marques
Bordewijklaan 15
NL - 2591 XR Den Haag
Tel. (31-70) 3 49 11 11
Fax (31-70) 3 47 57 08
http://www.bmb-bbm.org/
Österreichisches Patentamt
Dresdner Strasse 87
A-1200 Wien
Het Benelux-Bureau voor Tekeningen of
Modellen Bureau Benelux des Dessins ou
Modèles
Bordewijklaan 15
NL - 2591 XR La Haye
Tel. (43-1) 5 34 24 0
Fax (43-1) 5 34 24 520
http://www.patent.bmwa.gv.at/
Tel. +(31.70) 349.11.11
Fax +(31.70) 347.57.08
http://www.bbtm-bbdm.org/
SOMMARIO
ORGANISMOS INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES CON
LOS QUE LA OAMI MANTIENE RELACIONES DE COOPERACIÓN
INTERNATIONALE NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN, MIT
DENEN DAS HABM ZUSAMMENARBEITET
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS WITH
WHICH THE OHIM COOPERATES
ORGANISMES INTERNATIONAUX NON GOUVERNEMENTAUX AVEC
LESQUELS L’OHMI ENTRETIENT DES RAPPORTS DE COOPÉRATION
ORGANISMI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVI CON I QUALI
L’UAMI INTRATTIENE RAPPORTI DI COOPERAZIONE
Association des Industries de Marque
AIM
Ms. Marie Pattullo
Legal Affairs Manager
9 Avenue des Gaulois
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 736 03 05
Fax (32-2) 734 67 02
http://www.aim.be
[email protected]
Association Internationale pour la
Protection de la Propriété Industrielle
AIPPI
Conseil européen de l’industrie
chimique
CEFIC
Mr Alain Perroy, President
Mr Jean-Marie Devos, Secretary General
Mrs Nicole Maréchal, Legal Counsellor
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, boîte 1
B-1160 Bruxelles
Tel. (32-2) 676 72 18
Fax (32-2) 676 73 31
http://www.cefic.org
[email protected]
Committee of National Institutes of
Patent Agents
CNIPA
General Secretariat
Tödistrasse 16
CH - 8027 Zurich
Switzerland
Tel. (41) 1 280 58 80
Fax (41) 1 280 58 85
http://www.aippi.org
[email protected]
Dr Eugen Popp
Secretary General
c/o Meissner, Bolte & Partner
Widenmayerstraße 48
Postfach 860624
D-81633 München
Tel. (49-89) 21 21 860
Fax (49-89) 21 21 86 70
Bureau of European Designers
Associations
BEDA
European Communities Trade Mark
Association
ECTA
C/ Diagonal, 452-5o
E-08006 Barcelona
Tel. (34-93) 415 36 55
Fax (34-93) 415 54 19
http://www.beda.org
[email protected]
Mr Kaj L. Henriksen
President
ECTA Secretariat
Bisschoppenhoflaan 286, Box 5
B-2100 Deurne-Antwerpen
Tel. (32) 3 326 47 23
Fax (32) 3 326 76 13
http://www.ecta.org
[email protected]
SOMMARIO
European Federation of
Pharmaceutical Industries and
Associations
EFPIA
Ms Ann Robins
Manager Legal Affairs
Leopold Plaza Building
Rue du Trône 108, boîte 1
B-1050 Bruxelles
Tel. (32-2) 626 25 42
Fax (32-2) 626 25 66
http://www.efpia.org
[email protected]
International Chamber of
Commerce
ICC
Ms Daphné Yong-D’Hervé
Chef de Division
38, cours Albert 1er
F-75008 Paris
Tel. (33-1) 49 53 28 18
Fax (33-1) 49 53 28 35
http://www.iccwbo.org
[email protected]
The European Apparel and Textile
Organisation
EURATEX
International Council of Graphic
Design Association
ICOGRADA
Ms Stéphanie Berre
24, Rue Montoyer, boîte 10
B-1000 Bruxelles
22, avenue Galilée
Tel. (32-2) 285 48 93
Fax (32-2) 230 60 54
http://www.euratex.org
[email protected]
Mr Thierry Van Kerm
Secretariat
P.O. Box 5
Forest 2
B-1190 Bruxelles
Tel. (32-2) 344 58 43
Fax (32-2) 344 71 38
http://www.icograda.org
[email protected]
Fédération européenne des mandataires
de l’industrie en propriété industrielle
FEMIPI
International Council of Societies of
Industrial Design
ICSID
M. François Dusolier
c/o Synthélabo
Service des marques
22, avenue Galilée
F-92350 Le-Plessis-Robinson
Tel. (33-1) 53 77 48 73
Fax (33-1) 45 37 59 35
http://www.femipi.org
[email protected]
Ms Kaarina Pohto
Secretary General
Erottajankatu 11 A 18
FI-00130 Helsinki
Tel. (358-9) 696 22 90
Fax (358-9) 696 22 910
http://www.icsid.org
[email protected]
The European Union Members
Commission of FICPI
EUCOF
International Trademark
Association
INTA
Mr Helmut Sonn
President of EUCOF
c/o Sonn, Pawloy, Weinziger & Wolfram
Riemergasse 14
A-1010 Wien
Tel. (43 1) 512 84 05 41
Fax (43 1) 512 84 05 90
[email protected]
Mr Bruce J. MacPherson
International Manager
1133 Avenue of the Americas
New York, NY 10036-6710
USA
Tel. (1-212) 768 98 87
Fax (1-212) 768 77 96
http://www.inta.org
[email protected]
SOMMARIO
Licensing Executives Society
International
LES
Mr Jonas Gullikson
Vice-President
c/o Ström & Gullikson AB
P.O. Box 4188
S-20313 Malmö
Tel. +46 40 75745
Fax +46 40 23 78 97
http://www.sg.se
[email protected]
Union des confédérations de
l’industrie et des employeurs
d’Europe
UNICE
Mr Dirk F. Hudig, Secretary General
Mr Jérôme Chauvin - Legal Adviser Company Affairs Department
40 Rue Joseph II, boîte 4
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 237 65 11
Fax (32-2) 231 14 45
http://www.unice.org
[email protected]
Association of European Trade
Mark Owners
MARQUES
Union of European Practitioners in
Industrial Property
UNION
Mr. Colin Grimes
Secretary General
840 Melton Road
Thurmaston
Leicester LE4 8BN
United Kingdom
Tel. (44-116) 264 00 80
Fax (44-116) 264 01 41
http://www.marques.org
[email protected]
Mr Philippe Overath
Secretary General
c/o Cabinet Bede
Bd Lambermont, 140
B-1030 Brussels
Tel. (32-2) 779 03 39
Fax (32-2) 772 47 80
[email protected]
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