L’industria del falso, una storia
antica ancora troppo attuale
L’evoluzione normativa penale italiana
Col. t.ISSMI Alessandro Popoli
Bari, 6 ottobre 2014
“…è un fatto umano,
e come ogni fatto umano,
ha un inizio ed una fine”
GIOVANNI FALCONE
La contraffazione è un fatto importante,
con un inizio antichissimo
e una diversa percezione nel tempo…
sta a noi scrivere la parola fine!
VI - VII secolo a.C.
le leggi di Solone
prevedevano pene severe per i
coniatori di monete false
Editto di Sibari
«se uno dei cucinieri o dei cuochi inventa un piatto
originale ed elaborato, a nessun altro è concesso
utilizzare la ricetta se non all’inventore stesso prima
che sia trascorso un anno, e così, a chi per primo
l’abbia inventata sia riservato di trarne profitto
durante il suddetto periodo; ciò affinché gli altri,
dandosi da fare essi stessi,
si segnalino per invenzioni di tal genere»
Il diritto romano andava a colpire solo talune forme di falso
• lex Cornelia de falsis
testamenti, monete
• lex Julia de majestate
documenti pubblici
Un famoso falso della storia Romana è la c.d. “Donazione di Costantino”
probabilmente risalente al 313,
con cui Costantino cedeva Roma e
le province occidentali a Papa Silvestro
MEDIOEVO
Falsificazione di:
Pene previste
documenti
sigilli
Taglio della mano
monete
Pena di morte
UMANESIMO
LEGGE VENEZIANA DEL 1474
primato mondiale di regolamentazione legale dei diritti di proprietà industriale
Era previsto il sequestro della cosa
contraffatta e una multa di 100 zecchini
destinati per metà al titolare dell’opera e
per metà a vantaggio della pubblica
beneficenza locale.
CODICI PRE-UNITARI
1810 codice napoleonico dei delitti e delle pene pel regno d’Italia
1815 Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche pel
Regno Lombardo-Veneto
1819 Codice per lo Regno delle due Sicilie
1820 Codice penale per gli stati di Parma, Piacenza e
Guastalla
1832 Regolamento gregoriano (è quanto di più vicino a un
codice penale ebbe mai lo Stato della Chiesa)
1839 Codice penale per gli stati di S.M. il Re di Sardegna
1852 Codice penale austriaco del 1852 (Valido anche per i
domini austriaci in Italia (Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino)
1853 Codice penale pel Granducato di Toscana
1855 Codice criminale e di procedura penale per gli stati Estensi
Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna del
1859 fu esteso a tutto il regno d’Italia
TITOLO V «dei reati relativi al commercio»
contraffazione del nome, del marchio o altro segno apposto
con approvazione del governo del re sopra mercanzie, animali
o manifatture o sopra opere di ingegno (art. 394)
fabbricazione, vendita e introduzione nel regno di tali
mercanzie (art. 395)
introduzione nel regno, vendita, riproduzione
di scritti, composizioni musicali, disegni,
pitture, od altra produzione stampata od
incisa, contro le leggi ed i regolamenti
relativi alla proprietà e privativa degli autori o
degli editori, loro concessa dal Governo del
Re (art. 395, 2° co.)
oggetto
“Sarà punito con multa estensibile a lire
prodotto
cinquecento, oltre il risarcimento dei
profitto
danni e la confiscazione delle cose
contraffatte e degli strumenti che hanno
servito alla frode”
Cose che servirono a commettere il reato
Seconda rivoluzione industriale
Contraffazione artigianale
Contraffazione industriale
Fine del XIX secolo
codice Zanardelli
primo codice penale, unico ed unitario.
1889
Bene tutelato
per le condotte di contraffazione
Fede pubblica (art. 296 – 297)
Salute pubblica (art. 318 a 320, 322)
contraffazione
alterazione
nomi, marchi o segni distintivi delle opere
dell'ingegno o di qualsiasi industria
uso
disegni o modelli industriali
CONDOTTE
commercio
importazione
adulterazione
nomi, marchi o segni distintivi atti a
indurre in inganno il compratore
sull'origine o sulla qualità dell'opera o
del prodotto
sostanze alimentari o medicinali
Giuseppe Zanardelli, nella
relazione ministeriale del
1887 ebbe a dire:
“i falsarii sono ritenuti a ben ragione
i malfattori più volgari, più nefasti,
ed anche i meno facilmente correggibili”
Curiosità…
“il falso più fesso di tutti i tempi”
76 a.C.
Nel 1929 un sedicente trafugatore di tombe
riuscì a vendere ad un ingenuo turista una
moneta romana sulla quale era incisa in maniera
evidente la data del 76 a.C.
come se i romani dell’epoca avessero saputo che
76 anni dopo sarebbe nato Cristo
codice Rocco
delitti contro la fede pubblica (Libro II, Titolo VII, Capo II)
contraffazione, alterazione o uso di marchi
o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli
e disegni
(art. 473 del codice penale)
3 fattispecie penali
introduzione nello Stato e commercio di
prodotti con segni falsi
(art. 474 del codice penale)
vendita di prodotti con segni mendaci
(art. 517 del codice penale)
Evoluzione attuale
Regolamento (CE) del Consiglio n. 1383/2003
merci che violano un diritto di proprietà intellettuale
merci contraffatte
merci sulle quali sia stato apposto, senza
autorizzazione, un marchio di fabbrica o di
commercio identico a quello validamente
registrato per gli stessi tipi di merce o che non
possa essere distinto da tale marchio
alla stessa categoria appartengono i segni
distintivi (etichette, opuscoli, ecc.) e gli
imballaggi recanti marchi contraffatti, anche
se presentati separatamente dalle merci
merci usurpative
merci che costituiscono o contengono copie
(ad es., del modello o del disegno) fabbricate
senza il consenso del titolare del diritto
Evoluzione attuale
Regolamenti e Direttive
Legge 27 luglio 2009, n. 99 ha:
• aumentato le pene, (ad esempio, per la semplice contraffazione – art. 473 - si
è passati da un massimo di 2.000 ad un massimo di 25.000 euro di multa più
la reclusione fino a tre anni);
• introdotto il reato di associazione a delinquere finalizzato alla contraffazione;
• previsto una sanzione per gli acquirenti fino a 7.000 euro;
• previsto la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono l’oggetto, il
prodotto, il prezzo, il profitto della contraffazione;
• previsto la confisca per equivalente;
• aggravato la pena in caso di sistematicità ed organizzazione nel porre in atto
il reato;
• introdotto il reato di usurpazione;
• introdotto il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o di origine;
• previsto la confisca per sproporzione;
• dotato gli operatori di polizia di metodi di indagine più invasivi.
«abbiamo fra noi uomini di grande ingegno, atti ad inventare
e scoprire dispositivi ingegnosi: ed è in vista della grandezza
e della virtù della nostra città che cercheremo di far arrivare qui
sempre più uomini di tale specie ogni giorno»
Repubblica di Venezia, 19 marzo 1474
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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Col. t.ISSMI Alessandro Popoli