UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE PIANO DI GESTIONE PREVENZIONISTICA DEGLI STUDENTI Servizio di prevenzione e protezione d’Ateneo Su mandato della Commissione ristretta per la prevenzione Seduta del 14.5.99 A cura di: ing. Stefano Grimaz Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione prima versione maggio 1999 ultima revisione novembre 2002 Università degli Studi di Udine – Servizio di prevenzione e protezione Pagina 1 di 8 Le motivazioni normative Il D.Lgs. 626/94 ha definito che il datore di lavoro deve provvedere a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Lo stesso D.Lgs. 626/94 all’art.5 stabilisce anche che “il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle presone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro…..” Nel caso delle Università il DM 363/98 all’art.1 stabilisce che: 1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne; all’art.2 definisce: …………. 3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria. 4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione. 5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. L’obbligo di tutela è pertanto esteso anche agli studenti e ai soggetti ad essi equiparati. In tal senso è importante rilevare che il docente in quanto lavoratore e persona implicitamente formata relativamente alla sua attività si deve prendere cura della sicurezza e salute degli studenti anche in base alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare, qualora gli studenti o i soggetti ad essi equiparati svolgano attività che li espone a rischi individuati nel documento di valutazione (attività a rischio specifico), ai fini prevenzionistici, sono equiparati ai lavoratori. In tal caso gli obblighi del datore di lavoro si estendono, se del caso, anche alle attività di informazione e formazione specifica e di sorveglianza sanitaria e devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuale. Piano di gestione prevenzionistica degli studenti - Ing. S.Grimaz, Responsabile del Servizio Università degli Studi di Udine – Servizio di prevenzione e protezione Pagina 2 di 8 Il DM 363/98 affida la responsabilità operativa di curare la tutela prevenzionistica degli studenti collegata alla attività didattica al Responsabile dell’attività di didattica in laboratorio. In particolare gli artt.5 e 6 del DM 363/98 stabiliscono esplicitamente le attribuzioni e le competenze del responsabile dell’attività di didattica e di ricerca in laboratorio. Art. 5. Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio 1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa. 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio. 3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve: a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro; b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi; c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere; d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi; e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte. Art. 6. Formazione ed informazione 1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro. 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio é tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati. Ne deriva che è assolutamente necessario definire le attività a rischio specifico e procedere con l’individuazione formale dei responsabili delle varie attività didattiche. Piano di gestione prevenzionistica degli studenti - Ing. S.Grimaz, Responsabile del Servizio Università degli Studi di Udine – Servizio di prevenzione e protezione Pagina 3 di 8 In parallelo è necessario che l’Amministrazione definisca le procedure e gli strumenti informativi e gestionali ai fini di garantire una gestione prevenzionistica degli studenti efficace e documentata. I soggetti equiparati agli studenti Ai fini prevenzionistici sono da intendersi studenti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Studenti di corsi di laurea Studenti diplomi universitari Specializzandi Dottorandi Tirocinanti Titolari di borse di studio Laureandi Tesisti Oneri di tutela prevenzionistica Sono da considerarsi oneri prevenzionistici quelli necessari a garantire: 1. Informazione 2. Formazione prevenzionistica specifica 3. Idoneità sanitaria alla mansione e Sorveglianza sanitaria 4. Fornitura dispositivi di protezione individuale 5. Gestione amministrativa dati prevenzionistici Per tali soggetti l’onere della tutela prevenzionistica è a carico dell’Università. Gli oneri non possono essere fatti gravare direttamente sullo studente anche se le risorse finanziarie possono anche derivare dalle tasse di iscrizione. Attività didattiche e formative presso Soggetti terzi convenzionati Nel caso di attività didattiche e/o formative svolte attraverso convenzioni con soggetti terzi le rispettive competenze in materia tutela prevenzionistica degli studenti devono essere espressamente specificate nella convezione tra l’Università e il soggetto convenzionato. Tale obbligo è previsto dall’art. 10 del DM 363/98 DM 363/98 - Art.10 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio 1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima Piano di gestione prevenzionistica degli studenti - Ing. S.Grimaz, Responsabile del Servizio Università degli Studi di Udine – Servizio di prevenzione e protezione Pagina 4 di 8 dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. La ripartizione delle competenze deve ispirarsi ai seguenti criteri guida: la responsabilità/competenza cade su chi ha il potere di gestione delle attività; equiparazione dello studente ai lavoratori dell’azienda ospitante che svolgono attività analoghe; mantenimento della titolarità del rapporto con lo studente da parte del Università ove è iscritto anche per quanto riguarda la tenuta delle registrazioni prevenzionistiche. E’ necessario attivare un raccordo tra Università e Azienda/Ente convenzionato al fine di garantire il necessario interscambio di informazioni e documentazione. Il tutto con particolare riferimento alla gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni sul lavoro. A tal fine utile individuare formalmente nella convenzione i soggetti referenti dell’Università e dell’Azienda ai fini dell’applicazione della convenzione stessa. Schemi tipo di convenzione Al presente studio sono allegati due schemi tipo di convenzione relativi a: 1 - Attività di specializzandi presso Aziende/Enti esterne 2 - Attività di studenti presso Aziende/Enti esterne Il piano operativo d’Ateneo La complessità del problematiche introdotte dalle nuove normative in materia di sicurezza e prevenzione induce a ritenere opportuna l’organizzazione e attuazione di uno specifico piano di tutela prevenzionistica per gli studenti. Tale piano, d’Ateneo, oltre a dare risposta alle varie problematiche nella loro globalità deve portare ad introdurre modalità operative e strumenti di tipo standardizzato. Il piano deve cioè essere ricondotto a principi informatori che mirano ad ottimizzare la gestione da parte dell’Università e a di facilitarne la fruibilità da parte degli studenti. Si riporta di seguito il programma H-demic (tutela dagli Hazard del percorso accademico). Piano di gestione prevenzionistica degli studenti - Ing. S.Grimaz, Responsabile del Servizio Università degli Studi di Udine – Servizio di prevenzione e protezione Pagina 5 di 8 H-demic PROGRAMMA DI TUTELA PREVENZIONISTICA DELLO STUDENTE (tutela dagli Hazards del percorso formativo accademico). Avvio del piano e caratterizzazione delle attività didattiche L’avvio operativo del piano prevede: 1. Designazione, da parte dei Presidi, dei Responsabili delle attività di didattica (responsabili dei corsi o dei percorsi formativi) 2. Censimento delle attività a rischio specifico collegate con i corsi universitari attraverso la compilazione delle “schede di caratterizzazione ai fini prevenzionistici” di ogni corso (a cura di Responsabili attività didattica dei vari corsi/percorsi formativi). Tale operazione è svolta con la consulenza del Servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente 3. Definizione delle azioni di tutela prevenzionistica per ogni corso/percorso formativo (idoneità sanitaria, sorveglianza sanitaria specifica, formazione, informazione, dotazione DPI) Ogni Facoltà ricostruirà quindi per ogni percorso formativo (singolo corso, insieme di corsi) uno specifico “fascicolo di caratterizzazione del percorso formativo ai fini prevenzionistici” dal quale sarà possibile desumere: i contenuti della tutela sanitaria necessaria (visita di idoneità sanitaria, vaccinazioni, controindicazioni, sorveglianza sanitaria, ecc.) i contenuti della formazione prevenzionistica da fornire allo studente (fattori di rischio e rischi collegati, misure di prevenzione e protezione, tipo e uso di dispositivi di protezione individuale, procedure di sicurezza specifiche, misure di emergenza e primo soccorso, ecc.) dotazioni di dispositivi di protezione individuale necessarie Attività preliminari a cura dell’Università 1. nel manifesto degli studi sono inserite le clausole che definiscono che lo studente qualora, nel corso degli studi, svolga attività a rischio specifico è equiparato al lavoratore e quindi è soggetto agli obblighi e al rispetto delle procedure interne di sorveglianza sanitaria, formazione e gestione delle emergenze. 2. Il servizio di prevenzione e protezione d’Ateneo predispone un opuscolo informativo sul Programma di Tutela prevenzionistica dello studente 3. All’atto dell’iscrizione viene consegnato allo studente l’opuscolo informativo H-demic – Programma di tutela prevenzionistica dello studente che illustra il modello organizzativo dell’Università per la tutela dello studente e specifica gli obblighi dello studente. Definizione delle misure di tutela per ogni percorso formativo Le facoltà ricostruiscono i fascicoli di caratterizzazione prevenzionistica dei vari percorsi formativi e si attivano per organizzare i corsi di formazione in materia di sicurezza e prevenzione per i vari percorsi formativi* Piano di gestione prevenzionistica degli studenti - Ing. S.Grimaz, Responsabile del Servizio Università degli Studi di Udine – Servizio di prevenzione e protezione Pagina 6 di 8 (*) tali corsi devono prevedere un test di apprendimento che deve essere opportunamente documentato e registrato. Il superamento del test è condizione propedeutica obbligatoria per l’accesso dello studente alle attività a rischio e può costituire oggetto di assegnazione di crediti formativi. Ogni Facoltà, in particolare, prima dell’inizio di ogni anno accademico, tramite i vari Responsabili delle attività didattiche provvede ad aggiornare i vari fascicoli di caratterizzazione prevenzionistica dei vari percorsi formativi e organizza i corsi formativi in materia di sicurezza e salute (come corsi a sé stanti o in modo integrato nel programma didattico del singolo corso) I percorsi formativi e le relative misure di tutela possono essere riferiti a: 1. corsi di laurea 2. corsi di diploma 3. corsi di perfezionamento 4. corsi di specializzazione 5. corsi di dottorato Anche le tesi di laurea, le borse di studio ed i tirocini presso l’Università devono prevedere da parte del Responsabile dell’attività didattica la redazione della scheda di caratterizzazione ai fini prevenzionistici con la consulenza del Servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente. La raccolta e la tenuta delle schede è effettuata a cura della Facoltà. FACOLTÀ X Percorso formativo X1 Percorso formativo X2 … Percorso formativo X2 Corso di formazione A Corso di formazione B … Corso di formazione N Protocollo sanitario X Protocollo sanitario Y … Protocollo sanitario Z Corso di formazione C Corso di formazione D … Corso di formazione M Protocollo sanitario J Protocollo sanitario K … Protocollo sanitario W FACOLTÀ Y Percorso formativo Y1 Percorso formativo Y2 … Percorso formativo Y2 I corsi di formazione associati possono esser organizzati in modo da soddisfare più esigenze formative in un numero di moduli di formazione per tipologia di rischio. Tali moduli possono essere organizzati da ogni singola facoltà o in comune tra più facoltà. Ad ogni percorso formativo è associato il protocollo sanitario che devono essere attivato. Con i centri sanitari ove si svolgono le visite devono essere stabiliti degli accordi per la tenuta delle cartelle sanitarie e le modalità di registrazione (es. collegamento numero di matricola) Idoneità sanitaria e formazione propedeutica All’inizio del percorso formativo lo studente deve sottoporsi alla visita di idoneità sanitaria relativa al proprio percorso formativo. Prima dell’inizio di una attività a rischio specifico deve seguire e superare il test relativo al modulo di formazione prevenzionistica propedeutica. Piano di gestione prevenzionistica degli studenti - Ing. S.Grimaz, Responsabile del Servizio Università degli Studi di Udine – Servizio di prevenzione e protezione Pagina 7 di 8 Il Responsabile dell’attività didattica indica allo studente la necessità di seguire specifici moduli di formazione propedeutica e di sorveglianza sanitaria speciale e ne verifica l’avvenuta effettuazione prima di avviare lo studente ad attività che lo espongono a rischi specifici. All’avvio dello svolgimento delle attività a rischio lo studente è registrato negli appositi documenti del Sistema di prevenzione. Adempimenti di fine rapporto con lo studente I dati relativi alle idoneità ottenute durante la permanenza presso l’Università di Udine in qualità di studente sono tenuti dal Servizio di sorveglianza sanitaria dell’Ateneo. Il medico competente redige un attestato dichiarante le condizioni di salute in uscita dello studente richiamando quanto accertato all’ingresso. Le cartelle sanitarie sono archiviate presso il Servizio di sorveglianza sanitaria d’Ateneo e possono essere consegnate allo studente a fine rapporto. PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE 1. Individuazione della struttura che gestisce la sorveglianza sanitaria degli studenti E’ necessario individuare una struttura in grado di svolgere un servizio di sorveglianza sanitaria per gli studenti secondo le procedure stabilite dal Sistema di prevenzione d’Ateneo. Deve essere individuato un MEDICO COMPETENTE PER GLI STUDENTI che curerà, in nome e per conto dell’Università, la tenuta delle cartelle sanitarie ed il rilascio delle varie certificazioni di ingresso o uscita e gestirà i casi di cui all’art.17 del D.lgs. 626/94 (richiesta di visita motivata da parte del lavoratore perché connessa a rischi dell’attività lavorativa svolta) 2. Imputazione degli oneri della sorveglianza sanitaria Gli oneri della sorveglianza sanitaria sono a carico dell’Università che può ricavarli dalle tasse degli studenti opportunamente riviste in base alla presenza di corsi con attività a rischio specifico. 3. Adeguamento dei regolamenti Nei programmi didattici devono essere specificate le ore da dedicare alla formazione sulla sicurezza e prevenzione. In alternativa le facoltà possono istituire specifici corsi formativi in materia di sicurezza e prevenzione ad integrazione dei percorsi formativi. Nei regolamenti didattici devono essere previsti i modi con i quali vengono computati gli eventuali crediti formativi relativi ai corsi di formazione per la sicurezza e prevenzione. 4. Criteri di fornitura dei dispositivi di protezione individuale La fornitura dei dispositivi di protezione individuale è a carico del Responsabile dell’attività di didattica, il quale ha anche la responsabilità della formazione circa il corretto utilizzo e impiego. Nel caso di DPI ad uso multiplo devono essere previsti i necessari servizi di igienizzazione dopo l’impiego. Nel caso di affidamento personale per l’anno accademico è necessario assegnare agli studenti appositi stipetti. Gli acquisti sono gestiti dalle facoltà. Piano di gestione prevenzionistica degli studenti - Ing. S.Grimaz, Responsabile del Servizio