UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
PIANO DI GESTIONE
PREVENZIONISTICA DEGLI STUDENTI
Servizio di prevenzione e protezione d’Ateneo
Su mandato della Commissione ristretta per la prevenzione
Seduta del 14.5.99
A cura di:
ing. Stefano Grimaz
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
prima versione maggio 1999
ultima revisione novembre 2002
Università degli Studi di Udine – Servizio di prevenzione e protezione
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Le motivazioni normative
Il D.Lgs. 626/94 ha definito che il datore di lavoro deve provvedere a tutelare la sicurezza
e la salute dei lavoratori. Lo stesso D.Lgs. 626/94 all’art.5 stabilisce anche che “il
lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle presone presenti
sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro…..”
Nel caso delle Università il DM 363/98
all’art.1 stabilisce che:
1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e sue modificazioni
ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di
servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di
istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne;
all’art.2 definisce:
………….
3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica,
di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed
attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di
agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli
ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad
esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si
distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività
svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate
specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale
funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.
4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente
dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato
e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso
le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente
concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi,
i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori
didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano
esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.
5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il
soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività
didattiche o di ricerca in laboratorio.
L’obbligo di tutela è pertanto esteso anche agli studenti e ai soggetti ad essi equiparati. In
tal senso è importante rilevare che il docente in quanto lavoratore e persona
implicitamente formata relativamente alla sua attività si deve prendere cura della
sicurezza e salute degli studenti anche in base alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
In particolare, qualora gli studenti o i soggetti ad essi equiparati svolgano attività che li
espone a rischi individuati nel documento di valutazione (attività a rischio specifico), ai fini
prevenzionistici, sono equiparati ai lavoratori. In tal caso gli obblighi del datore di lavoro si
estendono, se del caso, anche alle attività di informazione e formazione specifica e di
sorveglianza sanitaria e devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione
individuale.
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Il DM 363/98 affida la responsabilità operativa di curare la tutela prevenzionistica degli
studenti collegata alla attività didattica al Responsabile dell’attività di didattica in
laboratorio.
In particolare gli artt.5 e 6 del DM 363/98 stabiliscono esplicitamente le attribuzioni e le
competenze del responsabile dell’attività di didattica e di ricerca in laboratorio.
Art. 5. Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in
laboratorio
1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento
della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle
conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di
prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste
dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno
accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti
dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a
rischio.
3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle
proprie attribuzioni e competenze, deve:
a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle
conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente
informazione al datore di lavoro;
b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la
sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma
2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della
valutazione dei rischi;
c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio
vengano poste in essere;
d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi;
e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di
lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.
Art. 6. Formazione ed informazione
1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione
ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di
ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o
avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i
soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono
essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze
del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di
lavoro.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio é tenuto altresì ad
informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e
sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone
l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad
essi equiparati.
Ne deriva che è assolutamente necessario definire le attività a rischio specifico e
procedere con l’individuazione formale dei responsabili delle varie attività didattiche.
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In parallelo è necessario che l’Amministrazione definisca le procedure e gli strumenti
informativi e gestionali ai fini di garantire una gestione prevenzionistica degli studenti
efficace e documentata.
I soggetti equiparati agli studenti
Ai fini prevenzionistici sono da intendersi studenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Studenti di corsi di laurea
Studenti diplomi universitari
Specializzandi
Dottorandi
Tirocinanti
Titolari di borse di studio
Laureandi
Tesisti
Oneri di tutela prevenzionistica
Sono da considerarsi oneri prevenzionistici quelli necessari a garantire:
1. Informazione
2. Formazione prevenzionistica specifica
3. Idoneità sanitaria alla mansione e Sorveglianza sanitaria
4. Fornitura dispositivi di protezione individuale
5. Gestione amministrativa dati prevenzionistici
Per tali soggetti l’onere della tutela prevenzionistica è a carico dell’Università. Gli oneri non
possono essere fatti gravare direttamente sullo studente anche se le risorse finanziarie
possono anche derivare dalle tasse di iscrizione.
Attività didattiche e formative presso Soggetti terzi
convenzionati
Nel caso di attività didattiche e/o formative svolte attraverso convenzioni con soggetti
terzi le rispettive competenze in materia tutela prevenzionistica degli studenti devono
essere espressamente specificate nella convezione tra l’Università e il soggetto
convenzionato.
Tale obbligo è previsto dall’art. 10 del DM 363/98
DM 363/98 - Art.10 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di
servizio
1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria
opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che
svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle
disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole
università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima
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dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro
novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
La ripartizione delle competenze deve ispirarsi ai seguenti criteri guida:
la responsabilità/competenza cade su chi ha il potere di gestione delle attività;
equiparazione dello studente ai lavoratori dell’azienda ospitante che svolgono attività
analoghe;
mantenimento della titolarità del rapporto con lo studente da parte del Università ove
è iscritto anche per quanto riguarda la tenuta delle registrazioni prevenzionistiche.
E’ necessario attivare un raccordo tra Università e Azienda/Ente convenzionato al fine di
garantire il necessario interscambio di informazioni e documentazione. Il tutto con
particolare riferimento alla gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni sul lavoro.
A tal fine utile individuare formalmente nella convenzione i soggetti referenti
dell’Università e dell’Azienda ai fini dell’applicazione della convenzione stessa.
Schemi tipo di convenzione
Al presente studio sono allegati due schemi tipo di convenzione relativi a:
1 - Attività di specializzandi presso Aziende/Enti esterne
2 - Attività di studenti presso Aziende/Enti esterne
Il piano operativo d’Ateneo
La complessità del problematiche introdotte dalle nuove normative in materia di sicurezza
e prevenzione induce a ritenere opportuna l’organizzazione e attuazione di uno specifico
piano di tutela prevenzionistica per gli studenti. Tale piano, d’Ateneo, oltre a dare risposta
alle varie problematiche nella loro globalità deve portare ad introdurre modalità operative
e strumenti di tipo standardizzato. Il piano deve cioè essere ricondotto a principi
informatori che mirano ad ottimizzare la gestione da parte dell’Università e a di facilitarne
la fruibilità da parte degli studenti.
Si riporta di seguito il programma H-demic (tutela dagli Hazard del percorso accademico).
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H-demic
PROGRAMMA DI TUTELA PREVENZIONISTICA DELLO STUDENTE
(tutela dagli Hazards del percorso formativo accademico).
Avvio del piano e caratterizzazione delle attività didattiche
L’avvio operativo del piano prevede:
1. Designazione, da parte dei Presidi, dei Responsabili delle attività di didattica
(responsabili dei corsi o dei percorsi formativi)
2. Censimento delle attività a rischio specifico collegate con i corsi universitari attraverso
la compilazione delle “schede di caratterizzazione ai fini prevenzionistici” di ogni corso
(a cura di Responsabili attività didattica dei vari corsi/percorsi formativi). Tale
operazione è svolta con la consulenza del Servizio di prevenzione e protezione e del
Medico Competente
3. Definizione delle azioni di tutela prevenzionistica per ogni corso/percorso formativo
(idoneità sanitaria, sorveglianza sanitaria specifica, formazione, informazione,
dotazione DPI)
Ogni Facoltà ricostruirà quindi per ogni percorso formativo (singolo corso, insieme di
corsi) uno specifico “fascicolo di caratterizzazione del percorso formativo ai fini
prevenzionistici” dal quale sarà possibile desumere:
i contenuti della tutela sanitaria necessaria (visita di idoneità sanitaria, vaccinazioni,
controindicazioni, sorveglianza sanitaria, ecc.)
i contenuti della formazione prevenzionistica da fornire allo studente (fattori di rischio
e rischi collegati, misure di prevenzione e protezione, tipo e uso di dispositivi di
protezione individuale, procedure di sicurezza specifiche, misure di emergenza e
primo soccorso, ecc.)
dotazioni di dispositivi di protezione individuale necessarie
Attività preliminari a cura dell’Università
1. nel manifesto degli studi sono inserite le clausole che definiscono che lo studente
qualora, nel corso degli studi, svolga attività a rischio specifico è equiparato al
lavoratore e quindi è soggetto agli obblighi e al rispetto delle procedure interne di
sorveglianza sanitaria, formazione e gestione delle emergenze.
2. Il servizio di prevenzione e protezione d’Ateneo predispone un opuscolo informativo
sul Programma di Tutela prevenzionistica dello studente
3. All’atto dell’iscrizione viene consegnato allo studente l’opuscolo informativo H-demic –
Programma di tutela prevenzionistica dello studente che illustra il modello
organizzativo dell’Università per la tutela dello studente e specifica gli obblighi dello
studente.
Definizione delle misure di tutela per ogni percorso formativo
Le facoltà ricostruiscono i fascicoli di caratterizzazione prevenzionistica dei vari percorsi
formativi e si attivano per organizzare i corsi di formazione in materia di sicurezza e
prevenzione per i vari percorsi formativi*
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(*) tali corsi devono prevedere un test di apprendimento che deve essere opportunamente
documentato e registrato. Il superamento del test è condizione propedeutica obbligatoria per
l’accesso dello studente alle attività a rischio e può costituire oggetto di assegnazione di crediti
formativi.
Ogni Facoltà, in particolare, prima dell’inizio di ogni anno accademico, tramite i vari
Responsabili delle attività didattiche provvede ad aggiornare i vari fascicoli di
caratterizzazione prevenzionistica dei vari percorsi formativi e organizza i corsi formativi in
materia di sicurezza e salute (come corsi a sé stanti o in modo integrato nel programma
didattico del singolo corso)
I percorsi formativi e le relative misure di tutela possono essere riferiti a:
1. corsi di laurea
2. corsi di diploma
3. corsi di perfezionamento
4. corsi di specializzazione
5. corsi di dottorato
Anche le tesi di laurea, le borse di studio ed i tirocini presso l’Università devono prevedere
da parte del Responsabile dell’attività didattica la redazione della scheda di
caratterizzazione ai fini prevenzionistici con la consulenza del Servizio di prevenzione e
protezione e del Medico Competente.
La raccolta e la tenuta delle schede è effettuata a cura della Facoltà.
FACOLTÀ X
Percorso formativo X1
Percorso formativo X2
…
Percorso formativo X2
Corso di formazione A
Corso di formazione B
…
Corso di formazione N
Protocollo sanitario X
Protocollo sanitario Y
…
Protocollo sanitario Z
Corso di formazione C
Corso di formazione D
…
Corso di formazione M
Protocollo sanitario J
Protocollo sanitario K
…
Protocollo sanitario W
FACOLTÀ Y
Percorso formativo Y1
Percorso formativo Y2
…
Percorso formativo Y2
I corsi di formazione associati possono esser organizzati in modo da soddisfare più
esigenze formative in un numero di moduli di formazione per tipologia di rischio. Tali
moduli possono essere organizzati da ogni singola facoltà o in comune tra più facoltà.
Ad ogni percorso formativo è associato il protocollo sanitario che devono essere attivato.
Con i centri sanitari ove si svolgono le visite devono essere stabiliti degli accordi per la
tenuta delle cartelle sanitarie e le modalità di registrazione (es. collegamento numero di
matricola)
Idoneità sanitaria e formazione propedeutica
All’inizio del percorso formativo lo studente deve sottoporsi alla visita di idoneità sanitaria
relativa al proprio percorso formativo.
Prima dell’inizio di una attività a rischio specifico deve seguire e superare il test relativo al
modulo di formazione prevenzionistica propedeutica.
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Il Responsabile dell’attività didattica indica allo studente la necessità di seguire specifici
moduli di formazione propedeutica e di sorveglianza sanitaria speciale e ne verifica
l’avvenuta effettuazione prima di avviare lo studente ad attività che lo espongono a rischi
specifici. All’avvio dello svolgimento delle attività a rischio lo studente è registrato negli
appositi documenti del Sistema di prevenzione.
Adempimenti di fine rapporto con lo studente
I dati relativi alle idoneità ottenute durante la permanenza presso l’Università di Udine in
qualità di studente sono tenuti dal Servizio di sorveglianza sanitaria dell’Ateneo.
Il medico competente redige un attestato dichiarante le condizioni di salute in uscita dello
studente richiamando quanto accertato all’ingresso.
Le cartelle sanitarie sono archiviate presso il Servizio di sorveglianza sanitaria d’Ateneo e
possono essere consegnate allo studente a fine rapporto.
PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE
1. Individuazione della struttura che gestisce la sorveglianza sanitaria degli studenti
E’ necessario individuare una struttura in grado di svolgere un servizio di sorveglianza
sanitaria per gli studenti secondo le procedure stabilite dal Sistema di prevenzione
d’Ateneo. Deve essere individuato un MEDICO COMPETENTE PER GLI STUDENTI che
curerà, in nome e per conto dell’Università, la tenuta delle cartelle sanitarie ed il
rilascio delle varie certificazioni di ingresso o uscita e gestirà i casi di cui all’art.17 del
D.lgs. 626/94 (richiesta di visita motivata da parte del lavoratore perché connessa a
rischi dell’attività lavorativa svolta)
2. Imputazione degli oneri della sorveglianza sanitaria
Gli oneri della sorveglianza sanitaria sono a carico dell’Università che può ricavarli
dalle tasse degli studenti opportunamente riviste in base alla presenza di corsi con
attività a rischio specifico.
3. Adeguamento dei regolamenti
Nei programmi didattici devono essere specificate le ore da dedicare alla formazione
sulla sicurezza e prevenzione. In alternativa le facoltà possono istituire specifici corsi
formativi in materia di sicurezza e prevenzione ad integrazione dei percorsi formativi.
Nei regolamenti didattici devono essere previsti i modi con i quali vengono computati
gli eventuali crediti formativi relativi ai corsi di formazione per la sicurezza e
prevenzione.
4. Criteri di fornitura dei dispositivi di protezione individuale
La fornitura dei dispositivi di protezione individuale è a carico del Responsabile
dell’attività di didattica, il quale ha anche la responsabilità della formazione circa il
corretto utilizzo e impiego.
Nel caso di DPI ad uso multiplo devono essere previsti i necessari servizi di
igienizzazione dopo l’impiego. Nel caso di affidamento personale per l’anno
accademico è necessario assegnare agli studenti appositi stipetti.
Gli acquisti sono gestiti dalle facoltà.
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D.M. 5 agosto 1998, n°363 - Il rischio biologico in odontoiatria