LA TUTELA DELLA
PROPRIETÁ INDUSTRIALE
NEI BRICST
UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA
Iniziativa promossa da:
UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA
in occasione di Expo Milano 2015
In collaborazione con
Con il contributo di
Autori:
Nadia Adani
Caterina Caizzone
Giovanni Casadei
Chiara Colò
Siona Engel
Fabrizio Gagliardelli
Aldo Paparo
Dorotea Passalacqua
Nicola Tarantini
Simone Verducci Galletti
Coordinamento redazionale:
Silvia Margaria e Giorgia Manenti
Area Internazionalizzazione Unindustria Reggio Emilia
Nadia Adani e Aldo Paparo
Bugnion S.p.A. – sede Modena e Reggio Emilia
Nessuna responsabilità deriva dall’utilizzo improprio del contenuto della presente guida e/o da eventuali modifiche che interverranno nella normativa I.P. dei Paesi indicati.
La presenta guida è solo informativa e desidera illustrare in maniera sintetica tematiche generali di tutela di marchi e brevetti in Brasile, Russia,
India, Cina, Sud Africa e Turchia, da approfondire, in caso di interesse, con enti e studi specializzati in I.P.
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Indice
Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
BRASILE
Brevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Marchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Russia
Brevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Marchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INDIA
Brevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Marchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CINA
Brevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Marchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SUDAFRICA
Brevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Marchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TURCHIA
Brevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Marchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Glossario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
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Presentazione
A
lla manifestazione Expo - che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 - hanno aderito 144 paesi, in rappresentanza del 94% della popolazione mondiale e sono stati stimati circa 20 milioni di visitatori durante i sei mesi di apertura.
I Paesi partecipanti visiteranno l’Expo e promuoveranno missioni di sistema, istituzionali ed imprenditoriali: un’occasio-
ne straordinaria che porterà l’Italia per sei mesi alla ribalta di tutto il mondo. Questa sarà anche una prestigiosa vetrina per le tante piccole e medie imprese che potranno così beneficiare di un palcoscenico internazionale per promuovere le loro eccellenze .
Unindustria Reggio Emilia ha realizzato una serie di progetti per rendere l’evento a “misura d’azienda” e per creare occasioni di business a lungo respiro, che vadano oltre l’arco temporale della manifestazione, e che siano finalizzate ad incrementare
la presenza delle nostre imprese su nuovi mercati e ad aiutarle ad aprirne di nuovi.
Inoltre, sempre in previsione di flussi di delegazioni di operatori stranieri (fra i quali ci saranno anche competitors da tutto il mondo),
abbiamo ideato e realizzato questa Guida, che è stata pensata come un utile strumento informativo e di tutela per le nostre
Associate.
La Guida completa ed integra la proposta di iniziative che Unindustria Reggio Emilia propone alle Associate, affinché possano
realmente trarre tutti i vantaggi che questa occasione, in parte unica e irripetibile, può offrire, suggerendo - sui principali mercati
di riferimento - i migliori strumenti di difesa della proprietà industriale (in particolare marchi e brevetti) e rappresentando
un importante strumento per garantire la salvaguardia della competitività internazionale delle nostre Associate e delle nostre
eccellenze.
La pubblicazione è stata redatta in collaborazione con Bugnion S.p.A. - società leader nella tutela della proprietà industriale - con
la quale collaboriamo da diversi anni e alla quale vanno i nostri ringraziamenti.
Paolo Bucchi
Vicepresidente Unindustria Reggio Emilia
con delega all’Internazionalizzazione
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D
esidero ringraziare Unindustria Reggio Emilia per averci invitati a partecipare alla realizzazione di questo opuscolo e, ancor
prima, per avere pensato di realizzarlo: un agile e semplice strumento di informazione da destinare alle aziende del suo
territorio e in particolare alle micro, piccole e medie imprese.
Queste tipologie di aziende, che sono come sappiamo la spina dorsale dell’economia italiana, spesso non hanno il tempo e le
risorse per fermarsi a considerare le ricadute economiche positive che un’attenta identificazione e gestione dei propri beni immateriali può arrecare.
La Proprietà Intellettuale viene spesso a torto percepita come un mondo astruso e complicato dove solo le grandi aziende, magari
addirittura solo le multinazionali, posso avventurarsi.
Eppure, parlando di gestione della Proprietà Intellettuale, noi ci riferiamo alla possibilità di garantirsi l’esclusiva sul proprio nome
e su quello dei propri prodotti o sul loro aspetto estetico, e sui frutti della ricerca e dell’innovazione e delle modalità per renderli
strumenti efficaci di crescita del business.
Negli ultimi anni abbiamo visto che le aziende che con meno fatica sono sopravvissute alla crisi economica o che addirittura da
questa crisi sono uscite rafforzate e vincenti sono state spesso quelle che si sono trovate nuovi sbocchi e nuovi mercati.
Ecco quindi perché pensiamo che questa semplice Guida dedicata alla proprietà Intellettuale nei Paesi in maggiore sviluppo, or-
mai conosciuti come BRICST, possa accompagnare e aiutare gli imprenditori nel loro viaggio sui mercati esteri.
Un viaggio non facile dove il successo dipende dalla grinta, la determinazione, l’inventiva e il coraggio che gli imprenditori di questo
territorio di eccellenze hanno sempre caparbiamente dimostrato.
Imprenditori che, ne sono certa, sapranno trarre vantaggio anche dalla centralità e dalla visibilità che il nostro Paese avrà in questo
2015 appena iniziato.
Renata Righetti
Presidente Bugnion S.p.A.
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6
Brasile
Brasile
BREVETTI
Come si tutelano i ritrovati
Il Brasile è membro della WIPO (World
Intellectual Property Organization), della
Convenzione di Unione di Parigi e del
TRIPS.
La legge sulla proprietà intellettuale del
1996 consente di proteggere le invenzioni attraverso il deposito di domande di
brevetto per invenzione, per modello di
utilità industriale, per design.
La procedura di brevettazione
Le domande di brevetto, sia per invenzione, sia per modello di utilità, possono
essere presentate sia da una persona fisica, sia da una persona giuridica.
È consentito il deposito di un brevetto
entro un anno dalla data di prima divulgazione dell’invenzione ad opera dell’inventore.
Da notare che per le invenzioni realizzate
da un dipendente di un’azienda che non
è retribuito per svolgere un’attività inventiva, ma che per realizzare l’invenzione si
è avvalso dei mezzi dell’azienda, è prevista una titolarità condivisa tra dipendente ed azienda.
La procedura di concessione dei brevetto dura in media 9 anni dalla data di
deposito. L’Ufficio Brevetti Brasiliano ha
assunto l’impegno di ridurre il tempo
necessario a quattro anni entro il 2020.
Vale la pena notare che recentemente
l’Ufficio Brevetti Brasiliano ha promosso
un sforzo collettivo per velocizzare l’esame dei brevetti riguardanti tecnologie
ecologiche. Il settore delle tecnologie
ecologiche non è precisamente delimitato, ma ogni invenzione che contribuisca a ridurre l’inquinamento attraverso
una maggiore efficienza energetica, una
riduzione delle materie necessarie e dei
rifiuti è stata ammessa al programma.
Inoltre, l’accesso al programma per le
tecnologie ecologiche consente di ridurre notevolmente i costi della procedura
di brevettazione.
Sia le domande di brevetto per invenzione, sia le domande di brevetto per modello di utilità sono sottoposte ad esame
di merito. L’esame di merito deve essere
chiesto entro 36 mesi dalla data di deposito, altrimenti la domanda si considera
abbandonata.
Per essere brevettabile, un’invenzione
deve essere nuova, inventiva e suscettibile di applicazione industriale. I criteri
per valutare i requisiti di brevettabilità
sono sostanzialmente analoghi ai criteri
di valutazione europei.
Per essere brevettabile, un modello di
utilità industriale deve essere nuovo,
inventivo e suscettibile di applicazione
industriale. La valutazione del passo inventivo richiesto ad un modello di utilità
è meno stringente rispetto ad un’invenzione. Sostanzialmente come in Italia,
perché vi sia un passo inventivo è sufficiente che siano riscontrabili una maggiore comodità di utilizzo o di fabbricazione.
Una volta concluso l’esame, la domanda
di brevetto viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
A partire dalla pubblicazione nel Bollettino è possibile depositare osservazioni sulla validità del brevetto da parte di
chiunque sia interessato.
La durata massima dei brevetti per invenzione è 20 anni dalla data di deposito. La durata massima dei brevetti per
modello di utilità industriale è di 15 anni
dalla data di deposito.
Come si fanno valere i diritti legati ad
un brevetto
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Preliminarmente si segnala che non è
obbligatorio marcare i prodotti coperti
da brevetto.
Le strategie per far valere i propri diritti
possono dipendere da vari fattori.
Innanzitutto in Brasile è possibile perseguire un contraffattore sia per via civile,
sia per via penale.
Se il contraffattore non possiede un brevetto sul proprio prodotto e si hanno sufficienti prove della contraffazione, con
la concessione del brevetto è possibile
avviare una causa per contraffazione,
richiedendo misure cautelari preventive,
al fine di ottenere la cessazione immediata delle attività contraffattive, e/o per
ottenere discovery e sequestri dei prodotti contraffatti, nonché per ottenere il
risarcimento dei danni patiti.
Nel caso il brevetto non sia ancora stato
concesso non è possibile avviare direttamente un procedimento giudiziario nei
confronti del contraffattore, ma è necessario inviare preliminarmente una lettera
di diffida al contraffattore. Parallelamente è possibile richiedere una procedura
di esame accelerata della domanda di
brevetto. Quando interviene la concessione del brevetto è possibile avviare la
procedura giudiziaria.
I procedimenti giudiziari per contraffazione si svolgono presso i tribunali di stato.
I procedimenti hanno durata diversa nei
vari stati. Solo gli stati di San Paolo e di
Rio de Janeiro hanno tribunali specializzati in proprietà industriale.
Un procedimento per contraffazione
dura mediamente tra i due ed i quattro
anni per il primo grado. È possibile appellarsi contro le decisioni di primo grado. I procedimenti di appello durano mediamente tra uno e due anni. Negli stati
di San Paolo e Rio de Janeiro, grazie alla
Brasile
presenza dei tribunali specializzati, i procedimenti sono sensibilmente più rapidi
della media nazionale.
I tribunali brasiliani, in generale, sono
disponibili alla concessione di misure
cautelari preventive, purché la contraffazione sia sostanziata in maniera adeguata. La legge brasiliana consente infatti di
ottenere provvedimenti cautelari preventivi al fine di cessare la contraffazione e
bloccare i prodotti accusati fino al raggiungimento di una sentenza finale.
Un procedimento giudiziario piuttosto
famoso in Brasile ha recentemente visto contrapposti il colosso internazionale Weatherford, titolare di numerose
licenze di trivellazione e sfruttamento di
giacimenti petroliferi sul suolo brasiliano,
e la società brasiliana IPB GR Industria
Mecanica.
Nel 2008 IPB GR ha citato in giudizio
Weatherford per contraffazione di un
brevetto relativo ad una pinza meccanica
utilizzata nelle trivellazioni in alto mare.
Dopo una fase iniziale di contradditorio
tra le parti, il giudice designato (presso la
5a Corte Civile di Serra, Stato di Espirito
Santo) ha designato un esperto tecnico
il quale ha rilasciato una relazione a favore di IPB GR, sottolineando la pratica
contraffattiva messa in opera da Weatherford. Nel 2013 Weatherford è stata
condannata per contraffazione in primo
grado alla cessazione dell’attività contraffattiva ed al risarcimento dei danni
subiti da IPB GR. Un successivo appello
presentato da Weatherford è stato rigettato, con la conseguente conferma della
condanna.
Curiosità
L’Ufficio Brevetti Brasiliano ospita una camera di mediazione della WIPO. Rivolgendosi a tale camera di mediazione è
possibile risolvere rapidamente (circa 6 mesi) le controversie di brevetto (o marchio), ad un costo notevolmente inferiore
se paragonato al costo di un procedimento giudiziario.
L’Ufficio Brevetti Brasiliano è fortemente impegnato nel tentativo di allineare i tempi delle proprie procedure di concessione a quello dei paesi occidentali. A testimonianza di tale impegno si possono portare l’elevato numero di assunzioni
di personale specializzato, effettuate negli ultimi anni, e l’implementazione di un servizio di deposito telematico delle
domande di brevetto, operativo dall’inizio del 2014.
MARCHI
Normativa di riferimento
Industrial Property Law entrata in vigore
il 15.05.1997, che ha portato alcuni cambiamenti nella legge marchi (tra gli altri,
uso obbligatorio da 2 a 5 anni, riconoscimento del prior use).
Nel 2010 l’INPI ha emesso una nuova
edizione della GUIDELINES FOR TRADEMARK ANALYSIS.
Il Brasile - come l’Italia - è firmatario di
vari trattati internazionali, tra cui la Convenzione di Berna, l ́Accordo TRIPS, la
Convenzione di Parigi e la Convenzione
di Roma e, per questa ragione, gli italiani godono in Brasile degli stessi diritti di
tutela uguali a quelli che avrebbero nel
proprio paese di origine in riferimento
alla tutela dei diritti in P.I.
Il Brasile aderisce ai seguenti accordi internazionali:
• 1965 - Convenzione di Parigi per la
protezione della Proprietà Industriale (CUP), in vigore in Brasile dal luglio 1884;
• 1975 - Convenzione istitutiva della WIPO (Organizzazione Mondiale
della Proprietà Industriale) in vigore
in Brasile;
• 1973 - Accordo di Vienna sulla classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi;
• 1995 - Accordo TRIPs
Tuttavia va sottolineato che il Brasile non
aderisce al Sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, né
all’Accordo né al Protocollo (ai fini della
tutela del proprio marchio sul territorio
brasiliano occorre quindi procedere direttamente attraverso una registrazione
nazionale presso l’INPI (Istituto Nazionale di Proprietà Industriale).
Tipologie di marchio
Secondo la Legge Brasiliana, solo i segni che possono essere riprodotti graficamente e siano percepibili visivamente
possono essere registrati. Sono ammessi marchi:
• verbali (denominativi/nominativi)
• misti (contenenti elementi nominativi
e figurativi)
• figurativi (solo immagine)
• tridimensionali (aventi carattere distintivo e dissociato da qualsiasi effetto tecnico)
• marchi individuali di prodotto o di
servizio
• marchi di colore
• marchi collettivi che identificano i
prodotti ed i servizi offerti dei membri di una stessa organizzazione, associazione o ente
• marchi di certificazione, che attestino la conformità di determinati prodotti/servizi a determinate regole o
specifiche tecniche, in particolare
con riferimento alla qualità, alla natura, al materiale usato ed alla metodologia impiegata.
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Non sono ammessi:
• marchi olfattivi,
• marchi di fragranza/gusti
• marchi sonori
• marchi tattili
Chi può registrare un marchio
Chiunque, persona fisica o giuridica, entità pubbliche.
La legislazione brasiliana esige un rapporto diretto tra il ramo di attività del titolare del marchio e le classi merceologiche alle quali il marchio si riferisce. Tale
requisito viene soddisfatto presentando
contestualmente al deposito della domanda di registrazione, una dichiarazione giurata denominata «Affidavit».
Ciò significa, ad esempio, che non è
possibile per un imprenditore che produce scarpe da trekking richiedere una registrazione di marchio per barche a vela.
Solo per i marchi di certificazione il titolare può essere una persona che non ha
nessun collegamento industriale/commerciale diretto rispetto ai prodotti che
certifica.
Per i marchi collettivi la registrazione
potrà essere richiesta solamente da persona giuridica che rappresenta la collettività.
Protezione e Portata territoriale
La tutela del marchio si acquisisce solamente con la registrazione e l’uso esclusivo vale su tutto il territorio nazionale.
Il marchio è tutelato unicamente in rela-
Brasile
zione ai prodotti e/o servizi per i quali è
registrato, fatta eccezione, per i marchi
notori in Brasile, cui è riconosciuta una
tutela ultra merceologica e i marchi notoriamente conosciuti all’estero, anche se
non registrati in Brasile.
Modalità di registrazione del marchio
Dal momento che il Brasile non aderisce al Sistema di Madrid è necessario
procedere al deposito attraverso l’INPI
e ad ogni classe di prodotti/servizi deve
corrispondere una differente domanda;
la procedura brasiliana, infatti, non ammette il deposito cosiddetto multiclasse.
Normalmente l’iter di procedura di registrazione dura circa 24 mesi, i tempi si allungano e possono arrivare fino a 4/5 anni
nel caso in cui una domanda di marchio
subisce opposizioni di terzi o contestazioni da parte dell’Ufficio (azioni ufficiali).
Procedura di esame
L’ufficio marchi brasiliano - INPI - a deposito effettuato, esamina la domanda
dal punto di vista formale.
A seguito di esame, il marchio viene
pubblicato sulla Rivista di proprietà Industriale (RPI) ed entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione terzi possono presentare opposizione. Il titolare della richiesta
di registrazione potrà a sua volta depositare una memoria difensiva all’opposizione entro altri 60 giorni. In assenza di
opposizioni e di esito favorevole dall’ente preposto, l’INPI rilascia il certificato di
registrazione, previo il pagamento delle
tasse finali di registrazione.
Esame di Novità
L’INPI svolge l’esame di novità al termine
dei 60 giorni dalla pubblicazione, è quindi possibile che una domanda di registrazione di marchio sia rifiutata a causa
della presenza di marchi anteriori.
Opposizione
È prevista in Brasile una procedura amministrativa che permette a terzi titolari
di diritti anteriori, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione, di presentare opposizione.
È anche possibile opporsi sulla base di
un diritto acquisito in altro Stato membro
della Convenzione di Parigi, ma ancora
privo di registrazione in Brasile.
Attraverso tale procedura - prevista
dall’art.6 bis CUP - lo Stato membro della Convenzione si impegna a rifiutare od
invalidare la richiesta di registrazione ed
a vietare l’uso di un marchio che riproduca un segno notoriamente conosciuto
e registrato in altro stato membro. Tuttavia chi presenta opposizione dovrà entro
60 giorni dal deposito dell’opposizione,
depositare anche il proprio marchio in
Brasile.
Certificato di registrazione
Superato l’iter procedurale di esame e di
pubblicazione e a seguito di esito favorevole alla concessione, l’INPI rilascia il
certificato di registrazione, previo il pagamento delle tasse finali di registrazione.
Classificazione
Il Brasile aderisce alla classificazione internazionale di Nizza, ma non prevede il
sistema di deposito cosiddetto “multiclasse”. È richiesta pertanto la presentazione di una domanda separata per ogni
classe.
È consigliabile depositare il marchio, oltre che nelle classi di riferimento per la
propria attività e per i propri prodotti, anche nella classe di servizio 35 (relativa a
commercio e distribuzione di tutti i beni
ovvero relativa alla commercializzazione
di prodotti altrui).
Può accadere infatti che soggetti terzi
in malafede tentino la registrazione solamente in classe 35 (es. attività di vendita del prodotto XXX appartenente alla
classe 30), evitando così il rifiuto da parte
dell’INPI per presenze di anteriorità identiche ma depositate in classi differenti
(es. classe di prodotto 30).
Negli ultimi anni la classe 35 risulta essere la classe più “attiva” per le registrazioni di marchi in Brasile.
Durata e Uso del marchio
Il marchio dura 10 anni dalla data di registrazione, rinnovabile, con efficacia decennale, per un numero illimitato di volte.
Il marchio deve essere oggetto di uso effettivo entro cinque anni dalla data della
registrazione, altrimenti diventa vulnerabile di decadenza per non uso e quindi
cancellato su richiesta di terzi interessati.
In assenza di marchio registrato è
possibile agire verso terzi?
In Brasile vale il principio per cui la tutela
dei marchi si ottiene con la loro registrazione.
Il marchio cosiddetto “di fatto” non è
tutelato e non costituisce un diritto di
privativa. Nel sistema brasiliano la tutela dipende esclusivamente dal deposito
del marchio e non dal mero utilizzo del
segno.
Diritto di preuso
La legge brasiliana prevede il diritto di registrare il marchio, per qualunque persona lo abbia usato in buona fede, nei sei
mesi antecedenti la data in cui una domanda di registrazione per un marchio
identico o simile per prodotti e/o servizi
identici o simili, sia stata depositata da
un terzo.
Marchiatura
Facoltativa, ma consigliabile. Si usa
“Marca Registrada”, “M. R.” oppure
“®” per i marchi che hanno raggiunto
la registrazione; se il marchio è ancora
in stato di domanda il richiedente può
9
utilizzare il simbolo “TM” acronimo di
TRADEMARK che significa marchio in
inglese.
Accordi di coesistenza - Lettere di
consenso
Letters of Consent - Un segno simile ad
un marchio anteriore può essere registrato con il consenso del titolare del diritto
anteriore. Nonostante la procedura sia
prevista l’Ufficio Brasiliano non è obbligato ad accettare le lettere di consenso.
Cessione di marchio
Il marchio potrà essere oggetto di cessione, tuttavia la cessione dovrà comprendere tutte le eventuali registrazioni
a nome del cedente, di marchi uguali o
simili, relativi al prodotto/servizio identico/affine.
Il contratto di cessione deve essere trascritto e solo con l’avvenuta pubblicazione della registrazione della trascrizione
sulla Gazzetta Officiale, il contratto di
cessione produce i suoi effetti nei confronti di terzi.
Anche una domanda di marchio può essere oggetto di cessione.
Licenza di marchio
L’art.139, che disciplina la licenza d’uso
del marchio, stabilisce che il contratto
di licenza, per essere opponibile ai terzi, deve essere registrato presso l’INPI.
Deve inoltre specificare se si tratta di licenza in esclusiva o non esclusiva; occorre inoltre ricordare, che il termine di
validità della licenza di marchio, non può
superare la durata del diritto di privativa.
La trascrizione della licenza non è obbligatoria, salvo il caso di licenza che prevede il pagamento di royalties e per far
valere il contratto nei confronti di terzi.
Perché trascrivere le licenze/accordi?
• Opponibilità della licenza a terzi
• Deduzione dalle tasse da parte della
parte brasiliana dell’importo versato
alla parte straniera (è richiesta anche la registrazione alla Banca Centrale del Brasile)
• Effettuazione di pagamenti all’estero (è richiesta anche la registrazione
alla Banca Centrale del Brasile)
• Creazione di una presunzione di non
violazione dell’ordine economico, in
quanto l’INPI è considerato un’agenzia ausiliaria delle autorità di difesa economica
Cosa fare in caso di violazione del proprio marchio
La protezione può essere ottenuta avviando azioni penali avverso i contraffattori di diritti di proprietà industriale o
azioni civili volte a ottenere:
• la cessazione dell’illecito
• il risarcimento del danno
• l’ottenimento di un diritto di P.I.
• la cancellazione di un diritto di P.I.
di un terzo
Brasile
Sono previste anche azioni amministrative davanti alle Dogane per accertarne la
contraffazione.
Le azioni di contraffazione sono trattate
da tribunali competenti in materia. Le
azioni di primo grado durano di norma
da uno a due anni e vengono promosse
dinnanzi Low Court. Le sentenze di grado successivo vengono promosse all’Higher Court e anche queste hanno una
durata che va da uno a due anni.
I tribunali di solito concedono azio-
ni cautelari (preliminary injunction) con
la finalità di sospendere la violazione
dei diritti del marchio e impedire danni
irreparabili cui sarebbe difficile porre rimedio.
Curiosità
Il caso Apple. Iphone? Não, obrigado!
Battaglia legale APPLE-IGB ELECTRONICA
Vince la Apple in appello per l’utilizzo del nome iPHONE in Brasile
La sentenza d’appello ribalta la decisione che era stata sfavorevole in un primo momento per la Apple.
Il Giudice brasiliano Eduardo de Brito Fernandes, ha emesso la sentenza che afferma che: i marchi iPHONE delle due
aziende Apple-IGB Electronica dovranno coesistere sul mercato brasiliano...iPhone di Apple è un marchio “rinomato”
in tutto il mondo ed i consumatori percepiscono ormai un legame indissolubile tra il marchio di Apple ed il prodotto, al
quale riconoscono determinate qualità, caratteristiche e prestazioni, sarebbe quindi “ingiusto” – ha osservato il giudicepermettere l’uso esclusivo del termine iPHONE a IGB Elettronica per il suo Gradiente iPHONE sistema Android - anche
se titolare - dal 2000 - di marchio anteriore brasiliano Gradiente iPHONE.
La storia potrà non aver fine, infatti la società brasiliana IGB Electronica potrà impugnare la sentenza per ottenere i diritti
di esclusiva sul proprio marchio anteriore.
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Russia
Russia
BREVETTI
Come si tutelano i ritrovati
La prima legislazione brevettuale russa
nasce nel 1812.
La Federazione Russa fa parte di tutte le
principali convenzioni mondiali a livello
brevettuale tra le quali:
• Convenzione di Parigi (Unione Internazionale) 1883-1967;
• Convenzione
dell’Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO Convention 1967);
• Patent Cooperation Treaty (PCT)
1970.
In Russia è possibile proteggere i ritrovati mediante brevetti per invenzione e
brevetti per modello di utilità.
La procedura di brevettazione
Le domande di brevetto, sia per invenzione, sia per modello di utilità, possono
essere presentate sia da una persona fisica, sia da una persona giuridica.
Inoltre è possibile ottenere protezione in Russia tramite la convenzione sul
Brevetto Eurasiatico i cui Paesi aderenti
sono Armenia, Azerbaijan, Bielorussia,
Kazakistan, Kirghizistan, la Federazione
Russia, Tagikistan, Turkmenistan.
La durata dei brevetti per invenzione in
Russia è di 20 anni dal deposito della domanda. La durata dei brevetti per
modello di utilità è 10 anni dalla data di
deposito.
Per essere brevettabile, sia l’invenzione,
sia il modello di utilità devono essere
nuovi e suscettibili di applicazione industriale.
In Russia vige il criterio della novità assoluta: ogni divulgazione anteriore alla
data di presentazione della domanda di
brevetto o alla data di priorità può rendere non valido il brevetto. Una domanda
di brevetto viene comunque considera-
ta nuova se l’invenzione viene divulgata
dall’inventore entro sei mesi dalla data
di deposito. A partire dal 1° Gennaio
2015, anche le domande di brevetto per
modello di utilità saranno sottoposte ad
esame di novità.
Per essere brevettabile, un’invenzione,
oltre ad essere nuova e suscettibile di
applicazione industriale, deve anche essere inventiva.
Le domande di brevetto depositate vengono prima sottoposte ad un esame formale per quanto concerne la conformità
ai requisiti formali oltre che al requisito di
unità dell’invenzione.
È inoltre necessario richiedere l’esame
di merito presso l’Ufficio Brevetti Russo
entro un periodo di tre anni dalla data di
deposito della domanda o dalla data di
deposito della domanda di brevetto internazionale d’origine. L’esame di merito
prevede una ricerca di novità.
La procedura di concessione, dal deposito della domanda alla emissione della
decisione di concessione, dura mediamente 1-3,5 anni.
Durante l’intera durata di un brevetto è
possibile proporre opposizione alla validità del brevetto.
Come si fanno valere i diritti di brevetto
Una volta ottenuto un brevetto in Russia
vale innanzitutto la pena ricordarsi che,
anche se non è obbligatorio, è consigliabile la marchiatura dei prodotti brevettati
in quanto può facilitare la presentazione
di prove di uso illecito davanti alla Corte.
Inoltre è importante ricordarsi che se
un brevetto non viene attuato in Russia
per un legittimo motivo entro un periodo
di quattro anni dalla concessione, terzi
possono chiedere presso la Corte licen-
11
ze obbligatorie.
La risoluzione di controversie in merito
alla violazione dei diritti (inclusi i diritti
morali dell’autore) sulle invenzioni e sui
modelli industriali è conferita alla competenza del Tribunale, il quale può altresì
adottare misure di carattere cautelare
quali il sequestro.
Competente a risolvere in via amministrativa le controversie riguardanti la
registrazione delle invenzioni e dei modelli industriali (con l’eccezione delle
controversie sui diritti morali dell’autore)
è la Camera arbitrale per le controversie
sulla proprietà intellettuale presso il Rospatent (Ufficio Brevetti Governativo Federale Russo).
Il ricorso in via amministrativa costituisce
un tentativo obbligatorio di risoluzione
della controversia, all’esito del quale Rospatent si pronuncia con un atto decisorio impugnabile in Tribunale.
In via preliminare, una volta accertata la
contraffazione, il titolare del brevetto può
inviare una lettera di diffida al presunto
contraffattore chiedendo la cessazione
immediata della contraffazione e cercando di raggiungere un accordo.
Nel caso non si raggiunga un accordo, il
titolare di un brevetto presso il Tribunale
può chiedere:
• il riconoscimento dei suoi diritti;
• il sequestro dei prodotti in contraffazione;
• il rimborso di danni.
Queste procedure durano mediamente
da 1 a 2 anni.
Russia
Curiosità
Il brevetto è sinonimo di innovazione. Più precisamente il brevetto è un documento che descrive una innovazione, di
prodotto o di processo, raggiunta da uno o più inventori durante un processo di ricerca e sperimentazione.
L’innovazione costa fatica, tempo e denaro e la conseguente richiesta di risorse umane, economiche e materiali porta molto spesso l’individuo (l’inventore o il titolare d’impresa) a un atto di rinuncia o a preferire una soluzione di compromesso
(non in grado di risolvere il problema tecnico affrontato) o, peggio ancora, a copiare una soluzione altrui assumendo la
veste, in quest’ultimo caso, di follower (e in alcuni casi anche di contraffatore).
Posto che per sopravvivere nel mercato è necessario innovare, esiste allora un modo efficace di fare innovazione?
Una risposta molto interessante viene dalla teoria TRIZ.
TRIZ è l’acronimo del russo Teorija Resheniya Izobretatelskikh Zadatch, traducibile in italiano come “Teoria per la Soluzione Inventiva dei Problemi”.
TRIZ è un metodo ed un insieme di strumenti sviluppati in Russia, a partire dal 1946, da Genrich Altshuller (1926-1998).
Lavorando all’interno della marina militare russa (dipartimento brevetti), Altshuller ha la possibilità di analizzare più di
duecentomila brevetti e tra questi selezionarne alcune migliaia per delineare profili di sistematicità dell’innovazione e più
in particolare per definire alcune leggi generali alla base dell’evoluzione dei sistemi tecnici.
Arriva quindi a determinare tre postulati:
1) I sistemi tecnici evolvono secondo leggi oggettive e tendono a massimizzare il loro grado di idealità, espressa come
rapporto tra le funzioni utili fornite dal sistema e le funzioni dannose insite nel sistema.
2) Qualsiasi problema tecnico specifico può essere ricondotto, mediante un processo di astrazione, ad un modello generale, ed i processi logici di risoluzione possono essere raggruppati in un numero finito di principi risolutivi.
3) Dato il numero finito di modelli del problema e di principi risolutivi, soluzioni concettualmente identiche possono
essere applicate a problemi tecnici apparentemente diversi. Ne deriva che la conoscenza svolge un ruolo centrale e fondamentale nell’attività inventiva.
Su questa impalcatura concettuale Altshuller e i suoi collaboratori hanno costruito nel corso degli anni un insieme di
strumenti per:
analizzare un sistema tecnico ed estrarne un modello;
applicare al modello del problema i principi risolutivi più efficaci;
ricercare fra i modelli di soluzione conosciuti quelli più idonei per il problema analizzato.
La forza di questo metodo sta nella rigorosa “modellazione” di un qualsiasi problema tecnico nel mondo reale: tale
modellazione porta il problema su un piano metafisico, nel quale operano strumenti operativi estremamente potenti che
generano in modo quasi automatico/univoco una rosa di possibili soluzioni di concept.
TRIZ permette di individuare, anche a medio-lungo termine, soluzioni tecniche che scavalcano il normale rateo di progresso tecnico tipico di un settore, passando oltre alle normali soluzioni “di compromesso” tipiche dei processi by trial
and error. TRIZ in sostanza offre un bagaglio di tools per eliminare i rischi di innovazione alla cieca.
TRIZ è estremamente flessibile, sia per la varietà dei campi applicativi che per la diversa dimensione di aziende o problemi che si vogliono affrontare.
Con questa metodologia si affrontano (e si superano!) problemi tecnici con concetti e soluzioni, le quali devono “solamente” essere verificate dal punto di vista della fattibilità tecnica: in altre parole, il metodo TRIZ va “dentro” il prodotto
ed alle sue funzionalità, lasciando poi al normale lavoro di engineering l’affinamento dei dettagli di struttura.
MARCHI
Con la recente costituzione delle Sezioni
Specializzate in Proprietà Industriale e
con la legge del 12 marzo 2014 n. 35FZ,
entrata in vigore il 1° ottobre 2014, il legislatore russo intende “sconfiggere” definitivamente l’opinione diffusa che nella
Federazione Russa non venga garantita
un’adeguata tutela giuridica della proprietà Industriale e Intellettuale.
Da ora in avanti, grazie alle recenti modifiche del Codice Civile e della normativa
in proprietà industriale contenuta all’interno dello stesso, per le imprese che
intendono raggiungere il mercato russo
e tutelare sul territorio i propri diritti di
Proprietà industriale è tempo di farlo,
avviando una strategia di valorizzazione
e di protezione, attraverso procedure ad
12
“hoc” messe a disposizione dalle nuove
normative.
Normativa di riferimento
In Russia il codice civile, parte IV, è la
principale fonte di norme in materia di
Proprietà Industriale, la Legge Marchi
Russa è infatti contenuta nella parte IV
del Codice Civile (normativa di riferimen-
Russia
to legge della Federazione Russa “Sui
marchi di fabbrica, sui marchi di servizio
e sulle denominazioni dei luoghi d’origine
delle merci” del 23.09.1992 n. 3520-1).
Nonostante sia datata 1992, solo dagli
ultimi anni il legislatore russo ha dato
qualche segnale di “attività”, elaborando
un processo di adeguamento del sistema normativo russo agli “ordinamenti”
delle principali economie occidentali, in
tema di P.I.
I primi seri segnali di cambiamento si registrano dal 2006 con una serie di riforme
ad hoc fino a giungere nel 2013, con l’istituzione della Corte Specializzata della Proprietà Industriale (legge federale
costituzionale nr. 4-FKZ del 6 dicembre 2011) esclusivamente competente a
giudicare in materia e nel 2014, legge 12
marzo 2014 n. 35FZ, entrata in vigore il
1° ottobre 2014 con la revisione del Codice Civile Russo. Un graduale cammino
che ha comportato una serie di modifiche anche alla Legge Marchi e ha “rafforzato” la tutela della P.I. adeguandola
a quelli che sono i canoni internazionali.
Tra le principali novità introdotte nella
normativa segnaliamo:
Procedure di deposito, pubblicazione e
opposizione amministrativa dei marchi
Sono state introdotte una serie di disposizioni di natura tecnica riguardanti
le procedure di deposito e opposizione
amministrativa di Marchi (incluse le denominazioni di origine), che ridefiniscono
l’attuale sistema, al fine di renderlo più
efficiente e più rapido. Sostanzialmente
la modifica riguarda la pubblicazione delle domande di marchio e la conseguente
possibilità, concessa a terzi, di presentare opposizione alla registrazione.
Divieto di Trasferimento a titolo gratuito
dei diritti di proprietà
È stato introdotto il divieto di trasferimento a titolo gratuito dei diritti di proprietà tra società, previsto dagli articoli
1234 e 1235 del Codice Civile.
Obbligo di informativa al Rospatent
Con gli Articoli 1232, 1369 e 1490 del
Codice Civile è stato introdotto l’obbligo di informativa all’ Ufficio Marchi e
Brevetti Russo (RosPatent) dei contratti
che abbiano ad oggetto il trasferimento
di diritti di proprietà industriale cosiddetti
“titolati” (Brevetti, Marchi, Modelli e Disegni).
La Federazione Russa, chiamata comunemente anche Russia, per quanto
riguarda i marchi, aderisce ai principali
accordi internazionali relativi alla P. I.
• 1965 - Convenzione di Parigi per la
protezione della Proprietà Industriale (CUP), in vigore in Russia dal luglio 1965;
• 1970 - Convenzione istitutiva della WIPO (Organizzazione Mondiale
della Proprietà Industriale) in vigore
in Russia da marzo 1970 (periodo
ancora sotto l’Unione Sovietica) e
poi riconfermata dalla Federazione
•
•
Russa;
1976 - Accordo di Madrid
1997 - Protocollo di Madrid
Tipologie di marchio
È possibile depositare qualunque segno
che sia idoneo a distinguere i prodotti/
servizi di una impresa da quelli di un’altra
impresa. Sono ammessi marchi verbali,
figurativi, tridimensionali, sonori, marchi
a colori (qualsiasi colore o combinazione
di colori).
Non sono ammessi marchi olfattivi e
marchi di certificazione che sono tuttavia
accettati come marchi collettivi - accompagnati da regolamento di uso - o marchi
individuali concessi in licenza di uso. Il
marchio collettivo può essere trasformato – nel tempo – in marchio individuale e
viceversa.
Ricordiamo che in Federazione Russa
sono utilizzati i caratteri cirillici. Un marchio in caratteri latini non protegge la
versione in caratteri cirillici e viceversa;
di conseguenza, è consigliabile proteggere il proprio marchio in entrambe le
versioni, sia in caratteri latini che in caratteri cirillici.
MARCHIO - ТОРГОВАЯ МАРКА
Chi può registrare un marchio
La registrazione può essere effettuata da
tutte le persone fisiche e giuridiche che
svolgono attività imprenditoriale. A registrazione avvenuta, il titolare ha il diritto
di uso esclusivo dello stesso (impedendone quindi l’utilizzo a terzi).
Non è ammessa la titolarità congiunta,
non sono quindi ammessi marchi intestati a più persone fisiche e giuridiche
(art.1510), è possibile ovviare a questo
“divieto” intestando il marchio ad una
società o depositando un marchio collettivo a nome di un’associazione.
Portata territoriale
In Federazione Russa il diritto sul marchio nasce solo ed esclusivamente con
l’avvenuta registrazione presso l’Ufficio
nazionale brevetti e marchi “Rospatent”
e la tutela copre l’intero territorio della
Federazione Russa.
Modalità di registrazione del marchio
La Federazione Russa fa parte dell’Europa ma non aderisce all’Unione Europea,
occorre quindi ricordare che un deposito
di marchio comunitario, non fornisce una
tutela in Federazione Russa.
Per tutelare il proprio marchio in Federazione Russa è possibile procedere attraverso due modalità:
• Deposito diretto di una domanda di
registrazione nazionale presso il Rospatent,
• oppure
• Deposito di una domanda di registrazione, attraverso il sistema di
Madrid, presso l’OMPI di Ginevra,
che prevede la possibilità di depo-
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sitare una sola domanda di registrazione - attraverso la quale è possibile richiedere la tutela - oltre che
in Federazione Russa, anche in altri
Stati d’interesse, aderenti a tale trattato (Accordo e/o Protocollo).
Procedura d’esame
L’ufficio marchi russo - Rospatent - a deposito effettuato, esamina la domanda
sia dal punto di vista formale che sostanziale, cioè verifica dei requisiti assoluti
(descrittività, genericità, ingannevolezza
ecc) e relativi (eventuali conflitti con marchi anteriori) ed in base ai risultati dell’esame, il Rospatent decide se respingere
la domanda oppure ammettere il marchio a registrazione.
La durata della procedura di registrazione è di circa 12–15 mesi se la domanda
di registrazione è avvenuta attraverso un
deposito nazionale, oppure di 12 mesi
circa se effettuata attraverso la procedura internazionale presso l’OMPI.
Esame di novità
RUPTO svolge l’esame di novità, è quindi possibile che una domanda di registrazione di marchio sia rifiutata a causa
della presenza di marchi anteriori.
Opposizione – Azione di cancellazione
A seguito della procedura di esame, il
marchio sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e terzi potranno presentare opposizione alla registrazione.
Dal 1°ottobre 2014 (di cui parte delle
disposizioni entreranno in vigore dal 1°
gennaio 2015) vi sono state alcune modifiche al Codice Civile della Federazione Russa. Tali modifiche dispongono la
pubblicazione delle domande di marchio
e la conseguente possibilità concessa a
terzi, di presentare opposizione alla registrazione del marchio a seguito della sua
pubblicazione.
Segnaliamo che il marchio registrato
deve essere obbligatoriamente usato
entro tre anni dalla data di registrazione, l’uso non deve essere sospeso per
più di tre anni consecutivi, e deve essere
utilizzato esattamente come registrato,
diversamente il marchio è “passibile” di
azione di cancellazione per non uso.
Certificato di registrazione
Superato l’iter procedurale di esame e di
pubblicazione e a seguito di esito favorevole alla concessione, viene rilasciato
dall’Ufficio Russo, il certificato di registrazione
Russia
Classificazione
Anche la Federazione Russa aderisce
alla classificazione internazionale di Nizza (costituita da n.45 classi tra prodotti e
servizi) ed al sistema multi classe, pertanto con la medesima domanda si può
richiedere la protezione in più classi di
prodotti e/o servizi.
prodotti, packaging o imballi di merci,
bolle di trasferimento, uso nella pubblicità (stampa locale), fiere e manifestazioni,
o altre attività commerciali sul territorio
russo; fatture di vendita, accordi commerciali ed altro materiale documentabile e datato utile a dimostrare un uso del
proprio marchio in Federazione Russa.
Durata della protezione
La validità del marchio decorre dalla data
di deposito della domanda ed ha una durata di dieci anni rinnovabile, con efficacia decennale, per un numero illimitato
di volte.
In assenza di marchio registrato è
possibile agire verso terzi?
In Russia si ottiene un diritto di esclusiva
su un marchio solo attraverso la registrazione.
Il marchio “di fatto” non è tutelato, non
costituisce un diritto di privativa, né costituisce il presupposto per la cessione
di tale diritto o la concessione di licenze.
Uso del marchio
Il marchio registrato deve essere obbligatoriamente usato entro tre anni dalla
data di registrazione, l’uso non deve essere sospeso per più di tre anni consecutivi, e deve essere utilizzato esattamente
come registrato, diversamente il marchio
è “passibile” di azione di cancellazione
per non uso.
A tale proposito, segnaliamo che un
marchio può essere utilizzato, in Russia
come in altri territori, in una forma grafica
differente da quella depositata, tuttavia
le modifiche non devono essere tali da
alterare i caratteri distintivi del segno.
Contrariamente a quanto normalmente
noto, il deposito di un marchio denominativo, usato in versione figurativa estremamente caratterizzata, potrebbe non
essere idoneo a preservare il marchio
registrato da un’azione di decadenza per
non uso.
MARCHIO – MARCHIO
Per corretto uso del marchio si intende
uso del marchio come depositato ed applicato a:
Marchiatura
Facoltativa, ma consigliabile. Se il marchio è stato registrato, è possibile apporre sul proprio marchio il simbolo “®” ; se
il marchio è ancora in stato di domanda il
richiedente può utilizzare il simbolo “TM”
acronimo di TRADEMARK che significa
marchio in inglese.
Accordi di coesistenza
Letters of Consent - Un segno simile
ad un marchio anteriore può essere registrato con il consenso del titolare del
diritto anteriore. Nonostante la procedura sia prevista l’Ufficio Russo non è obbligato ad accettare le lettere di consenso, tra l’altro la tendenza è abbastanza
restrittiva su questo aspetto. Tuttavia in
caso sia possibile le letters of consent
devono essere irrevocabili e a tempo indeterminato.
Cessione di marchio
In Russia è ammessa la cessione del
marchio indipendentemente dall’azienda
e la cessione può essere totale o parziale, ma dalla cessione non deve derivare
inganno per il pubblico dei consumatori.
Se il marchio è ancora allo stato di domanda può essere ceduto solo per tutti
i prodotti e servizi per i quali è stato depositato. La trascrizione della cessione
del marchio è obbligatoria, altrimenti il
contratto di cessione è nullo.
Registrazione accordi di licenza
Dal momento in cui avviene il deposito
della domanda di registrazione di marchio, il titolare del marchio può disporne
direttamente oppure indirettamente, tramite contratti di licenza. In caso di mancata registrazione presso il Rospatent, la
licenza non produrrà effetti e sarà nulla.
Nel contratto di licenza devono essere
indicati riferimenti temporali e spaziali, in
assenza di tali requisiti si prevede un’efficacia di 5 anni in tutto il territorio della
Federazione Russa.
Protezione dei diritti – Azioni amministrative e giudiziarie
Dal 1° febbraio 2013 è stata istituita la Corte Specializzata della Proprietà Industriale
Il titolare del marchio o il suo licenziatario
esclusivo possono agire in giudizio davanti alle Corti IP per far valere il proprio
diritto contro la violazione posta in essere da un terzo.
Tra i rimedi possibili (art. 1252 del Codice
Civile della Federazione Russa)
1. provvedimento cautelare;
2. risarcimento del danno;
3. pubblicazione della decisione;
4. rimozione del marchio usato illegalmente dai prodotti;
5. distruzione dei prodotti contraffatti.
La Corte specializzata della Proprietà
Industriale si occupa delle controversie relative alla protezione del diritto industriale in qualità di tribunale di prima
istanza nonché come giudice di legittimità in grado di cassazione. Avverso le
decisioni della Corte Specializzata della
Proprietà Industriale si potrà ricorrere in
cassazione.
Curiosità
(RZD) Российские железные дороги (РЖД)
Nel 2012-2013 i noti marchi di JSC “Russian Railways” sono stati illegittimamente utilizzati nel nome a dominio rzdshop.ru e anche sul rispettivo sito web www.rzd-shop.ru, per l’offerta in vendita e la vendita di beni simili ed illegalmente contrassegnati con il marchio Russian Railways.
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Russia
Come risultato della sentenza nel giudizio di primo grado, confermata dai giudici in sede di appello e cassazione, i diritti
esclusivi di JSC “Russian Railways” sono stati difesi con successo, il nome a dominio in oggetto è stato trasferito a JSC
“ Russian Railways “ e l’autore della violazione è stato condannato al risarcimento danni per una somma pecuniaria di
circa 4000 euro.
Beiersdorf AG (DE), proprietaria dei marchi NIVEA ha intentato una causa legale contro la registrazione del marchio
n ° 240053 LIVIA (classi 3, 35 e 42) in nome del BRK-cosmetics LLC (RU).
La prima decisione è stata emessa il 28.05.2004. La Corte ha dichiarato che i marchi non erano confondibili e ha mantenuto la registrazione in vigore.
Beiersdorf AG (DE) ha presentato diversi ricorsi e il 18 luglio 2006 la Sezione Commerciale della Corte Suprema ha
emesso una decisione stabilendo che i marchi erano suscettibili di creare rischio di confusione nel consumatore e richiedendo la cancellazione del marchio n ° 240053 LIVIA. La Corte ha sottolineato che i marchi devono essere confrontati
nel loro complesso e non considerandone i singoli elementi. Nel caso in cui i marchi non siano identici, gli elenchi dei
prodotti e servizi devono essere confrontati in modo molto preciso. Inoltre nella sentenza la Corte ha anche citato una
possibile concorrenza sleale in quanto BRK-cosmetics LLC (RU) può aver tratto indebito vantaggio dalla reputazione del
marchio NIVEA.
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India
India
BREVETTI
Come si tutelano i ritrovati
L’India aderisce alla Convenzione di Parigi (1883-1976), è membro del WIPO
(1967), aderisce al trattato PCT (1970)
e al trattato di Budapest per il riconoscimento Internazionale dei depositi di
microorganismi per scopi brevettuali del
1977.
A livello nazionale esiste in India una legge brevetti (Patent Act risalente al 1970
con ultimo emendamento del 2005) e
un regolamento brevetti (Patent Rules
del 1972 con ultimo emendamento del
2006).
La procedura di brevettazione
Legge e regolamento brevetti ammettono in India i brevetti e i cosiddetti “patent
of addition”.
Così come nei più importanti istituti nazionali brevettuali anche in India i requisiti di validità per una domanda di brevetto
sono: novità, passo inventivo (In Italia
nota come attività inventiva) e applicazione industriale.
L’India segue il concetto della novità assoluta e pertanto ciò che è noto, in India
o all’estero, non può più essere oggetto
di domanda di brevetto. Solo in capo al
titolare, o al suo avente causa, è ammesso un periodo di grazia di 12 mesi solo
nel caso in cui l’attività divulgativa sia
stata per fini sperimentali del trovato.
Un brevetto risponde al requisito di passo inventivo se almeno una caratteristica dell’invenzione, in comparazione con
la tecnica nota, sviluppa un progresso
tecnologico o raggiunge un particolare
traguardo economico e non risulta ovvia per il tecnico del ramo che conosce
il campo di applicazione dell’invenzione.
L’applicazione industriale è riconosciuta
se l’invenzione è realizzabile, o utilizzabi-
le, all’interno dell’azienda.
Il titolare di un brevetto o di una domanda di brevetto (di seguito brevetto padre)
può depositare una ulteriore domanda
(patent of addition) a tutela di un miglioramento o modifica dell’invenzione contenuta nel brevetto padre. La seconda
domanda, se raggiunge la concessione,
avrà come durata il periodo di vita rimanente del brevetto padre. La seconda
domanda non può raggiungere la concessione prima del brevetto padre e in
caso in cui il brevetto padre sia revocato
il titolare può richiedere la conversione
della seconda domanda da patent of addition a brevetto indipendente con vita
utile pari a quella rimanente del brevetto
padre revocato.
Se quindi in India non sono riconosciuti
i brevetti per modelli di utilità, i patent of
addition possono costituirne un valido
sostituto tenendo presente la necessità
di avere un’invenzione di base tutelata
con un regolare deposito.
La durata di un brevetto in India è di 20
anni dalla data di deposito mentre, come
anticipato sopra, la durata per un patent
of addition è pari agli anni rimanenti del
brevetto padre.
La superficie territoriale dell’India (circa
3,2 milioni di km²²) è servita dall’ufficio
indiano brevetti (IPO) attraverso quattro
sedi ubicate in Kolkata (Calcutta), Mumbai, Delhi e Chennai. Mentre un indiano
ha l’obbligo di depositare una domanda
di brevetto presso l’ufficio più vicino alla
propria residenza (o sede dell’attività
in caso di persona giuridica), un richiedente straniero può veicolare la scelta
dell’ufficio eleggendo un mandatario che
abbia la propria sede operativa più vicina
all’ufficio prescelto.
Statistiche elaborate da colleghi locali
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quotano l’ufficio di Mumbai il più efficiente per le pratiche aventi per oggetto
soluzioni elettriche (o elettroniche), meccaniche e chimiche. L’ufficio di Chennai
si dimostra il più rapido per domande relative a soluzioni biotecnologiche.
Recenti emendamenti all’Indian Patent
Rules hanno introdotto e identificato una
nuova figura di richiedente: la cosiddetta SMALL ENTITY. Se infatti nel passato
la distinzione tra i titolari di brevetto era
esclusivamente persona fisica o persona
giuridica, quest’ultima categoria è stata
appunto suddivisa in LARGE ENTITY e
SMALL ENTITY. La neonata categoria di
titolare consente di ottenere uno sconto
del 50% su tutte le tasse necessarie alla
coltivazione e mantenimento di un brevetto.
Sono identificabili come SMALL ENTITY:
• In ambito manifatturiero quelle
aziende i cui investimenti in impianti
e macchinari siano maggiori di 50
milioni di rupie ma non eccedano i
100 Milioni di rupie (che corrisponde
in Euro ad un investimento compreso tra 650 mila Euro fino a 1,3 milioni
di Euro).
• In ambito terziario (servizi) quelle
aziende i cui investimenti in equipaggiamenti siano maggiori di 20
milioni di rupie ma non eccedano i
50 milioni di rupie (ovvero superiori
a circa 270 mila Euro ma inferiori a
650 milia Euro).
In India è possibile depositare la domanda di brevetto in una delle due lingue ufficiali di procedura: Hindi o inglese.
Nel caso in cui l’invenzione non sia del
tutto definita ma sia necessario avere
una data di deposito in India è possibile depositare la cosiddetta provisional
application (domanda provvisoria). La
India
provisional application può contenere
esclusivamente una descrizione provvisoria (illustrante solo la natura dell’invenzione senza le rivendicazioni) e deve
essere seguita entro dodici mesi dalla
data di deposito da un deposito regolare
di brevetto.
I tempi di concessione di un brevetto in
India variano dai 3 ai 5 anni a seconda
della complessità del caso, del carico
di lavoro che ha l’ufficio brevetti e dalla
volontà del titolare di ottemperare alle
richieste dell’ufficio e/o alle scadenze
procedurali il prima possibile e comunque non a ridosso del termine previsto
dalla legge.
Una volta depositata la domanda, l’Ufficio svolge un primo rapido esame per
constatare il soddisfacimento dei requisiti formali (ad esempio se l’inventore ha
consegnato i documenti di assignment
necessari al deposito, se la domanda
contiene tutte le parti previste dal Regolamento, se non ha per oggetto qualcosa
di esplicitamente non tutelabile, etc.).
Aspetto particolare per il titolare di brevetto in India è l’obbligo, a mezzo del
mandatario locale eletto, di depositare,
entro sei mesi dalla data di deposito,
una dichiarazione indicante in dettaglio
le corrispondenti domande parallele depositate all’estero (collegate a quella appena depositata) appartenenti quindi alla
stessa famiglia brevettuale.
Prima fase procedurale successiva al
deposito della domanda è la richiesta
d’esame sostanziale (anche nota come
RFE Request For Examination). Questa
richiesta può essere effettuata entro il
termine limite di 48 mesi dalla data di deposito della domanda. Per questo motivo la variabilità dei tempi di concessione
delle domande in India dipende anche
dai tempi di richiesta della RFE (molti
corrispondenti consigliano al deposito
della domanda in India anche la contestuale richiesta della RFE).
Alla richiesta d’esame sostanziale l’Esaminatore provvede a elaborare e fornire
al titolare della domanda un report (anche noto come FER First Examination
Report) contenente osservazioni sul soddisfacimento della novità dell’invenzione
e più estensivamente della brevettabilità
della stessa. I tempi di elaborazione e
consegna dell’opinione sono circa di due
anni dalla data di RFE.
Ricevuto il rapporto di esame, il titolare della domanda di brevetto ha tempo
(improrogabile!) 12 mesi per superare le
obiezioni dell’Esaminatore. Dal momento
che non è escludibile che l’Esaminatore
possa, a una prima replica, emettere un
nuovo rifiuto provvisorio, è nell’interesse
del titolare della domanda provvedere a
rispondere al FER quanto prima (anche
in questo casi i corrispondenti consigliano di rispondere al FER entro tre mesi da
ricevimento). La concessione del brevetto viene emessa una volta superate con
successo tutte le obiezioni contenute
nella FER.
Come si fanno valere i diritti di brevetto
L’illecito contraffattorio si manifesta in
India ogni qualvolta un soggetto produce, vende o importa un prodotto brevettato o, nel caso di brevetto di processo,
produce, vende o importa un prodotto
direttamente ottenuto dal processo.
In questo caso la situazione migliore
per contrastare l’attività contraffattoria
è quella di attivare una causa. La causa
può iniziare solo con il brevetto concesso e all’interno di un periodo di 3 anni
dalla data dell’episodio di contraffazione
(in altre parole entro tre anni da quando
il titolare del brevetto è venuto a conoscenza dell’illecito contraffattorio).
Le cause in India hanno una durata pro-
cessuale variabile dai tre ai cinque anni a
seconda della complessità del caso.
La causa può essere instaurata presso le
Corti Distrettuali (District Court) o presso
l’Alta Corte (High Court). La causa può
essere radicata:
• Nel tribunale limitrofo al posto dove
il contraffattore ha la sede d’affari, la
sede di un ramo d’azienda, o dove
svolge l’attività.
• Nel tribunale limitrofo al posto dove
i prodotti in contraffazione sono realizzati o venduti.
Comunque, nel caso in cui la parte
chiamata in causa richieda la nullità del
brevetto, la causa viene allora trasferita
presso l’Alta Corte.
I rimedi per il titolare di un brevetto esperibili durante una causa per contraffazione sono:
• Ex parte Interim Injunction – a seconda della giurisdizione del tribunale, le corti indiane possono
concedere inibitorie nel corso della
causa per le quali è inibito al contraffattore la realizzazione del prodotto contraffatto;
• Misure cautelari per le quali il Tribunale può richiedere la ricerca nei
locali della controparte dei prodotti
contraffatti o il sequestro degli stessi.
Dal momento che le richieste di inibitorie
capitano con maggiore frequenza, per
competenza territoriale, presso Le Corti
Distrettuali è consigliato seguire un rito
ordinario richiedendo una procedura
accelerata piuttosto che l’inibitoria. Ciò
in virtù del fatto che le Corti Distrettuali
sono spesso portate a lunghe considerazioni su contesti giuridico/legali con
relative decisioni (di ammissione o rigetto dell’inibitoria) emesse molto spesso
senza entrare nel merito tecnico della
violazione brevettuale.
Curiosità
In India, dopo la concessione del brevetto, ogni 31 Marzo il titolare del brevetto ha un appuntamento fisso: lo statements
of working.
Lo statements of working è un resoconto dello sfruttamento del brevetto da parte del titolare o, in caso contrario, della
consapevolezza del titolare di mettere a disposizione di terzi il proprio brevetto per la richiesta di una licenza.
Questa dichiarazione deve indicare se l’invenzione è stata prodotta in India; in caso affermativo è necessario specificare il numero di prodotti venduti nel Paese, il prezzo unitario e se i prodotti sono stati fabbricati in India o in altri Paesi
(specificando quali). Di converso è necessario specificare le ragioni per cui l’invenzione non è stata prodotta in India (ad
esempio: prodotto troppo costoso per il mercato locale, bene equipollente e più vecchio presente sul mercato a prezzo
inferiore, etc. etc.)
La dichiarazione prosegue indicando se il brevetto è stato concesso in licenza o sub-licenza e termina con la formulazione
di un giudizio sul soddisfacimento della domanda di mercato indiana: il titolare del brevetto deve valutare se la domanda
nazionale è stata soddisfatta parzialmente, adeguatamente o completamente e a un prezzo ragionevole.
Un brevetto che per tre anni consecutivi non è sufficientemente prodotto diventa vulnerabile e passibile di richiesta da
parte di terzi di licenza obbligatoria.
17
India
Ignorare questa dichiarazione può comportare al titolare una multo fino a 1 milione di Rupie (circa 13.000 €) mentre
fornire indicazioni false può comportare al titolare una reclusione fino a sei mesi o una multa o entrambe.
L’unico caso in India di richiesta di licenza obbligatoria è quella che ha visto coinvolte, tra il 2011 e il 2013, la nota casa
farmaceutica Bayer Corporation e la casa farmaceutica Natco Pharma Ltd (http://www.ipab.tn.nic.in/045-2013.htm).
Bayer Corporation aveva inventato (e brevettato) un farmaco chiamato SORAFENIB TOSYLATE, usato nel trattamento
del cancro ai reni e nel trattamento del cancro al fegato, commercializzato con il marchio NEXAVAR. La Natco chiese una
licenza di brevetto a Bayer ma quest’ultima rifiutò. La Natco vedendo rifiutata la propria richiesta depositò una domanda
alla Corte Brevetti per la richiesta di una licenza obbligatoria.
Il funzionario della Corte Brevetti trovò che tutti e tre i criteri per concedere una licenza obbligatoria, secondo la legge
brevetti indiana, erano soddisfatti dal momento che:
• Bayer aveva somministrato il farmaco solo al 2% della popolazione affetta dalla specifica tipologia di cancro e che
pertanto non poteva ritenersi soddisfatta la domanda in India.
• Bayer aveva previsto un prezzo della cura di 280,428 Rupie (più di 3500 Euro) al mese per paziente e pertanto il
prezzo non poteva essere ritenuto ragionevole.
• Bayer non aveva sufficientemente realizzato il brevetto in India.
Natco riuscì quindi ad ottenere una licenza obbligatoria per produrre e vendere una versione generica del farmaco NEXAVAR versando a Bayer una royalty del 6% sulle vendite nette. Ciò consenti a Natco di applicare un prezzo di circa
115 euro per il trattamento mensile e la donazione di trattamenti gratuiti a circa 600 pazienti all’anno. I successivi sforzi
della Bayer volti a trasferire la questione all’Alta Corte non hanno dato gli esiti sperati dal momento che l’Alta Corte di
Bombay ha confermato la decisione precedentemente emessa.
MARCHI
La normativa indiana sui diritti di proprietà intellettuale, ed in particolare sui marchi registrati, e il quadro giuridico relativo
ai diritti di proprietà intellettuale in India
sono già da alcuni anni conformi agli
standard internazionali e in regola con gli
obblighi TRIPs (Accordi sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio)
dell’OMC (Organizzazione Mondiale per
il Commercio), e sono previsti rimedi amministrativi, civili e penali per la tutela dei
relativi diritti.
Mentre in Italia la normativa è raggruppata in un unico testo in India ci sono
testi legislativi specifici per ognuno dei
diritti di proprietà industriale.
L’India rappresenta un mercato potenziale enorme, con più di un miliardo di
consumatori, sul quale è importante essere presenti. La registrazione del marchio rappresenta un’opportunità unica,
da sfruttare tempestivamente, per evitare che siano altri a farlo prima anche
grazie alla possibilità di ottenere una registrazione validamente estesa all’India,
attraverso il semplice e poco costoso
sistema del Marchio Internazionale.
Il governo indiano prevede infatti che il
Marchio Internazionale porterà ad un
sensibile incremento delle domande di
registrazione da parte di ditte estere, con
conseguente riduzione dei marchi disponibili per la registrazione.
La violazione dei marchi registrati è un
reato perseguibile in India, e il codice
penale indiano può essere usato contro
i contraffattori.
Le autorità locali di Polizia Giudiziaria,
Vice Sovrintendente della Polizia o l’Assistente Commissario, possono avviare
investigazioni e sequestrare merce recante marchi contraffatti, secondo la
sezione 103 del codice penale indiano.
Il contraffattore può essere punito con
pene da 6 mesi a 3 anni di reclusione e/o
una multa di INR 50.000,00.
Le altre sezioni del Codice Penale indiano che sono utilizzabili contro la violazione dei marchi di fabbrica sono la numero
104 e 105. A tutela dei marchi registrati
e degli altri titoli di Proprietà Industriale,
il Governo Indiano ha creato dipartimenti speciali chiamati dipartimenti IPR che
monitorano il rispetto dei titoli di Proprietà Industriale e le attività contraffattive
regolarmente.
Pertanto, prima di effettuare qualsiasi operazione sul mercato Indiano, sia
questa una partecipazione a fiere o convegni, o si tratti di intrattenere rapporti
d’affari o presentazioni commerciali, è
bene essere consapevoli del fatto che
tali occasioni, oltre a costituire importanti
opportunità, possono presentare aspetti
critici, primi fra tutti quelli legati alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Normativa di riferimento
La Trademark Law attualmente in vigore
in India è costituita dal Trade Marks Act
[Legge 47 del 1999] ratificata il 15 Settembre del 2003 e completata dai rego-
18
lamenti attuativi del 2002. [Trade Marks
Rules].
L’India oggi aderisce ai principali accordi
internazionali in materia di marchi:
• Convenzione di Parigi (CUP) per la
protezione della Proprietà Industriale;
• Accordo di Madrid per la registrazione di marchi internazionali;
• Accordo di Nizza sulla classificazione di prodotti e servizi;
• Protocollo di Madrid per la registrazione di marchi internazionali;
• Convenzione dell’Aja sull’abolizione
delle legalizzazioni Consolari sui documenti pubblici provenienti dall’estero [cd. Apostille].
Tipologie di marchio
In India sono considerati registrabili quale marchio tutti i segni distintivi, includendo in tale nozione non solo i segni
rappresentabili graficamente, ma anche
i segni distintivi formati da suoni, odori,
colori o combinazioni degli stessi tra loro
e/o con elementi letterali o figurativi.
Oltre al marchio in caratteri latini, costituito da lettere e/o numeri è opportuno
provvedere alla registrazione anche del
marchio in caratteri indiani.
È utile tener presente che in India NON
sono considerati registrabili non solo i
segni che vengano considerati dall’esaminatore Indiano osceni, contrari all’ordine pubblico od alla moralità, ingannevoli,
India
ma anche quei segni che vengano considerati suscettibili di recare offesa alla
sensibilità religiosa. Sarà quindi sempre
necessaria una preventiva analisi di questo profilo attraverso il coinvolgimento di
un Professionista Indiano.
Chi può registrare un marchio
Possono richiedere la registrazione di
marchio in India le persone fisiche, giuridiche o altre organizzazioni di diritto
pubblico o privato.
È inoltre possibile richiedere la protezione di marchio da parte di più soggetti in
comunione.
In India sono riconosciuti sia il marchio
Collettivo che il marchio di Certificazione.
Portata territoriale
È bene tenere presente che la tutela del
marchio in India ha valore esclusivamente nella Repubblica Indiana, e non nello
Sri Lanka o nei territori appartenenti al
Pakistan anche se oggetto di rivendicazione indiana.
Modalità di registrazione del marchio
Oltre al deposito diretto è possibile procedere alla registrazione di un marchio in
India anche attraverso il Sistema di Madrid, presentando quindi all’OMPI di Ginevra una sola domanda di registrazione
con la possibilità di designare più nazioni
tra quelle aderenti al Sistema di Madrid.
Una volta effettuato l’esame formale
della domanda, l’OMPI notifica ai Paesi
designati l’avvenuta richiesta di registrazione di marchio.
Un marchio oggetto di registrazione internazionale secondo il Sistema di Madrid gode degli stessi diritti di cui godono
le registrazioni nazionali ed è soggetto
alle disposizioni delle leggi nazionali in
vigore nei Paesi designati. L’Ufficio Marchi Indiano avrà quindi la possibilità di
emettere eventuali rifiuti alla registrazione di marchio oppure di confermare la
registrazione.
L’India oggi aderisce ai principali accordi
internazionali in materia di marchi:
• Convenzione di Parigi (CUP) per la
protezione della Proprietà Industriale dal 07.12.1998;
• Protocollo di Madrid per la registrazione di marchi internazionali dal
08.07.2013
Per i marchi internazionali già registrati
alla data di ingresso dell’India al Protocollo di Madrid (luglio 2013) non è possibile effettuare una estensione territoriale
della protezione a questo Paese.
Procedura d’esame
L’esame viene svolto dall’Ufficio marchi
Indiano secondo una tempistica non rapida.
In mancanza di obiezioni, il tempo medio
intercorrente tra il deposito e la registrazione è di 18/24 mesi.
Nel caso in cui siano state eccepite irregolarità, il tempo medio tra il deposito
e la registrazione può essere stimato in
un minimo di 3 ed un massimo di 5 anni.
Spesso l’Ufficio Marchi Indiano fissa una
udienza (hearing) nel corso della quale
ascoltare l’Agente Indiano incaricato al
momento del deposito della domanda
di marchio per correggere eventuali discrepanze nella documentazione presentata. Tale formalismo viene anche
adottato per verificare l’attuale (ovvero
al momento dell’esame) interesse verso
l’ottenimento della registrazione, ed in
mancanza di partecipazione all’udienza
si può incorrere nel provvedimento di
rifiuto di protezione, che comporterà la
perdita dei diritti sul marchio.
Esame di novità
L’Ufficio marchi Indiano svolge l’esame
di novità effettuando delle ricerche nel
registro nazionale e internazionale, è
pertanto possibile che una domanda di
marchio sia rifiutata a causa della presenza di marchi anteriori, depositati per
le medesime categorie di prodotti/servizi, ritenuti dall’Ufficio confondibili.
Si consiglia quindi l’esecuzione di una ricerca di anteriorità, soprattutto se la domanda di marchio rivendicherà prodotti
o servizi che statisticamente sono stati
riscontrati essere oggetto del maggior
numero di rivendicazioni.
In particolare sottolineiamo che in India il
maggior numero delle domande di marchio rivendica “prodotti farmaceutici”,
“articoli di abbigliamento”, “caffè, the”,
“servizi di pubblicità e business management”, “servizi di intrattenimento e di
educazione” e quindi in relazione a tali
tipologie sarà statisticamente più probabile imbattersi nella presenza di registrazioni di marchi riconducibili a terzi
confondibilmente simili al marchio che si
intende registrare.
Opposizione – Azione di cancellazione
Una volta superata la fase di esame, il
marchio viene ammesso a pubblicazione
ed i soggetti terzi titolari di diritti anteriori, hanno la facoltà di presentare opposizione alla registrazione entro 3 mesi dalla
pubblicazione.
Mentre chiunque può presentare opposizione sulla base di impedimenti assoluti,
solo i titolari di diritti anteriori o altre parti
interessate possono promuovere opposizione per motivi relativi.
È importante sapere che in India, a differenza di quanto avviene in Europa, è
possibile richiedere un’estensione di un
mese del periodo entro cui depositare
opposizione, a condizione di presentare
tale richiesta entro il trimestre successivo alla data di pubblicazione.
Nel caso di marchi già registrati, l’azione
di cancellazione basata su impedimenti
19
relativi, ovvero perché il marchio è lesivo di diritti di terzi, può essere promossa
solo entro il termine di 5 anni dalla registrazione.
Tale limite di tempo non si applica in
caso di registrazione in mala fede di un
marchio notorio.
Scaduto tale termine di cinque anni,
è possibile esperire una azione di cancellazione per mancato uso effettivo del
marchio nel territorio, invocandone la
decadenza.
Apposizione di simboli quali ®, TM,
SM.
In India l’apposizione del simbolo ® in
relazione ad un segno che non sia registrato quale marchio in India o quale
marchio Internazionale designante l’India è considerato un reato, e comporta
responsabilità penale personale in capo
al responsabile legale dell’Azienda ed al
responsabile legale della eventuale Società Indiana coinvolta nella distribuzione locale del prodotto.
Il simbolo che può essere liberamente
utilizzato, anche in mancanza di registrazione è il simbolo TM (trade mark) per
identificare prodotti o SM (service mark)
per identificare servizi.
Classificazione
In India vige la classificazione internazionale di Nizza ed il sistema multiclasse,
ovvero la possibilità di richiedere la protezione di più classi di prodotti e servizi
con una sola domande.
Durata della protezione
Il marchio ha una validità di 10 anni a
partire dalla data di registrazione ed è
rinnovabile indefinitamente per uguali
periodi.
La richiesta di rinnovo potrà essere presentata entro i 12 mesi precedenti la scadenza. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovo potrà essere presentata nei
6 mesi successivi con l’applicazione di
una soprattassa.
Uso del marchio
Una volta ottenuta la registrazione è obbligatorio utilizzare il marchio per un periodo ininterrotto di 5 anni, pena la possibile decadenza del diritto.
La decadenza del marchio per non uso
non è automatica ma avviene se, a seguito di istanza di terzi, il titolare del marchio registrato da almeno 5 anni non è
in grado di fornire sufficienti prove d’uso.
Per corretto uso del marchio si intende:
uso sui prodotti, il packaging o imballi di
merci, bolle di trasferimento, uso nella
pubblicità, fiere e manifestazioni o altre
attività commerciali.
Sulle fatture di vendita deve figurare il
marchio, così come presentato nella
domanda di registrazione, perché siano
prese in considerazione.
Le prove devono essere datate e ricon-
India
ducibili immediatamente al territorio indiano.
In assenza di marchio registrato è
possibile agire verso terzi?
In India è possibile agire nei confronti di
terzi lamentando la contraffazione del
proprio marchio anche in assenza di una
registrazione validamente estesa al territorio indiano, invocando la normativa in
materia di violazione dei principi di correttezza commerciale e leale concorrenza (cd. “passing-off action”). Ovviamente
sarà necessario in tali casi dimostrare di
avere una “reputation” (visibilità) da difendere sul territorio Indiano.
Diritto di preuso
Il titolare di un marchio successivo registrato non può opporsi all’uso del
marchio identico o simile da parte di un
preutente che, grazie all’uso serio ed effettivo, abbia acquisito una certa conoscenza sul mercato prima del deposito
della domanda di registrazione di marchio. Il preutente può continuare ad utilizzare il marchio nell’ambito dell’uso fino
a quel momento effettuato ma il titolare
del marchio registrato può chiedere al
preutente di inserire nel proprio marchio
adeguati segni distintivi, al fine di diffe-
renziare i prodotti o i servizi forniti.
A tal proposito, sottolineiamo utilmente
che in caso di deposito di domanda di
marchio indiano è possibile rivendicare
una data di preuso anche molto risalente
nel tempo rispetto alla data di deposito
della domanda di marchio. Non è invece possibile rivendicare alcuna data di
preuso in caso di registrazione Internazionale di marchio designante l’India.
Accordi di coesistenza
Per far fronte ad obiezioni sollevate dagli
Esaminatori a causa di marchi anteriori
riconosciuti simili alla domanda oggetto
di deposito e depositati per prodotti/servizi uguali o affini, è possibile presentare
in India accordi di coesistenza che contengano disposizioni relative al consenso
del titolare di diritti anteriori alla registrazione del marchio successivo che venga
considerato identico o simile al proprio.
Cessioni e licenze di marchi
Il trasferimento di un marchio in India
non ha effetto costitutivo ma ha effetto
dichiarativo, e la cessione può riguardare
il solo marchio o il marchio e l’avviamento commerciale conseguito mediante il
suo sfruttamento (goodwill).
Anche la licenza non è soggetta a tra-
scrizione obbligatoria, e l’utilizzo del
marchio effettuato dal Licenziatario –
anche in mancanza di trascrizione della
licenza – viene considerato quale utilizzo
effettivo da parte del titolare del marchio
stesso.
Protezione dei diritti – Investigazioni
In India la burocrazia è molto spesso lenta e di difficile comprensione e quindi è
essenziale impostare strategie a difesa
dei propri diritti di marchio con grande
tempestività e avendo la massima cura
nel verificare con l’ausilio di un Consulente locale quali istanze e presso quali
Autorità Amministrative o Giudiziali è
preferibile adire anche al fine di ottenere
decisioni maggiormente tempestive.
Stante la vastità e la peculiarità del territorio, è assolutamente consigliabile svolgere attività investigative al fine di verificare l’ambito di utilizzo del marchio che
si intende contraffattivo, nonché verificare sempre mediante investigazioni commerciali l’ambito produttivo e le risorse
del presunto contraffattore, anche al fine
di individuare eventuali beni o attività
aggredibili su cui indirizzare le richieste
risarcitorie.
Curiosità
Ordinanza di sequestro copie non autorizzate di un film di “Bollywood”.
L’ordinanza emessa dalla Corte di Mumbai ha inteso tutelare il titolare dei diritti di utilizzazione economica esclusiva
(in questo caso trasmissione e duplicazione) di un film della tipica e famosa Mecca indiana del cinema, altrimenti nota
come “Bollywood”. L’ordinanza ha sancito la tutelabilità del diritto d’autore in sede penale anche a dispetto del fatto
che il “contraffattore” (e quindi, nel presente caso, il soggetto che aveva per primo immesso nel circuito “streaming” il
film senza essere autorizzato dalla casa di produzione nonché i soggetti che derivavano un vantaggio economico da tale
immissione) non fosse individuabile con certezza, grazie al “solito stratagemma” tipico dei pirati del web consistente nel
creare veri e propri cluster internazionali riferibili unicamente a una moltitudine spersonalizzata di ip address. L’ordinanza “contro ignoti” avvalora anche in India quel principio giuridico di “spersonalizzazione della responsabilità penale che
già nei paesi Anglosassoni ha dato origine alle ordinanze definite “John Doe orders”, che alle latitudini indiane vengono
definite Ordinanze Ashok Kumar.
Utilmente, sottolineiamo che anche l’Amministrazione Penale della Giustizia italiana ha citato ed utilizza i principi sottesi
alle ordinanze “Ashok Kumar” per inibire mediante ordinanze immediatamente esecutive la divulgazione delle partite di
calcio di Serie A, altrimenti fruibili in streaming gratuito.
Nel corso della costante collaborazione tra Bugnion e la Camera di Commercio Indiana in Italia, abbiamo scritto un articolo a tal proposito, che è stato pubblicato sulla rivista della Camera di Commercio n° 1/2013.
Trans-border reputation
Nel 1996 la Suprema Corte Indiana in New Delhi ha riconosciuto la reputation sovra nazionale (trans-border) in relazione
al marchio Whirlpool, dettando i principi – mai disattesi sino ad oggi – che debbono guidare l’interprete indiano nell’identificazione della reputation anche in mancanza di una registrazione validamente estesa all’India.
20
Cina
Cina
BREVETTI
Come si tutelano i ritrovati
In materia brevettuale, la legislazione attualmente in vigore comprende:
• Legge brevettuale della Repubblica
Popolare Cinese, entrata in vigore
nel 1985 e modificata ripetutamente, l’ultima volta nel 2009;
• Regolamento di attuazione della legge
brevettuale della Repubblica Popolare Cinese, entrato in vigore nel 2001 e
modificato nel 2002 e nel 2010.
La Cina ad oggi aderisce ai principali accordi internazionali in materia di brevetti,
fra i quali si ricordano:
• Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà Intellettuale,
dal 1985;
• Convenzione istituente l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, dal 1980;
• Trattato di Cooperazione Internazionale in materia di brevetti (PCT), dal
1994;
• Accordo di Strasburgo concernente
la classificazione internazionale dei
brevetti, dal 1997;
• Organizzazione Mondiale del Commercio / TRIPS (Aspetti correlati al
Commercio dei Diritti di Proprietà
Intellettuale) dal 2001.
La procedura di brevettazione
Una domanda di brevetto per invenzione
cinese può derivare da:
• un deposito nazionale presso l’Ufficio Brevetti e Marchi Cinese, con o
senza rivendicazione di una precedente priorità, cinese oppure straniera;
o, in alternativa
• l’ingresso nella fase nazionale cinese di una domanda di brevetto internazionale (PCT).
Secondo la legge cinese, un’invenzione
è qualsiasi nuova soluzione tecnica relativa ad un prodotto, a un procedimento o
a un loro miglioramento.
I requisiti di brevettabilità sono fondamentalmente:
• novità: l’invenzione non deve appartenere allo stato della tecnica;
• attività inventiva: l’invenzione deve
possedere preminenti caratteristiche sostanziali e deve assicurare un
notevole progresso rispetto allo stato della tecnica.
• applicabilità industriale: l’invenzione
deve poter essere realizzata o utilizzata, e produrre risultati efficaci.
In Cina vige il principio del “first to file”,
ossia il brevetto spetta a chi deposita per
primo la relativa domanda, indipendentemente da quando l’invenzione è stata
effettivamente concepita. È richiesta la
novità assoluta, ossia l’invenzione non
può validamente essere brevettata se
essa è stata divulgata anteriormente alla
data di deposito (o di priorità) del brevetto, indipendentemente dal fatto che
la divulgazione sia avvenuta da parte di
terzi o dello stesso richiedente.
Immediatamente dopo il deposito, una
domanda di brevetto è soggetta ad un
esame formale da parte dell’Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale.
Successivamente, la domanda di brevetto è soggetta ad un esame di merito
volto a verificare che il suo oggetto sia
conforme ai requisiti di brevettabilità. È
obbligatorio depositare una richiesta di
esame entro tre anni dalla data di deposito (o di priorità, se rivendicata).
Attualmente, il tempo richiesto per ot-
21
tenere la concessione di un brevetto in
Cina è in media di 34-40 mesi dalla data
di deposito della domanda.
La durata di un brevetto per invenzione è
di 20 anni dalla data di deposito in Cina.
È prevista la possibilità, per i terzi, di depositare osservazioni sulla conformità di
una domanda di brevetto ai requisiti di
legge, a partire dalla pubblicazione della domanda e fino alla concessione del
brevetto.
Non è invece prevista la possibilità di depositare un’opposizione contro la concessione di un brevetto.
Tuttavia, dopo la concessione, chiunque
può presentare una richiesta di nullità di
un brevetto, che deve essere depositata
avanti l’Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale, dove verrà esaminata da una
Camera di Riesame Brevettuale. Le decisioni della Camera di Riesame Brevettuale possono essere soggette ad appello davanti la prima Corte Intermedia di
Pechino e la Corte Suprema di Pechino.
I brevetti concessi in Cina non esplicano
effetti ad Hong Kong, Macao o Taiwan,
territori per i quali occorre depositare domande di brevetto dedicate.
In particolare, ad Hong Kong, un brevetto standard può essere ottenuto richiedendo l’estensione di una delle seguenti
domande di brevetto:
• Una domanda di brevetto cinese;
• Una domanda di brevetto inglese;
• Una domanda di brevetto europeo
designante il Regno Unito.
L’estensione ad Hong Kong, che è una
procedura puramente formale, avviene
in due fasi:
1. Registrazione della domanda di brevetto, entro 6 mesi dalla pubblica-
Cina
zione della corrispondente domanda cinese, o inglese, o europea;
2. Registrazione del brevetto, entro 6
mesi dalla concessione del corrispondente brevetto cinese, o inglese, o europeo.
Sono proteggibili mediante brevetto per
modello di utilità la forma o la struttura di
un prodotto, o la loro combinazione, che
siano nuovi, possiedano caratteristiche
sostanziali e assicurino un progresso rispetto allo stato della tecnica.
I modelli di utilità non sono soggetti ad
esame di merito e vengono attualmente
concessi in Cina dopo circa 6 mesi dalla
data di deposito della domanda.
La durata di un modello di utilità è di 10
anni dalla data di deposito in Cina.
I modelli di utilità devono soddisfare requisiti meno stringenti per quanto riguarda l’attività inventiva rispetto ai brevetti
per invenzione. In particolare, la traslazione di una soluzione nota ad un nuovo
campo tecnico è proteggibile tramite un
modello di utilità, mentre può incontrare
difficoltà nell’ottenere protezione tramite
un brevetto per invenzione.
Si assiste di conseguenza ad una proliferazione di modelli di utilità di basso
livello, che possono mettere in difficoltà
i concorrenti.
Il medesimo richiedente può depositare
contemporaneamente una domanda di
brevetto per invenzione ed una domanda
di brevetto per modello di utilità aventi
rivendicazioni identiche.
Normalmente, il brevetto per modello di
utilità viene concesso in tempi molto più
rapidi rispetto al brevetto per invenzione
industriale.
Come si fanno valere i diritti di brevetto
Il titolare di un brevetto cinese che abbia
rilevato attività contraffattorie del proprio
brevetto può agire secondo tre differenti
strategie:
• Inviare una lettera di diffida al presunto contraffattore;
• Iniziare un’azione amministrativa
avanti una sede locale dell’Ufficio
per la Proprietà Intellettuale;
• Iniziare un’azione legale avanti il tribunale competente.
L’invio di una lettera di diffida è senz’altro
l’iniziativa più semplice ed economica,
ma ha esiti fortemente variabili da caso
a caso. Mentre aziende grandi con una
buona reputazione possono rispondere
in maniera collaborativa, alcune piccole aziende possono continuare l’attività
contraffattoria, senza curarsi neppure di
rispondere alla lettera di diffida.
In ogni caso, se la lettera di diffida non
esplica effetti, è ancora possibile iniziare
un’azione amministrativa o legale.
Prima di iniziare un’azione amministrativa o legale, è essenziale che il titolare
del brevetto svolga opportune indagini
al fine di raccogliere prove della contraffazione. Si raccomanda che le prove
vengano raccolte con l’assistenza di un
notaio che ne attesti l’autenticità.
L’azione amministrativa ha il vantaggio
di essere meno costosa e più veloce rispetto all’azione legale. Tuttavia, l’autorità amministrativa non ha la facoltà di disporre il risarcimento dei danni e le parti
devono ricorrere all’autorità giudiziaria
se non sono d’accordo con la decisione
dell’autorità amministrativa.
Qualora si decida di intraprendere un’azione legale, i tempi per l’ottenimento
di una sentenza di primo grado sono
normalmente compresi fra 6 mesi e un
anno. Una sentenza di secondo grado
può richiedere circa altri 6 mesi.
La concessione di misure cautelari è attualmente un’eventualità poco frequente.
La prima cosa da conoscere in relazione
al mercato cinese è sicuramente il fatto
Curiosità
È opinione diffusa che i brevetti in Cina siano di scarsa utilità, a causa delle difficoltà che possono insorgere quando si
tenta di azionarli contro contraffattori locali. Per questa ragione, alcuni imprenditori sono indotti a non depositare domande di brevetto in Cina.
Si tratta tuttavia di una strategia errata, ed i numeri lo confermano.
Nel 2012, il numero delle domande di brevetto per invenzione e per modello di utilità depositate in Cina è stato pari a
più del doppio del numero di domande di brevetto statunitense, e a più del quadruplo del numero di domande di brevetto
europeo depositate nel medesimo anno.
Pressoché tutte le domande di brevetto per modello di utilità sono state depositate da richiedenti cinesi. Il rapporto fra il
numero di domande di brevetto per invenzione e per modello di utilità depositate da richiedenti cinesi e quello di domande
depositate da richiedenti stranieri è stato in quell’anno quasi di 10:1.
In questo panorama, rinunciare fin dall’inizio a cercare di ottenere protezione in Cina significa partire da una situazione
di evidente svantaggio rispetto ai concorrenti locali.
La controversia Chint / Schneider costituisce un caso degno di nota che, pur se non esente da errori, è emblematico di
come in Cina sia possibile sfruttare i modelli di utilità locali per contrastare i concorrenti stranieri.
Chint è un’importante società cinese che produce componenti elettrici. È stata fondata nel 1984 e la sua sede è nella città
di Wenzhou, che è una zona famosa per la produzione – anche in contraffazione – di prodotti elettrici a bassa tensione.
Schneider ha tentato più volte, senza successo, di acquisire il controllo di Chint.
A decorrere dal 1999, Schneider ha depositato numerose azioni di contraffazione contro Chint in diversi paesi europei,
sostenendo fra le altre cose che Chint copiava i prodotti Schneider delle serie C45 e C60.
22
Cina
Nel 2006, Chint ha iniziato un’azione legale avanti la Corte Intermedia di Wenzhou, accusando Schneider di contraffazione di un proprio modello di utilità.
Schneider ha risposto depositando una richiesta di nullità del modello di utilità in questione avanti l’Ufficio Statale per la
Proprietà Intellettuale. La vendita in Cina della serie di prodotti Schneider C60 veniva citata quale evento distruttivo dei
requisiti di validità del modello di utilità Chint.
Durante il procedimento di nullità, Chint ha modificato in senso limitativo le rivendicazioni del proprio modello di utilità,
che è stato mantenuto in forma modificata.
Fra i punti chiave della decisione che ha mantenuto in forma modificata il modello di utilità, i seguenti sono degni di nota:
• Quando la data di accessibilità al pubblico di una pubblicazione è in dubbio, chi fornisce la pubblicazione ha l’onere
di dimostrare con certezza la data in cui la pubblicazione è stata conosciuta dal pubblico;
• Se gli allegati ad un contratto sono apparentemente non coerenti con il contratto stesso, nessuna decisione dovrebbe
essere presa sulla base di tali allegati.
Nel 2007, Schneider è stata riconosciuta colpevole di contraffazione da parte della Corte Intermedia di Wenzhou, e condannata a pagare 330 milioni di RMB a Chint.
Nel 2009, la Corte Suprema di Zhehiang ha mediato fra le parti, condannando Schneider ad un risarcimento di 157 milioni
di RMB a Chint. In tale sede, le parti hanno inoltre raggiunto un accordo a livello globale, i cui dettagli non sono noti, ma
che ha portato Schneider a chiudere tutte le cause pendenti contro Chint al di fuori della Cina.
MARCHI
che in Cina vige il principio del First to file.
Sebbene molti Stati, tra cui l’Italia, applicano tale principio, in Cina è sicuramente più vero che altrove in quanto la
tutela sul marchio è ottenuta dal primo
soggetto che ne richiede la protezione
avanti l’Ufficio ed esiste il rischio concreto che un legittimo titolare del segno
possa trovarsi escluso dal mercato per
avere temporeggiato nella registrazione
del marchio ed essere quindi arrivato
“secondo”.
Pertanto, prima di effettuare qualsiasi
operazione sul mercato cinese, sia questa una partecipazione a fiere o convegni, o si tratti di intrattenere rapporti
d’affari o presentazioni commerciali, è
bene essere consapevoli del fatto che
tali occasioni, oltre a costituire importanti
opportunità, possono presentare aspetti
critici, primi fra tutti quelli legati alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Normativa di riferimento
La Trademark Law nasce in Cina soltanto nel 1982 e viene emendata poco
più di 20 anni dopo, il 22 Febbraio 1993
quando la Cina entra a far parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.
Sia questa che la seconda modifica alla
legge, avvenuta il 27 Ottobre 2001, sono
state fortemente volute dal mercato internazionale, mentre la Nuova Legge
Marchi, approvata il 30 agosto 2013 ed
entrata in vigore il 1° maggio 2014, nasce dell’esigenza della Cina stessa di offrire una più efficace tutela alle imprese
locali ed avere, al tempo stesso, un si-
stema più snello e più fruibile anche per
gli investitori stranieri.
La Cina oggi aderisce ai principali accordi internazionali in materia di marchi:
• Convenzione di Parigi (CUP) per la
protezione della Proprietà Industriale dal 19.03.1985;
• Accordo di Madrid per la registrazione di marchi internazionali dal
4.10.1989;
• Accordo di Nizza sulla classificazione di prodotti e servizi dal 9.08.1994
• Protocollo di Madrid per la registrazione di marchi internazionali dal
1.12.1995
Tipologie di marchio
Oltre al marchio in caratteri latini, costi-
tuito da lettere e/o numeri è opportuno
provvedere alla registrazione in Cina anche del marchio in ideogrammi cinesi.
Tale accorgimento si lega alla necessità
di impedire che sia la stessa clientela cinese ad attribuire al prodotto un nome
corrispondente al suono del marchio,
con il rischio peraltro che tale nome abbia un significato non consono al prodotto stesso.
In alcuni casi è inoltre consigliabile registrare più traslitterazioni dello stesso
marchio per impedire la registrazione da
parte di terzi di traslitterazioni con caratteri diversi ma che producono il medesimo suono e possono essere quindi tali da
produrre confusione tra i consumatori.
Alcuni esempi:
tradurre il significato:
Pinyin
Meaning
Apple
苹果
Ping Guo
“apple”
Microsoft
微软
Wei Ruan
“micro soft”
Palmolive
棕榄
Zong Lan
“palm olive”
Pinyin
Meaning
Traduzione mista:
Coca-cola
可口可乐
Ke Ku Ke Le
“Allowing the mouth to rejoice”
or “delicious and enjoyable”
Pepsi
百事可乐
Bai Shi Ke Le
“Everything makes you happy”
BMW
宝马
Bao Ma
“Precious Horse”
23
Cina
Sono inoltre ammessi alla registrazione
di marchio le combinazioni di colori ed i
suoni, nonché i marchi di forma.
Chi può registrare un marchio
Possono richiedere la registrazione di
marchio in Cina le persone fisiche, giuridiche o altre organizzazioni di diritto
pubblico o privato.
È inoltre possibile richiedere la protezione di marchio da parte di più soggetti in
comunione.
In Cina sono riconosciuti sia il marchio
Collettivo che il marchio di Certificazione.
Portata territoriale
È bene tenere presente che la tutela del
marchio in Cina ha valore esclusivamente nella Repubblica Popolare Cinese.
Sono quindi escluse dalla registrazione
Macao, Hong Kong e Taiwan che richiedono una protezione a parte.
Modalità di registrazione del marchio
La registrazione di marchio in Cina avviene tramite il Chinese Trademark Office
(CTMO) che dipende dallo State Administration for Industry and Commerce
(SAIC), organo ministeriale le cui funzioni
sono da ricondurre al controllo sulla regolamentazione del mercato cinese.
Oltre al deposito diretto è possibile procedere alla registrazione di un marchio in
Cina anche attraverso il Sistema di Madrid, presentando quindi all’OMPI di Ginevra una sola domanda di registrazione
con la possibilità di designare più nazioni
tra quelle aderenti al Sistema di Madrid
(cfr. Tabella 1).
Una volta effettuato l’esame formale
della domanda, l’OMPI notifica ai Paesi
designati l’avvenuta richiesta di registrazione di marchio.
Un marchio oggetto di registrazione internazionale secondo il Sistema di Madrid gode degli stessi diritti di cui godono
le registrazioni nazionali ed è soggetto
alle disposizioni delle leggi nazionali in
vigore nei Paesi designati. Il CTMO avrà
quindi la possibilità di emettere eventuali
rifiuti alla registrazione di marchio oppure di confermare la registrazione.
Procedura d’esame
L’esame viene svolto dal CTMO in un
tempo massimo di 9 mesi nel caso di
presentazione della domanda di marchio
direttamente al CTMO o di 12 mesi in
caso di designazione attraverso la procedura di registrazione internazionale.
Contrariamente ad altri Paesi dove di
norma sono previsti alcuni mesi per replicare al rifiuto, in Cina il tempo assegnato al Richiedente per presentare proprie osservazioni è di soli 15 giorni dal
ricevimento del rifiuto.
In assenza di obiezioni da parte dell’Ufficio un marchio potrebbe quindi giungere
a registrazione in meno di 12 mesi dal
deposito.
Esame di novità
Il CTMO svolge l’esame di novità effettuando delle ricerche nel registro nazionale e internazionale, è pertanto possibile che una domanda di marchio sia
rifiutata a causa della presenza di marchi
anteriori, depositati per le medesime categorie di prodotti/servizi, ritenuti dall’Ufficio confondibili.
Opposizione – Azione di cancellazione
Una volta superata la fase di esame, il
marchio viene ammesso a pubblicazione
e terzi hanno la facoltà di presentare opposizione alla registrazione entro 3 mesi
dalla pubblicazione.
Mentre chiunque può presentare opposizione sulla base di impedimenti assoluti,
solo i titolari di diritti anteriori o altre parti
interessate possono promuovere opposizione per motivi relativi.
Nel caso di marchi già registrati, l’azione
di cancellazione basata su impedimenti
relativi, ovvero perché il marchio è lesivo di diritti di terzi, può essere promossa
solo entro il termine di 5 anni dalla registrazione.
Tale limite di tempo non si applica in
caso di registrazione in mala fede di un
marchio notorio.
Certificato di registrazione
Qualsiasi azione si debba intraprendere
in Cina richiede l’attestazione della validità del diritto per mezzo del certificato
di registrazione. Tale documento deve
pertanto essere ritirato e conservato dal
Richiedente.
Se la richiesta di protezione del marchio
è avvenuta attraverso la procedura di registrazione internazionale è necessario
fare espressa richiesta di rilascio del certificato al CTMO.
Tale operazione richiede un tempo di attesa variabile da 3 a 6 mesi.
Classificazione
In Cina vige la classificazione internazionale di Nizza ed il sistema multiclasse,
ovvero la possibilità di richiedere la protezione di più classi di prodotti e servizi
con una sola domande.
Dal momento che il sistema multiclasse è stato introdotto solamente con la
riforma dall’agosto 2013, attualmente
le domande vengono ancora gestite dal
CTMO in modo separato e senza un effettivo vantaggio in termini economici.
I Certificati di Registrazione sono tuttora rilasciati distinti per ogni classe per la
quale è stata richiesta la registrazione.
Nonostante l’appartenenza alla classificazione di Nizza, la Cina prevede
la suddivisione dei prodotti e servizi in
24
sottoclassi. Ad ogni classe di prodotti e
servizi corrispondono diverse sottoclassi
ed è l’appartenenza o meno ad una stessa sottoclasse a determinare il rischio di
confusione tra segni.
Pertanto, è consigliabile effettuare il deposito del marchio quanto più esteso
possibile, così da poter agire nei confronti di terzi che dovessero richiedere
la protezione dello stesso o di analogo
marchio per prodotti appartenenti a sottoclassi diverse.
Durata della protezione
Il marchio ha una validità di 10 anni a
partire dalla data di registrazione ed è
rinnovabile indefinitamente per uguali
periodi.
La richiesta di rinnovo potrà essere presentata entro i 12 mesi precedenti la scadenza. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovo potrà essere presentata nei
6 mesi successivi con l’applicazione di
una soprattassa.
Uso del marchio
Una volta ottenuta la registrazione è obbligatorio utilizzare il marchio per un periodo ininterrotto di 3 anni, pena la possibile decadenza del diritto.
La decadenza del marchio per non uso
non è automatica ma avviene se, a seguito di istanza di terzi, il titolare del marchio registrato da almeno 3 anni non è
in grado di fornire sufficienti prove d’uso.
Per corretto uso del marchio si intende:
uso sui prodotti, il packaging o imballi di
merci, bolle di trasferimento, uso nella
pubblicità, fiere e manifestazioni, o altre
attività commerciali.
Sulle fatture di vendita deve figurare il
marchio, così come presentato nella
domanda di registrazione, perché siano
prese in considerazione.
Le prove devono essere datate e riconducibili immediatamente al territorio cinese.
In assenza di marchio registrato è
possibile agire verso terzi?
Come detto, in Cina vige il principio del
first to file, pertanto, in assenza di marchio registrato è estremamente difficile agire nei confronti di terzi; tuttavia
è possibile promuove opposizione nei
confronti di una domanda o richiedere
una cancellazione di registrazione nei
seguenti casi:
1. Il deposito è stato fatto da un agente / rappresentante del cliente senza
il suo consenso;
2. il marchio per il quale è stata richiesta la protezione è identico o simile
ad un altro marchio non registrato,
in uso da altro soggetto; ed il richiedente è consapevole dell’esistenza
del marchio precedentemente usa-
Cina
to, a causa di relazioni contrattuali,
interazioni commerciali o altre relazioni.
3. il marchio per il quale è stata richiesta la protezione costituisce copia,
imitazione oppure traduzione di un
marchio non registrato ma che gode
di rinomanza in Cina.
Tuttavia, occorre considerare che la soglia per la valutazione della rinomanza
del marchio è estremamente elevata e le
possibilità di successo in un’azione basata su tale motivazione sono piuttosto
scarse.
Diritto di preuso
Il titolare di un marchio successivo registrato non può opporsi all’uso del
marchio identico o simile da parte di un
preutente che, grazie all’uso serio ed effettivo, abbia acquisito una certa conoscenza sul mercato prima del deposito
della domanda di registrazione di marchio. Il preutente può continuare ad utilizzare il marchio nell’ambito dell’uso fino
a quel momento effettuato ma il titolare
del marchio registrato può chiedere al
preutente di inserire nel proprio marchio
adeguati segni distintivi, al fine di differenziare i prodotti o i servizi forniti.
Marchiatura
I simboli “TM” per i prodotti o “SM” per
i servizi indicano qualsiasi marchio indipendentemente dal fatto che sia depositato o meno.
È opportuno usare tali simboli solo dopo
avere condotto una ricerca di anteriorità
e congiuntamente all’utilizzo – dimostrabile- del marchio.
Se il marchio è stato registrato, il titolare
può utilizzare il simbolo “®” nell’angolo
superiore o inferiore destro; mentre se
il marchio non è stato ancora concesso
ma solo depositato, il richiedente può
utilizzare il simbolo “TM” in alto a destra
del marchio.
Accordi di coesistenza
Spesso per far fronte ad obiezioni sollevate dagli Esaminatori a causa di marchi
anteriori riconosciuti simili alla domanda
oggetto di deposito e depositati per prodotti / servizi uguali o affini, si ricorre alla
richiesta di lettera di consenso all’uso e
alla registrazione del proprio marchio al
titolare del marchio anteriore citato.
In Cina, la lettera di consenso (Agreement of Consent) è ammessa solo in
sede di appello ad un rifiuto provvisorio
emesso dal CTMO; tuttavia tale condizione è puramente teorica dal momento
che se l’Esaminatore ritiene che il grado
di somiglianza tra i marchi ed il grado
di affinità tra i prodotti rivendicati dagli
stessi, sia tale da creare confusione tra
i consumatori, di norma non accetta la
lettera di consenso rilasciata e rifiuta la
domanda di marchio.
In caso di utilizzo, l’Agreement of Consent deve essere rilasciato in autentica
notarile e legalizzato.
Cessioni di marchi
Il trasferimento di un marchio in Cina ha
effetto costitutivo ed è quindi valido dal
momento in cui tale trasferimento è registrato dal CTMO (circa 9 mesi dal deposito della richiesta).
Al fine di evitare che derivi inganno per i
consumatori è obbligatorio trasferire tutti i marchi simili, depositati per prodotti
identici o affini. Per lo stesso motivo, il
CTMO può rifiutarsi di registrare il trasferimento parziale di un marchio, ovvero il
trasferimento per una parte di prodotti/
servizi, nel caso in cui i prodotti/servizi
appartenenti alla stessa sottoclasse diventino, a seguito di tale trasferimento,
di proprietà di soggetti diversi.
Registrazione accordi di licenza
Non è obbligatorio registrare il contratto
di licenza presso l’Ufficio Marchi Cinese
in quanto l’accordo di licenza è efficace
indipendentemente dalla sua registrazione, salvo diversa pattuizione delle parti.
Tuttavia, nella pratica, è suggerita la registrazione del contratto di licenza in modo
che le prove fornite dal licenziatario possano essere utilizzate per dimostrare il
corretto uso del segno.
Inoltre, secondo quanto previsto dalla
nuova legge marchi, l’accordo di licenza
non registrato non può essere utilizzato
per confronti del terzo che abbia depositato in buona fede.
Protezione dei diritti – Azioni amministrative e giudiziarie
In Cina più che in altri Paesi, prima di agire nei confronti di terzi è assolutamente
necessario sapere come difendersi.
È pertanto necessario effettuare le preventive ricerche di anteriorità ed intraprendere le procedure di registrazione
dei propri diritti di proprietà intellettuale,
altrimenti qualsiasi azione sarebbe probabilmente vana in quanto non supportata.
Il sistema di tutela dei diritti in Cina si
suddivide sostanzialmente nella procedura amministrativa ed in quella giudiziale.
Sul piano amministrativo è consigliabile
agire nel seguente modo:
1. Condurre indagini sulla violazione
cercando di ottenere informazioni
dettagliate circa l’autore della stessa.
La raccolta delle prove deve essere
effettuata insieme ad un notaio che
25
provvede
stesse.
all’autenticazione
delle
2. Inviare una lettera di diffida al contraffattore in modo da scoraggiarlo
a continuare la violazione.
In alcuni casi tale approccio può
dare buoni risultati ma spesso i contraffattori cinesi decidono di ignorare questo tipo di lettera o di avvertimento.
3.1Se i trasgressori sono di piccole
dimensioni e non ci sono risvolti complessi legati all’infrazione, è
consigliabile il deposito di un reclamo all’ufficio AIC (Administration for
Industry and Commerce) locale per
condurre un’indagine ed emettere
una decisione ufficiale.
Nel caso in cui si riscontri la contraffazione potrà essere ordinata la
cessazione dell’attività contraffattiva, la confisca o distruzione dei beni
contraffatti e degli strumenti utilizzati per compiere l’attività stessa,
applicazione di una multa al contraffattore.
Di norma l’azione dell’AIC si completa in un periodo da 3 a 6 mesi e
non è possibile richiedere il risarcimento dei danni attraverso tale azione.
3.2 Se l’autore della violazione è un’azienda di grandi dimensioni o con
vendite su larga scala, è consigliabile il ricorso al procedimento giudiziale al Tribunale competente. Normalmente il Tribunale impiega circa
un anno per emettere la decisione di
prima grado.
In questo caso è previsto anche un
risarcimento dei danni per il quale la
nuova legge marchi del 2014 ha stabilito i seguenti criteri:
a. Danno emergente: perdita subita dal titolare del marchio a
causa della violazione;
b. Lucro cessante: profitto ottenuto dall’autore della violazione;
c. Royalty: profitto che il titolare del marchio avrebbe potuto
conseguire autorizzando l’uso
del marchio con legittima licenza
Nel caso in cui la determinazione del
danno non sia possibile con i criteri
indicati, la decisione spetta al giudice fino a un massimo di 3.000.000
RMB (ca. € 360.000).
Cina
Curiosità
Lascia certamente sorpresi la decisione emessa lo scorso agosto 2014 dal Tribunale di Zhejiang secondo la quale la nota
casa di moda Dsquared2 SA dovrà cessare la contraffazione del marchio Dsquared in Cina.
Si, proprio mentre i fratelli Caten partecipavano in qualità di special guest al più famoso evento moda in Cina, il Shangai
Fashion Week, il Tribunale stava prendendo la propria decisione sul caso che da qualche anno occupava l’azienda italiana.
Tale decisione, di per se abbastanza sorprendente, lo è ancora di più se si pensa che la decisione ribalta completamente
quanto deciso dalla Corte in istanza di Primo Grado.
Antefatto:
Il marchio DSQUARED è stato depositato il 17/12/2003 da una persona fisica denominata Zhao Ban Hua ed è stato registrato il 14/02/2007 al n. 3849642 con una caratterizzazione grafica e, a seguito di numerosi cambi di titolarità, il marchio
appartiene oggi a Zhejiang Nuohe Garment Co. Ltd.
n. 3849642
Nel 2004 anche DSQUARED2 ha tentato il deposito del marchio DSQUARED in Cina, ma la domanda è stata respinta
dall’Ufficio Marchi Cinese con riferimento a tutti i prodotti di abbigliamento ad eccezione di impermeabili, perché anticipata dal marchio n. 3849642.
Nel 2011 erano comunque diversi i negozi che in Cina ponevano in vendita prodotti DSQUARED2 provenienti dalla società italiana DSQUARED2, pertanto Bier Bulasi Ltd. proprietario del marchio in quel periodo, invia una serie di lettere
di diffida ai diversi negozi, intimandoli a cessare l’utilizzo di tale marchio per il quale lui vantava diritti di esclusiva in
Cina.
Nei primi mesi del 2012, come reazione alle diffide inviate, Dsquared2 SA, intraprende una causa civile contro Bier Bulasi Ltd. richiedendo un accertamento negativo della contraffazione ed avvia un secondo contenzioso per concorrenza sleale
in relazione all’uso di diversi elementi che copiano l’identità e la reputazione di DSQUARED2 SA : il nome del designer,
la bandiera canadese, il 1964, l’allestimento dei negozi, la posizione dell’etichetta sulla zip anteriore di jeans, etc.
In merito alla presunta contraffazione di Dsquared2, la Corte conclude in prima istanza che non è presente alcun rischio
di confusione sulle basi seguenti considerazioni:
• Il marchio n. 3849642 di Bier Bulasi è costituito da lettere con carattere speciale e l’effetto visivo complessivo tra i
due marchi è differente.
• La funzione di base di un marchio è di distinguere i prodotti o servizi provenienti da fonti diverse. Bier Bulasi non
usa il marchio esattamente come registrato, ma anzi, stava adottando misure per creare confusione con il segno originario.
• Dsquared2 SA utilizzava il segno “DSQUARED2” in Cina già dal 2004 e non aveva alcuna intenzione di venire
associato al marchio di Bier Bulasi.
Purtroppo la Corte non ha accolto la domanda fondata sulla concorrenza sleale in quanto non ha ritenuto che gli elementi
copiati raggiungessero la soglia minima di reputazione sufficiente per essere protetti in quanto elementi distintivi non
registrati.
In seconda istanza, la Corte di Appello ribalta invece la situazione ritendo che dal punto di vista visivo ci sia somiglianza
tra i due segni e riconosce un rischio di confusione e quindi la violazione da parte di Dsquared2 per le seguenti ragioni:
• “DSQUARED” non è una parola inglese presente nel dizionario, ma un termine di fantasia pertanto marchio di Bier
Bulasi gode di un elevato grado di distintività.
• nonostante la presenza di differenze grafiche dei loghi, l’impressione complessiva è che i due marchi sono tra loro
26
Cina
•
simili.
al Tribunale non interessa come il marchio sia in concreto utilizzato ma ritiene che il diritto di esclusiva del marchio
precedentemente registrato, conferisca al titolare di tale diritto di impedire ad altri di utilizzare lo stesso marchio per
i medesimi prodotti.
A nostro avviso, il marchio DSQUARED avrebbe dovuto essere aggiudicato a Dsquared2 SA che lo ha creato, lanciato,
utilizzato e reso famoso prima all’estero e poi in Cina e la registrazione n. 3849642 sarebbe dovuto essere annullata.
La Corte di Zhejiang non ha riconosciuto la presenza di malafede nell’uso del marchio da parte di Bier Bulasi, come
invece era avvenuto in primo grado, né ha riconosciuto il rischio di confusione legato all’imitazione di diversi elementi
perpetuati dal registrante.
Infine la Corte pare non aver riconosciuto l’importanza del fatto che nel 2003 - data di deposito del marchio n. 3849642
- il marchio DSQUARED era già famoso, anche se prevalentemente al di fuori dal territorio cinese, permettendo quindi
ad un’azienda diversa da quella che lo ha creato e lanciato, di assicurarsi ingiustamente un diritto di monopolio in Cina.
27
Sudafrica
Sudafrica
BREVETTI
La Repubblica Sudafricana è la maggiore potenza economica africana dopo la
Nigeria, la quale deve però il suo primato
alle ingenti risorse petrolifere.
Al di fuori del continente africano, i principali partner economici del Sudafrica
sono Cina, Stati Uniti, Giappone e Spagna ed i brevetti depositati da titolari
stranieri sono almeno dieci volte tanto
quelli richiesti da titolari locali.
Come si tutelano i ritrovati
Membro dell’Organizzazione Mondiale
della Proprietà Intellettuale, la Repubblica Sudafricana è anche Paese firmatario
del Trattato di Cooperazione in materia
di Brevetti (PCT) e della Convenzione di
Parigi per la Protezione della Proprietà
Industriale.
La gran parte dei brevetti sudafricani
di titolarità italiana è ottenuta nazionalizzando domande di brevetto internazionale, nell’ambito della procedura del
PCT.
Tuttavia, per le aziende nostrane con
interessi in Sudafrica, è senz’altro utile
conoscere le modalità di richiesta diretta
dei brevetti sudafricani - in accordo col
South African Patent Act - delle quali peraltro già si servono i concorrenti.
La procedura di brevettazione
Una domanda di brevetto sudafricano
deve essere depositata presso il CIPC,
acronimo di Companies and Intellectual
Property Commission, esclusivamente
a nome dell’inventore come persona fisica.
Tuttavia, si può anche presentare contestualmente un atto di cessione, che indichi come nuova richiedente un’azienda o
altra persona giuridica.
Questa pratica ricalca quella che era in
uso negli Stati Uniti d’America fino alle
recenti revisioni legislative.
Esistono tre tipologie di domande di
brevetto: la domanda “provvisoria”, la
domanda “completa” e la domanda “di
ampliamento” (patent of addition).
La domanda di brevetto provvisoria può
essere depositata direttamente dal richiedente ed ha lo scopo di stabilire una
data certa del diritto e di consentire di
testare l’effettivo interesse del mercato
per il prodotto tutelato.
Entro 12 mesi dalla data di presentazione, la domanda provvisoria deve essere
convertita in una domanda completa ma,
nel frattempo, è consentito divulgare la
soluzione e commercializzare il prodotto,
senza che ciò infici la validità del titolo.
Si noti che una domanda provvisoria non
può essere fatta valere contro terzi; al
fine del ricorso giudiziale a tutela della
propria invenzione, è necessario disporre di una domanda completa o di un brevetto concesso.
Degno di nota è il fatto che il deposito
di una domanda di brevetto completa è
consentito soltanto ai mandatari accreditati presso il CIPC.
Pertanto, sia che il richiedente decida di
depositare subito una domanda completa sia che opti per il deposito di una domanda provvisoria, egli dovrà comunque
servirsi di un professionista locale.
La durata massima del brevetto sudafricano è di 20 anni dalla data di deposito.
Di sicuro interesse è il fatto che il sistema
brevettuale sudafricano prevede tasse
insolitamente basse sia per il deposito
che per il mantenimento del brevetto.
Tuttavia, bisogna mettere in conto i costi
del servizio di consulenza di un mandatario sudafricano, al quale è necessario
ricorrere per la cura delle pratiche presso
28
il CIPC.
Il CIPC esegue solo un esame formale delle domande di brevetto, che sono
concesse – in circa 12 mesi dal deposito - senza essere sottoposte a ricerca di
anteriorità e ad esame sostanziale.
Il richiedente ha comunque facoltà di
presentare una domanda di esame volontario al CIPC, al fine di ottenere un
parere non vincolante, il quale non pregiudica la concessione del titolo ma fornisce una stima dell’effettiva forza dello
stesso.
Per i brevetti sudafricani vige quindi una
presunzione di validità per quanto riguarda i fondamentali requisiti della novità e
dell’attività inventiva.
Si noti che, ai fini della brevettabilità, è
richiesto che le invenzioni soddisfino un
criterio di novità assoluta “temperata”.
Infatti, sebbene l’invenzione debba essere nuova, a livello mondiale, in relazione alle divulgazioni precedenti la data di
deposito, tuttavia non vengono prese in
considerazione le attività sperimentali o
le prove tecniche eseguite dall’inventore
o dal richiedente.
Come detto, un’ulteriore tipologia di tutela brevettuale è costituita dalla domanda di ampliamento, che assomiglia sotto
certi profili alla “continuation-in-part” del
sistema statunitense.
In pratica, il richiedente di una domanda
di brevetto, prima o dopo la concessione, può depositare un’ulteriore domanda, volta a proteggere miglioramenti o
sviluppi della soluzione descritta nella
domanda principale.
La soluzione tutelata dalla domanda di
ampliamento è considerata brevettabile
anche qualora non implichi attività inventiva rispetto alla domanda principale.
La durata massima di un brevetto di am-
Sudafrica
pliamento è pari a quella del brevetto
principale.
Se il brevetto principale viene a decadere, il brevetto di ampliamento diviene un
titolo autonomo.
Infine, per ciò che concerne i brevetti di
tipo farmaceutico, è importante notare
che la giurisdizione sudafricana non riconosce i Certificati di Protezione Complementare.
Come si fanno valere i diritti di brevetto
Le azioni giudiziali a tutela delle inven-
zioni brevettate si promuovono di fronte un apposito tribunale specializzato,
chiamato Court of the Commissioner of
Patents.
Data la tradizione anglosassone del sistema sudafricano, i giudici di questo
tribunale tendono ad essere protagonisti
attivi dell’accertamento della contraffazione, che non viene quindi demandata
interamente ai consulenti tecnici.
Tuttavia, la preparazione tecnica dei giudici sudafricani in materia di proprietà
industriale non è sempre al livello dei
colleghi di altre giurisdizioni in cui vige la
common law.
La prassi giuridica sudafricana prevede
anche la concessione di provvedimenti
cautelari, volti ad interrompere la presunta attività contraffattoria prima del
giudizio, purché siano presenti ragioni di
urgenza e significativi indizi di contraffazione.
I tempi per ottenere una sentenza dal
tribunale specializzato non sono brevi,
potendo variare tra i 5 ed i 10 anni.
In caso di giudizio sfavorevole, si può
presentare ricorso presso la Supreme
Court of Appeal.
Curiosità
Il Sudafrica è celebre per le proprie innovazioni nel campo della medicina e della biologia, settori in cui è all’avanguardia.
Infatti, il Sudafrica non solo vanta il primo trapianto di cuore della storia, eseguito nel 1967 dal chirurgo sudafricano
Christiaan Barnard, ma è anche il Paese di nascita del fisico Allan MacLeod Cormack che, negli anni ’60, ha concepito la
metodologia matematica che ha poi permesso l’invenzione della Tomografia Assiale Computerizzata (TAC).
Grazie agli strumenti teorici predisposti da MacLeod Cormack, il medico americano William Henry Oldendorf e l’ingegnere britannico Godfrey Hounsfield svilupperanno tra gli anni ’60 e ’70 strumenti diagnostici per l’esecuzione delle
TAC, tutelati tramite brevettazione in diversi Paesi del mondo.
Nel 1979, MacLeod Cormack riceverà il Premio Nobel per la medicina proprio per i suoi studi nella diagnostica per
immagini.
MARCHI
Grazie all’insistenza della Cina, nel 2010
il Sud Africa si è aggiunto a Brasile, Federazione Russa, India e Cina stessa,
allargando quindi l’acronimo ormai riconosciuto in campo economico a BRICS.
La legge marchi Sudafricana prende
spunto dal modello giuridico del Common Law ed è, nei suoi aspetti fondamentali, assimilabile alle direttive
Europee sulla tutela della proprietà intellettuale.
Normativa di riferimento
I marchi sono disciplinati dal TRADEMARK ACT n. 194 del 1993, legge entrata in vigore il 1° maggio del 1995.
Il Sud Africa come le altre potenze dei
BRICS aderisce ai principali trattati internazionali in materia di Proprietà Industriale, tra questi evidenziamo:
• Convenzione di Parigi della Proprietà Industriale
• Accordo di Nizza sulla Classificazione di prodotti e servizi
Pur essendo Membro del Wipo, il Sud
Africa non aderisce al Sistema di Madrid
relativo alla registrazione dei marchi internazionali.
Tipologie di marchio
La legge marchi prevede che possano
essere oggetto di valida registrazione, i
segni idonei a distinguere i prodotti e/o
servizi come provenienti da una determinata impresa da quelli di altre imprese
purché suscettibili di essere rappresentati graficamente.
Sono quindi escluse dalla registrazione
di marchio le denominazioni troppo generiche o costituite esclusivamente da
indicazioni relativa alla qualità o della
provenienza dei prodotti e/o servizi contraddistinti dal marchio.
Contrariamente ad altri ordinamenti, in
Sud Africa non è ammessa la tutela ai
marchi di sapore e/o olfattivi, data la difficoltà concreta di poter rappresentare in
sede di deposito un gusto o un odore in
modo comprensibile ed univoco.
Sono invece ammessi i marchi di colore,
tridimensionali e sonori.
In ultimo, anche la legislazione sudafricana consente la registrazione di marchi
collettivi e di certificazione. Per queste
tipologie di marchio è richiesto, tra le
varie formalità, di presentare in sede di
deposito il regolamento d’uso.
Chi può registrare un marchio
Chiunque, persona fisica o entità giuridica, che utilizzi o si proponga di utilizzare
un marchio può chiederne la registrazione.
29
Portata territoriale
La tutela copre l’intero territorio della Repubblica di Sud Africa e include anche
le repubbliche indipendenti di Bophunthatswana, Transkei, Venda e Ciskei.
Modalità di registrazione del marchio
Ufficio competente alla registrazione di
un marchio è il Trade Mark Office (TMO)
di Pretoria. Al momento il TMO non prevede la possibilità di depositare domande di marchio tramite procedure elettroniche ed è quindi necessario procedere
ad una richiesta di registrazione in forma
cartacea.
Il Sud Africa non aderisce al Sistema di
Madrid, pertanto, il solo modo per ottenere una registrazione in questo Paese
è quello di procedere ad una richiesta
di protezione in via nazionale tramite un
corrispondente locale.
Procedura d’esame
A seguito della richiesta di registrazione,
il TMO effettua un esame sia formale che
sostanziale sulla domanda di registrazione, ovvero ne verifica i requisiti assoluti
(mancanza di descrittività, genericità,
ingannevolezza) ed i requisiti relativi (assenza di diritti anteriori di terzi).
In assenza di impedimenti, la domanda
dovrebbe giungere a registrazione in cir-
Sudafrica
ca 24-30 mesi.
Se vengono rilevate obiezioni alla registrazione, l’Ufficio emette un rifiuto provvisorio o può richiedere che il segno in
questione venga emendato.
Nel caso in cui l’azione ufficiale emessa riguardi un elemento non distintivo
del marchio e quindi non proteggibile
in via monopolistica da parte di un solo
produttore, è possibile replicare l’Ufficio richiedendo un disclaimer, ovvero la
possibilità di ottenere la registrazione del
marchio nel suo insieme, escludendo la
tutela esclusiva su quegli elementi del
segno che non risultano distintivi.
Un marchio originariamente privo di capacità distintiva potrebbe inoltre riuscire
ad ottenere la registrazione nel caso in
cui il titolare sia in grado di dimostrare
che, grazie all’uso intensivo e consistente del segno, il nome nato come generico
ha ottenuto un riconoscimento dal pubblico che ne riconosce quindi la capacità
distintiva di indicatore di provenienza dei
prodotti, c.d. secondary meaning.
Sebbene il concetto del “Secondary
meaning”, sia riscontrabile in diverse legislazioni, è importante tenere presente
che la riconosciuta capacità distintiva
deve ricondursi al momento precedente
alla data di presentazione della domanda
di registrazione e le prove fornite devono dimostrare non solo un utilizzo serio
ed effettivo del segno, accompagnato
anche da un consistente sostegno pubblicitario, ma che tale uso abbia portato
all’acquisizione da parte del pubblico, di
questo significato secondario.
Esame di novità
Dal momento che l’Ufficio svolge un esame di novità, è possibile che la domanda di marchio sia rifiutata a causa della
presenza di marchi anteriori, depositati/
registrati per prodotti identici e/o affini,
ritenuti simili e confondibili con il segno
oggetto di richiesta di registrazione.
L’Ufficio è comunque tenuto ad accogliere lettere di consenso rilasciate dai titolari dei diritti anteriori citati e procedere
quindi alla registrazione del marchio.
Peculiarità della legge marchi sudafricana è inoltre data dal fatto che l’Ufficio potrebbe accettare una domanda
di registrazione nonostante la presenza
di marchi anteriori ritenuti confondibili,
qualora il richiedente della domanda di
registrazione successiva sia in grado di
fornire prove in relazione all’utilizzo in
buona fede del proprio segno da data
antecedente o simultanea rispetto alle
anteriorità riscontrate (honest current
use).
Opposizione
Completata la procedura di esame, il
marchio è ammesso a pubblicazione ed
entro il termine di tre mesi dalla data di
pubblicazione, o per un periodo maggiore eventualmente concesso dall’Ufficio,
terzi interessati possono presentare opposizione.
Dopo la registrazione
Una volta ottenuta la registrazione del
marchio i diritti derivanti sono acquisiti,
tuttavia è ancora possibile che terzi promuovano un’azione di cancellazione del
marchio rivolgendosi al North Gauteng
High Court.
I motivi che possono portare alla cancellazione di un marchio sono i seguenti:
1. mancato uso da parte del titolare
Spetta al titolare di marchio l’obbligo
di utilizzo del proprio segno distintivo entro 5 anni dalla registrazione e
per 5 anni consecutivi.
In caso di mancato uso, il marchio
non è cancellato automaticamente
dal registro ma può essere soggetto
a decadenza per non uso su istanza
di terzi.
2. richiesta registrazione di un marchio
senza l’intenzione di utilizzo
3. se il titolare di un marchio era una
persona fisica ormai deceduta o una
ditta cessata ed entro due anni non
viene presentata alcuna domanda di
trasferimento del marchio ad altro
soggetto, l’Ufficio, su istanza di terzi,
può procedere alla cancellazione del
marchio.
Marchi notori
È riconosciuta una tutela sia ai marchi
notoriamente conosciuti ai sensi dell’art.
6 bis del Convenzione dell’Unione di
Parigi, sia ai marchi che godono di rinomanza nello Stato e per i quali è quindi
prevista una tutela ultramerceologica.
Modifiche al marchio (Alteration)
Contrariamente a moltissime altre legislazioni, in Sud Africa è possibile presentare una richiesta di emendamento del
marchio se il segno risulta variato rispetto a quello originariamente depositato,
purché tale variazione riguardi aspetti
non sostanziali del marchio stesso.
Sarà cura del TMO determinare l’accoglimento o meno della modifica apportata.
Terzi interessati potranno comunque, entro 3 mesi dalla pubblicazione del marchio modificato, presentare opposizione
alla concessione dello stesso.
Classificazione
In Sud Africa vige la Classificazione internazionale di Nizza, tuttavia è previsto
che, per ogni classe di prodotto o servizio, si proceda con domanda separata
(sistema monoclasse), con un impatto
notevole sul costo di deposito e di mantenimento delle registrazioni.
Durata della protezione
La protezione del marchio dura 10 anni
dal deposito dello stesso. La registrazione può essere rinnovata per periodi
30
successivi di 10 anni, attraverso il pagamento di una tassa di rinnovo.
Il marchio può essere rinnovato nei 6
mesi antecedenti alla scadenza della registrazione ed è possibile il rinnovo tardivo, entro 1 mese dalla scadenza della
registrazione, pagando una soprattassa.
Decorso tale termine l’Ufficio può procedere alla rimozione del marchio dal
registro.
Il titolare di un marchio scaduto può
tuttavia richiedere, entro un anno dalla
scadenza, una restoration del proprio
segno purché si proceda al pagamento
delle tasse corrispondenti comprensive
di mora.
Il ripristino della registrazione è tuttavia subordinato ad una indagine a cura
dell’Ufficio volta a rilevare l’eventuale
presenza di domande depositate successivamente alla scadenza effettiva
del marchio e tali da costituire quindi un
impedimento al ripristino della registrazione.
In assenza di marchio registrato è
possibile agire verso terzi?
Il Sud Africa, adottando il sistema giuridico del Common Law, offre la possibilità di tutela al marchio non registrato.
Si precisa che non è il Trademark Act a
riconoscere espressamente la tutela sul
marchio non registrato, ma è possibile
agire per concorrenza sleale attraverso
l’istituto del tort of passing off, ovvero
agire nei confronti di terzi che adottino
un comportamento idoneo a creare confusione sul mercato in relazione ai prodotti e/o all’attività di un concorrente.
Per poter agire a tutela di un marchio non
registrato è comunque indispensabile
che il titolare dello stesso sia in grado di
dimostrare l’effettivo utilizzo del proprio
segno e l’acquisita reputation.
Marchiatura
La marchiatura –™ per domande pendenti e ® per le registrazioni - non è obbligatoria, ma consigliata.
È possibile tuttavia apporre l’indicazione
o il simbolo di marchio registrato solamente se tale informazione corrisponde
al vero; in caso contrario, la falsa indicazione di registrazione di marchio costituisce un reato perseguibile con un’ammenda e/o la reclusione fino a 12 mesi.
Cessione di marchi
Il trasferimento di un marchio in Sudafrica, che può riguardare un marchio
registrato o una domanda di marchio,
è valido esclusivamente se effettuato in
forma scritta.
È possibile trasferire la totalità dei prodotti e delle classi di prodotto o una parte di essi (cessione parziale); in quest’ultimo caso è tuttavia necessario che dal
Sudafrica
trasferimento non derivi una situazione
di confusione sul mercato. In tal caso
l’Ufficio potrebbe rigettare la domanda
di trascrizione.
La cessione di marchio da un soggetto sudafricano a favore di un soggetto straniero deve essere approvata
dall’Exchange Control Authorities. In assenza di tale autorizzazione la cessione
sarà considerata illecita e inapplicabile.
Licenza
Il marchio può essere oggetto di contratto di licenza e, sebbene non sia previsto
alcun obbligo relativo alla trascrizione
della licenza, tale passaggio è consigliabile in primo luogo perché una licenza
trascritta è già una prova idonea di utilizzo del marchio, in secondo luogo perché
consente al licenziatario di agire a difesa
del titolo in luogo del titolare.
L’azione verso terzi da parte del licenziatario è tuttavia subordinata ad una inerzia del titolare e, solo se questo non avrà
agito in un tempo massimo di due mesi
dalla richiesta di intervento formulata, il
licenziatario potrà agire autonomamente
contro il contraffattore.
In ultimo, anche in caso di azione da
parte del titolare del marchio, solo il licenziatario che avrà provveduto alla trascrizione della licenza, potrà richiedere il
risarcimento di eventuali danni subiti.
Protezione dei diritti – azioni amministrative e giudiziarie
I diritti esclusivi sono conferiti con la registrazione del marchio. Tuttavia il proprietario di un marchio registrato non
può interferire o limitare l’uso di un mar-
chio identico o simile per prodotti/servizi
simili da parte di un terzo, che ne abbia
fatto un uso antecedente continuativo ed
in buona fede:
• Prima dell’inizio di uso del marchio
registrato
• Prima della registrazione del marchio
Al di fuori dell’ipotesi sopra prospettata,
l’uso di un marchio identico o simile a un
marchio già da altri registrato, è considerato atto di contraffazione se sussiste un
rischio di confusione o di ingannevolezza
per il pubblico di riferimento, data l’identità o somiglianza dei prodotti.
Tutela più ampia è offerta al marchio che
gode di rinomanza e per il quale opera
quindi una tutela ultramerceologica. In
questo caso l’uso di un marchio successivo simile/identico al marchio notorio è
vietato se si verifica un indebito vantaggio per l’imitatore, indipendentemente
dal fatto che vi sia confusione o inganno
per il consumatore di riferimento o nel
caso in cui si riscontri un pregiudizio al
marchio notorio.
Di contro non costituiscono una violazione di marchio:
1. qualsiasi utilizzo in buona fede del
proprio nome, se tale uso è conforme alla correttezza professionale.
2. uso in buona fede del marchio altrui in funzione descrittiva dei propri
prodotti o se è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o
servizio, in particolare come parti di
ricambio ed accessori, sempre che
l’uso sia conforme alle regole e ai
principi di correttezza professionale.
In diverse legislazioni è consentito l’u-
31
so del marchio altrui alle condizioni che
sono state appena esposte.
Tuttavia al fine evitare eventuali azioni relative ad un “uso improprio” del segno
altrui è sempre opportuno verificare con
il proprio consulente di fiducia se si sta
agendo nel modo corretto.
Le azioni di contraffazione devono essere promosse dinanzi al Tribunale (High
Court) competente.
Prima di agire con il procedimento di
contraffazione il richiedente deve notificare per iscritto la sua intenzione a procedere ad eventuali licenziatari, i quali
possono intervenire nel procedimento
per ottenere il risarcimento dei danni
eventualmente subiti (solo nel caso in
cui la licenza sia stata regolarmente trascritta).
A seguito di un’azione giudiziale è possibile ottenere:
• Ingiunzione
• Ordine di rimozione del segno in
contraffazione dal materiale
• Risarcimento danni
• Alternativamente alla liquidazione
dei danni, il titolare del marchio può
chiedere l’assegnazione della royalty che potrebbe essere riconosciuta
nel caso in cui il contraffattore avesse operato in accordo di licenza
I danni o la royalty dovuta possono anche essere richiesti per azioni compiute
tra la pubblicazione della domanda e la
registrazione del marchio. Il Tribunale
può compiere indagini o accertamenti
per definire l’ammontare del danno o la
royalty dovuta.
Turchia
Turchia
BREVETTI
Protagonista di un’impetuosa crescita
economica, la Repubblica di Turchia è
favorita da una posizione invidiabile per
gli scambi commerciali con gran parte
del Globo.
A cavallo tra continenti e culture diverse,
la Turchia vanta confini di terra con l’Europa ed il Medio Oriente e rotte marittime
verso la Spagna e l’Atlantico.
Inoltre, la Turchia si colloca al centro di
una circonferenza ideale che abbraccia
India, Regno Unito, Nord Africa, Cina occidentale e Russia, raggiungibili in poche
ore di volo.
L’impetuosa crescita economica della
Turchia è ben sintetizzata dal numero impressionante (per le dimensioni delle sua
economia) dei marchi depositati che nel
2013 erano oltre 220000 (che ne fanno il
quarto registro al mondo dopo Cina, Usa
e Francia). Tale dato rende necessaria,
per qualsiasi operatore economico che
si affaccia sul territorio turco, un’attenzione massima all’aspetto della tutela del
proprio marchio.
Come si tutelano i ritrovati
Membro dell’Organizzazione Mondiale
della Proprietà Intellettuale, la Repubblica di Turchia aderisce al Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT) ed
alla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale.
La Turchia è inoltre uno Stato membro
della Convenzione del Brevetto Europeo.
Quindi, un primo modo per tutelare le
proprie invenzioni in Turchia è quello
di presentare una domanda di brevetto presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti
(EPO) e, a seguito della concessione,
chiederne la convalida nazionale in Turchia.
La durata massima di un brevetto euro-
peo convalidato in Turchia è di 20 anni
dalla data di deposito della domanda.
Una modalità alternativa è quella di presentare una domanda di brevetto o modello di utilità presso l’Istituto Turco dei
Brevetti (Türk Patent Enstitüsü o TPE),
secondo la Legge Decree n. 551.
La procedura di brevettazione
Come tutto ciò che riguarda questo Paese, anche il sistema brevettuale costituisce un unicum nel suo genere.
Infatti, in Turchia convivono diversi modi
per ottenere un titolo brevettuale, ciascuno con le sue specificità.
Innanzitutto, esistono due tipi di brevetto per invenzione: il brevetto cosiddetto
“esaminato” ed il brevetto “non esaminato”.
La domanda per un brevetto esaminato
è sottoposta a ricerca di anteriorità ed
a successivo esame di merito (da cui il
nome), al fine di stabilire se la soluzione
tecnica abbia i requisiti di validità, in particolare novità ed attività inventiva.
Per quanto concerne il requisito della
novità dell’invenzione, esso è valutato in
termini assoluti in relazione alle divulgazioni precedenti la data di deposito ad
opera di soggetti terzi, mentre è previsto
un periodo di grazia di 12 mesi per le
predivulgazioni ad opera del richiedente,
come avviene ad esempio negli USA.
Il brevetto esaminato concesso ha una
durata massima di 20 anni dalla data di
deposito della domanda.
Il brevetto non esaminato riceve anch’esso un rapporto ricerca, ma non viene
sottoposto ad esame sostanziale.
La durata massima di un brevetto non
esaminato è di soli 7 anni.
Tuttavia, il sistema turco consente al richiedente una certa flessibilità nella scel-
32
ta tra le due fattispecie di brevetto.
Infatti, il richiedente ha la facoltà di convertire un brevetto non esaminato in un
brevetto esaminato, prolungandone potenzialmente la vita di altri 13 anni.
A tale fine, il richiedente deve depositare presso il TPE una richiesta di esame
sostanziale entro la scadenza dei 7 anni
sopra menzionata.
Un’altra peculiarità del sistema turco è
costituita dalla facoltà di terzi di contestare la validità delle domande di brevetto, sia del tipo “esaminato” che del tipo
“non esaminato”.
In dettaglio, i rapporti di ricerca preparati
dal TPE, oltre ad essere trasmessi ai Richiedenti, sono anche resi pubblici.
Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione
del rapporto di ricerca, terze parti hanno
facoltà di presentare osservazioni contro
la concessione del brevetto.
Pertanto, anche una domanda per brevetto non esaminato, nel caso subisca
il deposito di osservazioni di terzi, sarà
sottoposta nei fatti ad un esame.
L’esame di merito può prevedere l’instaurarsi di un vero e proprio contraddittorio tra l’Esaminatore incaricato del TPE
ed il consulente in brevetti che assiste il
richiedente.
Per questo motivo, il tempo per ottenere
la concessione di un brevetto esaminato
può variare tra i 3 ed i 5 anni dal deposito
della domanda.
Tuttavia, è anche possibile fare richiesta
di una procedura accelerata di concessione, tramite una convenzione che il
TPE ha con alcune Uffici brevetti esteri.
Infatti, il sistema turco prevede una singolare pratica di outsourcing dell’esame
sostanziale, che coinvolge, tra gli altri,
l’Ufficio Brevetti Austriaco e l’Ufficio Brevetti e Registrazioni Svedese.
Turchia
Presentando apposita richiesta ad uno di
questi due Uffici esteri, il richiedente può
abbreviare i tempi di concessione di un
brevetto turco.
Per chi abbia l’esigenza di disporre rapidamente di un titolo brevettuale concesso, il sistema turco offre la possibilità
di presentare domanda per modello di
utilità.
Tipicamente, il modello di utilità turco
è concesso entro un anno dal deposito
della domanda.
La domanda per modello di utilità non è
sottoposta a ricerca o ad esame sostanziale.
Tuttavia, entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda, soggetti terzi possono presentare al TPE osservazioni contro
la validità del modello.
Un’ulteriore tipologia di tutela è offerta
dal “brevetto di ampliamento” (patent
of addition), in qualche modo simile alla
“continuation-in-part” del sistema statunitense.
In pratica, il richiedente di una domanda di brevetto, prima della concessione
o del rifiuto, può depositare una nuova
domanda, cosiddetta “di ampliamento”,
volta proteggere miglioramenti o sviluppi
della soluzione descritta nella prima domanda.
Per i brevetti di ampliamento non è richiesto il soddisfacimento del requisito
dell’attività inventiva.
Se il brevetto principale è rifiutato, il brevetto di ampliamento non viene conces-
so.
La durata massima del “brevetto di ampliamento” è pari a quella del brevetto
principale.
Un aspetto interessante è che, per i brevetti di ampliamento, non è richiesto il
pagamento delle tasse annuali di mantenimento, al contrario degli altri brevetti.
Per ciò che concerne i brevetti per soluzioni di tipo farmaceutico, è importante
notare che la giurisdizione turca non riconosce i Certificati di Protezione Complementare.
Il Parlamento sta esaminando in questi
mesi una nuova Legge Brevetti che potrebbe modificare alcuni aspetti del sistema sopra descritto.
In dettaglio, si discute se mantenere la
fattispecie del brevetto non esaminato e se introdurre un’opposizione post
concessione, sull’esempio del brevetto
europeo.
Tuttavia, non è al momento chiaro né
quale sarà la forma definitiva del testo di
Legge né quando esso potrà essere licenziato dal Parlamento ed entrare quindi in vigore.
Come si fanno valere i diritti di brevetto
La Repubblica di Turchia ha istituito Corti
Specializzate in materia di proprietà industriale, con sede ad Istanbul, Ankara
ed Izmir, alle quali i titolari di privative industriali possono ricorrere, quando vengono a conoscenza di atti contraffattori
ai loro danni.
In Turchia, una causa di primo grado si
conclude tipicamente in 18 / 24 mesi,
mentre per giungere a sentenza nel caso
di ricorso in appello presso la Suprema
Corte, vanno messi in conto circa altri 12
/ 18 mesi.
Si noti che i giudici delle Corti Specializzate concedono molto di rado provvedimenti cautelari volti ad interrompere
la presunta attività contraffattoria, prima
dell’emissione di una sentenza che accerti la violazione del diritto.
Nel caso in cui questo tipo di provvedimenti sia concesso, al titolare del diritto
azionato può essere chiesto il deposito
di una cauzione.
Tuttavia, esiste un tipo di misura cautelare che il titolare del diritto può ottenere con una certa probabilità dalle Corti
Specializzate, prima dell’instaurarsi della
causa di merito.
Si tratta di un provvedimento in qualche
modo simile a quello che nel diritto industrialista italiano è chiamato “descrizione
giudiziaria”.
In pratica, il titolare della privativa può
chiedere un’ispezione a sorpresa presso
gli stabilimenti del presunto contraffattore, compiuta da un perito tecnico nominato dal Giudice.
L’ispezione ha lo scopo di verificare l’esistenza di attività contraffattorie, al fine
della determinazione della prova dell’illecito, la quale potrà essere fatta valere
nella causa di merito.
Curiosità
La speciale ubicazione geografica rende la Turchia un sorvegliato speciale nel contrasto al traffico di merci contraffatte,
sia dirette al mercato turco sia, soprattutto, di passaggio sul suolo turco e dirette ad altri mercati.
Il sistema di sorveglianza doganale turco, recentemente oggetto di interventi legislativi è stato drasticamente migliorato.
Negli ultimi anni, il ricorso alle autorità doganali per la difesa dei diritti di proprietà industriale è divenuto sempre più
semplice ed efficace.
Innanzitutto, si è istituita la domanda di sorveglianza centralizzata, ai fini dell’individuazione di merci contraffatte.
In pratica, tramite un’unica richiesta presentata all’Ufficio Centrale delle Dogane presso il Ministero del Tesoro, il titolare
di una privativa industriale può ottenere il monitoraggio di tutte le dogane turche.
Tale istituto sostituisce il sistema precedente che obbligava a presentare separatamente una domanda di sorveglianza
presso ciascuna dogana.
La domanda centralizzata può essere anche depositata in forma elettronica, tramite una procedura on-line.
Una volta accettata, la domanda centralizzata ha una durata massima di un anno.
Quando un bene in transito sul suolo turco è in ritenuto in sospetta contraffazione di un titolo di privativa, esso viene
momentaneamente detenuto dalle autorità doganali ed il titolare del diritto avvertito tramite apposita notifica.
Il titolare può anche chiedere di ispezionare la merce contraffatta o di riceverne un campione, ai fini della verifica della
contraffazione.
A questo punto, per evitare che il bene sia rilasciato dalle autorità doganali, il titolare può azionare il proprio diritto presso
le Corti Specializzate oppure fare richiesta di procedura di “distruzione semplificata”.
La “distruzione semplificata” consente alle dogane, su richiesta del titolare del diritto, di distruggere la merce sospetta
senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Sebbene tale procedura preveda il consenso da parte del proprietario alla distruzione della merce sospetta, in pratica si
33
Turchia
applica sovente il principio del silenzio assenso.
Di conseguenza se, avvertito di una richiesta di distruzione semplificata in merito ad un proprio bene, il proprietario non
fornisce alcuna risposta, le autorità doganali possono procedere con la distruzione.
Se il titolare del diritto presenta ricorso presso le Corti Specializzate, allora può anche fare richiesta di sequestro giudiziario della merce sospetta.
In questo caso, la merce sequestrata viene trattenuta in dogana per il periodo stabilito dal Giudice.
Infine, le autorità doganali, in presenza di chiare prove di contraffazione, possono decidere di trattenere beni sospetti ex
officio, cioè a prescindere dal fatto che il titolare del diritto abbia presentato una domanda di sorveglianza.
MARCHI
Normativa di riferimento
Il sistema marchi in vigore in Turchia è
basato sul Decreto Legge N. 556 relativo alla protezione dei marchi del 5 Novembre 1995 (come riformato dalla decreto del 28 Gennaio 2009 n. 5833 che
ha provveduto a rendere il sistema più
moderno ed in linea con la normativa
europea).
Il TPE riceve ed invia comunicazioni solo
con indirizzi in Turchia pertanto i soggetti
stranieri che non hanno un valido domicilio in Turchia devono farsi rappresentare per la presentazione del marchio e la
prosecuzione dello stesso da un agente
mandatario locale. A tal fine una procura
non legalizzata sarà sufficiente a conferire il mandato.
La Turchia aderisce ai seguenti accordi internazionali in materia di marchi:
Convenzione di Parigi (CUP), accordo
di Nizza sulla classificazione di prodotti
e servizi, protocollo di Madrid per la registrazione di marchi internazionali dal
1.1.1999 (non aderisce invece all’Accordo di Madrid).
Oltre al deposito diretto è possibile procedere alla registrazione di un marchio
in Turchia anche attraverso il Sistema di
Madrid, presentando quindi all’OMPI di
Ginevra una sola domanda di registrazione con la possibilità di designare più
nazioni tra quelle aderenti al Sistema di
Madrid.
Tipologie di marchio
Se distintivi posso essere oggetto di registrazione tutti i segni rappresentabili
graficamente quali: parole, nomi, acronimi, lettere, numeri, figure, ologrammi,
combinazione di colori, forme tridimensionali, anche di prodotti o loro packaging ed ogni combinazione dei segni
sopra indicati. Possono essere registrati
suoni, se rappresentabili graficamente,
mentre, piuttosto in linea con i sistemi
marchi di tutto il mondo, non sono al momento registrabili marchi olfattivi.
Come noto in Turchia è in uso l’alfabeto Latino, pertanto, non pare necessario proporre alcun tipo di traduzione dei
marchi depositati in Arabo.
Una volta effettuato l’esame formale
della domanda, l’OMPI notifica ai Paesi
designati l’avvenuta richiesta di registrazione di marchio. Un marchio oggetto di
registrazione internazionale secondo il
Sistema di Madrid gode degli stessi diritti di cui godono le registrazioni nazionali
ed è soggetto alle disposizioni delle leggi
nazionali in vigore nei Paesi designati.
La legge turca prevede e disciplina :
• marchi di prodotto;
• marchi di servizio;
• marchi collettivi;
• marchi di garanzia (a differenza di
quanto accade in Italia e nell’ Unione Europea).
Modalità di registrazione del marchio
Le domande di registrazione di Marchio
devono essere depositate presso l’Ufficio Brevetti Nazionale – Türk Patent Enstitüsü (sigla in turco TPE) – con sede ad
Ankara. È possibile depositare domande
multi classe.
Il TPE avrà quindi la possibilità di emettere eventuali rifiuti alla registrazione di
marchio oppure di confermare la registrazione.
Senza che questo sia previsto dalla legge turca, il TPE ha recentemente
implementato una speciale procedura
d’esame per i marchi notori. Esiste un
progetto di legge volto a regolamentare
la pubblicazione annuale di un bollettino
contenente la lista dei marchi notori e
l’eventuale possibilità di opposizione alla
pubblicazione di un marchio in tale lista.
Procedura d’esame
Le domande depositate sono esaminate dal TPE prima da un punto di vista
formale per essere poi passate al vaglio dell’esame circa i motivi assoluti di
rifiuto (la capacità distintiva, legittimità
e decettività). I motivi assoluti di rifiuto
applicabili di Turchia sono grosso modo
34
gli stessi applicabili nei sistemi Europei,
e come in questi, i marchi privi di capacità distintiva all’ordine possono acquisirla
tramite l’uso che del marchio si è fatto
sul mercato.
Esame di novità
È importante sottolineare che il TPE ha
l’obbligo di verificare che nel registro
non esistano diritti anteriori uguali o simili, pertanto, dopo l’esame circa la
capacità distintiva, il TPE procederà ad
una ricerca nel registro nazionale e internazionale. È pertanto possibile che una
domanda di marchio sia rifiutata a causa
della presenza di marchi anteriori identici
o confondibilmente simili.
Contro l’eventuale rifiuto di registrazione
del marchio è possibile proporre deduzioni da parte del titolare della domanda
nel corso dei due mesi successivi alla
notifica del rifiuto stesso.
Se la domanda di marchio supera anche
tale esame la stessa viene pubblicata, mediamente entro i primi 6 mesi dal
giorno del deposito nel “Resmi Markalar
Bülteni” che ha uscita mensile.
Opposizione
Una volta superata la fase di esame, il
marchio viene ammesso a pubblicazione
e terzi hanno la facoltà di presentare opposizione alla registrazione entro 3 mesi
dalla pubblicazione. Mentre chiunque
può presentare opposizione sulla base
di impedimenti assoluti, solo i titolari di
diritti anteriori o altre parti interessate
possono promuovere opposizione per
motivi relativi.
In caso di deposito di un’opposizione, il
TPE procederà con l’esame della stessa grosso modo nei tre mesi successivi
al deposito. La decisione del TPE sulle
opposizioni potrà essere eventualmente
ricorsa di fronte all’Higher Council, nei 2
mesi successivi all’emissione.
La legislazione Turca prevede anche la
possibilità di deposito di azioni di cancellazione dopo la registrazione di marchi. L’azione di cancellazione è tuttavia
un’azione da proporre di fronte alle Corti
turche specializzate nell’IP.
Turchia
Certificato di registrazione
La registrazione del marchio avviene,
dopo il pagamento di una tassa di registrazione su notifica al titolare della
domanda da parte del TPE alla fine del
periodo di opposizione, se nessuna opposizione è depositata o se l’opposizione eventuale è superata. In assenza di
obiezioni da parte del TPE ed in assenza
di opposizioni, il tempo medio per l’ottenimento di una registrazione di marchio
in Turchia è di 12/18 mesi.
Classificazione
In Turchia vige la classificazione internazionale di Nizza ed il sistema di deposito
è multi classe.
Durata della protezione
La protezione comincia dalla data di deposito ed ha validità di 10 anni a partire
da tale data. Il marchio può essere rinnovato per un periodo di 10 anni, ma un
periodo di mora per il rinnovo tardivo di
6 mesi è previsto dalla legge.
Uso del marchio
Ottenuta la registrazione di marchi, in assenza di uso nel territorio turco nei 5 anni
successivi alla data di registrazione, lo
stesso è soggetto ad azione di decadenza per non uso in virtù degli articoli 14 e
42.c della legge marchi Turca.
La ripresa d’uso del marchio prima
dell’avvenuto deposito di un’azione di
decadenza da parte di terzi può permettere di restaurare la protezione.
Marchiatura
Se il marchio è stato registrato, il titolare
può utilizzare il simbolo “®” nell’angolo
superiore o inferiore destro, tuttavia non
è obbligatorio. Non esistono specifici
simboli per indicare che la registrazione
di marchio è pendente.
In assenza di marchio registrato è
possibile agire verso terzi?
Non la legge marchi, ma l’articolo 55 del
codice del commercio Turco offre ai titolari di marchi non registrati ma utilizzati
sul territorio turco, una protezione contro
gli atti di concorrenza sleale. In particolare, il citato articolo fa riferimento al caso
in cui l’eventuale contraffattore sfrutti la
“reputazione” del marchio altrui o svolga attività in mala fede al fine di creare
confusione tra la propria attività e quella
di un legittimo operatore nell’attività economica. La tutela relativa alla concorrenza sleale è ovviamente da perseguire tra-
mite azioni presso tribunali civili turchi.
Accordi di coesistenza
In Turchia, lettere di consenso o accordi
di coesistenza non sono prese in considerazione dal TPE. In sostanza il sistema
marchi Turchi non prevede, nemmeno in
presenza di un accordo tra le parti, la coesistenza nel registro di due marchi identici o confondibilmente simili per prodotti
e servizi identici o confonbilmente simili.
L’uso di lettere di consenso o di accordi
coesistenza per superare obiezioni da
parte dell’ufficio turco relative a diritti anteriori non è pertanto efficace.
Cessioni di marchi
Il trasferimento di un marchio in Turchia
ha effetto dichiarativo, è cioè necessario solo per provare l’acquisto del diritto
nei confronti dei terzi e non fra le parti. Al
fine di registrare una cessione è necessario depositare un atto di cessione del
marchio con firme di entrambe le parti raccolte da un notaio e legalizzate. È
possibile la registrazione di una cessione
parziale, ed in tal caso dovranno essere chiaramente indicati i prodotti cui la
cessione si riferisce. Per il trasferimento
di marchi a seguito di fusione sarà necessario procedere con il deposito di un
documento idoneo a provare la fusione.
Registrazione accordi di licenza
Secondo l’articolo 21 del decreto legge
n. 556 le licenze non hanno effetto nei
confronti di parti terzi in buona fede finché le stesse non siano registrate presso
il TPE. Non è chiaro se la registrazione
sia costitutiva o meno, in particolare con
riferimento all’imputazione dell’uso da
parte del licenziatario. La legge e la giurisprudenza non sono chiare sul punto,
e pertanto è vivamente consigliato procedere con la registrazione degli accordi
di licenza. Ai fini della registrazione è necessario presentare un accordo di licenza notarizzato.
Protezione dei diritti – Azioni amministrative e giudiziarie
La Repubblica di Turchia ha istituito Corti
Specializzate in materia di proprietà industriale, alle quali i titolari di privative industriali possono ricorrere, quando vengono a conoscenza di atti contraffattori
ai loro danni. Con sede ad Istanbul, Ankara ed Izmir (le maggiori città della Turchia), tali corti sono competenti al fine di
accertare l’eventuale violazione di diritti
di proprietà industriale, a liquidare even-
35
tuali danni ed ovviamente offrono rimedi
cautelari in caso di procedimenti urgenti.
In Turchia, una causa di primo grado si
conclude tipicamente in 18/24 mesi,
mentre per giungere a sentenza nel caso
di ricorso in appello presso la Suprema
Corte, vanno messi in conto circa altri
12/18 mesi.
Particolarmente efficace la possibilità
di procedere a descrizione su istanza di
parte: in tal caso, i giudici hanno la facoltà di nominare esperti tecnici che valuteranno l’attività contraffattivi al fine di
costituire uno strumento di prova utilizzabile in giudizio, ma anche come mezzo
di pressione sul contraffattore al fine di
chiudere al più presto la vertenza e l’atto contraffattivi. Con riferimento ai rimedi stragiudiziali è consigliabile, a volte,
procedere con l’invio di una dura diffida
tramite Notaio. La legge turca prevede
anche efficaci tutele tramite legge penale. In particolare, è possibile chiedere ad
un “public prosecutor” turco di procedere con sequestri di merci contraffatte,
tramite l’intervento della Polizia, ove ovviamente vi siano i presupposti di legge.
L’intera attività di sequestro può essere
organizzato in una sola settimana.
Tale rimedio ha ovviamente i suoi vantaggi se si considera che un procedimento civile ordinario relativo alla contraffazione di marchio può durare da un
minimo di due anni ad un massino di 4
anni. Tuttavia, tramite misure cautelari
ottenute in corso di causa può chiedersi:
a. inibizione alla continuazione dell’atto
contraffattivo, b) sequestri dei beni sospetti di contraffazione, c) richiesta di
una cauzione/garanzia anticipatoria del
potenziale danno. È ovvio che i requisiti
del fumus bonis iuris e del periculum in
mora dovranno essere ben evidenti. Sul
punto vale la pena far notare che le Corti
turche generalmente non concedono misure cautelari se il convenuto in un’azione di contraffazione è titolare di un marchio in Turchia, rendendosi necessario in
questo caso un’azione di cancellazione
preliminare nella quale è buona norma
chiedere alla Corte di inibire la cessione
del marchio a terzi.
È pertanto necessario effettuare le preventive ricerche di anteriorità ed intraprendere le procedure di registrazione
dei propri diritti di proprietà intellettuale,
altrimenti qualsiasi azione sarebbe probabilmente vana in quanto non supportata.
Turchia
Curiosità
Bugnion ha avuto modo di assistere un proprio importante cliente che, non avendo registrato il marchio in Turchia, ma
operando sul territorio da tempo con una propria sussidiaria, ha dovuto affrontare l’attività di un concorrente turco che
aveva registrato un marchio identico a quello della cliente per prodotti pressoché identici.
Con l’assistenza dei nostri corrispondenti in Turchia abbiamo provveduto a contattare il titolare del marchio anteriore al
fine di acquistarlo.
La trattativa di acquisto è tuttavia stata interrotta a seguito di una richiesta economica considerata esorbitante.
Per tutta risposta il titolare del marchio anteriore ha provveduto ad instaurare contro la nostra cliente un’azione di concorrenza sleale e contraffazione di marchio. Su nostro consiglio, il nostro cliente ha reagito con un’azione di decadenza
per non uso del marchio attivato. Anche su tale base ed in considerazione dell’attività internazionale della nostra cliente,
l’azione di concorrenza sleale è stata vinta in primo grado, mentre l’azione di decadenza per non uso è ancora pendente.
Nel frattempo il cliente ha ovviamente provveduto a ridepositare, per via internazionale, il marchio nel territorio Turco.
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Glossario
Accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale correlati al commercio)
È un accordo che si propone di uniformare le modalità con cui i diritti di proprietà intellettuale sono protetti negli stati aderenti
all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), e di risolvere in maniera sistematica le relative dispute. L’accordo TRIPS
stabilisce requisiti minimi che ogni paese membro deve soddisfare per assicurare adeguata protezione nel suo territorio ai diritti
di proprietà intellettuale.
Classificazione di Nizza
Elenco contenente 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi, internazionalmente riconosciute, per la registrazione dei marchi.
Convenzione di Parigi (CUP) per la protezione della Proprietà Industriale
Uno dei primi trattati sulla proprietà intellettuale e industriale che garantisce, ai cittadini di ciascuno dei Paesi aderenti all’Unione,
parità di trattamento in materia di proprietà industriale.
Diritto di Priorità (art. 4 CUP)
Tutti coloro che hanno depositato in uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi un brevetto/marchio/modello di utilità/
design nazionale possono estendere la loro domanda in altri paesi (di cui si rivendica la priorità) come data di riferimento per la
valutazione dei requisiti di validità. I tempi per estendere la protezione ad altri Stati di interesse sono di dodici mesi per i brevetti
e modelli di utilità, e sei mesi per design e marchi.
Marchi notoriamente conosciuti (art. 6-bis comma 1 CUP)
La norma garantisce una tutela ai marchi stranieri che siano noti nel Paese Unionista ma in esso non utilizzati e siano perciò noti
per il loro uso all’estero.
Marchio collettivo
Segno che ha la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità dei prodotti o servizi che sono contraddistinti con detto
marchio. Diversamente dal marchio d’impresa il marchio collettivo, proprio per la funzione che svolge, può contenere indicazioni
descrittive della provenienza geografica o di altre caratteristiche del prodotto e servizio.
Marchio di certificazioni
In Italia è assimilato al marchio collettivo, mentre in altri Paesi è un segno utilizzato per indicare una certificazione di qualità del
prodotto o servizio.
Sistema di Madrid per la registrazione di marchi internazionali
La registrazione internazionale dei marchi è disciplinata da due trattati internazionali: Accordo (1891) e Protocollo di Madrid
(1989) ed è amministrata dalla Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) con sede a Ginevra.
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Attraverso tale procedura è possibile richiedere la registrazione di un marchio in più Paesi o regioni, a scelta tra quelli che aderiscono al Sistema di Madrid, presentando un’unica domanda.
Trattato di Cooperazione Internazionale in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty o PCT)
È un trattato che regola le cosiddette domande di brevetto internazionale o PCT, prevedendo per tali domande un iter procedurale comune che ha luogo durante una fase internazionale della durata di 30 mesi dalla data di deposito, o di priorità (se rivendicata). Al trattato in questione aderiscono attualmente 148 paesi.
Durante la fase internazionale, le domande di brevetto PCT sono soggette ad una ricerca internazionale volta ad individuare
eventuali documenti anteriori rilevanti ed, opzionalmente, ad un esame preliminare internazionale.
Trascorso il termine di 30 mesi dalla data di deposito o di priorità, il richiedente deve effettuare l’ingresso nelle fasi nazionali/
regionali dei paesi in cui è interessato ad ottenere effettivamente protezione. Da un’unica domanda di brevetto internazionale
nascono così più domande di brevetto locali, ciascuna delle quali è soggetta, nel rispettivo paese o gruppo di paesi, ad un’autonoma procedura di concessione.
Siti Utili:
PORTALE WIPO
http://www.wipo.int/
PORTALE UFFICIO MARCHI E BREVETTI BRASILE
http://www.inpi.gov.br/portal/
PORTALE UFFICIO MARCHI E BREVETTI FEDERAZIONE RUSSA
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/main/
PORTALE UFFICIO MARCHI E BREVETTI INDIA
http://www.ipindia.nic.in/
PORTALE UFFICIO MARCHI E BREVETTI CINA
http://www.sipo.gov.cn/
PORTALE UFFICIO MARCHI E BREVETTI SUD AFRICA
http://www.cipro.gov.za/
PORTALE UFFICIO MARCHI E BREVETTI TURCHIA
http://www.tpe.gov.tr/
Paesi Aderenti alla Convenzione di Parigi, detti anche membri dell’Unione:
Albania; Algeria; Andorra; Antigua e Barbuda; Argentina; Armenia; Australia; Austria; Azerbaigian; Bahamas; Bahrain; Bangladesh; Barbados; Bielorussia; Belgio; Belize; Benin; Bhutan; Bolivia; Bosnia ed Erzegovina; Botswana; Brasile; Bulgaria; Burkina
Faso; Burundi; Cambogia; Camerun; Canada; Repubblica Centrafricana; Ciad; Cile; Cina; Colombia; Comore; Congo; Costa
d’Avorio; Costa Rica; Croazia; Cuba; Cipro; Repubblica Ceca; Corea del Nord; Corea del Sud; Repubblica Democratica del Congo; Danimarca; Gibuti; Dominica; Repubblica Dominicana; Ecuador; Egitto; El Salvador; Guinea Equatoriale; Estonia; Finlandia;
Francia; Gabon; Gambia; Georgia; Germania; Ghana; Grecia; Grenada; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Guyana; Haiti; Santa
Sede; Honduras; Ungheria; Islanda; India; Indonesia; Iran; Iraq; Irlanda; Israele; Italia; Giamaica; Giappone; Giordania; Kazakistan; Kenya; Kirghizistan; Laos; Lettonia; Libano; Lesotho; Liberia; Libia; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Madagascar;
Malawi; Malaysia; Mali; Malta; Mauritania; Mauritius; Messico; Monaco; Mongolia; Montenegro; Marocco; Mozambico; Namibia;
Nepal; Paesi Bassi; Nuova Zelanda; Nicaragua; Niger; Nigeria; Norvegia; Oman; Pakistan; Panamá; Papua Nuova Guinea; Paraguay; Peru; Filippine; Polonia; Portogallo; Qatar; Moldavia; Romania; Federazione Russa; Ruanda; Saint Kitts e Nevis; Saint
Vincent e Grenadine; San Marino; Santa Lucia; Sao Tome e Principe; Arabia Saudita; Senegal; Serbia e Montenegro; Seychelles;
Sierra Leone; Singapore; Slovacchia; Slovenia; Sudafrica; Spagna; Sri Lanka; Sudan; Suriname; Swaziland; Svezia; Svizzera; Siria; Tagikistan; Thailandia; Macedonia; Togo; Tonga; Trinidad e Tobago; Tunisia; Turchia; Turkmenistan; Uganda; Ucraina; Emirati
Arabi Uniti; Regno Unito; Tanzania; Stati Uniti d’America; Uruguay; Uzbekistan; Venezuela; Vietnam; Yemen; Zambia; Zimbabwe.
Paesi aderenti all’Accordo (A), Protocollo di Madrid (P) ed all’ Accordo e Protocollo (AP):
Accordo: Algeria (1 Paese).
Accordo e Protocollo: Antigua e Barbuda, Australia, Bahrain, Isole BES (Bonaire, Saba, St. Eustatius), Botswana, Colombia,
Curaçao, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Gana, Georgia, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, India, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Madagascar, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Ruanda, Singapore,
San Tomè e Principe, Siria, St. Marteen, Stati Uniti, Svezia, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Unione Europea, Uzbekistan, Zambia
(40 paesi).
Protocollo: Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cina (esclusi Hong
Kong e Macao), Cipro, Croazia, Cuba, Egitto, Federazione Russa, Francia, Germania, Iran, Italia, Kazakistan, Kenia, Kyrgyzstan,
Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambico,
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Namibia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord), Repubblica di Moldavia, Romania, San Marino, Serbia, Sierra Leone, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudan, Svizzera, Swaziland, Tagikistan, Ucraina, Ungheria, Vietnam, (per Belgio, Lussemburgo e Olanda designazione unica come Benelux) (54 Paesi)
Paesi aderenti al PCT:
Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Barbados, Belgio, Belize, Benin, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina‑Faso, Cameroon,
Canada, Ciad, Cile, Cina (con opzione per Hong Kong), Cipro, Colombia, Comoros, Congo, Costa d’Avorio, Costarica, Corea
del Sud, Corea del Nord, Croazia, Cuba, Danimarca, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Gana, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Honduras, India, Indonesia, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia,
Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Lettonia, Liberia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malesia, Malawi,
Mali, Malta, Marocco, Mauritania, Messico, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Oman, Papua Nuova Guinea, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca,
Repubblica Centroafricana, Repubblica Dominicana, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Moldova, Repubblica Slovacca,
Romania, Ruanda, Saint Vincent e Grenadine, San Marino, San Tomè e Principe, Santa Lucia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, St. Kitts & Nevis, Sud Africa, Sudan, Svezia, Svizzera (Liechtenstein),
Swaziland, Tailandia, Tanzania, Tajikistan, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Ungheria,
U.S.A., Uzbekistan, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.
Classificazione Internazionale di Nizza (10a Edizione)
PRODOTTI
Classe 1: Prodotti chimici destinati all’industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all’agricoltura, all’orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il
fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti;
adesivi (materie collanti) destinati all’industria.
Classe 2: Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti;
resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti.
Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 4: Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere; combustibili (comprese
le benzine per i motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione.
Classe 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o
veterinario, alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali per
otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
Classe 6: Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni metalliche trasportabili; materiali metallici
per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non
compresi in altre classi; minerali.
Classe 7: Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli
per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova; distributori automatici.
Classe 8: Utensili e strumenti azionati manualmente; coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche; rasoi.
Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la
riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti
di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il
trattamento dell’informazione , computer; software; estintori.
Classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici;
materiale di sutura.
Classe 11: Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento,
di ventilazione, di distribuzione d’acqua e impianti sanitari.
Classe 12: Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.
Classe 13: Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d’artificio.
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Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; oreficeria, gioielleria, pietre
preziose; orologeria e strumenti cronometrici.
Classe 15: Strumenti musicali.
Classe 16: Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli
per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio
(non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché.
Classe 17: Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie
plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.
Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e
ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.
Classe 19: Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni
trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.
Classe 20: Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna,giunco, vimini, corno, osso,
avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.
Classe 21: Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria,
porcellana e maiolica non comprese in altre classi.
Classe 22: Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale d’imbottitura (tranne il caucciù
o le materie plastiche); materie tessili fibrose grezze.
Classe 23: Fili per uso tessile.
Classe 24: Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli.
Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Classe 26: Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali.
Classe 27: Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie per pareti in materie non tessili.
Classe 28: Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale.
Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine,
marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.
Classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e
confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti);
spezie; ghiaccio.
Classe 31: Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.
Classe 32: Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri
preparati per fare bevande.
Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).
Classe 34: Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.
SERVIZI
Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.
Classe 36: Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.
Classe 37: Costruzione; riparazione; servizi d’installazione.
Classe 38: Telecomunicazioni.
Classe 39: Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.
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Classe 40: Trattamento di materiali.
Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software.
Classe 43: Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.
Classe 44: Servizi medici; servizi veterinari; cure d’igiene e di bellezza per l’uomo o per gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura
e silvicoltura.
Classe 45: Servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione di beni e persone; servizi personali e sociali resi da terzi destinati
a soddisfare necessità individuali.
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In collaborazione con
Con il contributo di
UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA
Via Toschi, 30/a • 42121 Reggio Emilia • Tel. 0522.409711 • www.unindustriareggioemilia.it
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