PARLAMENTO EUROPEO
2004
2009
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
2008/0243(COD)
3.4.2009
EMENDAMENTI
29 - 113
Progetto di relazione
Jeanine Hennis-Plasschaert
(PE420.177v01-00)
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide
(rifusione)
Proposta di regolamento
(COM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD))
AM\779941IT.doc
IT
PE423.712v02-00
IT
AM_Com_LegReport
PE423.712v02-00
IT
2/64
AM\779941IT.doc
Emendamento 29
Hubert Pirker
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(5 bis) Nel contesto della progressiva
istituzione di un sistema comune europeo
di asilo che dovrebbe portare, a lungo
termine, all'instaurazione di una
procedura comune e a uno status
uniforme valido in tutta l'Unione per
coloro che hanno ottenuto l'asilo, è
opportuno, nella presente fase, pur
apportandovi i necessari miglioramenti
individuati alla luce dell'esperienza,
ribadire i principi che ispirano la
Convenzione sulla determinazione dello
Stato competente per l'esame di una
domanda d'asilo presentata in uno degli
Stati membri delle Comunità europee,
firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in
appresso "convenzione di Dublino"), la
cui attuazione ha stimolato il processo di
armonizzazione delle politiche in materia
di asilo.
Or. de
Motivazione
Senza l'emendamento il testo si discosterebbe dal principio "one chance only" (un solo esame
della domanda di asilo nell'UE), che è uno dei cardini del sistema di Dublino.
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IT
Emendamento 30
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(6 bis) I servizi degli Stati membri
competenti per l'asilo devono ricevere
un'assistenza concreta per poter
ottemperare alle esigenze operative
quotidiane. In tale ambito un ruolo
fondamentale spetterà al futuro Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo.
Or. es
Motivazione
Occorre rafforzare la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri per uniformare le
varie prassi nazionali. L'Ufficio assisterà gli Stati membri nell'applicazione di una politica di
asilo più equa e coerente, ad esempio definendo le buone prassi, organizzando corsi di
formazione o coordinando team di supporto di esperti nazionali di cui gli Stati membri
possano avvalersi in caso di afflusso massiccio di richiedenti asilo nel loro territorio.
Emendamento 31
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(17 bis) Ai fini del presente regolamento il
termine "trattenimento" non ha alcuna
connotazione penale o punitiva, ma si
limita ad indicare un provvedimento
puramente amministrativo e a carattere
temporaneo.
Or. es
Motivazione
Come più volte ripetuto, occorre distinguere fra procedura di "trattenimento", cui i
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AM\779941IT.doc
richiedenti asilo potranno andare soggetti per evitare il rischio che si diano alla latitanza, e
detenzione vera e propria. La persona che chiede la protezione internazionale non dovrebbe
mai essere trattata come un criminale.
Emendamento 32
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione
Emendamento
(18) Il trattenimento dei richiedenti asilo
deve rispondere al principio fondamentale
per cui nessuno può essere trattenuto per il
solo fatto di chiedere protezione
internazionale. In particolare, il
trattenimento deve essere conforme
all’articolo 31 della convenzione di
Ginevra e deve applicarsi nelle circostanze
eccezionali chiaramente definite, e con le
garanzie previste, dalla direttiva
[…/…/CE] [recante norme minime relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli
Stati membri]. Inoltre, il trattenimento ai
fini del trasferimento verso lo Stato
membro competente dev’essere limitato e
subordinato al principio di proporzionalità
per quanto riguarda i mezzi e le finalità del
provvedimento.
(18) Il trattenimento dei richiedenti asilo
deve rispondere al principio fondamentale
per cui nessuno può essere trattenuto per il
solo fatto di chiedere protezione
internazionale. In particolare, il
trattenimento deve essere conforme
all’articolo 31 della convenzione di
Ginevra e deve applicarsi in centri
amministrativi di trattenimento, distinti
dai penitenziari, nelle circostanze
eccezionali chiaramente definite, e con le
garanzie previste, dalla direttiva
[…/…/CE] [recante norme minime relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli
Stati membri]. Inoltre, il trattenimento ai
fini del trasferimento verso lo Stato
membro competente dev’essere limitato e
subordinato al principio di proporzionalità
per quanto riguarda i mezzi e le finalità del
provvedimento.
Or. es
Motivazione
Si veda la motivazione dell'emendamento 31.
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IT
Emendamento 33
Patrick Gaubert, Manfred Weber
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione
Emendamento
(21) L’applicazione del presente
regolamento può, in alcune circostanze,
creare oneri aggiuntivi a carico di Stati
membri che si trovano in situazioni di
particolare urgenza, tali da comportare
pressioni eccezionali sulle loro capacità di
accoglienza, sui loro sistemi di asilo o
sulle loro infrastrutture. È pertanto
necessario stabilire una procedura
efficace per consentire, in siffatti casi, la
sospensione temporanea dei trasferimenti
verso lo Stato membro interessato e
fornire assistenza finanziaria, nell’ambito
degli strumenti finanziari dell’UE
esistenti. La sospensione temporanea dei
trasferimenti secondo Dublino può così
contribuire a creare maggiore solidarietà
per gli Stati membri i cui sistemi di asilo
subiscono particolari pressioni a causa,
per lo più, della loro situazione geografica
o demografica.
soppresso
Or. de
Motivazione
L'appartenenza all'UE apporta agli Stati membri vantaggi e svantaggi, che non possono
sempre essere controbilanciati. Il meccanismo previsto all'articolo 31 comporta il rischio che
gli Stati membri siano premiati per l'inadeguata attuazione del diritto UE e l'insufficiente
messa a disposizione di risorse per assolvere i propri obblighi. È possibile reagire a
situazioni di emergenza anche caso per caso. La sospensione ufficiale dei trasferimenti non
serve. Gli Stati membri in grave difficoltà possono essere assistiti con altri mezzi.
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IT
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Emendamento 34
Patrick Gaubert, Manfred Weber
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione
Emendamento
(22) Affinché tutti i richiedenti protezione
internazionale beneficino di un livello di
protezione adeguato in tutti gli Stati
membri, è opportuno che tale meccanismo
di sospensione dei trasferimenti sia
applicato anche quando la Commissione
ritiene che il livello di tutela dei
richiedenti protezione internazionale in
un dato Stato membro non sia conforme
alla legislazione comunitaria in materia di
asilo, in particolare in termini di
condizioni di accoglienza e accesso alla
procedura di asilo.
soppresso
Or. de
Motivazione
L'appartenenza all'UE apporta agli Stati membri vantaggi e svantaggi, che non possono
sempre essere controbilanciati. Il meccanismo previsto all'articolo 31 comporta il rischio che
gli Stati membri siano premiati per l'inadeguata attuazione del diritto UE e l'insufficiente
messa a disposizione di risorse per assolvere i propri obblighi. È possibile reagire a
situazioni di emergenza anche caso per caso. La sospensione ufficiale dei trasferimenti non
serve. Gli Stati membri in grave difficoltà possono essere assistiti con altri mezzi.
Emendamento 35
Jean Lambert
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione
Emendamento
(22) Affinché tutti i richiedenti protezione
internazionale beneficino di un livello di
protezione adeguato in tutti gli Stati
membri, è opportuno che tale meccanismo
di sospensione dei trasferimenti sia
applicato anche quando la Commissione
(22) Affinché tutti i richiedenti protezione
internazionale beneficino di un livello di
protezione adeguato in tutti gli Stati
membri, è opportuno che tale meccanismo
di sospensione dei trasferimenti sia
applicato anche quando la Commissione
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IT
ritiene che il livello di tutela dei richiedenti
protezione internazionale in un dato Stato
membro non sia conforme alla legislazione
comunitaria in materia di asilo, in
particolare in termini di condizioni di
accoglienza e accesso alla procedura di
asilo.
ritiene che il livello di tutela dei richiedenti
protezione internazionale in un dato Stato
membro non sia conforme alla legislazione
comunitaria in materia di asilo, in
particolare in termini di condizioni di
accoglienza, ammissibilità alla protezione
internazionale e accesso alla procedura di
asilo.
Or. en
Emendamento 36
Jean Lambert
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 bis) È indispensabile considerare e
proporre strumenti vincolanti per
garantire solidarietà e standard di
protezione più elevati.
Or. en
Emendamento 37
Jean Lambert
Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 ter) Questo meccanismo di
sospensione dei trasferimenti è un
provvedimento a carattere eccezionale cui
ricorrere in caso di particolari pressioni o
di persistenti problemi in materia di
protezione.
Or. en
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IT
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Emendamento 38
Jean Lambert
Proposta di regolamento
Considerando 22 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 quater) La Commissione deve
monitorare periodicamente i progressi
verso lo sviluppo e l'armonizzazione a
lungo termine del sistema comune
europeo di asilo, valutare in che misura le
azioni di solidarietà e la disponibilità di
un meccanismo di sospensione facilitino i
progressi in questione e riferire in merito
a tali progressi al Consiglio in modo che
quest'ultimo possa esaminare
l'opportunità di adottare ulteriori misure
di solidarietà, consistenti soprattutto in
disposizioni atte a facilitare il distacco di
funzionari da altri Stati membri e ad
introdurre strumenti che permettano di
ridistribuire i richiedenti asilo affluiti in
Stati membri soggetti a particolari
pressioni nonché strumenti atti a
rafforzare l'assistenza finanziaria per
aiutare gli Stati membri a rimediare alle
situazioni che portano alla sospensione
dei trasferimenti per timori in fatto di
protezione.
Or. en
Emendamento 39
Roselyne Lefrançois
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(22 bis) Visto che il sistema di Dublino
non è concepito come meccanismo di
equa condivisione delle responsabilità per
l'esame delle domande di protezione
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IT
internazionale, la sua applicazione
sottopone a pressioni eccessive
determinati Stati membri particolarmente
esposti ai flussi migratori, soprattutto a
causa della loro posizione geografica.
È pertanto indispensabile istituire, in
tempi quanto più possibile rapidi,
strumenti giuridicamente vincolanti che
garantiscano una maggiore solidarietà fra
gli Stati membri e un livello superiore di
protezione per i richiedenti. Tali strumenti
dovrebbero in particolare prevedere il
distacco, presso gli Stati membri che
devono esaminare un numero eccessivo di
domande, di esperti in materia di asilo di
altri Stati membri e, quando le capacità di
accoglienza di uno Stato membro siano
insufficienti, il reinsediamento dei
beneficiari di protezione internazionale in
altri Stati membri, previo consenso degli
interessati e nel rispetto dei loro diritti
fondamentali.
Or. fr
Motivazione
Visto che il presente regolamento non risolve lo spinoso problema dell'ineguale condivisione
degli oneri fra gli Stati membri in materia di presa in carico dei richiedenti asilo, è urgente
che l'Unione europea si doti di una strumento legislativo vincolante che instauri una
maggiore solidarietà.
Emendamento 40
Jean Lambert
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i
Testo della Commissione
Emendamento
i) "familiari": i seguenti soggetti
appartenenti al nucleo familiare del
richiedente asilo già costituito nel paese di
origine che si trovano nel territorio degli
Stati membri:
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IT
i) “familiari”: i seguenti soggetti
appartenenti al nucleo familiare del
richiedente asilo che si trovano nel
territorio degli Stati membri,
indipendentemente dal fatto che detto
nucleo sia stato formato nel paese di
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origine:
Or. en
Emendamento 41
Simon Busuttil
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i – punto iii
Testo della Commissione
Emendamento
iii) i figli minori coniugati della coppia di
cui al punto i) o del richiedente,
indipendentemente dal fatto che siano
figli legittimi, naturali o adottivi secondo
le definizioni del diritto nazionale, se è nel
loro interesse prevalente risiedere con il
richiedente;
soppresso
Or. en
Emendamento 42
Hubert Pirker
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i – punto iii
Testo della Commissione
Emendamento
soppresso
iii) i figli minori coniugati della coppia di
cui al punto i) o del richiedente,
indipendentemente dal fatto che siano
figli legittimi, naturali o adottivi secondo
le definizioni del diritto nazionale, se è nel
loro interesse prevalente risiedere con il
richiedente;
Or. de
Motivazione
La nozione di "nucleo familiare" deve essere mantenuta in quanto ogni sua estensione
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IT
renderebbe più ardua la determinazione delle competenze e accrescerebbe il rischio di abusi.
Emendamento 43
Hubert Pirker
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i – punto iv
Testo della Commissione
Emendamento
iv) il padre, la madre o il tutore del
richiedente, se questi è minore e non
coniugato, oppure minore e coniugato, o
se sia nel suo interesse prevalente
risiedere con il padre, la madre o il tutore;
soppresso
Or. de
Motivazione
La nozione di "nucleo familiare" deve essere mantenuta in quanto ogni sua estensione
renderebbe più ardua la determinazione delle competenze e accrescerebbe il rischio di abusi.
Emendamento 44
Simon Busuttil
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i – punto iv
Testo della Commissione
Emendamento
iv) il padre, la madre o il tutore del
richiedente se questi è minore e non
coniugato;
iv) il padre, la madre o il tutore del
richiedente se questi è minore e non
coniugato, oppure minore e coniugato, ove
sia nel suo interesse prevalente risiedere
con il padre, la madre o il tutore;
Or. en
PE423.712v02-00
IT
12/64
AM\779941IT.doc
Emendamento 45
Hubert Pirker
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i – punto v
Testo della Commissione
Emendamento
v) i fratelli minori non coniugati del
richiedente, se questi è minore e non
coniugato, oppure se il richiedente o i
suoi fratelli sono minori e coniugati, ove
sia nell’interesse prevalente di uno o più
di loro risiedere insieme;
soppresso
Or. de
Motivazione
La nozione di "nucleo familiare" deve essere mantenuta in quanto ogni sua estensione
renderebbe più ardua la determinazione delle competenze e accrescerebbe il rischio di abusi.
Emendamento 46
Simon Busuttil
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i – punto v
Testo della Commissione
Emendamento
v) i fratelli minori non coniugati del
richiedente, se questi è minore e non
coniugato;
v) i fratelli minori non coniugati del
richiedente, se questi è minore e non
coniugato, oppure se il richiedente o i suoi
fratelli sono minori e coniugati, ove sia
nell’interesse prevalente di uno o più di
loro risiedere insieme;
Or. en
AM\779941IT.doc
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IT
Emendamento 47
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
Proposta di regolamento
Artícolo 2 – lettera k bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
k bis) "trattenimento", una misura
temporanea di tipo non punitivo e a
carattere amministrativo.
Or. es
Motivazione
Si veda la motivazione dell'emendamento 31.
Emendamento 48
Patrick Gaubert, Manfred Weber
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e
Testo della Commissione
Emendamento
e) la possibilità di impugnare una
decisione di trasferimento;
soppresso
Or. de
Motivazione
La concessione dell'assistenza legale anche nei confronti di una decisione di trasferimento è
in contraddizione con l'esigenza di decidere sulle domande di protezione internazionale in
tempi quanto più possibile rapidi. In base al regolamento Dublino II, i richiedenti hanno
diritto a una sola procedura di esame della domanda in un solo Stato membro, ma non il
diritto di avvalersi del regolamento in uno Stato determinato.
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IT
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Emendamento 49
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
Proposta di regolamento
Artícolo 4 – paragrafo 2 - comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1
vengono fornite per iscritto al richiedente
in una lingua che ragionevolmente si
suppone a lui comprensibile. A questo fine
gli Stati membri si avvalgono
dell’opuscolo comune redatto
conformemente al paragrafo 3.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1
vengono fornite per iscritto al richiedente
in una lingua che egli comprende. A
questo fine gli Stati membri si avvalgono
dell’opuscolo comune redatto
conformemente al paragrafo 3.
Or. es
Motivazione
Per salvaguardare i diritti dei richiedenti asilo, questi devono essere in grado di
comprendere le informazioni loro fornite. Ciò non deve necessariamente avvenire nella loro
lingua madre, purché la lingua utilizzata sia sufficientemente compresa dall'interessato per
capire le informazioni ricevute.
Emendamento 50
Roselyne Lefrançois
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1
vengono fornite per iscritto al richiedente
in una lingua che ragionevolmente si
suppone a lui comprensibile. A questo fine
gli Stati membri si avvalgono
dell’opuscolo comune redatto
conformemente al paragrafo 3.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1
vengono fornite per iscritto al richiedente
in una lingua a lui comprensibile. A questo
fine gli Stati membri si avvalgono
dell’opuscolo comune redatto
conformemente al paragrafo 3.
(La modifica si applica all'intero testo
legislativo in esame; l'approvazione
dell'emendamento implica adeguamenti
tecnici in tutto il testo.)
Or. fr
AM\779941IT.doc
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IT
Motivazione
I diritti del richiedente possono essere pienamente garantiti solo se le informazioni gli
vengono fornite in una lingua che egli sicuramente comprende.
Emendamento 51
Giusto Catania
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1
vengono fornite per iscritto al richiedente
in una lingua che ragionevolmente si
suppone a lui comprensibile. A questo fine
gli Stati membri si avvalgono
dell’opuscolo comune redatto
conformemente al paragrafo 3.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1
vengono fornite per iscritto al richiedente
in una lingua a lui comprensibile. A questo
fine gli Stati membri si avvalgono
dell’opuscolo comune redatto
conformemente al paragrafo 3.
Or. en
Emendamento 52
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
Proposta di regolamento
Artícolo 4 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Ove necessario per la corretta
comprensione, le informazioni vengono
fornite anche oralmente in occasione del
colloquio organizzato in conformità
dell’articolo 5, in una lingua che il
richiedente comprende.
Ove necessario per la corretta
comprensione del richiedente, le
informazioni vengono fornite anche
oralmente in occasione del colloquio
organizzato in conformità dell’articolo 5.
Or. es
Motivazione
Si veda la motivazione dell'emendamento 49.
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IT
16/64
AM\779941IT.doc
Emendamento 53
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Il colloquio personale si tiene in una
lingua che ragionevolmente si suppone
comprensibile al richiedente e nella quale
è in grado di comunicare. Ove necessario,
gli Stati membri scelgono un interprete in
grado di garantire una comunicazione
adeguata tra il richiedente e la persona che
conduce il colloquio personale.
4. Il colloquio personale si tiene in una
lingua che il richiedente comprende e nella
quale è in grado di comunicare. Ove
necessario, gli Stati membri scelgono un
interprete in grado di garantire una
comunicazione adeguata tra il richiedente e
la persona che conduce il colloquio
personale.
Or. es
Motivazione
Si veda la motivazione dell'emendamento 49.
Emendamento 54
Giusto Catania
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Il colloquio personale si tiene in una
lingua che ragionevolmente si suppone
comprensibile al richiedente e nella quale
è in grado di comunicare. Ove necessario,
gli Stati membri scelgono un interprete in
grado di garantire una comunicazione
adeguata tra il richiedente e la persona che
conduce il colloquio personale.
4. Il colloquio personale si tiene in una
lingua che il richiedente comprende e nella
quale è in grado di comunicare. Ove
necessario, gli Stati membri scelgono un
interprete in grado di garantire una
comunicazione adeguata tra il richiedente e
la persona che conduce il colloquio
personale.
Or. en
AM\779941IT.doc
17/64
PE423.712v02-00
IT
Emendamento 55
Jean Lambert
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Gli Stati membri provvedono affinché
un rappresentante rappresenti e/o assista il
minore non accompagnato in tutte le
procedure previste dal presente
regolamento. Tale rappresentante può
essere anche quello di cui all’articolo 23
della direttiva […/…/CE] [recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri].
2. Gli Stati membri provvedono affinché il
tutore del minore non accompagnato di
cui all'articolo [23] della direttiva
[…/…/CE], [recante norme minime
relative all’accoglienza dei richiedenti
asilo] rappresenti e/o assista il minore non
accompagnato in tutte le procedure previste
dal presente regolamento. Inoltre, per
assistere il minore nel corso della
procedura, si provvede alla nomina, a
titolo gratuito, di un rappresentante legale
qualificato in possesso delle necessarie
competenze per le speciali esigenze dei
minori.
Or. en
Emendamento 56
Roselyne Lefrançois
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Gli Stati membri provvedono affinché
un rappresentante rappresenti e/o assista il
minore non accompagnato in tutte le
procedure previste dal presente
regolamento. Tale rappresentante può
essere anche quello di cui all’articolo 23
della direttiva […/…/CE] [recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri].
2. Gli Stati membri provvedono affinché
un rappresentante ai sensi dell'articolo 2,
lettera i), della direttiva 2005/85/CE
rappresenti e/o assista il minore non
accompagnato in tutte le procedure previste
dal presente regolamento. Tale
rappresentante può essere anche quello di
cui all’articolo 23 della direttiva
[…/…/CE] [recante norme minime relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli
Stati membri].
Or. en
PE423.712v02-00
IT
18/64
AM\779941IT.doc
Motivazione
L'emendamento permette di precisare la nozione di "rappresentante" rinviando alla
definizione di cui all'articolo 2, lettera i), della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato.
Emendamento 57
Patrick Gaubert, Manfred Weber
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Gli Stati membri provvedono affinché
un rappresentante rappresenti e/o assista
il minore non accompagnato in tutte le
procedure previste dal presente
regolamento. Tale rappresentante può
essere anche quello di cui all’articolo 23
della direttiva […/…/CE] [recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri].
2. Tale rappresentante può essere anche
quello di cui all’articolo 23 della direttiva
[…/…/CE] [recante norme minime relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli
Stati membri].
Or. de
Motivazione
Gli Stati membri devono continuare ad avere la possibilità di fissare a 16 anni l'età alla quale
i richiedenti asilo acquistano piena capacità giuridica.
Emendamento 58
Simon Busuttil
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Gli Stati membri stabiliscono procedure
nella rispettiva legislazione nazionale
dirette a rintracciare i familiari o altri
parenti del minore non accompagnato
presenti negli Stati membri. Essi iniziano a
rintracciare i familiari o altri parenti del
4. Gli Stati membri stabiliscono procedure
dirette a rintracciare i familiari o altri
parenti del minore non accompagnato
presenti negli Stati membri, se necessario
con l'assistenza di organizzazioni
internazionali o di altre organizzazioni
AM\779941IT.doc
19/64
PE423.712v02-00
IT
minore non accompagnato non appena sia
presentata domanda di protezione
internazionale, sempre tutelando il
prevalente interesse del minore.
specializzate. Essi si adoperano per
rintracciare i familiari o altri parenti del
minore non accompagnato non appena sia
presentata domanda di protezione
internazionale, sempre tutelando il
prevalente interesse del minore.
Or. en
Emendamento 59
Giusto Catania
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. In deroga al paragrafo 2, per garantire il
rispetto del principio dell’unità familiare e
del prevalente interesse del minore, la
determinazione dello Stato membro
competente in applicazione dei criteri
definiti agli articoli da 8 a 12 avviene sulla
base della situazione esistente al momento
in cui il richiedente asilo ha presentato la
domanda più recente di protezione
internazionale. Il presente paragrafo si
applica a condizione che le precedenti
domande del richiedente asilo non siano
state ancora oggetto di una prima decisione
di merito.
3. In deroga al paragrafo 2, per garantire il
rispetto del principio dell’unità familiare e
del prevalente interesse del minore, la
determinazione dello Stato membro
competente in applicazione dei criteri
definiti agli articoli da 8 a 12 avviene sulla
base della situazione esistente al momento
in cui il richiedente asilo ha presentato la
domanda più recente di protezione
internazionale. Il presente paragrafo si
applica a condizione che le precedenti
domande del richiedente asilo non siano
state ancora oggetto di una prima decisione
di merito. L'applicazione del presente
paragrafo non deve condurre alla
separazione di familiari o mantenere tale
separazione.
Or. en
PE423.712v02-00
IT
20/64
AM\779941IT.doc
Emendamento 60
Hubert Pirker
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. In deroga al paragrafo 2, per garantire
il rispetto del principio dell’unità
familiare e del prevalente interesse del
minore, la determinazione dello Stato
membro competente in applicazione dei
criteri definiti agli articoli da 8 a 12
avviene sulla base della situazione
esistente al momento in cui il richiedente
asilo ha presentato la domanda più
recente di protezione internazionale. Il
presente paragrafo si applica a condizione
che le precedenti domande del richiedente
asilo non siano state ancora oggetto di
una prima decisione di merito.
soppresso
Or. de
Motivazione
Il mantenimento del testo renderebbe troppo complessa la determinazione della competenza e
favorirebbe gli abusi.
Emendamento 61
Roselyne Lefrançois
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Laddove il richiedente sia un minore non
accompagnato che ha un parente che
possa occuparsi di lui/lei presente
legalmente in un altro Stato membro, detto
Stato membro è competente per l’esame
della domanda, purché ciò sia nel
prevalente interesse del minore.
2. Laddove il richiedente sia un minore non
accompagnato, senza familiari ai sensi
articolo 2, lettera i), soggiornanti
legalmente in un altro Stato membro, e
un'altra persona avente con lo stesso
legami di parentela e soggiornante
legalmente in un altro Stato membro
possa occuparsi di lui, detto Stato membro
è competente per l’esame della domanda,
AM\779941IT.doc
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PE423.712v02-00
IT
purché ciò sia nel prevalente interesse del
minore.
Or. fr
Motivazione
È necessario chiarire il significato di questo paragrafo in rapporto al paragrafo precedente,
con particolare riferimento alla versione francese.
Emendamento 62
Jean Lambert
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Laddove il richiedente sia un minore
non accompagnato che ha un parente che
possa occuparsi di lui/lei presente
legalmente in un altro Stato membro, detto
Stato membro è competente per l’esame
della domanda, purché ciò sia nel
prevalente interesse del minore.
2. Laddove il richiedente sia un minore non
accompagnato che ha un parente che possa
occuparsi di lui/lei presente legalmente in
un altro Stato membro, detto Stato membro
è competente per l’esame della domanda,
purché ciò sia nel prevalente interesse del
minore, il minore acconsenta, nella
misura in cui il suo grado di maturità
glielo permette, e sia ottenuto il consenso
del parente in questione.
Or. en
Emendamento 63
Hubert Pirker
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. In mancanza di un familiare o di altro
parente, è competente per l’esame della
domanda lo Stato membro in cui il minore
ha presentato la domanda di protezione
internazionale più recente, purché ciò sia
PE423.712v02-00
IT
soppresso
22/64
AM\779941IT.doc
nel prevalente interesse del minore.
Or. de
Motivazione
Il principio della recenziorità della domanda non può essere condiviso.
Emendamento 64
Jean Lambert
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. In mancanza di un familiare o di altro
parente, è competente per l’esame della
domanda lo Stato membro in cui il minore
ha presentato la domanda di protezione
internazionale più recente, purché ciò sia
nel prevalente interesse del minore.
4. In mancanza di un familiare o di altro
parente, è competente per l’esame della
domanda lo Stato membro in cui il minore
ha presentato la domanda di protezione
internazionale più recente – compresa
l'eventuale domanda presentata nel corso
della procedura di determinazione dello
Stato competente ai sensi del presente
regolamento – purché ciò sia nel
prevalente interesse del minore.
Or. en
Emendamento 65
Giusto Catania
Proposta di regolamento
Articolo 10
Testo della Commissione
Emendamento
Se un familiare di un richiedente asilo ha
presentato in uno Stato membro una
domanda di protezione internazionale sulla
quale non è ancora stata presa una prima
decisione di merito, l’esame della domanda
di protezione internazionale compete a
detto Stato membro, sempre che gli
interessati abbiano espresso tale desiderio
Se un familiare di un richiedente asilo ha
presentato in uno Stato membro una
domanda di protezione internazionale sulla
quale non è ancora stata presa una
decisione definitiva di merito, l’esame
della domanda di protezione
internazionale compete a detto Stato
membro, sempre che gli interessati abbiano
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PE423.712v02-00
IT
per iscritto.
espresso tale desiderio per iscritto.
Or. en
Emendamento 66
Jean Lambert
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Laddove il richiedente asilo sia
dipendente dall’assistenza di un parente a
motivo di gravidanza, maternità recente,
malattia grave, serio handicap o età
avanzata, o laddove un parente sia
dipendente dall’assistenza del richiedente
asilo per gli stessi motivi, è competente
per l’esame della domanda lo Stato
membro considerato più adeguato per
lasciarli insieme o ricongiungerli, a
condizione che i legami familiari
esistessero nel paese d'origine e che gli
interessati abbiano espresso tale desiderio
per iscritto. Nel determinare lo Stato
membro più adeguato si tiene conto del
prevalente interesse degli interessati, ad
esempio della capacità di viaggiare della
persona dipendente.
1. Laddove il richiedente asilo possa
essere assistito da un parente a motivo di
gravidanza, maternità recente, malattia
grave, serio handicap o età avanzata, o
laddove un parente possa essere assistito
dal richiedente asilo per gli stessi motivi, è
competente per l’esame della domanda lo
Stato membro considerato più adeguato per
lasciarli insieme o ricongiungerli,
indipendentemente dal fatto che i legami
familiari si siano formati nel paese
d'origine, sempre che gli interessati
abbiano espresso tale desiderio per iscritto.
Nel determinare lo Stato membro più
adeguato si tiene conto del prevalente
interesse degli interessati, ad esempio della
capacità di viaggiare della persona
dipendente.
Or. en
Emendamento 67
Hubert Pirker
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Laddove il richiedente asilo sia
dipendente dall’assistenza di un parente
a motivo di gravidanza, maternità recente,
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IT
soppresso
24/64
AM\779941IT.doc
malattia grave, serio handicap o età
avanzata, o laddove un parente sia
dipendente dall’assistenza del richiedente
asilo per gli stessi motivi, è competente
per l’esame della domanda lo Stato
membro considerato più adeguato per
lasciarli insieme o ricongiungerli, a
condizione che i legami familiari
esistessero nel paese d’origine e che gli
interessati abbiano espresso tale desiderio
per iscritto. Nel determinare lo Stato
membro più adeguato si tiene conto del
prevalente interesse degli interessati, ad
esempio della capacità di viaggiare della
persona dipendente.
Or. de
Motivazione
Occorre mantenere la clausola di sovranità (articolo 3, paragrafo 2, del regolamento
"Dublino" (CE) n. 343/2003)del Consiglio in base alla quale uno Stato membro può avocare
a sé la competenza per l'esame di una domanda di asilo anche se secondo i criteri di Dublino
sarebbe competente un altro Stato membro.
Emendamento 68
Giusto Catania
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Laddove il richiedente asilo sia
dipendente dall’assistenza di un parente a
motivo di gravidanza, maternità recente,
malattia grave, serio handicap o età
avanzata, o laddove un parente sia
dipendente dall’assistenza del richiedente
asilo per gli stessi motivi, è competente
per l’esame della domanda lo Stato
membro considerato più adeguato per
lasciarli insieme o ricongiungerli, a
condizione che i legami familiari
esistessero nel paese d’origine e che gli
AM\779941IT.doc
1. Laddove il richiedente asilo sia
dipendente dall’assistenza di un parente
anche a motivo di gravidanza, maternità
recente, malattia grave, serio handicap o
età avanzata, o laddove un parente sia
dipendente dall’assistenza del richiedente
asilo per gli stessi motivi, è competente
per l’esame della domanda lo Stato
membro considerato più adeguato per
lasciarli insieme o ricongiungerli, a
condizione che i legami familiari
esistessero nel paese d’origine e che gli
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PE423.712v02-00
IT
interessati abbiano espresso tale desiderio
per iscritto. Nel determinare lo Stato
membro più adeguato si tiene conto del
prevalente interesse degli interessati, ad
esempio della capacità di viaggiare della
persona dipendente.
interessati abbiano espresso tale desiderio
per iscritto. Nel determinare lo Stato
membro più adeguato si tiene conto del
prevalente interesse degli interessati, ad
esempio della capacità di viaggiare della
persona dipendente.
Or. en
Emendamento 69
Roselyne Lefrançois
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Laddove il richiedente asilo sia
dipendente dall’assistenza di un parente, in
particolare a motivo di gravidanza,
maternità recente, malattia grave, serio
handicap o età avanzata, o laddove un
parente sia dipendente dall’assistenza del
richiedente asilo per gli stessi motivi, è
competente per l’esame della domanda lo
Stato membro considerato più adeguato per
lasciarli insieme o ricongiungerli, a
condizione che i legami familiari
esistessero nel paese d’origine e che gli
interessati abbiano espresso tale desiderio
per iscritto. Nel determinare lo Stato
membro più adeguato si tiene conto del
prevalente interesse degli interessati, ad
esempio della capacità di viaggiare della
persona dipendente.
1. Laddove il richiedente asilo sia
dipendente dall’assistenza di un parente a
motivo di gravidanza, maternità recente,
malattia grave, serio handicap o età
avanzata, o laddove un parente sia
dipendente dall’assistenza del richiedente
asilo per gli stessi motivi, è competente
per l’esame della domanda lo Stato
membro considerato più adeguato per
lasciarli insieme o ricongiungerli, a
condizione che i legami familiari
esistessero nel paese d’origine e che gli
interessati abbiano espresso tale desiderio
per iscritto. Nel determinare lo Stato
membro più adeguato si tiene conto del
prevalente interesse degli interessati, ad
esempio della capacità di viaggiare della
persona dipendente.
Or. fr
Motivazione
Poiché l'assistenza di un parente può rivelarsi necessaria in numerosi casi, è preferibile non
stilare un elenco esaustivo.
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IT
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Emendamento 70
Hubert Pirker
Proposta di regolamento
Articolo 17
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 17
Clausole discrezionali
soppresso
1) In deroga all’articolo 3, paragrafo 1,
ciascuno Stato membro può, in
particolare per motivi umanitari e
caritatevoli, decidere di esaminare una
domanda di protezione internazionale
presentata da un cittadino di un paese
terzo o da un apolide, anche se tale esame
non gli compete in base ai criteri stabiliti
nel presente regolamento, purché il
richiedente vi acconsenta.
In tale ipotesi, detto Stato membro diventa
lo Stato membro competente ai sensi del
presente regolamento e assume gli
obblighi connessi a tale competenza. Se
applicabile, esso ne informa lo Stato
membro anteriormente competente, lo
Stato membro che ha in corso la
procedura volta a determinare lo Stato
membro competente o quello al quale è
stato chiesto di prendere o riprendere in
carico il richiedente asilo, utilizzando la
rete telematica DubliNet istituita a norma
dell’articolo 18 del regolamento (CE)
n. 1560/2003.
Lo Stato membro divenuto competente ai
sensi del presente paragrafo indica inoltre
immediatamente nell’EURODAC di aver
assunto la competenza in conformità con
l’articolo 17, paragrafo 6, del
regolamento (CE) n. […./…] [che
istituisce il sistema “EURODAC” per il
confronto delle impronte digitali per
l’efficace applicazione del regolamento
Dublino].
(2) Lo Stato membro nel quale è
presentata una domanda di protezione
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PE423.712v02-00
IT
internazionale e che procede alla
determinazione dello Stato membro
competente, oppure lo Stato membro
competente, possono, in ogni momento,
chiedere a un altro Stato membro di
prendere in carico un richiedente al fine
di procedere al ricongiungimento dei
membri di una stessa famiglia nonché di
altri parenti, per ragioni umanitarie
fondate in particolare su motivi familiari
o culturali, anche se lo Stato membro
richiesto non è competente in
applicazione dei criteri definiti agli
articoli da 8 a 12 del presente
regolamento. Le persone interessate
debbono esprimere il loro consenso per
iscritto.
La richiesta di presa in carico consta di
tutti gli elementi a disposizione dello Stato
membro richiedente, che consentano allo
Stato membro richiesto di valutare la
situazione.
Lo Stato richiesto provvede a tutte le
debite verifiche per circostanziare i motivi
umanitari invocati ed emana una
decisione sulla richiesta entro due mesi
dalla data in cui quest’ultima è pervenuta.
L’eventuale decisione di rifiuto della
richiesta dev’essere motivata.
Se lo Stato membro richiesto accetta tale
richiesta, la competenza dell’esame della
domanda gli è trasferita.
Or. de
Motivazione
Oltre alla clausola di sovranità (articolo 3, paragrafo 2, del regolamento "Dublino" (CE) n.
343/2003) del Consiglio in base alla quale uno Stato membro può avocare a sé la competenza
per l'esame di una domanda di asilo anche se secondo i criteri di Dublino sarebbe
competente un altro Stato membro, occorre mantenere anche la clausola umanitaria (articolo
15 del regolamento di Dublino) che permette il ricongiungimento familiare anche nei casi in
cui sarebbe impedito da un'applicazione rigorosa delle norme.
PE423.712v02-00
IT
28/64
AM\779941IT.doc
Emendamento 71
Roselyne Lefrançois
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1,
ciascuno Stato membro può, in particolare
per motivi umanitari e caritatevoli,
decidere di esaminare una domanda di
protezione internazionale presentata da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide,
anche se tale esame non gli compete in
base ai criteri stabiliti nel presente
regolamento, purché il richiedente vi
acconsenta.
1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1,
ciascuno Stato membro può, in particolare
per ragioni umanitarie o legate alla vita
privata del richiedente, decidere
di esaminare una domanda di protezione
internazionale presentata da un cittadino di
un paese terzo o da un apolide, anche se
tale esame non gli compete in base ai
criteri stabiliti nel presente regolamento,
purché il richiedente vi acconsenta.
Or. fr
Motivazione
L'emendamento mira a precisare la nozione di "compassionate grounds", che figura nella
versione inglese.
Emendamento 72
Giusto Catania
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Lo Stato membro nel quale è presentata
una domanda di protezione internazionale e
che procede alla determinazione dello Stato
membro competente, oppure lo Stato
membro competente, possono, in ogni
momento, chiedere a un altro Stato
membro di prendere in carico un
richiedente al fine di procedere al
ricongiungimento dei membri di una
stessa famiglia nonché di altri parenti, per
ragioni umanitarie fondate in particolare su
motivi familiari o culturali, anche se lo
Stato membro richiesto non è competente
2. Lo Stato membro nel quale è presentata
una domanda di protezione internazionale e
che procede alla determinazione dello Stato
membro competente, oppure lo Stato
membro competente, possono, in ogni
momento, chiedere a un altro Stato
membro di prendere in carico un
richiedente per ragioni umanitarie e
caritatevoli fondate in particolare su motivi
familiari o culturali, anche se lo Stato
membro richiesto non è competente in
applicazione dei criteri definiti agli articoli
da 8 a 12 del presente regolamento. Le
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PE423.712v02-00
IT
in applicazione dei criteri definiti agli
articoli da 8 a 12 del presente regolamento.
Le persone interessate debbono esprimere
il loro consenso per iscritto.
persone interessate debbono esprimere il
loro consenso per iscritto.
Or. en
Emendamento 73
Roselyne Lefrançois
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Lo Stato membro nel quale è presentata
una domanda di protezione internazionale e
che procede alla determinazione dello Stato
membro competente, oppure lo Stato
membro competente, possono, in ogni
momento, chiedere a un altro Stato
membro di prendere in carico un
richiedente al fine di procedere al
ricongiungimento dei membri di una
stessa famiglia nonché di altri parenti, per
ragioni umanitarie fondate in particolare su
motivi familiari o culturali, anche se lo
Stato membro richiesto non è competente
in applicazione dei criteri definiti agli
articoli da 8 a 12 del presente regolamento.
Le persone interessate debbono esprimere
il loro consenso per iscritto.
2. Lo Stato membro nel quale è presentata
una domanda di protezione internazionale e
che procede alla determinazione dello Stato
membro competente, oppure lo Stato
membro competente, possono, in ogni
momento, chiedere a un altro Stato
membro di prendere in carico un
richiedente per ragioni umanitarie o legate
alla vita privata di quest'ultimo, fondate in
particolare su motivi familiari o culturali,
anche se lo Stato membro richiesto non è
competente in applicazione dei criteri
definiti agli articoli da 8 a 12 del presente
regolamento. Le persone interessate
debbono esprimere il loro consenso per
iscritto.
Or. fr
Motivazione
L'emendamento mira a precisare la nozione di "compassionate grounds" che figura nella
versione inglese. Oltrettutto il ricongiungimento familiare non è l'unica finalità perseguita
dalla clausole umanitarie del Capo IV.
PE423.712v02-00
IT
30/64
AM\779941IT.doc
Emendamento 74
Hubert Pirker
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d)
Testo della Commissione
Emendamento
d) riprendere in carico, alle condizioni di
cui agli articoli 23, 24 e 28, il richiedente
asilo la cui domanda è in corso d’esame e
che ha presentato domanda in un altro
Stato membro oppure si trova nel
territorio di un altro Stato membro senza
titolo di soggiorno.
soppresso
Or. de
Motivazione
La possibilità di presentare domanda in un secondo Stato membro dopo la conclusione
dell'esame di merito della domanda di asilo nel primo Stato membro, è in flagrante
contraddizione con il principio "one-chance-only".
Emendamento 75
Roselyne Lefrançois
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Lo Stato membro competente è tenuto,
in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1,
lettere da a) a d), a esaminare o portare a
termine l’esame della domanda di
protezione internazionale presentata dal
richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera
d). Qualora lo Stato membro competente
abbia interrotto l’esame di una domanda in
seguito al ritiro di quest’ultima da parte
del richiedente, esso annulla tale decisione
e porta a termine l’esame della domanda ai
sensi dell’articolo 2, lettera d).
2. Lo Stato membro competente è tenuto,
in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1,
lettere da a) a d), a esaminare o portare a
termine l’esame della domanda di
protezione internazionale presentata dal
richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera
d). Qualora lo Stato membro competente
abbia interrotto l’esame di una domanda,
esso annulla tale decisione e porta a
termine l’esame della domanda ai sensi
dell’articolo 2, lettera d).
Or. fr
AM\779941IT.doc
31/64
PE423.712v02-00
IT
Motivazione
L'applicazione di tale disposizione non dovrebbe limitarsi al solo caso del ritiro della
domanda da parte del richiedente, in quanto vi possono essere altre cause di interruzione del
suo esame.
Emendamento 76
Simon Busuttil
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Lo Stato membro competente è tenuto,
in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1,
lettere da a) a d), a esaminare o portare a
termine l’esame della domanda di
protezione internazionale presentata dal
richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera
d). Qualora lo Stato membro competente
abbia interrotto l’esame di una domanda in
seguito al ritiro di quest’ultima da parte del
richiedente, esso annulla tale decisione e
porta a termine l’esame della domanda ai
sensi dell’articolo 2, lettera d)..
2. Lo Stato membro competente è tenuto,
in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1,
lettere da a) a d), a esaminare o portare a
termine l’esame della domanda di
protezione internazionale presentata dal
richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera
d). Tuttavia, qualora lo Stato membro
competente abbia interrotto l’esame di una
domanda in seguito al ritiro di quest’ultima
da parte del richiedente, esso è tenuto ad
annullare tale decisione e a portare a
termine l’esame della domanda ai sensi
dell’articolo 2, lettera d) solo quando la
richiesta di presa o di ripresa in carico del
richiedente perviene allo Stato membro
destinatario della richiesta entro tre mesi
dalla decisione.
Or. en
Emendamento 77
Giusto Catania
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Lo Stato membro competente è tenuto,
in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1,
lettere da a) a d), a esaminare o portare a
termine l’esame della domanda di
2. Lo Stato membro competente è tenuto,
in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1,
lettere da a) a d), a esaminare o portare a
termine l’esame della domanda di
PE423.712v02-00
IT
32/64
AM\779941IT.doc
protezione internazionale presentata dal
richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera
d). Qualora lo Stato membro competente
abbia interrotto l’esame di una domanda in
seguito al ritiro di quest’ultima da parte
del richiedente, esso annulla tale decisione
e porta a termine l’esame della domanda ai
sensi dell’articolo 2, lettera d).
protezione internazionale presentata dal
richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera
d). Qualora lo Stato membro competente
abbia interrotto l’esame di una domanda,
esso annulla tale decisione e porta a
termine l’esame della domanda ai sensi
dell’articolo 2, lettera d).
Or. en
Emendamento 78
Hubert Pirker
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
(2) Lo Stato membro competente è tenuto,
in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1,
lettere da a) a d), a esaminare o portare a
termine l’esame della domanda di
protezione internazionale presentata dal
richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera
d). Qualora lo Stato membro competente
abbia interrotto l’esame di una domanda in
seguito al ritiro di quest’ultima da parte del
richiedente, esso annulla tale decisione e
porta a termine l’esame della domanda ai
sensi dell’articolo 2, lettera d).
(2) Lo Stato membro competente è tenuto,
nelle circostanze di cui al paragrafo 1,
lettere a) e b), a esaminare o portare a
termine l’esame della domanda di
protezione internazionale presentata dal
richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera
d). Qualora lo Stato membro competente
abbia interrotto l’esame di una domanda in
seguito al ritiro di quest’ultima da parte del
richiedente, esso annulla tale decisione e
porta a termine l’esame della domanda ai
sensi dell’articolo 2, lettera d).
Or. de
Motivazione
Modifica volta ad evitare abusi.
AM\779941IT.doc
33/64
PE423.712v02-00
IT
Emendamento 79
Hubert Pirker
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Tale obbligo viene meno qualora lo Stato
membro tenuto a portare a termine il
procedimento di determinazione dello
Stato membro competente possa stabilire
che il richiedente asilo ha lasciato nel
frattempo i territori degli Stati membri per
un periodo di almeno tre mesi o che un
altro Stato membro gli ha rilasciato un
titolo di soggiorno.
Tale obbligo viene meno qualora lo Stato
membro tenuto a portare a termine il
procedimento di determinazione dello
Stato membro competente possa, in
cooperazione con lo Stato membro in cui
il richiedente soggiorna, stabilire che il
richiedente asilo ha lasciato nel frattempo i
territori degli Stati membri per un periodo
di almeno tre mesi o che un altro Stato
membro gli ha rilasciato un titolo di
soggiorno.
Or. de
Motivazione
La nuova definizione dell'onere della prova vene respinta; è preferibile la cooperazione fra
Stati membri.
Emendamento 80
Nicolae Vlad Popa
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Nel caso di una domanda successiva di
protezione internazionale, la richiesta di
ripresa in carico dell’interessato è
presentata quanto prima e in ogni caso
entro due mesi dal ricevimento della
risposta pertinente EURODAC ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 5, del
regolamento (CE) n. […./…] [che istituisce
il sistema “EURODAC” per il confronto
delle impronte digitali per l’efficace
applicazione del regolamento Dublino].
2. Nel caso di una domanda successiva di
protezione internazionale, la richiesta di
ripresa in carico dell’interessato è
presentata quanto prima e in ogni caso
entro un mese dal ricevimento della
risposta pertinente EURODAC ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 5, del
regolamento (CE) n. […./…] [che istituisce
il sistema “EURODAC” per il confronto
delle impronte digitali per l’efficace
applicazione del regolamento Dublino].
PE423.712v02-00
IT
34/64
AM\779941IT.doc
Or. en
Motivazione
Una volta consultato il sistema EURODAC non v'è necessità di attendere a lungo per
presentare la richiesta di ripresa in carico dell'interessato.
Emendamento 81
Nicolae Vlad Popa
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
3. In assenza di domanda successiva di
protezione internazionale, ove lo Stato
membro richiedente decida di consultare il
sistema EURODAC ai sensi dell’articolo
13 del regolamento (CE) n. […./…] [che
istituisce il sistema “EURODAC” per il
confronto delle impronte digitali per
l’efficace applicazione del regolamento
Dublino], la richiesta di ripresa in carico
dell’interessato è presentata quanto prima e
in ogni caso entro due mesi dal
ricevimento della risposta pertinente
EURODAC ai sensi dell’articolo 13,
paragrafo 4, del richiamato regolamento.
3. In assenza di domanda successiva di
protezione internazionale, ove lo Stato
membro richiedente decida di consultare il
sistema EURODAC ai sensi dell’articolo
13 del regolamento (CE) n. […./…] [che
istituisce il sistema “EURODAC” per il
confronto delle impronte digitali per
l’efficace applicazione del regolamento
Dublino], la richiesta di ripresa in carico
dell’interessato è presentata quanto prima e
in ogni caso entro un mese dal ricevimento
della risposta pertinente EURODAC ai
sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del
richiamato regolamento.
Or. en
Motivazione
Una volta consultato il sistema EURODAC non v'è necessità di attendere a lungo per
presentare la richiesta di ripresa in carico dell'interessato.
AM\779941IT.doc
35/64
PE423.712v02-00
IT
Emendamento 82
Hubert Pirker
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
(1) Quando lo Stato membro richiesto
accetta di prendere o riprendere in carico il
richiedente asilo o altra persona di cui
all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d) , lo
Stato membro richiedente notifica
all’interessato la decisione di trasferirlo
verso lo Stato membro competente e, se del
caso, di non esaminare la sua domanda di
protezione internazionale. Tale notifica
viene effettuata per iscritto, in una lingua
che ragionevolmente si suppone
comprensibile all’interessato, entro
quindici giorni lavorativi dalla data di
ricevimento della risposta da parte dello
Stato membro richiesto.
(1) Quando lo Stato membro richiesto
accetta di prendere o riprendere in carico il
richiedente asilo o altra persona di cui
all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d) , lo
Stato membro richiedente notifica
all’interessato la decisione di trasferirlo
verso lo Stato membro competente e, se del
caso, di non esaminare la sua domanda di
protezione internazionale.
Or. de
Motivazione
L'indicazione di un termine complica la procedura ed è fonte di ritardi.
Emendamento 83
Giusto Catania
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Quando lo Stato membro richiesto
accetta di prendere o riprendere in carico il
richiedente asilo o altra persona di cui
all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d) , lo
Stato membro richiedente notifica
all’interessato la decisione di trasferirlo
verso lo Stato membro competente e, se del
caso, di non esaminare la sua domanda di
protezione internazionale. Tale notifica
1. Quando lo Stato membro richiesto
accetta di prendere o riprendere in carico il
richiedente asilo o altra persona di cui
all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d) , lo
Stato membro richiedente notifica
all’interessato la decisione di trasferirlo
verso lo Stato membro competente e, se del
caso, di non esaminare la sua domanda di
protezione internazionale. Tale notifica
PE423.712v02-00
IT
36/64
AM\779941IT.doc
viene effettuata per iscritto, in una lingua
che ragionevolmente si suppone
comprensibile all’interessato, entro
quindici giorni lavorativi dalla data di
ricevimento della risposta da parte dello
Stato membro richiesto.
viene effettuata per iscritto, in una lingua
compresa dall’interessato, entro quindici
giorni lavorativi dalla data di ricevimento
della risposta da parte dello Stato membro
richiesto.
Or. en
Emendamento 84
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Quando lo Stato membro richiesto
accetta di prendere o riprendere in carico il
richiedente asilo o altra persona di cui
all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d) , lo
Stato membro richiedente notifica
all’interessato la decisione di trasferirlo
verso lo Stato membro competente e, se del
caso, di non esaminare la sua domanda di
protezione internazionale. Tale notifica
viene effettuata per iscritto, in una lingua
che ragionevolmente si suppone
comprensibile all’interessato, entro
quindici giorni lavorativi dalla data di
ricevimento della risposta da parte dello
Stato membro richiesto.
1. Quando lo Stato membro richiesto
accetta di prendere o riprendere in carico il
richiedente asilo o altra persona di cui
all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d) , lo
Stato membro richiedente notifica
all’interessato la decisione di trasferirlo
verso lo Stato membro competente e, se del
caso, di non esaminare la sua domanda di
protezione internazionale. Tale notifica
viene effettuata per iscritto, in una lingua
che il richiedente comprende, entro
quindici giorni lavorativi dalla data di
ricevimento della risposta da parte dello
Stato membro richiesto.
Or. es
Motivazione
Si veda la motivazione dell'emendamento 49.
AM\779941IT.doc
37/64
PE423.712v02-00
IT
Emendamento 85
Roselyne Lefrançois
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Tale termine è di almeno quindici giorni
lavorativi a decorrere dalla data di
notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 1.
Or. fr
Motivazione
L'emendamento mira a precisare il "termine ragionevole". Un termine di quindici giorni
sembra essere il minimo necessario per lasciare all'interessato il tempo di informarsi sulle vie
di ricorso esistenti e di prendere una decisione.
Emendamento 86
Roselyne Lefrançois
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Nel caso di ricorso avverso la decisione
di trasferimento di cui all’articolo 25 o di
una revisione della medesima, l’autorità di
cui al paragrafo 1 decide d’ufficio, quanto
prima, e in ogni caso non oltre sette giorni
lavorativi dalla data di presentazione del
ricorso o della revisione, se l’interessato
possa rimanere sul territorio dello Stato
membro in questione in attesa dell’esito
del procedimento.
3. Nel caso di ricorso avverso la decisione
di trasferimento di cui all’articolo 25 o di
una revisione della medesima, l’autorità di
cui al paragrafo 1 decide, su richiesta della
persona interessata o, in mancanza di
questa, d’ufficio, se l’interessato possa
rimanere sul territorio dello Stato membro
in questione in attesa dell’esito del
procedimento.
La decisione è emessa quanto prima, e in
ogni caso non oltre sette giorni lavorativi
dalla data di presentazione del ricorso o
della revisione.
Or. fr
PE423.712v02-00
IT
38/64
AM\779941IT.doc
Motivazione
L'emendamento mira a chiarire il paragrafo, che potrebbe essere interpretato erroneamente,
specie nella versione francese.
Emendamento 87
Nicolae Vlad Popa
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Nel caso di ricorso avverso la decisione
di trasferimento di cui all’articolo 25 o di
una revisione della medesima, l’autorità di
cui al paragrafo 1 decide d’ufficio, quanto
prima, e in ogni caso non oltre sette giorni
lavorativi dalla data di presentazione del
ricorso o della revisione, se l’interessato
possa rimanere sul territorio dello Stato
membro in questione in attesa dell’esito del
procedimento.
3. Nel caso di ricorso avverso la decisione
di trasferimento di cui all’articolo 25 o di
una revisione della medesima, l’autorità di
cui al paragrafo 1 decide d’ufficio, quanto
prima, e in ogni caso non oltre tre giorni
lavorativi dalla data di presentazione del
ricorso o della revisione, se l’interessato
possa rimanere sul territorio dello Stato
membro in questione in attesa dell’esito del
procedimento.
Or. en
Emendamento 88
Hubert Pirker
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Il trasferimento non è eseguito prima
che sia emanata la decisione di cui al
paragrafo 3. La decisione di non
consentire all’interessato di rimanere sul
territorio dello Stato membro in questione
in attesa dell’esito del procedimento
dev’essere motivata.
soppresso
Or. de
AM\779941IT.doc
39/64
PE423.712v02-00
IT
Motivazione
Si sopprime la disposizione in quanto limita le possibilità di trasferimento.
Emendamento 89
Patrick Gaubert, Manfred Weber
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. Gli Stati membri assicurano l’accesso
dell’interessato all’assistenza e/o alla
rappresentanza legali nonché, se
necessario, all’assistenza linguistica.
5. Gli Stati membri assicurano l’accesso
dell’interessato all’assistenza e/o alla
rappresentanza legali nonché, se
necessario, all’assistenza linguistica, se il
procedimento ha sufficienti prospettive di
esito positivo.
Or. de
Motivazione
Deve essere possibile rifiutare l'assistenza a spese del contribuente quando è palese che il
procedimento non offre possibilità di successo, almeno nei casi in cui tale disposizione è
prevista nell'ordinamento nazionale e sia applicabile a tutti i cittadini e per tutti i rimedi
giudiziari.
Emendamento 90
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6
Testo della Commissione
Emendamento
6. Gli Stati membri procurano affinché
l’assistenza e/o la rappresentanza legali
siano concesse gratuitamente
all’interessato che non può assumersene i
costi.
PE423.712v02-00
IT
6. Gli Stati membri procurano affinché
l’assistenza e/o la rappresentanza legali
siano concesse gratuitamente
all’interessato che non può assumersene i
costi. In tali casi gli Stati membri possono
ricevere assistenza finanziaria
dall'Unione europea.
40/64
AM\779941IT.doc
Or. es
Motivazione
È opportuno applicare criteri basati sulla solidarietà e fornire assistenza finanziaria ai paesi
cui perviene un elevato numero di richieste di protezione internazionale, per consentir loro di
sostenere i costi delle richieste di assistenza legale gratuita.
Emendamento 91
Simon Busuttil
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6
Testo della Commissione
Emendamento
6. Laddove possibile, gli Stati membri
procurano affinché l’assistenza e/o la
rappresentanza legali siano concesse
gratuitamente all’interessato che non può
assumersene i costi.
6. Gli Stati membri procurano affinché
l’assistenza e/o la rappresentanza legali
siano concesse gratuitamente
all’interessato che non può assumersene i
costi.
Or. en
Emendamento 92
Simon Busuttil
Proposta di regolamento
Articolo 27
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 27
Trattenimento
soppresso
1. Gli Stati membri non trattengono una
persona per il solo motivo che si tratta di
un richiedente protezione internazionale,
conformemente alla direttiva 2005/85/CE
del Consiglio.
2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2,
della direttiva […/…/CE] [recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri], ove
necessario e sulla base di una valutazione
AM\779941IT.doc
41/64
PE423.712v02-00
IT
caso per caso, gli Stati membri possono
trattenere in un determinato luogo, salvo
se non siano applicabili efficacemente
altre misure meno coercitive, il
richiedente asilo o altra persona di cui
all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che
è oggetto di una decisione di
trasferimento verso lo Stato membro
competente, soltanto se sussiste un
significativo rischio di fuga.
3. Nel valutare l’applicazione di altre
misure meno coercitive ai fini del
paragrafo 2, gli Stati membri prendono in
considerazione misure alternative al
trattenimento come l’obbligo di
presentarsi periodicamente alle autorità,
la costituzione di una garanzia
finanziaria, l’obbligo di dimorare in un
determinato luogo o altre misure atte a
prevenire il rischio di fuga.
4. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2
è applicabile soltanto dal momento in cui
la decisione di trasferimento verso lo
Stato membro competente è stata
notificata all’interessato conformemente
all’articolo 25 e fino a quando
l’interessato non è trasferito verso lo Stato
membro competente.
5. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2
è disposto per il più breve tempo possibile.
Esso non supera il tempo
ragionevolmente necessario agli
adempimenti amministrativi previsti per
eseguire un trasferimento.
6. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2
è disposto dall’autorità giudiziaria. In casi
urgenti può essere disposto dall’autorità
amministrativa ma deve essere
confermato dall’autorità giudiziaria entro
72 ore dal suo inizio. Se l’autorità
giudiziaria giudica illegittimo il
trattenimento, l’interessato è rilasciato
immediatamente.
7. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2
è disposto per iscritto. Il provvedimento
PE423.712v02-00
IT
42/64
AM\779941IT.doc
precisa le motivazioni in fatto e in diritto,
in particolare le ragioni per cui si ritiene
che sussista un significativo rischio di
fuga dell’interessato, nonché la durata del
trattenimento. Le persone trattenute sono
immediatamente informate delle
motivazioni del provvedimento, della sua
durata e delle modalità di impugnazione
di diritto interno, in una lingua che
ragionevolmente si suppone a loro
comprensibile.
8. Nel caso di periodi di trattenimento
prolungati di una persona di cui al
paragrafo 2, il provvedimento è
riesaminato ad intervalli ragionevoli da
un’autorità giudiziaria su richiesta
dell’interessato o d’ufficio. Il
trattenimento non è mai prolungato
indebitamente.
9. Gli Stati membri garantiscono, nei casi
di trattenimento di cui al paragrafo 2,
l’accesso all’assistenza e/o alla
rappresentanza legali, che sono concesse
gratuitamente al richiedente asilo che non
può assumersene i costi. Le modalità di
accesso all’assistenza e/o alla
rappresentanza legali in siffatti casi sono
stabilite dal diritto nazionale.
10. I minori possono essere trattenuti
soltanto nel loro prevalente interesse,
come prescrive l’articolo 7, e previo esame
individuale della loro situazione
conformemente all’articolo 11, paragrafo
5 della direttiva […/…/CE] [recante
norme minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri].
11. I minori non accompagnati in nessun
caso possono essere trattenuti.
12. Gli Stati membri provvedono affinché
le condizioni di accoglienza disposte per i
richiedenti asilo trattenuti ai sensi del
presente articolo siano pari a quelle
previste, in particolare, agli articoli 10 e
11 della direttiva […/…/CE] [recante
norme minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri].
AM\779941IT.doc
43/64
PE423.712v02-00
IT
Or. en
Emendamento 93
Giusto Catania
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Gli Stati membri non trattengono una
persona per il solo motivo che si tratta di
un richiedente protezione internazionale,
conformemente alla direttiva 2005/85/CE
del Consiglio.
1. Gli Stati membri non trattengono i
richiedenti protezione internazionale.
Or. en
Emendamento 94
Hubert Pirker
Proposta di regolamento
Articolo 27
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 27
Trattenimento
soppresso
(1) Gli Stati membri non trattengono una
persona per il solo motivo che si tratta di
un richiedente protezione internazionale,
conformemente alla direttiva 2005/85/CE
del Consiglio.
(2) Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2,
della direttiva […/…/CE] [recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri], ove
necessario e sulla base di una valutazione
caso per caso, gli Stati membri possono
trattenere in un determinato luogo, salvo
se non siano applicabili efficacemente
altre misure meno coercitive, il
richiedente asilo o altra persona di cui
PE423.712v02-00
IT
44/64
AM\779941IT.doc
all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che
è oggetto di una decisione di
trasferimento verso lo Stato membro
competente, soltanto se sussiste un
significativo rischio di fuga.
(3) Nel valutare l’applicazione di altre
misure meno coercitive ai fini del
paragrafo 2, gli Stati membri prendono in
considerazione misure alternative al
trattenimento come l’obbligo di
presentarsi periodicamente alle autorità,
la costituzione di una garanzia
finanziaria, l’obbligo di dimorare in un
determinato luogo o altre misure atte a
prevenire il rischio di fuga.
(4) Il trattenimento ai sensi del paragrafo
2 è applicabile soltanto dal momento in
cui la decisione di trasferimento verso lo
Stato membro competente è stata
notificata all’interessato conformemente
all’articolo 25 e fino a quando
l’interessato non è trasferito verso lo Stato
membro competente.
(5) Il trattenimento ai sensi del paragrafo
2 è disposto per il più breve tempo
possibile. Esso non supera il tempo
ragionevolmente necessario agli
adempimenti amministrativi previsti per
eseguire un trasferimento.
(6) Il trattenimento ai sensi del paragrafo
2 è disposto dall’autorità giudiziaria. In
casi urgenti può essere disposto
dall’autorità amministrativa ma deve
essere confermato dall’autorità
giudiziaria entro 72 ore dal suo inizio. Se
l’autorità giudiziaria giudica illegittimo il
trattenimento, l’interessato è rilasciato
immediatamente.
(7) Il trattenimento ai sensi del paragrafo
2 è disposto per iscritto. Il provvedimento
precisa le motivazioni in fatto e in diritto,
in particolare le ragioni per cui si ritiene
che sussista un significativo rischio di
fuga dell’interessato, nonché la durata del
trattenimento.
Le persone trattenute sono
AM\779941IT.doc
45/64
PE423.712v02-00
IT
immediatamente informate delle
motivazioni del provvedimento, della sua
durata e delle modalità di impugnazione
di diritto interno, in una lingua che
ragionevolmente si suppone a loro
comprensibile.
(8) Nel caso di periodi di trattenimento
prolungati di una persona di cui al
paragrafo 2, il provvedimento è
riesaminato ad intervalli ragionevoli da
un’autorità giudiziaria su richiesta
dell’interessato o d’ufficio. Il
trattenimento non è mai prolungato
indebitamente.
(9) Gli Stati membri garantiscono, nei
casi di trattenimento di cui al paragrafo 2,
l’accesso all’assistenza e/o alla
rappresentanza legali, che sono concesse
gratuitamente al richiedente asilo che non
può assumersene i costi.
Le modalità di accesso all’assistenza e/o
alla rappresentanza legali in siffatti casi
sono stabilite dal diritto nazionale.
(10) I minori possono essere trattenuti
soltanto nel loro prevalente interesse,
come prescrive l’articolo 7, e previo esame
individuale della loro situazione
conformemente all’articolo 11, paragrafo
5 della direttiva […/…/CE] [recante
norme minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri].
(11) I minori non accompagnati in nessun
caso possono essere trattenuti.
(12) Gli Stati membri provvedono affinché
le condizioni di accoglienza disposte per i
richiedenti asilo trattenuti ai sensi del
presente articolo siano pari a quelle
previste, in particolare, agli articoli 10 e
11 della direttiva […/…/CE] [recante
norme minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri].
Or. de
PE423.712v02-00
IT
46/64
AM\779941IT.doc
Motivazione
Le possibilità di trattenimento non vanno limitate. Il provvedimento deve poter essere
adottato anche ad inizio procedura al fine di determinare le responsabilità.
Emendamento 95
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2,
della direttiva […/…/CE] [recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri], ove
necessario e sulla base di una valutazione
caso per caso, gli Stati membri possono
trattenere in un determinato luogo, salvo
se non siano applicabili efficacemente altre
misure meno coercitive, il richiedente asilo
o altra persona di cui all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una
decisione di trasferimento verso lo Stato
membro competente, soltanto se sussiste
un significativo rischio di fuga.
2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2,
della direttiva […/…/CE] [recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri], ove
necessario e sulla base di una valutazione
caso per caso, gli Stati membri possono
trattenere in una struttura amministrativa
non detentiva, salvo se non siano
applicabili efficacemente altre misure
meno coercitive, il richiedente asilo o altra
persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1,
lettera d), che è oggetto di una decisione di
trasferimento verso lo Stato membro
competente, soltanto se sussiste un
significativo rischio di fuga.
Or. es
Motivazione
Si veda la motivazione dell'emendamento 31.
Emendamento 96
Roselyne Lefrançois
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2,
della direttiva […/…/CE] [recante norme
minime relative all’accoglienza dei
AM\779941IT.doc
2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2,
della direttiva […/…/CE] [recante norme
minime relative all’accoglienza dei
47/64
PE423.712v02-00
IT
richiedenti asilo negli Stati membri], ove
necessario e sulla base di una valutazione
caso per caso, gli Stati membri possono
trattenere in un determinato luogo, salvo se
non siano applicabili efficacemente altre
misure meno coercitive, il richiedente asilo
o altra persona di cui all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una
decisione di trasferimento verso lo Stato
membro competente, soltanto se sussiste
un significativo rischio di fuga.
richiedenti asilo negli Stati membri], ove
necessario e sulla base di una valutazione
caso per caso, gli Stati membri possono
trattenere in un determinato luogo, salvo se
non siano applicabili efficacemente altre
misure meno coercitive, il richiedente asilo
o altra persona di cui all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una
decisione di trasferimento verso lo Stato
membro competente, soltanto se sussiste
un grave rischio di fuga.
Or. fr
Motivazione
La nozione di "rischio grave" sembra più consona da punto di vista giuridico.
Emendamento 97
Giusto Catania
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2,
della direttiva […/…/CE] [recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri], ove
necessario e sulla base di una valutazione
caso per caso, gli Stati membri possono
trattenere in un determinato luogo, salvo
se non siano applicabili efficacemente
altre misure meno coercitive, il richiedente
asilo o altra persona di cui all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una
decisione di trasferimento verso lo Stato
membro competente, soltanto se sussiste
un significativo rischio di fuga.
2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2,
della direttiva […/…/CE] [recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri], ove
necessario e sulla base di una valutazione
caso per caso, gli Stati membri possono
trattenere il richiedente asilo o altra
persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1,
lettera d), che è oggetto di una decisione di
trasferimento verso lo Stato membro
competente, in una struttura non
detentiva solo se non sono risultate
efficaci altre misure meno coercitive e
soltanto se sussiste un significativo rischio
di fuga.
Or. it
PE423.712v02-00
IT
48/64
AM\779941IT.doc
Emendamento 98
Jean Lambert
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2,
della direttiva […/…/CE] [recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri], ove
necessario e sulla base di una valutazione
caso per caso, gli Stati membri possono
trattenere in un determinato luogo, salvo se
non siano applicabili efficacemente altre
misure meno coercitive, il richiedente asilo
o altra persona di cui all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una
decisione di trasferimento verso lo Stato
membro competente, soltanto se sussiste
un significativo rischio di fuga.
2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2,
della direttiva […/…/CE] [recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri], ove
necessario, sulla base di una valutazione
caso per caso e se altre misure meno
coercitive non abbiano dato risultati
altrettanto efficaci, gli Stati membri
possono trattenere in un determinato luogo
il richiedente asilo o altra persona di cui
all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che è
oggetto di una decisione di trasferimento
verso lo Stato membro competente,
soltanto se sussiste un significativo rischio
di fuga.
Or. fr
Emendamento 99
Giusto Catania
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è
disposto per il più breve tempo possibile.
Esso non supera il tempo ragionevolmente
necessario agli adempimenti amministrativi
previsti per eseguire un trasferimento.
5. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è
disposto per il più breve tempo possibile.
Esso non supera il tempo ragionevolmente
necessario agli adempimenti amministrativi
previsti per eseguire un trasferimento e
comunque non supera mai le 72 ore.
Or. it
AM\779941IT.doc
49/64
PE423.712v02-00
IT
Emendamento 100
Giusto Catania
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6
Testo della Commissione
Emendamento
6. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è
disposto dall’autorità giudiziaria. In casi
urgenti può essere disposto dall’autorità
amministrativa ma deve essere
confermato dall’autorità giudiziaria entro
72 ore dal suo inizio. Se l’autorità
giudiziaria giudica illegittimo il
trattenimento, l’interessato è rilasciato
immediatamente.
6. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è
disposto dall’autorità giudiziaria.
Or. it
Emendamento 101
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Le persone trattenute sono
immediatamente informate delle
motivazioni del provvedimento, della sua
durata e delle modalità di impugnazione di
diritto interno, in una lingua che
ragionevolmente si suppone a loro
comprensibile.
Le persone trattenute sono
immediatamente informate delle
motivazioni del provvedimento, della sua
durata e delle modalità di impugnazione di
diritto interno, in una lingua che essi
comprendono.
Or. es
Motivazione
Si veda la motivazione dell'emendamento 49.
PE423.712v02-00
IT
50/64
AM\779941IT.doc
Emendamento 102
Giusto Catania
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Le persone trattenute sono
immediatamente informate delle
motivazioni del provvedimento, della sua
durata e delle modalità di impugnazione di
diritto interno, in una lingua che
ragionevolmente si suppone a loro
comprensibile.
Le persone trattenute sono
immediatamente informate delle
motivazioni del provvedimento, della sua
durata e delle modalità di impugnazione di
diritto interno, in una lingua a loro
comprensibile.
Or. en
Emendamento 103
Giusto Catania
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 8
Testo della Commissione
Emendamento
8. Nel caso di periodi di trattenimento
prolungati di una persona di cui al
paragrafo 2, il provvedimento è
riesaminato ad intervalli ragionevoli da
un’autorità giudiziaria su richiesta
dell’interessato o d’ufficio. Il trattenimento
non è mai prolungato indebitamente.
8. Nel caso del trattenimento di una
persona di cui al paragrafo 2, il
provvedimento è riesaminato d'ufficio ad
intervalli ragionevoli da un’autorità
giudiziaria e, su richiesta dell’interessato,
in caso di mutate circostanze o di
disponibilità di nuove informazioni che
inducano a riconsiderare i motivi del
provvedimento. Il trattenimento non è mai
prolungato indebitamente.
Or. en
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IT
Emendamento 104
Roselyne Lefrançois
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 8
Testo della Commissione
Emendamento
8. Nel caso di periodi di trattenimento
prolungati di una persona di cui al
paragrafo 2, il provvedimento è
riesaminato ad intervalli ragionevoli da
un’autorità giudiziaria su richiesta
dell’interessato o d’ufficio. Il
trattenimento non è mai prolungato
indebitamente. Il trattenimento non è mai
prolungato indebitamente.
8. Nel caso di periodi di trattenimento
prolungati di una persona di cui al
paragrafo 2, il provvedimento è
riesaminato d'ufficio ad intervalli
ragionevoli da un’autorità giudiziaria e, su
richiesta del richiedente asilo interessato,
in caso di mutate circostanze o di
disponibilità di nuove informazioni che
inducano a riconsiderare i motivi del
provvedimento. In mancanza di tale
richiesta, il provvedimento è riesaminato
d'ufficio. Il trattenimento non è mai
prolungato indebitamente.
Or. en
Motivazione
Scopo dell'emendamento è di chiarire il diritto del richiedente asilo di presentare istanza di
revisione del provvedimento in caso di mutate circostanze. Le legittimità e la necessità della
decisione di trattenimento vanno comunque riesaminate periodicamente dall'autorità
giudiziaria.
Emendamento 105
Jeanine Hennis-Plasschaert
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 10
Testo della Commissione
Emendamento
10. I minori possono essere trattenuti
soltanto nel loro prevalente interesse, come
prescrive l’articolo 7, e previo esame
individuale della loro situazione
conformemente all’articolo 11, paragrafo 5
della direttiva […/…/CE] [recante norme
10. I minori possono essere trattenuti
soltanto nel loro prevalente interesse, come
prescrive l’articolo 6, paragrafo 3, e
previo esame individuale della loro
situazione conformemente all’articolo 11,
paragrafo 5 della direttiva […/…/CE]
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minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri].
[recante norme minime relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli
Stati membri].
Or. en
Motivazione
Gli interessi del minore sono tutelati soprattutto dall'articolo 6, paragrafo 3 e non
dall'articolo 7.
Emendamento 106
Nicolae Vlad Popa
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
c bis) informazioni relative a possibili
rischi per la sicurezza pubblica;
Or. en
Motivazione
Nel processo di scambio di informazioni utili prima del trasferimento, le competenti autorità
vanno informate in merito a possibili rischi per la sicurezza pubblica.
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Emendamento 107
Patrick Gaubert, Manfred Weber
Proposta di regolamento
Sezione VII – Articolo 31
Testo della Commissione
Emendamento
Sezione VII: Sospensione temporanea del
trasferimento
soppresso
Articolo 31
(1) Ove uno Stato membro si trovi in
situazioni di particolare urgenza, tali da
comportare pressioni eccezionali sulle sue
capacità di accoglienza, sul suo regime di
asilo o sulle sue infrastrutture, e il
trasferimento di richiedenti protezione
internazionale in applicazione del
presente regolamento rischi di aggravare
tale onere, lo Stato membro può chiedere
la sospensione del trasferimento.
La richiesta è rivolta alla Commissione,
La richiesta è rivolta alla Commissione, è
motivata e comprende, in particolare:
a) una descrizione dettagliata della
situazione di particolare urgenza
comportante pressioni eccezionali sulle
capacità di accoglienza, sul regime di
asilo o sulle infrastrutture dello Stato
membro richiedente, con le pertinenti
statistiche e altre prove;
b) una previsione motivata dei possibili
sviluppi della situazione nel breve
periodo;
c) una spiegazione motivata dell’ulteriore
onere che il trasferimento di richiedenti
protezione internazionale in applicazione
del presente regolamento potrebbe
comportare per le capacità di accoglienza,
il sistema di asilo o le infrastrutture dello
Stato membro interessato, con le
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pertinenti statistiche e altre prove.
(2) La Commissione, qualora ritenga che
a motivo della situazione in cui versa uno
Stato membro il livello di tutela dei
richiedenti protezione internazionale
rischi di non essere conforme alla
legislazione comunitaria, in particolare
alla direttiva […/…/CE], recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri, e alla
direttiva 2005/85/CE, può decidere la
sospensione di tutti i trasferimenti in
applicazione del presente regolamento
verso lo Stato membro interessato,
secondo la procedura di cui al paragrafo
4.
(3) Lo Stato membro che tema che, a
motivo della situazione in cui versa un
altro Stato membro, il livello di tutela dei
richiedenti protezione internazionale
rischi di non essere conforme alla
legislazione comunitaria, in particolare
alla direttiva […/…/CE], recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri, e alla
direttiva 2005/85/CE, può chiedere la
sospensione di tutti i trasferimenti di
richiedenti in applicazione del presente
regolamento verso lo Stato membro
interessato.
La richiesta è rivolta alla Commissione,
La richiesta è rivolta alla Commissione, è
motivata e comprende, in particolare,
informazioni dettagliate sulla situazione
nello Stato membro interessato da cui si
evinca il rischio di non conformità con la
legislazione comunitaria, in particolare
con la direttiva […/…/CE], recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri, e con
la direttiva 2005/85/CE.
(4) Sulla base di una richiesta ai sensi dei
paragrafi 1 o 3 o di sua iniziativa ai sensi
del paragrafo 2, la Commissione può
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decidere la sospensione di tutti i
trasferimenti di richiedenti in
applicazione del presente regolamento
verso lo Stato membro interessato. Tale
decisione è adottata quanto prima e al più
tardi un mese dopo il ricevimento della
richiesta. La decisione di sospendere i
trasferimenti è motivata e comprende, in
particolare:
a) l’esame di tutte le circostanze attinenti
alla situazione dello Stato membro verso il
quale potrebbero essere sospesi i
trasferimenti;
b) l’esame della potenziale incidenza della
sospensione dei trasferimenti sugli altri
Stati membri;
c) la data prevista per la sospensione
effettiva dei trasferimenti;
d) eventuali condizioni particolari legate
alla sospensione.
(5) La Commissione notifica al Consiglio
e agli Stati membri la decisione di
sospendere tutti i trasferimenti di
richiedenti in applicazione del presente
regolamento verso lo Stato membro
interessato. Qualsiasi Stato membro può
deferire al Consiglio la decisione della
Commissione entro un mese dal
ricevimento della notifica. Il Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata,
può prendere una decisione diversa entro
un mese dalla data del deferimento.
(6) In seguito alla decisione della
Commissione di sospendere i
trasferimenti verso uno Stato membro, gli
altri Stati membri in cui si trovano i
richiedenti i cui trasferimenti sono stati
sospesi sono competenti per l’esame delle
domande di protezione internazionale a
quelli relative.
La decisione di sospendere i trasferimenti
verso uno Stato membro tiene debito
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conto dell’esigenza di garantire la
protezione dei minori e l’unità familiare.
(7) La decisione di sospendere i
trasferimenti verso uno Stato membro a
norma del paragrafo 1 giustifica la
concessione di assistenza per misure
d’urgenza di cui all’articolo 5 della
decisione n. 573/2007/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, in seguito a una
domanda di assistenza da parte di tale
Stato membro.
(8) I trasferimenti possono essere sospesi
per un massimo di sei mesi. Qualora i
motivi della sospensione persistano allo
scadere dei sei mesi, la Commissione può,
in base alla richiesta dello Stato membro
interessato ai sensi del paragrafo 1 o di
sua iniziativa, deciderne la proroga per
ulteriori sei mesi. Si applica il paragrafo
5.
(9) Nessuna disposizione del presente
articolo dev’essere interpretata in modo
da consentire agli Stati membri di
derogare all’obbligo generale di adottare
tutti i provvedimenti, generali o
particolari, atti a garantire l’adempimento
degli obblighi derivanti dalla legislazione
comunitaria in materia di asilo, in
particolare dal presente regolamento,
dalla direttiva […/…/CE], recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri, e
dalla direttiva 2005/85/CE.
Or. de
Motivazione
L'appartenenza all'UE apporta agli Stati membri vantaggi e svantaggi, che non possono
sempre essere controbilanciati. Il meccanismo previsto all'articolo 31 comporta il rischio che
gli Stati membri siano premiati per l'inadeguata attuazione del diritto UE e l'insufficiente
messa a disposizione di risorse per assolvere i propri obblighi. È possibile reagire a
situazioni di emergenza anche caso per caso. La sospensione ufficiale dei trasferimenti non
serve. Gli Stati membri in grave difficoltà possono essere assistiti con altri mezzi.
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Emendamento 108
Hubert Pirker
Proposta di regolamento
Sezione VII – Articolo 31
Testo della Commissione
Emendamento
Sezione VII: Sospensione temporanea del
trasferimento
soppresso
Articolo 31
(1) Ove uno Stato membro si trovi in
situazioni di particolare urgenza, tali da
comportare pressioni eccezionali sulle sue
capacità di accoglienza, sul suo regime di
asilo o sulle sue infrastrutture, e il
trasferimento di richiedenti protezione
internazionale in applicazione del
presente regolamento rischi di aggravare
tale onere, lo Stato membro può chiedere
la sospensione del trasferimento.
La richiesta è rivolta alla Commissione,
La richiesta è rivolta alla Commissione, è
motivata e comprende, in particolare:
a) una descrizione dettagliata della
situazione di particolare urgenza
comportante pressioni eccezionali sulle
capacità di accoglienza, sul regime di
asilo o sulle infrastrutture dello Stato
membro richiedente, con le pertinenti
statistiche e altre prove;
b) una previsione motivata dei possibili
sviluppi della situazione nel breve
periodo;
c) una spiegazione motivata dell’ulteriore
onere che il trasferimento di richiedenti
protezione internazionale in applicazione
del presente regolamento potrebbe
comportare per le capacità di accoglienza,
il sistema di asilo o le infrastrutture dello
Stato membro interessato, con le
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pertinenti statistiche e altre prove.
(2) La Commissione, qualora ritenga che
a motivo della situazione in cui versa uno
Stato membro il livello di tutela dei
richiedenti protezione internazionale
rischi di non essere conforme alla
legislazione comunitaria, in particolare
alla direttiva […/…/CE], recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri, e alla
direttiva 2005/85/CE, può decidere la
sospensione di tutti i trasferimenti in
applicazione del presente regolamento
verso lo Stato membro interessato,
secondo la procedura di cui al paragrafo
4.
(3) Lo Stato membro che tema che, a
motivo della situazione in cui versa un
altro Stato membro, il livello di tutela dei
richiedenti protezione internazionale
rischi di non essere conforme alla
legislazione comunitaria, in particolare
alla direttiva […/…/CE], recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri, e alla
direttiva 2005/85/CE, può chiedere la
sospensione di tutti i trasferimenti di
richiedenti in applicazione del presente
regolamento verso lo Stato membro
interessato.
La richiesta è rivolta alla Commissione,
La richiesta è rivolta alla Commissione, è
motivata e comprende, in particolare,
informazioni dettagliate sulla situazione
nello Stato membro interessato da cui si
evinca il rischio di non conformità con la
legislazione comunitaria, in particolare
con la direttiva […/…/CE], recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri, e con
la direttiva 2005/85/CE.
(4) Sulla base di una richiesta ai sensi dei
paragrafi 1 o 3 o di sua iniziativa ai sensi
del paragrafo 2, la Commissione può
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decidere la sospensione di tutti i
trasferimenti di richiedenti in
applicazione del presente regolamento
verso lo Stato membro interessato. Tale
decisione è adottata quanto prima e al più
tardi un mese dopo il ricevimento della
richiesta. La decisione di sospendere i
trasferimenti è motivata e comprende, in
particolare:
a) l’esame di tutte le circostanze attinenti
alla situazione dello Stato membro verso il
quale potrebbero essere sospesi i
trasferimenti;
b) l’esame della potenziale incidenza della
sospensione dei trasferimenti sugli altri
Stati membri;
c) la data prevista per la sospensione
effettiva dei trasferimenti;
d) eventuali condizioni particolari legate
alla sospensione.
(5) La Commissione notifica al Consiglio
e agli Stati membri la decisione di
sospendere tutti i trasferimenti di
richiedenti in applicazione del presente
regolamento verso lo Stato membro
interessato. Qualsiasi Stato membro può
deferire al Consiglio la decisione della
Commissione entro un mese dal
ricevimento della notifica. Il Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata,
può prendere una decisione diversa entro
un mese dalla data del deferimento.
(6) In seguito alla decisione della
Commissione di sospendere i
trasferimenti verso uno Stato membro, gli
altri Stati membri in cui si trovano i
richiedenti i cui trasferimenti sono stati
sospesi sono competenti per l’esame delle
domande di protezione internazionale a
quelli relative.
La decisione di sospendere i trasferimenti
verso uno Stato membro tiene debito
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conto dell’esigenza di garantire la
protezione dei minori e l’unità familiare.
(7) La decisione di sospendere i
trasferimenti verso uno Stato membro a
norma del paragrafo 1 giustifica la
concessione di assistenza per misure
d’urgenza di cui all’articolo 5 della
decisione n. 573/2007/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, in seguito a una
domanda di assistenza da parte di tale
Stato membro.
(8) I trasferimenti possono essere sospesi
per un massimo di sei mesi. Qualora i
motivi della sospensione persistano allo
scadere dei sei mesi, la Commissione può,
in base alla richiesta dello Stato membro
interessato ai sensi del paragrafo 1 o di
sua iniziativa, deciderne la proroga per
ulteriori sei mesi. Si applica il paragrafo
5.
(9) Nessuna disposizione del presente
articolo dev’essere interpretata in modo
da consentire agli Stati membri di
derogare all’obbligo generale di adottare
tutti i provvedimenti, generali o
particolari, atti a garantire l’adempimento
degli obblighi derivanti dalla legislazione
comunitaria in materia di asilo, in
particolare dal presente regolamento,
dalla direttiva […/…/CE], recante norme
minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri, e
dalla direttiva 2005/85/CE.
Or. de
Motivazione
Il regolamento "Dublino" non è uno strumento di "burden sharing"; ogni Stato membro deve
essere classificato come sicuro.
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Emendamento 109
Jean Lambert
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
d bis) indicazioni in merito alle misure, ai
parametri e ai tempi da definire per
valutare i progressi verso la risoluzione
delle situazioni identificate a norma della
lettera a) del presente paragrafo.
Or. en
Emendamento 110
Giusto Catania
Proposta di regolamento
Articolo 31 - paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
7 bis. Lo Stato membro di cui ai paragrafi
2 e 3 adotta interventi efficaci e tempestivi
per rimediare alla situazione che ha
portato alla sospensione temporanea dei
trasferimenti.
Or. en
Emendamento 111
Simon Busuttil
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
9 bis. Stante il fatto che l'applicazione dei
criteri per determinare lo Stato
competente per una richiesta di protezione
internazionale a norma del presente
regolamento ha come conseguenza che
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alcuni Stati membri sono tenuti ad
assumersi responsabilità per un numero
straordinariamente elevato di richiedenti
e per lunghi periodi, su proposta della
Commissione presentata al Parlamento
europeo e al Consiglio e deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo
251 del trattato CE, vengono adottati
strumenti vincolanti per tutti gli Stati
membri, finalizzati a sostenere
efficacemente gli Stati membri i cui
sistemi nazionali siano sottoposti a
pressioni specifiche e sproporzionate
imputabili, in particolare, alle loro
caratteristiche geografiche o
demografiche. Tali strumenti entrano in
vigore entro il 31 dicembre 2011 e in ogni
caso prevedono:
Or. en
Emendamento 112
Jean Lambert
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Inoltre, e sempre che ciò sia necessario
ai fini dell’esame della domanda di
protezione internazionale, lo Stato membro
competente può chiedere a un altro Stato
membro di comunicargli le ragioni
invocate dal richiedente asilo a sostegno
della sua domanda e le ragioni
dell’eventuale decisione adottata nei suoi
confronti. Lo Stato membro richiesto può
rifiutare di dare seguito alla richiesta se la
comunicazione delle informazioni può
ledere gli interessi fondamentali dello Stato
membro o la protezione delle libertà e dei
diritti fondamentali della persona
interessata o di terzi. In ogni caso, la
comunicazione di dette informazioni è
subordinata al consenso scritto del
3. Inoltre, e sempre che ciò sia necessario
ai fini dell’esame della domanda di
protezione internazionale, lo Stato membro
competente può chiedere a un altro Stato
membro di comunicargli le ragioni
invocate dal richiedente asilo a sostegno
della sua domanda e le ragioni
dell’eventuale decisione adottata nei suoi
confronti. Lo Stato membro richiesto può
rifiutare di dare seguito alla richiesta se la
comunicazione delle informazioni può
ledere gli interessi fondamentali dello Stato
membro o la protezione delle libertà e dei
diritti fondamentali della persona
interessata o di terzi. In ogni caso, la
comunicazione di dette informazioni è
subordinata al consenso scritto del
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richiedente protezione internazionale,
ottenuto dallo Stato membro richiesto. In
tal caso, il richiedente deve conoscere le
informazioni alla cui comunicazione
acconsente.
richiedente protezione internazionale,
ottenuto dallo Stato membro richiesto. In
tal caso, prima di dare il suo consenso, il
richiedente deve ricevere le informazioni
per iscritto in una lingua a lui
comprensibile e, se lo desidera, in
presenza del suo rappresentante legale.
Or. en
Emendamento 113
Jean Lambert
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 9 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
9. Il richiedente asilo ha il diritto, dietro
richiesta, di conoscere i dati trattati che lo
riguardano.
9. Lo Stato membro fornisce per iscritto al
richiedente interessato, in una lingua a
lui comprensibile, tutti i dati trattati.
Or. en
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