SOMMARIO GU 2/2003 Pagina Decisione della Prima Commissione di ricorso 7 maggio 2002 nel procedimento R 938/2000-1 (MARCHIO FIGURATIVO (STRISCE SU SCARPA)) ............................... 267 Decisione della Prima Commissione di ricorso 30 maggio 2002 nel procedimento R 314/1999-1 (TOP) ...................................................................................................................... 283 Decisione della Terza Commissione di ricorso 19 giugno 2002 nel procedimento R 410/2000-3 (ROMANZA / MARCHIO FIG. (ROMANA SAMBUCA)) ........................ 323 Decisione della Seconda Commissione di ricorso 30 luglio 2002 nel procedimento R 590/1999-2 (COMPAIR / COMPAIR) .................................................................................. 339 Decisione della Quarta Commissione di ricorso 27 agosto 2002 nel procedimento R 644/2000-4 (MARCHIO FIG. (MARCA FAMILY FASHION) / MARCHIO FIG. (MARCO) ....................................................................................................................................... 375 Elenco dei mandatari abilitati ....................................................................................................... 388 Giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee • Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 2002 nel procedimento C-206/01 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito): Arsenal Football Club plc e Matthew Reed ..... 393 • Sentenza della Corte di giustizia (Sesta Sezione) del 21 novembre 2002 nel procedimento C-23/01 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Brussel (Belgio)): Robelco NV e Robeco Groep NV ................................................................... 425 Giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee • Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Quarta Sezione) del 20 novembre 2002 nelle cause riunite T-79/01 e T-86/01 (aventi ad oggetto i ricorsi proposti contro due decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 gennaio 2001 (procedimenti R 124/2000-1 e R 123/2000-1)): Robert Bosch GmbH contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Kit Pro e Kit Super Pro) ............................. 447 • Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2002 nella causa T-91/01 (avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione 20 febbraio 2001 (procedimento R 538/1999-2) della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): BioID AG contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (BioID) ......................................................................................................................................... 465 • Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2002 nella causa T-130/01 (avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione 7 marzo 2001 (pratica R 504/2000-3) della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): Sykes Enterprises, Inc. contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Real people, Real solutions) ................................................................................................................ 493 Servizi centrali della proprietà industriale degli Stati membri ................................................. 508 Organismi internazionali non governativi con i quali l’UAMI intrattiene rapporti di cooperazione .......................................................................................................................................... 510 SOMMARIO DECISIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO 7 maggio 2002 nel procedimento R 938/2000-1 (Lingua del procedimento: tedesco) Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC Carattere distintivo A giudizio della Commissione di ricorso, le due coppie di strisce sulle scarpe sportive oggetto della domanda costituiscono un elemento distintivo, che sarà percepito dal consumatore come un’indicazione della loro provenienza dal produttore delle calzature. Thomas Groß Hermann-Vogel-Str. 6 D-01326 Dresda Germania ricorrente rappresentato da KAILUWEIT & UHLEMANN, Bamberger Str. 49, D01187 Dresda, Germania avente ad oggetto il ricorso relativo alla domanda di marchio comunitario n. 1 325 364 La Prima Commissione di ricorso composta da S. Mandel (presidente), W. Peeters (relatore) e J. L. Soares Curado (membro) cancelliere: E. Gastinel ha adottato la seguente Decisione Sintesi dei fatti 1 In data 28 settembre 1999 Thomas Groß (in prosieguo: il «ricorrente») presentava una domanda di registrazione del marchio figurativo di seguito riprodotto 2 Con lettera datata 4 febbraio 2000, l’esaminatrice comunicava al ricorrente che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC») (GU CE 1994, L 11, pag. 1; GU UAMI n. 1/1995, pag. 52), il marchio non era idoneo alla registrazione. L’esaminatrice rilevava che il marchio non aveva carattere distintivo, in quanto la maggior parte delle calzature per lo sport e per il tempo libero presenti sul mercato era provvista di strisce laterali e il disegno del marchio richiesto non si distingueva da quello di altre calzature. Il marchio rappresentava semplicemente il prodotto, nel caso di specie una calzatura per lo sport o per il tempo libero. 3 In conformità alla regola 11 del regolamento (CE) n. 2868/95 del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in prosieguo: «RE») (GU CE 1995, L 303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/1995, pag. 258), l’esaminatrice impartiva al ricorrente un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni. Classe 25 – Scarpe, in particolare calzature per lo sport e per il tempo libero. 6 In data 2 maggio 2000 l’esaminatrice informava il ricorrente che manteneva ferme le proprie obiezioni, aggiungendo che, a suo avviso, le strisce avevano l’unico scopo di conferire un aspetto sportivo alla calzatura. La disposizione ad angolo delle strisce non era sufficientemente insolita e non rendeva quindi il marchio distintivo. Quanto alla registrazione di un marchio comunitario, richiamata dal ricorrente, l’esaminatrice rilevava come essa non fosse paragonabile al caso di specie, in quanto in quel caso non si trattava di strisce, bensì della lettera «N». 7 L’esaminatrice poneva a carico del ricorrente l’onere di provare che il marchio avesse acquistato carattere distintivo in seguito all’uso. 8 Con lettera del 30 giugno 2000, il ricorrente contestava il parere dell’esaminatrice. 4 Con lettera datata 3 aprile 2000, il ricorrente contestava il parere dell’esaminatrice. 9 Completando la sua argomentazione precedente, osservava che: 5 L’argomentazione del ricorrente può essere sintetizzata come segue: — le scarpe per lo sport e per il tempo libero con motivi a strisce non costituirebbero la maggioranza dei casi, poiché vi sarebbe anzi una straordinaria varietà di combinazioni di strisce ed altri disegni che verrebbero utilizzati anche sulla tomaia e sulla suola delle calzature per differenziare queste ultime. — nel caso del marchio oggetto della domanda, si tratterebbe di un marchio «di posizione», costituito da due coppie di strisce parallele disposte ad angolo sul lato della scarpa. — Grazie al suo aspetto appariscente, il marchio oggetto della domanda sarebbe atto a distinguere la calzatura in questione da quelle di altri produttori. — La diversità dei motivi utilizzati dimostrerebbe che le strisce non rispondono ad un’esigenza funzionale. — L’Ufficio avrebbe già registrato altri marchi di «posizione» (marchio comunitario n. 103 754). — Raramente casi le strisce sarebbero atte a conferire alle calzature un aspetto sportivo. — L’Ufficio marchi e brevetti tedesco avrebbe già accettato numerosi marchi di questo tipo. — I segni caratterizzanti non avrebbero soltanto una funzione decorativa, ma servirebbero soprattutto a personalizzare le scarpe e a distinguerle da quelle di altri produttori. — Il marchio non potrebbe essere escluso dalla registrazione nemmeno in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC. come marchio comunitario per i seguenti prodotti: Contestualmente, il ricorrente presentava diverse copie di registrazioni di marchi «di posizione» relativi a calzature. — Le obiezioni formulate dall’esaminatrice sarebbero in contraddizione con i principi fondamentali del diritto comunitario dei marchi. — Numerosi motivi a strisce sarebbero protetti come marchi internazionali, non solo in Germania, ma anche in altri paesi membri, senza necessità di provare l’uso del marchio. SOMMARIO — Diversi elementi figurativi verrebbero impiegati per personalizzare le calzature sportive e sarebbero ben pochi i produttori che si avvalgono di strisce a tale scopo. Contestualmente, il ricorrente produceva diverse foto di calzature per lo sport e per il tempo libero fabbricate da altri produttori, nonché copie di documenti attestanti la registrazione di altri marchi «di posizione» come marchi nazionali. 10 Con lettera del 28 luglio 2000, l’esaminatrice notificava al ricorrente la sua decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale respingeva la domanda di registrazione del marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, per i motivi esposti nelle sue precedenti obiezioni. In risposta agli argomenti del ricorrente, l’esaminatrice rilevava quanto segue: — non era stata sollevata alcuna obiezione in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC. — Le calzature per lo sport e per il tempo libero sono ormai diventate un articolo di massa e vengono indossate da larga parte della popolazione. Oltre alle calzature di marca, sono in commercio anche i cosiddetti prodotti «no name», nei negozi discount o nei mercatini. A fronte della moltitudine di calzature di questo tipo presenti sul mercato, i produttori sono costretti a trovare un disegno caratteristico e facile da ricordare, che possa distinguere i loro prodotti da quelli dei concorrenti. — Anche se elementi figurativi sono utilizzati su calzature per lo sport e per il tempo libero come segni identificativi, la loro capacità di fungere da indicazione della provenienza dipende dall’originalità e dal grado di fantasia del loro design. A giudizio dell’esaminatrice, tuttavia, il disegno del marchio oggetto della domanda è dato da un semplice motivo a strisce e si discosta in questo anche dai motivi presenti nelle altre calzature richiamate come esempi dal ricorrente. — Il ricorrente non ha prodotto alcun documento atto a dimostrare che il marchio avesse acquistato carattere distintivo in seguito all’uso. 11 In data 22 settembre 2000 il ricorrente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata. La memoria con- tenente i relativi motivi veniva depositata il 24 novembre 2000. 12 Il ricorso veniva sottoposto all’esaminatrice per la revisione pregiudiziale di cui all’articolo 60 RMC, quindi rinviato davanti alle Commissioni di ricorso. Motivi del ricorso 13 Nella memoria contenente i motivi del ricorso, il ricorrente ribadisce gli argomenti già avanzati davanti all’esaminatrice, che possono essere sintetizzati come segue: — le strisce non risponderebbero ad alcuna esigenza funzionale. — Diversi motivi a strisce verrebbero impiegati dai fabbricanti di calzature per caratterizzare e differenziare il proprio prodotto. — Vari uffici nazionali avrebbero accolto la rappresentazione stilizzata di calzature o di motivi a strisce. — In alcuni paesi membri dell’Unione europea sarebbe già stato riconosciuto a rappresentazioni stilizzate di calzature o di motivi a strisce un grado di distintività sufficiente per la registrazione. — Il marchio oggetto della domanda consisterebbe in una doppia coppia di righe disposte ad angolo. Oltre a ciò, andrebbe considerato che le strisce di ogni coppia hanno la medesima larghezza, mentre le due coppie presentano tra loro una larghezza diversa e tale contrasto risalta sulla scarpa. Contestualmente, il ricorrente produce copie di prospetti pubblicitari di calzature per lo sport e per il tempo libero di altri fabbricanti, oltre a un elenco di motivi a strisce per calzature che sono stati registrati come marchi nazionali o internazionali. Infine, produce copie di due sentenze di tribunali nazionali concernenti il carattere distintivo dei motivi a strisce. 14 Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata o, in subordine, che venga disposta l’apertura della trattazione orale. Motivazione 15 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 RE, ed è pertanto ammissibile. Esso è altresì fondato. 16 Un marchio ha carattere distintivo allorché consente di identificare la provenienza dei prodotti o servizi rivendicati nella domanda di registrazione. Il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si chiede protezione e, dall’altro, alla luce della percezione del medesimo da parte degli ambienti commerciali di riferimento, ossia dei consumatori di tali prodotti o servizi. 17 Va osservato, al riguardo, che il marchio non deve necessariamente consentire agli ambienti commerciali di riferimento di individuare il fabbricante del prodotto o il prestatore del servizio fornendo ai primi indicazioni esatte sull’identità dei secondi. Conformemente ad una giurisprudenza costante [v. sentenza della Corte di giustizia 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha, Japan / MetroGoldwyn-Mayer, Inc., già Pathe Communications Corporation, U.S.A., (cosiddetta «Canon»), Racc. 1998, pag. I5507, punto 28], la funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa. Inoltre, il marchio deve costuire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un’unica impresa, alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità. Solo in tal modo il marchio permetterà al consumatore che acquista il prodotto o il servizio contrassegnato con esso di basare gli acquisti successivi sulle esperienze positive o negative che ha maturato in occasione del primo acquisto. 18 Come si evince dal tenore dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, è sufficiente la prova di un grado minimo di distintività per poter superare l’impedimento alla registrazione relativo alla mancanza di carattere distintivo. Ne consegue, quindi, che occorre valutare, in via preliminare e indipendentemente dall’uso effettivo del segno ai SOMMARIO sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMC, se il marchio oggetto della domanda consenta agli ambienti commerciali di riferimento di distinguere i prodotti e servizi di cui trattasi da quelli di altri produttori quando operano la loro scelta al momento dell’acquisto. 19 Il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato tenendo conto delle presunte aspettative di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [v. sentenza della Corte di giustizia 22 giugno 1999, causa C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH / Klijsen Handel BV (cosiddetta «Lloyd Schuhfabrik»), Racc. pag. I-3819, punto 26, nonché la recente sentenza del Tribunale di primo grado 27 febbraio 2002, causa T-106/00 (cosiddetta «Streamserve»), Racc. pag. II-723]. 20 Nel caso di specie, si tratta di un marchio figurativo, benché il ricorrente e l’esaminatrice nel corso del procedimento lo abbiano più volte indicato come un «marchio di posizione». Il marchio è costituito dal disegno lineare stilizzato di una calzatura con strisce disposte ad angolo. 21 A giudizio della Commissione, è prassi comune tra i produttori di calzature per lo sport o per il tempo libero - come si evince chiaramente anche dal materiale presentato dal ricorrente contrassegnare i loro prodotti sempre con il medesimo disegno, indipendentemente dal fatto che si tratti di un motivo lineare, a strisce o di una combinazione di entrambi. Il consumatore è abituato a siffatti motivi e può quindi orientare i propri acquisti di calzature per lo sport o per il tempo libero in base ad essi. 22 Quanto al marchio oggetto della domanda, la Commissione di ricorso constata che esso è caratterizzato da due coppie di strisce disposte ad angolo su una calzatura. Le strisce di ogni coppia presentano la medesima larghezza mentre le coppie si distinguono tra loro per la larghezza diversa. La distanza tra le coppie aumenta progressivamente dall’alto verso il basso. Anche se il ricorrente non ha rivendicato alcun colore, è evidente che le strisce dovranno risaltare chiaramente per contrasto sulla tomaia della calzatura. 23 A giudizio della Commissione, la combinazione di questi elementi caratteristici consente al consumatore di percepire il marchio come un’indicazione di provenienza e di effettuare gli acquisti successivi basandosi appunto su questo marchio. 24 Al marchio oggetto della domanda va quindi riconosciuto un carattere distintivo almeno sufficiente ai fini della registrazione, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC. 25 Quanto all’istanza di trattazione orale, la Commissione ritiene che essa sia divenuta priva di oggetto, essendo già stata accolta la domanda principale. Peraltro, essa non sarebbe stata necessaria (articolo 75 RMC) in quanto il ricorrente aveva già avuto modo di esporre esaurientemente i propri argomenti. Dispositivo Per questi motivi, la Commissione così decide: 1. La decisione impugnata è annullata. 2. Il procedimento è rinviato alla divisione Esame per l’ulteriore prosecuzione. DECISIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO (1) 30 maggio 2002 nel procedimento R 314/1999-1 (Lingua del procedimento: greco) Articolo 115, paragrafo 4, RMC – Articolo 73 RMC – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC – Articolo 7, paragrafo 3, RMC – Articolo 62, paragrafo 1, RMC – Articolo 7, paragrafo 2, RMC – Articolo 51 RE Osservazioni del presidente – Comunicazione – Definizione – Lingua del procedimento – Diritti della difesa – Carattere descrittivo – Carattere distintivo – Prassi dell’ufficio nazionale – Prassi dell’Ufficio – Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Violazione di norme procedurali sostanziali – Tassa – Rimborso 1. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l’articolo 115, paragrafo 4, RMC in quanto è stata adottata in inglese e non in greco (prima lingua della domanda). La Commissione ha invitato il presidente a presentare osservazioni sull’interpretazione da attribuire all’espressione «comunicazioni scritte» di cui all’articolo 115, paragrafo 4, RMC. L’Ufficio è dell’avviso che l’espressione «comunicazioni scritte» comprenda tutte le comunicazioni effettuate per iscritto, contrapposte alle comunicazioni orali, a prescindere dal loro contenuto. L’Ufficio ammette che, in singoli procedimenti ex parte, le comunicazioni debbano essere inviate, in parte o integralmente, nella prima lingua, ma ritiene che per questo occorra una corrispondente richiesta o motivazione da parte del richiedente o del suo rappresentante. Tale richiesta, nel presente procedimento, non è stata avanzata. La Commissione non concorda con questa interpretazione. Una «decisione» è un atto scritto motivato, che decide su una determinata richiesta in via definitiva o provvisoria. Una «comunicazione», per contro, è una lettera scritta ad una parte, volta ad ottenere informazioni o chiarimenti dalla parte stessa o a comunicarle informazioni. Una decisione può essere accompagnata da una comunicazione. La Commissione è pertanto dell’avviso che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere (1) Questa decisione ha formato oggetto di un ricorso al Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 14 agosto 2002 (T-242/02). SOMMARIO adottata in greco. 2. La Commissione ritiene che i diritti della difesa della ricorrente non siano stati violati per il fatto che la decisione impugnata è stata adottata in inglese. Nel procedimento dinanzi all’esaminatrice, la ricorrente ha comunicato con l’esaminatrice in inglese. La decisione impugnata, pertanto, non può essere annullata per il fatto di essere stata redatta in inglese. 3. Contrariamente all’opinione della ricorrente, la Commissione ritiene che la decisione impugnata contenga un’adeguata motivazione. L’esaminatrice ha respinto la domanda in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC. La Commissione è dell’avviso che l’esaminatrice non abbia spiegato perché il marchio fosse privo di carattere distintivo. A norma dell’articolo 62, paragrafo 1, RMC, la Commissione, per motivi di economia procedurale, ha proceduto a statuire sul ricorso. La Commissione ha invitato la ricorrente a presentare le proprie osservazioni in ordine alla questione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC. 4. La Commissione è dell’avviso che il segno «TOP» in riferimento ai prodotti susciterà nel consumatore inglese l’idea che tali prodotti siano i migliori sul mercato e quelli che hanno la più elevata qualità. 5. La Commissione ritiene che il segno sia altresì privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC. 6. Per quanto riguarda i marchi comunitari citati dalla ricorrente, la Commissione ricorda che ciascun caso concreto deve essere considerato autonomamente. me procedurali sostanziali, la tassa di ricorso dev’essere rimborsata. SUNRIDER CORPORATION, operante anche come SUNRIDER INTERNATIONAL 1625 Abalone Avenue Torrance, California 90501 Stati Uniti d’America ricorrente rappresentata da DONTAS LAW OFFICES, Nikolaos Dontas, 14 Voulis Street, GR-10563 Atene, Grecia avente ad oggetto il ricorso relativo alla domanda di marchio comunitario n. 604 975 La Prima Commissione di ricorso composta da S. Mandel (presidente e relatore), W. Peeters (membro) e J. L. Soares Curado (membro) cancelliere: E. Gastinel ha adottato la seguente Decisione Sintesi dei fatti 1 Con domanda presentata il 21 agosto 1997, la SUNRIDER CORPORATION (in prosieguo: la «ricorrente») chiedeva la registrazione del marchio denominativo TOP per i seguenti prodotti: Classe 5 – Capsule o polveri alimentari alle erbe; integratori nutrizionali alle erbe. Classe 29 – Integratori nutrizionali alle erbe. La domanda veniva depositata in greco e l’inglese vi veniva indicato come seconda lingua. 8. Per quanto riguarda l’asserita acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso, la Commissione ritiene che la ricorrente non abbia presentato prove pertinenti per dimostrare tale affermazione. 2 Con fax del 19 marzo 1998, in lingua inglese, l’esaminatrice informava la ricorrente che il marchio non sembrava idoneo alla registrazione in quanto non era conforme alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC») (GUCE 1994 L 11, pag. 1; GU UAMI n. 1/95, pag. 52). A parere dell’esaminatrice, il marchio era privo di carattere distintivo in riferimento a qualunque prodotto, dal momento che: 9. Poiché la decisione dell’esaminatrice è inficiata da una violazione di nor- «il termine TOP significa, tra le altre cose, ‘the highest or uppermost part of 7. Per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che il marchio è stato oggetto di registrazione in altri paesi, la Commissione rammenta che le decisioni delle autorità nazionali non sono vincolanti per l’Ufficio. anything, the highest degree or point, the most important or successful position, the best or finest part of anything’ (‘la parte più alta o più elevata di qualcosa, il grado o il punto più elevato, la posizione più importante o di maggiore successo, la parte migliore o più fine di qualcosa’) (Collins Dictionary, terza edizione) e corrisponde quindi a un’espressione che è utilizzata comunemente per indicare la qualità eccellente, notevole dei prodotti». L’esaminatrice invitava la ricorrente a presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi. 3 Il 19 maggio 1998 la ricorrente inviava le proprie osservazioni, redatte in inglese, in cui sosteneva che: — il suo marchio avrebbe acquisito un carattere distintivo a seguito dell’ampio uso che ne sarebbe stato fatto in tutto il mondo in associazione ad integratori nutrizionali e, pertanto, dovrebbe essere ammesso alla registrazione in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, RMC. — Il marchio «TOP» sarebbe già stato registrato in Canada, Ungheria, Irlanda, Corea, Thailandia e Stati Uniti e domande di registrazione sarebbero state depositate a Hong Kong, in Indonesia, Malaysia e nel Regno Unito. A titolo di prova, la ricorrente produceva certificati di registrazione ed altri documenti. 4 Con fax datato 9 aprile 1999, l’esaminatrice emetteva, in inglese, la propria decisione secondo cui il marchio non era idoneo alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC, per i motivi già menzionati nella sua precedente comunicazione. A ciò aggiungeva che: — le prove dell’uso addotte non sembravano dimostrare in modo univoco l’acquisizione di un carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMC. — Anche se alla richiedente era stata consentita la registrazione del marchio in paesi extraeuropei, tale fatto avrebbe potuto essere tenuto in conto a condizione che vi fossero prove che in tali paesi prevalessero analoghi criteri di valutazione dell’ido- SOMMARIO neità alla registrazione. Inoltre, l’esaminatore dell’Ufficio deve compiere in ciascun caso concreto una valutazione autonoma in ordine all’esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione. 5 Il 7 giugno 1999 la ricorrente presentava, in lingua inglese, un ricorso avverso la decisione impugnata. La memoria contenente i motivi del ricorso veniva presentata in lingua greca il 9 agosto 1999, unitamente ad una traduzione in inglese. 6 Il ricorso veniva sottoposto all’esaminatrice per la revisione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 60 RMC e quindi rinviato davanti alle Commissioni di ricorso il 24 agosto 1999. Motivi del ricorso 7 Il 3 aprile 2000 il relatore, in risposta a determinati punti sollevati dalla ricorrente nei propri motivi di ricorso, inviava a quest’ultima una comunicazione, che si può riassumere come segue: — nonostante sia chiaro che la lingua del procedimento in questo caso è il greco, si potrebbe argomentare dall’articolo 115, paragrafo 4, RMC che esso copre le «comunicazioni» in senso ampio. — D’altra parte, sarebbe lecito domandarsi in che misura la ricorrente fosse stata effettivamente svantaggiata dall’uso della lingua inglese da parte dell’esaminatrice nella decisione impugnata. — Dal momento che l’esaminatrice non aveva dato alla ricorrente l’opportunità di presentare le proprie osservazioni sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, nonostante vi fosse affermato che il termine «TOP» viene comunemente utilizzato per indicare la qualità eccellente dei prodotti, la ricorrente era invitata a formulare le proprie osservazioni sulla questione del carattere descrittivo ai sensi della predetta disposizione. Alla ricorrente veniva inoltre concessa la possibilità di presentare ulteriori prove a sostegno della sua rivendicazione relativa al carattere distintivo acquisito. 8 Il 1º giugno 2000 la ricorrente inviava le proprie osservazioni di risposta unitamente a nuove prove. 9 In conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 216/96 della Com- missione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso (in prosieguo: «RP»), il 23 maggio 2001 la Commissione di ricorso invitava il presidente dell’Ufficio a formulare le proprie osservazioni in merito alle seguenti questioni: — se l’espressione «comunicazioni scritte», di cui alla seconda parte dell’articolo 115, paragrafo 4, RMC, comprenda le decisioni adottate dall’Ufficio o debba intendersi come riferita unicamente alle notificazioni, lettere ecc., che non pongono fine ad una determinata fase del procedimento. — Nel caso in cui in un procedimento che interessa un’unica parte venisse richiesto all’Ufficio di indirizzare a quest’ultima le decisioni nella lingua della domanda anche quando tale lingua non sia una lingua dell’Ufficio, quali sarebbero le difficoltà di ordine pratico che ciò comporterebbe per quest’ultimo. 10 Il 14 febbraio 2002 il presidente dell’Ufficio sottoponeva alla Commissione di ricorso le osservazioni richieste (in prosieguo: le «osservazioni»), le quali venivano notificate alla ricorrente il 15 febbraio 2002. 11 Il 18 marzo 2002 la ricorrente veniva invitata a presentare le proprie osservazioni entro e non oltre il 18 aprile 2002. La ricorrente non presentava osservazioni. 12 La ricorrente chiede che la Commissione di ricorso voglia annullare la decisione impugnata, procedere alla registrazione del marchio comunitario «TOP» e rimborsarle la tassa di ricorso in quanto la decisione impugnata sarebbe viziata da errore di procedimento e carenza di motivazione in ordine agli impedimenti alla registrazione del marchio. I motivi del ricorso e le ulteriori osservazioni della ricorrente possono essere riassunti come segue: — la domanda sarebbe stata presentata in lingua greca, la quale sarebbe stata conseguentemente prescelta come prima lingua ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 1, RMC. La decisione impugnata sarebbe stata adottata in inglese e non in greco, come chiaramente prescritto dall’articolo 114, paragrafo 4, RMC, il quale ammetterebbe nella seconda lingua indicata nella domanda solo le comunicazioni scritte. Pertanto, la decisione sarebbe viziata da errore di procedimento. La convenienza (o mancanza di convenienza) del rappresentante legale a replicare in una lingua straniera non potrebbe in alcun modo essere utilizzata come un’eccezione o come presupposto per l’applicabilità del dettato esplicito dell’articolo 115, paragrafo 4, RMC. — Nella decisione impugnata, l’esaminatrice avrebbe aggiunto per la prima volta l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC tra gli impedimenti alla registrazione, senza dare alla ricorrente l’opportunità di prendere posizione a tale riguardo. Pertanto, la decisione dovrebbe essere annullata in quanto in contrasto con le disposizioni dell’articolo 73 RMC. — Né la lettera di rigetto dell’esaminatrice, datata 20 marzo 1998, né la decisione impugnata fornirebbero una motivazione sufficiente in ordine all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC. Conseguentemente, la decisione impugnata violerebbe il principio della motivazione delle decisioni, enunciato dall’articolo 73, paragrafo 1, RMC, e dovrebbe pertanto essere annullata. — Il marchio TOP non sarebbe privo di carattere distintivo dal momento che sarebbe possibile ascrivere al termine «TOP» numerosi significati. La parola isolata «TOP» non potrebbe essere considerata descrittiva in relazione ad alcun prodotto. Il marchio TOP, almeno quando è utilizzato per contraddistinguere alimenti e integratori nutrizionali alle erbe, sarebbe dotato del grado di distintività richiesto per soddisfare il criterio dell’idoneità alla registrazione. Peraltro, applicandosi per analogia il punto di vista dell’esaminatrice, un buon numero di marchi comunitari registrati dovrebbero essere ritenuti parimenti descrittivi, come ad esempio: E-TOP, GOLD TOP, TOP TABLE, TOP MAN, TOP PUP, TOP FIN. — Il marchio «TOP» avrebbe acquisito carattere distintivo in relazione ai prodotti per i quali è richiesta la registrazione, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, RMC. I prodotti, nella fattispecie integratori nutrizionali contrassegnati con il marchio «TOP», sarebbero stati commercializzati ininterrottamente in una serie di paesi a partire dal 1991. Il prodotto contrassegnato dal marchio «TOP» farebbe parte di una serie di tre integratori nutrizionali (TOP, JOI e ESE) che sarebbe stata lanciata con successo a livello internazionale nel 1991. SOMMARIO 13 Le osservazioni dell’Ufficio possono essere riassunte come segue: — la divisione Esame ed ogni altra unità dell’Ufficio preposta al trattamento delle domande di marchio comunitario nei procedimenti in cui il richiedente è l’unica parte hanno il diritto di rivolgere tutte le comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua indicata dal richiedente stesso, laddove la prima lingua non costituisca una lingua dell’Ufficio, indipendentemente dal contenuto della comunicazione, il quale può avere o non avere «carattere decisorio». — L’Ufficio, tuttavia, nell’esercizio della discrezionalità conferitagli dalla seconda parte dell’articolo 115, paragrafo 4, RMC, ha facoltà di tenere conto delle circostanze del caso. Così, se l’Ufficio in tali situazioni ha, in linea generale, sempre la facoltà di utilizzare la seconda lingua, esso deve essere preparato a tenere conto di ogni richiesta o motivo presentato dalla parte nel procedimento o dal relativo rappresentante, affinché alcune o tutte le comunicazioni gli vengano indirizzate nella prima lingua. Nel decidere se impiegare o no la prima lingua in considerazione di tale richiesta o motivo, l’Ufficio deve vagliare tutti gli interessi coinvolti, in modo particolare quelli della parte nel procedimento o del rappresentante di quest’ultima. Motivazione 14 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in prosieguo: «RE») (GUCE 1995 L 303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/95, pag. 258), ed è pertanto ammissibile. Questioni preliminari 15 La ricorrente afferma che la decisione impugnata deve essere annullata ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4, RMC. Essa sostiene che, dal momento che la sua domanda era stata presentata in lingua greca, la decisione impugnata avrebbe dovuto essere redatta in greco e non in inglese. 16 L’articolo 115, paragrafo 4, RMC, così dispone: «Laddove il richiedente di un marchio comunitario sia parte unica in procedimenti dinanzi all’Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell’Ufficio, l’Ufficio può inviare comunicazioni scritte alla richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda». 17 Per determinare se l’esaminatrice avesse o no il diritto di adottare la decisione impugnata in lingua inglese, indicata come seconda lingua nella domanda, la Commissione deve esaminare il significato e la portata dell’articolo 115, paragrafo 4, RMC ed in particolare l’espressione «comunicazioni scritte». 18 L’Ufficio (si vedano i paragrafi d) ed e) delle osservazioni) è dell’avviso che l’espressione «comunicazioni scritte» comprenda tutte le comunicazioni effettuate per iscritto, contrapposte alle comunicazioni orali, che sono comunicate ad una parte a mezzo posta elettronica, fax o posta, e pertanto comprende qualsiasi corrispondenza che può essere inviata ad un richiedente nel corso di qualunque tipo di procedimento, ivi compresa una decisione suscettibile di ricorso ed ogni altro documento avente carattere decisorio. L’Ufficio spiega inoltre che, se nel corso di un procedimento ex parte il richiedente desidera ricevere determinate comunicazioni nella prima lingua, deve formulare una richiesta a tale effetto. Tale richiesta, nel presente procedimento, non è stata avanzata. 19 La Commissione ritiene tuttavia che l’espressione «comunicazioni scritte» non possa essere interpretata in questo senso. 20 Dal Titolo VII RMC e dalle regole 52-55 e 62 RE risulta evidente che esiste un’innegabile differenza tra una decisione e una comunicazione, anche se ambedue possono essere effettuate per iscritto. Una «decisione» è un atto scritto e motivato, che decide su una determinata richiesta in via definitiva o provvisoria. Esistono decisioni che pongono fine ai procedimenti, e che pertanto possono essere impugnate con ricorso (articolo 57 RMC) poiché producono effetti giuridici vincolanti che possono incidere sugli interessi di una parte, e altre decisioni, come quelle con cui si richiede la presentazione o l’ac- quisizione di prove a qualunque titolo, che sono suscettibili di ricorso solo unitamente alla decisione sul merito poiché costituiscono atti preparatori che fanno parte del procedimento complessivamente inteso. Per contro, una comunicazione è una lettera inviata ad una parte richiedente per sollecitare nuove o ulteriori informazioni o per trasmettere ad essa informazioni. Una decisione può essere accompagnata da una comunicazione. La regola 52 RE, ad esempio, dispone che le decisioni dell’Ufficio contro le quali è ammesso un ricorso devono essere accompagnate dall’avvertenza scritta che il ricorso deve essere presentato all’Ufficio per iscritto, entro due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata. 21 Nonostante la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa KIK (sentenza 12 luglio 2001, causa T120/99, Christina Kik/UAMI (KIK) Racc. pag. II-2235) non sia ancora definitiva, è opportuno riportare quanto viene affermato dal Tribunale al punto 61 di tale sentenza: «come risulta dalla stessa formulazione dell’art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, con l’indicazione della seconda lingua il richiedente accetta l’uso alternativo di tale lingua come lingua procedurale solo per quanto riguarda i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità. Ne consegue che, come è peraltro confermato dall’art. 115, n. 4, prima frase, del regolamento n. 40/94, laddove il richiedente sia parte unica nei procedimenti dinanzi all’Ufficio, la lingua in cui è stata presentata la domanda di registrazione sarà la lingua procedurale. Di conseguenza, in tali procedimenti, il regolamento n. 40/94 non può in alcun modo, di per sé, implicare un trattamento differenziato della lingua, dato che esso assicura precisamente l’uso della lingua di deposito in quanto lingua procedurale e, perciò, in quanto lingua nella quale gli atti del procedimento aventi carattere decisorio devono essere redatti» (grassetto aggiunto). 22 Anche se la limitazione del numero di lingue ha corrisposto ad un desiderio del legislatore comunitario di consentire all’Ufficio di operare in modo meno oneroso rispetto a quanto sarebbe stato possibile con una molte- SOMMARIO plicità di lingue nei procedimenti in contraddittorio instaurati da soggetti privati generalmente provenienti da diversi Stati membri dell’Unione europea, si deve ricordare che il principio generale è che una domanda di marchio comunitario può essere presentata in ogni lingua ufficiale dell’Unione europea e che la lingua della domanda, in linea di massima, resta la lingua del procedimento, salvo nel caso in cui vengano instaurati procedimenti di opposizione, decadenza o nullità. Non possono esservi dubbi sul fatto che tale principio soddisfi una volontà politica e il desiderio di assicurare che il maggior numero di persone possibile sia in condizioni di registrare un marchio comunitario. La possibilità dell’Ufficio di esprimersi nella seconda lingua indicata, vale a dire una delle cinque lingue ufficiali, costituisce quindi l’eccezione, la quale, come ogni eccezione, deve essere interpretata in modo restrittivo e limitarsi alle comunicazioni, conformemente alla definizione fornitane al precedente punto 20, senza comprendere le decisioni o gli atti procedurali aventi carattere decisionale. 23 Nel presente procedimento, quindi, dal momento che la domanda di marchio era stata presentata in greco, l’esaminatrice avrebbe dovuto adottare la decisione impugnata del 9 aprile 1999 in tale lingua. 24 Cionondimeno, occorre stabilire se la mancata osservanza da parte dell’esaminatrice delle disposizioni dell’articolo 115, paragrafo 4, RMC sia stata lesiva dei diritti della difesa e giustifichi l’annullamento della sua decisione. 25 Poiché il principio, quale è stato definito dalla Commissione, è che i procedimenti ex parte devono svolgersi nella lingua utilizzata per il deposito del marchio, l’Ufficio non poteva pretendere dalla richiedente di informare espressamente l’esaminatrice che desiderava ricevere la decisione, o addirittura comunicazioni e decisione, nella prima lingua. Tuttavia, nel caso presente, il comportamento della richiedente stessa indica come la scelta dell’inglese, per quanto riguarda sia le comunicazioni sia la decisione, non le ha arrecato alcun pregiudizio. Ciò in quanto dall’esame del procedimento emerge che la richiedente, il 19 maggio 1998, ha risposto in inglese alle osservazioni dell’esaminatrice ancorché l’articolo 115, paragrafo 4, RMC le avrebbe consentito di scriverle in greco, che essa ha inviato documenti redatti in inglese per dimostrare che il proprio marchio aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso e traduzioni in inglese di marchi nazionali anteriori dei quali era titolare e, infine, che ha depositato il ricorso in inglese utilizzando un modulo redatto in tale lingua. 26 La decisione impugnata, pertanto, non può essere annullata per il fatto di essere stata redatta in inglese. 27 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata deve essere annullata in quanto contraria all’articolo 73, prima e seconda frase, RMC, giacché non sarebbe provvista di una motivazione sufficiente in ordine all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC e farebbe riferimento all’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, sebbene la richiedente non abbia avuto l’opportunità di presentare le proprie osservazioni su tale impedimento. 28 Ai sensi la seconda frase dell’articolo 73 RMC, le decisioni dell’Ufficio devono essere fondate esclusivamente su motivi o prove in ordine ai quali le parti interessate hanno potuto presentare le proprie deduzioni. 29 Alla luce della giurisprudenza del Tribunale di primo grado [v. sentenza 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik GmbH / UAMI («EUROCOOL»), Racc. pag. II-683, punto 21], è evidente che l’esaminatrice, omettendo di concedere alla richiedente l’opportunità di esporre le proprie difese in merito agli impedimenti assoluti alla registrazione da lei applicati di propria iniziativa, ha leso i diritti della difesa della richiedente. 30 Nel presente procedimento, l’esaminatrice, nella sua lettera del 19 marzo 1998, afferma che il marchio non è idoneo alla registrazione perché non è conforme all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC essendo privo di carattere distintivo in riferimento a qualunque prodotto, dal momento che il termine «TOP» è comunemente utilizzato per indicare la qualità eccellente dei prodotti. Cionondimeno, la domanda è stata respinta in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC, con l’affermazione seguente «ancorché la lettera di rigetto del 19 marzo 1998 menzionasse solo l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, dai motivi addotti risulta chiaro che anche l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC è rilevante» (corsivo aggiunto). 31 Anche qualora si volesse ammettere che gli elementi atti a determinare i due impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC possano in qualche misura sovrapporsi tra loro, ciò non toglie che ciascuno di questi fondamenti ha una propria sfera di applicazione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 7 giugno 2001, causa T359/99, Deutsche Krankenversicherung AG (‘DKV’) / UAMI («EuroHealth»), Racc. pag. II-1645, punto 48]. Gli impedimenti assoluti alla registrazione enunciati all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC non possono essere ridotti, in modo da confonderli, all’elemento dell’assenza del carattere distintivo, dal momento che sono formulati nell’ambito di due disposizioni distinte. 32 Va conseguentemente accolto il primo motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa, poiché l’esaminatrice ha applicato l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, adducendo che, nella fattispecie, vi erano delle sovrapposizioni tra la mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC ed il carattere descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, senza concedere alla richiedente la possibilità di illustrare adeguatamente le proprie difese riguardo a questo impedimento assoluto alla registrazione e al ragionamento addotto a sostegno (v., in proposito, sentenza EUROCOOL, citata, punti 25 e 26). 33 Per quanto riguarda il secondo motivo, ai sensi dell’articolo 73, prima frase, RMC e della regola 52, paragrafo 1, RE, le decisioni dell’Ufficio devono essere motivate. 34 Nella decisione impugnata, l’esaminatrice ha respinto la domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC. Tuttavia, per quanto riguarda l’obiezione fondata sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, il suo SOMMARIO ragionamento nella lettera del 19 marzo 1998 si limitava a quanto segue: «il termine «TOP» significa, tra le altre cose, la parte più alta o più elevata di qualcosa, il grado o il punto più elevato, la posizione più importante o di maggiore successo, la parte migliore o più fine di qualcosa, e corrisponde quindi a un’espressione che è utilizzata comunemente per indicare la qualità eccellente, notevole dei prodotti» (sottolineatura aggiunta). Poiché tale indicazione ricade nella sfera dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC e non in quella dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, e poiché l’esaminatrice nella decisione impugnata non ha addotto ulteriori motivazioni in relazione all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, né ha spiegato perché il marchio fosse privo di carattere distintivo, ma si è limitata a fare riferimento alla propria precedente lettera, la ricorrente a ragione contesta che la decisione viola l’articolo 73 RMC, prima parte. 35 Tuttavia, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, RMC la Commissione, anziché rimettere il procedimento all’esaminatrice, è dell’avviso che, per motivi di economia procedurale, sia necessario procedere a statuire sul ricorso, soprattutto in considerazione del fatto che, con lettera del 3 aprile 2000, il relatore ha invitato la ricorrente a presentare le proprie osservazioni in ordine alla questione del carattere descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC e sul rapporto tra le lettere b) e c) dello stesso articolo. Sul merito 36 Il marchio oggetto della domanda è costituito dalla parola inglese di uso comune «TOP». 37 La ricorrente sostiene che la parola «TOP» ha numerosi significati e che, presa isolatamente, non può essere considerata descrittiva in associazione con alcun prodotto. Essa asserisce inoltre che il marchio TOP, quando è utilizzato per contraddistinguere alimenti e integratori nutrizionali alle erbe, è dotato quanto meno del grado di distintività richiesto per soddisfare il criterio dell’idoneità alla registrazione. La Commissione non condivide questo punto di vista. 38 Il carattere descrittivo non deve essere valutato in astratto, senza fare riferimento ai prodotti che verranno commercializzati. Quando il segno «TOP» compare in connessione con capsule o polveri alimentari alle erbe o integratori nutrizionali alle erbe è verosimile che, in primissimo luogo, esso susciterà nella mente del pubblico di riferimento, costituito dai consumatori medi di lingua inglese, l’idea che gli integratori nutrizionali siano i migliori sul mercato e quelli che hanno la più elevata qualità. Per il pubblico a cui è destinato vi è un collegamento diretto tra il termine «TOP» e i prodotti richiesti. Il significato è intelligibile dai consumatori di riferimento, immediatamente e senza necessità di compiere ulteriori riflessioni. Si tratta chiaramente di un segno elogiativo in riferimento agli integratori nutrizionali, e tutti gli operatori commerciali hanno un legittimo interesse a persuadere i consumatori che i loro prodotti sono di qualità «top». La parola, che non è scritta in modo fantasioso, è costituita esclusivamente da un termine che può servire a designare la qualità dei prodotti richiesti e va quindi esclusa dalla registrazione in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC. brik») Racc. pag. I-3819, punto 26, e EuroHealth, citata, punto 27). Quanto alla natura dei prodotti in questione (capsule o polveri alimentari alle erbe e integratori nutrizionali alle erbe), essi sono concepiti per tutti i consumatori, quindi non per un pubblico specializzato. Inoltre, il segmento di pubblico interessato, in relazione al quale devono essere valutati gli impedimenti assoluti alla registrazione, è costituito da consumatori di lingua inglese, come si è già rilevato al precedente punto 38. 39 L’argomento della ricorrente relativo ai numerosi significati della parola «TOP» non è pertinente, poiché per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC è sufficiente che anche uno solo dei significati potenziali di un segno denominativo designi una caratteristica dei prodotti di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale di primo grado 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve, Inc. / UAMI («STREAMSERVE»), punto 42). 44 La Commissione rileva inoltre come il termine «TOP» costituisca attualmente una denominazione generica, usuale o comunemente utilizzata nel settore dei prodotti in questione, al pari di termini come «BEST», «EXCELLENT», «SUPER». 40 La Commissione ritiene che il segno richiesto sia altresì privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC. 41 Nel caso di specie, occorre determinate se il termine «TOP» consenta al segmento di pubblico interessato di distinguere i prodotti in questione dai prodotti aventi un’origine commerciale diversa. 42 Il segmento di pubblico interessato si presume costituito da consumatori medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti [v., sul punto, sentenze della Corte di giustizia 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH / Klijsen Handel BV («Lloyd Schuhfa- 43 Stando alla definizione contenuta nel dizionario di lingua inglese The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1993, il termine «TOP» in funzione di sostantivo o di aggettivo significa, tra le altre cose, «a thing wich is the highest example of a class of things; the best or choicest part; the best person or thing; highest in position, degree or importance» («qualcosa che costituisce l’esempio più eminente di una categoria; la parte migliore o più selezionata; la cosa o la persona migliore; più elevata per posizione, grado o importanza»). 45 Va inoltre ricordato che i prodotti rivendicati appartengono alla categoria dei prodotti nutrizionali e sanitari, nella quale termini come «TOP» sono comunemente utilizzati nella zona anglofona della Comunità per presentare un elenco di corrispondenti top products, come rivela una rapida ricerca su Internet [FutureMart Top 20 products, Truehealth.org., Top Ten Antiaging Nutritional Supplements (www.msm. hgh.com) Top Nutritional Supplements (www.earthspharmacy.com)]. 46 «TOP» serviva solo ad informare il segmento di pubblico interessato riguardo una caratteristica dei prodotti in questione, segnatamente che si trattava dei migliori integratori nutrizionali in commercio. Pertanto, il segmento di SOMMARIO pubblico interessato, di fronte ai prodotti e servizi in questione, attribuirà a «TOP» l’unico ovvio significato specificato dianzi, senza immaginare un secondo significato per questo termine in quanto marchio. 47 La registrazione di marchi comunitari contenenti la parola «TOP» per prodotti nelle classi 5 o 29 non è un elemento decisivo. È bensì vero che l’Ufficio deve sforzarsi di essere coerente. Tuttavia, ciascun caso concreto deve essere considerato autonomamente. Il dovere fondamentale dell’esaminatore e delle Commissioni di ricorso è quello di cercare di applicare le norme correttamente in ogni circostanza. Una volta che essi siano pervenuti alla convinzione che il marchio richiesto è inidoneo alla registrazione, non potranno abbandonare tale convinzione e accettare la domanda per il solo fatto che in altri casi risulta essere stato adottato un approccio diverso. Va inoltre puntualizzato che la maggior parte dei marchi citati è costituita dalla giustapposizione di due elementi, il termine «TOP» ed un altro termine, in modo da formare un’espressione arbitraria quale TOP MAN, TOP PUP o TOP FIN, mentre nel caso presente il marchio è costituito unicamente dall’elemento «TOP». Delle undici domande di marchio comunitario per il termine «TOP», solo due sono state accettate e si riferiscono a marchi figurativi a colori per una gamma di prodotti compresi nelle classi 34, 35 e 37. La stessa osservazione potrebbe valere anche in relazione alla parola «BEST»; il marchio denominativo BEST, n. 1 336 775, è stato respinto per impedimenti assoluti e solo i marchi figurativi sono stati registrati come marchi comunitari; in quei casi, peraltro, anche i colori erano oggetto della domanda (v. domande di marchio comunitario n. 543 199 – MARCHIO FIG. (best), n. 945 311 – MARCHIO FIG. (Best). 49 Infine, la Commissione ha preso atto che il marchio è già stato registrato in Canada, Ungheria, Irlanda, Corea, Thailandia e negli Stati Uniti. Cionondimeno essa ritiene che le registrazioni nazionali costituiscano solo uno dei fattori da tenere in considerazione in sede di valutazione dell’idoneità di un marchio alla registrazione. Esse non sono vincolanti per l’Ufficio, il quale deve effettuare una propria valutazione dell’idoneità di un segno alla registrazione. Nel caso presente, il segno registrato in Irlanda è un marchio figurativo. La registrazione in paesi non membri non può essere tenuta in conto, poiché non è stata fornita la prova che questi paesi applichino criteri analoghi di valutazione dell’idoneità alla registrazione. 53 La ricorrente ha presentato le seguenti prove dell’uso: 50 Ne consegue che la parola «TOP» non consentirà al segmento di pubblico interessato, al momento in cui questo deve effettuare la sua scelta, di distinguere i prodotti con essa contrassegnati da quelli aventi un’origine commerciale diversa. 4) il listino prezzi dei prodotti della ricorrente. 51 «TOP» è pertanto privo di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC. 52 Per quanto riguarda l’asserita acquisizione di un carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMC, le prove devono dimostrare che, anteriormente al deposito della domanda di marchio comunitario, il marchio era noto al pubblico appartenente a quella parte della Comunità in cui l’inglese è una lingua corrente. Il marchio deve essere percepito come distintivo dei prodotti della richiedente rispetto a quelli di altre imprese. In altre parole, esso deve funzionare come un’indicazione di origine da una determinata impresa. Nell’effettuare tale valutazione, occorre tenere presenti i seguenti elementi: — la quota di mercato detenuta dal marchio; 48 In forza dell’articolo 7, paragrafo 2, RMC, un marchio è escluso dalla registrazione anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità. Come precedentemente sottolineato, il marchio in questione è privo di ogni carattere distintivo intrinseco nei paesi di lingua inglese. La Commissione rileva inoltre che tale termine è utilizzato anche in Francia per suggerire il carattere superlativo di qualcosa. — l’intensità con cui il marchio è stato utilizzato, in termini di estensione geografica e di durata nel tempo; — l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuovere il marchio; — la percentuale degli ambienti interessati che, grazie al marchio, identifica i prodotti come provenienti da un’impresa determinata [v. sentenza della Corte di giustizia 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C109/97, Windsurfing Chiemsee Produktionsund Vertriebs GmbH/Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger («Chiemsee»), Racc. pag. I-2779, punti 46 e 51]. 1) cifre relative al volume delle vendite; 2) estratti di cataloghi dei prodotti alimentari SUNRIDER (senza data); 3) estratti del bollettino Sunrider International Journal «Sun spot» del luglio 1993, gennaio 1995, febbraio 1996, giugno 1996 e agosto 1997; 54 Poiché la ricorrente ha presentato la propria domanda il 21 agosto 1997, essa deve fornire prove che dimostrino che a tale data il marchio «TOP» era divenuto distintivo in conseguenza dell’uso che ne era stato fatto. Pertanto, il catalogo non può essere tenuto in conto, poiché è impossibile determinarne la data di pubblicazione e in che misura sia stato distribuito al pubblico di riferimento, ossia nei paesi europei. Inoltre, tali documenti riguardano principalmente prodotti denominati SUNPACK, SUNBREEZE, NUPLUS, QUINARY, CALLI, SUNRISE, VITALITE. 55 Anche le cifre relative al volume delle vendite non sono pertinenti, poiché i prodotti non vi vengono specificati in dettaglio e tali cifre non sono né certificate contabilmente né confermate da fatture. 56 Nonostante il bollettino citi occasionalmente il prodotto denominato «TOP», questo documento non è tuttavia sufficiente a dimostrare che il marchio «TOP» abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto in quella parte della Comunità in cui l’inglese è una lingua corrente. La ricorrente avrebbe dovuto spiegare presso quale tipo di persone questo bollettino gratuito era stato diffuso, in quali paesi era stato distribuito, tenuto conto che la ricorrente ha sede in California, e avrebbe dovuto fornire i dati relativi alla diffusione. Per giunta, la SOMMARIO Commissione constata che la ricorrente non dimostra di aver fatto pubblicità su riviste o su emittenti televisive o radiofoniche per prodotti contraddistinti dal marchio TOP. DECISIONE DELLA TERZA COMMISSIONE DI RICORSO del 19 giugno 2002 nel procedimento R 410/2000-3 (Lingua del procedimento: inglese) 57 Tenuto conto di tutto quanto sopra, il ricorso deve essere respinto. 58 Poiché la Commissione ha ritenuto la decisione dell’esaminatrice inficiata da violazione di norme procedurali sostanziali, sussistono motivi di equità per disporre il rimborso della tassa di ricorso ai sensi della regola 51 RE, dal momento che il ricorso della ricorrente è stato parzialmente accolto. Dispositivo Per questi motivi, la Commissione così decide: 1. 2. La decisione impugnata è annullata in quanto ha respinto la domanda di marchio comunitario «TOP» per motivi inerenti all’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC. Statuendo a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, RMC, la Commissione ritiene il marchio «TOP» non idoneo alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC. 3. Il ricorso è respinto per il resto. 4. La tassa di ricorso dev’essere rimborsata. Articolo 59 RMC – Articolo 74, paragrafo 1, RMC – Articolo 78 RMC – Articolo 78, paragrafo 1, RMC – Articolo 49, paragrafo 1, RE Diligenza dovuta nelle circostanze – Errore – Organizzazione di uno studio legale – Restitutio in integrum – Termine 1. Per avvalersi della restitutio in integrum, la richiedente deve dimostrare di non aver potuto osservare il termine stabilito pur avendo effettivamente impiegato la massima diligenza al fine di rispettarlo. 2. La richiesta di restitutio in integrum non può essere accolta, in quanto la ricorrente non ha dimostrato di aver fatto uso di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze. rappresentata da L. contro Guinness United Distillers & Vintners Amsterdam B.V. Molenwerf 10 –12 1014 BG Amsterdam Paesi Bassi richiedente e resistente rappresentata da Damien Clayton, United Distillers & Vintners (HP) Limited, Kingsley House, 1A Wimpole Street, London, WIG 0DA, Regno Unito avente ad oggetto il ricorso relativo all’opposizione B 122038 (domanda di marchio comunitario n. 321067) La Terza Commissione di ricorso composta da S. Sandri (presidente e relatore), A. Bender e Th. Margellos (membri) cancelliere: E. Gastinel ha adottato la seguente Decisione 3. La ricorrente non è stata in grado di fornire le prove a sostegno della sua richiesta di essere reintegrata nei termini. Le circostanze addotte dalla ricorrente non sono state dimostrate. I rappresentanti della ricorrente affrontano la questione controversa basandosi su un «approccio presuntivo». Inoltre, sussistono seri dubbi sul fatto che il sistema di controllo previsto dall’ufficio legale avrebbe ragionevolmente consentito di prevenire l’errore in questione. Del pari, non può ammettersi l’asserzione secondo la quale all’origine dell’inosservanza di un termine vi era esclusivamente il fatto che una segretaria aveva cancellato tale termine con un pennarello arancione. Sintesi dei fatti 1 In data 17 aprile 2000 l’opponente presentava ricorso contro la decisione della divisione Opposizione del 15 marzo 2000, n. 480/2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con cui era stata respinta l’opposizione proposta in data 11 gennaio 1999 avverso la domanda di marchio comunitario n. 321067, relativa al marchio figurativo 4. L’errore in esame non può considerarsi dovuto a difficoltà anormali ed imprevedibili, indipendenti dalla volontà della ricorrente. La ricorrente non ha dimostrato di aver impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze. Berentzen Brennereien GmbH + Co. KG Ritterstr. 7 D-49734 Haselünne Germania opponente e ricorrente per alcuni prodotti compresi nella classe 33. 2 L’opposizione era basata sulla precedente registrazione commerciale tedesca n. 1 055 271, relativa al marchio denominativo SOMMARIO Romanza per una serie di prodotti compresi nella classe 33. 3 Il 27 febbraio 2001 la cancelleria delle Commissioni di ricorso notificava alla ricorrente che, poiché la memoria contenente i motivi del ricorso non era stata presentata entro il termine all’uopo previsto, vale a dire entro e non oltre il 15 luglio 2000, il ricorso sarebbe stato verosimilmente dichiarato inammissibile. Alla ricorrente veniva concesso un mese di tempo per presentare le proprie osservazioni al riguardo. 4 Il 27 marzo 2001 la ricorrente informava l’Ufficio di una sua imminente richiesta di restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 78 del regolamento del Consiglio (CE) n. 40/94, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC»), che veniva effettivamente inviata il 25 aprile 2001. Nella memoria contenente i motivi, acclusa alla richiesta di restitutio in integrum, la richiedente domandava che la decisione impugnata fosse annullata e che la domanda di marchio comunitario venisse respinta. 5 I motivi della richiesta di restitutio in integrum possono essere riassunti come segue: — la data di scadenza per la presentazione dei motivi del ricorso, vale a dire il 17 luglio 2000, sarebbe stata annotata nell’agenda della ricorrente; tuttavia la segretaria incaricata avrebbe erroneamente cancellato la scadenza e, pertanto, il procedimento non sarebbe stato portato all’attenzione della ricorrente prima del 27 febbraio 2001. Motivazione 6 L’articolo 59 RMC prescrive che una memoria scritta con i motivi del ricorso sia presentata entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione impugnata. 7 Poiché è pacifico che la ricorrente non ha presentato alcuna memoria scritta e che il ricorso non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 59 RMC, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a norma della regola 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in prosieguo: «RE»). 8 La ricorrente ha presentato una richiesta di restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 78 RMC. Essa sostiene che l’inosservanza del termine corretto di presentazione della memoria contenente i motivi del ricorso si è verificata malgrado il fatto che tutta la diligenza dovuta fosse stata impiegata dal rappresentante dell’opponente. La richiesta di restitutio in integrum non può tuttavia essere accolta, in quanto la ricorrente non ha dimostrato di aver fatto uso di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze. 9 Ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, RMC, la parte che, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stata in grado di osservare un termine nei riguardi dell’Ufficio è, a richiesta, reintegrata nei suoi diritti, se detta inosservanza ha come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso. 10 Discende dall’articolo 74, paragrafo 1, RMC che nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione l’esame deve essere limitato ai fatti, prove ed argomenti addotti dalle parti ed alle richieste da queste presentate. Ne consegue che incombe altresì alle parti l’onere di fornire le prove a sostegno delle richieste presentate (v. sentenza del Tribunale di primo grado del 13 giugno 2002, causa T-232/00, Chef Revival USA Inc/UAMI, punto 45). Tale principio si applica parimenti al caso della richiesta di restitutio in integrum. 11 L’articolo 78 RMC introduce un’eccezione al principio generale e va pertanto interpretato restrittivamente. Ciò vale in modo particolare nel caso in cui la restitutio in integrum sia intesa a oltrepassare un termine fissato nel regolamento stesso. 12 Sotto tale aspetto, i requisiti inerenti ai termini e alle forme per la presentazione di un ricorso non possono, in linea generale, venire disattesi dalle parti, né queste ultime possono disporne liberamente (v. decisione del 20 giugno 2000, procedimento R-591/1999-3, OPTIMAL MARKET). 13 Per avvalersi della restitutio in integrum, la richiedente deve dimostrare di non aver potuto osservare il termine stabilito pur avendo effettivamente impiegato la massima diligenza per rispettarlo. Tale disposizione non esige un’impossibilità assoluta, ma richiede nondimeno che il mancato rispetto di un termine sia dovuto a difficoltà anormali ed imprevedibili, indipendenti dal- la volontà della richiedente e le cui conseguenze non sarebbero state evitate malgrado l’uso di tutta la diligenza dovuta (v. decisione del 21 novembre 2001, procedimento R-827/1999-3, THE INTERNATIONAL ACADEMY OF DIGITAL ARTS AND SCIENCES, punto 12). 14 Il dovere di diligenza sancito dall’articolo 78, paragrafo 1, RMC si applica non solo alla richiedente, ma, in considerazione dei poteri da questa delegati, anche al suo rappresentante dinanzi all’Ufficio. Sotto tale profilo, va peraltro rilevato come il livello di diligenza che si esige dal rappresentante sia perfino superiore a quello che ci si attende dalla richiedente, poiché nel primo caso si tratta di professionisti che si presumono in grado di offrire esperienza ed affidabilità particolari, in un settore specifico e complesso come quello relativo all’applicazione della normativa sul marchio comunitario. 15 Nel caso di specie, la ricorrente non è stata in grado di fornire le prove a sostegno delle sua richiesta di essere reintegrata nel termine stabilito dall’articolo 59 RMC, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 78, paragrafo 1, RMC, come correttamente interpretato. 16 Stando alla ricostruzione dei fatti presentata dalla ricorrente, i termini verrebbero annotati in una speciale agenda. Sarebbe compito della segretaria incaricata provvedere ad annotare il termine e ad informare il rappresentante un giorno prima della scadenza. Dopo aver inviato una nota succinta o una lettera, la segretaria cancellerebbe il termine segnandolo con un pennarello arancione. Nel caso in esame, la segretaria avrebbe cancellato per errore il termine in questione prima di trasmettere il fascicolo al rappresentante, e ciò nonostante il fatto che al personale fossero state indirizzate le opportune disposizioni e verifiche. Inoltre era garantito un doppio controllo per verificare giornalmente la correttezza e la completezza dell’agenda interna. Sfortunatamente, venerdì 14 luglio 2000, uno dei rappresentanti dello studio legale, nel controllare l’agenda, avrebbe supposto che il suo collega fosse stato informato della scadenza, mentre in effetti non era così. 17 Le circostanze addotte dalla ricorrente non sono state dimostrate. La ricorrente in realtà ha presentato solo una copia della pagina del 14 luglio 2000 dell’agenda scritta a mano, che è di per SOMMARIO sé di difficile lettura e comprensione. Tale documento cartaceo, non suffragato da ulteriori prove, non è idoneo soddisfare i requisiti di diligenza di cui la ricorrente è tenuta a fornire la prova, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, RMC. Per evitare che la definizione di diligenza dovuta sia oggetto di valutazione arbitraria e discrezionale, la prova deve essere oggettiva, attendibile ed incontestata. Non è questo il caso nella fattispecie. 18 Di fatto, i rappresentanti della ricorrente affrontano la questione in oggetto basandosi su un «approccio presuntivo». Essi «presumono che (la segretaria) abbia commesso un errore», un rappresentante «supponeva che il collega fosse stato informato», «la grafia dell’annotazione porta a ritenere che (la segretaria) fosse responsabile dell’errore in questione». La stessa identificazione della segretaria responsabile appare dubbia tra la signora P. e la signora G. (v. memoria scritta, paragrafo II, punto 1, pag. 2). 19 Del pari, il rappresentante pretende di affrontare il problema ricorrendo ad una mera presunzione allorché afferma che «in base alla nostra documentazione, la signora P. era in ufficio il giorno in cui la scadenza è stata erroneamente cancellata». Tuttavia, non sono state prodotte copie o estratti di archivi al riguardo, né una qualsiasi dichiarazione da parte della persona interessata, né una deposizione scritta e giurata o attestati relativi alle istruzioni impartite al personale o qualsiasi altra prova a sostegno degli argomenti della ricorrente atta a rimuovere le incertezze e le imprecisioni sopra evidenziate. 20 Inoltre, sussistono seri dubbi sul fatto che il sistema di controllo previsto, ma non dimostrato, dall’ufficio legale avrebbe ragionevolmente consentito di prevenire l’errore in questione. Il modo in cui è concepita l’agenda e l’uso della scrittura manuale, senza distinzione fra le diverse scadenze, può di per sé dare adito a confusione, errori e incomprensioni. Lo stesso doppio controllo non è sicuro, come dimostra il caso in esame. 21 Sorprende in modo particolare che i rappresentanti dispongano di sole 24 ore per redigere, controllare ed inviare la memoria contenente i motivi di ricorso alle Commissioni o magari alla Corte di giustizia. Il sistema di verifica dei termini, in vigore presso l’ufficio del rappresentante, avrebbe normalmente dovuto consentire il pronto rilevamento di tale errore, in modo da consentire un’adeguata rettifica (v. decisione del 18 febbraio 2002, procedimento R578/1999-2, SMARTWARE). Non può ammettersi che all’origine dell’inosservanza di un termine, che può condurre all’inammissibilità di un ricorso, vi sia esclusivamente il fatto, come sostengono i ricorrenti, che la segretaria abbia cancellato la scadenza con un pennarello arancione (cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 20 giugno 2001, causa T-146/00, DAKOTA, Stefan RufMartin Stier/UAMI, punti 56 e 57). 22 L’errore in esame non può quindi considerarsi dovuto a difficoltà anormali ed imprevedibili, indipendenti dalla volontà della ricorrente, ai sensi della disposizione sopra menzionata. La ricorrente non ha dimostrato di impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze. 23 Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale di primo grado, il sistema del marchio comunitario è un sistema autonomo, dotato di disciplina propria ed obiettivi specifici e che si applica in modo indipendente da qualsiasi sistema nazionale. Di conseguenza, l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 78, paragrafo 1, RMC devono essere esaminate esclusivamente alla luce della normativa comunitaria pertinente. Ne consegue che i riferimenti fatti dalla ricorrente alla legge e alle consuetudini degli Stati membri sono irrilevanti. In tal senso, questa Commissione ha difficoltà nell’intendere e valutare l’affermazione della ricorrente secondo cui «l’approccio adottato dagli Stati membri non mediterranei dell’Unione europea è più in linea con quanto è stato dimostrato essere la prassi tedesca». Sulle spese 24 Alla ricorrente, in quanto parte soccombente, vanno poste a carico le spese sostenute dalla resistente, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, RMC e della regola 94, paragrafo 1, RE. Dispositivo Per tali motivi, la Commissione così decide: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La richiesta di restitutio in integrum è respinta. 3. La ricorrente sopporterà le spese relative al procedimento di ricorso sostenute dall’altra parte. SOMMARIO DECISIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO del 30 luglio 2002 nel procedimento R 590/1999-2 (Lingua del procedimento: inglese) Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC Accordo – Coesistenza di marchi – Identità dei segni – Identità dei prodotti e servizi – Rischio di confusione 1. L’opposizione si fondava sulla registrazione del marchio tedesco COMPAIR dell’opponente. L’opponente era stata in grado di registrare tale marchio in Germania in seguito ad un accordo stipulato con la richiedente il marchio comunitario, la quale era titolare di un marchio identico oggetto di registrazione tedesca anteriore. L’accordo era stato stipulato allo scopo di porre fine al procedimento di opposizione in corso tra le parti in Germania. In forza di tale accordo, le parti determinavano le condizioni alle quali entrambe avrebbero potuto utilizzare il marchio COMPAIR in Germania senza rischio di confusione. La tecnica utilizzata per consentire tale coesistenza consisteva nel delimitare i prodotti in riferimento ai quali il marchio avrebbe potuto essere utilizzato e registrato dalle parti medesime. L’accordo si basava sul presupposto che i due marchi, sebbene identici, avrebbero potuto coesistere in Germania a condizione che i prodotti sui quali sarebbero stati utilizzati fossero sufficientemente diversi. 2. Nel determinare se in Germania esista un rischio di confusione, l’Ufficio deve tenere in debito conto tale accordo che, come si evince in modo manifesto dalle intenzioni delle parti, avrebbe dovuto avere effetti giuridici vincolanti. L’opponente non può sostenere, da un lato, che tra i due marchi tedeschi non sussiste un rischio di confusione, poiché le parti hanno concordato altrimenti e, dall’altro, che esisterebbe un rischio di confusione in Germania tra il suo marchio tedesco e il marchio della richiedente qualora quest’ultimo venisse registrato come marchio comunitario. 3. L’opposizione deve essere respinta nella misura in cui i prodotti oggetto della domanda del richiedente sono identici ai prodotti tutelati dalla registrazione tedesca del richiedente il marchio comunitario, o comunque contenuti nei medesimi. CompAir Limited Saxon House 204 Victoria Street Windsor Berkshire SL4 1EN Regno Unito ricorrente e richiedente rappresentata da Elzas Noordzij B.V., Postbus 76842, NL-1070 KC Amsterdam, Paesi Bassi contro Naber + Co. KG Enschedestraße 30 D-48529 Nordhorn Germania resistente e opponente rappresentata da Eduard Baumann, Sattlerstraße 1, D-85635 Höhenkirchen, Germania ne e rivetti, snodi di attacco e cilindri di snodi di attacco; rettificatrici pneumatiche dritte e ad angolo, rettificatrici di stampi e relative parti, ovvero teste per lucidatura, mole, dischi per smerigliatura, tamponi di ricambio, mole di frese, protezioni di mole e spazzole metalliche rotanti; parti per i suddetti strumenti pneumatici, ovvero motori ad aria, impugnature, morsetti, supporti, colonne, mandrini, bussole di chiusura, portautensili, punte di trapani, punte per maschiare ed alloggiamenti per ingranaggi; regolatori d’aria per strumenti pneumatici; tagliatrici per strade, compressori stradali, costipatori e macchine per rompere le strade; apparecchi e strumenti per la costruzione, l’estrazione da cave, lo scavo e l’estrazione mineraria; apparecchi ed impianti di raffreddamento e di essiccamento; essiccatori, essiccatori termici, filtri e depuratori dell’aria, valvole, azionatori, servomeccanismi idraulici, alimentatori idraulici ed aspiratori; componenti ed accessori per tutti i suddetti articoli. avente ad oggetto il ricorso relativo al procedimento di opposizione B 44513 (domanda di marchio comunitario n. 78956) La Seconda Commissione di ricorso composta da K. Sundström (presidente), D. T. Keeling (relatore) e T. de las Heras (membro) cancelliere: S. Hackstock ha adottato la seguente Decisione Sintesi dei fatti 1 Con domanda depositata in data 1º aprile 1996, la CompAir Limited (in prosieguo: la «ricorrente») chiedeva la registrazione della parola COMPAIR come marchio comunitario per i seguenti prodotti e servizi: Classe 7 – Compressori d’aria e di gas (macchine), pompe ad aria, pompe a vuoto, serbatoi d’aria, centri d’aria, terminazioni d’aria, soffianti d’aria, bombole d’aria, filtri, alternatori per compressori, regolatori di pressione, dispositivi di scarico, postrefrigeratori, separatori di olio; strumenti pneumatici, ovvero cacciaviti, avvitatrici ad impulsi, giradadi, filettatrici a trapano, maschiatrici per dadi e chiavi torsiometriche; scalpelli pneumatici, scriccatori, raschietti ad aghi, scalpelli e relativi aghi e perforatori; chiodatrici pneumatiche a martello, tagliachiodi e relative frese; chiodatrici pneumatiche a compressio- Classe 37 – Installazione, riparazione e manutenzione dei seguenti articoli: compressori d’aria e di gas (macchine), pompe ad aria, pompe a vuoto, serbatoi d’aria, centri d’aria, terminazioni d’aria, soffianti d’aria, bombole d’aria, filtri, alternatori per compressori, regolatori di pressione, dispositivi di scarico, postrefrigeratori, separatori di olio; strumenti pneumatici, ovvero cacciaviti, avvitatrici ad impulsi, giradadi, filettatrici a trapano, maschiatrici per dadi e chiavi torsiometriche; scalpelli pneumatici, scriccatori, raschietti ad aghi, scalpelli e relativi aghi e perforatori; chiodatrici pneumatiche a martello, tagliachiodi e relative frese; chiodatrici pneumatiche a compressione e rivetti, snodi di attacco e cilindri di snodi di attacco; rettificatrici pneumatiche dritte e ad angolo, rettificatrici di stampi e relative parti, ovvero teste per lucidatura, mole, dischi per smerigliatura, tamponi di ricambio, mole di frese, protezioni di mole e spazzole metalliche rotanti; parti per i suddetti strumenti pneumatici, ovvero motori ad aria, impugnature, morsetti, supporti, colonne, mandrini, bussole di chiusura, portautensili, punte di trapani, punte per maschiare ed alloggiamenti per ingranaggi; regolatori d’aria per strumenti pneumatici; tagliatrici per SOMMARIO strade, compressori stradali, costipatori e macchine per rompere le strade; apparecchi e strumenti per la costruzione, l’estrazione da cave, lo scavo e l’estrazione mineraria; apparecchi ed impianti di raffreddamento e di essiccamento; essiccatori, essiccatori termici, filtri e depuratori dell’aria, valvole, azionatori, servomeccanismi idraulici, alimentatori idraulici ed aspiratori; componenti ed accessori per tutti i suddetti articoli. 2 La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 14/98 del 2 marzo 1998. Il 25 maggio 1998 l’opponente presentava opposizione avverso la registrazione del marchio pubblicato. L’opposizione si basava sulla registrazione tedesca n. 1.190.584, relativa al marchio denominativo COMPAIR, richiesto con domanda presentata in data 10 novembre 1988 e registrato in data 19 luglio 1994. Tale registrazione copriva i seguenti prodotti: Sistemi di alimentazione e di scarico dell’aria per uso domestico comprensivi di tubazioni essenziali, giunti e scatole a muro; (tutti fatti di plastica e di metallo); aeratori, tutti i suddetti prodotti anche in quanto articoli singoli, parti dei suddetti prodotti 3 L’opposizione era basata su tutti i prodotti tutelati dal marchio dell’opponente ed era diretta contro una parte dei prodotti e servizi specificati nella domanda, segnatamente: Classe 7 – Compressori d’aria e di gas (macchine), pompe ad aria, pompe a vuoto, serbatoi d’aria, centri d’aria, terminazioni d’aria, soffianti d’aria, bombole d’aria, filtri, alternatori per compressori, regolatori di pressione; apparecchi ed impianti di raffreddamento e di essiccamento; filtri e depuratori dell’aria, valvole; componenti ed accessori per tutti i suddetti articoli. Classe 37 – Installazione, riparazione e manutenzione dei suddetti articoli. 4 A sostegno della sua opposizione, l’opponente faceva valere l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi del- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC») (GUCE 1994 L 11, pag. 1; GU UAMI n. 1/95, pag. 52). 5 Nell’ambito delle proprie osservazioni presentate il 20 gennaio 1999 dinanzi alla divisione Opposizione, la richiedente obiettava che il marchio tedesco dell’opponente era stato a sua volta anticipato dalla registrazione tedesca W 940945, relativa al marchio COMPAIR, a nome della Compair Holman Limited, società appartenente allo stesso proprietario della richiedente. Tale marchio era stato oggetto di domanda il 1ofebbraio 1972 ed era stato registrato il 6 febbraio 1976. La richiedente argomentava che la registrazione W 940945 prevaleva, rendendola inoperante, sulla sopraggiunta rivendicazione dell’opponente basata sulla registrazione n. 1.190.584. La richiedente sosteneva inoltre che la società opponente era vincolata da un accordo (in prosieguo: l’«accordo») stipulato con la Compair Holman Limited il 3 maggio 1994. L’accordo era stato stipulato con l’intento di comporre in via amichevole un’opposizione presentata dalla Compair Holman Limited sulla base della propria registrazione tedesca W 940945 contro la richiesta di registrazione del termine COMPAIR presentata dall’opponente in Germania, ossia la domanda che in seguito aveva dato luogo alla registrazione n. 1.190.584. In forza del paragrafo 1.1 di tale accordo, l’opponente si impegnava a non opporre rinnovi del marchio anteriore detenuto dalla Compair Holman Limited. Ai sensi del paragrafo 4 dell’accordo, l’accordo stesso aveva effetti vincolanti anche a favore delle «società consociate che avessero registrato o utilizzato marchi identici per gli stessi prodotti». La richiedente argomentava infine che, dal momento che l’accordo specificava su quali basi il marchio della società opponente poteva coesistere in Germania con il marchio anteriore della Compair Holman Limited, all’opponente era ormai preclusa la possibilità di far valere l’esistenza di un rischio di confusione tra i due marchi in Germania. 6 Il 20 luglio 1999 la divisione Opposizione adottava la decisione n. 478/1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata») relativa all’opposizione B 44513. La decisione impugnata accoglieva l’opposizione in relazione a tutti i prodotti contestati, ponendo a carico della richiedente l’onere delle spese. 7 La decisione impugnata era motivata nei seguenti termini: — gli «apparecchi ed impianti di raffreddamento e di essiccamento; filtri e depuratori dell’aria» possono essere utilizzati nell’installazione e manutenzione di «Sistemi di alimentazione e di scarico dell’aria per uso domestico». Di norma, gli apparecchi ed impianti di raffreddamento e di essiccamento, o i filtri e depuratori dell’aria vengono utilizzati nei sistemi di alimentazione ad aria per il trattamento di quest’ultima prima che la stessa venga rilasciata negli ambienti chiusi e nell’atmosfera. L’emissione di gas nell’atmosfera deve rispettare determinate condizioni ambientali, tra cui il grado di umidità e di temperatura; l’alimentazione di aria negli ambienti chiusi richiede un trattamento preventivo dell’aria in termini di grado di umidità, di igiene e di temperatura. Di conseguenza, i prodotti sono simili. — I «compressori d’aria e di gas (macchine), pompe ad aria, pompe a vuoto, serbatoi d’aria, centri d’aria, terminazioni d’aria, soffianti d’aria, bombole d’aria, filtri, alternatori per compressori, regolatori di pressione, valvole» di norma non sono utilizzati nei «sistemi di alimentazione e di scarico dell’aria per uso domestico», ma nelle reti ad aria compressa o nelle «camere sterili o bianche» [clean room] utilizzate in determinati processi produttivi. Cionondimeno, le aziende che producono sistemi di alimentazione e di scarico dell’aria vendono anche questi prodotti, dato che generalmente trovano impiego in ogni tipo di sistema di trattamento dell’aria, come anche nei sistemi e negli strumenti pneumatici o ad aria. Si tratta di prodotti tecnicamente e commercialmente collegati a quelli protetti dal marchio anteriore, e pertanto simili. — I servizi contestati si basano direttamente sui prodotti contestati, i quali sono stati ritenuti simili ai prodotti tutelati dal marchio anteriore. Pertanto, i servizi sono simili ai prodotti tutelati dal marchio anteriore. — L’argomento della richiedente, secondo il quale il marchio anteriore su cui si basava l’opposizione era stato a propria volta anticipato dalla registrazione tedesca W 940945, non SOMMARIO può essere preso in considerazione. A norma degli articoli 42 e 8, paragrafo 2, RMC, la divisione Opposizione può statuire solo riguardo al rischio di confusione tra il marchio oggetto della domanda e un marchio valido registrato anteriormente. Poiché la validità del marchio anteriore è stata dimostrata e non è stata contestata, la decisione della divisione Opposizione può riguardare unicamente il punto se sia possibile constatare l’esistenza di un rischio di confusione tra i due marchi contrapposti. Del resto, la richiedente non ha presentato prove in ordine all’esistenza della registrazione anteriore. — Per giunta l’accordo, che riguarda la coesistenza del marchio dell’opponente e del marchio di cui è titolare la richiedente, non può essere preso in considerazione in quanto ha natura di un accordo privato che esplica effetti unicamente tra le parti che lo hanno stipulato. Conseguentemente, l’eventuale violazione delle clausole di tale accordo dovrebbe essere sottoposta ai tribunali nazionali tedeschi. 8 L’8 settembre 1999 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, depositando la memoria contenente i relativi motivi il 22 novembre 1999. 9 Il 31 gennaio 2000 l’opponente presentava le proprie osservazioni. Conclusioni e argomenti delle parti 10 La richiedente conclude che la Commissione di ricorso voglia: — annullare la decisione impugnata; — consentire al marchio della ricorrente di concludere l’iter di registrazione subordinatamente alle limitazioni – in considerazione dell’accordo e della natura industriale dei prodotti della richiedente – che la Commissione ritenga idonee; — in subordine, rinviare il procedimento alla divisione Opposizione per l’ulteriore prosecuzione; — concedere alla richiedente la rifusione delle spese sostenute nei procedimenti di ricorso e di opposizione. 11 Gli argomenti della richiedente possono essere riassunti come segue: La natura degli accordi di coesistenza — Gli accordi di coesistenza (‘pre-right declarations’) costituirebbero un metodo universalmente accettato per risolvere in modo costruttivo le controversie relative ai marchi. Il fatto che gli accordi di questo tipo siano di fondamentale importanza per la risoluzione extragiudiziale dei potenziali conflitti tra i marchi sarebbe evidente e tale importanza sarebbe stata altresì riconosciuta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (v., ad esempio, la sentenza nella causa 35/83 B.A.T./Commissione). Sottovalutare questi accordi comporterebbe conseguenze gravi. — Nell’ipotesi tipica, una parte riconoscerebbe taluni diritti anteriori dell’altra e quest’ultima, in contropartita, acconsentirebbe a non far valere un proprio diritto anteriore. Solitamente, in questi casi, verrebbe presentata un’opposizione, ma l’opponente, nel quadro dell’accordo, desisterebbe dalla propria opposizione e consentirebbe al richiedente di ottenere senz’altro i diritti di esclusiva a tutela del proprio marchio, mentre il richiedente si impegnerebbe in cambio a non interferire con i diritti anteriori dell’opponente o con domande o registrazioni successive relative agli stessi diritti. Quando l’opponente stipula ed onora questo tipo di accordi, in particolare quando desiste da un’opposizione o si astiene dal presentarla, lo farebbe a proprio detrimento facendo assegnamento sulle promesse fatte dal richiedente. Dopo aver desistito dal procedimento di opposizione, ad esempio, l’opponente perderebbe in modo irreversibile il diritto di proporre opposizione e dovrebbe fare assegnamento sulla buona fede dell’altra parte affinché questa tenga a sua volta fede ai termini dell’accordo. sca n. 1.190.584 della richiedente. L’applicabilità dell’accordo ai marchi comunitari — Molti accordi di coesistenza sarebbero stati stipulati prima che il regolamento sul marchio comunitario entrasse in vigore. Essi si riferirebbero per lo più all’accettazione di obblighi reciproci in singoli paesi. Se l’Ufficio ritenesse che un accordo relativo alla Germania non riguardi le domande di marchio comunitario, si avrebbe l’effetto di invalidare parzialmente tutti gli accordi di coesistenza stipulati prima dell’entrata in vigore del regolamento sul marchio comunitario e di dar luogo non solo ad una serie innumerevole di controversie, tanto a livello nazionale quanto dinanzi all’Ufficio, ma anche ad una rinegoziazione di massa di accordi già in essere. Entrambi questi esiti sarebbero contrari all’interesse del pubblico e al funzionamento del mercato unico. — La clausola 3 dell’accordo stabilirebbe che lo stesso ha validità in Germania. — La clausola 4 affermerebbe che l’accordo si estende alle società consociate e il fatto che la richiedente abbia facoltà di avvalersi della clausola 4 non sarebbe stato contestato. — L’accordo non specificherebbe che la registrazione debba di per sé avvenire nel registro tedesco. Esso, infatti, sarebbe chiaramente finalizzato alle acquisizioni di diritti aventi l’effetto di marchi registrati in Germania. Non vi sarebbe dubbio sul fatto che la società opponente farebbe valere l’accordo in relazione a qualunque sua domanda di marchio comunitario. L’ammissibilità dell’accordo L’accordo come prova incontestata — Nonostante l’opponente sapesse che la richiedente intendeva basarsi sull’accordo, non avrebbe messo in discussione l’ammissibilità o l’efficacia di tale accordo, né l’interpretazione datane dalla richiedente. Conseguentemente, l’accordo dovrebbe essere senz’altro accettato e l’opposizione respinta, salvo che per i prodotti specifici tutelati dalla registrazione tede- — L’approccio della divisione Opposizione, secondo cui l’accordo non avrebbe alcuna rilevanza essendo di natura privata, sarebbe inutilmente restrittivo e terrebbe in non cale l’esigenza di lealtà ed equità oggettive nella valutazione degli interessi delle parti. Il fatto che si tratti di accordi privati e che gli stessi non siano specificamente menzionati all’articolo 8 RMC non significherebbe che per essi vada senz’altro esclusa ogni rilevanza. Infatti, escludere questi ed altri diritti anteriori della richiedente si SOMMARIO risolverebbe nel portare il procedimento di opposizione su un piano irreale, che non terrebbe in alcun conto l’equità complessiva delle posizioni. Non potrebbe essere questo l’intendimento degli autori della normativa, se non altro in quanto ciò potrebbe condurre ad una pletora di procedimenti nazionali e di pronunce potenzialmente in conflitto. Ciò sarebbe oltretutto in contrasto con il principio stesso dell’armonizzazione. — Accordi di questo tipo sarebbero fondamentali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di marchi. Essi verrebbero comunemente utilizzati per risolvere controversie relative ai marchi comunitari come pure quelle attinenti al livello nazionale. Non tenerne conto sarebbe come affermare che una parte, contravvenendo agli obblighi da essa assunti nei confronti di un’altra in virtù di un tale accordo, può avvalersi dei procedimenti di opposizione previsti dal regolamento sul marchio comunitario per esercitare pressioni sull’altra – la quale potrebbe benissimo aver adottato una posizione contraria al proprio interesse facendo affidamento sui precedenti impegni assunti dall’opponente – per riaprire la trattativa allo scopo di ricavarne concessioni ingiustificate. Tale approccio significherebbe, in effetti, svuotare gli accordi di questo tipo di qualsiasi valore pratico, dal momento che, anche nel caso in cui l’accordo riguardasse marchi comunitari, una parte potrebbe (ad esempio) reiterare il proprio attacco contro un marchio comunitario pur essendosi impegnata ad astenersi dal farlo. Ciò sarebbe manifestamente iniquo e, ove questa impostazione dovesse prevalere, la maggior parte dei titolari di marchi sarebbe costretta a chiedersi se vi sia una utilità nello stipulare un accordo del genere e potrebbe ritenere più opportuno ricercare una soluzione definitiva in sede giudiziaria. Ciò, inevitabilmente, comporterebbe un notevole aumento del numero di procedimenti di opposizione e di nullità dinanzi all’Ufficio e dinanzi ai tribunali e ai registri nazionali. — Gli accordi di coesistenza favorirebbero una genuina concorrenza, poiché consentirebbero alle parti di in- dividuare le questioni di effettivo conflitto commerciale tra loro esistenti e di ricercare idonei strumenti di coesistenza. Non riconoscere tali accordi indurrebbe le parti a ricorrere con maggiore frequenza alle azioni legali. — Nonostante la sua natura privatistica, l’accordo si riferirebbe pur sempre a diritti pubblici. Quest’ultimo aspetto dovrebbe essere tenuto in debita considerazione dall’Ufficio. — L’accordo sarebbe suscettibile di far sorgere un affidamento ai sensi dottrina cosiddetta dell’«estoppel» (preclusione). Quest’ultima, essenzialmente, consisterebbe nel riconoscere che quando una parte, fidando negli impegni o nelle promesse fatte da un’altra parte, modifica la propria posizione a proprio detrimento, sarebbe sleale che l’altra parte rinneghi gli impegni assunti, con la conseguenza che la stessa non dovrebbe ricevere l’ausilio di un’autorità giudiziaria. — In base agli accordi di coesistenza, le parti – che in ultima analisi sarebbero i soggetti meglio qualificati a valutare il livello di confusione – di fatto concorderebbero che, adottando determinate misure, non sorgerà alcuna confusione. Il fatto che esse abbiano raggiunto questa posizione di comune accordo dovrebbe costituire un elemento decisivo. Gli accordi di questo genere, conseguentemente, costituirebbero una prova della mancanza di confusione e potrebbero essere tenuti in considerazione in quanto «fattori rilevanti» conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia. — L’accordo dovrebbe essere ammissibile quale prova dell’assenza di ogni rischio di confusione, dal momento che costituirebbe un’ammissione del fatto che in Germania non esiste un rischio di confusione (a meno che l’opponente non intenda accettare che la propria registrazione originaria è nulla) e dovrebbe essere assunto come prova atta a confutare le pretese dell’opponente ai sensi dell’articolo 8 RMC. pia certificata della registrazione tedesca W 940945 sarebbe stata depositata presso l’Ufficio il 31 marzo 1999. Poiché il documento sarebbe stato regolarmente depositato e avrebbe dovuto essere tenuto in conto, quantomeno la decisione dovrebbe essere annullata e il procedimento rinviato alla divisione Opposizione affinché riconsideri la propria posizione alla luce di tale prova. La questione se i prodotti controversi siano o meno simili — I prodotti della richiedente sarebbero tutti prodotti industriali. Nessuno di essi troverebbe applicazioni domestiche. Con un’opportuna limitazione, volta ad escludere i prodotti specifici dell’opponente oppure a restringere la specificazione della richiedente ai prodotti industriali, il rischio di confusione sarebbe escluso. I prodotti industriali e quelli domestici della stessa natura generica potrebbero essere considerati dissimili, ove se ne considerino la natura fisica, le applicazioni, il prezzo, il tipo di acquirenti, i canali di distribuzione, le procedure di acquisto e così via. Tutto ciò sarebbe stato riconosciuto nella sentenza Canon. Nel valutare il rischio di confusione, la divisione Opposizione sembrerebbe non aver attribuito rilevanza alcuna al fatto che gli articoli della richiedente si limitano ai prodotti per uso domestico e, per di più, ad articoli estremamente specifici in questa categoria. Considerando la natura dei prodotti, risulterebbe immediatamente evidente che i compressori d’aria industriali sono articoli tecnologici molto differenti dai prodotti per l’aerazione utilizzati nelle applicazioni domestiche. Il prezzo sarebbe diverso, la natura fisica dei prodotti sarebbe diversa, i rispettivi utilizzi sarebbero molto specifici, gli acquirenti di prodotti industriali sarebbero competenti e specializzati nel proprio ramo e i canali di acquisto sarebbero distinti. In sintesi, ogni termine di raffronto dei due campi distinti sarebbe tale da rendere impossibile l’insorgere di una confusione nel processo di acquisto. L’asserita mancata dimostrazione da parte della richiedente dell’esistenza della registrazione tedesca W 940945 12 L’opponente conclude che la Commissione di ricorso voglia confermare la decisione impugnata. I suoi argomenti possono essere riassunti come segue: — Contrariamente a quanto asserito dalla divisione Opposizione, una co- — i prodotti specificati nella domanda potrebbero essere utilizzati congiun- SOMMARIO tamente ai prodotti tutelati dal marchio dell’opponente. Essi, pertanto, sarebbero prodotti simili. — Alcuni dei prodotti specificati nella domanda, in particolare i compressori d’aria e di gas (macchine), le pompe ad aria, le pompe a vuoto, i serbatoi d’aria, i centri d’aria, le terminazioni d’aria, i soffianti d’aria, le bombole d’aria, i filtri, gli alternatori per compressori, i regolatori di pressione, le valvole, di regola non verrebbero utilizzati nei sistemi di aerazione e nei condotti di scarico dell’aria a livello domestico, ma nelle reti pneumatiche o nelle «camere controllate» nell’ambito di alcuni processi produttivi. Cionondimeno, le aziende che producono sistemi di alimentazione e di scarico dell’aria venderebbero anche questi prodotti, dato che generalmente essi troverebbero impiego in ogni tipo di sistema di trattamento dell’aria, come anche nei sistemi e negli strumenti pneumatici o ad aria. Questi prodotti sarebbero tecnicamente e commercialmente collegati con quelli protetti dal marchio anteriore, e pertanto simili. — I servizi contestati sarebbero simili, poiché si baserebbero direttamente sui prodotti contestati. — A norma degli articoli 42 e 8, paragrafo 2, RMC, la divisione Opposizione potrebbe decidere solo in merito al rischio di confusione tra il marchio oggetto della domanda e un marchio valido registrato anteriormente. Ogni argomentazione riguardante un qualunque altro marchio, compresi i marchi anteriori della richiedente nel paese del marchio opponente, non sarebbe pertanto pertinente. — L’accordo non sarebbe valido per altri paesi e, forse, potrebbe non esserlo per la richiedente Compair Limited, essendo stato sottoscritto da un’altra società, la Compair Holman Limited. — Il marchio comunitario sarebbe un marchio completamente autonomo e dotato di priorità propria. — Il titolare della registrazione tedesca W 940945 sarebbe una società diversa dalla richiedente. Non vi sarebbero prove dell’uso in Germania relativamente agli ultimi cinque anni precedenti l’opposizione e ai prodot- ti fatti valere dall’opponente. Motivazione 13 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in prosieguo: «RE») (GUCE 1995 L 303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/95, pag. 258), ed è pertanto ammissibile. 16 A giudizio della Commissione, l’accordo non può essere sic et sempliciter ignorato. Né può esserlo il fatto che la richiedente è titolare di un marchio registrato in Germania la cui data è anteriore rispetto alla registrazione dell’opponente. «1. … 17 L’accordo era stato stipulato allo scopo di porre fine al procedimento di opposizione in corso tra le parti in Germania. In forza di tale accordo, le parti determinavano le condizioni alle quali entrambe avrebbero potuto utilizzare il marchio COMPAIR in Germania senza rischi di confusione. La tecnica utilizzata per consentire tale coesistenza consisteva nel delimitare i prodotti in riferimento ai quali il marchio avrebbe potuto essere utilizzato e registrato dalle parti medesime. L’accordo si basava sul presupposto che i due marchi, sebbene identici, avrebbero potuto coesistere in Germania a condizione che i prodotti sui quali sarebbero stati utilizzati fossero sufficientemente diversi. «1. (b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore». 18 Il marchio su cui si fonda l’opposizione è registrato in Germania. La questione, pertanto, sta nello stabilire se esista un rischio di confusione da parte del pubblico in Germania, non anche se possa esistere un rischio di confusione in altri Stati membri. Ciò discende chiaramente dalla lettera dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC (v. decisione del 12 settembre 2000, procedimento R 415/1999-1 SHIELD/GOLDSHIELD, punto 20). 14 L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC così dispone: «1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione: 15 La questione da accertare è se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, l’opponente sia legittimato ad opporsi alla registrazione del marchio COMPAIR per i prodotti e servizi elencati al precedente punto 3 facendo valere la propria registrazione tedesca relativa a un marchio identico per i prodotti elencati al precedente punto 2, tenendo conto che: — la richiedente è titolare di una registrazione tedesca per un marchio identico la cui data è anteriore a quella della registrazione dell’opponente; — l’opponente è stata in grado di registrare il marchio COMPAIR in Germania dopo aver stipulato con la richiedente un accordo (in prosieguo: l’«accordo») che aveva posto fine a un procedimento di opposizione avviato dalla richiedente medesima. 19 Nel determinare se in Germania esista un rischio di confusione, l’Ufficio deve tenere in debito conto l’accordo che, come si evince in modo manifesto dalle intenzioni delle parti, avrebbe dovuto avere effetti giuridici vincolanti. L’opponente non può sostenere, senza violare l’accordo, che in Germania esiste un rischio di confusione tra il suo marchio e quello della richiedente, in quanto quest’ultimo è rivendicato in relazione ai prodotti tutelati dalla registrazione tedesca W 940945. Inoltre, sostenere che esiste un rischio di confusione significherebbe mettere in discussione la validità stessa della registrazione tedesca dell’opponente (n. 1.190.584), intervenuta successivamente alla registrazione della richiedente. Se la registrazione dell’opponente venisse impugnata su questa base, l’opponente potrebbe chiaramente invocare l’accordo a propria difesa. Sarebbe palesemente iniquo consentire all’opponente di SOMMARIO invocare l’accordo al fine di tutelare la propria registrazione tedesca e, allo stesso tempo, non consentire alla richiedente di invocare lo stesso accordo in quanto mezzo per contrastare un’opposizione alla propria domanda di marchio comunitario basata sulla registrazione tedesca dell’opponente. La questione resta sempre quella di decidere se esista un rischio di confusione da parte del pubblico in Germania. L’opponente non può sostenere, da un lato, che tra i due marchi tedeschi non esiste alcun rischio di confusione poiché le parti hanno concordato altrimenti e, dall’altro, che un rischio di confusione in Germania tra il suo marchio tedesco e il marchio della richiedente esisterebbe qualora quest’ultimo venisse registrato come marchio comunitario. 20 Ne consegue che l’opposizione deve essere respinta nella misura in cui i prodotti e servizi oggetto della domanda della richiedente sono identici ai prodotti tutelati dalla registrazione tedesca W 940945 della richiedente, o contenuti nei medesimi. Tale registrazione copre, tra l’altro: komplette hydraulische Pumpanlagen, bestehend aus einer durch einen Luftmotor betriebenen Pumpe zur Versorgung mit Druckluft sowie deren Zubehör, … Luft- und Wassersteuerventile, … Druckluftturbinen, …, fahrbare und ortsfeste Luft- und Gaskompressoren; Druckluftwerkzeuge [sistemi completi di pompe idrauliche, costituiti da una pompa alimentata da un motore ad aria per l’alimentazione di aria compressa, congiuntamente agli accessori per i suddetti articoli… valvole di controllo pneumatiche ed idrauliche… turbine per aria compressa… compressori d’aria e di gas portatili e fissi, strumenti ad aria compressa]. 21 Alcuni dei prodotti contestati sono manifestamente identici a quelli sopra riportati, o in essi contenuti. Ciò vale, in particolare, per i «compressori d’aria e di gas (macchine), pompe ad aria… [e] valvole». Per quanto riguarda i rimanenti prodotti contestati, alcuni sono strettamente collegati con i prodotti anzidetti. Ciò in particolare vale per «pompe a vuoto, serbatoi d’aria, centri d’aria, terminazioni d’aria, soffianti d’aria, bombole d’aria, filtri, alternatori per compressori, regolatori di pressione… filtri e depuratori dell’aria». 22 L’opposizione deve quindi essere respinta nella misura in cui è rivolta contro i prodotti elencati al punto 21. Lo stesso vale per i servizi di «installazione, riparazione e manutenzione» per tali prodotti. 23 Restano in ultimo da considerare gli «apparecchi ed impianti di raffreddamento e di essiccamento». La genericità di tale formulazione rende difficile determinare i prodotti a cui è effettivamente riferita. Non è infatti chiaro l’oggetto che l’apparato in questione è destinato a raffreddare e ad essiccare. Il ragionamento svolto dalla divisione Opposizione in relazione a questi prodotti (v. punto 7, primo capoverso) è ineccepibile. Tali prodotti, quindi, devono essere considerati simili ai prodotti tutelati dal marchio dell’opponente. L’argomento della richiedente secondo cui i suoi prodotti sarebbero unicamente di tipo industriale, e quindi non per uso domestico, non può essere accolto in quanto la richiedente non ha espressamente escluso i prodotti domestici dal proprio elenco. Ne consegue che l’opposizione, in riferimento agli «apparecchi ed impianti di raffreddamento e di essiccamento», deve essere accolta, data la somiglianza dei prodotti e l’identità dei marchi. Sulle spese 24 Poiché le parti sono risultate ciascuna parzialmente vittoriosa, dovranno sopportare le rispettive spese e tasse sostenute nei procedimenti di opposizione e ricorso. Dispositivo Per questi motivi, la Commissione così decide: 1. La decisione impugnata è annullata. 2. L’opposizione è respinta per quanto concerne: 2. Classe 7 – Compressori d’aria e di gas (macchine), pompe ad aria, pompe a vuoto, serbatoi d’aria, centri d’aria, terminazioni d’aria, soffianti d’aria, bombole d’aria, filtri, alternatori per compressori, regolatori di pressione; apparecchi ed impianti di raffreddamento e di essiccamento; filtri e depuratori dell’aria, valvole; componenti ed accessori per tutti i suddetti articoli. 2. Classe 37 – Installazione, riparazione e manutenzione dei suddetti articoli. 3. La domanda di marchio comunitario è respinta per quanto riguarda gli «apparecchi ed impianti di raffreddamento e di essiccamento», compresi nella classe 7. 4. Le parti sopporteranno ciascuna le rispettive spese e tasse sostenute nei procedimenti di opposizione e ricorso. SOMMARIO DECISIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO del 27 agosto 2002 nel procedimento R 644/2000-4 (Lingua del procedimento: inglese) Articolo 43, paragrafo 2, RMC – Articolo 43, paragrafo 3, RMC – Articolo 73 RMC – Articolo 81, paragrafo 2 , RMC – Articolo 22, paragrafo 3, RE Dichiarazione giurata - Dichiarazione – Marchio figurativo – Natura dell’uso – Luogo dell’uso – Prova dell’uso – Uso del marchio 1. L’unico problema prospettato dal presente ricorso è quello di stabilire se le prove presentate dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di opposizione contenesserono informazioni in ordine all’estensione e al luogo dell’uso del marchio. 2. Se l’opponente riesce a fornire le prove dell’estensione dell’uso del proprio marchio anteriore, il requisito in base al quale essa dovrebbe corroborare una dichiarazione giurata, in cui siano riportate cifre relative al fatturato delle vendite, con prove «aggiuntive» quali le copie delle fatture è privo di ogni fondamento giuridico. rappresentata da Clarke, Modet y Cía, S.L., Edificio Carbonell, Explanada de España, 2, Ppal Dcha., E - 03002 Alicante, Spagna avente ad oggetto il ricorso proposto in esito al procedimento di opposizione B 98857 (domanda di marchio comunitario n. 492736) La Quarta Commissione di ricorso composta da C. Hoffrichter-Daunicht (presidente), C. Rusconi (relatore) e F. López de Rego (membro) cancelliere: E. Gastinel ha adottato la seguente decisione Decisione Sintesi dei fatti 1 Con domanda n. 492736, depositata il 1º luglio 1997, la Aldemar A.G. (in prosieguo: la «resistente») chiedeva la registrazione di un marchio, costituito dalle parole MARCA FAMILY FASHION poste all’interno di una forma ovale, di seguito riprodotto, 3. Per quanto concerne il luogo dell’uso, opuscoli in cui siano riportati gli indirizzi di commercianti in tredici città tedesche sono sufficienti a dimostrare che il mercato nel quale sono stati commercializzati i prodotti contrassegnati dal marchio è quello tedesco. 4. La Commissione ritiene che le prove fornite in ordine all’uso del marchio anteriore siano sufficienti e che, su tale base, il procedimento di opposizione debba essere proseguito. Marco-Chemie Eugen Martin KG Chemische Fabrik Liebigstraße 2-4 D - 79108 Friburgo in Brisgovia Germania opponente e ricorrente rappresentata da Graf von Westphalen Bappert & Modest, Kaiser-Joseph-Str. 284, D - 79098 Friburgo in Brisgovia, Germania contro Aldemar, A.G. Grafenauweg 10 CH - 6301 Zug Svizzera richiedente e resistente anteriore, consistente nella parola MARCO posta all’interno di una forma ovale e di seguito riprodotto, come marchio comunitario in relazione, oltre a vari prodotti non pertinenti ai fini del presente ricorso, ai seguenti prodotti (in prosieguo: i «prodotti controversi»): Classe 3 — «Saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli». 2 Avverso la suddetta domanda veniva proposta un’opposizione dalla Marco Chemie Eugen Martin KG Chemische Fabrik (in prosieguo: la «ricorrente»), la quale faceva valere che la registrazione avrebbe dato luogo a un rischio di confusione [ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC») (GU CE 1994 L 11, pag. 1; GU UAMI n. 1/95, pag. 52)] con il proprio marchio marchio registrato nel 1991 in Germania con il n. 2002095, in relazione ai seguenti prodotti: Classe 3 — «Saponi, sali da bagno; agenti medicati per la pulizia delle mani con ingredienti dermatologici e con o senza un disinfettante, crema per mani». 3 In seguito alla richiesta pervenutale di presentare prove dell’uso, la ricorrente depositava un opuscolo in cui erano illustrati vari tipi di sapone contrassegnati dal marchio MARCO nonché gli indirizzi di commercianti di tali prodotti in 13 città tedesche. Essa produceva inoltre una dichiarazione giurata, firmata da un «dipendente», in cui erano riportate le cifre relative al volume delle vendite, tra il 1991 e il 1998, per un fatturato pari a DEM 1.175.000, per quanto riguarda quattro diversi tipi di sapone. 4 Con decisione n. 827/2000, adottata in data 27 aprile 2000, la divisione Opposizione respingeva l’opposizione - consentendo di conseguenza l’accoglimento della domanda di marchio comunitario per i prodotti controversi - con la motivazione secondo cui le prove fornite in ordine all’uso del marchio anteriore non erano sufficienti. La divisione Opposizione non prendeva in esame la questione del rischio di confusione. La motivazione della sua decisione è riassunta di seguito: a) la dichiarazione giurata riguarda il periodo di riferimento (1991-1998) per il quale sono state richieste delle prove: le prove sono perciò conformi al requisito concernente il «tempo dell’utilizzazione», di cui alla regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RE») (GU CE 1995 L 303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/95, pag. 258). b) L’opuscolo allegato alla dichiarazione illustra i tipi di sapone contrassegnati dal marchio in questione: le prove sono, perciò, conformi al requisito relativo alla «natura dell’utilizzazione», di cui alla regola 22 RE. SOMMARIO c) Le cifre relative al volume delle vendite non documentano lo smercio «effettivo» dei prodotti, dal momento che non sono state fornite, a tale riguardo, copie delle fatture: le prove non sono, perciò, conformi al requisito relativo alla «estensione dell’utilizzazione», di cui alla regola 22 RE. d) L’opuscolo riporta un elenco di commercianti presenti in molte zone della Germania, indicandoli come appartenenti al gruppo commerciale della ricorrente; tuttavia ciò non prova che questi commercializzassero i prodotti MARCO nelle zone in questione: le prove non sono, perciò, conformi al requisito relativo al «luogo dell’utilizzazione», di cui alla regola 22 RE. e) Le prove non identificano in modo appropriato l’estensione e il luogo di utilizzazione del marchio anteriore. f) Conseguentemente, l’opposizione deve essere respinta. 5 La ricorrente presentava un ricorso. La resistente faceva pervenire le proprie osservazioni, alle quali la ricorrente replicava ulteriormente. Conclusioni e argomenti delle parti 6 La ricorrente conclude che la Commissione di ricorso voglia annullare la decisione di rigetto della sua opposizione e respingere la domanda di marchio comunitario per i prodotti controversi. I suoi argomenti possono essere riassunti come segue: a) la dichiarazione giurata, insieme con l’opuscolo, costituirebbe una prova sufficiente del fatto che il marchio è stato utilizzato in modo continuativo e in misura significativa, tra il 1991 e il 1998, relativamente a vari tipi di sapone. b) La dichiarazione farebbe riferimento ad un opuscolo scritto in tedesco e riporterebbe un elenco di commercianti presenti in varie città tedesche, quindi, ovviamente, nel mercato tedesco. Non sarebbe pertanto corretta l’affermazione, riportata nella decisione impugnata, secondo la quale non risultava chiaro quale fosse il paese di utilizzazione del marchio. c) Se ciò non fosse sufficiente, la ricorrente presenta un’ulteriore dichiarazione in cui vengono specificate dettagliatamente le cifre del fatturato per ciascun tipo di sapone (lozioni detergenti, salviettine detergenti, saponi morbidi, detergenti multiuso). 7 Nelle sue osservazioni in merito ai suddetti argomenti, la resistente conclude che la Commissione di ricorso voglia respingere il ricorso, facendo rilevare che le dichiarazioni giurate non specificano se il fatturato riportato sia il risultato delle vendite e che, pertanto, esse non provano l’uso del marchio anteriore. 8 Nelle sue osservazioni di replica, la ricorrente ribadisce che le prove fornite dimostrano l’uso del marchio anteriore. A titolo «cautelativo», la ricorrente presenta un’ulteriore dichiarazione giurata, unitamente a copie di fatture comprovanti le cifre delle vendite fornite in precedenza. Motivazione 9 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 RE, ed è pertanto ammissibile. 10 Il ricorso deve essere accolto. Le prove fornite nel corso del procedimento di opposizione dimostravano in modo sufficiente l’uso del marchio anteriore. La motivazione è la seguente. 11 L’unico problema prospettato dal presente ricorso è quello di stabilire se le prove presentate dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di opposizione contenessero informazioni in ordine a quanto (estensione dell’uso) e dove (luogo dell’uso) il marchio anteriore fosse stato utilizzato. 12 Per quanto riguarda l’estensione dell’uso, la Commissione non condivide le conclusioni a cui è pervenuta la divisione Opposizione, secondo le quali sarebbe necessario fornire prove «aggiuntive» per dimostrare che le cifre menzionate si riferissero allo smercio «effettivo» dei prodotti. La Commissione ritiene che sia possibile provare, vuoi mediante una dichiarazione giurata in cui venga riportato il totale delle vendite, vuoi attraverso fotocopie delle fatture relative al periodo in questione, che un certo volume di vendite ha avuto luogo in un determinato periodo. L’affermazione secondo la quale la dichiarazione giurata dovrebbe essere corroborata da prove «aggiuntive» è, a giudizio della Commissione, priva di ogni fondamento giuridico. A tale pro- posito, la regola 22, paragrafo 3, RE pone le dichiarazioni giurate sullo stesso piano di altri mezzi di prova, che possono quindi essere usati alternativamente, senza che sussista alcun obbligo di utilizzarle cumulativamente. 13 Nella dichiarazione giurata si legge che «i seguenti fatturati (al netto dell’imposta sul giro d’affari) si riferiscono ai seguenti saponi contrassegnati dal marchio ‘Marco’ tra il 1991 e il 1998». L’obiezione della resistente, secondo la quale il fatturato non sarebbe necessariamente quello relativo alle vendite, non è convincente. Le vendite sono una componente tipica, forse esclusiva, del fatturato di un’impresa la cui attività consista nel produrre e nel vendere prodotti industriali. La Commissione può quindi ragionevolmente reputare persuasiva l’affermazione secondo cui i fatturati menzionati nella dichiarazione riflettono le vendite dei prodotti contrassegnati dal marchio. 14 Per quanto concerne il luogo dell’uso, l’opuscolo riporta un elenco di commercianti locali dei prodotti MARCO in 13 città della Germania. La Commissione non trova convincente l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale tale elenco non proverebbe che i commercianti menzionati commercializzino i prodotti MARCO nelle loro rispettive zone. La dicitura sotto la quale viene riportato l’elenco dei commercianti, ossia «Marco Group of Enterprises» (Gruppo imprenditoriale Marco), suggerisce chiaramente che essi appartengono all’organizzazione delle vendite della ricorrente. Dalle pagine precedenti dell’opuscolo si evince in modo abbastanza evidente che ciò che viene smerciato dall’organizzazione sono i saponi MARCO. Ciò premesso, la Commissione conviene con la ricorrente sul fatto che la dichiarazione scritta, insieme con l’opuscolo al quale la dichiarazione fa espressamente riferimento, dimostra che il mercato nel quale i prodotti contrassegnati dal marchio sono stati smerciati è la Germania. 15 Atteso quanto sopra, la Commissione ritiene che le prove fornite in ordine all’uso del marchio anteriore siano sufficienti e che, su tale base, il procedimento di opposizione debba essere proseguito. 16 A titolo di obiter dictum, la Commissione ricorda che, affinché l’articolo SOMMARIO 73 RMC sia correttamente rispettato, è necessario che tutte le prove fornite dall’opponente vengano inoltrate all’altra parte per eventuali osservazioni. Sulle spese 17 Non essendo stata adottata alcuna decisione in merito alla questione del rischio di confusione, la Commissione ritiene equo che, conformemente all’articolo 81, paragrafo 2, RMC, ciascuna parte sopporti le proprie tasse e le proprie spese relative al procedimento di ricorso. Dispositivo Per questi motivi, la Commissione di ricorso così decide: 1. La decisione impugnata è annullata. 2. Il procedimento è rinviato alla divisione Opposizione per l’ulteriore prosecuzione. 3. Ciascuna parte sopporterà le tasse e le spese sostenute per il procedimento di ricorso. SOMMARIO LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (Véase también las comunicaciones del presidente de la Oficina / Siehe auch die Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office / Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio) nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 1/95, p. 16 nº 2/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 2-3/95, p. 464 nº 2/96, DO/ABl./OJ/JO/GU OAMI n° 5/96, p. 590 nº 4/96, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 9/96, p.1272 nº 4/97, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 10/97, p.1182 nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 7-8/99, p.1003 n° 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 9/02, p.1636 Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni Deutschland AULICH, Martin (DE) Meissner, Bolte & Partner Hollerallee 73 D-28209 Bremen BACHELIN, Martin (DE) Hoffmann Eitle Arabellastr. 4 D-81925 München BOCK, Gerhard (DE) Pfeiffer & Partner GbR Winzerlaer Str. 10 D-07745 Jena ERNY, Tobias (DE) Beetz & Partner Steinsdorfstr. 10 D-80538 München KÖRNER, Andreas (DE) Zeppelinstr. 5 D-30175 Hannover KRÖNCKE, Rolf (DE) Hoffmann Eitle Arabellastr. 4 D-81925 München KUHLMANN, Kai (DE) Maenherrstr. 35 D-81375 München LETZELTER, Felix (DE) Hagemann, Braun & Held Laplacestr. 5 D-81679 München NEELS, Solvig (DE) Hoffmann Eitle Arabellastr. 4 D-81925 München NESTLER, Jan (DE) Hiebsch & Behrmann Heinrich-Weber-Platz 1 D-78224 Singen SOMMARIO OBERWALLENEY, Stephan (DE) Harwardt Neumann Patent- und Rechtsanwälte Brandstr. 10 D-53721 Siegburg PLATE, Jürgen (DE) Patentanwaltskanzlei Zounek Rheingaustr. 190-196 Industriepark Kalle-Albert, Geb. H391 D-65203 Wiesbaden POPP, Susanne (DE) Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner GbR Bavariaring 4-6 D-80336 München RASCH, Dorit (DE) Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider Schützenstr. 15-17 D-10117 Berlin STÜCKRAD, Björn (DE) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Management IPM/U Wilhelm-Runge Str. 11 D-89081 Ulm TEFERT, Jürgen (DE) Tiedtke-Bühling-Kinne Bavariaring 4 D-80336 München VOGLER, Bernd (DE) Kronenstr. 30 D-70174 Stuttgart WEHLAN, Martin (DE) Paul-Gesche-Str. 1 D-10315 Berlin Nederland (Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) United Kingdom FOOT, Paul Matthew James (GB) Withers & Rogers 75 Colmore Row Birmingham B3 2AP United Kingdom GOSNALL, Toby (GB) Barker Bretell 138 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 9PW United Kingdom JEWESS, Michael (GB) BAE Systems plc, GIPD Farnborough Aerospace Centre Lancaster House PO Box 87 Farnborough GU14 6YU United Kingdom NEILSON, Martin Mark (GB) Franks & Co. Savile Street East 9 President Buildings Sheffield S4 7UQ United Kingdom STAINTHORPE, Vanessa Juliet (GB) Harrison Goddard Foote Leopold Street Fountain Precinct Sheffield S1 2QD United Kingdom WARDLE, Callum Tarn (GB) Withers & Rogers 2 Hays Lane Goldings House SE1 2HW United Kingdom Sverige HAVERMANN, Hans Erik Patrik (SE) Dr. Ludwig Brann Patentbyrå AB Box 17192 S-10462 Stockholm ULLMAN, Daniel (SE) Patenbyrån Y Wallengren AB Box 116 SE-331 21 Värnamo Benelux SCHAAR, Marielle K. (NL) Shield Mark B.V. Overschiestraat 61 NL-1062 XD Amsterdam Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche Danemark BARDENFLETH, Christian Løvenørn (DK) Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 DK-2900 Hellerup HANSEN, Susanne (DK) Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 DK-2900 Hellerup SOMMARIO HVEDHAVEN, Milred (DK) Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 DK-2900 Hellerup KARNØE SØNDERGAARD, Lars Axel (DK) Zacco Denmark A/S Åboulevarden 17 DK-8100 Århus C KRAG-JENSEN, Lone (DK) Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 DK-2900 Hellerup NIELSEN, Martin Sick (DK) Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 DK-2900 Hellerup NIELSEN, Christian Levin (DK) Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 DK-2900 Hellerup QVIST, Alke Margret (DE) Hans Bekkevolds Allé 7 DK-2900 Hellerup THUM, Bernhard (DE) Osterwaldstr. 97 A D-80805 München WESTPHAL, Klaus (DE) Westphal, Mussgnug & Partner Am Riettor 5 D-78048 Villingen-Schwenningen ZWICKER, Jörk (DE) Boehmert & Boehmert Pettenkoferstr. 20-22 D-80336 München España AZAGRA SÁEZ, Pilar (ES) Las Damas 17, Pral. Centro E-50008 Zaragoza PEDERSEN, Annemarie (DK) Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 DK-2900 Hellerup LEARTE ALVAREZ, Jesús (ES) Las Damas 17, Pral. Centro E-50008 Zaragoza PREHN, Lone (DK) Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 DK-2900 Hellerup France RYGAARD, Louise Unmack (DK) Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 DK-2900 Hellerup VEJLSGAARD, Marianne (DK) Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 DK-2900 Hellerup WIBORG, Birgit (DK) Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 DK-2900 Hellerup Deutschland POIDATZ, Emmanuel (FR) Cabinet JP Colas 37, avenue Franklin D. Roosevelt F-75008 Paris Sverige ÅHLÉN, Åke (SE) Zacco Sweden AB P.O. Box 23101 S-104 35 Stockholm ÅHLÉN, Ulla (SE) Zacco Sweden AB P.O. Box 23101 S-104 35 Stockholm BAUER, Wulf (DE) Lindenallee 43 D-50968 Köln ELIASSON, Bengt (SE) Zacco Sweden AB P.O. Box 23101 S-104 35 Stockholm GÖHRING, Robert (DE) Westphal Mussgnug & Partner Am Riettor 5 D-78048 Villingen-Schwenningen FELDT, Anders (SE) Zacco Sweden AB P.O. Box 23101 S-104 35 Stockholm KÖCKERITZ, Günter (DE) TUI AG Karl-Wiechert-Allee 4 D-30625 Hannover FORSGREN ISRAELSSON, Johanna (SE) Zacco Sweden AB P.O. Box 23101 S-104 35 Stockholm NEUNERT, Peter (DE) Westphal Mussgnug & Partner Am Riettor 5 D-78048 Villingen-Schwenningen GRAHN, Cecilia (SE) Zacco Sweden AB P.O. Box 23101 S-104 35 Stockholm SOMMARIO NYGREN, Elsie Maria (SE) Zacco Sweden AB P.O. Box 23101 S-104 35 Stockholm OLOFSSON, Christina (SE) Zacco Sweden AB P.O. Box 23101 S-104 35 Stockholm ÖLVESTAD, Jessica (SE) SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum AB Iggebygatan 6 SE-722 20 Västerås SMITH, Annika (SE) Zacco Sweden AB P.O. Box 23101 S-104 35 Stockholm United Kingdom CHAPMAN, Helga Claire (GB) Helga Chapman & Co The Old Cottage, Mount Lane Barford St. Martin Salisbury SP3 4AG United Kingdom JONES, Keith William (GB) Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Scotland House Glasgow G5 8PL United Kingdom Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni Deutschland España DALLHAMMER, Herbert (DE) Wormser Str. 5-7 D-64625 Bensheim ESPIG, Jürgen (DE) Textilmaschinenbau Aue GmbH Wettinerstr. 4 D-08280 Aue DEL CAMPO CASTEL, Domingo (ES) Puerto Rico, 8-B-1ºB E-28016 Madrid HERTEL, Werner (DE) Müller-Boré & Partner Grafinger Str. 2 D-812671 München KÖNIGSBERGER, Robert (DE) Zumstein & Klingseisen Bräuhausstr. 4 D-80331 München KRONZ, Hermann (DE) Frohwitter Patent-und Rechtsanwälte Possartstr. 20 D-81679 München SPALTHOFF, Adolf (DE) Haumannplatz 4 D-45130 Essen Sverige JENKLER, Malte (SE) Asea Brown Boveri AB, Patent Stockholm Office S-120 86 Stockholm United Kingdom SPENCE, Anne (GB) The Old College 53 High Street Horley RH6 7BN United Kingdom SOMMARIO GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*) SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA del 12 novembre 2002 nel procedimento C-206/01 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito)): Arsenal Football Club plc e Matthew Reed (Ravvicinamento delle legislazioni Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 1, lett. a) - Portata del diritto esclusivo del titolare del marchio) (Lingua processuale: inglese) 1 Con ordinanza 4 maggio 2001, pervenuta in cancelleria il 18 maggio successivo, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha sottoposto alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, due questioni pregiudiziali relative all’interpretazionedell’art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»). 2 Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra l’Arsenal Football Club plc (in prosieguo: l’«Arsenal FC») e il sig. Reed in merito alla vendita e all’offerta in vendita da parte di quest’ultimo di sciarpe sulle quali figurava a grandi lettere il termine «Arsenal», segno registrato come marchio dall’Arsenal FC in particolare per prodotti del genere. Contesto normativo Normativa comunitaria zionali sui marchi d’impresa presentano disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. Ai sensi di tale ‘considerando’, ne deriva che, nella prospettiva dell’instaurazione e del funzionamento del mercato interno, è necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri. Il terzo ‘considerando’ della direttiva precisa che non è attualmente necessario procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi d’impresa. 4 Ai sensi del decimo ‘considerando’ della direttiva: «(...) la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi (...)». 5 L’art. 5, n. 1, della direttiva dispone: «Il marchio d’impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare, nel commercio: a) un segno identico al marchio d’impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio d’impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio d’impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio d’impresa». 3 Nel primo ‘considerando’ della direttiva si afferma che le legislazioni na(*) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale della Corte di Giustizia. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». 6 L’art. 5, n. 3, lett. a) e b), della direttiva prevede: «Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte: a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento; b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini (...)». 7 Ai sensi dell’art. 5, n. 5, della direttiva: «I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l’uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi». 8 L’art. 6, n. 1, della direttiva è così formulato: «Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio: a) del loro nome e indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale». Normativa nazionale 9 Nel Regno Unito il diritto dei marchi è disciplinato dal Trade Marks Act 1994 (legge sui marchi del 1994) che, al fine di recepire la direttiva, ha sostituito il Trade Marks Act 1938 (legge sui marchi del 1938). 10 L’art. 10, n. 1, del Trade Marks Act 1994 recita: «E’ responsabile di contraffazione di un marchio d’impresa chi fa uso nel commercio di un segno identico al marchio per beni o servizi identici a quelli per cui il marchio è registrato». 11 Ai sensi dell’art. 10, n. 2, lett. b), del Trade Marks Act 1994: SOMMARIO «E’ responsabile di contraffazione di un marchio d’impresa chi fa uso nel commercio di un segno distintivo per il quale, a motivo (...) (b) della sua somiglianza con il marchio e del suo impiego per designare beni o servizi identici o simili a quelli per cui il marchio è registrato, esiste un rischio di confusione da parte del pubblico, comprendente la probabilità dell’associazione con il marchio». Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali 12 L’Arsenal FC è una nota società calcistica che gareggia nella prima divisione del campionato inglese. Soprannominata anche «the Gunners», essa è stata associata per lunghissimo tempo a due emblemi, ossia quello dello scudo («the crest device») e quello del cannone («the canon device»). 13 Nel 1989 l’Arsenal FC ha ottenuto che fossero registrati come marchi, in particolare, i termini «Arsenal» e «Arsenal Gunners» nonché gli emblemi del cannone e dello scudo, per una categoria di prodotti che includeva indumenti, articoli di abbigliamento sportivo e calzature. L’Arsenal FC crea e fornisce i propri prodotti o li fa fabbricare e fornire attraverso l’intermediario della sua rete di rivenditori autorizzati. 14 Dato che le sue attività commerciali e promozionali nell’ambito della vendita, sotto i detti marchi, di souvenir e di prodotti derivati hanno conosciuto in questi ultimi anni un notevolissimo sviluppo e gli hanno procurato ingenti profitti, l’Arsenal FC ha cercato di fare in modo che i prodotti «ufficiali» - ossia i prodotti fabbricati per l’Arsenal FC o con la sua autorizzazione - potessero essere identificati in modo chiaro e ha cercato di convincere i propri sostenitori ad acquistare solo tali prodotti. Inoltre, esso ha promosso azioni giudiziarie, in sede sia civile sia penale, contro commercianti che vendevano prodotti non ufficiali. 15 Dal 1970 il sig. Reed vende souvenir ed altri prodotti aventi origine dal calcio, quasi tutti riportanti segni facenti riferimento all’Arsenal FC, in vari chioschi situati all’esterno della cinta dello stadio dell’Arsenal FC. Egli è riuscito a ottenere dalla società KT Sports, incaricata dalla società calcistica di cui trattasi di commercializzare i suoi pro- dotti ai rivenditori situati intorno al suddetto stadio, solo quantità molto esigue di tali prodotti ufficiali. Nel 1991 e nel 1995 l’Arsenal FC ha fatto confiscare articoli non ufficiali detenuti dal sig. Reed. 16 Il giudice a quo osserva che nella fattispecie in esame nella causa principale non è contestato il fatto che, in uno dei suoi chioschi, il sig. Reed abbia venduto e propostoin vendita sciarpe riportanti segni che facevano riferimento all’Arsenal FC con iscrizioni a grandi lettere e che si trattasse nella fattispecie di prodotti non ufficiali. 17 Detto giudice precisa inoltre che nel suddetto chiosco figurava un grande cartello recante il seguente testo: «Il termine o il (i) logotipo(i) contenuti negli articoli in vendita sono utilizzati unicamente allo scopo di decorare il prodotto e non implicano né esprimono appartenenza o alcun altro rapporto con il fabbricante o i distributori di qualsiasi altro prodotto. Sono prodotti ufficiali dell’Arsenal soltanto quei prodotti provvisti dell’apposita etichetta che contrassegna i prodotti ufficiali dell’Arsenal». 18 Per di più, il giudice a quo osserva che, quando ha potuto, eccezionalmente, procurarsi articoli ufficiali, il sig. Reed, nei contatti con i propri clienti, ha distinto in modo chiaro i prodotti ufficiali da quelli non ufficiali, in particolare con l’apposizione di un’etichetta recante la dicitura «ufficiale». D’altro canto, i prodotti ufficiali venivano venduti a prezzi superiori. 19 Considerando che, vendendo le sciarpe non ufficiali controverse, il sig. Reed, da un lato, era incorso nella responsabilità extracontrattuale in base ad un «passing off» - vale a dire, secondo il giudice del rinvio, il comportamento di un terzo atto a indurre in errore in modo tale che un gran numero di persone creda o sia portato a credere che gli oggetti venduti da questo terzo siano articoli dell’attore o siano venduti con la sua autorizzazione o presentino un collegamento di tipo commerciale con lo stesso - e, dall’altro, si era reso colpevole di contraffazione di marchio, l’Arsenal FC ha intentato un’azione contro il suddetto commerciante dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. 20 Alla luce delle circostanze della fattispecie di cui alla causa principale, il giudice a quo ha respinto la domanda dell’Arsenal FC nella sua azione per responsabilità extracontrattuale (per «passing off») in quanto, in sostanza, la suddetta società calcistica non era stata in grado di dimostrare l’esistenza di una reale confusione da parte del pubblico interessato e, più in particolare, non aveva potuto provare che tutti i prodotti a carattere non ufficiale smerciati dal sig. Reed venissero considerati dal pubblico come provenienti dall’Arsenal FC o da quest’ultimo autorizzati. A tale proposito, il giudice del rinvio ha segnatamente rilevato che a suo parere i segni che richiamavano l’Arsenal FC, apposti sugli oggetti venduti dal sig. Reed, non comprendevano alcuna indicazione relativa all’origine di questi ultimi. 21 Quanto alla doglianza dell’Arsenal FC relativa alla contraffazione dei suoi marchi e fondata sull’art. 10, nn. 1 e 2, lett. b), del Trade Marks Act 1994, il giudice a quo ha respinto l’argomento dell’Arsenal FC secondo cui l’uso fatto dal sig. Reed dei segni registrati come marchi veniva percepito da coloro cui essi erano destinati come indicante la provenienza dei prodotti («badge of origin») e quindi costituiva un uso di tali segni «in quanto marchi d’impresa» («trademark use»). 22 Infatti, secondo tale giudice, i segni apposti sui prodotti del sig. Reed venivano percepiti dal pubblico come dimostrazioni di sostegno, fedeltà o appartenenza («badge of support, loyalty or affiliation»). 23 Alla luce di tali elementi, il giudice a quo ha ritenuto che l’azione per contraffazione dell’Arsenal FC avrebbe potuto avere esito positivo solo se la tutela conferita al titolare del marchio dall’art. 10 del Trade Marks Act 1994 e dalla direttiva attuata dalla detta legge vietasse a un terzo un uso diverso dall’uso in quanto marchio d’impresa, il che presupporrebbe un’interpretazione estensiva di tali norme. 24 A tale riguardo, il giudice del rinvio afferma che la tesi secondo cui è vietato a terzi un uso diverso da un uso in quanto marchio d’impresa presenta talune incongruenze. Tuttavia, la tesi inversa, ossia quella secondo cui è disciplinato solo l’uso in quanto marchio d’impresa, si scontrerebbe con una difficoltà connessa alla formulazione letterale della direttiva e del Trade Marks Act 1994, che definiscono la contraffazione come l’uso di un «segno» e non come l’uso di un «marchio d’impresa». SOMMARIO 25 Il giudice a quo osserva che è segnatamente alla luce di tale formulazione letterale che la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) ha dichiarato, nella sentenza Philips Electronics Ltd/Remington Consumer Products ([1999] RPC 809), che l’uso di un segno - registrato come marchio d’impresa - diverso da un uso in quanto marchio d’impresa poteva rappresentare una violazione del diritto di marchio. La High Court osserva che lo stato del diritto in merito a tale questione permane tuttavia incerto. 26 Peraltro, il giudice del rinvio ha respinto l’argomento del sig. Reed relativo alla asserita invalidità dei marchi dell’Arsenal FC. 27 Di conseguenza, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: Osservazioni sottoposte alla Corte 29 L’Arsenal FC osserva che l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva consente al titolare del marchio di vietare l’uso di un segno identico al marchio d’impresa e non assoggetta affatto l’esercizio di tale diritto di veto alla condizione che il segno sia usato in quanto marchio d’impresa. La tutela conferita da tale disposizione si estende pertanto all’uso del segno da parte di terzi anche quando tale uso non accrediti l’esistenza di un collegamento tra il prodotto e il titolare del marchio d’impresa. Tale interpretazione sarebbe avvalorata dall’art. 6, n. 1, della direttiva poiché le particolari limitazioni all’esercizio dei diritti derivanti dal marchio previste da tale articolo dimostrerebbero che un siffatto uso, in linea di principio, ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva e che esso è consentito solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 6, n. 1, della direttiva. «1) Qualora un marchio sia validamente registrato e «1) a) un terzo utilizzi nel commercio un segno identico al detto marchio per designare prodotti identici a quelli per i quali il marchio è registrato e «1) b) il terzo non possa far valere a sua difesa il disposto dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio (...), 89/104/CEE (...), «1) se tale terzo possa far valere limitazioni agli effetti del marchio in quanto l’uso contestatogli non comporta alcuna indicazione di origine (ossia non indica un collegamento nel commercio tra i prodotti ed il titolare del marchio). 2) In caso di soluzione affermativa, se sia sufficiente a costituire tale collegamento la circostanza che l’uso di cui trattasi venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio». Sulle questioni pregiudiziali 28 Occorre esaminare in modo congiunto le due questioni pregiudiziali. 30 In subordine, l’Arsenal FC osserva che, nel caso di specie, l’uso fatto dal sig. Reed del segno identico al marchio Arsenal deve essere comunque qualificato come uso del marchio in quanto marchio d’impresa poiché tale uso fornisce un’indicazione in merito alla provenienza dei prodotti e non rileva che sia il titolare del marchio d’impresa ad essere così designato. 31 Il sig. Reed sostiene che le attività commerciali controverse nella causa principale non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva, poiché l’Arsenal FC non avrebbe provato che il segno fosse utilizzato in quanto marchio d’impresa, ossia per indicare la provenienza dei prodotti, come sarebbe richiesto dalla direttiva, e, più in particolare, dall’art. 5 di quest’ultima. Se il pubblico non percepisse il segno come un’indicazione di origine, l’uso non costituirebbe un uso del segno in quanto marchio d’impresa. Per quanto riguarda l’art. 6 della direttiva, da tale disposizione non emergono elementi da cui risulti che essa contiene un elenco tassativo delle attività che non costituiscono contraffazione. 32 La Commissione sostiene che il diritto ricavato, da parte del titolare di un marchio, dall’art. 5, n. 1, della direttiva è indipendente dal fatto che il terzo non utilizzi il segno in quanto marchio d’impresa e, in particolare, dal fatto che detto terzo non lo utilizzi come indica- zione d’origine ma renda noto al pubblico mediante altri mezzi che i prodotti non provengono dal titolare del marchio d’impresa, o addirittura che l’uso del segno non è stato autorizzato da quest’ultimo. La finalità specifica del marchio d’impresa sarebbe infatti quella di garantire che solo il titolare possa fornire al prodotto la sua identità di origine grazie all’apposizione del marchio stesso. La Commissionesostiene inoltre che dal decimo ‘considerando’ della direttiva consegue che la tutela prevista all’art. 5, n. 1, lett. a), di quest’ultima è assoluta. 33 All’udienza la Commissione ha aggiunto che la nozione di uso del marchio d’impresa in quanto marchio d’impresa, se ritenuta rilevante, si riferisce ad un uso idoneo a distinguere prodotti anziché ad indicare la loro origine. Tale nozione includerebbe anche usi da parte dei terzi che pregiudichino gli interessi del titolare del marchio d’impresa, come quello relativo alla reputazione dei prodotti. Comunque, la percezione da parte del pubblico del termine «Arsenal», identico a un marchio denominativo, come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio non escluderebbe che i prodotti interessati siano percepiti anche per questa ragione come provenienti dal titolare del marchio d’impresa. Al contrario invece, una tale percezione confermerebbe il carattere distintivo del marchio e aumenterebbe il rischio che i prodotti siano percepiti come provenienti dal titolare del marchio stesso. Di conseguenza, anche se l’uso del marchio d’impresa in quanto marchio d’impresa fosse un criterio rilevante, il suddetto titolare dovrebbe poter legittimamente vietare l’attività commerciale controversa nella causa principale. 34 L’Autorità di vigilanza AELS sostiene che, perché l’art. 5, n. 1, della direttiva possa essere invocato dal titolare del marchio d’impresa, i terzi devono far uso del segno al fine di distinguere - dato che si tratta della funzione principale e tradizionale del marchio - prodotti o servizi, ossia utilizzare il marchio d’impresa in quanto marchio d’impresa. Se tale condizione non ricorresse, il titolare potrebbe invocare solo le disposizioni del diritto nazionale previste all’art. 5, n. 5, della direttiva. 35 Tuttavia, la condizione dell’uso del marchio d’impresa in quanto marchio d’impresa ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva, che dovrebbe essere intesa come una condizione di uso di un segno identico al marchio al fine di con- SOMMARIO traddistinguere prodotti o servizi, sarebbe una nozione di diritto comunitario cui si dovrebbe attribuire un significato ampio, tale da includere, in particolare, l’uso come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio. 36 Secondo l’Autorità di vigilanza AELS il fatto che il terzo che appone il marchio d’impresa su determinati prodotti indichi che questi ultimi non provengono dal titolare del marchio non escluderebbe un rischio di confusione per una cerchia più ampia di consumatori. Se il titolare non avesse il diritto di opporsi a che terzi agiscano in questo modo, potrebbe derivarne un uso generalizzato del segno che, in fin dei conti, priverebbe il marchio del suo carattere distintivo, ponendone così a repentaglio la principale e tradizionale funzione. Soluzione della Corte 37 Occorre rammentare, in limine, che l’art. 5 della direttiva definisce i «[d]iritti conferiti dal marchio di impresa» e che l’art. 6 contiene norme relative alla «[l]imitazione degli effetti del marchio di impresa». 38 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, prima frase, della direttiva, il marchio d’impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Ai sensi dello stesso paragrafo, lett. a), tale diritto esclusivo legittima il titolare a vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare, nel commercio, un segno identico al marchio d’impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato. L’art. 5, n. 3, della direttiva elenca in modo non tassativo i tipi di uso che il titolare può vietare ai sensi del n. 1 di tale articolo. Altre disposizioni della direttiva, come l’art. 6, definiscono talune limitazioni degli effetti del marchio d’impresa. 39 Per quanto riguarda la situazione controversa nella causa principale, occorre osservare che, come emerge in particolare dal punto 19 e dall’allegato V dell’ordinanza di rinvio, il termine «Arsenal» figura a grandi lettere sulle sciarpe messe in vendita dal sig. Reed ed è accompagnato da altre menzioni notevolmente meno visibili, in particolare «the Gunners», che si riferiscono tutte al titolare del marchio, vale a dire l’Arsenal FC. Tali sciarpe sono destinate, tra l’altro, ai sostenitori dell’Arsenal FC, che le indossano in particolare du- rante le gare cui partecipa la detta società. 40 Pertanto, come ha osservato il giudice a quo, l’uso del segno identico al marchio avviene effettivamente nel commercio, dal momento che si colloca nel contesto di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell’ambito privato. Si tratta inoltre dell’ipotesi di cui all’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, vale a dire quella di un segno identico al marchio d’impresa per prodotti identici a quelli per cui esso è stato registrato. 41 A tale proposito, occorre constatare in particolare che l’uso controverso nella causa principale è fatto «per prodotti» ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva perché riguarda l’apposizione del segno identico al marchio d’impresa su prodotti nonché l’offerta, l’immissione in commercio o la detenzione a tali fini di prodotti, ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. a) e b), della direttiva. 42 Al fine di risolvere le questioni pregiudiziali, è necessario determinare se l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva autorizzi il titolare del marchio d’impresa a vietare qualsiasi uso nel commercio, da parte di un terzo, di un segno identico al marchio d’impresa per prodotti identici a quelli per cui quest’ultimo è stato registrato o se tale diritto di veto presupponga la sussistenza di un interesse specifico del titolare in quanto titolare del marchio, nei limiti in cui l’uso del segno di cui trattasi da parte di un terzo debba pregiudicare o poter pregiudicare una delle funzioni del marchio. 43 A tal riguardo, occorre anzitutto rammentare che l’art. 5, n. 1, della direttiva realizza un’armonizzazione completa e definisce il diritto esclusivo di cui godono i titolari di marchi all’interno della Comunità (v., in tal senso, sentenza 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Zino Davidoff e Levi Strauss, Racc. pag. I-8691, punto 39, e giurisprudenza citata). 44 Nel nono ‘considerando’ della direttiva si precisa che quest’ultima mira a garantire al titolare del marchio d’impresa «negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, la medesima tutela» e si qualifica tale finalità come «fondamentale». 45 Al fine di evitare che la tutela concessa al titolare del marchio vari da uno Stato all’altro, spetta pertanto alla Corte dare un’interpretazione uniforme dell’art. 5, n. 1, della direttiva e, in particolare, della nozione di «uso» ivi contenuta, nozione che forma oggetto delle questioni pregiudiziali nella presente causa (v. in tal senso, citata sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss, punti 42 e 43). 46 In secondo luogo, si deve osservare che la direttiva è volta, come emerge dal suo primo ‘considerando’, ad abolire le disparità tra le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. 47 Il diritto di marchio costituisce infatti un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato mira a stabilire e mantenere. In tale sistema le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all’esistenza di contrassegni distintivi che consentano di identificarli (v., segnatamente, sentenza 17 ottobre 1990, causa C10/89, Hag GF, Racc. pag. I-3711, punto 13, e 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell, Racc. pag. I-6959, punto 21). 48 In tale prospettiva, la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa. Infatti, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire e mantenere, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v., in particolare, sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche, Racc. pag. 1139, punto 7, e 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-0000, punto 30). SOMMARIO 49 Il legislatore comunitario ha consacrato tale funzione essenziale del marchio disponendo, all’art. 2 della direttiva, che i segni che possono essere riprodotti graficamente possono costituire un marchio alla sola condizione che essi siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese (v., in particolare, citata sentenza Merz & Krell, punto 23). 50 Perché tale garanzia di provenienza, che costituisce l’essenziale funzione del marchio, possa essere garantita, il titolare del marchio deve essere tutelato nei confronti dei concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo (v., segnatamente, citatesentenze Hoffmann-La Roche, punto 7, e 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot, Racc. pag. I-6227, punto 22). A tale proposito, nel decimo ‘considerando’ della direttiva si sottolinea il carattere assoluto della tutela accordata al marchio d’impresa in caso di identità tra il marchio d’impresa e il segno e tra i prodotti o servizi controversi e quelli per i quali il marchio è stato registrato. Vi si specifica che tale tutela mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio d’impresa. 51 Da tali considerazioni discende che il diritto esclusivo previsto all’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio d’impresa di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest’ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. L’esercizio di tale diritto deve essere pertanto riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto. 52 Infatti, la natura esclusiva del diritto conferito dal marchio registrato al titolare di quest’ultimo in forza dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva può essere giustificata solo nei limiti dell’ambito di applicazione di tale disposizione. 53 A tale riguardo occorre rammentare che ai sensi dell’art. 5, n. 5, della direttiva, l’art. 5, nn. 1-4, di quest’ultima non pregiudica le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi. 54 Infatti, il titolare non potrebbe vietare l’uso di un segno identico al marchio d’impresa per prodotti identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato se tale uso non può pregiudicare i suoi interessi specifici in quanto titolare del marchio d’impresa considerate le funzioni di quest’ultimo. Pertanto, taluni usi a fini puramente descrittivi sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva perché non ledono alcuno degli interessi tutelati da tale disposizione e non rientrano quindi nella nozione di uso ai sensi della disposizione stessa (v., per quanto riguarda un uso a fini puramente descrittivi quanto alle caratteristiche del prodotto offerto, sentenza 14 maggio 2002, causa C-2/00, Hölterhoff, Racc. I-4187, punto 16). 55 Al riguardo, è giocoforza constatare anzitutto che la situazione della fattispecie di cui alla causa principale è fondamentalmente diversa da quella che ha originato la citata sentenza Hölterhoff. Nel caso di specie, l’uso del segno si colloca infatti nell’ambito di vendite a consumatori e non è manifestamente destinato a fini puramente descrittivi. 56 Alla luce della presentazione della parola «Arsenal» sui prodotti controversi nella causa principale nonché delle altre diciture secondarie figuranti su questi ultimi (v. punto 39 della presente sentenza), l’uso di tale segno è tale da rendere credibile l’esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i prodotti interessati e il titolare del marchio. 57 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’avvertenza, figurante nel chiosco del sig. Reed, secondo cui i prodotti controversi nella causa principale non costituiscono prodotti ufficiali dell’Arsenal FC (v. il punto 17 della presente sentenza). Infatti, anche supponendo che una siffatta avvertenza possa essere fatta valere da un terzo a sua difesa in un procedimento per contraffazione di marchio, è giocoforza constatare che, nella fattispecie di cui alla causa principale, non può essere escluso che taluni consumatori, in particolare se i prodotti sono presentati loro dopo essere stati venduti dal sig. Reed e asportati al chiosco in cui appariva l’avvertenza, interpretino il segno come indicante l’Arsenal FC quale impresa di provenienza dei prodotti. 58 Peraltro, si deve constatare che, nella fattispecie oggetto della causa principale, non è nemmeno garantito, come esige tuttavia la giurisprudenza della Corte ricordata al punto 48 della presente sentenza, che tutti i prodotti contrassegnati dal marchio d’impresa siano stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità. 59 Infatti, i prodotti controversi nella causa principale vengono forniti al di fuori del controllo dell’Arsenal FC quale titolare del marchio d’impresa, in quanto è pacifico che i suddetti prodotti non provengono dall’Arsenal FC né dai suoi rivenditori autorizzati. 60 Pertanto, l’uso di un segno identico al marchio controverso nella causa principale può mettere a repentaglio la garanzia di provenienza che costituisce la funzione essenziale del marchio, come emerge dalla giurisprudenza della Corte menzionata al punto 48 di questa sentenza. Pertanto si tratta di un uso al quale il titolare del marchio può opporsi in conformità all’art. 5, n. 1, della direttiva. 61 Essendo accertato che, nella fattispecie di cui alla causa principale, l’uso da parte di terzi del segno interessato può pregiudicare la garanzia di provenienza del prodotto e che il titolare del marchio deve potervisi opporre, tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che il suddetto marchio venga percepito, nel contesto di tale uso, come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio. 62 Alla luce di quanto precede, le questioni proposte dal giudice a quo devono essere risolte nel senso che, in una situazione non rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva in cui un terzo faccia uso, nel commercio, di un segno identico a un marchio d’impresa validamente registrato su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato, il titolare del marchio, in una fattispecie come quella controversa nella causa principale, può opporsi a tale uso conformemente all’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione per il fatto che il detto segno, nel contesto di tale uso, venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio. 63 (...) Sulle spese SOMMARIO Dispositivo In una situazione non rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 6, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, in cui un terzo faccia uso, nel commercio, di un segno identico a un marchio d’impresa validamente registrato su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato, il titolare del marchio, in una fattispecie come quella controversa nella causa principale, può opporsi a tale uso conformemente all’art. 5, n. 1, lett. a), della suddetta direttiva. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione per il fatto che il detto segno, nel contesto di tale uso, venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*) SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (Sesta Sezione) del 21 novembre 2002 nel procedimento C-23/01 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Brussel (Belgio)): Robelco NV e Robeco Groep NV. (Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 5 Disposizioni relative alla tutela contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi - Portata di tale tutela - Segni simili al marchio d’impresa) (Lingua processuale: neerlandese) 1 Con sentenza 15 gennaio 2001, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio successivo, lo Hof van Beroep te Brussel ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’art. 5, n. 5, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1, in prosieguo: la «direttiva»). 2 Tali questioni sono state sollevate in occasione di una controversia tra la società Robelco NV e la società Robeco Groep NV, nell’ambito della quale la seconda hachiesto che fosse inibito alla prima l’uso del nome Robelco, in particolare come nome commerciale e come denominazione sociale, o di qualsiasi altro segno somigliante al nome Robeco. Contesto normativo La normativa comunitaria 3 La direttiva, ai sensi del suo primo ‘considerando’, ha ad oggetto il ravvici(*) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale della Corte di Giustizia. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». namento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, al fine di eliminare le disparità esistenti in grado di ostacolare la libera circolazione dei prodotti nonché la libera prestazione dei servizi e di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. 4 Tuttavia, come emerge dal terzo ‘considerando’ della direttiva, quest’ultima non mira al ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi d’impresa. 5 L’art. 5 della direttiva, principalmente inteso a determinare la portata della tutela che il diritto dei marchi di impresa deve fornire, dispone, ai nn. 1, 2 e 5: «1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: «1. a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; «1. b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa. 2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi. (...) SOMMARIO 5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l’uso di tale segno senza giusto motivoconsente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi». La legge uniforme Benelux sui marchi 6 La legge uniforme Benelux sui marchi (in prosieguo: la «LBM») disciplina dal 1971 tale settore del diritto nei tre Stati membri del Benelux. 7 L’art. 13, sub A, nn. 1 e 2, della LBM, nella versione applicabile fino al 31 dicembre 1995, recitava: «Fatta salva la possibilità di applicazione del diritto comune in materia di responsabilità civile, il diritto esclusivo su un marchio d’impresa permette al suo titolare di opporsi a: 1. 2. qualsiasi uso del marchio d’impresa o di un segno analogo per designare prodotti per i quali il marchio sia stato registrato o prodotti simili; qualsiasi altro uso che, nel commercio e senza giusto motivo, si faccia del marchio d’impresa o di un segno analogo in condizioni atte a causare un danno al titolare del marchio». 8 La LBM è stata modificata, a partire dal 1° gennaio 1996, dal protocollo 2 dicembre 1992, che aveva lo scopo principale di trasporre la direttiva. 9 L’art. 5 della direttiva è stato trasposto all’art. 13, sub A, n. 1, della LBM così modificata, che ora recita: «Fatta salva l’eventuale applicazione del diritto comune in materia di responsabilità civile, il diritto esclusivo su un marchio d’impresa permette al suo titolare di opporsi a: a) qualsiasi uso del marchio d’impresa nel commercio per designare i prodotti per cui il marchio sia stato registrato; b) qualsiasi uso che, nel commercio, si faccia del marchio d’impresa o di un segno analogo per designare i prodotti per cui il marchio sia stato registrato o prodotti simili, quando vi è il rischio che il pubblico associ il segno al marchio d’impresa; c) qualsiasi uso che, nel commercio e senza giusto motivo, si faccia di un marchio d’impresa che gode di notorietà nel territorio del Benelux o di un segno analogo per prodotti non simili a quelli per cui il marchio è stato registrato, qulora tale uso del segno sia diretto a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi; d) qualsiasi uso che, nel commercio e senza giusto motivo, venga fatto di un marchio d’impresa o di un segno analogo per fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti, qualora l’uso del segno sia diretto a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o rechi pregiudizio agli stessi». Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali 10 La Robeco Groep NV è un gruppo olandese fondato nel 1929 che smercia prodotti e servizi finanziari. La sua attività principale è la gestione patrimoniale. Essa gestisce attualmente un patrimonio di più di 180 miliardi di NLG, conta circa 770 000 clienti e impiega circa 1 500 persone. La denominazione Robeco, che deriva dalla contrazione dei termini «Rotterdams Beleggings Consortium», è utilizzata dal 1959. 11 Il 21 maggio 1987 il termine «Robeco» è stato registrato presso l’ufficio marchi del Benelux come marchio denominativo e figurativo, così come altri marchi di serie (tra cui Rolinco, Rodamco, Roparco, Rotrusco). Ad eccezione di un caso (Rodamco), tali registrazioni riguardano servizi della classe 36 (affari finanziari e monetari, compresi servizi in materia di investimenti e di risparmio) ai sensi dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. 12 La Robelco NV è un’impresa di diritto belga fondata il 20 novembre 1996 da due società d’investimento che le hanno conferito un capitale sociale di 6 milioni di BEF. L’attività di tale società si svolge principalmente nella provincia del Brabante fiammingo e riguarda la promozione immobiliare (in particolare l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, l’erogazione di mutui e il finanziamento di progetti immobiliari) specialmente nel settore dei parchi industriali e dei progetti su misura. A partire dalla sua fondazione, tale società ha conosciuto una espansione crescente. 13 Il 2 giugno 1999, la Robeco Groep NV ha convenuto in giudizio la Robelco NV dinanzi al Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgio) per ottenere, nei confronti di quest’ultima, un provvedimento inibitorio dell’uso del nome Robelco o di qualunque altro segno simile al nome Robeco come denominazione sociale e nome commerciale, a pena di una sanzione pecuniaria di BEF 100 000 per ogni giorno di ritardo. La Robeco Groep NV faceva valere, in particolare, una violazione dell’art. 13, sub A, n. 1, lett. d), della LBM modificata. Il 9 febbraio 2000 il detto giudice ha accolto tale domanda e ha così vietato alla Robelco NV di continuare ad usare il suo nome commerciale nonché qualunque altro segno simile al nome Robeco. 14 Il 21 marzo 2000, la Robelco NV ha interposto appello contro tale decisione dinanzi allo Hof van Beroep te Brussel. L’appellante ha sostenuto, in via principale, che si doveva respingere la domanda nel merito, poiché la Robeco Groep NV cercava in realtà di tutelare il proprio marchio d’impresa ai sensi dell’art. 13, sub A, n. 1, lett. b), della LBM modificata. In subordine, essa ha sostenuto che non era statadimostrata alcuna violazione dell’art. 13, sub A, n. 1, lett. d), della LBM modificata, né alcun pregiudizio al nome commerciale. 15 Il giudice del rinvio ha accertato, innanzi tutto, che non esisteva alcuna lesione del diritto della Robeco Groep NV al suo nome commerciale. Esso ha poi rilevato che i nomi Robelco e Robeco, pur somigliandosi palesemente sul piano visivo, non potevano, sotto un profilo uditivo, essere considerati analoghi ai sensi dell’art. 13, sub A, n. 1, lett. d), della LBM modificata. Inoltre esso ha dichiarato che le attività svolte e i mercati geografici delle due società erano distinti. SOMMARIO 16 Infine, il giudice del rinvio ha osservato, da una parte, che l’art. 13, sub A, n. 1, lett. d), della LBM modificata sembra scostarsi dall’art. 5, n. 5, della direttiva. Diversamente da quest’ultima disposizione, la prima riguarderebbe anche l’uso di un segno simile al marchio d’impresa. D’altra parte, nell’ipotesi di una compatibilità della LBM modificata con tale disposizione della direttiva, il giudice del rinvio si è chiesto se il rischio di confusione e la somiglianza rilevino ai fini dell’applicazione dell’art. 5, n. 5, della direttiva. 17 Di conseguenza lo Hof van Beroep te Brussel ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’art. 5, n. 5, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, debba essere interpretato nel senso che la possibilità di tutela da parte di uno Stato membro ivi prevista possa essere concessa solo contro l’uso di un segno identico al marchio d’impresa o se possa in tal caso essere concessa anche contro l’uso di un segno simile al marchio d’impresa. 2) Se, qualora la tutela possa essere concessa anche contro un segno simile al marchi o d’impr esa, sia necess ario che la somigl ianza pregiu diziev ole ai sensi di tale articol o possa far sorger e confus ione, o sia suffici ente un rischio di associ azione, inteso nel senso che per chi si trovi di fronte al marchi o d’impr esa e al segno l’uno evochi l’altro senza che ne derivi alcuna confus ione, o se addirit tura, in tale ambito , non debbasussist ere alcun rischio di associ azione ». Sulla prima questione 18 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 5, n. 5, della direttiva debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve tutelare un marchio d’impresa unicamente contro l’uso, a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, di un segno identico a tale marchio d’impresa o anche contro un tale uso di un segno simile al detto marchio d’impresa. Osservazioni presentate alla Corte 19 Secondo la Robelco NV, l’art. 5, n. 5, della direttiva è inteso a consentire di mettere in atto una tutela estranea al diritto dei marchi di impresa. Gli Stati membri del Benelux avrebbero quindi esercitato la facoltà di disporre una tutela più estesa della tutela minima imposta dalla direttiva. 20 La Robelco NV sostiene che la formulazione dell’art. 5, n. 5, della direttiva, che riguarderebbe la portata della tutela che gli Stati membri possono accordare ad un marchio d’impresa, non permette di determinare se la detta tutela si limiti all’uso di un segno identico o invece si estenda all’uso di un segno simile. La Robelco NV ritiene tuttavia che i termini «un segno» e «tale segno», utilizzati in tale disposizione, si debbano interpretare come riferiti ad un segno identico. 21 Secondo la Robelco NV, se tale disposizione della direttiva dovesse autorizzare la tutela contro l’uso di un segno analogo al marchio d’impresa, i marchi d’impresa non noti beneficerebbero, in caso di uso a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, di una tutela ampia quanto quella che può essere concessa, in conformità all’art. 5, n. 2, della direttiva, a marchi noti. 22 La Robeco Groep NV sostiene che l’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva riguarda i segni identici ed i segni simili al marchio d’impresa, mentre l’art. 5, n. 5, della direttiva non definisce esplicitamente i confini della nozione corrispondente al termine «segno». Tuttavia, secondo la Robeco Groep NV, è pacifico che non si può interpretare il termine «segno» come riferito esclusivamente ad un segno identico al marchio d’impresa, in quanto la direttiva non ha esplicitamente escluso la possibilità di una tutela del segno simile al marchio d’impresa. 23 A tal riguardo, la Robeco Groep NV ritiene che l’art. 5, n. 5, della direttiva rinvii al diritto degli Stati membri, di modo che la risposta deve essere ricercata nella LBM modificata e non nella direttiva. Poiché l’art. 13, sub A, n. 1, lett. d), della LBM modificata non avrebbe aumentato la tutela concessa al marchio d’impresa in forza della corrispondente disposizione della LBM nel- la sua versione iniziale, esso non andrebbe oltre i limiti delle possibilità offerte dall’art. 5, n. 5, della direttiva. 24 Il governo olandese sostiene che, viste le circostanze dei negoziati relativi alla direttiva e lo stato del diritto dei marchi d’impresa negli Stati membri del Benelux prima della trasposizione di quest’ultima, all’art. 5, n. 5, della direttiva deve essere data un’interpretazione estensiva, di modo che esso si applicherebbe sia ai segni identici sia ai segni simili. 25 La Commissione sostiene che l’art. 5, n. 5, della direttiva ha lo scopo non di offrire una determinata forma di tutela o di consentire di prevederla in un contesto armonizzato, bensì di escluderla categoricamente dall’armonizzazione della tutela dei marchi d’impresa. Secondo la Commissione, dai lavori preparatori della direttiva emerge che tale disposizione ha lo scopo di escludere dall’ambito di applicazione della direttiva la questione della tutela, prevista dalla LBM nella versione iniziale, del marchio d’impresa contro l’uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi. Inoltre, l’art. 5, n. 5, della direttiva non potrebbe fungere da fonte di interpretazione conforme alla direttiva di una disposizione di diritto interno poiché, nel caso in cui una determinata materia sia esclusa dall’ambito comunitario, tale materia sfuggirebbe agli obblighi di trasposizione e di interpretazione conforme. 26 In subordine, la Commissione fa valere che dall’art. 5, n. 5, della direttiva non emerge che la somiglianza tra il segno in questione ed il marchio d’impresa registrato figuri tra gli elementi costitutivi di un pregiudizio per la tutela cui essa mira. Secondo la Commissione, se deve esservi una relazione tra il marchio d’impresa ed il segno perché un tale pregiudizio possa essere dimostrato, dalla formulazione della direttiva non risulta invece che debba trattarsi di una somiglianza, di un rischio di confusione o di un rischio di associazione. Giudizio della Corte 27 A tal riguardo, occorre rilevare che, come giustamente asserito dalla Commissione, dalla lettera dell’art. 5 della direttiva emerge che tale disposizione è intesa ad armonizzare la porta- SOMMARIO ta della tutela da concedere ai marchi d’impresa all’interno della Comunità. 28 Così, l’art. 5, n. 1, della direttiva, che definisce il contenuto del diritto esclusivo ad un marchio d’impresa, vieta, alla lett. a), l’uso di un segno identico per prodotti o servizi identici e, alla lett. b), l’uso di un segno identico o simile per prodotti o servizi anch’essi identici o simili, quando esiste un rischio di confusione comportante anche il rischio di associazione da parte del pubblico interessato. 29 L’art. 5, n. 2, della direttiva prevede che uno Stato membro può estendere tale tutela vietando l’uso di un segno identico o simile ad un marchio d’impresa noto in tale Stato membro per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui il marchio d’impresa è registrato, se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi. 30 Per contro, dalla lettera dell’art. 5, n. 5, della direttiva emerge che l’armonizzazione operata dai nn. 1-4 di tale articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative alla tutela di un segno contro un uso a fini diversi da quelli di contraddistinguere prodotti o servizi, quando tale uso senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi. 31 Ne consegue che la tutela rafforzata del carattere distintivo o della notorietà di un marchio d’impresa contro determinati usi di un segno a fini diversi da quelli di contraddistinguere prodotti o servizi non rientra nell’armonizzazione comunitaria. 32 Tale conclusione è confermata, da una parte, dal terzo ‘considerando’ della direttiva, ai sensi del quale «non appare attualmente necessario procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa e che è sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un’incidenza più diretta sul funzionamento del mer- cato interno» e, d’altra parte, dal sesto ‘considerando’ che precisa che «la presente direttiva non esclude che siano applicate ai marchi di impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori». 33 Occorre rammentare che la direttiva, che è la prima direttiva di armonizzazione nel settore del diritto dei marchi d’impresa, ha ad oggetto, ai sensi del suo primo ‘considerando’, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, al fine di eliminare le disparità esistenti in grado di ostacolare la libera circolazione dei prodotti nonché la libera prestazione dei servizi. Tuttavia, ai sensi del suo terzo ‘considerando’, essa non mira al ravvicinamento completo delle dette legislazioni. 34 Pertanto, qualora, come nella causa principale, il segno non sia utilizzato al fine di contraddistinguere prodotti o servizi, ci si deve riferire agli ordinamenti giuridici degli Stati membri per determinare la portata e, se del caso, il contenuto della tutela concessa ai titolari di marchi d’impresa che sostengono di aver subito un danno derivante dall’uso di tale segno come nome commerciale o denominazione sociale. 35 In questa materia gli Stati membri possono non adottare alcuna normativa oppure possono, alle condizioni da essi fissate, esigere o l’identità tra il segno ed il marchio d’impresa, o una somiglianza, o l’esistenza di un altro nesso. 36 La prima questione va quindi risolta dichiarando che l’art. 5, n. 5, della direttiva deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può, se lo vuole e alle condizioni da esso fissate, tutelare un marchio contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, quando l’uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi. Sulla seconda questione 37 Alla luce della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione. 38 (...) Sulle spese Dispositivo L’art. 5, n. 5, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può, se lo vuole e alle condizioni da esso fissate, tutelare un marchio contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, quando l’uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi. SOMMARIO GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE(1) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (Quarta Sezione) del 20 novembre 2002 Nelle cause riunite T-79/01 e T-86/01 (aventi ad oggetto i ricorsi proposti contro due decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 gennaio 2001 (procedimenti R 124/2000-1 e R 123/2000-1)): Robert Bosch GmbH contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario - Marchio figurativo contenente l’acronimo BioID Impedimenti assoluti alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94) (Lingua del procedimento: tedesco) 1 Il 3 marzo 1998 la ricorrente ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI»), a norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, due domande di registrazione come marchio comunitario denominativo. 2 I marchi di cui è richiesta la registrazione sono i sintagmi Kit Pro e Kit Super Pro. 3 I prodotti per cui si richiede la registrazione dei marchi rientrano nella classe 12 ai sensi dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: (1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale del Tribunale di primo grado. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». «Pezzi per la riparazione di freni a tamburo per veicoli terrestri». 9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: 4 Con decisione 13 dicembre 1999 l’esaminatore ha respinto le domande sulla base dell’art. 38 del regolamento n. 40/94 per il motivo che i marchi richiesti erano descrittivi dei prodotti in questione e privi di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c) e b), del regolamento n. 40/94. — annullare le decisioni impugnate; — condannare l’UAMI alle spese. 10 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia: — respingere i ricorsi; — condannare la ricorrente alle spese. 5 Il 24 gennaio 2000 la ricorrente ha presentato dei ricorsi presso l’UAMI, a norma dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, avverso le decisioni dell’esaminatore. 6 Con decisioni 31 gennaio 2001 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), notificate alla ricorrente il 6 febbraio 2001, la prima commissione di ricorso ha respinto i ricorsi. In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato, per quanto riguarda il marchio Kit Pro, che questo, letto nel suo insieme, esprime l’idea di un insieme professionale o quella di un insieme particolarmente affidabile e di elevata qualità. Quanto al marchio Kit Super Pro, la commissione di ricorso ha ritenuto che esso, letto nel suo insieme, esprimesse l’idea di un insieme professionale di qualità eccezionale o quella di un insieme particolarmente affidabile ed idoneo a soddisfare requisiti severi. Pertanto, la commissione di ricorso ha ritenuto che la registrazione dei marchi richiesti, che designavano in tal modo caratteristiche dei prodotti riportati nella domanda, dovesse essere rifiutata ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Essa ha inoltre considerato che, essendo descrittivi dei prodotti riportati nella domanda, tali marchi ricadevano altresì nella previsione dell’art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento. Procedimento e conclusioni delle parti 7 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 5 e l’11 aprile 2001, la ricorrente ha proposto i ricorsi in esame, rispettivamente registrati con i numeri T-79/01 e T-86/01. 8 Con ordinanza 4 giugno 2002, il Presidente della Quarta Sezione ha riunito le cause T-79/01 e T-86/01 ai fini della fase orale e della sentenza, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura. In diritto 11 La ricorrente fa valere due motivi, attinenti ad una violazione, rispettivamente, dell’art. 7, n. 1, lett. b), e dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Argomenti delle parti 12 Secondo la ricorrente, dai termini «privi di carattere distintivo», che figurano all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, deriva che qualsiasi grado di carattere distintivo, per quanto modesto, è sufficiente per giustificare la registrazione di un segno in quanto marchio, il che vieterebbe un approccio troppo restrittivo in sede di valutazione del carattere distintivo. 13 Per quanto riguarda i sintagmi di cui trattasi, la ricorrente sostiene che ciascuno di essi rappresenta un neologismo che, considerato nel suo insieme, è dotato del carattere distintivo minimo richiesto. 14 Per quanto attiene, più in particolare, all’elemento «Kit», la ricorrente fa osservare come le decisioni impugnate non contengono alcuna indicazione che consenta di stabilire che occorre intendere tale elemento precisamente nel senso di «insieme (di riparazione)». Secondo la ricorrente, tale vocabolo può avere in inglese significati molto diversi tra loro (equipaggiamento, installazione, dotazione del soldato, ferramenta, utensili, borsa degli utensili, gerla, cesta, bacinella, secchio, aggeggio, armamentario, abbigliamento, piccolo violino a tre corde dei maestri danzatori, micio). Inoltre, la ricorrente sostiene che l’elemento «Kit» è frequentemente impiegato, nelle combinazioni più diverse, come elemento di un marchio. 15 Infine, la ricorrente fa valere che la registrazione dei marchi richiesti è giustificata alla luce della prassi decisionale delle commissioni di ricorso. Essa SOMMARIO rammenta, al riguardo, le decisioni che ammettono il carattere registrabile dei marchi denominativi ProBank, Pro Care e PROLIPID, a proposito dei quali le commissioni di ricorso hanno ritenuto che l’elemento «pro» avesse diversi significati. Inoltre, essa cita le decisioni riguardanti i marchi NETMEETING, CareService, Schülerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear. 16 L’UAMI fa valere che dalla natura descrittiva dei marchi richiesti rispetto ai prodotti di cui trattasi deriva che tali marchi sono privi di carattere distintivo. A tal riguardo, esso sostiene che il modo in cui sono combinati tra loro gli elementi che compongono i sintagmi di cui trattasi non conferisce alcun carattere distintivo ai marchi richiesti. In tale contesto, l’UAMI sottolinea che gli elementi «Pro» e «Super» sono impiegati spesso nel linguaggio pubblicitario. 17 Per quanto riguarda le decisioni delle commissioni di ricorso fatte valere dalla ricorrente, l’UAMI risponde che per quanto attiene alla maggior parte delle decisioni la ricorrente non ha chiarito in quali limiti i marchi oggetto di tali decisioni siano paragonabili a quelle di cui trattasi nel caso di specie, né in cosa consista l’asserita prassi decisionale. Più in particolare, con riferimento alledecisioni relative ai marchi ProBank, Pro Care e PROLIPID, l’UAMI osserva che tali marchi differiscono dai marchi richiesti, in quanto, nel caso dei primi, l’elemento «Pro» precede l’elemento dominante. Inoltre, secondo l’UAMI, il solo fatto che tali tre marchi contenenti l’elemento «Pro» siano stati registrati non consente di stabilire, in mancanza di considerazioni omogenee e standardizzate soggiacenti a tali decisioni, l’esistenza di una prassi decisionale. Giudizio del Tribunale 18 A tenore dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l’art. 7, n. 2, dello stesso regolamento stabilisce che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità». 19 Come risulta dalla giurisprudenza, i marchi a cui si riferisce l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono, in particolare, quelli che, dal punto di vista del pubblico destinatario, sono comunemente usati, nel commercio, per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati o a riguardo dei quali esistono, perlomeno, indizi concreti che permettono di concludere che essi sono idonei a essere usati in tale modo [sentenza del Tribunale 2 luglio 2002, causa T-323/00, Sat.1/UAMI (SAT.2), Racc. pag. II-0000, punto 37]. Inoltre siffatti marchi non consentono al pubblico destinatario di ripetere un acquisto, qualora l’esperienza si riveli positiva o di evitarlo qualora essa si riveli negativa, in occasione di una scelta successiva [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II704, punto 26]. 20 Pertanto, il carattere distintivo di un marchio può essere valutato solamente, da una parte, rispetto ai prodotti o ai servizi per cui è richiesta la registrazione e, dall’altra, rispetto alla comprensione che ne ha il pubblico destinatario (sentenza LITE, citata, punto 27, e SAT.2, citata, punto 37). 21 Al riguardo, l’UAMI ha dichiarato durante l’udienza, rispondendo ad un quesito del Tribunale, e senza essere contraddetto sul punto dalla ricorrente, che il pubblico destinatario è composto da officine indipendenti di riparazione, nonché da privati che desiderano effettuare riparazioni sui loro stessi veicoli. Occorre pertanto considerare che il pubblico destinatario è un pubblico informato sull’ambito dei prodotti di cui trattasi. D’altra parte poiché i sintagmi in esame sono composti da elementi che appartengono alla lingua inglese, il pubblico destinatario è un pubblico anglofono. 22 Per quanto riguarda un marchio composto da più elementi (marchio complesso) occorre prenderlo in considerazione, per valutarne il carattere distintivo, nel suo insieme [sentenza 19 settembre 2001, causa T-118/00, Procter & Gamble/UAMI (pasticca quadrata bianca macchiettata di verde e verde chiaro), Racc. pag. II-2731, punto 59]. 23 Occorre anzitutto rilevare, in generale, per quanto attiene in primo luogo all’elemento «Kit», come un segno che può servire per designare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati che possono rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario è, per questo motivo, idoneo ad essere comunemente usato, nel commercio, per la presentazione di questi prodotti o servizi. Pertanto, un segno siffatto è privo di carattere distintivo con riferimento a tali prodotti o servizi (sentenza SAT.2, citata, punto 40). 24 Nel caso di specie, come constatato dalla commissione di ricorso ai punti 14 e 15 delle decisioni impugnate, e come rilevato dall’UAMI nel suo controricorso, l’elemento «Kit» significa, in particolare, «insieme di utensili» e «insieme di attrezzature pronte per il montaggio». Esso designa quindi una caratteristica dei prodotti di cui trattasi che può rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario, vale a dire la loro idoneità ad essere commercializzati nel loro insieme. Di conseguenza, non è pertinente l’argomento della ricorrente secondo cui l’elemento «Kit» non ha un significato chiaro e determinato. Infatti, occorre esaminare il significato di un marchio denominativo e dei suoi elementi alla luce dei prodotti o servizi menzionati nella domanda di marchio [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CARCARD), Racc. pag. II-1963, punto 30]. Ora, nel caso di specie, prendendo in considerazione i prodotti per i quali è richiesta la registrazione, il significato indicato dalla commissione di ricorso, cioè quello di «insieme», si rivela corretto. 25 Occorre pertanto considerare che l’elemento «Kit» è privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti menzionati nelle domande di marchi. 26 Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli elementi «Pro» e «Super», occorre rilevare che tali due elementi hanno un carattere elogiativo di natura pubblicitaria, la cui funzione è di sottolineare le qualità positive dei prodotti o servizi per la presentazione dei quali sono impiegati questi elementi. Peraltro, l’UAMI ha dimostrato efficacemente che tali elementi sono comunemente utilizzati nel commercio per la presentazione di qualsiasi tipo di pro- SOMMARIO dotti e di servizi. Di conseguenza, si può concludere che essi sono idonei ad essere impiegati in tal modo altresì per i prodotti designati dai marchi richiesti, anche se non è stato dimostrato un uso effettivo rispetto a tali prodotti. 27 Pertanto, gli elementi «Pro» e «Super» sono privi di carattere distintivo per quanto riguarda i prodotti di cui trattasi nelle cause in esame. 28 Ne consegue che ciascuno dei marchi richiesti è costituito da una combinazione di elementi, ciascuno dei quali è privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti. 29 Inoltre, si deve rilevare, in generale, come il fatto che un marchio complesso sia composto soltanto da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi di cui trattasi rappresenta un indizio che permette di concludere che anche questo marchio, considerato nel suo insieme, è privo di carattere distintivo rispettoa tali prodotti o servizi. Una tale conclusione può essere invalidata solo nell’ipotesi in cui indizi concreti, quali, in particolare, il modo in cui i diversi elementi sono combinati, indicassero che il marchio complesso, considerato nel suo insieme, rappresenta qualcosa di più della somma degli elementi da cui è composto (v., in tal senso, sentenza SAT.2, citata, punto 49, nonché le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-0000, paragrafo 65). 30 Tali indizi non sembrano sussistere nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente. Infatti, la combinazione di un vocabolo che designa una caratteristica dei prodotti di cui trattasi idoneo a costituire un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario con uno o più vocaboli elogiativi non implica la conseguenza che i marchi richiesti, considerati nel loro insieme, rappresentano qualcosa di più della somma degli elementi da cui sono composti. In tale contesto, occorre rilevare che la struttura di tali marchi, caratterizzata essenzialmente dal fatto che gli elementi «Pro» e «Super Pro» sono posti dopo il sostantivo «Kit», è abituale nel linguaggio pubblicitario, come ampiamente dimostrato in diritto dall’UAMI nel suo controricorso, nonché durante l’udienza, facendo riferimento a ricerche condotte su Internet. 31 Occorre quindi considerare che i marchi richiesti, ciascuno considerato nel suo insieme, possono essere comunemente utilizzati nel commercio per la presentazione dei prodotti riportati nella domanda di marchio e che, di conseguenza, essi sono privi di carattere distintivo rispetto a tali prodotti. 32 Quanto agli argomenti della ricorrente relativi alle decisioni delle commissioni di ricorso che ammettono il carattere registrabile di altri marchi, dalla giurisprudenza risulta che le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario, che le commissioni di ricorso debbono adottare in forza del regolamento n. 40/94, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario dev’essere valutato unicamente sulla base di tale regolamento, quale interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi precedente delle commissioni di ricorso [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 66]. 33 Inoltre, occorre osservare che considerazioni di fatto o di diritto contenute in una decisione precedente possono, certo, costituire argomenti a sostegno di un motivo attinente alla violazione di una disposizione del regolamento n. 40/94. Tuttavia, è giocoforza constatare che, nella fattispecie, la ricorrente non ha fatto valere, con riferimento a tali decisioni, salvo quelle relative ai marchi ProBank, Pro Care e PROLIPID, considerazioni, riportate nelle dette decisioni, che possano mettere in discussione la valutazione espressa sopra, riguardo al motivo attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Per quanto riguardaquesti ultimi marchi, l’argomento della ricorrente secondo cui le commissioni di ricorso avrebbero considerato a proposito di questi ultimi che l’elemento «pro» ha diversi significati è irrilevante nell’ambito della valutazione del carattere distintivo dei marchi richiesti. Infatti, come si è rilevato ai punti 26 e 27, supra, la conclusione secondo cui tale elemento è privo di carattere distintivo è basata sul fatto che quest’ultimo ha un carattere elogiativo e che, inoltre, può essere comunemente impiegato nel commercio per la presentazione dei prodotti di cui trattasi nelle cause in esame. Infine, come giustamente sottolineato dall’UAMI nel suo controricorso, i marchi ProBank, Pro Care e PROLIPID non sono paragonabili ai marchi richiesti nel caso di specie, in quanto, nei primi, l’elemento «Pro» precede l’elemento dominante. Inoltre, i marchi ProBank, Pro Care e PROLIPID sono stati registrati per prodotti o servizi diversi da quelli di cui trattasi nelle cause in esame. 34 Di conseguenza, devono essere disattesi gli argomenti della ricorrente relativi alle decisioni delle commissioni di ricorso che ammettono il carattere registrabile di altri marchi. 35 Ne discende che il motivo attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere respinto. 36 Pertanto, non occorre esaminare il motivo attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento n. 40/94. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione sia applicabile perché un segno non possa essere registrato come marchio comunitario [sentenze del Tribunale 26 ottobre 2000, causa T-345/99, Harbinger/UAMI, (TRUSTEDLINK) Racc. pag. II-3525, punto 31; 26 ottobre 2000, causa T-360/99, Community Concepts/UAMI (Investorworld), Racc. pag. II-3545, punto 26, e 31 gennaio 2001, causa T-24/00, Sunrider/UAMI (VITALITE), Racc. pag. II-449, punto 28]. 37 Occorre quindi respingere i ricorsi. 38 (...) Sulle spese Dispositivo 1) I ricorsi sono respinti. 2) La ricorrente è condannata alle spese. SOMMARIO GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (Seconda Sezione) rientrano nelle classi 9, 38 e 42 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. Essi corrispondono alla seguente descrizione, che figura nella domanda di marchio: del 5 dicembre 2002 nella causa T-91/01 (avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione 20 febbraio 2001 (procedimento R 538/1999-2) della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): BioID AG contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario - Marchio figurativo contenente l’acronimo BioID Impedimenti assoluti alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94) (Lingua del procedimento: tedesco) Fatti all’origine della controversia 1 L’8 luglio 1998 la ricorrente, agendo con la sua precedente denominazione, vale a dire D.C.S. Dialog Communication Systems AG, presentava all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI»), a norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di marchio comunitario. Questa domanda è pervenuta all’UAMI in data 10 luglio 1998. 2 Il marchio di cui si chiede la registrazione è il segno riprodotto qui di seguito: 3 I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio (1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale del Tribunale di primo grado. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». — Classe 9: «Software, hardware e loro parti, apparecchi ottici, acustici ed elettronici e loro parti, tutti i suddetti articoli in particolare legati al controllo di autorizzazioni di accesso, per l’interazione fra computere per l’identificazione o la verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o più caratteristiche biometriche specifiche»; — Classe 38: «Servizi di telecomunicazione; servizi di sicurezza legati all’interazione dei computer, all’accesso a banche dati, ai sistemi di pagamento elettronici, al controllo di autorizzazioni di accesso, all’identificazione o alla verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o più caratteristiche biometriche specifiche»; — Classe 42: «Fornitura di software via Internet e altre reti di comunicazione, manutenzione on-line di programmi per computer, programmazione per computer, tutti i suddetti servizi legati al controllo di autorizzazioni di accesso, all’interazione fra computer e all’identificazione o alla verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o più caratteristiche biometriche specifiche; progettazione tecnica di sistemi di controllo per autorizzazioni di accesso, per l’interazione fra computer, nonché di sistemi per l’identificazione e la verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o più caratteristiche biometriche specifiche». privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c) e b), del regolamento n. 40/94. 5 Il 20 agosto 1999 la BioID AG presentava un ricorso presso l’UAMI, a norma dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione dell’esaminatore. 6 Con decisione 20 febbraio 2001, notificata alla ricorrente il 23 febbraio 2001, la seconda commissione di ricorso respingeva il ricorso (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In sostanza, la commissione di ricorso riteneva che l’acronimo BioID, letto nel suo insieme, costituisse un’abbreviazione dei termini «biometric identification» («identificazione biometrica»). Pertanto, la commissione di ricorso riteneva che la registrazione del marchio richiesto, che designa caratteristiche dei prodotti e servizi oggetto della domanda, dovesse essere rifiutata ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Per quanto riguarda la rappresentazione grafica del marchio richiesto, la commissione di ricorso riteneva che gli elementi grafici fossero trascurabili e, pertanto, non fossero tali da conferire al marchio richiesto un carattere distintivo. 7 Il 13 marzo 2001 il cambiamento di denominazione della ricorrente in «BioID AG» veniva registrato nel registro delle imprese tenuto dall’Amtsgericht Charlottenburg (Pretura di Charlottenburg). Procedimento e conclusioni delle parti 8 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 aprile 2001, la ricorrente proponeva il presente ricorso. Il 6 agosto 2001 l’UAMI depositava un controricorso. 9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — ordinare all’UAMI di autorizzare la pubblicazione del marchio richiesto; — condannare l’UAMI alle spese. 4 Con decisione 25 giugno 1999 l’esaminatore respingeva la domanda sulla base dell’art. 38 del regolamento n. 40/94, in quanto il marchio richiesto era descrittivo dei prodotti in questione e 10 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — condannare la ricorrente alle spese. SOMMARIO 11 Poiché la ricorrente informava il Tribunale, in udienza, del proprio fallimento, il presidente invitava la stessa a dichiarare, entro il 15 settembre 2002, se intendesse continuare il procedimento. Con lettera 13 settembre 2002, il curatore dichiarava di proseguire l’azione introdotta dalla ricorrente. Successivamente, il presidente chiudeva la fase orale del procedimento. 12 In udienza la ricorrente rinunciava al secondo capo delle sue conclusioni, diretto a che fosse ordinato all’UAMI di autorizzare la pubblicazione del marchio richiesto, cosa di cui il Tribunale ha preso atto nel verbale d’udienza. Per di più, la stessa produceva alcuni documenti. L’UAMI non si opponeva all’inserimento di tali documenti nel fascicolo. In diritto 13 La ricorrente deduce due motivi, fondati rispettivamente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), e dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 Argomenti delle parti 14 La ricorrente afferma, in maniera generale, che un minimo di carattere distintivo è sufficiente per rendere inoperante l’impedimento assoluto alla registrazione enunciato all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Essa fa riferimento, a tale proposito, ai punti 39 e 40 della sentenza del Tribunale 5 aprile 2001, causa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK) (Racc. pag. II-1259). 15 Per quanto riguarda l’acronimo BioID, la ricorrente ritiene che quest’ultimo non sia direttamente descrittivo dei prodotti e servizi in questione, ma che abbia unicamente carattere allusivo. Inoltre, la ricorrente afferma che l’acronimo in questione è un termine di fantasia, il quale non figura nei dizionari e non viene effettivamente utilizzato tranne che, in qualità di marchio, dalla sola ricorrente. 16 Infatti, secondo la ricorrente, anche nel caso in cui l’elemento «ID» dovesse essere inteso nel senso di «identification» (identificazione), l’acronimo BioID non indicherebbe in quale maniera tale identificazione sia effettuata; e ciò, a prescindere dal contenuto semantico dell’elemento «Bio» (che esprime, a seconda dei casi, l’idea di un rapporto con la vita in generale o con la vita organica, oppure quella di un rapporto con la natura). In tale contesto, la ricorrente sottolinea il fatto che i prodotti ed i servizi in questione, i quali appartengono al settore dell’informatica, non presentano alcun rapporto con la biologia, la natura o la vita organica. 17 Per quanto riguarda la rappresentazione grafica del marchio richiesto, la ricorrente sostiene che tale configurazione riveste un carattere talmente particolare che il marchio richiesto verrà percepito nell’ambito commerciale, già solo per questo motivo, quale segno distintivo. 18 Inoltre, la ricorrente invoca il fatto che l’acronimo Bioid è stato registrato, in Germania, quale marchio denominativo per i prodotti e servizi seguenti: programmi registrati su supporti dati di ogni tipo; stampati; telecomunicazioni; realizzazione di programmi informatici. Orbene, secondo la ricorrente, l’Ufficio brevetti e marchi tedesco applica in maniera molto restrittiva le cause d’impedimento che derivano dall’assenza di carattere distintivo. 19 Infine, la ricorrente fa riferimento a decisioni dell’UAMI che hanno autorizzato la registrazione di altri marchi denominativi, i quali contenevano il prefisso «bio», come BIOWIRE, BIOTAG, BIOWATT, BIOSELECT, BIOPLOT, BIOSPRINT, BIOTECT, BIOSLIM, BIOPRIME e BIOSTAR. Secondo la ricorrente, tali decisioni riguardano marchi analoghi a quello in questione nel caso di specie e costituiscono, pertanto, indizi per valutare la registrabilità di quest’ultimo. 20 L’UAMI ritiene che ognuno degli elementi che compongono l’acronimo BioID è privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti e servizi oggetto della domanda di marchio e che il modo in cui i detti elementi sono combinati non modifica tale valutazione. A tale proposito, l’UAMI sottolinea che, poiché il pubblico interessato è un pubblico specializzato, anglofono o che, almeno, dispone di conoscenze della lingua inglese, l’acronimo in questione sarà percepito dal detto pubblico con il significato di «biometric identification» («identificazione biometrica») e, pertanto, come un’indicazione che si riferisce alla specie o alla destinazione di questi prodotti e servizi. Inoltre, l’UAMI rileva che l’espressione «biometric identification» è effettivamente utilizzata, dalle concorrenti della ricorrente, in maniera generica. 21 Per quanto riguarda la rappresentazione grafica del marchio richiesto, l’UAMI rileva che tale configurazione utilizza una fondita di caratteri standard molto diffusa, vale a dire la fondita «arial». Inoltre, l’UAMI afferma che il fatto che ognuna delle due sillabe sia rappresentata con caratteri di spessore diverso non è tale da modificare la percezione globale del segno da parte del consumatore e che l’utilizzo di maiuscole nella seconda sillaba finisce per rafforzare il carattere descrittivo del segno, dato che l’elemento «ID», utilizzato in generale quale abbreviazione del termine «identification», sarebbe direttamente riconosciuto come tale. Pertanto, secondo l’UAMI, la rappresentazione grafica del marchio richiesto non altera il carattere descrittivo di quest’ultimo e non conferisce ad esso, di per sé, un carattere distintivo. Giudizio del Tribunale 22 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 afferma che «il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità». 23 Come si evince dalla giurisprudenza, i marchi contemplati dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono, in particolare, quelli che, dal punto di vista del pubblico interessato, sono comunemente utilizzati, nei rapporti commerciali, nell’ambito della presentazione dei prodotti o servizi in questione o rispetto ai quali esistono almeno indizi concreti i quali consentano di concludere che i primi possono essere utilizzati in tale modo. Per di più, tali marchi non permettono al pubblico interessato di ripetere un dato acquisto, qualora questo si riveli positiva, oppure di evitarlo, ove esso si riveli negativo, in occasione dell’acquisto successivo dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705, punto 26). 24 Pertanto, il carattere distintivo di un marchio può essere valutato unicamente, da un lato, in relazione ai pro- SOMMARIO dotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall’altro, in relazione al modo in cui tale marchio viene compreso dal pubblico interessato. 25 Per quanto riguarda il pubblico in questione, l’UAMI ha esposto, nel suo controricorso, che si tratta di un pubblico «specializzato e ben informato sui prodotti che esistono sul mercato». La ricorrente, invece, ha contestato tale definizione in udienza ed ha affermato che gli utilizzatori di computer e della rete internet in generale fanno ugualmente parte del pubblico interessato. Alla luce di tali posizioni e in considerazione delle serie di prodotti e servizi di cui trattasi, il Tribunale ritiene che il pubblico interessato sia, in ogni caso, un pubblico competente nel settore dei prodotti e dei servizi in questione. 26 Per quanto riguarda il marchio richiesto, occorre innanzitutto rilevare che quest’ultimo non contiene unicamente un elemento denominativo, vale a dire l’acronimo BioID, ma anche elementi figurativi, privi, in quanto tali, di contenuto semantico, vale a dire le caratteristiche tipografiche che il detto acronimo presenta. Inoltre, esso contiene due elementi grafici collocati dopo l’acronimo BioID, vale a dire un punto («[.]») ed un segno [«®»]. 27 A tale proposito, occorre rilevare che l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non fa alcuna distinzione tra diverse categorie di marchi. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi costituiti da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi non sono, quindi, diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Inoltre, trattandosi di un marchio composto da più elementi (in prosieguo: il «marchio complesso»), occorre, ai fini della valutazione del suo carattere distintivo, considerarlo nel suo insieme. Tuttavia, ciò non è incompatibile con un esame, in ordine successivo, dei diversi elementi da cui è composto il marchio. 28 In primo luogo, per quanto riguarda l’acronimo BioID, occorre rilevare che tale acronimo è composto da due elementi («Bio» e «ID»). Nella lingua inglese, l’elemento «ID» costituisce un’abbreviazione corrente del sostantivo (identification), come la commissione di ricorso ha dimostrato al punto 16 della decisione impugnata. Riguardo al prefisso «Bio», esso può costituire sia l’abbreviazione di un aggettivo [«biological» (biologico), «biometrical» (biometrico)], sia l’abbreviazione di un sostantivo [«biology» (biologia)]. Pertanto, l’acronimo BioID, essendo composto da abbreviazioni appartenenti al lessico della lingua di riferimento, non rivela alcuna differenza rispetto alle regole lessicali di tale lingua e, quindi, non è inusuale nella sua struttura. 29 Inoltre, occorre considerare che, alla luce dei prodotti e servizi oggetto della domanda di marchio, il pubblico rilevante comprende l’acronimo BioID nel senso di «biometrical identification» (identificazione biometrica). A tale proposito, le affermazioni della ricorrente, secondo le quali l’elemento «Bio», nei suoi diversi significati, si riferisce alla nozione di vita e non ai prodotti e servizi in questione, sono prive di rilevanza. 30 Per quanto riguarda, innanzi tutto, i prodotti che rientrano nelle categorie definite «software, hardware e loro parti, apparecchi ottici, acustici ed elettronici e loro parti, tutti i suddetti articoli in particolare legati al controllo di autorizzazioni di accesso, per l’interazione fra computer e per l’identificazione o la verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o più caratteristiche biometriche specifiche» (classe 9), va rilevato che l’identificazione biometrica di esseri viventi comporta, o addirittura richiede, l’utilizzazione degli stessi. In particolare, l’identificazione biometrica costituisce una funzione tecnica dei detti prodotti, certo fra le altre, e non unicamente un settore di applicazione. D’altra parte, la domanda di marchio si riferisce espressamente, sebbene a titolo indicativo, all’utilizzo deidetti prodotti nel contesto di metodi basati sull’identificazione biometrica. Pertanto, nella prospettiva del pubblico interessato, l’acronimo BioID è percepito come utilizzabile comunemente, nei rapporti commerciali, per la presentazione di tali prodotti. 31 In secondo luogo, per quanto riguarda i servizi che rientrano nella categoria definita «servizi di sicurezza legati all’interazione dei computer, all’accesso a banche dati, ai sistemi di pagamento elettronici, al controllo di autorizzazioni di accesso, all’identificazione o alla verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o più caratteristiche biometriche specifiche» (clas- se 38) e «progettazione tecnica di sistemi di controllo per autorizzazioni di accesso, per l’interazione fra computer, nonché di sistemi per l’identificazione e la verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o più caratteristiche biometriche specifiche» (classe 42), occorre segnalare che, se e in quanto i detti servizi sono effettuati per mezzo di un’identificazione biometrica ovvero hanno come scopo lo sviluppo di sistemi per tali identificazioni, l’acronimo BioID si riferisce direttamente ad una delle loro qualità, la quale può costituire un fattore di valutazione al momento della scelta di tali servizi, operata dal pubblico interessato. Pertanto, nella prospettiva di tale pubblico, l’acronimo BioID è ugualmente percepito come utilizzabile comunemente, nei rapporti commerciali, per la presentazione dei detti servizi. 32 Per quanto riguarda, infine, i servizi che rientrano nelle categorie definite «servizi di telecomunicazione» (classe 38) e «fornitura di software via Internet e altre reti di comunicazione, manutenzione on-line di programmi per computer, programmazione per computer, tutti i suddetti servizi legati al controllo di autorizzazioni di accesso, all’interazione fra computer e all’identificazione o alla verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o più caratteristiche biometriche specifiche» (classe 42), occorre rilevare che tali servizi presentano uno stretto nesso funzionale con i prodotti e servizi menzionati sopra, ai punti 30 e 31. Inoltre, per quanto riguarda le categorie di servizi che rientrano nella classe 42, la domanda di marchio segnala espressamente, sebbene a titolo indicativo, che tali servizi vengono forniti nel contesto di metodi basati sull’identificazione biometrica. Alla luce di ciò, occorre rilevare che l’acronimo BioID è ugualmente utilizzabile comunemente, nei rapporti commerciali, per la presentazione di tali servizi. 33 D’altra parte, pur supponendo che l’acronimo BioID non possa essere comunemente utilizzato, nei rapporti commerciali, per la presentazione di tutti i prodotti o servizi che rientrano nelle categorie indicate nella domanda di marchio, occorre rilevare che la ri- SOMMARIO corrente ha chiesto la registrazione dell’acronimo di cui trattasi per l’insieme di tali categorie, senza operare distinzioni tra i diversi prodotti e servizi che vi rientrano. Di conseguenza, occorre confermare la valutazione della commissione di ricorso per la parte in cui riguarda tali categorie di prodotti e servizi nel loro insieme [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 33]. 34 Ne consegue che l’acronimo BioID, il quale, nella prospettiva del pubblico interessato, è utilizzabile comunemente, nei rapporti commerciali, per la presentazione dei prodotti e servizi che rientrano nelle categorie indicate nella domanda di marchio, è privo di carattere distintivo, per quanto riguarda tali categorie di prodotti e di servizi. 35 In secondo luogo, per quanto concerne il segno figurativo, costituito dalle caratteristiche tipografiche presentate dall’acronimo BioID (carattere in fondita «arial», differente spessore dei caratteri per ognuna delle due sillabe «Bio» e «ID»), dal punto 21 della decisione impugnata risulta implicitamente che la commissione di ricorso ha affermato che un marchio complesso è privo di carattere distintivo, quando l’elemento denominativo è descrittivo dei prodotti o servizi in questione e la rilevanza relativa degli elementi figurativi è «irrisoria» rispetto a quella del detto elemento denominativo. 36 A tale proposito, occorre rilevare che l’assenza di carattere distintivo di un marchio complesso non può essere determinata in funzione della rilevanza relativa di alcuni degli elementi che lo compongono rispetto a quella di altri elementi dello stesso marchio, per i quali l’assenza di carattere distintivo è comprovata. Infatti, un marchio complesso non può ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 quando anche uno solo degli elementi da cui è composto è distintivo rispetto ai prodotti o ai servizi in questione. Orbene, questo può avvenire anche qualora l’unico elemento distintivo del marchio complesso non sia dominante rispetto agli altri elementi che compongono il detto marchio. Pertanto, è inammissibile prescindere, ai fini dell’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, da un elemento di un marchio complesso. Di conseguenza, le autorità del- l’UAMI non possono prescindere dall’esame di alcuni elementi di un marchio complesso, per il fatto che la loro rilevanza sarebbe irrisoria rispetto a quella di altri elementi. Per contro, occorre valutare il carattere distintivo di un marchio complesso alla luce di tutti gli elementi che lo compongono. 37 Pertanto, nel caso di specie, occorre esaminare la questione se gli elementi figurativi costituiti dalle caratteristiche tipografiche presentate dall’acronimo BioID siano privi di carattere distintivo riguardo alle categorie di prodotti e servizi in questione. A tale proposito, dal controricorso dell’UAMI, così come dalle risposte fornite da quest’ultimo, in udienza, a quesiti del Tribunale in tal senso, risulta che i caratteri in fondita «arial», così come caratteri di spessore diverso sono comunemente usati, nei rapporti commerciali, per la presentazione di ogni tipo di prodotti e servizi. Tali elementi figurativi possono, quindi, essere utilizzati in questa maniera anche in relazione ai prodotti e servizi oggetto della presente domanda di marchio. Alla luce di ciò, l’affermazione della ricorrente, resa in udienza, secondo la quale, a causa della presenza dei detti elementi, il pubblico rilevante sarebbe indotto ad interpretare il marchio richiesto quale indicazione di origine, è irrilevante. Pertanto, occorre affermare che gli elementi figurativi costituiti dallecaratteristiche tipografiche presentate dall’acronimo BioID sono privi di carattere distintivo per quanto riguarda i prodotti e servizi in questione. 38 Per quanto riguarda il punto [«[.]»], la ricorrente stessa ha dichiarato, in udienza, che tale elemento è comunemente utilizzato come l’ultimo di più elementi di un marchio denominativo, ad indicare che trattasi di un’abbreviazione. 39 Riguardo, infine, al segno [«®»], l’UAMI ha giustamente dichiarato, in udienza, che la funzione di quest’ultimo si limita ad indicare che si tratta di un marchio che è stato registrato per un determinato territorio e che, in mancanza di una tale registrazione, l’impiego di questo elemento grafico sarebbe tale da indurre il pubblico in errore. Per di più, occorre constatare che tale elemento, combinato con uno o più altri segni, è comunemente utilizzato, nei rapporti commerciali, nella presentazione di ogni tipo di prodotti e servizi. 40 Pertanto, gli elementi grafici esaminati sopra, ai punti 38 e 39, possono essere utilizzati, nei rapporti commerciali, per la presentazione dei prodotti e servizi oggetto della domanda di marchio e sono, quindi, privi di carattere distintivo per quanto riguarda tali prodotti e servizi. 41 Ne consegue che il marchio richiesto è costituito da una combinazione di elementi ognuno dei quali, essendo utilizzabile comunemente, nei rapporti commerciali, per la presentazione dei prodotti e servizi che rientrano nelle categorie indicate nella domanda di marchio, è privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti e servizi. 42 Inoltre, dalla giurisprudenza si evince che il fatto che un marchio complesso sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi cui si riferisce consente di concludere che tale marchio, considerato nel suo insieme, può ugualmente essere utilizzato comunemente, nei rapporti commerciali, per la presentazione di tali prodotti o servizi. Una tale conclusione può essere invalidata solo nell’ipotesi in cui indizi concreti, quali, in particolare, il modo in cui i vari elementi sono combinati, indichino che il marchio complesso, considerato nel suo insieme, rappresenta più della somma degli elementi da cui è composto (v., nello stesso senso, le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 31 gennaio 2002 nella causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland e PTT Nederland, non ancora pubblicate nella Raccolta, punto 65). 43 Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non risulta che esistano indizi di questo tipo. Infatti, la struttura del marchio richiesto, caratterizzata essenzialmente dalla combinazione di un acronimo descrittivo, con le caratteristiche tipografiche descritte sopra, al punto 37, da un lato, e gli elementi grafici indicati ai precedenti punti 38 e 39, dall’altro, non consente di escludere la conclusione secondo la quale il marchio, considerato nel suo insieme, può essere comunemente utilizzato, nei rapporti commerciali, per la presentazione dei prodotti e servizi che rientrano nelle categorie indicate nella domanda di marchio. 44 Pertanto, il marchio richiesto è privo di carattere distintivo riguardo alle SOMMARIO categorie di prodotti e servizi in questione. 45 La ricorrente ha invocato, nel proprio ricorso, la registrazione del marchio denominativo Bioid in Germania come anche, in udienza, la registrazione, negli Stati Uniti, di un marchio figurativo identico a quello in questione nel presente procedimento. A tale proposito, dalla giurisprudenza si evince che il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che persegue obiettivi specifici; la sua applicazione resta indipendente da ogni ordinamento nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Di conseguenza, la registrabilità di un segno quale marchio comunitario dev’essere valutata esclusivamente sulla base della normativa comunitaria rilevante. L’UAMI e, all’occorrenza, il giudice comunitario non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro o di un paese terzo, la quale riconosca la possibilità di registrare lo stesso segno quale marchio nazionale; e ciò, anche qualora una tale decisione sia stata adottata in attuazione di una normativa nazionale armonizzata in virtù della direttiva 89/104. 46 Pertanto, gli argomenti della ricorrente vertenti sulla mera esistenza delle registrazioni effettuate in Germania e negli Stati Uniti sono irrilevanti. Oltretutto, la ricorrente non ha illustrato alcun argomento sostanziale che potrebbe essere tratto da tali decisioni nazionali ed invocato a sostegno del motivo proposto. 47 Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente relativi alle decisioni delle commissioni di ricorso che hanno ammesso la registrabilità di altri marchi contenenti l’elemento «Bio», va osservato che motivi di fatto o di diritto esposti in una decisione precedente possono, certamente, costituire argomenti a sostegno di un motivo vertente sulla violazione di una disposizione del regolamento n. 40/94. Tuttavia, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, la ricorrente non ha invocato, riguardo a tali decisioni, motivi ivi esposti i quali potrebbero rimettere in discussione la valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto prima esposta. 48 In udienza, la ricorrente ha invocato inoltre la registrazione, da parte dell’UAMI, del marchio denominativo «Bioid» per le categorie di prodotti e servizi definite «stampati», «telecomunicazioni» e «realizzazione di programmi informatici». A tale proposito occorre rilevare che, a differenza di quanto apparentemente fatto valere dalla ricorrente, il marchio figurativo in questione nel caso di specie ed il marchio denominativo «Bioid» non sono interscambiabili e che, come l’UAMI ha giustamente sottolineato, il fatto segnatamente che, nel marchio denominativo «Bioid», le lettere «id» siano minuscole è tale da differenziarlo, per quanto riguarda il suo contenuto semantico, dall’acronimo «BioID», quale figura nel marchio richiesto. GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2002 nella causa T-130/01 (avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione 7 marzo 2001 (pratica R 504/2000-3) della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): Sykes Enterprises, Inc. contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 49 Pertanto, il motivo vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 dev’essere respinto per quanto riguarda tutte le categorie di prodotti e servizi oggetto della domanda di marchio. (Marchio comunitario - Sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94) 50 Alla luce di ciò, non occorre esaminare il motivo vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, basta che ricorra uno solo degli impedimenti assoluti perché un segno non possa essere registrato come marchio comunitario [sentenza del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-24/00, Sunrider/UAMI (VITALITE), Racc. pag. II-449, punto 28]. (Lingua del procedimento: inglese) 51 Di conseguenza, il ricorso va respinto. 52 (...) Sulle spese Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese. Fatti all’origine della controversia 1 L’11 gennaio 1999 la ricorrente depositava presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«Ufficio») una domanda di registrazione di un marchio denominativo comunitario, a norma delregolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come successivamente modificato. 2 Il marchio del quale è stata richiesta la registrazione è costituito dal sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS. 3 I servizi per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 35, 37 e 42 di cui all’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e (1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale del Tribunale di primo grado. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». SOMMARIO modificato, e corrispondono, per ciascuna delle classi suddette, alla seguente descrizione: «Televendita», compresa nella classe 35; «Manutenzione di hardware», compresa nella classe 37; «Assistenza tecnica per il settore informatico, ovvero assistenza tecnica ad utenti di hardware e software; servizi informatici, ovvero programmazione di computer, elaborazione e sviluppo di software, sviluppo di applicazioni software, consulenza in materia di elaborazione dati, gestione di sistemi e manutenzione per conto terzi; consulenza in materia di collaudo funzionale di computer per produttori e utenti di software; assistenza clienti, ovvero informazioni in materia di computer mediante un centro di assistenza telefonica clienti; conversione di banche dati; scrittura personalizzata e modifica e traduzione di testi relativamente ad informazioni su prodotti per terzi, ovvero documentazione per l’utente e di consultazione, documentazione di manutenzione, sviluppo di informazioni in materia di prodotti da pubblicare mediante una rete informatica; servizi di navigazione», compresi nella classe 42. 4 Con decisione 15 marzo 2000 l’esaminatore respingeva la domanda a norma dell’art. 38 del regolamento n. 40/94, in quanto il sintagma oggetto della domanda era privo del carattere distintivo di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento. 5 In data 12 maggio 2000 la ricorrente presentava all’Ufficio un ricorso contro la decisione dell’esaminatore, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94. 6 Con decisione 7 marzo 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la terza commissione di ricorso respingeva il ricorso. 7 Secondo la commissione, in sostanza, il sintagma oggetto della domanda, costituendo uno slogan di uso comune nel settore considerato, non poteva assolvere la funzione essenziale di un marchio e sarebbe stato inteso dal pubblico destinatario come una mera formula promozionale, anziché come lo strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei servizi. Conclusioni delle parti 8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — condannare l’Ufficio a pubblicare la domanda di registrazione di marchio; — condannare l’Ufficio alle spese. 9 L’Ufficio chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — condannare la ricorrente alle spese. 10 In udienza la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di condanna dell’Ufficio a pubblicare la domanda di registrazione di marchio. In diritto 11 A sostegno del ricorso, la Sykes Enterprises deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Argomenti delle parti 12 La ricorrente sostiene, innanzitutto, contrariamente alla commissione di ricorso, che il marchio oggetto della domanda, pur essendo uno slogan, non veicola nessun messaggio. Così, per spiegare il significato dello slogan, che è composto di quattro parole, la commissione di ricorso utilizza dalle dodici alle diciannove parole, il che ben mostra l’unicità dello slogan medesimo. 13 Essa fa poi valere che le due interpretazioni dello slogan fornite dalla commissione di ricorso non sono le uniche possibili. Infatti, le persone di madrelingua inglese colgono nel marchio oggetto della domanda significati diversi da quelli percepibili da chi solo comprende tale idioma. 14 In terzo luogo, la ricorrente osserva che una domanda di registrazione analoga a quella di cui trattasi è stata pubblicata dall’Ufficio brevetti del Regno Unito e che quest’ultimo non ha sollevato obiezioni, pur applicando, relativamente al carattere distintivo del marchio oggetto della domanda, criteri uguali a quelli utilizzati dall’Ufficio. Al riguardo essa aggiunge che il proprio marchio è stato registrato negli Stati Uniti e nel Canada e ha presentato, in udienza, i pertinenti certificati di registrazione nei detti paesi nonché nel Regno Unito. Inoltre, all’udienza la ricorrente ha sostenuto che l’Ufficio ha registrato marchi simili a quello oggettodella sua domanda, per esempio «real people. real solutions. real estate» e «People and Solutions». 15 L’Ufficio ammette che gli slogan sono segni idonei a esercitare la funzione di marchio. Osserva, tuttavia, che lo slogan «Real People, Real Solutions» è utilizzato da numerose imprese operanti nel settore di attività della ricorrente, il che porta a concludere che esso non verrà inteso come un marchio che identifica l’origine commerciale dei servizi in questione. Lo slogan indica, inoltre, la natura delle soluzioni offerte e delle persone che le offrono ovvero delle persone alle quali esse sono destinate. 16 Con riferimento ai marchi oggetto di domanda o di registrazione da parte di uffici nazionali, l’Ufficio fa valere di non essere vincolato da eventuali registrazioni effettuate secondo criteri diversi dai propri. Quanto alle proprie decisioni, esso ha precisato, all’udienza, che non può né pronunciarsi né fare paragoni in ordine a registrazioni effettuate alla luce delle circostanze di ciascuna fattispecie. Giudizio del Tribunale 17 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». 18 I segni privi di carattere distintivo di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non sono idonei ad esercitare la funzione essenziale del marchio, cioè identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio, al fine di consentire in tal modo al consumatore che acquisti il prodotto o il servizio designato dal marchio di effettuare, in occasione di un successivo acquisto, la medesima scelta, qualora l’esperienza lo abbia soddisfatto, oppure una scelta diversa, nell’ipotesi contraria. 19 La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni che invitano ad acquistare i SOMMARIO prodotti o i servizi cui il detto marchio si riferisce non è esclusa, di per sé, a motivo di una siffatta utilizzazione (v., per analogia, sentenza della Corte 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell, Racc. pag. I-6959, punto 40). 20 Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio è distintivo nel senso di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 solo se può essere percepito prima facie come uno strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale. 21 Il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto rispetto, da un lato, ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione come marchio, e, dall’altro, alla percezione che di esso abbia il pubblico destinatario. 22 In limine si deve rilevare, nella fattispecie, che la commissione di ricorso ha constatato che il sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, in quanto tale oppure in formulazioni assai simili, è di comune impiego nel settore in cui opera la ricorrente. Al riguardo occorre ricordare che un segno di comune impiego non permette al consumatore di distinguere, subito e con sicurezza, i prodotti o i servizi del titolare del marchio costituito da tale segno da quelli di altre imprese [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705, punti 33 e 35]. 23 Nondimeno, gli elementi della decisione riguardanti tale circostanza non bastano da soli a giustificare la detta constatazione. Non è infatti possibile stabilire, sulla base della decisione stessa, se gli esempi del sintagma considerati dalla commissione si riferiscano, da un lato, ad utilizzazioni anteriori o posteriori alla data di deposito della domanda di registrazione di marchio e, dall’altro, eventualmente, ad utilizzazioni da parte di terzi con l’autorizzazione della ricorrente. Pertanto, il fatto che il sintagma sia di comune impiego in rapporto ai servizi rivendicati non può giustificare, nella specie, la constatazione della sua mancanza di carattere distintivo. 24 Si deve osservare, innanzitutto, per quanto concerne il pubblico destinatario, che i servizi di cui trattasi sono destinati a un pubblico particolare, che utilizza prodotti e servizi di tipo informatico. Pertanto sarà relativamente elevato il livello di attenzione di tale pubblico verso i segni, e soprattutto i marchi, idonei a denotare un’origine commerciale che ad esso garantisca che il prodotto ovvero il servizio che acquista è compatibile con la sua attrezzatura informatica (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26). Al contrario, tale livello di attenzione potrà essere relativamente basso verso indicazioni di carattere esclusivamente promozionale, che non sono determinanti per un pubblico avveduto. 25 Quanto alla percezione del sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS da parte del pubblico destinatario, occorre rilevare come la commissione di ricorso abbia osservato che lo slogan è composto di vocaboli comuni che sono intesi da tale pubblico come una mera formula promozionale e non come uno strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei servizi in questione. 26 Al riguardo è giocoforza constatare che il sintagma, se non ha significato descrittivo esclusivo e diretto, è nondimeno composto da un insieme di parole che, considerato complessivamente, ha un senso autonomo. Così, il detto sintagma viene facilmente inteso nel senso che i servizi della ricorrente consistono nel fornire soluzioni pratiche concepite da persone reali e per persone reali. 27 Per quanto concerne l’argomento della ricorrente secondo cui si devono utilizzare dodici o diciannove parole per esplicitare lo slogan, è sufficiente per respingerlo il rilievo che tali parole servono solo a trasporre le due idee summenzionate, riassunte in una frase corretta sotto il profilo linguistico. Del pari, dev’essere disatteso l’argomento secondo cui lo slogan non è un messaggio completo, poiché - come si è visto poc’anzi - il significato di tale slogan è direttamente comprensibile. Quanto agli esempi addotti in udienza dalla ricorrente secondo i quali lo slogan ha significati diversi da quelli dati dalla commissione, occorre considerare che, in realtà, tutti questi significati sono simili e non differiscono dal senso comune dei vocaboli presenti nello slogan. Per di più, non è stato indicato quale altro significato se non quello di cui sopra potrebbe essere compreso dal pubblico destinatario, anche di madrelingua inglese, e se tale altro significato potrebbe trovare applicazioni ulteriori e diverse da quelle promozionali o pubblicitarie. 28 Inoltre, il sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS non presenta elementi che potrebbero, al di là del suo evidente significato promozionale, permettere al pubblico interessato di memorizzarlo facilmente e immediatamente quale marchio distintivo per i servizi designati. Perfino nell’ipotesi in cui il sintagma fosse utilizzato da solo, senza altro segno o marchio, il pubblico destinatario, se non previamente avvertito, non potrebbe intenderlo che nella sua accezione promozionale. 29 Infatti, il pubblico destinatario, in quanto poco attento ad un segno che gli dia di primo acchito non un’indicazione sulla provenienza e/o sulla destinazione di ciò che esso intende acquistare, bensì piuttosto un’informazione esclusivamente promozionale e astratta, non si attarderà a cercare le varie eventuali funzioni del sintagma, né a memorizzarlo come marchio. 30 Di conseguenza, si deve concludere che, in considerazione del suo significato intrinseco, il sintagma sarà innanzitutto inteso dal pubblico destinatario come uno slogan promozionale piuttosto che come un marchio. 31 Infine, quanto agli argomenti della ricorrente vertenti su domande di registrazione nazionali e su precedenti decisioni dell’Ufficio, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, da un lato, il regime comunitario dei marchi è autonomo e, dall’altro, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso si valuta unicamente sulla base del regolamento n. 40/94 e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’Ufficio [v. sentenze del Tribunale 16 febbraio 2000, causa T122/99, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone), Racc. pag. II265, punti 60 e 61; 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47, e 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSER- SOMMARIO VE), Racc. pag. II-723, punto 66]. Pertanto, l’Ufficio non è vincolato né dalle registrazioni nazionali, né dalle sue decisioni precedenti. Per di più, come l’Ufficio ha giustamente osservato, non possono essere considerati rilevanti il riferimento a una registrazione presso un ufficio nazionaleavvenuta dopo che l’esaminatore ha rigettato la domanda di registrazione o quello a registrazioni presso l’Ufficio che potrebbero essere rimesse in discussione successivamente dinanzi agli organi incaricati di verificarne la legittimità. 32 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il motivo vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 va respinto. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato infondato. 33 (...) Sulle spese Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese. SOMMARIO SERVICIOS CENTRALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS ZENTRALBEHÖRDEN FÜR DEN GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ DER MITGLIEDSTAATEN CENTRAL INDUSTRIAL PROPERTY OFFICES OF THE MEMBER STATES SERVICES CENTRAUX DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DES ÉTATS MEMBRES SERVIZI CENTRALI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEGLI STATI MEMBRI Belgique/België Ellas/ÅËËAÓ Office de la Propriété industrielle Administration de la Politique commerciale Ministère des Affaires économiques Boulevard du Roi Albert II, 16 B-1000 Bruxelles 8SRXUJHcLR$QDSWX[K9 c *HQLNḰ*UDPPDWHcLD(PSRUcLRX *HQLNḰ*UDPPDWHcLD(VZWHULNRX(PSRUc c LRX 'LHXTXQVK(PSRULNḰ9NDL%LRPKFDQLNḰ9 c ,GLRNWKVcLD9 3ODWHíD.DQLJJR9 c GR-101 81 $4+1$ Dienst voor de Industriële Eigendom Bestuur Handelsbeleid Ministerie van Economische Zaken Koning Albert II-laan, 16 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 2 06 41 11 Fax (32-2) 2 06 57 50 http://mineco.fgov.be/organization _ market/ index_fr.htm (français) http://mineco.fgov.be/organization _ market/ index_nl.htm (Nederlands) Ministère du Développement Secrétariat Général du Commerce Direction Générale du Commerce Intérieur Direction de la Propriété Commerciale et Industrielle Place de Kanning GR-101 81 ATHÈNES Tel. (30-10) 38 43 550 Fax (30-10) 38 21 717 http://www.obi.gr/ Danmark España Patent-og Varemærkestyrelsen Danish Patent and Trademark Office Helgeshøj Allé 81 DK-2630 Taastrup Oficina Española de Patentes y Marcas Panamá, 1 E-28071 Madrid Tel. (45-43) 50 80 00 Fax (45-43) 50 80 01 http://www.dkpto.dk/ Tel. (34) 913 49 53 00 Fax (34) 913 49 55 97 http://www.oepm.es/ Deutschland France Deutsches Patent- und Markenamt Zweibrückenstraße 12 D-80331 München Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) 26 bis rue de Saint-Pétersbourg F-75800 Paris Cedex 08 Tel. (49-89) 21 95 0 Fax (49-89) 21 95 22 21 http://www.patent-und-markenamt.de/ Tel. (33-1) 53 04 53 04 Fax (33-1) 42 93 59 30 http://www.inpi.fr/ SOMMARIO Ireland Portugal Patents Office Government Buildings Hebron Road Kilkenny Ireland Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) Campo das Cebolas P-1100 Lisboa Tel. (353-56) 20 111 Fax (353-56) 20 100 Tel. (351-21) 8 81 81 00 Fax (351-21) 8 87 53 08 http://www.inpi.pt/ Italia Suomi/Finland Ufficio italiano brevetti e marchi Via Molise, 19 I-00187 Roma Patentti- ja rekisterihallitus Patent- och registerstyrelsen National Board of Patents and Registration of Finland Arkadiankatu 6 A FIN-00100 Helsinki Tel. (390-6) 48 27 188 Fax (390-6) 47 05 30 17 http://www.european-patent-office.org/it/ Tel. (358-9) 693 9500 Fax (358-9) 693 95204 http://www.prh.fi/ Luxembourg Sverige Service de la Propriété Intellectuelle Ministère de l’Economie 19-21, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Adresse postale: L-2914 Luxembourg Patent- och Registreringsverket Swedish Patent and Registration Office Valhallavägen 136 P.O. Box 5055 S-102 42 Stockholm Tel. (352) 478 4110 Fax (352) 22 26 66 http://www.etat.lu/EC/ Tel. (46-8) 782 25 00 Fax (46-8) 666 02 86 http://www.prv.se/prveng/front.htm Nederland United Kingdom Bureau voor de Industriële Eigendom Netherlands Industrial Property Office P.O. Box 5820 2280 HV Rijswijk (2H) Nederland The Patent Office Concept House Tredegar Park Cardiff Road Newport Gwent NP9 1RH United Kingdom Tel. (31-70) 3 98 66 55 Fax (31-70) 3 90 01 90 http://bie.minez.nl/ Tel. (44-1633) 81 40 00 Fax (44-1633) 81 10 55 http://www.patent.gov.uk/ Österreich Benelux Österreichisches Patentamt Kohlmarkt, 8-10 A-1014 Wien Benelux-Merkenbureau Bureau Benelux des Marques Bordewijklaan 15 2591 XR Den Haag Nederland Tel. (43-1) 5 34 24 0 Fax (43-1) 5 34 24 520 http://www.patent.bmwa.gv.at/ Tel. (31-70) 3 49 11 11 Fax (31-70) 3 47 57 08 http://www.bmb-bbm.org/ SOMMARIO ORGANISMOS INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES CON LOS QUE LA OAMI MANTIENE RELACIONES DE COOPERACIÓN INTERNATIONALE NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN, MIT DENEN DAS HABM ZUSAMMENARBEITET INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS WITH WHICH THE OHIM COOPERATES ORGANISMES INTERNATIONAUX NON GOUVERNEMENTAUX AVEC LESQUELS L’OHMI ENTRETIENT DES RAPPORTS DE COOPÉRATION ORGANISMI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVI CON I QUALI L’UAMI INTRATTIENE RAPPORTI DI COOPERAZIONE Association des Industries de Marque AIM Ms. Marie Pattullo Legal Affairs Manager 9 Avenue des Gaulois B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 736 03 05 Fax (32-2) 734 67 02 http://www.aim.be [email protected] Committee of National Institutes of Patent Agents CNIPA Dr Eugen Popp Secretary General c/o Meissner, Bolte & Partner Widenmayerstraße 48 Postfach 860624 D-81633 München Tel. (49-89) 21 21 860 Fax (49-89) 21 21 86 70 Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle AIPPI European Communities Trade Mark Association ECTA General Secretariat Bleicherweg 58 CH - 8027 Zurich Switzerland Tel. (41) 1 204 12 60 Fax (41) 1 204 12 61 http://www.aippi.org general [email protected] Mr Kaj L. Henriksen President ECTA Secretariat Bisschoppenhoflaan 286, Box 5 B-2100 Deurne-Antwerpen Tel. (32) 3 326 47 23 Fax (32) 3 326 76 13 http://www.ecta.org [email protected] Conseil européen de l’industrie chimique CEFIC European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations EFPIA Mr Alain Perroy, President Mr Jean-Marie Devos, Secretary General Mrs Nicole Maréchal, Legal Counsellor Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, boîte 1 B-1160 Bruxelles Tel. (32-2) 676 72 18 Fax (32-2) 676 73 31 http://www.cefic.org [email protected] Ms Ann Robins Manager Legal Affairs Leopold Plaza Building Rue du Trône 108, boîte 1 B-1050 Bruxelles Tel. (32-2) 626 25 42 Fax (32-2) 626 25 66 http://www.efpia.org [email protected] SOMMARIO Fédération européenne des mandataires de l’industrie en propriété industrielle FEMIPI Licensing Executives Society International LES M. François Dusolier c/o Synthélabo Service des marques 22, avenue Galilée F-92350 Le-Plessis-Robinson Tel. (33-1) 53 77 48 73 Fax (33-1) 45 37 59 35 Mr Jonas Gullikson Vice-President c/o Ström & Gullikson AB P.O. Box 4188 S-20313 Malmö Tel. +46 40 75745 Fax +46 40 23 78 97 http://www.sg.se [email protected] The European Union Members Commission of FICPI EUCOF Association of European Trade Mark Owners MARQUES Mr Helmut Sonn President of EUCOF c/o Sonn, Pawloy, Weinziger & Wolfram Riemergasse 14 A-1010 Wien Tel. (43 1) 512 84 05 41 Fax (43 1) 512 84 05 90 [email protected] Mr. Colin Grimes Secretary General 840 Melton Road Thurmaston Leicester LE4 8BN United Kingdom Tel. (44-116) 264 00 80 Fax (44-116) 264 01 41 http://www.marques.org [email protected] International Chamber of Commerce ICC Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe UNICE Ms Daphné Yong-D’Hervé Chef de Division 38, cours Albert 1er F-75008 Paris Tel. (33-1) 49 53 28 18 Fax (33-1) 49 53 28 35 http://www.iccwbo.org [email protected] Mr Dirk F. Hudig, Secretary General Mr Jérôme Chauvin - Legal Adviser Company Affairs Department 40 Rue Joseph II, boîte 4 B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 237 65 11 Fax (32-2) 231 14 45 http://www.unice.org [email protected] International Trademark Association INTA Union of European Practitioners in Industrial Property UNION Mr Bruce J. MacPherson International Manager 1133 Avenue of the Americas New York, NY 10036-6710 USA Tel. (1-212) 768 98 87 Fax (1-212) 768 77 96 http://www.inta.org [email protected] Mr Philippe Overath Secretary General c/o Cabinet Bede Bd Lambermont, 140 B-1030 Brussels Tel. (32-2) 779 03 39 Fax (32-2) 772 47 80 [email protected]