ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI “Sandro Pertini” Via Vesalio - 09134 - Cagliari - - 070/500608 - Fax 070/523360 P.I./Cod. Fisc. 80005730926 - Email: [email protected] - Sito : www.istitutopertini.it CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2010 - 2011 L’anno 2010, il giorno venerdì 17 del mese di dicembre 2010 nella sede dell’Istituto Professionale Statale per i Servizi Sociali “S. Pertini” in Cagliari, via Vesalio s.n.c, TRA - la Delegazione di parte Pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott. Roberto Pianta, titolare delle relazioni sindacali dell’Istituzione Scolastica IPSSS “S.Pertini” E - la Delegazione di parte Sindacale costituita dalla RSU eletta e operante nella medesima Istituzione VIENE STIPULATO il seguente accordo integrativo ai sensi dell’art. 6, del CCNL 29.11.2007, articolato in quattro parti. Campo di applicazione, decorrenza e durata 1. Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale Docente ed ATA, compreso quello a tempo determinato, in servizio presso l’istituzione scolastica. 2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. 3. Il presente contratto ha validità per l’anno scolastico 2010/11 e conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto in materia. 4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su formale richiesta di una delle parti. 5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto integrativo la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali previste dal CCNL 29/11/2007, dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs.165/01 , dalla L.300/70 e da D.L.sg 150/2009 nei limiti delle loro rispettive vigenze. 6. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico (D.S.) provvede all’affissione nelle Bacheche sindacali dell’Istituto di copia integrale del presente Contratto Integrativa TITOLO I DIRITTI INDIVIDUALI E ORGANIZZAZIONE LAVORO PERSONALE DOCENTE Art. 1 Criteri per l’assegnazione dei docenti alle sedi e alle classi 1. L’assegnazione delle cattedre ai docenti è competenza del D.S. nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto e degli aspetti didattici raccomandati dal Collegio dei docenti. 2. L’assegnazione delle sedi ai docenti è subordinata all’attribuzione delle cattedre. 3. Fine generale dell’attribuzione delle cattedre è quello di assicurare la stabilità del personale, in modo da garantire agli allievi la continuità didattica e nel contempo un carico di lavoro il più possibile equo tra le/i docenti delle medesime discipline e/o classi di insegnamento. 4. In prima istanza, pertanto, il D.S. assegnerà ai docenti le cattedre, e conseguentemente le sedi, confermando, ove possibile, la situazione esistente l’anno precedente. 5. Laddove sia necessario modificare l’assegnazione degli anni precedenti per nuova configurazione nella formazione delle classi (contrazione o espansione dell’istituto) a seguito della quale uno o più docenti perdono in parte o in toto la cattedra assegnata negli anni precedenti, o per sopravvenute disponibilità di cattedre (a causa di trasferimenti, cessazioni, o altro), o per rientro di un titolare da un comando o da un incarico, il D.S. opererà seguendo un principio di economia evitando, ove possibile, la ridistribuzione totale delle cattedre, per salvaguardare la continuità didattica. Si dovrà evitare di togliere la continuità didattica ai docenti che possono assicurare la continuità del tempo. 6. Laddove un/una docente formuli una richiesta di spostamento, anche per esigenze soggettive motivate (disagio con le/gli allieve/i, o con i consigli di classe, o rotazione) il D.S. la potrà accogliere secondo l’ordine di graduatoria interna. 7. Il D.S., nell’assegnazione di uno spezzone orario, inferiore o pari alle ore mancanti alle 18 ore, terrà conto dei seguenti criteri di priorità: - disponibilità dichiarata dal docente interessato; - docente con orario di cattedra inferiore; - ordine di graduatoria interna. Art. 2 Criteri per l’assegnazione dei docenti alle attività previste dal POF 1. Il D.S. individua i docenti cui affidare lo svolgimento delle attività previste dal POF, tenendo conto dei seguenti elementi, nell’ordine di priorità: disponibilità; competenze dimostrabili derivanti da titoli o pubblicazioni; minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell’Istituto; precedenti esperienze nello stesso ambito, maturate all’interno o all’esterno dell’Istituzione scolastica; in caso di concorrenza, per tutte le attività che non prevedano un’elezione da parte del Collegio dei docenti, si attiverà un criterio di turnazione. 2. Al fine di accertare le competenze culturali e professionali di ciascuno, in caso di concorrenza di più aspiranti ad un incarico i docenti interessati dovranno presentare il proprio curriculum. Art. 3 Orario delle lezioni 1. La formulazione dell’orario delle lezioni, sia nelle fase provvisoria sia in quella definitiva, è di competenza del D.S., nell’ambito dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto e delle proposte didattiche formulate dal Collegio dei docenti. 2. Il D.S. può delegare il compito della redazione dell’orario ad un suo collaboratore o ad una commissione designata dal Collegio dei Docenti. 3. La redazione dell’orario delle lezioni è preceduta dall’assegnazione del giorno libero ai docenti, attribuito, finché possibile, in base ai desiderata senza che ciò comporti squilibri sul piano dell’efficacia didattica e dell’equa distribuzione degli interventi di sostegno alla classe. 4. I conflitti generati da eccesso di richiesta negli stessi giorni saranno risolti con l’attribuzione sulla base del seguente ordine di priorità: - ai docenti con titolarità presso altra scuola, laddove la scelta sia obbligata da motivazioni tecniche; - ai docenti che nell’anno precedente, o, a parità, in quelli ancora precedenti, non abbiano potuto accedere al giorno richiesto; - ai docenti con una maggiore anzianità di servizio presso l’istituto. 5. L’orario del singolo docente viene articolato in base ad esigenze didattiche e di funzionalità del servizio, ivi compresa la disponibilità dei laboratori e delle palestre, e tenendo conto di un’equa ripartizione delle prime e ultime ore di lezione e di eventuali certificate esigenze di salute o terapeutiche. 6. Precedenza nelle opzioni per l’articolazione dell’orario si assegna – col supporto di adeguata documentazione – a genitori single con figli inferiori agli anni otto o conviventi con persone diversamente abili che necessitino di cure in orari particolari. 7. Ai docenti che usufruiscono dei riposi per allattamento (art. 3 legge 53/2000) viene assegnato un orario che eviti ore marginali (iniziali o finali nella mattinata, eventuali giornate con ore singole), tenendo conto delle richieste dell’interessato, compatibilmente con le esigenze della didattica. 8. Nell’interesse del servizio, l’orario del docente si articola in modo da escludere o limitare al minimo i cosiddetti “vuoti didattici”. Tale attenzione si avrà soprattutto nei confronti del personale con orario part-time. 9. Ai docenti cui sia necessario, per insormontabili esigenze tecniche, attribuire uno o più “vuoti didattici” oltre la diciottesima ora, sarà corrisposto specifico compenso forfetario a valere sul Fondo dell’Istituzione. 10. L’orario di servizio (comprese le ore a disposizione per completamento cattedra), potrà essere modificato previa comunicazione ai docenti interessati alla variazione. Le variazioni d’orario potranno andare in vigore solamente dal primo lunedì successivo alla comunicazione e, comunque, non prima di quattro giorni dalla modifica. Art. 4 Modalità di recupero delle frazioni orarie risultanti dalla riduzione dell’ora di lezione 1. La riduzione della durata dell'ora di lezione per motivi di necessità e di forza maggiore (vedi trasporti) non dà obbligo al recupero. 2. La riduzione delle unità didattiche dettate da altre esigenze e deliberate dal Collegio dei Docenti, sarà recuperata secondo un piano individuale di recupero proposto dagli stessi docenti. 3. I docenti del corso serale recuperano il tempo di riduzione dell’unità didattica con interventi settimanali a favore degli studenti. Art. 5 Sostituzione dei docenti assenti 1. Il D.S., o i suoi collaboratori/delegati, dispongono le supplenze per i docenti assenti, utilizzando, prioritariamente, i docenti totalmente a disposizione della scuola, e successivamente, nell’ordine : - i docenti che devono recuperare permessi orari; - i docenti con orario di cattedra inferiore alle 18 ore; - i docenti la cui classe non è occasionalmente presente in istituto; - i docenti che hanno dato la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti d’insegnamento. 2. In tutte le fasi sopra descritte saranno utilizzati, prioritariamente, i docenti della classe, poi quelli delle stesse discipline dei docenti assenti, infine si adotterà il criterio della rotazione. 3. Il collaboratore incaricato mette a disposizione di chi ne faccia richiesta il prospetto, aggiornato mensilmente, delle ore di sostituzione effettuate. Art. 6 Attività funzionali all’insegnamento 1. Ai sensi dell’articolo 27 del CCNL rientrano nelle attività funzionali all’insegnamento tutte le attività di programmazione e verifica collegiale svolte all’inizio, nel corso e alla fine dell’anno scolastico. 2. Le ore programmate per i Collegi dei Docenti e per l’informazione collettiva alle famiglie sui risultati intermedi e finali saranno massimo 34 ore annue, lasciando 6 ore di riserva per eventuali collegi straordinari convocati dal D.S. o su richiesta di almeno un terzo del corpo docente. 3. Nel piano annuale delle attività collegiali di pertinenza dei Consigli di Classe, il D.S. terrà conto delle esigenze dei docenti con un numero di classi superiore a sei. 4. I docenti impegnati su più scuole non devono comunque superare le 40 ore previste dal CCNL. E’ compito del D.S. trovare l’intesa con i dirigenti delle altre scuole, il modo più razionale per l’utilizzo del monte ore, in relazione all’impegno del docente nei diversi istituti. 5. Le eventuali ore che eccedono le 40 contrattualmente previste per le attività collegiali saranno retribuite con accesso al Fondo dell’Istituzione. 6. Il calendario delle attività sarà oggetto di comunicazione preventiva alla RSU e verrà modificato, comunque non meno di 5 giorni prima di ciascuna riunione, solo in caso di improrogabili necessità in seguito sopravvenute. Il D.S, assicurerà l’informazione ai docenti mediante affissione del calendario all’albo della scuola. 7. Salvo comprovata necessità ed urgenza, la convocazione è disposta dal D.S, almeno cinque giorni lavorativi prima di ogni riunioni, mediante circolare recante l’orario d’inizio e di termine e l’ordine del giorno dei lavori. In ogni caso il preavviso non potrà essere inferiore alle 48 ore. Art. 7 Durata del lavoro giornaliero 1. Salvo diversa disponibilità del docente, nella formulazione dell’orario non possono essere previste più di cinque ore consecutive d’insegnamento e di ore a disposizione per completamento cattedra. 2. Non si possono in ogni caso superare le nove ore d’impegno giornaliero, considerando tutte le attività, oltre le quali il docente può chiedere di essere esonerato dalle attività funzionali. Nello stabilire l’orario d’inizio delle riunioni collegiali e delle attività pomeridiane, il D.S. dovrà comunque tenere conto del diritto del lavoratore d’usufruire della pausa per il pranzo. Art. 8 Permessi brevi e per motivi personali/familiari 1. Per particolari esigenze personali il docente può fruire di permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque non superiore alle due ore. In ogni caso, nel corso dell’anno scolastico i permessi brevi non potranno superare il limite delle 18 ore, corrispondente all’orario di lezione (art. 16, comma 2 CCNL). 2. La richiesta di permessi deve essere presentata al D.S., di norma almeno tre giorni prima e comunque in tempo utile perché il D.S. possa prenderne visione e formalizzarne l’autorizzazione. 3. Nessun permesso può essere fruito senza preventiva autorizzazione. 4. Per la richiesta di permessi brevi non occorre fornire alcuna specifica documentazione al D.S. I permessi brevi saranno recuperati entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione, in una o più soluzioni secondo le esigenze del servizio. Art. 9 Orario di servizio durante i periodi di sospensione dell’attività didattica 1. Durante tutti i periodi d’interruzione dell’attività didattica il personale docente è tenuto a prestare servizio solo per le attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi dell’art. 27 CCNL. Pertanto, i docenti non sono tenuti all’obbligo della firma e alla formale presenza nella scuola nei giorni in cui non si svolgono tali attività. Art. 10 Rapporti con le famiglie 1. I rapporti con le famiglie sono distinti in rapporti collettivi ed individuali. Le modalità e gli orari dei primi sono stabiliti dal Collegio dei Docenti nell’ambito delle 40 ore. 2. Il rapporto individuale con le famiglie non prevede contrattualmente una quantificazione oraria né una specifica cadenza. Spetta quindi al singolo docente determinare, nell’ambito della libertà di insegnamento riconosciutagli, le modalità dell’assolvimento di tale obbligo professionale che assicurino alle famiglie l’effettiva fruibilità del servizio. E’ altresì dovere del docente comunicare al D.S. come intenda assicurare l’obbligo di servizio, sia nel caso egli ritenga necessario agire autonomamente sia in presenza di un’espressa richiesta della famiglia. Art. 11 Accesso agli uffici di segreteria 1. Nell’organizzazione del lavoro degli addetti ai servizi di segreteria, il D.S. terrà conto dell’esigenza della riservatezza, che impone tra le misure di sicurezza il divieto di ingresso del pubblico nei locali ove sono custoditi archivi e documenti, e della regolamentazione degli orari di accesso agli sportelli. 2. Il personale interno alla scuola potrà accedere agli sportelli negli orari stabiliti o, in casi di necessità e di urgenza per pratiche non differibili, anche in orari diversi compatibilmente con l’orario di servizio e l’organizzazione interna degli uffici. Art. 12 Aggiornamento e formazione 1. La formazione e l’aggiornamento professionale in servizio sono un diritto-dovere del lavoratore. La partecipazione agli incontri e alle attività di formazione è autorizzata dal D.S. sulla base delle domande pervenute e tenendo conto delle esigenze di servizio. 2. In caso di concorrenza di domande, al fine di salvaguardare l’esigenza di offrire a tutti parità di opportunità, verranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri: - completamento di moduli formativi già intrapresi; - pertinenza con incarichi svolti all’interno della scuola; - anzianità di servizio, congiuntamente alla mancata o minore partecipazione a precedenti attività di formazione (rotazione). TITOLO II NORME RELATIVE AL PERSONALE A.T.A. Art. 13 Piano delle attività 1. Il Piano delle attività del personale ATA è redatto annualmente a norma dell'art. 53, comma 1, del CCNL sottoscritto il 29.11.2007. 2. Sulla base delle indicazioni di cui al punto 1 il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) elabora la proposta di Piano. Il Piano viene formulato nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica e delle direttive di massima formulate dal D.S.. 3. Ai fini della stesura della proposta di Piano, il DSGA convoca all'inizio dell'anno scolastico apposite riunioni del personale ATA, al fine dì acquisire indicazioni per l'assegnazione alle sedi scolastiche, proposte per l'articolazione individuale degli orari e disponibilità per le prestazioni di attività aggiuntive. 4. Il DSGA nella proposta di Piano dispone l'organizzazione dei servizi ATA indicando in particolare le sedi con i rispettivi orari di servizio e i turni individuali, i nominativi dei personale con le mansioni affidate nei settori di competenza. Tali disposizioni vengono formalizzate inizialmente con un prospetto provvisorio, che viene comunicato al personale dell’Istituzione ed alla RSU, in attesa di essere confermate o modificate con l’adozione del Piano complessivo. 5. Il D.S., verificata la congruenza della proposta di Piano delle attività ATA rispetto al Piano dell'offerta formativa ed espletate le procedure di cui all’art. 6 del CCNL, lo adotta affidandone l'attuazione al DSGA, il quale procede conseguentemente con la comunicazione scritta degli incarichi individuali assegnati. Art.14 Assegnazione del personale ai plessi e ai vari compiti 1. L’assegnazione ai vari plessi scolastici avviene su domanda del singolo, fatta sempre salva la necessità di assicurare in ogni sede il necessario supporto agli alunni diversamente abili, anche sotto il profilo dell’assistenza igienico-personale, mediante l’assegnazione di collaboratori scolastici dei due sessi. 2. Salvo motivate esigenze di servizio, tale assegnazione verrà mantenuta per l’intero anno scolastico. 3. Nell’assegnazione delle mansioni e degli orari di servizio, si terrà conto dei seguenti criteri: tipologia e necessità di ogni singolo plesso; distribuzione equa del carico di lavoro; valorizzazione della disponibilità, delle attitudini e delle competenze personali, dichiarate e documentate opportunamente o comprovate da esperienze professionali precedenti; anzianità di servizio o posizione in graduatoria. 4. Nell'organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali richieste dei lavoratori motivate da effettive esigenze personali o familiari; le richieste vengono accolte se non determinano disfunzioni di servizio e aggravi personali o familiari per gli altri lavoratori. Art. 15 Orario di lavoro ATA (artt. 51 e 53 CCNL) 1. L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali suddivise in sei ore giornaliere continuative: antimeridiane nelle due succursali; antimeridiane, pomeridiane e serali nella sede centrale. 2. Sulla base dell’orario di funzionamento dell’Istituzione scolastica e delle esigenze di servizio delle varie sedi, è possibile ricorrere alle sotto indicate tipologie di orario di lavoro: a) orario giornaliero flessibile di lavoro, mediante anticipo o posticipo dell’entrata e dell’uscita anche in cinque giornate lavorative (art. 53, comma 2, lett. a); b) turnazione con previsione di sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente (comma 2 lett. c). 3. Per distribuire in modo equo i carichi di lavoro, è possibile ricorrere all’avvicendamento settimanale tra il personale impegnato in orario antimeridiano e pomeridiano in servizio nella sede centrale. 4. L’orario massimo di lavoro giornaliero è di nove ore. 5. Dopo 7 ore e 12 minuti di servizio continuativo è obbligatoria la pausa di mezzora. 6. Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio ordinario devono essere autorizzate preventivamente dal DSGA, assicurando il rispetto del criterio dell’equa ripartizione dei carichi di lavoro e delle opportunità tra tutti i dipendenti all’interno di ogni qualifica. Il tetto massimo retribuibile come lavoro straordinario è di 38 ore per dipendente. 7. L’orario flessibile su cinque giorni settimanali può essere chiesto solo da settembre a giugno: la richiesta va formalizzata per iscritto all’inizio dell’anno scolastico e vale per tutto l’anno scolastico; la relativa concessione è subordinata alle esigenze di servizio. 8. I rientri pomeridiani a completamento d’orario per motivi organizzativi non possono essere inferiori alle tre ore consecutive; eventuali altre richieste potranno essere prese in considerazione solo se non comportano un aggravio di lavoro per gli altri dipendenti. 9. Il giorno libero feriale s’intende comunque goduto anche nel caso di coincidente malattia, chiusura della scuola, festività. 10. L’orario individuale flessibile degli assistenti tecnici interessati deve comunque assicurare, come previsto dal CCNL, le 24 ore settimanali di presenza in laboratorio per il supporto alla didattica. 11. L’accertamento delle presenze viene effettuato mediante apparecchio di rilevazione elettronica (cosiddetto “orologio a impronte digitali”). Art. 16 Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali (art. 55 CCNL) 1. La riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali è riconosciuta a tutto il personale coinvolto in turni di servizio, compreso il turno serale, in considerazione della particolare gravità e responsabilità che comporta questo tipo di servizio. 2. E’ escluso dalla fruizione della riduzione il personale in regime di part-time. 3. Le ore settimanali lavorate oltre le 35 ore dagli aventi diritto, possono essere a richiesta inserite nel monte ore di recupero per i pre-festivi o recupero quindicinale preventivamente programmato e autorizzato. Art. 17 Orario di lavoro del personale supplente con contratto a tempo determinato 1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l’orario di lavoro programmato per il titolare assente. 2. Il DSGA può autorizzare, su richiesta dell’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario di lavoro diverso dal quello programmato per il titolare assente a condizione che ciò non comporti la modifica dell’orario assegnato al rimanente personale. Art. 18 Permessi brevi, recuperi, ritardi e pause 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio possono essere concessi permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e nella misura massima di 36 ore annuali (art. 16 comma 2 del CCNL 2007), previa richiesta formulata per iscritto al DSGA, senza necessità di motivazione o documentazione. 2. Il recupero delle ore corrispondenti ai permessi brevi fruiti avverrà entro i due mesi successivi a quello della fruizione e comunque in giorni di maggiore necessità di servizio. 3. Il ritardo sull'orario dì ingresso comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo (art. 54) e comunque deve essere occasionale e non reiterato. 4. Qualora la prestazione di lavoro ecceda le sei ore continuative il personale può usufruire, a richiesta, di una pausa di almeno trenta minti per il recupero delle energie psico-fisiche e per l’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa è comunque obbligatoria qualora la prestazione ecceda la durata di 7 ore e 12 minuti. Art. 19 Chiusura prefestivi 1. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, con pubblico avviso. 2. La chiusura è deliberata dal Consiglio di Istituto su proposta del D.S. quando lo richiede più del 50% dei personale ATA. 3. Il recupero delle ore non prestate da parte del personale che non abbia chiesto ferie, festività soppresse o recupero di ore eccedenti già svolte, avverrà entro la fine dell'anno scolastico e comunque nei giorni o periodi di maggiore necessità di servizio, su indicazione del DSGA. Art. 20 Servizi minimi essenziali Si rimanda agli articoli 15 e 19 del presente contratto di istituto parte seconda. Art. 21 Ferie e festività soppresse (artt. 13 e 14 CCNL) 1. Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal DSGA, non oltre il 31 maggio. 2. Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 15 maggio, per dare la possibilità al DSGA di predisporre un piano delle ferie e delle festività soppresse. 3. Nel caso in cui tutto il personale appartenente allo stesso profilo professionale richieda lo stesso periodo, sarà modificata la domanda dei dipendenti disponibili al cambio periodo, altrimenti sarà adottato il criterio della rotazione annuale. 4. L'eventuale variazione del piano delle ferie, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per esigenze di servizio, motivate per iscritto a richiesta. 5. Le festività soppresse sono fruite entro il 31 agosto dell'anno scolastico a cui si riferiscono. 6. Dal termine delle attività didattiche (compreso il termine della regolarizzazione delle iscrizioni e degli esami di stato) alla fine del mese di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza di una unità di personale amministrativo in ogni settore in cui si articola il servizio, nonché da un assistente tecnico e da almeno due collaboratori scolastici. 7. Le eventuali ferie residue dell’anno precedente potranno essere fruite nei periodi di minor intensità di lavoro e comunque non oltre il mese di aprile dell’anno successivo. Art. 22 Attività aggiuntiva svolta a favore di altri enti 1. In caso di prestazioni aggiuntive per l’organizzazione di attività a favore o in collaborazione con altre istituzioni scolastiche, enti pubblici o privati dai quali vengano assegnate risorse specifiche, la disponibilità del personale ATA va preventivamente accertata con adeguata pubblicizzazione dell’offerta. 2. Nel caso in cui si dichiarino disponibili più dipendenti, il D.S. assegnerà gli incarichi sentito il parere dei DSGA, assicurando la più ampia rotazione del personale interessato. Art. 23 Aggiornamento e formazione 1. La formazione e l’aggiornamento professionale in servizio sono un diritto-dovere del lavoratore. La partecipazione agli incontri e alle attività di formazione è autorizzata dal D.S.G.A. sulla base delle domande pervenute e tenendo conto delle esigenze di servizio. 2. In caso di concorrenza di domande, al fine di salvaguardare l’esigenza di offrire a tutti parità di opportunità, verranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri: - completamento di moduli formativi già intrapresi; - pertinenza con incarichi svolti all’interno della scuola; - anzianità di servizio, congiuntamente alla mancata o minore partecipazione a precedenti attività di formazione (rotazione). 3. E’ data possibilità al personale di partecipare a corsi di aggiornamento interni finalizzati all’apprendimento di specifiche procedure onde favorire la rotazione degli incarichi e la crescita professionale. PARTE SECONDA “Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/90 così come modificata e integrata dalla legge 83/2002” TITOLO I RELAZIONI SINDACALI Art. 1 Premessa 1. Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e della R.S.U. e perseguono l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ad alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare la qualità e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. 2. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esitodelle relazioni sindacali: ciò costituisce, pertanto, impegno reciproco delle Parti che sottoscrivono l’intesa. Art. 2 Relazioni sindacali Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali. a) Informazione preventiva e successiva; b) Partecipazione c) Contrattazione integrativa d’Istituto; d) Conciliazione. Art. 3 Strumenti I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti: a) Informazione preventiva e successiva : attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione; b) Partecipazione : attraverso accordi e/o intese; c) Contrattazione integrativa d’Istituto : attraverso la sottoscrizione di contratti aventi per oggetto le materie di cui all’art.6 del CCNL 2006-2009; d) Conciliazione : attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie. Art. 4 Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni 1. I soggetti abilitati ad intrattenere le relazioni sono: - per la parte pubblica: Il Dirigente Scolastico: - per la parte sindacale: la R.S.U. eletta all’interno dell’Istituzione scolastica e le OO.SS. firmatarie del CCNL nella persona di un dirigente accreditato. TITOLO II MODELLI DI ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI Art. 5 Informazione preventiva 1. Il Dirigente fornisce l’informazione, consegnando l’eventuale documentazione, sulle materie di cui all’art. 6 del CCNL 2006-2009 2. L’informazione è fornita in appositi incontri. 3. Entro il 10 settembre di ciascun anno scolastico il D.S concorda con la RSU un calendario di incontri in cui fornire l’informazione. La documentazione scritta sarà consegnata alla RSU almeno tre giorni prima di ogni incontro. Art. 6 Informazione e trasparenza 1. Il Dirigente fornirà informazione circa l’organigramma dell’istituzione scolastica in materia di responsabilità e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze.. Art. 7 Informazione successiva 1. Il Dirigente fornisce una informazione successiva sulle seguenti materie: a) Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’Istituto; b) Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla scuola o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; c) Verifica dell’attuazione della contrattazione integrativa di istituto sull’utilizzo delle risorse. 2. L’informazione è fornita in appositi incontri. Art. 8 Contrattazione 1. La contrattazione integrativa di istituto è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico e si svolge sulle materie previste dall’art. 6 comma CCNL. 2006-2009 . 2. Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate almeno cinque giorni prima della scadenza del contratto che si intende rinnovare o della data fissata per l’apertura del confronto. 3. La richiesta di avvio della trattativa deve essere presentata al D.S. da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale. 4. Durante l’intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali, né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità dell’Amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza. 5. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, la contrattazione deve concludersi entro la data di inizio delle lezioni. 6. Prima della firma di ciascun accordo integrativo di Istituto, i componenti la RSU, singolarmente o congiuntamente, devono disporre del tempo utile per convocare l’assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l’ipotesi di accordo. Art. 9 Programmazione degli incontri 1. Entro il 10 settembre di ciascun anno tra il Dirigente scolastico, la R.S.U. ed i rappresentanti delle OO.SS. di cui in calce al presente contratto, viene concordato il calendario di massima degli incontri per l’ informazione preventiva, per quella successiva e per l’individuazione delle procedure e delle fasi contrattuali. 2. Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario precedentemente concordato possono essere richiesti da ambo le parti, gli incontri devono essere fissati, possibilmente, entro cinque giorni dalla richiesta . Art. 10 Regolamentazione degli incontri 1. Gli incontri possono essere convocati di propria iniziativa dal D.S. o su richiesta della RSU. 2. Gli incontri vengono concordati tra R.S.U. e Dirigente, per quanto riguarda data, orario e ordine del giorno, almeno 5 giorni prima, salve situazioni di urgenza. 3. Almeno cinque giorni prima della data fissata per l’incontro ad ogni convenuto deve essere fornita comunicazione scritta con l’ordine del giorno e, qualora non fosse avvenuto in precedenza, documentazione informativa in merito alla materia all’ O.d.G. 4. Se accreditati dai propri dirigenti sindacali, possono partecipare i delegati delle OO.SS firmatarie del CCNL. Come stabilito nell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 le decisioni delle R.S.U. sono assunte a maggioranza; le modalità con le quali si esprime tale maggioranza nonché il funzionamento interno dell’organismo sono definite dalla medesima R.S.U. con proprio regolamento, rispetto al quale l’Istituzione scolastica non è tenuta ad alcun intervento né ad atti di recepimento, trattandosi di un atto endosindacale, 5. In ogni fase degli incontri il Dirigente può avvalersi dell’assistenza dell’ ARAN e/o di personale del suo Ufficio; così la R.S.U. può avvalersi dei rappresentanti delle OO.SS territoriali e/o di propri consulenti; 7. Gli incontri sono verbalizzati a cura della Parte Pubblica e della RSU, a rotazione, ed il verbale viene sottoscritto dalle parti; 8. In caso di incontri che si concludono con un disaccordo, il verbale va comunque redatto e dallo stesso devono risultare le diverse posizioni delle parti; le stesse provvedono a sottoscriverlo. Art. 11 Diritto di informazione e di accesso agli atti 1. La RSU e i rappresentanti delle OO. SS. firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007 hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al su citato contratto. 2. La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente; assume forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta del D.S.. Il rilascio di copia di tali atti avviene di norma entro 3 giorni dalla richiesta. 3. Alla Rsu viene consegnata tempestivamente copia dei prospetti analitici riepilogativi dell’utilizzo del Fondo dell’Istituzione Scolastica comprensivi di nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi. Art. 12 Interpretazione autentica 1. In caso di controversia sull’interpretazione dei contratti integrativi di Istituto, le parti che li hanno sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse che deve essere formulata per iscritto e contenere una sintetica descrizione dei fatti, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 2. Entro i primi 10 giorni dall’inizio della trattativa, le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette. 3. L’accordo raggiunto ha efficacia retroattiva. Art. 13 Tentativo di conciliazione. In caso di controversie tra la parte pubblica e la RSU si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione. TITOLO III AGIBILITA’ SINDACALE, ASSEMBLEE, SCIOPERI Art. 14 Assemblee sindacali 1. Il D.S. predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all’indizione delle assemblee, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle bacheche sindacali, per la sede centrale nella stessa giornata, per le altre sedi il giorno successivo. 2. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee sindacali, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza né ad assolvere ad ulteriori adempimenti. 3. Quando siano convocate assemblee che prevedono la partecipazione del personale ATA e l’adesione di tale componente è totale, è stabilito come segue, rispettivamente per la sede centrale ed i plessi staccati il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza dell’ingresso della scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili, coincidenti con l’assemblea: - Sede centrale: n°1 Assistente Amministrativo, n°2 Collaboratori Scolastici, n°1 Ass.Tecnico. - Plessi: n°1 collaboratore scolastico. 4. L’individuazione del personale obbligato al servizio avviene in base ai criteri della disponibilità, del sorteggio e della rotazione. 3. Ai fini del calcolo del monte ore annuo previsto per la partecipazione ad assemblee (10 h.) si terrà conto: della durata delle assemblee stabilita nei rispettivi atti di convocazione, del tempo necessario per raggiungere la sede dell’assemblea, di quello necessario all’eventuale rientro a scuola per la ripresa del servizio e del servizio non prestato nell’ipotesi di mancato rientro. Art. 15 Permessi sindacali 1. Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle OO.SS., nonché per gli appositi incontri, concordati tra le parti, sulle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, possono essere fruiti dalla R.S.U. permessi sindacali nei limiti complessivi previsti dalla normativa vigente. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente: a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza; b) direttamente dalla R.S.U. ,per la quota di loro spettanza. 2. La comunicazione va resa almeno 3 giorni prima dell’utilizzo del permesso. La concessione dei permessi si configura come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio. 3. I membri della R.S.U. possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni, fino ad un massimo di otto giorni l’anno. Art. 16 Albo sindacale e delle RSU 1. Viene collocata, in via permanente, in luogo accessibile, visibile, non marginale e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola una bacheca sindacale autogestita a disposizione della R.S.U. e delle OO.SS., dove esse hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e di lavoro, senza visto preventivo da parte del D.S., assumendosene la responsabilità. 2. Stampati e documenti possono essere inviati direttamente dalle OO.SS. territoriali per l’affissione nella scuola. Il Dirigente s’impegna a trasmettere alla R.S.U., per quanto possibile tempestivamente, il materiale sindacale pervenuto. Art. 17 Agibilità sindacale 1. I lavoratori facenti parte della R.S.U. hanno il diritto, nel rispetto dei rispettivi obblighi di servizio e del diritto allo studio, di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale. Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte della R.S.U. possono: - per l’espletamento del loro mandato, usufruire dei seguenti servizi della scuola: fax, fotocopiatrice, telefono, accesso ad Internet, posta elettronica e materiale di consumo; - indire referendum su materie inerenti all’attività sindacale d’istituto. La richiesta va rivolta al DS che la porta a conoscenza degli interessati e dispone quanto necessario per lo svolgimento dello stesso. Art. 18 Scioperi 1. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al Dirigente scolastico, senza possibilità di revoca. 2. I collaboratori scolastici consegnatari delle chiavi ed addetti all’apertura e chiusura della scuola sono tenuti, in occasione di scioperi, a lasciare a disposizione di un fiduciario del D.S., al termine del proprio turno di lavoro, le suddette chiavi. 3. Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili, secondo quanto definito dalla L.146/90 e dalla L. 83/2000, per garantire i seguenti servizi minimi essenziali: a) Scrutini e valutazioni finali . Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è necessaria la presenza di n.1 Assistente Amministrativo per le attività di natura amministrativa e di n.1 Collaboratore Scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale. b) Esami finali: Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative gestionali degli esami finali è necessaria la presenza di n.1 Assistente Amministrativo per le attività di natura amministrativa, di n.1Collaboratore Scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale, di n. 1 Ass. Tecnico per i laboratori. c) Predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo per garantire il pagamento degli stipendi al supplente temporaneo è necessaria la presenza del DSGA e di n.1 Assistente Amministrativo per le attività di natura amministrativa, di n.1 Collaboratore Scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale. Per l’individuazione del personale obbligato al servizio si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione nel rispetto delle modalità di cui all’accordo sull’attuazione della legge citata . 4. I dipendenti individuati ufficialmente per l’espletamento dei servizi minimi, di cui al comma precedente, vanno computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali. Letto, approvato e sottoscritto PARTE TERZA “Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 al personale docente e ATA per l’a.s. 20102011”. Art. 1 Decorrenza e durata Il presente contratto parte terza riguarda esclusivamente il corrente anno scolastico ed abbraccia il periodo 01.09.2010 – 31.08.2011, sia per la parte normativa, sia per la parte economica. E’ esclusa la possibilità di proroga tacita per l’anno scolastico successivo. Art. 2 Finalità del Fondo dell’istituzione scolastica Il Fondo dell’istituzione è finalizzato a garantire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa ed è pertanto utilizzato a favore di tutto il personale scolastico che svolga attività diretta o di supporto alle attività previste dal POF, in aggiunta alla normale attività lavorativa prevista contrattualmente. Art. 3 Risorse riferibili al Fondo 2010/2011 Si prende atto che le risorse disponibili e ripartibili, mediante la presente contrattazione, sono complessivamente quelle indicate negli allegati (importi lordo dipendente in euro). Art. 4 Ripartizione delle risorse a destinazione comune Per assicurare un’equilibrata ripartizione delle risorse fra il personale docente ed il personale ATA, si conviene che la parte indivisa e non finalizzata del fondo venga suddivisa secondo la seguente percentuale: 70% per il personale docente e 30% per il personale ATA. Art. 5 Disponibilità complessiva per docenti Per la componente docente risultano pertanto complessivamente disponibili le seguenti risorse: per attività aggiuntive, euro 47.792,44 (pari a 2.731 ore, non di insegnamento € 17,50); per attività di insegnamento in corsi di recupero (ex IDEI), euro 50.580,44 (pari a ore 1.011 a € 50,00 solo per docenti interni). Art. 6 Disponibilità complessiva personale ATA Per la componente ATA risultano pertanto complessivamente disponibili le seguenti risorse: per intensificazione e lavoro straordinario, euro 20.482,48+1.390,00 (progetto riordino archivio); per supporto ai corsi di recupero, euro 6.897,33; per incarichi specifici, euro disponibilità 2010/2011 euro 4.848,11 per indennità direzione DSGA (calcolata secondo parametri contrattuali) euro 4.170,00 Art. 7 Fondo di riserva Viene accantonata la somma di euro 2.015,59 quale “fondo di riserva” per Funzioni superiori e eventuali esigenze che dovessero emergere in corso d’anno, da esaminare in apposita contrattazione. Art. 8 Criteri generali di ripartizione del Fondo Le risorse del Fondo dell’istituzione sono suddivise tra le figure professionali presenti nella scuola sulla base delle indicazioni deliberate dagli OO.CC. e tenuto conto delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività previste dal POF e che si rendano necessarie per garantire l’efficienza e l’efficacia del servizio offerto. Le attività aggiuntive programmate sono aperte alla partecipazione di tutto il personale docente e non docente che dichiari la propria disponibilità, fatte salve le specifiche professionalità richieste da specifici incarichi. Le possibili economie o nuove disponibilità finanziarie accertate successivamente saranno eventualmente utilizzate per retribuire, previa intesa con la RSU, le attività aggiuntive del personale docente e ATA, il cui compenso non si sia rivelato congruo in relazione all’effettivo carico di lavoro e ai risultati conseguiti, o nuove ulteriori attività aggiuntive inizialmente non previste. Diversamente andranno ad incrementare il Fondo d’istituto del successivo anno scolastico, con riferimento allo stesso personale cui tali somme si riferiscono. La quota destinata ai docenti, come sopra determinata, è ripartita secondo cinque voci generali: • Attività attinenti all’organizzazione e alla gestione, svolte per delega del Dirigente, cui è destinato il 32,38 % (circa) della quota complessiva; • Attività svolta da Commissioni/Gruppi di lavoro, espressioni dirette del Collegio Docenti, cui è destinato il 20,00 % (circa) della quota complessiva; • Flessibilità organizzativo-didattica, cui è destinato il 16,00 % (circa) della quota complessiva; • Ulteriore impegno didattico e maggior impegno professionale, cui è destinato il 29,00 % (circa) della quota complessiva; • Ore eccedenti le attività collegiali obbligatorie, cui è destinato il 2,62 % (circa) della quota complessiva. La quota complessiva destinata al personale ATA è ripartita tra i diversi profili professionali (escluso il DSGA cui compete l’indennità di direzione calcolata ai sensi dell’art. 3 comma 2 della sequenza contrattuale del 25.07.2008), in base alla consistenza numerica di ciascun profilo. Con riferimento a ciascun profilo professionale ATA, il 49% della quota di competenza è destinato a compensare attività aggiuntive prestate durante il servizio d’obbligo (intensificazione); il 51% della quota di competenza è destinato a compensare il lavoro aggiuntivo prestato oltre il normale servizio d’obbligo (straordinario), per la realizzazione di progetti o per far fronte ad esigenze straordinarie, in misura non superiore alle 38 ore procapite retribuite. La quota del 43% destinata alla intensificazione è costituita, in relazione alle modalità di accesso al Fondo, da due voci: a) accesso automatico in ragione della presenza in servizio nel corso dell’intero anno scolastico (pari a circa il 40% della quota); b) accesso a domanda, con riferimento ad un elenco specifico di attività (pari a circa il 60% della quota). A ciascun dipendente e per ciascun profilo professionale è riservato un compenso forfetario legato alla complessità e alla dimensione dell’Istituto, sempre nell’ambito della quota destinata alla intensificazione. Art. 9 Accesso al Fondo L’accesso al Fondo, per ciascuna componente, è subordinato all’attribuzione di formale incarico da parte del Dirigente Scolastico. Nella lettera d’incarico debbono essere indicati: • il contenuto delle attività; • le modalità di monitoraggio e verifica dei risultati; • il compenso orario lordo spettante. La sola lettera d’incarico non dà diritto al compenso in essa indicato. Il compenso matura solo ad attività effettivamente svolta e a risultati effettivamente conseguiti. Della lettera d’incarico si darà notizia mediante pubblicazione all’Albo. Il Dirigente Scolastico individua i docenti cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive, tenendo conto dei seguenti elementi, nell’ordine di priorità: • disponibilità; • competenze dimostrabili derivanti da titoli o pubblicazioni; • minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell’Istituto; • precedenti esperienze nello stesso ambito, maturate all’interno o all’esterno dell’Istituto; • in caso di concorrenza, si attiverà un criterio di turnazione. Al fine di accertare le competenze culturali e professionali di ciascuno, i docenti interessati ad incarichi particolari dovranno presentare apposito curriculum. Per garantire a tutti i docenti la possibilità di esprimere disponibilità per gli incarichi, anche nell’ottica di un’equa distribuzione dei compensi derivanti dal Fondo dell’Istituzione, la Dirigenza assicura la massima pubblicità tramite circolare interna. Il Dirigente Scolastico consulta la RSU per incarichi non previsti nel Piano annuale delle attività, di cui sorga l’esigenza nel corso dell’anno scolastico. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte formulate dal DSGA, individua il personale ATA cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive in base ai criteri della disponibilità, della competenza specifica (ove richiesta dalla natura dell’attività) e della turnazione. Le attività compensabili con il Fondo dell’Istituzione sono individuate, all’interno di ciascun profilo, secondo i criteri della necessità e della maggiore utilità il relazione al miglioramento dei servizi e alla realizzazione delle iniziative previste nel POF. Le prestazioni del personale docente, che danno diritto all’accesso al Fondo, debbono essere effettuate fuori dall’orario di servizio e compatibilmente con le attività didattiche ordinarie. Per il personale ATA, i compensi per maggiori o più intensi carichi di lavoro sono corrisposti in modo forfetario e riferiti a 45 settimane lavorative/a.s. e saranno liquidati in proporzione all’effettiva presenza in servizio rispetto al suddetto periodo lavorativo. I compensi per lavoro straordinario preventivamente autorizzato, nei limiti stabiliti dall’art. 16.6 parte II del Contratto di Istituto (massimo 40 ore per dipendente) saranno corrisposti in maniera analitica sulla base dei prospetti riepilogativi delle presenze registrate dal rilevatore automatizzato. A richiesta del dipendente, le ore eventualmente cumulate in modo da coprire una o più giornate lavorative potranno essere compensate con ore o giornate libere, preferibilmente entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, o nei periodi di sospensione dell’attività didattica. Art. 10 Interventi didattici-educativi integrativi Vengono destinati ai corsi di recupero (ex IDEI) euro da assegnazioni budget anno in corso 57.477,77 così ripartiti: - euro 50.580,44 per compensi ai docenti; - euro 6.897,33 per compensi al personale ATA. COMPENSI SPECIFICI O PARTICOLARI PERSONALE DOCENTE Art. 11 Collaboratori del Dirigente e Responsabili di Sede Per compensare l’impegno dei docenti collaboratori e dei responsabili/delegati di sede è riconosciuta al Dirigente una disponibilità finanziaria pari a 883 ore complessive di attività aggiuntiva non di insegnamento. Art. 12 Attività aggiuntive di cui all’art. 29, comma 3, lett.a - b del CCNL del 29.11.2007 Con riferimento all’art. 29 c. 3, lett. a – b del CCNL, sarà corrisposto il compenso di cui alla Tab. 5 dello stesso contratto (euro 17,50) per le ore eccedenti le 40 + 40. E’ rimessa al docente la facoltà di prestare o meno tali ore eccedenti. Art. 13 Compensi ai docenti per particolare disagio dovuto all’orario di servizio Fermo restando che la formulazione dell’orario delle lezioni deve tener conto prioritariamente delle esigenze degli studenti e, in subordine, di quelle personali del docente, l’orario dei docenti deve articolarsi in modo da evitare o limitare al minimo il numero di ore di temporanea interruzione dell’attività di insegnamento (cosiddetti “vuoti didattici”) . Qualora nella formulazione dell’orario di servizio, a causa di insormontabili esigenze tecniche, sia necessario prevedere ore di intervallo nel servizio giornaliero d’insegnamento, ai docenti interessati è corrisposto un compenso annuale forfetario pari a ore: - 4 ore ai docenti con l’orario articolato su un'unica sede e che preveda un vuoto didattico; - 10 ai docenti con orario articolato su un'unica sede e che preveda due vuoti didattici; - 18 ai docenti con orario articolato su più sedi e che preveda un vuoto didattico; - 24 ai docenti con orario articolato su più sedi e che preveda due vuoti didattici. Per i docenti con orario articolato su più sedi e che preveda “più di due vuoti didattici” (ipotesi da ritenersi eccezionale), all’ultimo compenso (corrispondente a ore 24 di attività non di insegnamento) saranno aggiunte ore 4 per ogni “vuoto didattico” successivo al secondo. Un compenso forfetario annuo, pari a 4 ore di attività aggiuntiva non di insegnamento, è riconosciuto anche ai docenti con cattedra divisa tra corso diurno e serale, quando il loro orario preveda il servizio nei due corsi nello stesso giorno. Art. 14 Docenti “tutors” in attività di tirocinio didattico ed accompagnatori Ai docenti incaricati del tutoraggio per lo svolgimento di attività di tirocinio didattico, ed a quelli incaricati quali accompagnatori in visite guidate o viaggi di istruzione, viene corrisposto un compenso per le ore eccedenti il servizio, fino a un massimo giornaliero di 8 ore di attività aggiuntiva non d’insegnamento (secondo Tab. 5 CCNL 2007). Art. 15 Funzioni Strumentali Il Collegio dei Docenti individua numero e oggetto delle attività strumentali all’attuazione del POF. Il compenso relativo sarà determinato dal Dirigente Scolastico in proporzione all’entità dell’attività svolta, ai risultati effettivamente conseguiti e alla durata di effettivo esercizio della funzione. PERSONALE ATA Art. 16 Incarichi Specifici Posto che la realizzazione degli obiettivi previsti dal POF, in coerenza con l’organizzazione del lavoro del personale ATA, richiede l’affidamento di incarichi specifici che, nell’ambito dei singoli profili professionali, comportano assunzione di responsabilità ulteriori o lo svolgimento di compiti di particolare rischio o disagio, e in attuazione della nota prot. N° 9245 del MPI del 21-09-2010, e dell'allegata intesa tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali che ha fissato i parametri per la determinazione degli incarichi specifici per l'a.s. 2010/2011 si individuano, per il corrente anno scolastico e per ciascun profilo le seguenti tipologie di incarichi ed i relativi compensi come da proposta del DSGA: 1. n° 5 incarichi specifici per gli A.A. a euro 378,80 cadauno; 2. n° 3 incarichi specifici per gli A.T. a euro 378,80 cadauno; 3. n° 10 incarichi specifici per i C.S. a euro 181,77 cadauno. Sono stati individuati i seguenti Incarichi: Profilo Assistente Amministrativo: 1. Responsabile “Area Affari Generali” (IFTS/ricerca; Archivio Incarichi Tenuta Conto Corrente Postale). Compenso lordo € 378,80; 2. Gestione circolari sul sito dell’Istituto Compenso lordo € 378,80; 3. Ricerca dati e compilazione statistiche. Compenso lordo € 378,80; 4. Responsabile “Settore H” ( Raccolta e controllo documentazione; raccordo con famiglie, docenti di sostegno, associazioni, equipe medico-specialistica) Compenso lordo € 378,80; 5. Gestione libri in comodato. Compenso lordo € 378,80; Profilo Assistente Tecnico: 1. Gestione tecnica della sicurezza ( Verifica della funzionalità degli impianti elettrici con particolare riferimento al DPR. 547/55 e al D.L. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni; coordinamento degli interventi di manutenzione; verifica dell’esistenza e della congruità della segnaletica - interna ed esterna - dell’istituto, con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica) Compenso lordo € 378,80; 2. Supporto informatico laboratori succursali Compenso lordo € 378,80; 3. Supporto tecnico nella sistemazione dell’archivio, in manifestazioni ed eventi, selezione materiali laboratorio moda Compenso lordo € 378,80 Profilo Collaboratore Scolastico: Premesso che l’art. 47, punto 2 del CCNL 2002/05 sostituito dall’art.1 della Sequenza Contrattuale del 25-07-2008- comma 3 - prevede che le risorse per gli incarichi specifici er il personale dell’Area A vengano finalizzate soprattutto “all’assolvimento dei compiti legati alla assistenza alla persona, all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso”; considerato l’elevato numero di alunni diversamente abili iscritti all’Istituto e la relativa frequenza in ciascuna delle sedi dello stesso; considerata ancora l’articolazione temporale delle attività didattiche curricolari, si determina, per l’a.s. 2010-2011, la seguente individuazione e distribuzione degli incarichi specifici: Assistenza materiale di base ad alunno in situazione di handicap + pronto soccorso/primo intervento: 10 incarichi. Compenso lordo, per ciascun incarico, € 181,77 Responsabilità connessa a servizio in turno serale : 2 incarichi. Compenso lordo, per ciascun incarico, € 181,77. Al personale delle Aree A e B destinatari di posizione economica rivalutata ai sensi dell’art.2 della Sequenza Contrattuale del 25-07-2008 comma 2 non possono essere attribuiti Incarichi specifici. Art. 17 Assegnazione degli Incarichi Specifici al Personale ATA Nell’assegnazione degli incarichi specifici di cui al precedente articolo, il D.S. terrà conto dei seguenti criteri: • disponibilità dichiarata da parte del personale interessato; • competenze dimostrabili derivanti da titoli culturali e/o professionali; • esperienze maturate nello stesso ambito, all’interno o all’esterno dell’Amministrazione scolastica. L’accertamento delle competenze culturali e professionali di ciascuno avverrà sulla base di un resoconto che gli interessati dovranno presentare unitamente alla dichiarazione di disponibilità ad assumere uno specifico incarico. In caso di concorrenza tra più aspiranti per lo stesso incarico, l’individuazione dei destinatari terrà conto, nell’ordine, delle seguenti priorità e, a parità di posizione, della maggiore anzianità di servizio nello stesso profilo professionale di appartenenza: - personale con contratto a tempo indeterminato titolare di sede; - personale con contratto a tempo indeterminato in utilizzazione; - personale supplente annuale; - personale supplente temporaneo. Il personale individuato quale destinatario d’incarico specifico può partecipare al fondo di Istituto solo per attività aggiuntive svolte al di fuori dell’oggetto dell’incarico assegnatogli e solo in subordine al personale non titolare di incarichi specifici. In caso di assenze che rendano impossibile l’assolvimento dell’incarico o in presenza di elementi che connotano il mancato raggiungimento degli obiettivi, il Dirigente scolastico ha facoltà di revoca dell’incarico in svolgimento. Il compenso in tal caso sarà ridotto in proporzione. Il compenso sarà corrisposto solo a seguito della verifica circa il conseguimento degli obiettivi connessi all’incarico; pertanto, i destinatari degli incarichi specifici sono tenuti a presentare al DSGA una relazione sull’attività svolta. Il DSGA curerà l’organizzazione, il coordinamento e la verifica degli incarichi attribuiti e redigerà apposito rapporto al termine dell’anno scolastico al D.S.. PARTE FINALE Art. 18 Termini e modalità di pagamento dei compensi I compensi a carico del fondo sono liquidati, di norma, in un’unica soluzione, entro il mese di agosto dell’anno di riferimento. Tale scadenza sarà rispettata compatibilmente con la disponibilità di cassa e comunque non potrà protrarsi oltre il mese di settembre dello stesso anno solare. A partire da tale ultima data, in caso di ritardo, l’Istituto sarà costituito in mora, con richiesta di corresponsione dei relativi interessi legali. Per attivare il procedimento di liquidazione, l’interessato dovrà presentare richiesta scritta entro il 30 giugno di ogni anno scolastico; tale richiesta conterrà l’elenco delle attività svolte, le ore effettivamente prestate entro il numero massimo previsto dalla relativa nomina e la documentazione relativa all’effettivo svolgimento delle attività. Le ore documentate nella richiesta di liquidazione costituiranno riferimento utile, ma non vincolante, per la quantificazione dei compensi, i quali sono commisurati alla rilevanza dell’attività svolta e al conseguimento concreto degli obiettivi propri dell’attività. I compensi forfetari previsti dal presente contratto sono ridotti in proporzione del numero di assenze maturate dal personale nel corso dell’intero anno di riferimento. Le ore effettuate per lo svolgimento di attività non previste nella presente contrattazione non sono retribuite, salva diversa determinazione concordata con la RSU. Art. 19 Variazioni Le parti concordano d’incontrarsi, ogni qualvolta sia necessario, al fine di apportare eventuali integrazioni/variazioni al presente accordo in presenza di nuove esigenze e/o di ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo. Art. 20 Interpretazione autentica In relazione a problemi applicativi e interpretativi del presente accordo, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse s’incontrano entro 10 gg. dalla richiesta stessa per esaminare i problemi sorti. L’interpretazione autentica di una norma già presente ha valore retroattivo. Art. 21 Informazione, monitoraggio e verifica dell’applicazione del contratto Entro il mese di settembre si procederà alla verifica della quota del fondo speso o impegnato. Dell’ammontare dei residui per attività programmate, ma non svolte, il DS informerà la RSU. Il D.S. fornirà alla RSU, entro lo stesso termine, l’informazione successiva relativa all’assegnazione degli incarichi ai singoli docenti o collaboratori esterni, attraverso consegna di una scheda analitica da cui risulti il personale utilizzato nelle attività aggiuntive e i progetti approvati, le ore di impegno e le somme liquidate. Art. 22 Rinvio Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel CCNL del 29.11.2007. PARTE QUARTA “Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro Art .1 Principi generali 1. L’attività del D.S, della RSU e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è improntata alla collaborazione attiva nel comune intento della diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione nonché della salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione scolastica. 2. Strumenti adeguati di tale attività sono: -il monitoraggio e l’individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il Documento di valutazione dei rischi; - l’eliminazione dei rischi (compresi quelli da stress lavoro-correlato) e l’attuazione delle misure di protezione individuali e collettive; - la verifica delle misure igienico-sanitarie, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione. Art.2 Servizio di protezione e prevenzione (SPP) 1. Il servizio di protezione e prevenzione è formato dal D.S, in qualità di datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal RLS. 2. Ai sensi dall'art. 4 del D.Lgs. 626 del 1994, il D.S. deve: - valutare i rischi delle attività nell'Istituto; - elaborare un documento sulla valutazione dei rischi, indicando i criteri adottati nonché le misure di prevenzione e protezione (piano di evacuazione, apposita segnaletica, registro delle manutenzioni) e custodirli agli atti; - istituire il servizio di prevenzione e protezione e designarne il responsabile; -designare gli addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio e pronto soccorso, in caso di pericolo grave ed immediato e, comunque, per la gestione dell'emergenza; -fornire un'idonea formazione ed informazione a tutto il personale dell'Istituto, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità; -consultare il RLS con tempestività per tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa lo preveda. 3. Il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza ed il RLS collaborano con il D.S. nel predisporre ed attuare le misure di prevenzione e protezione dell’istituto scolastico. 4. Il RLS, già designato nell’ambito della RSU, ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, deve essere consultato dal D.S. ed ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. In tal caso la consultazione deve essere verbalizzata riportando le osservazioni e le proposte del RLS. 5. Il RLS deve essere consultato sulla designazione degli addetti del servizi e sull'organizzazione della formazione inerente la sicurezza. 6. Il RLS può inoltre chiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione all'interno del luogo di lavoro. 7. Il RLS ha diritto di ricevere gratuitamente le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti l'organizzazione del lavoro e degli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e ai servizi di vigilanza. 8. Il RLS ha diritto di partecipare, in orario di servizio, alla formazione specifica, che prevede un programma di base di minimo 32 ore; la sua attività di formazione non rientra in alcun modo nei permessi orari specifici (40 annui) e va considerata a tutti gli effetti orario di lavoro. 9. Per l'espletamento dei suoi compiti, oltre ai permessi già previsti per la RSU, utilizza appositi permessi retribuiti pari a 40 ore annue, autonomamente gestiti. 10. II RLS, nel limite di 6 ore annue, può convocare assemblee dei lavoratori, in orario di lavoro, per illustrare l'attività svolta e/o per la trattazione d’argomenti specifici riguardanti la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro. 11. Tali ore sono da considerarsi aggiuntive al normale monte ore annuale di 10 ore, di cui ciascun lavoratore può disporre per la partecipazione alle assemblee sindacali. Art. 3 Formazione 1. Entro il 30 settembre il D.S. predispone il piano di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, sull’uso corretto degli impianti e dei mezzi di prevenzione. 2. Nello stesso termine è avviato il piano di formazione ed informazione per gli alunni ed il piano di informazione per i lavoratori non dipendenti dell’istituzione scolastica. 3. Gli interventi di formazione vengono organizzati, prioritariamente, all'interno dell'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile per problemi organizzativi dei moduli formativi stessi oppure per esigenze di servizio, i partecipanti sono considerati in servizio a tutti gli effetti. 4. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due esercitazioni per il personale addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. 5. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale dell’istituto, di cui una senza alcun preavviso. 6. Entro il 30 ottobre di ogni anno sarà effettuata attività di formazione ed informazione per tutto il personale di primo impiego e per gli alunni delle prime classi. 7. L'attività di formazione si completa con la predisposizione di un opuscolo informativo sulle principali norme di sicurezza, con particolare riguardo alle attività lavorative proprie di ciascuna categoria di personale. E' compito del D.S. curare la distribuzione di tale opuscolo a tutti i lavoratori in servizio nonché a tutti quelli che prenderanno servizio in data successiva, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, entro 10 giorni dall'assunzione. Art. 4 Fondo per il finanziamento degli interventi per la sicurezza 1. Salvo ulteriori stanziamenti per l’anno 2010/2011 per tutti gli interventi relativi alla sicurezza (esclusi quelli a carico della Provincia, ente proprietario degli immobili), nel programma annuale dell'Istituzione scolastica per l'anno 2010 si prevede l'importo di euro 3.770,48 per la formazione, degli addetti, l’acquisto e l’installazione di materiali per la sicurezza e per l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, dei Piani di emergenza e relative planimetrie. Eventuali ulteriori risorse per remunerare incarichi e responsabilità del personale interno attinenti alla tematica della sicurezza saranno oggetto di trattativa separata. Letto, approvato e sottoscritto. Per la parte pubblica Il Dirigente Scolastico ___________________ Per la RSU COBAS ______________________________ COBAS ______________________________ UIL _________________________________ Per le OO.SS. firmatarie del CCNL 2007 presenti: CGIL __________________________ CISL __________________________ UIL ___________________________ SNALS ______ _