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Pubblicazione N° 2
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Maggio 2014
China
LEGAL
BULLETIN
IL VOSTRO OPUSCOLO INFORMATIVO DI
FIDUCIA SUL DIRITTO CINESE
RIFORME SUL LAVORO INTERINALE IN CINA
Sommario:
Questa edizione del bollettino illustra i punti più salienti introdotti dalle Disposizioni ad Interim in materia di
collocamento interinale (Interim Provisions on Labor Dispatch). Specificamente ci si occuperà dell’ambito del
lavoro interinale e del rapporto tra lavoratori interinali e lavoratori subordinati, del caso di collocamento
interregionale, delle responsabilità sul piano legale, etc.
China Legal Bulletin è offerto dallo Studio Legale Wang Jing & Associati
Direttore: Mr. Wang Jing Caporedattore: Mr. Franco Fornari Redattore: Mr. Lucini Valentino
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1
UN’INTRODUZIONE ALLE DISPOSIZIONI AD INTERIM
IN MATERIA DI COLLOCAMENTO INTERINALE
UN’INTRODUZIONE ALLE DISPOSIZIONI AD INTERIM
IN MATERIA DI COLLOCAMENTO INTERINALE
Le attuali diposizioni sono complementari alla Legge sul
Contratto del Lavoro della Repubblica Popolare Cinese
(Labor Contract Law of the PRC), la quale è stata modificata
sulla base degli Emendamenti alla Legge sul Contratto di
Lavoro della Repubblica Popolare Cinese (Amendment to
Labor Contract Law of the PRC) entrati in vigore il 1 luglio
2013. Le attuali Disposizioni ad Interim in materia di
collocamento interinale (di seguito indicate come
Disposizioni ad Interim) sono state adottate il 20 dicembre
2013 durante il ventunesimo executive meeting
del Ministero per le Risorse Umane e la Previdenza Sociale
della Repubblica Popolare Cinese e sono entrate in vigore
il 1 marzo 2014. Le Disposizioni ad Interim spiegano nel
dettaglio i diritti e doveri delle agenzie di lavoro interinale,
dei datori di lavoro e dei lavoratori interinali, con lo scopo
precipuo di regolamentare i contratti interinali al fine di
proteggere il più possibile gli interessi dei lavoratori.
Di seguito si illustrano i punti più salienti delle
Disposizioni ad Interim.
 AMBITO E PROPORZIONE DEL
COLLOCAMENTO
1.
Ambito del collocamento
Con riferimento alla descrizione di posti di lavoro
temporanei, ausiliari e di sostituzione, a cui si applica un
accordo di lavoro temporaneo, quanto scritto nelle
Disposizioni ad Interim è coerente con l’articolo 66 della
Legge sul Contratto di Lavoro:
Per posto di lavoro temporaneo deve intendersi una
posizione lavorativa fixed-term non più lunga di sei mesi;
riferito al periodo di lavoro effettivo e non all’accordo di
collocamento;
Per posizione ausiliaria si intende “una posizione che serve
per fornire supporto alle principali funzioni di business del
datore di lavoro”. Sin dal momento della promulgazione
della Legge sul Contratto di Lavoro nella sua versione
emendata, vi è stato disaccordo su quale debba essere la
definizione delle summenzionate “principali funzioni di
business”. C’è da dire che è quasi impossibile per il
legislatore definire quali siano le differenze tra le funzioni
di business principali e quelle ausiliarie nella maggior parte
dei tipi di impresa. Le Disposizioni ad Interim non
forniscono separata definizione della posizione ausiliaria; la
determinazione di una posizione lavorativa come tale è
lasciata al datore di lavoro, il quale deve seguire procedure
di legge di seguito riportate:
(1) Negoziazione su un piano di equità: ciò significa che,
dopo che il datore di lavoro decide che esiste una
posizione ausiliaria che può essere ricoperta da
lavoratori interinali, una negoziazione su un piano di
equità deve essere avviata tra i rappresentanti sindacali
dei lavoratori e il datore di lavoro stesso al fine di
raccogliere i suggerimenti dei sindacati ed attuarli
all’interno della vita aziendale;
(2) Trasparenza: dopo che le negoziazioni di cui sopra
sono completate, il datore di lavoro dovrà divulgare la
decisione presa a tutto il proprio staff.
2
UN’INTRODUZIONE ALLE DISPOSIZIONI AD INTERIM
IN MATERIA DI COLLOCAMENTO INTERINALE
Per posizione sostitutiva si intende “una posizione
ricoperta da un lavoratore di riserva per un periodo di
tempo nel quale il regolare lavoratore si sia assentato
dall’impresa per studiare a tempo pieno, ferie od altre
ragioni”.
2.
Rapporto lavoro interinale e lavoro subordinato
2.
Periodo di prova
In ossequio all’art. 19 della Legge sul Contratto di Lavoro,
non è possibile per lo stesso datore di lavoro mettere lo
stesso lavoratore in prova più di una volta. Nel caso delle
agenzie per il lavoro, le Disposizioni ad Interim prevedono
espressamente che non è possibile per la stessa agenzia
Sulla base delle Disposizioni ad Interim, il numero totale di
lavoratori precari in una singola impresa non deve superare
il 10% dell’intera forza lavoro, rapporto che si esprime
come di seguito:
Numero di lavoratori interinali / (numero dei lavoratori
assunti con regolare contratto di lavoro subordinato +
numero di lavoratori interinali) MINORE O UGUALE al
10 %.
Nel caso di imprese che hanno filiali, si conta ogni singola
filiale come un datore di lavoratore separato e
indipendente ai fini della valutazione del rapporto del
lavoro precario; pertanto, le proporzioni indicate si
applicano ad ogni filiale autonomamente.
mettere in prova lo stesso lavoratore più di una volta,
anche se il lavoratore a tempo determinato svolge la
propria attività presso datori di lavoro diversi.
3.
 CONTRATTO DI LAVORO V. ACCORDI
DI SERVIZIO IMPRESA-AGENZIA PER
IL LAVORO
1.
Termini del contratto di lavoro
Nonostante la presenza del requisito per il quale un
contratto di lavoro concluso tra un’agenzia per il lavoro ed
il lavoratore interinale deve avere una durata determinata di
2 anni, le Disposizioni ad Interim non specifano se detto
rapporto possa essere anche a tempo indeterminato.
Nonostante vi siano molti dubbi nella pratica, la Legge sul
Contratto di Lavoro non vieta l’applicazione delle
disposizioni sul tempo indeterminato, elencate all’art. 14,
alle agenzie di collocamento. Pertanto, l’asserzione che il
tempo indeterminato sia inapplicabile al caso dei contratti
stipulati dalle agenzie per il lavoro è priva di fondamento
giuridico.
Accordo di service impresa-agenzia per il lavoro
Le Disposizioni ad Interim elencano nel dettaglio i requisiti
per poter concludere un contratto di lavoro tra l’agenzia
per il lavoro interinaele e il datore di lavoro. Mettendole a
confronto con la Legge sul Contratto di Lavoro, le
Disposizioni ad Interim contengono alcuni elementi
aggiuntivi: nome e natura della posizione ricoperta dal
lavoratore a tempo determinato; l’ammontare e il metodo
di pagamento per la remunerazione del lavoratore da
determinarsi sulla base del concetto di “uguale lavoro
uguale stipendio”; orario lavorativo; determinazione dei
giorni di riposo e di ferie; compensazione economica e altri
voci di pagamento; la durata del contratto di lavoro; i
metodi di pagamento e la service fee standard dell’agenzia
per il lavoro; nonchè ogni altra voce imposta per legge.
4.
Gestione di infortuni sul lavoro e malattie
professionali
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UN’INTRODUZIONE ALLE DISPOSIZIONI AD INTERIM
IN MATERIA DI COLLOCAMENTO INTERINALE
lavoratore a tempo determinato, sarà l’agenzia per il
lavoro interinale, coadiuvata dal datore di lavoro, ad
essere responsabile della maggior parte degli
adempimenti formali come la richiesta di indagine
sull’accaduto e la verifica della gravità dell’infortunio.
Inoltre quando l’agenzia per il lavoro temporaneo è
reponsabile a livello assicurativo degli infortuni sul
lavoro dei lavoratori interinali ad essa iscritti, specifici
termini per la compensazione degli infortuni sul
luogo di lavoro possono essere introdotti nel
contratto di servizi stipulato fra l’agenzia e il datore di
lavoro, al fine di evitare controversie al momento
dell’eventuale insorgenza di detti infortuni.
(2) Dopo che viene fatta richiesta per la valutazione della
gravità di una malattia professionale asserita dal
lavoratore, il datore di lavoro sarà responsabile di
presentare tutti i docuemtni che possano portare ad
una diagnosi e alla valutazione della presenza e gravità
della malattia professionale. Anche l’agenzia dovrà
fornire materiali supplementari utili all’individuazione
della malattia.
Al fine di incoraggiare il datore di lavoro ad assicurare ai
lavoratori interinali un ambiente di lavoro sicuro e pulito, le
Disposizioni ad Interim stipulano che, in caso di infortunio
sul luogo di lavoro o di insorgenza di malattia
professionale nel lavoratore a tempo determinato, il datore
di lavoro deve adempiere ai seguenti obblighi:
(1) Qualora si verifichi l’infortunio sul lavoro di un
5.
Ritorno di lavoratori a tempo determinato
(1) Circostanze nelle quali si può rifiutare il lavoratore interinale proposto e “restituirlo” all’agenzia per il lavoro
Il paragrafo 2 dell’art. 65 della Legge sul Contratto di Lavoro elenca le circostanze nelle quali un datore di lavoro può
rifiutare un lavoratore a tempo determinato e restituirlo all’agenzia per il lavoro interinale. Ulteriori specificazioni in materia
sono elencate nelle Disposizioni ad Interim, segue una tabella riassuntiva:
1
2
3
4
5
6
Circostanze in cui è possible rifiutare il lavoratore
inviato dall’agenzia
Accordi post “restituzione”
Fondamento giuridico del rifiuto
Tutte le circostanze indicate dall’art. 39 del Legge sul
Contratto di Lavoro (la colpa della circostanza è imputabile al
lavoratore)
Tutte le circostanze indicate ai paragrafi (1) e (2) dell’art. 40
(la colpa della corcostanza non è imputabile al lavoratore)
Tutte le circostanze indicate ai paragrafi (3) dell’art. 40 (la
colpa della corcostanza non è imputabile al lavoratore)
L’agenzia per il lavoro interinale può sciogliere il
contratto tra essa ed il lavoratore
Art. 65 della Legge sul Contratto di
Lavoro
Come sopra
Art. 65 della Legge sul Contratto di
Lavoro
Art. 12 delle Disposizioni ad Interim
Quando il datore di lavoro si trovi nelle condizioni di cui
all’art. 41 della Legge sul Contratto di Lavoro
Il datore di lavoro è dichiarato fallito, gli viene revocata la
licenza commerciale, gli viene ordinato di chiudere la propria
attività, egli stesso decide di sciogliere la propria attività prima
del tempo
Il contratto di service tra agenzia e datore di lavore giunge
a scadenza (indipendentemente dal fatto che il contratto di
lavoro tra agenzia per il lavoro temporaneo e lavoratore
rimanga valido)
Per il periodo di inattività successivo al momento del
“restituzione” del lavoratore da parte del datore di
lavoro, l’agenzia per il lavoro interinale dovrà pagare
al lavoratore il salario minimo previsto dalle leggi
locali in materia
Come sopra
Art. 12 delle Disposizioni ad Interim
Come sopra
Art. 12 delle Disposizioni ad Interim
Come sopra
Art. 12 delle Disposizioni ad Interim
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UN’INTRODUZIONE ALLE DISPOSIZIONI AD INTERIM
IN MATERIA DI COLLOCAMENTO INTERINALE
(2) Circostanze nelle quali è impossibile rifiutare un
lavoratore interinale
Se il lavoratore a tempo determinato si trova in una delle
condizioni elencate dall’art. 42 della Legge sul Contratto di
Lavoro, il datore di lavoro non potrà restituire il lavoratore
all’agenzia così come previsto nei casi 3 e 4 della tabella
sovrastante. I casi sono: gravidanza, parto e allattamento,
degenza ospedaliera, perdita della capacità di lavorare.
Quando un lavoratore si trova in una delle condizioni
elencate all’art. 42 della Legge sul Contratto di Lavoro, in
ossequio a quanto riportato dalle Disposizioni ad Interim,
è possibile per il datore di lavoratore restituirlo all’agenzia
per il lavoro, così come indicato al punto 2 della tabella
soprariportata. Pertanto, si può dedurre che il datore di
lavoro potrà restituire il lavoratore all’agenzia per il lavoro
temporaneo, ma, nel rispetto dell’art. 42 della Legge sul
Contratto di Lavoro, l’agenzia per il lavoro temporaneo
non potrà terminare il proprio contratto di lavoro con il
lavoratore.
(3) Scioglimento del contratto dopo la restituzine di un
lavoratore
Ad eccezione delle circostanze in cui la restituzione
all’agenzia per il lavoro temporaneo è vietata, le
Disposizioni ad Interim prevedono quale debba essere la
gestione del lavoratore che è stato restituito e fanno ciò in
maniera più dettagliata rispetto alla Legge sul Contratto di
Lavoro.
Quando il lavoratore è restituito all’agenzia a causa delle
presenza di una delle condizioni elencate ai punti 1 o 2
della tabella sovrastante, l’agenzia per il lavoro
temporaneo potrà, in ossequio alle disposizione della
Legge sul Contratto di Lavoro, sciogliere il proprio
contratto con il lavoratore interinale; qualora invece il
lavoratore sia restituito per una delle ragioni elencate ai
punti 3, 4, 5 o 6 della tabella sovrastante, l’agenzia per il
lavoro temporaneo potrà modificare i termini dell’invio
come di seguito:
a)
Nel caso in cui l’agenzia per il lavoro temporaneo
offra di spostare il lavoratore temporaneo presso un
nuovo datore di lavoro secondo termini e
condizioni che siano uguali o migliori rispetto a
quelli del contratto di lavoro, e il lavoratore rifiuti la
nuova posizione, l’agenzia per il lavoro potrà
sciogliere il contratto di lavoro tra essa ed il
lavoratore interinale.
b)
Nel caso in cui l’agenzia per il lavoro offra di
spostare il lavoratore temporaneo presso un nuovo
datore di lavoro a condizioni che sono peggiori
rispetto a quelle del contratto di lavoro, e il
lavoratore rifiuti la nuova posizione, l’agenzia per il
lavoro temporaneo non potrà sciogliere il contratto
tra essa ed il lavoratore temporaneo.
È il caso di sottolineare che, nei periodi in cui il lavoratore
non è invitato a lavorare presso alcuna impresa, l’agenzia
per il lavoro deve pagare al lavoratore il salario minimo
imposto dalle leggi del governo locale nella cui
giurisdizione l’agenzia ha la propria sede.
Poichè il concetto di “termini concordati e condizioni del
contratto di lavoro” non sono specificati nè nella Legge
sul Contratto di Lavoro nè nelle Disposizioni ad Interim e
considerando che, salvo il salario che può essere
quantificato facilmente, altri elementi della posizione
lavorativa come il luogo di lavoro o il datore di lavoro non
possono invece essere quantificati, sicuramente
sorgeranno vertenze incentrate sul concetto di “termini
concordati e condizioni del contratto di lavoro” nonchè su
quale sia la base per determinare se dette condizioni siano
migliorative o meno.
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UN’INTRODUZIONE ALLE DISPOSIZIONI AD INTERIM
IN MATERIA DI COLLOCAMENTO INTERINALE
6.
Responsabilità dell’agenzia sull’indennità di fine
rapporto
L’agenzia per il lavoro interinale può, al momento della
conclusione del contratto di lavoro tra essa ed il lavoratore
temporaneo, prevedere di pagare l’indennità di fine
rapporto nel rispetto delle disposizioni della Legge sul
Contratto di Lavoro. I doveri dell’agenzia per il lavoro
temporaneo di pagare l’indennità di fine rapporto sono
espressamente previsti dall’art. 17 delle Disposizioni ad
Interim, il quale prevede che vi sia un fondamento
giuridico alla richiesta del lavoratore di vedersi
riconosciuta l’indennità da parte dell’agenzia.
 LAVORO INTERINALE
INTERREGIONALE
Le Disposizioni ad Interim prevedono la soddisfazione del
seguente criterio affinchè un’agenzia per il lavoro
temporaneo possa concludere contratti interregionali: il
lavoratore interegionale dovrà essere registrato con
previdenza sociale del luogo in cui ha sede l’agenzia per il
lavoro temporaneo.
La responsabilità di procurare la copertura previdenziale
per il lavoratore può spettare all’agenzia o al datore di
lavoro a seconda dei casi. Nel caso in cui l’agenzia abbia
una filiale nel luogo in cui l’impresa ha la propria sede,
l’assicurazione previdenziale deve essere ottenuta dalla
filiale stessa; nel caso in cui l’agenzia non abbia alcuna
filiale, sarà invece il datore di lavoro a dover ottenere
l’assicurazione previdenziale per il lavoratore a tempo
determinato.
 RESPONSABILITÀ SUL PIANO LEGALE
Come espressamente stipulato dale Disposizioni ad
Interim, sia l’agenzia per il lavoro sia il datore di lavoro
saranno responsabili, congiuntamente o separatamente,
per le violazioni da ognuno compiute del contratto di
lavoro specifico o del Regolamento sull’Attuazione della
Legge sul Contratto di Lavoro della Repubblica Popolare
Cinese, in ossequio a quanto dettato dall’ar. 92 della Legge
sul Contratto di Lavoro.
Inoltre, le Disposizioni ad Interim precisano anche le
responsabilità sul piano legale del datore di lavoro che
violi le procedure di determinazione di posizione ausiliaria.
Se il datore di lavoro viola le procedure specificate nel
paragrafo (3) dell’art. 3 delle Disposizioni ad Interim, al
datore di lavoro sarà fatto un avvertimento e gli verrà
ordinaro di fare immediata rettifica da parte delle autorità
amministrative per le risorse umane e la previdenza sociale;
nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato risulti
danneggiato da tale violazione, il datore di lavoro dovrà
fornirgli una compensazione monetaria in ossequio alle
prescrizioni di legge.
Le Disposizioni ad Interim
non attribuiscono alcuna
responsabilità al datore di
lavoro che, in violazione del
dettato normativo, usi il
lavoratore
a
tempo
determinato
per
una
posizione che non sia temporanea, ausiliaria o sostitutiva.
Nemmeno sono attribuite responsbilità al datore di lavoro
che ecceda i limiti del rapporto massimo di lavoratori
precari – regolari - subordinati stabilito dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le Disposizioni ad Interim prevedono delle disposizioni
transitorie, da applicarsi per un periodo di due anni, di
modo che i datori di lavoro che, prima dell’entrata in
vigore delle Disposizioni ad Interim, dessero lavoro ad un
numero di lavoratori precari superiore al 10% dell’intera
forza lavoro, avranno il tempo tra il 1 marzo 2014 e il 29
febbraio 2016 di ridurre detto numero al massimo
consentito per legge.
Nell’eventualità in cui i contratti di lavoro o i contratti di
servizio siano stati eseguiti prima dell’entrata in vigore
degli Emendamenti alla Legge sul Contratto di Lavoro (i.e.
prima del 28 dicembre 2012) e la cui data di scadenza sia
prevista per una data oltre due anni dell’entrata in vigore
delle Disposizioni ad Interim, questo contratto rimarrà
valido fino alla naturale scadenza.
Di Chen Yan
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