COMUNE DI GELA PROVINCIA DI CAL TANISSETTA CAPITOLATO D'ONERI Concessione per la gestione del servizio pubblico di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale suHa pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - Imposta Municipale Secondaria. - Articolo l Oggetto della concessione 1. La concessione ha per oggetto la gestione in via esclusiva del servizio pubblico di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva delle seguenti entrate comunali: imposta comunale sulla pubblicith e diritto sulle pubbliche affissioni (capo I del 0.lgs. n. 50711993); (jtassa occupazione di spazi ed aree pubbliche (capo H del D.lgs. n. 50711993); imposta municipale secondaria (art. 11 D.lgs. n. 2312011); 2. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strurnentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato nonchk secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal progetto di gestione redatto dal concessionario e presentato in sede di gara. 3. 11 concessionario subentra al Comune ovvero al precedente concessionario in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge e dal presente capitolato. Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a conforniarsi con la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 4. Con l'assunzione del servizio il concessionario assume la qualifica di agente contabile a denaro e come tale soggetto alla responsabilità patrimoniale ed al giudizio della Corte dei conti, come previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 r: apnle 1999, n. 112. 5. Il Comune concedente, avendo una popolazione residente al 3111212010 pari a 77.767 abitanti, appartiene alla classe III ai sensi dell'art. 2 del 0.Lgs. n. 50711993. - Articolo 2 Durata e decorrenza della concessione l. La concessione oggetto del presente capitolato d'oneri ha durata decorrente dalla data di stipula del contratto al 3111212015. 2. Alla scadenza del periodo il rapporto contrattuale s'intende risolto senza obbligo di disdetta. 3. La concessione si riterrA risolta di diritto qualora, nel corso della sua durata, fossero emanate norme di legge che abroghino l'oggetto della concessione. 4. Analogamente, la concessione si intenderà risolta di diritto, al!orche siano emanate leggi dello Stato elo atti equipollenti che sottraggano al Comune la facdtà di affidare la gestione del servizio parziale o totale a favore di societA private. 5. In ogni caso non sarA dovuto alcun indennizzo o risarcimento di danno per effetto della risoluzione anticipata della concessione. 6. Al termine della concessione il concessionario si impegna affinchk il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. Qualora a tale data non fossero ancora completate le procedure di assegnazione del servizio, il Comune si riserva la facoltà, qualora la normativa vigente lo consenta, di prorogare per il tempo necessario alla consegna del servizio e, comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), il contratto alle medesime condizioni, previa comunicazione scritta prima della scadenza del termine. Il concessionario, su espressa richiesta del Comune, si impegna ad accettare l'eventuale proroga del contratto e sarà comunque tenuto ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un massimo di mesi sei. - Articolo 3 Attività di riscossione volontaria dell'imposta comunale sulla pubblicitg e del diritto sulle pubbliche affissioni 1. L'attività di riscossione volontaria dell'imposta comunale sulla pubblicita e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 consiste nello svolgimento, da parte del concessionario, delle seguenti attivitd: a) predisposizione, stampa e spedizione a tutti i contribuenti, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'acconto, di un opuscolo informativo contenente: 1) le istruzioni necessarie al pagamento dell'imposta, previamente concordate con l'amministrazione comunale: 2) 5 (cinque) bollettini di conto corrente postale (uno per il pagamento in unica soluzione e quattro per il pagamento in quattro rate trimestrali anticipate se l'importo è superiore a E 1 549.37!, precompilati con i dati anagrafici del contribuente, il codice fiscale e I'impoFto da versare a titolo di acconto e di saldo; b) riscossione dell'imposta attraverso i seguenti canali: bollettino di conto corrente postale o bancario; C) acquisizione ed informatinazione di tutti i versamenti dell'irnposta effettuali tramite conto cori e' ie postale con bonifica delle omonimie anagrafiche. Per i versamenti acquisiti mediante conto corrente postale il concessionario dovrA acquisire le immagini dei singoli bollettini in formato PDF, TIF o JPG i I i t : ,I iK o altro formato indicato dal Comune, opportunamente indicizzate secondo modalità e termini concordati con lo stesso; d) riversamento degli incassi presso la tesoreria comunale secondo modalità e tempi indicati al successivo articolo 7; e) rendicontazione dei dati delle riscossioni al comune, secondo rnodalita e tempi indicati al successivo articolo 8; f) acquisizione e registrazione, sulle singole posizioni, dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale a debito ovvero di rateizzazione e sospensione a favore dei contribuenti emessi dall'amministrazione; g) gestione dei rirnborci spettanti ai contribuenti a fronte degli avvisi di pagamento emessi. A tal fine si applicano le modalit8 concordate ai sensi dell'articolo 6, comma 4; h) predisposizione della lista dei contribuentilutenti morosi. 2. 11 concessionario si impegna altresi ad adempiere a tutti i restanti obblighi, presenti e futuri, previsti dalla normativa in materia di riscossione dell'imposta 3. Tutte le attivitg inerenti il servizio di riscossione volontaria svolte in forza della presente concessione sono poste in essere senza oneri aggiuntivi per il contribuente e per il comune, essendo remunerate esclusivamentecon raggio di cui all'articolo 11, comma 1. - Articolo 4 Attività di riscossione volontaria della TOSAP 1. L'attivitd di riscossione volontaria detla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo Il del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 consiste nello svolgimento. da parte del concessionario, delle seguenti attività: a) predisposizione, stampa ed invio ai contribuenti, sulla base degli elenchi dei debitori e degli importi dovuti forniti dall'amministrazione comunale, di avvisi di pagamento, secondo un modello concordato con t'amministrazione, corredati di modulo e di bollettini di pagamento prevaloriuati con le scadenze e gli importi, in numero pari alle rate di pagamento prestabilite piu uno per il totale. La comunicazione dovrà essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine del primo versamento; b) riscossione della tassa attraverso bollettino di conto corrente postale; C) acquisirione ed informatiuazione di tutti i versamenti dell'imposta effettuati tramite conto corrente postale con bonifica delle ornonimie anagrafiche Per i versamenti acquisiti mediante conto corrente postale il concessionario dovr2i acquisire le immagini dei singoli bollettini in formato PDF, TIF o JPG o altro formato indicato dal Comune, opportunamente indicizzate secondo modalitA e termini concordati con lo stesso; ci) rendicontazione e riversamento degli incassi al comune secondo modalità e tempi indicati agli articoli 7 e 8 ; e) acquisizione e registrazione, sulle singole posizioni, dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale a debito ovvero di rateizzazione e sospensione a favore dei contribuenti emessi dall'amministrazione; f) gestione dei rimborsi spettanti ai contribuenti a fronte degli avvrsi di pagamento emessi. A tal fine si applicano le rnodaltt8 concordate ai sensi dell'articolo 6, comma 4; g) predisposizione della lista dei contribuentilutenti morosi. 2. 11 concessionario si impegna altresl ad adempiere a tutti i restanti obblighi, presenti e futuri, previsti dalla normativa in materia di riscossione della tassa. 3. Tutte le attivita inerenti il servizio di riscossione volontaria della TOSAP svolte in forza della presente concessione sono poste in essere senza oneri aggiuntivi per il contribuente e per il comune. essendo remunerate esclusivamente con I'aggio di cui all'articolo ll,comma 1 - Articolo 5 Attività di riscossione volontaria dell'imposta municipale secondaria 1 L'attività di riscossione volontaria dell'imposta municipale secondaria, di cui all'articolo l1 del D Lgs. n. 2312011 consiste nello svolgimento, da parte del concessionario, delle seguenti attività: a) predisposizione, stampa ed invio ai contribuenti, sulla base degli elenchi dei debitori e degli importi dovuti forniti dall'amministrazione comunale, di avvisi di pagamento, secondo un modello concordato con l'amministrazione, corredati di modulo e di bollettini di pagamento prevalorizzati con le scadenze e gli importi, in numero pari alle rate di pagamento prestabilite piu uno per il totale. La comunicazione dovrà essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine del primo versamento; b) riscossione della tassa attraverso bollettino di conto corrente postale; C) acquisizione ed informatizzazione di tutti i versamenti dell'imposta effettuati tramite conto corrente postale con bonifica delle ornontmie anagrafiche. Per i versamenti acquisiti mediante conto corrente postale il concessionario dovrà acquisire le immagini dei singoli bollettini in formato PDF, TIF o JPG o altro formato indicato dal Comune, opportunamente indicinate secondo modalità e termini concordati con lo stesso. d) rendicontazione e riversamento degli incassi al comune secondo modalitA e tempi indicati agli articoli 7e8; e) acquisizione e registrazione, sulle singole posizioni, dei prowedimenti di rettifica del carico iniziale a debito ovvero di rateizzazione e sospensione a favore dei contribuenti emessi dall'amministrazione; f) gestione dei rimborsi spettanti ai contribuenti a fronte degli awisi di pagamento emessi. A tal firie si applicano le modalit8 concordate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, g) predispositione della lista dei contribuentilutenti morosi. 2. 11 concessionario si impegna altresì ad adempiere a tutti i restanti obblighi, presenti e futuri, previsti dalla normativa in materia di riscossione della tassa. 3. Tutte le attività inerenti il servizio di riscossione volontaria dell'imposta municipale secondaria svolte in fona della presente concessione sono poste in essere senza oneri aggiuntivi per il contribuente e per il comune, essendo remunerate esclusivamente con I'aggio di cui aii'articolo I1 , comma l. - Articolo 6 Attività di riscossione coattiva r 1 Il concessionario dovrà assicurare la riscossione coattiva delle entrate di cui al precedente articolo 1, comma l,e I'espletamento di tutte le connesse procedure esecutive nei confronti dei contribuentilutenti che non hanno adempiuto al pagamento volontario delle entrate, secondo la disciplina prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (se trattasi di concessionario privato) o dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (se trattasi di agente della riscossione). Tale obbligo sussiste anche per le entrate affidate al precedente concessionariolagente della riscossione e non riscosse, in tutto o in parte, alla data di assunzione del servizio. 2. In particolare il concessionario dovra: a) predisporre, stampare e notificare, nel rispetto della normativa vigente e sulla base di elenchilruoli forniti dall'amministrazione comunale, le ingiunzionilcartelle di pagamento; b) attivare, senza limiti territoriali e nel rispetto della normativa vigente. tutte le procedure esecutive previste dalla normativa vigente per garantire una efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate; C) provvedere alla riscossione coattiva delle entrate; d) rendicontare e riversare le somme incassate; e) effettuare i rimborsi a favore dei contribuentilutenti in caso di somme riscosse e riconosciute non dovute 3. Le ingiunzionilcartelle di pagamento di cui alla lettera a) del cornma 2 devono riportare, secondo la normativa vigente in materia, tutte le informazioni utili per l'identificazione della fattispecie imponibile, deli'imporlo dovuto con distinta indicazione, per ciascun anno d'imposta, del tributo, delle sani]: ii .:g~ interessi, gli uffici a cui rivolgersi per ottenere informazioni complete sull'atto nonchk le modalità per proporre ricorso. 4. Sulla base del progetto esecutivo presentato in sede di gara e tenendo conto delle condizioni minime previste dalla normativa vigente in materia, che non potranno comunque essere peggiorate, dovranno essere definite: a) le procedure per la formazione e la consegna dei ruoli/liste di carico; b) i termini di notifica della cartellalingiunzionedi pagamento; C ) le modalità di riscossione delle somme; d) le modalità ed i termini di rimborso ai contribuentilutenti delle somme eccedenti a quelle complessivamente richieste nonche delle somme riscosse e riconosciute non dovute; e) le rnodalitA ed t termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilit8 e per I'ottenimento dei diritto al discarico ed al rimborso delle spese per le procedure esecutive; f) le procedure di sgravio, sospensione e rateizzazione delle somme; g) le penalit8 per I'inadempimentodegli obblighi ivi derivanti Articolo 7 - Riversamento degli incassi al comune 1. Il concessionario provvederà ad incassare direttamente gli importi versati dai contribuenti e conseguenti alle attivitA ad esso affidate secondo il presente capitolato. 2. 1 versamenti eseguiti dai contribuenti a fronte delle attivita svolte dal concessionario, affluiranno su specifici conti correnti postale dedicati di pertinenza del medesimo e intestati espressamente al Comune di Gela di cui fornisce piena visibilità ed accesso in fase di interrogazione al Comune al fine di consrntire a quest'uttimo la possibiliti di controllo e verifica della rendicontarione cohtabile periodica. 3. Il concessionario P tenuto a riversare alla Tesoreria comunale, per ogni singola entrata, I'amrnoritare netto delle somme di spettanza del Comune riscosse in ogni mese, previa decurtazione degli importi maturati a titolo di compenso per le attivith svolte e della relativa IVA di legge {se ed in quanto dovuta). Il t ! i L 1 I J I L I i versamento è effettuato entro il termine di dieci giorni del mese successivo al mese di riferrmento'. L'importo del versamento non pub essere inferiore alla quota del minimo garantito di cui a! successivo all'art 11, corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa. 4. Dalle somme di cui al comma 3 devono essere detratti i rimborsi disposti dal concessionario a fronte di somme incassate e riconosciute non dovute, 5. Ai fini della decorrenza dei termini di versamento di cui al comma 3, le somme si intendono riscosse il quinto giorno lavorativo cuccessivo a quello di versamento. 6. Nel caso in cui la data prevista per il versamento delle somme al comune cada in un giorno festivo o prefestivo, lo stesso deve essere effettuato nel primo giorno lavorativo successivo utile. 7, Nel caso in cui il Concessionario , in sede di offerta, si sia reso disponibile a gestire gli incassi mediante cash pooling sulla base del progetto esecutivo offerto in sede di gara, attiva, con oneri a suo carico, l'operazione di 'cash pooling" da effettuarci con cadenza giornaliera fra tali conti correnti postali a lui intestati e quelloti indicatoli dal Comune. Si precisa che tutte le spese, a qualsiasi titolo addebitate dal servizio postale sia nei conti del Concessionario che nelli contoli intestatoli al Comune per il "cash pooling" sono a carico del Concessionario. 8. 11 concessionario & tenuto a riversare alla Tesoreria comunale, per ogni singola entrata, l'ammontare netto delle somme di spettanza del Comune riscosse in ogni mese, che non sono gi8 affluite sui conti correnti postali oggetto di kash pooling" di cui al comma 3, previa decurtazione degli importi maturati a titolo di compenso per le attivitg svolte e della relativa IVA di legge (se ed in quanto dovuta). Il versamento & effettuato entro il termine di dieci giorni del mese successivo al mese di riferimento Articolo 8 - Rendicontazione contabile degli incassi Il concessionario e tenuto a presentare all'amministrazione comunale, entro il termine di dieci giorni dei mese successivo al mese di riferimento, la rendicontazione contabile degli incassi cosl articolata: a) rendicontazione periodica sintetica con allegata Fattura, se e in quanto dovuta, finalizzata alla corretta imputazione contabile delle somme incassate ai sensi del precedente articolo 7, secondo la tempistica indicata nel progetto esecutivo del servizio, contenente l'indicazione de: le somme incassate e10 rimborsate distinte tipologia di tributolentrata, sanzioni, interessi e recupero spese; il numero di ruolollista di carica ovvero il numero di avviso di accertamento (se presente); l'anno di imposta, r le modalita di versamento; il compenso trattenuto dal concecsionaflo; il netto spettante ai comune; il riparto finale delle somme incassate distintamente per concessionario, comunelprovincia, il totale versato e gli estremi del riversamento; b) rendicontazione periodica analitica delle riscossioni e dei rimborsi, distinta per tipologia di entrata. contenente I'anagrafica dei versamenti eseguiti da ciascun contribuente e della relativa tipologialcausaie e dei rimborsi effettuati, secondo la tempistica indicata nel progetto esecutivo offerto in sede di gara; C) rendicontazione annuale da presentarsi entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. - Articolo 9 f rasmissione di dati e informazioni 1. Il concessionario B altresì obbligato, oltre a quanto indicato all'articolo precedente, a trasmettere al Comune, tempestivamente e comunque entro 75 giorni dalla richiesta, tutti i dati e le informazioni, in formato cartacm o su supporto infomatico, inerenti: a) lo svolgimento del servizio; b) i dati analiticilaggregati e ordinati secondo richiesta inerenti le riscossiorii gestite dal concessionario per conto del Comune nell'ambito del servizio medesimo. Articolo 10 comune l - Gestione infomiatizzata del servizio e interscambio informativo tra concessionario e Articolo 22. d.Lgs. n 11211999. 1. H concecsionario c i tenuto a gestire il servizio di riscossione con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, attraverso l'utilizzo di software in grado di: a) garantire la massima affidabilitd e completezza del sistema ed una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile del servizio che per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti; b) soddisfare le necessith di estrapolazione di dati statistici e di aggiornamento alle modifiche legislative. 2. La medesima procedura sobare dovrà essere messa gratuitamente a disposizione dell'amministrazione comunale attraverso uno specifico portale web attivo 24h su 24h ai fini detl'interscambio delle informazioni secondo modaliti indicate nel progetto esecutivo di gestione del servizio, 3. A tal fine il concessionario & tenuto ad installarelreridere disponibile la procedura presso gli uffici del comune noneh6 a garantire al personale addetta idonea formazione per l'utilizzo del sofhuare. Restano a carico del comune gli adeguamenti delle strumentazioni hardware e delle infrastrutture tecnologiche necessarie a rendere funzionante il software. 4. 11 Concessionario deve fornire al Comune te abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativi ai servizi oggetto del presente capitoiato e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attivitA istituzionali. - I Articolo 1l Remunerazione del sewlzio di riscossione volontaria 1. Per I'attivitA di riscossione volontaria oggetto della presente concessione, il concessionario & compensato con un aggio (al netto di IVA, se ed in quanto dovuta) nella misura percentuale risultante dall'offerta presentata in sede di gara, determinato sulle somme riscosse, comprensive di sanzioni ed interessi, con impegno da parte del Concessionario di versare al Comune un minimo garantito annuo di € 700.000,OO. 2. Ai fini dell'imputazione delle entrate ai rispettivi capitoli di bilancio, si dA atto che tale minimo garantito P cosi determinato: E 500.000,OOper tacca occupazione spazi ed aree pubbliche temporanee e permanenti; é 160.000,00imposta comunale sulla pubblicitd; E 40.000,OOper il diritto sulle pubbliche I affissione. 3. Oltre all'aggio cosi determinato non spetta al concessionario alcun rimborso delle spese sostenute. i - Articolo 12 Rernunerazione del servizio di riscossione coattiva 1. Per I'atttvitA di riscossione coattiva oggetto della presente concessione, il concessionario è ccmpens3tn con un aggio (al netto di IVA. se ed in quanto dovuta) nella misura percentuale risultante Li, : .., : . 2. 3. 4. 5. 6. presentata in sede di gara. calcolato sulle somme riscosse tra quelle iscntte a ruotolnelle liste di canco, oltre agli interessi di mora per ritardato pagamento. Per I'attivitd di cui al presente articolo spetta altresì al concessionario il rimborso delle spese di notifica della cartelldingiunzione e delle spese relative alle procedure esecutive nella misura prevista dalla legge, poste entrambe a carico del debitore. L'aggio di cui al comma 1 e posto a carico del debitore: a) nella misura del 4,65% in caso di pagamento del titolo esecutivo entro il termine di 60 giorni dalla notifica; b) integralmente in caso contrario2. In caso di emanazione di un prowedimento che annulla panialmente il debito del contribuentelutente iscritto nel ruofollista di carico, al concessionario spetta I'aggio di cui al comma l determinato sull'ammontare netto risuttante dal prowedimsnto di sgravio. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla integralmente il debito del contribuentelutente iscritto nel ruolollista di carico, il comune non riconosce al concessiona~o: a) Né il compenso per I'attiviiA di esecuzione del provvedimento. In caso di somme già riscussr? r;aI Concessionario e riversate alI1Ente,il tributo deve essere compensato con i successivi riversamenti. b) Né il rimborso delk spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartellalingiunzione di pagamento. In casa di presentazione di comunicazione di inesigibilita. spetta al concessionario esclusivamente il rimborso delle spese di cui al precedente comma 5, lettera b, previa verifica, da parte del Comune concedente, della regolarita delle procedure esecutive. - Articoio 73 ModalltA di esecuzione del servizio Clausola corrispondente a quanto previsto dalrarticolo 17. comma 1 . del d.Lgs n 11Zi1999 in materia di servizio nazionale di nscossione La finala di tale diposizione e queila di trasferire sui debitori parte degli oneri del sewuio di riscossione, evdando cosi di far gravare i costi del servizio sulla generalità dei cittadini 6 \ I 1. Il servizio riguardante la concessione 8 da considerarsi, ad ogni effetto, pubblico servizio e per nessuna ragione pub essere sospeso o abbandonato. Dal giorno di assunzione del servizio il concessionario assumerà la completa responsabilità dello stesso e lo dovra gestire nel rispetto: a) delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e future; b) delle prescrizioni contenute nel presente capitolato d'oneri e nel progetto esecutivo di gestione del servizio presentato in sede di gara. 2. 11 concessionario si impegna a: - improntare la propria attività ai principi di efficacia, efficienza, economicita, semplificazione, buon andamento nonche di correttezza e di trasparenza nei confronti dei contribuenti; - mettere a disposizione degli utenti, a proprie spese, tutta la moduhstica necessaria; - garantire il coordinamento e I'interscambio informativo con il comune secondo quanto indicato nel progetto esecutivo di gestione del servizio. 3. Al fine di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali del servizio potranno essere sottoscritti uno 0 più protocolli d'intesa tra I'amministraziclne comunale ed il concessionario. Articolo 14 - Pubbliche affissioni esenti dal diritto e maggiorazioni. 1. Il Concessionario si impegna a prowedere a suo completo carica di tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione i2 obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993 e ad applicare le riduzioni tariffarie e le esenzioni previste dalla Legge e dal regolamento comunale. 2. La maggiorazione prevista dall'art. 22 del D.Lgs. n. 50711993 e da riconoscersi al Concessionario nella misura pari all'aggio convenuto per la gestione del servizio I l Articolo l 5 - Impianti. 1. Prima dell'inizio del servizio il Comune dovrà comunicare al Concessionario la quantitd, la superficie e I'ubicazione degli impianti esistenti sul territorio nonch8 lo stato di conservazione. 2. 11 Concessionario assumerA gli impianti di cui sopra, dovrh conservarli procedendo ad una accurata e costante manutenzione, procedendo allo loro sostituzione, su richiesta del Comune, in caso di impianto ammalorato o pericolante, con un'unica tipologia costruttiva concordata con il Comune. - Articolo I 6 Servizio di affissioni. 1. Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi definiti di cui al precedente articolo, esclusivamente dal Concessionario attraverso Y proprio personale incaricato, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine cronologico risultante dal ricevimento della commissione. 3. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compreso quelli relativi al versamento eseguito. 2. Articolo 17 - Ricorsi tributari. 1 . Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del se~izio. 2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente capitolato spetta al Concessionario. - Articolo 18 Resa del conto giudiziale 1. !I concessionario assume b qualifica di agente contabile e come tale & soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti. 2. 11 concessionario, oltre al rendiconto della gestione, 6 tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 2, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell'articolo 233 del d.Lgs. n 26712000 e nell'articolo 74 del RD n. 244011923. 3. La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la decadenza della crincessione e la denuncia del fatto alla Corte dei conti. Articolo t 9 - Responsabile della concessione 1. Il concessionario prowederh a nominare un responsabile della concessione a cui attribuire le funzioni ed I poteri per l'esercizio dell'attivita organiuativa e gestionale del servizio, scegliendolo tra persone in possesso di idonea professionalitA ed esperienza e di adeguato titolo di studio. 2 Il nominativo del funzionario responsabile dovi& essere comunicato al Comune, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla nomina. - Articolo 20 Personale del concessionario 1. Il concessionario tenuto ad avvalersi di personale qualificato ed abilitato all'esercirio delle funzioni di riscossione e di notificazione secondo la normativa vigente in materia. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nel capo III dei decreto legislativo n. 11211999. 2. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 63 del d.Lgs. n. 11211999 e dell'art. 69 del D.Lgs. n. 16312006 e s.m.e i. al concessionario è fatto obbligo, nel reclutamento del personale da adibire all'espletamento del servizio, di assumere i dipendenti del precedente concessionario, con la formula contrattuale ritenuta piu opportuna e per una durata almeno pari a quella dell'affidamento. 3. 11 personale addetto al servizio di riscossione dovrA essere comunicato all'amministrazione criri.iiii~irile entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione e dovr8 essere munito della tessera di riconoscimento. 11 personale addetto dovrà essere sostituito su esplicita e circostanziata richiesta del Comune nel caso in cui il relativa comportamento incida sulla qualità e sulla serietd del sewizio. 4. 11 concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonch6 delle condizioni normative, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. 5. 11 Comune rimane comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo disposizioni di legge, nessun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune. - Articolo 21 Sportetlo del concessionario l . Il concessionario & tenuto a garantire a sue spese per tutta la durata del contratto, all'interno del territorio comunale uno sportello dedicato al servizio di riscossione, decorosamente arredato ed attrezzato, dotato di telefono, fax, fotocopiatrice, persona1 computer con collegamento internei e indirizzo e-vail ire nonche di idonee risorse umane. Tale ufficio dovrA essere identificato con l'apposizione ali ;:si; ., :;I un'insegna con la dicitura "Concessionario del servizio di riscossione - Ditta . .... ..........,..," nonché . . .. . . . . . ...... . . . ..... ... . . . . . ..................... l'indicazione degli orari di apertura al pubblico 2 Lo sportello di cui sopra, da attivarsi entro 30 giorni dalla data di affidamento, dovrà essere aperto al pubblico per un tempo adeguato, dettato dalle esigenze dei contribuenti e dell'utenza e comunque non inferiore alle 30 ore settimanali, articolate in 6 ore giornaliere. Gli orari di apertura dovranno essere concordati con il comune e coincidere il più possibile con quelli degli uffici comunali, in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione degli orari. 3. 11 personale impiegato presso l'ufficio dovri essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza. 4. Presso lo sportello dovranno essere esposti e disponibili al pubblico: i regolamenti comunali e le tariffe e10 aliquote delle entrate comunali oggetto della concessione; - la carta di qualitd del servizio; - la modulistica necessaria per I'attivitA di riscossione. - Articolo 22 - f racciabiliti dei flussi finanziari l.Il concessionario si assume gli obblighi di "tracciabilitd" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss rnm.. 2. 11 concessionario si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subcontraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerA per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti. L'Amministrazione verifica ci-te nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della "filiera delle imprese" a qualsiasi titolo interessate alla esecuzione del servizio sia inserita la suddetta clausola. 3. 11 concessionario si impegna a che i pagamenti e le riscossioni inerenti il presente contratlo siano effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti idonei a garantire la tracciabilita delle operazioni su conti correnti dedicati aperti presso banche o la societa Poste Italiane •I I , l l I r spa. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalitd delle persone delegate ad operare saranno comunicati al Comune entro sette giorni dalla loro accensione. 4. 11 mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. 5. Si applicano altresì le sanzioni previste all'art.6 della citata Legge n. 13612010 e ss.mm. - Articolo 23 Osservanza di leggi e regolamenti 1. Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente capitolato, tutte le norme di legge di riferimento per la gestione del servizio e gli eventuali regolamenti comunali. 2. 11 concessionario ha l'obbligo di osservare costantemente tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze prefettizie e comunali, le circolari e i prowedimenti emanati o emanandi dal Comune che abbiano comunque attinenza con il servizio assunto. - Articolo 24 Oneri diversi a carico del concessionario 1. l1 concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti B presente, con la sottoscrizione per accettazione del presente capitolato, è tenuto a: applicare i regolamenti approvati dall'amministrazione comunale; agire in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in relazione alle proprie competenze; informare costantemente I'utentelcontribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonche rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utentelcontribuente; dare esecuzione al progetto riguardante le modalità di gestione del servizio prodotto con l'offerta; porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi convenuti in fase d'offerta; non sospendere e10 abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto delta concessione in quanto considerati ad ogni effetto servizio pubblico. erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali, qualora, nel corso della durata della concessione, vengano emanate normative che modifichino le modalità di riscossione volontaria eto coattiva, a cui il concessionario avra l'obbligo di uniformarsi, senza che da ci6 discenda il dovere per il Comune di modificare il contratto o di risarcire l'eventuale danno. 2. Qualora previsto nel progetto esecutivo di gestione del servizio, il concessionario sarà tenuto a presentare al Comune, entro sei mesi dall'assunzione del servizio, per la relativa approvazione, la carta di qualit8 del seniizio di riscossione, nella quale saranno individuati i livelli qualitativi minimi di gestione del servizio, preventivamente concordati con l'amministrazione comunale ed eventualmente concertati con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 3. Ner casi di cui al comma 2, la mancata predisposizione della carta di qualitd del servizio comporta la decadenza della concessione. Articolo 25 - Responsabilità verso temi. Assicurazione a carico del Concessionario l . Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione comunale e gli organi comunali da ogni responsabilit8 verso teni sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, semprechk connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa. 2. 11 concessionario 8 tenuto, prima della stipula del contratto, a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione comunale dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. 3. Tale copertura assicurativa deve prevedere, complessivamente, un massimale non inferiore a E 1.000.000,OO(euro unmilionel00). - Articolo 26 Riservatezza l . Tutte le notizie, i dati e le informazioni in possesso del concessionario dei suoi dipendenti elo collaboratori in ragione del servizio affidato in concessione sono coperte dal segreto d'ufficio. 2. 11 concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati contenute nel 0.Lgs. n. 19612003 in ordine agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonch6 ai fatti ed alle notizie di qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso. Il concessionario inoltre è tenuto ad istruire il personale addetto al servizio affinchk tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dello stesso siano trattate nel rispetto della privacy. 3. Ai sensi dell'art. 4, comma l,lettera Q) e dell'wticolo 29 del D.Lgs. n 19612003, il concessionario verrA nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sar8 tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo decreto. Tutte informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esciusivainente per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed fatto divieto assoluto di quatsiasi altro uso alt'intemo od all'esterno del concessionario. 4. In caso di acclarata responsabilità del personale adibito al servizio per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, I'affidatario & tenuto ad adottare i prowedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che venuto meno all'obbiigo delta risewateua, fatta salva la possibilità per il Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie. - Articolo 27 Penali 1. In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, si applicano le seguenti penalità a) mancata esecuzione, in tutto o i parte, alle prescritte scadenze, dei nversamenti delle smrne riscosse: penale pari al 100% della somma di cui è stato ritardato od omesso il versameiito, oltre agli interessi moratori determinati nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di cinque punti percentuali. La penale e ridotta del 95%, del 90% e del 75% se il riversamento B effettuato con un ritardo non superiore, rispettivamente, a dieci giorni, trenta giorni e sei mesi3; b) mancata trasmissione dei rendiconti periodici di cui all'articolo 8: E. 7.000,00; C) mancata trasmissione del conto della gestione di cui all'art 18: E. 5.000,OO; d) tardiva, irregolare o incompleta trasmissione dei rendiconti di cui all'articolo 8: f 250,OO; e) mancata trasmissione di dati e informazioni richieste dal Comune ai sensi dell'articolo 8 ovvero trasmissione tardiva oltre 30 giorni' E 500,OOper ogni richiesta; f) mancata predisposizione della Carta di qualita del servizio (se prevista in sede di offerta): E. 2. 3. 2.000,00; g) vioiazione all'obbiigo di osservanza di leggi e regolamenti: f 250,OO per ogni violazione accertata; h) diniego alla effettuazione dei controlli da parte del Comune: E 2.000,OO. Ai fini e per gli effetti di quanto disposto all'articolo 28, cornma l,lettera d), sono considerate gravi le violazioni di cui ai precedente comma 1, lettere a), b), C), f) e h), In tutti gli altri casi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti. risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e10 da J I - I ~ . - i~ reclami dell'utenza, al Concessionario, possono essere applicate penali, determinate con atto del responsabile del servizio, che vanno da un minimo di € 100,OOad un massimo di € 5.000,00, secondo la gravita dell'inadempienra valutata dall'Amministrazione. Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere o di un obbligo del c6ncessionari0, il Comune contestera gli addebiti, prevedendo un congruo termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni o chiarimenti Se le giustificazioni non vengono prodotte owero, se prodotte, non venissero ritenute valide, il Comune irroghera, con atto motivato, le penatita previste nel presente articolo, fatte salve le ipotesi di decadenza. I relativi importi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla notifica delliatto e, in difetto, si prowederà all'incarneramento della cauzione. L'applicazione delle penali di CUI al presente articolo non preclude al Comune la possibilith di attivare altre forme di tutela per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempirnento :I 4. 5 6. - Articolo 28 Decadenza dalla concessione 1. Ad integrazione e specificazione delle ipotesi di decadenza dalla gestione previste dall'articolo 13 del D.M. 1lcettembre 2000, n. 289, il concessionario decade dalla presente concessione se: a) si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa del concessionario: b) non attiva e mantiene, per tutta la durata della concessione, lo sportello di cui atl'articolo 21; non effettua il riversamento delle somme incassate entro sei mesi dalla scadenza fissata all'articolo C) 7, previa notifica di apposita diffida con l'indicazione di un termine per adempiere; d) incorre in tre contestazioni relative a inadempienze contrattuali gravi definitivamente accertate; e) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni contenute nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione. '~ r t i c o l o47, comma 2 , d Lgs. n. 11211999 l risulta per due volte inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché per gravi e reiterate inadempienze agti obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attivita connesse. g) Violazione dei divieto di cessione del contratto o di subappalto dello stesso. 2. La decadenza viene richiesta dal Comune al Ministero dell'economia e delle finanze, previa contestazione degli addebiti. Trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del D.M. 11 settembre 2000,n. 289. 3. La decadenza determina la risoluzione del contratto e I'incameramento della cauzione, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il isarcimento dei danni. 4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del Comune, che redige apposito verbale, consegna entro quindici giorni dalla data di notifica dell'atto di decadenza la documentazione riguardante la gestione. f) - Articolo 29 Esecuzione d'ufficio 1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia !a causa, anche di forza maggiore, SAmministrazione comunale avrCi la facoltA di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, awalendosi eventualmente anche dell'organizzazione del concessionario, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo. 2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al wmma 1 rimarranno a completo carico del concess~onario. - I Artlcolo 30 Obblighi successivi alla scadenza della concessione l . Il concessionario non potra emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza del contratto, salvo quanto disposto ali'articola 2, comma 6, del presente capitolato. 2. 11 concessionario, entro il temine di 60 giorni dalla scadenza della concessione e senza ulteriori oneri per il comune, tenuto a: a) trasmettere al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli elenchi delle entrate afftdate per la riscossione volontaria e non riscosse, scadute o ancora da scadere; b) trasmettere al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli elenchi delte entrate affidate per la riscossione coattiva a mezzo niololingiunzione di pagamento non riscosse, scadute o ancora da scadere; C ) trasferire al Comune o, su richiesta di quest'ultirno, al subentrante, tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza della concessione e comunque ogni dato, notizia e documento che per legge non deve essere custodita presso il concessionario medesimo; d) trasferire al comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento dell'attivita di riscossione; e) originali delle dichiarazioni e denunce, successioni e atti pubblici, nonche le ricevute dei versamenti effettuati dai contribuenti; f} gli avvisi di accertamento emessi definiti e non definiti con relativo elenco; g) ricorsi definiti e pendenti cori relativo elenco. 3. Tutti i documenti e le informazioni di cui al cornrna 2, ove possibile, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatica secondo modalità e caratteristiche concordate con l'amministrazione comunale o il subentrante. e - Articola 31 Vigilanza e controlli I l 3 . 11 Comune effettua il controllo sull'attività di riscossione coattiva e sulle quote per le quali viene chiesto il discarico per inesigibilità secondo le disposizioni cantenute nel D.Lgs. n. 11211999. 2. Il Comune, per mezzo di suo funzionario o altro soggetto appositamente delegato, potr8 eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli di natura amministrativa, statistica o tecnica in ordine alla gestione del servizio allo scopo di accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative e alle condizioni contrattuali vigenti. 3. Al fini di cui al comma 7 il concessionario sarà tenuto a: a) Sottoporsi a tutti i controlli ed a fornire al comune tutta la documentazione. le notizie ed i dati richiesti, anche in ordine all'entitg e alla regolarita delle riscossioni; b) consentire all'amrninistrazione il libero accesso ai propri uffici e locali. 4. 11 diniego alla effettuazione dei controlli costituisce grave inadempienza contrattuale. - Articolo 32 Oneri a carico dei comune 1. I! Comune si impegna a: a) consegnare con apposito verbale ed entro 60 giorni dall'assunrrone del seniizio, gli elenchi delle entrate affidate per la riscossione volontaria, scadute ed ancora da scadere, non riscosse; b) consegnare con apposito verbale ed entro 60 giorni dall'assunzione del servizio, gli elenchi delle entrate iscritte in ruoli4iste di carico per la riscossione coattiva, scadute ed ancora da scadere, non riscosse. Ai fini della riscossione la consegna di tali elenchi & equiparata alla consegna del ruolollista di carico; C) consegnare, con apposito verbale ed entro 60 giorni dall'assunzione del servizio, le banche dati occorrenti per lo svolgimento dell'attivita oggetto della concessione; d) fornire al concessionario qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o disponibilità, necessario o utile ai fini dell'espletamentodel servizio; e) favorire l'esecuzione del servizio ahche mediante idonea informativa fornita ai cittadini; f) trasmettere al concessionario, durante il periodo di durala della concessione, tutti gli atti di natura regolamentare, tariffaria, ecc. rilevanti ai fini del servizio. g) A nominare uno o piu coordinatori, aventi competenze specifiche, i quali garantiranno un utile e fattivo collegamento con il Concessionario. 2. La consegna del materiale di cui al comma 1 avverrà in formato cartaceo o, in sua sostituzione, in formato elettronico, laddove disponibile. - Articolo 33 Sicurezza sui luoghi di lavoro 1. Il Concessionario & tenuto ad osservare le misure generati di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui ai decreto legislativo n. 8 112008, e successive modifiche ed integrazioni. 2 . Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 8112008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attiviu svolte da! personale dell'arnministrazione comunale. n& con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in fona di diversi contratti, fatta eccezione per akune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, proweduto alla redazione del DUVRI. - Articolo 34 Divieto di subappalto e cessione dei contratto . 7 . Al concessionario fatto espresso divieto di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi og$ : presente concecsione. 2. E' nulla la cessione del contratto a terzi. 3. 11 verificarsi dell'evento di cessione del contratto o di subappalto, sia in maniera palese che occulta, provocherA la decadenza della concessione e lo scioglimento del contratto senza altre fonnalita che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento. Articolo 35 - Domicilio 1 . Il concessionario per tutta la durata della concessione elegge domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso la sede dello sportello di cui aii'art. 21. A tale domicilio dovranno essere ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste. le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata all'Amrninistrazione Comunale. - Articolo 36 Cauzione definitiva -i A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adernpimento degli oneri ed obblighi. in particolare patrimoniali, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di rnadempimenti o cattiva esecuzione delle attivita, derivanti dall'affidarnento in concessione dei seivizi oggetto del presente capitolato, il concessionario 8 tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 113 del d.Lgs. n 16312006 una cauzione pari alle percentuali indicate all'art. 113 del sopracitato decreto al'importo contrattuale, calcolato applicando il rispettivo aggio aggiudicato sull'ammontare delle entrate4, oggetto del servizio, riscosse spontaneamente ovvero iscritte a ruolo e riversate al Comune nell'anno precedente a quello di affidamento. -- ' Anicolo 27, comma 7 , d Lgs. n. 112/1999 [.'entepatrg stabilire anche una cauzione di ammontare Superiore 12 3 1 I I 2. La cauzione deve essere prestata mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, redatte secondo lo schema approvato con DM 26 maggio 2000, e s.m.e.i opportunamente integrato e modificato e deve prevedere espressamente, ai sensi dell'articolo 113 del d.Lgs. n. 16312006: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; C) I'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione. 3. Nel caso in cui, durante la concessione, I'ammontare delle entrate subisca una variazione superiore al 1O%, l'ammontare della cauzione deve essere proporzionalmente adeguata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 4 La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione e, comunque, fino allo svincolo disposto dall'arnministrazione. Essa e presentata in originale all'ammintstrazione comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione. 5. La cauzione definitiva restituita o svincolata entro 120 giorni dal termine della concessione, previo accertamento del regolare svolgimento del servizio e di adempimento degli obblighi al termine della concessione, solo successivamente alla consegna di tutto il materiale a disposizione del Concessionario, nonché all'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e dell'awenuto rispetto di tutte le clausole e di tutti gli obblighi inerenti la concessione, attraverso il rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio. 6. La cauzione viene prestata a garanzia: del corretto versamento delle somme dovute dal concessionario al Comune; dell'adernpimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 7. 11 concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata panialmente o totalmente incamerata dall'amministrazione comunale. e - Articolo 37 Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione .I. La sottoscrizione del contraito di concessione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di: perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delta tegge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia della riscossione volontaria e coattiva delle entrate; accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione. - Articolo 38 Controvemie 1. Le parti convengono che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e Ilesecuzione del contratto saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti in discussione, per ogni controversia davanti al giudice ordinario 12 competente il Foro di Gela 2. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti per le controversie inerenti i danni patrimoniali, all'immagine e da disservizro causati dal concessionario per effetto del rapporto di servizio. 3. Trova altresi applicazione l'articolo 20, comma 4, del d. Lgs. n. 11211999. - Articolo 39 Spese 1. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione, senza alcuna possibilitA di rivalsa nei confronti del comune. 2. H presente capitolato d'oneri costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che sara stipulato nella forma pubblica amministrativa. - Articolo 40 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si applicano le norme contenute nel: - Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e relativi decreti attuativi; - Decreto legislativo 15 Novembre 4993 n. 507, - Decreto legislativo 13 aprile1999, n. 112 e relativi decreti attuativi; Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, - Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639; - Legge 27 luglio 2000, n. 212; Legge 27 dicembre 2006, n. 296; - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente in corso di appalto; Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicitd e del diritto sulle pubbliche affissioni vigente in corso di appalto; Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche vigente in corso di appalto. D.L. n. 7012011 coniertito in legge 1210712011 n. 106 D. L. n. 20112011 convertito con modificazioni dalla legge 221121201 1 n. 214 D.L. n 1612012 convertito con modificazioni dalla legge 2610412012 n. 44 d $