BEI
N
LOME
P U B L I C A T I O N S
2
1980
A C C O R D S
HORS
UE
IT
FONDS
BEI
SOUS-FONDS
PUBLICATIONS
SERIES :
EVENEMENTIELLES
SOUS-SERIES :
ACCORDS HORS UE
DOSSIERS :
ACP
PIECES :
CONVENTION LOME 2
DATES
1980
VERSIONS LINGUISTIQUES :
IT
ACP
C O N V E N T I O
Banca Europea
per gli Investimenti
Modalità di finanziamento
nel quadro della
seconda Convenzione di Lomé
Banca Europea
per gli Investimenti
Modalità di finanziamento
nel quadro della
seconda Convenzione di Lomé
Quest'opuscolo è disponibile anche nelle seguenti lingue;
DA
DE
EN
FR
NL
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN
92-861-0006-X
92-861-0007-8
92-861-0008-6
92-861-0009-4
92-861-0011-6
ISBN 92-861-0010-8
Stampato nel maggio 1980
L'istituto bancario
delia Comunità Europea
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è stata creata in
applicazione del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (Trattato di Roma), entrato in vigore il 1°
gennaio 1958. Istituto di diritto pubblico autonomo in seno
alla Comunità Europea, esso ha la missione - ai sensi del
Trattato - di contribuire con i suoi finanziamenti allo
sviluppo equilibrato della Comunità, senza perseguire scopi
di lucro.
Sono membri della BEI gli Stati membri della Comunità; essi
hanno sottoscritto congiuntamente il suo capitale - 7 087,5
milioni di unità di conto (u.c.) '^'al31 dicembre 1979-, di cui
solo una parte è stata effettivamente versata *^'; la Banca si
procura la maggior parte delle risorse necessarie al finanziamento dei suoi mutui emettendo prestiti sui mercati nazionali e internazionali dei capitali, all'interno ο fuori della
Comunità. Essa figura tra i principali emittenti internazionali
ed il suo credito di primissimo ordine le permette di
1^1 La BEI emette prestiti e accorda finanziamenti in numerose monete. Essa compila il
proprio bilancio ed elabora i dati statistici relativi alla sua attività in unità di conto
(u.c.), che hanno lo stesso valore dell'unità di conto europea (UCE) ο dell'unità
monetaria europea (ECU); esse sono infatti composte tutte di importe fissi di
ciascuna moneta degli Stati membri: DM 0,828; E 0,0885; FF 1,15; LIT 109;
HFL 0,286; FB 3,66; FLUX 0,14; DKR 0,217; EIR 0,00759. Al 30 aprile 1980 un'unità di
conto era pari a 1,39128 $ USA.
w Al 31 dicembre 1979 l'importo complessivo dei fondi propri (capitale versato e
riserve) iscritto nel bilancio della Banca ammontava ad oltre 1 284 milioni di u.c.
mobilitare importanti flussi di capitali alle migliori condizioni.
Limitato inizialmente al territorio dei Paesi membri, il campo
di attività della Banca si è progressivamente esteso, dal
1963, nel quadro di accordi di associazione ο di coopera­
zione comportanti tra l'altro un contributo finanziario comu­
nitario. Attualmente la BEI interviene in quasi tutti i Paesi del
Bacino Mediterraneo '^' nonché nei Paesi firmatari delle due
Convenzioni di Lomé.
I diversi accordi e protocolli finanziari conclusi tra questi
Paesi e la Comunità prevedono che la Banca accordi nella
maggior parte dei casi, oltre a quelli su risorse proprie,
finanziamenti a condizioni speciali sulle risorse di bilancio
che essa gestisce in qualità di mandataria degli Stati membri
ο della Comunità.
II totale dei finanziamenti concessi dalla BEI nel 1979 è stato
di oltre 3 miliardi di u. e , di cui circa 2,56 miliardi nei Paesi
membri ed oltre 500 milioni fuori della Comunità.
Quest'opuscolo vuole illustrare le modalità di finanziamento
della Banca Europea per gli Investimenti nei Paesi d'Africa,
dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) nel periodo di applicazione della seconda Convenzione di Lomé.
Firmata il 31 ottobre 1979 da 58 Stati d'Africa, dei Caraibi e
del Pacifico (ACP) e dalla Comunità Economica Europea,
questa Convenzione segna il prolungamento, con un maggior volume di mezzi finanziari, dell'azione svolta dalla BEI
sin dal 1963, quando fu firmata la prima Convenzione di
Yaounde. Una seconda Convenzione di Yaounde (1969) e
poi la prima Convenzione di Lomé (1975) hanno esteso - per
quanto riguarda tanto l'importo messo a disposizione
quanto le forme d'intervento ed il numero di Paesi beneficiari - la cooperazione finanziaria messa in atto dalla Banca.
' " V. Opuscolo "Finanziamenti fuori della Comunità: Paesi del Bacino Mediterraneo»
4
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
OPUSCOLO : MODALITA' DI FINANZIAMENTO NEL QUADRO DELLA SECONDA
CONVENZIONE DI LOME' (aggiornamento al 31 marzo 1982)
1.
In tutto l'opuscolo: sostituire u.c. con ECU
(ν. nota 1 del punto 2 qui in appresso)
2.
Pagina 3
22_E§ragrafOj_2 e_3 riga :
sostituire : 7 087,5 milioni di unità di conto (u.c.)
dicembre 1979
con
14 400 milioni di ECU^''al 31 dicembre 1981
al 31
No^e a_2ÌS_aÌ_ES8ÌIÌ^ •
(1) La BEI emette prestiti e accorda finanziamenti in numerose
monete; dal 1" gennaio 1981 il bilancio ed i dati statistici
relativi alla sua attività sono espressi in ECU, la cui composizione è identica a quella dell'unità di conto (u.c.) utilizzata precedentemente. L'ECU è composta di importi fissi delle
monete dei primi nove Stati membri : DM 0,828; fc 0,0885;
FF 1,15; LIT 109; HFL 0,286; FB 3,66; FLUX 0,14; DKR 0,217;
fcIR 0,00759. Al 31 dicembre 1981 un'ECU era pari a $ USA 1,08517.
(2) Al 31 dicembre 1981 l'importo complessivo dei fondi propri
(capitale versato e riserve) iscritto nel bilancio della Banca
ammontava ad oltre 1 920 milioni di ECU.
Pagina 5
Stati ACP firmatari della seconda Convenzione di Lomé :
- sostituire "al 30 aprile 1980"
con
"al 31 marzo 1982 "
- aggiungere nella lista i seguenti Paesi :
Antigua e Barbuda
Belize
Vanuatu
Zimbabwe
Pagina 6
A seguito dell'adesione di nuovi Paesi alla seconda Convenzione
di Lomé, gli importi del FES sono stati aumentati :
l°_2aragrafo^_3
riga :
sostituire''i 542 milioni di u.c."
con
"4 627 milioni di ECU"
(segue)
(seguito)
lI_EâISËIâΣ ·
Commissione delle Comunità Europee
(milioni di ECU)
Sovvenzioni
Mutui a condizioni speciali
Trasferimenti per la stabilizzazione
dei proventi d'esportazione (STABEX)
Sistema speciale di finanziamento per
i prodotti minerari (SYSMIN)
2 811
518
557
282
Banca Europea per gli Investimenti
Capitali di rischio su risorse del FES
5.
284
Pagine 5, 18 e 24
Sostituire l'indirizzo della Banca e dei suol uffici a
Bruxelles, Roma e Londra rispettivamente con :
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
100, Bd Konrad Adenauer
L - 2950 Luxembourg
Tel. 4379-1 - Telex 3530 bnkeu lu
Telecopiatrice 43 77 04
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles
Rue de la Loi 227
Β - 1040 Bruxelles
Tel. 735 21 38 ( d a l 16 a p r i l e 1982 : 230 98 90)
Telex 21721 bankeu b
Telecopiatrice 230 58 27
Dipartimento Italia
Via Sardegna, 38
I - 00187 Roma
Tel. 49 79 41 - Telex 611130 bankeu i
Telecopiatrice 474 58 77
Liaison Office for the United Kingdom
23, Queen Anne's Gate,
Westminster,
London SWIH 9BU
Tel. 222 2933 - Telex 919159 bankeu g
Telecopiatrice 222 2936
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute scrivendo alla
Banca Europea per gli Investimenti
Boîte Postale 2005
Luxembourg
Tel. 43 50 11 (dal 1° settembre 1980, 43 79-1)
Telex 3530 bankeu lu
Telecopiatrice 20422 (dal 1" settembre 1980, 43 77 04)
oppure all'
Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles
227, rue de la Loi
Β - 1040 Bruxelles
Tel. 735 21 38 - Telex 21721 bankeu b
Stati ACP firmatari della seconda Convenzione di Lomé
(al Ì30 aprile 1980)
Alto Volta
Bahamas
Barbados
Benin
Botswana
Burundi
Camerun
Capo Verde
Centrafrica
Ciad
Comore
Congo
Costa d'Avorio
Dominica
Etiopia
Figi
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Gibuti
Grenada
Guinea
Guinea Bissau
Guinea equatoriale
Guyana
Kenia
Kiribati
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Maurizio
Mauritania
Niger
Nigeria
PapuaNuova Guinea
Ruanda
Saint-Vincent
e Grenadine
Salomon
Santa Lucia
Samoa occidentali
Sâo Tome e Principe
Senegal
Seicelle
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Suriname
Swaziland
Tanzania
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tuvalu
Uganda
Zaire
Zambia
Importi e modalità dell'aiuto finanziario
messo in opera dalla BEI
L'aiuto finanziario comunitario previsto nella seconda Convenzione di Lomé comprende da una parte le risorse del
Fondo Europeo di Sviluppo-FES (4 542 milioni di u.c.),
alimentato dai contributi di bilancio degli Stati membri, e
dall'altra i finanziamenti della Banca su risorse proprie.
Quanto alla gestione delle diverse forme di aiuto, essa è cosi
ripartita:
Commissione delle Comunità Europee
(su risorse del FES)
(milioni di u.c.)
Sovvenzioni
2 753
Mutui a condizioni speciali
504
Trasferimenti per la stabilizzazione dei
proventi d'esportazione (STABEX)
550
Sistema speciale di finanziamento per i
prodotti minerari (SYSMIN)
280
Banca Europea per gli Investimenti
Mutui su risorse proprie
Capitali di rischio su risorse del FES
Contributi in conto interessi su
risorse del FES
inoltre la Comunità ha previsto la possibilità
di finanziamenti supplementari su risorse
proprie della BEI per investimenti minerari ed energetici d'interesse comune allo
Stato ACP e alla Comunità fino a concorrenza di
685
280
175
200
I finanziamenti su risorse proprie della Banca (provenienti
per la maggior parte dai proventi dei prestiti che essa emette
sui mercati dei capitali) beneficiano di contributi in conto
interessi per i quali è stato riservato, sulle sovvenzioni del
FES, un importo globale di 175 milioni di u.c. L'abbuono
d'interesse è in generale del 3% ma, se del caso, esso viene
automaticamente adeguato in modo che il tasso d'interesse
effettivamente a carico del mutuatario non sia né inferiore al
5% né superiore all' 8%.
L'importo dei capitali di rischio gestiti dalla BEI in qualità di
mandataria della Comunità Europea è stato sensibilmente
aumentato a seguito, in particolare, del successo ottenuto
nella messa in opera di questo tipo di aiuto nel corso della
prima Convenzione di Lomé.
D'altra parte, una dichiarazione allegata alla nuova Convenzione di Lomé prevede interventi aggiuntivi della BEI sino a
concorrenza di 200 milioni di u.c., sotto forma di mutui su
risorse proprie, per investimenti minerari ed energetici
d'interesse comune allo Stato ACP interessato ed alla
Comunità. Questi mutui non potranno fruire dei contributi in
conto interessi e dovranno essere oggetto di un'autorizzazione speciale, per ciascun progetto, del Consiglio dei
governatori della Banca; queste modalità indicano il carattere particolare di questa possibilità d'intervento.
Parallelamente alla seconda Convenzione di Lomé, e come
era già avvenuto in occasione delle precedenti convenzioni,
una decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità
Europee ha previsto un aiuto specifico per i Paesi e Territori
d'Oltremare (PTOM) che hanno dei legami particolari con
taluni Paesi membri.
^
Quest'aiuto comporta, per quanto concerne la BEI, 15
milioni di u.c. per finanziamenti su risorse proprie, con
contributi in conto interessi su risorse del FES, e 7 milioni di
u.c. per operazioni su capitali di rischio secondo le stesse
modalità applicabili ai Paesi ACP.
Nel quadro della ripartizione dei compiti tra la Commissione
e la Banca, spetta alla Banca, in via prioritaria, ricevere e
procedere all'istruttoria delle domande di finanziamento per
progetti nei settori industriale, agro-industriale, minerario,
turistico nonché per quelli concernenti la produzione di
energia connessa agli investimenti in detti settori. Quest'
orientamento non esclude in alcun modo la concessione di
finanziamenti della Banca per progetti di infrastrutture
produttive, in particolare per quanto riguarda l'energia, nei
Paesi in cui questo tipo di finanziamento sembra appropriato, tenuto conto del loro livello di sviluppo e della loro
situazione economica e finanziaria.
Una delle innovazioni principali della nuova Convenzione di
Lomé è il particolare accento messo sullo sviluppo minerario ed energetico degli Stati ACP. In questo contesto, la
Commissione delle Comunità Europee e la BEI sono chiamate a rafforzare considerevolmente la loro azione in questo
settore: la Commissione avrà soprattutto la responsabilità
della riattivazione ο del mantenimento del potenziale (SYS­
MIN) nonché dell'assistenza tecnica e degli studi di base,
mentre la Banca disporrà di mezzi finanziari appropriati da
destinare da una parte alle ricerche ed agli investimenti
preparatori alla fase di sfruttamento dei progetti in questi
settori e dall'altra agli investimenti per lo sviluppo dei
potenziali di produzione.
La BEI partecipa con la Commissione alle missioni di
programmazione che devono recarsi in ciascuno degli Stati
ACP per la messa a punto dei programmi indicativi di aiuto
comunitario, sulla cui base sono identificati e istruiti i
progetti da finanziare.
Settori di applicazione e condizioni
dei finanziamenti delia BEI
1. I finanziamenti su risorse proprie della Banca
L'esame dell'ammissibilità dei progetti, l'istruttoria delle
domande e la concessione dei mutui su risorse proprie della
Banca si effettuano secondo le modalità, condizioni e
procedure previste dal suo Statuto, che praticamente sono
suppergiù identiche alle norme seguite dagli istituti internazionali di finanziamento a lungo termine.
Tenuto conto dei diversi modi di finanziamento comunitario
offerti dalla Convenzione, nonché dell'entità delle sovvenzioni e degli altri aiuti a condizioni molto favorevoli (mutui
speciali, capitali di rischio), i mutui su risorse proprie della
Banca sono riservati agli investimenti che sembrano poter
dar luogo ad una redditività economica e finanziaria sufficiente. II servizio dei mutui, in capitale ed interessi, dovrà
normalmente essere coperto dai ricavi d'esercizio del progetto ο dalle risorse da esso direttamente originate. In ogni
caso la BEI tiene conto della situazione economica e
finanziaria dello Stato ACP interessato e dei fattori che
possono garantire il servizio del finanziamento.
I mutui della Banca sono destinati al finanziamento di inve­
stimenti ben determinati e possono essere accordati sia
direttamente a un'impresa privata, pubblica ο mista, sia allo
Stato ο a un ente pubblico. II finanziamento di progetti
tramite banche di sviluppo ο altri organismi di aiuto allo
sviluppo è anche abitualmente praticato.
È il caso, in particolare, degli investimenti delle piccole e
medie imprese: per facilitare il finanziamento di questo tipo
d'investimenti la BEI applica la tecnica dei prestiti globali,
che consiste nell'aprire a banche ο istituti di sviluppo
qualificati degli Stati ACP una linea di credito (il prestito
globale) sul cui importo vengono imputati i crediti d'importo
unitario relativamente modesto accordati, d'intesa con la
BEI, per il finanziamento di diversi investimenti industriali,
agro-industriali e turistici. I prestiti globali permettono di
associare, da una parte, le risorse finanziarie della BEI in
quanto istituto bancario della Comunità con accesso ai
mercati internazionali dei capitali e, dall'altra, le capacità
operative locali (contatti diretti, sensibilità alle priorità
nazionali di sviluppo, controllo in loco) di istituti di credito
degli Stati ACP.
I mutui della Banca possono essere utilizzati per la copertura dei pagamenti in valuta ma anche per le spese locali.
Tassi d'interesse e regime monetario
La BEI non persegue scopi di lucro. 1 tassi d'interesse dei
suoi mutui seguono strettamente le fluttuazioni dei mercati
dei capitali, dove essa si procura la maggior parte delle
risorse. Tenuto conto del credito di prim'ordine di cui gode,
la Banca può emettere alle migliori condizioni del momento
e farne profittare i propri mutuatari, aumentando semplicemente i tassi del margine necessario per coprire le spese
amministrative ed assicurare la costituzione di riserve ed
accantonamenti ad un livello adeguato.
II tasso d'interesse è indipendente dalla natura e dalla
localizzazione dell'investimento finanziato nonché dallo
stato giuridico del mutuatario.
10
I mutui della BEI sono in generale espressi in unità di conto;
essi sono effettivamente versati secondo un assortimento
variabile di monete, modulato in funzione delle disposizioni
del contratto di finanziamento e delle disponibilità della
Banca.
II rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi, in
generale in semestralità costanti, avviene nelle stesse
monete ricevute.
Contributi in conto interessi
1 mutui della BEI nei Paesi ACP sono accordati a tassi
preferenziali rispetto a quelli ordinari della Banca: la Convenzione prevede infatti che i mutui della Banca beneficino
di un abbuono d'interesse del 3% (con riserva dell'applicazione degli adeguamenti menzionati sopra), con la sola
eccezione di quelli destinati al settore petrolifero e degli
interventi supplementari che potrebbero essere decisi a
favore di investimenti minerari ed energetici d'interesse
comune (v. pag. 7), che non possono fruire dell'abbuono.
Durata
La durata dei mutui della BEI è fissata in funzione delle
caratteristiche proprie di ciascun progetto, tenendo conto,
in particolare, della durata normale di ammortamento degli
impianti ο delle opere finanziate. Per gli investimenti indu­
striali, questa durata è in generale dell'ordine di 10-12 anni;
essa può raggiungere i 15 anni ed eccezionalmente i 20 per
progetti d'infrastruttura. II periodo di preammortamento
copre almeno il periodo di realizzazione dell'investimento
finanziato.
11
Concorrenza
La Banca chiede in generale che i progetti finanziati con i
suoi mutui siano oggetto di un bando di gara per le forniture
di beni e servizi di una certa importanza. Le procedure
appropriate - bando di gara oppure consultazione interna­
zionale ο nazionale - sono fissate di comune accordo,
tenendo conto della natura e dell'importanza dei progetti
nonché della particolare situazione dei Paesi interessati.
Ai bandi di gara internazionali devono poter partecipare
almeno le imprese dei Paesi membri della CEE e dei Paesi
ACP. Inoltre la Banca è disposta a contribuire al finanziamento di offerte provenienti da imprese dei Paesi dove essa
emette dei prestiti per la raccolta dei fondi necessari alla sua
attività nonché dei Paesi che presentino sul piano tecnico ο
geografico, secondo il parere della Banca, un interesse
particolare per il progetto. II bando di gara sarà pubblicato,
tramite la Banca, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee. II mutuatario è tuttavia libero di assicurarne la
diffusione con altri mezzi.
Le modalità tecniche del bando di gara sono quelle del
mutuatario, purché non comportino alcuna disposizione
discriminatoria (organizzazione, regolamento, termini, ecc.).
La consultazione internazionale deve comprendere almeno
tre imprese ο fornitori qualificati di diversi Paesi membri
della Banca. Essa può essere estesa ad altre imprese ο
fornitori accettabili per la Banca.
La Banca si riserva il diritto di seguire e di approvare le
procedure relative alla gara, in particolare per quanto
concerne la prequalificazione, la costituzione ed il conte­
nuto del dossier di consultazione, la valutazione delle offerte
e la scelta dell'aggiudicatario.
12
Portata finanziaria
La concessione di mutui della Banca su risorse proprie è
sempre subordinata all'utilizzazione di altri mezzi di finanziamento (fondi propri del mutuatario, altri crediti, ecc.).
In linea di massima la BEI non accorda finanziamenti per un
importo superiore al 50% del costo totale degli immobilizzi
di un dato progetto.
Anche se non esiste un limite minimo all'importo dei suoi
mutui, la BEI preferisce ricorrere, per quanto possibile, ai
prestiti globali per il finanziamento degli investimenti che
richiedono mutui per un importo relativamente modesto: la
concessione di finanziamenti diretti e specifici inferiori a 2
milioni ο superiori a 30 milioni di unità di conto è prevista
solo in via eccezionale.
Oltre ad un costante coordinamento con la Commissione
delle Comunità Europee per le azioni finanziate nel quadro
generale dell'aiuto comunitario, la Banca collabora continuamente con gli istituti di credito degli Stati membri della
Comunità Europea, quelli degli Stati ACP nonché con le
organizzazioni internazionali che operano nel settore dell'aiuto allo sviluppo; i cofinanziamenti tendono cioè, per
quanto concerne la Banca, a generalizzarsi.
Vi sono già stati numerosi cofinanziamenti, p. es. con la
Caisse Centrale de Coopération Economique (Francia), la
Commonwealth Development Corporation (Regno Unito), la
Kreditanstalt für Wiederaufbau e la Deutsche Entwicklungsgesellschaft (Repubblica federale di Germania), il Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (Paesi Bassi),
la Banca Mondiale, la Banca Africana per lo Sviluppo
nonché, con frequenza sempre maggiore, con diverse banche e fondi bilaterali e multilaterali del mondo arabo.
13
Garanzie
Come tutti i finanziatori le cui risorse siano costituite dai
proventi dei prestiti emessi sui mercati dei capitali, la Banca
deve, per salvaguardare il proprio credito e in applicazione
dello statuto, subordinare la concessione dei mutui all'ottenimento di garanzie appropriate; può essere richiesta la
garanzia dello Stato interessato dal progetto, ma non sono
escluse altre garanzie di prim'ordine.
2. I contributi sotto forma di capitali dl rìschio su
risorse del FES
Nel quadro della cooperazione industriale della Comunità
con gli stati ACP e per rafforzare l'azione della Banca nei
settori per i quali le incombe la responsabilità principale
(industria, agro-industria, miniere, turismo, nonché produzione di energia connessa agli investimenti in questi settori),
le Convenzioni di Lomé hanno affidato alla Banca la messa
in atto, per conto della Comunità, di una forma di aiuto
finanziario particolarmente adattata alla situazione finanziaria ed alle condizioni economiche degli Stati ACP: le
operazioni su capitali di rischio.
L'esperienza della prima Convenzione di Lomé è stata
positiva per quanto concerne l'efficacia di questa forma di
aiuto (spesso abbinata, del resto, ai mutui su risorse proprie
della Banca), per cui è stato convenuto, per la seconda
Convenzione, di triplicare il totale dei contributi su capitali
di rischio nonché di rendere più elastiche e di estendere le
possibilità di utilizzazione.
I capitali di rischio possono essere accordati sotto forma ο
dì assunzione di partecipazione ο di contributo in quasicapitale.
La BEI può, a nome della Comunità, assumere partecipazioni nel capitale d'imprese ο in quello di banche di sviluppo
degli Stati ACP. Queste partecipazioni sono di carattere
minoritario e possono essere abbinate ad un mutuo della
14
BEI ο ad un contributo in quasi-capitale. Esse sono tempo­
ranee e devono, al momento opportuno, essere cedute, di
preferenza a cittadini ο istituti degli Stati ACP.
1 contributi in quasi-capitale possono essere accordati sotto
forma di mutui subordinati, per i quali il rimborso ed
eventualmente il pagamento degli interessi intervengono
solo dopo che il mutuatario ha rimborsato gli altri crediti
bancari.
Essi possono anche prendere la forma di mutui condizionali,
per i quali le modalità di rimborso, di durata ο di pagamento
degli interessi non sono definitivamente fissate in anticipo,
ma possono variare in funzione del raggiungimento degli
obiettivi di redditività ο di produzione che si attendono
dall'investimento, che sono fissati al momento della conces­
sione del mutuo.
I mutui condizionali possono essere accordati a un'impresa,
a uno stato ACP oppure ad una banca di sviluppo per
consentire loro di assumere una partecipazione nel capitale
di un'impresa. Tuttavia una tale operazione di assunzione di
partecipazione «indiretta» deve servire al finanziamento di
nuovi investimenti ed essere completata da altri finanzia­
menti provenienti dalle Comunità ο da altre fonti.
Oltre ai settori sopra menzionati, i capitali di rischio possono
ora, in circostanze eccezionali, servire anche al finanzia­
mento di progetti nei settori del trasporto e delle telecomu­
nicazioni quando a beneficiarne è un'impresa a gestione
autonoma di tipo industriale.
Un'altra nuova possibilità di impiego dei capitali di rischio
consiste nella concessione di prestiti globali per il finanziamento, tramite banche di sviluppo il cui tipo di attività ed i
criteri di gestione lo permettano, di investimenti ο di inter­
venti di varia natura adattati ai fabbisogni delle piccole e
medie imprese.
Inoltre i capitali di rischio possono essere utilizzati per il
finanziamento di studi specifici per la preparazione ο la
15
messa a punto di progetti nonché per l'assistenza alle
imprese durante il periodo di avviamento.
Tenuto conto del particolare rilievo dato nella seconda
Convenzione di Lomé all'aiuto allo sviluppo minerario ed
energetico degli Stati ACP, è ormai anche possibile finanziare su capitali di rischio progetti di ricerca ed investimenti
preparatori alla messa in esercizio di progetti nei settori
minerario ed energetico.
16
Programmazione dell'aiuto comunitario
e presentazione delle domande
di finanziamento alla Banca
La Convenzione di Lomé prevede che dopo l'esame - nel
corso di una missione di programmazione - con ciascuno
stato beneficiario delle proposte in cui quest'ultimo ha
fissato i suoi obiettivi e le sue priorità, l'aiuto comunitario sia
oggetto di un programma indicativo messo a punto di
comune accordo dagli organi competenti della Comunità e
dello stato ACP interessato. Questo programma di aiuto può
essere riesaminato durante il periodo di applicazione della
Convenzione per tener conto dei cambiamenti che potrebbero essere intervenuti nella situazione economica dei vari
stati ACP e di qualsiasi modifica concernente le priorità
inizialmente fissate.
Ogni progetto che figura ο che possa figurare nel pro­
gramma indicativo di aiuto può essere presentato alla
Comunità dagli Stati ACP o, con il loro accordo, direttamente dai promotori.
1 contatti preliminari per tutti i progetti dei settori industriale,
agro-industriale, turistico e minerario e per quelli concernenti la produzione di energia connessa agli investimenti in
detti settori, devono essere presi con la Banca Europea per
gli Investimenti.
La Banca desidererebbe essere informata sin dall'inizio, per
quanto possibile, della preparazione del dossier. Essa potrà
allora comunicare al potenziale mutuatario quale forma di
17
aiuto le sembra maggiormente appropriata per il progetto
nonché quali misure e studi preliminari sarebbero necessari
per poter avviare rapidamente l'istruttoria.
La scelta definitiva della forma di aiuto non può essere
effettuata che in uno stadio successivo dell'istruttoria.
I dossier dei progetti per i quali è previsto ο un mutuo
ordinario della Banca Europea, con ο senza abbuono d'inte­
resse, ο un finanziamento sotto forma di capitali di rischio,
devono essere inviati alla
Banca Europea per gli Investimenti
Direzione dei Finanziamenti fuori della Comunità
Boîte Postale 2005
Luxembourg
Granducato del Lussemburgo
18
Istruttoria dei progetti
e decisione di finanziamento
La Banca Europea istruisce le domande di mutuo e prende
le decisioni di finanziamento, conformemente alle disposizioni dello statuto e dei testi di applicazione della Convenzione di Lomé, per i progetti da finanziare mediante mutui su
fondi propri ο su capitali di rischio.
Nel quadro delle disposizioni previste per l'istruttoria degli
aiuti della Comunità, la Banca si accerta del parere favorevole delle autorità responsabili dello Stato ACP interessato e
riceve, alle condizioni previste dallo Statuto, il parere della
Commissione delle Comunità Europee nonché quello di un
Comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati
membri della CEE, ai cui lavori partecipa un rappresentante
della Commissione (Comitato dell'articolo 22).
La Commissione, d'altra parte, istruisce e prende le decisioni di finanziamento per gli altri aiuti concessi su fondi del
FES (sovvenzioni e mutui a condizioni speciali), dopo aver
ricevuto il parere di un Comitato composto di rappresentanti
dei governi degli Stati membri in seno al quale è rappresentata anche la Banca (Comitato del FES).
19
ALLEGATO TECNICO
Documentazione da presentare alla
Banca Europea per gli Investimenti
Il richiedente è libero di elaborare la documentazione sui progetti da
presentare alla Banca, sia per la forma che per il contenuto, nel modo da lui
ritenuto più idoneo; allo stesso spetta preparare, eventualmente con l'aiuto
di consulenti, i diversi elementi del dossier.
Tenuto conto della diversità dei progetti e delle caratteristiche proprie a
ciascuno di essi, si rivela difficile, in pratica, standardizzare la documentazione necessaria per l'istruttoria dei dossier. La Banca non richiede
pertanto di riempire formulari ο questionari tipo; i potenziali mutuatari sono
liberi di preparare il dossier - che deve però comprendere tutti quegli
elementi che possano permettere l'istruttoria tecnica, economica, finanziaria e giuridica del progetto - secondo i propri metodi e con i mezzi di cui
dispongono.
Le precisazioni circa la documentazione da presentare alla Banca vengono
date perciò a titolo indicativo, giacché durante l'istruttoria la Banca è in
stretto contatto con lo Stato ACP, l'impresa ο l'ente interessato per
richiedere, se del caso, informazioni complementari ed esaminare insieme i
principali problemi che potrebbero porsi durante la realizzazione del
progetto e dopo l'entrata in funzione degli impianti.
Qualora si tratti di un progetto industriale, minerario ο turistico, la
documentazione concernerà soprattutto i seguenti punti:
1. informazioni generali e giuridiche sull'impresa
e sui principali associati ο promotori
- Impresa: testi costitutivi, statuto, azionisti, ripartizione del capitale,
regime fiscale, convenzione di stabilimento, concessioni, attività, organizzazione contabile ed amministrativa, bilanci, conti di esercizio, conti
profitti e perdite e situazione di tesoreria negli ultimi tre esercizi, dati
particolareggiati sull'indebitamento a breve, medio e lungo termine.
20
- Principali associati ο promotori: statuto, azionisti, attività, referenze,
bilanci e conti profitti e perdite degli ultimi tre esercizi.
2. Informazioni tecniche
- Concezione generale: oggetto, localizzazione, fattori di produzione,
capacità produttiva nominale e previsionale.
- Descrizione tecnica: tecnologia, terreno, assetto generale, immobili,
installazioni (per produzione ed immagazzinamento), servizi generali,
sistemi e mezzi di trasporto, protezione dell'ambiente.
- Modalità di studio e di esecuzione; organizzazione, eventuali consulenti,
modalità per commesse ed appalto di forniture, direzione dei lavori,
calendario di esecuzione.
- Preventivo particolareggiato degli investimenti in relazione alla descrizione tecnica, accantonamento per spese impreviste ed aumento dei
prezzi, interessi intercalari, spese di primo impianto e di avviamento,
ripartizione dei costi in valuta ed in moneta nazionale.
- Gestione; approvvigionamento di materie prime e prodotti intermedi,
piani di produzione, fattori produttivi, risultati produttivi, dirigenza e
manodopera, organizzazione, eventuale assistenza tecnica.
3. Informazioni economiche
-
Situazione del mercato; evoluzione dell'offerta, della domanda e dei
prezzi negli ultimi tempi, previsioni, dati statistici.
- Smercio della produzione; politica commerciale ed organizzazione della
distribuzione, posizione dell'impresa sul mercato, principali concorrenti,
vendite sui mercati interno ed estero.
- Creazione di posti di lavoro: permanenti e stagionali, per lavoratori
stranieri e nazionali; formazione professionale; eventuale piano di
sostituzione di lavoratori stranieri con quelli nazionali.
- Importanza del progetto nel Piano di sviluppo del Paese interessato.
- Dati che permettano di calcolare la redditività economica del progetto e
di valutarne il contributo allo sviluppo economico del Paese interessato
nonché l'incidenza sulla bilancia dei pagamenti e sulle finanze pubbliche.
4. informazioni finanziarie
- Dati previsionali circa le spese di esercizio, gli ammortamenti e le spese
generali.
21
- Conti di esercizio previsionali dell'impresa per il periodo precedente
l'utilizzazione normale degli impianti (eventualmente, conti di esercizio
degli anni precedenti).
- Valutazione dei fabbisogni di capitale d'esercizio e loro evoluzione per lo
stesso periodo: scorte di materie prime, prodotti finiti, crediti alla
clientela, debiti verso fornitori.
- Bilancio e situazione di tesoreria previsionali dell'impresa per lo stesso
periodo (eventualmente, bilanci degli anni precedenti).
- Piano di finanziamento del progetto e scadenzario delle spese previste.
- Garanzie offerte.
- Politica previsionale di rimunerazione del capitale dell'impresa.
Qualora si tratti invece di un progetto d'infrastruttura ο energetico, la
documentazione dovrà essere adattata alle caratteristiche dell'impresa e
del progetto. In tal caso sarà necessario fornire ulteriori informazioni, in
particolare: quali fabbisogni il progetto permetterà di soddisfare, le condizioni per la sua realizzazione, le prospettive circa l'utilizzazione degli
impianti, i principi e le modalità di tariffazione, vantaggi e costi per la
collettività.
In ogni caso è utile che nei dossier siano indicati i nomi e gli indirizzi dei
responsabili dell'elaboreizione del progetto sui piani tecnico, economico,
giuridico e finanziario.
22
II presente opuscolo è disponible - nelle lingue danese, francese, inglese,
italiana, olandese e tedesca - presso la
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Boîte Postale 2005
Luxembourg
Tel. 43 50 11 (dal 1° settembre 1980, 4379-1)
Telex 3530 bankeu lu
Telecopiatrice: 20 422 (dal 1° settembre 1980, 43 77 04)
nonché presso
l'Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles
Rue de la Loi, 227
B-1040 Bruxelles
Tel. 735 21 38 - Telex 21721 bankeu b,
il
Dipartimento Italia
Via Sardegna, 38
1-00187 Roma
Tel. 48 36 5 1 - T e l e x 611130 bankeu i
Telecopiatrice: 47 458 77
ed il
Liaison Office for the United Kingdom
23, Queen Anne's Gate,
Westminster,
GB-London SWlH 9BU
Tel. 222 2933 - Telex 919 159 bankeu g
24
Den europaeiske Investeringsbank
Europäische Investitionsbank
European Investment Bank
Banque Européenne d'Investissement
Banca Europea per gli Investimenti
Europese Investeringsbank
ISBN 92-861-0010-8
stampato nel maggio 1980
Scarica

FONDS BEI SOUS