BEI N P U B L I C A T I O N S LOME 3 1986 A C C O R D S HORS UE IT FONDS BEI SOUS-FONDS : PUBLICATIONS SERIES EVENEMENTIELLES SOUS-SERIES ACCORDS HORS UE DOSSIERS ACP PIECES CONVENTION LOME 3 DATES : 1986 VERSIONS LINGUISTIQUES : IT ACP C O N V E N T I O Possibilità di finanziamento nel quadro della terza Convenzione di Lomé Banca europea per gli investimenti Banca europea per gli investimenti Possibilità di finanziamento nel quadro della terza Convenzione di Lomé DA DE GR EN ES FR NL PT ISBN ISBN ISBN ISBN ISBN ISBN ISBN ISBN 92-861-0093-0 92-861-0094-9 92-861-0095-7 92-861-0096-5 92-861-00100-7 92-861-0098-1 92-861-0099-X 92-861-00101-5 ISBN 92-861-0098-1 Aprile 1986 II ruolo della Banca europea per gli investimenti Creata nel 1958 dal Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea, la Banca europea per gli investimenti è un organismo autonomo in seno alla Comunità: ai sensi del Trattato, la sua missione è di contribuire - senza perseguire scopi di lucro - alla realizzazione di investimenti direttamente ο indirettamente produttivi che contribuiscano allo sviluppo equilibrato della Comunità. Inizialmente circoscritto al territorio degli Stati membri, dal 1963 il campo d'attività della Banca si è progressivamente ampliato nel quadro di accordi, protocolli e convenzioni conclusi dalla Comunità europea con numerosi Paesi extracomunitari e comportanti fra l'altro un aiuto allo sviluppo. La BEI svolge così un ruolo sempre più importante nell'attuazione della politica comunitaria di aiuto allo sviluppo; essa interviene in dodici Paesi del Bacino mediterraneo che hanno concluso dei protocolli finanziari con la CEE e, nel quadro della terza Convenzione di Lomé, nei 66 Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che ne sono firmatari. Gli azionisti della BEI sono gli Stati membri della Comunità europea; essi hanno sottoscritto congiuntamente il suo capitale - 28,8 miliardi di ECU<'' al 1 ° gennaio 1986 - , di cui solo una parte effettivamente versata ο da versare(2>. La Banca si procura la maggior parte delle risorse neces sarie al finanziamento dei suoi mutui emettendo prestiti sui mercati nazionali e internazionali dei capitali, all'interno e fuori della Comunità. Essa figura tra i principali emittenti internazionali ed il suo credito di primissimo ordine le permette di mobilitare un cospicuo volume di capitali alle migliori condizioni; poiché la BEI non persegue scopi di lucro, i suoi mutuatari fruiscono suppergiù delle stesse condizioni (viene aggiunto solamente un lieve margine per coprire le spese amministrative). (1 ) La BEI emette prestiti ed accorda finanziamenti in numerose monete. Essa redige il proprio bilancio ed elabora i dati statistici relativi alla sua attività in ECU. L'ECU corrisponde alla somma di importi fissi dalle monete dei pnmi dieci Stati membri: DM 0,719, £ 0,0878, FF 1,31, LIT 140, HFL 0,256, FB 3,71, FLUX 0,14, DKR 0,219, DR 1,15, £IRL 0.00871 (situazione inizio 1986). (2) Al 31 dicembre 1985 l'importo complessivo dei fondi propri della Banca (capitale versato, accantonamenti e riserve) si elevava a circa 4,2 miliardi di ECU. Quest'opuscolo illustra le possibilità e le modalità di finanziamento nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico(^) firmatari della terza Convenzione di Lomé, entrata in vigore il 1° maggio 1986. Esso concerne pertanto un aspetto specifico di questa Convenzione, che segna il proseguimento - con più cospicui mezzi finanziari - dell'azione intrapresa con la prima Convenzione di Yaounde già nel 1963 e che si è andata poi progressivamente estendendo con la seconda Convenzione di Yaounde (1969) e con la prima e la seconda Convenzione di Lomé (1975 e 1979). 1. L'aiuto finanziario della Comunità L'aiuto comunitario per lo sviluppo degli Stati ACP si differenzia a seconda dell'origine di fondi, delle condizioni d'intervento e dei fini perseguiti, che sono specifici e complementari. Come già nelle precedenti Convenzioni, l'aiuto comunitario previsto da Lomé 111 comprende, da una parte, le risorse del FES-Fondo europeo di sviluppo (7,4 miliardi di ECU), alimentato dai contributi di bilancio degli Stati membri, e, dall'altra, i finanziamenti (sino a 1,1 miliardi di ECU) della BEI su risorse proprie (costituite essenzialmente dai proventi dei prestiti che essa emette sui mercati dei capitali). Una parte delle risorse del FES è gestita dalla BEI per diverse operazioni su capitali di rischio. Le condizioni per la concessione di questi aiuti variano, ovviamente, a seconda dell'origine dei fondi; quelle per i finanziamenti accordati dalla BEI differiscono a seconda che si tratti di risorse proprie ο di risorse del Fondo europeo di sviluppo. 1 mutui su risorse proprie sono concessi a condizioni analoghe all'incirca a quelle del mercato, ma fruiscono in generale di un abbuono d'interesse; le risorse del FES sono utilizzate per le operazioni su capitali di rischio, che comportano condizioni (tasso, durata,...) molto più favorevoli in quanto provengono dalle risorse di bilancio. Gli importi gestiti dalla Commissione delle Comunità europee provengono dalle risorse del FES; essi sono concessi essenzialmente sotto forma di sovvenzioni ma anche, per una percentuale piuttosto bassa, di mutui a condizioni speciali comportanti una durata molto lunga e un tasso d'interesse simbolico. (1 ) Per i Paesi e Territori d'oltremare (PTOM) v. pag. 5, 4 Gestione delle diverse forme di aiuto: Commissione delle Comunità europee: (milioni di ECU) 4 645 600 (su risorse del FES) Sovvenzioni Mutui a condizioni speciali Trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione (STABEX) Sistema speciale di finanziamento per i prodotti minerari (SYSMIN) 925 415 Totale: 6 585 Banca europea per gli investimenti : Mutui su risorse proprie (massimale) Capitali di rischio su risorse del FES Contributi in conto interessi su risorse del FES (imputabili sull'importo delle sovvenzioni) Totale: Totale generale 1 100 600 215 1915 8 500 Parallelamente alla Convenzione, come in passato, una Decisione del Consiglio delle Comunità europee prevede aiuti specifici per i Paesi e Territori d'oltremare (PTOM) che intrattengono dei legami particolari con taluni Paesi membri. Questi aiuti comportano, per quanto concerne la BEI, un massimale di 20 milioni di ECU sotto forma di mutui su risorse proprie e 15 milioni di ECU per operazioni su capitali di rischio, secondo le stesse modalità applicabili per gli inten/enti nei Paesi ACP. 2. II contesto generale 2.1 I settori d'intervento In base alla ripartizione dei compiti, prevista dalla Convenzione, tra la Commissione e la BEI, è quest'ultima che prioritariamente riceve e istruisce le domande di finanziamento per progetti ο programmi di azione produttivi nei settori industriale (ivi compresa l'agro-industria), minerario e turistico nonché per quelli concernenti la produzione di energia connessa ad investimenti nei suddetti settori. D'altra parte la Banca può anche finanziare delle infrastrutture (p. es. nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni) e, su risorse proprie, progetti nel settore delle colture industriali. 2.2 La programmazione In ciascun Paese ACP la Convenzione di Lomé prevede, nel corso di una missione di programmazione che concretizza il processo di concertazione tra la Comunità e le autorità dello Stato interessato, l'esame delle proposte nelle quali quest'ultimo ha indicato i propri obiettivi e priorità di sviluppo. La BEI partecipa con la Commissione a tutte le missioni di programmazione per la.messa a punto del programma indicativo di aiuto delineato di comune accordo tra la Comunità e lo Stato ACP in questione. Questo programma può essere riveduto per tener conto delle modifiche che possono intervenire nella situazione economica del Paese in oggetto ο nelle priorità inizialmente fissate. Ciascun progetto che figura ο è suscettibile di figurare nel programma indicativo di aiuto può essere presentato alla Comunità dagli Stati ACP 0, con il loro accordo, da altri promotori. Quest'orientamento non esclude evidentemente l'eventuale finanziamento, nel periodo di applicazione della Convenzione, di progetti che non sarebbero stati menzionati durante la missione di programmazione (in particolare di nuovi progetti). 2.3 Come chiedere un finanziamento Per tutti i progetti nei settori che sono prioritariamente di competenza della Banca, i contatti vanno avviati in linea di massima direttamente con quest'ultima, senza intermediari né formalità particolari. La BEI desidererebbe essere informata il più presto possibile della preparazione di un dossier; essa potrà così esaminare con il potenziale mutuatario quale forma di aiuto sembra maggiormente appropriata al progetto e indicare quali misure e studi preliminari sono necessari perché l'istruttoria possa essere avviata rapidamente ed essere effettuata efficacemente. 2.4 Istruttoria dei progetti e decisioni di finanziamento La Banca istruisce le domande di finanziamento su risorse proprie e le proposte circa la concessione di contributi su capitali di rischio; essa prende le decisioni di finanziamento conformemente alle disposizioni dello Statuto e dei testi di applicazione della Convenzione di Lomé. La procedura per l'istruttoria è praticamente identica a quella delle altre istituzioni internazionali di finanziamento a lungo termine. All'inizio dell'istruttoria, la Banca si accerta del parere favorevole delle autorità competenti dello Stato ACP interessato e chiede, alle condizioni previste dallo Statuto, il parere della Commissione delle Comunità europee e quello di un Comitato consultivo composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri della CEE e di un rappresentante della Commissione (Comitato dell'articolo 22). La Commissione, invece, decide circa gli altri aiuti concessi su risorse del FES - sovvenzioni, mutui a condizioni speciali, sistema speciale di finanziamento per i prodotti minerari (Sysmin), ecc. - previo parere di un Comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri nel quale è rappresentata anche la Banca (Comitato del FES). 2.5 Chi può ottenere mutui? 1 mutui sono destinati al finanziamento di investimenti ben determinati. Essi possono essere accordati direttamente ad un'impresa privata, pubblica ο semipubblica oppure ad un ente pubblico di uno Stato ACP ο allo stesso Stato. Lo stato giuridico e la nazionalità del mutuatario non hanno alcuna incidenza sulla decisione di finanziamento né sulle condizioni applicabili ai mutui. In tutti i casi, tuttavia, l'intervento della Banca viene effettuato con l'accordo formale delle autorità del Paese sul cui territorio l'investimento viene realizzato. 2.6 Cofinanziamenti Oltre ad una costante cooperazione con la Commissione delle Comunità europee per quanto riguarda gli interventi finanziati su risorse del Fondo europeo di sviluppo, la Banca collabora regolarmente con istituti finanziari degli Stati membri della CEE (aiuto bilaterale), con quelli degli Stati ACP e con le organizzazioni internazionali di aiuto allo sviluppo. 1 cofinanziamenti con queste diverse fonti sono per la BEI una pratica costante e di vecchia data. 1 principali cofinanziatori sono la Caisse centrale de coopération économique (Francia), la Commonwealth Development Corporation (Regno Unito), la Kreditanstalt für Wiederaufbau e la Deutsche Gesellschaft für Beteiligungen in Entwicklungsländern GmbH (Germania), la Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (Paesi Bassi), gli istituti del gruppo della Banca Mondiale (BIRS, IDA, SFl), la Banca africana per lo sviluppo, la Banca asiatica per lo sviluppo, la Banca interamericana per lo sviluppo nonché diverse banche e fondi arabi. 2.7 Appello alla concorrenza La Banca chiede in generale che le forniture di beni e servizi di una certa entità comprese nei progetti finanziati con i suoi mutui siano oggetto di un appello alla concorrenza e che questa sia la più estesa possibile. Le procedure appropriate - bandi di gara ο consultazioni internazionali oppure nazionali - sono fissate tenendo conto della natura e dell'impor tanza dei progetti oltre che della particolare situazione dei Paesi interes sati. 11 bando di gara internazionale è aperto almeno alle imprese dei Paesi membri della CEE e dei Paesi ACP. Inoltre la Banca è disposta a contribuire al finanziamento di offerte provenienti da imprese di Paesi nei quali essa emette dei prestiti ο di Paesi che a suo parere presentano - sul piano tecnico ο geografico - un interesse particolare per il progetto. In generale il bando di gara viene pubblicato, tramite la Banca, nella Gaz zetta ufficiale delle Comunità europee; il mutuatario è tuttavia libero di assicurarne la diffusione con altri mezzi. Le modalità tecniche del bando di gara sono quelle applicate normalmente dal mutuatario, purché non comportino alcuna disposizione discriminatoria (organizzazione, regolamento, termini, ecc). La consultazione internazionale deve riguardare almeno tre imprese ο fornitori qualificati di diversi Paesi membri della CEE; essa può essere estesa ad altre imprese ο fornitori accettabili per la Banca. La Banca si riserva il diritto di verificare e di approvare le procedure di appello alla concorrenza, in particolare per quanto concerne la prequali ficazione, la costituzione ed il contenuto del dossier di consultazione, la valutazione delle offerte e la scelta dell'aggiudicatario. 8 Modalità d'intervento 3. I mutui su risorse proprie 3.1 Dati di carattere generale 1 mutui su risorse proprie sono destinati al finanziamento di investimenti suscettibili di presentare una redditività economica sufficiente. 11 servizio dei mutui in capitale ed interessi dovrà normalmente essere coperto dai ricavi d'esercizio del progetto ο dalle risorse da esso generate. Per la concessione di questo tipo di finanziamento la BEI tiene conto soprat tutto della situazione economica e finanziaria del Paese ACP in que stione e dei fattori che possono garantire il servizio del mutuo. 3.2 Tassi d'interesse I tassi d'interesse non dipendono né dalla natura del progetto ο dalla sua localizzazione né dalla nazionalità del mutuatario ο dal suo stato giuri dico né dal settore economico interessato; essi dipendono dalle condizioni prevalenti sui mercati, dalla durata del mutuo e dalle valute erogate. 1 mutui fruiscono automaticamente di un abbuono d'interesse su risorse del FES. II tasso dell'abbuono è in generale del 3%, ma - se del caso viene adeguato in modo che il tasso d'interesse effettivamente a carico del mutuatario non sia né inferiore al 5% né superiore 3ΐΓ8%. Vi sono però due tipi di finanziamento che non fruiscono automaticamente dell'abbuono: quelli nel settore petrolifero e gli interventi a favore - ai sensi dell'articolo 83 della Convenzione - d i investimenti minerari ed energetici d'interesse comune per la CEE e lo Stato ACP interessato (operazioni finanziate con risorse aggiuntive a quelle previste nella Convenzione). 3.3 Monete di erogazione I mutui sono espressi in ECU; in generale, essi sono effettivamente versati in un assortimento di monete modulato in funzione delle preferenze del mutuatario e delle disponibilità della Banca. II rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono effettuati in semestralità ο annualità costanti, nelle stesse monete ricevute e nelle stesse percentuali. 3.4 Durata La durata dei mutui è fissata in funzione delle caratteristiche proprie di ciascun progetto, tenendo conto in particolare della durata normale di ammortamento degli impianti ο delle opere finanziate. Per gli investi menti industriali, la durata è in genere dell'ordine di 10-12 anni; essa può raggiungere i 15 anni - eccezionalmente 20 - per i progetti d'infrastruttura. II periodo di preammortamento copre almeno quello di realizzazione dell'investimento finanziato. 3.5 Garanzie Come qualsiasi mutuante le cui risorse siano costituite da fondi raccolti sui mercati dei capitali, la BEI - anche in applicazione del suo Statutodeve subordinare la concessione di mutui all'ottenimento di garanzie appropriate; di regola viene chiesta la garanzia dello Stato interessato dal progetto, ma non sono escluse altre garanzie di prim'ordine. 3.6 Portata finanziaria La concessione di mutui su risorse proprie è sempre subordinata alla messa in opera di altri mezzi di finanziamento (fondi propri del mutuatario, altri crediti, ecc.). 1 mutui della BEI possono coprire sino al 50% del costo totale degli immobilizzi. 4. I capitali di rischio 1 capitali di rischio - modo di finanziamento elaborato dalla Banca e sperimentato già con la seconda Convenzione di Yaounde - costituiscono una forma di assistenza particolarmente adeguata alla situazione finanziaria ed alle condizioni economiche di numerosi Paesi ACP. Trattandosi di fondi di bilancio e non di risorse raccolte sui mercati, le condizioni di erogazione sono in effetti più elastiche. 1 capitali di rischio possono essere accordati sotto forma di: - assunzioni di partecipazione, a nome della Comunità, nel capitale di imprese ο di banche di sviluppo dei Paesi ACP. Queste partecipazioni sono sempre minoritarie e possono essere abbinate ad un mutuo su risorse proprie ο ad un altro contributo in quasi-capitale. Esse sono inoltre temporanee e al momento opportuno devono essere cedute, di preferenza a cittadini ο istituti dello Stato ACP interessato; 10 - contributi in quasi-capitale, ossia • mutui subordinati, per i quali il rimborso ed eventualmente il pagamento degli interessi intervengono solo dopo che il mutuatario ha rimborsato gli altri debiti bancari; • mutui condizionali, per i quali le modalità di rimborso e di durata ο il tasso d'interesse possono variare in funzione della realizzazione degli obiettivi di redditività ο di produzione che si attendono dall'in vestimento, fissati al momento della concessione del mutuo. 1 mutui condizionali possono essere accordati ad un'impresa (in taluni casi anche ad un'impresa originaria di uno Stato membro della Comu nità), a uno Stato ACP ο ad una banca di sviluppo per permettere loro di assumere una partecipazione nel capitale di un'impresa di un Paese ACP. Quest'operazione di partecipazione «indiretta» deve tuttavia ser vire al finanziamento di nuovi investimenti ed essere normalmente com pletata da altri finanziamenti provenienti dalla Comunità. 1 capitali di rischio possono essere anche utilizzati sotto forma di prestiti globali per il finanziamento - tramite istituzioni finanziarie dei Paesi ACP, quando il loro tipo di attività e i criteri di gestione lo consentano - di investimenti ο di altre realizzazioni (p. es. studi di fattibilità) di piccole e medie imprese. È anche possibile finanziare, su capitali di rischio, studi specifici per la preparazione ο la messa a punto di progetti nonché l'assistenza alle imprese nel periodo di avviamento oppure investimenti di ristrutturazione. Possono essere inoltre finanziati progetti di ricerca e investimenti preparatori alla fase di sfruttamento di progetti nei settori minerario ed energetico. Le condizioni per i contributi in quasi-capitale vengono fissate in funzione delle caratteristiche di ciascun progetto finanziato; esse sono, in generale, molto favorevoli. 11 tasso d'interesse è spesso dell'ordine del 2% e può raggiungere al massimo quello dei mutui che fruiscono dell' abbuono, mentre la durata arriva spesso sino a 25 anni. II rimborso viene effettuato in annualità costanti. 1 contributi su capitali di rischio sono espressi in ECU ed erogati in una ο più monete comunitarie. Per questo tipo di contributo non si richiedono garanzie particolari, ma la BEI controlla la realizzazione degli investimenti finanziati ed il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario secondo le stesse procedure in uso per i mutui su risorse proprie. 11 4.1 Portata finanziaria 1 contributi su capitali di rischio possono finanziare la totalità ο una parte del progetto; gli studi di fattibilità, p. es., sono spesso finanziati totalmente. 5. Complementarità dei mutui su risorse proprie e dei capitali di rischio I capitali di rischio hanno avuto una buona accoglienza già con la prima Convenzione di Lomé; il loro volume, triplicato nella seconda Convenzione, è poi raddoppiato nella terza, in quanto questa forma di aiuto risulta particolarmente adeguata alle esigenze ed alla situazione degli Stati ACP. In pratica, nonostante il numero sempre maggiore di casi in cui la BEI - tenuto conto della natura particolare del progetto e/o della limitata capacità d'indebitamento del Paese interessato - accorda solo capitali di rischio, questi sono spesso abbinati ai mutui su risorse proprie in modo da consentire un «montaggio» finanziario più appropriato e, se del caso, la realizzazione delle diverse fasi dello stesso progetto. La scelta dei tipi di finanziamento da proporre al mutuatario e delle relative condizioni viene fatta dalle autorità competenti della Banca, secondo le disposizioni dello Statuto e della Convenzione di Lomé ed in costante collegamento con le autorità dello Stato ACP interessato. Modo di finanziamento su risorse proprie della BEI su capitali di rischio - assunzioni di partecipazione - mutui subordinati - mutui condizionali 12 \ J Definizione Tasso d'interesse ρ 9, 3.1 ρ 9, 3.2 p.10,/nft'ne p. 11,5° par. ρ 11,1° par. 6. I prestiti globali agli istituti di credito dei Paesi ACP per il finanziamento di piccole e medie imprese Su risorse proprie ο su capitali di rischio, i mutui di regola non sono accordati - per motivi di efficienza operativa - che per il finanziamento di progetti di una certa dimensione (non è stato fissato però alcun importo minimo). Per tener conto della particolare situazione di taluni Paesi ACP, la BEI è stata indotta ad accordare prestiti globali per conciliare l'obiettivo di elasticità di gestione con la possibilità di finanziare investimenti di piccola e media dimensione, investimenti il cui interesse per uno sviluppo armonioso del settore produttivo viene unanimemente riconosciuto e che si adattano particolarmente bene agli imperativi economici dei Paesi ACP. Questi prestiti globali consistono nell'apertura di una linea di credito ad una banca di sviluppo ο ad un istituto di credito appropriato, nazionale ο regionale, che funge da intermediario ed utilizza il prestito globale per erogare crediti di un importo unitario poco elevato a favore di piccoli e medi investimenti, scelti con l'accordo della BEI, in settori prestabiliti. 1 prestiti globali permettono di associare, da una parte, le risorse finan ziarie della BEI in quanto istituzione avente accesso ai mercati interna zionali dei capitali e, dall'altra, le capacità operative locali (contatti diretti, sensibilità alle priorità nazionali di sviluppo, controllo in loco) di istituti di credito il cui ruolo al servizio dell'economia dei propri Paesi viene così potenziato. Le banche di sviluppo che cooperano con la BEI nella messa in opera dei prestiti globali sono selezionate d'intesa con le autorità dei Paesi ACP interessati; esse devono avere capacità operative e /cnoiv-how tecnico adeguati (istruttoria dei progetti, controllo della loro realizzazione) per assicurare il buon utilizzo dei fondi. Se del caso, la BEI può contribuire alla creazione, allo sviluppo ο alla ristrutturazione dell'attività di dette banche e finanziare, su capitali di rischio, l'assistenza tecnica di cui esse avrebbero bisogno. 13 ALLEGATO TECNICO Documentazione da presentare alla Banca europea per gli investimenti Il richiedente è libero dl elaborare la documentazione sui progetti da presentare alla Banca, sia per la forma che per il contenuto, nel modo da lui ritenuto più idoneo ; allo stesso spetta preparare, eventualmente con l'aiuto dl consulenti, i diversi elementi del dossier. Tenuto conto della diversità dei progetti e delle caratteristiche proprie a ciascuno di essi, si rivela difficile, in pratica, standardizzare la documentazione necessaria per l'istruttoria dei dossier. La Banca non richiede pertanto di riempire formulari ο questionari tipo; 1 potenziali mutuatari sono liberi di preparare il dossier — che deve però comprendere tutti quegli elementi che possano permettere l'Istruttoria tecnica, economica, finanziaria e giuridica del progetto — secondo i propri metodi e con i mezzi di cui dispongono. Le precisazioni circa la documentazione da presentare alla Banca vengono date perciò a titolo indicativo, giacché durante l'istruttoria la Banca è in stretto contatto con lo Stato ACP, l'impresa ο l'ente interessato per richiedere, se del caso, informazioni complementari ed esaminare insieme i principali problemi che potrebbero porsi durante la realizzazione del progetto e dopo l'entrata in funzione degli Impianti. Qualora si tratti di un progetto industriale, minerario ο turistico, la documentazione concernerà soprattutto i seguenti punti: 1. Informazioni generali e giuridiche sull'Impresa e sui principali associati ο promotori — Impresa: testi costitutivi, statuto, azionisti, ripartizione del capitale, regime fiscale, convenzione di stabilimento, concessioni, attività, organizzazione contabile ed amministrativa, bilanci, conti di esercizio, conti profitti e perdite e situazione di tesoreria negli ultimi tre esercizi, dati particolareggiati sull'indebitamento a breve, medio e lungo termine. — Principali associati ο promotori: statuto, azionisti, attività, referenze, bilanci e conti profitti e perdite degli ultimi tre esercizi. 2. Informazioni tecniche — Concezione generale: oggetto, localizzazione, fattori di produzione, capacità produttiva nominale e previsionale. — Descrizione tecnica: tecnologia, terreno, assetto generale, immobili, installazioni (per produzione ed immagazzinamento), servizi generali, sistemi e mezzi di trasporto, protezione dell'ambiente. 14 — Modalità di studio e di esecuzione: organizzazione, eventuali consulenti, modalità per commesse ed appalto di forniture, direzione dei lavori, calendario di esecuzione. — Preventivo particolareggiato degli investimenti in relazione alla descrizione tecnica, accantonamento per spese impreviste ed aumento dei prezzi, interessi intercalari, spese di primo impianto e di avviamento, ripartizione dei costi in valuta ed in moneta nazionale. — Gestione: approvvigionamento di materie prime e prodotti intermedi, piani di produzione, fattori produttivi, risultati produttivi, dirigenza e manodopera, organizzazione, eventuale assistenza tecnica. 3. Informazioni economiche — Situazione del mercato: evoluzione dell'offerta, della domanda e dei prezzi negli ultimi tempi, previsioni, dati statistici. — Smercio della produzione: politica commerciale ed organizzazione della distribuzione, posizione dell'impresa sul mercato, principali concorrenti, vendite sui mercati interno ed estero. — Creazione di posti di lavoro: permanenti e stagionali, per lavoratori stranieri e nazionali; formazione professionale; eventuale piano di sostituzione di lavoratori stranieri con quelli nazionali. — Importanza del progetto nel Piano di sviluppo del Paese interessato. — Dati che permettano di calcolare la redditività economica del progetto e di valutarne il contributo allo sviluppo economico del Paese interessato nonché l'incidenza sulla bilancia dei pagamenti e sulle finanze pubbliche. 4. Informazioni finanziarie — Dati previslonali circa le spese di esercizio, gli ammortamenti e le spese generali. — Conti di esercizio previsionali dell'impresa per II periodo precedente l'utilizzazione normale degli impianti (eventualmente, conti di esercizio degli anni precedenti). — Valutazione dei fabbisogni di capitale d'esercìzio e loro evoluzione per lo stesso periodo; scorte di materie prime, prodotti finiti, crediti alla clientela, debiti verso fornitori. — Bilancio e situazione di tesoreria previsionali dell'impresa per lo stesso periodo (eventualmente, bilanci degli anni precedenti). — Piano di finanziamento del progetto e scadenzario delle spese previste. — Garanzie offerte. — Politica previsionale di rimunerazione del capitale dell'impresa. 15 Qualora si tratti invece di un progetto d'infrastruttura ο energetico, la documentazione dovrà essere adattata alle caratteristiche dell'impresa e del progetto. In tal caso sarà necessario fornire ulteriori informazioni, in particolare quali fabbisogni il progetto permetterà di soddisfare, le condizioni per la sua realizzazione, le prospettive circa l'utilizzazione degli impianti, i principi e le modalità di tariffazione, vantaggi e costi per la collettività.' in ogni caso è utile che nei dossier siano indicati i nomi e gli indirizzi dei responsabili dell'elaborazione del progetto sui piani tecnico, economico, giuridico e finanzario. 16 Elenco dei Paesi ACP firmatari della terza Convenzione di Lomé Angola Antigua e Barbuda Bahamas Barbados Belize Benin Botswana Burkina Faso Burundi Camerun Capo Verde Centrafrica Clad Comore Congo Costa d'Avorio Dominica Etiopia Figi Gabon Gambia Ghana Giamaica Gibuti Grenada Guinea Guinea-Bissau Guinea equatoriale Guyana Kenia Kiribati Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali Mauritania Maurizio Mozambico Niger Nigeria Papua-Nuova Guinea Ruanda Salomone Säo Tome e Principe Samoa occidentali St. Lucia St. Vincent e Grenadine Seicelle Senegal Sierra Leone Somalia St. Kitts e Nevis Sudan Suriname Swaziland Tanzania Togo Tonga Trinidad e Tobago Tuvalu Uganda Vanuatu Zaire Zambia Zimbabwe 17 Elenco dei Paesi e Territori d'oltremare nei quali sono applicabili le disposizioni della cooperazione finanziaria e tecnica (nel quadro della Decisione del Consiglio delle Comunità europee) Anguilla Isole Cayman Isole Falkland e dipendenze Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Montserrat Pitcairn Sant'Elena e dipendenze Territorio antartico britannico Territori britannici dell'Oceano Indiano 18 Nuova Caledonia e dipendenze Polinesia francese Terre australi e antartiche francesi Wallis e Futuna Antille olandesi Aruba Ulteriori informazioni possono essere ottenute direttamente e senza formalità presso la Banca europea per gli investimenti Direzione dei Finanziamenti fuori della Comunità Dipartimento ACP-PTOM 100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Tel.:(352)4379-1 Telex: 3530 bnkeu lu oppure presso l'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles rue de la Loi 227 B-1040 Bruxelles Tel.: (32-2) 230 98 90 Telex: 21721 bankeu b Questa pubblicazione è disponibile anche nelle lingue danese, francese, greca, inglese, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. Le ditte, le amministrazioni ο gli istituti di credito che vogliano seguire l'evoluzione dell'attività nei Paesi ACP possono chiedere di ricevere regolarmente i bollettini «BEl-lnformazioni», le relazioni annuali, gli opuscoli ο i comunicati stampa scrivendo alla Divisione Informazione e Relazioni Pubbliche della Banca a Lussemburgo. 19 Den europœiske Investeringsbank Europäische Investitionsbank ΕυρωπαΊ'κή Τράπεζα Επενδύσεων European Investment Bank Banco Europeo de Inversiones Banque européenne d'investissement Banca europea per gli investimenti Europese Investeringsbank Banco Europeu de Investimento ISBN 92-861-0098-1 Aprile 1986