ISSN 2239-0383
3/2013
maggio
Numero 3 - Anno 11 - maggio 2013 - Poste Italiane s.p.a.
Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in
L. 27/2004 n° 46) - art. 1, comma 1, DCB Padova - con I.P.
Bimestrale di informazione
del Collegio Geometri
e Geometri Laureati di Padova
PITAGORA
DECIMO ANNIVERSARIO
2 Geometri e futuro
Pierluigi Capuzzo
4 Cassa: il rinnovo dei delegati
6 Condominio: La riforma
Roberto Giacon
19 I Geometri padovani vincono la Tip Cup
Michele Levorato
20 Indice analitico: Pitagora 2003-2013
27 Allineamento mappe a Padova
Pitagora n. 3/2013
Bimestrale ufficiale di informazione
del Collegio Geometri
e Geometri Laureati di Padova
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35133 Padova
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SOMMARIO
Presidente
Geom. Pierluigi Capuzzo
Segretario
Geom. Oddone Zecchin
Tesoriere
Geom. Paolo Pol
Consiglieri
Geom. Giovanna Baldin
Geom. Moreno Benetazzo
Geom. Luca Biadolla
Geom. Samuela Boggian
Geom. Giovanni Dal Zotto
Geom. Maurizio Falasco
Geom. Giuseppe Gazzin
Geom. Michele Levorato
Geom. Marco Mason
Geom. Sandro Merlo
Geom. Michele Rizzo
Geom. Elena Tresoldi
Direttore
Pierluigi Capuzzo
Referente per il Collegio
Chiara Cattani
Direttore responsabile
Barbara Ammanati
Iscrizione al Tribunale di Padova
n. 1852, 11 luglio 2003
Editore
Lettera srl, Galleria Scrovegni 7
tel. 0498805776; fax 8302577
35121 Padova
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Chiuso in redazione il 7 maggio 2013
Geometri e futuro
di Pierluigi Capuzzo
La consegna dei timbri ai neoiscritti
Cassa. Il rinnovo del Comitato dei delegati 2013-2017
Ai primi due posti i candidati di Padova, riconfermati
2
3
4
Osservatorio Geometri Triveneto: il prossimo impegno
Sotto esame l’abbandono della professione
di Chiara Cattani
5
Ci colpisce la crisi e anche l’inasprimento dei rapporti
La testimonianza di una geometra al Congresso di Rimini
di Claudia Miani
5
Condominio. La riforma poteva essere più sostanziale
Entrerà in vigore il 18 giugno 2013
di Roberto Giacon
Gli articoli modificati
I Geometri Padovani vincono la T.I.P. Cup 2013
A giugno a Jesolo il campionato nazionale
di Michele Levorato
I cinquanta numeri di Pitagora
La rivista del Collegio è nata nel 2003
La bacheca di aprile
Informazioni
Il Fisco sulla casa: nuova guida dell’Agenzia
Iva al 10% su manutenzione di impianti termici
Agevolazioni fiscali 50 e 55 per cento
Opuscolo sul Piano casa regionale
Giovani professionisti
Scia: no imposta di bollo
Servizi di interscambio con i comuni ai fini Tares
Nuovo Iban per il Collegio, la Fondazione e la Mediazione
Eurocodici pubblicati
Pitagora 3/2013
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
6
9
19
20
30
31
32
1
EDITORIALE
di Pierluigi Capuzzo
presidente
Geometri e futuro
utti noi, geometri italiani che da
sempre esercitiamo questa professione, abbiamo il polso della situazione che stiamo vivendo e che si
inserisce in un contesto del Paese che
non è meno critico. Tutti noi, quindi,
avvertiamo la necessità che qualcuno
ponga una seria mano per invertire
questo trend. Poco ci aiuta la politica
centrale, che ancora vorrebbe riempire i piatti della gente con i princìpi,
senza rendersi conto che i princìpi
non si mangiano, e a volte la contingenza impone di trovare la soluzione
più pratica, prescindendo per quanto
possibile, appunto, dai princìpi.
A quelle difficoltà, determinate
dalla durissima congiuntura economica, per noi geometri si assomma il
fatto di avere un futuro incerto. Nel
senso che, come purtroppo non è ancora ben noto ai più, la cosiddetta riforma Gelmini ha cancellato l’Istituto Tecnico per Geometri trasformandolo in Istituto dell’area tecnologica
con specializzazione in Costruzioni,
Ambiente e Territorio (C.A.T.).
In pratica, come purtroppo non è
ancora ben noto ai più, i ragazzi che
si diplomeranno dopo il 2015 non
potranno più fregiarsi del titolo di
geometra, acquisibile soltanto dopo
l’iscrizione all’albo.
Sembra quasi di essere di fronte a
una nuova professione, come se, in
buona sostanza, fossimo in fase na-
T
Anche al Congresso
di Rimini è stato
ribadito che togliere
la parola “geometri”
dal nome dell’Istituto
tecnico non è stato
un beneficio
della riforma,
che peraltro,
con i nuovi programmi
sembra voler annientare
l’essenza stessa
del nostro lavoro,
cioè gestire
gli interessi immobiliari
delle famiglie.
E questo
lo hanno sempre
fatto i geometri.
2
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
scente. Si ha l’impressione che i nuovi programmi non arrivino a sottolineare che il geometra è tecnico principe nella gestione, nella tutela, nella
manutenzione ancorché nella costituzione della proprietà privata, che è
del resto il nostro lavoro, ciò che abbiamo sempre fatto, quello che ci ha
portato sin qui, è la nostra vita, è la
nostra prosperità.
Noi rifuggiamo da questa immagine con tutte le nostre forze perché
non è la nostra, e anche dal voler rinnegare ciò che siamo stati, ciò che
siamo e ciò che dobbiamo continuare
a essere. Sembra che questo legislatore sia alla ricerca di una nostra trasformazione a ogni costo, anche a
quello di farci perdere un’identità
quasi secolare in nome di una malintesa modernità.
Che speranza abbiamo se non ci
consideriamo un’entità consolidata
tanto da dover permettere di riscrivere nella sostanza la nostra ragione sociale? Cosa fa il geometra nella società? Lo si vada a chiedere alle centinaia di migliaia, ai milioni di nostri
clienti che ci incaricano giornalmente
per gestire i loro interessi immobiliari, modesti o meno che siano. Ovvio,
con tutti gli aggiornamenti del caso: il
mondo corre, ma noi non siamo rimasti indietro né intendiamo farlo.
Quello che sono e che fanno i geometri è noto e arcinoto. É la politica del-
Pitagora 3/2013
A sinistra, il Palacongressi di Rimini,
dove si è tenuto il Congresso nazionale
Geometri e Geometri Laureati.
In questa pagina, l’immagine che illustra
il tema del congresso: Geometra: ruolo
e competenza in evoluzione.
la nostra dirigenza centrale sin qui
perseguita che ci ha portato ad avere
una scuola che ha cancellato il nostro
nome e rivisto, in peggio, i programmi d‘insegnamento, scellerata
disattenzione che ci sta costando caro.
Ce lo hanno detto i dirigenti scolastici al Congresso di Rimini del
mese scorso: rafforzate la professionalità e approfondite la preparazione specifica.
Siamo critici nei confronti di chi ha
permesso tutto questo, che purtroppo
ha radici lontane.
Noi, dal canto nostro, facciamo la
nostra parte.
LA CONSEGNA DEI TIMBRI A 16 NUOVI ISCRITTI ALL’ALBO
Il 28 marzo 2013 nell’auditorium del Collegio sono stati consegnati i timbri pofessionali a sedici neoiscritti. Sono, in
ordine alfabetico: Fabio Bordin di Albignasego, Gianluca Braghetto di S. Giorgio delle Pertiche, Valentina Caccin di
Borgoricco, Alberto Cesarotto di Albignasego, Cristina Fantinato di Camposampiero, Luisa Ferro di Saletto, Gianluca
Garbo di Cartura, Elena Gennaro di Casale di Scodosia, Nicholas Lorenzin di S. Giorgio delle Pertiche, Cristian Mazzon
di Camposampiero, Luca Miolo di Villafranca Padovana, Fabio Nalesso di Villanova di Camposampiero, Nicola Picelli
di Baone, Valentina Pilli di Albignasego, Ivan Riolfo di Mestrino, Nancy Zaramella di Curtarolo. Luisa Ferro e Elena
Gennaro non erano presenti. Il timbro è stato consegnato anche a un geometra già iscritto, Gianpaolo Gottardo di
Padova, che ne aveva fatto richiesta.
Pitagora 3/2013
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
3
Cassa
di Previdenza
I risultati delle elezioni
per il quadriennio 2013-2017
Ai primi due posti
i candidati di Padova,
entrambi riconfermati
dopo il primo mandato.
Le votazioni per il rinnovo del
Comitato dei Delegati, avvenute il 2627 e 28 febbraio 2013, hanno eletto 12
delegati su base regionale. Il Collegio
di Padova prevede, in base al numero
di iscritti, la nomina di due rappresentanti. Ai primi due posti hanno ottenuto così l’elezione i candidati di Padova, Chiara Cattani e Oddone Zecchin,
confermando l’impegno sinora svolto
a rappresentare gli iscritti nelle varie
problematiche legate alla previdenza
ed assistenza di categoria.
In particolare la collega Chiara Cattani, quale coordinatrice dell’Osservatorio Geometri Triveneto, ha presentato anche al Congresso nazionale
del Cng, tenutosi a Rimini nei giorni
scorsi, la ricerca effettuata sul territorio triveneto legata al tema del welfare
professionale, ove ha evidenziato quali sono state le aspettative e le proposte
dei giovani geometri per il futuro.
L’Osservatorio si sta preparando a
concludere un’altra indagine - riferisce
la collega - legata alla comprensione
delle motivazioni che spingono i giovani geometri a cancellarsi dagli Albi,
proprio per proseguire nell’azione di
studio dell’andamento della categoria
di fronte al grave momento di crisi.
Il 7 maggio la presidenza della Cassa ha proclamato ufficialmente i 150
eletti, i quali si insedieranno al primo
Comitato dei Delegati che si svolgerà a Roma a fine del mese di maggio.
I delegati eletti nel Veneto per il quadriennio 2013-2017
ELETTI NEL VENETO
1.
CATTANI CHIARA
2.
ZECCHIN ODDONE
3.
SCALI ROBERTO
4.
BENVEGNÙ ALESSANDRO
5.
BONAFINI NICOLA
6.
MARCHIORO LINO
7.
MOMI LEO
8.
RIZZO GIOVANNI
9.
ZANE FABIO
10.
DALLA VEDOVA GIOSUÈ
11.
CAZZARO MICHELE
12.
PAVIATO VINCENZO
Voti
Collegio
Venezia
Collegio
Verona
Collegio
Belluno
Collegio
Padova
Collegio
Vicenza
Collegio
Rovigo
526
486
486
479
464
462
457
444
436
416
415
371
62
63
75
63
71
64
68
100
67
68
96
67
11
6
103
9
96
13
6
19
6
8
21
5
34
22
18
28
21
20
28
25
28
58
18
19
144
143
52
67
53
52
72
61
65
44
55
39
86
71
64
139
60
138
72
65
66
71
58
67
58
55
51
53
46
50
58
47
53
56
43
126
PRIMI TRE NON ELETTI
FUGA ANDREA di Treviso con 125 voti
MASON MARCO di Padova con 86 voti
LUNARI FEDERICO di Rovigo con 55 voti
4
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 3/2013
Collegio Totale
Treviso Veneto
131
126
123
120
117
125
153
127
151
111
124
48
526
486
486
479
464
462
457
444
436
416
415
371
Osservatorio Geometri Triveneto: il prossimo impegno
di Chiara Cattani coordinatrice
L’Osservatorio ha in cantiere una nuova indagine,
finalizzata a comprendere le motivazioni che hanno portato i giovani geometri a cancellarsi dall’Albo e/o dalla
Cassa. Il focus è proprio quello di capire non solo il
numero e l’età degli iscritti, ma soprattutto se e perché
l’abbandono della libera professione avviene per la grave
crisi del mercato del lavoro o perché magari essi non
trovano i giusti equilibri tra compensi e prestazioni effettuate, motivo quest’ultimo che si insidia anche tra i
geometri affermati e iscritti da anni.
Il periodo preso in esame riguarda le tre ultime annualità, a partire dal 2010. Attraverso i singoli Collegi
della nostra macro-regione abbiamo raccolto i dati che
ora elaboreremo per definire la statistica. L’indagine sta
coinvolgendo anche un’altra regione del Nord Italia, la
Liguria. In generale i geometri interessati sono stati contattati e attraverso risposte a domande mirate di un
questionario predisposto nello specifico, hanno delineato un quadro conoscitivo piuttosto interessante.
Sarà cura dell’Osservatorio, prossimamente, preparare
la presentazione di tutto il lavoro.
La testimonianza di una geometra che al Congresso di Rimini ha preso visione dell’indagine sul welfare
Ci colpisce la crisi e anche l’inasprimento dei rapporti tra professionisti
di Claudia Miani, geometra, consigliere Collegio di Modena
Con grande entusiasmo ho partecipato al 44° Congresso
Nazionale Geometri e Geometri Laureati tenutosi a Rimini
il 10-13 aprile scorso. Venerdì ho assistito, presso la sala del
ponte, alla sessione sul tema “Welfare professionale Osservatorio geometri triveneto”. Premetto che svolgo la
professione di geometra libero professionista da 25 anni:
per i primi 12 in forma singola e per i restanti in forma associata. L’argomento trattato mi sta particolarmente a cuore perché, in momento di profonda crisi come quella che
stiamo affrontando da ormai troppi anni, le categorie maggiormente colpite sono proprio le donne e i giovani.
La collega geom. Chiara Cattani ha presentato ed esposto i risultati di un’indagine promossa dall’Osservatorio
Geometri Triveneto, da cui sono emerse indicazioni utili poste all’attenzione della nostra Cassa di previdenza, l’unica in
grado di attuare politiche di welfare professionale. Mi sento di condividere la scelta adottata: chi meglio dei colleghi,
che quotidianamente devono rapportarsi con le problematiche inerenti la nostra vasta sfera di interesse professionale e non solo, potevano far emergere situazioni di profondo disagio e, soprattutto, individuare le cause che portano
al calo delle iscrizioni?
Purtroppo sono innumerevoli le difficoltà che la situazione contingente ha prodotto. Ne è una conseguenza anche
l’aggravamento e inasprimento dei rapporti tra proPitagora 3/2013
fessionisti di area tecnica diplomati-laureati e sono sempre
più frequenti attacchi finalizzati a smontare e ridurre le nostre competenze. Questo clima non può che influire negativamente sull’accesso alla professione da parte delle giovani leve, che accusano pure l’ elevata incidenza dei costi
per avviare e mantenere uno studio professionale. In questo scenario, risentono pesantemente della situazione di
forte crisi le donne, un’importante forza lavoro sia sul piano economico che sociale, ma che purtroppo non viene
sufficientemente tutelata e agevolata nella conciliazione
degli impegni di vita, di cura e di lavoro. Infatti, per una
giovane donna pensare di accedere alla libera professione
in forma autonoma, affrontando contemporaneamente la
maternità, può diventare, più che un obiettivo, un miraggio. Fortunatamente il processo di femminilizzazione della
professione di geometra ha portato a prendere in considerazione i problemi delle donne professioniste e a promuovere nuovi interventi, così come si spera che aumenti la
presenza di giovani e donne nei consigli provinciali e nazionali di categoria.
Ringrazio le colleghe che hanno creduto nell’utilità di
questa indagine e l’hanno portata a compimento nell’interesse di tutta la categoria, e auspico che questa possa essere d' impulso a progetti analoghi anche in altri ambiti territoriali.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
5
Condominio
La riforma poteva essere
più precisa e sostanziale
di Roberto Giacon, geometra
Entreranno in vigore
il 18 giugno 2013
le modifiche
al Codice civile
in fatto di condominio.
Le principali novità
riguardano diritti e
obblighi dei condomini,
le procedure,
la gestione degli
impianti centralizzati,
il ricorso
alla mediazione.
6
uella del condominio è una
realtà ed una soluzione abitativa con la quale convivono quotidianamente, piacevolmente o meno,
circa 30 milioni di italiani, e in molti casi è un ambiente ad elevata
conflittualità, composto di molte regole e di altrettante eccezioni, che
comportano una complessa e notevole casistica da gestire.
Dal 1942 in Italia non sono mai
state apportate modifiche ai dettami
che regolano la vita in condominio.
Il testo della riforma ha ora riscritto
molti degli articoli del codice civile
(tra il 1117 e il 1138) e ha modificato gli articoli di altre leggi.
In settant’anni lo stile di vita e le
esigenze sono cambiate ed evolute,
per cui la riforma si basa su una serie di norme diventate ormai obsolete, appunto in virtù dei cambiamenti sociali e tecnologici avvenuti a ritmo incalzante soprattutto negli ultimi anni.
Per questo, dopo una gestazione di
Q
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
circa due anni, si è approdati lo scorso 17 settembre all’esame della Camera di un provvedimento di riforma
della materia, il cui testo si compone
di 32 articoli, poi approvato dalla
commissione Giustizia del Senato in
sede deliberante lo scorso 20 novembre e infine pubblicato, come legge
n. 220 del 11 dicembre 2012, in Gazzetta ufficiale n. 293 del 17 dicembre
2012. Per disposizione esplicita, la
nuova legge entrerà in vigore il 18
giugno 2013.
Il codice civile ha previsto che
ciascun condomino contribuisca alle
spese che derivano dagli elementi di
proprietà comune dell’edificio e, come previsto dall’art. 1123, le medesime vanno ripartite in misura proporzionale al valore dell’unità immobiliare di cui ciascuno è proprietario.
Tale criterio, tuttavia, non è assoluto,
lo sottolinea lo stesso articolo 1123
con le parole “salvo diversa convenzione”. Significa che, in virtù del
principio di libertà contrattuale, i
Pitagora 3/2013
condomini possono accordarsi diversamente sia con regolamento sia con
delibera assembleare. La giurisprudenza si è pronunciata in questo senso sull’argomento precisando, naturalmente, che una diversa convenzione necessita, comunque, del consenso unanime dei condomini.
Il valore di ogni singola unità immobiliare viene determinato con l’adozione del regolamento condominiale ed espresso in millesimi all’interno di una tabella. La ratio di fondo sta proprio nel principio di certezza dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini. A questo proposito,
la legge precisa che l’amministratore,
nel ripartire le spese, deve attenersi
alle tabelle già esistenti. Per questi
motivi le delibere assembleari che
vadano a modificare tali tabelle necessitano del consenso unanime dei
condomini a pena di nullità, tranne i
casi previsti dall’art. 69 delle disposizioni attuative, che è stato modificato
nel senso che non occorre più l’unanimità, ma basta la maggioranza degli intervenuti o la metà del valore
dell’edificio quando “risulta che sono
conseguenza di un errore o per mutate condizioni edilizie”.
Con riguardo alla concreta ripartizione delle spese ai singoli condomini, è intervenuta la modifica dell’art.
1136, 2° comma. Infatti d’ora in poi
per decretarne la validità, è sufficiente la maggioranza degli intervenuti
all’assemblea e almeno la metà del
valore dell’edificio.
Anche l’impugnazione di tali accordi è stata modificata (art. 1137, 2°
comma). Ogni condomino, assente,
dissenziente o astenuto può chiedere
l’annullamento entro 30 giorni.
La riforma introduce anche un limite all’utilizzo delle deleghe, per
cui, nei condomini di più di 20 appartamenti, un singolo condomino non
potrà rappresentare più di 1/5 dei
condomini o di 1/5 dei millesimi.
Questa modifica rende nettamente
più trasparente ed equa la gestione
delle delibere assembleari evitando la
“monarchia” da parte di singoli che,
se delegati, monopolizzerebbero le
delibere assembleari a loro piacimento andando a ledere così i principi base della convivenza in condominio.
La mediazione civile
per evitare il tribunale
Per risolvere le numerose
controversie condominiali
che intasano le aule dei tribunali,
è prevista una nuova forma
di mediazione facoltativa,
da avviare con una convocazione
preventiva di almeno 20 giorni
e da concludere entro 4 mesi.
La mediazione civile ha lo scopo
di far addivenire le parti
ad una conciliazione attraverso
l’opera di un mediatore, vale a dire
un soggetto professionale,
qualificato e terzo, che aiuti le parti
in conflitto a comporre
una controversia.
Il mediatore assiste le parti
nella ricerca di una composizione
non giudiziale del problema
senza attribuire ragioni e torti.
Presso il Collegio di Padova
è attivo un Organismo di mediazione
abilitato a risolvere tali controversie.
VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E GESTIONE IMPIANTI
Altra importante introduzione in
materia riguarda il regolamento condominiale e le sue violazioni che,
contrariamente a quanto era previsto
dalla scorsa normativa, ora saranno
sanzionate con pene pecuniarie fino
ad un massimo di 200 euro, che per
i recidivi possono aumentare fino ad
un importo di 800 euro.
Alcuni dei cambiamenti riguardano anche la figura dell’amministratore che, per poter svolgere questo ruolo, dovrà aver frequentato un corso
di formazione iniziale, oltre ad aver
conseguito il diploma di scuola media superiore. Ma all’amministratore
viene anche richiesto di godere dei
diritti civili, di non essere stato condannato per reati contro il patrimonio
e di non essere stato protestato. La
nomina dell’amministratore sarà obbligatoria solo se i condomini sono
in numero pari o superiore a nove, e
il suo mandato non avrà scadenza
ma, al termine di ogni anno, potrà essere licenziato per gravi inadempien-
ze, come l’accertamento di irregolarità fiscali. Tra le inadempienze potrà
esserci inoltre il non aver ottemperato all’obbligo di aprire uno specifico
conto corrente sul quale far transitare tutti i movimenti di denaro relativi
al condominio.
Secondo quanto enunciato dalla
nuova normativa, al momento della
nomina, l’amministratore dovrà presentare una polizza assicurativa di
responsabilità civile che copra gli atti compiuti nello svolgimento del
mandato e i cui oneri saranno a carico dei condomini.
Anche la gestione degli impianti
centralizzati è stato oggetto di riforma. Se un condomino intende distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, può farlo unicamente a patto che il distacco non
comporti squilibri all’erogazione di
calore agli altri appartamenti e che
contribuisca alle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto
condominiale e per la sua conserva-
Pitagora 3/2013
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
7
Sta per scadere
il semestre di attesa
Il 20 novembre 2012
la Commissione Giustizia del Senato,
in sede deliberante, ha approvato
definitivamente la riforma
di alcuni articoli del codice civile
riguardanti il condominio.
La legge n. 220 dell’11 dicembre 2012
è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale il 17 dicembre 2012.
Entrerà in vigore il 18 giugno 2013.
Sul sito www.normattiva.it
gli articoli del codice civile modificati
sono riportati per intero,
nella nuova vigenza.
zione e messa a norma. Questo in
virtù dell’art. 3 della legge, che va a
sostituire l’art. 1118 del Codice Civile. Con la riforma, scale ed ascensori sono equiparati nella ripartizione delle spese, mentre, viene riconosciuto il diritto di ogni singolo condomino di poter installare un impianto di ricezione televisiva individuale. Altre novità vengono introdotte con l’art. 16 riguardante il divieto di inserire nel regolamento
condominiale norme che proibiscano la presenza di animali domestici
nelle abitazioni.
Infine, viene esplicitamente autorizzata la possibilità di condividere
in rete, mediante appositi portali internet condominiali, tutti gli atti e i
rendiconti (delibere, verbali, dati
contabili, ecc.), anche se finora ciò
non era esplicitamente vietato. Naturalmente l’accesso dovrà essere individuale e protetto.
VIDEOSORVEGLIANZA: NON OCCORRE IL CONSENSO
La riforma del condominio, a distanza di poche settimane dall’approvazione finale, ha già movimentato
le aule di tribunale. Vi è stata un’importante sentenza da parte della Cassazione che aggiorna alcune specifiche contenute nel nuovo testo. Si
tratta della sentenza n. 71 del 3 gennaio 2013, che allarga una previsione contenuta nella riforma del condominio, e cioè che per installare
impianti di videosorveglianza sia
necessaria l’approvazione qualificata
da parte dell’assemblea dei residenti.
Con la sentenza n. 71/2013 la Corte
ha stabilito che il condomino può installare, senza il preventivo consenso
dell’assemblea condominiale, una telecamera nell’area adibita a parcheggio in cui si siano verificati furti all’interno delle autovetture. Inoltre,
essendo una decisione unilaterale
dettata dall’urgenza, il condomino
che vi abbia provveduto a sue spese,
ha diritto al rimborso di quanto anticipato per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza.
La Suprema Corte ha confermato
quanto già ritenuto dal giudice di pace, che non ha ravvisato, nella con8
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
dotta del condomino, né una violazione della privacy, né una spesa indebita per la collettività condominiale. A maggior ragione, poiché urgente, l’onere sarebbe dovuto ricadere su
tutti i condòmini: dunque, il diritto
di rimborso è garantito.
Sulla privacy, la Cassazione ha
sentenziato che non sussiste violazione dell’altrui diritto alla riservatezza, escludendo così dalla tutela
dell’art. 615-bis del Codice Penale.
Infatti, la tutela dettata dall’art.
615–bis del codice penale attiene
all’abitazione altrui, agli altri luoghi di privata dimora e alle appartenenze di essi, ossia tutti quei luoghi
in cui il soggetto vive la sua vita
privata per sottrarla a interferenze
illecite di terzi.
Tra pochi giorni saremo effettivamente operativi con questa riforma
del condominio. Da professionista
del settore posso dire che un rinnovamento era necessario e richiesto da
decenni, tuttavia le modifiche ed innovazioni apportate con questa riforma del condominio potevano essere
più precise e sostanziali, visti i due
anni di gestazione trascorsi.
Pitagora 3/2013
La riforma del condominio: la versione aggiornata degli articoli modificati
Riportiamo, a cura della redazione, la legge 11 dicembre 2012, n. 220 (GU n. 293 del 17 dicembre 2012), Modifiche
alla disciplina del condominio negli edifici, che entrerà in vigore il 18 giugno 2013.
La maggior parte degli articoli riguarda la sostituzione in toto di articoli del codice civile: in tal caso la comprensione è immediata. Per gli articoli modificati in parte, sia del codice civile che di altre leggi, sotto l’articolo riportiamo, in colore, la nuova vigenza dell’articolo stesso come modificato dalla legge 220/2012.
ART. 1
1. L’articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 1117. - Parti comuni dell’edificio
«Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi
diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario
dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune,
come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i
portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le
caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per
l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al
punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei
singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».
ART. 2
1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
Art. 1117-bis. - Ambito di applicabilità
«Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o
più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di
edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117».
Art. 1117-ter. - Modificazioni delle destinazioni d’uso
«Per soddisfare esigenze di interesse condominiale,
l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione
d’uso delle parti comuni.
La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per
non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve
effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti
mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti
Pitagora /2013
giorni prima della data di convocazione.
La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e
la nuova destinazione d’uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai
precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso
che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico».
Art. 1117-quater. - Tutela delle destinazioni d’uso
«In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni,
l’amministratore o i condomini, anche singolarmente,
possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche
mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136».
ART. 3
1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 1118. - Diritti dei partecipanti sulle parti comuni
«Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale
al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle
parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità
immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto
centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se
dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal
caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
ART. 4
Al primo comma dell’articolo 1119 del codice civile
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio».
Articolo 1119 del codice civile modificato
Art. 1119 - Indivisibilità
Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere
più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con
il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
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ART. 5
1. Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codice
civile sono inseriti i seguenti:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo
comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad
oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza
e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a
servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché
per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque
rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole
utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano
modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa
comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al
precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».
Articolo 1120 del codice civile modificato
Art. 1120. - Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o
al maggior rendimento delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo
comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad
oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza
e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a
servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per
la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di
cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del
lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
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3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole
utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano
modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa
comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al
precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne
alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento
anche di un solo condomino.
ART. 6
1. L’articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 1122. - Opere su parti di proprietà o uso individuale
«Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle
parti normalmente destinate all’uso comune, che siano
state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso
individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea».
ART. 7
1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:
Art. 1122-bis. - Impianti non centralizzati di ricezione
radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili
«Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro
genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione
per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il
minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il
decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto
in materia di reti pubbliche.
È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di
singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni
altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà
individuale dell’interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’ammini-
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Pitagora 3/2013
stratore indicando il contenuto specifico e le modalità di
esecuzione degli interventi.
L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui
al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia
della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico
dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui
al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a
ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste
dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale
deve essere consentito ove necessario per la progettazione e
per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative».
Art. 1122-ter. - Impianti di videosorveglianza sulle
parti comuni
«Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti
comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con
la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo
1136».
ART. 8
1. All’articolo 1124 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai
proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà
esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Manutenzione e
sostituzione delle scale e degli ascensori».
Articolo 1124 del codice civile modificato
Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e
degli ascensori
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai
proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà
esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le
cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
ART. 9
1. L’articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 1129. - Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore
«Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea
Pitagora /2013
non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta
dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.
Contestualmente all’accettazione della nomina e ad
ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i
propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o,
se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6)
e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni
interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso
della spesa, copia da lui firmata.
L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per
gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.
L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non
deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori.
Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso
comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione
delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.
In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso
al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei
recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.
L’amministratore è obbligato a far transitare le somme
ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il
tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto
alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso
afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione
forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi
dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è
compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma,
delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si
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intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla
nomina del nuovo amministratore.
La revoca dell’amministratore può essere deliberata in
ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista
per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino,
nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se
non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi
irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i
condomini, anche singolarmente, possono chiedere la
convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in
caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le
spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di
convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del
nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e
amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al
settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare
possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio
e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri
condomini;
5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla
cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver
omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130,
numeri 6), 7) e 9);
8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.
In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore
revocato.
L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a
pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX
del titolo III del libro IV.
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Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con
il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei
comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non
economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica».
ART. 10
1. L’articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 1130. - Attribuzioni dell’amministratore
«L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo
1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla
annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del
regolamento di condominio;
2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei
servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti
per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni
dell’edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale
contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio,
i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni
dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in
forma scritta entro sessanta giorni.
L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro
di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore
e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle
assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché’ le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di
condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di
contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro
trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria
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Pitagora 3/2013
gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo
stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni».
ART. 11
Dopo l’articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente:
Art. 1130-bis. - Rendiconto condominiale
«Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed
alle eventuali riserve, che devono essere espressi in
modo da consentire l’immediata verifica. Si compone
di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario,
nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione
con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle
questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in
qualsiasi momento o per più annualità specificamente
identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con
la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini
e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a
proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi
devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di
controllo».
ART. 12
1. Al primo comma dell’articolo 1131 del codice civile, le
parole: «dall’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 1130».
Articolo 1131 del codice civile modificato
Art. 1131. Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo
1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha
la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque
azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui
sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un
contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia
Pitagora /2013
all’assemblea dei condomini.
L’amministratore che non adempie a quest’obbligo
può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
ART. 13
1. L’articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 1134. - (Gestione di iniziativa individuale)
«Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di
spesa urgente».
2. All’articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale
di importo pari all’ammontare dei lavori»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di
parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il
recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona
in cui il condominio è ubicato».
Articolo 1135 del codice civile modificato
Attribuzioni dell’assemblea dei condomini
Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua
retribuzione;
2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti
durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di
importo pari all’ammontare dei lavori.
L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative
territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.
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ART. 14
1. L’articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 1136. - Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
«L’assemblea in prima convocazione è regolarmente
costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell’edificio.
Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a
quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni
dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è
regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La
deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore
medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole
entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater,
1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza
stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma,
e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due
terzi del valore dell’edificio.
L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore».
ART. 15
1. L’articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 1137. - Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea
«Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli
articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione
della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata
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dall’autorità giudiziaria.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima
dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione
della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile».
ART. 16
1. All’articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea
con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7)
dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma
dell’articolo 1107»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
Articolo 1138 del codice civile modificato
Art. 1138 - Regolamento di condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela
del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea
con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7)
dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma
dell’articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo
menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano
dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118,
secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e
1137.
Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
ART. 17
1. Al numero 1) del primo comma dell’articolo 2659 del
codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale».
Articolo 2659 del codice civile modificato
Art. 2659. Nota di trascrizione
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme
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Pitagora 3/2013
con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella
quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione
sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del
titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le
rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i condominii
devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticato le firme o l’autorità giudiziaria
che ha pronunziato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall’articolo 2826, nonché, nel caso previsto dall’articolo 2645-bis, comma 4, la
superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest’ultima disposizione.
Se l’acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto
sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare
menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è
necessaria se, al momento in cui l’atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
ART. 18
1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
Art. 63.
«Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore,
senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un
decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori
non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione
degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia
protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi
all’anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato
solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministraPitagora /2013
tore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».
ART. 19
1. L’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
Art. 64.
«Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in
camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni
dalla notificazione o dalla comunicazione».
ART. 20
1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è
sostituito dai seguenti:
«L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato
almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e
dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo
1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi
nel medesimo giorno solare della prima.
L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto
con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori
date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi».
Articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie modificato
Art. 66.
L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per
le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice,
può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è
fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente
dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono
provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunan-
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
15
za in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a
mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta
convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice
su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi
nel medesimo giorno solare della prima.
L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto
con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori
date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.
ART. 21
1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
Art. 67.
«Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche
a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i
condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà
indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per
la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun
partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora
alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato
il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro
un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità
giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a
tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si
considera non apposto. Il rappresentante risponde con le
regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e
le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei
condominii. L’amministratore riferisce in assemblea.
All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’e16
dificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si
tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986
del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione
deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo
proprietario.
Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale».
ART. 22
1. L’articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
Art. 68.
«Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118,
per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e
1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità
immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non
si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare».
ART. 23
1. L’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
Art. 69.
«I valori proporzionali delle singole unità immobiliari
espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista
dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di
superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.
In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali
espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento
di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio
notizia all’assemblea dei condomini.
L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può
essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
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Pitagora 3/2013
Le norme di cui al presente articolo si applicano per
la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali
o convenzionali».
ART. 24
1. L’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
Art. 70.
«Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una
somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.
ART. 25
1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i
seguenti:
Art. 71-bis.
«Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia,
la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non
colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti
cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di
secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e
svolgono attività di formazione periodica in materia di
amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non
sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i
condomini dello stabile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice.
In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione
dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico.
In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di
condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni
Pitagora /2013
precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica».
Art. 71-ter.
«Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del
codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei
condomini».
Art. 71-quater.
«Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione
o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III,
titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72
delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione
ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il
condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la
maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del
codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non
consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma,
il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea
proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136,
secondo comma, del codice.
Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare».
ART. 26
1. Dopo l’articolo 155 delle disposizioni per l’attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie è inserito il seguente:
Art. 155-bis.
«L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti
non centralizzati di cui all’articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore
del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con
le maggioranze di cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice».
ART. 27
1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
17
13, le parole: «con le maggioranze previste dall’articolo
1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal
secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».
Articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) modificato
Art. 2
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le
barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1,
primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di
segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del
condominio, in prima o in seconda convocazione, con le
maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo
1120 del codice civile.
ART. 28
1. All’articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, le parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite
dalle seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti
che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio».
2. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, le parole: «l’assemblea di condominio decide a
maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l’assemblea di
condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».
Articolo 26, commi 2 e 5, della legge 9 gennaio 1991, n.
10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia), modificato
Art. 26 - Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti
Commi 2 e 5
2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al
contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione
delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la
maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che
rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il
conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile.
18
ART. 29
1. All’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l’articolo 1136, terzo
comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».
Articolo 2-bis, comma 13, del decreto legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), modificato
Art. 2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri
Comma 13
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle
nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di
installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del codice
civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si
applica l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.
ART. 30
1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, come sostituito dall’articolo 18 della presente
legge, durante le procedure concorsuali.
ART. 31
1. All’articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile,dopo le parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,»
Articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile modificato
Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini
Comma 1
1. Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo
dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove
si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
ART. 32
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in
vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della
medesima nella Gazzetta Ufficiale.
La legge n.220/2012 si trova su www.normattiva.it.
Il codice civile, le disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, e il codice
di procedura civile, nella versione aggiornata, si trovano
su www.altalex.com.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 3/2013
Sport geometri
I Geometri Padovani
vincono la T.I.P. Cup 2013
di Michele Levorato consigliere responsabile attività ricreative
ella scorsa domenica 28 Aprile,
presso il Centro Sportivo del Csi
in via Gozzano a Padova, si è svolta
la seconda edizione della “T.I.P
Cup”, ovvero il torneo di calcio a 5
dedicato alle Istituzioni padovane. La
manifestazione organizzata da Csi e
dal Gruppo Sportivo della Polizia
Locale, ha visto scendere in campo
Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Questura di Padova, A.C.A.P, Croce
Verde, G.s. Polizia Locale, Collegio
dei Geometri e Sotto il Salone.
Dopo alcuni anni in diverse manifestazioni, caratterizzati da buone
prestazioni della nostra squadra di
calcio, ma non coronate purtroppo
dal successo finale, il mister Maurizio Falasco è riuscito finalmente a
riportare alla vittoria il nostro Collegio Geometri. Questo titolo provinciale è nato grazie alla sua caparbietà, all’impegno e alla reazione di tutti i giocatori della squadra che in questi anni hanno sempre dimostrato carattere e coesione.
N
Dobbiamo segnalare in particolare
la prestazione del nostro portiere
Michele Rizzo che, grazie alle sue
parate straordinarie, ci ha consentito
di vincere ai calci di rigore dopo i pareggi in semifinale contro la Questura
(2-2 nel tempo regolamentare vinta
poi per 5-3) e nella finale con la
Polizia Locale (0-0 nel tempo regolamentare vinta poi per 3-1). Un particolare ringraziamento va al Gruppo
Sportivo della Polizia Locale di Padova e al CSI Comitato di Padova che
si sono prodigati per l’organizzazione
del bell’evento e un saluto amichevole va a Tutti i Gruppi partecipanti.
Quest’anno il 16° Campionato Nazionale di Calcio per Geometri si
svolgerà al Lido di Jesolo dall’8 al
15 Giugno (www.geosport.it). Tutti i
Colleghi iscritti, compresi i praticanti, desiderosi di giocare e fare
“gruppo”, possono contattare direttamente Michele Levorato al numero di cellulare 340-8997480.
Pitagora 3/2013
La squadra di calcio
del Collegio
è tornata a vincere
una manifestazione
sportiva provinciale
superando ai rigori
la squadra
della Polizia Locale.
Il campionato nazionale
si svolgerà in giugno
a Jesolo.
Nella foto, i fautori di questa “epica”
vittoria: Davide Bettio, Cristian Caione,
Ferdinando Camera, Sergio Chiarello,
Maurizio Falasco, Marchel Favero,
Nicola Gobbo, Michele Levorato,
Emiliano Madia, Luca Marcadella,
Riccardo Radici, Michele Rizzo,
Andrea Spolon e Mauro Zampieri.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
19
Anniversario
I cinquanta numeri di Pitagora
rivista del Collegio nata nel 2003
In dieci anni
il Collegio,
attraverso la rivista
e il sito internet,
ha fornito agli iscritti
una informazione
professionale precisa,
apprezzata anche
da altri soggetti
istituzionali.
20
l numero 1 di Pitagora reca la data
di ottobre 2003. Aveva in copertina
la facciata della sede di viale Codalunga e conteneva articoli sulla
professione, sulla scuola, sulla università e sulle donne geometra elette
nei collegi del Nord Italia. Il formato
era A4, con 22 pagine. Successivamente ha ridotto il formato e portato
le pagine alle attuali 32.
“Una parola sulla scelta del nome della testata Pitagora” scriveva
nella presentazione la geometra
Chiara Cattani, fin da allora referente per il Collegio. “Intitolarla al filosofo greco del VI secolo a.C. ci è
parso significativo, omaggiando il
suo pensiero che trattava il numero
non in quanto concetto astratto, ma
piuttosto come una dimensione
quantificabile e geometrica delle cose. E sotto questo aspetto speriamo
che sia di buon auspicio per la nostra categoria in questo momento di
passaggio che vede proprio nella
formazione la carta vincente per il
futuro”.
La formazione è stata infatti uno
degli argomenti più trattati, accompagnando la nascita del corso di laurea triennale in Tutela e manutenzione del territorio presso la facoltà di
Agraria dell’Università di Padova,
esortando gli iscritti a coltivare l’aggiornamento professionale ben prima
che questo fosse inserito nel codice
deontologico e infine fosse imposto
per legge, analizzando la riforma degli istituti tecnici. Lo stesso Collegio
I
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
di Padova ha partecipato alla costituzione dell’Its Red (Risparmio energetico e nuove tecnologie in bioedilizia), attivato nel 2011 presso l’istituto Belzoni di Padova, che rilascia il
diploma di Tecnico superiore per il
risparmio energetico nell’edilizia sostenibile.
L’indice analitico pubblicato nelle pagine seguenti rappresenta la varietà dei temi trattati, alcuni dei quali
con articoli presenti in quasi tutti i
numeri: la normativa, sia tecnica che
professionale, l’edilizia, l’urbanistica, le nuove specializzazioni, il catasto, la previdenza (con occhio di attenzione per le donne e i giovani), la
protezione civile. Chi desidera rileggere gli articoli può trovare sul sito
del Collegio tutti i numeri della rivista in formato pdf.
La figura professionale del geometra ha subito in questi dieci anni
una evoluzione (che si teme possa
trasformarsi in involuzione), aggravata dalla crisi economica che si è
abbattuta particolarmente sull’edilizia. Il presidente Capuzzo ha ripetutamente mostrato i rischi di una non
difesa della professione di geometra,
che, come ha scritto nel numero scorso, “non è tuttologia, ma capacità di
consulenza approfondita sui beni immobiliari altrimenti privi di un completo riferimento”.
L’editoriale di questo numero,
dedicato al Congresso di Rimini,
mantiene alta l’attenzione sul futuro
della professione.
Pitagora 3/2013
INDICE ANALITICO
Temi trattati in Pitagora dal numero 1/2003 al numero 2/2013
Il seguente indice analitico riporta
i principali argomenti che sono stati trattati su Pitagora dal 2003 al
2013. Sotto ogni voce, c’è il numero e la pagina di Pitagora in cui si
ALLINEAMENTO CATASTALE
A
3/2005
ABRUZZO
4/2009
1/2010
28
21
22
ACCATASTAMENTO
1/2004 (edifici storici)
2/2007 (fabbricati rurali)
1/2008 (fabbricati non dichiarati)
3/2011 (fabbricati non dichiarati)
1/2012 (invio telematico)
(fabbricati rurali)
3/2012 (convenzione coltivatori)
2/2005
17
10
24
AGEVOLAZIONI FISCALI
2/2004
3/2006
13
10
AGRIPOLIS
2/2004
6/2004
1/2005
5/2005
15
8
8
8
ALBO
5/2012
2/2013
4
15
ALBO D’ONORE
5/2011
2/2012
3/2012
3/2005
2/2006
9
18
ANTENNE TELEFONICHE
3/2005 (periodo transitorio)
5/2005 (norme tecniche)
4/2009 (nuove norme tecniche)
1/2010 (terremoto Abruzzo)
AGENZIA DEL TERRITORIO
3/2006 (nuova sede)
4
AMBIENTE
29
ACUSTICA
1/2007
1/2011
2/2008
ACQUISTO IMMOBILI SULLA CARTA
14
27
10
10
ANTINCENDIO
5/2011 (Dpr n. 151/2011)
1/2013 (nuova modulistica)
11
7
ANTIRICICLAGGIO
2/2006
3/2006
4-5/2006
16
10
17
14
26
13
13
APPALTI
2/2006 (Codice)
17
ARBITRATO
2/2006
2/2007
4/2007
21
29
25
ARCHIVIAZIONE OTTICA
5/2008
ASSICURAZIONE
28
4
28
3
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
26
B
Pitagora 3/2013
26
12
14
22
BONIFICA
5/2005
2/2008
20
6
BONIFICA CATASTALE
26
BORSE DI STUDIO
5/2007
1/2009
1/2010
24
26
10
C
CALCE
5/2008
5
CALCIO
3/2007
3/2009
5/2011
31
30
28
CAMERA DI COMMERCIO
24
CASSA GEOMETRI
1/2005 (convegno Riccione)
5/2005 (congresso Palermo)
3/2007 (modifiche regolamento)
5/2008 (incontro iscritti)
4/2010 (modifiche regolamento)
2/2011 (Unico)
3/2012 (sostenibilità)
1/2013 (bilancio mandato delegati)
2/2013 (incontro iscritti)
3
4
28
2
24
23
20
27
4
CATASTI STORICI
BANDI EUROPEI
4/2011
28
BIOEDILIZIA
1/2007
3/2007
4/2008
20
2/2007
1/2012 (Dl. liberalizzazioni)
2/2012 (nuova normativa)
1/2013 (sintesi)
3/2006
5/2012
3/2005
ANTISISMICA
4/2010
4-5/2006
BIENNALE DI ARCHITETTURA
9
25
18
28
10
24
28
ACE
3/2012 (trasmissione)
BARRIERE STRADALI
26
ALLUVIONE
ABUSO EDILIZIO
2/2006
trova un articolo su tale voce.
L’intera raccolta dei cinquanta nuneri di Pitagora si trova sul sito del
Collegio, in formato pdf, ed è completamente consultabile.
10
2/2013
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
21
21
CATASTO
4/2009
2/2003 (novità da agosto 2003)
6
3/2005 (allineamento - studio) 26
2/2006 (rete regionale Gps)
8
4-5/2006 (accesso)
9
2/2007 (fabbricati rurali)
25
1/2008 (fabbricati non dichiarati) 18
2/2008 (antenne, quesiti, fabbricati
non dichiarati)
10, 15, 18
3/2010 (aggiornamento)
12
3/2011 (fabbricati non dichiarati) 28
1/2012 (invio telematico)
10
(fabbricati rurali)
24
5/2012 (tributi speciali)
24
COMPENSI GIUDIZIALI
CATASTO AI COMUNI
3/2004
4-5/2006
2/2007
5/2007
4/2008
17
7
27
3
14
CATASTO ON LINE
3/2006
1/2007
2/2011
1/2012
25
2
9
10
CATASTO TERRENI
2/2006
8
CEDOLARE SECCA
4/2012
2/2009
2/2012
3/2006
5/2008
10
4
COMUNICAZIONE
1/2003
6/2004
4-5/2006
4/2007
5/2012
5, 6
4
4
24
4
CONDOMINIO
4/2004
20
CONDONO EDILIZIO
2/2004
3/2004
4/2004
6/2004
1/2005
26
4/2007
4/2012
10
CODICE DEONTOLOGICO
2/2007
28
CODICE DEI BENI CULTURALI
1/2008
18
CODICE AMBIENTE
2/2006
18
2/2006
4-5/2006
5/2007
2/2008
22
4/2007
CURRICULUM
4/2005
5/2012
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
12
8
2/2010
29
DONNE GEOMETRA
1/2003 (incontro Udine)
3/2004 (Consulta femminile)
4/2004 (idee programmatiche)
1/2005 (convegno Riccione)
1/2006 (Consulta femminile)
1/2008 (donne in professione)
1/2011 (Osservatorio)
2/2011 (commissione)
3/2011 (indagine)
4/2011 (welfare)
2/2012 (convegno welfare)
17
3
9
6
22
24
14
22
16
8
4
E
7
27
19
4
22
26
EDIFICI SACRI
1/2004 (progettazione)
18
8
22
DOCFA 4
2/2010
4/2011
2/2013
4
24
2
COLLEGIO GEOMETRI PADOVA
20
DISCIPLINARE DI INCARICO
EDIFICABILITÀ RURALE
1/2008
5/2012
24
DIFESA IDRAULICA
1/2006 (Lr. n. 23/2005)
4-5/2006 (Lr. n. 18/2006)
1/2007 (Lr. n. 18/2006)
4/2008 (Lr. n. 4/2008)
2/2010 (Lr. n. 4/2008)
1/2011 (Lr. n. 30/2010)
17
24
18
10
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CREDITI
CTU
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
2/2010
5/2010
1/2013
12
14
4
12
11
DIA
CORSI D’ACQUA
2/2005
16
2
3
28
26
8
27
DEMOLIZIONE
5/2005
CESSIONE FABBRICATI
4-5/2006
1/2004 (elezioni 2003)
1/2009 (elezioni 2009)
2/2009 (elezioni 2009)
3/2010 (incontro preparatorio)
5/2010 (comitato delegati)
1/2012 (comitato delegati)
1/2013 (bilancio)
3
23
11
24
9
8
15
DELEGATI CASSA
4
7
17
20
DECRETO RINNOVABILI
2/2008
CONSIGLIO NAZIONALE
17
7
27
3
14
DECRETO BERSANI
4-5/2006
4/2009
2/2004
CONTRIBUTI REGIONALI
10
27
25
10
20
29
9
DECENTRAMENTO CATASTALE
3/2004
4-5/2006
2/2007
5/2007
4/2008
5
4
10
9
11-12
CONGRESSO DI PALERMO
1/2008
D
2/2011
CONTO ENERGIA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
4/2007
2/2008
3/2007
4/2007
1/2009
3/2012 (Veneto)
2/2013
10
20
8
30
COMPRAVENDITA IMMOBILI
20
30
CERTIFICATI BIANCHI
5/2012
1/2004
2/2009
2/2010
2/2012
4/2004
2/2011
5/2011
1/2012
20
15
COMPETENZE GEOMETRI
5/2005
CENTURIAZIONE
2/2013
4/2012
24
CEMENTO ARMATO
28
10
EDIFICI STORICI
1/2004 (accatastamento)
Pitagora 3/2013
9
EDILIZIA
1/2003 (Testo unico)
2/2003 (Testo unico)
3/2004 (condono)
4/2004 (condono)
1/2005 (condono)
3/2005 (Regolamento edilizio)
4/2007 (edilizia sostenibile)
2/2010 (attività libera)
5/2010 (Scia, Dia)
18
5
4
10
11
6
9
24
18
EDILIZIA PADOVA
3/2007 (specifiche regolamento)
4/2008 (perequazione)
4/2009 (Piano casa regionale)
5/2009 (Piano casa Padova)
5/2010 (Dia/Scia)
4/2011 (2° Piano casa regionale)
5/2011 (2° Piano casa regionale)
1/2013 (titoli autorizzativi)
13
2
22
13
18
19
19
10
EDILIZIA SOSTENIBILE
n. 4/2007
9
EFFICIENZA ENERGETICA
1/2007 (D.lgs. 192/2005)
2/2008 (Regioni)
1/2009 (certificazione)
4/2009 (Linee guida)
2/2011 (prestazioni estive)
2/2013 (modifiche Linee guida)
14
27
20
8
10
9
ELABORATO PLANIMETRICO
1/2012
11
ESAMI DI ABILITAZIONE
1/2006
4-5/2006
1/2007
4/2007
1/2008
1/2010
5/2010
1/2013
24
23
22
2
15
22
25
20
4/2005
1/2008
4/2012
8
11
24
FITODEPURAZIONE
5/2009
20
FONDAZIONE GEOMETRI PADOVA
1/2010
2/2010
FONTI RINNOVABILI
15
26
FORMAZIONE
1/2003 (corso progettazione)
2/2003 (corso Via)
2/2004 (corsi Università)
3/2004 (corsi 2004)
1/2005 (corsi 2005)
5/2005 (corsi 2006, Prot. civile)
2/2006 (obbligo formazione)
2/2007 (obbligo formazione)
3/2007 (obbligo formazione)
1/2008 (praticanti, corsi 2008)
2/2008 (obbligo, Prot. civile)
5/2008 (visita Vajont)
5/2009 (obbligo formazione)
2/2010 (obbligo formazione)
2/2011 (personal card)
4/2011 (obbligo formazione)
5/2011 (corso Protezione civile)
1/2012 (corsi 2012)
2/2012 (iscrizione on line)
4/2012 (corso post-sismica)
2/2013 (formazione mancata)
12
16
15
26
8
8, 19
5
2, 3
2
2, 3
3, 5
22
2
14
24
4
12
6
32
4
12
1/2003
FORNACE MORANDI
F
FABBRICATI RURALI
2/2007 (accatastamento)
1/2012 (circolare Cng)
25
24
FILO DI ARIANNA
2/2009 (presentazione)
2/2010 (muratura laterizio)
3/2010 (muratura legno)
1/2011 (prosciugamento umidità)
26
27
23
21
FIRMA DIGITALE
1/2004
3/2008
2/2011
4
3
4
20
FOTOVOLTAICO
1/2008
4/2012
7
13
16
GEOCARD
10
3/2009
16
GEOPEC
2/2011
9
GEOREFERENZIAZIONE
Pitagora 3/2013
9
IMU
2/2012
2
INCARICO SCRITTO
4/2007
5/2007
1/2012
2/2012
22
13
4
28
INTONACO
5/2008
15
INVIO TELEMATICO CATASTALE
1/2012
10
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
15
13
14
23
12
28
2
16
L
LATERIZIO
2/2010
27
LAUREA TUTELA DEL TERRITORIO
4/2005
13
LAVORARE NELLA UE
10
20
LEGNO
5/2005
1/2004
9
19
IMMOBILI STORICI
1/2004
1/2006
2/2008
G
GAS
16
18
9
FISCALITÀ
3/2006
ICI
6/2004
4/2008
18
4/2010
5/2010
2/2011
4/2012
8
I
ITS RED
20
14
22
8
4
GPS
2/2006
2/2011
4/2012
ESTIMO
2/2010
1/2011 (Osservatorio)
2/2011 (commissione)
4/2011 (welfare)
2/2012 (convegno welfare)
6
ESPROPRI
8
GIOVANI CASSA
1/2003 (Belzoni)
2/2003 (Girardi)
1/2004 (Expo-Scuola)
5/2005 (Belzoni)
5/2009 (Belzoni)
1/2010 (Belzoni)
ESECUTORE TESTAMENTARIO
2/2013
31
30
28
GEOWEB
1/2007
2
4
2/2011 (D.lgs. 28/2011)
4/2012 (D.lgs. 28/2011)
GEOSPORT
3/2007
3/2009
5/2011
27
4/2007
3/2010
4
23
LETTERA DI INCARICO
4/2007
5/2007
1/2012
2/2012
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
22
13
4
28
23
LINEE GUIDA CERTIF. ENERGETICA
2/2008
1/2009
4/2009
2/2013
27
20
8
9
LINEE VITA
1/2012
2/2012
28
27
LOCAZIONI
3/2004
4/2005
4/2007
1/2008
11
8
12
11
M
MALTA
5/2008
15
MANUTENZIONI STRAORDINARIE
2/2010
24
MAPPE D’IMPIANTO
3/2009
MEDIAZIONE MOBILIARE
1/2011
27
23
14
12
8
9
NORME TECNICHE ANTISISMICHE
14
26
13
13
NORME UNI 11300
1/2009
24
PARCELLA
15
2/2006
7
PERMESSO DI COSTRUIRE
1/2013
10
PERSONAL CARD
24
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
2
13
19
19
4/2009
4/2011 (2° Piano casa regionale)
5/2011 (2° Piano casa regionale)
22
19
19
PTPC
6/2004
16
PIMUS
3/2007
11
POLIZZA PROFESSIONALE
2/2007
20
2/2011
26
29
PRESTAZIONE ENERGETICA
3/2006
5/2011 (Dpr n. 151/2011)
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
10
PROGETTAZIONE
1/2004
2/2009
2/2010
2/2012
10
20
8
30
PROTEZIONE CIVILE
5/2005 (corso)
2/2008 (corso)
4/2008 (corso)
5/2008 (visita Vajont)
4/2009 (terremoto Abruzzo)
5/2011 (corso)
4/2012 (corso)
19
5
10
22
28
12
4
PUBBLICITÀ PROFESSIONALE
4-5/2006
17
Q
QUALIFICA PROFESSIONALE
1/2006
10
QUALIFICAZIONE ENERGETICA
1/2007 (D.lgs. 192/2005)
3/2007 (qualificazione energetica)
2/2008 (Regioni)
1/2009 (certificazione)
4/2009 (Linee guida)
2/2011 (prestazioni estive)
2/2013 (modifiche Linee guida)
14
25
27
20
8
10
9
R
REGOLAMENTO EDILIZIO
MONTAGNANA (1896)
5/2004
10
REGOLAMENTO EDILIZIO PADOVA
11
3/2005 (proposte Ordini)
6
3/2007 (specifiche regolamento) 13
PREVENZIONE INCENDI
13
4, 5
PROFESSIONE (OBBLIGHI CONTABILI)
28
PREGEO 10
11
28
22
PROFESSIONE (FUTURO)
2/2006
PIANO CASA PADOVA
5/2009
4/2011
5/2011
20
PRIVACY
4/2004
2/2007
5/2007
1/2003 (Linee guida Collegio)
19
4-5/2006 (decreto Bersani)
17
5/2007 (esame specifiche)
13
2/2009 (Linee guida nazionali
parcelle on line)
17, 18
4/2009 (nuova normativa)
20
4/2011 (indicazioni)
12
1/2012 (Dl. liberalizzazioni)
4
2/2012 (nuova normativa)
28
4/2012 (compensi giudiziali)
15
5/2008
2/2010
NUOVE NORME TECNICHE
4/2009
4
2/2005
10
4
PREZZIARIO REGIONALE
P
20
NOTTURNI D’ARTE
4/2012
2/2006
3/2006
5/2008
5/2012
PIANO CASA VENETO
NORMATIVE ENERGETICHE
3/2005
5/2005
4/2009
1/2010
OSSERVATORIO SULL’ATTIVITÀ
PROFESSIONALE
1/2006
N
1/2007 (D.lgs. 192/2005)
2/2009 (volumi urbanistici)
4/2009 (Linee guida)
2/2013 (modifiche Linee guida)
22
2/2011
20
MURATURA
2/2010 (laterizio)
3/2010 (legno)
3/2010
PATI
23
10
3
4, 5
7
PREZZO-VALORE
OROLOGIO ASTRARIO
PARCO COLLI EUGANEI
2-27
MEDIAZIONE
2/2011
3/2011
1/2012
1/2013
1/2013 (Nuova modulistica)
0
Pitagora 3/2013
RELAZIONE GEOLOGICA
1/2004
12
RELAZIONE GEOTECNICA
1/2004
16
RENDIMENTO ENERGETICO
2/2009
4/2009
12
8
RESPONSABILITÀ
4/2012
2
RESPONSABILITÀ SOLIDALE
4-5/2006
17
RICONFINAZIONE
1/2009
4, 9
RICOSTRUZIONE
2/2004
11
RIFORMA PROFESSIONI
4-5/2006 (decreto Bersani)
1/2013 (sintesi)
26
3
4
18
2
RISCALDAMENTO CHIESE
1/2004
3/2004
11
20
RISCHIO IDRAULICO
3/2004
9
RISERVA NATURALISTICA
4/2005
20
RISPARMIO ENERGETICO
1/2007 (D.lgs. 192/2005)
3/2007 (qualificazione energetica)
2/2008 (Regioni)
1/2009 (certificazione)
4/2009 (Linee guida)
2/2011 (prestazioni estive)
2/2013 (modifiche Linee guida)
14
25
27
20
8
10
9
5
6
9
SCUOLA
1/2003 (Belzoni)
2/2003 (Girardi)
1/2004 (Expo-Scuola)
5/2005 (Belzoni)
5/2009 (riforma scuola sup.)
2/2010 (riforma scuola sup.)
2/2011 (riforma scuola sup.)
4/2012 (Its Red)
2/2013 (editoriale)
15
13
14
23
4
20
2
16
2
SDEMANIALIZZAZIONE
1/2004
3
1/2004 (Dpr. 222/2003)
1/2005 (D.lgs. 251/2004)
5/2005 (impianti gas)
2/2008 (dichiarazione conformità)
3/2008 (D.lgs. 81/2008)
4/2009 (studi associati)
1/2011 (lavori in quota)
6
18
16
24
12
16
16
SEDE
n. 5/2010
n. 2/2011
4
4
SOS ALTA PADOVANA
n. 1/2009
29
SPECIFICHE PADOVA
3/2007
13
SPORT
n. 3/2007
n. 3/2009
n. 5/2011
31
30
28
11
4/2005
1/2008
2/2013
9
6
STUDI DI SETTORE
5/2008
1/2009
6
10
16
4/2009
16
SUCCESSIONE
SCAVO
4
2/2007
Pitagora 3/2013
T
TABELLE MILLESIMALI
4/2004
20
TARIFFA
1/2003
4-5/2006 (decreto Bersani)
5/2007 (esame specifiche)
2/2009 (Linee guida nazionali)
4/2009 (nuova normativa)
4/2011 (indicazioni)
1/2012 (Dl. liberalizzazioni)
2/2012 (nuova normativa)
4/2012 (compensi giudiziali)
19
17
13
17
20
12
4
28
15
TERRE E ROCCE DA SCAVO
2/2009
1/2013
2/2013
4
24
22
TERREMOTO
3/2005
5/2005
4/2009
1/2010
14
26
13
13
TERRITORIO
3/2004 (rischio idraulico)
2/2005 (corsi d’acqua)
3/2005 (edilizia sostenibile)
4/2005 (fitodepurazione
5/2005 (bonifica)
4/2008 (tangenziali Padova)
1/2011 (alluvione 2010)
2/2012 (restauro oratorio Zovon)
5/2012(tutela del suolo)
2/2013 (catasti storici)
9
12
4
20
20
13
4
17
12
21
TESTO UNICO EDILIZIA
10
STUDIO ASSOCIATO
SCARSO ALFONSO (PROFILO)
2/2009
5
6
STRADE PROVINCIALI
SANATORIA AMBIENTALE
4/2005
SCONFINAMENTI
2/2003
2/2005
5/2011
SANATORIA DEMANIALE
3/2005
18
10
STANDARD DI QUALITÀ
S
2/2003
2/2005
5/2010
1/2013
SICUREZZA
RIFORMA SCOLASTICA
5/2009
2/2010
2/2011 (riforma scuola sup.)
24
22
SCIA
12
RELAZIONE PAESAGGISTICA
1/2008
1/2013
2/2013
4
1/2003
2/2003
18
5
TESTO UNICO ESPROPRI
1/2003
18
TIROCINIO
1/2012
2/2012
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
4
28
25
TOPOGRAFIA
2/2006
8
TUTELA ACQUIRENTI
2/2005
17
TUTELA DEL SUOLO
5/2012
12
U
UMIDITÀ
1/2011
21
UNIVERSITÀ
1/2003
2/2003
1/2004
2/2005
4/2005
5/2005
4/2011
7, 9
3
5
3
13
6
7
1/2005 (Lr. 11–2004)
2/2005 (Colli Euganei)
1/2006 (Lr. 11–2004)
2/2006 (Pati, Ptcp)
4-5/2006 (lr. 18/2006)
1/2007 (circolare n. 1/2007)
4/2007 (legislazione regionale)
1/2008 (relazione paesaggistica)
4/2008 (Lr. 4/2008)
4/2009 (Piano casa regionale)
2/2010 (Lr. 4/2008)
4/2010 (autorizzazione paesagg.)
1/2011 (Lr. 30/2010)
17
15
2
7
27
19
20
16
4
22
22
26
26
VETRO IN EDILIZIA
5/2007
5/2008
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
2/2003
16
5/2012
1/2013
2/2013
22
URBANISTICA REGIONALE
VENETI ANTICHI (MOSTRA)
2/2004 (bozza legge urbanistica) 14
2/2013
24
28
30
20
VISURE CATASTALI
4/2012
5/2012
22
3
VOLONTARIATO
29
VOLUMI URBANISTICI
2/2009
VAJONT
5/2008
24
VISITE GUIDATE
1/2009
V
10
VIA ANNIA (MOSTRA)
12
Z
ZOVON (TRACHITE)
2/2012
17
La testimonianza di un geometra
Nozze di… alluminio per Pitagora
di Emanuele Giraldin
Nell’anniversario della pubblicazione del primo numero di Pitagora, ci era stato chiesto di esprimere le
nostre impressioni focalizzando l’attenzione su ciò che
ci aveva maggiormente colpito in merito ai temi che
erano stati trattati, nel corso di questi dieci anni.
Occupandomi di ciò che interessa l’ambito catastale
oramai da diverso tempo, ciò che mi ha “affascinato” tra
gli argomenti approfonditi è l’estremo dinamismo con il
quale tutto si evolve: in particolare nel settore che interessa l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) nel quale procedure, modulistiche e trasferimento
delle responsabilità a nostro carico, sono periodicamente ridefinite. Evoluzione che il più delle volte comporta,
a mio modesto parere, essenzialmente fastidi anziché
benefici!
Nel corso degli ultimi anni abbiamo, infatti, assistito
ad una rivoluzione quasi impercettibile che, giorno
dopo giorno, ha portato ad una metamorfosi di quello
che potremmo definire il “processo produttivo inerente
alla nostra attività professionale”; e Pitagora, fin dalla
sua prima uscita, ne ha registrato (come se si trattasse
di un diario di bordo), i progressi nei molteplici settori
che ci riguardano.
Alcune di quelle notizie pubblicate sono ancora oggi
valide e attuali, altre invece, come per esempio la proposta del decentramento catastale (seppur illustrata
con enfasi a suo tempo, in convegni e articoli su periodici e giornali di settore, da coloro - ed erano tanti - che
ne intravedevano gli effetti positivi), sono fortunatamente state riposte in fondo al cassetto.
26
Tenuto conto dello sviluppo della tecnologia che ci
permette, quando funziona, di conoscere e scaricare in
tempo reale da qualsiasi punto spazio-temporale in cui
ci troviamo, notizie, pareri da parte di autorevoli esperti
e filmati, di qualunque argomento, compito di una
rivista di settore cartacea, come è la “nostra” Pitagora,
ritengo sia quello di segnalare e approfondire temi che
possono essere di pubblico interesse per la platea di
lettori cui è rivolta.
Immagino però che in occasione del raddoppio delle
candeline sulla torta leggeremo, con molta probabilità,
questo documento attraverso strumenti sempre più
high-tech che ci consentiranno di sfogliare virtualmente le varie pagine che lo compongono, magari accompagnati da filmati e brani musicali per fornire una maggiore accoglienza mediante un rapporto più confidenziale con l’utenza.
Quando ciò avverrà, chi è da sempre abituato a
maneggiare qualcosa di tangibile (come può essere un
manoscritto) dovrà farsene una ragione e convertirsi al
“nuovo credo”; gli altri (i ragazzi del terzo millennio)
non se ne accorgeranno neppure, ma di certo non potranno perdersi in paragoni come sono abituate a fare
alcune persone di pluriennale esperienza quando ricordano i “cari vecchi bei tempi”. O forse lo faranno anche
loro, quando si ritroveranno nel bel mezzo del cammin
della loro vita e avranno maturato il loro personale bagaglio culturale e di esperienza vissuta, che permetterà
di procedere con i consueti paragoni con ciò che era un
tempo ed ora non è più.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 3/2013
CONTINUA L’OPERAZIONE DI ALLINEAMENTO MAPPE A PADOVA
Dal 5 aprile si opera sui fogli delle sezioni E e G del catasto fabbricati e su alcuni del catasto terreni
Dal 5 aprile 2013 sono iniziate le lavorazioni di "allineamento mappe" delle particelle ricadenti nel comune di
Padova sui fogli del Catasto Fabbricati della sezione E (fogli da 1 a 18) e sul fogli 1, 2,4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17,
18, 19, 20 e 21 della sezione G (sono esclusi i fogli 3, 6, 9,
10, 14 e 15). I fogli del Catasto Terreni interessati dalle lavorazioni sono: fogli dal 106 al 113, 130, 131; dal 140 al
150, 153, 154, 155; dal 157 al 165; dal 182 al 187, 192,
193, 194; dal 197 al 202.
Ne dà notizia il direttore della sezione Territorio dell’ufficio provinciale di Padova dell’Agenzia delle Entrate, riportando la seguente informativa.
Ai fini della redazione delle dichiarazioni Docfa, non sarà più possibile "costruire" unità immobiliari con il vecchio
identificativo del Catasto Fabbricati (sez., fg., mapp.), ma
solo con il nuovo foglio e mappale corrispondente al Ca-
tasto Terreni. Soltanto per le denunce di variazione che
non comportano la modifica del subalterno (es. per modifiche interne, ultimazione fabbricato ...... ) potranno essere
indicate in "variazione" le unità con i vecchi identificativi.
Se con la denuncia Docfa vengono trattate tutte le unità
ricadenti in una particella, è possibile sopprimerle con i vecchi identificativi, ma le unità derivate dovranno essere costituite con la nuova identificazione corrispondente al Catasto
Terreni. Per tutti gli altri casi dovrà essere richiesto all'Ufficio
il preventivo allineamento della particella interessata.
La richiesta di allineamento tramite l'apposito stampato (pubblicato accanto) potrà essere presentata direttamente in Ufficio presso la segreteria del Catasto Fabbricati o inviata tramite posta elettronica all'indirizzo
[email protected]. Referente l'attività il
geom. Meduri 049.7811422.
La porzione del territorio del Comune
di Padova interessata dall’attività di
allineamento mappe.
Pitagora /2013
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
27
28
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 3/2013
COMUNE DI PADOVA - CORRISPONDENZE CATASTO TERRENI E CATASTO URBANO
SEZIONI : A = ALTICHIERO - B = CHIESANUOVA - C = BRUSEGANA - D = PONTE DI BRENTA - E = CAMIN
F = CENTRO STORICO - G = SALBORO
urbano
urbano
urbano
urbano
terreni
terreni
terreni
terreni
foglio sezione/foglio.porzione foglio sezione/foglio.porzione foglio sezione/foglio.porzione foglio sezione/foglio.porzione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
B/1
A/1
A/2
A/4.1
A/4.2
A/3
B/3
B/2
A/10
A/12.1
A/5.1
A/6.1
A/5.2
A/7.1
A/6.2
A/6.3
A/7.2
B/4
B/5
A/11.1
A/11.2-A/12.2
A/12.3
A/5.3
A/5.4-A/8.1
A/7.3-A/8.2
A/7.4-A/8.3-A/9.1
A/9.2
A/13.1-A/14.1
A/8.4-A/14.2
A/15
A/16
A/17
A/18
A/19-D/1.1-D/2.1
B/7
B/8
B/6
B/9
B/10
B/11.1
A/20.1
A/13.2-A/14.3
A/13.3-A/21.1-A/23.1
A/13.4-A/14.4-A/21.2
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
A/23.4-A/25.1
A/21.4-A/24.1
A/24.2
A/22
D/3
D/4.1
D/2.2
D/1.2-D/2.3
D/1.3
D/2.4-D/4.2
D/1.4
B/11.2
F/1
A/23.5-A/25.2
A/20.6-A/25.3
A/25.4-D/7.1
A/23.6-A/25.5
A/24.3
A/25.6
A/25.7-D/7.2
A/24.4-D/5.1
A/24.5-D/5.2
D/5.3
D/5.4
D/6.1
D/6.2-D/8.1
D/4.3-D/6.3-D/8.2-D/9.1
D/4.4-D/9.2
B/13.1
B/12.1
B/13.2
B/13.3
B/11.3-B/13.4
B/13.5
F/2
F/3
F/4
F/5
F/6
F/7
F/8
D/7.3
D/8.3-D/7.4
D/8.4-D/9.3
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
F/11
F/12
F/13
E/1.1
E/1.2-E/2.1
E/3
E/4.1
E/4.2
E/4.3
E/5
E/6
C/1
C/2.1
C/2.2-C/6.1
C/2.3
B/14.2-B/15.4-C/2.4
B/14.3
B/15.5
C/2.5-C/3
C/4.2
C/4.3
F/16
F/14
F/17
F/15
F/18
F/19
E/1.3-G/1.1
E/1.4
C/5
C/6.2
C/7
C/8.1
C/4.4-C/8.2
F/20
F/21
F/22
G/1.2
G/1.3-G/2.1
G/2.2
E/2.2
E/7
E/8
E/9
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
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175
176
177
178
179
180
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182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
G/1.4-G/4.1
G/1.5-G/4.2
G/1.6-G/2.3-G/4.3
G/3.3
G/4.4
G/4.5
G/2.4-G/4.6-G/5.1
G/5.2
E/14
E/15
E/16
E/17
E/18
C/10
C/11
C/12
C/13.1
C/13.2
C/13.3
C/14
C/15
C/16
C/17
C/18
C/19
C/20
C/9.2-C/13.4
C/9.3-G/6.1
G/6.2
G/7.1
G/7.2-G/8.1
G/8.2
G/7.3-G/12.1
G/7.4-G/12.2
G/7.5-G/8.3-G/13.1
G/6.3-G/9.1
G/6.4-G/10.1
G/6.5-G/9.2
G/10.2
G/11
G/12.3
G/13.2
G/10.3-G/14
G/9.3-G/15
45
46
47
48
49
50
51
A/14.5
A/14.6-A/21.3
A/20.2
A/20.3
A/20.4-A/23.2
A/20.5-A/23.7
A/23.3
96
97
98
99
100
101
102
D/9.4
B/12.2
B/14.1-B/15.1
B/15.2
B/15.3-C/4.1
F/9
F/10
147
148
149
150
151
152
E/10
E/11
E/12
E/13
C/9.1-G/3.1
G/3.2
197
198
199
200
201
202
G/16
G/18
G/17
G/20
G/19
G/21
Pitagora /2013
fogli già allineati (sez: F)
fogli in lavorazione
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
29
La bacheca di aprile
CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO
Giovanni Spinello
via Specola 24, Arzergrande
tel. 380 3686303
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Diploma 2010. Tirocinio in uno studio
tecnico e stage nell’ufficio tecnico di
Arzergrande. Cerco lavoro come tecnico geometra. Utilizzo eccellente di
Autocad nella progettazione in 2D. Sto
affrontando un corso per la progettazione in 3D.
Annamaria Centenaro
via Desman 294, Borgoricco
tel. 328 6968901
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Diploma 1994. Ho lavorato presso vari
studi tecnici; dal 2009 ho aperto la partita Iva come disegnatrice tecnica.
Buona conoscenza dei programmi: autocad, allplan, word; progettazione,
ideazione di disegni tecnici con soluzioni di arredo, svolgimento pratiche
edilizie, stesura di perizie di stima.
Buona comunicazione con i clienti e
disponibilità a svolgere lavoro di segreteria. Disposta ad una collaborazione
saltuaria e ad eseguire i lavori da casa.
Stefano Previato
via Col. Dabormida, Padova
tel. 340 6553044
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Diploma 2010. Sono un geometra libero professionista, con più di sei anni di
esperienza nell’ambito estimativo, progettuale, redazione volture, successioni, Ace, Docfa. Offro collaborazione ai
colleghi per la redazione delle pratiche
sopra elencate a prezzi vantaggiosi.
Filippo Bacchin
Cartura, tel. 329 3123435
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Diploma 1989. Libero professionista
abilitato con esperienza nella progettazione civile, stesura di capitolati e computi-metrici-estimativi, redazione di Psc
e Pos (sono coordinatore sicurezza), direzione lavori e contabilità di cantiere,
conduzione di cantiere e rapporti con
fornitori, perizie di stima, catasto. Uso
di Office, Autocad, Cad 3d, Photoshop,
Adobe. Offro collaborazione.
Giulio Menichetti
via C. Battisti 9, Monselice
tel. 0429 98529; 349 1930311
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Cerco uno studio di un geometra nelle
zone tra Este, Monselice e Stanghella
per svolgere il praticantato.
Giuseppe Marco Trovato
Padova - tel. 340 251892
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Diploma 2012. Cerco lavoro come disegnatore 2D e 3D. Ho ottime competenze
di Autocad (2D, 3D, Revit), del pacchetto Office e buone conoscenze dei princi-
pali programmi di programmazione.
Francesco Zanovello
via Mantova, Rubano
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Diploma 2010. Esperienze di disegnatore e varie mansioni di ufficio tecnico.
Cerco impiego presso uno studio tecnico o in un ufficio tecnico.
Alberto Bassan
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tel. 348 0599249, [email protected]
Diploma 2008. Quattro anni di collaborazioni con studi tecnici, cantiere, progettazione, ristrutturazioni, pratiche edilizie. Cerco impiego, part-time o full-time, disponibile ad aprire partita Iva.
Corrado Lazzarini
via monte Ceva 11, Padova
tel. 349 8170760
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Diploma 2007. Cerco un ufficio tecnico dove sviluppare l’esperienza fatta come praticante.
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piazza D.D.Favero, Padova
tel. 348 3946618, [email protected]
Diploma 2008. Laurea triennale facoltà
di architettura Iuav Venezia, stage presso
studio di architettura, uso di programmi
autocad, archicad, photoshop, indesign,
office. Disponibilità part-time e full-time
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Ing. Luigi Lago
largo Parolini 108, Bassano del Grappa
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Società di ingegneria con sede operativa a Bassano del Grappa cerca giovane
tirocinante per praticantato.
Sav Engineering - ing. Sandro
Vanin
viale Europa n.7/b, Borgoricco
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Cercasi neodiplomato, preferibilmente
residente in zone limitrofe a Borgoricco, da inserire nel proprio organico come praticante. Lo studio si occupa principalmente di progettazione strutturale,
termotecnica, impiantistica, idraulica.
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Arch. Giulio Visentin
via Vigonovese 417, Padova
tel. 349 7947009
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Cerco praticante geometra per il periodo di tirocinio.
Fortebis
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Cerchiamo geometri su tutto il territorio italiano da inserire nel nostro
network di professionisti (Italia ed
Europa) per la gestione di progetti rete relativi a: apertura e/o ristrutturazione punti vendita negozi primari
marchi italiani e interventi di riqualificazione agenzie bancarie. Si richiede esperienza minima di 5 anni nel
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
settore della progettazione, della direzione di cantiere e della gestione di
pratiche autorizzative, nonché la conoscenza dei principali programmi di
grafica (Autocad) e controllo contabilità. È inoltre richiesta l’abilitazione all’esercizio del ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione e la conoscenza della lingua inglese.
Trentin & Partners S.r.l.
Monselice
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Importante studio di perizie assicurative cerca collaboratori da inserire
nella propria struttura. Se interessati
inviare cv.
Pitagora 3/2013
Informazioni
Il Fisco sulla casa: nuova guida dell’Agenzia
È dedicata alla tassazione degli immobili, alle imposte sulle compravendite e sulle locazioni, alle norme
fiscali sulle successioni e donazioni e
alle agevolazioni per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica la
seconda parte dell’Annuario del contribuente, pubblicato dall’Agenzia
delle Entrate e reperibile sul sito.
Questo il sommario:
1. La tassazione sugli immobili.
Classificazione e rendite catastali degli immobili; Irpef dovuta sugli immobili; tassazione degli immobili all’estero; Imu.
2. Le imposte sulle compravendite.
Acquisto di fabbricati ad uso abitati-
vo; acquisto della prima casa; credito
d’imposta per il riacquisto della prima casa; vendita di un immobile.
3. Le locazioni. Regime ordinario di
tassazione; sistema della “cedolare
secca”; registrazione dei contratti e
pagamento dell’imposta di registro.
4. La successione e la donazione di
immobili. Imposte sugli immobili
ereditati; dichiarazione di successione; donazioni di immobili.
5. Agevolazioni su ristrutturazioni
e conseguimento di risparmio
energetico. Detrazione del 36% per
l’acquisto e la ristrutturazione; detrazione del 55% per interventi di risparmio di energia.
Iva al 10% su manutenzione di impianti termici
Alla manutenzione degli impianti
termici si applica l’Iva agevolata al
10%. Lo rende noto l’Agenzia delle
Entrate con la Risoluzione 15/E del 4
marzo 2013. Il Fisco precisa però che
l’aliquota agevolata non vale se il
contratto di manutenzione comprende anche altre prestazioni, come ad
esempio la responsabilità civile verso
terzi, per le quali non è indicato un
corrispettivo distinto. Se un’impresa
ha addebitato all’utente l’Iva con aliquota ordinaria al 21%, deve restituire la quota eccedente e chiedere il
rimborso al Fisco entro due anni. Per
poter recuperare le somme, l’impresa
deve dimostrare l’effettiva restituzione del tributo.
Agevolazioni fiscali 50 e 55 per cento
Detrazione 50 per cento. Con la
Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013
l’Agenzia delle Entrate formalizza la
nota del 14 marzo 2013, con cui è riconosciuta la possibilità di fruire della detrazione Irpef per il recupero
edilizio (36/50 per cento) anche per
l’installazione di impianti fotovoltaici finalizzati alla produzione di energia elettrica a servizio dell’abitazione
e non per scopi commerciali. Allo
stato tale agevolazione è prevista solo fino al 30 giugno 2013. La detrazione, precisa la risoluzione, è esclu-
sa quando la cessione dell’energia
prodotta in eccesso ha fini commerciali, come, ad esempio, nei casi in
cui l’impianto non è posto al servizio
dell’abitazione oppure ha una potenza superiore ai 20 kW.
Detrazione 55 per cento. È online
sul portale dell’Enea (http://finanziaria2013.enea.it), il sito per la trasmissione delle richieste di detrazione fiscale 55% per interventi di riqualificazione energetica effettuati nel 2013.
Tale agevolazione fiscale scadrà il 30
giugno 2013.
Opuscolo sul Piano casa regionale
All’indirizzo www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/pianocasa, è pubblicato il primo numero di
un opuscolo di informazione sul Piano
casa, in vista della scadenza del 13 no-
vembre prossimo, attraverso il quale la
regione pubblicherà i dati del monitoraggio, relativamente all’applicazione
dal 2009 a oggi. L’ipotesi è di renderlo stabile e con procedure più semplici.
Pitagora 3/2013
Giovani professionisti
É stato pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 76 del 30 marzo 2013 il
decreto ministeriale 28 marzo 2013,
del Ministero dell'Economia e delle
Finanze “Approvazione di modifiche
agli studi di settore relativi al periodo
di imposta 2012”. Il decreto considera gli introiti dei primi anni e evita gli
accertamenti del Fisco ai giovani professionisti impiegati come collaboratori negli studi già avviati. Essi infatti percepiscono spesso un compenso
forfettario. Per questo motivo nel correttivo è stata introdotta la variabile
“ore dedicate all’attività”, che agevolerà i professionisti iscritti all’albo da
non più di sei anni che lavorano per
un unico cliente, ossia lo studio in cui
prestano la loro collaborazione.
Scia: no imposta di bollo
Con la Risoluzione n. 24/E dell’8
aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha
fornito chiarimenti in ordine al corretto trattamento dell’imposta di bollo.
Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che Enti e privati devono presentare al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco per l’esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di
prevenzione incendi: non assoggettati.
Nulla osta di fattibilità che i titolari
delle attività soggette al controllo dei
Vigili del Fuoco possono richiedere
preventivamente al Comando provinciale: assoggettato;
Richieste di verifiche in corso d’opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi: soggette
all’imposta di bollo nella misura di
euro14,62 per ogni foglio.
Se, a seguito di verifiche in corso
d’opera, l’amministrazione procede
all’emanazione di un atto amministrativo, sia l’istanza che il relativo atto rilasciato devono essere assoggettati ad
imposta di bollo.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
31
Informazioni
Servizi di interscambio con i comuni ai fini Tares
Il 29 marzo 2013 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate che disciplina le modalità di interscambio
con i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, ai
sensi dell’articolo 14, comma 9, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma
387, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. La notizia si trova sul sito
dell’Agenzia delle Entrate, ma al
vecchio indirizzo www.agenziaterritorio.it: Servizi on line per Istituzioni/Portale per i comuni/Approfondimenti sui servizi e documentazione
tecnica. Le regole tecniche sono
contenute nella documentazione accessibile da un link sulla pagina.
In particolare il documento conte-
nente le regole tecniche descrive i
formati utilizzati dall’Agenzia delle
Entrate per fornire ai Comuni le superfici calcolate, ai sensi del Dpr
138/1998, comprensive o meno delle aree scoperte, i formati utilizzati
dai Comuni per segnalare all’Agenzia le unità immobiliari con scostamenti significativi tra le superfici
calcolate ai sensi del Dpr 138/1998 e
i dati in loro possesso. Il tracciato
per l’interscambio dei dati di superficie ai fini dell’accertamento del tributo Tares è stato predisposto sulla
base di quello già in uso per l’applicazione della Tarsu, che continuerà
ad essere fornito. Per entrambe le
forniture sono presenti per ciascuna
unità immobiliare, i seguenti dati:
identificativo catastale, intestatari
catastali e indirizzo presente nella
banca dati.
La data dalla quale è assicurato
l’uso di tali dati non è ancora nota.
Nuovo Iban per il Collegio, la Fondazione e la Mediazione
Il 29 aprile la banca Antonveneta è
stata incorporata dal Monte Paschi di
Siena e ha assunto la nuova denominazione di Banca Monte dei Paschi
di Siena. La cosa rileva perché, essendo questa la banca del Collegio,
della Fondazione e dell’Organismo
di Mediazione, è cambiato l’Iban di
tutte e tre i soggetti, mentre è rimasta
invariata l’operatività presso l’Agenzia Stazione, piazzale della Stazione,
7, 35131 Padova. Diamo qui i nuo-
vi codici utili per i versamenti.
Iban Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova
IT 68 V 01030 12105 000001673073
Iban Fondazione Geometri del
Gattamelata
IT 60 M 01030 12105 000001947564
Iban Organismo di Mediazione
IT 31 K 01030 12105 000002010895
Eurocodici pubblicati
Sulla G.U. n. 73 del 27 marzo 2013,
suppl. n. 21, è stato pubblicato il D. M.
31 luglio 2012 - «Approvazione delle
appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l’applicazione degli
Eurocodici». Gli Eurocodici pubblicati dal CEN (European Committee
for Standardization), e le relative Appendici Nazionali, costituiscono un
importante riferimento per l’applicazione delle Norme Tecniche per le
Costruzioni, le quali stabiliscono che
per quanto non espressamente specificato, ci si può riferire a normative di
comprovata validità, quali quelle fornite dagli Eurocodici con le relative
Appendici Nazionali.
Il DM stabilisce i Parametri tecnici
di cui alle Appendici Nazionali agli
Eurocodici riportate negli allegati,
che sono i seguenti: Eurocodice 0:
Criteri generali di progettazione strutturale; Eurocodice 1: Azioni sulle
strutture; Eurocodice 2: Progettazione
delle strutture in calcestruzzo;
Eurocodice 3: Progettazione delle
strutture di acciaio; Eurocodice 4:
Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo; Eurocodice
5: Progettazione delle strutture di legno; Eurocodice 6: Progettazione delle strutture di muratura; Eurocodice 7:
Progettazione geotecnica; Eurocodice
8 - Progettazione delle strutture per la
resistenza sismica; Eurocodice 9: Progettazione delle strutture di alluminio.
Il DM, con i relativi allegati, si può
scaricare da www.normattiva.it
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova
via Fornace Morandi 24 - 35133 Padova - Tel. 049 8757788 - Fax 049 661124 - e-mail: [email protected]
ORARIO DI RICEVIMENTO: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30
COMMISSIONE PARCELLE: riceve ogni primo e terzo lunedì del mese, su appuntamento.
COMMISSIONE NEO ISCRITTI - DONNE GEOMETRA: riceve il primo martedì del mese, senza appuntamento.
Ufficio staccato di FONTANIVA
presso Centro Padre Odone Nicolini - via Umberto I, 27 - tel. 0495942943, fax 049 5941749
Lunedì ore 9-12.30
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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 3/2013
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Pitagora 3 - Collegio Geometri Padova