Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze A cura del Dott. Matteo Manfriani (Studio Associato Manfredo, Cristiana, Matteo MANFRIANI Dottori Commercialisti) Il Fondo Patrimoniale Istituito dalla Legge 19 maggio 1975, n.151 Disciplinato art. 167 e segg. c.c. Vantaggi e Svantaggi dell’Istituto Definizione “Consiste nell’imposizione convenzionale, da parte di un coniuge, entrambi o un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia, per consentire alla stessa il godimento di un tenore di vita tendenzialmente costante del tempo.” Funzione Costituire un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia …. ergo Non può esser costituito al di fuori del vincolo matrimoniale Finalità “correlate” • Scudo nei confronti di creditori (anche nel caso di fallimento di un coniuge) • Scudo nei confronti di azioni di responsabilità • Scudo nei confronti di azioni esecutive individuali (anche da parte del Fisco) Peculiarità Assolve alla funzione di costituire un “patrimonio separato”, con apposito vincolo di destinazione: Il soddisfacimento dei bisogni della famiglia ma cosa si intende per “bisogni della famiglia”??? • Non esiste una definizione univoca di legge • È una questione di fatto • Richiede una valutazione caso per caso del giudice Cassazione sent. 7 gennaio 1984, n. 134 Bisogni in senso ampio: “anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”. Beni conferibili nel fondo patrimoniale Conferibili con certezza Ammessi con dubbio Beni immobili e Partecipazioni diritti reali sugli in srl stessi Beni mobili Beni futuri registrati Titoli credito nominativi (ex. Azioni) Beni non conferibili Beni mobili Aziende Diritti reali Titoli di credito personalissimi al portatore (uso, abit., serv) Amministrazione del Fondo patrimoniale Amministrazione del fondo Ordinaria Amministrazione Straordinaria Amministrazione La titolarità dei beni non incide sull’amministrazione Spettano disgiuntamente a ciascun coniuge Spettano congiuntamente a entrambi i coniugi Salvo deroghe, l’amm.ne segue le regole della comunione legale Atti di conservazione del fondo, di riscossione e disposizione delle rendite al fine di utilizzarle per i bisogni della famiglia Gli atti che possono mutare le condizioni economiche familiari, incidendo sulla consistenza e/o valore patrimoniale del fondo In base recente giurisprudenza i FP proteggono i beni di: Imprenditori Professionisti Amministratori, sindaci, revisori Per i debiti contratti dai coniugi nell’esercizio di attività d’impresa (fisco compreso) Per azioni di responsabilità civile professionale Per azioni di responsabilità civile Debiti fiscali (Cass.ne 15852/2009, 38925/2009) Se il debito fiscale è specificatamente sorto per soddisfare bisogni familiari: il fondo potrà esser aggredito Se il debito fiscale è sorto per finalità estranee ai bisogni della famiglia: per “effetto segregativo” del vincolo di destinazione, il fondo non potrà esser aggredito dal fisco (ipoteca, pignoramento, etc..) in alcun modo Debiti fiscali: ultime pronunce (C.t.p. Milano 437/2010, C.t.r. Torino 56/2009) • Manca quell’inerenza immediata e diretta tra crediti erariali e bisogni della famiglia; tali crediti nascono da una specifica obbligazione legale del tutto “esterna” ai bisogni familiari, per cui i debiti tributari non sono collegati in modo “immediato e diretto” con le esigenze familiari e quindi non è legittimata l’esecutività. Vantaggi Svantaggi • Costo costituzione limitato (Onorario Notaio € 700-1000, imposta registro € 168, spese vive € 300 circa) • Costo di gestione “nullo” • “Impossibilità” di prestare fideiussioni a favore delle banche • Solo all’interno del matrimonio (per la tutela di bisogni familiari) • Eventuali frizioni con istituti di credito • Potenziale revocabilità (come per trust o vendita) • Solo per alcuni beni L’efficacia di un FP può esser paragonata a quella di un “ombrello” … Occorre aprirlo prima di essersi bagnati!!!