ISSN 2239-0383 3/2013 maggio Numero 3 - Anno 11 - maggio 2013 - Poste Italiane s.p.a. Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2004 n° 46) - art. 1, comma 1, DCB Padova - con I.P. Bimestrale di informazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova PITAGORA DECIMO ANNIVERSARIO 2 Geometri e futuro Pierluigi Capuzzo 4 Cassa: il rinnovo dei delegati 6 Condominio: La riforma Roberto Giacon 19 I Geometri padovani vincono la Tip Cup Michele Levorato 20 Indice analitico: Pitagora 2003-2013 27 Allineamento mappe a Padova Pitagora n. 3/2013 Bimestrale ufficiale di informazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova via Fornace Morandi, 24 35133 Padova tel. 049 8757788 - fax 049 661124 e-mail: [email protected] www.geometri.pd.it SOMMARIO Presidente Geom. Pierluigi Capuzzo Segretario Geom. Oddone Zecchin Tesoriere Geom. Paolo Pol Consiglieri Geom. Giovanna Baldin Geom. Moreno Benetazzo Geom. Luca Biadolla Geom. Samuela Boggian Geom. Giovanni Dal Zotto Geom. Maurizio Falasco Geom. Giuseppe Gazzin Geom. Michele Levorato Geom. Marco Mason Geom. Sandro Merlo Geom. Michele Rizzo Geom. Elena Tresoldi Direttore Pierluigi Capuzzo Referente per il Collegio Chiara Cattani Direttore responsabile Barbara Ammanati Iscrizione al Tribunale di Padova n. 1852, 11 luglio 2003 Editore Lettera srl, Galleria Scrovegni 7 tel. 0498805776; fax 8302577 35121 Padova [email protected] - www.lettera.org Pubblicità Lettera srl, Galleria Scrovegni 7 tel. 0498805776; fax 8302577 35121 Padova [email protected] Stampa Nuova Grafotecnica snc via Leonardo da Vinci 8, 35020 Casalserugo (PD) Privacy Lettera srl è responsabile dell’indirizzario dei geometri della provincia di Padova, e si impegna a utilizzarlo ai soli fini della spedizione della rivista. Copyright Gli articoli pubblicati sono protetti dalla legge sulla proprietà intellettuale e del diritto d’autore. Chiuso in redazione il 7 maggio 2013 Geometri e futuro di Pierluigi Capuzzo La consegna dei timbri ai neoiscritti Cassa. Il rinnovo del Comitato dei delegati 2013-2017 Ai primi due posti i candidati di Padova, riconfermati 2 3 4 Osservatorio Geometri Triveneto: il prossimo impegno Sotto esame l’abbandono della professione di Chiara Cattani 5 Ci colpisce la crisi e anche l’inasprimento dei rapporti La testimonianza di una geometra al Congresso di Rimini di Claudia Miani 5 Condominio. La riforma poteva essere più sostanziale Entrerà in vigore il 18 giugno 2013 di Roberto Giacon Gli articoli modificati I Geometri Padovani vincono la T.I.P. Cup 2013 A giugno a Jesolo il campionato nazionale di Michele Levorato I cinquanta numeri di Pitagora La rivista del Collegio è nata nel 2003 La bacheca di aprile Informazioni Il Fisco sulla casa: nuova guida dell’Agenzia Iva al 10% su manutenzione di impianti termici Agevolazioni fiscali 50 e 55 per cento Opuscolo sul Piano casa regionale Giovani professionisti Scia: no imposta di bollo Servizi di interscambio con i comuni ai fini Tares Nuovo Iban per il Collegio, la Fondazione e la Mediazione Eurocodici pubblicati Pitagora 3/2013 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 6 9 19 20 30 31 32 1 EDITORIALE di Pierluigi Capuzzo presidente Geometri e futuro utti noi, geometri italiani che da sempre esercitiamo questa professione, abbiamo il polso della situazione che stiamo vivendo e che si inserisce in un contesto del Paese che non è meno critico. Tutti noi, quindi, avvertiamo la necessità che qualcuno ponga una seria mano per invertire questo trend. Poco ci aiuta la politica centrale, che ancora vorrebbe riempire i piatti della gente con i princìpi, senza rendersi conto che i princìpi non si mangiano, e a volte la contingenza impone di trovare la soluzione più pratica, prescindendo per quanto possibile, appunto, dai princìpi. A quelle difficoltà, determinate dalla durissima congiuntura economica, per noi geometri si assomma il fatto di avere un futuro incerto. Nel senso che, come purtroppo non è ancora ben noto ai più, la cosiddetta riforma Gelmini ha cancellato l’Istituto Tecnico per Geometri trasformandolo in Istituto dell’area tecnologica con specializzazione in Costruzioni, Ambiente e Territorio (C.A.T.). In pratica, come purtroppo non è ancora ben noto ai più, i ragazzi che si diplomeranno dopo il 2015 non potranno più fregiarsi del titolo di geometra, acquisibile soltanto dopo l’iscrizione all’albo. Sembra quasi di essere di fronte a una nuova professione, come se, in buona sostanza, fossimo in fase na- T Anche al Congresso di Rimini è stato ribadito che togliere la parola “geometri” dal nome dell’Istituto tecnico non è stato un beneficio della riforma, che peraltro, con i nuovi programmi sembra voler annientare l’essenza stessa del nostro lavoro, cioè gestire gli interessi immobiliari delle famiglie. E questo lo hanno sempre fatto i geometri. 2 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA scente. Si ha l’impressione che i nuovi programmi non arrivino a sottolineare che il geometra è tecnico principe nella gestione, nella tutela, nella manutenzione ancorché nella costituzione della proprietà privata, che è del resto il nostro lavoro, ciò che abbiamo sempre fatto, quello che ci ha portato sin qui, è la nostra vita, è la nostra prosperità. Noi rifuggiamo da questa immagine con tutte le nostre forze perché non è la nostra, e anche dal voler rinnegare ciò che siamo stati, ciò che siamo e ciò che dobbiamo continuare a essere. Sembra che questo legislatore sia alla ricerca di una nostra trasformazione a ogni costo, anche a quello di farci perdere un’identità quasi secolare in nome di una malintesa modernità. Che speranza abbiamo se non ci consideriamo un’entità consolidata tanto da dover permettere di riscrivere nella sostanza la nostra ragione sociale? Cosa fa il geometra nella società? Lo si vada a chiedere alle centinaia di migliaia, ai milioni di nostri clienti che ci incaricano giornalmente per gestire i loro interessi immobiliari, modesti o meno che siano. Ovvio, con tutti gli aggiornamenti del caso: il mondo corre, ma noi non siamo rimasti indietro né intendiamo farlo. Quello che sono e che fanno i geometri è noto e arcinoto. É la politica del- Pitagora 3/2013 A sinistra, il Palacongressi di Rimini, dove si è tenuto il Congresso nazionale Geometri e Geometri Laureati. In questa pagina, l’immagine che illustra il tema del congresso: Geometra: ruolo e competenza in evoluzione. la nostra dirigenza centrale sin qui perseguita che ci ha portato ad avere una scuola che ha cancellato il nostro nome e rivisto, in peggio, i programmi d‘insegnamento, scellerata disattenzione che ci sta costando caro. Ce lo hanno detto i dirigenti scolastici al Congresso di Rimini del mese scorso: rafforzate la professionalità e approfondite la preparazione specifica. Siamo critici nei confronti di chi ha permesso tutto questo, che purtroppo ha radici lontane. Noi, dal canto nostro, facciamo la nostra parte. LA CONSEGNA DEI TIMBRI A 16 NUOVI ISCRITTI ALL’ALBO Il 28 marzo 2013 nell’auditorium del Collegio sono stati consegnati i timbri pofessionali a sedici neoiscritti. Sono, in ordine alfabetico: Fabio Bordin di Albignasego, Gianluca Braghetto di S. Giorgio delle Pertiche, Valentina Caccin di Borgoricco, Alberto Cesarotto di Albignasego, Cristina Fantinato di Camposampiero, Luisa Ferro di Saletto, Gianluca Garbo di Cartura, Elena Gennaro di Casale di Scodosia, Nicholas Lorenzin di S. Giorgio delle Pertiche, Cristian Mazzon di Camposampiero, Luca Miolo di Villafranca Padovana, Fabio Nalesso di Villanova di Camposampiero, Nicola Picelli di Baone, Valentina Pilli di Albignasego, Ivan Riolfo di Mestrino, Nancy Zaramella di Curtarolo. Luisa Ferro e Elena Gennaro non erano presenti. Il timbro è stato consegnato anche a un geometra già iscritto, Gianpaolo Gottardo di Padova, che ne aveva fatto richiesta. Pitagora 3/2013 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 3 Cassa di Previdenza I risultati delle elezioni per il quadriennio 2013-2017 Ai primi due posti i candidati di Padova, entrambi riconfermati dopo il primo mandato. Le votazioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati, avvenute il 2627 e 28 febbraio 2013, hanno eletto 12 delegati su base regionale. Il Collegio di Padova prevede, in base al numero di iscritti, la nomina di due rappresentanti. Ai primi due posti hanno ottenuto così l’elezione i candidati di Padova, Chiara Cattani e Oddone Zecchin, confermando l’impegno sinora svolto a rappresentare gli iscritti nelle varie problematiche legate alla previdenza ed assistenza di categoria. In particolare la collega Chiara Cattani, quale coordinatrice dell’Osservatorio Geometri Triveneto, ha presentato anche al Congresso nazionale del Cng, tenutosi a Rimini nei giorni scorsi, la ricerca effettuata sul territorio triveneto legata al tema del welfare professionale, ove ha evidenziato quali sono state le aspettative e le proposte dei giovani geometri per il futuro. L’Osservatorio si sta preparando a concludere un’altra indagine - riferisce la collega - legata alla comprensione delle motivazioni che spingono i giovani geometri a cancellarsi dagli Albi, proprio per proseguire nell’azione di studio dell’andamento della categoria di fronte al grave momento di crisi. Il 7 maggio la presidenza della Cassa ha proclamato ufficialmente i 150 eletti, i quali si insedieranno al primo Comitato dei Delegati che si svolgerà a Roma a fine del mese di maggio. I delegati eletti nel Veneto per il quadriennio 2013-2017 ELETTI NEL VENETO 1. CATTANI CHIARA 2. ZECCHIN ODDONE 3. SCALI ROBERTO 4. BENVEGNÙ ALESSANDRO 5. BONAFINI NICOLA 6. MARCHIORO LINO 7. MOMI LEO 8. RIZZO GIOVANNI 9. ZANE FABIO 10. DALLA VEDOVA GIOSUÈ 11. CAZZARO MICHELE 12. PAVIATO VINCENZO Voti Collegio Venezia Collegio Verona Collegio Belluno Collegio Padova Collegio Vicenza Collegio Rovigo 526 486 486 479 464 462 457 444 436 416 415 371 62 63 75 63 71 64 68 100 67 68 96 67 11 6 103 9 96 13 6 19 6 8 21 5 34 22 18 28 21 20 28 25 28 58 18 19 144 143 52 67 53 52 72 61 65 44 55 39 86 71 64 139 60 138 72 65 66 71 58 67 58 55 51 53 46 50 58 47 53 56 43 126 PRIMI TRE NON ELETTI FUGA ANDREA di Treviso con 125 voti MASON MARCO di Padova con 86 voti LUNARI FEDERICO di Rovigo con 55 voti 4 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 3/2013 Collegio Totale Treviso Veneto 131 126 123 120 117 125 153 127 151 111 124 48 526 486 486 479 464 462 457 444 436 416 415 371 Osservatorio Geometri Triveneto: il prossimo impegno di Chiara Cattani coordinatrice L’Osservatorio ha in cantiere una nuova indagine, finalizzata a comprendere le motivazioni che hanno portato i giovani geometri a cancellarsi dall’Albo e/o dalla Cassa. Il focus è proprio quello di capire non solo il numero e l’età degli iscritti, ma soprattutto se e perché l’abbandono della libera professione avviene per la grave crisi del mercato del lavoro o perché magari essi non trovano i giusti equilibri tra compensi e prestazioni effettuate, motivo quest’ultimo che si insidia anche tra i geometri affermati e iscritti da anni. Il periodo preso in esame riguarda le tre ultime annualità, a partire dal 2010. Attraverso i singoli Collegi della nostra macro-regione abbiamo raccolto i dati che ora elaboreremo per definire la statistica. L’indagine sta coinvolgendo anche un’altra regione del Nord Italia, la Liguria. In generale i geometri interessati sono stati contattati e attraverso risposte a domande mirate di un questionario predisposto nello specifico, hanno delineato un quadro conoscitivo piuttosto interessante. Sarà cura dell’Osservatorio, prossimamente, preparare la presentazione di tutto il lavoro. La testimonianza di una geometra che al Congresso di Rimini ha preso visione dell’indagine sul welfare Ci colpisce la crisi e anche l’inasprimento dei rapporti tra professionisti di Claudia Miani, geometra, consigliere Collegio di Modena Con grande entusiasmo ho partecipato al 44° Congresso Nazionale Geometri e Geometri Laureati tenutosi a Rimini il 10-13 aprile scorso. Venerdì ho assistito, presso la sala del ponte, alla sessione sul tema “Welfare professionale Osservatorio geometri triveneto”. Premetto che svolgo la professione di geometra libero professionista da 25 anni: per i primi 12 in forma singola e per i restanti in forma associata. L’argomento trattato mi sta particolarmente a cuore perché, in momento di profonda crisi come quella che stiamo affrontando da ormai troppi anni, le categorie maggiormente colpite sono proprio le donne e i giovani. La collega geom. Chiara Cattani ha presentato ed esposto i risultati di un’indagine promossa dall’Osservatorio Geometri Triveneto, da cui sono emerse indicazioni utili poste all’attenzione della nostra Cassa di previdenza, l’unica in grado di attuare politiche di welfare professionale. Mi sento di condividere la scelta adottata: chi meglio dei colleghi, che quotidianamente devono rapportarsi con le problematiche inerenti la nostra vasta sfera di interesse professionale e non solo, potevano far emergere situazioni di profondo disagio e, soprattutto, individuare le cause che portano al calo delle iscrizioni? Purtroppo sono innumerevoli le difficoltà che la situazione contingente ha prodotto. Ne è una conseguenza anche l’aggravamento e inasprimento dei rapporti tra proPitagora 3/2013 fessionisti di area tecnica diplomati-laureati e sono sempre più frequenti attacchi finalizzati a smontare e ridurre le nostre competenze. Questo clima non può che influire negativamente sull’accesso alla professione da parte delle giovani leve, che accusano pure l’ elevata incidenza dei costi per avviare e mantenere uno studio professionale. In questo scenario, risentono pesantemente della situazione di forte crisi le donne, un’importante forza lavoro sia sul piano economico che sociale, ma che purtroppo non viene sufficientemente tutelata e agevolata nella conciliazione degli impegni di vita, di cura e di lavoro. Infatti, per una giovane donna pensare di accedere alla libera professione in forma autonoma, affrontando contemporaneamente la maternità, può diventare, più che un obiettivo, un miraggio. Fortunatamente il processo di femminilizzazione della professione di geometra ha portato a prendere in considerazione i problemi delle donne professioniste e a promuovere nuovi interventi, così come si spera che aumenti la presenza di giovani e donne nei consigli provinciali e nazionali di categoria. Ringrazio le colleghe che hanno creduto nell’utilità di questa indagine e l’hanno portata a compimento nell’interesse di tutta la categoria, e auspico che questa possa essere d' impulso a progetti analoghi anche in altri ambiti territoriali. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 5 Condominio La riforma poteva essere più precisa e sostanziale di Roberto Giacon, geometra Entreranno in vigore il 18 giugno 2013 le modifiche al Codice civile in fatto di condominio. Le principali novità riguardano diritti e obblighi dei condomini, le procedure, la gestione degli impianti centralizzati, il ricorso alla mediazione. 6 uella del condominio è una realtà ed una soluzione abitativa con la quale convivono quotidianamente, piacevolmente o meno, circa 30 milioni di italiani, e in molti casi è un ambiente ad elevata conflittualità, composto di molte regole e di altrettante eccezioni, che comportano una complessa e notevole casistica da gestire. Dal 1942 in Italia non sono mai state apportate modifiche ai dettami che regolano la vita in condominio. Il testo della riforma ha ora riscritto molti degli articoli del codice civile (tra il 1117 e il 1138) e ha modificato gli articoli di altre leggi. In settant’anni lo stile di vita e le esigenze sono cambiate ed evolute, per cui la riforma si basa su una serie di norme diventate ormai obsolete, appunto in virtù dei cambiamenti sociali e tecnologici avvenuti a ritmo incalzante soprattutto negli ultimi anni. Per questo, dopo una gestazione di Q COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA circa due anni, si è approdati lo scorso 17 settembre all’esame della Camera di un provvedimento di riforma della materia, il cui testo si compone di 32 articoli, poi approvato dalla commissione Giustizia del Senato in sede deliberante lo scorso 20 novembre e infine pubblicato, come legge n. 220 del 11 dicembre 2012, in Gazzetta ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012. Per disposizione esplicita, la nuova legge entrerà in vigore il 18 giugno 2013. Il codice civile ha previsto che ciascun condomino contribuisca alle spese che derivano dagli elementi di proprietà comune dell’edificio e, come previsto dall’art. 1123, le medesime vanno ripartite in misura proporzionale al valore dell’unità immobiliare di cui ciascuno è proprietario. Tale criterio, tuttavia, non è assoluto, lo sottolinea lo stesso articolo 1123 con le parole “salvo diversa convenzione”. Significa che, in virtù del principio di libertà contrattuale, i Pitagora 3/2013 condomini possono accordarsi diversamente sia con regolamento sia con delibera assembleare. La giurisprudenza si è pronunciata in questo senso sull’argomento precisando, naturalmente, che una diversa convenzione necessita, comunque, del consenso unanime dei condomini. Il valore di ogni singola unità immobiliare viene determinato con l’adozione del regolamento condominiale ed espresso in millesimi all’interno di una tabella. La ratio di fondo sta proprio nel principio di certezza dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini. A questo proposito, la legge precisa che l’amministratore, nel ripartire le spese, deve attenersi alle tabelle già esistenti. Per questi motivi le delibere assembleari che vadano a modificare tali tabelle necessitano del consenso unanime dei condomini a pena di nullità, tranne i casi previsti dall’art. 69 delle disposizioni attuative, che è stato modificato nel senso che non occorre più l’unanimità, ma basta la maggioranza degli intervenuti o la metà del valore dell’edificio quando “risulta che sono conseguenza di un errore o per mutate condizioni edilizie”. Con riguardo alla concreta ripartizione delle spese ai singoli condomini, è intervenuta la modifica dell’art. 1136, 2° comma. Infatti d’ora in poi per decretarne la validità, è sufficiente la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio. Anche l’impugnazione di tali accordi è stata modificata (art. 1137, 2° comma). Ogni condomino, assente, dissenziente o astenuto può chiedere l’annullamento entro 30 giorni. La riforma introduce anche un limite all’utilizzo delle deleghe, per cui, nei condomini di più di 20 appartamenti, un singolo condomino non potrà rappresentare più di 1/5 dei condomini o di 1/5 dei millesimi. Questa modifica rende nettamente più trasparente ed equa la gestione delle delibere assembleari evitando la “monarchia” da parte di singoli che, se delegati, monopolizzerebbero le delibere assembleari a loro piacimento andando a ledere così i principi base della convivenza in condominio. La mediazione civile per evitare il tribunale Per risolvere le numerose controversie condominiali che intasano le aule dei tribunali, è prevista una nuova forma di mediazione facoltativa, da avviare con una convocazione preventiva di almeno 20 giorni e da concludere entro 4 mesi. La mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti ad una conciliazione attraverso l’opera di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e terzo, che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale del problema senza attribuire ragioni e torti. Presso il Collegio di Padova è attivo un Organismo di mediazione abilitato a risolvere tali controversie. VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E GESTIONE IMPIANTI Altra importante introduzione in materia riguarda il regolamento condominiale e le sue violazioni che, contrariamente a quanto era previsto dalla scorsa normativa, ora saranno sanzionate con pene pecuniarie fino ad un massimo di 200 euro, che per i recidivi possono aumentare fino ad un importo di 800 euro. Alcuni dei cambiamenti riguardano anche la figura dell’amministratore che, per poter svolgere questo ruolo, dovrà aver frequentato un corso di formazione iniziale, oltre ad aver conseguito il diploma di scuola media superiore. Ma all’amministratore viene anche richiesto di godere dei diritti civili, di non essere stato condannato per reati contro il patrimonio e di non essere stato protestato. La nomina dell’amministratore sarà obbligatoria solo se i condomini sono in numero pari o superiore a nove, e il suo mandato non avrà scadenza ma, al termine di ogni anno, potrà essere licenziato per gravi inadempien- ze, come l’accertamento di irregolarità fiscali. Tra le inadempienze potrà esserci inoltre il non aver ottemperato all’obbligo di aprire uno specifico conto corrente sul quale far transitare tutti i movimenti di denaro relativi al condominio. Secondo quanto enunciato dalla nuova normativa, al momento della nomina, l’amministratore dovrà presentare una polizza assicurativa di responsabilità civile che copra gli atti compiuti nello svolgimento del mandato e i cui oneri saranno a carico dei condomini. Anche la gestione degli impianti centralizzati è stato oggetto di riforma. Se un condomino intende distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, può farlo unicamente a patto che il distacco non comporti squilibri all’erogazione di calore agli altri appartamenti e che contribuisca alle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto condominiale e per la sua conserva- Pitagora 3/2013 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 7 Sta per scadere il semestre di attesa Il 20 novembre 2012 la Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, ha approvato definitivamente la riforma di alcuni articoli del codice civile riguardanti il condominio. La legge n. 220 dell’11 dicembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2012. Entrerà in vigore il 18 giugno 2013. Sul sito www.normattiva.it gli articoli del codice civile modificati sono riportati per intero, nella nuova vigenza. zione e messa a norma. Questo in virtù dell’art. 3 della legge, che va a sostituire l’art. 1118 del Codice Civile. Con la riforma, scale ed ascensori sono equiparati nella ripartizione delle spese, mentre, viene riconosciuto il diritto di ogni singolo condomino di poter installare un impianto di ricezione televisiva individuale. Altre novità vengono introdotte con l’art. 16 riguardante il divieto di inserire nel regolamento condominiale norme che proibiscano la presenza di animali domestici nelle abitazioni. Infine, viene esplicitamente autorizzata la possibilità di condividere in rete, mediante appositi portali internet condominiali, tutti gli atti e i rendiconti (delibere, verbali, dati contabili, ecc.), anche se finora ciò non era esplicitamente vietato. Naturalmente l’accesso dovrà essere individuale e protetto. VIDEOSORVEGLIANZA: NON OCCORRE IL CONSENSO La riforma del condominio, a distanza di poche settimane dall’approvazione finale, ha già movimentato le aule di tribunale. Vi è stata un’importante sentenza da parte della Cassazione che aggiorna alcune specifiche contenute nel nuovo testo. Si tratta della sentenza n. 71 del 3 gennaio 2013, che allarga una previsione contenuta nella riforma del condominio, e cioè che per installare impianti di videosorveglianza sia necessaria l’approvazione qualificata da parte dell’assemblea dei residenti. Con la sentenza n. 71/2013 la Corte ha stabilito che il condomino può installare, senza il preventivo consenso dell’assemblea condominiale, una telecamera nell’area adibita a parcheggio in cui si siano verificati furti all’interno delle autovetture. Inoltre, essendo una decisione unilaterale dettata dall’urgenza, il condomino che vi abbia provveduto a sue spese, ha diritto al rimborso di quanto anticipato per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza. La Suprema Corte ha confermato quanto già ritenuto dal giudice di pace, che non ha ravvisato, nella con8 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA dotta del condomino, né una violazione della privacy, né una spesa indebita per la collettività condominiale. A maggior ragione, poiché urgente, l’onere sarebbe dovuto ricadere su tutti i condòmini: dunque, il diritto di rimborso è garantito. Sulla privacy, la Cassazione ha sentenziato che non sussiste violazione dell’altrui diritto alla riservatezza, escludendo così dalla tutela dell’art. 615-bis del Codice Penale. Infatti, la tutela dettata dall’art. 615–bis del codice penale attiene all’abitazione altrui, agli altri luoghi di privata dimora e alle appartenenze di essi, ossia tutti quei luoghi in cui il soggetto vive la sua vita privata per sottrarla a interferenze illecite di terzi. Tra pochi giorni saremo effettivamente operativi con questa riforma del condominio. Da professionista del settore posso dire che un rinnovamento era necessario e richiesto da decenni, tuttavia le modifiche ed innovazioni apportate con questa riforma del condominio potevano essere più precise e sostanziali, visti i due anni di gestazione trascorsi. Pitagora 3/2013 La riforma del condominio: la versione aggiornata degli articoli modificati Riportiamo, a cura della redazione, la legge 11 dicembre 2012, n. 220 (GU n. 293 del 17 dicembre 2012), Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, che entrerà in vigore il 18 giugno 2013. La maggior parte degli articoli riguarda la sostituzione in toto di articoli del codice civile: in tal caso la comprensione è immediata. Per gli articoli modificati in parte, sia del codice civile che di altre leggi, sotto l’articolo riportiamo, in colore, la nuova vigenza dell’articolo stesso come modificato dalla legge 220/2012. ART. 1 1. L’articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 1117. - Parti comuni dell’edificio «Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche». ART. 2 1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti: Art. 1117-bis. - Ambito di applicabilità «Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117». Art. 1117-ter. - Modificazioni delle destinazioni d’uso «Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti Pitagora /2013 giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico». Art. 1117-quater. - Tutela delle destinazioni d’uso «In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136». ART. 3 1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 1118. - Diritti dei partecipanti sulle parti comuni «Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma». ART. 4 Al primo comma dell’articolo 1119 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio». Articolo 1119 del codice civile modificato Art. 1119 - Indivisibilità Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 9 ART. 5 1. Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti: «I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni». Articolo 1120 del codice civile modificato Art. 1120. - Innovazioni I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 10 3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. ART. 6 1. L’articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 1122. - Opere su parti di proprietà o uso individuale «Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea». ART. 7 1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti: Art. 1122-bis. - Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili «Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’ammini- COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 3/2013 stratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative». Art. 1122-ter. - Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni «Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136». ART. 8 1. All’articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo»; b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori». Articolo 1124 del codice civile modificato Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune. ART. 9 1. L’articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 1129. - Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore «Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea Pitagora /2013 non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore. L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 11 intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini; 5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato. L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV. 12 Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica». ART. 10 1. L’articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 1130. - Attribuzioni dell’amministratore «L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio; 5) eseguire gli adempimenti fiscali; 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; 7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché’ le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate; 8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 3/2013 gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio; 9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni». ART. 11 Dopo l’articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente: Art. 1130-bis. - Rendiconto condominiale «Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo». ART. 12 1. Al primo comma dell’articolo 1131 del codice civile, le parole: «dall’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 1130». Articolo 1131 del codice civile modificato Art. 1131. Rappresentanza Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia Pitagora /2013 all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni. ART. 13 1. L’articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 1134. - (Gestione di iniziativa individuale) «Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente». 2. All’articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori»; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato». Articolo 1135 del codice civile modificato Attribuzioni dell’assemblea dei condomini Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione; 2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione; 4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 13 ART. 14 1. L’articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 1136. - Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni «L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore». ART. 15 1. L’articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 1137. - Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea «Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata 14 dall’autorità giudiziaria. L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile». ART. 16 1. All’articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107»; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Articolo 1138 del codice civile modificato Art. 1138 - Regolamento di condominio Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. ART. 17 1. Al numero 1) del primo comma dell’articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale». Articolo 2659 del codice civile modificato Art. 2659. Nota di trascrizione Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 3/2013 con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati: 1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale; 2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo; 3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticato le firme o l’autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza; 4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall’articolo 2826, nonché, nel caso previsto dall’articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest’ultima disposizione. Se l’acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l’atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto. ART. 18 1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: Art. 63. «Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministraPitagora /2013 tore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto». ART. 19 1. L’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente: Art. 64. «Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione». ART. 20 1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti: «L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi». Articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie modificato Art. 66. L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunan- COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 15 za in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi. ART. 21 1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente: Art. 67. «Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice. Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea. All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’e16 dificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario. Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale». ART. 22 1. L’articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente: Art. 68. «Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare». ART. 23 1. L’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente: Art. 69. «I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 3/2013 Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali». ART. 24 1. L’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente: Art. 70. «Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. ART. 25 1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti: Art. 71-bis. «Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni Pitagora /2013 precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica». Art. 71-ter. «Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini». Art. 71-quater. «Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare». ART. 26 1. Dopo l’articolo 155 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è inserito il seguente: Art. 155-bis. «L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all’articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice». ART. 27 1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 17 13, le parole: «con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile». Articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) modificato Art. 2 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile. ART. 28 1. All’articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio». 2. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile». Articolo 26, commi 2 e 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), modificato Art. 26 - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti Commi 2 e 5 2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. 5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile. 18 ART. 29 1. All’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice». Articolo 2-bis, comma 13, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), modificato Art. 2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri Comma 13 13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali. ART. 30 1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall’articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali. ART. 31 1. All’articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile,dopo le parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,» Articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile modificato Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini Comma 1 1. Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. ART. 32 1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale. La legge n.220/2012 si trova su www.normattiva.it. Il codice civile, le disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, e il codice di procedura civile, nella versione aggiornata, si trovano su www.altalex.com. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 3/2013 Sport geometri I Geometri Padovani vincono la T.I.P. Cup 2013 di Michele Levorato consigliere responsabile attività ricreative ella scorsa domenica 28 Aprile, presso il Centro Sportivo del Csi in via Gozzano a Padova, si è svolta la seconda edizione della “T.I.P Cup”, ovvero il torneo di calcio a 5 dedicato alle Istituzioni padovane. La manifestazione organizzata da Csi e dal Gruppo Sportivo della Polizia Locale, ha visto scendere in campo Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Questura di Padova, A.C.A.P, Croce Verde, G.s. Polizia Locale, Collegio dei Geometri e Sotto il Salone. Dopo alcuni anni in diverse manifestazioni, caratterizzati da buone prestazioni della nostra squadra di calcio, ma non coronate purtroppo dal successo finale, il mister Maurizio Falasco è riuscito finalmente a riportare alla vittoria il nostro Collegio Geometri. Questo titolo provinciale è nato grazie alla sua caparbietà, all’impegno e alla reazione di tutti i giocatori della squadra che in questi anni hanno sempre dimostrato carattere e coesione. N Dobbiamo segnalare in particolare la prestazione del nostro portiere Michele Rizzo che, grazie alle sue parate straordinarie, ci ha consentito di vincere ai calci di rigore dopo i pareggi in semifinale contro la Questura (2-2 nel tempo regolamentare vinta poi per 5-3) e nella finale con la Polizia Locale (0-0 nel tempo regolamentare vinta poi per 3-1). Un particolare ringraziamento va al Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Padova e al CSI Comitato di Padova che si sono prodigati per l’organizzazione del bell’evento e un saluto amichevole va a Tutti i Gruppi partecipanti. Quest’anno il 16° Campionato Nazionale di Calcio per Geometri si svolgerà al Lido di Jesolo dall’8 al 15 Giugno (www.geosport.it). Tutti i Colleghi iscritti, compresi i praticanti, desiderosi di giocare e fare “gruppo”, possono contattare direttamente Michele Levorato al numero di cellulare 340-8997480. Pitagora 3/2013 La squadra di calcio del Collegio è tornata a vincere una manifestazione sportiva provinciale superando ai rigori la squadra della Polizia Locale. Il campionato nazionale si svolgerà in giugno a Jesolo. Nella foto, i fautori di questa “epica” vittoria: Davide Bettio, Cristian Caione, Ferdinando Camera, Sergio Chiarello, Maurizio Falasco, Marchel Favero, Nicola Gobbo, Michele Levorato, Emiliano Madia, Luca Marcadella, Riccardo Radici, Michele Rizzo, Andrea Spolon e Mauro Zampieri. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 19 Anniversario I cinquanta numeri di Pitagora rivista del Collegio nata nel 2003 In dieci anni il Collegio, attraverso la rivista e il sito internet, ha fornito agli iscritti una informazione professionale precisa, apprezzata anche da altri soggetti istituzionali. 20 l numero 1 di Pitagora reca la data di ottobre 2003. Aveva in copertina la facciata della sede di viale Codalunga e conteneva articoli sulla professione, sulla scuola, sulla università e sulle donne geometra elette nei collegi del Nord Italia. Il formato era A4, con 22 pagine. Successivamente ha ridotto il formato e portato le pagine alle attuali 32. “Una parola sulla scelta del nome della testata Pitagora” scriveva nella presentazione la geometra Chiara Cattani, fin da allora referente per il Collegio. “Intitolarla al filosofo greco del VI secolo a.C. ci è parso significativo, omaggiando il suo pensiero che trattava il numero non in quanto concetto astratto, ma piuttosto come una dimensione quantificabile e geometrica delle cose. E sotto questo aspetto speriamo che sia di buon auspicio per la nostra categoria in questo momento di passaggio che vede proprio nella formazione la carta vincente per il futuro”. La formazione è stata infatti uno degli argomenti più trattati, accompagnando la nascita del corso di laurea triennale in Tutela e manutenzione del territorio presso la facoltà di Agraria dell’Università di Padova, esortando gli iscritti a coltivare l’aggiornamento professionale ben prima che questo fosse inserito nel codice deontologico e infine fosse imposto per legge, analizzando la riforma degli istituti tecnici. Lo stesso Collegio I COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA di Padova ha partecipato alla costituzione dell’Its Red (Risparmio energetico e nuove tecnologie in bioedilizia), attivato nel 2011 presso l’istituto Belzoni di Padova, che rilascia il diploma di Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile. L’indice analitico pubblicato nelle pagine seguenti rappresenta la varietà dei temi trattati, alcuni dei quali con articoli presenti in quasi tutti i numeri: la normativa, sia tecnica che professionale, l’edilizia, l’urbanistica, le nuove specializzazioni, il catasto, la previdenza (con occhio di attenzione per le donne e i giovani), la protezione civile. Chi desidera rileggere gli articoli può trovare sul sito del Collegio tutti i numeri della rivista in formato pdf. La figura professionale del geometra ha subito in questi dieci anni una evoluzione (che si teme possa trasformarsi in involuzione), aggravata dalla crisi economica che si è abbattuta particolarmente sull’edilizia. Il presidente Capuzzo ha ripetutamente mostrato i rischi di una non difesa della professione di geometra, che, come ha scritto nel numero scorso, “non è tuttologia, ma capacità di consulenza approfondita sui beni immobiliari altrimenti privi di un completo riferimento”. L’editoriale di questo numero, dedicato al Congresso di Rimini, mantiene alta l’attenzione sul futuro della professione. Pitagora 3/2013 INDICE ANALITICO Temi trattati in Pitagora dal numero 1/2003 al numero 2/2013 Il seguente indice analitico riporta i principali argomenti che sono stati trattati su Pitagora dal 2003 al 2013. Sotto ogni voce, c’è il numero e la pagina di Pitagora in cui si ALLINEAMENTO CATASTALE A 3/2005 ABRUZZO 4/2009 1/2010 28 21 22 ACCATASTAMENTO 1/2004 (edifici storici) 2/2007 (fabbricati rurali) 1/2008 (fabbricati non dichiarati) 3/2011 (fabbricati non dichiarati) 1/2012 (invio telematico) (fabbricati rurali) 3/2012 (convenzione coltivatori) 2/2005 17 10 24 AGEVOLAZIONI FISCALI 2/2004 3/2006 13 10 AGRIPOLIS 2/2004 6/2004 1/2005 5/2005 15 8 8 8 ALBO 5/2012 2/2013 4 15 ALBO D’ONORE 5/2011 2/2012 3/2012 3/2005 2/2006 9 18 ANTENNE TELEFONICHE 3/2005 (periodo transitorio) 5/2005 (norme tecniche) 4/2009 (nuove norme tecniche) 1/2010 (terremoto Abruzzo) AGENZIA DEL TERRITORIO 3/2006 (nuova sede) 4 AMBIENTE 29 ACUSTICA 1/2007 1/2011 2/2008 ACQUISTO IMMOBILI SULLA CARTA 14 27 10 10 ANTINCENDIO 5/2011 (Dpr n. 151/2011) 1/2013 (nuova modulistica) 11 7 ANTIRICICLAGGIO 2/2006 3/2006 4-5/2006 16 10 17 14 26 13 13 APPALTI 2/2006 (Codice) 17 ARBITRATO 2/2006 2/2007 4/2007 21 29 25 ARCHIVIAZIONE OTTICA 5/2008 ASSICURAZIONE 28 4 28 3 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 26 B Pitagora 3/2013 26 12 14 22 BONIFICA 5/2005 2/2008 20 6 BONIFICA CATASTALE 26 BORSE DI STUDIO 5/2007 1/2009 1/2010 24 26 10 C CALCE 5/2008 5 CALCIO 3/2007 3/2009 5/2011 31 30 28 CAMERA DI COMMERCIO 24 CASSA GEOMETRI 1/2005 (convegno Riccione) 5/2005 (congresso Palermo) 3/2007 (modifiche regolamento) 5/2008 (incontro iscritti) 4/2010 (modifiche regolamento) 2/2011 (Unico) 3/2012 (sostenibilità) 1/2013 (bilancio mandato delegati) 2/2013 (incontro iscritti) 3 4 28 2 24 23 20 27 4 CATASTI STORICI BANDI EUROPEI 4/2011 28 BIOEDILIZIA 1/2007 3/2007 4/2008 20 2/2007 1/2012 (Dl. liberalizzazioni) 2/2012 (nuova normativa) 1/2013 (sintesi) 3/2006 5/2012 3/2005 ANTISISMICA 4/2010 4-5/2006 BIENNALE DI ARCHITETTURA 9 25 18 28 10 24 28 ACE 3/2012 (trasmissione) BARRIERE STRADALI 26 ALLUVIONE ABUSO EDILIZIO 2/2006 trova un articolo su tale voce. L’intera raccolta dei cinquanta nuneri di Pitagora si trova sul sito del Collegio, in formato pdf, ed è completamente consultabile. 10 2/2013 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 21 21 CATASTO 4/2009 2/2003 (novità da agosto 2003) 6 3/2005 (allineamento - studio) 26 2/2006 (rete regionale Gps) 8 4-5/2006 (accesso) 9 2/2007 (fabbricati rurali) 25 1/2008 (fabbricati non dichiarati) 18 2/2008 (antenne, quesiti, fabbricati non dichiarati) 10, 15, 18 3/2010 (aggiornamento) 12 3/2011 (fabbricati non dichiarati) 28 1/2012 (invio telematico) 10 (fabbricati rurali) 24 5/2012 (tributi speciali) 24 COMPENSI GIUDIZIALI CATASTO AI COMUNI 3/2004 4-5/2006 2/2007 5/2007 4/2008 17 7 27 3 14 CATASTO ON LINE 3/2006 1/2007 2/2011 1/2012 25 2 9 10 CATASTO TERRENI 2/2006 8 CEDOLARE SECCA 4/2012 2/2009 2/2012 3/2006 5/2008 10 4 COMUNICAZIONE 1/2003 6/2004 4-5/2006 4/2007 5/2012 5, 6 4 4 24 4 CONDOMINIO 4/2004 20 CONDONO EDILIZIO 2/2004 3/2004 4/2004 6/2004 1/2005 26 4/2007 4/2012 10 CODICE DEONTOLOGICO 2/2007 28 CODICE DEI BENI CULTURALI 1/2008 18 CODICE AMBIENTE 2/2006 18 2/2006 4-5/2006 5/2007 2/2008 22 4/2007 CURRICULUM 4/2005 5/2012 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 12 8 2/2010 29 DONNE GEOMETRA 1/2003 (incontro Udine) 3/2004 (Consulta femminile) 4/2004 (idee programmatiche) 1/2005 (convegno Riccione) 1/2006 (Consulta femminile) 1/2008 (donne in professione) 1/2011 (Osservatorio) 2/2011 (commissione) 3/2011 (indagine) 4/2011 (welfare) 2/2012 (convegno welfare) 17 3 9 6 22 24 14 22 16 8 4 E 7 27 19 4 22 26 EDIFICI SACRI 1/2004 (progettazione) 18 8 22 DOCFA 4 2/2010 4/2011 2/2013 4 24 2 COLLEGIO GEOMETRI PADOVA 20 DISCIPLINARE DI INCARICO EDIFICABILITÀ RURALE 1/2008 5/2012 24 DIFESA IDRAULICA 1/2006 (Lr. n. 23/2005) 4-5/2006 (Lr. n. 18/2006) 1/2007 (Lr. n. 18/2006) 4/2008 (Lr. n. 4/2008) 2/2010 (Lr. n. 4/2008) 1/2011 (Lr. n. 30/2010) 17 24 18 10 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CREDITI CTU CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2/2010 5/2010 1/2013 12 14 4 12 11 DIA CORSI D’ACQUA 2/2005 16 2 3 28 26 8 27 DEMOLIZIONE 5/2005 CESSIONE FABBRICATI 4-5/2006 1/2004 (elezioni 2003) 1/2009 (elezioni 2009) 2/2009 (elezioni 2009) 3/2010 (incontro preparatorio) 5/2010 (comitato delegati) 1/2012 (comitato delegati) 1/2013 (bilancio) 3 23 11 24 9 8 15 DELEGATI CASSA 4 7 17 20 DECRETO RINNOVABILI 2/2008 CONSIGLIO NAZIONALE 17 7 27 3 14 DECRETO BERSANI 4-5/2006 4/2009 2/2004 CONTRIBUTI REGIONALI 10 27 25 10 20 29 9 DECENTRAMENTO CATASTALE 3/2004 4-5/2006 2/2007 5/2007 4/2008 5 4 10 9 11-12 CONGRESSO DI PALERMO 1/2008 D 2/2011 CONTO ENERGIA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 4/2007 2/2008 3/2007 4/2007 1/2009 3/2012 (Veneto) 2/2013 10 20 8 30 COMPRAVENDITA IMMOBILI 20 30 CERTIFICATI BIANCHI 5/2012 1/2004 2/2009 2/2010 2/2012 4/2004 2/2011 5/2011 1/2012 20 15 COMPETENZE GEOMETRI 5/2005 CENTURIAZIONE 2/2013 4/2012 24 CEMENTO ARMATO 28 10 EDIFICI STORICI 1/2004 (accatastamento) Pitagora 3/2013 9 EDILIZIA 1/2003 (Testo unico) 2/2003 (Testo unico) 3/2004 (condono) 4/2004 (condono) 1/2005 (condono) 3/2005 (Regolamento edilizio) 4/2007 (edilizia sostenibile) 2/2010 (attività libera) 5/2010 (Scia, Dia) 18 5 4 10 11 6 9 24 18 EDILIZIA PADOVA 3/2007 (specifiche regolamento) 4/2008 (perequazione) 4/2009 (Piano casa regionale) 5/2009 (Piano casa Padova) 5/2010 (Dia/Scia) 4/2011 (2° Piano casa regionale) 5/2011 (2° Piano casa regionale) 1/2013 (titoli autorizzativi) 13 2 22 13 18 19 19 10 EDILIZIA SOSTENIBILE n. 4/2007 9 EFFICIENZA ENERGETICA 1/2007 (D.lgs. 192/2005) 2/2008 (Regioni) 1/2009 (certificazione) 4/2009 (Linee guida) 2/2011 (prestazioni estive) 2/2013 (modifiche Linee guida) 14 27 20 8 10 9 ELABORATO PLANIMETRICO 1/2012 11 ESAMI DI ABILITAZIONE 1/2006 4-5/2006 1/2007 4/2007 1/2008 1/2010 5/2010 1/2013 24 23 22 2 15 22 25 20 4/2005 1/2008 4/2012 8 11 24 FITODEPURAZIONE 5/2009 20 FONDAZIONE GEOMETRI PADOVA 1/2010 2/2010 FONTI RINNOVABILI 15 26 FORMAZIONE 1/2003 (corso progettazione) 2/2003 (corso Via) 2/2004 (corsi Università) 3/2004 (corsi 2004) 1/2005 (corsi 2005) 5/2005 (corsi 2006, Prot. civile) 2/2006 (obbligo formazione) 2/2007 (obbligo formazione) 3/2007 (obbligo formazione) 1/2008 (praticanti, corsi 2008) 2/2008 (obbligo, Prot. civile) 5/2008 (visita Vajont) 5/2009 (obbligo formazione) 2/2010 (obbligo formazione) 2/2011 (personal card) 4/2011 (obbligo formazione) 5/2011 (corso Protezione civile) 1/2012 (corsi 2012) 2/2012 (iscrizione on line) 4/2012 (corso post-sismica) 2/2013 (formazione mancata) 12 16 15 26 8 8, 19 5 2, 3 2 2, 3 3, 5 22 2 14 24 4 12 6 32 4 12 1/2003 FORNACE MORANDI F FABBRICATI RURALI 2/2007 (accatastamento) 1/2012 (circolare Cng) 25 24 FILO DI ARIANNA 2/2009 (presentazione) 2/2010 (muratura laterizio) 3/2010 (muratura legno) 1/2011 (prosciugamento umidità) 26 27 23 21 FIRMA DIGITALE 1/2004 3/2008 2/2011 4 3 4 20 FOTOVOLTAICO 1/2008 4/2012 7 13 16 GEOCARD 10 3/2009 16 GEOPEC 2/2011 9 GEOREFERENZIAZIONE Pitagora 3/2013 9 IMU 2/2012 2 INCARICO SCRITTO 4/2007 5/2007 1/2012 2/2012 22 13 4 28 INTONACO 5/2008 15 INVIO TELEMATICO CATASTALE 1/2012 10 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 15 13 14 23 12 28 2 16 L LATERIZIO 2/2010 27 LAUREA TUTELA DEL TERRITORIO 4/2005 13 LAVORARE NELLA UE 10 20 LEGNO 5/2005 1/2004 9 19 IMMOBILI STORICI 1/2004 1/2006 2/2008 G GAS 16 18 9 FISCALITÀ 3/2006 ICI 6/2004 4/2008 18 4/2010 5/2010 2/2011 4/2012 8 I ITS RED 20 14 22 8 4 GPS 2/2006 2/2011 4/2012 ESTIMO 2/2010 1/2011 (Osservatorio) 2/2011 (commissione) 4/2011 (welfare) 2/2012 (convegno welfare) 6 ESPROPRI 8 GIOVANI CASSA 1/2003 (Belzoni) 2/2003 (Girardi) 1/2004 (Expo-Scuola) 5/2005 (Belzoni) 5/2009 (Belzoni) 1/2010 (Belzoni) ESECUTORE TESTAMENTARIO 2/2013 31 30 28 GEOWEB 1/2007 2 4 2/2011 (D.lgs. 28/2011) 4/2012 (D.lgs. 28/2011) GEOSPORT 3/2007 3/2009 5/2011 27 4/2007 3/2010 4 23 LETTERA DI INCARICO 4/2007 5/2007 1/2012 2/2012 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 22 13 4 28 23 LINEE GUIDA CERTIF. ENERGETICA 2/2008 1/2009 4/2009 2/2013 27 20 8 9 LINEE VITA 1/2012 2/2012 28 27 LOCAZIONI 3/2004 4/2005 4/2007 1/2008 11 8 12 11 M MALTA 5/2008 15 MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2/2010 24 MAPPE D’IMPIANTO 3/2009 MEDIAZIONE MOBILIARE 1/2011 27 23 14 12 8 9 NORME TECNICHE ANTISISMICHE 14 26 13 13 NORME UNI 11300 1/2009 24 PARCELLA 15 2/2006 7 PERMESSO DI COSTRUIRE 1/2013 10 PERSONAL CARD 24 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 2 13 19 19 4/2009 4/2011 (2° Piano casa regionale) 5/2011 (2° Piano casa regionale) 22 19 19 PTPC 6/2004 16 PIMUS 3/2007 11 POLIZZA PROFESSIONALE 2/2007 20 2/2011 26 29 PRESTAZIONE ENERGETICA 3/2006 5/2011 (Dpr n. 151/2011) COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 10 PROGETTAZIONE 1/2004 2/2009 2/2010 2/2012 10 20 8 30 PROTEZIONE CIVILE 5/2005 (corso) 2/2008 (corso) 4/2008 (corso) 5/2008 (visita Vajont) 4/2009 (terremoto Abruzzo) 5/2011 (corso) 4/2012 (corso) 19 5 10 22 28 12 4 PUBBLICITÀ PROFESSIONALE 4-5/2006 17 Q QUALIFICA PROFESSIONALE 1/2006 10 QUALIFICAZIONE ENERGETICA 1/2007 (D.lgs. 192/2005) 3/2007 (qualificazione energetica) 2/2008 (Regioni) 1/2009 (certificazione) 4/2009 (Linee guida) 2/2011 (prestazioni estive) 2/2013 (modifiche Linee guida) 14 25 27 20 8 10 9 R REGOLAMENTO EDILIZIO MONTAGNANA (1896) 5/2004 10 REGOLAMENTO EDILIZIO PADOVA 11 3/2005 (proposte Ordini) 6 3/2007 (specifiche regolamento) 13 PREVENZIONE INCENDI 13 4, 5 PROFESSIONE (OBBLIGHI CONTABILI) 28 PREGEO 10 11 28 22 PROFESSIONE (FUTURO) 2/2006 PIANO CASA PADOVA 5/2009 4/2011 5/2011 20 PRIVACY 4/2004 2/2007 5/2007 1/2003 (Linee guida Collegio) 19 4-5/2006 (decreto Bersani) 17 5/2007 (esame specifiche) 13 2/2009 (Linee guida nazionali parcelle on line) 17, 18 4/2009 (nuova normativa) 20 4/2011 (indicazioni) 12 1/2012 (Dl. liberalizzazioni) 4 2/2012 (nuova normativa) 28 4/2012 (compensi giudiziali) 15 5/2008 2/2010 NUOVE NORME TECNICHE 4/2009 4 2/2005 10 4 PREZZIARIO REGIONALE P 20 NOTTURNI D’ARTE 4/2012 2/2006 3/2006 5/2008 5/2012 PIANO CASA VENETO NORMATIVE ENERGETICHE 3/2005 5/2005 4/2009 1/2010 OSSERVATORIO SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE 1/2006 N 1/2007 (D.lgs. 192/2005) 2/2009 (volumi urbanistici) 4/2009 (Linee guida) 2/2013 (modifiche Linee guida) 22 2/2011 20 MURATURA 2/2010 (laterizio) 3/2010 (legno) 3/2010 PATI 23 10 3 4, 5 7 PREZZO-VALORE OROLOGIO ASTRARIO PARCO COLLI EUGANEI 2-27 MEDIAZIONE 2/2011 3/2011 1/2012 1/2013 1/2013 (Nuova modulistica) 0 Pitagora 3/2013 RELAZIONE GEOLOGICA 1/2004 12 RELAZIONE GEOTECNICA 1/2004 16 RENDIMENTO ENERGETICO 2/2009 4/2009 12 8 RESPONSABILITÀ 4/2012 2 RESPONSABILITÀ SOLIDALE 4-5/2006 17 RICONFINAZIONE 1/2009 4, 9 RICOSTRUZIONE 2/2004 11 RIFORMA PROFESSIONI 4-5/2006 (decreto Bersani) 1/2013 (sintesi) 26 3 4 18 2 RISCALDAMENTO CHIESE 1/2004 3/2004 11 20 RISCHIO IDRAULICO 3/2004 9 RISERVA NATURALISTICA 4/2005 20 RISPARMIO ENERGETICO 1/2007 (D.lgs. 192/2005) 3/2007 (qualificazione energetica) 2/2008 (Regioni) 1/2009 (certificazione) 4/2009 (Linee guida) 2/2011 (prestazioni estive) 2/2013 (modifiche Linee guida) 14 25 27 20 8 10 9 5 6 9 SCUOLA 1/2003 (Belzoni) 2/2003 (Girardi) 1/2004 (Expo-Scuola) 5/2005 (Belzoni) 5/2009 (riforma scuola sup.) 2/2010 (riforma scuola sup.) 2/2011 (riforma scuola sup.) 4/2012 (Its Red) 2/2013 (editoriale) 15 13 14 23 4 20 2 16 2 SDEMANIALIZZAZIONE 1/2004 3 1/2004 (Dpr. 222/2003) 1/2005 (D.lgs. 251/2004) 5/2005 (impianti gas) 2/2008 (dichiarazione conformità) 3/2008 (D.lgs. 81/2008) 4/2009 (studi associati) 1/2011 (lavori in quota) 6 18 16 24 12 16 16 SEDE n. 5/2010 n. 2/2011 4 4 SOS ALTA PADOVANA n. 1/2009 29 SPECIFICHE PADOVA 3/2007 13 SPORT n. 3/2007 n. 3/2009 n. 5/2011 31 30 28 11 4/2005 1/2008 2/2013 9 6 STUDI DI SETTORE 5/2008 1/2009 6 10 16 4/2009 16 SUCCESSIONE SCAVO 4 2/2007 Pitagora 3/2013 T TABELLE MILLESIMALI 4/2004 20 TARIFFA 1/2003 4-5/2006 (decreto Bersani) 5/2007 (esame specifiche) 2/2009 (Linee guida nazionali) 4/2009 (nuova normativa) 4/2011 (indicazioni) 1/2012 (Dl. liberalizzazioni) 2/2012 (nuova normativa) 4/2012 (compensi giudiziali) 19 17 13 17 20 12 4 28 15 TERRE E ROCCE DA SCAVO 2/2009 1/2013 2/2013 4 24 22 TERREMOTO 3/2005 5/2005 4/2009 1/2010 14 26 13 13 TERRITORIO 3/2004 (rischio idraulico) 2/2005 (corsi d’acqua) 3/2005 (edilizia sostenibile) 4/2005 (fitodepurazione 5/2005 (bonifica) 4/2008 (tangenziali Padova) 1/2011 (alluvione 2010) 2/2012 (restauro oratorio Zovon) 5/2012(tutela del suolo) 2/2013 (catasti storici) 9 12 4 20 20 13 4 17 12 21 TESTO UNICO EDILIZIA 10 STUDIO ASSOCIATO SCARSO ALFONSO (PROFILO) 2/2009 5 6 STRADE PROVINCIALI SANATORIA AMBIENTALE 4/2005 SCONFINAMENTI 2/2003 2/2005 5/2011 SANATORIA DEMANIALE 3/2005 18 10 STANDARD DI QUALITÀ S 2/2003 2/2005 5/2010 1/2013 SICUREZZA RIFORMA SCOLASTICA 5/2009 2/2010 2/2011 (riforma scuola sup.) 24 22 SCIA 12 RELAZIONE PAESAGGISTICA 1/2008 1/2013 2/2013 4 1/2003 2/2003 18 5 TESTO UNICO ESPROPRI 1/2003 18 TIROCINIO 1/2012 2/2012 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 4 28 25 TOPOGRAFIA 2/2006 8 TUTELA ACQUIRENTI 2/2005 17 TUTELA DEL SUOLO 5/2012 12 U UMIDITÀ 1/2011 21 UNIVERSITÀ 1/2003 2/2003 1/2004 2/2005 4/2005 5/2005 4/2011 7, 9 3 5 3 13 6 7 1/2005 (Lr. 11–2004) 2/2005 (Colli Euganei) 1/2006 (Lr. 11–2004) 2/2006 (Pati, Ptcp) 4-5/2006 (lr. 18/2006) 1/2007 (circolare n. 1/2007) 4/2007 (legislazione regionale) 1/2008 (relazione paesaggistica) 4/2008 (Lr. 4/2008) 4/2009 (Piano casa regionale) 2/2010 (Lr. 4/2008) 4/2010 (autorizzazione paesagg.) 1/2011 (Lr. 30/2010) 17 15 2 7 27 19 20 16 4 22 22 26 26 VETRO IN EDILIZIA 5/2007 5/2008 VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 2/2003 16 5/2012 1/2013 2/2013 22 URBANISTICA REGIONALE VENETI ANTICHI (MOSTRA) 2/2004 (bozza legge urbanistica) 14 2/2013 24 28 30 20 VISURE CATASTALI 4/2012 5/2012 22 3 VOLONTARIATO 29 VOLUMI URBANISTICI 2/2009 VAJONT 5/2008 24 VISITE GUIDATE 1/2009 V 10 VIA ANNIA (MOSTRA) 12 Z ZOVON (TRACHITE) 2/2012 17 La testimonianza di un geometra Nozze di… alluminio per Pitagora di Emanuele Giraldin Nell’anniversario della pubblicazione del primo numero di Pitagora, ci era stato chiesto di esprimere le nostre impressioni focalizzando l’attenzione su ciò che ci aveva maggiormente colpito in merito ai temi che erano stati trattati, nel corso di questi dieci anni. Occupandomi di ciò che interessa l’ambito catastale oramai da diverso tempo, ciò che mi ha “affascinato” tra gli argomenti approfonditi è l’estremo dinamismo con il quale tutto si evolve: in particolare nel settore che interessa l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) nel quale procedure, modulistiche e trasferimento delle responsabilità a nostro carico, sono periodicamente ridefinite. Evoluzione che il più delle volte comporta, a mio modesto parere, essenzialmente fastidi anziché benefici! Nel corso degli ultimi anni abbiamo, infatti, assistito ad una rivoluzione quasi impercettibile che, giorno dopo giorno, ha portato ad una metamorfosi di quello che potremmo definire il “processo produttivo inerente alla nostra attività professionale”; e Pitagora, fin dalla sua prima uscita, ne ha registrato (come se si trattasse di un diario di bordo), i progressi nei molteplici settori che ci riguardano. Alcune di quelle notizie pubblicate sono ancora oggi valide e attuali, altre invece, come per esempio la proposta del decentramento catastale (seppur illustrata con enfasi a suo tempo, in convegni e articoli su periodici e giornali di settore, da coloro - ed erano tanti - che ne intravedevano gli effetti positivi), sono fortunatamente state riposte in fondo al cassetto. 26 Tenuto conto dello sviluppo della tecnologia che ci permette, quando funziona, di conoscere e scaricare in tempo reale da qualsiasi punto spazio-temporale in cui ci troviamo, notizie, pareri da parte di autorevoli esperti e filmati, di qualunque argomento, compito di una rivista di settore cartacea, come è la “nostra” Pitagora, ritengo sia quello di segnalare e approfondire temi che possono essere di pubblico interesse per la platea di lettori cui è rivolta. Immagino però che in occasione del raddoppio delle candeline sulla torta leggeremo, con molta probabilità, questo documento attraverso strumenti sempre più high-tech che ci consentiranno di sfogliare virtualmente le varie pagine che lo compongono, magari accompagnati da filmati e brani musicali per fornire una maggiore accoglienza mediante un rapporto più confidenziale con l’utenza. Quando ciò avverrà, chi è da sempre abituato a maneggiare qualcosa di tangibile (come può essere un manoscritto) dovrà farsene una ragione e convertirsi al “nuovo credo”; gli altri (i ragazzi del terzo millennio) non se ne accorgeranno neppure, ma di certo non potranno perdersi in paragoni come sono abituate a fare alcune persone di pluriennale esperienza quando ricordano i “cari vecchi bei tempi”. O forse lo faranno anche loro, quando si ritroveranno nel bel mezzo del cammin della loro vita e avranno maturato il loro personale bagaglio culturale e di esperienza vissuta, che permetterà di procedere con i consueti paragoni con ciò che era un tempo ed ora non è più. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 3/2013 CONTINUA L’OPERAZIONE DI ALLINEAMENTO MAPPE A PADOVA Dal 5 aprile si opera sui fogli delle sezioni E e G del catasto fabbricati e su alcuni del catasto terreni Dal 5 aprile 2013 sono iniziate le lavorazioni di "allineamento mappe" delle particelle ricadenti nel comune di Padova sui fogli del Catasto Fabbricati della sezione E (fogli da 1 a 18) e sul fogli 1, 2,4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della sezione G (sono esclusi i fogli 3, 6, 9, 10, 14 e 15). I fogli del Catasto Terreni interessati dalle lavorazioni sono: fogli dal 106 al 113, 130, 131; dal 140 al 150, 153, 154, 155; dal 157 al 165; dal 182 al 187, 192, 193, 194; dal 197 al 202. Ne dà notizia il direttore della sezione Territorio dell’ufficio provinciale di Padova dell’Agenzia delle Entrate, riportando la seguente informativa. Ai fini della redazione delle dichiarazioni Docfa, non sarà più possibile "costruire" unità immobiliari con il vecchio identificativo del Catasto Fabbricati (sez., fg., mapp.), ma solo con il nuovo foglio e mappale corrispondente al Ca- tasto Terreni. Soltanto per le denunce di variazione che non comportano la modifica del subalterno (es. per modifiche interne, ultimazione fabbricato ...... ) potranno essere indicate in "variazione" le unità con i vecchi identificativi. Se con la denuncia Docfa vengono trattate tutte le unità ricadenti in una particella, è possibile sopprimerle con i vecchi identificativi, ma le unità derivate dovranno essere costituite con la nuova identificazione corrispondente al Catasto Terreni. Per tutti gli altri casi dovrà essere richiesto all'Ufficio il preventivo allineamento della particella interessata. La richiesta di allineamento tramite l'apposito stampato (pubblicato accanto) potrà essere presentata direttamente in Ufficio presso la segreteria del Catasto Fabbricati o inviata tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected]. Referente l'attività il geom. Meduri 049.7811422. La porzione del territorio del Comune di Padova interessata dall’attività di allineamento mappe. Pitagora /2013 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 27 28 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 3/2013 COMUNE DI PADOVA - CORRISPONDENZE CATASTO TERRENI E CATASTO URBANO SEZIONI : A = ALTICHIERO - B = CHIESANUOVA - C = BRUSEGANA - D = PONTE DI BRENTA - E = CAMIN F = CENTRO STORICO - G = SALBORO urbano urbano urbano urbano terreni terreni terreni terreni foglio sezione/foglio.porzione foglio sezione/foglio.porzione foglio sezione/foglio.porzione foglio sezione/foglio.porzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 B/1 A/1 A/2 A/4.1 A/4.2 A/3 B/3 B/2 A/10 A/12.1 A/5.1 A/6.1 A/5.2 A/7.1 A/6.2 A/6.3 A/7.2 B/4 B/5 A/11.1 A/11.2-A/12.2 A/12.3 A/5.3 A/5.4-A/8.1 A/7.3-A/8.2 A/7.4-A/8.3-A/9.1 A/9.2 A/13.1-A/14.1 A/8.4-A/14.2 A/15 A/16 A/17 A/18 A/19-D/1.1-D/2.1 B/7 B/8 B/6 B/9 B/10 B/11.1 A/20.1 A/13.2-A/14.3 A/13.3-A/21.1-A/23.1 A/13.4-A/14.4-A/21.2 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 A/23.4-A/25.1 A/21.4-A/24.1 A/24.2 A/22 D/3 D/4.1 D/2.2 D/1.2-D/2.3 D/1.3 D/2.4-D/4.2 D/1.4 B/11.2 F/1 A/23.5-A/25.2 A/20.6-A/25.3 A/25.4-D/7.1 A/23.6-A/25.5 A/24.3 A/25.6 A/25.7-D/7.2 A/24.4-D/5.1 A/24.5-D/5.2 D/5.3 D/5.4 D/6.1 D/6.2-D/8.1 D/4.3-D/6.3-D/8.2-D/9.1 D/4.4-D/9.2 B/13.1 B/12.1 B/13.2 B/13.3 B/11.3-B/13.4 B/13.5 F/2 F/3 F/4 F/5 F/6 F/7 F/8 D/7.3 D/8.3-D/7.4 D/8.4-D/9.3 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 F/11 F/12 F/13 E/1.1 E/1.2-E/2.1 E/3 E/4.1 E/4.2 E/4.3 E/5 E/6 C/1 C/2.1 C/2.2-C/6.1 C/2.3 B/14.2-B/15.4-C/2.4 B/14.3 B/15.5 C/2.5-C/3 C/4.2 C/4.3 F/16 F/14 F/17 F/15 F/18 F/19 E/1.3-G/1.1 E/1.4 C/5 C/6.2 C/7 C/8.1 C/4.4-C/8.2 F/20 F/21 F/22 G/1.2 G/1.3-G/2.1 G/2.2 E/2.2 E/7 E/8 E/9 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 G/1.4-G/4.1 G/1.5-G/4.2 G/1.6-G/2.3-G/4.3 G/3.3 G/4.4 G/4.5 G/2.4-G/4.6-G/5.1 G/5.2 E/14 E/15 E/16 E/17 E/18 C/10 C/11 C/12 C/13.1 C/13.2 C/13.3 C/14 C/15 C/16 C/17 C/18 C/19 C/20 C/9.2-C/13.4 C/9.3-G/6.1 G/6.2 G/7.1 G/7.2-G/8.1 G/8.2 G/7.3-G/12.1 G/7.4-G/12.2 G/7.5-G/8.3-G/13.1 G/6.3-G/9.1 G/6.4-G/10.1 G/6.5-G/9.2 G/10.2 G/11 G/12.3 G/13.2 G/10.3-G/14 G/9.3-G/15 45 46 47 48 49 50 51 A/14.5 A/14.6-A/21.3 A/20.2 A/20.3 A/20.4-A/23.2 A/20.5-A/23.7 A/23.3 96 97 98 99 100 101 102 D/9.4 B/12.2 B/14.1-B/15.1 B/15.2 B/15.3-C/4.1 F/9 F/10 147 148 149 150 151 152 E/10 E/11 E/12 E/13 C/9.1-G/3.1 G/3.2 197 198 199 200 201 202 G/16 G/18 G/17 G/20 G/19 G/21 Pitagora /2013 fogli già allineati (sez: F) fogli in lavorazione COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 29 La bacheca di aprile CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO Giovanni Spinello via Specola 24, Arzergrande tel. 380 3686303 [email protected] Diploma 2010. Tirocinio in uno studio tecnico e stage nell’ufficio tecnico di Arzergrande. Cerco lavoro come tecnico geometra. Utilizzo eccellente di Autocad nella progettazione in 2D. Sto affrontando un corso per la progettazione in 3D. Annamaria Centenaro via Desman 294, Borgoricco tel. 328 6968901 [email protected] Diploma 1994. Ho lavorato presso vari studi tecnici; dal 2009 ho aperto la partita Iva come disegnatrice tecnica. Buona conoscenza dei programmi: autocad, allplan, word; progettazione, ideazione di disegni tecnici con soluzioni di arredo, svolgimento pratiche edilizie, stesura di perizie di stima. Buona comunicazione con i clienti e disponibilità a svolgere lavoro di segreteria. Disposta ad una collaborazione saltuaria e ad eseguire i lavori da casa. Stefano Previato via Col. Dabormida, Padova tel. 340 6553044 [email protected] Diploma 2010. Sono un geometra libero professionista, con più di sei anni di esperienza nell’ambito estimativo, progettuale, redazione volture, successioni, Ace, Docfa. Offro collaborazione ai colleghi per la redazione delle pratiche sopra elencate a prezzi vantaggiosi. Filippo Bacchin Cartura, tel. 329 3123435 [email protected] Diploma 1989. Libero professionista abilitato con esperienza nella progettazione civile, stesura di capitolati e computi-metrici-estimativi, redazione di Psc e Pos (sono coordinatore sicurezza), direzione lavori e contabilità di cantiere, conduzione di cantiere e rapporti con fornitori, perizie di stima, catasto. Uso di Office, Autocad, Cad 3d, Photoshop, Adobe. Offro collaborazione. Giulio Menichetti via C. Battisti 9, Monselice tel. 0429 98529; 349 1930311 [email protected] Cerco uno studio di un geometra nelle zone tra Este, Monselice e Stanghella per svolgere il praticantato. Giuseppe Marco Trovato Padova - tel. 340 251892 [email protected] Diploma 2012. Cerco lavoro come disegnatore 2D e 3D. Ho ottime competenze di Autocad (2D, 3D, Revit), del pacchetto Office e buone conoscenze dei princi- pali programmi di programmazione. Francesco Zanovello via Mantova, Rubano tel. 347 4903739, [email protected] Diploma 2010. Esperienze di disegnatore e varie mansioni di ufficio tecnico. Cerco impiego presso uno studio tecnico o in un ufficio tecnico. Alberto Bassan via Ugo Foscolo 19, Padova tel. 348 0599249, [email protected] Diploma 2008. Quattro anni di collaborazioni con studi tecnici, cantiere, progettazione, ristrutturazioni, pratiche edilizie. Cerco impiego, part-time o full-time, disponibile ad aprire partita Iva. Corrado Lazzarini via monte Ceva 11, Padova tel. 349 8170760 [email protected] Diploma 2007. Cerco un ufficio tecnico dove sviluppare l’esperienza fatta come praticante. Michela Bovo piazza D.D.Favero, Padova tel. 348 3946618, [email protected] Diploma 2008. Laurea triennale facoltà di architettura Iuav Venezia, stage presso studio di architettura, uso di programmi autocad, archicad, photoshop, indesign, office. Disponibilità part-time e full-time OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO Ing. Luigi Lago largo Parolini 108, Bassano del Grappa tel. 329 2232000 [email protected] Società di ingegneria con sede operativa a Bassano del Grappa cerca giovane tirocinante per praticantato. Sav Engineering - ing. Sandro Vanin viale Europa n.7/b, Borgoricco [email protected] Cercasi neodiplomato, preferibilmente residente in zone limitrofe a Borgoricco, da inserire nel proprio organico come praticante. Lo studio si occupa principalmente di progettazione strutturale, termotecnica, impiantistica, idraulica. 30 Arch. Giulio Visentin via Vigonovese 417, Padova tel. 349 7947009 [email protected] Cerco praticante geometra per il periodo di tirocinio. Fortebis [email protected] Cerchiamo geometri su tutto il territorio italiano da inserire nel nostro network di professionisti (Italia ed Europa) per la gestione di progetti rete relativi a: apertura e/o ristrutturazione punti vendita negozi primari marchi italiani e interventi di riqualificazione agenzie bancarie. Si richiede esperienza minima di 5 anni nel COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA settore della progettazione, della direzione di cantiere e della gestione di pratiche autorizzative, nonché la conoscenza dei principali programmi di grafica (Autocad) e controllo contabilità. È inoltre richiesta l’abilitazione all’esercizio del ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e la conoscenza della lingua inglese. Trentin & Partners S.r.l. Monselice [email protected] Importante studio di perizie assicurative cerca collaboratori da inserire nella propria struttura. Se interessati inviare cv. Pitagora 3/2013 Informazioni Il Fisco sulla casa: nuova guida dell’Agenzia È dedicata alla tassazione degli immobili, alle imposte sulle compravendite e sulle locazioni, alle norme fiscali sulle successioni e donazioni e alle agevolazioni per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica la seconda parte dell’Annuario del contribuente, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate e reperibile sul sito. Questo il sommario: 1. La tassazione sugli immobili. Classificazione e rendite catastali degli immobili; Irpef dovuta sugli immobili; tassazione degli immobili all’estero; Imu. 2. Le imposte sulle compravendite. Acquisto di fabbricati ad uso abitati- vo; acquisto della prima casa; credito d’imposta per il riacquisto della prima casa; vendita di un immobile. 3. Le locazioni. Regime ordinario di tassazione; sistema della “cedolare secca”; registrazione dei contratti e pagamento dell’imposta di registro. 4. La successione e la donazione di immobili. Imposte sugli immobili ereditati; dichiarazione di successione; donazioni di immobili. 5. Agevolazioni su ristrutturazioni e conseguimento di risparmio energetico. Detrazione del 36% per l’acquisto e la ristrutturazione; detrazione del 55% per interventi di risparmio di energia. Iva al 10% su manutenzione di impianti termici Alla manutenzione degli impianti termici si applica l’Iva agevolata al 10%. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 15/E del 4 marzo 2013. Il Fisco precisa però che l’aliquota agevolata non vale se il contratto di manutenzione comprende anche altre prestazioni, come ad esempio la responsabilità civile verso terzi, per le quali non è indicato un corrispettivo distinto. Se un’impresa ha addebitato all’utente l’Iva con aliquota ordinaria al 21%, deve restituire la quota eccedente e chiedere il rimborso al Fisco entro due anni. Per poter recuperare le somme, l’impresa deve dimostrare l’effettiva restituzione del tributo. Agevolazioni fiscali 50 e 55 per cento Detrazione 50 per cento. Con la Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013 l’Agenzia delle Entrate formalizza la nota del 14 marzo 2013, con cui è riconosciuta la possibilità di fruire della detrazione Irpef per il recupero edilizio (36/50 per cento) anche per l’installazione di impianti fotovoltaici finalizzati alla produzione di energia elettrica a servizio dell’abitazione e non per scopi commerciali. Allo stato tale agevolazione è prevista solo fino al 30 giugno 2013. La detrazione, precisa la risoluzione, è esclu- sa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso ha fini commerciali, come, ad esempio, nei casi in cui l’impianto non è posto al servizio dell’abitazione oppure ha una potenza superiore ai 20 kW. Detrazione 55 per cento. È online sul portale dell’Enea (http://finanziaria2013.enea.it), il sito per la trasmissione delle richieste di detrazione fiscale 55% per interventi di riqualificazione energetica effettuati nel 2013. Tale agevolazione fiscale scadrà il 30 giugno 2013. Opuscolo sul Piano casa regionale All’indirizzo www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/pianocasa, è pubblicato il primo numero di un opuscolo di informazione sul Piano casa, in vista della scadenza del 13 no- vembre prossimo, attraverso il quale la regione pubblicherà i dati del monitoraggio, relativamente all’applicazione dal 2009 a oggi. L’ipotesi è di renderlo stabile e con procedure più semplici. Pitagora 3/2013 Giovani professionisti É stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 76 del 30 marzo 2013 il decreto ministeriale 28 marzo 2013, del Ministero dell'Economia e delle Finanze “Approvazione di modifiche agli studi di settore relativi al periodo di imposta 2012”. Il decreto considera gli introiti dei primi anni e evita gli accertamenti del Fisco ai giovani professionisti impiegati come collaboratori negli studi già avviati. Essi infatti percepiscono spesso un compenso forfettario. Per questo motivo nel correttivo è stata introdotta la variabile “ore dedicate all’attività”, che agevolerà i professionisti iscritti all’albo da non più di sei anni che lavorano per un unico cliente, ossia lo studio in cui prestano la loro collaborazione. Scia: no imposta di bollo Con la Risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al corretto trattamento dell’imposta di bollo. Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che Enti e privati devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: non assoggettati. Nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco possono richiedere preventivamente al Comando provinciale: assoggettato; Richieste di verifiche in corso d’opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi: soggette all’imposta di bollo nella misura di euro14,62 per ogni foglio. Se, a seguito di verifiche in corso d’opera, l’amministrazione procede all’emanazione di un atto amministrativo, sia l’istanza che il relativo atto rilasciato devono essere assoggettati ad imposta di bollo. COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 31 Informazioni Servizi di interscambio con i comuni ai fini Tares Il 29 marzo 2013 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che disciplina le modalità di interscambio con i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La notizia si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ma al vecchio indirizzo www.agenziaterritorio.it: Servizi on line per Istituzioni/Portale per i comuni/Approfondimenti sui servizi e documentazione tecnica. Le regole tecniche sono contenute nella documentazione accessibile da un link sulla pagina. In particolare il documento conte- nente le regole tecniche descrive i formati utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per fornire ai Comuni le superfici calcolate, ai sensi del Dpr 138/1998, comprensive o meno delle aree scoperte, i formati utilizzati dai Comuni per segnalare all’Agenzia le unità immobiliari con scostamenti significativi tra le superfici calcolate ai sensi del Dpr 138/1998 e i dati in loro possesso. Il tracciato per l’interscambio dei dati di superficie ai fini dell’accertamento del tributo Tares è stato predisposto sulla base di quello già in uso per l’applicazione della Tarsu, che continuerà ad essere fornito. Per entrambe le forniture sono presenti per ciascuna unità immobiliare, i seguenti dati: identificativo catastale, intestatari catastali e indirizzo presente nella banca dati. La data dalla quale è assicurato l’uso di tali dati non è ancora nota. Nuovo Iban per il Collegio, la Fondazione e la Mediazione Il 29 aprile la banca Antonveneta è stata incorporata dal Monte Paschi di Siena e ha assunto la nuova denominazione di Banca Monte dei Paschi di Siena. La cosa rileva perché, essendo questa la banca del Collegio, della Fondazione e dell’Organismo di Mediazione, è cambiato l’Iban di tutte e tre i soggetti, mentre è rimasta invariata l’operatività presso l’Agenzia Stazione, piazzale della Stazione, 7, 35131 Padova. Diamo qui i nuo- vi codici utili per i versamenti. Iban Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova IT 68 V 01030 12105 000001673073 Iban Fondazione Geometri del Gattamelata IT 60 M 01030 12105 000001947564 Iban Organismo di Mediazione IT 31 K 01030 12105 000002010895 Eurocodici pubblicati Sulla G.U. n. 73 del 27 marzo 2013, suppl. n. 21, è stato pubblicato il D. M. 31 luglio 2012 - «Approvazione delle appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici». Gli Eurocodici pubblicati dal CEN (European Committee for Standardization), e le relative Appendici Nazionali, costituiscono un importante riferimento per l’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni, le quali stabiliscono che per quanto non espressamente specificato, ci si può riferire a normative di comprovata validità, quali quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici Nazionali. Il DM stabilisce i Parametri tecnici di cui alle Appendici Nazionali agli Eurocodici riportate negli allegati, che sono i seguenti: Eurocodice 0: Criteri generali di progettazione strutturale; Eurocodice 1: Azioni sulle strutture; Eurocodice 2: Progettazione delle strutture in calcestruzzo; Eurocodice 3: Progettazione delle strutture di acciaio; Eurocodice 4: Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo; Eurocodice 5: Progettazione delle strutture di legno; Eurocodice 6: Progettazione delle strutture di muratura; Eurocodice 7: Progettazione geotecnica; Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica; Eurocodice 9: Progettazione delle strutture di alluminio. Il DM, con i relativi allegati, si può scaricare da www.normattiva.it Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova via Fornace Morandi 24 - 35133 Padova - Tel. 049 8757788 - Fax 049 661124 - e-mail: [email protected] ORARIO DI RICEVIMENTO: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 COMMISSIONE PARCELLE: riceve ogni primo e terzo lunedì del mese, su appuntamento. COMMISSIONE NEO ISCRITTI - DONNE GEOMETRA: riceve il primo martedì del mese, senza appuntamento. Ufficio staccato di FONTANIVA presso Centro Padre Odone Nicolini - via Umberto I, 27 - tel. 0495942943, fax 049 5941749 Lunedì ore 9-12.30 32 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA Pitagora 3/2013