L’industria del falso, una storia antica ancora troppo attuale L’evoluzione normativa penale italiana Col. t.ISSMI Alessandro Popoli Bari, 6 ottobre 2014 “…è un fatto umano, e come ogni fatto umano, ha un inizio ed una fine” GIOVANNI FALCONE La contraffazione è un fatto importante, con un inizio antichissimo e una diversa percezione nel tempo… sta a noi scrivere la parola fine! VI - VII secolo a.C. le leggi di Solone prevedevano pene severe per i coniatori di monete false Editto di Sibari «se uno dei cucinieri o dei cuochi inventa un piatto originale ed elaborato, a nessun altro è concesso utilizzare la ricetta se non all’inventore stesso prima che sia trascorso un anno, e così, a chi per primo l’abbia inventata sia riservato di trarne profitto durante il suddetto periodo; ciò affinché gli altri, dandosi da fare essi stessi, si segnalino per invenzioni di tal genere» Il diritto romano andava a colpire solo talune forme di falso • lex Cornelia de falsis testamenti, monete • lex Julia de majestate documenti pubblici Un famoso falso della storia Romana è la c.d. “Donazione di Costantino” probabilmente risalente al 313, con cui Costantino cedeva Roma e le province occidentali a Papa Silvestro MEDIOEVO Falsificazione di: Pene previste documenti sigilli Taglio della mano monete Pena di morte UMANESIMO LEGGE VENEZIANA DEL 1474 primato mondiale di regolamentazione legale dei diritti di proprietà industriale Era previsto il sequestro della cosa contraffatta e una multa di 100 zecchini destinati per metà al titolare dell’opera e per metà a vantaggio della pubblica beneficenza locale. CODICI PRE-UNITARI 1810 codice napoleonico dei delitti e delle pene pel regno d’Italia 1815 Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche pel Regno Lombardo-Veneto 1819 Codice per lo Regno delle due Sicilie 1820 Codice penale per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla 1832 Regolamento gregoriano (è quanto di più vicino a un codice penale ebbe mai lo Stato della Chiesa) 1839 Codice penale per gli stati di S.M. il Re di Sardegna 1852 Codice penale austriaco del 1852 (Valido anche per i domini austriaci in Italia (Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino) 1853 Codice penale pel Granducato di Toscana 1855 Codice criminale e di procedura penale per gli stati Estensi Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna del 1859 fu esteso a tutto il regno d’Italia TITOLO V «dei reati relativi al commercio» contraffazione del nome, del marchio o altro segno apposto con approvazione del governo del re sopra mercanzie, animali o manifatture o sopra opere di ingegno (art. 394) fabbricazione, vendita e introduzione nel regno di tali mercanzie (art. 395) introduzione nel regno, vendita, riproduzione di scritti, composizioni musicali, disegni, pitture, od altra produzione stampata od incisa, contro le leggi ed i regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori, loro concessa dal Governo del Re (art. 395, 2° co.) oggetto “Sarà punito con multa estensibile a lire prodotto cinquecento, oltre il risarcimento dei profitto danni e la confiscazione delle cose contraffatte e degli strumenti che hanno servito alla frode” Cose che servirono a commettere il reato Seconda rivoluzione industriale Contraffazione artigianale Contraffazione industriale Fine del XIX secolo codice Zanardelli primo codice penale, unico ed unitario. 1889 Bene tutelato per le condotte di contraffazione Fede pubblica (art. 296 – 297) Salute pubblica (art. 318 a 320, 322) contraffazione alterazione nomi, marchi o segni distintivi delle opere dell'ingegno o di qualsiasi industria uso disegni o modelli industriali CONDOTTE commercio importazione adulterazione nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine o sulla qualità dell'opera o del prodotto sostanze alimentari o medicinali Giuseppe Zanardelli, nella relazione ministeriale del 1887 ebbe a dire: “i falsarii sono ritenuti a ben ragione i malfattori più volgari, più nefasti, ed anche i meno facilmente correggibili” Curiosità… “il falso più fesso di tutti i tempi” 76 a.C. Nel 1929 un sedicente trafugatore di tombe riuscì a vendere ad un ingenuo turista una moneta romana sulla quale era incisa in maniera evidente la data del 76 a.C. come se i romani dell’epoca avessero saputo che 76 anni dopo sarebbe nato Cristo codice Rocco delitti contro la fede pubblica (Libro II, Titolo VII, Capo II) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 del codice penale) 3 fattispecie penali introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 del codice penale) vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 del codice penale) Evoluzione attuale Regolamento (CE) del Consiglio n. 1383/2003 merci che violano un diritto di proprietà intellettuale merci contraffatte merci sulle quali sia stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merce o che non possa essere distinto da tale marchio alla stessa categoria appartengono i segni distintivi (etichette, opuscoli, ecc.) e gli imballaggi recanti marchi contraffatti, anche se presentati separatamente dalle merci merci usurpative merci che costituiscono o contengono copie (ad es., del modello o del disegno) fabbricate senza il consenso del titolare del diritto Evoluzione attuale Regolamenti e Direttive Legge 27 luglio 2009, n. 99 ha: • aumentato le pene, (ad esempio, per la semplice contraffazione – art. 473 - si è passati da un massimo di 2.000 ad un massimo di 25.000 euro di multa più la reclusione fino a tre anni); • introdotto il reato di associazione a delinquere finalizzato alla contraffazione; • previsto una sanzione per gli acquirenti fino a 7.000 euro; • previsto la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono l’oggetto, il prodotto, il prezzo, il profitto della contraffazione; • previsto la confisca per equivalente; • aggravato la pena in caso di sistematicità ed organizzazione nel porre in atto il reato; • introdotto il reato di usurpazione; • introdotto il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o di origine; • previsto la confisca per sproporzione; • dotato gli operatori di polizia di metodi di indagine più invasivi. «abbiamo fra noi uomini di grande ingegno, atti ad inventare e scoprire dispositivi ingegnosi: ed è in vista della grandezza e della virtù della nostra città che cercheremo di far arrivare qui sempre più uomini di tale specie ogni giorno» Repubblica di Venezia, 19 marzo 1474 GRAZIE PER L’ATTENZIONE