1 ‘Europa
per la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro
Sicurezza e salute
sul luogo di lavoro
Guida ad uso delle PM/
COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Pubblicazioni dell’s<Europa per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro)) già apparse:
- Lavorare a contatto con prodotti pericolosi
- La formazione alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro
- La formazione alla sicurezza e alla salute nel settore della pesca
-
I
medici generici e le malattie professionali
- Sicurezza e salute nel settore dell’edilizia: formazione <cantieri temporanei o mobili)>
Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non riflettono necessariamente la
posizione o l’opinione della Commissione delle Comunità europee.
Una scheda biblrograiica figura alla fine del volume.
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1993
ISBN 92826-6119-9
0 CECA-CEE-CEEA, Bruxelles * Lussemburgo, 1993
Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.
Printed in Cermany
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Introduzione
Dal 1” gennaio 1993 i cittadini europei hanno preso atto dell’abbattimento delle frontiere
interne e dell’instaurazione della libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi.
La Commissione si è assunta il compito di fornire agli Stati membri gli strumenti giuridici
indispensabili per migliorare lecondizioni di lavoro. A lorovoltagli Stati membri hannooperato in modo da convertire tali strumenti giuridici in atti legislativi.
Ad ogni buon conto è del tutto vano disporre di un’ampia gamma di’leggi, di regolamenti
o anche di sanzioni, qualora non sia dato convincere i cittadini sulla necessità di modificare
il loro comportamento, di adottare un atteggiamento propizio alla sicurezza, di rispettare
la norme di sicurezza, allo scopo di evitare un certo numero di rischi associati al lavoro.
Questa grande sfida potrà essere accolta soltanto attraverso un’azione di informazione e di
formazione.
La Commissione è sempre stata convinta del ruolo primordiale rappresentato dall’informazione dei cittadini affiancata all’azione legislativa per portare avanti la sicurezza e la protezione della salute nelle imprese e in particolare nelle piccole e medie imprese.
Il presente studio rappresenta un ausilioall’interpretazione delledirettivecomunitarie sulla
salute e la sicurezza ed un supporto pedagogico per i responsabili delle aziende e gli istruttori operanti in seno alle organizzazioni professionali e agli istituti d’insegnamento.
Rientranelquadrodellapoliticadi
trasparenzaediaccessibilità,recentementeadottatadalla
Commissione (‘). Vi sarà dato di accedere ad informazioni che potranno ampliare gli obiettivi perseguiti dalle imprese, facilitandone la consapevolezza dei propri adempimenti.
In nessun caso il presente documento potrà sostituirsi ai testi ufficiali comunitari pubblicati
nella Gazzetta ufficiale delle Comunit.4 europee.
i’) SECC92) 2272 e 2274 def
Indice
Introduzione
5
l’organizzazione generale della sicurezza e della salute nell’impresa
9
l’informazione, la consultazione, la partecipazione e la formazione dei lavoratori
nel settore della salute e della sicurezza
13
l_a sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro
17
Uso delle attrezzature di lavoro
29
Le attrezzature di protezione individuale
33
t.a movimentazione manuale di carichi
37
I videoterminali
41
Segnaletica dei rischi per la sicurezza e la salute
45
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Introduzione
Il miglioramentodellasalute,deilasicurezzaedell’igienesul
lavorocostituisceunapreoccupazione essenziale della Comunità. La sua attuazione sul terreno interessa tutti i cittadini!
Tredici milioni di piccole e medie imprese garanti dell’occupazione
di oltre la metà del capitale umano della Comunità
Le PMI occupano oltre la metà della forza lavoro comunitaria.
I 13 milioni di PMI, che rappresentano la spina dorsale dell’occupazione in Europa, rappresentano oltre il 50% degli investimenti e il 60% del prodotto interno lordo nella Comunità.
Gli amministratori delle PMI devonogestire le trasformazioni fondamentali cheattualmente
affiorano, identificando e quindi cercando di risolvere tutti i rischi cui è esposta l’attività della loro impresa.
- le risorse di un’impresa sonovalori tecnici, commerciali, finanziari e umani che intervengono globalmente nella definizione dei costi di produzione;
lagestionedelle risorse umane rappresenta un parametroche interviene in fasedi gestione ottimale delle risorse e partecipa al successo di una PMI.
Principali rischi di infortuni registrati nelle PMI (‘)
-
Ferite da taglio 44%
Ferite causate da manipolazioni 35%
Cadute 33%
Schiacciamenti 28%
Incidenti stradali 24%
Ustioni 24%
Cadute di oggetti 23%
Folgorazione 17%
Avvelenamenti 16%
Esplosioni 11%
Altre cause 11%
Principali vittime di infortuni
Fra le vittime di infortuni, talune categorie di lavoratori sono maggiormente esposte:
lavoratori d’origine straniera,
giovani, i lavoratori recentemente assunti nell’impresa,
lavoratori con età superiore ai 45 anni,
lavoratori temporanei.
(1) ./ cmadanl europa e la salute e la sicurezza sul lavoron,
gme d’opinione Eurobarometro (1991).
Commissione delle Comumtà europee. DC V.E.5, Inda-
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Salvaguardare le risorse umane dal rischio di infortunio è un fattore
di competitivif.4
Costo degli infortuni sul lavoro
Il costo reale dovuto agli infortuni sul lavoro è nettamente più elevato del costo apparente,
costituito dalle polizze assicurative e dai rimborso del salario di base e delle spese sanitarie
previste dalla previdenza.
Costi occulti degli infortuni sul lavoro
Oltre ai costi apparenti occorre tener conto dei costi indiretti o di costi occulti.
Per quanto impossibile individuarli completamente, sono generalmente formati da:
0 costi salariali: sono i costi corrispondenti al tempo perso dalla vittima, dai colleghi
costretti ad interrompere il loro lavoro, dal personale sanitario, dal personale tecnico a
cui spettano le riparazioni delle attrezzature danneggiate, ecc.;
0 costi dovuti all’aumento delle spese di gestione del personale: comprendono le spese
relative all’assunzione di un sostituto temporaneo o definitivo, di salari complementari
versati alla vittima oltre alle prestazioni versate dalla previdenza, le ore supplementari
pagate ai colleghi della vittima per recuperare il tempo perso, la formazione fornita ai
sostituti;
0 costi materiali: comprendono la riparazione o la sostituzione delle attrezzature danneggrate, l’aumento delle polizze assicuratrve per la voce ([distruzione di materiale>) ecc.
Altre spese per perizie, onorari per assistenza legale, penale, ecc.
Le perdite indirette suelencate ammontano a 2 - 4 volte l’importo dei costi apparenti
Costo totale degli infortuni sul lavoro
Costo diretto (polizze assicurative)
+
3 - 5 volte il costo diretto
Costi occulti (distruzione di macchinari,
perdite di produzione, ecc.)
L’infortunio sul lavoro
Non è:
unicamente un pesante tributo umano e il pagamento di una polizza assicurativa.
È:
indicedi una scorrettagestionedelle risorseedi pertubazioni notevoli gravanti sul processo
di produzrone!
6
la produttivii, la qualità e la sicureua sul lavoro
Il posto di lavoro è il luogo in cui convergono molteplici disfunzioni prodotte a monte. L’infortunio sul lavoro o i rischi d’infortunio sono spesso indici di disfunzioni rivelatrici di punti
deboli nella gestione e nell’organizzazione generale dell’impresa.
Tutti gli esperti in materia di gestione della sicurezza lo confermano: ((un miglioramento della sicurezza e della salute nell’impresa si traduce generalmente in un miglioramento della
qualità dellecondizioni di lavoro, dellaqualitàdelle prestazioni fornite e conseguentemente
della soddisfazione del cliente&>.
4Jn rischio non scoperto al momento opportuno implica un costo maggiore del costo della
sua prevenzione*
L’Europa legifera nel settore della salute e della sicurezza
L’Atto unico europeo
L’Attounicoeuropeodel 1987hasensibilmenteconsolidatolacapacità
dellaComunità
europea nell’attuazione di una strategia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Attraverso l’adozione di direttive applicabili al maggior numero possibile di lavoratori esposti ai rischi, la politica comunitaria intende realizzare una solida base di prescrizioni minime
indispensabili alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro.
Tali direttive pongono l’accento sulla promozione della tutela della sicurezza e della salute
sul lavoro in presenza di attivitào di rischi specifici e di notevole gravità.
la direttiva quadro
La direttiva quadro 89/391/CEE definisce i principi essenziali da rispettare per salvaguardare
i principali aspetti della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.
Principi generali della direttiva quadro:
evitare i rischi;
valutare i rischi che non possono essere evitati;
dopo averli valutati, combattere i rischi alla fonte;
adeguare il lavoro all’uomo(ergonomia)operando
a Iivellodellaprogettazione, dell’organizzazione, dei metodi di lavoro e di produzione;
5) realizzare gli obiettivi citati tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica;
6) in linea generale, sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è
meno pericoloso:
7) la prevenzione dei rischi deve integrarsi in un complesso coerente che comprenda la produzione, l’organizzazione, le condizioni di lavoro e il dialogo sociale;
8) dare la priorità alle misure di protezione collettiva e ricorrere alle protezioni individuali
sokanto quando la situazione rende impossibile qualsiasi altra soluzione.
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Le direttive specifiche
In esecuzionedelladirettiva quadrodi cui sopra, il Consiglio haapprovato 7direttive specifiche sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute per:
- i luoghi di lavoro;
- l’utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
- l’utilizzazione di attrezzature di protezione individuale;
- la manipolazione dei carichi;
- le attrezzature dotate di videoterminali;
- i cantieri temporanei o mobili (‘);
- la segnaletica di sicurezza eio salute sul lavoro.
Si citano inoltre:
- la raccomandazione della Commissione del 22 maggio 1990concernente l’adozione di un
elenco europeo delle malattie professionali;
- la direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990 concernente la tutela dei lavoratori contro
i rischi dovuti all’esposizione agli agenti cancerogeni sul luogo di lavoro.
Il comitato consultivo
Istituito con decisione del Consiglio del 1974, il comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene
elatuteladellasalutesul luogodi lavoro hailcompitodiassisterelaCommissionenelsettore
della sicurezza e della salute sul lavoro.
Ne fanno parte rappresentanti dei governi e delle organizzazioni professionali dei lavoratori
e del datori di lavoro e ha il compito di facilitare lacooperazione tra le amministrazioni nazionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Tutte le proposte che la Commissione sottopone al Consiglio sono presentate al comitato
consultivo che progressivamente è diventato un elemento attivo in fase di elaborazione dei
test1 comunitari sia sul piano scientifico e tecnico che sul piano politico.
Tale comitatoè diventato un consesso privilegiato per il dialogo socialecomunitario. Ha partecipato attivamente alla definizione dei testi comunitari presentati nei presente opuscolo.
Azioni della direzione generale XXIII a favore delle PMI
Allo scopo di garantire che le proposte legislative della Comunitànon impongano oneri eccessivi o ingiustificati a carico delle piccole o medie industrie, le principali proposte vanno
accompagnate da una ((scheda d’impatto)). Quest’ultima identifica i principali settori economici e le regioni interessate dalle legislazioni nonché le dimensioni delle imprese in esame.
Enumerai nuovi oneri e obblighi che tale legislazione imporràalle imprese nonché le misure
particolari proposte per le piccole e medie imprese; infine registra le consultazioni svoltesi
con gli ambienti interessati.
Tale procedura garantisce una difesa più efficace degli interessi delle imprese in tutte le fasi
del processo decisionale che si concretizza nelle direttive comunitarie.
11) La direttwa è sfata diffusa nel quadro delle pubblicazvm~ ~L’Europa per la s~urezra e la salute sul luogo di
lavoro*
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L’organizzazione generale della sicurezza e della salute
nelle imprese
La direttiva quadro (‘)
L’Europa apre le sue frontiere e si attua così l’armonizzazione sociale.
«Il grande mercato costituirà probabilmente una opportunità favorevole alle mie attivi& È
stato detto che le poste in gioco sono fondamentali per le PMI e che un certo numero di direttive dei Consiglio dei ministri delle Comunitàeuropee definiscono prescrizioni minime che
vanno imperativamente rispettate per garantire la tutela della salute e della sicurezza sul
luogo di lavoro)).
Quanto di nuovo può risultare per me, titolare d’impresa, responsabile di una PM?
Una direttiva quadro ha riunito i principi generali nel settore della sicurezza e della salute
sul lavoro. Tale direttiva è in vigore a decorrere dal 1” gennaio 1993 t’).
Principi generali
Il datore di lavoro è responsabile della salute e della sicurezza dei lavoratori nella sua
impresa
NB:
Nulla può assolvere il datore di lavoro da tale responsabilità: né la cattiva volontà dei
lavoratori nell’adempimento dei loro obblighi e neppure il ricorso a servizi specializzati in tali settorr, all’esterno dell’impresa.
Oaccordo, ma di che cosa si tratta in pratica ? Che cosa devo realizzare io, titolare
di una PMI?lb
La direttiva quadro, (che dovrà essere applicata in ciascuno Stato membro dopo il 1”
gennaio 1993) prevede che il datore di lavoro
deve prendere le misure necessarie per la
protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori, basandosi SUI seguenti principi:
evitare i rischi;
valutare i rischi che non possono essere
evitati;
combattere i rischi alla fonte: si deve pertanto intervenire sulla macchina che produce
rumore eccessivo prima di isolare il locale in cui è installata;
per pervenire a quanto sopra, si dovrà tener conto del grado di evoluzione della tecnica:
si terrà conto del progresso e dei moderni mezzi di produzione;
(1) Dlrettwa 891391iCEE del 12 giugno 1989.
5) quindi, in lineagenerale,sidovrhsostituireciòcheèpericolosoconciòchenonèpericoloso o che è meno pericoloso.
Esempi:
- le nuove seghe circolari sono attualmente dotate di migliori protezioni rispetto al
passato,
- a parità di efficacia, taluni prodotti comportano minori rischi per la salute;
6) è meglio prevenire checurare, comedice il proverbio: nel caso presenteè indispensabile
inserire la prevenzione dei rischi nell’organizzazione del lavoro e nelle condizioni di
lavoro.
Pertanto il caporeparto
- integrerà la prevenzione dei rischi nelle sue mansioni,
- anteporrà la scelta delle protezioni collettive alle protezioni individuali,
- sceglierà un parapetto efficace al posto di un’imbracatura anticaduta,
- si preoccuperà della protezionedelle mani edellevie respiratorie dando la preferenza
a prodotti non pericolosi piuttosto che imporre l’uso dei guanti o controllare l’uso
della maschera;
7l il datore di lavoro deve adeguare il lavoro all’uomo.
Ciò significa:
- scegliere un materiale la cui sicurezza partecipi attivamente alla produttività;
- installare ad esempio banchi da lavoro alla giusta altezza, non troppo alti né troppo
bassi; i tavoli per dattilografi dovranno essere sistemati ad un’altezza conveniente,
tenendo conto della statura dei lavoratori e delle lavoratrici.
La sceltadelle attrezzaturedi lavoro e laconfigurazionedei posti di lavoro presentano
quindi una grande importanza in sede di prevenzione dei rischi a favore della sicurezza e della salute. Dovrà agire in modo che la configurazione dei posti di lavoro, I’organizzazione, la scelta del materiale e dei prodotti e le procedure adottate siano in grado
di ridurre la monotonia del lavoro, altro fattore di rischio;
occorre adottare misure di protezione collettiva prioritariamente a misure di protezione
individuali. Ciò significache tutti i lavoratori vanno protetti ad esempiodal rumore,dalle
polveri nocive o dai gas pericolosi prima di distribuire ad esempio auricolari a protezione
delle orecchie, maschere individuali con o senza filtro speciale e di imporne I’utilizzazione;
II datore di lavoro deve fornire istruzioni adeguate per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di modo che la loro informazione in materia risulti sufficiente; soltanto i lavoratori
In possesso delle informazioni idonee potranno accedere alle zone soggette a rischi gravi
e specifici;
10) Infine il datore di lavoro responsabile deve controllare o far controllare il rispetto di tali
provvedimenti.
10
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I.1
Terrò conto dei seguenti elementi:
impartendo le necessarie istruzioni per il lavoro da
eseguire, non dimenticherò le istruzioni relative alla
sicurezza;
vannoorganizzatemisuredi prevenzionenellamiaimpresa. Owiamente tutto dipenderà dagli uomini e dalledonnealle miedipendenze; maciascunodi loro può
assumersi il compito di informarsi e di organizzare i
problemi di sicurezzaedi salutesul lavoro per potermi
consigliare e affiancare efficacemente . . . . da solo non
posso far tutto!
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Se tutto ciò non sarà possibile, si potrà sempre ricorrere a consulenze esterne;
personeo servizi di prevenzione esterni all’impresa. Si
tratta dei servizi sanitari del lavoro, gli enti preposti al
controllo, ecc. Li conosco bene e SO di poter contare
sul loro aiuto per realizzare le misure di prevenzione
e di protezione a favore dei miei lavoratori.
%
Ma, potreste obiettare, tutto questo ha un costo!
Occorre procedere ad una scelta: è meglio pagare una prevenzione efficace piuttosto che
assenze dal lavoro a causa di infortuni (anche un infortunio si paga, ma l’entitàdella fattura
è difficile da precisare).
D’accordo, ma ritengo che una prevenzione presupponga la presenza di servizi di prevenzione antincendio, di pronto soccorso, mezzi ausiliari in casodi pericolograve e immediato!
È vero!
Dovete quindi (torna tutto a vostro vantaggio):
valutare o far valutare i rischi presenti nella vostra impresa;
redigere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano avuto come conseguenza per
i vostri dipendenti un’inabilitàal lavoro(occorreevitare
zione dei rischi!).
nuove perditedi tempoe la ripeti-
Concludendo, quale titolare di una PMI devo:
informare i miei dipendenti (‘) sui rischi
e i prowedimenti adottati e da adottare;
consultare questi ultimi sulla prevenzione e farli partecipare alla sua attuazione;
formare (‘) i lavoratori interessatj. È indispensabile ricorrervi per ogni caso di
nuova assunzione o di cambiamento del
posto di lavoro.
(‘1 Durante I’orar~o dl lavoro.
11
I
Ei lavoratori (7 che cosa rappresentano in questo quadro?
Sono rigorosamente tenuti a rispettare le mie istruzioni in funzione della formazione ricevuta e prendersi cura della loro sicurezza e salute nonché di quelle dei loro colleghi.
Che cosa significa tutto questo?
I lavoratori devono:
a) utilizzare correttamente le macchine, gli apparecchi, gli utensili,.i materiali e le attrezzature messe a loro disposizione;
b) servirsi correttamente delle attrezzature di protezione individuale che devono sempre
ricollocare al loro posto:
c) non manomettere i dispositivi di sicurezza montati sulle macchine e sugli impianti e utilizzarli correttamente;
d) segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai responsabili qualsiasi situazione di
lavoro che presenti un pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute, nonché
qualsiasi anomalia dei sistemi di protezione;
e) rendersi disponibili per qualsiasi mansione prevista dal regolamento di sicurezza e collaborare con il datore di lavoro per garantire un ambientee condizioni di lavoro senza rischi
per la sicurezza e la salute.
Riassumendo, i lavoratori e le lavoratrici impiegate nella vostra PMI devono partecipare attivamente alle vostre azioni di prevenzione e di protezione!
Ma per far questo occorre assumere l’iniziativa di azioni di prevenzione indispensabili e realizzarle!
Conclusioni
Quanto sopra costituisce il nucleo essenziale della direttiva quadro europea. Altri testi successivi hanno sviluppato i principi contenuti in tale direttiva.
L’essenziale è di esser convinti che voi siete responsabili della sicurezza e della protezione
della salute nella vostra azienda. Siete soli, ma potete (e talvolta dovete) farvi aiutare da tecnrci specializzati.
Da parte loro i lavoratori e i loro rappresentanti hanno l’obbligo di partecipare, ma per far
questo occorre ovviamente Informarli circa le vostre intenzioni, sollecitare il loro parere e
offrir loro una formazione adeguata affinché possano eseguire alla lettera le vostre
istruzioni.
12
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L’informazione, la consultazione, la partecipazione
e la formazione dei lavoratori nel settore della salute
e della sicurezza
l lavoratori cercano legittimamente d’informarsi sul loro lavoro.
LaComunità
europeafaecoatalepreoccupazionedei
lavoratori. Lodichiaraneiconsiderando della direttiva quadro 89/391/CEE, dei 12 giugno 1989, relativa all’attuazione di misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante.
il lavoro. Vi si dichiara ((che è necessario sviluppare l’informazione, il dialogo e la partecipazione equilibrata in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro fra i datori di lavoro
ed i lavoratori eio i loro rappresentanti grazie a procedure e strumenti adeguati, conformemente alle legislazioni ei0 prassi nazionalix
Modalità previste dalla direttiva quadro 89/391/CEE atte
a promuovere la consultazione, la partecipazione
e la formazione
La direttiva quadro prevede l’obbligo per i
datori di lavoro:
di informare i lavoratori eio i loro rappresentanti;
di consultare i lavoratori eio i loro rappresentanti per ottenere la loro partecipazione;
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di formare i lavoratori alla sicurezza e alla
salute.
Obiettivi dell’informazione dei lavoratori
Sono, rischi per lasicurezzaelasalute,maanchetuttelemisureadottatenell’ambitodell’impresa per combattere tali rischi in ogni posto di lavoro o di funzione.
Le misure adottate e le persone designate:
- per gli interventi di pronto soccorso;
- per la lotta antincendi e l’evacuazione dei lavoratori.
I pencolt gravi e immediati a cui possono essere esposti taluni lavoratori e le misure di protezione previste in tale contesto. In questo caso il datore di lavoro deve istruire ciascun lavoratore in modo che quest’ultimo possa interrompere il proprio lavoroe mettersi in salvo in caso di pericolo grave ed immediato (il lavoratore che si trovi in tali situazioni e che si allontani
dal posto di lavoro non può subire pregiudizi e deve essere protetto contro qualsiasi conse13
guenza dannosa ed ingiustificata). Il datore di lavoro deve anche informare qualsiasi lavoratore che si trovi in tale situazione affinché quest’ultimo possa adottare le misure adeguate.
Nota: il datoredi lavoro deveconcedereal lavoratore responsabile peri problemi di sicurezza nonché ai rappresentanti dei lavoratori l’accesso a qualsiasi informazione che consenta di valutare i rischi nell’impresa e ai resoconti degli infortuni destinati alle autorità competenti.
Modalità di organizzazione della consultazione e della partecipazione
dei lavora tori
Per tutti i problemi connessi con la sicurezza e la salute durante il lavoro, il datore di lavoro
deve:
- consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti;
- rispettare il loro diritto di presentare proposte;
- organizzare la loro partecipazione equilibrata all’organizzazione delle misure da
adottare.
In particolare consulterà i lavoratori ((esperti* in materia di sicurezza sul lavoro nell’impresa
a i rappresentanti dei lavoratori con le stesse qualifiche.
La consultazione dovrà verificarsi per:
a) qualsiasi azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute;
b) la designazione dei lavoratori responsabili delle attività di tutela di prevenzione dei rischi
professionali e delle rispettive attività in materia di tutela e prevenzione dei rischi;
c) la designazione dei lavoratori incaricati:
- delle attività di tutela e di prevenzione,
- degli interventi di pronto soccorso,
- della lotta antincendi e dell’evacuazione del personale dipendente;
d) l’utilizzazione e la natura delle informazioni relativealla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e ai gruppi di lavoratori esposti a rischi specifici.
Ciò posto, verranno consultati:
- sulle misure di protezione da adottare (nonché sul materiale da impiegare),
- sull’elenco degli infortuni sul lavoro comportanti più di 3 giorni di inabilità al lavoro,
- sulle relazioni .infortunibb da inoltrare alle autorità competenti;
e) la necessità di far ricorso a competenze esterne (se del caso, tenuto conto di eventuali
carenze in materia nell’ambito dell’impresa);
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f) la preparazione e l’organizzazione della formazione dei lavoratori con mansioni specifiche nei campo della sicurezza e della salute.
Nota: 1) I lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno il dirittodi richiedere al datoredi lavoro
di adottare misure idonee e di sottoporgli proposte in tal senso.
2) Il datore di lavoro deve loro concedere un esonero dal lavoro sufficiente, senza
perdita di retribuzione, per espletare la loro mansione con i mezzi indispensabili.
3) I lavoratori e/o i loro rappresentanti possono fare appello all’autorità competente
qualora ritengano che le misure adottate e i mezzi impiegati dal datore di lavoro
non siano sufficienti a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Formazione dei lavora tori alla sicurezza
Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione alla sicurezza e alla salute durante il lavoro
sufficiente e idonea, tenuto conto delle esigenze dei rispettivi posti di lavoro e funzioni.
Detta formazione avrà luogo all’atto:
- dell’assunzione.
- di un trasferimento o cambiamento di funzione,
- del cambiamento di un’attrezzatura di lavoro,
- dell’introduzione di una nuova tecnologia.
Detta formazione deve essere adattata all’evoluzione dei rischi e all’insorgenza di nuovi
rischi. Dovrà essere periodicamente ripetuta.
Tale formazione dovrà essere impartita alle seguenti condizioni:
- deve essere gratuita per i lavoratori e i loro rappresentanti;
- deve aver luogo durante l’orario di lavoro, sia all’esterno sia all’interno dell’impresa (conformemente alle prassi nazionali).
Nota: il datore di lavoro adotterà le misure idonee affinché, nello stesso luogo di lavoro, il
datore di lavoro atemporaneo* riceva le informazioni idonee dimodoché i suoi lavoratori (nesternin) siano informati dei rischi specifici dell’impresae delle misure di prevenzione adottate in ciascun posto di lavoro o funzione.
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Il datore di lavoro dovrà verificare che le istruzioni adeguate siano state effettivamente trasmesse dal datore di lavoro Mtemporaneon.
Controllo della salute dei lavoratori
Le legislazioni e le prassi nazionali prescrivono misuredicontrollodellasalutedei lavoratori in funzione dei rischi sul lavoro: ciascun
lavoratore deve avere la possibilità, se lo desidera, di essere sottoposto ad un controllo
sanitario ad intervalli regolari ecommisurato
ai rischi sanitari.
Conclusioni
La direttiva quadro del 12 giugno 1989 offre una nuova dimensione alla realizzazione di una
prevenzione attiva - datore di lavoro, lavoratori nella lotta contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali. Tutti sono soggetti per tale via ad obblighi e a diritti.
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La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro
Garantire la libera circolazione dei lavoratori, va bene, ma garantire la loro sicurezza e la loro
salute assume la stessa importanza: la direttiva quadro 89/391/CEE, del 12 giugno 1989, indica
perfettamente i grandi orientamenti in risposta a tale esigenza.
Occorre tuttavia migliorare progressivamente la situazione:
- occorrono norme di applicazione per questi grandi orientamenti in tutti gli Stati membri
e, in priorità, sui luoghi di lavoro;
- occorrono pertanto prescrizioni minime di cui tutti potranno beneficiare nei rispettivi
luoghi di lavoro. Proprio questo è l’obiettivo della direttiva 89/650/CEE, del 30 novembre
1989, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro.
Motivi che giustificano prescrizioni minime sui luoghi di lavoro
Per garantire un livello di sicurezza accettabile per tutti i lavoratori dei 12 Stati membri,
è assolutamente indispensabile tener conto
di tutti i livelli di sicurezza già adottati in tali
Stati e, su tale base, fissare non già una media
fra tali livelli, ma un livello minimo applicabile in tutta la Comunità, tenuto conto delle
rispettive economie e dell’evoluzione della
normativa in materia di sicurezza.
Questo & quanto prevede la direttiva
89/654/CEE sui luoghi di lavoro.
Che cos’è un luogo di lavoro?
Si trattadi luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, negli edifici dell’impresaodello stabilimento, ivi compresa qualsiasi altra zona nell’area di proprietà dell’impresa o dello stabilimento in cui il lavoratore può accedere per svolgere il suo lavoro.
Ad esempio una rampa per il caricamento, un’area di stoccaggio, un locale destinato alle
pause di riposo, uno spogliatoio sono considerati luoghi di lavoro.
E, in questi luoghi di lavoro, occorrono prescrizioni minime di sicurezza e di salute. Si tratta
di pura e semplice giustizia, considerando che è necessario che i lavoratori incontrino in
qualsiasi luogo della Comunità europea le stesse condizioni di sicurezza e di salute sul
lavoro.
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A chi spetta la sistemazione dei luoghi di lavoro nel senso suesposto?
È il datore di lavoro che deve prendersene cura, informando e consultando i lavoratori
responsabili, come previsto dalla direttiva quadro succitata.
Come deve operare?
Deve prowedere a sistemare le vie di circolazione che conducono ad uscite e ad uscite
di emergenza, mantenerle sgombre in modo da poter essere utilizzate in qualsiasi
momento.
Prowedereallamanutenzione tecnicadei luoghi di lavoro,degli impianti edei dispositivi
di lavoro, eliminando le anomalie che possono pregiudicare la sicurezza o la salute dei
lavoratori. (Si prendera cura in particolare della ventilazione, della temperatura, dell’illuminazione dei locali, della stabilità dei pavimenti, muri e soffitti, della manutenzione delle porte e portoni, finestre, scale e marciapiedi mobili, servizi sanitari, ecc.).
Prowedere alla regolare pulizia dei luoghi di lavoro e degli impianti e dispositivi al fine
di garantire condizioni igieniche idonee.
Si prenderà cura della manutenzione regolare e del controllo del funzionamento dei
dispositivi di sicurezza, preposti alla prevenzione e alla neutralizzazione dei pericoli.
E, per applicaretali misure(particolareggiatepiù avanti)etali principi, il datoredi lavorodeve
garantire:
- l’informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in merito a tutte le misure adottate
o da adottare per la sicurezza e la salute;
- la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e di loro rappresentanti sollecitandoli
a partecipare a tali disposizioni.
Gli Stati membri possono (‘) adottare misure nazionali più vincolanti da applicare sui luoghi di lavoro, qualora lo ritengano utile nell’intento di migliorare la tutela dei lavoratori.
Inoltre è ovvio che se il datore di lavoro e i lavoratori concordano, per l’impresa, misure di
prevenzionedei rischi e dei pericoli più vincolanti, tali misure potranno essere applicate nei
luoghi di lavoro.
Doveri specifici del datore di lavoro
Considerata l’entrata in vigore delle disposizioni della direttiva sui luoghi di lavoro, entro
il 31 dicembre 1992, occorre distinguere:
- il luogo di lavoro occupato per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992;
- II luogo di lavoro già occupato prima di tale data.
Esamineremo tuttavia in questa sede i principali aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro
senza tener conto di tale distinzione, per non complicarne l’interpretazione. In realtà in tutti
i locali nuovi o già utilizzati, si applicano generalmente le stesse regole. Le differenze verranno evidenziate a chiusura di ciascun capitolo, qualora risulti indispensabile.
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1. StabilitA e solidità degli edifici
Occorrono strutture progettate con cura,
fondazioni, ossature ed edifici solidi per I’insediamento dei luoghi di lavoro.
La progettazione dipenderà dal tipo di utilizzazione, industriale o commerciale.
2. Impianto elettrico
Deve essere studiato e realizzato in modo da
non costituire un pericolo d’incendio o di
esplosione per il personale 0 i visitatori. Il rischio elettrico è subdolo. La progettazione,
la realizzazione e la scelta dei materiali nonché dei dispositivi di protezione dovranno
essere effettuati con cura. Si dovrà anche tener conto di elementi aggravanti esterni (in
particolare la pioggia negli impianti all’aperto), della tensione utilizzata e della competenza delle persone aventi diritto di accesso
a parti degli impianti.
Tensione (bassa o alta), collegamento a terra
idoneo, nei rispetto dell’efficacia; impedire
un facile accesso alle parti attive, chiusura a
chiave dei locali, armadi e cassetti a rischio a
cui possono accedere soltanto le persone autorizzate. Occorre prevedere la presenza di
pannelli di segnaletica laddove esiste un pericolo indicante, se del caso, il divieto
d’accesso.
Esempio: le connessioni vanno realizzate
con estrema precisione per garantire la massima sicurezza.
3. Vie e uscite di emergenza
Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e uscite di emergenza dipendondo dall’uso, dall’attrezzatura e dalle dimensioni dei luoghi di lavoro nonché dal numero massimo
di lavoratori presenti (e talvoltadel pubblico, nelle imprese in cui vi abbia accesso): dovranno
sboccare all’aperto o in una zona di sicurezza.
Le porte e le usclte di emergenza non devono essere chiuse a chiave e devono potersi
aprire facilmente verso l’esterno. Chiunque
si trovi obbligatoad uscire rapidamentedeve
poterle aprire facilmente!
No! Questo no!
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Inoltre non si devono ostruire le vie e le uscite di emergenza con scatole di cartone, rifiuti,
sedie o materiale per il trasporto.
In caso di pericolo, ciascun lavoratore deve poter abbandonare il proprio posto di lavoro
seguendo i pannelli indicanti la direzione da seguire verso le uscite, in cui l’illuminazione
deve funzionare anche in caso di interruzione del circuito elettrico normale, e con rapidità,
nelle migliori condizioni di sicurezza. La circolazione deve essere assicurata senza ostacoli:
non ingombrare lescale, prevedere passaggi di dimensioni adeguateal numerodi lavoratori,
ecc. Divieto di utilizzazione di porte scorrevoli o a bussola.
4. Rilevazione e lotta antincendio
La lotta contro l’incendio va preparata prima che si scateni: in questo caso la prevenzione
è primordiale.
Le consegne sono affisse: devono essere semplici e chiare per qualsiasi lavoratore.
Tali consegne devono contenere obbligatoriamente:
- il numero telefonico dei pompieri,
- le modalità d’inserimento dell’allarme,
- la descrizione della procedura di chiamata dei soccorsi d’urgenza interni o, se del
caso, esterni (telefono, sirena, ecc.).
Tutti i luoghi di lavoro vanno equipaggiati
con dispositivi idonei (ad esempio estintori)
che i lavoratori devono saper utilizzare: in caso di incendio non c’è più il tempo materiale
per leggere le istruzioni. Devono esser ben
segnalati, di facile accesso e manipolazione.
L’evacuazione va prevista e preparata ordinando frequenti esercitazioni che consentano a
ciascuno di conoscere perfettamente il suo itinerario individuale: la segnaletica va curata
meticolosamente!
Conformemente alle legislazioni nazionali in vigore, le impresedovrannodotarsi di impianti
automatici per la rilevazione e l’estinzione degli incendi (tipo sprinklers).
Nota: le imprese che producono o depositano materie infiammabili devono adottare misure di prevenzione adeguate:
divieto di fumare, di utilizzare fiamme
non protette, provocare scintille, ecc.
5. Ventilazione dei luoghi di lavoro
Nei luoghi di lavorochiusi è indispensabiledisporrediariasalubreeinquantitasufficiente,
tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici a cui i lavoratori sono sottoposti.
Quando si utilizza un impianto di ventilazione, occorre garantirne il funzionamento attraversouncontrollopermanente, in gradodi registrarequalsiasi anomaliaedi prevenirequalsiasi
guasto.
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Per i nuovi locali (utilizzati dopo il 31 dicembre 1992) la direttiva prescrive che gli impianti
di condizionamento d’aria odi ventilazione meccanica non devono esporrei lavoratori a correnti d’aria fastidiose. Si dovranno eliminare rapidamente eventuali sporcizie o sedimenti
che possono comportare un pericolo per la salute:
- controllare la velocità dell’aria,
- pulizia delle condotte,
- ricambio periodico dell’aria.
Non va dimenticato che per la ventilazione dei locali non destinati unicamente al personale
e contenenti prodotti o sostanze pericolose depositate (laboratori, locali di riempimento,
sacchi, bidoni, fusti, ecc.) vanno adottate disposizioni specifiche.
6. Temperatura dei locali di lavoro
Deve essere adattata alle esigenze dell’organismo umano.
Gli edifici e i locali saranno riscaldati durante la stagione fredda evitando qualsiasi emanazione pencolosa.
La temperatura dei locali annessi deve essere scelta in funzione dell’utilizzazione prevista:
ad esempio locali per il riposo, mense, permanenze, locali per interventi di pronto soccorso,
docce, impianti sanitari.
Inoltre peri nuovi locali utilizzatidopo il31 dicembre1992occorreevitareI’insolazionediretta ed eccessiva dei posti di lavoro attraverso le finestre, pareti vetrate o il tetto. Si terrà conto
del tipo di lavoro effettuato e della natura del locale.
Nota: l’insolazione eccessiva può anche essere regolamentata sul piano nazionale per gli
impianti vetusti.
7. Illuminazione naturale ed artificiale dei locali di lavoro
Preferenza e priorità all’illuminazione naturale (preferibile a qualsiasi altra), che occorre
completare con un’illuminazione artificiale idonea per salvaguardare la salute e la sicurezza
dei lavoratori.
Esempio: vedasi la regolamentazione nazionale che precisa il numero di 4ux. necessari per
determinati lavori di precisione ad esempio nei locali per disegnatori, lavon di orologeria,
ecc.
È indispensabile un’illuminazione di sicurezza laddove si rischiano guasti all’impianto elettrico. L’illuminazione di sicurezza deve essere efficace e indipendente dai circuiti normali
dell’impresa.
Il tipo di illuminazione prevista nei locali e per le vie di comunicazione non deve provocare
rischio di infortunio peri lavoratori, ad esempio cadute nellescale. Inoltre non deve danneggiare la vista, in particolare abbagliando o stancando la vista. Occorrerà inoltre evitare scarti
eccessivi d’intensità luminosa in locali comunicanti.
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8. Pavimenti, muri, soffitti e tetti dei locali di lavoro
Pavimenti
a) Stabili, fissi, non sdrucciolevoli, privi di fori, protuberanze o piani inclinati pericolosi
(questi ultimi, quando vanno utilizzati per facilitare il passaggio o il trasporto, dovranno
essere controllati accuratamente per evitare scivolamenti).
b) Pulizia facile e esente da pericoli delle superfici dei pavimenti, muri e soffitti. Eventualmente intonacarli per conservare condizioni igieniche adeguate.
Pareti
Trasparenti o translucide, in particolare le pareti completamente vetrate e in prossimità dei
posti di lavoro delle vie di circolazione:
a) devono essere segnalate,
b) devono essere realizzate con materiali sicuri e separate dai posti di lavoro, affinché i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti né essere feriti qualora vadano in
frantumi.
Tetti
Accesso vietato. Quando è autorizzato occorre fornire attrezzature che garantiscano la sicurezza del lavoroda effettuare; essenzialmente nei casi in cui i materiali costituenti il tetto non
offrano una sufficiente resistenza.
Va notato che la direttlva precisa che i luoghi di lavoro devono esser dotati di isolamento
termico sufficiente in funzione dell’attività fisica svolta dai lavoratori.
9. Finestre ed illuminazione zenitale dei locali di lavoro
I lavoratori devono poter aprirle e chiuderle, sistemarle e fissarle. Devono presentare
quindi un facile accesso e poter essere azionate senza pericolo.
Quando sono aperte, non devono rappresentare un pericolo per i lavoratori.
Devono essere configurate in modo da consentire una pulizia senza rischi per i lavoratori
che l’effettuano e per i lavoratori presenti nell’edificio o nelle vicinanze.
Possono essere previsti dispositivi speciali di pulizia, ad esempio le piattaforme montate su
carrelli elevatori o azronate da cavi di fronte alle pareti esterne.
Nota: secondo la direttwa tale regolamentazione interessa soltanto i locali nuovi maevidentemente una prevenzione corretta richiede che tali principi siano applicati in qualsiasi
luogo.
10. Porte e portoni
Per i locali già utilizzati va prewsta una segnaletica all’altezza degli occhi sulle porte e pannelli trasparenti, sulla superficie completa o parte delle porte e portoni a battente.
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Peri locali nuovi, il numerodi portee portoni, le loro posizioni, i materiali utilizzati, ledimensioni. sono definite in funzione della natura e dell’uso dei locali in cui sono installati:
- devono poter essere aperte quando i locali sono occupati;
- devono potersi aprire dall’interno senza dispositivi speciali;
- tutte le parti trasparenti devono essere realizzate con materiali di sicurezzao protetti contro eventuali sfondamenti per evitare ferite a danno dei lavoratori;
- le porte scorrevoli devono essere equipaggiate con un sistema di sicurezza che ne impedisca la fuoriuscita dalle guide e la caduta;
- le porte e i portoni che si aprono verso l’alto devono esser dotati di un sistema di bloccag
gio per evitarne la ricaduta: sistema di arresto di emergenza per i portoni automatici;
- le porte e i portoni meccanici 0 automatici vanno controllati regolarmente per evitare infortuni;
- se ne deve prevedere l’apertura manuale e la presenza di dispositivi di arresto e di
emergenza;
- i portoni per autoveicoli vanno completati con porte riservate ai pedoni a meno che non
possano essere utilizzate con assoluta sicurezza: le porte pedonali vanno segnalate visibilmente e mantenute libere.
11. Vie di circolazione e zone di pericolo
Ogni lavoratore, a piedi o motorizzato, deve potercircolare senza rischi per la sua vita o quella degli dere le misure
necessarie per la protezione della sicurezza e della salute
dei lavoratori, basandosi sui seguenti principi:
1) evitare i rischi;
2) valutare i rischi che non possono essere evitati;
3) combattere i rischi alla fonte: si deve pertanto intervenire sulla macchina che produce
rumore eccessivo prima di isolare il locale in cui è installata;
4) per pervenire a quanto sopra, si dovràtener conto del grado di evoluzie una segnaletica
orizzontale delle vie di circolazione.
Zone di pericolo (in funzione dell’attività dell’impresa)
- Segnaletica ben visibile.
- Dispositivi di divieto di accesso ai lavoratori non autorizzati a penetrarvi.
- Va prevista una protezione dei lavoratori autorizzati ad accedervi.
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12. Scale e marciapiedi mobili
- Devono funzionare senza pericolo per i lavoratori.
- Devonoesseredotati di dispositivi di sicurezzaedi arrestodi emergenzaaccessibili, facilmente identificabili e manovrabili.
13. Banchine e rampe di carico
- Vanno studiate in funzione della dimensione dei carichi trasportati.
- Sono dotate di almeno un’uscita o di due uscite quando sono particolarmente lunghe.
- Le rampe devono essere dotate di sistemi di sicurezza per evitare rischi di infortuni odi
cadute dei lavoratori.
14. Dimensioni e volume d’aria dei locali. Spazio per la libertà di movimento sul posto
di lavoro
-
I locali di lavoro devono avere una superficie a pavimento, un’altezza e un volume d’aria
tali da permettere ai lavoratori di eseguire il loro lavoro senza rischi per la sicurezza, la
salute e il benessere.
NB: molte normative nazionali prevedono con minuzia i provvedimenti da adottare.
- La libertàdi movimento in prossimitàdel posto di lavoro deve essere assicurata ai lavoratori grazie ad un dimensionamento o ad una superficie esattamente calcolata dei locali.
Qualora non sia possibile per motivi specifici del posto di lavoro, occorre disporre nelle
vicinanze del posto di lavoro di un altro spazio libero sufficiente.
15. Locali di riposo
- Un locale di riposo facilmente accessibile va messo a disposizione dei lavoratori qualora
la sicurezza e la salute dei lavoratori o il numero dei lavoratori ivi operanti lo esigano,
tenuto conto del tipo di attivitàesercitata.
NB: questo locale potràessere definito previa consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; si potrebbe ad esempio utilizzare un locale mensa dopo adeguata pulizia e in orari diversi da quelli destinati ai pasti.
- Occorredotarliditavoliesedieaschienale,tenendocontodel numerodei lavoratori interessati.
- Si devono adottare misure di protezione per i non fumatori.
- Dovranno essere di dimensioni sufficienti.
Qualora non esistano locali previsti in casodi interruzioni frequenti del lavoro(forni di vetrerie, siderurgia, ecc.), altri locali devono essere messi a disposizione del personale affinché
possa soggiornarvi durante l’interruzione con misure di protezione per i non fumatori!
16. Donne incinte e madri che allattano
Le donne incinte e le madri che allattano sul lavoro devono avere la possibilitàdi riposarsi
in posizione distesa e in condizioni idonee.
NB:
vedere al riguardo le legislazioni nazionali che autorizzano o meno l’allattamento
durante l’orario di lavoro e le misure previste sul lavoro per le lavoratrici incinte.
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17. Servizi sanitari
a) Spogliatoi e armadi per il vestiario
- Sono previsti nelle imprese in particolare
quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro e quando non è possibile, per ragioni evidenti di salute o decenza, cambiarsi
in un altro locale.
- Le dimensioni devono essere sufficienti e consentire di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
- Separazione fra indumenti di lavoro e indumenti privati quando le circostanze lo richiedano: presenza di prodotti o sostanze pericolosi o contaminanti.
- Qualora gli spogliatoi non risultino indispensabili, i lavoratori devono poter disporre di
uno spazio per riporre i loro indumenti personali.
b) Docce e lavabi
- Sono messi a disposizione dei lavoratori
quando il tipo di attività o la salubrità lo
esigano.
- Si dovrà disporre di sufficienti
mensioni.
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- Il numero deve adeguarsi al numero dei
lavoratori affinché ciascuno possa utilizzarli senza ostacoli e in condizioni igieniche idonee.
- Le docce dovranno essere equipaggiate con rubinetti per acqua calda e fredda.
- Se necessario, sono previsti lavabi nellevicinanze dei posti di lavoro (facilmente raggiungibili, con acqua calda e fredda).
- I locali per le docce e i lavabi nonché gli spogliatoi devono essere mutuamente accessibili
con facilità.
c) Gabinetti e lavabi
I lavoratori devono disporre di gabinetti e lavabi in prossimità dei posti di lavoro (per evitare
percorsi andata e ritorno nei corridoi e lontano dai posti di lavoro!).
Lo stesso vaie per i locali di riposo, gli spogliatoi, le docce e i lavabi, che devono disporre
di questo tipo di agevolazioni.
Nota importante: per le lavoratrici si dovranno prevedere separatamente vestiari, locali per
docce, lavabi, gabinetti, ovvero in alternativa si dovrà prescrivere un’utilizzazione separata.
18. locali adibiti al pronto soccorso - Materiale
a) locali: uno o più vani in funzione del tipo di attività (nonché del numero dei lavoratori):
- devono essere segnalati nella loro funzione;
- devono essere facilmente accessibili alle barelle;
- vanno equipaggiati con impianti e materiale appropriati.
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Conclusioni
La direttiva 89/654/CEE, del 30 novembre 1989, relativa ai luoghi di lavoro prevede un buon
numero di disposizioni particolareggiate.
Ogni Stato membro deve trasporre le disposizioni della direttiva nella propria regolamentazione.
Tuttavia un certo numero di normative nazionali sono già applicate in tale settore. Ci si può
quindi chiedere che cosa resti da fare.
È sufficiente integrare tale normativa riprendendo gli elementi della direttiva o adattandoli
alle circostanze locali. La regolamentazione nazionale deve allinearsi ed armonizzarsi con
la direttiva europea. Riassumendo quest’ultima indica gli obblighi del titolare dell’impresa
per quanto riguarda la configurazione e la disposizione dei luoghi di lavoro. Deve inoltre
garantirne il buon stato di funzionamento, condizione indispensabile per assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Tutti hanno lo stesso interesse:
il buon andamento dell’impresa in condizioni di sicurezza e di salute!
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b) Materiale: deve essere disponibile in vicinanza dei luoghi o posti di lavoro:
- deve essere segnalato nella sua funzione;
- deve essere facilmente accessibile;
- si tratta in generale di cassette per pronto soccorso.
19. Lavoratori portatori di handicap
Le misure previste si applicano a tutti i locali di lavoro, nuovi e vetlstiroccorre facilitare il
lavoro degli handicappati.
Conseguentemente: si dovràprocedere alla risistemazione delle porte, corridoi, scale, docce, lavabi, gabinetti, posti di lavoro, vie di circolazione ecc. L’impresa va quindi configurata
in questo senso (in materia vedasi le disposizioni legali in ciascun Stato membro).
20. Luoghi di lavoro esterni (disposizioni particolari)
Le disposizioni sono
aperta.
adottate al fine di limitare
al minimo i rischi e i pericoli del lavoro all’aria
Conseguentemente: posti di lavoro,
vie di comunicazione,
siti e impianti all’aperto
sono configurati con la massima sicurezza.
In particolare: le zone di pericolo
le porte e i portoni (automatiche o meno)
le scale e marciapiedi mobili
le banchine a rampe di carico
sono studiate in modo adeguato.
L’illuminazione dei posti di lavoro all’esterno dovrà essere sufficiente e compensare la
carenza o l’assenza dell’illuminazione solare.
Infine I posti di lavoro esterni devono essere, per quanto possibile, configurati in modo che
i lavoratori:
- siano protetti contro gli agenti atmosferici e le cadute di oggetti non siano esposti a livello
sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi (gas, vapori, polveri, ecc.);
- possano abbandonare rapidamente il posto in caso di pericolo
owero essere soccorsi con facilità, senza ritardi;
-
non siano esposti al rischio di scivolamenti o cadute.
Il testo dell’allegato aggiunge, peri locali giàutilizzati, che i luoghi di lavoro interni ed esterni
vanno configurati in modo che la circolazione dei pedoni e dei veicoli avvenga con ia massima sicurezza.
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Uso delle attrezzature di lavoro
Oltre un quarto dei lavoratori europei ritiene di utilizzare attrezzature da lavoro sostanzialmente pericolose per oltre il 25% dell’orario di lavoro (‘).
Due terzi dei dipendenti considerano che l’impresa i? la principale responsabile della prevenzionedegli infortuni edelle malattie professionali. Le impresecon meno di lodipendenti, che non dispongono delle stesse risorse da destinare alla prevenzione come awiene per
le grandi imprese, considerano generalmente che la responsabilith dei lavoratori stessi e
quella dei governi deve entrare in conto in materia di prevenzione.
Obiettivo della presente direttiva
L’obiettivo della direttiva europea 89/655/CEE consiste nei fornire una risposta all’attesa dei
lavoratori per quanto riguarda le prescrizioni minimedi sicurezzaedi salute per l’uso da partedei lavoratori durante il lavorodi attreuaturedalavoro. Ladirettivaprevede nei particolari
la partecipazione attiva dei lavoratori alla tutela della sicurezza e alla salute nell’ambito dell’impresa.
In che cosa consiste un’attrezzatura da lavoro?
Si tratta di macchine, apparecchi, utensili e impianti utilizzati sul lavoro.
L’operatore è il lavoratore incaricato di intervenire per svariate ragioni su tale attrezzatura
di lavoroodi utilizzarla per altri scopi. Attraverso il suofunzionamento, l’attrezzaturadi lavoro PIJI?I costituire un pericolo per lavoratori esposti all’interno di una zona pericolosa, i cui
limiti dipendono dal tipo di rischi indotti dall’attrezzatura.
Attrezzature di lavoro
Acquistate nuove dopo il 31 dicembre 1992 devono essere state fabbricate in conformità delle esigenze espresse da tutte le direttive precedenti applicabili, ad es. la direttiva 89/392/CEE.
In linea di massima le attrezzature devono quindi essere munite del marchio CE attestante
la loro conformità alle direttive comunitarie. Per quanto riguarda le attrezzature già operanti
nell’impresa a tale data, al datore di lavoro è concesso un termine di adeguamento con scadenza il 31 dicembre 1996.
Prima di scegliere l’attrezzatura di lavoro da mettere a disposizione dei propri lavoratori, il
datore di lavoro deve attentamente valutare le condizioni e caratteristiche specifiche dell’impresa e i rischi indotti dall’utilizzazione di tale attrezzatura. Tali rischi devono esser resi
minimi o meglio completamente eliminati se possibile.
Allorché l’uso di unadeterminata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico,
l’impiego di tale attrezzatura va riservata in qualsiasi circostanza (funzionamento normale,
manutenzione, riparazione) a lavoratori in possesso di formazione e informazioni specifiche.
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1x.
Un’attrezzatura di lavoro non può essere utilizzata per operazioni o in condizioni non previste. Deve essere dotata in modo chiaramentevisibile di istruzioni e segnaletiche di sicurezza
indispensabile.
Occorre prevedere un accesso in condizioni di sicurezza idonee a tutti i siti in cui è installata
l’attrezzatura e dove possono rendersi necessari lavori di manutenzione o di riparazione.
In ogni caso le attrezzatu re di lavoro devono essere soggette ad una manutenzione regolare.
Elenco delle principali prescrizioni minime
a) Sistemi di comando
Tali sistemi devono essere chiaramente visibili, identificati, equipaggiati di comando a distanza quando è possibile, lontani dalla zona pericolosa e provvisti di arresto di emergenza,
in aggiunta al comando di arresto normale.
L’avviamento dell’attrezzatura deve potersi effettuare soltanto come risultato di un’azione
volontaria specifica. Una manovra inavvertita non deve comportare conseguenze pericolose.
L’operatoredevedisporredi unavisualeliberasullazonapericolosae/oanticipare,con
vallo di tempo sufficiente, l’avviamento con un segnale prestabilito.
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Un arresto o un guasto ai sistemi di comando non deve comportare una situazione pericolosa.
L’ordine di arresto è prioritario rispetto agli ordini di avviamento.
6) Dispositivi di sicurezza e di protezione
Devono essere robusti, solidamente fissati, ma tuttavia studiati in modo da essere smontati
facilmente per consentire l’accesso alla zona pericolosao all’attrezzatura in caso di necessità
e non dare origine a rischi supplementari.
Devono proteggere contro le proiezioni, le emanazioni di gas, le cadute, i rischi di scoppio
o di rottura, I rischi elettrici, ecc.
La loro funzione è quella di evitare che il lavoratore venga a trovarsi a contatto con zone molto calde o molto fredde, o che siano trascinati da un meccanismo mobile dell’attrezzatura.
Se del caso, le attrezzature di lavoro devono essere stabilizzate e occorre segnalare l’accesso
alla zona pericolosa.
c) Illuminazione
L’illuminazionedellezonedi lavoro e di manutenzione deve risultare sufficiente in funzione
dei lavori da effettuare in tali siti.
d) Dispositivi d’allarme
Devono essere percettibili senza difficoltà (superare il rumore ambientale quando si tratta
di un segnale sonoro) e non vi devono essere ostacoli all’interpretazione immediata di tali
segnali da parte dei lavoratori.
e) Manutenzione
Deve essere effettuata sull’attrezzatura non in movimento. Qualora non sia possibile vanno
adottate misure di protezione idonee.
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Formazione ed informazione dei lavoratori
I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata alle mansioni assegnate dal datore di
lavoro.
Le informazioni e le istruzioni dovranno riguardare le condizioni di utilizzazione normali
delle attrezzature, le situazioni anormali prevedibili egli insegnamenti forniti dal comportamento dell’attrezzatura in funzionamento normale o in caso di incidenti.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Si tratta di mettereadisposizionedi tutti I’esperienzaacqujsita dai lavoratori. Informati eformati correttamente, contribuiscono a migliorare il livello generale di sicurezza e di salute
dell’impresa fornendo utili consigli al datore di lavoro.
Laconsultazionedei lavoratori puòesseredirettao realizzarsi con l’intermediazione dei rappresentanti dei personale.
Una PMI, a causa delle sue dimensioni, non è in grado di realizzare gli stessi investimenti
onerosi come unagrande impresa, maviceversa i rapporti mutui fra i lavoratori econ il datore di lavoro sono più stretti, consentendo una più facile comprensione della dimensione collettiva ed interattiva della sicurezza e della salute sul lavoro.
Attrezzature specifiche di lavoro
Nel prossimofuturoverranno impartitedisposizioni complementari sulle prescrizioni minime supplementari applicabili a talune attrezzature specifiche.
Conclusioni
Le attrezzature di lavoro rappresentano gli elementi ausiliari indispensabili alla produzione
dell’impresa; scelti intelligentemente, applicati correttamente, oggetto di una manutenzrone regolare, contribuiranno a proteggere il lavoratore e migliorare le sue condizioni di
lavoro.
La presente direttiva introduce una dimensione supplementare:
garantisce il rispetto in tutta la Comunitd delle regole minime in fase di utilizzazione delle
aftrezzature di lavoro, per sottolineare /a funzione essenziale della presa in considerazione
della dimensione salute e sicurezza dei lavoratori sul lavoro.
Le attrezzature di protezione individuale
La filosofia che sta alla base delle direttive della Comunità europea in materia di sicurezza
e di salute dei lavoratori sul lavoro consiste nel prevedere ed eliminare la presenza di eventuali situazioni potenzialmente pericolose alla fonte, già nella fase di concezione delle
attrezzature di lavoro e in quella della pianificazione delle varie operazioni.
Tali direttive prevedono anche prescrizioni minime per leattrezzature nonché una procetiura di concertazione nella fase che precede l’inizio dei lavori, attraverso una formazione e
l’informazione dei lavoratori sulle loro mansioni e sugli strumenti tecnici necessari per
eseguirle.
Ci si può tuttavia trovare di fronte ad un rischio residuo imprevedibile o inevitabile nonostante il ricorso a prowedimenti preventivi: in questo caso il lavoratore deve essere protetto
allo scopo di eliminare o ridurre le conseguenze dell’incidente o dell’infortunio imputabili
ai rischi presenti; l’ultima barriera a protezione dei rischi di eventuali lesioni è proprio
l’attrezzatura di protezione individuale (API).
Caratteristiche di un’attrezzatura di protezione individuale
Si tratta di qualsiasi tipo di attrezzatura (‘1 che il lavoratore deve indossare temporaneamente o permanentemente per avere una protezione nei confronti di uno o vari rischi che
possono minacciarne la sicurezza e la salute sul lavoro.
È quindi indispensabile che l’attrezzatura in oggetto abbia una funzione specifica in materia
di protezione della salute e della sicurezza del lavoratore sul lavoro, trascurando qualsiasi
altro scopo d’interesse generale per l’impresa (ad esempio l’obbligo di indossare
un’uniforme).
(1) Non fanno pane di questa categova le attrezzature destinate ai servizi di pronto soccorso e di salvataggio e di
autodifesa nonché le attrezzature di protenone Individuale da utilizzare SUI mem di trasporto stradale.
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Obiettivi previsti dalla direttiva
La direttiva 89/656/CEE, del 30 novembre 1989, integrata dalla comunicazione della Commissione 89/C/328/02, fissa una serie di prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l’uso da
parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.
Dette prescrizioni minime non vietano in alcun modo ai titolari di PMI di adottare o applicare
nelle loro aziende misure più efficaci in materia di protezione dei lavoratori, sulla base delle
prescrizioni dettate dai regolamenti nazionali in vigore oppure decise nell’ambito dell’impresa previa consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
La direttiva prevede obblighi peri datori di lavoro e contempla allegati indicativi. A sua volta
la comunicazione della Commissione offre indicazioni in sede di valutazione delle API.
Una API deve essere ideata e realizzata in conformità delle disposizioni regolamentari in
vigore. Il datore di lavoro fornisce gratuitamente ai suoi lavoratori API in condizioni di
efficienza:
- adeguate ai rischi da prevenire;
- che non costituiscano di per sé cause di nuovi rischi;
- che tengano conto dei parametri individualidipendenti dall’utilizzatore e dalla natura del
lavoro svolto.
Normalmente va prevista un’attrezzatura per ciascuna persona esposta! Qualora più di una
API sia fornita ad uno stesso lavoratore, le medesime devono essere mutuamente compatibili; nel caso in cui una API debba essere utilizzata da diversi lavoratori, si dovrà curarne il
rispetto rigoroso delle norme igieniche.
Il datore di lavoro deve assicurarsi che le informazioni indispensabili all’uso delle API siano
disponibili nell’impresa sotto una forma e una lingua comprensibili ai lavoratori che le utilizzano. Il datore di lavorodovràorganizzare riunioni di formazione e di esercitazioni peri lavoratori Interessati, per verifrcare che le API siano utilizzate nel rispetto delle istruzioni
impartite.
Le API saranno utilizzate dai lavoratori soltanto nei casi previsti e previa informazione del
lavoratore da parte del datore di lavoro sulla natura dei rischi contro i quali la API è destinata
a proteggerli.
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I lavoratori eio i loro rappresentanti sono in ogni caso informati dal datore di lavoro sulle
misure da adottare a tutela della loro salute e sicurezza con l’impiego delle API e sono consultati e sollecitati a partecipare ad una fase di riflessione circa le modalità di applicazione
più efficaci delle disposizioni previste dai vari regolamenti intesi a tutelare i lavoratori.
Modalità di valutazione e apprezzamento della necessità di ricorrere
all’uso di una API
È opportuno procedere all’esame delle parti del corpo che possono essere esposte ai rischi.
I principali rischi da prendere in considerazione sono:
Rischi fisici
- Meccanici:
l cadute,
l urti,
l colpi, impatti, compressioni,
l perforazioni, tagli, abrasioni,
l vibrazioni,
l scivolamenti.
- Termici:
l calore,
fiamme,
l freddo.
- Elettrici.
- Radiazioni:
. non ionizzanti,
l ionizzanti.
- Rumore.
Rischi chimici
- Aerosol:
l polveri,
l fumi,
l nebbia.
- Liquidi:
. immersioni,
l schizzi, proiezioni.
- Gas, vapori.
Rischi biologici
- Batteri patogeni.
- Virus patogeni.
- Funghi responsabili di micosi.
- Antigeni biologici non microbici.
Ad esempio, un lavoratore la cui mansione si svolge in un ambiente dove il livello sonoro
è molto elevato e non attenuabile in particolare con misure collettive (isolamento delle macchine), è esposto al rumore. L’organo colpito è l’udito; la soluzione da prevedere con una
API è l’auricolare protettore. Parallelamente vanno adottate altre misure, ad esempio ridurre
il tempo di esposizione, o l’acquisto di macchinari meno rumorosi.
Per analizzare i rischi, il titolare di una PMI deve procedere metodicamente e può ricorrere
all’aiuto di esperti, quali il medico del lavoro, il consulente tecnico, controllori o esperti
diversi, senza dimenticare il Comitato d’igiene, di sicurezza e delle condizioni di lavoro o
un organo equivalente, i delegati del personale e i lavoratori interessati.
La direttiva fornisce elenchi di esempi di API nonché di attivita e di settori di attivita che possono richiedere l’impiego di API, a cui il titolare di una PMI potrà utilmente far capo.
Modalità di valutazione di una API dal punto di vista della sicurezza
NormepratichesonoindicatedallacomunicazionedellaCommissionepubblicatasullaGazzeita ufficiale delle Comunitàeuropee C 328 del 30 dicembre 1989.
Nell’allegato sono configurate nove categorie di API classificate in funzione dell’organo da
proteggere ovvero in .funzione del rischio. Le caratteristiche di tali categorie sono evidenziate sistematicamente sotto forma di tabelle.
Sono definiti:
- i rischi da coprire,
- i rischi legati all’attrezzatura,
- i rischi legati all’impiego dell’attrezzatura.
Per ogni voce sono specificati:
- i rischi,
- le origini e la forma dei rischi,
- i fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e
!‘utr!izzrzicne dell’attrezzatura.
Osservando, ad esempio, la voce Nrischi legati all’impiego dell’attrezzaturan, voci comuni a
tutte le categorie:
- il *rischio» precisa l’elemento che la protezione scelta non protegge sufficientemente;
- le -origini e forme dei rischix sono una scelta errata dell’attrezzatura, l’utilizzazione impropria dell’attrezzatura o infine, insudiciamento, usura o deterioramento dell’attrezzatura. Per ogni situazione sono indicate le misure da adottare, che variano a seconda della
categoria in esame.
Conclusioni
L’API deve essere scelta in base ad attente considerazioni.
Deve:
- essere munita del marchio CE,
- essere adeguata ai rischi previsti,
- offrire una protezione effettiva,
- essere comoda, sottoposta a corretta manutenzione ed usata in conformita.
Non deve intralciare i movimenti e in particolare deve essere indossata in permanenza per
tutto il tempo in cui è presente l’esposizione al rischio da cui deve proteggere.
Non va dimenticata l’esigenza di prioritd da accordare alla protezione
collettiva, le API rappresentano l’ultimo baluardo contro i rischi!
36
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- . . . . _..
_
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_
.
. . .
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La manipolazione dei carichi
«Ho mal di schiena!>>
Tale esclamazione si ascolta purtroppo frequentemente.
Mai di schiena dovuto all’attività professionale, alle attività del tempo libero oagli sport praticati con passione.
Tale preoccupazione è stata fatta propria dalla Comunità europea: la direttiva90/269/CEE, del
29 maggio 1990, definisce le prescrizioni minime concernenti la manipolazione manuale di
carichi che dà origine a rischi, in particolare dorso-lombari, per i lavoratori.
Per manipolazione di carichi si intende:
qualsiasi operazione di trasporto manuale di un carico con operazioni di sollevamento, posa, spinta, trazione, spostamento che comportano rischi dorso-lombari per i lavoratori.
Obblighi del datore di lavoro
Il datoredi lavorodevevalutare i rischi connessi con la manipolazionedei carichi ed adottare
le misure organizzative necessarie 0 ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte
dei lavoratori.
Qualora non sia possibile, il datore di lavoro deve, fra l’altro:
- organizzare i posti di lavoro tenendo conto dei carichi in gioco, degli sforzi fisici richiesti
ai lavoratori e dei fattori individuali: attitudine fisica, struttura corporea, indumenti da
lavoro, ecc.;
- informare i lavoratori in materia, chiedendone il parere e istruendoli sui problemi di trasporto dei carichi.
In particolare i responsabili della sicurezza e della sanità avranno la mansione di verificare
che l’informazione e la formazione in materia vengano correttamente impartite.
Concretamente i lavoratori e i loro rappresentanti dovranno:
essere informati in merito a tutte le misure di protezione e di prevenzione per la movimentazione di carichi nell’impresa.
Dovranno essere informati:
sul peso del carico,
sul centro di gravità del carico (o sul lato che risulta più pesante),
ricevere un’adeguata formazione sul mododi procedere: in generale piegare in ogni caso
le ginocchia, non piegare o incurvare il corpo, braccia tese sotto il carico, ecc.
1.
: . .
La massima Nin questo modo sono evitati i pericolh dovrà concretizzarsi:
l
Posizione corretta dei piedi
Mai a piedi giunti, per evitare una perdita
dell’equilibrio; occorre invece mantenere
una distanza di 50 cm.da un piede all’altro,
uno nella direzione del movimento previsto
l’altro in una posizione che consenta la
spinta del corpo.
0 Posizione corretta della schiena
Mai piegata in avanti, ma inclinata, ginocchia
flesse; stendendo le ginocchia si dovrà raddrizzare la schiena.
0 Posizione corretta delle braccia
Non flettere mai i gomiti, tenere le braccia
aderenti del corpo e per quanto possibile
tesi.
l
Mento retratto
Fin dall’inizio del movimento, la parte superiore della testa deve rialzarsi leggermente, il
mento rientrare, la colonna vertebrale irrigidirsi (insieme al collo). Per quale motivo?
Per sollevare automaticamente il petto e preparare le spalle ad un’azione più efficace delle
braccia.
Modo corretto di afferrare
I carichi non vanno afferrati con la punta delle dita, per evitare il rischio di sottoporre a
sforzi i muscoli e i tendini. Al contrario i carichi devono essere afferrati con tutta la mano.
Asinistra,esempiodanon seguirefpresacon
soltanto tre dita). A destra presa con tutta la
mano, che riduce cosìlo sforzo muscolare
dell’avambraccio.
l
Utilizzazione del peso del corpo
Quando si deve sollevare un oggetto dal pavimento, la spinta del piede arretrato, combinata
con l’estensione delle ginocchia, sposta il corpo in avanti e in alto. Per un breve istante, il
corpo si trova squilibrato. Tale situazione è compensata immediatamente da uno spostamento della gamba arretrata in avanti (come avviene camminando).
Unavolta ristabilito l’equilibrio, il movimento di sollevamento è terminato. Lo spostamento
in avanti ha quindi facilitato il passaggio dall’azione di sollevamento all’azione di trasporto.
38
Attenzione!
Il peso è soltanto uno degli elementi del carico.
Non sempre il peso è conosciuto dal datore di lavoro e, salvo eccezioni, non sempre è indicato sui pacchi o sui pezzi da sollevare.
Occorre pertanto prendere le opportune precauzioni prima di sollevare carichi.
Oltre al peso si dovrà tener conto di vari fattori
- Volume del carico.
- Manovrabilità del carico.
- Altezza di sollevamento.
- Distanza da percorrere.
- Possibilità o meno di ripartire il carico.
Si dovrà inoltre tener conto della mansione da assolvere
- Può essere una mansione temporanea.
- Può essere una mansione ripetitiva con tempi di pausa più o meno previsti durante il trasporto.
- Si tratta di un lavoro normale e continuo di manutenzione.
Quindi il peso non è il solo elemento in gioco!
Occorre innanzitutto una postura idonea, considerato che gli infortuni dorso-lombari sono
spesso la conseguenza di una scorretta posizione o di una postura non adeguata.
I
Posizioni piti efficaci per il trasporto di carichi
Ad esempio:
Movimentazione di un fusto d’olio
Sollevamento di oggetti di notevole lunghezza
./
’‘/
,,
.’
.‘\,
>
‘..
;
Nota
‘
,
:
,‘
.,I
‘<
1. Contrariamente a quanto si pensa comunemente, esiste una differenza fra un chilo di
piume e un chilo di piombo!
La differenza consiste nei volume e nella tecnica di presa del carico.
,..
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.*.
.
;
‘
,.
.’
:’
‘
_’
‘,
3
Occorre:
8’
).
- non afferrare mai il carico con la punta delle dita, per evitare sforzi pericolosi di taluni
muscoli e tendini;
- afferrare i carichi a braccia tese per ridurre lo sforzo muscolare dell’avambraccio;
- fornire la necessaria formazione ai lavoratori sulle corrette operazioni di presa dei
carichi!
2. Per completare l’argomento, sottolineiamo l’importanza di altri fattori che intervengono
nella movimentazionedei carichi: oltre alle caratteristichedei carichi, non vannodimenticati
gli sforzi fisici richiesti ai lavoratori, le caratteristiche ambientali in cui va effettuata la movimentazione, la specificità dell’attività da svolgere (muscoli sollecitati, cadenza di trasporto,
distanze da percorrere, ecc.), la temperatura ambiente, ecc.
Essenzialmente è importante:
- una postura ccrrett-, con solidi appoggi,
- una corretta informazione e formazione del lavoratore ai compiti da svolgere,
- la presenza di responsabili attenti e vigilanti,
elementi indispensabili per evitare le affezioni dorsali.
Conclusioni
Evitare la manipolazione manuale!
La direttiva prevede un principio fondamentale:
Preso atto che esige dal datore di lavoro l’adozione di misure organizzative idonee e I’utilizzazione owero la fornitura ai lavoratori di mezzi in grado di ridurre i rischi presenti durante
Ie operazioni di movimentazione manuale, va riconosciuto che impone innanzitutto al datore di lavoro:
di utilizzare o fornire ai lavoratori i mezzi idonei ad evitare la manipolazione manuale!
40
I‘
.
-,...‘
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l 7
P
I videoterminali
Gli
schermi (‘) utiliuati sui luoghi di lavoro sono nocivi?
Numerose sono le lagnanze in merito senza tuttavia ulteriori precisazioni.
Alcuni dichiarano di soffrire di:
l
.
l
l
fatica,
nervosismo,
lesioni oculari,
mal di testa.
Alcuni sostengono che gli schermi sono dannosi alle donne incinte.
Qual è la veritd?
Le radiazioni emesse dagli schermi non sono in grado di provocare i disturbi o i malesseri
denunciati.
Non esiste un rapporto diretto fra il lavoro svolto davanti agli schermi e i malesseri e i
disturbi lamentati dalle donne incinte!
L’origine dei reclami relativi al lavoro svolto davanti agli schermi può essere dovuto ad altri
fenomeni, ad esempio:
- le carenze tecniche dello schermo (riflessione, difficoltà di lettura),
- la durata del lavoro davanti agli schermi,
- un’insufficiente illuminazione, protezione inadatta contro le radiazioni solari,
- l’impiego di occhiali non adatti, ecc.,
- il rumore provocato dalle stampanti,
- arredi inadatti agli schermi,
- la posizione in altezza dello schermo rispetto all’illuminazione.
In ogni caso esistono norme o imperativi da rispettare per evitare i disturbi e i malesseri di
cui soffrono effettivamente i lavoratori interessati.
(‘1 Nota
1. La presente dIrettiva sn riferisce a tutti gli schermi utllizzatl sul luogo di lavoro. Si applica al ~IUOVI postI di
lavoro. m esercizm per la puma volta dopo il 31 dicembre 1992.
L. “CI .x1%11 yu>,, YI ,o.“,” \,,, ._......_.-. J prema di tale data) devono essere modificatl in conformttà entro 4 anni
a decorrere dalla data precirata, vale a dire entro il 13 dicembre 1996.
3. Gli schermi og etto della diretttva sono gli schermi alfanumerici o grafici Indipendentemente dal procedimento di VISUB7~zzanone.
4. Il postodl lavoro~nesamecomprendegliapparecchi utilizzatiabitualmenteoltrealloschermopropriamente
detto. vale a dire la stampante, ecc.
Prescrizioni definite dalla legislazione comunitaria nel settore
:
:
24,.
.
Ladirettiva90/270/CEE,del29maggio1990,sancisceunaseriediprescrizioni
rezza e di salute nei settore:
minimedisicu-
*
1) il datore di lavoro deve valutare, ridurre i rischi dovuti al loro terminale e neutralizzarli
alla fonte;
1
2) il datore di lavoro deve informare i lavoratori e formarli in merito all’utilizzazione degli
schermi;
3) il datore di lavoro deve consultare i lavoratori e sollecitarli a partecipare all’attuazione
delle disposizioni adottate per il lavoro davanti agli schermi;
4) vanno adattate misure indispensabili alla tutela della salute dei lavoratori (esame degli
occhi e della vista, uso di occhiali di protezione).
Analisi dei posti di lavoro
In tale fase si dovranno esaminare le esigenze del posto di lavoro e i rischi indotti, nella fattispecie:
- i problemi fisici conseguenti all’impiego del materiale previsto:
l
l
posizione dell’operatore davanti allo schermo;
collocazione della tastiera e sua conformazione (colore opaco, inclinazione voluta,
distanza rispetto al sedile, ecc.);
- la fatica intellettuale indotta dal lavoro da realizzare;
- i rischi per la vista: illuminazione del locale, posizione dello schermo rispetto alle
finestre, altezza del tavolo supporto dello schermo, ecc.;
- l’organizzazione pratica del lavoro: il lavoro permanente, con o senza pause, ecc.
Schienale regolabile Schienale ribaltabile
in altezza
Posizione corretta
per il lavoro davanti agli schermi!
Come il datore di lavoro può rispettare questo tipo di obbligo
Può farsi aiutare dagli specialisti che hanno il compito di installare i videoterminali nonché
dai medici competenti in tale settore e da consulenti in materia di sicurezza ed igiene, come
previsto, dagli stessi lavoratori e/o dai loro rappresentanti: partecipazione, consultazione,
come descritte al capitolo 2.
1. Il datore di lavoro deve informare e formare i lavoratori che utilizzano i videoterminali.
Deve in particolare far sìche i lavoratori possano utilizzare schermi e attrezzature adeguate:
sedili idonei al lavoro da svolgere [ad altezza regolabile, con poggiapiedi (a richiesta), con
schienale ribaltabile, ecc.] illuminazione speciale, tinteggiatura efficace dei locali di lavoro
in modo da non provocare abbagliamenti, eliminazione o interruzione regolare del rumore’
della macchina, inclinazione degli schermi, ecc.
/
Grazie ad un’idonea attrezzatura
viene eliminato il fastidio prodotto
da riflessioni sullo schermo
Schermo perpendicolare alla
finestra equipaggiata da frangisole
(a distanza corretta)
Deve anche adottare prowedimenti in merito alla formazione: prima di iniziare il lavoro sullo schermo, il lavoratore deve aver seguito una formazione idonea al lavoro da svolgere. La
formazione dovrà essere ripetuta ogni qualvolta l’organizzazione del lavoro è modificata in
modo essenziale o quando interviene un cambiamento di posto di lavoro.
2. Il datore di lavoro deve consultare e far partecipare i lavoratori ai prowedimenti adottati:
~~n~~-~.~ ~~x!ro in materia di sicurezza e
si tratta di un principio generale imposto dalla d.._..
salute.
La consultazione awerrà in base alle prassi nazionali, con i rappresentanti dei lavoratori o
direttamente con quest’ulti
Riassumendo, occorre stabilire un dialogo durante la fase di installazione degli schermi o
nodifiche a livello applicativo.
Conclusioni
Il datore di lavoro deve adottare prowedimenti appropriati per la tutela
della salute
a) Per quanto possibile è opportuno che il lavoro davanti allo schermo sia interrotto, sostituendolo con altre attività o con pause opportune. Il lavoro quotidiano può essere organizzato in modo da offrire al lavoratore la possibilità di alternare il suo lavoro davanti allo
schermo con altre attività, ad esempio lavori d’archivio, risposta alle chiamate telefoniche, lo spoglio della corrispondenza, ecc.
b) A richiesta del medesimo il datore di lavoro deve sottoporre il dipendente ad un esame
degli occhi e della vista; prima di iniziare l’attività al videoterminale (ad esempio all’atto
delI’assunzione)ea intervalli regolari successivamentee, in particolare, in casodi presenza di disturbi visivi derivanti dall’attività al videoterminale.
Qualora i risultati dei due esami citati lo rendano indispensabile, dovranno essere messi
a disposizionedei lavoratori dispositivi dicorrezione, valeadire, se il lavoro richiesto non
può essere organizzato diversamente adottando prowedimenti normali, (modifiche degli schermi, illuminazione, inclinazioneecc.)occorreràmettereadisposizionedei lavoratori altri strumenti consigliati dagli specialisti.
Quanto sopra senza oneri finanziari a carico dei lavoratori.
La vista del lavoratore deve essere protetta; è possibile, come previsto dalla direttiva, ottenere un’organizzazione materiale (schermo, tastiera, tavolo, locale, software idoneo) ed un’organizzazione dell’orario di lavoro tale da alleviare l’onere del lavoro al videoterminale.
Segnaletica dei rischi per la sicurezza e la salute
La direttiva 92/58/CEE, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica
di sicurezza e/o di salute sul lavoro (‘) è la nona direttiva approvata in esecuzione della
direttiva quadro in materia di sicurezza, del 12 giugno 1989 (89/391/CEE).
La segnaletica
di sicurezza si applica ai luoghi di lavoro
La finalità della segnaletica di sicurezza consiste nell’attirare rapidamente e chiaramente l’attenzione su eventuali
oggetti e situazioni che comportano rischi oche possono
dare origine a pericoli.
69
0
Divieto di accesso
alle persone non autorizzate
Tipi di segnaletica
La segnaletica deve essere permanente per indicare:
un’interdizione,
n
- un awertimento,
un obbligo,
gli strumenti di salvataggio o di soccorso,
le attrezzature antincendio,
- segnalare la presenza di recipienti e di tubazioni,
i rischi di urti o cadute,
le vie di circolazione.
Deve essere occasionale per:
- segnalare eventi pericolosi,
- chiedere l’intervento di determinate persone (pompieri, infermieri, ecc.),
- l’evacuazione d’urgenza,
- fornire istruzioni ai Lavoratori che effettuano manovre.
Intercambiabilitd e complementarità della segnaletica
A parità di efficacia si dovrA scegliere fra:
- un colore di sicurezza o un pittogramma per segnalare la presenza di rischi
(ad esempio ostacoli alla deambulazione);
- segnali luminosi, acustici o comunicazioni verbali;
- una comunicazione verbale o un segnale gestuale (per farsi intendere a distanza
notevole).
Pt Si tratta di prescnzionl minime; gli Statr mem.bri devono adottare le opportune disposizione di attuazione entro
il24giugno 1994.MaI’utilizzazionedellasegnaleticadisicurezzanon sollevaidatoridi lavorodal doveredlvalutare rlschl edi adottare
le misuredi prevenzione Indispensabili (direttivaquadro). I datori di lavoro devono
prevedere una segnaieta di sicurezza idonea quando i rischi non possono essere evitati o contenuti con l’adoame di strumenta di protezione collettiva o di processi e metodi di organizzazione del lavoro.
I
tutte
Diversi tipi di segnaletica possono essere utilizzati congiuntamente:
- segnale luminoso e segnale acustico: faro, lampada, sirena luminosa, clacson, ecc.;
- segnale luminoso e comunicazione verbale: voce umana (altoparlanti) o sintesi vocale;
- segnale gestuale e comunicazione verbale: movimento delle braccia e delle mani per fornire istruzioni ai lavoratori nel corso di manovre pericolose.
Taluni strumenti sono intercambiabili. Il risultato ricercato & l’efficacia.
I I lavoratore deve orientarsi a vista o rapidamente, senza possibilith di confusione, sulla base
del segnale di sicurezza.
Le indicazioni seguenti si applicano a tutte le segnalazioni per le quali
è previsto l’uso di un colore di sicurezza
Tabella 1
Indicazioni e precisazioni
Atteggiamenti perico!osi
Stop, arresto, dispositivi di
interruzione d’emergenza
Identificazione e
ubicazione
Giallo 0 giallo arancio
Segnale di awertimento
Attenzione, cautela
Verifica
Azzurro
Segnale di prescrizione
Comportamento 0 azione
specifica
Obbligo di portare un
mezzo di sicurezza
individuale
Porte, uscite, percorsi,
materiali, postazioni, locali
Ristabilimento delle
condizioni normali
46
Quali sono le prescrizioni minime generali che interessano
le caratteristiche e l’impiego di pannelli segnaletici?
I
pannelli devono:
- corrispondere alle specifiche della tabella n. 1,
- essere
semplici,
- resistenti,
- visibili e comprensibili,
- asportati una volta scomparso il rischio.
I pannelli di nsegnaletica di sicurezzau
Cartelli di divieto
Carkirrisikfw intrinseche:
- forma rotonda,
- pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda (verso il bassoda sinistra a destra, lungo il simbolo con un’inclinazione di 45” rispetto all’orizzontale) rossi (il rosso deve
coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
Cartelli di awertimento
Caratteristiche intrinseche:
- forma triangolare
- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della
superficie del cartello)
campo ma~“el,co
Per!colo dl
Inle”<”
Incbmlpc
Cartelli di prescrizione
Caratteristiche intrinseche:
- forma rotonda,
- pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartellg).
11) In assenza di un controllo speaflco per alta temperatura
(2) Cartello prewsto dalla dIrettiva 901679KEEdel Cons~glto, del 26 novembre 1990. relativa alla protezionedel law
ratoro contro rechi derwantl da un’esposinonead agentI biologwi durante il lavoro, settimadirettiva particolare
ai sensi dell’artnAo 16. rxraerafo 1 della direttwa 89/391/CEE (CU L 374 del 31.12.1990. ~ae. 1).
(3) In YI~ eccezionale II tondo d;questo cartello può eswre arancione qualora tale colore ;ia&stifuto nspetto
a un cartello analogo utlluzato per la circolanone stradale.
1
48
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Cartelli di salvataggio
Caratteristiche intrinseche:
- forma quadrata o rettangolare,
- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie
del cartello).
IHmpo3i
Cartelli per le attrezzature antincendio
Caratteristiche intrinseche:
- forma quadrata o rettangolare,
- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie
del cartello).
Nota: vedasi più avanti (pag. 50) in merito all’identificazione e alla localizzazione del materiale antincendio.
Segnaletica sui contenitori e le tubazioni
1) l’etichettatura dei contenitori previsti per sostanze o preparati pericolosi.
Per le sostanze contemplate nella direttiva 67/548/CEE vedasi la Gazzetta ufficiale C 196 del
16 agosto 1967 e nella direttiva 88/379/CEE la Gazzetta ufficiale C 187 del 16 luglio 1988 e
l’opuscolo #Lavorare con prodotti pericolosh, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee, ISBN 92-826-4511-8.
Si tratta:
- dei contenitori utilizzati sul lavoro,
- dei contenitori utilizzati nei magazzini di stoccaggio,
- delle tubazioni esterne che contengono o trasportano tali sostanze o preparati.
Quale tipo di etichettatura?
Pittogramma o simbolo su fondo colorato previsti dalle suddette direttive owero:
cartelli di awertimento precedentemente descritti, vale a dire quelli per i materiali tossici,
corrosivi, nocivi o irritanti (triangolo nero su fondo giallo).
Tale etichettatura può essere completata da ulteriori informazioni comprendenti il nominativo della sostanza del preparato pericoloso e altre precisazioni sui rischi.
Dove sistemare tale segnaletica?
- Sul lato visibile del recipiente o della tubazione.
- In forma rigida verniciata o autoadesiva (occorre un materiale resistente agli urti, alle
intemperie e alle aggressività dell’ambiente).
2. Le tubazioni
Nei siti in cui esiste un rischio o il pericolo più grave (ad esempio le valvole e i giunti di
raccordo).
Etichettatura ben visibile (se necessario colore fosforescente o materiali riflettenti owero
illuminazione artificiale).
3. Le aree di stoccaggio
Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito delle sostanze o preparati pericolosi in
quantità ingenti devono essere segnalati con un cartello di awertimento adeguato, come
precedentemente descritto, ed essere facilmente comprensibile e visibile.
Identificazione e IocalirPiuitirie del materiale antincendio
Colore rosso per le attrezzature, i siti 0 gli accessi ai siti.
Segnaletica: tramite cartelli come precedentemente descritti.
50
Segnaletica di ostacoli e siti pericolosi
La segnaletica per ostacoli e siti pericolosi si effettua con l’ausilio di bande della stessa
larghezza a colore giallo e nero alternati, owero rosso e bianco.
Dove sistemarli?
Laddove esiste un rischio d’urto contro ostacoli, di caduta d’oggetti odi caduta di persone.
All’interno delle zone edificate dall’impresa.
Ad esempio:
- scalini,
- dislivelli,
- raggio d’azione di una porta automatica.
Prescrizioni relative ai segnali luminosi
1. Caratteristiche
a) Un contrasto luminoso adeguato, vale adire in relazione all’ambiente senza provocare
abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per intensità sufficiente.
b) Un colore uniforme, armonico (tabella l), o un pittogramma su un fondo determinato
conforme alle specifiche precedentemente descritte:
- di colore rosso:
divieto
pericolo, allarme, sgombero, ecc.
- di colore giallo:
awertimento
precauzione, verifica
- di colore azzurro:
obbligo
- di colore verde:
situazione di sicurezza, salvataggio, soccorso
con colori contrastanti, secondo le prescrizioni dei cartelli corrispondenti.
2. Utilizzazione dei segnali luminosi
a) Segnale continuo 0 intermittente:
che indica un pericolo o un’urgenza (intervento od azione imposta).
b) durata dell’intermittenza:
- per garantire una corretta percezione del messaggio,
- per evitare qualsiasi confusione fra segnali diversi.
c) Impiego accompagnato da un codice acustico:
a complemento o in sostituzione di quest’ultimo, il codice del segnale deve essere
identico.
d) Il segnale luminoso di pericolo grave deve essere controllato o essere dotato di una lampada ausiliaria.
Prescrizioni minime relative ai segnali acustici
1. Caratteristiche
a) Avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, senza essere eccessivo
o doloroso.
b) Essere facilmente riconoscibile:
- per la sua durata,
- grazie ad emissioni sonore intermittenti,
- per le sue caratteristiche ben distinte da altri rumori di fondo e segnali acustici.
c) Quando i segnali verranno emessi con intensità molto variabili o ad intervalli più o meno
ravvicinati, si tratterà di un livello più elevato del pericolo o di una maggiore urgenza per
l’intervento richiesto.
2. Codice
Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.
Prescrizioni minime per la comunicazione verbale
La comunicazione verbale è possibile soltanto quando il rumore di fondo è poco elevato.
In presenzadi un rumoreche può renderla non udibileo intellegibilesiconsigliadi utilizzare
la comunicazione gestuale o con segnali codificati.
D’altra parte la direttiva prevede che gli Stati membri possano derogare alle applicazioni di
talune norme di impiego a due condizioni (articolo 1):
a) grazie a una consultazione su questo argomento delle parti sociali;
b) a misure alternative che garantiscono lo stesso livello di protezione.
1. Caratteristiche
a) Un linguaggio comprendente testi brevi, gruppi di parole o parole, eventualmente codificate.
b) La comunicazione deve essere sicura: parole semplici, chiare e sufficienti.
ci Comunicazione diretta o indiretta: parlofono o megafono.
Nota: incasodiimpiegodi unapparecchioodi unostrumentoindiretto,occorreparlarelentamente. Ad esempio davanti ad un microfono (in un luogo o locale con presenza di
eco) occorre articolare e parlare lentamente ed eventualmente ripetere il messaggio.
52
2. Utilizzazione
a) Ampia diffusione del significato delle parole codificate.
b) Controllo coi ricorso di nuditoriu della comprensione esatta dei codici utilizzati.
Prescrizioni minime per il segnale gestuale
Ladirettiva prevede un gruppodi segnali gestuali che può essere utilizzato nei cantieri, stabilimenti o in altre attività industriali.
Tuttavia nel suo articolo 6.2 precisa che gli Stati membri possono derogare, previa consultazionedelle parti sociali, all’applicazionedei «codici da utilizzare*, qualorasi adottino misure
alternative in grado di garantire lo stesso livello di protezione.
Effettivamente in un certo numero di settori di movimentazione o di trasporto di materiale
o prodotti, sistemi adottati tradizionalmente sono più efficaci dei nuovi codici, più difficili
da assimilare.
1. Caratteristiche
a) Un segnale gestuale deve essere semplice, preciso, facile da eseguire e da comprendere:
deve essere distinto da altri segnali.
b) L’impiego delle due braccia deve essere simultaneo, simmetrico e per un solo segnale.
c) Possono essere utilizzati altri segnali gestuali, purchécon significato e comprensione
equivalenti (attenzione!)
2. Norme di impiego
Si distinguono almeno due tipi di partecipanti:
a) il responsabile del segnale:
- deve poter seguire il complesso delle manovre ordinate senza correre rischi (o senza
dover proteggersi contro tali manovre). Sedel caso si deve prevedere un altro responsabile per ripetere i segnali;
- deveconsacrarsiesclusivamentealladirezionedellemanovre(nonesercitarecontemporaneamente altre attività).
b) l’operatore:
- è colui che riceve i segnali, che esegue la manovra (gruista, il conduttore di una macchina da cantiere);
- deve sospendere la manovra se non può essere esegui!; con le dovute garanzie di
sicurezza e richiedere nuove istruzioni (NB: la direttiva non prevede interventi nel
caso di <(richiesta di nuove istruzionim).
c) Accessori:
tuta, casco, manicotti, bracciali, palette, ecc., utilizzati dai responsabili che deve farsi
vedere con facilità dall’operatore.
3. Gesti convenzionali da utilizzare
I segnali gestuali proposti dalla direttiva non escludono il ricorso ad altri segnali convenzionali o altri segnali gestuali utilizzati negli Stati membri e che interessano le stesse manovre:
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Anche qui i segnali gestuali normalmente utilizzati e perfettamente intesi dagli operatori
sono talvolta impiegabili più utilmente in circostanze particolari.
La deroga prevista dalla direttiva su questo punto può essere applicata previa consultazione
delle parti sociali, purché sia garantita la stessa efficacia, vale a dire lo stesso grado di protezione dei lavoratori.
Conclusioni
Spetta al datore di lavoro la cura di far installare tutti i segnali indispensabili, dopo aver valutato i rischi presenti; anche in questa materia risultano primordiali la formazionee I’informazione dei lavoratori: il datore di lavoro deve verificare che tutti i segnali siano compresi dai
lavoratori.
Il presente documento è stato realizzato a cura di Pierre Lorent con la collaborazione di
André Cordy, consulente in materia di sicurezza e igiene, sulla base di idee formulate da
un gruppo di lavoro formato da:
.
per la Commissione delle Comunità europee:
- Sig.ra H. Clark, DC XXIII,
- Sig. 0. Brunet, DC VIF13,
l
un gruppo di esperti comprendente:
- E. Garcia Acebes (Sefmep),
- D. Winkler, consulente presso la Commissione delle Comunità europee,
- J. Da Costa Tavares della Aecops per il Portogallo,
- S. Chacon Blanco per la Spagna,
- A. Kafetzopoulou per la Grecia.
Comunità europee - Commissione
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro - Guida ad uso delle PM
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
1993 - 57 pag. - 21 x 29,7 cm
ISBN
92-826-6119-9
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Sicurezza e salute sul luogo di lavoro