NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA FORMAZIONE DEL PERSONALE Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Il 30 aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo TESTO UNICO in materia di sicurezza per il riassetto e la riforma del sistema normativo vigente. Si tratta di un testo complesso articolato in 13 Titoli e 306 Articoli 51 Allegati Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 TITOLO I TITOLO II TITOLO III PRINCIPI COMUNI LUOGHI DI LAVORO USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI TITOLO VIII AGENTI FISICI TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE TITOLO XII DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE TITOLO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI NOVITA’ TITOLO I - D. Lgs 81/2008 1. Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa. 2. Sono introdotte nuove norme per l’affidamento di lavori (già in vigore da agosto 2007) NOVITA’ TITOLO I - D. Lgs 81/2008 3. La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paese 4. Il Decreto apre con una lunga serie di Definizioni, tra cui la definizione di datore di lavoro – dirigente – preposto – lavoratore, di ciascuno sono elencati gli obblighi NOVITA’ TITOLO I - D. Lgs 81/2008 5. Si parla espressamente di individuazione di procedure e dei ruoli che vi devono provvedere Così come di addestramento effettuato da persona esperta LA SICUREZZA ERA, E ANCORA DI PIU’ DIVENTA, UNA RESPONSABILITA’ DI TUTTI DEFINIZIONI TITOLO I - D. Lgs 81/2008 lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, ……. datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, …, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. …… dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita‘ lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa TITOLO I - D. Lgs 81/2008 Misure generali di tutela Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; TITOLO I - D. Lgs 81/2008 Misure generali di tutela f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; TITOLO I - D. Lgs 81/2008 Misure generali di tutela p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita‘ alla indicazione dei fabbricanti. COSA DOBBIAMO FARE TUTTI INSIEME ? STRUTTURA ESISTENTE STRUTTURA ORGANIZZATA OBIETIVO COMUNE: IL MIGLIORAMENTO CONTINUO Miglioramento continuo Esame dello stato iniziale Definizione della Politica Riesame della gestione Controllo e azioni correttive Pianificazione Implementazione ed attività TITOLO I - D. Lgs 81/2008 FORMAZIONE Titolo I - Capo III - Sezione IV Formazione, Informazione e Addestramento formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; informazione: complesso delle attivita' dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; addestramento: complesso delle attivita' dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; TITOLO I - D. Lgs 81/2008 FORMAZIONE Particolari programmi di formazione sono previsti per RLS, RSPP e ASPP, Addetti all’Emergenza, Preposti e Dirigenti Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell’arresto fino a un mese dell’ammenda da 200 a 600 euro (articolo 20) LAVORARE ALLA SEZIONE INFN DI PADOVA UN APPOSITO AUDIOVISIVO VERRA’ DISTRIBUITO A TUTTI I LAVORATORI DELLA SEZIONE INFN DI PADOVA IL CD SI ARTICOLA IN UN PERCORSO FORMATIVO DI 5 CAPITOLI, INTERVALLATI DA TEST DI VERIFICA CHE, SE SUPERATI, PERMETTONO DI ACCEDERE AL CAPITOLO SUCCESSIVO. AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO VIENE CREATO AUTOMATICAMENTE UN ATTESTATO DI AVVENUTA FORMAZIONE DA INVIARE AL SPP LAVORARE ALLA SEZIONE INFN DI PADOVA STRUTTURA DEL CD PRESENTAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO PARTICOLARI RISCHI GESTIONE DELLE EMERGENZE GESTIONE DEI RIFIUTI Il Cd è in doppia lingua: Italiano e Inglese LAVORARE ALLA SEZIONE INFN DI PADOVA PERCHE’ DOBBIAMO VEDERLO TUTTI? LAVORARE ALLA SEZIONE INFN DI PADOVA Perché contiene parte delle informazioni che ogni lavoratore deve ricevere Perché fornisce la prima formazione in materia di sicurezza Perché è importante che tutti ma soprattutto i Responsabili di Servizio o Esperimento sappiano esattamente quali sono le informazione che i nuovi “assunti” ricevono e in che modo queste debbano essere integrate