CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO
(D.Lgs. Nr. 81 del 9 Aprile 2008 e
D.Lgs. Nr. 106 del 3 Agosto 2009)
A cura di
Ing. Alfonso Massaro
Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e le novità introdotte
 Decreto Legislativo del Governo
n° 81 del 9/4/2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
(Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 101 del 30/4/2008)
 Decreto Legislativo del Governo
n° 106 del 3/8/2009
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro
2
Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e la sua composizione
 Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che ha
raccolto, integrato e modificato le normative
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro, è quindi una
normativa sociale in quanto serve a tutelare le
“persone” sui luoghi di lavoro
 Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. è composto da
306 articoli, suddivisi in 13 titoli, e da 51 allegati
tecnici
3
IL T.U. struttura
1) TITOLO I – PRINCIPI COMUNI
2) TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO
3) TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E D.P.I.
4) TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
5) TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO
6) TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
7) TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
8) TITOLO VIII – AGENTI FISICI
9) TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE
10) TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
11) TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
12) TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI
PROCEDURA PENALE
13) TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI
Cenni storici sul D.Lgs 81/2008 (come si è arrivati al
Testo Unico sulla Sicurezza?)
 In
seguito ai numerosi incidenti mortali ed
invalidanti sul lavoro, il legislatore ha voluto
rafforzare la normativa vigente sulla sicurezza
inasprendo l'apparato sanzionatorio
 Sono andati dunque in pensione tre importanti
decreti legislativi (626/1994 – 493/1996 – 494/1996),
che sono stati il punto di riferimento di tutti
coloro che si sono occupati di sicurezza
5
Titolo XIII art. 304 comma 1
 abrogazioni
 D.P.R. 547/55
 D.P.R. 164/56
 D.P.R. 303/56 (escluso l’art. 64)
 D. lgs. 277/91
 D. lgs. 626/94
 D. lgs. 493/93 (segnaletica di sicurezza)
 D. lgs. 494/96
 D. lgs. 187/05 (rischio vibrazioni)
 È abrogata inoltre ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare nella materia disciplinata dal D.LGS. 81/2008
incompatibile con lo stesso.
La normativa antincendio D.M. 10/3/98 e la normativa sul
pronto soccorso aziendale DM 388/2003 sono gli unici decreti
non abrogati dal Testo Unico.
Finalità del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Il D.lgs 81/2008 intende garantire sul territorio
nazionale l’uniformità della tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori siano essi
subordinati, autonomi od equiparati con
conseguente innalzamento dei livelli di tutela
di tutti i prestatori di lavoro.
Fulcro del decreto è la rivalutazione radicale
della figura del lavoratore, considerato come
soggetto attivo con obblighi e diritti
7
LE PRINCIPALI NOVITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Definizione di lavoratore
Soggetti equiparati al lavoratore
Obbligo dei lavoratori
Campo di applicazione
Formazione del RSPP
Comunicazioni obbligatorie
DVR
DUVRI
Informazione – Formazione dei lavoratori
Sanzioni (Revisione del sistema delle sanzioni)
8
I SOGGETTI CON OBBLIGHI, COMPITI E
RESPONSABILITA' INDIVIDUATI DAL TESTO
UNICO SULLA SICUREZZA









Datore di lavoro
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione
Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione
Addetti alla Lotta Antincendio e al Primo Soccorso
Dirigente
Preposto
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Medico Competente (qualora sia previsto l'obbligo di
sorveglianza sanitaria)
Lavoratore
9
Definizioni (Art. 2 del D.Lgs 81/2008)




Datore di lavoro. Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità
produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,
ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
Lavoratore. Persona, che indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione
R.S.P.P. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui
risponde,per coordinare il servizio di prevenzione e protezione
dei rischi
Dirigente. Persona che, in ragione delle competenze professionali
e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando la attività lavorativa e vigilando su di essa
10
Definizioni (Art. 2 del D.Lgs 81/2008)




Preposto. Persona, che in ragione delle competenze professionali
e nei limiti dei poteri gerachici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa
R.L.S. Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Persona in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.
32 facente parte del Servizio di Prevenzione
Medico Competente. Medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora,
secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 1, con il datore di
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria
11
Definizioni (Art. 2 del D.Lgs 81/2008)
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati
alla attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
per i lavoratori
 Prevenzione. Il complesso delle disposizioni o misure necessarie
anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,
per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno
 Salute. Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non
consistente solo in una assenza di malattie o d’infermità
 Sicurezza. Assenza di rischi per la salute
 Pericolo. Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore
avente il potenziale di causare danni
 Rischio. probabilità di raggiungimento del livello potenziale di
danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

12
Definizioni (Art. 2 del D.Lgs 81/2008)
 Valutazione dei rischi. Valutazione globale e documentata di tutti
i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito
dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività,
finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza
 Sorveglianza sanitaria. Insieme degli atti medici, finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
13
Il Datore di lavoro

Obblighi non delegabili ( art. 17):
a) Designare il Rappresentante del Servizio
Prevenzione e sicurezza;
b) Valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza
ed elaborare il Documento di Valutazione dei
Rischi.

Obblighi delegabili:
Tutti gli altri previsti dalla normativa vigente.
14
Delega di funzioni (Art. 16)
La norma è totalmente inedita. Codifica in modo espresso (seguendo gli orientamenti
giurisprudenziali consolidati in materia ) le modalità, i contenuti, le condizioni e
le forme con le quali il datore di lavoro può delegare i propri compiti in materia di
sicurezza (esclusi quelli indelegabili di cui al successivo art. 17 riferiti alla
valutazione dei rischi e alla designazione del RSPP).
La nuova disposizione in particolare stabilisce che la delega deve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
essere scritta ed avere una data certa;
attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
essere accettata dal delegato per iscritto;
essere adeguatamente e tempestivamente resa pubblica;
il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
al datore di lavoro resta l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite.
15
Definizioni
(articolo 2)
LAVORATORE
16
NUOVO T.U.
precedente normativa
Persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.
Persona che presta il
proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di
lavoro
SOGGETTI EQUIPARATI AL
LAVORATORE

soci lavoratori di cooperativa;

soci di società, anche di fatto, che prestano attività;

associati in partecipazione (art. 2549 e seguenti c.c.);

tirocini formativi e di orientamento (legge n. 196/97);

soggetti formati per promuovere e realizzare l’alternanza
studio/lavoro o agevolare le scelte professionali con la conoscenza
diretta del mondo del lavoro;

allievi degli istituti di istruzione ed universitari;

partecipanti ai corsi di formazione professionale in cui si faccia
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, compresi i VDT.
17
CAMPO DI APPLICAZIONE articolo 3
Tutti i lavoratori e lavoratrici
subordinati, autonomi ed equiparati
Tutti i settori d’attività, privati e pubblici, e tutte
le tipologie di rischio
18
Le attrezzature di lavoro e il loro utilizzo
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in
conformità alle disposizioni di cui al titolo III (81/08 ).
Articolo 69 - Definizioni
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile
o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad un’attrezzatura di lavoro, quale la messa in
servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo
smontaggio; (…)
19
Le attrezzature di lavoro e il loro utilizzo
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le
attrezzature di lavoro siano:
• installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
• oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel
tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui
all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
• siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo
delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto;
20
Le attrezzature di lavoro e il loro utilizzo
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori, attrezzature
(…) idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da
svolgere o adattate a tali scopi (…). All’atto della scelta delle
attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già
in uso.
21
Le attrezzature di lavoro e il loro utilizzo
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi
specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo
incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e
addestramento adeguata;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i
lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per
svolgere detti compiti.
22
Le attrezzature di lavoro e il loro utilizzo
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, (…), provvede
affinché
a) le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di
installazione, siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione
e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in
un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne
l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti
suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni
fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di
queste
ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone
condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che
possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di
lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattività.
23
Importante!!
Con sentenza n. 31571 dell’8-8-2011, la Corte di Cassazione ha
ampliato le responsabilità del datore di lavoro, precisando che
non è sufficiente predisporre un ambiente di lavoro adeguato ed
immune da rischi: il datore di lavoro ha altresì l’obbligo di vigilare
anche sui macchinari usati dai propri dipendenti e sui mezzi
adoperati per eseguire la prestazione dovuta (Preposto alla
sicurezza)
24
Articolo 21. Disposizioni relative ai componenti
dell’impresa familiare di cui all’art. 230- bis del codice
civile d ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del
codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai
sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, (…),devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale (DPI, di
seguito elencati), ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di
cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la
loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in
regime di appalto o subappalto.
25
Articolo 21. Disposizioni relative ai componenti
dell’impresa familiare di cui all’art. 230- bis del codice
civile d ai lavoratori autonomi
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle
attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni
di cui all’art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle
attività svolte, secondo le previsioni di cui all’art. 37, fermi restando
gli obblighi previsti da norme speciali.
26
Importante!!
A tutti coloro che per vario titolo esercitano un’operatività, quindi
tutti i lavoratori preposti, datore di lavoro e figure professionali in
genere, a tutti indistintamente, è posto l’obbligo di osservare le
norme antinfortunistiche e di sicurezza a cose e persone in
relazione alla responsabilità, mansione, retribuzione ed
attività svolta in un determinato luogo di lavoro.
27
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Datore di Lavoro può :
 auto-nominarsi
 nominare altro soggetto esterno o interno
all’azienda
L’AUTO-NOMINA è ammessa nelle Aziende
artigiane e industriali
fino a 30 addetti
28
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
la formazione obbligatoria
I corsi di formazione RSPP per titolari/leg.
Rapp. : durata minima 16 / massima 48 ore
Novità
corsi di aggiornamento (anche per coloro che si
sono auto-nominati in sanatoria prima del
dicembre 1996), da definire tramite Accordo
Stato/Regioni .
29
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
la formazione obbligatoria
IL RSPP esterno (es: Consulenti Sicurezza) oppure
interno/dipendente della azienda, deve :
 essere in possesso di un titolo di studio non inferiore
al diploma di istruzione secondaria superiore
 frequentare specifici corsi di formazione (a seconda
del tipo di attività aziendale, da un minimo di 64 a un
massimo di 120 ore) .
30
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
L’auto-nomina Novità:
non è più dovuto l’invio all’Organo di Vigilanza
AUSL
 va inviata per conoscenza al Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza

31
ADDETTI ALL’EMERGENZA


ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE
ADDETTO PRIMO SOCCORSO
L’incarico può essere ricoperto sia da un titolare
(purchè non si superino i 5 lavoratori)
sia da un dipendente dell’impresa
I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione
Gli incaricati devono essere opportunamente formati e
dotati delle attrezzature adeguate.
32
COMPITI DELL’ADDETTO ALLA PREVENZIONE
INCENDI E ALLA GESTIONE EVACUAZIONE






La persona incaricata di ricevere l’allarme e poi
diffonderlo
La persona che ha il compito di azionare i dispositivi di
protezione
La persona incarica di intervenire per interrompere
l’energia elettrica, il gas, …
La persona che ha il compito di controllare l’evacuazione
La persona che aiuta i disabili
La persona che controlla che tutti abbiano abbandonato la
struttura
33
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED
EVACUAZIONE
Formazione
DM 10/3/98 e Circolare Prot. 12653 del 23/02/2011 della
Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco:



ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO DURATA 4 ORE
(aggiornamento ogni 3 anni Nr. 2 ore)
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
DURATA 8 ORE (aggiornamento ogni 3 anni Nr. 5 ore)
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ALTO DURATA
16 ORE (aggiornamento ogni 3 anni Nr. 8 ore)
Una azienda si considera ad Alto Rischio Incendio quando
è soggetta a richiesta di Certificato Prevenzione Incendi dei
Vigili del Fuoco.
34
COMPITI DELL’ ADDETTO PRIMO SOCCORSO



mantenere in efficienza i presidi medico aziendali
(cassetta o pacchetto di primo soccorso)
aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici
competenti
intervenire in caso d’infortunio onde evitare che
l’infortunato venga soccorso in modo non corretto
35
ADDETTO PRIMO SOCCORSO
Formazione - DM 388/2003 invariato
Sono identificati tre gruppi di aziende:
Gruppo A
I) attività industriali a rischio di incidente rilevante (legge Seveso), centrali
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre
attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di
esplosivi, polveri e munizioni.
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità
permanente superiore a quattro
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo
indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B
 aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.
Gruppo C
 aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.
36
ADDETTO PRIMO SOCCORSO
Formazione
E’ svolta da personale medico ed ha cadenza triennale
DURATA E TIPOLOGIA DEI CORSI
 gruppo A
 Corso di formazione di 16 ore
 Corso di aggiornamento ogni 3 anni di 6 ore
 gruppo B
 Corso di formazione di 12 ore
 Corso di aggiornamento ogni 3 anni di 4 ore
 gruppo C
 Corso di formazione di 12 ore
 Corso di aggiornamento ogni 3 anni di 4 ore
37
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA


AZIENDALE: formazione minima di 32 ore iniziali, con
aggiornamento periodico (4 h per imprese da 15 a 50
lavoratori/8 h per imprese con più di 50 lavoratori)
TERRITORIALE: per aziende o unità produttive che
occupano fino a 15 lavoratori (quindi anche i soci
partecipanti, collaboratori familiari, ecc. )
L’ RLS deve essere consultato sulla valutazione dei rischi e
l’attuazione delle misure preventive.
L’impresa ha l’obbligo di comunicare all’INAIL
eventuali nuove nomine o rielezioni dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza (già comunicazione
annuale).
38
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA


Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non
è stato eletto o designato l’ RLS partecipano al Fondo,
costituito presso l’INAIL, in misura pari a 2 ore
lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso
l’azienda ovvero l’unità produttiva.
In ogni caso, qualora nelle aziende non venga eletto o
designato il RLS, le funzioni sono esercitate dai RLS
territoriali, di comparto o di sito. L’organismo
paritetico o, in mancanza, il Fondo costituito presso
l’INAIL, comunica alle aziende ed ai lavoratori
interessati il nominativo del RLS territoriale.
39
SORVEGLIANZA SANITARIA
MEDICO COMPETENTE
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria
quando ricorrono casi di rischio
per la salute dei lavoratori
la modalità corretta per determinare l’obbligo è
effettuare la valutazione dei rischi
40
Titoli e requisiti del medico
competente (Art. 38)
Una novità è rappresentata dall’obbligo, introdotto sempre dal comma 1, alla
lettera d), di frequenza di percorsi formativi universitari da parte dei
medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva
o in medicina legale. Una deroga a tale obbligo è prevista per i medici, in
possesso delle medesime specializzazioni, che per un anno, nell’arco dei
tre anni precedenti l’entrata in vigore del decreto legislativo, abbiano
svolto le funzioni di medico competente .
Ai sensi del comma 3, tutti i medici che intendano svolgere l’attività di
medico competente devono partecipare al programma di educazione
continua in medicina previsto dal D.Lgs. n. 229/1999. Il comma 4
istituisce presso il Ministero della Salute un “elenco” dei medici
competenti nel quale dovranno iscriversi i medici competenti in possesso
dei titoli e dei requisiti richiesti dall’art. 38 del TU
41
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE









Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori concorda con il datore
di lavoro il luogo di custodia
Consegna la documentazione sanitaria:
- al Datore di Lavoro alla cessazione dell’incarico
- al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza
diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti
(art. 38) al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto
Collabora con il datore di lavoro a: predisposizione servizio di primo
soccorso ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione
Effettua informazione e formazione dei lavoratori,
Fornisce ai lavoratori le informazioni sugli accertamenti sanitari eseguiti.
42
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il DVR
Il datore di lavoro deve valutare, in collaborazione con
il RSPP ed il medico competente, previa consultazione
del RLS, i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, che possono derivare dalla scelta delle
attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché dalla sistemazione dei
luoghi di lavoro
La valutazione deve essere effettuata su tutti rischi
(obbligo non delegabile ) compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari
(compreso lo stress lavoro - correlato), lavoratrici in
stato di gravidanza, rischi connessi a differenze di
genere, età, provenienza.
43
Secondo il Testo Unico sulla sicurezza:
«Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza, in
quanto la sua integrità fisica, la sua salute, è un “bene prezioso” che lo
riguarda in prima persona e quindi interessa la sua sicurezza
individuale, nel rispetto di quella collettiva’»
Al fine di ridurre gli infortuni nei luoghi di lavoro, la norma introduce
obbligatoriamente una verifica attenta e scrupolosa del luogo di lavoro
ed esorta altresì il datore di lavoro/imprenditore a redigere una serie di
relazioni, certificati ed attestati dell’attrezzatura in dotazione ai propri
lavoratori in uso (raccolti nel documento di valutazione del rischio,
d.v.r.).
Nonostante non sia indicato nel D.Lgs. 81/2008 e smi, anche il Lavoratore
Autonomo ha l’obbligo di valutare comunque e sempre i rischi del lavoro che
svolge, redigendo un documento di
valutazione dei rischi (La
Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 23968 del 15 giugno 2011 (u. p. 3
marzo 2011) - Pres. Ferrua – Est. Amoroso– P.M. Montagna - Ric. L.C.S.)
44
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Oggetto della valutazione :






relazione sulla valutazione di tutti i rischi specificando i criteri
adottati,
indicazione delle misure attuate e dei DPI adottati,
programma delle misure per il miglioramento nel tempo,
individuazione procedure per attuazione della misure e dei ruoli
che le devono attuare,
nominativi RSPP - RLS - medico competente,
individuazione mansioni richiedenti specifiche capacità,
esperienza, formazione ed addestramento
Novità: la valutazione non deve più avere data giuridicamente
certa (vidimazione notarile). La richiesta è di riconoscere la data certa
quando il documento, come previsto, è controfirmato dal RLS/RLST e
dal medico competente che sono attori terzi rispetto al datore di
lavoro.
45
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Autocertificazione


I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori dovranno
effettuare la valutazione sulla base delle procedure standardizzate
previste dal Decreto interministeriale del 30 novembre 2012 (ad
esclusione delle attività svolte nei casi previsti dall’art. 31 comma 6.
Vedi in basso).
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono
comunque autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi
non oltre il 30 giugno 2013.
Il DVR con procedure standardizate non è possibile per le aziende ad
elevato rischio indipendentemente dal numero di lavoratori
(attività a rischio di incidenti rilevanti, centrali
termoelettriche,
impianti nucleari, fabbricazione e deposito di esplosivi,
aziende
industriali con oltre 200 dipendenti, strutture di ricovero e cura).
46
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il DVR - novità

i datori di lavoro delle aziende fino a 50 lavoratori
possono effettuare la valutazione dei rischi con le
procedure standardizzate previste dal decreto
interministeriale del 30 novembre 2012 (G.U. nr.
285 del 6 dicembre 2012).
47
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Rielaborazione
la valutazione rischi e il DVR debbono essere rielaborati (e le
relative misure aggiornate)
1.
se si verificano modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e
della sicurezza
2.
in relazione al grado di evoluzione della tecnica
3.
a seguito di infortuni significativi;
4.
se i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la
necessità
48
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
casi particolari
Occorre realizzare una specifica valutazione dei
rischi in presenza di lavoratrici in età fertile e di
minori (che dovrà essere comunicata ai genitori del
minorenne).
è vietato adibire i minori ad una serie di
lavorazioni e processi (D.lgs 345/1999 che
richiama la legge 977/1967)
49
DUVRI - Documento Unico Valutazione
Rischi Interferenti è soggetto:
Il datore di lavoro committente che affida i lavori
ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda o di una singola
unità produttiva o nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo avendone la disponibilità giuridica.
Le disposizioni non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
50
DUVRI
obblighi del datore di lavoro committente :



Fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici e misure di
prevenzione e di emergenza adottate nell’ambiente in cui sono destinati ad
operare.
Verifica l’idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici o
lavoratori autonomi, nei contratti di appalto (1655 c.c.), d’opera (2222.c.c.) o
somministrazione (1559 c.c.). Le modalità sono demandate ad un DPR che
disciplinerà il sistema di qualificazione delle imprese, entro dodici mesi
dall’entrata in vigore del D.lgs. 81/08 (nel frattempo, certificato di iscrizione
alla CCIAA, autocertificazione del possesso di questi requisiti).
(Allegato XVII)
Promuove il coordinamento e la cooperazione elaborando il DUVRI
che indichi le misure adottate per eliminare o, quando ciò non è possibile,
ridurre al minimo, i rischi da interferenze. Il DUVRI va allegato al
contratto di appalto o d'opera.
51
Esclusione del DUVRI e relativa stima
dei costi per i seguenti appalti:




la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano
necessarie attività o procedure suscettibili di generare
interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la
consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei
cantieri;
i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la
stazione appaltante.
lavori di durata inferiore ai cinque giorni purchè non pericolosi
(come da allegato XI del D.Lgs. 81/2008)
assenza della disponibilità giuridica
52
Informazione, Formazione e
Addestramento



Informazione: complesso delle attività dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi in ambiente di lavoro .
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire
ai lavoratori ed ad altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza
dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi.
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto delle attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche DPI, e le
procedure di lavoro.
53
INFORMAZIONE dei dipendenti (art. 36)
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva
una adeguata informazione su:






rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività' dell’impresa in
generale, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei luoghi di lavoro
nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli
45 e 46 ( primo soccorso e prevenzione incendi );
nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e
protezione, e del medico competente.
pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base
delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica;
misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile
per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove
la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
54
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare
riferimento
a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali,
organi
di
vigilanza,
controllo,
assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore
o
comparto
di
appartenenza
dell'azienda.
55
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Deve avvenire:
a) al momento di costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) nel caso di trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) nell’ipotesi di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
È specificato che la formazione comprenda anche l’addestramento
effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro
56
SANZIONI
Sanzioni aumentate del 9,6% per effetto del D.L. 76/2012 a partire dal 01/7/2013 in
ottemperanza all’art. 306 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
APPARATO SANZIONATORIO
PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI
LAVORO
VIOLAZIONE
58
SANZIONE
Mancato documento di valutazione rischi
Ammenda da 2.000 a 4.000 in assenza degli
elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b),
c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29,
commi 2 e 3. ammenda da 1.000 a 2.000 euro se
adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a), in assenza degli elementi di cui
all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo,
ed f)
Mancata nomina RSPP
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
Forniture DPI
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000
Designazione addetti antincendio evacuazione
Primo Soccorso
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000
Formazione lavoratori
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a
5.200
Informazione lavoratori
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a
5.200
Mancata informazione, formazione e
addestramento
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a
5.200
APPARATO SANZIONATORIO
PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI
LAVORO
VIOLAZIONE
SANZIONE
Mancata nomina Medico Competente
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000
Adibire i lavoratori per i quali vige l'obbligo di
sorveglianza sanitaria alla mansione lavorativa
specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
4.500 €
Contratti appalto d’opera e somministrazione.
Verifica idoneità appaltatori e lavoratori autonomi;
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800
Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
Ammenda da 2.000 a 4.000
59
SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI
le seguenti INOSSERVANZE sono punite con arresto fino ad un
mese od ammenda da € 200,00 ad € 600,00:








Inosservanza disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
utilizzo scorretto delle attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi
di trasporto e dispositivi di sicurezza;
utilizzo in modo non appropriato dei dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
Mancata segnalazione immediata al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi, di qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza; non adoperarsi direttamente, in caso di
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
Non partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati
dal datore di lavoro;
Non sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o
comunque disposti dal medico competente.
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