CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO
ALTRIDEA Cooperativa Sociale, con sede in Bolzano, Via Galileo Galilei n. 2, C.F. e P. Iva 02729540217, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Jaqueline Uribe Posada (di seguito, per brevità: il “Titolare”) -­‐ da una parte e
la ………………………………………………………….., società con sede legale in […………………………………], C.F. e P.Iva …………………………. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. -­‐
…………………………………………… (di seguito, per brevità: l’“Utilizzatore ”) -­‐ dall’altra parte (il Titolare e l’Utilizzatore individualmente indicati anche come “Parte” e congiuntamente come
“Parti”)
PREMESSO CHE
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Altridea ha ideato, progettato e predisposto il marchio «Buy Social » per distinguere, nell’ambito del portale Familydea, i beni e servizi di utilità prodotti ed erogati da organizzazioni e imprese sociali no profit e/o ONLUS rispetto alle altre forme di impresa da utilizzare; rientra nei programmi di Altridea, che è Titolare del marchio «Buy Social» (di seguito, per semplicità: il “Marchio”) (cfr. sub All. A: registrazione del Marchio), promuovere e diffondere il marchio Buy social anche fuori dal portale Familydea è intenzione del Titolare concedere in licenza (senza trasferimento della titolarità) il Marchio a organizzazioni no profit, cooperative sociali e ONLUS per un periodo di [1] [(un)] anno al fine di diffondere la cultura «dell’acquisto responsabile» e contribuire, quindi, alla valorizzazione di attività di pubblica utilità e a finalità sociali e solidaristiche; è intenzione del Titolare concedere in licenza (senza trasferimento della titolarità) il Marchio a tutte le organizzazioni no profit che erogano servizi nell’ambito del progetto Familydea quale elemento distintivo rispetto alle altre tipologie di imprese; l’Utilizzatore dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi normativi (ONLUS) e di svolgere servizi di utilità sociale per poter utilizzare in licenza il Marchio; le Parti intendono adire un contratto di licenza ai termini, condizioni, modalità e garanzie tutti di seguito precisati. ** ** ** Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1. Premesse ed allegati. 1.1 Le premesse, le definizioni e gli allegati formano parte integrante del presente Contratto. Le rubriche degli articoli sono predisposte per maggiore chiarezza e non pregiudicano in alcun modo la qualificazione giuridica degli istituti disciplinati dal presente Contratto. Articolo 2. Marchio e corporate design e posizionamento ed uso. 2.1 Il Marchio è denominativo e figurativo, è registrato e si compone della scritta “Buy Social”
elaborata ad hoc e di un logo che formano un’unità indivisibile. La dimensione di questa unità è
scalabile esclusivamente in proporzione nonché entro le varianti di grandezza predefinite. Il
Marchio serve a presentare in modo uniforme i beni e i servizi prodotti ed erogati da organizzazioni
no profit, ONLUS, imprese e cooperative sociali del territorio nazionale al fine di promuoverne
l’identità e comportamento di acquisto e di consumo responsabile da parte di cittadini, delle
famiglie, di istituzioni, aziende pubbliche e private. Il posizionamento del Marchio si basa sul
seguente messaggio di fondo: “Con il marchio Buy Social vogliamo allargare, valorizzare e
diffondere comportamenti di acquisto responsabile di beni e di servizi prodotti da imprese no profit
che svolgono a favore della propria comunità attività di inserimento lavorativo di persone o attività
educativa, sociale e culturale all'interno dei rispettivi contesti territoriali”.
2.2 L’uso del Marchio è accessibile a tutte e alle sole organizzazioni no profit, ONLUS, cooperative sociali, imprese sociali che producono beni o erogano servizi senza finalità lucrative. L’uso del Marchio in tali applicazioni è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) l’utilizzatore del Marchio, la sua attività o il suo prodotto devono essere compatibili con l’identità e il posizionamento del Marchio, e devono possedere quali requisiti necessari lo stato di ONLUS; l’utilizzatore dovrà dotarsi di appositi strumenti di trasparenza gestionale con rendiconto sociale e/o essere oggetto di controllo /vigilanza da enti terzi; b) nei settori produttivi il Marchio potrà essere utilizzato esclusivamente per beni e servizi prodotti ad alto valore sociale e civile ed erogati nel settore dell’ inserimento lavorativo di persone altrimenti escluse dal mercato del lavoro, attività sociale e assistenziale, culturale e di tutela valorizzazione beni culturali, territoriali e ambientale, attività scolastica, educativa, formativa; c) l’attività dell’utilizzatore del Marchio dovrà essere pienamente rispettosa della normativa in materia di diritto del lavoro e dei lavoratori, non può essere illegale, immorale o discriminante, e deve essere apartitica e neutra-­‐le sul piano confessionale. Sono in ogni caso esclusi la produzione di materiali bellici e le armi, giochi d’azzardo etc. etc. Articolo 3. Scopo della licenza. 3.1 Alle condizioni di seguito indicate il Titolare garantisce all’Utilizzatore, che per parte sua accetta, il diritto di utilizzare il Marchio di cui in Premessa nel Territorio nazionale. 3.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, le modalità di utilizzazione del Marchio sono comunque soggette al preventivo consenso scritto del Titolare. Inoltre, il Marchio non potrà essere indicato o utilizzato in congiunzione con qualsiasi altro nome o in una forma che non sia stata preventivamente concordata con il Titolare. Articolo 4. Proprietario e Utilizzatore del Marchio e ambito della licenza. 4.1 Titolare, proprietario e detentore del Marchio è Altridea Cooperativa Sociale. Il Titolare assegna il Marchio soprattutto ad imprese o organizzazioni di cui all’art. 2, allo scopo di promuovere il valore distintivo della produzione e del consumo di beni e servizi prodotti da organizzazioni no profit. L’utilizzatore del Marchio trae vantaggio dall’immagine e dalla posizione sul mercato del Marchio, e potenzia a sua volta il Marchio con la propria immagine. 4.2 Il diritto di utilizzare il Marchio licenziato viene concesso all’Utilizzatore non in via esclusiva.
4.3 L’Utilizzatore si impegna a non usare il Marchio in senso difforme rispetto alla disciplina prevista nel presente Contratto e/o per scopi che esulano dallo stesso o che siano contrari alla legge. Il Marchio può essere utilizzato ricorrendo ad una o più varianti riportate di seguito: a) finalità promozionali: utilizzo per iniziative pubblicitarie e di comunicazione (soprattutto a mezzo stampa, televisione, opuscolo, catalogo, pieghevole, gadget, manifesto, inserzione pubblicitaria, sito internet, carta intestata, biglietto da visita, targhetta sulla porta, sponsorizzazione); b) riferimento al prodotto: il Marchio è applicato su un prodotto o su attrezzature, mezzi, divise etc. durante l’erogazione del servizio oppure utilizzato per il merchandising. 4.4 L’utilizzatore si impegna a c) Ad indicare nel proprio sito web le finalità del marchio e a predisporre apposito link sulla pagina di presentazione del marchio stesso www.familydea.it/buy-­‐social; d) ad autorizzare il titolare a inserire il proprio logo nel registro web degli utilizzatori del marchio stesso situato e visibile all’indirizzo internet di Familydea www.familydea.it/buy-­‐
social/utilizzatori Articolo 5. Facoltà di cessione e/o sub-­‐licenza. 5.1 L’Utilizzatore non potrà cedere o sub-­‐licenziare nessuno dei diritti o delegare alcuno dei suoi obblighi relativi al presente Contratto, senza aver ottenuto espressamente il previo consenso scritto del Titolare. 5.2 L’Utilizzatore assume espressa garanzia di risarcire ogni danno che possa derivare al Titolare in seguito ad atti o fatti connessi a eventuali cessioni e/o sub-­‐licenze dei diritti relativi al presente Contratto che siano contrari alle finalità e alla disciplina dello stesso. Articolo 6. Procedimenti giudiziali e rappresentanza in giudizio. 6.1 L’Utilizzatore si impegna ad adottare qualsiasi azione che ritenga necessaria ed opportuna per la tutela del Marchio nel Territorio. 6.2 Qualora le Parti intendano far valere congiuntamente un’azione sorgente dal Marchio, anche in via cautelare, esse dovranno concordare in via preventiva e per iscritto le rispettive responsabilità di ognuna, nonché le modalità di ripartizione delle spese e delle sorti relative. 6.3 Qualora l’Utilizzatore decida di non avviare una specifica azione, il Titolare potrà a proprie spese avviare tale azione, trattenendo a proprio favore tutti gli eventuali proventi conseguenti. Articolo 7. Corrispettivi. 7.1 La presente licenza s’intende concessa a titolo gratuito per il periodo di Durata di cui al successivo art. 8.1. 7.2 Laddove il presente contratto dovesse essere rinnovato oltre il periodo di durata di cui al successivo art. 8.1 l’Utilizzatore dovrà versare al Titolare, secondo le modalità previste, annualmente, una royalty che comunque potrà variare tra il 2 e il 4 per mille del valore della produzione dell’ultimo esercizio fatto salvo un importo minimo di 30 euro e un max di 300 euro annui. 7.4 i Ricavi di cui al punto 7.2 verranno utilizzati per promuovere, diffondere e migliorare l’utilizzo del marchio a favore dell’immagine delle imprese, e della diffusione dei loro prodotti e servizi. L’utilizzo e la destinazione dei ricavi sarà pubblicato con apposito e analitico bilancio sociale. 7.3 Per le imprese /cooperative, che rispettano i requisiti di cui all’art. 2, e che hanno stipulato il contratto di partecipazione al progetto “Familydea” l’utilizzo del Marchio è totalmente gratuito. Articolo 8. Durata. 8.1 Il presente Contratto rimarrà in vigore per un periodo di [1] ([un]) anno dalla data della sottoscrizione dello stesso. 8.2 In mancanza di una disdetta da parte di Altridea da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata nel domicilio eletto ai fini delle notificazioni nel presente Contratto, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, il contratto si intenderà rinnovato per un nuovo periodo di [1] ([un]) anno . 8.3 È fatto comunque salvo il diritto del Titolare di recedere dal presente Contratto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Articolo 9. Clausola risolutiva espressa. 9.1 Il presente Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod.civ., nel
caso in cui l’Utilizzatore si renda inadempiente alle seguenti obbligazioni:
a) obbligo di utilizzare il Marchio esclusivamente nell’ambito delle attività di cui al precedente art. 2; b) obbligo di salvaguardare e tutelare il prestigio del Marchio anche mantenendo la qualità delle attività che comportano l’utilizzazione del Marchio; c) obbligo di utilizzare il Marchio esclusivamente nelle forme approvate per iscritto dal Titolare; d) obbligo di utilizzare il Marchio nell’ambito di attività consentite dalla legge. 9.2 L’Utilizzatore si impegna a cessare completamente l’utilizzo del Marchio entro 15 (quindici)
giorni dall’avvenuta risoluzione del presente Contratto; qualora però questo periodo di tempo
provochi un pregiudizio irreparabile all’avviamento o all’attività del Titolare, l’Utilizzatore dovrà
cessare il suddetto utilizzo immediatamente.
9.3 Sarà inoltre in facoltà del Titolare di invocare la presente clausola risolutiva espressa nei casi in cui: a) l’Utilizzatore sia assoggettato ad una qualche procedura concorsuale; ovvero b) l’Utilizzatore abbia intrapreso una qualsivoglia azione volta a violare l’uso del Marchio o a contestare la validità e la esclusiva titolarità del Marchio. Articolo 10. Penale. 10.1 In caso di inadempimento da parte dell’Utilizzatore degli obblighi di cui al precedente art. 8.1 del presente Contratto, resta inteso e concordato che il Titolare potrà richiedere all’Utilizzatore, il pagamento di una penale, ai sensi dell’art. 1382 c.c., pari a Euro [1.000,00] [(mille)] fatto comunque salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Articolo 11. Effetti della risoluzione del contratto. Obblighi ultrattivi. 11.1 Dopo il venir meno del presente Contratto, sia per lo spirare della sua naturale scadenza, sia per un’altra delle cause nello stesso disciplinate, l’Utilizzatore non potrà continuare ad utilizzare il Marchio licenziato. 11.2 Il Titolare non sarà più tenuto, dopo la cessazione del presente Contratto ad assicurare all’Utilizzatore alcuna prestazione e/o assistenza connessa all’uso del Marchio. Articolo 12. Clausole finali. 12.1 Ognuna delle Parti terrà a proprio carico le spese e gli oneri fiscali sostenuti in connessione con la preparazione e l’entrata in vigore del presente Contratto. 12.2 Tutti i rimedi e diritti qui previsti in favore delle Parti o di una soltanto di esse, si intenderanno come aggiuntivi, addizionali e non alternativi rispetto a qualsivoglia diritto o azione ad esse attribuito dalla legge applicabile al Contratto. La risoluzione del presente Contratto non pregiudicherà o precluderà i diritti maturati o le azioni avviate prima della scadenza o cessazione del Contratto stesso. 12.3 Il mancato o ritardato esercizio da parte di una delle Parti dei diritti e delle facoltà ad essa riservati dal presente Contratto, non potrà in alcun modo essere considerato come rinuncia a tale diritto o facoltà o altrimenti compromettere la validità del Contratto stesso o il successivo esercizio di altri diritti azioni o facoltà dallo stesso derivanti. 12.4 Il presente Contratto ed i relativi allegati, assorbe, supera e sostituisce qualsiasi precedente intesa accordo o trattativa fra le Parti intercorso sino alla data della sottoscrizione. 12.5 Qualsiasi modifica o integrazione del presente Contratto si intenderà valida ed efficace soltanto se effettuata per iscritto da rappresentanti a tal fine autorizzati dalle Parti. 12.6 Ogni notifica e comunicazione rilevante ai fini dell’esecuzione e risoluzione del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero via fax o telex sempre seguito da lettera di conferma dall’una all’altra Parte nelle rispettive sedi quali evidenziate nell’epigrafe del presente Contratto. Ogni modifica del predetto domicilio eletto non avrà effetto rispetto all’altra Parte se non comunicata in forma scritta. Articolo 13. Legge applicabile. Foro esclusivo. 13.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 13.2 Agli effetti del presente contratto, e per ogni controversia dipendente o conseguente allo stesso, le parti riconoscono il Foro di Bolzano come unico foro competente. ** ** ** A CONFERMA DI TUTTO QUANTO SOPRA CONVENUTO ognuna delle Parti sottoscrive il presente contratto a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri ed a ciò debitamente autorizzati. per il Titolare per l’Utilizzatore ______________ _________________ (qualifica) (qualifica) Bolzano, lì ____________ 
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