Liceo Scientifico Statale
“Ernesto Basile”
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Circolare N. 52
Palermo, 10/09/2015
AL DSGA
AI DOCENTI COLLABORATORI
AI DOCENTI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
AGLI ASSISTENTI TECNICI
AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
ALBO
SEDE
OGGETTO: ADEMPIMENTI A.S. 2015/16
1. IL CONTROLLO DEI REGISTRI
La nostra Istituzione, dopo il periodo sperimentale degli anni precedenti, ha esteso a tutte le classi
l’adozione del registro elettronico, nel rispetto dei provvedimenti previsti dal Ministero.
Sono opportune alcune precisazioni.
L’art. 7 comma 29 del Decreto n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.
135, prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti
adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in
formato elettronico.
Pertanto, la norma che prevede l'obbligo di utilizzo dei registri elettronici è in vigore con la
conseguenza che compito delle scuole é quello di adoperarsi per dare esecuzione al dettato
legislativo.
Si ricorda, inoltre, che il Garante per la Privacy nella Guida intitolata: “La privacy a scuola. Dai
tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare” del 6 settembre 2012 nella Sezione
“Iscrizione e registri on line, pagella elettronica" si è limitato ad affermare che "in attesa di poter
esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo
all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della
pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei
dati.
Pertanto, il Garante dovrà esprimere un parere sui provvedimenti che il MIUR emanerà ma la
normativa di cui al D.L. 95/2012 è pienamente in vigore e la scuola deve utilizzare i registri on line
adottati
senza dover attendere una autorizzazione da parte del
Garante.
Pertanto tutti i docenti sono obbligati all’uso del registro elettronico (Disposizioni del Codice
dell'amministrazione digitale ,Dlgs 82/2005).
1
Ogni eventuale comportamento assunto dai docenti sarà contrario ai relativi doveri di
comportamento con conseguente adozione, da parte del dirigente, dei provvedimenti opportuni
anche sul piano disciplinare.
Queste indicazioni non sono solo formali. La loro mancata applicazione può creare problemi
di contenzioso.
Si fa presente che periodicamente saranno effettuati controlli sulla corretta tenuta dei registri.
In particolare il dirigente scolastico può trovare nel registro elettronico informazioni riguardo:
1, correttezza delle informazioni amministrative:
- anno scolastico, classe, materia ecc.,
- assenze alunni e docenti;
- presenza di segni crittografici;
2. coerenza con il piano di lavoro dichiarato riguardo:
- argomenti delle lezioni e attività svolte,
- attività di recupero e sostegno realizzate,
- monte ore dedicato ai diversi argomenti e complessivamente impiegato nell'anno:
3. rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio docenti riguardo alla valutazioni in itinere:
- numero congruo di valutazioni per ciascuno dei periodi in cui è suddiviso l'anno scolastico
- scansione delle verifiche orali e scritte e quindi rispetto del numero e dei tempi programmati,
- rispetto dei tempi di riconsegna delle verifiche scritte.
4. Per ciascuna materia il registro dovrà essere completato in ogni sua parte, ivi comprese le
colonne riportanti il voto finale del quadrimestre sia nel profitto sia nella condotta. Devono
completarsi anche le parti relative agli argomenti trattati per ogni giornata di lezione.
5. E’ il caso di ricordare che il registro del docente è il documento ufficiale dal quale si
acquisiscono le informazioni in caso di contestazioni sull’esito delle valutazioni:
-Per ciascun alunno che sarà scrutinato dovrà essere registrato un congruo numero di verifiche
scritte e/o orali, a seconda di quanto previsto dagli ordinamenti.
-I voti devono essere espressi in decimi.
-Non sono ammessi simboli e segni particolari se non corredati da opportuna legenda.
Si ricorda che, ai sensi della legge sulla trasparenza degli atti della pubblica
amministrazione (legge 241/90), chiunque dimostri di avere interesse legittimo può richiedere
copia integrale dell’atto che lo riguarda o prendere materialmente visione dell’atto in originale.
2. COMPITI IN CLASSE
Sugli elaborati scritti dovrà essere posto un breve e sintetico giudizio chiaro, comprensibile e
accompagnato da un voto che fa riferimento alla griglia di valutazione predisposta per ogni singola
prova.
Gli elaborati, subito dopo le operazioni di scrutinio e comunque non oltre il 15 giugno, devono
essere consegnati in segreteria alunni.
3. MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DI SERVIZIO.
Tutte le comunicazioni relative agli impegni di servizio avverranno attraverso la pubblicazione
delle circolari nell’apposito raccoglitore posto in sala Docenti.
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E’ compito di ciascun Docente controllare le circolari esposte, dato che esse costituiscono la forma
con cui vengono veicolati gli ordini di servizio.
Il docente è tenuto a mantenersi informato sullo svolgimento dell’organizzazione scolastica
anche in periodi di sospensione dell’attività didattica
Il docente con ore di completamento cattedra è tenuto a mantenersi costantemente informato
sull’eventuale attribuzione di supplenze giornaliere consultando l’apposito registro
disponibile in sale professori e firmando per presa visione.
In caso di mancata attribuzione della supplenza, il docente dovrà comunque rimanere in sala
professori per la durata dell’intera ora di lezione o comunicare la propria reperibilità in
Istituto.
4. USO DEI CELLULARI
È evidente che il ruolo di educatore è parte integrante del profilo professionale del docente e
pertanto impone di offrire un modello comportamentale congruente con gli obiettivi didattici ed
educativi.
Per tale motivo il docente per primo non dovrà fare uso del telefono cellulare in classe.
In caso di particolari esigenze personali necessita l’autorizzazione della Presidenza.
Nessuna responsabilità può avere la scuola per i furti dei telefoni cellulari e per tutti gli altri furti.
5. PROCEDURE IN CASO DI INFORTUNIO
In caso di infortunio dell’allievo è obbligo del docente richiedere immediatamente l’intervento dei
collaboratori scolastici e della Presidenza.
Non è consentita la somministrazione di farmaci a chi non è abilitato all’esercizio della professione
medica.
Sarà cura del docente provvedere tempestivamente a redigere dettagliata relazione da consegnare
in Segreteria Didattica per la denuncia all’INAIL e all’assicurazione.
6. DIVIETO DI FUMO (anche per le sigarette elettroniche)
Si ricorda a tutto il personale che ai sensi delle Leggi vigenti in materia, è vietato fumare nei
luoghi pubblici, pertanto, in tutta la scuola, bagni inclusi, è vietato fumare.
È anche opportuno che i docenti non fumino nelle zone limitrofe alle porte di ingresso dell’Istituto
e che si eviti di gettare a terra cenere e mozziconi.
A norma del D.P.R 303/56 il Dirigente Scolastico ha la responsabilità penale in ordine alla salute
dei lavoratori e alle condizioni degli ambienti di lavoro e i collaboratori designati hanno facoltà di
elevare contravvenzioni a chi non rispetti il divieto di fumo.
Gli allievi sono equiparati a lavoratori dipendenti, quindi analoga responsabilità ha il Dirigente
Scolastico sulla tutela della loro salute.
Si invita tutto il personale a non contravvenire per nessun motivo alle leggi sopraccitate e ad
adoperarsi affinché siano rispettate da tutte le persone che frequentano la scuola.
7.
CONTROLLO E MANTENIMENTO DELL'IGIENE DEI LOCALI
I Docenti sono tenuti a controllare che le aule loro assegnate siano mantenute in condizioni di
pulizia e decoro, in caso di condizioni igieniche non accettabili devono immediatamente avvertire
la presidenza.
Ciascun Docente si adopererà affinché ogni alunno sia responsabile della tenuta dell'arredo e dei
locali scolastici.
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Ciascun docente segnalerà alla presidenza quegli alunni che arrecheranno danno all' arredo
scolastico ( banchi , sedie, etc., .. )
8. ASSENZA DEI DOCENTI E LICENZIAMENTO ANTICIPATO DELLE CLASSI.
L’assenza per malattia deve essere comunicata all’ufficio personale
tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche
nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento. Qualora tale
termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Il
dipendente che durante l’assenza dimori, per particolari motivi, in luogo diverso da quello di
residenza, deve darne tempestiva comunicazione precisando l’indirizzo dove può essere
reperito.
In caso di assenza non preventivata di docenti gli alunni non potranno essere licenziati
anticipatamente e saranno divisi nelle classi coperte dalla presenza del Docente.
Nel caso in cui si fosse a conoscenza con largo anticipo dell’assenza di un docente, i docenti
collaboratori provvederanno ad apportare le opportune modifiche all’orario giornaliero delle
lezioni. La comunicazione dovrà essere registrata sul registro di classe dal docente presente
in classe al momento della notifica e fatta annotare agli alunni. Gli alunni sprovvisti di
autorizzazione non potranno lasciare i locali della scuola.
Per quanto riguarda i permessi retribuiti (art.15 CCNL), si ricorda:
“1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla
base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la
famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non
continuativi.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del
personale docente ed ATA.
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso
retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.”
PERMESSI LEGGE 104
La circolare Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 ad oggetto, “modifiche alla disciplina
in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il
Dipartimento della funzione pubblica - Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24 “, al punto 7
relativo agli, “ Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni” evidenzia che: “
Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà
comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile
con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore
organizzazione dell'attività amministrativa”.
VIGILANZA
a) DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA.
La vigilanza sugli allievi durante lo svolgimento dell’attività didattica fa parte degli obblighi di
servizio imposti agli insegnanti. A tal proposito, dispone l’art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola
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2006/09 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni
medesimi. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e
2048 Codice Civile. Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di
intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo
che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048
c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di
aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il
fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace
intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha
ritenuto che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e
che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio
e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze
oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di
adempiere il dovere di vigilanza. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica
debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla
scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente,
come disposto dal Profilo Professionale (CCNL_2006/09).
Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua
omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.
I docenti avranno cura di non consentire, favorire o promuovere l’allontanamento degli
alunni dal luogo di attività. Qualora l’allontanamento dovesse rendersi necessario, anche per
consentire l’uso dei servizi igienici, gli alunni dovranno essere adeguatamente vigilati dai
collaboratori scolastici (si ricorda che non è consentita l’uscita di più alunni della stessa
classe contemporaneamente). E' fatto espresso divieto di procedere all'allontanamento di
alunni dal luogo di attività per motivi di natura disciplinare, in tale circostanza sarà informato
il Dirigente per gli opportuni provvedimenti.
Gli spostamenti degli alunni all’interno dell’edificio, o tra i diversi edifici, devono avvenire
solo in presenza di adeguata vigilanza da parte dei docenti e/o dei collaboratori scolastici.
b) VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO
DELL’AULA.
Gli alunni devono entrare in modo ordinato, senza correre e spingere, dirigendosi verso la
propria aula.
I collaboratori scolastici addetti alla vigilanza al piano devono segnalare urgentemente
all’ufficio di presidenza le classi prive di docente, procedendo personalmente alla vigilanza
sugli alunni fino all’arrivo del supplente. Si dispone che presso l’ingresso dell’edificio siano
presenti due collaboratori scolastici che prestino la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri
collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi
piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l’accoglienza e
la vigilanza sugli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in
classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. L'insegnante che non può recarsi a scuola ha
l'obbligo di avvisare la presidenza in tempo debito e comunque entro le ore 7,40.
Il Docente, a disposizione alla prima ora, sarà presente nell'Istituto al fine di consentire la
sollecita sostituzione dei colleghi assenti.
E' il caso di segnalare che la puntualità, soprattutto all'inizio delle lezioni, è un elemento di
qualità del servizio scolastico che deve essere raggiunto con la piena collaborazione di tutte
le componenti scolastiche.
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c) DURANTE LE INTERRUZIONI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA.
Durante i momenti di ricreazione, i docenti avranno cura di vigilare sugli alunni impedendo
giochi pericolosi per le persone o dannosi per le cose ed evitando altresì situazioni
potenzialmente pericolose. La responsabilità degli alunni è affidata ai collaboratori scolastici
e ai docenti che devono intervenire in ogni occasione di potenziale pericolo
(indipendentemente dalla classe di appartenenza degli alunni stessi).
E’ dovere di tutto il personale in servizio avvertire tempestivamente il Dirigente di ogni
situazione a rischio per la salute e l’incolumità degli alunni e degli adulti presenti a scuola.
Segnalare tempestivamente all’ufficio di presidenza eventuali assenze degli alunni dopo
l’intervallo.
La vigilanza durante il periodo di ricreazione è effettuata in base al criterio della presenza in
servizio tra i docenti della terza ora di lezione e quelli della quarta. In particolare:
- La sorveglianza degli alunni è affidata ai docenti impegnati nella terza ora e nella quarta La
vigilanza degli alunni negli spazi esterni è affidata ai collaboratori scolastici (si ricorda che
nel periodo dell’intervallo non è consentito l’accesso o l’uscita dall’istituto e che i cancelli
resteranno chiusi, ad eccezione dei casi di emergenza e solo in presenza di un collaboratore
scolastico). Al suono della campana, che segna la fine della ricreazione, i docenti
tempestivamente raggiungeranno l’aula in cui saranno impegnati nell’ora successiva..
Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il
periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti
nell'orario di attività didattica.
d) VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI
TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCHE.
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei
docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera
tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti. A questo proposito si ricorda ai docenti,
interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe
attese nei cambi previsti.
e) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL
TERMINE DELLE LEZIONI.
Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno
di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell’edificio
sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante
il passaggio degli alunni.
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei
rispettivi piani di servizio.
Il docente uscirà per ultimo dall’aula e accompagnerà gli alunni fino alla porta di uscita
dell’edificio.
f) VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”.
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap
grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad
autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore
provinciale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un
collaboratore scolastico.
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g) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – PALESTRA E VICEVERSA.
Durante il tragitto la vigilanza sugli alunni è affidata:
 al docente di Educazione Fisica che accompagnerà gli alunni dall’aula in palestra e viceversa.
h) VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE.
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà
essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel
rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno
o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori
dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni
disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti
prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati,
non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione
della imprevedibilità delle loro azioni.
i) VIGILANZA E SICUREZZA
I Docenti devono:
 conoscere la Normativa di Sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della
loro attività.
 istruire gli allievi , in modo che anche da parte loro vi sia la massima attenzione a questi
fondamentali aspetti culturali e normativi.
 segnalare qualunque comportamento non conforme alla normativa e qualunque pericolo
insito in installazioni, impianti , edificio ecc.
Si ricorda:
 che le porte di sicurezza devono restare aperte e usate solo in condizioni di pericolo.
 Gli spostamenti degli alunni all’interno dell’istituto, devono avvenire solo in presenza
di adeguata vigilanza da parte dei docenti e/o dei collaboratori scolastici.
9. RITARDI DI SINGOLI ALLIEVI E LORO GIUSTIFICAZIONE
Gli allievi in ritardo sull’inizio della prima ora di lezione sono ammessi dall’insegnante in orario,
con un margine di tolleranza di dieci minuti; salvo deroga in caso di compito in classe o
interrogazione, gli studenti sopraggiunti successivamente saranno ammessi in classe dal
docente della seconda ora che dovrà annotarlo nell’apposito registro. Il docente della prima
ora del giorno successivo dovrà controllare la giustificazione da parte di uno dei genitori o
dell’alunno stesso, se maggiorenne.
Dopo 4 ritardi a quadrimestre, il coordinatore informerà le famiglie (comunicazione scritta).
In casi eccezionali ( visite mediche, analisi ecc..) è consentito l’ingresso alla terza ora previa
autorizzazione della Presidenza.
10. ASSENZA COLLETTIVA
In caso di assenza collettiva il docente ha l’obbligo:
 di comunicare l’assenza alla vice-presidenza (entro dieci minuti dall’inizio della lezione),
all’ufficio allievi e al coordinatore di classe per la segnalazione alle famiglie.
 di restare a disposizione in sala docenti per eventuali sostituzioni di colleghi assenti.
 il giorno successivo il docente della prima ora può ammettere in classe solo gli alunni
giustificati direttamente dal genitore o con certificato medico.
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11. ALLONTANAMENTO DAL POSTO DI LAVORO.
Per nessun motivo il personale in servizio potrà allontanarsi dal posto di lavoro senza
l’autorizzazione scritta del Dirigente.
12. NORME DISCIPLINARI (CCNL 2006-09)
SEZIONE I - Personale docente
ART.91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad
applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 .
2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di
garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e
tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con
apposita sequenza contrattuale l’intera materia.
SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario
ART.92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire
esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon
andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e
collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il
dipendente deve in particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del
profilo professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le
disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica,
le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla
legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione,
nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di
autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta
uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con
le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti
lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non
remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano
impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve
farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per
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iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine
quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni
vigenti per ciascun profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui
affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di
servizio;
q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione
con la prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente
autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni
successivo mutamento delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato
impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
ART.93 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del presente contratto danno luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta
dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la
contestazione, di cui al successivo art. 94, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo
sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per la difesa non
prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall’accadimento del fatto che vi ha dato
causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la
sanzione è applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del successivo
art. 94, il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio
competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti
istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di
addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e
delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
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disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità
di altro genere nelle quali egli sia incorso.
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9. I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo
165/2001.
11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCNL.
ART.94 - COMPETENZE
1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico.
2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il
licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore
generale regionale.
ART.95 - CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla
gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001,
il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri
generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate,
tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla
legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di
maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con
più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile
la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa
di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei
confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili
o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba
espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro
ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei
compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
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precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli
utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad
attività sociali a favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di
cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del
massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri
del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei
superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della
libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità
della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli
alunni o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche
se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo
comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti
e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni
consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il
pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
c)condanne passate in giudicato:
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1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui agli art.
316 e 316 bis del codice penale;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur
non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente
la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza
penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità
mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa
e non può essere sostituita con altre.
13. NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI.
E' entrato in vigore il 19 giugno 2013 il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62) che definisce i doveri di
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
Il Codice disciplina le condotte che i pubblici dipendenti devono adottare, richiamando i principi
generali di: osservanza della Costituzione, servizio alla Nazione con disciplina e onore, buon
andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, rispetto della legge, perseguimento
dell'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri. Il dipendente pubblico è inoltre
tenuto a rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
trasparenza, equità e ragionevolezza e ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità,
astenendosi in caso di conflitto di interessi; non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per
ragioni di ufficio, ed evita comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della
pubblica amministrazione.
L'azione amministrativa deve essere orientata alla massima economicità, efficienza ed efficacia, in
una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi la qualità dei risultati; nei rapporti con i
destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità
di condizioni, astenendosi da azioni arbitrarie che comportino discriminazioni di qualsiasi tipo.
Il nuovo Codice di comportamento è improntato alla correttezza e trasparenza, disciplinando in
modo particolareggiato tutti gli aspetti che potrebbero dare adito a pratiche scorrette, con
l’obiettivo della massima correttezza ed integrità.
EVENTUALI REGALI
Il dipendente non può chiedere né accettare regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico
valore, che si intendono di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma
di sconto. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il
dipendente non può chiedere regali neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per aver
compiuto un atto del proprio ufficio, da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività
d'ufficio. Il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni
o attività inerenti all'ufficio.
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PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI
Il dipendente deve comunicare tempestivamente al responsabile dell'ufficio la propria adesione o
appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i
cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. La misura
non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. Il pubblico dipendente non costringe altri
dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine,
promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
CONFLITTI D'INTERESSE
Oltre agli obblighi di trasparenza, il dipendente deve informare per iscritto il dirigente dell'ufficio
su tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo
retribuiti che abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. Vietato prendere decisioni o svolgere
attività in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge,
di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di
qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione.
Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore
gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza.
COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI
Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione
per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
RAPPORTI CON IL PUBBLICO
Il dipendente si fa riconoscere attraverso l'esposizione del badge o altro supporto identificativo
messo a disposizione dall'amministrazione. Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e
disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta
elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile.
Le previsioni del Codice, integrate dai codici di comportamento adottati dalle singole
amministrazioni, si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, per quanto
compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti. Le amministrazioni hanno l’obbligo di dare la più
ampia diffusione al Codice, attraverso pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e nella
rete intranet, e trasmissione a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici
di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, ed anche ai collaboratori a
qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento
dell'incarico, l'amministrazione consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti
comunque denominati, copia del Codice di comportamento.
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Servizio Prevenzione e Protezione
Il terremoto: regole di comportamento in caso di emergenza
L’intenzione è di fornire ai ragazzi delle norme di comportamento e procedure da seguire in caso
di evento sismico.
Il terremoto, un avvenimento che può stravolgere la vita: la paura, il panico, il timore,
la speranza, l’incertezza del futuro, scatenano emozioni così forti che irrompono con prepotenza
quando . . . la terra trema.
Il terremoto che distrugge i nostri paesi, le nostre strade, le nostre case, l’emergenza, la fuga
precipitosa dagli edifici, la ricerca di nuovi luoghi dove alloggiare.
Sapendo che non è possibile prevedere la data dell’evento, le indicazioni di questo opuscolo,
sono tese a forniresemplici norme e procedure per un comportamento opportuno, da
attuare prima come prevenzione, durante e dopola prima scossa sismica.
I genitori, con la preziosa collaborazione dei figli, dovrebbero predisporre un piano di emergenza,
dove accuratamente puntualizzano, i comportamenti da tenere in caso di calamità, le zone dove
trovare, un riparo più sicuro, il posizionamento degli interruttori di sicurezza e . . . lo zaino di
emergenza.
Il “gruppo famiglia” dovrebbe effettuare qualche simulazione, coinvolgendo anche i bambini più
piccoli, ponendo loro le prove sotto forma di gioco, affinché i gesti diventano dinamici ed
automatici.
Prima del terremoto - Prevenzione
1. Informarsi dove si trovano e come si chiudono i rubinetti generali del gas, dell’acqua
e gli interruttori dellaluce: gli impianti potrebbero subire danni durante le scosse
2. Evitare di posizionare oggetti pesanti sulle mensole o sugli scaffali molto alti: fissare al
muro gli arredi più pesanti perché potrebbero caderci addosso
3. Tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica o una lampada di
emergenza , unaradio a pile, un estintore ed assicurasi che siano
facilmente raggiungibili e che tutta la famiglia sappia dove sono riposti
4. Conoscere i punti più pericolosi di ogni stanza e valutare le vie di fuga specie
della camera da letto
5. Disporre di una cassetta di attrezzi per piccole riparazioni, allocarla in un luogo sicuro
e facilmente raggiungibile
6. A scuola od al lavoro, informarsi se è stato predisposto un piano di emergenza: seguendo
le istruzioni, è possibile collaborare alla gestione dell’emergenza
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Durante il terremoto
1. Cercare di mantenere la calma e non farsi prendere dal
panico: rassicurare le persone che ne hanno bisogno.
2. Sostare nei posti maggiormente sicuri, come architravi, muri portanti (muri più
spessi), angoli di pareti che costituiscono una ottima protezione durante i crolli
3. Ripararsi sotto un tavolo e ricordarsi che è pericoloso stare vicini a mobili, oggetti
pesanti, specchi poiché potrebbero caderci addosso
4. Ripararsi nelle zone suddette in posizione distesa o inginocchiata, coprendosi il capo con
un cuscino o altro materiale morbido
5. Non uscire di casa a meno che non si abiti al pianoterra, per non rischiare di
rimanere bloccati lungo le scalee non usare per nessun motivo l’ascensore
6. Chiamare i soccorsi segnalando eventuali persone infortunate
7. Aprire porte e finestre con prudenza poiché potrebbero crollare
8. In auto, attenzione a non fermarsi in prossimità di ponti, di terreni franosi o
di spiagge: potrebbero crollare o essere investiti da onde anomale
9. Una volta terminata la scossa, uscire dall’edificio solo in caso di reale pericolo,
facendo attenzione all’uscita per il pericolo di caduta di tegole calcinacci, insegne ecc.
10. Una volta all’esterno tenersi in spazi aperti, lontano dagli edifici, evitare di transitare al
di sotto di ponti,gallerie e strutture sopra elevate
11. Tenere conto della eventualità del verificarsi di possibili scosse di assestamento;
12. Prestare la massima attenzione agli annunci diramati via radio, televisione o direttamente
dai soccorritori locali.
Dopo il terremoto
1. Assicurarsi di stare bene e di avere energie per aiutare gli altri, collaborando con i
soccorritori
2. Non cercare di muovere le persone gravemente ferite, per non arrecare ulteriori danni
3. 3. In strada, fare molta attenzione a calcinacci e vetri rotti
4. 4. Portarsi al sicuro da edifici e da strutture pericolanti
5. Non avvicinarsi ad impianti industriali o linee elettriche poiché potrebbero cadere
6. Evitare di curiosare andando in giro piuttosto, raggiungere le aree di
attesa individuate dai piani di emergenza del comune
7. Evitare di usare il telefono e l’automobile: necessario lasciare le linee telefoniche e
le strade libere.
Norme specifiche per le scuole
Nel caso si debba far fronte ad una emergenza dovuta al terremoto, gli insegnanti presenti
in classe e il personale disupporto, dispongono, affinché tutti si attengono alle
seguenti procedure:
1. Restare calmi evitando scene di panico ed isterismi
2. Trattenere gli studenti in aula fino alla fine della scossa, ponendoli in posizione riparata,
ovvero inginocchiati sotto i banchi o sotto gli architravi delle porte o vicino ai muri
portanti, allontanandoli da vetrine, specchi
3. Far rientrare immediatamente in classe e porre in posizione riparata quanti
sono presenti nei corridoi o nelle scale
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4. Allontanarsi da finestre, armadi, porte con vetri che potrebbero infrangersi o cadere
5. Abbandonare i locali solo al termine della scossa, evitando l’uso degli ascensori e
seguendo attentamente le disposizioni del piano di emergenza interno
6. Evitare l’uso di accendini o fiammiferi poiché potrebbero esserci perdite di gas
7. Contenere o evitare le iniziative personali: limitarsi ad eseguire con cautela
le procedure indicate, mantenendo la calma
Ricordarsi che anche il comportamento poco attento del singolo può, nel corso di una emergenza,
risultare determinante per creare una situazione di estremo pericolo sia per se stesso ma anche per
chi assolve alle impagabili funzioni di soccorso.
EMERGENZA PER INCIDENTE/INFORTUNIO
- AVVISARE SEMPRE LE PORTINERIE DELL’ACCADUTO;
- AVVISARE GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO DELL’EDIFICIO SE I DANNI
ALLA/E PERSONA/E APPAIONO LIMITATI;
- SE ENTRO POCHI MINUTI DALLA CHIAMATA NON INTERVIENE NESSUNO
CHIAMARE IL PRONTO INTERVENTO ESTERNO (118);
- SE POSSIBILE ASSISTERE LA/E PERSONA/E FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI
E/O DELL’ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO;
- COLLABORARE CON GLI EVENTUALI OPERATORI ESTERNI DI PRONTO
SOCCORSO.
EMERGENZA DI SICUREZZA INTERNA
- SE SI NOTA LA PRESENZA DI QUALCOSA (BORSE, OGGETTI, ECC.) DI STRANO,
ABBANDONATO E PARTICOLARMENTE ANOMALO RISPETTO ALLA SITUAZIONE
ABITUALE SEGNALARE ALLE PORTINERIE IL FATTO;
- NEL CASO DI SITUAZIONE DI PERICOLO PER MINACCE O PRESENZA DI
PERSONA ARMATA E NON SOTTO CONTROLLO NON LASCIARE IL PROPRIO
LUOGO DI LAVORO E NON ANDARE A CURIOSARE NELLE ZONE INTERESSATE;
- SE SI E’ MINACCIATI MANTENERE IL CONTROLLO E NON INTERVENIRE
DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA CHE MINACCIA;
- ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DA POLIZIA, CARABINIERI E
OPERATORI INTERNI
EMERGENZA GENERALE ESTERNA
- PROCEDERE ALL’EVACUAZIONE SEGUENDO LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI
- IN CASO DI NON-EVACUAZIONE PER EMERGENZA ESTERNA E PERICOLO
ESTERNO NON ABBANDONARE IL PROPRIO POSTO DI LAVORO E NON
AFFACCIARSI ALLE FINESTRE;
- ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ADDETTI (BANDA VERDE-GIALLA) E
DEGLI OPERATORI ESTERNI, POLIZIA, CARABINIERI.
EMERGENZA GENERICA: ALLAGAMENTO, TERREMOTO, PERDITE DI GAS
- IN CASO SI ALLAGAMENTO: SE POSSIBILE TOGLIERE TENSIONE AL LOCALE ;
- IN CASO DI ALLAGAMENTO: VERIFICARE SE VI SONO CAUSE VISIBILI,
PERDITE
D’ACQUA DA IMPIANTI O ALTRO;
- IN CASO DI PERDITA DI GAS PERCEPIBILE: PROVVEDERE ALL’IMMEDIATA
CHIUSURA E INTERCETTAZIONE E CHIUSURA DELLE VALVOLE PRESENTI
NELLE
VICINANZE E CHIAMARE IMMEDIATAMENTE LA PORTINERIA PER SEGNALARE
L’INCONVENIENTE;
- IN CASO DI PERDITA DI GAS PERCEPIBILE: SE NON E’ POSSIBILE METTERE IN
16
SICUREZZA IL LOCALE CHIUDENDO LE VALVOLE APRIRE LE FINESTRE ED
EVACUARE IMMEDIATAMENTE IL LOCALE, PROVVEDENDO COMUNQUE AD
AVVISARE LA PORTINERIA;
- IN TUTTI E DUE I CASI: SEGUIRE LE DISPOSIZIONI DEGLI ADDETTI ANCHE
TRAMITE INTERFONO, E DEGLI OPERATORI ESTERNI QUALI I VIGILI DEL
FUOCO, POLIZIA, CARABINIERI.
EMERGENZA AMBIENTALE: SVERSAMENTO, INQUINAMENTO.
- IN CASO DI SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI QUANTITA’ LIMITATE DI
SOSTANZE PERICOLOSE NELLE AREE DI LAVORO SEGUIRE LE DISPOSIZIONI
PRESENTI SULLE SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE CHE DEVONO
ESSERE SEMPRE A DISPOSIZIONE DI COLORO CHE OPERANO NEI LABORATORI;
- UTILIZZARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;
- NON METTERE MAI A RISCHIO LA PROPRIA INCOLUMITA’ ED
EVENTUALMENTE
CHIUDERE LE AREE CONTAMINATE, AVVISANDO IMMEDIATAMENTE GLI
OPERATORI DELLE ZONE VICINE;
- AVVISARE SEMPRE LE PORTINERIE DELL’ACCADUTO;
- RESTARE A DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE ALL’EEMRGENZA-A PER
EVENTUALI INFORMAZIONI INERENTI LA/E SOSTANZE COINVOLTE ED IL LORO
USO E LA NECESSITA’ EVENTUALE DI EVACUAZIONE IN ZONE AMPIE;
- EVACUARE ORDINATAMENTE LE ZONE SE INDICATO DAGLI ADDETTI,
- PRESTARE EVENTUALMENTE IL PRIMO SOCCORSO A PERSONE COLPITE DA
MALORE E CHIAMARE GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO DELLA ZONA.
- COLLABORARE SE RICHIESTO CON GLI OPERATORI ESTERNI DI PRONTO
INTERVENTO, VIGILI DEL FUOCO,ECC.
Il Dirigente scolastico
Prof. Angelo Di Vita
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