COMUNE DI GELA
PROVINCIA DI CAL TANISSETTA
CAPITOLATO D'ONERI
Concessione per la gestione del servizio pubblico di liquidazione,
accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale suHa
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione
spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - Imposta Municipale Secondaria.
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Articolo l Oggetto della concessione
1. La concessione ha per oggetto la gestione in via esclusiva del servizio pubblico di liquidazione,
accertamento e riscossione volontaria e coattiva delle seguenti entrate comunali:
imposta comunale sulla pubblicith e diritto sulle pubbliche affissioni (capo I del 0.lgs. n. 50711993);
(jtassa occupazione di spazi ed aree pubbliche (capo H del D.lgs. n. 50711993);
imposta municipale secondaria (art. 11 D.lgs. n. 2312011);
2. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le
strurnentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato nonchk secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal progetto di
gestione redatto dal concessionario e presentato in sede di gara.
3. 11 concessionario subentra al Comune ovvero al precedente concessionario in tutti i diritti e gli obblighi
previsti dalla legge e dal presente capitolato. Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a
conforniarsi con la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Con l'assunzione del servizio il concessionario assume la qualifica di agente contabile a denaro e come
tale
soggetto alla responsabilità patrimoniale ed al giudizio della Corte dei conti, come previsto
dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 r:
apnle 1999, n. 112.
5. Il Comune concedente, avendo una popolazione residente al 3111212010 pari a 77.767 abitanti,
appartiene alla classe III ai sensi dell'art. 2 del 0.Lgs. n. 50711993.
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Articolo 2 Durata e decorrenza della concessione
l. La concessione oggetto del presente capitolato d'oneri ha durata decorrente dalla data di stipula del
contratto al 3111212015.
2. Alla scadenza del periodo il rapporto contrattuale s'intende risolto senza obbligo di disdetta.
3. La concessione si riterrA risolta di diritto qualora, nel corso della sua durata, fossero emanate norme di
legge che abroghino l'oggetto della concessione.
4. Analogamente, la concessione si intenderà risolta di diritto, al!orche siano emanate leggi dello Stato elo
atti equipollenti che sottraggano al Comune la facdtà di affidare la gestione del servizio parziale o totale a
favore di societA private.
5. In ogni caso non sarA dovuto alcun indennizzo o risarcimento di danno per effetto della risoluzione
anticipata della concessione.
6. Al termine della concessione il concessionario si impegna affinchk il passaggio della gestione avvenga
con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. Qualora a tale data
non fossero ancora completate le procedure di assegnazione del servizio, il Comune si riserva la facoltà,
qualora la normativa vigente lo consenta, di prorogare per il tempo necessario alla consegna del servizio
e, comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), il contratto alle medesime condizioni, previa
comunicazione scritta prima della scadenza del termine. Il concessionario, su espressa richiesta del
Comune, si impegna ad accettare l'eventuale proroga del contratto e sarà comunque tenuto ad erogare il
servizio alle medesime condizioni contrattuali per un massimo di mesi sei.
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Articolo 3 Attività di riscossione volontaria dell'imposta comunale sulla pubblicitg e del diritto sulle
pubbliche affissioni
1. L'attività di riscossione volontaria dell'imposta comunale sulla pubblicita e del diritto sulle pubbliche
affissioni di cui al Capo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 consiste nello svolgimento, da
parte del concessionario, delle seguenti attivitd:
a) predisposizione, stampa e spedizione a tutti i contribuenti, almeno 30 giorni prima della scadenza
dell'acconto, di un opuscolo informativo contenente:
1) le istruzioni necessarie al pagamento dell'imposta, previamente concordate con l'amministrazione
comunale:
2) 5 (cinque) bollettini di conto corrente postale (uno per il pagamento in unica soluzione e quattro
per il pagamento in quattro rate trimestrali anticipate se l'importo è superiore a E 1 549.37!,
precompilati con i dati anagrafici del contribuente, il codice fiscale e I'impoFto da versare a titolo di
acconto e di saldo;
b) riscossione dell'imposta attraverso i seguenti canali:
bollettino di conto corrente postale o bancario;
C) acquisizione ed informatinazione di tutti i versamenti dell'irnposta effettuali tramite conto cori e' ie
postale con bonifica delle omonimie anagrafiche. Per i versamenti acquisiti mediante conto corrente
postale il concessionario dovrA acquisire le immagini dei singoli bollettini in formato PDF, TIF o JPG
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o altro formato indicato dal Comune, opportunamente indicizzate secondo modalità e termini
concordati con lo stesso;
d) riversamento degli incassi presso la tesoreria comunale secondo modalità e tempi indicati al
successivo articolo 7;
e) rendicontazione dei dati delle riscossioni al comune, secondo rnodalita e tempi indicati al successivo
articolo 8;
f) acquisizione e registrazione, sulle singole posizioni, dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale a
debito ovvero di rateizzazione e sospensione a favore dei contribuenti emessi dall'amministrazione;
g) gestione dei rirnborci spettanti ai contribuenti a fronte degli avvisi di pagamento emessi. A tal fine si
applicano le modalit8 concordate ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
h) predisposizione della lista dei contribuentilutenti morosi.
2. 11 concessionario si impegna altresi ad adempiere a tutti i restanti obblighi, presenti e futuri, previsti dalla
normativa in materia di riscossione dell'imposta
3. Tutte le attivitg inerenti il servizio di riscossione volontaria svolte in forza della presente concessione sono
poste in essere senza oneri aggiuntivi per il contribuente e per il comune, essendo remunerate
esclusivamentecon raggio di cui all'articolo 11, comma 1.
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Articolo 4 Attività di riscossione volontaria della TOSAP
1. L'attivitd di riscossione volontaria detla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo
Il del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 consiste nello svolgimento. da parte del
concessionario, delle seguenti attività:
a) predisposizione, stampa ed invio ai contribuenti, sulla base degli elenchi dei debitori e degli importi
dovuti forniti dall'amministrazione comunale, di avvisi di pagamento, secondo un modello concordato
con t'amministrazione, corredati di modulo e di bollettini di pagamento prevaloriuati con le scadenze
e gli importi, in numero pari alle rate di pagamento prestabilite piu uno per il totale. La
comunicazione dovrà essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine del primo
versamento;
b) riscossione della tassa attraverso bollettino di conto corrente postale;
C) acquisirione ed informatiuazione di tutti i versamenti dell'imposta effettuati tramite conto corrente
postale con bonifica delle ornonimie anagrafiche Per i versamenti acquisiti mediante conto corrente
postale il concessionario dovr2i acquisire le immagini dei singoli bollettini in formato PDF, TIF o JPG
o altro formato indicato dal Comune, opportunamente indicizzate secondo modalitA e termini
concordati con lo stesso;
ci) rendicontazione e riversamento degli incassi al comune secondo modalità e tempi indicati agli
articoli 7 e 8 ;
e) acquisizione e registrazione, sulle singole posizioni, dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale a
debito ovvero di rateizzazione e sospensione a favore dei contribuenti emessi dall'amministrazione;
f) gestione dei rimborsi spettanti ai contribuenti a fronte degli avvrsi di pagamento emessi. A tal fine si
applicano le rnodaltt8 concordate ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
g) predisposizione della lista dei contribuentilutenti morosi.
2. 11 concessionario si impegna altresl ad adempiere a tutti i restanti obblighi, presenti e futuri, previsti dalla
normativa in materia di riscossione della tassa.
3. Tutte le attivita inerenti il servizio di riscossione volontaria della TOSAP svolte in forza della presente
concessione sono poste in essere senza oneri aggiuntivi per il contribuente e per il comune. essendo
remunerate esclusivamente con I'aggio di cui all'articolo ll,comma 1
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Articolo 5 Attività di riscossione volontaria dell'imposta municipale secondaria
1 L'attività di riscossione volontaria dell'imposta municipale secondaria, di cui all'articolo l1 del D Lgs.
n.
2312011 consiste nello svolgimento, da parte del concessionario, delle seguenti attività:
a) predisposizione, stampa ed invio ai contribuenti, sulla base degli elenchi dei debitori e degli importi
dovuti forniti dall'amministrazione comunale, di avvisi di pagamento, secondo un modello concordato
con l'amministrazione, corredati di modulo e di bollettini di pagamento prevalorizzati con le scadenze
e gli importi, in numero pari alle rate di pagamento prestabilite piu uno per il totale. La
comunicazione dovrà essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine del primo
versamento;
b) riscossione della tassa attraverso bollettino di conto corrente postale;
C) acquisizione ed informatizzazione di tutti i versamenti dell'imposta effettuati tramite conto corrente
postale con bonifica delle ornontmie anagrafiche. Per i versamenti acquisiti mediante conto corrente
postale il concessionario dovrà acquisire le immagini dei singoli bollettini in formato PDF, TIF o JPG
o altro formato indicato dal Comune, opportunamente indicinate secondo modalità e termini
concordati con lo stesso.
d) rendicontazione e riversamento degli incassi al comune secondo modalitA e tempi indicati agli articoli
7e8;
e) acquisizione e registrazione, sulle singole posizioni, dei prowedimenti di rettifica del carico iniziale a
debito ovvero di rateizzazione e sospensione a favore dei contribuenti emessi dall'amministrazione;
f) gestione dei rimborsi spettanti ai contribuenti a fronte degli awisi di pagamento emessi. A tal firie si
applicano le modalit8 concordate ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
g) predispositione della lista dei contribuentilutenti morosi.
2. 11 concessionario si impegna altresì ad adempiere a tutti i restanti obblighi, presenti e futuri, previsti dalla
normativa in materia di riscossione della tassa.
3. Tutte le attività inerenti il servizio di riscossione volontaria dell'imposta municipale secondaria svolte in
fona della presente concessione sono poste in essere senza oneri aggiuntivi per il contribuente e per il
comune, essendo remunerate esclusivamente con I'aggio di cui aii'articolo I1 , comma l.
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Articolo 6 Attività di riscossione coattiva
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1 Il concessionario dovrà assicurare la riscossione coattiva delle entrate di cui al precedente articolo 1,
comma l,e I'espletamento di tutte le connesse procedure esecutive nei confronti dei contribuentilutenti
che non hanno adempiuto al pagamento volontario delle entrate, secondo la disciplina prevista dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639 (se trattasi di concessionario privato) o dal D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 (se trattasi di agente della riscossione). Tale obbligo sussiste anche per le entrate affidate al
precedente concessionariolagente della riscossione e non riscosse, in tutto o in parte, alla data di
assunzione del servizio.
2. In particolare il concessionario dovra:
a) predisporre, stampare e notificare, nel rispetto della normativa vigente e sulla base di elenchilruoli
forniti dall'amministrazione comunale, le ingiunzionilcartelle di pagamento;
b) attivare, senza limiti territoriali e nel rispetto della normativa vigente. tutte le procedure esecutive
previste dalla normativa vigente per garantire una efficace e tempestiva riscossione delle entrate
affidate;
C) provvedere alla riscossione coattiva delle entrate;
d) rendicontare e riversare le somme incassate;
e) effettuare i rimborsi a favore dei contribuentilutenti in caso di somme riscosse e riconosciute non
dovute
3. Le ingiunzionilcartelle di pagamento di cui alla lettera a) del cornma 2 devono riportare, secondo la
normativa vigente in materia, tutte le informazioni utili per l'identificazione della fattispecie imponibile,
deli'imporlo dovuto con distinta indicazione, per ciascun anno d'imposta, del tributo, delle sani]: ii
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interessi, gli uffici a cui rivolgersi per ottenere informazioni complete sull'atto nonchk le modalità per
proporre ricorso.
4. Sulla base del progetto esecutivo presentato in sede di gara e tenendo conto delle condizioni minime
previste dalla normativa vigente in materia, che non potranno comunque essere peggiorate, dovranno
essere definite:
a) le procedure per la formazione e la consegna dei ruoli/liste di carico;
b) i termini di notifica della cartellalingiunzionedi pagamento;
C ) le modalità di riscossione delle somme;
d) le modalità ed i termini di rimborso ai contribuentilutenti delle somme eccedenti a quelle
complessivamente richieste nonche delle somme riscosse e riconosciute non dovute;
e) le rnodalitA ed t termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilit8 e per I'ottenimento dei
diritto al discarico ed al rimborso delle spese per le procedure esecutive;
f) le procedure di sgravio, sospensione e rateizzazione delle somme;
g) le penalit8 per I'inadempimentodegli obblighi ivi derivanti
Articolo 7 - Riversamento degli incassi al comune
1. Il concessionario provvederà ad incassare direttamente gli importi versati dai contribuenti e conseguenti
alle attivitA ad esso affidate secondo il presente capitolato.
2. 1 versamenti eseguiti dai contribuenti a fronte delle attivita svolte dal concessionario, affluiranno su
specifici conti correnti postale dedicati di pertinenza del medesimo e intestati espressamente al Comune
di Gela di cui fornisce piena visibilità ed accesso in fase di interrogazione al Comune al fine di consrntire
a quest'uttimo la possibiliti di controllo e verifica della rendicontarione cohtabile periodica.
3. Il concessionario P tenuto a riversare alla Tesoreria comunale, per ogni singola entrata, I'amrnoritare
netto delle somme di spettanza del Comune riscosse in ogni mese, previa decurtazione degli importi
maturati a titolo di compenso per le attivith svolte e della relativa IVA di legge {se ed in quanto dovuta). Il
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versamento è effettuato entro il termine di dieci giorni del mese successivo al mese di riferrmento'.
L'importo del versamento non pub essere inferiore alla quota del minimo garantito di cui a! successivo
all'art 11, corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni
superino la rata stessa.
4. Dalle somme di cui al comma 3 devono essere detratti i rimborsi disposti dal concessionario a fronte di
somme incassate e riconosciute non dovute,
5. Ai fini della decorrenza dei termini di versamento di cui al comma 3, le somme si intendono riscosse il
quinto giorno lavorativo cuccessivo a quello di versamento.
6. Nel caso in cui la data prevista per il versamento delle somme al comune cada in un giorno festivo o
prefestivo, lo stesso deve essere effettuato nel primo giorno lavorativo successivo utile.
7, Nel caso in cui il Concessionario , in sede di offerta, si sia reso disponibile a gestire gli incassi mediante
cash pooling sulla base del progetto esecutivo offerto in sede di gara, attiva, con oneri a suo carico,
l'operazione di 'cash pooling" da effettuarci con cadenza giornaliera fra tali conti correnti postali a lui
intestati e quelloti indicatoli dal Comune. Si precisa che tutte le spese, a qualsiasi titolo addebitate dal
servizio postale sia nei conti del Concessionario che nelli contoli intestatoli al Comune per il "cash
pooling" sono a carico del Concessionario.
8. 11 concessionario & tenuto a riversare alla Tesoreria comunale, per ogni singola entrata, l'ammontare
netto delle somme di spettanza del Comune riscosse in ogni mese, che non sono gi8 affluite sui conti
correnti postali oggetto di kash pooling" di cui al comma 3, previa decurtazione degli importi maturati a
titolo di compenso per le attivitg svolte e della relativa IVA di legge (se ed in quanto dovuta). Il
versamento & effettuato entro il termine di dieci giorni del mese successivo al mese di riferimento
Articolo 8 - Rendicontazione contabile degli incassi
Il concessionario e tenuto a presentare all'amministrazione comunale, entro il termine di dieci giorni dei
mese successivo al mese di riferimento, la rendicontazione contabile degli incassi cosl articolata:
a) rendicontazione periodica sintetica con allegata Fattura, se e in quanto dovuta, finalizzata alla
corretta imputazione contabile delle somme incassate ai sensi del precedente articolo 7, secondo la
tempistica indicata nel progetto esecutivo del servizio, contenente l'indicazione de:
le somme incassate e10 rimborsate distinte tipologia di tributolentrata, sanzioni, interessi e
recupero spese;
il numero di ruolollista di carica ovvero il numero di avviso di accertamento (se presente);
l'anno di imposta,
r le modalita di versamento;
il compenso trattenuto dal concecsionaflo;
il netto spettante ai comune;
il riparto finale delle somme incassate distintamente per concessionario, comunelprovincia, il
totale versato e gli estremi del riversamento;
b) rendicontazione periodica analitica delle riscossioni e dei rimborsi, distinta per tipologia di entrata.
contenente I'anagrafica dei versamenti eseguiti da ciascun contribuente e della relativa
tipologialcausaie e dei rimborsi effettuati, secondo la tempistica indicata nel progetto esecutivo
offerto in sede di gara;
C) rendicontazione annuale da presentarsi entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
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Articolo 9 f rasmissione di dati e informazioni
1. Il concessionario B altresì obbligato, oltre a quanto indicato all'articolo precedente, a trasmettere al
Comune, tempestivamente e comunque entro 75 giorni dalla richiesta, tutti i dati e le informazioni, in
formato cartacm o su supporto infomatico, inerenti:
a) lo svolgimento del servizio;
b) i dati analiticilaggregati e ordinati secondo richiesta inerenti le riscossiorii gestite dal concessionario
per conto del Comune nell'ambito del servizio medesimo.
Articolo 10
comune
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- Gestione infomiatizzata del servizio e interscambio informativo tra concessionario e
Articolo 22. d.Lgs. n 11211999.
1. H concecsionario c i tenuto a gestire il servizio di riscossione con sistemi informativi idonei a costituire una
banca dati completa, dettagliata e flessibile, attraverso l'utilizzo di software in grado di:
a) garantire la massima affidabilitd e completezza del sistema ed una rapida rendicontazione sia per
quanto attiene la gestione contabile del servizio che per quanto riguarda le posizioni dei singoli
contribuenti;
b) soddisfare le necessith di estrapolazione di dati statistici e di aggiornamento alle modifiche legislative.
2. La medesima procedura sobare dovrà essere messa gratuitamente a disposizione dell'amministrazione
comunale attraverso uno specifico portale web attivo 24h su 24h ai fini detl'interscambio delle
informazioni secondo modaliti indicate nel progetto esecutivo di gestione del servizio,
3. A tal fine il concessionario & tenuto ad installarelreridere disponibile la procedura presso gli uffici del
comune noneh6 a garantire al personale addetta idonea formazione per l'utilizzo del sofhuare. Restano a
carico del comune gli adeguamenti delle strumentazioni hardware e delle infrastrutture tecnologiche
necessarie a rendere funzionante il software.
4. 11 Concessionario deve fornire al Comune te abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e
continuo accesso alla banca dati relativi ai servizi oggetto del presente capitoiato e l'estrazione massiva
di dati utili allo svolgimento di altre attivitA istituzionali.
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Articolo 1l Remunerazione del sewlzio di riscossione volontaria
1. Per I'attivitA di riscossione volontaria oggetto della presente concessione, il concessionario & compensato
con un aggio (al netto di IVA, se ed in quanto dovuta) nella misura percentuale risultante dall'offerta
presentata in sede di gara, determinato sulle somme riscosse, comprensive di sanzioni ed interessi, con
impegno da parte del Concessionario di versare al Comune un minimo garantito annuo di € 700.000,OO.
2. Ai fini dell'imputazione delle entrate ai rispettivi capitoli di bilancio, si dA atto che tale minimo garantito P
cosi determinato: E 500.000,OOper tacca occupazione spazi ed aree pubbliche temporanee e
permanenti; é 160.000,00imposta comunale sulla pubblicitd; E 40.000,OOper il diritto sulle pubbliche
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affissione.
3. Oltre all'aggio cosi determinato non spetta al concessionario alcun rimborso delle spese sostenute.
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Articolo 12 Rernunerazione del servizio di riscossione coattiva
1. Per I'atttvitA di riscossione coattiva oggetto della presente concessione, il concessionario è ccmpens3tn
con un aggio (al netto di IVA. se ed in quanto dovuta) nella misura percentuale risultante Li, : .., : .
2.
3.
4.
5.
6.
presentata in sede di gara. calcolato sulle somme riscosse tra quelle iscntte a ruotolnelle liste di canco,
oltre agli interessi di mora per ritardato pagamento.
Per I'attivitd di cui al presente articolo spetta altresì al concessionario il rimborso delle spese di notifica
della cartelldingiunzione e delle spese relative alle procedure esecutive nella misura prevista dalla legge,
poste entrambe a carico del debitore.
L'aggio di cui al comma 1 e posto a carico del debitore:
a) nella misura del 4,65% in caso di pagamento del titolo esecutivo entro il termine di 60 giorni dalla
notifica;
b) integralmente in caso contrario2.
In caso di emanazione di un prowedimento che annulla panialmente il debito del contribuentelutente
iscritto nel ruofollista di carico, al concessionario spetta I'aggio di cui al comma l determinato
sull'ammontare netto risuttante dal prowedimsnto di sgravio.
In caso di emanazione di un provvedimento che annulla integralmente il debito del contribuentelutente
iscritto nel ruolollista di carico, il comune non riconosce al concessiona~o:
a) Né il compenso per I'attiviiA di esecuzione del provvedimento. In caso di somme già riscussr? r;aI
Concessionario e riversate alI1Ente,il tributo deve essere compensato con i successivi riversamenti.
b) Né il rimborso delk spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della
cartellalingiunzione di pagamento.
In casa di presentazione di comunicazione di inesigibilita. spetta al concessionario esclusivamente il
rimborso delle spese di cui al precedente comma 5, lettera b, previa verifica, da parte del Comune
concedente, della regolarita delle procedure esecutive.
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Articoio 73 ModalltA di esecuzione del servizio
Clausola corrispondente a quanto previsto dalrarticolo 17. comma 1 . del d.Lgs n 11Zi1999 in materia di servizio nazionale di
nscossione La finala di tale diposizione e queila di trasferire sui debitori parte degli oneri del sewuio di riscossione, evdando cosi di
far gravare i costi del servizio sulla generalità dei cittadini
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1. Il servizio riguardante la concessione 8 da considerarsi, ad ogni effetto, pubblico servizio e per nessuna
ragione pub essere sospeso o abbandonato. Dal giorno di assunzione del servizio il concessionario
assumerà la completa responsabilità dello stesso e lo dovra gestire nel rispetto:
a) delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e future;
b) delle prescrizioni contenute nel presente capitolato d'oneri e nel progetto esecutivo di gestione
del servizio presentato in sede di gara.
2. 11 concessionario si impegna a:
- improntare la propria attività ai principi di efficacia, efficienza, economicita, semplificazione, buon
andamento nonche di correttezza e di trasparenza nei confronti dei contribuenti;
- mettere a disposizione degli utenti, a proprie spese, tutta la moduhstica necessaria;
- garantire il coordinamento e I'interscambio informativo con il comune secondo quanto indicato nel
progetto esecutivo di gestione del servizio.
3. Al fine di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali del servizio
potranno essere sottoscritti uno 0 più protocolli d'intesa tra I'amministraziclne comunale ed il
concessionario.
Articolo 14
- Pubbliche affissioni esenti dal diritto e maggiorazioni.
1. Il Concessionario si impegna a prowedere a suo completo carica di tutte le affissioni dei manifesti
comunali e delle altre autorità la cui affissione i2 obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.
507/1993 e ad applicare le riduzioni tariffarie e le esenzioni previste dalla Legge e dal regolamento
comunale.
2. La maggiorazione prevista dall'art. 22 del D.Lgs. n. 50711993 e da riconoscersi al Concessionario
nella misura pari all'aggio convenuto per la gestione del servizio
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Articolo l 5
- Impianti.
1. Prima dell'inizio del servizio il Comune dovrà comunicare al Concessionario la quantitd, la superficie
e I'ubicazione degli impianti esistenti sul territorio nonch8 lo stato di conservazione.
2. 11 Concessionario assumerA gli impianti di cui sopra, dovrh conservarli procedendo ad una accurata
e costante manutenzione, procedendo allo loro sostituzione, su richiesta del Comune, in caso di
impianto ammalorato o pericolante, con un'unica tipologia costruttiva concordata con il Comune.
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Articolo I 6 Servizio di affissioni.
1. Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi definiti di cui al precedente articolo,
esclusivamente dal Concessionario attraverso Y proprio personale incaricato, con le modalità
stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.
Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine cronologico risultante
dal ricevimento della commissione.
3. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare
tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compreso quelli relativi al versamento eseguito.
2.
Articolo 17
- Ricorsi tributari.
1 . Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti
o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali
esposti concernenti la gestione del se~izio.
2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente
capitolato spetta al Concessionario.
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Articolo 18 Resa del conto giudiziale
1. !I concessionario assume b qualifica di agente contabile e come tale & soggetto alla giurisdizione
contabile della Corte dei conti.
2. 11 concessionario, oltre al rendiconto della gestione, 6 tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione
secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 2, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla
chiusura dell'esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell'articolo 233 del d.Lgs. n
26712000 e nell'articolo 74 del RD n. 244011923.
3. La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la decadenza della crincessione e la denuncia
del fatto alla Corte dei conti.
Articolo t 9 - Responsabile della concessione
1. Il concessionario prowederh a nominare un responsabile della concessione a cui attribuire le funzioni ed
I poteri per l'esercizio dell'attivita organiuativa e gestionale del servizio, scegliendolo tra persone in
possesso di idonea professionalitA ed esperienza e di adeguato titolo di studio.
2 Il nominativo del funzionario responsabile dovi& essere comunicato al Comune, tempestivamente e
comunque entro 30 giorni dalla nomina.
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Articolo 20 Personale del concessionario
1. Il concessionario tenuto ad avvalersi di personale qualificato ed abilitato all'esercirio delle funzioni di
riscossione e di notificazione secondo la normativa vigente in materia. Si applicano a tal fine le
disposizioni contenute nel capo III dei decreto legislativo n. 11211999.
2. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 63 del d.Lgs. n. 11211999 e dell'art. 69 del D.Lgs. n. 16312006 e s.m.e i.
al concessionario è fatto obbligo, nel reclutamento del personale da adibire all'espletamento del servizio,
di assumere i dipendenti del precedente concessionario, con la formula contrattuale ritenuta piu
opportuna e per una durata almeno pari a quella dell'affidamento.
3. 11 personale addetto al servizio di riscossione dovrA essere comunicato all'amministrazione criri.iiii~irile
entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione e dovr8 essere munito della tessera di riconoscimento. 11
personale addetto dovrà essere sostituito su esplicita e circostanziata richiesta del Comune nel caso in
cui il relativa comportamento incida sulla qualità e sulla serietd del sewizio.
4. 11 concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al
rispetto ed all'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonch6 delle condizioni
normative, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda
la sicurezza sul lavoro.
5. 11 Comune rimane comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario
ed i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo disposizioni di legge, nessun diritto potrà essere vantato
nei confronti del Comune.
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Articolo 21 Sportetlo del concessionario
l . Il concessionario & tenuto a garantire a sue spese per tutta la durata del contratto, all'interno del territorio
comunale uno sportello dedicato al servizio di riscossione, decorosamente arredato ed attrezzato, dotato
di telefono, fax, fotocopiatrice, persona1 computer con collegamento internei e indirizzo e-vail ire
nonche di idonee risorse umane. Tale ufficio dovrA essere identificato con l'apposizione ali ;:si; ., :;I
un'insegna con
la dicitura
"Concessionario del
servizio di riscossione - Ditta
. .... ..........,..,"
nonché
. . .. . . . . . ...... . . . ..... ... . . . . . .....................
l'indicazione degli orari di apertura al pubblico
2 Lo sportello di cui sopra, da attivarsi entro 30 giorni dalla data di affidamento, dovrà essere aperto al
pubblico per un tempo adeguato, dettato dalle esigenze dei contribuenti e dell'utenza e comunque non
inferiore alle 30 ore settimanali, articolate in 6 ore giornaliere. Gli orari di apertura dovranno essere
concordati con il comune e coincidere il più possibile con quelli degli uffici comunali, in un'ottica di
semplificazione e di armonizzazione degli orari.
3. 11 personale impiegato presso l'ufficio dovri essere professionalmente preparato, in grado di rispondere
ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.
4. Presso lo sportello dovranno essere esposti e disponibili al pubblico:
i regolamenti comunali e le tariffe e10 aliquote delle entrate comunali oggetto della concessione;
- la carta di qualitd del servizio;
- la modulistica necessaria per I'attivitA di riscossione.
-
Articolo 22 - f racciabiliti dei flussi finanziari
l.Il concessionario si assume gli obblighi di "tracciabilitd" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e ss rnm..
2. 11 concessionario si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli
eventuali subcontraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerA per l'esecuzione delle prestazioni
previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti. L'Amministrazione
verifica ci-te nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della "filiera delle imprese" a qualsiasi titolo
interessate alla esecuzione del servizio sia inserita la suddetta clausola.
3. 11 concessionario si impegna a che i pagamenti e le riscossioni inerenti il presente contratlo siano
effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti idonei a garantire la
tracciabilita delle operazioni su conti correnti dedicati aperti presso banche o la societa Poste Italiane
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spa. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalitd delle persone delegate ad operare saranno
comunicati al Comune entro sette giorni dalla loro accensione.
4. 11 mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società
Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
5. Si applicano altresì le sanzioni previste all'art.6 della citata Legge n. 13612010 e ss.mm.
-
Articolo 23 Osservanza di leggi e regolamenti
1. Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente capitolato, tutte
le norme di legge di riferimento per la gestione del servizio e gli eventuali regolamenti comunali.
2. 11 concessionario ha l'obbligo di osservare costantemente tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze
prefettizie e comunali, le circolari e i prowedimenti emanati o emanandi dal Comune che abbiano
comunque attinenza con il servizio assunto.
-
Articolo 24 Oneri diversi a carico del concessionario
1. l1 concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli
antecedenti e seguenti B presente, con la sottoscrizione per accettazione del presente capitolato, è tenuto
a:
applicare i regolamenti approvati dall'amministrazione comunale;
agire in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in
relazione alle proprie competenze;
informare costantemente I'utentelcontribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro
connesso all'oggetto della concessione, nonche rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di
perseguire il pieno soddisfacimento dell'utentelcontribuente;
dare esecuzione al progetto riguardante le modalità di gestione del servizio prodotto con l'offerta;
porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi convenuti in fase d'offerta;
non sospendere e10 abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto delta concessione in quanto
considerati ad ogni effetto servizio pubblico.
erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali, qualora, nel corso della durata della
concessione, vengano emanate normative che modifichino le modalità di riscossione volontaria eto
coattiva, a cui il concessionario avra l'obbligo di uniformarsi, senza che da ci6 discenda il dovere per
il Comune di modificare il contratto o di risarcire l'eventuale danno.
2. Qualora previsto nel progetto esecutivo di gestione del servizio, il concessionario sarà tenuto a
presentare al Comune, entro sei mesi dall'assunzione del servizio, per la relativa approvazione, la carta
di qualit8 del seniizio di riscossione, nella quale saranno individuati i livelli qualitativi minimi di gestione
del servizio, preventivamente concordati con l'amministrazione comunale ed eventualmente concertati
con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. Ner casi di cui al comma 2, la mancata predisposizione della carta di qualitd del servizio comporta la
decadenza della concessione.
Articolo 25 - Responsabilità verso temi. Assicurazione a carico del Concessionario
l . Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione comunale e gli organi
comunali da ogni responsabilit8 verso teni sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di
servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione,
semprechk connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.
2. 11 concessionario 8 tenuto, prima della stipula del contratto, a produrre una copertura assicurativa
(eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione comunale dalla RCT
per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.
3. Tale copertura assicurativa deve prevedere, complessivamente, un massimale non inferiore a E
1.000.000,OO(euro unmilionel00).
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Articolo 26 Riservatezza
l . Tutte le notizie, i dati e le informazioni in possesso del concessionario dei suoi dipendenti elo collaboratori
in ragione del servizio affidato in concessione sono coperte dal segreto d'ufficio.
2. 11 concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati contenute
nel 0.Lgs. n. 19612003 in ordine agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonch6 ai fatti ed alle notizie di
qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cui venga a conoscenza in occasione dello
svolgimento dello stesso. Il concessionario inoltre è tenuto ad istruire il personale addetto al servizio
affinchk tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dello stesso siano trattate nel rispetto della
privacy.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma l,lettera Q) e dell'wticolo 29 del D.Lgs. n 19612003, il concessionario verrA
nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sar8 tenuto al rispetto di tutte le disposizioni
previste nel medesimo decreto. Tutte informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esciusivainente
per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed fatto divieto assoluto di quatsiasi
altro uso alt'intemo od all'esterno del concessionario.
4. In caso di acclarata responsabilità del personale adibito al servizio per violazione degli obblighi imposti dal
presente articolo, I'affidatario & tenuto ad adottare i prowedimenti consequenziali, compreso
l'allontanamento dell'operatore che venuto meno all'obbiigo delta risewateua, fatta salva la possibilità
per il Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.
-
Articolo 27 Penali
1. In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, si applicano le
seguenti penalità
a) mancata esecuzione, in tutto o i parte, alle prescritte scadenze, dei nversamenti delle smrne
riscosse: penale pari al 100% della somma di cui è stato ritardato od omesso il versameiito, oltre agli
interessi moratori determinati nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di cinque punti
percentuali. La penale e ridotta del 95%, del 90% e del 75% se il riversamento B effettuato con un
ritardo non superiore, rispettivamente, a dieci giorni, trenta giorni e sei mesi3;
b) mancata trasmissione dei rendiconti periodici di cui all'articolo 8: E. 7.000,00;
C) mancata trasmissione del conto della gestione di cui all'art 18: E. 5.000,OO;
d) tardiva, irregolare o incompleta trasmissione dei rendiconti di cui all'articolo 8: f 250,OO;
e) mancata trasmissione di dati e informazioni richieste dal Comune ai sensi dell'articolo 8 ovvero
trasmissione tardiva oltre 30 giorni' E 500,OOper ogni richiesta;
f) mancata predisposizione della Carta di qualita del servizio (se prevista in sede di offerta): E.
2.
3.
2.000,00;
g) vioiazione all'obbiigo di osservanza di leggi e regolamenti: f 250,OO per ogni violazione accertata;
h) diniego alla effettuazione dei controlli da parte del Comune: E 2.000,OO.
Ai fini e per gli effetti di quanto disposto all'articolo 28, cornma l,lettera d), sono considerate gravi le
violazioni di cui ai precedente comma 1, lettere a), b), C), f) e h),
In tutti gli altri casi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e
dalle disposizioni vigenti. risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e10 da J I - I ~ . - i~
reclami dell'utenza, al Concessionario, possono essere applicate penali, determinate con atto del
responsabile del servizio, che vanno da un minimo di € 100,OOad un massimo di € 5.000,00,
secondo la
gravita dell'inadempienra valutata dall'Amministrazione.
Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere o di
un obbligo del c6ncessionari0, il Comune contestera gli addebiti, prevedendo un congruo termine non
inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni o
chiarimenti
Se le giustificazioni non vengono prodotte owero, se prodotte, non venissero ritenute valide, il Comune
irroghera, con atto motivato, le penatita previste nel presente articolo, fatte salve le ipotesi di decadenza. I
relativi importi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla notifica delliatto e, in difetto, si prowederà
all'incarneramento della cauzione.
L'applicazione delle penali di CUI al presente articolo non preclude al Comune la possibilith di attivare altre
forme di tutela per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempirnento
:I
4.
5
6.
-
Articolo 28 Decadenza dalla concessione
1. Ad integrazione e specificazione delle ipotesi di decadenza dalla gestione previste dall'articolo 13 del
D.M. 1lcettembre 2000, n. 289, il concessionario decade dalla presente concessione se:
a) si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa del
concessionario:
b) non attiva e mantiene, per tutta la durata della concessione, lo sportello di cui atl'articolo 21;
non effettua il riversamento delle somme incassate entro sei mesi dalla scadenza fissata all'articolo
C)
7, previa notifica di apposita diffida con l'indicazione di un termine per adempiere;
d) incorre in tre contestazioni relative a inadempienze contrattuali gravi definitivamente accertate;
e) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni contenute nel codice deontologico dei
concessionari e degli ufficiali della riscossione.
'~ r t i c o l o47, comma 2 , d Lgs. n. 11211999
l
risulta per due volte inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza,
nonché per gravi e reiterate inadempienze agti obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro
applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attivita connesse.
g) Violazione dei divieto di cessione del contratto o di subappalto dello stesso.
2. La decadenza viene richiesta dal Comune al Ministero dell'economia e delle finanze, previa
contestazione degli addebiti. Trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del D.M. 11 settembre 2000,n. 289.
3. La decadenza determina la risoluzione del contratto e I'incameramento della cauzione, senza pregiudizio
alcuno dell'azione per il isarcimento dei danni.
4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del Comune, che redige apposito verbale, consegna entro
quindici giorni dalla data di notifica dell'atto di decadenza la documentazione riguardante la gestione.
f)
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Articolo 29 Esecuzione d'ufficio
1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia !a causa, anche di forza maggiore,
SAmministrazione comunale avrCi la facoltA di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando
saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, awalendosi eventualmente anche
dell'organizzazione del concessionario, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti
dall'interruzione del servizio medesimo.
2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al wmma 1 rimarranno a completo carico del
concess~onario.
-
I
Artlcolo 30 Obblighi successivi alla scadenza della concessione
l . Il concessionario non potra emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza del contratto, salvo
quanto disposto ali'articola 2, comma 6, del presente capitolato.
2. 11 concessionario, entro il temine di 60 giorni dalla scadenza della concessione e senza ulteriori oneri per
il comune, tenuto a:
a) trasmettere al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli elenchi delle entrate afftdate
per la riscossione volontaria e non riscosse, scadute o ancora da scadere;
b) trasmettere al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli elenchi delte entrate affidate
per la riscossione coattiva a mezzo niololingiunzione di pagamento non riscosse, scadute o ancora
da scadere;
C ) trasferire al Comune o, su richiesta di quest'ultirno, al subentrante, tutte le banche dati acquisite e
detenute in conseguenza della concessione e comunque ogni dato, notizia e documento che per
legge non deve essere custodita presso il concessionario medesimo;
d) trasferire al comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli atti insoluti o in corso di
formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento dell'attivita di riscossione;
e) originali delle dichiarazioni e denunce, successioni e atti pubblici, nonche le ricevute dei versamenti
effettuati dai contribuenti;
f} gli avvisi di accertamento emessi definiti e non definiti con relativo elenco;
g) ricorsi definiti e pendenti cori relativo elenco.
3. Tutti i documenti e le informazioni di cui al cornrna 2, ove possibile, dovranno essere prodotti sia su
supporto cartaceo che su supporto informatica secondo modalità e caratteristiche concordate con
l'amministrazione comunale o il subentrante.
e
-
Articola 31 Vigilanza e controlli
I
l
3 . 11 Comune effettua il controllo sull'attività di riscossione coattiva e sulle quote per le quali viene chiesto il
discarico per inesigibilità secondo le disposizioni cantenute nel D.Lgs. n. 11211999.
2. Il Comune, per mezzo di suo funzionario o altro soggetto appositamente delegato, potr8 eseguire in
qualsiasi momento verifiche e controlli di natura amministrativa, statistica o tecnica in ordine alla gestione
del servizio allo scopo di accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative e alle
condizioni contrattuali vigenti.
3. Al fini di cui al comma 7 il concessionario sarà tenuto a:
a) Sottoporsi a tutti i controlli ed a fornire al comune tutta la documentazione. le notizie ed i dati richiesti,
anche in ordine all'entitg e alla regolarita delle riscossioni;
b) consentire all'amrninistrazione il libero accesso ai propri uffici e locali.
4. 11 diniego alla effettuazione dei controlli costituisce grave inadempienza contrattuale.
-
Articolo 32 Oneri a carico dei comune
1. I! Comune si impegna a:
a) consegnare con apposito verbale ed entro 60 giorni dall'assunrrone del seniizio, gli elenchi delle
entrate affidate per la riscossione volontaria, scadute ed ancora da scadere, non riscosse;
b) consegnare con apposito verbale ed entro 60 giorni dall'assunzione del servizio, gli elenchi delle
entrate iscritte in ruoli4iste di carico per la riscossione coattiva, scadute ed ancora da scadere, non
riscosse. Ai fini della riscossione la consegna di tali elenchi & equiparata alla consegna del ruolollista
di carico;
C) consegnare, con apposito verbale ed entro 60 giorni dall'assunzione del servizio, le banche dati
occorrenti per lo svolgimento dell'attivita oggetto della concessione;
d) fornire al concessionario qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o disponibilità, necessario
o utile ai fini dell'espletamentodel servizio;
e) favorire l'esecuzione del servizio ahche mediante idonea informativa fornita ai cittadini;
f) trasmettere al concessionario, durante il periodo di durala della concessione, tutti gli atti di natura
regolamentare, tariffaria, ecc. rilevanti ai fini del servizio.
g) A nominare uno o piu coordinatori, aventi competenze specifiche, i quali garantiranno un utile e fattivo
collegamento con il Concessionario.
2. La consegna del materiale di cui al comma 1 avverrà in formato cartaceo o, in sua sostituzione, in
formato elettronico, laddove disponibile.
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Articolo 33 Sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Il Concessionario & tenuto ad osservare le misure generati di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
ai decreto legislativo n. 8 112008, e successive modifiche ed integrazioni.
2 . Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 8112008, si specifica che il servizio posto a gara non
presenta interferenze con le attiviu svolte da! personale dell'arnministrazione comunale. n& con il
personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in fona di diversi
contratti, fatta eccezione per akune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del
servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il
Comune non ha, pertanto, proweduto alla redazione del DUVRI.
-
Articolo 34 Divieto di subappalto e cessione dei contratto
.
7 . Al concessionario fatto espresso divieto di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi og$ :
presente concecsione.
2. E' nulla la cessione del contratto a terzi.
3. 11 verificarsi dell'evento di cessione del contratto o di subappalto, sia in maniera palese che occulta,
provocherA la decadenza della concessione e lo scioglimento del contratto senza altre fonnalita che
quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.
Articolo 35 - Domicilio
1 . Il concessionario per tutta la durata della concessione elegge domicilio a tutti gli effetti del contratto e per
tutti gli effetti di legge presso la sede dello sportello di cui aii'art. 21. A tale domicilio dovranno essere
ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste. le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata
all'Amrninistrazione Comunale.
-
Articolo 36 Cauzione definitiva
-i A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adernpimento degli oneri ed obblighi. in
particolare patrimoniali, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che
l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a
causa di rnadempimenti o cattiva esecuzione delle attivita, derivanti dall'affidarnento in concessione dei
seivizi oggetto del presente capitolato, il concessionario 8 tenuto a costituire, prima della stipulazione del
contratto di concessione, ai sensi dell'art. 113 del d.Lgs. n 16312006 una cauzione pari alle percentuali
indicate all'art. 113 del sopracitato decreto al'importo contrattuale, calcolato applicando il rispettivo aggio
aggiudicato sull'ammontare delle entrate4, oggetto del servizio, riscosse spontaneamente ovvero iscritte a
ruolo e riversate al Comune nell'anno precedente a quello di affidamento.
--
' Anicolo 27, comma 7 , d Lgs. n. 112/1999 [.'entepatrg stabilire anche una cauzione di ammontare Superiore
12
3
1
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I
2. La cauzione deve essere prestata mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, redatte secondo
lo schema approvato con DM 26 maggio 2000, e s.m.e.i opportunamente integrato e modificato e deve
prevedere espressamente, ai sensi dell'articolo 113 del d.Lgs. n. 16312006:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
C) I'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.
3. Nel caso in cui, durante la concessione, I'ammontare delle entrate subisca una variazione superiore al
1O%, l'ammontare della cauzione deve essere proporzionalmente adeguata entro il termine di sessanta
giorni dalla richiesta.
4 La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione e, comunque, fino allo svincolo
disposto dall'arnministrazione. Essa e presentata in originale all'ammintstrazione comunale prima della
formale sottoscrizione del contratto di concessione.
5. La cauzione definitiva restituita o svincolata entro 120 giorni dal termine della concessione, previo
accertamento del regolare svolgimento del servizio e di adempimento degli obblighi al termine della
concessione, solo successivamente alla consegna di tutto il materiale a disposizione del Concessionario,
nonché all'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e dell'awenuto rispetto di tutte le
clausole e di tutti gli obblighi inerenti la concessione, attraverso il rilascio del certificato di regolare
esecuzione del servizio.
6. La cauzione viene prestata a garanzia:
del corretto versamento delle somme dovute dal concessionario al Comune;
dell'adernpimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
7. 11 concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al
reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata panialmente o
totalmente incamerata dall'amministrazione comunale.
e
-
Articolo 37 Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione
.I. La sottoscrizione del contraito di concessione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a
dichiarazione di:
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delta tegge, dei regolamenti e di tutte le norme
che regolano espressamente la materia della riscossione volontaria e coattiva delle entrate;
accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta
gestione.
-
Articolo 38 Controvemie
1. Le parti convengono che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e Ilesecuzione del contratto
saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un
accordo sugli eventuali punti in discussione, per ogni controversia davanti al giudice ordinario 12
competente il Foro di Gela
2. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti per le controversie inerenti i danni patrimoniali,
all'immagine e da disservizro causati dal concessionario per effetto del rapporto di servizio.
3. Trova altresi applicazione l'articolo 20, comma 4, del d. Lgs. n. 11211999.
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Articolo 39 Spese
1. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione, senza
alcuna possibilitA di rivalsa nei confronti del comune.
2. H presente capitolato d'oneri costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che sara stipulato nella
forma pubblica amministrativa.
-
Articolo 40 Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si applicano le norme contenute
nel:
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e relativi decreti attuativi;
- Decreto legislativo 15 Novembre 4993 n. 507,
- Decreto legislativo 13 aprile1999, n. 112 e relativi decreti attuativi;
Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289,
- Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
-
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente in corso di appalto;
Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicitd e del diritto sulle pubbliche
affissioni vigente in corso di appalto;
Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche vigente in corso di
appalto.
D.L. n. 7012011 coniertito in legge 1210712011 n. 106
D. L. n. 20112011 convertito con modificazioni dalla legge 221121201 1 n. 214
D.L. n 1612012 convertito con modificazioni dalla legge 2610412012 n. 44
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comune di gela provincia di cal tanissetta capitolato d`oneri