Lavorare
insicurezza
in sicurezza
Lavorare
Progetto realizzato da
CNA Associazione Artigiani Grosseto, Dr.ssa Cristiana Sgherri
Azienda USL 9 Grosseto, Dipartimento della Prevenzione, Ing. Domenico Viggiano
Produzione
C&P Adver > Mario Papalini
Grafica
Rossella Cascelli
Illustrazioni
Cinzia Bardelli
2009
Via Roma, 14 - 58031 Arcidosso (GR)
Tel. e Fax 0564 967139
[email protected]
www.cpadver.it
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Presentazione
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Dopo quasi venti anni di immobilità, durante i quali il d.lgs. 626/94 ha convissuto con le norme tecniche degli anni ’50 nel regolamentare la materia
della salute e della sicurezza sul lavoro, il legislatore - negli ultimi due anni
– rivisitando la disciplina, ha apportato profonde modifiche al panorama normativo italiano. Questi anni, infatti, sono stati segnati da una fiorente attività
legislativa che, prima con il d.lgs. n. 81/2008, poi con il decreto correttivo n.
106/2009, ha portato all’abrogazione della maggior parte della normativa
previgente. Anche se - nel suo complesso e da un punto di vista prettamente
tecnico – con il d.lgs. n. 81/2008 si intravede una sorta di continuità con la
precedente normativa, dal punto di vista concettuale, invece, l’introduzione
di queste nuove norme ha portato ad una diversa impostazione delle modalità di affrontare le problematiche della sicurezza sul lavoro. Di fatti, pur
richiamando concetti già previsti nel d.lgs. 626/94, il d.lgs. n. 81/2008, pone
l’accento sugli aspetti organizzativi e comunicativi della sicurezza aziendale,
che assumono così sempre più importanza e che contribuiscono a sollecitare
il passaggio da una gestione “formale” della sicurezza – basata sulla carta –
ad una “sostanziale”, fatta di azioni concrete che coinvolgono tutte le persone
presenti in azienda (datore di lavoro, lavoratori, RSPP, medico competente,
ecc.). Ed è proprio in questo ambito che il legislatore colloca la formazione
e l’informazione, attribuendogli un ruolo indispensabile per poter garantire
un corretto comportamento dei lavoratori e quindi contribuire a far si che
il lavoro non diventi causa di infortuni. Questo opuscolo informativo nasce
proprio con l’intento di fornire un facile strumento di consultazione per l’apprendimento delle principali novità introdotte dal d.lgs. 81/2008, ma anche
come supporto per le attività di formazione e di divulgazione della cultura
della sicurezza.
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Sicurezza
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Perché è importante conoscere le norme
di sicurezza e salute sul lavoro?
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• Perché ci aiutano a riconoscere e a gestire i pericoli.
• Per contribuire alla riduzione del numero di infortuni e di morti
sul lavoro; basta pensare che in Italia vengono denunciati all’INAIL
oltre 1.000.000 di infortuni l’anno, a cui si aggiungono le malattie
professionali: ogni anno circa 1200, 1400 infortuni hanno esiti mortali. La statistica parla di 4 infortuni mortali al giorno.
• Per consentire alle imprese ed ai lavoratori di acquisire nozioni
idonee alla comprensione della nuova filosofia della sicurezza sui
luoghi di lavoro.
• Perché le violazioni della legge in materia di sicurezza e
salute sul lavoro sono reati che ogni singola norma sanziona penalmente.
In questo opuscolo troverai alcune informazioni di base che ti aiuteranno a “lavorare in sicurezza”; così potrai:
• organizzare con maggiore consapevolezza il tuo luogo di lavoro,
la formazione e l’addestramento dei lavoratori;
• adottare comportamenti e attuare corrette misure di prevenzione anche al fine di ridurre al minimo i rischi: infortuni nell’uso di
attrezzature, danni muscolo-scheletrici da movimentazione dei ca-
richi, danni alla vista per scorretto uso dei videoterminali, rischi di
natura elettrica...
• conoscere diritti e doveri degli attori della sicurezza aziendale.
Cosa si deve sapere in tema di sicurezza
e salute sul lavoro?
• cosa prevedono le norme di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, il testo unico sulla sicurezza (Decreto
legislativo n. 81/2008);
• come riconoscere un pericolo e valutarne il rischio;
• quali sono le azioni preventive da mettere in atto nel caso il rischio non possa essere eliminato;
• da quali figure è composto il sistema aziendale per la sicurezza e come sono distribuite le responsabilità;
• quali sono le principali misure di tutela.
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In ogni azienda devono essere individuate diverse figure, ognuna delle quali
con specifiche funzioni e sempre facilmente identificabili, informate e formate al fine di una corretta interpretazione del proprio ruolo.
• Datore di Lavoro
• Dirigenti
• Preposti
• Responsabile e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione
(SPP)
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
• Medico Competente
• Lavoratori, dipendenti e autonomi
• Addetti Antincendio e al Primo Soccorso
• Soggetti esterni di vigilanza e controllo (ASL, Vigili del fuoco, …)
• Altri soggetti esterni (Progettisti, installatori, appaltatori
e fornitori).
Per ognuna delle figure coinvolte sono previsti:
• obblighi e responsabilità, compiti e diritti,
• sanzioni per la violazione degli obblighi
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L’interazione di questi ruoli e funzioni costituisce la squadra della sicurezza.
Tutti i soggetti che operano in azienda, devono collaborare al fine
di contribuire alla buona riuscita del “sistema prevenzione”.
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Il datore di lavoro è il destinatario principale degli obblighi in
materia di sicurezza sul lavoro, in quanto titolare del rapporto di
lavoro con i dipendenti e collaboratori e in quanto soggetto dotato di
capacità decisionali e di spesa.
Il datore di lavoro è obbligato a:
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• valutare tutti i rischi, anche quelli da interferenza con altre attività
nel caso diventi committente;
• designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai
rischi (RSPP);
• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dai
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
• individuare le misure di prevenzione;
• programmare le azioni per il miglioramento dei livelli di sicurezza;
• nominare il medico competente (ove previsto) e richiedere l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
• informare e formare i lavoratori sui rischi e le corrispondenti misure
di prevenzione adottate;
• tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, della loro
salute e della sicurezza nell’affidare loro i compiti;
• fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI dopo essersi consultato sia
con l’RSPP che con il medico competente, ove presente;
• richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi che
competono loro, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi
e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
• fornire ai lavoratori appropriate attrezzature a norma.
• altri obblighi elencati nell’Art. 18 del Dlgs 81/08.
Oltre a provvedere alla valutazione dei rischi, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare, formare e addestrare i lavoratori, i preposti
e i dirigenti.
L’informazione, la formazione e l’addestramento sono attività fondamentali perché strumenti indispensabili per consentire a tutti i lavoratori di
assumere comportamenti consapevoli e condivisi, con l’obiettivo
di perseguire la sicurezza di tutti e non solo l’adempimento formale di
disposizioni di legge.
Il datore di lavoro deve gestire la prevenzione della propria azienda mettendo in atto tutte le misure di tutela dei lavoratori.
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Misure generali di tutela
Le misure generali di tutela contenute neI D.Lgs. 81/2008 prevedono
anche le seguenti principali azioni:
• la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
• la programmazione della prevenzione atta a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso codici di condotta
e buone prassi;
• l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione
al minimo in base alle conoscenze acquisite dal progresso tecnico;
• il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare per ridurre
gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
• la riduzione dei rischi alla fonte;
• la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
• la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
• l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di
lavoro;
• l’informazione, la formazione e la partecipazione dei lavoratori e
del Rappresentante dei lavoratori;
• controllo sanitario dei lavoratori;
• le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato;
• l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
• la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti.
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Ricordati!
Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono
in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
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La valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i
rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad elaborare
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Rappresenta un obbligo fondamentale per la prevenzione in qualsiasi
luogo ed attività di lavoro soggetto alla norma.
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Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, in particolare:
• i rischi connessi all’ambiente di lavoro (es. scale, pavimenti scivolosi,
lavoro in quota, incendio, esplosioni ecc);
• i rischi connessi all’uso di attrezzature di lavoro (es. urto, taglio,
schiacciamento ecc.);
• il rischio elettrico;
• i rischi connessi all’uso dei DPI;
• i rischi connessi all’esposizione ad agenti fisici (es. rumore, vibrazione
meccaniche, radiazioni, microclima ecc.);
• i rischi connessi all’uso di videoterminali o di strumenti che prevedono la movimentazione manuale dei carichi;
• i rischi connessi alla manipolazione o esposizione ad agenti chimici e
biologici (per contatto, inalazione o ingestione) o ad atmosfere esplosive;
• la conseguenza sulla salute psicofisica dell’organizzazione del lavoro (orari, turni, ritmi, carichi di lavoro, equilibrio tra responsabilità e
competenze, ecc);
• il rischio incendio;
• i rischi connessi ad attività particolari (estrattive, in cantieri temporanei e mobili, con macchine pericolose a bordo di nave e nei porti);
• i rischi da interferenza nel caso in cui il datore di lavoro diventi committente e l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi
da Intererenza (DUVRI).
La valutazione dei rischi deve essere riportata in un documento di valutazione dei rischi detto DVR, che deve essere presente in azienda. (Fino al
30/06/2012 le aziende con meno di 10 lavoratori possono documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso la redazione di un’autocertificazione).
La valutazione di tutti i rischi, obbligo indelegabile a carico del datore di lavoro, deve essere realizzata in collaborazione con il Responsabile del Servizio aziendale di Prevenzione e Protezione (RSPP) e
con il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e deve contenere le seguenti
informazioni:
• la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la
salute durante l’attività lavorativa comprensiva dei criteri di valutazione
adottati;
• le misure di prevenzione e protezione, compresi i dispositivi di
protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
• la programmazione temporale delle misure necessarie al continuo miglioramento dei livelli di sicurezza;
• l’individuazione delle procedure per attuare le misure di sicurezza l’individuazione dei soggetti che dovranno provvedere alla loro attuazione. Questi soggetti dovranno essere in possesso di adeguate competenze e potere;
• l’individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici, che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifiche esperienze, adeguata informazione e addestramento;
• l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e
del medico competente.
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Il documento di valutazione del rischio deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento stesso da parte di: RSPP, medico
competente, RSL, datore di lavoro.
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Il D.Lgs. 81/2008 prevede un sistema integrato in cui tutti gli attori
del processo produttivo forniscono un contributo individuale alla prevenzione e giocano un ruolo fondamentale per il buon funzionamento del
sistema stesso. Infatti, le norme ed i controlli da soli non bastano se non
è diffusa a tutti i livelli la cultura della sicurezza, e se ciascuna figura non
svolge al meglio il proprio ruolo di prevenzione, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità.
Non a caso il d.lgs. 81/08 affida un ruolo di primo piano alla prevenzione
e promozione della cultura della sicurezza, a partire dalla formazione che
dovrà riguardare anche il mondo della scuola.
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I dirigenti
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Il dirigente è la persona, che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, in funzione delle proprie competenze professionali e dei propri poteri gerarchici e funzionali.
La maggior parte degli obblighi a carico del datore di lavoro possono
essere delegati ai dirigenti, purchè l’atto di delega rispetti i seguenti limiti
e condizioni:
• deve risultare da atto scritto recante data certa;
• il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura della funzione delegata;
• deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, controllo, e gestione richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
• deve attribuire autonomia di spesa per lo svolgimento delle funzioni
delegate;
• deve essere accettata dal delegato per iscritto.
Fanno eccezione:
• la valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del relativo documento;
• la nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP).
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Il dirigente, a cura del datore di lavoro, deve ricevere una adeguata formazione che lo renda capace di svolgere il suo importante compito, con
consapevolezza del ruolo e delle procedure da seguire.
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I preposti
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Il preposto è la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
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La legge attribuisce al preposto obblighi precisi:
• sovrintendere e vigilare che i singoli lavoratori osservino gli obblighi di
legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
• verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni adeguate
accedano a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
• richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, esposti ad un pericolo grave, immediato e inevitabile abbandonino il posto
di lavoro o la zona pericolosa;
• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;
• astenersi salvo eccezioni che devono essere motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave od immediato;
• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi, attrezzature di lavoro e dpi, sia ogni altra condizione
di pericolo che si realizzi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base dell’informazione ricevuta.
Il preposto riceve, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione con aggiornamenti periodici, in relazione ai propri compiti
in materia di salute e sicurezza.
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Il Medico Competente, collabora con il datore di lavoro per la sicurezza
e deve essere nominato dal datore di lavoro quando sussiste, anche per un
solo lavoratore, l’obbligo di sorveglianza sanitaria, cioè quando anche un solo
lavoratore è esposto ad un rischio per il quale la legge prevede che lo stato
di salute del lavoratore debba essere periodicamente controllato.
Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici finalizzati alla tutela
dello stato di salute e di sicurezza dei lavoratori.
L’obbligo di sorveglianza sanitaria si ha in varie circostanze stabilite, ad
esempio in caso di esposizione ad agenti chimici (come calce, cemento,
vernici ecc.), fisici (rumore, vibrazioni meccaniche ecc.) o biologici pericolosi per la salute o in caso di movimentazione manuale dei carichi o di
utilizzo di videoterminali per almeno 20 ore settimanali.
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Compiti ed obblighi del medico competente:
• programmare ed effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici (sorveglianza sanitaria);
• esprimere i giudizi di idoneità alla mansione;
• visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno;
• informare i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari e, nel
caso di lavoratori esposti ad agenti con effetti a lungo termine, anche
sulla necessità che si sottopongano a visita medica anche dopo la cessazione dell’attività;
• collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi.
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Il lavoratore è chiunque svolga un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione e indipendentemente dal tipo di contratto (esclusi i lavoratori addetti ai servizi
domestici o familiari).
Rientrano in questo ambito anche i lavoratori con contratto “atipico”:
• lavoratori “in somministrazione”,
• con “orario ridotto, modulato o flessibile”,
• a “progetto”,
• ecc.
Sono equiparati ai lavoratori i SOCI, gli ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE, gli studenti universitari e delle scuole che usano laboratori e attrezzature di
lavoro in genere.
Il lavoratore ha diritto ad essere tutelato da parte del datore di lavoro
e quindi di essere messo in condizione di operare in sicurezza e senza
danno per la propria salute.
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In particolare ha il diritto di:
• ricevere informazioni e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione;
• ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che
lo riguardano;
• ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio (alla risoluzione del
rapporto di lavoro o a richiesta);
• essere rappresentato da un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
• partecipare al miglioramento continuo delle condizioni di salute e
sicurezza,
• potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile.
È importante sapere che:
Ciascun lavoratore ha il diritto di essere informato, formato,
istruito, addestrato ed equipaggiato per “lavorare in sicurezza”,
ma ciascun lavoratore ha anche l’obbligo di prendersi cura
della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, in conformità alla sua
formazione e ai mezzi forniti.
“L’informazione è il primo passo per la prevenzione”
Il lavoratore ha molti diritti ma ha anche
qualche obbligo e qualche dovere:
Il lavoratore non deve:
• rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza
• compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o dei colleghi
• rifiutare, se non per giustificato motivo, la designazione ai servizi
d’emergenza, antincendio ecc.
Il lavoratore deve:
• prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli
effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
• osservare le disposizioni impartite.
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• utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto i dispositivi di sicurezza e i dpi (Dispositivi di protezione
individuale);
• segnalare immediatamente eventuali deficienze di sicurezza o situazioni di pericolo;
• sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente;
• frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.
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I lavoratori possono essere sanzionati anche penalmente, in caso di violazione dei loro obblighi che causino effetti nocivi sulla salute e sicurezza
propria e di altre persone presenti sul luogo di lavoro.
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Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una persona
eletta dai lavoratori al fine di rappresentarli sugli aspetti di sicurezza e
salute durante il lavoro.
In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori hanno l’obbligo di eleggere
il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di avvalersi
del Rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST). Il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere adeguatamente formato e disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico.
Il RLS deve essere consultato dal datore di lavoro, deve favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza aziendale.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza
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7
• Accede ai luoghi di lavoro;
• è consultato in merito alla valutazione dei rischi, individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
• riceve su richiesta e per lo svolgimento della sua funzione, il DVR
(Documento di valutazione dei rischi) e il DUVRI (Documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza);
• è consultato sulla designazione degli addetti ai servizi di emergenza,
dell’RSPP, degli ASPP e del medico competente;
• è consultato sulla formazione;
• riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali,
• riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
• promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure
di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
• formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti, dalle quali viene sentito;
• partecipa alla riunione periodica;
• fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
• avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della
sua attività.
Il rappresentante dei lavoratori può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei
a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
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Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è l’insieme delle persone, dei mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Il SPP va istituito in tutte le aziende e deve essere composto da addetti in numero sufficiente, con competenze adeguate alla natura dei
rischi e con disponibilità di mezzi e risorse; affianca il datore di lavoro,
dal punto di vista tecnico-gestionale, nella gestione della prevenzione.
Se i dipendenti non hanno le competenze sufficienti per svolgere questo importante ruolo, il datore di lavoro deve integrarle con persone o servizi esterni.
La designazione interna è comunque obbligatoria per particolari
tipologie di imprese (es. le industrie con più di 200 addetti, le aziende a
rischio industriale rilevante, ecc.).
In tutte le aziende deve essere nominato un Responsabile del
servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP). La designazione del RSPP è un obbligo che il datore di lavoro non
può delegare a nessuno.
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9
L’RSPP, così come gli Addetti al Servizio devono frequentare specifici corsi di formazione previsti dalla legge per poter acquisire competenze adeguate ai rischi presenti sul luogo di lavoro in cui operano.
Il RSPP collabora con il datore di lavoro e con il Medico Competente all’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il nominativo del RSPP deve essere comunicato al RLS e registrato
sul DVR.
Chi può svolgere il ruolo di RSPP?
• Professionisti esterni o dipendenti che siano in possesso di
un titolo di istruzione secondaria (se nominati dopo il 13 febbraio
2003) e certificato di frequenza ai corsi di formazione previsti dalla
legge per poter acquisire competenze adeguate ai rischi presenti sul
luogo di lavoro in cui operano, seguiti poi da corsi di aggiornamento
con frequenza minima quinquennale.
• Datore di lavoro, nelle imprese artigianali, industriali o agricole con
meno di 30 lavoratori, previa frequenza di uno specifico corso di formazione.
• Chi, trovandosi nella condizione di datore di lavoro prima del
31/12/1996, ha provveduto a comunicare all’Asl di essere in grado di
svolgere in proprio il ruolo del servizio prevenzione e protezione.
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Il datore di lavoro, sentito il medico competente (ove previsto), prende
i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso tenendo conto
della natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda o unità produttiva,
delle altre eventuali persone sul luogo di lavoro e stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni.
Il datore di lavoro se non vi provvede direttamente, designa uno o più lavoratori addetti al primo soccorso. Questi devono essere adeguatamente
formati mediante la partecipazione ad un corso teorico-pratico tenuto da
personale medico ed infermieristico, ripetuto con cadenza triennale. I
lavoratori non possono rifiutare la designazione ad addetti al primo soccorso, se non per giustificato motivo.
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1
Ogni impresa deve essere dotata dei seguenti strumenti di soccorso:
• cassetta di primo soccorso o pacchetto di medicazione, in rapporto al
numero di lavoratori e dell’indice infortunistico;
• un mezzo di comunicazione idoneo;
• cartello con numeri di emergenza.
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Nei luoghi di lavoro devono essere adottate misure idonee alla prevenzione degli incendi.
Nel documento di valutazione dei rischi deve essere classificato il rischio
di incendio specifico per ogni luogo di lavoro, o sua parte. Sono
individuate tre classi di rischio di incendio:
• rischio elevato,
• rischio medio,
• rischio basso.
Il datore di lavoro designa i lavoratori addetti ai servizi di prevenzione
incendi, lotta antincendio ed evacuazione, in base alle classi di rischio
attribuite al luogo di lavoro o alle sue parti,
nonché alle dimensioni dell’azienda e alla tipologia dell’attività svolta. La formazione dei
lavoratori addetti alla lotta antincendio è dimensionata per durata e contenuti in base
alla classe di rischio.
I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo.
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Soggetti
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Il sistema di prevenzione si estende oltre i confini aziendali coinvolgendo
anche chi fornisce servizi e mezzi tecnici che possono influire sulle condizioni di salute e sicurezza. I soggetti esterni che partecipano al sistema di
prevenzione sono: fabbricanti, progettisti, fornitori, installatori.
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Pillole
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Aspetti specifici di sicurezza
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Riguardano:
• luoghi di lavoro;
• uso delle attrezzature di lavoro;
• uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
• impianti e apparecchiature elettriche;
• cantieri temporanei e mobili;
• segnaletica di salute e sicurezza;
• movimentazione manuale dei carichi;
• attrezzature munite di videoterminali;
• rischi fisici;
• sostanze pericolose;
• agenti biologici;
• lotta antincendio e gestione delle emergenze;
• atmosfere esplosive.
I luoghi di lavoro
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Il D. Lgs 81/2008 stabilisce i requisiti minimi di sicurezza dei luoghi di lavoro, intesi come qualsiasi luogo all’interno dell’unità produttiva
accessibile al lavoratore.
Il datore di lavoro deve adeguare il luogo di lavoro alle norme che
riguardano: le vie di uscita e d‘emergenza, le porte e i portoni,
le vie di circolazione e le zone di pericolo, i pavimenti, i muri, i
soffitti e i passaggi, le finestre e i lucernari, le scale e le rampe di
carico, il microclima (temperatura umidità e correnti d’aria) l’aerazione dei locali, l’illuminazione, i bagni e gli spogliatoi, le vasche, le
canalizzazioni, le tubazioni, i silos e i recipienti.
Stabilisce inoltre, divieti o disposizioni particolari per quanto riguarda i locali chiusi, sotterranei o semisotterranei e gli ambienti non ventilati
sospetti di inquinamento, come ad esempio pozzi neri, gallerie, fogne,
camini, fosse, ambienti e recipienti ove sia possibile il rilascio di gas pericolosi.
Le attrezzature di lavoro
Sono le macchine, gli apparecchi, gli utensili e gli impianti destinati ad
essere utilizzati durante il lavoro. Le attrezzature di lavoro devono essere
a norma, adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e
sicurezza.
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle
attrezzature dispongano di ogni necessaria informazione, istruzione e
formazione circa l’utilizzo delle attrezzature stesse. Deve inoltre, eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dal loro utilizzo e per farlo deve:
• scegliere attrezzature adeguate alle condizioni di lavoro e ai rischi
dell’ambiente di lavoro;
• installare le attrezzature conformemente alle istruzioni del fabbricante;
• fare una corretta manutenzione delle attrezzature al fine di mantenere nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza;
• effettuare opportuni controlli iniziali, periodici e straordinari delle
attrezzature (volti ad assicurare il buono stato di conservazione e di
efficienza);
• sottoporre a verifica periodica (Enti competenti: ISPESL, ASL; ecc...)
quelle attrezzature per le quali tale controllo è previsto (Es: gru, cestelli
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elevatori, attrezzature in pressione, impianti elettrici di messa a terra,
ecc..).
Il datore di lavoro è obbligato a registrare i RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI sulle attrezzature.
I dispositivi di protezione
individuale (dpi)
I dpi sono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo
di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili
di minacciare la sicurezza o la salute durante il
lavoro. Questi si suddividono in tre categorie:
• I categoria: dpi che proteggono dai rischi minori;
• III categoria: dpi che proteggono da rischio di morte
o lesioni gravi;
• II categoria: tutti i dpi che non rientrano né nella prima né nella terza categoria.
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7
I DPI devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere ridotti o evitati mediante misure tecniche di prevenzione o
attraverso mezzi di protezione collettivi.
Tutti i dpi devono possedere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza,
devono riportare la marcatura CE e devono inoltre:
• essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio
maggiore;
• essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
• tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
• poter essere adattati dall’utilizzatore secondo le sue necessità;
• essere compatibili tra di loro in caso di uso simultaneo;
AVVERTENZE PER L’USO
• è necessario leggere attentamente e conservare le istruzioni per l’uso
consegnate con il dpi;
• fare attenzione alle scadenze indicate sul dpi (alcuni hanno una sca-
denza) e sostituirli se scaduti;
• i dpi usa e getta o monouso devono essere sostituiti tassativamente
secondo le istruzioni del fabbricante;
• indossare sempre in modo corretto i dpi;
• non togliere mai neppure per un attimo i dpi quando si opera in
ambiente pericoloso.
Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori circa l’uso dei dpi:
• Il datore di lavoro deve: fornire ai lavoratori istruzioni comprensibili
per l’uso dei dpi, informare preliminarmente i lavoratori dei rischi da cui
i dpi li proteggono, assicurare una corretta informazione e se necessario un adeguato addestramento.
• Il lavoratore deve: partecipare ai programmi di formazione e addestramento, utilizzare i dpi conformemente alle informazioni, alla formazione e all’addestramento ricevuti, provvedere alla cura dei dpi, non
modificare i dpi, segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei dpi.
Il rischio elettrico
Il Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro
prenda le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature
e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti a regola d’arte
e in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica.
I rischi di natura elettrica da cui i lavoratori devono essere protetti
sono in particolare quelli derivanti da:
• contatti elettrici diretti o indiretti;
• innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni,
• innesco di esplosioni;
• fulminazione diretta ed indiretta;
• sovratensioni;
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• altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
Il datore di lavoro deve provvedere a far verificare periodicamente l’impianto elettrico di messa a terra (ogni 5 o ogni 2
anni).
Cantieri temporanei e mobili
Il D.Lgs. 81/08 prevede appositi obblighi a carico di specifiche figure che operano nei cantieri, oltre che al datore di lavoro, RSPP, medico competente… Questi sono: committente, responsabile dei lavori,
coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori.
In particolare, il coordinatore della progettazione redige il “piano di sicurezza e coordinamento” (PSC) costituito da una relazione tecnica e
da prescrizioni correlate alla complessità dell’opera che deve essere parte
integrante del contratto d’appalto.
Le imprese che operano nei cantieri sono tenute alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) ed a seguire le indicazioni riportate
nel PSC.
I lavoratori autonomi non sono obbligati alla redazione del POS.
Il decreto prevede specifiche sanzioni a carico di committenti, responsabili dei lavori e coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori, oltre che per datori di lavoro, lavoratori, dirigenti e preposti delle
imprese esecutrici.
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9
Disposizioni particolari sono previste per i lavori in quota, (attività lavorative con rischio di caduta da un’altezza superiore a due metri, svolte
anche al di fuori di un cantiere edile).
Segnaletica di sicurezza
Quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati, il
datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza.
La segnaletica di sicurezza è costituita non solo da cartelli, ma da un
complesso di strumenti, canali comunicativi e modalità di interazione che
si inseriscono nel sistema di gestione aziendale della sicurezza.
I cartelli
Il cartello fornisce una indicazione specifica ed è costituito dalla combinazione di forma geometrica, colori, simboli o pittogrammi, ai quali sono
associati significati precisi.
Le finalità comunicative alla base dei cartelli di segnaletica:
• il cartello di divieto ha la funzione di vietare un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
• il cartello di avvertimento avverte su un rischio o pericolo;
• il cartello di prescrizione indica un determinato comportamento;
• il cartello di salvataggio o di soccorso prescrive indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o
di salvataggio
• il cartello per le attrezzature antincendio fornisce indicazioni sull’ubicazione dei presidi antincendio.
Colore, forma geometrica e scopo comunicativoo
• I cartelli di DIVIETO hanno forma rotonda.
• I cartelli di AVVERTIMENTO hanno forma triangolare.
• I cartelli di PRESCRIZIONE hanno forma rotonda.
• I cartelli di SALVATAGGIO hanno forma rettangolare o quadrata.
• I cartelli di SOCCORSO hanno forma rettangolare o quadrata.
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• I cartelli per le attrezzature ANTINCENDIO hanno forma rettangolare
o quadrata.
Le colorazioni impiegate per segnalare o evidenziare gli ostacoli sono:
• Segnali di ostacoli permanenti (strisce nero
gialle);
• Segnali di ostacoli provvisori (strisce bianche rosse).
La segnaletica di sicurezza, oltre ai cartelli, comprende altri tipi di segnali:
luminosi, acustici, per la comunicazione gestuale e verbale.
Movimentazione manuale
dei carichi
Può esserci il rischio di lesioni da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso lombari, quando il carico:
• è troppo pesante;
• è ingombrante o difficile da afferrare;
• è in equilibrio instabile o, per la sua posizione, obbliga a tenerlo lontano o comporta una torsione o inclinazione
del tronco dell’operatore.
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1
Pertanto, il datore di lavoro deve:
• adottare misure organizzative e mettere a disposizione attrezzature
meccaniche per evitare la movimentazione manuale o ridurre i rischi
ad essa connessi, tenendo conto dei fattori individuali e ambientali;
• informare e formare i lavoratori sui rischi di lesione dorso-lombare e
sulle corrette modalità di movimentazione;
• sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria
La movimentazione manuale dei carichi è consentita quando gli oggetti da movimentare, il posto, le attrezzature e l’organizzazione del
lavoro sono progettati in modo da evitare danni all’apparato muscolo
scheletrico, altrimenti si deve ricorrere ad ausili meccanici (ad es. sol-
levatori semiautomatici che consentono di spostare un carico senza
fatica).
Il datore di lavoro deve sapere quando si verificano condizioni limite
per il sollevamento manuale dei pesi e deve valutare le condizioni
di sicurezza e di salute connesse alla movimentazione, anche attraverso
il calcolo di appositi indici di rischio, determinando le condizioni (pesi,
frequenze, entità dei movimenti, etc.) da non superare nello svolgimento
delle attività lavorativa.
Se gli oggetti devono essere sollevati solo saltuariamente durante l’attività
lavorativa è importante conoscere le posizioni corrette per non farsi male
alla schiena. Se si deve sollevare da terra:
• Non sollevare bruscamente. Non tenere le gambe diritte. Portare
l’oggetto vicino al corpo e piegare le ginocchia: tenere un piede più
avanti dell’altro per avere più equilibrio.
• Se il carico è pesante e si sente di non farcela al primo tentativo, rinunciare al sollevarlo da solo e farsi aiutare da altra persona.
Se si devono spostare oggetti:
• Avvicinare l’oggetto al corpo, evitare di ruotare solo il tronco ma girare
tutto il corpo usando le gambe.
Se si deve portare in alto un oggetto: evitare di inarcare
troppo la schiena, non lanciare il carico, usare uno sgabello
o una scaletta.
Quando si trasportano degli oggetti: evitare di portare un grosso peso con una mano, meglio
suddividerlo in due pesi con
due mani. Per trasportare dei
carichi usare dei contenitori non
ingombranti.
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Attrezzature munite di videoterminale
La valutazione dei rischi deve considerare:
• i rischi per la vista e gli occhi;
• la postura e l’affaticamento fisico o mentale;
• le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Le misure da adottare contro i rischi connessi
all’uso dei videoterminali sono:
• organizzazione di pause (minimo 15 minuti ogni due ore
continuative);
• adeguamento delle posizioni di lavoro (spazi, sedili, scrivanie ecc.);
• adeguamento dei luoghi di lavoro (illuminazione, rumore ecc);
• adeguamento del software all’operatore;
• sorveglianza sanitaria.
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L’informazione e la formazione di ogni lavoratore sono fondamentali per
la prevenzione dei danni alla vista, all’apparato muscolo scheletrico e al benessere psico-fisico. Chiunque utilizzi il computer per lunghi o brevi periodi
, anche per meno di 20 ore settimanali, deve conoscere alcune regole di
comportamento: correggere eventuali errori posturali, variare l’attività effettuando pause periodiche, adattare e personalizzare le varie tipologie di attività secondo le proprie caratteristiche fisiche e preferenze, usare attrezzature
idonee (sedil ergonomici, scrivanie, eventuali poggiapiedi ecc)
e i programmi in modo consapevole, seguendo le indicazioni fornite da progettisti e fornitori dei diversi prodotti;
fare attenzione ai segnali fisici e psicofisici: verificare con
il medico competente eventuali sintomi o disturbi associabili al posto d lavoro.
In pratica...
• Caratteristiche delle sedie: basamento a 5 razze, altezza regolabile,
schienale medio-alto regolabile in inclinazione ed in altezza, comandi di
regolazione accessibili in posizione seduta, maneggevoli e rispondenti,
piano del sedile e schienale ben profilati (supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento traspirante).
• Caratteristiche del tavolo: avere un altezza di 72 cm. circa se fisso e
se regolabile garantire escursioni sopra e sotto i 72 cm., consentire in
profondità l’alloggiamento delle gambe semidistese, essere adeguato al
tipo di lavoro svolto e consentire al sedile di infilarsi.
• Caratteristiche dello schermo: essere ad una distanza visiva di 50-70
cm., avere immagini stabili, caratteri definiti e leggibili, regolabilità del
contrasto e della luminosità, orientabilità nello spazio.
• Caratteristiche della postazione di lavoro: evitare gli abbagliamenti
diretti, riflessi e contrasti eccessivi.
I rischi fisici
Gli agenti fisici, che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono:
• rumore, ultrasuoni, infrasuoni,
• vibrazioni meccaniche,
• campi elettromagnetici,
• radiazioni ottiche di origine artificiale,
• microclima e atmosfere iperbariche.
Se presenti il datore di lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi
derivanti da esposizione ad agenti fisici che deve essere programmata ed
effettuata, con cadenza quadriennale, da personale qualificato e deve
essere aggiornata ogni qual volta sia necessario, compreso quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo richiedano. Il decreto stabilisce i valori
limite di esposizione che non devono essere superati in nessun caso. Se
risultano superati il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di essi.
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Le misure di prevenzione e protezione devono essere adattate alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al
rischio, incluse le donne in stato di gravidanza e i minori.
Esposizione al rumore
I rischi da esposizione a rumore devono essere
eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso
a livelli non superiori ai valori limite di esposizione
fissati dalle norme di legge. I livelli di esposizione
sono misurati in decibel (dB).
I valori di azione e limite per il livello di esposizione e per la
pressione acustica di picco sono rispettivamente:
• valori limite di esposizione: 87 dB(A) e 200 Pa(140 dB(C)),
• valori superiori di azione: 85 dB(A) e 140 Pa(137 dB(C)),
• valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 112 Pa(135 dB(C)).
I livelli più alti si registrano utilizzando un martello pneumatico
(110 dB), il rumore è quasi equivalente a quello di un aereo in fase di
decollo (120 dB). Riportiamo altri esempi:
• 100-110 dB(A) corrispondono al rumore emesso da una motosega
o martello pneumatico;
• 85-90 dB(A) corrispondono a un trapano, autobetoniera;
• 70-80 dB(A) corrispondono ad una voce medio-alta al telefono,
una lavatrice, un argano;
• 60 dB(A) corrispondono a una normale conversazione;
• 50 dB(A) corrispondono a una conversazione a bassa voce;
• 30 dB(A) corrispondono ad una voce bisbigliata.
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5
Ricorda che il livello di potenza sonora raddoppia ogni 3 dB(A): il livello
di 80 dB(A) è doppio di 77 dB(A), che a sua volta è doppio di 74 dB(A)
e così via.
Le norme contenute nel d.lgs. 81/08 stabiliscono gli obblighi del datore di lavoro in relazione ai rischi connessi con l’esposizione al rumore.
In particolare il datore di lavoro:
• adotta metodi e attrezzature di lavoro che implicano una minore
esposizione e progetta correttamente la struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
• adotta misure per contenere il rumore (come pannelli fonoassorbenti, schermi, sistemi di smorzamento ecc) e programma opportunamente la manutenzione;
• limita la durata e l’intensità dell’esposizione;
• informa e forma adeguatamente i lavoratori sull’uso corretto delle attrezzature e fornisce i dpi;
• garantisce la sorveglianza sanitaria.
Esposizione a vibrazioni
Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche generate da onde di pressione, che si trasmettono attraverso corpi solidi.
L’esposizione è dovuta sostanzialmente all’uso di attrezzature vibranti o
alla guida e conduzione di veicoli e mezzi di lavoro.
Il Decreto legislativo 81/2008 detta valori limite di esposizione e di
azione.
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Esistono diverse tipologie di vibrazioni che comportano conseguenze diverse:
• vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi
vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.
• vibrazioni trasmesse al corpo intero: comportano rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi
della colonna vertebrale.
Aspetti da considerare nella valutazione dei rischi da vibrazioni:
• livello, tipo e durata di esposizione (comprese le esposizioni a
vibrazioni intermittenti o urti ripetuti);
• valori limite di esposizione e valori d’azione;
• eventuali effetti indiretti da interazioni con il rumore o gli ambienti di lavoro o altre attrezzature;
• informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di
lavoro;
• esistenza di attrezzature alternative;
• condizioni di lavoro particolari (basse temperature,
bagnato, umidità, o sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori e della colonna vertebrale);
• informazioni raccolte con la sorveglianza sanitaria,
obbligatoria al superamento dei valori d’azione.
Esposizione ai campi elettromagnetici
Vengono determinati i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (frequenze da 0 Hz a 300 GHz).
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Tali requisiti riguardano la protezione dai rischi dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti
dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da
correnti di contatto. Non riguardano, invece, la protezione da eventuali
effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori
in tensione.
Il decreto stabilisce valori limite di esposizione che non devono essere superati in nessun caso e valori d’azione.
• Se dalla valutazione dei rischi risulta che i valori d’azione sono superati: il datore di lavoro programma ed attua misure tecniche e
organizzative per prevenire tale superamento ( metodi di lavoro che
implicano una minore esposizione, scelta di attrezzature a minore
emissione, schermi ecc.); i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria; i luoghi di lavoro devono essere indicati con un’apposita
segnaletica.
• Se i valori limite di azione risultano superati
il datore di lavoro deve individuare le cause
del superamento ed adottare misure immediate per riportare i valori al di sotto di essi;
L’obbligo di opportuna segnaletica non sussiste se il datore di lavoro dimostra che i valori
limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.
Radiazioni ottiche artificiali
Sono radiazioni ottiche artificiali tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 Fvm (nanometri
= 10-9 m) e 1 mm.
Il decreto definisce valori limite di esposizione che non devono essere superati in nessun caso.
Se dalla valutazione dei rischi risulta che i valori di azione sono superati:
• il datore di lavoro programma e applica misure tecniche e organizzative
per prevenire tale superamento;
• i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria;
• i luoghi di lavoro devono essere indicati con un’apposita segnaletica.
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Sostanze pericolose
Occorrono specifiche prescrizioni per la prevenzione e la protezione
dall’esposizione a sostanze pericolose quali:
• agenti chimici;
• agenti cancerogeni e mutageni;
• amianto.
Agenti chimici
Vengono definiti agenti chimici tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no
e siano immessi o no sul mercato.
COME RICONOSCERE
Alcuni esempi:
p
IL RISCHIO DA SOSTANZE PERICOLOSE???
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calce viva (ossido di calcio);
cemento;
amianto (asbesto);
f ibr e di vetr o e f ibr e miner ali ar tif iciali;
sabbia e polver i silicotigene (mole abr asive, etc);
manuf atti e pr odotti contenenti piombo;
oli disar manti;
additivi per cemento e calcestr uzzo;
pr odotti ver nicianti;
solventi or ganici a base di idr ocar bur i ar omatici
acidi e liscive;
collanti e adesivi;
polver i di legno;
polver i metalliche;
mater ie plastiche e gomma;
ossido di f er r o;
sostanze der ivanti dalla saldatur a, etc.
Misure generali di prevenzione dai rischi dovuti ad agenti chimici pericolosi:
• etichettare ed imballare secondo le norme i contenitori di preparati e
sostanze pericolose;
• ridurre le quantità di agenti presenti nel luogo di lavoro;
• ridurre il numero di lavoratori esposti;
• ridurre la durata dell’esposizione;
•adottare adeguati metodi di lavoro.
In caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi (sostanze o preparati),
la valutazione dei rischi deve considerare:
• le proprietà pericolose di sostanze e composti,
• le schede di sicurezza fornite dal produttore o dal fornitore,
• il livello, il tipo e la durata di esposizione,
• i valori limite di esposizione professionale,
• gli effetti delle misure adottate o da adottare.
Se il risultato della valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici
comporta un giudizio di un RISCHIO NON IRRILEVANTE PER LA salute e
non basso per la sicurezza si applicano ulteriori prescrizioni obbligatorie quali:
• sorveglianza sanitaria,
• misure specifiche di prevenzione e protezione,
• disposizioni specifiche in caso di incidenti ed emergenze chimiche.
Agenti cancerogeni e mutageni
Secondo il D. Lgs 81/2008:
• le sostanze cancerogene o mutagene devono essere sostituite;
• se la sostituzione non è possibile, l’utilizzo delle stesse deve avvenire in
un sistema chiuso;
• se l’utilizzo di un sistema chiuso non è possibile, il datore di lavoro
dispone mezzi tecnici e organizzativi per ridurre al minimo possibile
l’esposizione.
In ogni caso l’esposizione non deve superare specifici valori limite
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indicati dalla legge.
In presenza di agenti cancerogeni e mutageni la valutazione dei
rischi deve essere integrata con ulteriori attività:
• descrizione delle attività che espongono ad agenti cancerogeni;
• indicazione dei quantitativi degli agenti, numero dei lavoratori esposti
e, se noto del livello di esposizione, indagini svolte sulla sostituzione
degli agenti.
Le etichette e la schede di sicurezza delle sostanze che vengono manipolate nei processi lavorativi devono essere sempre presenti sul luogo di
lavoro e devono poter essere facilmente consultabili per tutti i lavoratori.
Esposizione all’amianto
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1
Dal 1992, in Italia, sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto.
Inoltre, la legge ha dettato ulteriori prescrizioni nelle rimanenti attività che possono comportare rischi di esposizione ad
amianto (es. manutenzione, rimozione dell’amianto o di materiali che
lo contengono, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica).
Se in un luogo di lavoro è presente amianto il datore di lavoro deve valutare il rischio derivante dalla sua presenza, se necessario ricorrendo anche all’analisi delle fibre emesse. Nel caso diventi obbligatorio bonificare
il sito contenente amianto o trattarlo le operazioni devono sempre essere
condotte da imprese specializzate e abilitate.
Agenti biologici
Gli agenti biologici pericolosi, microrganismi che possono
causare infezioni, allergie o irritazioni appartengono a diverse classi di rischio:
•agenti del gruppo 1: poche probabilità di causare malattie per l’uomo;
• a genti di gruppo 2: possibili malattie per i lavoratori, difficilmente
propagabili all’esterno;
• agenti di gruppo 3: possibili gravi malattie per i lavoratori che possono anche propagarsi all’esterno;
• agenti di gruppo 4: possibili malattie gravi per i lavoratori con elevate probabilità di propagazione all’esterno.
Anche nel caso in cui siamo in presenza di rischio biologico è obbligatorio effettuare la valutazione del rischio che dovrà prevedere le misure di
prevenzione da mettere in atto.
Atmosfere esplosive
Le atmosfere esplosive si possono creare quando sostanze infiammabili (gas, vapori, nebbie o polveri) si miscelano con l’aria.
Il datore di lavoro deve valutare la probabilità:
• che si formino atmosfere esplosive;
• che si attivino fonti di accensione.
Sulla base della valutazione, le diverse aree dell’azienda dovranno venire
classificate in zone a rischio di esplosione a cui corrispondono particolari
prescrizioni di sicurezza.
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Rischi d’incendio o di emergenza
Una situazione di emergenza può verificarsi ovunque. Le cause possono essere molteplici; di origine interna: perdite o rotture, guasti degli
impianti, corto circuiti black-out, incendi; di origine interna (perdite o rotture, guasti degli impianti, corto circuiti, black-out o incendi) o di origine
esterna (eventi naturali, come, fulmini o terremoti oppure artificiali, ossia
derivanti dall’attività umana).
Di seguito sono sintetizzate le informazioni di base per la prevenzione degli incendi - la tipologia di pericolo grave e immediato più diffuso e frequente - e la gestione delle emergenze ad essi associate.
Il D.Lgs 81/2008 richiede che in tutti i luoghi di lavoro i responsabili
individuino ogni possibile condizione di pericolo grave e immediato, e adottino le relative misure necessarie per la sicurezza di
tutte le persone presenti. Le misure per la sicurezza devono essere
adeguate:
• alla natura dell’attività;
• al numero delle persone presenti e alle loro
condizioni e capacità.
5
3
Gli obblighi del datore di lavoro circa le
emergenze in caso di incendi sono:
• informare i lavoratori e le altre personee
presenti sui possibili pericoli e le relative misure
ure
adottate
• designare i lavoratori incaricati ad attuaree
tali misure (prevenzione incendi, evacuazioone, primo soccorso ecc) e provvedere alla loro
ro
formazione e addestramento
• definire gli interventi e prendere i provvevedimenti per la gestione delle emergenze dettagliandoli in un apposito piano di emergenza
genza
interno.
Prevenzione e protezione antincendio
Per mantenere un buon livello di sicurezza è necessario innanzitutto prevenire gli incendi, riducendone la probabilità di accadimento, e, in caso di combustione in atto, adottare le misure di
protezione antincendio, limitando al minimo le conseguenze.
Le azioni da assumere debbono essere sempre coordinate e integrate
per ottenere i massimi risultati.
Particolare attenzione deve essere rivolta alle aziende per le quali risulta
necessario il CPI (Certificato prevenzione incendi) rilasciato dai Vigili del
fuoco.
Finito di stampare
nel mese di Giugno 2010
per conto di
Scarica

I luoghi di lavoro