BEI
N
P U B L I C A T I O N S
LOME
3
1986
A C C O R D S
HORS
UE
IT
FONDS
BEI
SOUS-FONDS :
PUBLICATIONS
SERIES
EVENEMENTIELLES
SOUS-SERIES
ACCORDS HORS UE
DOSSIERS
ACP
PIECES
CONVENTION LOME 3
DATES :
1986
VERSIONS LINGUISTIQUES :
IT
ACP
C O N V E N T I O
Possibilità di finanziamento
nel quadro della terza
Convenzione di Lomé
Banca
europea per
gli investimenti
Banca
europea per
gli investimenti
Possibilità di finanziamento
nel quadro della terza
Convenzione di Lomé
DA
DE
GR
EN
ES
FR
NL
PT
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN
92-861-0093-0
92-861-0094-9
92-861-0095-7
92-861-0096-5
92-861-00100-7
92-861-0098-1
92-861-0099-X
92-861-00101-5
ISBN 92-861-0098-1
Aprile 1986
II ruolo della
Banca europea per gli investimenti
Creata nel 1958 dal Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea, la Banca europea per gli investimenti è un organismo
autonomo in seno alla Comunità: ai sensi del Trattato, la sua missione è
di contribuire - senza perseguire scopi di lucro - alla realizzazione di
investimenti direttamente ο indirettamente produttivi che contribuiscano
allo sviluppo equilibrato della Comunità.
Inizialmente circoscritto al territorio degli Stati membri, dal 1963 il campo
d'attività della Banca si è progressivamente ampliato nel quadro di
accordi, protocolli e convenzioni conclusi dalla Comunità europea con
numerosi Paesi extracomunitari e comportanti fra l'altro un aiuto allo sviluppo.
La BEI svolge così un ruolo sempre più importante nell'attuazione della
politica comunitaria di aiuto allo sviluppo; essa interviene in dodici Paesi
del Bacino mediterraneo che hanno concluso dei protocolli finanziari
con la CEE e, nel quadro della terza Convenzione di Lomé, nei 66 Paesi
d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che ne sono firmatari.
Gli azionisti della BEI sono gli Stati membri della Comunità europea;
essi hanno sottoscritto congiuntamente il suo capitale - 28,8 miliardi di
ECU<'' al 1 ° gennaio 1986 - , di cui solo una parte effettivamente versata
ο da versare(2>. La Banca si procura la maggior parte delle risorse neces­
sarie al finanziamento dei suoi mutui emettendo prestiti sui mercati
nazionali e internazionali dei capitali, all'interno e fuori della Comunità.
Essa figura tra i principali emittenti internazionali ed il suo credito di primissimo ordine le permette di mobilitare un cospicuo volume di capitali
alle migliori condizioni; poiché la BEI non persegue scopi di lucro, i suoi
mutuatari fruiscono suppergiù delle stesse condizioni (viene aggiunto
solamente un lieve margine per coprire le spese amministrative).
(1 ) La BEI emette prestiti ed accorda finanziamenti in numerose monete. Essa redige il proprio bilancio ed elabora i
dati statistici relativi alla sua attività in ECU. L'ECU corrisponde alla somma di importi fissi dalle monete dei pnmi
dieci Stati membri: DM 0,719, £ 0,0878, FF 1,31, LIT 140, HFL 0,256, FB 3,71, FLUX 0,14, DKR 0,219, DR 1,15,
£IRL 0.00871 (situazione inizio 1986).
(2) Al 31 dicembre 1985 l'importo complessivo dei fondi propri della Banca (capitale versato, accantonamenti e
riserve) si elevava a circa 4,2 miliardi di ECU.
Quest'opuscolo illustra le possibilità e le modalità di finanziamento nei
Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico(^) firmatari della terza Convenzione di Lomé, entrata in vigore il 1° maggio 1986. Esso concerne pertanto un aspetto specifico di questa Convenzione, che segna il proseguimento - con più cospicui mezzi finanziari - dell'azione intrapresa con
la prima Convenzione di Yaounde già nel 1963 e che si è andata poi progressivamente estendendo con la seconda Convenzione di Yaounde
(1969) e con la prima e la seconda Convenzione di Lomé (1975 e 1979).
1. L'aiuto finanziario della Comunità
L'aiuto comunitario per lo sviluppo degli Stati ACP si differenzia a
seconda dell'origine di fondi, delle condizioni d'intervento e dei fini perseguiti, che sono specifici e complementari. Come già nelle precedenti
Convenzioni, l'aiuto comunitario previsto da Lomé 111 comprende, da
una parte, le risorse del FES-Fondo europeo di sviluppo (7,4 miliardi di
ECU), alimentato dai contributi di bilancio degli Stati membri, e, dall'altra, i finanziamenti (sino a 1,1 miliardi di ECU) della BEI su risorse proprie (costituite essenzialmente dai proventi dei prestiti che essa emette
sui mercati dei capitali). Una parte delle risorse del FES è gestita dalla
BEI per diverse operazioni su capitali di rischio.
Le condizioni per la concessione di questi aiuti variano, ovviamente, a
seconda dell'origine dei fondi; quelle per i finanziamenti accordati dalla
BEI differiscono a seconda che si tratti di risorse proprie ο di risorse del
Fondo europeo di sviluppo. 1 mutui su risorse proprie sono concessi a
condizioni analoghe all'incirca a quelle del mercato, ma fruiscono in
generale di un abbuono d'interesse; le risorse del FES sono utilizzate
per le operazioni su capitali di rischio, che comportano condizioni (tasso,
durata,...) molto più favorevoli in quanto provengono dalle risorse di
bilancio.
Gli importi gestiti dalla Commissione delle Comunità europee provengono dalle risorse del FES; essi sono concessi essenzialmente sotto
forma di sovvenzioni ma anche, per una percentuale piuttosto bassa, di
mutui a condizioni speciali comportanti una durata molto lunga e un
tasso d'interesse simbolico.
(1 ) Per i Paesi e Territori d'oltremare (PTOM) v. pag. 5,
4
Gestione delle diverse forme di aiuto:
Commissione delle Comunità europee:
(milioni di ECU)
4 645
600
(su risorse del FES)
Sovvenzioni
Mutui a condizioni speciali
Trasferimenti per la stabilizzazione
dei proventi d'esportazione (STABEX)
Sistema speciale di finanziamento per i
prodotti minerari (SYSMIN)
925
415
Totale:
6 585
Banca europea per gli investimenti :
Mutui su risorse proprie (massimale)
Capitali di rischio su risorse del FES
Contributi in conto interessi su risorse del FES
(imputabili sull'importo delle sovvenzioni)
Totale:
Totale generale
1 100
600
215
1915
8 500
Parallelamente alla Convenzione, come in passato, una Decisione del
Consiglio delle Comunità europee prevede aiuti specifici per i Paesi e
Territori d'oltremare (PTOM) che intrattengono dei legami particolari
con taluni Paesi membri.
Questi aiuti comportano, per quanto concerne la BEI, un massimale di
20 milioni di ECU sotto forma di mutui su risorse proprie e 15 milioni di
ECU per operazioni su capitali di rischio, secondo le stesse modalità
applicabili per gli inten/enti nei Paesi ACP.
2. II contesto generale
2.1 I settori d'intervento
In base alla ripartizione dei compiti, prevista dalla Convenzione, tra la
Commissione e la BEI, è quest'ultima che prioritariamente riceve e
istruisce le domande di finanziamento per progetti ο programmi di
azione produttivi nei settori industriale (ivi compresa l'agro-industria),
minerario e turistico nonché per quelli concernenti la produzione di energia connessa ad investimenti nei suddetti settori. D'altra parte la Banca
può anche finanziare delle infrastrutture (p. es. nel settore dei trasporti e
delle telecomunicazioni) e, su risorse proprie, progetti nel settore delle
colture industriali.
2.2 La programmazione
In ciascun Paese ACP la Convenzione di Lomé prevede, nel corso di
una missione di programmazione che concretizza il processo di concertazione tra la Comunità e le autorità dello Stato interessato, l'esame
delle proposte nelle quali quest'ultimo ha indicato i propri obiettivi e priorità di sviluppo. La BEI partecipa con la Commissione a tutte le missioni
di programmazione per la.messa a punto del programma indicativo di
aiuto delineato di comune accordo tra la Comunità e lo Stato ACP in
questione. Questo programma può essere riveduto per tener conto delle
modifiche che possono intervenire nella situazione economica del
Paese in oggetto ο nelle priorità inizialmente fissate.
Ciascun progetto che figura ο è suscettibile di figurare nel programma
indicativo di aiuto può essere presentato alla Comunità dagli Stati ACP
0, con il loro accordo, da altri promotori. Quest'orientamento non
esclude evidentemente l'eventuale finanziamento, nel periodo di applicazione della Convenzione, di progetti che non sarebbero stati menzionati durante la missione di programmazione (in particolare di nuovi progetti).
2.3 Come chiedere un finanziamento
Per tutti i progetti nei settori che sono prioritariamente di competenza
della Banca, i contatti vanno avviati in linea di massima direttamente con
quest'ultima, senza intermediari né formalità particolari.
La BEI desidererebbe essere informata il più presto possibile della preparazione di un dossier; essa potrà così esaminare con il potenziale
mutuatario quale forma di aiuto sembra maggiormente appropriata al
progetto e indicare quali misure e studi preliminari sono necessari perché l'istruttoria possa essere avviata rapidamente ed essere effettuata
efficacemente.
2.4 Istruttoria dei progetti e decisioni di finanziamento
La Banca istruisce le domande di finanziamento su risorse proprie e le
proposte circa la concessione di contributi su capitali di rischio; essa
prende le decisioni di finanziamento conformemente alle disposizioni
dello Statuto e dei testi di applicazione della Convenzione di Lomé. La
procedura per l'istruttoria è praticamente identica a quella delle altre istituzioni internazionali di finanziamento a lungo termine.
All'inizio dell'istruttoria, la Banca si accerta del parere favorevole delle
autorità competenti dello Stato ACP interessato e chiede, alle condizioni
previste dallo Statuto, il parere della Commissione delle Comunità europee e quello di un Comitato consultivo composto di rappresentanti dei
governi degli Stati membri della CEE e di un rappresentante della Commissione (Comitato dell'articolo 22).
La Commissione, invece, decide circa gli altri aiuti concessi su risorse
del FES - sovvenzioni, mutui a condizioni speciali, sistema speciale di
finanziamento per i prodotti minerari (Sysmin), ecc. - previo parere di un
Comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri nel
quale è rappresentata anche la Banca (Comitato del FES).
2.5 Chi può ottenere mutui?
1 mutui sono destinati al finanziamento di investimenti ben determinati.
Essi possono essere accordati direttamente ad un'impresa privata, pubblica ο semipubblica oppure ad un ente pubblico di uno Stato ACP ο allo
stesso Stato. Lo stato giuridico e la nazionalità del mutuatario non hanno
alcuna incidenza sulla decisione di finanziamento né sulle condizioni
applicabili ai mutui. In tutti i casi, tuttavia, l'intervento della Banca viene
effettuato con l'accordo formale delle autorità del Paese sul cui territorio
l'investimento viene realizzato.
2.6 Cofinanziamenti
Oltre ad una costante cooperazione con la Commissione delle Comunità europee per quanto riguarda gli interventi finanziati su risorse del
Fondo europeo di sviluppo, la Banca collabora regolarmente con istituti
finanziari degli Stati membri della CEE (aiuto bilaterale), con quelli degli
Stati ACP e con le organizzazioni internazionali di aiuto allo sviluppo. 1
cofinanziamenti con queste diverse fonti sono per la BEI una pratica
costante e di vecchia data. 1 principali cofinanziatori sono la Caisse centrale de coopération économique (Francia), la Commonwealth Development Corporation (Regno Unito), la Kreditanstalt für Wiederaufbau e la
Deutsche Gesellschaft für Beteiligungen in Entwicklungsländern GmbH
(Germania), la Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
(Paesi Bassi), gli istituti del gruppo della Banca Mondiale (BIRS, IDA,
SFl), la Banca africana per lo sviluppo, la Banca asiatica per lo sviluppo,
la Banca interamericana per lo sviluppo nonché diverse banche e fondi
arabi.
2.7 Appello alla concorrenza
La Banca chiede in generale che le forniture di beni e servizi di una certa
entità comprese nei progetti finanziati con i suoi mutui siano oggetto di
un appello alla concorrenza e che questa sia la più estesa possibile. Le
procedure appropriate - bandi di gara ο consultazioni internazionali
oppure nazionali - sono fissate tenendo conto della natura e dell'impor­
tanza dei progetti oltre che della particolare situazione dei Paesi interes­
sati.
11 bando di gara internazionale è aperto almeno alle imprese dei Paesi
membri della CEE e dei Paesi ACP. Inoltre la Banca è disposta a contribuire al finanziamento di offerte provenienti da imprese di Paesi nei quali
essa emette dei prestiti ο di Paesi che a suo parere presentano - sul
piano tecnico ο geografico - un interesse particolare per il progetto. In
generale il bando di gara viene pubblicato, tramite la Banca, nella Gaz­
zetta ufficiale delle Comunità europee; il mutuatario è tuttavia libero di
assicurarne la diffusione con altri mezzi.
Le modalità tecniche del bando di gara sono quelle applicate normalmente dal mutuatario, purché non comportino alcuna disposizione discriminatoria (organizzazione, regolamento, termini, ecc).
La consultazione internazionale deve riguardare almeno tre imprese ο
fornitori qualificati di diversi Paesi membri della CEE; essa può essere
estesa ad altre imprese ο fornitori accettabili per la Banca.
La Banca si riserva il diritto di verificare e di approvare le procedure di
appello alla concorrenza, in particolare per quanto concerne la prequali­
ficazione, la costituzione ed il contenuto del dossier di consultazione, la
valutazione delle offerte e la scelta dell'aggiudicatario.
8
Modalità d'intervento
3. I mutui su risorse proprie
3.1 Dati di carattere generale
1 mutui su risorse proprie sono destinati al finanziamento di investimenti
suscettibili di presentare una redditività economica sufficiente. 11 servizio
dei mutui in capitale ed interessi dovrà normalmente essere coperto dai
ricavi d'esercizio del progetto ο dalle risorse da esso generate. Per la
concessione di questo tipo di finanziamento la BEI tiene conto soprat­
tutto della situazione economica e finanziaria del Paese ACP in que­
stione e dei fattori che possono garantire il servizio del mutuo.
3.2 Tassi d'interesse
I tassi d'interesse non dipendono né dalla natura del progetto ο dalla sua
localizzazione né dalla nazionalità del mutuatario ο dal suo stato giuri­
dico né dal settore economico interessato; essi dipendono dalle condizioni prevalenti sui mercati, dalla durata del mutuo e dalle valute erogate.
1 mutui fruiscono automaticamente di un abbuono d'interesse su risorse
del FES. II tasso dell'abbuono è in generale del 3%, ma - se del caso viene adeguato in modo che il tasso d'interesse effettivamente a carico
del mutuatario non sia né inferiore al 5% né superiore 3ΐΓ8%.
Vi sono però due tipi di finanziamento che non fruiscono automaticamente dell'abbuono: quelli nel settore petrolifero e gli interventi a favore
- ai sensi dell'articolo 83 della Convenzione - d i investimenti minerari ed
energetici d'interesse comune per la CEE e lo Stato ACP interessato
(operazioni finanziate con risorse aggiuntive a quelle previste nella
Convenzione).
3.3 Monete di erogazione
I mutui sono espressi in ECU; in generale, essi sono effettivamente versati in un assortimento di monete modulato in funzione delle preferenze
del mutuatario e delle disponibilità della Banca.
II rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono effettuati in
semestralità ο annualità costanti, nelle stesse monete ricevute e nelle
stesse percentuali.
3.4 Durata
La durata dei mutui è fissata in funzione delle caratteristiche proprie di
ciascun progetto, tenendo conto in particolare della durata normale di
ammortamento degli impianti ο delle opere finanziate. Per gli investi­
menti industriali, la durata è in genere dell'ordine di 10-12 anni; essa può
raggiungere i 15 anni - eccezionalmente 20 - per i progetti d'infrastruttura. II periodo di preammortamento copre almeno quello di realizzazione dell'investimento finanziato.
3.5 Garanzie
Come qualsiasi mutuante le cui risorse siano costituite da fondi raccolti
sui mercati dei capitali, la BEI - anche in applicazione del suo Statutodeve subordinare la concessione di mutui all'ottenimento di garanzie
appropriate; di regola viene chiesta la garanzia dello Stato interessato
dal progetto, ma non sono escluse altre garanzie di prim'ordine.
3.6 Portata finanziaria
La concessione di mutui su risorse proprie è sempre subordinata alla
messa in opera di altri mezzi di finanziamento (fondi propri del mutuatario, altri crediti, ecc.). 1 mutui della BEI possono coprire sino al 50% del
costo totale degli immobilizzi.
4. I capitali di rischio
1 capitali di rischio - modo di finanziamento elaborato dalla Banca e sperimentato già con la seconda Convenzione di Yaounde - costituiscono
una forma di assistenza particolarmente adeguata alla situazione finanziaria ed alle condizioni economiche di numerosi Paesi ACP. Trattandosi di fondi di bilancio e non di risorse raccolte sui mercati, le condizioni
di erogazione sono in effetti più elastiche.
1 capitali di rischio possono essere accordati sotto forma di:
- assunzioni di partecipazione, a nome della Comunità, nel capitale di
imprese ο di banche di sviluppo dei Paesi ACP. Queste partecipazioni
sono sempre minoritarie e possono essere abbinate ad un mutuo su
risorse proprie ο ad un altro contributo in quasi-capitale. Esse sono
inoltre temporanee e al momento opportuno devono essere cedute,
di preferenza a cittadini ο istituti dello Stato ACP interessato;
10
- contributi in quasi-capitale, ossia
• mutui subordinati, per i quali il rimborso ed eventualmente il pagamento degli interessi intervengono solo dopo che il mutuatario ha
rimborsato gli altri debiti bancari;
• mutui condizionali, per i quali le modalità di rimborso e di durata ο il
tasso d'interesse possono variare in funzione della realizzazione
degli obiettivi di redditività ο di produzione che si attendono dall'in­
vestimento, fissati al momento della concessione del mutuo.
1 mutui condizionali possono essere accordati ad un'impresa (in taluni
casi anche ad un'impresa originaria di uno Stato membro della Comu­
nità), a uno Stato ACP ο ad una banca di sviluppo per permettere loro di
assumere una partecipazione nel capitale di un'impresa di un Paese
ACP. Quest'operazione di partecipazione «indiretta» deve tuttavia ser­
vire al finanziamento di nuovi investimenti ed essere normalmente com­
pletata da altri finanziamenti provenienti dalla Comunità.
1 capitali di rischio possono essere anche utilizzati sotto forma di prestiti
globali per il finanziamento - tramite istituzioni finanziarie dei Paesi
ACP, quando il loro tipo di attività e i criteri di gestione lo consentano - di
investimenti ο di altre realizzazioni (p. es. studi di fattibilità) di piccole e
medie imprese.
È anche possibile finanziare, su capitali di rischio, studi specifici per la
preparazione ο la messa a punto di progetti nonché l'assistenza alle
imprese nel periodo di avviamento oppure investimenti di ristrutturazione. Possono essere inoltre finanziati progetti di ricerca e investimenti
preparatori alla fase di sfruttamento di progetti nei settori minerario ed
energetico.
Le condizioni per i contributi in quasi-capitale vengono fissate in funzione delle caratteristiche di ciascun progetto finanziato; esse sono, in
generale, molto favorevoli. 11 tasso d'interesse è spesso dell'ordine del
2% e può raggiungere al massimo quello dei mutui che fruiscono dell'
abbuono, mentre la durata arriva spesso sino a 25 anni. II rimborso
viene effettuato in annualità costanti.
1 contributi su capitali di rischio sono espressi in ECU ed erogati in una ο
più monete comunitarie.
Per questo tipo di contributo non si richiedono garanzie particolari, ma la
BEI controlla la realizzazione degli investimenti finanziati ed il rispetto
degli impegni assunti dal beneficiario secondo le stesse procedure in
uso per i mutui su risorse proprie.
11
4.1 Portata finanziaria
1 contributi su capitali di rischio possono finanziare la totalità ο una parte
del progetto; gli studi di fattibilità, p. es., sono spesso finanziati totalmente.
5. Complementarità dei mutui su risorse proprie e
dei capitali di rischio
I capitali di rischio hanno avuto una buona accoglienza già con la prima
Convenzione di Lomé; il loro volume, triplicato nella seconda Convenzione, è poi raddoppiato nella terza, in quanto questa forma di aiuto
risulta particolarmente adeguata alle esigenze ed alla situazione degli
Stati ACP.
In pratica, nonostante il numero sempre maggiore di casi in cui la BEI
- tenuto conto della natura particolare del progetto e/o della limitata
capacità d'indebitamento del Paese interessato - accorda solo capitali
di rischio, questi sono spesso abbinati ai mutui su risorse proprie in
modo da consentire un «montaggio» finanziario più appropriato e, se del
caso, la realizzazione delle diverse fasi dello stesso progetto.
La scelta dei tipi di finanziamento da proporre al mutuatario e delle relative condizioni viene fatta dalle autorità competenti della Banca,
secondo le disposizioni dello Statuto e della Convenzione di Lomé ed in
costante collegamento con le autorità dello Stato ACP interessato.
Modo di finanziamento
su risorse proprie
della BEI
su capitali di rischio
- assunzioni di
partecipazione
- mutui subordinati
- mutui condizionali
12
\
J
Definizione
Tasso d'interesse
ρ 9, 3.1
ρ 9, 3.2
p.10,/nft'ne
p. 11,5° par.
ρ 11,1° par.
6. I prestiti globali agli istituti di credito dei Paesi
ACP per il finanziamento di piccole e medie
imprese
Su risorse proprie ο su capitali di rischio, i mutui di regola non sono
accordati - per motivi di efficienza operativa - che per il finanziamento di
progetti di una certa dimensione (non è stato fissato però alcun importo
minimo). Per tener conto della particolare situazione di taluni Paesi
ACP, la BEI è stata indotta ad accordare prestiti globali per conciliare
l'obiettivo di elasticità di gestione con la possibilità di finanziare investimenti di piccola e media dimensione, investimenti il cui interesse per
uno sviluppo armonioso del settore produttivo viene unanimemente
riconosciuto e che si adattano particolarmente bene agli imperativi economici dei Paesi ACP.
Questi prestiti globali consistono nell'apertura di una linea di credito ad
una banca di sviluppo ο ad un istituto di credito appropriato, nazionale ο
regionale, che funge da intermediario ed utilizza il prestito globale per
erogare crediti di un importo unitario poco elevato a favore di piccoli e
medi investimenti, scelti con l'accordo della BEI, in settori prestabiliti.
1 prestiti globali permettono di associare, da una parte, le risorse finan­
ziarie della BEI in quanto istituzione avente accesso ai mercati interna­
zionali dei capitali e, dall'altra, le capacità operative locali (contatti
diretti, sensibilità alle priorità nazionali di sviluppo, controllo in loco) di
istituti di credito il cui ruolo al servizio dell'economia dei propri Paesi
viene così potenziato.
Le banche di sviluppo che cooperano con la BEI nella messa in opera
dei prestiti globali sono selezionate d'intesa con le autorità dei Paesi
ACP interessati; esse devono avere capacità operative e /cnoiv-how tecnico adeguati (istruttoria dei progetti, controllo della loro realizzazione)
per assicurare il buon utilizzo dei fondi. Se del caso, la BEI può contribuire alla creazione, allo sviluppo ο alla ristrutturazione dell'attività di
dette banche e finanziare, su capitali di rischio, l'assistenza tecnica di
cui esse avrebbero bisogno.
13
ALLEGATO TECNICO
Documentazione da presentare alla Banca europea per gli investimenti
Il richiedente è libero dl elaborare la documentazione sui progetti da
presentare alla Banca, sia per la forma che per il contenuto, nel modo da lui
ritenuto più idoneo ; allo stesso spetta preparare, eventualmente con l'aiuto
dl consulenti, i diversi elementi del dossier.
Tenuto conto della diversità dei progetti e delle caratteristiche proprie a
ciascuno di essi, si rivela difficile, in pratica, standardizzare la documentazione necessaria per l'istruttoria dei dossier. La Banca non richiede
pertanto di riempire formulari ο questionari tipo; 1 potenziali mutuatari
sono liberi di preparare il dossier — che deve però comprendere tutti quegli
elementi che possano permettere l'Istruttoria tecnica, economica, finanziaria e giuridica del progetto — secondo i propri metodi e con i mezzi di cui
dispongono.
Le precisazioni circa la documentazione da presentare alla Banca vengono
date perciò a titolo indicativo, giacché durante l'istruttoria la Banca è in
stretto contatto con lo Stato ACP, l'impresa ο l'ente interessato per
richiedere, se del caso, informazioni complementari ed esaminare insieme i
principali problemi che potrebbero porsi durante la realizzazione del
progetto e dopo l'entrata in funzione degli Impianti.
Qualora si tratti di un progetto industriale, minerario ο turistico, la
documentazione concernerà soprattutto i seguenti punti:
1. Informazioni generali e giuridiche sull'Impresa e sui principali associati ο promotori
— Impresa: testi costitutivi, statuto, azionisti, ripartizione del capitale,
regime fiscale, convenzione di stabilimento, concessioni, attività, organizzazione contabile ed amministrativa, bilanci, conti di esercizio, conti
profitti e perdite e situazione di tesoreria negli ultimi tre esercizi, dati
particolareggiati sull'indebitamento a breve, medio e lungo termine.
— Principali associati ο promotori: statuto, azionisti, attività, referenze,
bilanci e conti profitti e perdite degli ultimi tre esercizi.
2. Informazioni tecniche
— Concezione generale: oggetto, localizzazione, fattori di produzione,
capacità produttiva nominale e previsionale.
— Descrizione tecnica: tecnologia, terreno, assetto generale, immobili,
installazioni (per produzione ed immagazzinamento), servizi generali,
sistemi e mezzi di trasporto, protezione dell'ambiente.
14
— Modalità di studio e di esecuzione: organizzazione, eventuali consulenti, modalità per commesse ed appalto di forniture, direzione dei
lavori, calendario di esecuzione.
— Preventivo particolareggiato degli investimenti in relazione alla descrizione tecnica, accantonamento per spese impreviste ed aumento dei
prezzi, interessi intercalari, spese di primo impianto e di avviamento,
ripartizione dei costi in valuta ed in moneta nazionale.
— Gestione: approvvigionamento di materie prime e prodotti intermedi,
piani di produzione, fattori produttivi, risultati produttivi, dirigenza e
manodopera, organizzazione, eventuale assistenza tecnica.
3. Informazioni economiche
— Situazione del mercato: evoluzione dell'offerta, della domanda e dei
prezzi negli ultimi tempi, previsioni, dati statistici.
— Smercio della produzione: politica commerciale ed organizzazione
della distribuzione, posizione dell'impresa sul mercato, principali concorrenti, vendite sui mercati interno ed estero.
— Creazione di posti di lavoro: permanenti e stagionali, per lavoratori
stranieri e nazionali; formazione professionale; eventuale piano di
sostituzione di lavoratori stranieri con quelli nazionali.
— Importanza del progetto nel Piano di sviluppo del Paese interessato.
— Dati che permettano di calcolare la redditività economica del progetto e
di valutarne il contributo allo sviluppo economico del Paese interessato
nonché l'incidenza sulla bilancia dei pagamenti e sulle finanze pubbliche.
4. Informazioni finanziarie
— Dati previslonali circa le spese di esercizio, gli ammortamenti e le spese
generali.
— Conti di esercizio previsionali dell'impresa per II periodo precedente
l'utilizzazione normale degli impianti (eventualmente, conti di esercizio
degli anni precedenti).
— Valutazione dei fabbisogni di capitale d'esercìzio e loro evoluzione per
lo stesso periodo; scorte di materie prime, prodotti finiti, crediti alla
clientela, debiti verso fornitori.
— Bilancio e situazione di tesoreria previsionali dell'impresa per lo stesso
periodo (eventualmente, bilanci degli anni precedenti).
— Piano di finanziamento del progetto e scadenzario delle spese previste.
— Garanzie offerte.
— Politica previsionale di rimunerazione del capitale dell'impresa.
15
Qualora si tratti invece di un progetto d'infrastruttura ο energetico, la
documentazione dovrà essere adattata alle caratteristiche dell'impresa e
del progetto. In tal caso sarà necessario fornire ulteriori informazioni, in
particolare quali fabbisogni il progetto permetterà di soddisfare, le condizioni per la sua realizzazione, le prospettive circa l'utilizzazione degli
impianti, i principi e le modalità di tariffazione, vantaggi e costi per la
collettività.'
in ogni caso è utile che nei dossier siano indicati i nomi e gli indirizzi dei
responsabili dell'elaborazione del progetto sui piani tecnico, economico,
giuridico e finanzario.
16
Elenco dei Paesi ACP firmatari della terza
Convenzione di Lomé
Angola
Antigua e Barbuda
Bahamas
Barbados
Belize
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Capo Verde
Centrafrica
Clad
Comore
Congo
Costa d'Avorio
Dominica
Etiopia
Figi
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Gibuti
Grenada
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea equatoriale
Guyana
Kenia
Kiribati
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Maurizio
Mozambico
Niger
Nigeria
Papua-Nuova Guinea
Ruanda
Salomone
Säo Tome e Principe
Samoa occidentali
St. Lucia
St. Vincent e Grenadine
Seicelle
Senegal
Sierra Leone
Somalia
St. Kitts e Nevis
Sudan
Suriname
Swaziland
Tanzania
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Zaire
Zambia
Zimbabwe
17
Elenco dei Paesi e Territori d'oltremare nei quali
sono applicabili le disposizioni della cooperazione
finanziaria e tecnica (nel quadro della Decisione
del Consiglio delle Comunità europee)
Anguilla
Isole Cayman
Isole Falkland e dipendenze
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Montserrat
Pitcairn
Sant'Elena e dipendenze
Territorio antartico britannico
Territori britannici dell'Oceano
Indiano
18
Nuova Caledonia e dipendenze
Polinesia francese
Terre australi e antartiche
francesi
Wallis e Futuna
Antille olandesi
Aruba
Ulteriori informazioni possono essere ottenute direttamente e senza formalità
presso la
Banca europea per gli investimenti
Direzione dei Finanziamenti fuori
della Comunità
Dipartimento ACP-PTOM
100, Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Tel.:(352)4379-1
Telex: 3530 bnkeu lu
oppure presso
l'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles
rue de la Loi 227
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Den europœiske Investeringsbank
Europäische Investitionsbank
ΕυρωπαΊ'κή Τράπεζα Επενδύσεων
European Investment Bank
Banco Europeo de Inversiones
Banque européenne d'investissement
Banca europea per gli investimenti
Europese Investeringsbank
Banco Europeu de Investimento
ISBN 92-861-0098-1
Aprile 1986
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FONDS BEI SOUS