Avv. Riccardo Castiglioni Studio Legale Castiglioni Bonelli Marchetti le Divelec “Look-alike, free riders, parassitismo. La contraffazione non confusoria: nuova minaccia per le marche” INDICAM Milano – 20 giugno 2007 esame del quadro normativo il concetto di ‘confusione’ nelle norme del codice penale ‘contraffazione non confusoria’ e codice dei diritti di proprietà industriale conclusioni Art. 473 codice penale Art. 517 codice penale Art. 474 codice penale Art. 127 d. lgs. 10 febbraio 2005 esame del quadro normativo il concetto di ‘confusione’ nelle norme del codice penale ‘contraffazione non confusoria’ e codice dei diritti di proprietà industriale conclusioni Art. 473 c.p. Art. 474 c.p. Art. 517 c.p. Reato di pericolo plurioffensivo; Vs. Tutela della fede pubblica; ____________________________ Reato di pericolo plurioffensivo; Vs. Tutela della fede pubblica; ____________________________ Reato di danno che tutela la correttezza degli scambi commerciali; L’inganno al consumatore è elemento del reato; ____________________________ Art. 473 codice penale Art. 474 codice penale Art. 517 codice penale esame del quadro normativo il concetto di ‘confusione’ nelle norme del codice penale ‘contraffazione non confusoria’ e codice dei diritti di proprietà industriale conclusioni DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n.30 Codice della Proprieta' Industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. (GU n. 52 del 4-3-2005- Suppl. Ordinario n.28) In vigore dal 19 marzo 2005 DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n.30 Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Art. 1. Diritti di proprieta' industriale 1. Ai fini dei presente codice, l'espressione proprieta‘ industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali. Nuovo Codice Proprietà Industriale Art. 127 (Sanzioni penali e amministrative) Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del Codice penale chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente Codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro. Art. 127 c.p.i. Art. 473 codice penale Art. 474 codice penale Art. 517 codice penale CBMLD esame del quadro normativo il concetto di ‘confusione’ nelle norme del codice penale ‘contraffazione non confusoria’ e codice dei diritti di proprietà industriale conclusioni (a) Adeguatezza della tutela civile; (b) Opportunità di una tutela penale più forte in ragione del disvalore sociale delle condotte e dell’incremento del fenomeno; (c) Eventuali modifiche al Codice penale ed al Codice dei Diritti di Proprietà Industriale; Avv. Riccardo Castiglioni Studio Legale Castiglioni Bonelli Marchetti le Divelec Viale Bianca Maria, 13 20122 – Milano Tel. +39 02 7639 0313 +39 02 7631 0867 Fax +39 02 795 218 Mobile +39 335 6097 284 [email protected] [email protected]