I SISEMI TURISTICI LOCALI
DEFINITI DALL’ART.5 LEGGE 135 DEL
29 MARZO 01
PREMESSA: che ne sarà dei STL dopo
l’entrata in vigore del codice del turismo?
Con il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (in G.U. – suppl- ord. n. 139 del 6 giugno) è
stato approvato – unitamente a disposizioni attuative della direttiva
2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai
prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio - il
“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo”, che risulta censurabile sotto molteplici profili, dall’eccesso di
delega alla violazione delle regole costituzionali sul riparto della potestà
legislativa tra Stato e Regioni, e che nel suo complesso riporta la disciplina
legislativa in materia quanto meno agli anni in cui lo Stato era abilitato a
dettarne i principi fondamentali, come se la riforma del titolo V della seconda
parte della Costituzione non sia mai intervenuta.
In particolare possono essere individuati 4 gruppi di norme, rispetto alle quali
possono essere sollevate distinte questioni di legittimità costituzionale.
Le violazioni al criterio di riparto della potestà
legislativa tra lo Stato e le Regioni
Un primo gruppo è composto dalle norme del nuovo codice che contrastano
palesemente con il criterio costituzionale di riparto della potestà legislativa tra lo
Stato e le Regioni, giacché neppure può essere invocato l’interesse unitario per
avocare allo Stato la disciplina di alcuni profili della materia del turismo. Ci si
riferisce in particolare alle norme del nuovo codice che riguardano
l’organizzazione pubblica locale per lo sviluppo del turismo, imperniata sui
sistemi turistici locali, in base alle disposizioni che erano già dettate dall’art. 5
della legge n. 135 del 2001 e che ora sono state in buona parte riprodotte
nell’art. 23 del nuovo codice. Per il vero, il superamento della più rigida disciplina
previgente relativa all’organizzazione locale per lo sviluppo turistico –
originariamente imperniata sugli enti provinciali per il turismo e sulle aziende
autonome di cura, soggiorno e turismo e successivamente sulle aziende di
promozione turistica e sugli uffici di informazione e accoglienza turistica - fu
salutata come una riforma che attribuiva agli enti locali una maggiore flessibilità
nell’organizzazione delle attività per lo sviluppo turistico locale, al punto che un
sistema turistico locale può anche non corrispondere ai confini amministrativi
delle circoscrizioni comunali, provinciali e regionali.
• Tuttavia la legislazione regionale che si è sviluppata dopo l’entrata in
vigore della riforma del titolo V della Costituzione ha mostrato di
intendere in modo ancor più flessibile la stessa nozione di sistema turistico
locale, che, se nella legge statale corrisponde ad un contesto territoriale
espressivo di un’omogenea offerta turistica, nelle leggi regionali è fatto
consistere in un programma di sviluppo turistico o nell’organizzazione che
se ne occupa. Pertanto risulta del tutto contrastante con l’odierno riparto
della potestà legislativa in materia di turismo il citato art. 23 del nuovo
codice che detta una disciplina, per quanto piuttosto “leggera”,
relativamente all’organizzazione pubblica locale per lo sviluppo turistico,
tanto più in quanto pretende di stabilire le forme attraverso cui le Regioni
devono provvedere al riconoscimento dei sistemi turistici locali.
Art. 23 codice del turismo
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati,
comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse,
caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni
turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o
dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi
turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le
associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica,
nonchè
con
i
soggetti
pubblici
e
privati
interessati.
3. Nell' ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire
l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di
sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II
della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i
sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
ART. 5 legge 135/01
• Contesti turistici omogenei o integrati,
comprendenti ambiti territoriali appartenenti
anche a Regioni diverse,
caratterizzati
dall’offerta integrata di beni culturali,
ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i
prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato
locale, o dalla presenza diffusa di imprese
turistiche singole o associate.
Mentre l’art. 5 definisce i sistemi turistici locali, traccia
le linee del procedimento di creazione dei sistemi,
individua nel riconoscimento dei sistemi il compito
fondamentale delle regioni, identifica nel fondo di
cofinanziamento dell’offerta turistica lo strumento
destinato a favorire l’avvio dei progetti di sviluppo ,
assegna al Fondo unico per gli incentivi alle imprese il
finanziamento dei progetti interregionali o sovra
regionali, prevede la possibilità di destinare ulteriori
provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi.
Art. 6
• Istituisce presso il Ministero delle Attività
Produttive
un
apposito
Fondo
di
cofinanziamento
dell’offerta
turistica
destinato al finanziamento dei progetti di
sviluppo dei STL
Art. 7 comma 1°
• Definisce come imprese turistiche quelle che
esercitano attività economiche, organizzate
per la produzione, commercializzazione,
l’intermediazione e la gestione di prodotti, di
servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di
infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di
somministrazione facenti parte dei Sistemi
Turistici Locali, concorrenti alla formazione
dell’offerta turistica.
I principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo
sviluppo del sistema turistico
• Costretto a misurarsi con il mutato aspetto
costituzionale e con la nuova formulazione
dell’art.117 Cost., il D.P.C.M. assicura infatti
un’attuazione soltanto formale della 135/01.
• Il radicalizzarsi della contrapposizione tra
l’accentramento della funzione di governo e il
trasferimento delle attribuzioni a livello locale ha
generato un provvedimento che rinuncia a
dettare le attese “linee guida”, per limitarsi ad
introdurre alcuni essenziali “principi di
armonizzazione”.
ELEMENTI CARATTERIZZANTI GLI STL
• Il territorio: ambito territoriale avente determinate caratteristiche
ed aspirazioni di sviluppo ;
• Comunità locale: intesa non solo come comunità aperta
all’accoglienza del turista, ma anche come insieme di soggetti
pubblici e privati chiamati a fare sistema e condividere le scelte di
sviluppo turistico locale e di governo del territorio;
• Progetto di sviluppo: il sistema turistico non è un organizzazione,
né tantomeno un nuovo Ente pubblico, ma è anzitutto un progetto
di sviluppo dell’offerta turistica, condiviso da tutti i soggetti
interessati alla crescita economica del territorio, diretto a realizzare
o migliorare il prodotto, eventualmente a promuoverlo e
commercializzarlo; in sostanza il stl è un progetto di sviluppo.
Vocazione degli STL
• Realizzazione dei progetti di sviluppo diretti alla
valorizzazione delle risorse del territorio, alla
creazione di nuovi prodotti o servizi, all’incremento
dell’offerta turistica locale anche attraverso la
gestione e l’organizzazione dei servizi di informazione
e accoglienza dei turisti accompagnata dalla:
a) Promozione dell’offerta turistica e di attività di mktg
in favore del territorio interessato.
b) commercializzazione del prodotto turistico locale
Soggetti promotori
• Soggetti pubblici: (enti locali, enti funzionali enti
pubblici direttamente o indirettamente interessati
alla commercializzazione del prodotto turistico
escluse le regioni alle quali spetta il riconoscimento;
• soggetti privati: imprese turistiche altre imprese
direttamente o indirettamente interessate allo
sviluppo promozione e commercializzazione del
prodotto turistico
singoli o associati in cooperazione finalizzata alla
realizzazione di un progetto di sviluppo
Riconoscimento
• Il riconoscimento degli STL per favorire l’integrazione tra politiche del
turismo e politiche di governo del territorio, anche ai fini dell’attribuzione
dei finanziamenti, spetta alle Regioni.
• Spetta alle Regioni scegliere le modalità di riconoscimento, può essere:
a) dal basso: sono i soggetti pubblici e privati che presentano un progetto
di sviluppo alla Regione e ne chiedono il riconoscimento (es. Lombardia )
b) dall’alto: sono le Regioni ad individuare le aree turisticamente rilevanti e
a proporre agli enti locali e ai soggetti privati di creare dei STL (Veneto è
la Regione che individua direttamente gli STL ed esercita le funzioni di
programmazione e coordinamento attraverso il programma triennale di
sviluppo. Il territorio della regione è suddiviso in 14 ambiti territoriali a
tipologia di offerta turistica omogenea che coincidono con gli ambiti
delle vecchie APT).
FINANZIAMENTO (art. 5 comma 4°)
• Ciascuna regione definisce la misura dei finanziamenti dei progetti di
sviluppo nei limiti delle risorse disponibili presso il Fondo di
cofinanziamento per l’offerta turistica.
• Art. 6 istituisce presso il Ministero delle attività produttive un apposito
FONDO PER IL FINANZIAMENTO dei STL per il miglioramento della qualità
dell’offerta al pubblico (70% distribuito equamente, 30% sulla base dei
progetti).
• Il ministero dell’industria provvede agli interventi di cofinanziamento a
favore dei STL per i progetti in ambiti regionali e sovraregionali attraverso
il Fondo Unico per gli Incentivi alle imprese.
Sistema turistico lago di como
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•
La Giunta Regionale con delibera n° 9473 del 20 maggio 2009 ha approvato il Programma di Sviluppo
Turistico 2010-2012 e, di conseguenza, ha rinnovato il riconoscimento del Sistema Turistico Lago di
Como.
Si tratta di un fatto molto importante nella vita del Sistema in quanto, come prevede la normativa
regionale (L. r. 16 luglio 2007, n. 15 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”), i Sistemi
Turistici necessitano del riconoscimento ogni tre anni sia per poter interloquire con la Regione nelle sue
azioni promozionali, sia per accedere alle risorse destinate a Enti pubblici e imprese dedicate al turismo.
L’apprezzamento della Regione si può sintetizzare nella capacità del STLC di coinvolgere gli attori pubblici
e privati intorn
o ad un’organizzazione comune e ad obiettivi condivisi. Questi due elementi hanno permesso di
produrre un Programma di Sviluppo Turistico capace di offrire risposte concrete alle necessità del
turismo nel Lago di Como.
Il programma, preso atto che il punto di maggiore criticità del Sistema è un deficit di integrazione (fra
operatori, fra gli elementi dell’offerta e fra i mercati di riferimento), intende superare definitivamente
questo limite per “Rafforzare la capacità di competere nel mercato turistico internazionale”. Con questa
finalità sono stati predisposti 82 progetti suddivisi in cinque sottoprogrammi.
Il Programma di Sviluppo Turistico non è uno strumento di finanziamento in sé, ma la sua concezione per
“progetti integrati” facilita il reperimento di risorse che sempre più saranno erogate dalla Regione
Lombardia in una logica territoriale e premieranno la capacità previsionale dei territori che avranno
saputo programmare per tempo gli interventi prioritari sul proprio territorio.
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