Lavorare insicurezza in sicurezza Lavorare Progetto realizzato da CNA Associazione Artigiani Grosseto, Dr.ssa Cristiana Sgherri Azienda USL 9 Grosseto, Dipartimento della Prevenzione, Ing. Domenico Viggiano Produzione C&P Adver > Mario Papalini Grafica Rossella Cascelli Illustrazioni Cinzia Bardelli 2009 Via Roma, 14 - 58031 Arcidosso (GR) Tel. e Fax 0564 967139 [email protected] www.cpadver.it 2 Presentazione senta Prene zio 3 Dopo quasi venti anni di immobilità, durante i quali il d.lgs. 626/94 ha convissuto con le norme tecniche degli anni ’50 nel regolamentare la materia della salute e della sicurezza sul lavoro, il legislatore - negli ultimi due anni – rivisitando la disciplina, ha apportato profonde modifiche al panorama normativo italiano. Questi anni, infatti, sono stati segnati da una fiorente attività legislativa che, prima con il d.lgs. n. 81/2008, poi con il decreto correttivo n. 106/2009, ha portato all’abrogazione della maggior parte della normativa previgente. Anche se - nel suo complesso e da un punto di vista prettamente tecnico – con il d.lgs. n. 81/2008 si intravede una sorta di continuità con la precedente normativa, dal punto di vista concettuale, invece, l’introduzione di queste nuove norme ha portato ad una diversa impostazione delle modalità di affrontare le problematiche della sicurezza sul lavoro. Di fatti, pur richiamando concetti già previsti nel d.lgs. 626/94, il d.lgs. n. 81/2008, pone l’accento sugli aspetti organizzativi e comunicativi della sicurezza aziendale, che assumono così sempre più importanza e che contribuiscono a sollecitare il passaggio da una gestione “formale” della sicurezza – basata sulla carta – ad una “sostanziale”, fatta di azioni concrete che coinvolgono tutte le persone presenti in azienda (datore di lavoro, lavoratori, RSPP, medico competente, ecc.). Ed è proprio in questo ambito che il legislatore colloca la formazione e l’informazione, attribuendogli un ruolo indispensabile per poter garantire un corretto comportamento dei lavoratori e quindi contribuire a far si che il lavoro non diventi causa di infortuni. Questo opuscolo informativo nasce proprio con l’intento di fornire un facile strumento di consultazione per l’apprendimento delle principali novità introdotte dal d.lgs. 81/2008, ma anche come supporto per le attività di formazione e di divulgazione della cultura della sicurezza. 4 Sicurezza a z z e r u iclavoro Ssul lavoro sul Perché è importante conoscere le norme di sicurezza e salute sul lavoro? 5 • Perché ci aiutano a riconoscere e a gestire i pericoli. • Per contribuire alla riduzione del numero di infortuni e di morti sul lavoro; basta pensare che in Italia vengono denunciati all’INAIL oltre 1.000.000 di infortuni l’anno, a cui si aggiungono le malattie professionali: ogni anno circa 1200, 1400 infortuni hanno esiti mortali. La statistica parla di 4 infortuni mortali al giorno. • Per consentire alle imprese ed ai lavoratori di acquisire nozioni idonee alla comprensione della nuova filosofia della sicurezza sui luoghi di lavoro. • Perché le violazioni della legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono reati che ogni singola norma sanziona penalmente. In questo opuscolo troverai alcune informazioni di base che ti aiuteranno a “lavorare in sicurezza”; così potrai: • organizzare con maggiore consapevolezza il tuo luogo di lavoro, la formazione e l’addestramento dei lavoratori; • adottare comportamenti e attuare corrette misure di prevenzione anche al fine di ridurre al minimo i rischi: infortuni nell’uso di attrezzature, danni muscolo-scheletrici da movimentazione dei ca- richi, danni alla vista per scorretto uso dei videoterminali, rischi di natura elettrica... • conoscere diritti e doveri degli attori della sicurezza aziendale. Cosa si deve sapere in tema di sicurezza e salute sul lavoro? • cosa prevedono le norme di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, il testo unico sulla sicurezza (Decreto legislativo n. 81/2008); • come riconoscere un pericolo e valutarne il rischio; • quali sono le azioni preventive da mettere in atto nel caso il rischio non possa essere eliminato; • da quali figure è composto il sistema aziendale per la sicurezza e come sono distribuite le responsabilità; • quali sono le principali misure di tutela. 6 i t s i n o g a t ro I Ipprotagonisti a m e t s i s l e sistema aziendale ddel a l l e d e l a d n zieprevenzione adella e n o i z n e v e pr In ogni azienda devono essere individuate diverse figure, ognuna delle quali con specifiche funzioni e sempre facilmente identificabili, informate e formate al fine di una corretta interpretazione del proprio ruolo. • Datore di Lavoro • Dirigenti • Preposti • Responsabile e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) • Medico Competente • Lavoratori, dipendenti e autonomi • Addetti Antincendio e al Primo Soccorso • Soggetti esterni di vigilanza e controllo (ASL, Vigili del fuoco, …) • Altri soggetti esterni (Progettisti, installatori, appaltatori e fornitori). Per ognuna delle figure coinvolte sono previsti: • obblighi e responsabilità, compiti e diritti, • sanzioni per la violazione degli obblighi 7 L’interazione di questi ruoli e funzioni costituisce la squadra della sicurezza. Tutti i soggetti che operano in azienda, devono collaborare al fine di contribuire alla buona riuscita del “sistema prevenzione”. 8 Il datore di lavoro e r o at il d o r o v a l i d Il datore di lavoro è il destinatario principale degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, in quanto titolare del rapporto di lavoro con i dipendenti e collaboratori e in quanto soggetto dotato di capacità decisionali e di spesa. Il datore di lavoro è obbligato a: 9 • valutare tutti i rischi, anche quelli da interferenza con altre attività nel caso diventi committente; • designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP); • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; • individuare le misure di prevenzione; • programmare le azioni per il miglioramento dei livelli di sicurezza; • nominare il medico competente (ove previsto) e richiedere l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico; • informare e formare i lavoratori sui rischi e le corrispondenti misure di prevenzione adottate; • tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, della loro salute e della sicurezza nell’affidare loro i compiti; • fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI dopo essersi consultato sia con l’RSPP che con il medico competente, ove presente; • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi che competono loro, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; • fornire ai lavoratori appropriate attrezzature a norma. • altri obblighi elencati nell’Art. 18 del Dlgs 81/08. Oltre a provvedere alla valutazione dei rischi, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare, formare e addestrare i lavoratori, i preposti e i dirigenti. L’informazione, la formazione e l’addestramento sono attività fondamentali perché strumenti indispensabili per consentire a tutti i lavoratori di assumere comportamenti consapevoli e condivisi, con l’obiettivo di perseguire la sicurezza di tutti e non solo l’adempimento formale di disposizioni di legge. Il datore di lavoro deve gestire la prevenzione della propria azienda mettendo in atto tutte le misure di tutela dei lavoratori. 10 Misure generali di tutela Le misure generali di tutela contenute neI D.Lgs. 81/2008 prevedono anche le seguenti principali azioni: • la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza; • la programmazione della prevenzione atta a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso codici di condotta e buone prassi; • l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in base alle conoscenze acquisite dal progresso tecnico; • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare per ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; • la riduzione dei rischi alla fonte; • la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; • la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; • l’informazione, la formazione e la partecipazione dei lavoratori e del Rappresentante dei lavoratori; • controllo sanitario dei lavoratori; • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato; • l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 1 1 Ricordati! Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. 12 La valutazione n o i z a t u l a v La dei rischi i h c s i r i e d La valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad elaborare adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Rappresenta un obbligo fondamentale per la prevenzione in qualsiasi luogo ed attività di lavoro soggetto alla norma. 1 3 Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, in particolare: • i rischi connessi all’ambiente di lavoro (es. scale, pavimenti scivolosi, lavoro in quota, incendio, esplosioni ecc); • i rischi connessi all’uso di attrezzature di lavoro (es. urto, taglio, schiacciamento ecc.); • il rischio elettrico; • i rischi connessi all’uso dei DPI; • i rischi connessi all’esposizione ad agenti fisici (es. rumore, vibrazione meccaniche, radiazioni, microclima ecc.); • i rischi connessi all’uso di videoterminali o di strumenti che prevedono la movimentazione manuale dei carichi; • i rischi connessi alla manipolazione o esposizione ad agenti chimici e biologici (per contatto, inalazione o ingestione) o ad atmosfere esplosive; • la conseguenza sulla salute psicofisica dell’organizzazione del lavoro (orari, turni, ritmi, carichi di lavoro, equilibrio tra responsabilità e competenze, ecc); • il rischio incendio; • i rischi connessi ad attività particolari (estrattive, in cantieri temporanei e mobili, con macchine pericolose a bordo di nave e nei porti); • i rischi da interferenza nel caso in cui il datore di lavoro diventi committente e l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Intererenza (DUVRI). La valutazione dei rischi deve essere riportata in un documento di valutazione dei rischi detto DVR, che deve essere presente in azienda. (Fino al 30/06/2012 le aziende con meno di 10 lavoratori possono documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso la redazione di un’autocertificazione). La valutazione di tutti i rischi, obbligo indelegabile a carico del datore di lavoro, deve essere realizzata in collaborazione con il Responsabile del Servizio aziendale di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e deve contenere le seguenti informazioni: • la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute durante l’attività lavorativa comprensiva dei criteri di valutazione adottati; • le misure di prevenzione e protezione, compresi i dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione; • la programmazione temporale delle misure necessarie al continuo miglioramento dei livelli di sicurezza; • l’individuazione delle procedure per attuare le misure di sicurezza l’individuazione dei soggetti che dovranno provvedere alla loro attuazione. Questi soggetti dovranno essere in possesso di adeguate competenze e potere; • l’individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici, che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifiche esperienze, adeguata informazione e addestramento; • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente. 14 Il documento di valutazione del rischio deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento stesso da parte di: RSPP, medico competente, RSL, datore di lavoro. 1 5 Il D.Lgs. 81/2008 prevede un sistema integrato in cui tutti gli attori del processo produttivo forniscono un contributo individuale alla prevenzione e giocano un ruolo fondamentale per il buon funzionamento del sistema stesso. Infatti, le norme ed i controlli da soli non bastano se non è diffusa a tutti i livelli la cultura della sicurezza, e se ciascuna figura non svolge al meglio il proprio ruolo di prevenzione, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità. Non a caso il d.lgs. 81/08 affida un ruolo di primo piano alla prevenzione e promozione della cultura della sicurezza, a partire dalla formazione che dovrà riguardare anche il mondo della scuola. 16 I dirigenti rigenti I di Il dirigente è la persona, che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, in funzione delle proprie competenze professionali e dei propri poteri gerarchici e funzionali. La maggior parte degli obblighi a carico del datore di lavoro possono essere delegati ai dirigenti, purchè l’atto di delega rispetti i seguenti limiti e condizioni: • deve risultare da atto scritto recante data certa; • il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura della funzione delegata; • deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, controllo, e gestione richiesti dalla natura delle funzioni delegate; • deve attribuire autonomia di spesa per lo svolgimento delle funzioni delegate; • deve essere accettata dal delegato per iscritto. Fanno eccezione: • la valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del relativo documento; • la nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 1 7 Il dirigente, a cura del datore di lavoro, deve ricevere una adeguata formazione che lo renda capace di svolgere il suo importante compito, con consapevolezza del ruolo e delle procedure da seguire. 18 I preposti eposti I pr Il preposto è la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 1 9 La legge attribuisce al preposto obblighi precisi: • sovrintendere e vigilare che i singoli lavoratori osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza; • verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni adeguate accedano a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, esposti ad un pericolo grave, immediato e inevitabile abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • astenersi salvo eccezioni che devono essere motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave od immediato; • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi, attrezzature di lavoro e dpi, sia ogni altra condizione di pericolo che si realizzi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base dell’informazione ricevuta. Il preposto riceve, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione con aggiornamenti periodici, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. 20 Il medico o c i d e m l Icompetente petente com Il Medico Competente, collabora con il datore di lavoro per la sicurezza e deve essere nominato dal datore di lavoro quando sussiste, anche per un solo lavoratore, l’obbligo di sorveglianza sanitaria, cioè quando anche un solo lavoratore è esposto ad un rischio per il quale la legge prevede che lo stato di salute del lavoratore debba essere periodicamente controllato. Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e di sicurezza dei lavoratori. L’obbligo di sorveglianza sanitaria si ha in varie circostanze stabilite, ad esempio in caso di esposizione ad agenti chimici (come calce, cemento, vernici ecc.), fisici (rumore, vibrazioni meccaniche ecc.) o biologici pericolosi per la salute o in caso di movimentazione manuale dei carichi o di utilizzo di videoterminali per almeno 20 ore settimanali. 2 1 Compiti ed obblighi del medico competente: • programmare ed effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici (sorveglianza sanitaria); • esprimere i giudizi di idoneità alla mansione; • visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno; • informare i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari e, nel caso di lavoratori esposti ad agenti con effetti a lungo termine, anche sulla necessità che si sottopongano a visita medica anche dopo la cessazione dell’attività; • collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi. 22 Il lavoratore e r o t a r vo Il la Il lavoratore è chiunque svolga un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione e indipendentemente dal tipo di contratto (esclusi i lavoratori addetti ai servizi domestici o familiari). Rientrano in questo ambito anche i lavoratori con contratto “atipico”: • lavoratori “in somministrazione”, • con “orario ridotto, modulato o flessibile”, • a “progetto”, • ecc. Sono equiparati ai lavoratori i SOCI, gli ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE, gli studenti universitari e delle scuole che usano laboratori e attrezzature di lavoro in genere. Il lavoratore ha diritto ad essere tutelato da parte del datore di lavoro e quindi di essere messo in condizione di operare in sicurezza e senza danno per la propria salute. 2 3 In particolare ha il diritto di: • ricevere informazioni e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione; • ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che lo riguardano; • ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio (alla risoluzione del rapporto di lavoro o a richiesta); • essere rappresentato da un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; • partecipare al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza, • potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile. È importante sapere che: Ciascun lavoratore ha il diritto di essere informato, formato, istruito, addestrato ed equipaggiato per “lavorare in sicurezza”, ma ciascun lavoratore ha anche l’obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, in conformità alla sua formazione e ai mezzi forniti. “L’informazione è il primo passo per la prevenzione” Il lavoratore ha molti diritti ma ha anche qualche obbligo e qualche dovere: Il lavoratore non deve: • rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza • compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o dei colleghi • rifiutare, se non per giustificato motivo, la designazione ai servizi d’emergenza, antincendio ecc. Il lavoratore deve: • prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. • osservare le disposizioni impartite. 24 • utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto i dispositivi di sicurezza e i dpi (Dispositivi di protezione individuale); • segnalare immediatamente eventuali deficienze di sicurezza o situazioni di pericolo; • sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente; • frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. 2 5 I lavoratori possono essere sanzionati anche penalmente, in caso di violazione dei loro obblighi che causino effetti nocivi sulla salute e sicurezza propria e di altre persone presenti sul luogo di lavoro. 26 n a t n Il rappresentante e s e Il rappr dei lavoratori i r o t a r o v ei lalasicurezza dper z z e r u c i s per la Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una persona eletta dai lavoratori al fine di rappresentarli sugli aspetti di sicurezza e salute durante il lavoro. In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori hanno l’obbligo di eleggere il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di avvalersi del Rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST). Il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere adeguatamente formato e disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico. Il RLS deve essere consultato dal datore di lavoro, deve favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza aziendale. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 2 7 • Accede ai luoghi di lavoro; • è consultato in merito alla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; • riceve su richiesta e per lo svolgimento della sua funzione, il DVR (Documento di valutazione dei rischi) e il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza); • è consultato sulla designazione degli addetti ai servizi di emergenza, dell’RSPP, degli ASPP e del medico competente; • è consultato sulla formazione; • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali, • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali viene sentito; • partecipa alla riunione periodica; • fa proposte in merito all’attività di prevenzione; • avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività. Il rappresentante dei lavoratori può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 28 e l i b a Responsabile s n o Resp o i z i v r e s l del servizio de zione preven ne ddii prevenzione o i z e t o r p e protezione dai rischi e dai rischi Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è l’insieme delle persone, dei mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il SPP va istituito in tutte le aziende e deve essere composto da addetti in numero sufficiente, con competenze adeguate alla natura dei rischi e con disponibilità di mezzi e risorse; affianca il datore di lavoro, dal punto di vista tecnico-gestionale, nella gestione della prevenzione. Se i dipendenti non hanno le competenze sufficienti per svolgere questo importante ruolo, il datore di lavoro deve integrarle con persone o servizi esterni. La designazione interna è comunque obbligatoria per particolari tipologie di imprese (es. le industrie con più di 200 addetti, le aziende a rischio industriale rilevante, ecc.). In tutte le aziende deve essere nominato un Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP). La designazione del RSPP è un obbligo che il datore di lavoro non può delegare a nessuno. 2 9 L’RSPP, così come gli Addetti al Servizio devono frequentare specifici corsi di formazione previsti dalla legge per poter acquisire competenze adeguate ai rischi presenti sul luogo di lavoro in cui operano. Il RSPP collabora con il datore di lavoro e con il Medico Competente all’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il nominativo del RSPP deve essere comunicato al RLS e registrato sul DVR. Chi può svolgere il ruolo di RSPP? • Professionisti esterni o dipendenti che siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria (se nominati dopo il 13 febbraio 2003) e certificato di frequenza ai corsi di formazione previsti dalla legge per poter acquisire competenze adeguate ai rischi presenti sul luogo di lavoro in cui operano, seguiti poi da corsi di aggiornamento con frequenza minima quinquennale. • Datore di lavoro, nelle imprese artigianali, industriali o agricole con meno di 30 lavoratori, previa frequenza di uno specifico corso di formazione. • Chi, trovandosi nella condizione di datore di lavoro prima del 31/12/1996, ha provveduto a comunicare all’Asl di essere in grado di svolgere in proprio il ruolo del servizio prevenzione e protezione. 30 o Addetti m i r p l a i Addett o r s o c c soccorso saloprimo e l a d n e i z aaziendale Il datore di lavoro, sentito il medico competente (ove previsto), prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso tenendo conto della natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda o unità produttiva, delle altre eventuali persone sul luogo di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni. Il datore di lavoro se non vi provvede direttamente, designa uno o più lavoratori addetti al primo soccorso. Questi devono essere adeguatamente formati mediante la partecipazione ad un corso teorico-pratico tenuto da personale medico ed infermieristico, ripetuto con cadenza triennale. I lavoratori non possono rifiutare la designazione ad addetti al primo soccorso, se non per giustificato motivo. 3 1 Ogni impresa deve essere dotata dei seguenti strumenti di soccorso: • cassetta di primo soccorso o pacchetto di medicazione, in rapporto al numero di lavoratori e dell’indice infortunistico; • un mezzo di comunicazione idoneo; • cartello con numeri di emergenza. ddetti AAddetti o i d n e c n i t n ll’a a all’antincendio ee all’evacuazione e n o i z a u all’evac Nei luoghi di lavoro devono essere adottate misure idonee alla prevenzione degli incendi. Nel documento di valutazione dei rischi deve essere classificato il rischio di incendio specifico per ogni luogo di lavoro, o sua parte. Sono individuate tre classi di rischio di incendio: • rischio elevato, • rischio medio, • rischio basso. Il datore di lavoro designa i lavoratori addetti ai servizi di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione, in base alle classi di rischio attribuite al luogo di lavoro o alle sue parti, nonché alle dimensioni dell’azienda e alla tipologia dell’attività svolta. La formazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio è dimensionata per durata e contenuti in base alla classe di rischio. I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo. 32 Soggetti i t t e g g o Sesternirni este 3 3 Il sistema di prevenzione si estende oltre i confini aziendali coinvolgendo anche chi fornisce servizi e mezzi tecnici che possono influire sulle condizioni di salute e sicurezza. I soggetti esterni che partecipano al sistema di prevenzione sono: fabbricanti, progettisti, fornitori, installatori. 34 Pillole lole rezza Pdiilsicurezza di sicu Aspetti specifici di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Riguardano: • luoghi di lavoro; • uso delle attrezzature di lavoro; • uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI); • impianti e apparecchiature elettriche; • cantieri temporanei e mobili; • segnaletica di salute e sicurezza; • movimentazione manuale dei carichi; • attrezzature munite di videoterminali; • rischi fisici; • sostanze pericolose; • agenti biologici; • lotta antincendio e gestione delle emergenze; • atmosfere esplosive. I luoghi di lavoro 3 5 Il D. Lgs 81/2008 stabilisce i requisiti minimi di sicurezza dei luoghi di lavoro, intesi come qualsiasi luogo all’interno dell’unità produttiva accessibile al lavoratore. Il datore di lavoro deve adeguare il luogo di lavoro alle norme che riguardano: le vie di uscita e d‘emergenza, le porte e i portoni, le vie di circolazione e le zone di pericolo, i pavimenti, i muri, i soffitti e i passaggi, le finestre e i lucernari, le scale e le rampe di carico, il microclima (temperatura umidità e correnti d’aria) l’aerazione dei locali, l’illuminazione, i bagni e gli spogliatoi, le vasche, le canalizzazioni, le tubazioni, i silos e i recipienti. Stabilisce inoltre, divieti o disposizioni particolari per quanto riguarda i locali chiusi, sotterranei o semisotterranei e gli ambienti non ventilati sospetti di inquinamento, come ad esempio pozzi neri, gallerie, fogne, camini, fosse, ambienti e recipienti ove sia possibile il rilascio di gas pericolosi. Le attrezzature di lavoro Sono le macchine, gli apparecchi, gli utensili e gli impianti destinati ad essere utilizzati durante il lavoro. Le attrezzature di lavoro devono essere a norma, adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature dispongano di ogni necessaria informazione, istruzione e formazione circa l’utilizzo delle attrezzature stesse. Deve inoltre, eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dal loro utilizzo e per farlo deve: • scegliere attrezzature adeguate alle condizioni di lavoro e ai rischi dell’ambiente di lavoro; • installare le attrezzature conformemente alle istruzioni del fabbricante; • fare una corretta manutenzione delle attrezzature al fine di mantenere nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza; • effettuare opportuni controlli iniziali, periodici e straordinari delle attrezzature (volti ad assicurare il buono stato di conservazione e di efficienza); • sottoporre a verifica periodica (Enti competenti: ISPESL, ASL; ecc...) quelle attrezzature per le quali tale controllo è previsto (Es: gru, cestelli 36 elevatori, attrezzature in pressione, impianti elettrici di messa a terra, ecc..). Il datore di lavoro è obbligato a registrare i RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI sulle attrezzature. I dispositivi di protezione individuale (dpi) I dpi sono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro. Questi si suddividono in tre categorie: • I categoria: dpi che proteggono dai rischi minori; • III categoria: dpi che proteggono da rischio di morte o lesioni gravi; • II categoria: tutti i dpi che non rientrano né nella prima né nella terza categoria. 3 7 I DPI devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere ridotti o evitati mediante misure tecniche di prevenzione o attraverso mezzi di protezione collettivi. Tutti i dpi devono possedere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, devono riportare la marcatura CE e devono inoltre: • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore; • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; • poter essere adattati dall’utilizzatore secondo le sue necessità; • essere compatibili tra di loro in caso di uso simultaneo; AVVERTENZE PER L’USO • è necessario leggere attentamente e conservare le istruzioni per l’uso consegnate con il dpi; • fare attenzione alle scadenze indicate sul dpi (alcuni hanno una sca- denza) e sostituirli se scaduti; • i dpi usa e getta o monouso devono essere sostituiti tassativamente secondo le istruzioni del fabbricante; • indossare sempre in modo corretto i dpi; • non togliere mai neppure per un attimo i dpi quando si opera in ambiente pericoloso. Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori circa l’uso dei dpi: • Il datore di lavoro deve: fornire ai lavoratori istruzioni comprensibili per l’uso dei dpi, informare preliminarmente i lavoratori dei rischi da cui i dpi li proteggono, assicurare una corretta informazione e se necessario un adeguato addestramento. • Il lavoratore deve: partecipare ai programmi di formazione e addestramento, utilizzare i dpi conformemente alle informazioni, alla formazione e all’addestramento ricevuti, provvedere alla cura dei dpi, non modificare i dpi, segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei dpi. Il rischio elettrico Il Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti a regola d’arte e in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. I rischi di natura elettrica da cui i lavoratori devono essere protetti sono in particolare quelli derivanti da: • contatti elettrici diretti o indiretti; • innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni, • innesco di esplosioni; • fulminazione diretta ed indiretta; • sovratensioni; 38 • altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. Il datore di lavoro deve provvedere a far verificare periodicamente l’impianto elettrico di messa a terra (ogni 5 o ogni 2 anni). Cantieri temporanei e mobili Il D.Lgs. 81/08 prevede appositi obblighi a carico di specifiche figure che operano nei cantieri, oltre che al datore di lavoro, RSPP, medico competente… Questi sono: committente, responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori. In particolare, il coordinatore della progettazione redige il “piano di sicurezza e coordinamento” (PSC) costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell’opera che deve essere parte integrante del contratto d’appalto. Le imprese che operano nei cantieri sono tenute alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) ed a seguire le indicazioni riportate nel PSC. I lavoratori autonomi non sono obbligati alla redazione del POS. Il decreto prevede specifiche sanzioni a carico di committenti, responsabili dei lavori e coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, oltre che per datori di lavoro, lavoratori, dirigenti e preposti delle imprese esecutrici. 3 9 Disposizioni particolari sono previste per i lavori in quota, (attività lavorative con rischio di caduta da un’altezza superiore a due metri, svolte anche al di fuori di un cantiere edile). Segnaletica di sicurezza Quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza. La segnaletica di sicurezza è costituita non solo da cartelli, ma da un complesso di strumenti, canali comunicativi e modalità di interazione che si inseriscono nel sistema di gestione aziendale della sicurezza. I cartelli Il cartello fornisce una indicazione specifica ed è costituito dalla combinazione di forma geometrica, colori, simboli o pittogrammi, ai quali sono associati significati precisi. Le finalità comunicative alla base dei cartelli di segnaletica: • il cartello di divieto ha la funzione di vietare un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo; • il cartello di avvertimento avverte su un rischio o pericolo; • il cartello di prescrizione indica un determinato comportamento; • il cartello di salvataggio o di soccorso prescrive indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio • il cartello per le attrezzature antincendio fornisce indicazioni sull’ubicazione dei presidi antincendio. Colore, forma geometrica e scopo comunicativoo • I cartelli di DIVIETO hanno forma rotonda. • I cartelli di AVVERTIMENTO hanno forma triangolare. • I cartelli di PRESCRIZIONE hanno forma rotonda. • I cartelli di SALVATAGGIO hanno forma rettangolare o quadrata. • I cartelli di SOCCORSO hanno forma rettangolare o quadrata. 40 • I cartelli per le attrezzature ANTINCENDIO hanno forma rettangolare o quadrata. Le colorazioni impiegate per segnalare o evidenziare gli ostacoli sono: • Segnali di ostacoli permanenti (strisce nero gialle); • Segnali di ostacoli provvisori (strisce bianche rosse). La segnaletica di sicurezza, oltre ai cartelli, comprende altri tipi di segnali: luminosi, acustici, per la comunicazione gestuale e verbale. Movimentazione manuale dei carichi Può esserci il rischio di lesioni da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari, quando il carico: • è troppo pesante; • è ingombrante o difficile da afferrare; • è in equilibrio instabile o, per la sua posizione, obbliga a tenerlo lontano o comporta una torsione o inclinazione del tronco dell’operatore. 4 1 Pertanto, il datore di lavoro deve: • adottare misure organizzative e mettere a disposizione attrezzature meccaniche per evitare la movimentazione manuale o ridurre i rischi ad essa connessi, tenendo conto dei fattori individuali e ambientali; • informare e formare i lavoratori sui rischi di lesione dorso-lombare e sulle corrette modalità di movimentazione; • sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria La movimentazione manuale dei carichi è consentita quando gli oggetti da movimentare, il posto, le attrezzature e l’organizzazione del lavoro sono progettati in modo da evitare danni all’apparato muscolo scheletrico, altrimenti si deve ricorrere ad ausili meccanici (ad es. sol- levatori semiautomatici che consentono di spostare un carico senza fatica). Il datore di lavoro deve sapere quando si verificano condizioni limite per il sollevamento manuale dei pesi e deve valutare le condizioni di sicurezza e di salute connesse alla movimentazione, anche attraverso il calcolo di appositi indici di rischio, determinando le condizioni (pesi, frequenze, entità dei movimenti, etc.) da non superare nello svolgimento delle attività lavorativa. Se gli oggetti devono essere sollevati solo saltuariamente durante l’attività lavorativa è importante conoscere le posizioni corrette per non farsi male alla schiena. Se si deve sollevare da terra: • Non sollevare bruscamente. Non tenere le gambe diritte. Portare l’oggetto vicino al corpo e piegare le ginocchia: tenere un piede più avanti dell’altro per avere più equilibrio. • Se il carico è pesante e si sente di non farcela al primo tentativo, rinunciare al sollevarlo da solo e farsi aiutare da altra persona. Se si devono spostare oggetti: • Avvicinare l’oggetto al corpo, evitare di ruotare solo il tronco ma girare tutto il corpo usando le gambe. Se si deve portare in alto un oggetto: evitare di inarcare troppo la schiena, non lanciare il carico, usare uno sgabello o una scaletta. Quando si trasportano degli oggetti: evitare di portare un grosso peso con una mano, meglio suddividerlo in due pesi con due mani. Per trasportare dei carichi usare dei contenitori non ingombranti. 42 Attrezzature munite di videoterminale La valutazione dei rischi deve considerare: • i rischi per la vista e gli occhi; • la postura e l’affaticamento fisico o mentale; • le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Le misure da adottare contro i rischi connessi all’uso dei videoterminali sono: • organizzazione di pause (minimo 15 minuti ogni due ore continuative); • adeguamento delle posizioni di lavoro (spazi, sedili, scrivanie ecc.); • adeguamento dei luoghi di lavoro (illuminazione, rumore ecc); • adeguamento del software all’operatore; • sorveglianza sanitaria. 4 3 L’informazione e la formazione di ogni lavoratore sono fondamentali per la prevenzione dei danni alla vista, all’apparato muscolo scheletrico e al benessere psico-fisico. Chiunque utilizzi il computer per lunghi o brevi periodi , anche per meno di 20 ore settimanali, deve conoscere alcune regole di comportamento: correggere eventuali errori posturali, variare l’attività effettuando pause periodiche, adattare e personalizzare le varie tipologie di attività secondo le proprie caratteristiche fisiche e preferenze, usare attrezzature idonee (sedil ergonomici, scrivanie, eventuali poggiapiedi ecc) e i programmi in modo consapevole, seguendo le indicazioni fornite da progettisti e fornitori dei diversi prodotti; fare attenzione ai segnali fisici e psicofisici: verificare con il medico competente eventuali sintomi o disturbi associabili al posto d lavoro. In pratica... • Caratteristiche delle sedie: basamento a 5 razze, altezza regolabile, schienale medio-alto regolabile in inclinazione ed in altezza, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, maneggevoli e rispondenti, piano del sedile e schienale ben profilati (supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento traspirante). • Caratteristiche del tavolo: avere un altezza di 72 cm. circa se fisso e se regolabile garantire escursioni sopra e sotto i 72 cm., consentire in profondità l’alloggiamento delle gambe semidistese, essere adeguato al tipo di lavoro svolto e consentire al sedile di infilarsi. • Caratteristiche dello schermo: essere ad una distanza visiva di 50-70 cm., avere immagini stabili, caratteri definiti e leggibili, regolabilità del contrasto e della luminosità, orientabilità nello spazio. • Caratteristiche della postazione di lavoro: evitare gli abbagliamenti diretti, riflessi e contrasti eccessivi. I rischi fisici Gli agenti fisici, che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono: • rumore, ultrasuoni, infrasuoni, • vibrazioni meccaniche, • campi elettromagnetici, • radiazioni ottiche di origine artificiale, • microclima e atmosfere iperbariche. Se presenti il datore di lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici che deve essere programmata ed effettuata, con cadenza quadriennale, da personale qualificato e deve essere aggiornata ogni qual volta sia necessario, compreso quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo richiedano. Il decreto stabilisce i valori limite di esposizione che non devono essere superati in nessun caso. Se risultano superati il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di essi. 44 Le misure di prevenzione e protezione devono essere adattate alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza e i minori. Esposizione al rumore I rischi da esposizione a rumore devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso a livelli non superiori ai valori limite di esposizione fissati dalle norme di legge. I livelli di esposizione sono misurati in decibel (dB). I valori di azione e limite per il livello di esposizione e per la pressione acustica di picco sono rispettivamente: • valori limite di esposizione: 87 dB(A) e 200 Pa(140 dB(C)), • valori superiori di azione: 85 dB(A) e 140 Pa(137 dB(C)), • valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 112 Pa(135 dB(C)). I livelli più alti si registrano utilizzando un martello pneumatico (110 dB), il rumore è quasi equivalente a quello di un aereo in fase di decollo (120 dB). Riportiamo altri esempi: • 100-110 dB(A) corrispondono al rumore emesso da una motosega o martello pneumatico; • 85-90 dB(A) corrispondono a un trapano, autobetoniera; • 70-80 dB(A) corrispondono ad una voce medio-alta al telefono, una lavatrice, un argano; • 60 dB(A) corrispondono a una normale conversazione; • 50 dB(A) corrispondono a una conversazione a bassa voce; • 30 dB(A) corrispondono ad una voce bisbigliata. 4 5 Ricorda che il livello di potenza sonora raddoppia ogni 3 dB(A): il livello di 80 dB(A) è doppio di 77 dB(A), che a sua volta è doppio di 74 dB(A) e così via. Le norme contenute nel d.lgs. 81/08 stabiliscono gli obblighi del datore di lavoro in relazione ai rischi connessi con l’esposizione al rumore. In particolare il datore di lavoro: • adotta metodi e attrezzature di lavoro che implicano una minore esposizione e progetta correttamente la struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; • adotta misure per contenere il rumore (come pannelli fonoassorbenti, schermi, sistemi di smorzamento ecc) e programma opportunamente la manutenzione; • limita la durata e l’intensità dell’esposizione; • informa e forma adeguatamente i lavoratori sull’uso corretto delle attrezzature e fornisce i dpi; • garantisce la sorveglianza sanitaria. Esposizione a vibrazioni Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche generate da onde di pressione, che si trasmettono attraverso corpi solidi. L’esposizione è dovuta sostanzialmente all’uso di attrezzature vibranti o alla guida e conduzione di veicoli e mezzi di lavoro. Il Decreto legislativo 81/2008 detta valori limite di esposizione e di azione. 46 Esistono diverse tipologie di vibrazioni che comportano conseguenze diverse: • vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. • vibrazioni trasmesse al corpo intero: comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi della colonna vertebrale. Aspetti da considerare nella valutazione dei rischi da vibrazioni: • livello, tipo e durata di esposizione (comprese le esposizioni a vibrazioni intermittenti o urti ripetuti); • valori limite di esposizione e valori d’azione; • eventuali effetti indiretti da interazioni con il rumore o gli ambienti di lavoro o altre attrezzature; • informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro; • esistenza di attrezzature alternative; • condizioni di lavoro particolari (basse temperature, bagnato, umidità, o sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e della colonna vertebrale); • informazioni raccolte con la sorveglianza sanitaria, obbligatoria al superamento dei valori d’azione. Esposizione ai campi elettromagnetici Vengono determinati i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (frequenze da 0 Hz a 300 GHz). 4 7 Tali requisiti riguardano la protezione dai rischi dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto. Non riguardano, invece, la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. Il decreto stabilisce valori limite di esposizione che non devono essere superati in nessun caso e valori d’azione. • Se dalla valutazione dei rischi risulta che i valori d’azione sono superati: il datore di lavoro programma ed attua misure tecniche e organizzative per prevenire tale superamento ( metodi di lavoro che implicano una minore esposizione, scelta di attrezzature a minore emissione, schermi ecc.); i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria; i luoghi di lavoro devono essere indicati con un’apposita segnaletica. • Se i valori limite di azione risultano superati il datore di lavoro deve individuare le cause del superamento ed adottare misure immediate per riportare i valori al di sotto di essi; L’obbligo di opportuna segnaletica non sussiste se il datore di lavoro dimostra che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza. Radiazioni ottiche artificiali Sono radiazioni ottiche artificiali tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 Fvm (nanometri = 10-9 m) e 1 mm. Il decreto definisce valori limite di esposizione che non devono essere superati in nessun caso. Se dalla valutazione dei rischi risulta che i valori di azione sono superati: • il datore di lavoro programma e applica misure tecniche e organizzative per prevenire tale superamento; • i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria; • i luoghi di lavoro devono essere indicati con un’apposita segnaletica. 48 Sostanze pericolose Occorrono specifiche prescrizioni per la prevenzione e la protezione dall’esposizione a sostanze pericolose quali: • agenti chimici; • agenti cancerogeni e mutageni; • amianto. Agenti chimici Vengono definiti agenti chimici tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. COME RICONOSCERE Alcuni esempi: p IL RISCHIO DA SOSTANZE PERICOLOSE??? 4 9 calce viva (ossido di calcio); cemento; amianto (asbesto); f ibr e di vetr o e f ibr e miner ali ar tif iciali; sabbia e polver i silicotigene (mole abr asive, etc); manuf atti e pr odotti contenenti piombo; oli disar manti; additivi per cemento e calcestr uzzo; pr odotti ver nicianti; solventi or ganici a base di idr ocar bur i ar omatici acidi e liscive; collanti e adesivi; polver i di legno; polver i metalliche; mater ie plastiche e gomma; ossido di f er r o; sostanze der ivanti dalla saldatur a, etc. Misure generali di prevenzione dai rischi dovuti ad agenti chimici pericolosi: • etichettare ed imballare secondo le norme i contenitori di preparati e sostanze pericolose; • ridurre le quantità di agenti presenti nel luogo di lavoro; • ridurre il numero di lavoratori esposti; • ridurre la durata dell’esposizione; •adottare adeguati metodi di lavoro. In caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi (sostanze o preparati), la valutazione dei rischi deve considerare: • le proprietà pericolose di sostanze e composti, • le schede di sicurezza fornite dal produttore o dal fornitore, • il livello, il tipo e la durata di esposizione, • i valori limite di esposizione professionale, • gli effetti delle misure adottate o da adottare. Se il risultato della valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici comporta un giudizio di un RISCHIO NON IRRILEVANTE PER LA salute e non basso per la sicurezza si applicano ulteriori prescrizioni obbligatorie quali: • sorveglianza sanitaria, • misure specifiche di prevenzione e protezione, • disposizioni specifiche in caso di incidenti ed emergenze chimiche. Agenti cancerogeni e mutageni Secondo il D. Lgs 81/2008: • le sostanze cancerogene o mutagene devono essere sostituite; • se la sostituzione non è possibile, l’utilizzo delle stesse deve avvenire in un sistema chiuso; • se l’utilizzo di un sistema chiuso non è possibile, il datore di lavoro dispone mezzi tecnici e organizzativi per ridurre al minimo possibile l’esposizione. In ogni caso l’esposizione non deve superare specifici valori limite 50 indicati dalla legge. In presenza di agenti cancerogeni e mutageni la valutazione dei rischi deve essere integrata con ulteriori attività: • descrizione delle attività che espongono ad agenti cancerogeni; • indicazione dei quantitativi degli agenti, numero dei lavoratori esposti e, se noto del livello di esposizione, indagini svolte sulla sostituzione degli agenti. Le etichette e la schede di sicurezza delle sostanze che vengono manipolate nei processi lavorativi devono essere sempre presenti sul luogo di lavoro e devono poter essere facilmente consultabili per tutti i lavoratori. Esposizione all’amianto 5 1 Dal 1992, in Italia, sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto. Inoltre, la legge ha dettato ulteriori prescrizioni nelle rimanenti attività che possono comportare rischi di esposizione ad amianto (es. manutenzione, rimozione dell’amianto o di materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica). Se in un luogo di lavoro è presente amianto il datore di lavoro deve valutare il rischio derivante dalla sua presenza, se necessario ricorrendo anche all’analisi delle fibre emesse. Nel caso diventi obbligatorio bonificare il sito contenente amianto o trattarlo le operazioni devono sempre essere condotte da imprese specializzate e abilitate. Agenti biologici Gli agenti biologici pericolosi, microrganismi che possono causare infezioni, allergie o irritazioni appartengono a diverse classi di rischio: •agenti del gruppo 1: poche probabilità di causare malattie per l’uomo; • a genti di gruppo 2: possibili malattie per i lavoratori, difficilmente propagabili all’esterno; • agenti di gruppo 3: possibili gravi malattie per i lavoratori che possono anche propagarsi all’esterno; • agenti di gruppo 4: possibili malattie gravi per i lavoratori con elevate probabilità di propagazione all’esterno. Anche nel caso in cui siamo in presenza di rischio biologico è obbligatorio effettuare la valutazione del rischio che dovrà prevedere le misure di prevenzione da mettere in atto. Atmosfere esplosive Le atmosfere esplosive si possono creare quando sostanze infiammabili (gas, vapori, nebbie o polveri) si miscelano con l’aria. Il datore di lavoro deve valutare la probabilità: • che si formino atmosfere esplosive; • che si attivino fonti di accensione. Sulla base della valutazione, le diverse aree dell’azienda dovranno venire classificate in zone a rischio di esplosione a cui corrispondono particolari prescrizioni di sicurezza. 52 Rischi d’incendio o di emergenza Una situazione di emergenza può verificarsi ovunque. Le cause possono essere molteplici; di origine interna: perdite o rotture, guasti degli impianti, corto circuiti black-out, incendi; di origine interna (perdite o rotture, guasti degli impianti, corto circuiti, black-out o incendi) o di origine esterna (eventi naturali, come, fulmini o terremoti oppure artificiali, ossia derivanti dall’attività umana). Di seguito sono sintetizzate le informazioni di base per la prevenzione degli incendi - la tipologia di pericolo grave e immediato più diffuso e frequente - e la gestione delle emergenze ad essi associate. Il D.Lgs 81/2008 richiede che in tutti i luoghi di lavoro i responsabili individuino ogni possibile condizione di pericolo grave e immediato, e adottino le relative misure necessarie per la sicurezza di tutte le persone presenti. Le misure per la sicurezza devono essere adeguate: • alla natura dell’attività; • al numero delle persone presenti e alle loro condizioni e capacità. 5 3 Gli obblighi del datore di lavoro circa le emergenze in caso di incendi sono: • informare i lavoratori e le altre personee presenti sui possibili pericoli e le relative misure ure adottate • designare i lavoratori incaricati ad attuaree tali misure (prevenzione incendi, evacuazioone, primo soccorso ecc) e provvedere alla loro ro formazione e addestramento • definire gli interventi e prendere i provvevedimenti per la gestione delle emergenze dettagliandoli in un apposito piano di emergenza genza interno. Prevenzione e protezione antincendio Per mantenere un buon livello di sicurezza è necessario innanzitutto prevenire gli incendi, riducendone la probabilità di accadimento, e, in caso di combustione in atto, adottare le misure di protezione antincendio, limitando al minimo le conseguenze. Le azioni da assumere debbono essere sempre coordinate e integrate per ottenere i massimi risultati. Particolare attenzione deve essere rivolta alle aziende per le quali risulta necessario il CPI (Certificato prevenzione incendi) rilasciato dai Vigili del fuoco. Finito di stampare nel mese di Giugno 2010 per conto di