SOMMARIO JO 4/2003 Pagina Decisione EX-03-2 del presidente dell’Ufficio del 20 gennaio 2003 recante modifica della decisione EX-99-1 del 12 gennaio 1999, che stabilisce le indennità e gli onorari concessi ai testimoni e ai periti ........................................................................................................................ 855 Decisione EX-03-3 del presidente dell’Ufficio del 20 gennaio 2003 recante modifica della decisione EX-01-1 del 27 luglio 2001, relativa al pagamento delle tasse mediante carta di credito presso gli uffici dell’UAMI .............................................................................................. 859 Decisione EX-03-4 del presidente dell’Ufficio del 20 gennaio 2003 relativa alle notifiche nei procedimenti riguardanti disegni e modelli comunitari registrati ..................................... 865 Decisione EX-03-5 del presidente dell’Ufficio del 20 gennaio 2003 relativa ai documenti da fornire per rivendicare una priorità o una preesistenza ............................................................ 869 Decisione EX-03-6 del presidente dell’Ufficio del 20 gennaio 2003 che definisce la nozione di entità trascurabile dell’importo di una tassa o di una tariffa ......................................... 877 Comunicazione n. 1/03 del presidente dell’Ufficio del 27 gennaio 2003 concernente le priorità di esposizione ........................................................................................................................... 881 Comunicazione n. 2/03 del presidente dell’Ufficio del 10 febbraio 2003 concernente il trattamento delle procure da parte del dipartimento Amministrazione dei marchi, disegni e modelli ................................................................................................................................................... 883 Decisione della Prima Commissione di ricorso 3 giugno 2002 nel procedimento R 23/2000-1 (MARCHIO TRIDIMENSIONALE (MECCANISMO A SCATTO DI UNO STRUMENTO PER SCRIVERE)) ........................................................................................................ 887 Decisione della Terza Commissione di ricorso 19 giugno 2002 nel procedimento R 1/2000-3 (ARTHUR (MARCHIO FIG.)/ARTHUR ET FELICIE) ..................................................... 911 Decisione della Seconda Commissione di ricorso 7 agosto 2002 nel procedimento R 1129/2000-2 (FA MULAN / MULAN / FA MULAN) ....................................................... 951 Decisione della Seconda Commissione di ricorso 7 agosto 2002 nel procedimento R 607/2001-2 (FA MULAN / MULAN / FA MULAN) ......................................................... 971 Decisione della Quarta Commissione di ricorso 28 agosto 2002 nel procedimento R 370/2000-4 (PANTA/PANTAC, PANTAM) .......................................................................... 1005 Elenco dei mandatari abilitati ....................................................................................................... 1016 Informazioni OMPI • Notifica L’Aia n. 49 ................................................................................................................... 1025 • Notifica L’Aia n. 50 ................................................................................................................... 1025 • Notifica L’Aia n. 51 ................................................................................................................... 1027 • Notifica L’Aia n. 52 ................................................................................................................... 1027 • Notifica TLT n. 36 ...................................................................................................................... 1029 Servizi centrali della proprietà industriale degli Stati membri ................................................. 1030 Organismi internazionali non governativi con i quali l’UAMI intrattiene rapporti di cooperazione .......................................................................................................................................... 1032 SOMMARIO DECISIONE EX-03-2 DEL PRESIDENTE DELL’UFFICIO del 20 gennaio 2003 recante modifica della decisione EX-99-1 del 12 gennaio 1999, che stabilisce le indennità e gli onorari concessi ai testimoni e ai periti IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI), visto il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, in particolare la regola 59, paragrafo 4, visto il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari, in particolare l’articolo 45, paragrafo 4, considerando che l’importo delle spese di soggiorno che può essere corrisposto ai testimoni ed ai periti è pari all’importo che può essere corrisposto ai sensi dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e che detto importo è stato recentemente modificato; considerando che il campo d’applicazione della decisione EX-99-1 del presidente dell’Ufficio del 12 gennaio 1999, che stabilisce le indennità e gli onorari concessi ai testimoni e ai periti (GU UAMI 1999, p. 506) deve essere esteso all’istruzione dinanzi all’Ufficio nei procedimenti concernenti i disegni e modelli comunitari registrati e che devono essere introdotti gli opportuni riferimenti al regolamento di esecuzione del regolamento su disegni e modelli comunitari (REDC), “visto il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari, in particolare l’articolo 45, paragrafo 4,” 2. L’articolo 1 è riformulato come segue: “Articolo 1 Campo d’applicazione La presente decisione stabilisce gli importi cui i periti ed i testimoni hanno diritto: a) nei procedimenti concernenti i marchi comunitari, in conformità della regola 59, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario; b) nei procedimenti concernenti i disegni e modelli comunitari, in conformità dell’articolo 45, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari”. 3. L’articolo 2 è soppresso. 4. All’articolo 3, paragrafo 2, l’importo di 129,65 euro è sostituito da 141,30 euro. 5. L’articolo 6, paragrafo 3, è riformulato come segue: “(3) La presente decisione non pregiudica il disposto del regolamento finanziario dell’Ufficio, adottato ai sensi dell’articolo 138 del regolamento sul marchio comunitario”. Articolo 2 DECISIONE EX-03-3 DEL PRESIDENTE DELL’UFFICIO del 20 gennaio 2003 recante modifica della decisione EX01-1 del 27 luglio 2001, relativa al pagamento delle tasse mediante carta di credito presso gli uffici dell’UAMI IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI), visto il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli), nel prosieguo «regolamento n. 2869/95 della Commissione», in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 2, visto il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse da pagare all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari, nel prosieguo «regolamento n. 2246/2002 della Commissione», in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 2, considerando che la decisione EX-01-1 del presidente dell’Ufficio del 27 luglio 2001, relativa al pagamento delle tasse mediante carta di credito presso gli uffici dell’UAMI (GU UAMI 2002, pag. 198) ha introdotto la possibilità di pagare le tasse mediante carta di credito, considerando che è altresì necessario consentire il pagamento mediante carta di credito di tutte le tasse di cui al regolamento n. 2246/2002 della Commissione, alle medesime condizioni, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2003 ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Fatto ad Alicante, addì 20 gennaio 2003 Articolo 1 La decisione EX-99-1 del presidente dell’Ufficio, del 12 gennaio 1999, che stabilisce le indennità e gli onorari concessi ai testimoni ed ai periti (GU UAMI 1999, p. 506), è così modificata: 1. Dopo il primo punto del preambolo è inserito il seguente punto del preambolo: Wubbo de Boer Presidente La decisione EX-01-1 del presidente dell’Ufficio del 27 luglio 2001, relativa al pagamento delle tasse mediante carta di credito presso gli uffici dell’UAMI (GU UAMI 2002, pag. 198), è così modificata: 1. Nel secondo punto del preambolo, le parole «nel prosieguo: «regolamento SOMMARIO relativo alle tasse»» sono sostituite da «nel prosieguo: «regolamento n. 2869/95 della Commissione»». 2. Dopo il secondo punto del preambolo è inserito il seguente punto del preambolo: «visto il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse da pagare all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari, nel prosieguo «regolamento n. 2246/2002 della Commissione», in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 2,» 3. L’articolo 1 è riformulato come segue: «Articolo 1 Carta di credito come mezzo di pagamento Oltre ai metodi di pagamento previsti o ammessi dall’articolo 5 del regolamento n. 2869/95 della Commissione, o dall’articolo 5 del regolamento n. 2246/2002 della Commissione, le tasse da corrispondere all’Ufficio possono anche essere pagate mediante carta di credito alle condizioni ed entro i limiti imposti dalla presente decisione». registrato di cui trattasi, oppure il numero di fascicolo della procedura in questione; DECISIONE EX-03-4 DEL PRESIDENTE DELL’UFFICIO c) per le tasse di cui all’articolo 2, punti da 26 a 29, del regolamento n. 2869/95 della Commissione, in caso di consultazione di un fascicolo o di rilascio, da parte dell’Ufficio, di uno dei documenti di cui all’articolo 2, punti da 26 a 29, del regolamento relativo alle tasse, dietro concessione della consultazione o rilascio dei documenti; relativa alle notifiche nei procedimenti riguardanti disegni e modelli comunitari registrati d) per le tasse di cui all’allegato dell’articolo 2, punti da 20 a 23, del regolamento n. 2246/2002 della Commissione, in caso di consultazione di un fascicolo o di rilascio, da parte dell’Ufficio, di uno dei documenti di cui all’allegato dell’articolo 2, punti da 20 a 23, del regolamento n. 2246/2002 della Commissione, dietro concessione della consultazione o rilascio dei documenti. 2. Per il pagamento di tutte le altre tasse l’uso della carta di credito non è consentito. 3. La carta di credito non può essere utilizzata: «Articolo 3 a) per il pagamento dei diritti di cui all’articolo 3 del regolamento n. 2869/95 della Commissione e di cui all’articolo 3 del regolamento n. 2246/2002 della Commissione; Pagamenti per i quali possono essere utilizzate le carte di credito b) per l’approvvigionamento di un conto corrente». 1. È possibile utilizzare la carta di credito per il pagamento delle tasse seguenti: Articolo 2 4. L’articolo 3 è riformulato come segue: a) per tutte le tasse di cui all’articolo 2 del regolamento n. 2869/95 della Commissione, o di cui all’allegato dell’articolo 2 del regolamento n. 2246/2002 della Commissione, per una domanda o richiesta soggetta a tassa che sia presentata alla reception dell’Ufficio contestualmente al pagamento; b) per tutte le tasse di cui all’articolo 2 del regolamento n. 2869/95 della Commissione, o di cui all’allegato dell’articolo 2 del regolamento n. 2246/2002 della Commissione, per una domanda o richiesta soggetta a tassa, già ricevuta dall’Ufficio, a condizione che all’atto del pagamento vengano indicati il numero della domanda o il numero di registrazione del marchio comunitario o del disegno o modello comunitario La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione. Essa ha effetto dal 1° gennaio 2003 ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Fatto ad Alicante, addì 20 gennaio 2003 Wubbo de Boer Presidente del 20 gennaio 2003 IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI), visto il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari, nel prosieguo «regolamento n. 2245/2002 della Commissione», in particolare l’articolo 41, paragrafo 2, e l’articolo 52, paragrafo 2, considerando che la notifica mediante pubblicazione avviene tramite la pubblicazione degli elementi necessari nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari, considerando che l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 2245/2002 della Commissione prevede che qualsiasi decisione, notifica o comunicazione dell’Ufficio rechi l’indicazione dell’organo o della divisione dell’Ufficio ed i nomi dei funzionari responsabili, nonché la firma dei funzionari responsabili o il bollo dell’Ufficio apposto o prestampato, considerando che l’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002 della Commissione prevede che il presidente dell’Ufficio possa consentire che si usino altri mezzi per indicare l’organo o la divisione o i funzionari responsabili, ovvero un contrassegno diverso dal bollo, qualora i documenti siano notificati dall’Ufficio mediante telecopia od altri mezzi elettronici di comunicazione, considerando che EURODESIGN, il sistema di amministrazione dei disegni e modelli di cui dispone l’Ufficio, è un sistema elettronico senza supporto cartaceo e che la notifica di decisioni, notifiche e comunicazioni avviene trasmettendo l’originale del documento, elaborato elettronicamente, direttamente dalla postazione di lavoro del funzionario responsabile, senza procedere alla stampa del documento stesso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: SOMMARIO Articolo 1 Notifica mediante pubblicazione 1. La notifica mediante pubblicazione, di cui all’articolo 52 del regolamento n. 2245/2002 della Commissione, si effettua nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari. 2. Il termine di un mese decorso il quale il documento si considera notificato ha inizio 10 giorni dopo la data indicata nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari come data di pubblicazione elettronica. 3. La notifica mediante pubblicazione consiste nella pubblicazione dei seguenti elementi: a) un’indicazione del procedimento a cui fa riferimento la pubblicazione, b) il numero di domanda o di registrazione del disegno o modello comunitario registrato di cui trattasi, c) il nome del destinatario, d) l’indirizzo del destinatario conosciuto dall’Ufficio, e) il tipo di documento da notificare, f) la data del documento, g) il luogo in cui il documento può essere consultato. Articolo 2 Forma della notifica Qualsiasi decisione, notifica o comunicazione dell’Ufficio in procedimenti riguardanti disegni o modelli comunitari registrati mediante telecopia o mezzi elettronici di comunicazione reca nell’intestazione l’indicazione dell’organo responsabile e, in calce, il nome per esteso del o dei funzionari responsabili. Dette indicazioni sostituiscono qualsiasi tipo di bollo o firma. Articolo 3 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione. Essa ha effetto dal 1° gennaio 2003 ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Fatto ad Alicante, addì 20 gennaio 2003 Wubbo de Boer Presidente DECISIONE EX-03-5 DEL PRESIDENTE DELL’UFFICIO del 20 gennaio 2003 relativa ai documenti da fornire per rivendicare una priorità o una preesistenza IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI), visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, nel prosieguo «regolamento n. 40/94 del Consiglio», in particolare l’articolo 119, paragrafo 2, lettera a), visto il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, nel prosieguo «regolamento n. 2868/95 della Commissione», in particolare la regola 6, paragrafo 4, la regola 8, paragrafo 4, e la regola 28, paragrafo 4, visto il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari, nel prosieguo «regolamento n. 2245/2002 della Commissione», in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, considerando che la regola 6, paragrafo 4, la regola 8, paragrafo 4, e la regola 28, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95 della Commissione prevedono la possibilità che la documentazione che il richiedente deve presentare per rivendicare una priorità o una preesistenza sia meno completa di quanto previsto da altre disposizioni pertinenti contenute nel regolamento di esecuzione, purché l’Ufficio possa disporre delle informazioni necessarie tramite altre fonti; considerando che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2245/2002 della Commissione dispone che sia il presidente dell’Ufficio a determinare i documenti di prova che il richiedente deve fornire allorché rivendica una priorità; considerando che una fotocopia fedele di un documento richiesto a titolo di prova della rivendicazione di una priorità o di una preesistenza contiene le stesse informazioni dell’originale del medesimo documento; considerando che il documento da fornire all’Ufficio per rivendicare una preesistenza può anche essere diverso dall’originale o dalla fotocopia della copia autenticata della registrazione precedente di cui alla regola 8, paragrafo 1, ed alla regola 28, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 della Commissione, se esso consiste in un estratto o in un tabulato di una pubblicazione ufficiale o di una banca dati dell’ufficio che ha registrato il marchio nazionale precedente, ovvero in un estratto o in un tabulato di una banca dati o di un supporto dati contenente informazioni fornite da tale ufficio, purché il documento riporti le indicazioni richieste; considerando che spetta al richiedente o al titolare del marchio comunitario accertare che non sono intervenute modifiche tali da interessare l’identità del titolare e i prodotti e servizi tutelati dalla registrazione anteriore e considerando inoltre che l’ambito d’esame dell’Ufficio in ordine alle rivendicazioni di preesistenza è limitato, per cui non è necessario prevedere disposizioni in merito alla data di rilascio del documento, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Documenti da fornire per rivendicare la priorità di marchi comunitari A sostegno di una rivendicazione di priorità, il richiedente un marchio comunitario può presentare i documenti rilasciati dall’autorità che ha ricevuto la domanda precedente, ai sensi della regola 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 della Commissione («rivendicazione di priorità»), in originale o sotto forma di fedele fotocopia. Se l’originale del documento su cui si basa la rivendicazione di priorità contiene una riproduzione del marchio a colori, anche la fotocopia dev’essere a colori. Articolo 2 Documenti da fornire per rivendicare la priorità di disegni e modelli comunitari registrati 1. Il documento di prova che il richiedente un disegno o modello comunitario deve fornire ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2245/2002 della Commissione, consiste SOMMARIO in una copia autenticata della domanda o della registrazione precedente, rilasciata dall’autorità che ha ricevuto la domanda precedente e corredata di un certificato attestante la data di deposito della domanda precedente. Tale documento può essere presentato in originale o sotto forma di fedele fotocopia. Se l’originale del documento contiene una riproduzione del disegno o modello a colori, anche la fotocopia dev’essere a colori. 2. Qualora sia rivendicata la priorità di una domanda precedente di disegno o modello comunitario, il richiedente deve indicare il numero della domanda precedente di disegno o modello comunitario e la relativa data di deposito. L’Ufficio includerà ex officio una copia della domanda precedente nel fascicolo della domanda di disegno o modello comunitario. In tal caso, il paragrafo 1 non è applicabile. Articolo 3 Documenti da fornire per rivendicare la preesistenza di marchi comunitari 1. Il documento di prova che il richiedente o il titolare di un marchio comunitario deve fornire ai sensi della regola 8, paragrafo 1, o della regola 28, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 2868/95 della Commissione consiste in uno dei seguenti: a) un certificato di registrazione, un certificato di rinnovo o un estratto del registro, rilasciati dall’autorità competente che ha effettuato la precedente registrazione; b) un estratto del numero del bollettino o della gazzetta ufficiale, pubblicati dall’ufficio nazionale competente, in cui è stata pubblicata la registrazione del marchio nazionale anteriore; c) un estratto del numero della gazzetta «Les Marques Internationales» pubblicata dall’Ufficio Internazionale, in cui è stata pubblicata la precedente registrazione internazionale avente effetto in un determinato Stato membro; d) un estratto o un tabulato di una banca dati o di un supporto dati, come un CD-ROM, che dimostri l’esistenza della precedente registrazione, purché la banca dati od il supporto dati provengano dall’ufficio nazionale competente o dall’Ufficio Internazionale, ovvero siano stati realizzati per loro conto, ovvero si basino su dati da loro forniti; e) una fotocopia fedele di uno dei documenti di cui alle lettere da a) a d). DECISIONE EX-03-6 DEL PRESIDENTE DELL’UFFICIO del 20 gennaio 2003 2. Il documento fornito in conformità del paragrafo 1 deve contenere almeno le indicazioni e gli elementi seguenti: a) lo Stato membro o gli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è stato registrato; b) la data di priorità, la data della domanda o la data di registrazione del marchio anteriore; va indicata almeno una di queste date; c) il numero della precedente registrazione; d) il nome del titolare della precedente registrazione; e) la riproduzione del marchio; e f) l’indicazione dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato. 3. Nel caso del paragrafo 1, lettera d) o e), l’estratto, il tabulato o la fotocopia devono essere a colori, se il marchio anteriore è stato pubblicato a colori. Articolo 4 Abrogazione di altre disposizioni La decisione EX-96-3 del presidente dell’Ufficio del 22 marzo 1996, relativa ai documenti da fornire per rivendicare una priorità o una preesistenza (GU UAMI 1996, p. 594), è abrogata. Articolo 5 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione. Essa ha effetto dal 1° gennaio 2003 ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Fatto ad Alicante, addì 20 gennaio 2003 Wubbo de Boer Presidente che definisce la nozione di entità trascurabile dell’importo di una tassa o di una tariffa IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI), visto il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli), nel prosieguo «regolamento n. 2869/95 della Commissione», in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, visto il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse da pagare all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari, nel prosieguo «regolamento n. 2246/2002 della Commissione», in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, considerando che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 2869/95 della Commissione e l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2246/2002 della Commissione autorizzano il presidente dell’Ufficio a determinare l’importo delle tasse e delle tariffe che, nel caso in cui venga corrisposta una somma superiore al dovuto per una tassa o una tariffa, non verrà rimborsato se la parte interessata non ha esplicitamente richiesto il rimborso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’importo di entità trascurabile contemplato all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 2869/95 della Commissione e all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2246/2002 della Commissione è fissato a 15 euro. Articolo 2 La decisione EX-96-6 del presidente dell’Ufficio del 15 luglio 1996, che definisce la nozione di entità trascurabile di una tassa o di una tariffa (GU UAMI 1996, pag. 1270), è abrogata. SOMMARIO Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione. Essa ha effetto dal 1° gennaio 2003 ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Fatto ad Alicante, addì 20 gennaio 2003 Wubbo de Boer Presidente COMUNICAZIONE N. 1/03 DEL PRESIDENTE DELL’UFFICIO COMUNICAZIONE N. 2/03 DEL PRESIDENTE DELL’UFFICIO del 27 gennaio 2003 del 10 febbraio 2003 concernente le priorità di esposizione concernente il trattamento delle procure da parte del dipartimento Amministrazione dei marchi, disegni e modelli L’articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari permette di richiedere una priorità di esposizione. È importante sottolineare come questa disposizione, al pari della disposizione di cui all’articolo 33 del regolamento sul marchio comunitario, si limiti alle esposizioni riconosciute dalla Convenzione concernente le esposizioni internazionali del 22.11.1928 e come unicamente un piccolo numero di manifestazioni, in particolare quelle aventi portata mondiale, rientri nell’ambito di applicazione di questa disposizione (v. anche comunicazione n. 3/97 del 17.12.1997, GU UAMI 1998, pag. 178). Per ora, come per il prossimo futuro, non vi è alcuna manifestazione che abbia i requisiti per la protezione in conformità a queste disposizioni. Nel caso in cui una tale manifestazione dovesse aver luogo, sarà premura dell’Ufficio comunicarlo con sufficiente anticipo. Si raccomanda pertanto ai richiedenti i disegni e modelli comunitari ed ai loro rappresentanti di non richiedere la priorità di esposizione in riferimento a manifestazioni aventi carattere nazionale, che non rientrano nell’ambito dell’articolo 44 del regolamento sui disegni e modelli comunitari. In questa maniera si eviteranno obiezioni da parte dell’Ufficio e sarà possibile accelerare la registrazione delle domande per i disegni o modelli comunitari registrati. Wubbo de Boer Presidente Ai sensi della regola 76 RE, i rappresentanti operanti dinanzi all’Ufficio depositano presso quest’ultimo una procura firmata da inserire nel fascicolo. Dall’aprile 2002 le divisioni Esame, Opposizione e Annullamento si astengono dal verificare l’esistenza di una procura, eccetto nei casi in cui vi siano specifiche ragioni per dubitare della regolarità della procura del rappresentante. Il dipartimento Amministrazione dei marchi, disegni e modelli si è conformato a questa nuova prassi, rivedendo quella precedente per quanto riguarda la verifica delle procure nei procedimenti che si svolgono dinanzi ad esso. Il dipartimento Amministrazione dei marchi, disegni e modelli ha compiuto ora un riesame complessivo della propria prassi in materia di procure ed è pervenuto alla conclusione che prescrivere ai rappresentanti il deposito di una procura, controllare e trattare tale procura ricollegandola ad uno o più fascicoli di marchio, assegnare ad essa un numero e notificare quest’ultimo al rappresentante, sono operazioni che creano un pesante carico amministrativo. L’onere amministrativo aggiuntivo cagionato da queste incombenze ha comportato un ingorgo nella coda di posta elettronica dell’Ufficio per quanto riguarda le procure. Al fine di alleviare tale carico, l’Ufficio ha deciso di non esigere più il deposito di procure da parte dei rappresentanti. Se, ciononostante, un rappresentante depositerà una procura, quest’ultima non verrà controllata, ma sarà semplicemente avviata nella speciale coda di posta elettronica delle autorizzazioni, dove resterà. L’unica eccezione sarà quando una procura è ricevuta simultaneamente alla domanda di marchio comunitario o ad altro procedimento dinanzi all’Ufficio. In tal caso, la procura verrà mantenuta nel fascicolo pertinente. SOMMARIO Questa nuova prassi è conforme alla ratio dei regolamenti (CE) del Consiglio n. 6/2002, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari, e (CE) della Commissione n. 2245/2002, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari, regolamenti che in sostanza non hanno riprodotto le prescrizioni dell’articolo 76 RE. Essa è altresì in linea con le proposte della Commissione di modifica del regolamento sul marchio comunitario, del 27 dicembre 2002 (doc. COM 2002/767 def.). DECISIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO 3 giugno 2002 nel procedimento R 23/2000-1 (Lingua del procedimento: inglese) Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC Elemento distintivo – Forma funzionale 1. Il nuovo approccio implica come conseguenza che ai rappresentanti non verrà più rilasciato un numero di procura, né verrà trasmessa alcuna notifica circa il trattamento interno delle procure dopo la ricezione di queste ultime da parte dell’UAMI. Wubbo de Boer Presidente Non può dirsi, nel caso di specie, che la forma particolare del meccanismo a scatto situato all’estremità superiore della penna sia una caratteristica rimarchevole, appariscente, sebbene presenti un profilo inconsueto, che consiste in una forma cilindrica incompleta, con una parte laterale piatta che presenta solchi longitudinali sulla superficie. Il consumatore, osservando la particolare forma del meccanismo a scatto, penserà, in primo luogo, che essa serva ad uno scopo funzionale, ma non la intenderà né la riconoscerà, senza prima esserne stato messo al corrente, come un marchio che identifica l’impresa che commercializza il prodotto. matite; ricariche di mine per matite; cartoleria; articoli per ufficio (tranne i mobili)», e che deve essere accettato per i restanti prodotti compresi nella classe 16. Parker Pen Products (Private Unlimited Liability Company) 101 Syon Lane Isleworth Middlesex TW7 5NP Regno Unito ricorrente rappresentata da Boehmert & Boehmert, Hollerallee 32, D-28209 Brema, Germania avente ad oggetto il ricorso relativo alla domanda di marchio comunitario n. 100099 La Prima Commissione di ricorso composta da S. Mandel (presidente), W. Peeters (relatore) e J. L. Soares Curado (membro) cancelliere: E. Gastinel ha adottato la seguente Decisione Sintesi dei fatti 2. Per questo motivo, la Commissione di ricorso condivide la conclusione dell’esaminatore secondo cui il segno oggetto della domanda di registrazione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC. 1 Con domanda alla quale veniva accordata la data di deposito del 1° aprile 1996, la Parker Pen Products (in prosieguo: la «ricorrente») chiedeva la registrazione di un marchio tridimensionale per i seguenti prodotti: 3. La ricorrente critica inoltre la decisione impugnata per il fatto che l’esaminatore, pur avendo espressamente riferito la propria obiezione all’insieme degli strumenti per scrivere rivendicati nella domanda, ha nondimeno respinto quest’ultima per l’intero elenco di prodotti. Tale argomento della ricorrente risulta fondato, in quanto la decisione impugnata appare ambigua per quanto riguarda la sua portata. 4. La Commissione di ricorso decide inoltre che il marchio richiesto va respinto per i prodotti menzionati nella domanda nella misura in cui questi ultimi riguardano o comprendono strumenti di scrittura, ossia «strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare; inchiostri e ricariche e cartucce d’inchiostro per strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare; ricariche e cartucce per strumenti per scrivere a sfera, a punta porosa e a roller; mine per Classe 16 – Strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare; inchiostri e ricariche e cartucce d’inchiostro per strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare; ricariche e cartucce per strumenti per scrivere a sfera, a punta porosa e a roller; mine per matite; ricariche di mine per matite; astucci e contenitori per strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare, per inchiostri e ricariche e cartucce d’inchiostro, per mine per matite e per ricariche di mine per matite; cartoleria; articoli per ufficio (tranne i mobili); pennini e punte per strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare; gomme da cancellare; set da scrivania; liquidi correttori, pellicole e nastri per la correzione di errori stampati, dattilografati e scritti; diluenti per i suddetti liquidi correttori. Il marchio era riprodotto nella domanda come di seguito: SOMMARIO 2 Con lettera del 24 novembre 1997, l’esaminatore informava la ricorrente che il marchio non sembrava idoneo alla registrazione in quanto non conforme all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC») (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1; GU UAMI n. 1/1995, pag. 52). L’esaminatore rilevava quanto segue: «… [il marchio] è ad un primo esame privo di carattere distintivo, in quanto è costituito dall’estremità superiore tridimensionale di una penna (meccanismo a scatto), la cui forma e il cui stile costituiscono una mera caratteristica del disegno che non è sufficientemente distintiva». In conformità della regola 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in prosieguo: «RE») (GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/1995, pag. 258), l’esaminatore invitava la ricorrente a presentare osservazioni entro un termine di due mesi. 3 Con lettera del 22 gennaio 1998, la ricorrente contestava il punto di vista dell’esaminatore secondo cui il marchio era privo di carattere distintivo. La ricorrente sosteneva che la forma depositata era sufficientemente distinguibile per soddisfare il requisito del grado minimo di carattere distintivo enunciato all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC. La forma della parte superiore di una penna, di cui essa chiedeva la registrazione come marchio, sarebbe del tutto inconsueta, chiaramente distinta dalle tradizionali forme cilindriche o coniche delle penne. Mentre la tipica estremità superiore di una penna presenterebbe una sezione perfettamente cilindrica o conica, la forma oggetto della domanda presenterebbe una sezione cilindrica incompleta, con una parte tagliata, in modo da dare luogo ad un profilo particolare, in parte cilindrico e in parte piatto. Inoltre, il lato piat- to della forma sarebbe caratterizzato da un motivo di nervature longitudinali, che contrasterebbero con la superficie liscia della parte cilindrica. La forma particolare, in considerazione del carattere nuovo e originale, sarebbe chiaramente idonea ad attrarre l’attenzione del potenziale cliente e quindi ad indicare l’origine commerciale del prodotto. L’esaminatore, inoltre, non avrebbe preso in considerazione il fatto che il marchio era stato richiesto non solo per strumenti per scrivere, ma anche per una serie di altri prodotti compresi nella classe 16. L’esaminatore, infine, dovrebbe altresì tenere conto del fatto che il marchio è stato registrato nel Regno Unito, Stato membro dell’Unione europea in cui l’esame dei marchi sarebbe assoggettato a criteri identici a quelli che presiedono all’esame delle domande di marchio comunitario. 4 Con lettera del 19 dicembre 1998, l’esaminatore replicava alle osservazioni della ricorrente nel modo seguente. — L’impressione complessiva suscitata dal marchio è che esso rappresenta un meccanismo a scatto o un cappuccio di penna ordinario, che non consentirebbe ai consumatori di distinguere i prodotti di un fabbricante da quelli di un altro. Le nervature che appaiono sulla parte piatta del cappuccio sono da considerare un semplice ornamento. gistrata immediatamente e in esito ad un primo esame. 6 Con lettera dell’11 marzo 1999, l’esaminatore manteneva ferma la propria conclusione secondo cui il marchio non poteva essere considerato distintivo, in quanto non presentava alcuna caratteristica realmente fuori del comune e che potesse attirare l’attenzione del consumatore tanto da essere percepito come marchio. L’accettazione del marchio da parte di un ufficio nazionale non poteva di per sé considerarsi vincolante per l’Ufficio comunitario dei marchi. Così com’è avvenuto nel caso di specie, l’esaminatore del marchio comunitario potrebbe infatti pervenire ad una conclusione diversa da quella a cui è giunto l’esaminatore britannico. Nel caso in cui la ricorrente avesse inteso rivendicare l’acquisizione, da parte del marchio, di un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, essa aveva avuto a disposizione due mesi di tempo per produrre prove di tale uso nell’Unione europea. — Le informazioni riguardanti la registrazione nel Regno Unito sono state prese in considerazione, tuttavia l’Ufficio non è tenuto a conformarsi a decisioni adottate da uffici nazionali. Ciascun ufficio nazionale segue autonomi criteri per pervenire ad una decisione e questi possono divergere dai risultati a cui perviene l’Ufficio. La ricorrente era stata comunque invitata a comunicare all’esaminatore in che misura la registrazione nazionale fosse basata sulla prova dell’uso. 7 Il 12 luglio 1999 la ricorrente produceva copia di un opuscolo promozionale in lingua tedesca in cui venivano presentate le penne e matite facenti parte di una collezione di recente progettazione, denominata «PARKER FRONTIER». Essa trasmetteva inoltre dati relativi alle vendite delle penne FRONTIER negli anni 1997 e 1998, sottolineando come tali dati riguardassero non solo le penne FRONTIER, su cui compariva il marchio oggetto della domanda, ma anche penne FRONTIER, che presentavano una forma leggermente diversa, oggetto di un’altra domanda di marchio comunitario. Il marchio di cui trattasi nel caso di specie era usato nella commercializzazione delle penne presso i consumatori, mentre l’altro marchio era impiegato per scopi industriali. Secondo la ricorrente, i dati comprovavano che il marchio richiesto era stato ampiamente utilizzato negli Stati membri dell’Unione europea e che sarebbe stato considerato dal pubblico come un segno distintivo dei prodotti della ricorrente rispetto a quelli di altre imprese. 5 Con lettera pervenuta all’Ufficio il 19 febbraio 1999, la ricorrente informava l’esaminatore che la domanda nazionale per il marchio nel Regno Unito era stata esaminata in base al Trademarks Act (legge sui marchi) del 1994, in linea con la prima direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e che tale domanda era stata re- 8 Con lettera del 27 agosto 1999, l’esaminatore rispondeva alla ricorrente che le informazioni presentate sul prodotto mettevano in evidenza che il marchio era di fatto costituito da un meccanismo a scatto di una penna a sfera collocato sull’estremità superiore della penna insieme con il logo a «freccia» della Parker. Il disegno, in sé, sembrava abbastanza comune ed era inverosimile — L’obiezione si riferisce a tutti gli strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare rivendicati nella domanda. SOMMARIO che si potesse attribuire ad esso un significato di marchio. Per quanto riguarda le prove dell’uso presentate, l’esaminatore osservava che i dati sulle vendite indicati, che si riferivano esclusivamente agli anni 1997 e 1998, non potevano essere presi in considerazione, dal momento che si trattava di anni successivi alla data di deposito della domanda. L’esaminatore concedeva alla ricorrente un termine conclusivo di due mesi per presentare osservazioni o prove che la ricorrente stessa desiderava fossero prese in considerazione. 9 Con lettera del 20 ottobre 1999, la ricorrente rispondeva alla richiesta dell’esaminatore affermando che il marchio oggetto della domanda era stato introdotto nel 1996 sui mercati tedesco e del Regno Unito e allegava i dati relativi alle vendite per gli strumenti per scrivere FRONTIER, pari rispettivamente a 120.000 e 224.307 unità. 10 Il 10 novembre 1999 l’esaminatore notificava alla ricorrente la propria decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata»), secondo cui il marchio oggetto della domanda non poteva essere registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC perché «costituito da un’estremità superiore tridimensionale di una penna (meccanismo a scatto) o un cappuccio di penna, la cui forma e il cui stile costituivano una mera caratteristica del disegno non dotata di sufficiente carattere distintivo». Quanto alla rivendicazione della ricorrente relativa all’uso del marchio, l’esaminatore considerava tale uso insufficiente e troppo recente per consentire al marchio l’acquisizione di un carattere distintivo. 11 Il 22 dicembre 1999 la ricorrente presentava un ricorso contro la decisione impugnata. La memoria contenente i motivi del ricorso veniva depositata il 29 febbraio 2000. 12 Il ricorso veniva trasmesso all’esaminatore per la revisione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 60 RMC, quindi veniva rinviato davanti alle Commissioni di ricorso il 20 marzo 2000. Motivi del ricorso 13 La ricorrente chiede alla Commissione di ricorso di annullare la decisione impugnata. I suoi argomenti possono essere sintetizzati come segue. — La decisione impugnata violerebbe l’articolo 73 RMC in quanto l’esaminatore, pur dirigendo le proprie obiezioni con ogni evidenza contro l’insieme degli strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare, ossia un gruppo limitato all’interno dell’elenco dei prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione, ha nondimeno respinto la domanda nel suo complesso. — L’esaminatore avrebbe altresì violato il disposto dell’articolo 74, paragrafo 1, RMC perché non avrebbe tenuto conto, ai fini della valutazione del carattere distintivo del marchio della ricorrente, della forma dei prodotti dei concorrenti della ricorrente disponibili sul mercato. — Per quanto attiene all’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, dalla giurisprudenza sul marchio comunitario discenderebbe che la forma di un prodotto può essere registrata come marchio se il pubblico di riferimento la riconosce, in base alla propria esperienza, non soltanto come motivo ornamentale, ma anche come contrassegno che rimanda ad una specifica impresa. — La forma tridimensionale oggetto della domanda costituirebbe un disegno fantasioso, che si differenzierebbe dalle forme completamente rotonde tipiche delle estremità superiori delle penne offerte sul mercato. Non vi sarebbe alcun motivo per cui il pubblico non dovrebbe riconoscere tale forma particolare come marchio. Al contrario, tenuto conto del fatto che gli strumenti per scrivere hanno in genere piccole dimensioni e che pertanto i nomi dei marchi che li contrassegnano sono difficili da leggere, il potenziale cliente dovrebbe distinguere gli strumenti per scrivere in base ad altri segni, quali la forma o altri elementi di tali strumenti. Il fermaglio a freccia della ricorrente, per esempio, sarebbe divenuto famoso sotto questo aspetto; esso verrebbe considerato chiaramente un segno e non, come affermato dall’esaminatore, un elemento meramente decorativo. — Considerare il segno oggetto della domanda idoneo alla registrazione sarebbe in linea con la prassi decisionale della Commissione di ricorso in materia di segni costituiti dalla forma insolita di un prodotto, quale risulterebbe, ad esempio, dalla decisione del 12 aprile 1999, procedimento R 164/1998-1 (marchio tridimensionale Valigeria Roncato). — Inoltre, la registrazione nel Regno Unito del marchio richiesto costituirebbe una solida prova della sua idoneità alla registrazione già ad un primo esame, perché dimostrerebbe che almeno il pubblico nel Regno Unito sarebbe abituato a distinguere le penne in base alla forma delle loro estremità superiori. Sarebbe difficile capire il motivo per cui altri clienti europei non dovrebbero avere la stessa capacità. Motivazione 14 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 RE, ed è pertanto ammissibile. 15 Pur essendo incontestabile che, per potersi considerare intrinsecamente distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, un segno costituito dalla forma del prodotto non deve soddisfare requisiti diversi da quelli che si applicano ad altre categorie di marchi, è altresì vero che il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato tenendo conto dell’aspettativa presunta dei consumatori interessati e del fatto che, nel caso di un marchio tridimensionale, i consumatori non riconoscono necessariamente qualsiasi elemento particolare e identificabile del disegno del prodotto come marchio (v. sentenze del Tribunale di primo grado 19 settembre 2001, causa T117/00, Procter & Gamble Company/UAMI, «Forma di un prodotto per lavatrice», punti 53-58, e 7 febbraio 2002, causa T-88/00, Mag Instrument Inc./UAMI, «Forma di lampade tascabili», punti 32-35). 16 Nel caso di specie, avente ad oggetto un marchio costituito dalla forma particolare del meccanismo a scatto di una penna a sfera o di una matita, il pubblico di riferimento è il consumatore medio e il prodotto in questione deve essere considerato, secondo la natura dei materiali utilizzati e del livello di finitura raggiunto, vuoi come prodotto di consumo quotidiano vuoi come prodotto più esclusivo. La Commissione di ricorso ritiene che il consumatore di strumenti per scrivere, anche per l’acquisto di una penna o di una matita considerate alla moda, e quindi scelte con attenzione, non attribuirà a taluni dettagli della forma del prodotto, che non attirano immediatamente l’attenzione né contribuiscono in modo parti- SOMMARIO colare al suo disegno generale, nessun’altra funzione se non quella tecnica o, al massimo, vagamente ornamentale. Non può dirsi, nel caso di specie, che la forma particolare del meccanismo a scatto situato all’estremità superiore della penna sia una caratteristica rimarchevole, appariscente, sebbene presenti un profilo inconsueto, che consiste in una forma cilindrica incompleta, con una parte laterale piatta che presenta solchi longitudinali sulla superficie. Il consumatore, osservando la particolare forma del meccanismo a scatto, penserà, in primo luogo, che essa serva ad uno scopo funzionale, ma non la intenderà né la riconoscerà, senza prima esserne stato messo al corrente, come un marchio che identifica l’impresa che commercializza il prodotto. Per questo motivo, la Commissione di ricorso condivide la conclusione dell’esaminatore secondo cui il segno oggetto della domanda di registrazione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC. 17 La Commissione di ricorso ritiene che questa valutazione trovi riscontro nell’opuscolo informativo che la ricorrente ha prodotto nel caso di specie quale esempio dell’uso del segno oggetto della domanda. L’opuscolo, redatto in lingua tedesca, è volto a presentare la collezione PARKER «FRONTIER», consistente in una penna stilografica, una penna a sfera roller, una penna a sfera e una matita. Solo gli ultimi due articoli sono dotati di un meccanismo a scatto, che presumibilmente corrisponde al segno richiesto. Sebbene i detti meccanismi siano rappresentati con una superficie con solchi longitudinali, o nervature, essi sembrano avere la consueta forma cilindrica, dato che né l’immagine né il commento che li accompagnano indicano che essi presentano la forma, in parte cilindrica e in parte piatta, che caratterizza il segno oggetto della domanda. Benché si descriva la collezione «FRONTIER» affermando che essa presenta un «disegno marcato e contemporaneo», che «attrae soprattutto le persone dotate di senso dello stile e che apprezzano uno strumento di scrittura funzionale e pieno di carattere», nessuna particolare attenzione è prestata al disegno del meccanismo a scatto. Nel caso della penna a sfera, si indica semplicemente che lo strumento è «una penna a sfera con un meccanismo a scatto» e, per quanto riguarda la matita, si specifica che lo strumento è «una matita con un meccanismo a scatto in due fasi – una prima spinta fa apparire la cartuccia contenente la mina, la seconda la mina stessa». Ne risulta che, nella presentazione del prodotto effettuata dalla stessa ricorrente, l’origine commerciale della collezione speciale viene indicata, in primo luogo, dall’uso del marchio denominativo e marchio artistico PARKER, in secondo luogo, dalla presenza del ben noto fermaglio a freccia e, in terzo luogo, dall’uso della parola FRONTIER. Il meccanismo a scatto, d’altro canto, è presentato come un elemento meramente funzionale. 18 Nella memoria contenente i motivi del ricorso, la ricorrente sostiene che l’esaminatore, avendo omesso di procedere ad un confronto tra la particolare forma oggetto della domanda e la forma usuale dei prodotti commercializzati dai concorrenti della ricorrente medesima, ha violato l’articolo 74, paragrafo 1, RMC. La Commissione di ricorso interpreta tale argomento nel senso che si intende sostenere con esso che l’esaminatore non avrebbe correttamente valutato nel merito la forma depositata. La Commissione di ricorso, tuttavia, non condivide la tesi della ricorrente. Affermando, nella sua comunicazione dell’11 marzo 1999, che «riconosco che vi sono molti modi diversi per disegnare un cappuccio di questo tipo e che il modo prescelto è una variante estetica rispetto a ciò che potrebbe considerarsi ‘la norma’», l’esaminatore ha dimostrato di avere prestato la debita attenzione alla specificità del segno oggetto della domanda. 19 Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui l’Ufficio, nel valutare il carattere distintivo del marchio depositato, non dovrebbe pervenire ad una conclusione diversa da quella dell’ufficio del Regno Unito, la Commissione di ricorso rinvia alla prassi decisionale consolidata delle Commissioni di ricorso secondo cui, in forza del regolamento sul marchio comunitario, che ha istituito un sistema autonomo di registrazione dei marchi, le decisioni adottate dalle autorità nazionali possono sí considerarsi rilevanti, ma in nessun modo vincolanti per l’Ufficio. 20 La ricorrente critica inoltre la decisione impugnata per il fatto che l’esaminatore, pur avendo espressamente riferito la propria obiezione all’insieme degli strumenti per scrivere rivendicati nella domanda, ha nondimeno respinto quest’ultima per l’intero elenco dei prodotti. Tale argomento della ricorrente risulta fondato, in quanto la decisione impugnata appare ambigua per quanto riguarda la sua portata. Mentre da un lato dichiara: «Si respinge pertanto la domanda nella parte in cui riguarda gli strumenti per scrivere», l’esaminatore non spiega tuttavia se solo una parte dell’elenco dei prodotti fosse stata respinta e, in caso affermativo, quale. Pur essendo vero che, da un lato, l’elenco dei prodotti fornito dalla ricorrente è formulato in modo da contenere diversi prodotti che si sovrappongono e che, dall’altro, non spetta all’Ufficio riformulare un elenco di prodotti o servizi, la Commissione di ricorso constata che la natura delle obiezioni dell’esaminatore non era pertinente per tutti i prodotti rivendicati nella classe 16. Per tale motivo, la decisione impugnata va annullata. In forza dei poteri conferitile ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, RMC, la Commissione di ricorso decide inoltre che il marchio richiesto va respinto per i prodotti menzionati nella domanda nella misura in cui questi ultimi riguardano o comprendono strumenti di scrittura, ossia: «Strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare; inchiostri e ricariche e cartucce d’inchiostro per strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare; ricariche e cartucce per strumenti per scrivere a sfera, a punta porosa e a roller; mine per matite; ricariche di mine per matite; cartoleria; articoli per ufficio (tranne i mobili)», e che deve essere accettato per i restanti prodotti compresi nella classe 16. 21 Infine, la Commissione di ricorso prende atto del fatto che, nella memoria contenente i motivi del ricorso, la ricorrente rivendica il carattere distintivo del marchio soltanto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, senza far valere inoltre l’acquisizione di un carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMC. Dispositivo Per questi motivi, la Commissione così decide: 1. La decisione impugnata è annullata nella parte in cui l’esaminatore ha respinto la domanda per «astucci e contenitori per strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare, per inchiostri e ricariche e cartucce d’inchiostro, per mine per matite e per ricariche di mine per matite; pennini e punte per strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare; gomme da cancellare; set da scrivania; liquidi correttori, pellicole e nastri per la correzione di errori stampati, dat- SOMMARIO tilografati e scritti; diluenti per i suddetti liquidi correttori, tutti compresi nella classe 16». DECISIONE DELLA TERZA COMMISSIONE DI RICORSO siano minime o del tutto trascurabili. Nel caso di specie, la Commissione di ricorso condivide pienamente la valutazione della divisione Opposizione secondo cui il marchio denominativo ARTHUR ET FELICIE non è identico al marchio anteriore. Il fatto che la parola «ARTHUR» sia stata ripresa nel marchio oggetto della domanda impugnata non è sufficiente perché vi sia identità tra i segni, necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC. Non si tratta di differenze di secondaria importanza o insignificanti. Esse escludono quindi qualsiasi identità dei marchi. Il ricorso è conseguentemente respinto nei limiti in cui è basato sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC. del 19 giugno 2002 nel procedimento R 1/2000-3 2. Il ricorso è respinto per il resto. 3. Il procedimento è rinviato all’esaminatore per l’ulteriore prosecuzione. (Lingua del procedimento: francese) Articolo 6 RMC – Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMC – Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), RMC – Articolo 9, paragrafo 3, RMC – Articolo 62 RMC – Articolo 11 RP Nuova prova dell’uso – Osservazioni del presidente – Dovere dell’Ufficio – Effetti di un marchio comunitario – Identità dei marchi – Interdipendenza – Interpretazione delle norme – Rischio di confusione – Principio dispositivo delle parti - Ratio legis – Limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi – Estensione della protezione del marchio – Somiglianza dei segni 1. Identità dei segni - La nozione di identità deve essere determinata in funzione della finalità perseguita dalla disposizione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC. A questo proposito, occorre tener conto della natura e degli effetti del diritto conferito dal marchio comunitario. Il diritto conferito dal marchio comunitario è un diritto esclusivo di privativa, opponibile ai terzi e riguardante un segno distintivo, con riferimento a prodotti o servizi che si intende contraddistinguere da quelli dei concorrenti. La disposizione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC è volta ad impedire che a livello comunitario si costituisca un diritto esclusivo di privativa su un marchio riguardo a un segno di cui sia già in precedenza avvenuta una monopolizzazione come marchio, a livello comunitario o nazionale, per gli stessi prodotti o servizi, evitando pertanto che venga violato il diritto esclusivo del titolare del segno anteriore. La tutela è automatica. Tenuto conto del carattere automatico dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC e della finalità perseguita da questa disposizione, l’interpretazione della nozione di «marchio identico» deve essere restrittiva e limitata ai casi di segni perfettamente identici. Pertanto, un marchio e un segno saranno sempre identici se esiste una riproduzione identica, senza alcuna aggiunta, eliminazione o modificazione che non 2. Rischio di confusione - Per potersi escludere il rischio di confusione unicamente sulla base della comparazione dei marchi, i marchi in questione devono essere chiaramente dissimili. Nella decisione impugnata, la divisione Opposizione ha accertato che non vi era alcun rischio di confusione sulla mera constatazione che il grado di somiglianza tra i marchi non era sufficiente e che non occorreva procedere alla comparazione dei prodotti. La Commissione non condivide tale conclusione. I due marchi hanno in comune il termine «ARTHUR» e la Commissione ritiene che tra i marchi esistano rilevanti elementi di somiglianza. La divisione Opposizione ha pertanto erroneamente escluso l’analisi dei prodotti in conflitto, effettuando perciò un’errata valutazione del criterio d’interdipendenza dei vari fattori da prendere in considerazione. La sua decisione deve pertanto essere annullata. 3. Ricevibilità di nuovi documenti – Nell’ambito del procedimento di ricorso, l’opponente ha prodotto una copiosa documentazione intesa a dimostrare che il suo marchio anteriore godeva di notorietà presso un pubblico molto vasto nei settori del tessile e dell’abbigliamento. Poiché lo svolgimento dei procedimenti inter partes dipende in linea generale dalle parti stesse, e dal momento che la richiedente non ha contestato il deposito tardivo di tale documentazione effettuato dall’al- SOMMARIO tra parte, la Commissione ritiene che tale nuova documentazione sia ammissibile e che la stessa debba essere presa in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. La decisione impugnata viene altresì annullata per non aver preso in considerazione l’eventuale rilevanza di tale limitazione dei prodotti sulla valutazione del rischio di confusione. LTJ Diffusion 176, rue Estienne d’Orves F-92700 Colombes Francia opponente e ricorrente rappresentata da Cabinet Regimbeau, 20, rue de Chazelles, F-75847 Parigi Cédex 17, Francia contro Sadas S.A 216, rue Winoc Chocqueel F-59200 Tourcoing Francia richiedente e resistente rappresentata da Oficina de Propiedad Industrial Gil Vega, Estébanez Calderón, 3-5° B, E-28020 Madrid, Spagna avente ad oggetto il ricorso proposto in esito al procedimento di opposizione B 56 715 (domanda di marchio comunitario n. 373 787) La Terza Commissione di ricorso composta da S. Sandri (presidente), Th. Margellos (relatore) e A. Bender (membro) cancelliere: E. Gastinel ha adottato la seguente Decisione Sintesi dei fatti 1 Il 9 settembre 1996 la richiedente e resistente (in prosieguo: la «richiedente») presentava la domanda di marchio comunitario n. 373 787 per il marchio denominativo ARTHUR ET FELICIE per contrassegnare, fra gli altri, i prodotti (oggetto della presente controversia) di seguito riportati: Classe 24 - Stoffe per uso tessile; coperte da letto e copritavoli. Classe 25 - Articoli di abbigliamento, scarpe (tranne quelle ortopediche); cappelleria. 2 La domanda di marchio veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 24/98 del 6 aprile 1998. 3 Il 2 luglio 1998 l’opponente e ricorrente (in prosieguo: l’«opponente») presentava opposizione contro la registrazione del marchio comunitario richiesto adducendo le seguenti registrazioni, aventi ad oggetto il marchio figurativo — marchio francese depositato il 16 giugno 1983, registrato con il n. 17 731 e rinnovato da ultimo il 14 giungo 1993, relativo a prodotti rientranti nella classe 25; — marchio internazionale depositato il 31 maggio 1989, relativo a prodotti rientranti nella classe 25, registrato con il n. 539 689 ed avente effetti in Germania, Austria, Spagna e Benelux. 4 L’opposizione era rivolta contro i prodotti indicati nelle classi 24 e 25 della domanda di marchio comunitario contestata e si basava su tutti i prodotti protetti dai marchi anteriori, vale a dire «articoli tessili, prêt-à-porter e su misura, compresi stivali, scarpe e pantofole». 5 I motivi dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC») (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1; GU UAMI n. 1/92, pag. 52). L’opponente sosteneva che esisteva identità tra i marchi in conflitto, nel senso che il marchio comunitario oggetto della domanda contestata riproduceva in maniera uguale i marchi anteriori, con la loro individualità ed il loro carattere distintivo. Tale riproduzione, secondo l’opponente, comportava un rischio di confusione. 6 Il 5 ottobre 1999 la richiedente limitava l’elenco dei prodotti rivendicati nella sua domanda di marchio comunitario, in particolare i prodotti indicati nella classe 25, ai seguenti prodotti: «articoli di abbigliamento, scarpe (tranne quelle ortopediche); cappelleria, tutti questi prodotti per bambini venduti per corrispondenza e nei negozi specializza- ti che distribuiscono i prodotti del catalogo». La richiedente non presentava osservazioni in risposta. 7 L’8 ottobre 1999 la divisione Opposizione emetteva la decisione n. 905/1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata») con la quale respingeva l’opposizione, fondando il rigetto sui motivi di seguito riportati. — I segni in conflitto non sono identici. Il fatto che la parola ARTHUR sia stata ripresa nel marchio comunitario oggetto della domanda contestata non è sufficiente perché vi sia identità tra i segni, necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC. — La riproduzione della parola ARTHUR nel marchio comunitario richiesto non è sufficiente per costituire una somiglianza tale da comportare un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Valutando globalmente le somiglianze visive, fonetiche e concettuali tra i marchi di cui trattasi, e tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti, l’Ufficio ritiene insussistente un rischio di confusione, compreso in esso un rischio di associazione, per il pubblico nei territori in cui il marchio anteriore è tutelato. — Poiché i segni non sono né simili né identici e l’opponente non ha presentato alcun argomento tale da incidere sull’analisi del rischio di confusione, con riferimento ad esempio alla notorietà del marchio anteriore nei paesi considerati, l’Ufficio conclude che, quale che sia il grado di identità o di somiglianza tra i prodotti rispettivamente tutelati dai marchi in conflitto, non può sussistere alcun rischio di confusione e non è pertanto necessario procedere ad una comparazione dei prodotti. 8 Il 7 dicembre 1999 l’opponente proponeva un ricorso avverso la decisione della divisione Opposizione. 9 Il 20 dicembre 1999 la limitazione dell’elenco dei prodotti operata dalla richiedente veniva notificata all’opponente, che rispondeva affermando che intendeva mantenere integralmente la propria opposizione riguardo ai prodotti indicati nelle classi 24 e 25. SOMMARIO 10 Il 1° febbraio 2000 l’opponente depositava la propria memoria scritta contenente i motivi del ricorso. Alla memoria era allegata nuova documentazione. 11 L’8 maggio 2000 la richiedente presentava le proprie osservazioni in risposta. 12 L’opponente chiede il rigetto della domanda di marchio comunitario impugnata per i prodotti contestati adducendo che il marchio anteriore è riprodotto in maniera identica nel marchio comunitario richiesto e che tale riproduzione comporterebbe perlomeno un rischio di confusione e di associazione. L’opponente ha altresì presentato nuovi documenti per rispondere al punto della motivazione della decisione impugnata secondo cui essa non aveva fornito alcun elemento che consentisse di valutare la notorietà del marchio sul mercato. Gli argomenti addotti dall’opponente sono i seguenti. — Identità dei marchi in conflitto: la riproduzione di un marchio anteriore, con un’aggiunta che non ne modifica il senso, né l’individualità o il carattere distintivo, dovrebbe essere considerata un marchio identico ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC. A sostegno delle sue affermazioni, l’opponente cita una decisione dell’Ufficio francese dei marchi (INPI) che ha rifiutato la registrazione del marchio ARTHUR et NINA in quanto il segno in questione costituisce la riproduzione — parziale del marchio ed è tale da ledere i diritti del marchio anteriore. La decisione è stata confermata dalla Cour d’appel di Parigi, con sentenza del 26 novembre 1999, che ha statuito in particolare che «lorsque la marque est reproduite avec une adjonction, il convient de rechercher si le signe antérieur conserve ou non son individualité et son pouvoir distinctif» («quando il marchio è riprodotto con un’aggiunta, occorre verificare se il segno anteriore conservi o meno la sua individualità e la sua capacità distintiva») e che «le prénom ARTHUR est reproduit de manière quasi identique dans le signe critiqué» («il nome ARTHUR è riprodotto in modo quasi identico nel segno contestato») (copie delle due decisioni in questione sono state prodotte in allegato). — Rischio di confusione: l’opponente sostiene che esiste un rischio di confusione e di associazione tra i segni; le differenze di grafia sarebbero solo secondarie e la parola ARTHUR resterebbe perfettamente riconoscibile nel marchio comunitario richiesto. — Notorietà effettiva del marchio anteriore sul mercato: secondo l’opponente, il rischio di confusione e di associazione è ancor maggiore in quanto il marchio anteriore godrebbe di notorietà presso un pubblico molto vasto. A tal fine, l’opponente produce una copiosa documentazione volta a dimostrare che il marchio è utilizzato in Francia dal 1983 e che esso è noto a un pubblico molto vasto nei settori del tessile e dell’abbigliamento. Tale documentazione comprende: — • copie di etichette e di logotipi che illustrano il modo in cui il marchio è utilizzato; — • copie di cataloghi che presentano i prodotti in questione; — • estratti di cataloghi di vendita per corrispondenza della «3 SUISSES», dal 1992 al 1998, e della «La Redoute», dal 1991 al 1993; — • estratti di varie riviste pubblicate tra il 1985 e il 1998, dedicate ai prodotti commercializzati con il marchio ARTHUR; — • copia di una scheda informativa sul fatturato realizzato dal marchio nel 1996 in Francia, ma anche nei paesi limitrofi; — • copia di un attestato, datato 27 luglio 1999, del revisore dei conti della ricorrente che certifica l’importo annuo delle spese pubblicitarie sostenute dalla società; — • copia di un articolo apparso nella rivista «Le revenu» del 7 gennaio 2000, riguardante il marchio anteriore, il fatturato realizzato con il marchio nel 1997 e nel 1999, nonché i progetti di espansione a breve termine in Europa. 13 La richiedente chiede la conferma della decisione impugnata sull’assunto che non esiste né identità tra i segni né rischio di confusione. La richiedente rammenta il principio della valutazione globale del rischio di confusione, fondata sull’impressione complessiva pro- dotta dai segni in questione. Secondo la richiedente, il marchio anteriore è costituito dalla riproduzione di una firma scritta a mano; questa caratteristica sarà percepita dal consumatore, dal momento che la domanda impugnata non include alcun elemento scritto a mano. Essa confuta inoltre il confronto con i precedenti citati dalla ricorrente (decisioni dell’INPI e della Cour d’appel di Parigi) in quanto i marchi in conflitto in tali decisioni erano entrambi costituiti da una firma scritta a mano, mentre nel presente caso i marchi si differenzierebbero per la grafia usata. La richiedente sottolinea le differenze esistenti tra i marchi e produce una documentazione (copie di un catalogo di vendita per corrispondenza) da cui risulta che il marchio richiesto è sempre utilizzato come un insieme indivisibile. Infine, essa sostiene che i canali di distribuzione dei prodotti sono radicalmente diversi, poiché l’opponente distribuirebbe i suoi prodotti principalmente nei supermercati e nei negozi, mentre la richiedente utilizzerebbe il circuito delle vendite per corrispondenza e a distanza. 14 Inoltre, il 27 ottobre 2000 la richiedente informava l’Ufficio di un’ordinanza emessa il 23 giugno 2000 dal Tribunal de grande instance di Parigi (in un procedimento che coinvolgeva le stesse parti e riguardava marchi identici), in cui veniva sottoposta una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee vertenti sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (in prosieguo: la «direttiva»). «Se il divieto stabilito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/104, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, riguardi solo l’esatta riproduzione senza eliminazioni né aggiunte del segno o dei segni che compongono un marchio, o possa essere esteso: 1. alla riproduzione dell’elemento distintivo di un marchio composto da più segni? 2. alla riproduzione integrale dei segni che costituiscono il marchio, se ai medesimi vengono aggiunti altri segni». SOMMARIO 15 Il 12 dicembre 2000 la Commissione di ricorso, conformemente all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: «RP») (GU UAMI 1996, pag. 399), invitava il presidente dell’Ufficio a presentare le sue osservazioni in merito alla portata dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC, e più precisamente sulla questione se il divieto di registrazione sancito da quest’articolo si applicasse alle riproduzioni identiche, senza eliminazioni né aggiunte, di un marchio anteriore o se fosse opportuno, come sostenuto dalla ricorrente, verificare se, nell’ambito del segno contestato, il marchio anteriore conservasse o no la propria individualità e la propria capacità distintiva. 16 Il 29 giugno 2001 il presidente dell’Ufficio rispondeva alla questione. L’Ufficio ritiene che il divieto sancito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC riguardi solo la riproduzione identica senza eliminazioni né aggiunte del segno o dei segni che compongono il marchio anteriore. La risposta dell’Ufficio, che si basa su un’interpretazione nel contempo letterale e teleologica dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC, può essere sintetizzata nel modo seguente. — Nelle cinque lingue dell’Ufficio, a prescindere dalla lingua di cui trattasi, il termine «identico» ha, in ciascuna, un significato preciso, ossia designa il fatto che gli elementi considerati sono concordanti o uguali. — Ai sensi del settimo ‘considerando’ RMC, «la tutela conferita dal mar- chio comunitario (…) è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi». La tutela assoluta è giustificata dal fatto che, nel caso in cui i segni e i prodotti siano identici, il rischio di confusione è presunto. L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC è stato concepito per rendere possibile statuire rapidamente e senza lasciare alcun margine di valutazione discrezionale nei casi in cui segni e prodotti sono identici. Nel momento in cui constata un’identità per quanto riguarda segni e prodotti, l’Ufficio è tenuto ad applicare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC e non dispone del potere di valutare l’eventuale esistenza di un rischio di confusione o di stabilire se il marchio anteriore conservi la sua individualità ed il suo carattere distintivo nell’ambito del marchio successivo. Tale valutazione può essere effettuata solo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. Ne discende l’importanza di interpretare restrittivamente il concetto di identità, onde evitare un’applicazione automatica incontrollata dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC. — Risulta del tutto escluso che un marchio come ARTHUR ET FELICIE sia considerato identico al marchio ARTHUR. 17 La risposta del presidente veniva comunicata alle parti l’11 luglio 2001. In riscontro a tale comunicazione, il 10 settembre 2001 l’opponente faceva pervenire copia della sua richiesta motivata di audizione orale nell’ambito del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia (causa C-291/00, S.A Société LTJ Diffusion/SA SADAS), nonché copia delle osservazioni scritte presentate nell’ambito dello stesso procedimento. La richiedente non presentava alcuna osservazione al riguardo. Motivazione 18 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in prosieguo: «RE»), ed è pertanto ammissibile. Sui documenti presentati dall’opponente il 10 settembre 2001 19 La Commissione di ricorso ritiene che questi documenti (v. supra, punto 17) non possano essere presi in considerazione, né per quanto riguarda la richiesta di audizione orale né per le osservazioni, ai fini del presente procedimento. Si tratta infatti di documenti redatti nell’ambito di un procedimento estraneo al presente procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso e che perseguono un diverso obiettivo. Inoltre, non spetta alla Commissione determinare ed estrapolare, tra gli argomenti addotti dall’opponente nella prospettiva di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, gli argomenti e le osservazioni che potrebbero risultare pertinenti ai fini del procedimento in esame. Sull’identità dei segni 20 Nel diritto francese, la formulazione dell’articolo L 713-2 del codice della proprietà intellettuale, in effetti, è tale che il criterio d’applicazione è quello della riproduzione e non quello dell’identità: «Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque même avec l’adjonction de mots tels que formule, façon, système, imitation, genre, méthode ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement b) …». («Sono vietati, salvo autorizzazione del proprietario: a) la riproduzione, l’uso o l’apposizione di un marchio anche se con l’aggiunta di termini quali formula, modo, sistema, imitazione, genere, metodo, nonché l’uso di un marchio riprodotto, per prodotti o servizi identici a quelli designati nella registrazione…»). 21 Secondo una giurisprudenza francese consolidata, discende da tale articolo che vi è contraffazione non solo quando i due marchi sono identici, ma anche quando il marchio anteriore è integralmente o parzialmente riprodotto purché, nell’ambito del marchio succes- SOMMARIO sivo, si ritrovi il marchio anteriore con la sua individualità ed il suo carattere distintivo. 22 Nel presente procedimento, l’opponente sostiene che la riproduzione di un marchio anteriore, con un’aggiunta che non ne modifica né il senso né l’individualità o il carattere distintivo, deve essere considerata alla stregua di un marchio identico ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC. Essa ritiene infatti che l’espressione «se esso è identico al marchio anteriore» di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC debba essere interpretata come sinonimo di quella «riproduzione di un marchio» contenuta nell’articolo L 7132 del codice francese della proprietà intellettuale; dal momento che quest’ultima espressione, utilizzata nella legge francese, è stata mantenuta allorché la legge sui marchi è stata modificata per dare attuazione alla prima direttiva. 23 La nozione di «identità» rispetto al marchio anteriore deve essere determinata in funzione della finalità perseguita dalla disposizione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC. A questo proposito, occorre tener conto della natura e degli effetti del diritto conferito dal marchio comunitario. 24 L’articolo 6 RMC dispone che: «Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione». 25 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC: «1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione: a) se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato». 26 Tale articolo fa riscontro all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della prima direttiva, che dispone che «il titolare ha diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato». 27 Ai sensi del settimo ‘considerando’ RMC: «la tutela conferita dal marchio comunitario, che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (…) la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (…) è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; (…) il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela». 28 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), RMC, intitolato «Diritti conferiti dal marchio comunitario»: «1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio: a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato». 29 L’articolo 9, paragrafo 3, RMC dispone inoltre che: «Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio». 30 Da queste disposizioni risulta che il diritto conferito dal marchio comunitario è un diritto esclusivo di privativa, opponibile ai terzi e riguardante un segno distintivo, con riferimento a prodotti o servizi che si intende contraddistinguere da quelli dei concorrenti. Il titolare del marchio comunitario può opporre in modo assoluto il proprio diritto sul segno a tutti i concorrenti che vorrebbero utilizzare lo stesso segno per contrassegnare gli stessi prodotti o servizi. 31 La disposizione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC è volta ad impedire che a livello comunitario si costituisca un diritto esclusivo di privativa su un marchio riguardo a un segno di cui sia già in precedenza avvenuta una monopolizzazione come marchio, a livello comunitario o nazionale, per gli stessi prodotti o servizi, evitando pertanto che venga violato il diritto esclusivo del titolare del segno anteriore. 32 Va altresì rilevato che il settimo ‘considerando’ RMC, come pure gli articoli 8, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento, rivelano l’intenzione del legislatore di operare una netta distinzione tra la tutela «assoluta» accordata a un marchio nei confronti di un segno identico utilizzato in relazione a prodotti o servizi identici e quella accordata in mancanza di tale doppia identità, che è sempre condizionata dalla necessità di dimostrare un rischio di confusione. Nel primo caso, la tutela è «automatica» e non richiede l’esistenza di un rischio di confusione. Nel secondo caso, essa dipende dalla valutazione relativa all’esistenza dello specifico presupposto del rischio di confusione. Nel primo caso, la tutela è accordata anche in mancanza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Nel secondo caso, l’assenza di tale rischio esclude qualsiasi tutela. 33 A questo proposito, si può osservare che la divisione Opposizione e la Commissione di ricorso, allorché sono chiamate ad applicare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC, devono limitarsi a constatare che i segni e i prodotti o servizi in questione sono identici e a concludere automaticamente in merito all’applicazione della detta disposizione. Esse non devono interrogarsi sull’esistenza di un rischio di confusione, sulla capacità distintiva o sul carattere più o meno dominante di uno degli elementi dei marchi posti a confronto, o ancora sul rischio di associazione. Tale attività di valutazione può effettuarsi solo nella sfera dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. 34 Tenuto conto del carattere «automatico» dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC e della finalità perseguita da questa disposizione, l’interpretazione della nozione di «marchio identico» deve essere restrit- SOMMARIO tiva per non arrecare pregiudizio alla distinzione voluta dal legislatore. Essa deve limitarsi ai casi di segni perfettamente identici e la sua portata deve essere tale da riguardare marchi composti da elementi chiaramente identici sul piano visivo, fonetico e concettuale, restandone esclusi quelli costituiti da segni simili, anche quando il grado di somiglianza tra i segni in conflitto sia molto elevato. 35 Pertanto, alla luce di tale valutazione, un marchio e un segno saranno sempre identici se esiste una riproduzione identica, senza alcuna aggiunta, eliminazione o modificazione che non siano minime o del tutto trascurabili. 36 Nel caso di specie, la Commissione di ricorso condivide pienamente la valutazione della divisione Opposizione, secondo cui il marchio denominativo ARTHUR ET FELICIE e il marchio non sono identici. Il fatto che la parola «ARTHUR» sia stata ripresa nel marchio oggetto della domanda impugnata non è sufficiente perché vi sia identità tra i segni, necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC. 37 A questo proposito, occorre basarsi su una valutazione globale delle caratteristiche visive, auditive o concettuali dei segni in questione, nonché sull’impressione complessiva prodotta dai medesimi. 38 Nel presente procedimento, il termine «ARTHUR» è riprodotto in una grafia che imita una firma scritta a mano e presenta inoltre un elemento supplementare rispetto al marchio anteriore, vale a dire il punto situato sotto la lettera «A». A sua volta, il marchio comunitario oggetto della domanda è scritto con caratteri di stampa maiuscoli. Inoltre, il marchio anteriore è composto da un elemento unico, mentre il marchio comunitario oggetto della domanda è costituito da tre parole; quest’ultimo contiene un secondo nome («FELICIE») che non esiste nel marchio anteriore. La Commissione ritiene che le differenze riscontrate tra i due marchi escludano l’identità dei segni in questione sotto il profilo concettuale, visivo e auditivo. Non si tratta di differenze di secondaria importanza o insignificanti. I marchi non sono quindi identici e non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC. Sul rischio di confusione 39 L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC dispone che «in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione: se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore». 40 L’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC deve essere oggetto di una valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi [v. sentenza della Corte di giustizia 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL BV / Puma AG, Rudolf Dassler Sport (‘Sabel’), Racc. pag. I-6191, punti 22 e 23]. 41 La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [v. sentenza della Corte di giustizia 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc., già Pathe Communications Corporation (‘Canon’), Racc. pag. I-5507, punto 17]. 42 Ciò premesso, la Commissione ritiene che, per potersi escludere il rischio di confusione unicamente sulla base della comparazione dei marchi, i marchi in questione debbano essere chiaramente dissimili. Nella decisione impugnata, la divisione Opposizione ha accertato che non vi era alcun rischio di confusione, compreso in esso un rischio di associazione, limitandosi alla sola comparazione dei segni di cui trattasi. Ritenendo che non vi fosse sufficiente somiglianza tra i segni, la divisione Opposizione ha ritenuto inesistente un rischio di confusione, senza neppure prendere in considerazione i prodotti designati dai marchi in conflitto, ritenendo che l’eventuale grado di identità o di somiglianza tra i prodotti non avrebbe potuto modificare l’analisi del rischio di confusione. 43 La Commissione di ricorso deve pertanto stabilire se i marchi presentino un grado sufficiente di somiglianza tale da poter comportare un rischio di confusione. 44 Senza pregiudicare in alcun modo la valutazione relativa all’esistenza di un rischio di confusione, la Commissione non condivide la conclusione a cui è pervenuta la divisione Opposizione in merito alla comparazione dei segni. È evidente, infatti, che i due marchi hanno in comune il termine «ARTHUR». Tale termine è l’unica parola del marchio anteriore e costituisce l’elemento visivo e sonoro d’impatto del marchio comunitario richiesto. Nonostante la specifica grafia utilizzata per il marchio anteriore, non deve essere sopravvalutata l’incidenza dell’elemento figurativo del marchio anteriore. La parola «ARTHUR» resta perfettamente leggibile nel marchio anteriore, di cui costituisce anche l’elemento dominante e distintivo. L’aggiunta della parola «FELICIE» nel marchio comunitario oggetto della domanda costituisce certamente un elemento di differenziazione, ma il suo impatto è attenuato dalla sua posizione finale. L’attenzione del consumatore medio e normalmente attento sarà innanzi tutto e soprattutto attirata dall’elemento d’impatto: il termine «ARTHUR». Sul piano concettuale, la Commissione non può escludere l’ipotesi che il marchio comunitario richiesto possa suggerire al pubblico un’estensione della gamma dei prodotti contrassegnati con il marchio «ARTHUR». Il marchio comunitario richiesto sarebbe percepito come una variante del marchio anteriore per indicare che il marchio si rivolge ormai anche a una clientela femminile. Conseguentemente, la Commissione ritiene che tra i marchi esistano rilevanti elementi di somiglianza. SOMMARIO 45 La divisione Opposizione ha pertanto erroneamente escluso l’analisi dei prodotti in conflitto, effettuando perciò un’errata valutazione del criterio d’interdipendenza dei vari fattori da prendere in considerazione. La sua decisione deve pertanto essere annullata. 46 Nel corso del presente procedimento, l’opponente ha prodotto una copiosa documentazione intesa a domostrare che il suo marchio anteriore godeva di notorietà presso un pubblico molto vasto nei settori del tessile e dell’abbigliamento. 47 La Commissione deve pronunciarsi in merito all’ammissibilità della nuova documentazione depositata e deve altresì accertare l’intendimento dell’opponente nel presentare tale documentazione. Esiste infatti un certo margine di dubbio sul punto se la ricorrente intendesse far valere la rinomanza o la notorietà del marchio anteriore oppure intendesse dimostrare che il suo marchio gode di un carattere distintivo accresciuto dall’uso intensivo che ne è stato fatto e la conseguente notorietà del marchio presso il pubblico di riferimento. 48 Per quanto riguarda quest’ultima questione, alla luce degli argomenti svolti dall’opponente, la Commissione ritiene che, presentando tale documentazione, l’opponente intendesse rispondere ad uno dei motivi addotti nella decisione impugnata, vale a dire il fatto di non aver presentato alcun argomento idoneo ad influire sull’analisi del rischio di confusione, ad esempio con riferimento alla notorietà del marchio anteriore nei paesi considerati. La Commissione ritiene pertanto che la ricorrente non formuli un nuovo motivo di opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, o dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC, ma intenda semplicemente dimostrare che il suo marchio gode di un elevato carattere distintivo. 49 Tenuto conto del principio del contraddittorio che presiede ai procedimenti inter partes, la Commissione non può, in linea generale, accettare nuovi fatti o prove che non siano stati addotti né discussi nell’ambito del procedimento d’opposizione. 50 Questo principio è tuttavia controbilanciato dal fatto che, nei procedimenti inter partes, vige il principio di- spositivo delle parti (v. decisioni del 25 aprile 2001, procedimento R 283/19993 - HOLLYWOOD/HOLLYWOOD; del 23 gennaio 2001, procedimento R 687/1999-3 – POP SWATCH/POL WATCH; e del 21 giugno 2000, procedimento R 615/1999-3 – NEGRETTO/NEGRITO). Tale approccio trova conferma nell’articolo 74, paragrafo 1, seconda frase, RMC, che dispone che «in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti». 51 Si deve rilevare, a questo proposito, che la richiedente non ha contestato l’ammissibilità della nuova documentazione presentata dalla parte avversa. Nelle osservazioni in risposta, la richiedente ha confutato i vari punti dell’argomentazione dell’opponente, ma non ha mai sollevato l’obiezione del deposito tardivo della nuova documentazione di cui trattasi. Al contrario, dando per scontata l’acquisizione di nuova documentazione nell’ambito del procedimento di ricorso, essa ha a sua volta presentato nuovi documenti per dimostrare il modo in cui il suo marchio viene utilizzato, il tipo di prodotti contrassegnati dal marchio e il pubblico a cui è rivolto, nonché infine il circuito di distribuzione prescelto. 52 Pertanto, poiché ciascuna delle parti ha avuto occasione di esprimersi in merito alle comunicazioni inviate dall’altra parte, poiché i diritti della difesa sono stati rispettati e la richiedente non ha sollevato alcuna obiezione contro la presentazione di nuova documentazione effettuata dalla parte avversa, la Commissione ritiene che la nuova documentazione presentata dall’opponente al fine di dimostrare che il suo marchio è noto a una larga parte del pubblico debba essere presa in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi in questione. 53 Occorre altresì prendere atto che la richiedente ha proceduto ad una limitazione dell’elenco dei prodotti rivendicati nella domanda di marchio comunitario, segnatamente per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 25 oggetto del presente procedimento. Nella decisione impugnata, non è stata neppure presa in considerazione l’eventuale rilevanza di tale limitazione dei prodotti sulla valutazione del rischio di confusione. 54 A norma dell’articolo 62, paragrafo 1, RMC, la Commissione può sia esercitare le competenze della divisione Opposizione, sia rinviare l’istanza a detto organo per la prosecuzione del procedimento. Nel presente caso, tenuto conto di quanto precede, ossia del fatto che nella decisione impugnata la divisione Opposizione non ha proceduto ad una comparazione dei prodotti né ha preso in considerazione la portata della limitazione dei prodotti, e tenuto conto altresì del fatto che nel corso del procedimento di ricorso le parti hanno prodotto nuovi documenti e che tali documenti sono ammissibili, la Commissione ritiene opportuno rinviare il procedimento alla divisione Opposizione affinché questa statuisca sul rischio di confusione tenendo conto segnatamente della comparazione dei prodotti, della limitazione dell’elenco dei prodotti comunicata dalla richiedente e della rilevanza dei nuovi documenti presentati dalle due parti. Sulle spese 55 A norma dell’articolo 81, paragrafo 2, RMC, per motivi di equità, la Commissione dispone che ciascuna parte sopporti l’onere delle proprie spese e tasse. Dispositivo Per questi motivi, la Commissione così decide: 1. La decisione impugnata è annullata nei limiti in cui respinge l’opposizione per insussistenza di un rischio di confusione. 2. Il procedimento è rinviato alla divisione Opposizione per l’ulteriore prosecuzione. 3. Il ricorso è respinto per il resto. 4. Ciascuna parte sopporterà le spese e le tasse in cui è incorsa nel procedimento di ricorso. SOMMARIO DECISIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO del 7 agosto 2002 nel procedimento R 1129/2000-2 (Lingua del procedimento: inglese) Articolo 8, paragrafo 4, RMC – Articoli 5, primo e terzo comma, e 15, terzo comma, della legge tedesca sui marchi Contrassegno commerciale – Requisito – Uso – Luogo dell’uso – Internet – Diritto anteriore – Titolo di film – Nullità - Legislazione nazionale – Contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale – Mancata produzione di prove 1. 2. Anche se i titoli di film MULAN e FA MULAN dovessero essere considerati alla stregua di contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale, e pertanto contrassegni commerciali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC, è pacifico che tale protezione prende avvio in seguito all’uso, ovvero con la proiezione del film in Germania. Può avvenire che un annuncio pubblicitario possa anticipare il momento di inizio di tale protezione, ma ciò solo quando sia stato diffuso poco prima dell’uso effettivo e reso noto al pubblico attraverso gli appropriati canali di informazione specializzati. Il mero annuncio del film in comunicati stampa o altrimenti non è sufficiente ai sensi della legge tedesca. L’affermazione dell’opponente, secondo cui le informazioni riguardanti il film erano disponibili già a partire dall’agosto 1996 sul sito Internet «hollywoodreporter», non può ritenersi sufficiente, per i motivi seguenti: tale sito non risponde alla condizione di essere un esplicito annuncio pubblicitario, perché non si riferisce alla disponibilità del film in Germania, ma solo al film in quanto tale, indipendentemente dal fatto che gli spettatori tedeschi potessero accedere o meno al sito in questione; il film non è stato proiettato in Germania subito dopo tale data. L’affermazione non è dimostrata, né è dimostrato che un annuncio pubblicitario su un sito Internet, non localizzato in Germania, debba produrre in quest’ultimo paese gli effetti giuridici asseriti dall’opponente. 3. Ne consegue che l’opponente non ha assolto l’onere della prova che i diritti, da essa invocati nella sua opposizione, siano sorti anteriormente alla data di presentazione della domanda di marchio comunitario impugnata, come prescritto dall’articolo 8, paragrafo 4, lettera a), RMC. Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista Street Burbank California 91521 Stati Uniti opponente e ricorrente rappresentata da Patent und Rechtsanwälte Mitscherlich & Partner, Sonnenstr. 33, D-80331 Monaco di Baviera, Germania contro Pogola S.A. 3 rue Guillaume Kroll, L-1882 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo richiedente e resistente rappresentata da Bureau de Rycker, Arenbergstraat 13, B-2000 Anversa, Belgio avente ad oggetto il ricorso proposto in esito al procedimento di opposizione B 48191 (domanda di marchio comunitario n. 356691) La Seconda Commissione di ricorso composta da K. Sundström (presidente), T. de las Heras (relatore) e P. Dyrberg (membro) cancelliere: S. Hackstock ha adottato la seguente Decisione Sintesi dei fatti 1 Con domanda presentata in data 1° ottobre 1996, la richiedente e resistente (in prosieguo: la «richiedente») chiedeva la registrazione del marchio denominativo FA MULAN come marchio comunitario per prodotti compresi nelle classi 16, 21, 24, 25, 28 e 32. 2 La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 16/98 del 9 marzo 1998. 3 In data 9 giugno 1998 l’opponente e ricorrente (in prosieguo: l’«opponente») proponeva un’opposizione, registrata con il numero B 48191, contro la suddetta domanda. Nell’opposizione venivano fatti valere i seguenti diritti: — il segno (titolo di film) MULAN, utilizzato nella normale prassi commerciale in Germania per «pellicole cinematografiche e produzione cinematografica e prodotti connessi». — Il segno (titolo di film) FA MULAN, utilizzato nella normale prassi commerciale in Germania per «pellicole cinematografiche e produzione cinematografica e prodotti connessi». 4 L’opposizione era rivolta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda di registrazione di cui sopra e si basava su tutti i prodotti tutelati dai diritti dell’opponente. 5 I motivi dell’opposizione erano quelli contemplati dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC») (GUCE 1994 L 11, pag. 1, GU UAMI n. 1/95, pag. 52). 6 Con decisione in data 2 ottobre 2000 (in prosieguo la decisione impugnata), la divisione Opposizione rigettava in toto l’opposizione, statuendo che l’opponente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare l’esistenza dei propri diritti e assegnando le spese a carico di quest’ultima, sulla base dei seguenti motivi, rilevanti ai fini del presente procedimento. — L’articolo 8, paragrafo 4, RMC stabilisce espressamente i seguenti requisiti, che devono essere soddisfatti affinché le sue disposizioni siano applicabili: — i. il diritto anteriore deve essere un marchio non registrato o un contrassegno simile; — ii. il contrassegno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale; — iii. l’uso dev’essere di portata non puramente locale; — iv. il diritto deve essere stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario impugnata; — v. il titolare del contrassegno deve avere il diritto di vietare l’uso del SOMMARIO marchio impugnato, conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale che disciplina il detto diritto. — L’opposizione si fondava sui titoli di film MULAN e FA MULAN in Germania. Ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge tedesca sui marchi, i titoli di opere sono protetti come denominazioni commerciali. Al terzo comma della medesima disposizione, tali titoli sono definiti tra l’altro come «…nomi di […] opere cinematografiche». Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, primo comma, della legge tedesca sui marchi, il titolare di detti titoli di opere può impedire la registrazione di un marchio successivo se sussiste un rischio di confusione. Infine, ai sensi dell’articolo 15, terzo comma, della stessa legge, il titolo di un’opera è protetto contro prodotti o servizi diversi se il diritto gode di notorietà e se la registrazione del marchio successivo trae indebitamente vantaggio dal diritto al titolo. Considerato quanto precede, secondo l’opponente, i titoli di film succitati erano contrassegni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC. — L’opponente non aveva presentato alcuna prova di un’eventuale pubblicazione o annuncio in Germania. Le prove addotte si riferivano principalmente agli Stati Uniti, ma vi figuravano anche alcuni articoli pubblicati in riviste inglesi, canadesi, francesi, olandesi e italiane. Le uniche prove riferentisi alla Germania erano: a) l’affermazione secondo cui le informazioni sul titolo del film erano accessibili dal 30 agosto 1996 su Internet all’indirizzo: http://www.hollywoodreporter.com/archive/hollyw od/archive/1996/0896wk5/, b) la testimonianza offerta dal signor Peter Strittmatter (Walt Disney GmbH, Germania). — Ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge tedesca sui marchi, la protezione dei titoli di opere cinematografiche prende avvio con l’uso, ossia con la proiezione del film in Germania, oppure, se il titolo dell’opera non ha carattere distintivo, con il suo riconoscimento da parte dei consumatori (Verkehrsgeltung) (v. riferimento in Althammer-Klaka, Markengesetz, articolo 5, n. 16). Un annuncio può anticipare l’inizio del periodo di protezione solo se l’annuncio pubblicitario sia stato diffuso poco prima dell’uso effettivo e sia stato divulgato attraverso gli appositi canali di informazione specializzati, ossia nel «Börsenblatt des deutschen Buchhandels» o nel «Titelschutzanzeiger» (v. riferimento in Althammer-Klaka, Markengesetz, articolo 5, n. 18). Il mero annuncio del film in comunicati stampa o altrimenti non è sufficiente (ibidem). Nel presente caso, la proiezione del film in Germania aveva avuto inizio nel 1998, ossia dopo la data di presentazione della domanda di marchio comunitario. La data effettiva di distribuzione del film non veniva citata nella documentazione, ma l’opponente stessa aveva affermato che «Il film dell’anno 1998 è Mulan» e inoltre, la dichiarazione della richiedente secondo cui il «film è stato lanciato nel 1998» non era stata contestata dall’opponente. La dichiarazione secondo cui le informazioni sul film erano disponibili a partire dal mese di agosto 1996 sul sito Internet «hollywoodreporter» non era sufficiente, innanzi tutto, in quanto questo sito non soddisfaceva la condizione di essere un esplicito annuncio pubblicitario; in secondo luogo, perché non si riferiva alla disponibilità del film in Germania, bensì al film in quanto tale, indipendentemente dal fatto che gli spettatori tedeschi potessero accedere o meno al sito in questione; e, infine, perché la proiezione del film in Germania non aveva avuto luogo subito dopo tale data. Una «Titelschutzanzeige» (annuncio relativo alla tutela di un titolo) è rilevante solo se la proiezione effettiva in Germania è immediatamente susseguente e, sotto tale aspetto, l’intervallo di tempo intercorso tra il mese di agosto 1996 e il 1998 era un periodo troppo lungo. Infine, l’opponente non aveva dimostrato che il film fosse stato effettivamente pubblicizzato sul sito Internet di cui sopra nel 1996, non avendo prodotto alcun estratto del contenuto del sito medesimo. — La testimonianza del signor Strittmatter, offerta dall’opponente, era altresì irrilevante, non avendo quest’ultima specificato quali fatti e prove sarebbero stati dimostrati o confermati dal signor Strittmatter. Inoltre, tale testimonianza avrebbe avuto un valore probatorio relativamente scarso, in quanto proveniva da un dipendente di una delle società collegate all’opponente. — L’opponente pertanto non ha dimostrato l’acquisizione di un diritto anteriore basato su un titolo di opera (titolo di film) in Germania in data antecedente al 1° ottobre 1996. 7 Il 22 novembre 2000 l’opponente proponeva un ricorso avverso la decisione impugnata, depositando la memoria contenente i relativi motivi il 29 gennaio 2001. 8 Il 6 aprile 2001 la richiedente presentava le proprie osservazioni in risposta. Conclusioni e argomenti delle parti 9 L’opponente chiede che il ricorso sia accolto e che la domanda di registrazione impugnata sia rigettata. Gli argomenti dell’opponente possono essere sintetizzati come segue: — l’uso di un titolo di un film non prenderebbe avvio dal momento in cui il film viene effettivamente lanciato, bensì a partire dal momento in cui esso viene pubblicizzato. La tesi sostenuta nella decisione impugnata, secondo cui un «annuncio pubblicitario» è ammissibile unicamente quando si tratta di una «Vorläufige Titelschutzanzeige» (annuncio provvisorio relativo alla tutela di un titolo), non sarebbe corretta. Al giorno d’oggi, sarebbe necessario considerare numerosi tipi di pubblicazioni/pubblicità che informano il pubblico dell’imminente lancio di un film. Nel commento di Althammer/Ströbele/Klaka (Markengesetz, sesta edizione, articolo 5, n. 62) verrebbe affermato: «Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) applica ancora requisiti rigidi relativamente all’annuncio al pubblico di opere che devono essere lanciate «poco tempo dopo». Stando all’orientamento della Corte federale, non è sufficiente un annuncio qualsiasi che sia accessibile al pubblico; in linea di principio, l’uso dovrebbe coincidere con annunci all’interno di pubblicazioni che sono abituali in quel particolare settore commerciale e che possono essere notati ampiamente, senza che i concorrenti interessati siano costretti a ricercare nella stampa ordinaria ovvero in altri canali di comunicazione». — Tuttavia, in considerazione della facilità di accesso ad Internet, sarebbe attualmente più consueto ricercare determinati titoli o film in programmazione attraverso tale canale di co- SOMMARIO municazione. Di conseguenza, Internet sarebbe divenuto oggi, sia per la casa di produzione sia per i concorrenti interessati, il principale canale promozionale per un nuovo film. La pubblicazione sul sito Internet http://www.hollywoodreporter.com /archive/hollywood/archive/1996/0896k/ dovrebbe pertanto ritenersi equivalente ad un annuncio pubblicitario, ossia una «Vorläufige Titelschutzanzeige», dal momento che tale sito Internet sarebbe comunemente usato dall’industria cinematografica. — Inoltre, il lancio effettivo del film alla fine del 1998 non sarebbe di molto distante dal suo annuncio al pubblico, essendo comunemente noto che, al giorno d’oggi, le principali case cinematografiche programmano i propri film non soltanto per uno, ma per tutti i paesi nel mondo. Di regola, i film non sarebbero distribuiti in tutti paesi contemporaneamente. Il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui il film viene pubblicizzato e la sua distribuzione negli Stati Uniti sarebbe dunque rilevante. Il film MULAN sarebbe stato distribuito nella primavera/estate 1998, vale a dire poco più di un anno dalla sua prima pubblicizzazione. Dall’ulteriore documentazione prodotta in riferimento agli altri paesi europei, anch’essa menzionata nella decisione impugnata, si potrebbe desumere che il pubblico fosse senz’altro al corrente, grazie a diversi canali di comunicazione, che il titolo del nuovo film sarebbe stato MULAN. La pubblicità effettuata su Internet avrebbe quindi anticipato la protezione sul titolo. 10 La richiedente chiede che il ricorso sia respinto e fa rinvio agli argomenti da essa formulati nella sua lettera del 6 aprile 1999, sostenendo che la memoria contenente i motivi del ricorso non contiene alcun elemento nuovo che possa rendere fondata l’opposizione. Motivazione 11 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GUCE 1995 L 303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/95, pag. 258), ed è pertanto ammissibile. 12 Tuttavia, il ricorso deve essere respinto, avendo la divisione Opposizione correttamente ritenuto che l’opponente abbia omesso di dimostrare l’anteriorità dei diritti fatti valere con l’opposizione rispetto alla domanda di registrazione di marchio comunitario impugnata. 13 All’articolo 8, paragrafo 4, RMC, stabilisce che: «In seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e nella misura in cui, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto contrassegno: a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio comunitario; b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo». 14 Nella fattispecie, l’opposizione è basata sul fatto che i titoli di film MULAN e FA MULAN godevano di protezione in Germania come denominazioni commerciali ai sensi degli articoli 5 e 15 della legge tedesca sui marchi. Anche se tali titoli dovessero essere considerati alla stregua di contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale, e pertanto contrassegni commerciali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC, è pacifico che tale protezione prende avvio in seguito all’uso, ossia con la proiezione del film in Germania. Può avvenire che un annuncio pubblicitario possa anticipare il momento di inizio di tale protezione, ma ciò solo quando sia stato diffuso poco prima dell’uso effettivo e reso noto al pubblico attraverso gli appropriati canali di informazione specializzati. Non è sufficiente, al riguardo, il mero annuncio del film in comunicati stampa o altrimenti: secondo la giurisprudenza della Corte federale richiamata dall’opponente (v. supra, punto 9), non ogni annuncio pubblicitario accessibile al pubblico attraverso pubblicazioni è sufficiente. 15 L’opponente riconosce che la proiezione del film in Germania ha preso avvio alla fine del 1998, ossia molto tempo dopo la presentazione della domanda di marchio comunitario impu- gnata, ovvero il 1° ottobre 1996. L’opponente non ha contestato la decisione impugnata nella parte in cui constata che nessuna prova di pubblicazione o di annuncio pubblicitario con riferimento alla Germania era stata presentata dall’opponente. 16 L’affermazione dell’opponente, secondo cui le informazioni riguardanti il film erano disponibili già a partire dell’agosto 1996 sul sito Internet «hollywoodreporter», non può ritenersi sufficiente, per i motivi già enunciati nella decisione impugnata e non contestati dall’opponente. La Commissione di ricorso ritiene del pari che l’affermazione in questione sia priva di valore, innanzi tutto, in quanto non è stata intrinsecamente dimostrata e, in secondo luogo, poiché non è dimostrato che un annuncio su un sito Internet, non localizzato in Germania, debba produrre in quest’ultimo paese gli effetti giuridici asseriti dall’opponente. Ciò sarebbe di per sé dubbio, dal momento che l’annuncio non è stato pubblicato in Germania e che, a giudizio della Corte federale di giustizia tedesca, a cui si richiama la stessa opponente (v. supra, punto 9), non ogni annuncio accessibile al pubblico può per ciò stesso considerarsi sufficiente. A prescindere da tali considerazioni, l’annuncio controverso, anche se fosse stato reso pubblico nell’agosto 1996, come affermato dalla società opponente, sarebbe ugualmente privo di rilevanza dal momento che la prima proiezione del film in Germania non è avvenuta «poco tempo dopo», come esige invece la legge tedesca, bensì alla fine del 1998, ossia a distanza di oltre due anni: un simile divario temporale non può considerarsi un «breve lasso di tempo». 17 Ne consegue che l’opponente non ha assolto l’onere della prova che i diritti, da essa invocati nella sua opposizione, siano sorti anteriormente alla data di presentazione della domanda di marchio comunitario impugnata, come prescritto dall’articolo 8, paragrafo 4, lettera a), RMC. Il ricorso va pertanto respinto. Sulle spese 18 Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve sopportare l’onere delle spese sostenute dalla richiedente nel presente procedimento, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, RMC. SOMMARIO Dispositivo Per questi motivi, la Commissione così decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. L’opponente sopporterà le spese sostenute dalla richiedente nel procedimento di ricorso. DECISIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO del 7 agosto 2002 nel procedimento R 607/2001-2 (Lingua del procedimento: inglese) Articolo 8, paragrafo 4, RMC – Articolo 52, paragrafo 2, RMC – Articoli L.112 e L.712 CPI (codice francese della proprietà intellettuale) Contrassegno commerciale – Diritto anteriore – Mancata produzione di prove – Titolo di film – Nullità – Legislazione nazionale – Impedimenti relativi alla registrazione – Altro diritto – Portata del ricorso – Segno utilizzato nella normale prassi commerciale 1. 2. 3. L’opponente critica unicamente le conclusioni della decisione impugnata relative al «contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale», ma non quelle relative al rischio di confusione con un marchio notoriamente conosciuto o con marchi anteriori non registrati. Non essendo state oggetto di ricorso, tali conclusioni sono divenute definitive. I diritti specifici invocati dall’opponente non possono essere qualificati come contrassegni commerciali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC, quantunque possano esserlo ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2 RMC. Per giunta, l’opponente non ha dimostrato l’acquisizione dei diritti anteriori in Francia, in primo luogo, perché i titoli di film non sono originali; in secondo luogo, perché la protezione dei titoli non originali è contemplata dal secondo paragrafo dello stesso articolo L.112-4. Inoltre, i titoli mutuati dalla storia o dalla leggenda non sono protetti e possono essere usati liberamente. 4. Oltre a ciò, le prove dell’opponente non si riferiscono ad alcuna attività commerciale in Francia risalente a un periodo antecedente alla data di deposito della domanda di marchio comunitario. 5. Il mero annuncio pubblicitario che l’opponente ha scelto il titolo del suo futuro film non costituisce una fonte giuridica di diritti universali di marchio. Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista Street Burbank California 91521 Stati Uniti d’America opponente e ricorrente rappresentata da Thierry Mollet-Vieville, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Parigi, Francia contro Pogola S.A. 3 rue Guillaume Kroll, L-1882 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo richiedente e resistente rappresentata da Bureau de Rycker, Arenbergstraat 13, B-2000 Anversa, Belgio avente ad oggetto il ricorso proposto in esito al procedimento di opposizione B 47714 (domanda di marchio comunitario n. 356691) La Seconda Commissione di ricorso composta da K. Sundström (presidente), T. de las Heras (relatore) e P. Dyrberg (membro) cancelliere: S. Hackstock ha adottato la seguente Decisione Sintesi dei fatti 1 Con domanda presentata in data 1° ottobre 1996, la richiedente e resistente (in prosieguo: la «richiedente») chiedeva la registrazione del marchio denominativo FA MULAN come marchio comunitario per prodotti compresi nelle classi 16, 21, 24, 25, 28 e 32. 2 La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 16/98 del 9 marzo 1998. 3 In data 9 giugno 1998 l’opponente e ricorrente (in prosieguo: l’«opponente»), proponeva un’opposizione, registrata con il numero B 47714, contro la suddetta domanda. Nell’opposizione venivano fatti valere i seguenti diritti: — i marchi anteriori notoriamente conosciuti in Francia MULAN e FA MULAN per «Opera scenica utilizzata secondo tutte le modalità di sfruttamento, su tutti i canali SOMMARIO d’informazione e attraverso la vendita di oggetti promozionali, in particolare di articoli come quelli elencati nelle classi 16, 21, 24, 25, 28 e 32». — i marchi anteriori non registrati in Francia MULAN e FA MULAN per «Opera scenica utilizzata secondo tutte le modalità di sfruttamento, su tutti i canali d’informazione e attraverso la vendita di oggetti promozionali, in particolare di articoli come quelli elencati nelle classi 16, 21, 24, 25, 28 e 32». — I segni (titoli di film) MULAN e FA MULAN utilizzati nella normale prassi commerciale in Francia per «Opera scenica utilizzata secondo tutte le modalità di sfruttamento, su tutti i canali d’informazione e attraverso la vendita di oggetti promozionali, in particolare di articoli come quelli elencati nelle classi 16, 21, 24, 25, 28 e 32». 4 L’opposizione era rivolta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda e si basava su tutti i prodotti tutelati dai diritti dell’opponente. 5 I motivi dell’opposizione erano quelli contemplati dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), e con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC») (GU CE 1994 L 11, pag. 1; GU UAMI n. 1/95, pag. 52). 6 La spiegazione fornita dei motivi dell’opposizione può essere così sintetizzata. — L’11 marzo 1993 l’opponente pubblicizzava la produzione di un film di animazione intitolato «The ballad of FA MULAN» in riviste e giornali distribuiti in diversi paesi europei. — Il 2 marzo 1995 l’Agence France Presse annunciava in Francia la distribuzione di «The Legend of MULAN». Il 16 agosto 1996 la rivista Le Film Français (all’epoca disponibile su Internet) annunciava che era in preparazione il film «The Legend of MULAN». L’opponente intendeva sfruttare il proprio film attraverso la vendita di articoli promozionali, in particolare di prodotti rientranti nelle classi 16, 21, 24, 25, 28 e 32. — Con domanda del 25 ottobre 1996, n. 36 0990, l’opponente chiedeva la registrazione del marchio denominativo MULAN come marchio comunitario per prodotti rientranti nelle classi 16, 25 e 29, rivendicando la priorità per gli Stati Uniti dal 21 ottobre 1996 e depositando una successiva domanda, contrassegnata dal n. 496216, per prodotti rientranti nelle classi 3 e 9. de. Al momento del deposito della sua domanda di marchio comunitario, la richiedente avrebbe dovuto essere al corrente dei segni notoriamente conosciuti dell’opponente, MULAN e FA MULAN. 7 — Ai sensi dell’articolo L.112-4 del codice francese della proprietà intellettuale, (in prosieguo: «CPI»), il titolo di un’opera dell’ingegno in Francia è oggetto di tutela. In forza dell’articolo L.111-1 CPI, il titolo è tutelato dal momento della sua creazione. Conformemente alla giurisprudenza francese, anche i titoli non originali di opere dell’ingegno sono protetti, come si evince anche dall’articolo L.112-4, paragrafo 2, CPI. A norma dell’articolo L.123-1 CPI, l’autore gode di un diritto di sfruttamento esclusivo, il quale implica che il diritto di monopolio sul titolo di un’opera non riguardi soltanto titoli di film simili o identici o titoli di pubblicazioni, ma anche tutti i prodotti e servizi che possono essere tutelati da un marchio. Ai sensi dell’articolo L.122-4 CPI, la riproduzione di un’opera senza il consenso dell’autore costituisce una violazione illecita. In forza dell’articolo L.711-4c CPI, un segno non è ammissibile quando viola diritti anteriori, quali i diritti d’autore, in particolare relativi al titolo di un film. Secondo la giurisprudenza francese, il titolo di un film può essere considerato come un segno utilizzato a fini commerciali che può conferire al titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio più recente. La richiedente ribatteva asserendo: — In primo luogo, che un titolo di film non costituisce un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC, argomentando che tale diritto anteriore può costituire solo una causa di nullità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, RMC, che espressamente menziona il diritto al nome, il diritto all’immagine, il diritto d’autore e il diritto di proprietà industriale. — In secondo luogo, la richiedente osservava che nemmeno la malafede e la concorrenza sleale rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC. — In terzo luogo, la richiedente sosteneva che le prove presentate non dimostravano che l’opponente fosse titolare di un marchio notoriamente conosciuto in Francia alla data in cui la richiedente aveva depositato la propria domanda di marchio comunitario. 8 Con decisione in data 25 aprile 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la divisione Opposizione rigettava in toto l’opposizione, statuendo che l’opponente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare l’esistenza dei propri diritti e assegnando le spese a carico di quest’ultima, sulla base dei seguenti motivi, rilevanti ai fini del presente procedimento. 1 Sul rischio di confusione con un marchio notoriamente conosciuto — Infine, ai sensi dell’articolo L.712-6 CPI, una domanda depositata in violazione di diritti altrui o in malafede è dichiarata nulla per violazione fraudolenta. A norma dell’articolo 1382 del codice civile francese, una persona può vedersi riconosciuti diritti su un segno qualora un terzo abbia registrato un segno in malafe- Per dimostrare l’esistenza di un marchio anteriore notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC, l’opponente deve presentare prove che attestino che il proprio marchio ha acquisito notorietà ed è divenuto notoriamente conosciuto in Francia ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi. SOMMARIO L’opponente presentava le prove di seguito indicate: — Copie di articoli in cui sono citati i titoli dei film «The Legend of Fa Mulan», «The Legend of Mulan», «Fa Mulan» e «Mulan», del 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997. Questi articoli erano stati pubblicati in varie riviste negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Italia, in Olanda e in Francia (in Francia sei in totale, datati dicembre 1994, 1º marzo 1995, 3 febbraio 1995, 22 novembre 1995, 16 agosto 1996 e 15 novembre 1996). — Tre copie di comunicati stampa della Walt Disney Pictures, datati 24 ottobre 1995, 29 agosto 1996 e 1º settembre 1996. Questa prova si riferiva agli Stati Uniti. — Un brano tratto da LSA Special Disney Issue, datato 20 novembre 1997, in francese. Questa prova recava una data successiva a quella di presentazione della domanda di marchio comunitario. — Le prime e-mail al sito Internet Mulan Fan Club, datate primavera 1996. — Copie delle registrazioni MPAA di «The Ballad of Fa Mulan», «Walt Disney’s The Ballad of Mulan», «The Ballad of Mulan», «Disney’s (The) Ballad of Mulan», «Disney’s The Legend of Mulan», «The Legend of Mulan» e «Walt Disney’s The Legend of Mulan» e copie del certificato di registrazione di «The Legend of Mulan – Shang», «The Legend of Mulan – Mulan» e «The Legend of Mulan – Mushu». Tutte queste registrazioni erano state effettuate negli Stati Uniti. — Copia del certificato di registrazione del marchio francese n. 96 655 999 per il marchio denominativo MULAN, datato 16 dicembre 1996, unitamente al certificato relativo al cambiamento di denominazione in Disney Enterprises, Inc. Questo marchio era stato depositato e registrato dopo la data di presentazione della domanda di marchio comunitario. — Copia del certificato di registrazione del marchio statunitense dell’opponente per la parola MULAN e delle rispettive due domande di marchio comunitario n. 360990 e n. 496216 per la parola MULAN. Tutti questi marchi erano stati depositati dopo la data di presentazione della domanda di marchio comunitario impugnata. — Tre copie di estratti da Internet, tutte con date posteriori a quella di presentazione della domanda di marchio comunitario. — Copia di una relazione a cura di un esperto francese, intitolata «Consulenza su Fa Mulan». Tale relazione recava la data del 4 giugno 1998, posteriore a quella di presentazione della domanda di marchio comunitario. — In base ai requisiti enunciati all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC, per poter essere invocato dall’opponente a fondamento di un’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, un marchio notoriamente conosciuto deve avere già acquisito la notorietà al momento del deposito della domanda di marchio comunitario impugnata. Pertanto, le prove suffraganti la notorietà datate posteriormente al 1º ottobre 1996, data di presentazione della domanda di marchio comunitario impugnata, non potevano essere prese in considerazione. Inoltre, la notorietà dei marchi MULAN e FA MULAN doveva essere dimostrata in Francia. Il fatto che il marchio dell’opponente fosse o no notoriamente conosciuto negli Stati Uniti era quindi irrilevante. — In considerazione di quanto sopra, era possibile prendere in considerazione soltanto cinque articoli tratti dai giornali francesi, in quanto questi costituivano le uniche prove relative alla Francia che recassero una data anteriore a quella di presentazione della domanda di marchio comunitario. — Tuttavia, il fatto che l’opponente avesse dimostrato che il suo film era stato citato in cinque articoli francesi non era sufficiente a dimostrare la notorietà dei suoi marchi MULAN e FA MULAN. — Le prove presentate non sfioravano nemmeno il fattore più importante ai fini della dimostrazione della notorietà di un marchio, vale a dire quel- lo del grado di conoscenza o di riconoscimento del marchio medesimo presso il pubblico del settore di riferimento. — Pertanto, non era stato provato alcun grado di notorietà dei marchi anteriori. — L’argomento dell’opponente, secondo cui essa avrebbe dimostrato che i segni MULAN e FA MULAN erano stati pubblicizzati universalmente, e in particolare in Europa e in Francia, dato che le sue numerose prove (di cui oltre 69 recavano una data anteriore a quella della domanda di marchio comunitario) consistevano in registrazioni di diritti d’autore o articoli di stampa ovunque disponibili, veniva respinta. L’opponente, al contrario, non aveva dimostrato che i suoi articoli americani fossero disponibili in Francia. — Dai documenti presentati dall’opponente non era possibile desumere che i marchi anteriori avessero acquisito notorietà in Francia. — I marchi anteriori non costituivano, pertanto, marchi anteriori notoriamente conosciuti nel senso di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC. — Non essendo stata dimostrata l’esistenza di marchi anteriori notoriamente conosciuti, l’opposizione era respinta in quanto era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC. 2 Sul contrassegno anteriore utilizzato nella normale prassi commerciale L’articolo 8, paragrafo 4, RMC stabilisce i seguenti requisiti, che devono essere soddisfatti affinché le sue disposizioni siano applicabili: i. il diritto anteriore deve essere un marchio non registrato o un contrassegno simile; ii. il contrassegno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale; iii. l’uso deve essere di portata non puramente locale; iv. il diritto deve essere stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario impugnata; SOMMARIO v. il titolare del contrassegno deve avere il diritto di vietare l’uso del marchio impugnato, conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale che disciplina il detto diritto. — In questo procedimento, l’opposizione era basata su due titoli di film, MULAN e FA MULAN, in Francia. — L’opponente sosteneva che questi titoli di film erano protetti in forza degli articoli L.111-1, L.112-4, L.122-4 e L.123-1 CPI e della giurisprudenza francese e affermava inoltre che la richiedente aveva depositato il suo marchio in malafede, ai sensi dell’articolo L.712-6 CPI e dell’articolo 1382 del codice civile francese. — Tuttavia, tali diritti non erano «contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC. — I diritti del tipo di cui all’articolo 8, paragrafo 4, RMC si riferiscono a marchi non registrati e altri diritti esclusivi di carattere simile ai marchi, definiti nell’articolo stesso come «altri contrassegni». — In linea generale, per essere qualificato come contrassegno commerciale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC, il «contrassegno» deve essere attinente all’attività commerciale svolta. Se, per esempio, il diritto nazionale conferisce diritti a un determinato titolare rispetto a specifici «contrassegni» o simboli che non hanno alcuna relazione con marchi o contrassegni commerciali in generale, tali segni verrebbero considerati sui generis ed esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC. I contrassegni accettati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC sono, per esempio, denominazioni commerciali e denominazioni (o ragioni) sociali, altre designazioni commerciali quali ditte o insegne, nonché qualsiasi altro diritto esclusivo analogo rientrante nella stessa categoria o tipo di diritto. — I diritti invocati dall’opponente, segnatamente i diritti d’autore, non ap- partenevano pertanto al genere dei «contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC, in quanto non erano contrassegni commerciali o collegati agli affari e non avevano la finalità di identificare un operatore commerciale particolare, né svolgevano una funzione simile a quella dei marchi, ossia di distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di un’altra impresa o di indicare l’origine dei prodotti e servizi in relazione ai quali il segno viene utilizzato. — L’articolo 52 RMC opera una netta distinzione tra i diritti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, RMC [articolo 52, paragrafo 1, lettera c), RMC] e il diritto d’autore [articolo 52, paragrafo 2, lettera c), RMC]. I segni che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, RMC e i diritti elencati all’articolo 52, paragrafo 2, lettera c), RMC possono essere entrambi fatti valere a fondamento di una domanda di dichiarazione di nullità. Tuttavia, un diritto d’autore può essere qualificato soltanto come causa relativa di nullità e non come motivo relativo di opposizione. — Inoltre, l’altro diritto rivendicato dall’opponente, in riferimento al quale la richiedente avrebbe depositato il marchio in malafede, non era neanch’esso riferibile al genere dei «contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale», di cui all’articolo 8, paragrafo 4, RMC. La malafede è citata all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMC e costituisce una causa assoluta di nullità per un marchio e non un motivo relativo di opposizione, come l’opponente stessa ha correttamente rilevato. — Poiché i diritti specifici fatti valere dall’opponente non erano contemplati nell’articolo 8, paragrafo 4, RMC, l’opposizione, in quanto era fondata su tali diritti, veniva respinta. zione francese applicabile, i suoi marchi non registrati anteriori le conferissero il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. Sebbene in molti casi l’Ufficio sia al corrente della legislazione nazionale applicabile, è all’opponente che incombe l’onere di indicare espressamente le norme specifiche richiamate a proprio sostegno e di dimostrare in quale modo tali norme le conferiscano il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, RMC. L’opponente si era limitata a sbarrare la casella «FR» accanto al rigo 79, a pag. 2.5 del modulo dell’atto di opposizione. Nella sua illustrazione dei motivi di opposizione, l’opponente non aveva fatto alcun riferimento ad alcuna normativa francese che tutelasse i marchi non registrati; né lo aveva fatto nella sua lettera del 18 dicembre 1998, con la quale aveva presentato ulteriori fatti e prove. Pertanto, era impossibile per l’Ufficio determinare se l’articolo 8, paragrafo 4, RMC fosse applicabile e se i diritti invocati potessero essere riconosciuti. 9 Il 19 giugno 2001 l’opponente presentava un ricorso contro la decisione impugnata, a cui faceva seguire, il 13 agosto 2001, il deposito della memoria contenente i relativi motivi. 10 Il 10 ottobre 2001 la richiedente presentava le proprie osservazioni in risposta. Conclusioni e argomenti delle parti 11 L’opponente chiede l’annullamento della decisione impugnata, l’accoglimento dell’opposizione e l’assegnazione delle spese a carico della richiedente. L’opponente critica unicamente le conclusioni della decisione impugnata relative al «contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale», ma non quelle relative al rischio di confusione con un marchio notoriamente conosciuto o con marchi anteriori non registrati. I suoi argomenti si possono così sintetizzare: 3 Sul marchio anteriore non registrato. — L’opponente sosteneva di essere titolare dei marchi non registrati MULAN e FA MULAN in Francia. Essa non aveva dimostrato, tuttavia, perché e in quale misura, conformemente alle disposizioni della legisla- — la divisione Opposizione avrebbe erroneamente stabilito che il titolo di un film non è incluso nell’articolo 8, paragrafo 4, RMC in quanto non appartenente alla categoria dei «contrassegni utilizzati nella normale SOMMARIO prassi commerciale». Un titolo di film indicherebbe un’opera dell’ingegno e la distinguerebbe da altre opere prodotte da concorrenti. Di conseguenza, esso costituirebbe effettivamente un segno utilizzato per fini di identificazione commerciale, cioè un contrassegno commerciale. — L’articolo L.112-4 CPI contemplerebbe due fattispecie distinte: 1° paragrafo: il titolo originale (vale a dire un titolo di nuova creazione e composizione che esprima l’individualità dell’autore) sarebbe protetto dal sistema dei diritti d’autore, di cui al Libro primo del CPI. 2° paragrafo: il titolo non originale, che resterebbe quindi escluso dal sistema dei diritti d’autore, ma sarebbe comunque protetto contro il suo uso successivo da parte di terzi, potrebbe condurre a qualche confusione. Il titolo non sarebbe coperto da diritti d’autore, tuttavia sarebbe tutelato in quanto sia stato utilizzato anteriormente. — In Francia, un titolo di film potrebbe essere qualificato come altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e sarebbe usato come contrassegno commerciale. — Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC, sarebbe altresì necessario che l’acquisizione del diritto sul segno sia antecedente alla data di deposito della domanda di marchio comunitario impugnata, vale a dire, nella fattispecie, il 1° ottobre 1996. La Disney Enterprises Inc. sarebbe titolare di un diritto anteriore a decorrere dall’11 marzo 1993. La distribuzione del film in Francia sarebbe stata annunciata per mezzo di articoli di stampa nel dicembre 1994 e, successivamente, il 1° marzo 1995, il 2 marzo 1995, il 16 agosto 1995 e il 22 novembre 1995. La produzione del film avrebbe avuto effettivamente inizio nel 1995. — In Francia, il diritto su un titolo si acquisirebbe all’atto della creazione dell’opera da esso designata, ancorché incompiuta, o in ogni caso con la sua prima utilizzazione. La Cour d’appel di Parigi, in una sentenza definitiva pronunciata il 23 febbraio 2000, avrebbe ad esempio statuito che la Disney Enterprises Inc. aveva acquisito un diritto anteriore sul suo titolo di film in quanto il progetto della Disney era stato annunciato a mezzo stampa prima della data di deposito del marchio successivo. — Il diritto su un segno distintivo verrebbe generalmente acquisito all’atto della creazione e dell’utilizzazione di tale segno in relazione ad un oggetto. — Pertanto, secondo la giurisprudenza francese, l’annuncio riferentesi ai successivi sviluppi dell’opera, che ne usi il titolo, potrebbe essere qualificato come utilizzazione di tale titolo; di conseguenza, sarebbe a partire dalla data di questa prima utilizzazione che il titolare di un titolo godrebbe di tutela giuridica contro qualsiasi violazione del medesimo. — Per quanto riguarda il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo, la giurisprudenza francese concederebbe all’utilizzatore di un titolo anteriore il diritto di vietare l’uso successivo del medesimo segno da parte di terzi, anche come marchio. I tribunali francesi giudicherebbero fraudolento un richiedente persino quando vi siano stati soltanto pochi comunicati stampa, nel qual caso essi riterrebbero che il richiedente non avrebbe potuto non essere al corrente dell’annuncio e, quindi, dell’uso anteriore. Infatti, sebbene un annuncio non sia qualificabile come uso ininterrotto del segno, ne rappresenterebbe nondimeno la prima utilizzazione. Nella sua sentenza definitiva del 23 febbraio 2000, la Cour d’appel di Parigi avrebbe inibito alla società ARES l’uso del marchio dalla stessa depositato in data 9 settembre 1993, per il motivo che fin dall’inizio del 1993 sarebbero stati pubblicati comunicati stampa che annunciavano il film della Disney. — La divisione Opposizione sarebbe quindi incorsa in errore nell’escludere che i titoli di film dell’opponente fossero un contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC. 12 La richiedente chiede che il ricorso sia respinto e fa rinvio agli argomenti da essa formulati nella sua lettera del 13 agosto 1999, sostenendo che la memoria contenente i motivi del ricorso non contiene alcun elemento nuovo che possa rendere fondata l’opposizione. Motivazione 13 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59, RMC, nonché alla regola 48 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU CE 1995 L 303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/95, pag. 258), ed è pertanto ammissibile. 14 L’opponente critica unicamente le conclusioni della decisione impugnata relative al «contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale», ma non quelle relative al rischio di confusione con un marchio notoriamente conosciuto o con marchi anteriori non registrati. Non essendo state oggetto di ricorso, tali conclusioni sono divenute definitive. Il ricorso è respinto, poiché i diritti specifici invocati dall’opponente non possono essere qualificati come contrassegni commerciali e, quindi, come «altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC. I diritti invocati dall’opponente, seppure fossero comprovati, non costituiscono motivi per presentare opposizione ai sensi di tale articolo, bensì cause di nullità, conformemente agli articoli 51, paragrafo 1, lettera b), e 52, paragrafo 2, RMC. — In forza del primo paragrafo dell’articolo L.711-4 CPI, «un segno non può essere adottato come marchio qualora esso violi diritti anteriori». 15 L’articolo 8, paragrafo 4, RMC stabilisce che: — Pertanto, il requisito di cui all’articolo 8, paragrafo 4, lettera b), RMC, riguardo al diritto di vietare l’uso di un marchio successivo, che deve essere valutato conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, risulterebbe soddisfatto. «In seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e nella misura in cui, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto contrassegno: SOMMARIO a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio comunitario, b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo». 16 L’articolo 52, RMC opera una netta distinzione tra un «marchio non registrato o (…) altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale», di cui agli articoli 8, paragrafo 4, e 52 paragrafo 1, lettera c), RMC, da un lato, e «un altro diritto anteriore» di cui all’articolo 52, paragrafo 2, RMC, dall’altro. I diritti di cui all’articolo 52, paragrafo 2, possono essere qualificati soltanto come cause di nullità relativa e non come motivo relativo di opposizione. Poiché i diritti invocati dall’opponente non possono essere qualificati come contrassegni commerciali, essi non possono essere fatti valere ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC, quantunque possano esserlo ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, RMC. Per questo motivo, quindi, la decisione impugnata va confermata dalla Commissione di ricorso. 17 La Commissione di ricorso deve constatare, per giunta, che l’opponente non ha dimostrato l’acquisizione dei diritti anteriori in Francia, in primo luogo, perché i titoli di film non sono originali, consistendo nel nome di una notissima leggenda cinese ed essendo l’originalità il requisito prescritto per la tutela del titolo in quanto diritto d’autore, in forza del primo paragrafo dell’articolo L.112-4 CPI, come la stessa opponente osserva nella propria memoria contenente i motivi del ricorso. Ciò è in evidente contraddizione con le sue rivendicazioni di tutela dei diritti d’autore basate sui predetti articoli del CPI, i quali sono inapplicabili in mancanza del necessario requisito dell’originalità. 18 In secondo luogo, perché la protezione dei titoli non originali è contemplata dal secondo paragrafo dello stesso articolo L.112-4 ed è limitata ai casi in cui il medesimo titolo è usato da terzi per identificare un’opera dello stesso genere in condizioni in cui esiste un ri- schio di confusione, il che significa che tale protezione non conferisce il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo, in quanto i prodotti così designati non sono un’opera dello stesso genere, ma sono anzi di diversa natura; con la conseguenza che un rischio di confusione è improbabile. Inoltre, i titoli come quelli controversi nel caso di specie, mutuati dalla storia o dalla leggenda, non sono protetti e possono essere usati liberamente (v. Claude Colombet in: Propriété littéraire et artistique et droit voisins, 9a edizione, Editions Dalloz 1999, pag. 56). insieme, sia l’articolo L.712-1 CPI, per quanto si riferisce alla Francia. 19 Tali motivi spiegano come la Cour d’appel di Parigi, contrariamente a quanto asserisce l’opponente nel suo ricorso, non abbia riconosciuto alcun diritto su un titolo non originale nella sentenza del 23 febbraio 2000 sopra richiamata. D’altro canto, tale sentenza si fondava sul fatto che il marchio era stato depositato con dolo ai sensi dell’articolo L.712-6 CPI, disposizione equivalente all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMC in forza del quale un marchio comunitario è dichiarato nullo allorché il richiedente ha agito in malafede al momento del deposito della domanda di marchio. Si tratta, come dichiarato nella decisione impugnata, di una causa di nullità assoluta, non di un motivo relativo da far valere nell’ambito di un procedimento di opposizione. Dispositivo 20 Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 4, RMC dispone che il segno in questione debba essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale prima della data di presentazione della domanda di marchio impugnata (nel caso di specie il 1° ottobre 1996). Le prove dell’opponente non si riferiscono ad alcuna attività commerciale in Francia risalente a quel periodo. 21 È evidente che il mero annuncio pubblicitario che l’opponente ha scelto il titolo del suo futuro film non costituisce una fonte giuridica di diritti universali di marchio né impedisce a terzi, come la richiedente nella fattispecie, di acquisire diritti di marchio conformemente al principio della «priorità del deposito», che è il criterio di acquisizione dei diritti di marchio a cui sono informati sia gli articoli 6 e 8 RMC, per quanto riguarda la Comunità nel suo 22 Di conseguenza, il ricorso è respinto. Sulle spese 23 Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve sopportare l’onere delle spese sostenute dalla richiedente nel procedimento di ricorso, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, RMC. Per questi motivi, la Commissione così decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. L’opponente sopporterà le spese sostenute dalla richiedente nel procedimento di ricorso. SOMMARIO DECISIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO del 28 agosto 2002 nel procedimento R 370/2000-4 (Lingua del procedimento: inglese) Regola 16, paragrafo 2, RE – Regola 16, paragrafo 3, RE – Regola 17, paragrafo 2, RE Mancata presentazione delle prove Principio di non discriminazione - Dimostrazione di un diritto anteriore Limite temporale - Traduzione - Marchio denominativo 1. 2. Le prove relative ai due marchi anteriori addotti dalla ricorrente per la sua opposizione non erano state sufficientemente tradotte nella lingua del procedimento, in quanto la traduzione si riferiva soltanto all’elenco dei prodotti tutelati dai marchi anteriori. L’opponente non aveva presentato una traduzione adeguata entro un mese dalla scadenza del termine di opposizione. Il fatto che in alcuni casi la divisione Opposizione possa aver accettato traduzioni limitate ai soli elenchi dei prodotti non autorizza altre ricorrenti a rivendicare lo stesso trattamento. Non sussiste nessun diritto alla parità di trattamento al di fuori dei casi contemplati dalle norme giuridiche. La Quarta Commissione di ricorso composta da C. Hoffrichter-Daunicht (presidente e relatrice), C. Rusconi e F. López de Rego (membri) cancelliere: E. Gastinel ha adottato la seguente Decisione Sintesi dei fatti 1 Con domanda n. 876219, alla quale veniva attribuita la data di registrazione del 15 luglio 1998 e pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 047/1999 del 14 giugno 1999, la resistente chiedeva la registrazione del marchio ‘PANTA’ per «prodotti chimici per uso diagnostico di laboratorio», rientranti nella classe 1, e per «prodotti chimici per uso medico diagnostico», rientranti nella classe 5. 2 La ricorrente presentava opposizione contro la suddetta domanda, facendo valere i seguenti due marchi anteriori: — marchio nazionale tedesco n. 39823781, per il marchio denominativo ‘PANTAC’, — riguardante i prodotti «farmaci» (= ‘Arzneimittel’), e Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH Byk-Gulden-Str. 2 D-78467 Costanza Germania opponente e ricorrente contro Becton Dickinson and Company 1 Becton Drive Franklin Lakes New Jersey 07417-1880 Stati Uniti d’America richiedente e resistente rappresentata da JACOBACCI & PARTNERS S.P.A., Corso Regio Parco 27, I-10152 Torino, Italia avente ad oggetto il ricorso proposto in esito al procedimento d’opposizione B 189953 (domanda di marchio comunitario n. 876219) 5 La ricorrente rispondeva all’invito della divisione Opposizione specificando le ragioni per le quali riteneva che il marchio oggetto dell’opposizione fosse simile al punto da generare confusione rispetto ai suoi diritti anteriori. — marchio nazionale tedesco n. 39823779, per il marchio denominativo ‘PANTAM’, — anch’esso riguardante i prodotti «farmaci» (= ‘Arzneimittel’). 3 A sostegno della propria opposizione, la ricorrente presentava copie di due certificati di registrazione tedeschi nonché un «Registerauszug» (estratto del registro). Soltanto l’elenco di prodotti di ciascuno dei diritti anteriori risultava tradotto nella lingua del procedimento, ossia l’inglese. Il ricorso era basato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. 4 La divisione Opposizione inviava ad ambedue le parti le lettere tipo di notifica relative all’opposizione suddetta, informando le parti stesse sui termini per la presentazione di ulteriori fatti, prove, argomenti ed osservazioni. 6 Il 23 marzo 2000, vale a dire prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione di osservazioni da parte della resistente, la divisione Opposizione emetteva la decisione impugnata, con la quale respingeva l’opposizione per motivi che possono essere riassunti come segue. Insieme all’atto di opposizione, la ricorrente aveva presentato copie di due certificati di registrazione ed estratti da una banca dati non meglio identificata redatti in lingua tedesca, tradotti soltanto per la parte relativa all’elenco dei prodotti («farmaci»). I documenti presentati dalla ricorrente non erano sufficienti a dimostrare i suoi diritti anteriori, in quanto tra quelli riguardanti i marchi anteriori una traduzione figurava soltanto per l’elenco dei prodotti. L’opponente non aveva presentato una traduzione più completa dei certificati di registrazione. L’Ufficio ha ritenuto che una traduzione dovesse contenere talune informazioni fondamentali, quali l’indicazione dell’autorità da cui promanava il documento presentato, l’indicazione delle date di deposito e di registrazione del marchio e il nome del titolare. Inoltre, non era stato fornito nella lingua del procedimento il significato dell’informazione in codice contenuta nell’estratto dalla banca dati. Pertanto, non vi era nessuna prova valida dei diritti anteriori rivendicati. 7 La ricorrente presentava un ricorso, depositando la memoria contenente i motivi entro il termine stabilito. La resistente presentava a sua volta osservazioni. Conclusioni e argomenti delle parti 8 La ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio del procedimento alla divisione Opposizione per l’ulteriore accertamento del rischio di confusione. Essa chiede inoltre che le sia dato modo, qualora la traduzione presentata dovesse essere considerata insufficiente, di presentare una nuova traduzione dei certificati di registrazione. Gli argomenti della ricorrente si possono sintetizzare come segue. SOMMARIO La reiezione per omessa traduzione dei certificati di registrazione sarebbe frutto di errore in quanto l’Ufficio avrebbe in varie occasioni puntualizzato, attraverso suoi esponenti, in particolare il vicepresidente Alexander von Mühlendahl, che nei procedimenti di opposizione sono sufficienti le traduzioni dei soli elenchi dei prodotti e il numero di registrazione. L’esperienza della richiedente in altri procedimenti di opposizione confermerebbe questa tesi. Pertanto, la ricorrente avrebbe valide ragioni per ritenere che fosse sufficiente la semplice presentazione di traduzioni dell’elenco dei prodotti. Qualora la prassi dell’Ufficio fosse stata nel frattempo modificata, il pubblico avrebbe dovuto esserne espressamente informato. Una valutazione in base a criteri diversi porterebbe a decisioni ingiuste. 9 La resistente ribatte come segue. La ratio delle regole 16 e 17 RE, relativamente alle traduzioni, sarebbe che nei procedimenti di opposizione la richiedente sia posta in grado di capire i fatti e le prove presentate dall’opponente, al fine di verificare la validità dei diritti anteriori. Tale esigenza non sarebbe stata garantita nel caso di specie. Varie decisioni adottate dall’Ufficio avrebbero sancito l’esistenza di alcuni requisiti minimi per la traduzione dei certificati di registrazione, ossia che le traduzioni dovrebbero attestare la rappresentazione del marchio o del segno, un’indicazione del paese del diritto anteriore e il numero di deposito o di registrazione. Pertanto, la richiedente avrebbe dovuto presentare traduzioni di qualsiasi data di priorità, nome del titolare, spiegazione dei codici, data di deposito/registrazione, indicazione dell’autorità che ha rilasciato i certificati. Mancando la traduzione di informazioni così essenziali, la resistente non sarebbe in grado di identificare con chiarezza il diritto anteriore. Motivazione 10 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59, RMC, nonché alla regola 48 del regolamento n. 2868/95 (CE) della Commissione del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in prosieguo: «RE»), ed è pertanto ammissibile. Il ricorso deve tuttavia essere respinto, per i seguenti motivi. 11 La conclusione della decisione impugnata si basa sulla constatazione che, oltre al fatto che i documenti sono stati depositati soltanto in tedesco e provengono da una banca dati non meglio identificata, le prove relative ai due marchi anteriori tedeschi non erano state sufficientemente tradotte nella lingua del procedimento, in quanto la traduzione si riferiva soltanto all’elenco dei prodotti tutelati dal marchi anteriori. La Commissione di ricorso concorda con questo accertamento. 12 La regola 16, paragrafo 2, RE stabilisce che l’atto di opposizione dev’essere corredato da prove del marchio anteriore, ad esempio un certificato di registrazione. Conformemente alla regola 17, paragrafo 2, RE, le prove a sostegno dell’opposizione devono essere tradotte entro un mese dalla scadenza del termine per l’opposizione (oppure entro il termine stabilito dall’Ufficio secondo la regola 16, paragrafo 3). Le traduzioni dei soli elenchi dei prodotti tutelati dal diritto anteriore possono senz’altro essere giudicate insufficienti ai fini dell’osservanza della regola 17, paragrafo 2, RE, come questa Commissione di ricorso ha già avuto modo di statuire in decisioni precedenti (v. decisioni del 22 marzo 2002, procedimento R 661/20004, VINOPOLIS / VINOPOLIS, punto 15, e del 15 maggio 2001, procedimento R 576/2000-4, NORMASE / NORVASC, punti 18 e 19, nonché decisioni in esse citate). La Commissione di ricorso ritiene inoltre che la traduzione delle prove richieste per dimostrare i diritti anteriori non serva soltanto per fornire alla richiedente e all’Ufficio le informazioni fondamentali sulla portata delle rivendicazioni dell’opponente, ma anche per consentire loro di verificare se gli elementi essenziali di tali rivendicazioni, quali sono stati indicati nell’atto di opposizione, corrispondano allo stato del registro (v. decisioni citate delle Commissioni di ricorso). La resistente e l’Ufficio devono non soltanto essere poste in grado di desumere dalla traduzione l’elenco dei prodotti tutelati, ma anche di comprendere pienamente qualsiasi altra informazione generale che sia rilevante riguardo alla portata della tutela del diritto anteriore. Secondo la prassi decisionale costante della Commissione di ricorso, queste informazioni e prove generali non sono for- nite se viene presentata una traduzione per il solo elenco dei prodotti. Tale elenco non consente alla richiedente e/o all’Ufficio di comprendere necessariamente tutti i dettagli relativi al diritto anteriore. 13 Pertanto, nel presente procedimento, la conclusione a cui la Commissione di ricorso perviene è che, per quanto riguarda i due diritti anteriori tedeschi, la ricorrente non ha rispettato le regole 16, paragrafo 2, e 17, paragrafo 2, RE, avendo omesso di fornire sufficienti traduzioni delle prove relative ai suoi diritti anteriori entro un mese dalla scadenza del termine per l’opposizione. Ne consegue che non vi sono prove sufficienti di tali diritti anteriori rispetto alle registrazioni tedesche. 14 Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui una simile interpretazione o valutazione si risolverebbe in una disparità di trattamento e sarebbe pertanto ingiusta, la Commissione di ricorso rileva quanto segue. I requisiti per presentare e corroborare un’opposizione sono sanciti dal regolamento e devono essere noti ai rappresentanti professionali. Nella prassi decisionale delle Commissioni di ricorso, le regole 16 e 17 RE sono interpretate nel senso che esse richiedono una traduzione più ampia rispetto a quella limitata all’elenco dei prodotti (e servizi). Poiché deve prevalere il principio della legalità, il fatto che in alcuni casi la divisione Opposizione possa aver accettato traduzioni limitate ai soli elenchi dei prodotti non autorizza altre ricorrenti a rivendicare lo stesso trattamento. Non sussiste nessun diritto alla parità di trattamento al di fuori dei casi contemplati dalle norme giuridiche. Sulle spese 15 Poiché il ricorso è stato respinto e la decisione impugnata è stata confermata, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, RMC, le spese del procedimento sono a carico della ricorrente. Dispositivo Per questi motivi, la Commissione così decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La ricorrente sopporterà le spese relative al procedimento di ricorso. SOMMARIO LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (Véase también las comunicaciones del presidente de la Oficina / Siehe auch die Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office / Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio) nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 1/95, p. 16 nº 2/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 2-3/95, p. 464 nº 2/96, DO/ABl./OJ/JO/GU OAMI n° 5/96, p. 590 nº 4/96, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 9/96, p.1272 nº 4/97, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 10/97, p.1182 nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 7-8/99, p.1003 n° 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 9/02, p.1636 PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A: Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89 del Reglamento sobre la marca comunitaria Liste der zugelassenen Vertreter gemäâ Artikel 89 der Gemeinschaftsmarkenverordnung List of professional representatives according to Article 89 Community Trade Mark Regulation Liste de mandataires agréés conformément à l’article 89 du règlement sur la marque communautaire Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni Deutschland ANGERMEIER, Simon (DE) Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte Partnerschaft Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Str. 22 DE-85354 Freising MANN, Volker (DE) Heiderhof 24 DE-51519 Odenthal RÖSSLER, Matthias (DE) KNH Patentanwälte Karlstr. 76 DE-40210 Düsseldorf SACHT, Gudrun (DE) Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner Kronenstr. 30 DE-70174 Stuttgart STAHL, Dietmar (DE) MAN Roland Druckmaschinen AG, RTB / S Borsigstr. 19 DE-63165 Muehlheim/Main SOMMARIO VORBERG, Jens Uwe Roger (DE) Bauer Vorberg Kayser Patentanwälte Lindenallee 43 DE-50968 Köln FENLON, Christine Lesley (GB) Haseltine Lake & Co. Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UD United Kingdom Nederland FRENCH, Clive Harry (GB) The Lodge, Roke Manor Old Salisbury Lane, Romsey Hants SO51 0ZN United Kingdom (see Benelux) Österreich HENHAPEL, Bernhard (AT) Singerstr. 8/8 A-1010 Wien United Kingdom ABBIE, Andrew Kenneth (GB) R.G.C. Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ United Kingdom BASSIL, Nicholas Charles (GB) Kilburn & Strode 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ United Kingdom BODEN, Keith McMurray (GB) Fry Heath & Spence LLP The Gables Massetts Road Horley RH6 7DQ United Kingdom BOND, Bentley George (GB) Haseltine Lake & Co. Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU United Kingdom BRIDDES, Sam (GB) 20 Eastbourne Terrace London W2 6LE United Kingdom CHEUNG, Peggy Po Yee (GB) Longcroft International Swiss Center, 7th Floor 10 Wardour Street London W1V 3HG United Kingdom CLARKE, Alison Clare (GB) Haseltine Lake & Co. Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU United Kingdom GILES, Ashley Simon (GB) Haseltine Lake & Co. Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU United Kingdom GREENE, Simon Kenneth (GB) Elkington and Fife Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks TN13 1XR United Kingdom HIGGIN, Paul (GB) Swindell & Pearson 48 Friar Gate Derby DE1 1GY United Kingdom HITCHING, Peter Matthew (GB) Haseltine Lake Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UD United Kingdom HOLMES, Miles Keeton (GB) Novagraaf Patents Parchment House 13 Northburgh Street London EC1V 0AH United Kingdom LEEMING, John Gerard (GB) J.A. Kemp & Co. Gray’s Inn 14 South Square London WC1R 5JJ United Kingdom MERRIFIELD, Sarah Elizabeth (GB) Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray’s Inn Road London WC1X 8BT United Kingdom MILHENCH, Howard Leslie (GB) R.G.C. Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ United Kingdom SOMMARIO NASH, David Allan (GB) Haseltine Lake & Co. Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU United Kingdom TOWNSEND, Victoria Jayne (GB) Fry Heath & Spence LLP The Gables Massetts Road Horley RH6 7DQ United Kingdom O’CONNELL, David Christopher (GB) Haseltine Lake & Co. Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU United Kingdom TRUEMAN, Lucy Petra (GB) Barker Brettell 138 Hagley Road Birmingham B16 9PW United Kingdom OLIVER, Katie Arabella (GB) Lewis & Taylor 144 New Walk Leicester LE1 7JA United Kingdom REES, Simon John Lewis (GB) Haseltine Lake & Co. Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU United Kingdom RITTER, Stephen David (GB) Mathys & Squire 100 Gray’s Inn Road London WC1X 8AL United Kingdom SHARP, Alan Cooper (GB) QED IP Services Limited Dawley Road Hayes UB3 1HH Middlesex United Kingdom VIGARS, Christopher Ian (GB) Haseltine Lake & Co. Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU United Kingdom Benelux KOOIJMANS-VAN DOORN, April Antigone (NL) Akzo Nobel N.V. Velperweg 76 NL-6800 SB Arnhem VAN WENSEN, Freek (NL) Shield Mark B.V. Overschiestraat 61 NL-1062 XD Amsterdam Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche Deutschland BRAUN, Dieter (DE) Hildesheimer Str. 133 DE-30173 Hannover FÉAUX DE LACROIX, Stefan (DE) Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn Grafenberger Allee 342 DE-40235 Düsseldorf FRIEDE, Thomas (DE) Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Maximilianstr. 58 DE-80538 München HOFMANN, Andreas (DE) Richter, Werdermann, Gerbaulet & Hofmann Sendlinger Str. 2 DE-80331 München HOLLAH, Dorothee (DE) Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn Grafenberger Allee 342 DE-40235 Düsseldorf HÖRSCHLER, Wolfram (DE) Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn Theodor-Heuss-Anlage 12 DE-68165 Mannheim GEHRING, Friederike (DE) Veldener Str. 33 DE-81241 München HUHN, Michael (DE) Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn Im Neuenheimer Feld 582 DE-69120 Heidelberg GERBAULET, Hannes (DE) Richter, Werdermann, Gerbaulet & Hofmann Neuer Wall 10 DE-20354 Hamburg LACHNIT, Jürgen (DE) Weickmann & Weickmann Kopernikusstr. 9 DE-81679 München SOMMARIO OSTRIGA, Harald (DE) Ostriga, Sonnet, Wirths & Roche Stresemannstr. 6-8 DE-42275 Wuppertal RICHTER, Joachim (DE) Richter, Werdermann, Gerbaulet & Hofmann Schützenstr. 15-17 DE-10117 Berlin RICHTER, Matthias (DE) Richter, Werdermann, Gerbaulet & Hofmann Sendlinger Str. 2 DE-80331 München ROCHE, Florian (DE) Ostriga, Sonnet, Wirths & Roche Stresemannstr. 6-8 DE-42275 Wuppertal SARTORIUS, Peter (DE) Sartorius, Thews & Thews Helmholtzstr. 35 DE-68723 Schwetzingen SCHEFFLER, Jörg (DE) Tergau & Pohl Hildesheimer Str. 133 DE-30173 Hannover SCHUCK, Alexander (DE) Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn Theodor-Heuss-Anlage 12 DE-68165 Mannheim SCHWANHÄUSSER, Gernot (DE) Eibenweg 10 DE-70597 Stuttgart SONNET, Bernd (DE) Ostriga, Sonnet, Wirths & Roche Stresemannstr. 6-8 DE-42275 Wuppertal WILHELM, Ludwig (DE) Mannesmann Plastics Machinery GmbH Krauss-Maffei-Str. 2 DE-80997 München WIRTHS, Jochen-Peter (DE) Ostriga, Sonnet, Wirths & Roche Stresemannstr. 6-8 DE-42275 Wuppertal ZOLLNER, Richard (DE) Mannesmann Plastics Machinery GmbH Krauss-Maffei-Str. 2 DE-80997 München España PALACIOS GONZÁLEZ, Roberto (ES) Carlos Polo & Asociados Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid France AYMARD, Jean-François (FR) Cabinet Aymard & Coutel 22, avenue de Friedland F-75008 Paris BAUDIN, Jérôme (FR) Cabinet Jérôme Baudin 102, rue Pierre Butin F-95300 Pontoise BORIN, Lydie (FR) API Conseil Rue Marx Dormoy F-64000 Pau BURTIN, Jean-François (FR) Cabinet Gefib 55, rue Aristide Briand F-92300 Levallois Perret Cedex CARDELLI, Guy (FR) Cabinet Ores 36, rue de Saint Pétersbourg F-75008 Paris DOIREAU, Marc (FR) Cabinet Ores 36, rue de Saint Pétersbourg F-75008 Paris DREYFUS, Nathalie (FR) Cabinet Ores 36, rue de Saint Pétersbourg F-75008 Paris MARCOUX-SIMONNET, Isabelle (FR) Rhodia 40, rue de la Haie-Coq F-93306 Aubervilliers Cedex NICOLLE, Olivier (FR) Cabinet Rinuy, Santarelli 14, avenue de la Grande Armée F-75017 Paris ORES, Béatrice (FR) Cabinet Ores 36, rue de Saint Pétersbourg F-75008 Paris ORES, Bernard (FR) Cabinet Ores 36, rue de Saint Pétersbourg F-75008 Paris ORES, Irène (FR) Cabinet Ores 36, rue de Saint Pétersbourg F-75008 Paris ROUSSET, Nathalie (FR) Cabinet Ores 36, rue de Saint Pétersbourg F-75008 Paris THIREAU, Hervé (FR) SEP Pagenberg & Associés 14, boulevard Malesherbes F-75008 Paris SOMMARIO VIALLE, Marie-José (FR) Cabinet Ores 36, rue de Saint Pétersbourg F-75008 Paris VU THANH, Geneviève (FR) Cabinet Ores 36, rue de Saint Pétersbourg F-75008 Paris AYERS, Catherine (GB) Williams Powell Morley House 26-30 Holborn Viaduct London EC1A 2BP United Kingdom Italia GLADWIN, Philip (GB) Brookes Batchellor 102-108 Clerkenwell Road London EC1M 5SA United Kingdom COGGI, Giorgio (IT) Racheli & C. S.p.A. Viale San Michele del Carso, 4 I-20144 Milano HANCOX, Jonathan Christopher (GB) Kimberley-Clark Europe 35 London Road Reigate RH2 9PZ United Kingdom COPPO, Alessandro (IT) Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo, 10 I-20121 Milano DELAZER, Daniela (IT) Dragotti & Associati Galleria San Babila 4C I-20122 Milano SCOTTON, Antonella (IT) Zanoli & Giavarini S.r.l. Viale Bianca Maria 35 I-20121 Milano Sverige LARSSON, Håkan (SE) Autoliv Development AB Patent Department SE-447 83 Vårgårda United Kingdom AXE, Anthony James (GB) Williams Powell Morley House 26-30 Holborn Viaduct London EC1A 2BP United Kingdom JEHAN, Robert (GB) Williams Powell Morley House 26-30 Holborn Viaduct London EC1A 2BP United Kingdom MOORE, Roger Gillard (GB) Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray’s Inn Road London WC1X 8BT United Kingdom MOY, David (GB) Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY United Kingdom POWELL, Stephen David (GB) Williams Powell Morley House 26-30 Holborn Viaduct London EC1A 2BP United Kingdom TOLLETT, Ian (GB) Williams Powell Morley House 26-30 Holborn Viaduct London EC1A 2BP United Kingdom Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni Danmark Deutschland PEDERSEN, Anne Lis (DK) Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 DK-2900 Hellerup BAUER, Robert (DE) Boeters & Bauer Bereiteranger 15 DE-81541 München SOMMARIO España JAVIER SÁNCHEZ, Elena (ES) Alonso Cano, 85 1C E-28003 Madrid United Kingdom JACKSON, Peter Arthur (GB) Gill Jennings & Every Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH United Kingdom MEEKS, Frank Burton (GB) Brewer & Son Quality House, Quality Court Chancery Lane London WC2A 1HT United Kingdom MOON, Donald Keith (GB) Brewer & Son Quality House, Quality Court Chancery Lane London WC2A 1HT United Kingdom PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B: Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78 del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäâ Artikel 78 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung Special list of professional representatives according to Article 78 Community Designs Regulation Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l’article 78 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78 del regolamento sui disegni e modelli comunitari Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni Danmark Italia JENSEN, Peter Indahl (DK) Internationalt Patent-Bureau Høje Taastrup Boulevard 23 DK-2630 Taastrup BELLEMO, Matteo (IT) Studio Torta S.r.l. Via Viotti 9 I-10121 Torino JØRGENSEN, Bjørn Barker (DK) Internationalt Patent-Bureau Høje Taastrup Boulevard 23 DK-2630 Taastrup BERGADANO, Mirko (IT) Studio Torta S.r.l. Via Viotti 9 I-10121 Torino JØRGENSEN, Kai (DK) Budde, Schou & Ostenfeld A/S Vester Søgade 10 DK-1601 Copenhagen V CASTIGLIA, Paolo (IT) Porta, Checcacci & Associati S.p.A. Viale Sabotino 19/2 I-20135 Milano NIELSEN, Henrik Sten (DK) Budde, Schou & Ostenfeld A/S Vester Søgade 10 DK-1601 Copenhagen V CERNUZZI, Daniele (IT) Studio Torta S.r.l. Via Viotti 9 I-10121 Torino RAFFNSØE, Knud Rosenstand (DK) Internationalt Patent-Bureau Høje Taastrup Boulevard 23 DK-2630 Taastrup CUTROPIA, Gianluigi (IT) Racheli & C. S.p.A. Viale San Michele del Carso, 4 I-20144 Milano SOMMARIO D’ANGELO, Fabio (IT) Studio Torta S.r.l. Via Viotti 9 I-10121 Torino MANCONI, Stefano (IT) Studio Torta S.r.l. Via Viotti 9 I-10121 Torino ECCETTO, Mauro (IT) Studio Torta S.r.l. Via Viotti 9 I-10121 Torino MANGINI, Simone (IT) Studio Torta S.r.l. Via Viotti 9 I-10121 Torino FABIANO, Piero (IT) Racheli & C. S.p.A. Viale San Michele del Carso, 4 I-20144 Milano PAPA, Elisabetta (IT) Società Italiana Brevetti S.p.A. Piazza di Pietra 39 I-00186 Roma FERRARI, Barbara (IT) Botti & Ferrari S.r.l. Via Locatelli 5 I-20124 Milano PESCE, Michele (IT) Ing. A. Giambrocono & C. s.r.l. Via Rosolino Pilo 19/B I-20129 Milano GERMINARIO, Claudio (IT) Società Italiana Brevetti S.p.A. Piazza di Pietra, 39 I-00186 Roma POSTIGLIONE, Ferruccio (IT) Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 I-20121 Milano GIANNESI, Simona (IT) Porta, Checcacci & Associati S.p.A. Viale Sabotino 19/2 I-20135 Milano RATTO, Vittorio (IT) Centro Sviluppo Materiali Via Di Castel Romano, 100 I-00129 Roma GIOVANNINI, Francesca (IT) Porta, Checcacci & Associati S.p.A. Viale Sabotino 19/2 I-20135 Milano ROMANO, Giuseppe (IT) Società Italiana Brevetti S.p.A. Piazza di Pietra, 39 I-00186 Roma GITTO, Serena (IT) Ing. Barzanò & Zanardo Roma S.p.A. Via Piemonte 26 I-00187 Roma SANCHINI, Alessandro (IT) Dr. Modiano & Associati S.p.A. Via Meravigli, 16 I-20123 Milano GIUGNI, Diego (IT) Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 I-20121 Milano SANTI, Filippo (IT) Ing. Barzanò & Zanardo Roma S.p.A. Via Piemonte 26 I-00187 Roma IACOBELLI, Daniele Teodoro (IT) Società Italiana Brevetti S.p.A. Piazza di Pietra, 39 I-00186 Roma SCILLETTA, Andrea (IT) Ing. Barzanò & Zanardo Roma S.p.A. Via Piemonte 26 I-00187 Roma LEONE, Mario (IT) Società Italiana Brevetti S.p.A. Piazza di Pietra, 39 I-00186 Roma SIMONELLI, Illaria (IT) Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 I-20121 Milano LEONELLI, Pietro (IT) Luppi & Crugnola s.r.l. Viale Corassori, 54 I-41100 Modena TARENGHI, Anna (IT) Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 I-20121 Milano LONG, Giorgio (IT) Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 I-20121 Milano ZAMBARDINO, Umberto (IT) Botti & Ferrari S.r.l. Via Locatelli 5 I-20124 Milano LOVINO, Paolo (IT) Studio Torta S.r.l. Via Viotti 9 I-10121 Torino ZILIOTTO, Tiziano (IT) Contrada Porta S. Lucia, 48 I-36100 Vicenza Suomi / Finland SOMMARIO HALONEN, Aune Ida Annikki (FI) Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 FIN-00121 Helsinki NIEMINEN, Taisto Tapani (FI) Patenttitoimisto T. Nieminen OY Kehräsaari B FIN-33200 Tampere Sverige ÅKESSON, Jan-Åke (SE) Awapatent AB Berga Allé 1 SE-254 52 Helsingborg BRUNNSTRÖM, Gunilla (SE) AB Tetra Pak Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund FRANZÉN, Svante (SE) Awapatent AB Box 99 SE-351 04 Växjö GUSTAVSSON, Göran (SE) Awapatent AB Box 5117 SE- 200 71 Malmö HALLESIUS, Hanns (SE) Awapatent AB Berga Allé 1 SE-254 52 Helsingborg LARSSON, Eva-Karin (SE) Awapatent AB Box 5117 SE-200 71 Malmö SOMMARIO Notifica dell’Aia n. 49 Accordo dell’Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali li da 1 a 7 dell’Atto (complementare) di Stoccolma (1967) e diverrà altresì membro dell’Unione dell’Aia. 28 maggio 2002 Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali Ratifica della Repubblica di Slovenia Notifica dell’Aia n. 51 Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di notificargli il deposito, da parte del governo della Repubblica di Slovenia, l’8 maggio 2002, del suo strumento di ratifica dell’Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 (“Atto di Ginevra”). La data di entrata in vigore dell’Atto di Ginevra sarà notificata quando sia stato raggiunto il numero di ratifiche o di adesioni prescritto, conformemente al disposto dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, del suddetto Atto. 8 maggio 2002 Notifica dell’Aia n. 50 Accordo dell’Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali Accordo dell’Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali L’Atto dell’Aia (1960) entrerà in vigore, nei confronti dell’Ucraina, il 28 agosto 2002. A partire da tale data l’Ucraina sarà vincolata dal disposto degli artico- La data di entrata in vigore dell’Atto di Ginevra sarà notificata quando sia stato raggiunto il numero di ratifiche o di adesioni prescritto, conformemente al disposto dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, del suddetto Atto. 11 settembre 2002 Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali Adesione dell’Ucraina Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di notificargli il deposito, da parte del governo dell’Ucraina, il 28 maggio 2002, del suo strumento di adesione dell’Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 (“Atto di Ginevra”). La data di entrata in vigore dell’Atto di Ginevra sarà notificata quando sia stato raggiunto il numero di ratifiche o di adesioni prescritto, conformemente al disposto dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, del suddetto Atto. Notifica TLT n. 36 Trattato sul diritto dei marchi Adesione della Repubblica di Corea Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di notificargli il deposito da parte del governo della Repubblica di Corea, il 25 novembre 2002, del suo strumento di adesione al Trattato sul diritto dei marchi, fatto a Ginevra il 27 ottobre 1994. Il Trattato sul diritto dei marchi entrerà in vigore, nei confronti della Repubblica di Corea, il 25 febbraio 2003. 28 maggio 2002 25 novembre 2002 Adesione dell’Ucraina Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di notificargli il deposito, da parte del governo dell’Ucraina, il 28 maggio 2002, del suo strumento di adesione all’Accordo dell’Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto all’Aia il 28 novembre 1960 (“Atto dell’Aia (1960)”), completato a Stoccolma il 14 luglio 1967 (“Atto (complementare) di Stoccolma (1967)”) e modificato il 28 settembre 1979. verno della Confederazione svizzera, l’11 settembre 2002, del suo strumento di ratifica dell’Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 (“Atto di Ginevra”). Notifica dell’Aia n. 52 Accordo dell’Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali Ratifica della Confederazione svizzera Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di notificargli il deposito, da parte del go- SOMMARIO SERVICIOS CENTRALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS ZENTRALBEHÖRDEN FÜR DEN GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ DER MITGLIEDSTAATEN CENTRAL INDUSTRIAL PROPERTY OFFICES OF THE MEMBER STATES SERVICES CENTRAUX DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DES ÉTATS MEMBRES SERVIZI CENTRALI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEGLI STATI MEMBRI Belgique/België ÅËËAÓ Ellas/Å Office de la Propriété industrielle Administration de la Politique commerciale Ministère des Affaires économiques Boulevard du Roi Albert II, 16 B-1000 Bruxelles Υπουργε′ιο Αναπτυξης ′ Γενική Γραµµατε′ια Εµπορ′ιου Γενική Γραµµατε′ια Εσωτερικου′ Εµπορ′ιου ∆ιευθυνση ′ Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησ′ιας Πλατεíα Κανιγγος ′ GR-101 81 ΑΘΗΝΑ Dienst voor de Industriële Eigendom Bestuur Handelsbeleid Ministerie van Economische Zaken Koning Albert II-laan, 16 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 2 06 41 11 Fax (32-2) 2 06 57 50 http://mineco.fgov.be/organization _ market/ index_fr.htm (français) http://mineco.fgov.be/organization _ market/ index_nl.htm (Nederlands) Ministère du Développement Secrétariat Général du Commerce Direction Générale du Commerce Intérieur Direction de la Propriété Commerciale et Industrielle Place de Kanning GR-101 81 ATHÈNES Tel. (30-10) 38 43 550 Fax (30-10) 38 21 717 http://www.obi.gr/ Danmark España Patent-og Varemærkestyrelsen Danish Patent and Trademark Office Helgeshøj Allé 81 DK-2630 Taastrup Oficina Española de Patentes y Marcas Panamá, 1 E-28071 Madrid Tel. (45-43) 50 80 00 Fax (45-43) 50 80 01 http://www.dkpto.dk/ Tel. (34) 913 49 53 00 Fax (34) 913 49 55 97 http://www.oepm.es/ Deutschland France Deutsches Patent- und Markenamt Zweibrückenstraße 12 D-80331 München Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) 26 bis rue de Saint-Pétersbourg F-75800 Paris Cedex 08 Tel. (49-89) 21 95 0 Fax (49-89) 21 95 22 21 http://www.patent-und-markenamt.de/ Tel. (33-1) 53 04 53 04 Fax (33-1) 42 93 59 30 http://www.inpi.fr/ SOMMARIO Ireland Portugal Patents Office Government Buildings Hebron Road Kilkenny Ireland Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) Campo das Cebolas P-1100 Lisboa Tel. (353-56) 20 111 Fax (353-56) 20 100 Tel. (351-21) 8 81 81 00 Fax (351-21) 8 87 53 08 http://www.inpi.pt/ Italia Suomi/Finland Ufficio italiano brevetti e marchi Via Molise, 19 I-00187 Roma Patentti- ja rekisterihallitus Patent- och registerstyrelsen National Board of Patents and Registration of Finland Arkadiankatu 6 A FIN-00100 Helsinki Tel. (390-6) 48 27 188 Fax (390-6) 47 05 30 17 http://www.european-patent-office.org/it/ Tel. (358-9) 693 9500 Fax (358-9) 693 95204 http://www.prh.fi/ Luxembourg Sverige Service de la Propriété Intellectuelle Ministère de l’Economie 19-21, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Adresse postale: L-2914 Luxembourg Patent- och Registreringsverket Swedish Patent and Registration Office Valhallavägen 136 P.O. Box 5055 S-102 42 Stockholm Tel. (352) 478 4110 Fax (352) 22 26 66 http://www.etat.lu/EC/ Tel. (46-8) 782 25 00 Fax (46-8) 666 02 86 http://www.prv.se/prveng/front.htm Nederland United Kingdom Bureau voor de Industriële Eigendom Netherlands Industrial Property Office P.O. Box 5820 2280 HV Rijswijk (2H) Nederland The Patent Office Concept House Tredegar Park Cardiff Road Newport Gwent NP9 1RH United Kingdom Tel. (31-70) 3 98 66 55 Fax (31-70) 3 90 01 90 http://bie.minez.nl/ Tel. (44-1633) 81 40 00 Fax (44-1633) 81 10 55 http://www.patent.gov.uk/ Österreich Benelux Österreichisches Patentamt Kohlmarkt, 8-10 A-1014 Wien Benelux-Merkenbureau Bureau Benelux des Marques Bordewijklaan 15 2591 XR Den Haag Nederland Tel. (43-1) 5 34 24 0 Fax (43-1) 5 34 24 520 http://www.patent.bmwa.gv.at/ Tel. (31-70) 3 49 11 11 Fax (31-70) 3 47 57 08 http://www.bmb-bbm.org/ SOMMARIO ORGANISMOS INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES CON LOS QUE LA OAMI MANTIENE RELACIONES DE COOPERACIÓN INTERNATIONALE NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN, MIT DENEN DAS HABM ZUSAMMENARBEITET INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS WITH WHICH THE OHIM COOPERATES ORGANISMES INTERNATIONAUX NON GOUVERNEMENTAUX AVEC LESQUELS L’OHMI ENTRETIENT DES RAPPORTS DE COOPÉRATION ORGANISMI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVI CON I QUALI L’UAMI INTRATTIENE RAPPORTI DI COOPERAZIONE Association des Industries de Marque AIM Ms. Marie Pattullo Legal Affairs Manager 9 Avenue des Gaulois B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 736 03 05 Fax (32-2) 734 67 02 http://www.aim.be [email protected] Committee of National Institutes of Patent Agents CNIPA Dr Eugen Popp Secretary General c/o Meissner, Bolte & Partner Widenmayerstraße 48 Postfach 860624 D-81633 München Tel. (49-89) 21 21 860 Fax (49-89) 21 21 86 70 Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle AIPPI European Communities Trade Mark Association ECTA General Secretariat Bleicherweg 58 CH - 8027 Zurich Switzerland Tel. (41) 1 204 12 60 Fax (41) 1 204 12 61 http://www.aippi.org general [email protected] Mr Kaj L. Henriksen President ECTA Secretariat Bisschoppenhoflaan 286, Box 5 B-2100 Deurne-Antwerpen Tel. (32) 3 326 47 23 Fax (32) 3 326 76 13 http://www.ecta.org [email protected] Conseil européen de l’industrie chimique CEFIC European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations EFPIA Mr Alain Perroy, President Mr Jean-Marie Devos, Secretary General Mrs Nicole Maréchal, Legal Counsellor Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, boîte 1 B-1160 Bruxelles Tel. (32-2) 676 72 18 Fax (32-2) 676 73 31 http://www.cefic.org [email protected] Ms Ann Robins Manager Legal Affairs Leopold Plaza Building Rue du Trône 108, boîte 1 B-1050 Bruxelles Tel. (32-2) 626 25 42 Fax (32-2) 626 25 66 http://www.efpia.org [email protected] SOMMARIO Fédération européenne des mandataires de l’industrie en propriété industrielle FEMIPI Licensing Executives Society International LES M. François Dusolier c/o Synthélabo Service des marques 22, avenue Galilée F-92350 Le-Plessis-Robinson Tel. (33-1) 53 77 48 73 Fax (33-1) 45 37 59 35 Mr Jonas Gullikson Vice-President c/o Ström & Gullikson AB P.O. Box 4188 S-20313 Malmö Tel. +46 40 75745 Fax +46 40 23 78 97 http://www.sg.se [email protected] The European Union Members Commission of FICPI EUCOF Association of European Trade Mark Owners MARQUES Mr Helmut Sonn President of EUCOF c/o Sonn, Pawloy, Weinziger & Wolfram Riemergasse 14 A-1010 Wien Tel. (43 1) 512 84 05 41 Fax (43 1) 512 84 05 90 [email protected] Mr. Colin Grimes Secretary General 840 Melton Road Thurmaston Leicester LE4 8BN United Kingdom Tel. (44-116) 264 00 80 Fax (44-116) 264 01 41 http://www.marques.org [email protected] International Chamber of Commerce ICC Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe UNICE Ms Daphné Yong-D’Hervé Chef de Division 38, cours Albert 1er F-75008 Paris Tel. (33-1) 49 53 28 18 Fax (33-1) 49 53 28 35 http://www.iccwbo.org [email protected] Mr Dirk F. Hudig, Secretary General Mr Jérôme Chauvin - Legal Adviser Company Affairs Department 40 Rue Joseph II, boîte 4 B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 237 65 11 Fax (32-2) 231 14 45 http://www.unice.org [email protected] International Trademark Association INTA Union of European Practitioners in Industrial Property UNION Mr Bruce J. MacPherson International Manager 1133 Avenue of the Americas New York, NY 10036-6710 USA Tel. (1-212) 768 98 87 Fax (1-212) 768 77 96 http://www.inta.org [email protected] Mr Philippe Overath Secretary General c/o Cabinet Bede Bd Lambermont, 140 B-1030 Brussels Tel. (32-2) 779 03 39 Fax (32-2) 772 47 80 [email protected]