BEI N LOME P U B L I C A T I O N S 2 1980 A C C O R D S HORS UE IT FONDS BEI SOUS-FONDS PUBLICATIONS SERIES : EVENEMENTIELLES SOUS-SERIES : ACCORDS HORS UE DOSSIERS : ACP PIECES : CONVENTION LOME 2 DATES 1980 VERSIONS LINGUISTIQUES : IT ACP C O N V E N T I O Banca Europea per gli Investimenti Modalità di finanziamento nel quadro della seconda Convenzione di Lomé Banca Europea per gli Investimenti Modalità di finanziamento nel quadro della seconda Convenzione di Lomé Quest'opuscolo è disponibile anche nelle seguenti lingue; DA DE EN FR NL ISBN ISBN ISBN ISBN ISBN 92-861-0006-X 92-861-0007-8 92-861-0008-6 92-861-0009-4 92-861-0011-6 ISBN 92-861-0010-8 Stampato nel maggio 1980 L'istituto bancario delia Comunità Europea La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è stata creata in applicazione del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (Trattato di Roma), entrato in vigore il 1° gennaio 1958. Istituto di diritto pubblico autonomo in seno alla Comunità Europea, esso ha la missione - ai sensi del Trattato - di contribuire con i suoi finanziamenti allo sviluppo equilibrato della Comunità, senza perseguire scopi di lucro. Sono membri della BEI gli Stati membri della Comunità; essi hanno sottoscritto congiuntamente il suo capitale - 7 087,5 milioni di unità di conto (u.c.) '^'al31 dicembre 1979-, di cui solo una parte è stata effettivamente versata *^'; la Banca si procura la maggior parte delle risorse necessarie al finanziamento dei suoi mutui emettendo prestiti sui mercati nazionali e internazionali dei capitali, all'interno ο fuori della Comunità. Essa figura tra i principali emittenti internazionali ed il suo credito di primissimo ordine le permette di 1^1 La BEI emette prestiti e accorda finanziamenti in numerose monete. Essa compila il proprio bilancio ed elabora i dati statistici relativi alla sua attività in unità di conto (u.c.), che hanno lo stesso valore dell'unità di conto europea (UCE) ο dell'unità monetaria europea (ECU); esse sono infatti composte tutte di importe fissi di ciascuna moneta degli Stati membri: DM 0,828; E 0,0885; FF 1,15; LIT 109; HFL 0,286; FB 3,66; FLUX 0,14; DKR 0,217; EIR 0,00759. Al 30 aprile 1980 un'unità di conto era pari a 1,39128 $ USA. w Al 31 dicembre 1979 l'importo complessivo dei fondi propri (capitale versato e riserve) iscritto nel bilancio della Banca ammontava ad oltre 1 284 milioni di u.c. mobilitare importanti flussi di capitali alle migliori condizioni. Limitato inizialmente al territorio dei Paesi membri, il campo di attività della Banca si è progressivamente esteso, dal 1963, nel quadro di accordi di associazione ο di coopera zione comportanti tra l'altro un contributo finanziario comu nitario. Attualmente la BEI interviene in quasi tutti i Paesi del Bacino Mediterraneo '^' nonché nei Paesi firmatari delle due Convenzioni di Lomé. I diversi accordi e protocolli finanziari conclusi tra questi Paesi e la Comunità prevedono che la Banca accordi nella maggior parte dei casi, oltre a quelli su risorse proprie, finanziamenti a condizioni speciali sulle risorse di bilancio che essa gestisce in qualità di mandataria degli Stati membri ο della Comunità. II totale dei finanziamenti concessi dalla BEI nel 1979 è stato di oltre 3 miliardi di u. e , di cui circa 2,56 miliardi nei Paesi membri ed oltre 500 milioni fuori della Comunità. Quest'opuscolo vuole illustrare le modalità di finanziamento della Banca Europea per gli Investimenti nei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) nel periodo di applicazione della seconda Convenzione di Lomé. Firmata il 31 ottobre 1979 da 58 Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dalla Comunità Economica Europea, questa Convenzione segna il prolungamento, con un maggior volume di mezzi finanziari, dell'azione svolta dalla BEI sin dal 1963, quando fu firmata la prima Convenzione di Yaounde. Una seconda Convenzione di Yaounde (1969) e poi la prima Convenzione di Lomé (1975) hanno esteso - per quanto riguarda tanto l'importo messo a disposizione quanto le forme d'intervento ed il numero di Paesi beneficiari - la cooperazione finanziaria messa in atto dalla Banca. ' " V. Opuscolo "Finanziamenti fuori della Comunità: Paesi del Bacino Mediterraneo» 4 BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI OPUSCOLO : MODALITA' DI FINANZIAMENTO NEL QUADRO DELLA SECONDA CONVENZIONE DI LOME' (aggiornamento al 31 marzo 1982) 1. In tutto l'opuscolo: sostituire u.c. con ECU (ν. nota 1 del punto 2 qui in appresso) 2. Pagina 3 22_E§ragrafOj_2 e_3 riga : sostituire : 7 087,5 milioni di unità di conto (u.c.) dicembre 1979 con 14 400 milioni di ECU^''al 31 dicembre 1981 al 31 No^e a_2ÌS_aÌ_ES8ÌIÌ^ • (1) La BEI emette prestiti e accorda finanziamenti in numerose monete; dal 1" gennaio 1981 il bilancio ed i dati statistici relativi alla sua attività sono espressi in ECU, la cui composizione è identica a quella dell'unità di conto (u.c.) utilizzata precedentemente. L'ECU è composta di importi fissi delle monete dei primi nove Stati membri : DM 0,828; fc 0,0885; FF 1,15; LIT 109; HFL 0,286; FB 3,66; FLUX 0,14; DKR 0,217; fcIR 0,00759. Al 31 dicembre 1981 un'ECU era pari a $ USA 1,08517. (2) Al 31 dicembre 1981 l'importo complessivo dei fondi propri (capitale versato e riserve) iscritto nel bilancio della Banca ammontava ad oltre 1 920 milioni di ECU. Pagina 5 Stati ACP firmatari della seconda Convenzione di Lomé : - sostituire "al 30 aprile 1980" con "al 31 marzo 1982 " - aggiungere nella lista i seguenti Paesi : Antigua e Barbuda Belize Vanuatu Zimbabwe Pagina 6 A seguito dell'adesione di nuovi Paesi alla seconda Convenzione di Lomé, gli importi del FES sono stati aumentati : l°_2aragrafo^_3 riga : sostituire''i 542 milioni di u.c." con "4 627 milioni di ECU" (segue) (seguito) lI_EâISËIâΣ · Commissione delle Comunità Europee (milioni di ECU) Sovvenzioni Mutui a condizioni speciali Trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione (STABEX) Sistema speciale di finanziamento per i prodotti minerari (SYSMIN) 2 811 518 557 282 Banca Europea per gli Investimenti Capitali di rischio su risorse del FES 5. 284 Pagine 5, 18 e 24 Sostituire l'indirizzo della Banca e dei suol uffici a Bruxelles, Roma e Londra rispettivamente con : BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 100, Bd Konrad Adenauer L - 2950 Luxembourg Tel. 4379-1 - Telex 3530 bnkeu lu Telecopiatrice 43 77 04 Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles Rue de la Loi 227 Β - 1040 Bruxelles Tel. 735 21 38 ( d a l 16 a p r i l e 1982 : 230 98 90) Telex 21721 bankeu b Telecopiatrice 230 58 27 Dipartimento Italia Via Sardegna, 38 I - 00187 Roma Tel. 49 79 41 - Telex 611130 bankeu i Telecopiatrice 474 58 77 Liaison Office for the United Kingdom 23, Queen Anne's Gate, Westminster, London SWIH 9BU Tel. 222 2933 - Telex 919159 bankeu g Telecopiatrice 222 2936 Informazioni più dettagliate possono essere ottenute scrivendo alla Banca Europea per gli Investimenti Boîte Postale 2005 Luxembourg Tel. 43 50 11 (dal 1° settembre 1980, 43 79-1) Telex 3530 bankeu lu Telecopiatrice 20422 (dal 1" settembre 1980, 43 77 04) oppure all' Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles 227, rue de la Loi Β - 1040 Bruxelles Tel. 735 21 38 - Telex 21721 bankeu b Stati ACP firmatari della seconda Convenzione di Lomé (al Ì30 aprile 1980) Alto Volta Bahamas Barbados Benin Botswana Burundi Camerun Capo Verde Centrafrica Ciad Comore Congo Costa d'Avorio Dominica Etiopia Figi Gabon Gambia Ghana Giamaica Gibuti Grenada Guinea Guinea Bissau Guinea equatoriale Guyana Kenia Kiribati Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali Maurizio Mauritania Niger Nigeria PapuaNuova Guinea Ruanda Saint-Vincent e Grenadine Salomon Santa Lucia Samoa occidentali Sâo Tome e Principe Senegal Seicelle Sierra Leone Somalia Sudan Suriname Swaziland Tanzania Togo Tonga Trinidad e Tobago Tuvalu Uganda Zaire Zambia Importi e modalità dell'aiuto finanziario messo in opera dalla BEI L'aiuto finanziario comunitario previsto nella seconda Convenzione di Lomé comprende da una parte le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo-FES (4 542 milioni di u.c.), alimentato dai contributi di bilancio degli Stati membri, e dall'altra i finanziamenti della Banca su risorse proprie. Quanto alla gestione delle diverse forme di aiuto, essa è cosi ripartita: Commissione delle Comunità Europee (su risorse del FES) (milioni di u.c.) Sovvenzioni 2 753 Mutui a condizioni speciali 504 Trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione (STABEX) 550 Sistema speciale di finanziamento per i prodotti minerari (SYSMIN) 280 Banca Europea per gli Investimenti Mutui su risorse proprie Capitali di rischio su risorse del FES Contributi in conto interessi su risorse del FES inoltre la Comunità ha previsto la possibilità di finanziamenti supplementari su risorse proprie della BEI per investimenti minerari ed energetici d'interesse comune allo Stato ACP e alla Comunità fino a concorrenza di 685 280 175 200 I finanziamenti su risorse proprie della Banca (provenienti per la maggior parte dai proventi dei prestiti che essa emette sui mercati dei capitali) beneficiano di contributi in conto interessi per i quali è stato riservato, sulle sovvenzioni del FES, un importo globale di 175 milioni di u.c. L'abbuono d'interesse è in generale del 3% ma, se del caso, esso viene automaticamente adeguato in modo che il tasso d'interesse effettivamente a carico del mutuatario non sia né inferiore al 5% né superiore all' 8%. L'importo dei capitali di rischio gestiti dalla BEI in qualità di mandataria della Comunità Europea è stato sensibilmente aumentato a seguito, in particolare, del successo ottenuto nella messa in opera di questo tipo di aiuto nel corso della prima Convenzione di Lomé. D'altra parte, una dichiarazione allegata alla nuova Convenzione di Lomé prevede interventi aggiuntivi della BEI sino a concorrenza di 200 milioni di u.c., sotto forma di mutui su risorse proprie, per investimenti minerari ed energetici d'interesse comune allo Stato ACP interessato ed alla Comunità. Questi mutui non potranno fruire dei contributi in conto interessi e dovranno essere oggetto di un'autorizzazione speciale, per ciascun progetto, del Consiglio dei governatori della Banca; queste modalità indicano il carattere particolare di questa possibilità d'intervento. Parallelamente alla seconda Convenzione di Lomé, e come era già avvenuto in occasione delle precedenti convenzioni, una decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità Europee ha previsto un aiuto specifico per i Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) che hanno dei legami particolari con taluni Paesi membri. ^ Quest'aiuto comporta, per quanto concerne la BEI, 15 milioni di u.c. per finanziamenti su risorse proprie, con contributi in conto interessi su risorse del FES, e 7 milioni di u.c. per operazioni su capitali di rischio secondo le stesse modalità applicabili ai Paesi ACP. Nel quadro della ripartizione dei compiti tra la Commissione e la Banca, spetta alla Banca, in via prioritaria, ricevere e procedere all'istruttoria delle domande di finanziamento per progetti nei settori industriale, agro-industriale, minerario, turistico nonché per quelli concernenti la produzione di energia connessa agli investimenti in detti settori. Quest' orientamento non esclude in alcun modo la concessione di finanziamenti della Banca per progetti di infrastrutture produttive, in particolare per quanto riguarda l'energia, nei Paesi in cui questo tipo di finanziamento sembra appropriato, tenuto conto del loro livello di sviluppo e della loro situazione economica e finanziaria. Una delle innovazioni principali della nuova Convenzione di Lomé è il particolare accento messo sullo sviluppo minerario ed energetico degli Stati ACP. In questo contesto, la Commissione delle Comunità Europee e la BEI sono chiamate a rafforzare considerevolmente la loro azione in questo settore: la Commissione avrà soprattutto la responsabilità della riattivazione ο del mantenimento del potenziale (SYS MIN) nonché dell'assistenza tecnica e degli studi di base, mentre la Banca disporrà di mezzi finanziari appropriati da destinare da una parte alle ricerche ed agli investimenti preparatori alla fase di sfruttamento dei progetti in questi settori e dall'altra agli investimenti per lo sviluppo dei potenziali di produzione. La BEI partecipa con la Commissione alle missioni di programmazione che devono recarsi in ciascuno degli Stati ACP per la messa a punto dei programmi indicativi di aiuto comunitario, sulla cui base sono identificati e istruiti i progetti da finanziare. Settori di applicazione e condizioni dei finanziamenti delia BEI 1. I finanziamenti su risorse proprie della Banca L'esame dell'ammissibilità dei progetti, l'istruttoria delle domande e la concessione dei mutui su risorse proprie della Banca si effettuano secondo le modalità, condizioni e procedure previste dal suo Statuto, che praticamente sono suppergiù identiche alle norme seguite dagli istituti internazionali di finanziamento a lungo termine. Tenuto conto dei diversi modi di finanziamento comunitario offerti dalla Convenzione, nonché dell'entità delle sovvenzioni e degli altri aiuti a condizioni molto favorevoli (mutui speciali, capitali di rischio), i mutui su risorse proprie della Banca sono riservati agli investimenti che sembrano poter dar luogo ad una redditività economica e finanziaria sufficiente. II servizio dei mutui, in capitale ed interessi, dovrà normalmente essere coperto dai ricavi d'esercizio del progetto ο dalle risorse da esso direttamente originate. In ogni caso la BEI tiene conto della situazione economica e finanziaria dello Stato ACP interessato e dei fattori che possono garantire il servizio del finanziamento. I mutui della Banca sono destinati al finanziamento di inve stimenti ben determinati e possono essere accordati sia direttamente a un'impresa privata, pubblica ο mista, sia allo Stato ο a un ente pubblico. II finanziamento di progetti tramite banche di sviluppo ο altri organismi di aiuto allo sviluppo è anche abitualmente praticato. È il caso, in particolare, degli investimenti delle piccole e medie imprese: per facilitare il finanziamento di questo tipo d'investimenti la BEI applica la tecnica dei prestiti globali, che consiste nell'aprire a banche ο istituti di sviluppo qualificati degli Stati ACP una linea di credito (il prestito globale) sul cui importo vengono imputati i crediti d'importo unitario relativamente modesto accordati, d'intesa con la BEI, per il finanziamento di diversi investimenti industriali, agro-industriali e turistici. I prestiti globali permettono di associare, da una parte, le risorse finanziarie della BEI in quanto istituto bancario della Comunità con accesso ai mercati internazionali dei capitali e, dall'altra, le capacità operative locali (contatti diretti, sensibilità alle priorità nazionali di sviluppo, controllo in loco) di istituti di credito degli Stati ACP. I mutui della Banca possono essere utilizzati per la copertura dei pagamenti in valuta ma anche per le spese locali. Tassi d'interesse e regime monetario La BEI non persegue scopi di lucro. 1 tassi d'interesse dei suoi mutui seguono strettamente le fluttuazioni dei mercati dei capitali, dove essa si procura la maggior parte delle risorse. Tenuto conto del credito di prim'ordine di cui gode, la Banca può emettere alle migliori condizioni del momento e farne profittare i propri mutuatari, aumentando semplicemente i tassi del margine necessario per coprire le spese amministrative ed assicurare la costituzione di riserve ed accantonamenti ad un livello adeguato. II tasso d'interesse è indipendente dalla natura e dalla localizzazione dell'investimento finanziato nonché dallo stato giuridico del mutuatario. 10 I mutui della BEI sono in generale espressi in unità di conto; essi sono effettivamente versati secondo un assortimento variabile di monete, modulato in funzione delle disposizioni del contratto di finanziamento e delle disponibilità della Banca. II rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi, in generale in semestralità costanti, avviene nelle stesse monete ricevute. Contributi in conto interessi 1 mutui della BEI nei Paesi ACP sono accordati a tassi preferenziali rispetto a quelli ordinari della Banca: la Convenzione prevede infatti che i mutui della Banca beneficino di un abbuono d'interesse del 3% (con riserva dell'applicazione degli adeguamenti menzionati sopra), con la sola eccezione di quelli destinati al settore petrolifero e degli interventi supplementari che potrebbero essere decisi a favore di investimenti minerari ed energetici d'interesse comune (v. pag. 7), che non possono fruire dell'abbuono. Durata La durata dei mutui della BEI è fissata in funzione delle caratteristiche proprie di ciascun progetto, tenendo conto, in particolare, della durata normale di ammortamento degli impianti ο delle opere finanziate. Per gli investimenti indu striali, questa durata è in generale dell'ordine di 10-12 anni; essa può raggiungere i 15 anni ed eccezionalmente i 20 per progetti d'infrastruttura. II periodo di preammortamento copre almeno il periodo di realizzazione dell'investimento finanziato. 11 Concorrenza La Banca chiede in generale che i progetti finanziati con i suoi mutui siano oggetto di un bando di gara per le forniture di beni e servizi di una certa importanza. Le procedure appropriate - bando di gara oppure consultazione interna zionale ο nazionale - sono fissate di comune accordo, tenendo conto della natura e dell'importanza dei progetti nonché della particolare situazione dei Paesi interessati. Ai bandi di gara internazionali devono poter partecipare almeno le imprese dei Paesi membri della CEE e dei Paesi ACP. Inoltre la Banca è disposta a contribuire al finanziamento di offerte provenienti da imprese dei Paesi dove essa emette dei prestiti per la raccolta dei fondi necessari alla sua attività nonché dei Paesi che presentino sul piano tecnico ο geografico, secondo il parere della Banca, un interesse particolare per il progetto. II bando di gara sarà pubblicato, tramite la Banca, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. II mutuatario è tuttavia libero di assicurarne la diffusione con altri mezzi. Le modalità tecniche del bando di gara sono quelle del mutuatario, purché non comportino alcuna disposizione discriminatoria (organizzazione, regolamento, termini, ecc.). La consultazione internazionale deve comprendere almeno tre imprese ο fornitori qualificati di diversi Paesi membri della Banca. Essa può essere estesa ad altre imprese ο fornitori accettabili per la Banca. La Banca si riserva il diritto di seguire e di approvare le procedure relative alla gara, in particolare per quanto concerne la prequalificazione, la costituzione ed il conte nuto del dossier di consultazione, la valutazione delle offerte e la scelta dell'aggiudicatario. 12 Portata finanziaria La concessione di mutui della Banca su risorse proprie è sempre subordinata all'utilizzazione di altri mezzi di finanziamento (fondi propri del mutuatario, altri crediti, ecc.). In linea di massima la BEI non accorda finanziamenti per un importo superiore al 50% del costo totale degli immobilizzi di un dato progetto. Anche se non esiste un limite minimo all'importo dei suoi mutui, la BEI preferisce ricorrere, per quanto possibile, ai prestiti globali per il finanziamento degli investimenti che richiedono mutui per un importo relativamente modesto: la concessione di finanziamenti diretti e specifici inferiori a 2 milioni ο superiori a 30 milioni di unità di conto è prevista solo in via eccezionale. Oltre ad un costante coordinamento con la Commissione delle Comunità Europee per le azioni finanziate nel quadro generale dell'aiuto comunitario, la Banca collabora continuamente con gli istituti di credito degli Stati membri della Comunità Europea, quelli degli Stati ACP nonché con le organizzazioni internazionali che operano nel settore dell'aiuto allo sviluppo; i cofinanziamenti tendono cioè, per quanto concerne la Banca, a generalizzarsi. Vi sono già stati numerosi cofinanziamenti, p. es. con la Caisse Centrale de Coopération Economique (Francia), la Commonwealth Development Corporation (Regno Unito), la Kreditanstalt für Wiederaufbau e la Deutsche Entwicklungsgesellschaft (Repubblica federale di Germania), il Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (Paesi Bassi), la Banca Mondiale, la Banca Africana per lo Sviluppo nonché, con frequenza sempre maggiore, con diverse banche e fondi bilaterali e multilaterali del mondo arabo. 13 Garanzie Come tutti i finanziatori le cui risorse siano costituite dai proventi dei prestiti emessi sui mercati dei capitali, la Banca deve, per salvaguardare il proprio credito e in applicazione dello statuto, subordinare la concessione dei mutui all'ottenimento di garanzie appropriate; può essere richiesta la garanzia dello Stato interessato dal progetto, ma non sono escluse altre garanzie di prim'ordine. 2. I contributi sotto forma di capitali dl rìschio su risorse del FES Nel quadro della cooperazione industriale della Comunità con gli stati ACP e per rafforzare l'azione della Banca nei settori per i quali le incombe la responsabilità principale (industria, agro-industria, miniere, turismo, nonché produzione di energia connessa agli investimenti in questi settori), le Convenzioni di Lomé hanno affidato alla Banca la messa in atto, per conto della Comunità, di una forma di aiuto finanziario particolarmente adattata alla situazione finanziaria ed alle condizioni economiche degli Stati ACP: le operazioni su capitali di rischio. L'esperienza della prima Convenzione di Lomé è stata positiva per quanto concerne l'efficacia di questa forma di aiuto (spesso abbinata, del resto, ai mutui su risorse proprie della Banca), per cui è stato convenuto, per la seconda Convenzione, di triplicare il totale dei contributi su capitali di rischio nonché di rendere più elastiche e di estendere le possibilità di utilizzazione. I capitali di rischio possono essere accordati sotto forma ο dì assunzione di partecipazione ο di contributo in quasicapitale. La BEI può, a nome della Comunità, assumere partecipazioni nel capitale d'imprese ο in quello di banche di sviluppo degli Stati ACP. Queste partecipazioni sono di carattere minoritario e possono essere abbinate ad un mutuo della 14 BEI ο ad un contributo in quasi-capitale. Esse sono tempo ranee e devono, al momento opportuno, essere cedute, di preferenza a cittadini ο istituti degli Stati ACP. 1 contributi in quasi-capitale possono essere accordati sotto forma di mutui subordinati, per i quali il rimborso ed eventualmente il pagamento degli interessi intervengono solo dopo che il mutuatario ha rimborsato gli altri crediti bancari. Essi possono anche prendere la forma di mutui condizionali, per i quali le modalità di rimborso, di durata ο di pagamento degli interessi non sono definitivamente fissate in anticipo, ma possono variare in funzione del raggiungimento degli obiettivi di redditività ο di produzione che si attendono dall'investimento, che sono fissati al momento della conces sione del mutuo. I mutui condizionali possono essere accordati a un'impresa, a uno stato ACP oppure ad una banca di sviluppo per consentire loro di assumere una partecipazione nel capitale di un'impresa. Tuttavia una tale operazione di assunzione di partecipazione «indiretta» deve servire al finanziamento di nuovi investimenti ed essere completata da altri finanzia menti provenienti dalle Comunità ο da altre fonti. Oltre ai settori sopra menzionati, i capitali di rischio possono ora, in circostanze eccezionali, servire anche al finanzia mento di progetti nei settori del trasporto e delle telecomu nicazioni quando a beneficiarne è un'impresa a gestione autonoma di tipo industriale. Un'altra nuova possibilità di impiego dei capitali di rischio consiste nella concessione di prestiti globali per il finanziamento, tramite banche di sviluppo il cui tipo di attività ed i criteri di gestione lo permettano, di investimenti ο di inter venti di varia natura adattati ai fabbisogni delle piccole e medie imprese. Inoltre i capitali di rischio possono essere utilizzati per il finanziamento di studi specifici per la preparazione ο la 15 messa a punto di progetti nonché per l'assistenza alle imprese durante il periodo di avviamento. Tenuto conto del particolare rilievo dato nella seconda Convenzione di Lomé all'aiuto allo sviluppo minerario ed energetico degli Stati ACP, è ormai anche possibile finanziare su capitali di rischio progetti di ricerca ed investimenti preparatori alla messa in esercizio di progetti nei settori minerario ed energetico. 16 Programmazione dell'aiuto comunitario e presentazione delle domande di finanziamento alla Banca La Convenzione di Lomé prevede che dopo l'esame - nel corso di una missione di programmazione - con ciascuno stato beneficiario delle proposte in cui quest'ultimo ha fissato i suoi obiettivi e le sue priorità, l'aiuto comunitario sia oggetto di un programma indicativo messo a punto di comune accordo dagli organi competenti della Comunità e dello stato ACP interessato. Questo programma di aiuto può essere riesaminato durante il periodo di applicazione della Convenzione per tener conto dei cambiamenti che potrebbero essere intervenuti nella situazione economica dei vari stati ACP e di qualsiasi modifica concernente le priorità inizialmente fissate. Ogni progetto che figura ο che possa figurare nel pro gramma indicativo di aiuto può essere presentato alla Comunità dagli Stati ACP o, con il loro accordo, direttamente dai promotori. 1 contatti preliminari per tutti i progetti dei settori industriale, agro-industriale, turistico e minerario e per quelli concernenti la produzione di energia connessa agli investimenti in detti settori, devono essere presi con la Banca Europea per gli Investimenti. La Banca desidererebbe essere informata sin dall'inizio, per quanto possibile, della preparazione del dossier. Essa potrà allora comunicare al potenziale mutuatario quale forma di 17 aiuto le sembra maggiormente appropriata per il progetto nonché quali misure e studi preliminari sarebbero necessari per poter avviare rapidamente l'istruttoria. La scelta definitiva della forma di aiuto non può essere effettuata che in uno stadio successivo dell'istruttoria. I dossier dei progetti per i quali è previsto ο un mutuo ordinario della Banca Europea, con ο senza abbuono d'inte resse, ο un finanziamento sotto forma di capitali di rischio, devono essere inviati alla Banca Europea per gli Investimenti Direzione dei Finanziamenti fuori della Comunità Boîte Postale 2005 Luxembourg Granducato del Lussemburgo 18 Istruttoria dei progetti e decisione di finanziamento La Banca Europea istruisce le domande di mutuo e prende le decisioni di finanziamento, conformemente alle disposizioni dello statuto e dei testi di applicazione della Convenzione di Lomé, per i progetti da finanziare mediante mutui su fondi propri ο su capitali di rischio. Nel quadro delle disposizioni previste per l'istruttoria degli aiuti della Comunità, la Banca si accerta del parere favorevole delle autorità responsabili dello Stato ACP interessato e riceve, alle condizioni previste dallo Statuto, il parere della Commissione delle Comunità Europee nonché quello di un Comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri della CEE, ai cui lavori partecipa un rappresentante della Commissione (Comitato dell'articolo 22). La Commissione, d'altra parte, istruisce e prende le decisioni di finanziamento per gli altri aiuti concessi su fondi del FES (sovvenzioni e mutui a condizioni speciali), dopo aver ricevuto il parere di un Comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri in seno al quale è rappresentata anche la Banca (Comitato del FES). 19 ALLEGATO TECNICO Documentazione da presentare alla Banca Europea per gli Investimenti Il richiedente è libero di elaborare la documentazione sui progetti da presentare alla Banca, sia per la forma che per il contenuto, nel modo da lui ritenuto più idoneo; allo stesso spetta preparare, eventualmente con l'aiuto di consulenti, i diversi elementi del dossier. Tenuto conto della diversità dei progetti e delle caratteristiche proprie a ciascuno di essi, si rivela difficile, in pratica, standardizzare la documentazione necessaria per l'istruttoria dei dossier. La Banca non richiede pertanto di riempire formulari ο questionari tipo; i potenziali mutuatari sono liberi di preparare il dossier - che deve però comprendere tutti quegli elementi che possano permettere l'istruttoria tecnica, economica, finanziaria e giuridica del progetto - secondo i propri metodi e con i mezzi di cui dispongono. Le precisazioni circa la documentazione da presentare alla Banca vengono date perciò a titolo indicativo, giacché durante l'istruttoria la Banca è in stretto contatto con lo Stato ACP, l'impresa ο l'ente interessato per richiedere, se del caso, informazioni complementari ed esaminare insieme i principali problemi che potrebbero porsi durante la realizzazione del progetto e dopo l'entrata in funzione degli impianti. Qualora si tratti di un progetto industriale, minerario ο turistico, la documentazione concernerà soprattutto i seguenti punti: 1. informazioni generali e giuridiche sull'impresa e sui principali associati ο promotori - Impresa: testi costitutivi, statuto, azionisti, ripartizione del capitale, regime fiscale, convenzione di stabilimento, concessioni, attività, organizzazione contabile ed amministrativa, bilanci, conti di esercizio, conti profitti e perdite e situazione di tesoreria negli ultimi tre esercizi, dati particolareggiati sull'indebitamento a breve, medio e lungo termine. 20 - Principali associati ο promotori: statuto, azionisti, attività, referenze, bilanci e conti profitti e perdite degli ultimi tre esercizi. 2. Informazioni tecniche - Concezione generale: oggetto, localizzazione, fattori di produzione, capacità produttiva nominale e previsionale. - Descrizione tecnica: tecnologia, terreno, assetto generale, immobili, installazioni (per produzione ed immagazzinamento), servizi generali, sistemi e mezzi di trasporto, protezione dell'ambiente. - Modalità di studio e di esecuzione; organizzazione, eventuali consulenti, modalità per commesse ed appalto di forniture, direzione dei lavori, calendario di esecuzione. - Preventivo particolareggiato degli investimenti in relazione alla descrizione tecnica, accantonamento per spese impreviste ed aumento dei prezzi, interessi intercalari, spese di primo impianto e di avviamento, ripartizione dei costi in valuta ed in moneta nazionale. - Gestione; approvvigionamento di materie prime e prodotti intermedi, piani di produzione, fattori produttivi, risultati produttivi, dirigenza e manodopera, organizzazione, eventuale assistenza tecnica. 3. Informazioni economiche - Situazione del mercato; evoluzione dell'offerta, della domanda e dei prezzi negli ultimi tempi, previsioni, dati statistici. - Smercio della produzione; politica commerciale ed organizzazione della distribuzione, posizione dell'impresa sul mercato, principali concorrenti, vendite sui mercati interno ed estero. - Creazione di posti di lavoro: permanenti e stagionali, per lavoratori stranieri e nazionali; formazione professionale; eventuale piano di sostituzione di lavoratori stranieri con quelli nazionali. - Importanza del progetto nel Piano di sviluppo del Paese interessato. - Dati che permettano di calcolare la redditività economica del progetto e di valutarne il contributo allo sviluppo economico del Paese interessato nonché l'incidenza sulla bilancia dei pagamenti e sulle finanze pubbliche. 4. informazioni finanziarie - Dati previsionali circa le spese di esercizio, gli ammortamenti e le spese generali. 21 - Conti di esercizio previsionali dell'impresa per il periodo precedente l'utilizzazione normale degli impianti (eventualmente, conti di esercizio degli anni precedenti). - Valutazione dei fabbisogni di capitale d'esercizio e loro evoluzione per lo stesso periodo: scorte di materie prime, prodotti finiti, crediti alla clientela, debiti verso fornitori. - Bilancio e situazione di tesoreria previsionali dell'impresa per lo stesso periodo (eventualmente, bilanci degli anni precedenti). - Piano di finanziamento del progetto e scadenzario delle spese previste. - Garanzie offerte. - Politica previsionale di rimunerazione del capitale dell'impresa. Qualora si tratti invece di un progetto d'infrastruttura ο energetico, la documentazione dovrà essere adattata alle caratteristiche dell'impresa e del progetto. In tal caso sarà necessario fornire ulteriori informazioni, in particolare: quali fabbisogni il progetto permetterà di soddisfare, le condizioni per la sua realizzazione, le prospettive circa l'utilizzazione degli impianti, i principi e le modalità di tariffazione, vantaggi e costi per la collettività. In ogni caso è utile che nei dossier siano indicati i nomi e gli indirizzi dei responsabili dell'elaboreizione del progetto sui piani tecnico, economico, giuridico e finanziario. 22 II presente opuscolo è disponible - nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca - presso la BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Boîte Postale 2005 Luxembourg Tel. 43 50 11 (dal 1° settembre 1980, 4379-1) Telex 3530 bankeu lu Telecopiatrice: 20 422 (dal 1° settembre 1980, 43 77 04) nonché presso l'Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles Rue de la Loi, 227 B-1040 Bruxelles Tel. 735 21 38 - Telex 21721 bankeu b, il Dipartimento Italia Via Sardegna, 38 1-00187 Roma Tel. 48 36 5 1 - T e l e x 611130 bankeu i Telecopiatrice: 47 458 77 ed il Liaison Office for the United Kingdom 23, Queen Anne's Gate, Westminster, GB-London SWlH 9BU Tel. 222 2933 - Telex 919 159 bankeu g 24 Den europaeiske Investeringsbank Europäische Investitionsbank European Investment Bank Banque Européenne d'Investissement Banca Europea per gli Investimenti Europese Investeringsbank ISBN 92-861-0010-8 stampato nel maggio 1980