Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia - Fine anni ’80: graduale processo di crisi delle strutture federali - nel giugno 1991 la Slovenia dichiara l’indipendenza: brevissimo conflitto con l’esercito iugoslavo - nello stesso mese anche la Croazia dichiara l’indipendenza: il conflitto è più cruento e le parti a maggioranza serba dichiarano a loro volta l’independenza della Repubblica serba di Krajina Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia -La risposta della comunità internazionale: in un primo momento si cerca di mantenere l’integrità territoriale della RSFI - A partire dall’estate del 1991 si accetta l’idea che la RSFI non potrà più auto-sostenersi e che le nuove repubbliche debbano prima o poi essere riconosciute Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia -La Comunità europea costituisce una Conferenza europea di pace al fine di giungere ad una soluzione negoziata della crisi - Nella Dichiarazione del dicembre 1991 si dichiara che verranno riconosciuti solo quegli Stati che si comportano in conformità degli standard internazionali sul rispetto dei diritto dell’uomo, dei diritti delle minoranze, del rispetto della democrazia e del non impiego dell’uso della forza al fine di espansioni territoriali - La Conferenza europea istituisce una Commissione di arbitrato composta da cinque presidenti di Corti costituzionali di Paesi europei, anche conosciuta come ‘Commissione Badinter’ Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia -La Commissione arbitrale si riunisce nel dicembre 1991: il mandato è quello di decidere su questioni di diritto internazionale relative al processo di dissoluzione della ex Iugoslavia e di rispondere ad eventuali domande di riconoscimento di nuovi Stati iugoslavi - Il diritto applicabile è il diritto internazionale pubblico e le linee guida della Conferenza europea contenute nella Dichiarazione del dicembre 1991 - La Commissione di arbitrato rende 10 pareri Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia - Nel Parere n. 1 la Commissione accerta che la formazione di nuovi Stati nella ex Iugoslavia è il risultato di uno sfaldamento delle strutture federali e che quindi esso va caratterizzato come smembramento della Ex Iugoslavia e non secessione - Nel Parere n. 2 la Commissione ritiene che il processo di formazione debba rispettare il mantenimento dei confini preesistenti nel rispetto del principio dell’uti possidetis: le minoranze serbe in Croazia e in Bosnia-Erzegovina non hanno quindi un diritto alla creazione di uno Stato proprio, ma solo alla tutela dei propri diritti individuali e collettivi all’interno dell’ordinamento di eventuali nuovi Stati Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia - Nel Parere n. 4 la Commissione dichiara che la Slovenia soddisfa tutti i requisiti previsti dal diritto internazionale e dalla Conferenza di pace per il riconoscimento internazionale - Nel Parere n. 5 la Commissione dichiara che la Croazia soddisfa tutti i requisiti previsti, ad eccezione delle garanzie costituzionali per il rispetto della minoranze etniche e che quindi dovrà provvedere ad un emendamento costituzionale in questo senso - Nel Parere n. 6 la Commissione dichiara che la Bosnia-Erzegovina (che nel frattempo aveva dichiarato l’indipendenza) potrà essere riconosciuta solo una volta che i cittadini si siano espressi per l’indipendenza in un referendum - Nel Parere n. 7 la Commissione dichiara che la Macedonia (anch’essa dichiaratasi indipendente) soddisfa tutti i requisiti previsti dal diritto internazionale e dalla Conferenza di pace per il riconoscimento internazionale Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia - I pareri della Commissione di arbitrato vengono solo in parte seguiti: a) la Comunità europea e gli Stati membri adottano una politica unica di caratterizzare il processo di formazione di nuovi Stati come uno smembramento b) riconoscono immediatamente e senza condizioni la Slovenia c) richiedono alle autorità bosniache l’organizzazione di un referendum d) non riconoscono le auto-proclamate repubbliche serbe di Krajina e della Bosnia Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia - I pareri della Commissione di arbitrato non vengono seguiti nella misura in cui: a) La Germania e lo Stato Vaticano immediatamente riconoscono la Croazia: gli altri Stati europei riconoscono dopo poche settimane in seguito ad un impegno verbale del governo croato a rispettare i diritti delle minoranze b) Comunità europea e Stati membri non riconoscono la Macedonia sino alla fine del 1993 per l’opposizione della Grecia: il compromesso è quello di nominare il nuovo Stato come ‘ex Repubblica Iugoslava di Macedonia’ Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia - Il referendum in Bosnia porta all’affermazione del sì (98%), ma le aree a maggioranza serba boicottano l’organizzazione e partecipazione - Intanto nel dicembre 1991 le aree a maggioranza serba hanno dichiarato la Repubblica serba di Bosnia con capitale Pale - Dopo il referendum la Bosnia-Erzegovina viene riconosciuta dalla comunità internazionale (a parte Croazia e Serbia-Montenegro) e diventa anch’essa Stato membro delle Nazioni Unite - Tra il 1993 e il 1994 anche le aree a maggioranza croata si dichiarano indipendenti e formano lo Stato di Herzeg-Bosna al fine di unirsi alla Croazia -Conflitto sanguinoso che si protrae sino alla fine del 1995 Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia - Nel dicembre 1995 si giunge alla firma di accordi pace a Dayton (Ohio) - La Bosnia-Erzegovina viene riconosciuta da RFI (SerbiaMontenegro) e Croazia - Integrità territoriale dello Stato viene sostenuta dall’intervento internazionale: i poteri dell’Alto Rappresentante e della NATO - Valore costitutivo del riconoscimento? Il concetto di ‘Stato giuridico’ Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia - Sviluppi più recenti: a) nel 2000 la Serbia-Montenegro abbandona la propria pretesa di continuità rispetto alla RSFI: nel 2001 gli Stati della ex Yugoslavia concludono un accordo sulla successione rispetto ai trattati, ai beni di Stato e alle ambasciate b) nel 2006 il Montenegro diventa indipendente grazie ad un accordo con la Serbia e ad un referendum (devolution) c) rimane irrisolta la questione del Kossovo: la settimana prossima il governo kossovaro potrebbe dichiarare l’indipendenza da Belgrado Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia - Conflitto nella ex Iugoslavia e ricorsi davanti alla CIG: a) Nel 1993 la Bosnia-Erzegovina cita in giudizio la RFI (SerbiaMontenegro) per violazione delle norme contenute nella Convenzione del 1948 sul Genocidio b) Nell’aprile del 1999 la RFI cita in giudizio gli Stati NATO per violazione delle norme contenute nella Convenzione del 1948 sul Genocidio e, nel caso di Belgio e Paesi Bassi, anche per la violazione di accordi bilaterali pre-esistenti c) Nel luglio del 1999 la Croazia cita in giudizio la RFI per violazione delle norme contenute nella Convenzione del 1948 sul Genocidio Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia - La questione dello status di membro delle Nazioni Unite diventa di fondamentale importanza ai fini della giurisdizione della CIG: a) solo Stati membri ONU sono automaticamente parti allo Statuto della CIG b) lo status della Iugoslavia e della RFI non è stato chiarito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia - Sentenza sulla giurisdizione del 1996 nel caso Bosnia c. RFI: a) la CIG non esamina la questione dello status della RFI: dichiara solo che la RFI mantiene la propria pretesa di essere la continuazione della Iugoslavia ed in quanto tale è Stato parte allo Statuto b) accerta la propria giurisdizione rispetto alle domande della Bosnia Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia - La RFI presenta nel 2001 una domanda di revisione della sentenza del 1996 ex articolo 61: a) essendo cambiata la posizione del governo di Belgrado ed avendo la FRI ottenuto ex novo lo status di membro ONU nel 2000, la CIG dovrebbe rivedere la sentenza del 1996 in quanto tra il 1993 e il 2000 la RFI non era parte allo Statuto b) l’articolo 61 prevede la revisione di precedenti sentenze quando gli Stati parti e la Corte vengono a conoscenza di fatti esistenti al momento della sentenza, ma che non erano e non potevano venire a conoscenza degli Stati e della Corte in quel momento Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia - Il 3 febbraio 2003 la CIG respinge la domanda della RFI con le seguenti motivazioni : a) l’ammissione all’ONU è un fatto avvenuto nel 2000, quindi non esistente al momento della sentenza b) lo status mal definito della Iugoslavia e della RFI tra il 1992 e il 2000 all’interno delle Nazioni Unite non permette di dedurre che la RFI non fosse più parte allo Statuto e alla Convenzione sul Genocidio: l’onere della prova cade sulla RFI c) la nuova ammissione ha effetto ex nunc Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia - Nel caso Serbia c. Stati NATO la CIG accoglie le obiezioni preliminari sulla giurisdizione sollevate dai Paesi NATO (sentenza del 15 dicembre 2004): a) con una sentenza sorprendente e controversa, la CIG conclude che la Serbia-Montenegro non era parte allo Statuto della CIG nel 1999 e quindi non poteva presentare ricorsi al momento della domanda b) distinzione procedurale tra istanze di revisione e sentenze di giurisdizione o di merito c) fattori politici? Soggettività internazionale e successione: il caso della ex Iugoslavia - Questione sollevata ancora nei procedimenti sulla sentenza di merito in Bosnia-Erzegovina c. Serbia: a) nella sentenza del febbraio 2007 sul merito, la CIG afferma il principio della res judicata rispetto alla sentenza del 1996 b) probabile che le obiezioni della Serbia fondate sulla sentenza del 2004 in Serbia c. Stati NATO vengano accolte nel procedimento Croazia c. Serbia