PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 2008/0243(COD) 3.4.2009 EMENDAMENTI 29 - 113 Progetto di relazione Jeanine Hennis-Plasschaert (PE420.177v01-00) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) Proposta di regolamento (COM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD)) AM\779941IT.doc IT PE423.712v02-00 IT AM_Com_LegReport PE423.712v02-00 IT 2/64 AM\779941IT.doc Emendamento 29 Hubert Pirker Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (5 bis) Nel contesto della progressiva istituzione di un sistema comune europeo di asilo che dovrebbe portare, a lungo termine, all'instaurazione di una procedura comune e a uno status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto l'asilo, è opportuno, nella presente fase, pur apportandovi i necessari miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza, ribadire i principi che ispirano la Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in appresso "convenzione di Dublino"), la cui attuazione ha stimolato il processo di armonizzazione delle politiche in materia di asilo. Or. de Motivazione Senza l'emendamento il testo si discosterebbe dal principio "one chance only" (un solo esame della domanda di asilo nell'UE), che è uno dei cardini del sistema di Dublino. AM\779941IT.doc 3/64 PE423.712v02-00 IT Emendamento 30 Agustín Díaz de Mera García Consuegra Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (6 bis) I servizi degli Stati membri competenti per l'asilo devono ricevere un'assistenza concreta per poter ottemperare alle esigenze operative quotidiane. In tale ambito un ruolo fondamentale spetterà al futuro Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Or. es Motivazione Occorre rafforzare la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri per uniformare le varie prassi nazionali. L'Ufficio assisterà gli Stati membri nell'applicazione di una politica di asilo più equa e coerente, ad esempio definendo le buone prassi, organizzando corsi di formazione o coordinando team di supporto di esperti nazionali di cui gli Stati membri possano avvalersi in caso di afflusso massiccio di richiedenti asilo nel loro territorio. Emendamento 31 Agustín Díaz de Mera García Consuegra Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (17 bis) Ai fini del presente regolamento il termine "trattenimento" non ha alcuna connotazione penale o punitiva, ma si limita ad indicare un provvedimento puramente amministrativo e a carattere temporaneo. Or. es Motivazione Come più volte ripetuto, occorre distinguere fra procedura di "trattenimento", cui i PE423.712v02-00 IT 4/64 AM\779941IT.doc richiedenti asilo potranno andare soggetti per evitare il rischio che si diano alla latitanza, e detenzione vera e propria. La persona che chiede la protezione internazionale non dovrebbe mai essere trattata come un criminale. Emendamento 32 Agustín Díaz de Mera García Consuegra Proposta di regolamento Considerando 18 Testo della Commissione Emendamento (18) Il trattenimento dei richiedenti asilo deve rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. In particolare, il trattenimento deve essere conforme all’articolo 31 della convenzione di Ginevra e deve applicarsi nelle circostanze eccezionali chiaramente definite, e con le garanzie previste, dalla direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. Inoltre, il trattenimento ai fini del trasferimento verso lo Stato membro competente dev’essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità per quanto riguarda i mezzi e le finalità del provvedimento. (18) Il trattenimento dei richiedenti asilo deve rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. In particolare, il trattenimento deve essere conforme all’articolo 31 della convenzione di Ginevra e deve applicarsi in centri amministrativi di trattenimento, distinti dai penitenziari, nelle circostanze eccezionali chiaramente definite, e con le garanzie previste, dalla direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. Inoltre, il trattenimento ai fini del trasferimento verso lo Stato membro competente dev’essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità per quanto riguarda i mezzi e le finalità del provvedimento. Or. es Motivazione Si veda la motivazione dell'emendamento 31. AM\779941IT.doc 5/64 PE423.712v02-00 IT Emendamento 33 Patrick Gaubert, Manfred Weber Proposta di regolamento Considerando 21 Testo della Commissione Emendamento (21) L’applicazione del presente regolamento può, in alcune circostanze, creare oneri aggiuntivi a carico di Stati membri che si trovano in situazioni di particolare urgenza, tali da comportare pressioni eccezionali sulle loro capacità di accoglienza, sui loro sistemi di asilo o sulle loro infrastrutture. È pertanto necessario stabilire una procedura efficace per consentire, in siffatti casi, la sospensione temporanea dei trasferimenti verso lo Stato membro interessato e fornire assistenza finanziaria, nell’ambito degli strumenti finanziari dell’UE esistenti. La sospensione temporanea dei trasferimenti secondo Dublino può così contribuire a creare maggiore solidarietà per gli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono particolari pressioni a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica. soppresso Or. de Motivazione L'appartenenza all'UE apporta agli Stati membri vantaggi e svantaggi, che non possono sempre essere controbilanciati. Il meccanismo previsto all'articolo 31 comporta il rischio che gli Stati membri siano premiati per l'inadeguata attuazione del diritto UE e l'insufficiente messa a disposizione di risorse per assolvere i propri obblighi. È possibile reagire a situazioni di emergenza anche caso per caso. La sospensione ufficiale dei trasferimenti non serve. Gli Stati membri in grave difficoltà possono essere assistiti con altri mezzi. PE423.712v02-00 IT 6/64 AM\779941IT.doc Emendamento 34 Patrick Gaubert, Manfred Weber Proposta di regolamento Considerando 22 Testo della Commissione Emendamento (22) Affinché tutti i richiedenti protezione internazionale beneficino di un livello di protezione adeguato in tutti gli Stati membri, è opportuno che tale meccanismo di sospensione dei trasferimenti sia applicato anche quando la Commissione ritiene che il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale in un dato Stato membro non sia conforme alla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare in termini di condizioni di accoglienza e accesso alla procedura di asilo. soppresso Or. de Motivazione L'appartenenza all'UE apporta agli Stati membri vantaggi e svantaggi, che non possono sempre essere controbilanciati. Il meccanismo previsto all'articolo 31 comporta il rischio che gli Stati membri siano premiati per l'inadeguata attuazione del diritto UE e l'insufficiente messa a disposizione di risorse per assolvere i propri obblighi. È possibile reagire a situazioni di emergenza anche caso per caso. La sospensione ufficiale dei trasferimenti non serve. Gli Stati membri in grave difficoltà possono essere assistiti con altri mezzi. Emendamento 35 Jean Lambert Proposta di regolamento Considerando 22 Testo della Commissione Emendamento (22) Affinché tutti i richiedenti protezione internazionale beneficino di un livello di protezione adeguato in tutti gli Stati membri, è opportuno che tale meccanismo di sospensione dei trasferimenti sia applicato anche quando la Commissione (22) Affinché tutti i richiedenti protezione internazionale beneficino di un livello di protezione adeguato in tutti gli Stati membri, è opportuno che tale meccanismo di sospensione dei trasferimenti sia applicato anche quando la Commissione AM\779941IT.doc 7/64 PE423.712v02-00 IT ritiene che il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale in un dato Stato membro non sia conforme alla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare in termini di condizioni di accoglienza e accesso alla procedura di asilo. ritiene che il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale in un dato Stato membro non sia conforme alla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare in termini di condizioni di accoglienza, ammissibilità alla protezione internazionale e accesso alla procedura di asilo. Or. en Emendamento 36 Jean Lambert Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (22 bis) È indispensabile considerare e proporre strumenti vincolanti per garantire solidarietà e standard di protezione più elevati. Or. en Emendamento 37 Jean Lambert Proposta di regolamento Considerando 22 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (22 ter) Questo meccanismo di sospensione dei trasferimenti è un provvedimento a carattere eccezionale cui ricorrere in caso di particolari pressioni o di persistenti problemi in materia di protezione. Or. en PE423.712v02-00 IT 8/64 AM\779941IT.doc Emendamento 38 Jean Lambert Proposta di regolamento Considerando 22 quater (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (22 quater) La Commissione deve monitorare periodicamente i progressi verso lo sviluppo e l'armonizzazione a lungo termine del sistema comune europeo di asilo, valutare in che misura le azioni di solidarietà e la disponibilità di un meccanismo di sospensione facilitino i progressi in questione e riferire in merito a tali progressi al Consiglio in modo che quest'ultimo possa esaminare l'opportunità di adottare ulteriori misure di solidarietà, consistenti soprattutto in disposizioni atte a facilitare il distacco di funzionari da altri Stati membri e ad introdurre strumenti che permettano di ridistribuire i richiedenti asilo affluiti in Stati membri soggetti a particolari pressioni nonché strumenti atti a rafforzare l'assistenza finanziaria per aiutare gli Stati membri a rimediare alle situazioni che portano alla sospensione dei trasferimenti per timori in fatto di protezione. Or. en Emendamento 39 Roselyne Lefrançois Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (22 bis) Visto che il sistema di Dublino non è concepito come meccanismo di equa condivisione delle responsabilità per l'esame delle domande di protezione AM\779941IT.doc 9/64 PE423.712v02-00 IT internazionale, la sua applicazione sottopone a pressioni eccessive determinati Stati membri particolarmente esposti ai flussi migratori, soprattutto a causa della loro posizione geografica. È pertanto indispensabile istituire, in tempi quanto più possibile rapidi, strumenti giuridicamente vincolanti che garantiscano una maggiore solidarietà fra gli Stati membri e un livello superiore di protezione per i richiedenti. Tali strumenti dovrebbero in particolare prevedere il distacco, presso gli Stati membri che devono esaminare un numero eccessivo di domande, di esperti in materia di asilo di altri Stati membri e, quando le capacità di accoglienza di uno Stato membro siano insufficienti, il reinsediamento dei beneficiari di protezione internazionale in altri Stati membri, previo consenso degli interessati e nel rispetto dei loro diritti fondamentali. Or. fr Motivazione Visto che il presente regolamento non risolve lo spinoso problema dell'ineguale condivisione degli oneri fra gli Stati membri in materia di presa in carico dei richiedenti asilo, è urgente che l'Unione europea si doti di una strumento legislativo vincolante che instauri una maggiore solidarietà. Emendamento 40 Jean Lambert Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera i Testo della Commissione Emendamento i) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo già costituito nel paese di origine che si trovano nel territorio degli Stati membri: PE423.712v02-00 IT i) “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo che si trovano nel territorio degli Stati membri, indipendentemente dal fatto che detto nucleo sia stato formato nel paese di 10/64 AM\779941IT.doc origine: Or. en Emendamento 41 Simon Busuttil Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera i – punto iii Testo della Commissione Emendamento iii) i figli minori coniugati della coppia di cui al punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, se è nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente; soppresso Or. en Emendamento 42 Hubert Pirker Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera i – punto iii Testo della Commissione Emendamento soppresso iii) i figli minori coniugati della coppia di cui al punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, se è nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente; Or. de Motivazione La nozione di "nucleo familiare" deve essere mantenuta in quanto ogni sua estensione AM\779941IT.doc 11/64 PE423.712v02-00 IT renderebbe più ardua la determinazione delle competenze e accrescerebbe il rischio di abusi. Emendamento 43 Hubert Pirker Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera i – punto iv Testo della Commissione Emendamento iv) il padre, la madre o il tutore del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato, o se sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore; soppresso Or. de Motivazione La nozione di "nucleo familiare" deve essere mantenuta in quanto ogni sua estensione renderebbe più ardua la determinazione delle competenze e accrescerebbe il rischio di abusi. Emendamento 44 Simon Busuttil Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera i – punto iv Testo della Commissione Emendamento iv) il padre, la madre o il tutore del richiedente se questi è minore e non coniugato; iv) il padre, la madre o il tutore del richiedente se questi è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato, ove sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore; Or. en PE423.712v02-00 IT 12/64 AM\779941IT.doc Emendamento 45 Hubert Pirker Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera i – punto v Testo della Commissione Emendamento v) i fratelli minori non coniugati del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli sono minori e coniugati, ove sia nell’interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme; soppresso Or. de Motivazione La nozione di "nucleo familiare" deve essere mantenuta in quanto ogni sua estensione renderebbe più ardua la determinazione delle competenze e accrescerebbe il rischio di abusi. Emendamento 46 Simon Busuttil Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera i – punto v Testo della Commissione Emendamento v) i fratelli minori non coniugati del richiedente, se questi è minore e non coniugato; v) i fratelli minori non coniugati del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli sono minori e coniugati, ove sia nell’interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme; Or. en AM\779941IT.doc 13/64 PE423.712v02-00 IT Emendamento 47 Agustín Díaz de Mera García Consuegra Proposta di regolamento Artícolo 2 – lettera k bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento k bis) "trattenimento", una misura temporanea di tipo non punitivo e a carattere amministrativo. Or. es Motivazione Si veda la motivazione dell'emendamento 31. Emendamento 48 Patrick Gaubert, Manfred Weber Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e Testo della Commissione Emendamento e) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento; soppresso Or. de Motivazione La concessione dell'assistenza legale anche nei confronti di una decisione di trasferimento è in contraddizione con l'esigenza di decidere sulle domande di protezione internazionale in tempi quanto più possibile rapidi. In base al regolamento Dublino II, i richiedenti hanno diritto a una sola procedura di esame della domanda in un solo Stato membro, ma non il diritto di avvalersi del regolamento in uno Stato determinato. PE423.712v02-00 IT 14/64 AM\779941IT.doc Emendamento 49 Agustín Díaz de Mera García Consuegra Proposta di regolamento Artícolo 4 – paragrafo 2 - comma 1 Testo della Commissione Emendamento 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente in una lingua che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell’opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente in una lingua che egli comprende. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell’opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3. Or. es Motivazione Per salvaguardare i diritti dei richiedenti asilo, questi devono essere in grado di comprendere le informazioni loro fornite. Ciò non deve necessariamente avvenire nella loro lingua madre, purché la lingua utilizzata sia sufficientemente compresa dall'interessato per capire le informazioni ricevute. Emendamento 50 Roselyne Lefrançois Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente in una lingua che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell’opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente in una lingua a lui comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell’opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3. (La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.) Or. fr AM\779941IT.doc 15/64 PE423.712v02-00 IT Motivazione I diritti del richiedente possono essere pienamente garantiti solo se le informazioni gli vengono fornite in una lingua che egli sicuramente comprende. Emendamento 51 Giusto Catania Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente in una lingua che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell’opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente in una lingua a lui comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell’opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3. Or. en Emendamento 52 Agustín Díaz de Mera García Consuegra Proposta di regolamento Artícolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento Ove necessario per la corretta comprensione, le informazioni vengono fornite anche oralmente in occasione del colloquio organizzato in conformità dell’articolo 5, in una lingua che il richiedente comprende. Ove necessario per la corretta comprensione del richiedente, le informazioni vengono fornite anche oralmente in occasione del colloquio organizzato in conformità dell’articolo 5. Or. es Motivazione Si veda la motivazione dell'emendamento 49. PE423.712v02-00 IT 16/64 AM\779941IT.doc Emendamento 53 Agustín Díaz de Mera García Consuegra Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 Testo della Commissione Emendamento 4. Il colloquio personale si tiene in una lingua che ragionevolmente si suppone comprensibile al richiedente e nella quale è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri scelgono un interprete in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. 4. Il colloquio personale si tiene in una lingua che il richiedente comprende e nella quale è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri scelgono un interprete in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Or. es Motivazione Si veda la motivazione dell'emendamento 49. Emendamento 54 Giusto Catania Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 Testo della Commissione Emendamento 4. Il colloquio personale si tiene in una lingua che ragionevolmente si suppone comprensibile al richiedente e nella quale è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri scelgono un interprete in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. 4. Il colloquio personale si tiene in una lingua che il richiedente comprende e nella quale è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri scelgono un interprete in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Or. en AM\779941IT.doc 17/64 PE423.712v02-00 IT Emendamento 55 Jean Lambert Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante rappresenti e/o assista il minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente regolamento. Tale rappresentante può essere anche quello di cui all’articolo 23 della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. 2. Gli Stati membri provvedono affinché il tutore del minore non accompagnato di cui all'articolo [23] della direttiva […/…/CE], [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo] rappresenti e/o assista il minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente regolamento. Inoltre, per assistere il minore nel corso della procedura, si provvede alla nomina, a titolo gratuito, di un rappresentante legale qualificato in possesso delle necessarie competenze per le speciali esigenze dei minori. Or. en Emendamento 56 Roselyne Lefrançois Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante rappresenti e/o assista il minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente regolamento. Tale rappresentante può essere anche quello di cui all’articolo 23 della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. 2. Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante ai sensi dell'articolo 2, lettera i), della direttiva 2005/85/CE rappresenti e/o assista il minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente regolamento. Tale rappresentante può essere anche quello di cui all’articolo 23 della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. Or. en PE423.712v02-00 IT 18/64 AM\779941IT.doc Motivazione L'emendamento permette di precisare la nozione di "rappresentante" rinviando alla definizione di cui all'articolo 2, lettera i), della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Emendamento 57 Patrick Gaubert, Manfred Weber Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante rappresenti e/o assista il minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente regolamento. Tale rappresentante può essere anche quello di cui all’articolo 23 della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. 2. Tale rappresentante può essere anche quello di cui all’articolo 23 della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. Or. de Motivazione Gli Stati membri devono continuare ad avere la possibilità di fissare a 16 anni l'età alla quale i richiedenti asilo acquistano piena capacità giuridica. Emendamento 58 Simon Busuttil Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 Testo della Commissione Emendamento 4. Gli Stati membri stabiliscono procedure nella rispettiva legislazione nazionale dirette a rintracciare i familiari o altri parenti del minore non accompagnato presenti negli Stati membri. Essi iniziano a rintracciare i familiari o altri parenti del 4. Gli Stati membri stabiliscono procedure dirette a rintracciare i familiari o altri parenti del minore non accompagnato presenti negli Stati membri, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni AM\779941IT.doc 19/64 PE423.712v02-00 IT minore non accompagnato non appena sia presentata domanda di protezione internazionale, sempre tutelando il prevalente interesse del minore. specializzate. Essi si adoperano per rintracciare i familiari o altri parenti del minore non accompagnato non appena sia presentata domanda di protezione internazionale, sempre tutelando il prevalente interesse del minore. Or. en Emendamento 59 Giusto Catania Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. In deroga al paragrafo 2, per garantire il rispetto del principio dell’unità familiare e del prevalente interesse del minore, la determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti agli articoli da 8 a 12 avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato la domanda più recente di protezione internazionale. Il presente paragrafo si applica a condizione che le precedenti domande del richiedente asilo non siano state ancora oggetto di una prima decisione di merito. 3. In deroga al paragrafo 2, per garantire il rispetto del principio dell’unità familiare e del prevalente interesse del minore, la determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti agli articoli da 8 a 12 avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato la domanda più recente di protezione internazionale. Il presente paragrafo si applica a condizione che le precedenti domande del richiedente asilo non siano state ancora oggetto di una prima decisione di merito. L'applicazione del presente paragrafo non deve condurre alla separazione di familiari o mantenere tale separazione. Or. en PE423.712v02-00 IT 20/64 AM\779941IT.doc Emendamento 60 Hubert Pirker Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. In deroga al paragrafo 2, per garantire il rispetto del principio dell’unità familiare e del prevalente interesse del minore, la determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti agli articoli da 8 a 12 avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato la domanda più recente di protezione internazionale. Il presente paragrafo si applica a condizione che le precedenti domande del richiedente asilo non siano state ancora oggetto di una prima decisione di merito. soppresso Or. de Motivazione Il mantenimento del testo renderebbe troppo complessa la determinazione della competenza e favorirebbe gli abusi. Emendamento 61 Roselyne Lefrançois Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che ha un parente che possa occuparsi di lui/lei presente legalmente in un altro Stato membro, detto Stato membro è competente per l’esame della domanda, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore. 2. Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato, senza familiari ai sensi articolo 2, lettera i), soggiornanti legalmente in un altro Stato membro, e un'altra persona avente con lo stesso legami di parentela e soggiornante legalmente in un altro Stato membro possa occuparsi di lui, detto Stato membro è competente per l’esame della domanda, AM\779941IT.doc 21/64 PE423.712v02-00 IT purché ciò sia nel prevalente interesse del minore. Or. fr Motivazione È necessario chiarire il significato di questo paragrafo in rapporto al paragrafo precedente, con particolare riferimento alla versione francese. Emendamento 62 Jean Lambert Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che ha un parente che possa occuparsi di lui/lei presente legalmente in un altro Stato membro, detto Stato membro è competente per l’esame della domanda, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore. 2. Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che ha un parente che possa occuparsi di lui/lei presente legalmente in un altro Stato membro, detto Stato membro è competente per l’esame della domanda, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore, il minore acconsenta, nella misura in cui il suo grado di maturità glielo permette, e sia ottenuto il consenso del parente in questione. Or. en Emendamento 63 Hubert Pirker Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 Testo della Commissione Emendamento 4. In mancanza di un familiare o di altro parente, è competente per l’esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda di protezione internazionale più recente, purché ciò sia PE423.712v02-00 IT soppresso 22/64 AM\779941IT.doc nel prevalente interesse del minore. Or. de Motivazione Il principio della recenziorità della domanda non può essere condiviso. Emendamento 64 Jean Lambert Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 Testo della Commissione Emendamento 4. In mancanza di un familiare o di altro parente, è competente per l’esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda di protezione internazionale più recente, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore. 4. In mancanza di un familiare o di altro parente, è competente per l’esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda di protezione internazionale più recente – compresa l'eventuale domanda presentata nel corso della procedura di determinazione dello Stato competente ai sensi del presente regolamento – purché ciò sia nel prevalente interesse del minore. Or. en Emendamento 65 Giusto Catania Proposta di regolamento Articolo 10 Testo della Commissione Emendamento Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata presa una prima decisione di merito, l’esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata presa una decisione definitiva di merito, l’esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano AM\779941IT.doc 23/64 PE423.712v02-00 IT per iscritto. espresso tale desiderio per iscritto. Or. en Emendamento 66 Jean Lambert Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Laddove il richiedente asilo sia dipendente dall’assistenza di un parente a motivo di gravidanza, maternità recente, malattia grave, serio handicap o età avanzata, o laddove un parente sia dipendente dall’assistenza del richiedente asilo per gli stessi motivi, è competente per l’esame della domanda lo Stato membro considerato più adeguato per lasciarli insieme o ricongiungerli, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Nel determinare lo Stato membro più adeguato si tiene conto del prevalente interesse degli interessati, ad esempio della capacità di viaggiare della persona dipendente. 1. Laddove il richiedente asilo possa essere assistito da un parente a motivo di gravidanza, maternità recente, malattia grave, serio handicap o età avanzata, o laddove un parente possa essere assistito dal richiedente asilo per gli stessi motivi, è competente per l’esame della domanda lo Stato membro considerato più adeguato per lasciarli insieme o ricongiungerli, indipendentemente dal fatto che i legami familiari si siano formati nel paese d'origine, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Nel determinare lo Stato membro più adeguato si tiene conto del prevalente interesse degli interessati, ad esempio della capacità di viaggiare della persona dipendente. Or. en Emendamento 67 Hubert Pirker Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Laddove il richiedente asilo sia dipendente dall’assistenza di un parente a motivo di gravidanza, maternità recente, PE423.712v02-00 IT soppresso 24/64 AM\779941IT.doc malattia grave, serio handicap o età avanzata, o laddove un parente sia dipendente dall’assistenza del richiedente asilo per gli stessi motivi, è competente per l’esame della domanda lo Stato membro considerato più adeguato per lasciarli insieme o ricongiungerli, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d’origine e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Nel determinare lo Stato membro più adeguato si tiene conto del prevalente interesse degli interessati, ad esempio della capacità di viaggiare della persona dipendente. Or. de Motivazione Occorre mantenere la clausola di sovranità (articolo 3, paragrafo 2, del regolamento "Dublino" (CE) n. 343/2003)del Consiglio in base alla quale uno Stato membro può avocare a sé la competenza per l'esame di una domanda di asilo anche se secondo i criteri di Dublino sarebbe competente un altro Stato membro. Emendamento 68 Giusto Catania Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Laddove il richiedente asilo sia dipendente dall’assistenza di un parente a motivo di gravidanza, maternità recente, malattia grave, serio handicap o età avanzata, o laddove un parente sia dipendente dall’assistenza del richiedente asilo per gli stessi motivi, è competente per l’esame della domanda lo Stato membro considerato più adeguato per lasciarli insieme o ricongiungerli, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d’origine e che gli AM\779941IT.doc 1. Laddove il richiedente asilo sia dipendente dall’assistenza di un parente anche a motivo di gravidanza, maternità recente, malattia grave, serio handicap o età avanzata, o laddove un parente sia dipendente dall’assistenza del richiedente asilo per gli stessi motivi, è competente per l’esame della domanda lo Stato membro considerato più adeguato per lasciarli insieme o ricongiungerli, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d’origine e che gli 25/64 PE423.712v02-00 IT interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Nel determinare lo Stato membro più adeguato si tiene conto del prevalente interesse degli interessati, ad esempio della capacità di viaggiare della persona dipendente. interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Nel determinare lo Stato membro più adeguato si tiene conto del prevalente interesse degli interessati, ad esempio della capacità di viaggiare della persona dipendente. Or. en Emendamento 69 Roselyne Lefrançois Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Laddove il richiedente asilo sia dipendente dall’assistenza di un parente, in particolare a motivo di gravidanza, maternità recente, malattia grave, serio handicap o età avanzata, o laddove un parente sia dipendente dall’assistenza del richiedente asilo per gli stessi motivi, è competente per l’esame della domanda lo Stato membro considerato più adeguato per lasciarli insieme o ricongiungerli, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d’origine e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Nel determinare lo Stato membro più adeguato si tiene conto del prevalente interesse degli interessati, ad esempio della capacità di viaggiare della persona dipendente. 1. Laddove il richiedente asilo sia dipendente dall’assistenza di un parente a motivo di gravidanza, maternità recente, malattia grave, serio handicap o età avanzata, o laddove un parente sia dipendente dall’assistenza del richiedente asilo per gli stessi motivi, è competente per l’esame della domanda lo Stato membro considerato più adeguato per lasciarli insieme o ricongiungerli, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d’origine e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Nel determinare lo Stato membro più adeguato si tiene conto del prevalente interesse degli interessati, ad esempio della capacità di viaggiare della persona dipendente. Or. fr Motivazione Poiché l'assistenza di un parente può rivelarsi necessaria in numerosi casi, è preferibile non stilare un elenco esaustivo. PE423.712v02-00 IT 26/64 AM\779941IT.doc Emendamento 70 Hubert Pirker Proposta di regolamento Articolo 17 Testo della Commissione Emendamento Articolo 17 Clausole discrezionali soppresso 1) In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento, purché il richiedente vi acconsenta. In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Se applicabile, esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo, utilizzando la rete telematica DubliNet istituita a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. Lo Stato membro divenuto competente ai sensi del presente paragrafo indica inoltre immediatamente nell’EURODAC di aver assunto la competenza in conformità con l’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. […./…] [che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento Dublino]. (2) Lo Stato membro nel quale è presentata una domanda di protezione AM\779941IT.doc 27/64 PE423.712v02-00 IT internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, oppure lo Stato membro competente, possono, in ogni momento, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se lo Stato membro richiesto non è competente in applicazione dei criteri definiti agli articoli da 8 a 12 del presente regolamento. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto. La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente, che consentano allo Stato membro richiesto di valutare la situazione. Lo Stato richiesto provvede a tutte le debite verifiche per circostanziare i motivi umanitari invocati ed emana una decisione sulla richiesta entro due mesi dalla data in cui quest’ultima è pervenuta. L’eventuale decisione di rifiuto della richiesta dev’essere motivata. Se lo Stato membro richiesto accetta tale richiesta, la competenza dell’esame della domanda gli è trasferita. Or. de Motivazione Oltre alla clausola di sovranità (articolo 3, paragrafo 2, del regolamento "Dublino" (CE) n. 343/2003) del Consiglio in base alla quale uno Stato membro può avocare a sé la competenza per l'esame di una domanda di asilo anche se secondo i criteri di Dublino sarebbe competente un altro Stato membro, occorre mantenere anche la clausola umanitaria (articolo 15 del regolamento di Dublino) che permette il ricongiungimento familiare anche nei casi in cui sarebbe impedito da un'applicazione rigorosa delle norme. PE423.712v02-00 IT 28/64 AM\779941IT.doc Emendamento 71 Roselyne Lefrançois Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento, purché il richiedente vi acconsenta. 1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può, in particolare per ragioni umanitarie o legate alla vita privata del richiedente, decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento, purché il richiedente vi acconsenta. Or. fr Motivazione L'emendamento mira a precisare la nozione di "compassionate grounds", che figura nella versione inglese. Emendamento 72 Giusto Catania Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 2. Lo Stato membro nel quale è presentata una domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, oppure lo Stato membro competente, possono, in ogni momento, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se lo Stato membro richiesto non è competente 2. Lo Stato membro nel quale è presentata una domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, oppure lo Stato membro competente, possono, in ogni momento, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente per ragioni umanitarie e caritatevoli fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se lo Stato membro richiesto non è competente in applicazione dei criteri definiti agli articoli da 8 a 12 del presente regolamento. Le AM\779941IT.doc 29/64 PE423.712v02-00 IT in applicazione dei criteri definiti agli articoli da 8 a 12 del presente regolamento. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto. persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto. Or. en Emendamento 73 Roselyne Lefrançois Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 2. Lo Stato membro nel quale è presentata una domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, oppure lo Stato membro competente, possono, in ogni momento, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se lo Stato membro richiesto non è competente in applicazione dei criteri definiti agli articoli da 8 a 12 del presente regolamento. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto. 2. Lo Stato membro nel quale è presentata una domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, oppure lo Stato membro competente, possono, in ogni momento, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente per ragioni umanitarie o legate alla vita privata di quest'ultimo, fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se lo Stato membro richiesto non è competente in applicazione dei criteri definiti agli articoli da 8 a 12 del presente regolamento. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto. Or. fr Motivazione L'emendamento mira a precisare la nozione di "compassionate grounds" che figura nella versione inglese. Oltrettutto il ricongiungimento familiare non è l'unica finalità perseguita dalla clausole umanitarie del Capo IV. PE423.712v02-00 IT 30/64 AM\779941IT.doc Emendamento 74 Hubert Pirker Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d) Testo della Commissione Emendamento d) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24 e 28, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza titolo di soggiorno. soppresso Or. de Motivazione La possibilità di presentare domanda in un secondo Stato membro dopo la conclusione dell'esame di merito della domanda di asilo nel primo Stato membro, è in flagrante contraddizione con il principio "one-chance-only". Emendamento 75 Roselyne Lefrançois Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Lo Stato membro competente è tenuto, in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), a esaminare o portare a termine l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera d). Qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l’esame di una domanda in seguito al ritiro di quest’ultima da parte del richiedente, esso annulla tale decisione e porta a termine l’esame della domanda ai sensi dell’articolo 2, lettera d). 2. Lo Stato membro competente è tenuto, in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), a esaminare o portare a termine l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera d). Qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l’esame di una domanda, esso annulla tale decisione e porta a termine l’esame della domanda ai sensi dell’articolo 2, lettera d). Or. fr AM\779941IT.doc 31/64 PE423.712v02-00 IT Motivazione L'applicazione di tale disposizione non dovrebbe limitarsi al solo caso del ritiro della domanda da parte del richiedente, in quanto vi possono essere altre cause di interruzione del suo esame. Emendamento 76 Simon Busuttil Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Lo Stato membro competente è tenuto, in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), a esaminare o portare a termine l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera d). Qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l’esame di una domanda in seguito al ritiro di quest’ultima da parte del richiedente, esso annulla tale decisione e porta a termine l’esame della domanda ai sensi dell’articolo 2, lettera d).. 2. Lo Stato membro competente è tenuto, in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), a esaminare o portare a termine l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera d). Tuttavia, qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l’esame di una domanda in seguito al ritiro di quest’ultima da parte del richiedente, esso è tenuto ad annullare tale decisione e a portare a termine l’esame della domanda ai sensi dell’articolo 2, lettera d) solo quando la richiesta di presa o di ripresa in carico del richiedente perviene allo Stato membro destinatario della richiesta entro tre mesi dalla decisione. Or. en Emendamento 77 Giusto Catania Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Lo Stato membro competente è tenuto, in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), a esaminare o portare a termine l’esame della domanda di 2. Lo Stato membro competente è tenuto, in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), a esaminare o portare a termine l’esame della domanda di PE423.712v02-00 IT 32/64 AM\779941IT.doc protezione internazionale presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera d). Qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l’esame di una domanda in seguito al ritiro di quest’ultima da parte del richiedente, esso annulla tale decisione e porta a termine l’esame della domanda ai sensi dell’articolo 2, lettera d). protezione internazionale presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera d). Qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l’esame di una domanda, esso annulla tale decisione e porta a termine l’esame della domanda ai sensi dell’articolo 2, lettera d). Or. en Emendamento 78 Hubert Pirker Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento (2) Lo Stato membro competente è tenuto, in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), a esaminare o portare a termine l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera d). Qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l’esame di una domanda in seguito al ritiro di quest’ultima da parte del richiedente, esso annulla tale decisione e porta a termine l’esame della domanda ai sensi dell’articolo 2, lettera d). (2) Lo Stato membro competente è tenuto, nelle circostanze di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), a esaminare o portare a termine l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera d). Qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l’esame di una domanda in seguito al ritiro di quest’ultima da parte del richiedente, esso annulla tale decisione e porta a termine l’esame della domanda ai sensi dell’articolo 2, lettera d). Or. de Motivazione Modifica volta ad evitare abusi. AM\779941IT.doc 33/64 PE423.712v02-00 IT Emendamento 79 Hubert Pirker Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento Tale obbligo viene meno qualora lo Stato membro tenuto a portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente possa stabilire che il richiedente asilo ha lasciato nel frattempo i territori degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o che un altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno. Tale obbligo viene meno qualora lo Stato membro tenuto a portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente possa, in cooperazione con lo Stato membro in cui il richiedente soggiorna, stabilire che il richiedente asilo ha lasciato nel frattempo i territori degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o che un altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno. Or. de Motivazione La nuova definizione dell'onere della prova vene respinta; è preferibile la cooperazione fra Stati membri. Emendamento 80 Nicolae Vlad Popa Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 2. Nel caso di una domanda successiva di protezione internazionale, la richiesta di ripresa in carico dell’interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente EURODAC ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. […./…] [che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento Dublino]. 2. Nel caso di una domanda successiva di protezione internazionale, la richiesta di ripresa in carico dell’interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della risposta pertinente EURODAC ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. […./…] [che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento Dublino]. PE423.712v02-00 IT 34/64 AM\779941IT.doc Or. en Motivazione Una volta consultato il sistema EURODAC non v'è necessità di attendere a lungo per presentare la richiesta di ripresa in carico dell'interessato. Emendamento 81 Nicolae Vlad Popa Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 3. In assenza di domanda successiva di protezione internazionale, ove lo Stato membro richiedente decida di consultare il sistema EURODAC ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. […./…] [che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento Dublino], la richiesta di ripresa in carico dell’interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente EURODAC ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del richiamato regolamento. 3. In assenza di domanda successiva di protezione internazionale, ove lo Stato membro richiedente decida di consultare il sistema EURODAC ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. […./…] [che istituisce il sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento Dublino], la richiesta di ripresa in carico dell’interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della risposta pertinente EURODAC ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del richiamato regolamento. Or. en Motivazione Una volta consultato il sistema EURODAC non v'è necessità di attendere a lungo per presentare la richiesta di ripresa in carico dell'interessato. AM\779941IT.doc 35/64 PE423.712v02-00 IT Emendamento 82 Hubert Pirker Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento (1) Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d) , lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Tale notifica viene effettuata per iscritto, in una lingua che ragionevolmente si suppone comprensibile all’interessato, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta da parte dello Stato membro richiesto. (1) Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d) , lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Or. de Motivazione L'indicazione di un termine complica la procedura ed è fonte di ritardi. Emendamento 83 Giusto Catania Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d) , lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Tale notifica 1. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d) , lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Tale notifica PE423.712v02-00 IT 36/64 AM\779941IT.doc viene effettuata per iscritto, in una lingua che ragionevolmente si suppone comprensibile all’interessato, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta da parte dello Stato membro richiesto. viene effettuata per iscritto, in una lingua compresa dall’interessato, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta da parte dello Stato membro richiesto. Or. en Emendamento 84 Agustín Díaz de Mera García Consuegra Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d) , lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Tale notifica viene effettuata per iscritto, in una lingua che ragionevolmente si suppone comprensibile all’interessato, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta da parte dello Stato membro richiesto. 1. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d) , lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Tale notifica viene effettuata per iscritto, in una lingua che il richiedente comprende, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta da parte dello Stato membro richiesto. Or. es Motivazione Si veda la motivazione dell'emendamento 49. AM\779941IT.doc 37/64 PE423.712v02-00 IT Emendamento 85 Roselyne Lefrançois Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Tale termine è di almeno quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Or. fr Motivazione L'emendamento mira a precisare il "termine ragionevole". Un termine di quindici giorni sembra essere il minimo necessario per lasciare all'interessato il tempo di informarsi sulle vie di ricorso esistenti e di prendere una decisione. Emendamento 86 Roselyne Lefrançois Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Nel caso di ricorso avverso la decisione di trasferimento di cui all’articolo 25 o di una revisione della medesima, l’autorità di cui al paragrafo 1 decide d’ufficio, quanto prima, e in ogni caso non oltre sette giorni lavorativi dalla data di presentazione del ricorso o della revisione, se l’interessato possa rimanere sul territorio dello Stato membro in questione in attesa dell’esito del procedimento. 3. Nel caso di ricorso avverso la decisione di trasferimento di cui all’articolo 25 o di una revisione della medesima, l’autorità di cui al paragrafo 1 decide, su richiesta della persona interessata o, in mancanza di questa, d’ufficio, se l’interessato possa rimanere sul territorio dello Stato membro in questione in attesa dell’esito del procedimento. La decisione è emessa quanto prima, e in ogni caso non oltre sette giorni lavorativi dalla data di presentazione del ricorso o della revisione. Or. fr PE423.712v02-00 IT 38/64 AM\779941IT.doc Motivazione L'emendamento mira a chiarire il paragrafo, che potrebbe essere interpretato erroneamente, specie nella versione francese. Emendamento 87 Nicolae Vlad Popa Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Nel caso di ricorso avverso la decisione di trasferimento di cui all’articolo 25 o di una revisione della medesima, l’autorità di cui al paragrafo 1 decide d’ufficio, quanto prima, e in ogni caso non oltre sette giorni lavorativi dalla data di presentazione del ricorso o della revisione, se l’interessato possa rimanere sul territorio dello Stato membro in questione in attesa dell’esito del procedimento. 3. Nel caso di ricorso avverso la decisione di trasferimento di cui all’articolo 25 o di una revisione della medesima, l’autorità di cui al paragrafo 1 decide d’ufficio, quanto prima, e in ogni caso non oltre tre giorni lavorativi dalla data di presentazione del ricorso o della revisione, se l’interessato possa rimanere sul territorio dello Stato membro in questione in attesa dell’esito del procedimento. Or. en Emendamento 88 Hubert Pirker Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 Testo della Commissione Emendamento 4. Il trasferimento non è eseguito prima che sia emanata la decisione di cui al paragrafo 3. La decisione di non consentire all’interessato di rimanere sul territorio dello Stato membro in questione in attesa dell’esito del procedimento dev’essere motivata. soppresso Or. de AM\779941IT.doc 39/64 PE423.712v02-00 IT Motivazione Si sopprime la disposizione in quanto limita le possibilità di trasferimento. Emendamento 89 Patrick Gaubert, Manfred Weber Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 Testo della Commissione Emendamento 5. Gli Stati membri assicurano l’accesso dell’interessato all’assistenza e/o alla rappresentanza legali nonché, se necessario, all’assistenza linguistica. 5. Gli Stati membri assicurano l’accesso dell’interessato all’assistenza e/o alla rappresentanza legali nonché, se necessario, all’assistenza linguistica, se il procedimento ha sufficienti prospettive di esito positivo. Or. de Motivazione Deve essere possibile rifiutare l'assistenza a spese del contribuente quando è palese che il procedimento non offre possibilità di successo, almeno nei casi in cui tale disposizione è prevista nell'ordinamento nazionale e sia applicabile a tutti i cittadini e per tutti i rimedi giudiziari. Emendamento 90 Agustín Díaz de Mera García Consuegra Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6 Testo della Commissione Emendamento 6. Gli Stati membri procurano affinché l’assistenza e/o la rappresentanza legali siano concesse gratuitamente all’interessato che non può assumersene i costi. PE423.712v02-00 IT 6. Gli Stati membri procurano affinché l’assistenza e/o la rappresentanza legali siano concesse gratuitamente all’interessato che non può assumersene i costi. In tali casi gli Stati membri possono ricevere assistenza finanziaria dall'Unione europea. 40/64 AM\779941IT.doc Or. es Motivazione È opportuno applicare criteri basati sulla solidarietà e fornire assistenza finanziaria ai paesi cui perviene un elevato numero di richieste di protezione internazionale, per consentir loro di sostenere i costi delle richieste di assistenza legale gratuita. Emendamento 91 Simon Busuttil Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6 Testo della Commissione Emendamento 6. Laddove possibile, gli Stati membri procurano affinché l’assistenza e/o la rappresentanza legali siano concesse gratuitamente all’interessato che non può assumersene i costi. 6. Gli Stati membri procurano affinché l’assistenza e/o la rappresentanza legali siano concesse gratuitamente all’interessato che non può assumersene i costi. Or. en Emendamento 92 Simon Busuttil Proposta di regolamento Articolo 27 Testo della Commissione Emendamento Articolo 27 Trattenimento soppresso 1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio. 2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ove necessario e sulla base di una valutazione AM\779941IT.doc 41/64 PE423.712v02-00 IT caso per caso, gli Stati membri possono trattenere in un determinato luogo, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive, il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, soltanto se sussiste un significativo rischio di fuga. 3. Nel valutare l’applicazione di altre misure meno coercitive ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri prendono in considerazione misure alternative al trattenimento come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, l’obbligo di dimorare in un determinato luogo o altre misure atte a prevenire il rischio di fuga. 4. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è applicabile soltanto dal momento in cui la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente è stata notificata all’interessato conformemente all’articolo 25 e fino a quando l’interessato non è trasferito verso lo Stato membro competente. 5. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto per il più breve tempo possibile. Esso non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per eseguire un trasferimento. 6. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto dall’autorità giudiziaria. In casi urgenti può essere disposto dall’autorità amministrativa ma deve essere confermato dall’autorità giudiziaria entro 72 ore dal suo inizio. Se l’autorità giudiziaria giudica illegittimo il trattenimento, l’interessato è rilasciato immediatamente. 7. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto per iscritto. Il provvedimento PE423.712v02-00 IT 42/64 AM\779941IT.doc precisa le motivazioni in fatto e in diritto, in particolare le ragioni per cui si ritiene che sussista un significativo rischio di fuga dell’interessato, nonché la durata del trattenimento. Le persone trattenute sono immediatamente informate delle motivazioni del provvedimento, della sua durata e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile. 8. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati di una persona di cui al paragrafo 2, il provvedimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli da un’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato o d’ufficio. Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente. 9. Gli Stati membri garantiscono, nei casi di trattenimento di cui al paragrafo 2, l’accesso all’assistenza e/o alla rappresentanza legali, che sono concesse gratuitamente al richiedente asilo che non può assumersene i costi. Le modalità di accesso all’assistenza e/o alla rappresentanza legali in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale. 10. I minori possono essere trattenuti soltanto nel loro prevalente interesse, come prescrive l’articolo 7, e previo esame individuale della loro situazione conformemente all’articolo 11, paragrafo 5 della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. 11. I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti. 12. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di accoglienza disposte per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi del presente articolo siano pari a quelle previste, in particolare, agli articoli 10 e 11 della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. AM\779941IT.doc 43/64 PE423.712v02-00 IT Or. en Emendamento 93 Giusto Catania Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio. 1. Gli Stati membri non trattengono i richiedenti protezione internazionale. Or. en Emendamento 94 Hubert Pirker Proposta di regolamento Articolo 27 Testo della Commissione Emendamento Articolo 27 Trattenimento soppresso (1) Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio. (2) Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere in un determinato luogo, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive, il richiedente asilo o altra persona di cui PE423.712v02-00 IT 44/64 AM\779941IT.doc all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, soltanto se sussiste un significativo rischio di fuga. (3) Nel valutare l’applicazione di altre misure meno coercitive ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri prendono in considerazione misure alternative al trattenimento come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, l’obbligo di dimorare in un determinato luogo o altre misure atte a prevenire il rischio di fuga. (4) Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è applicabile soltanto dal momento in cui la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente è stata notificata all’interessato conformemente all’articolo 25 e fino a quando l’interessato non è trasferito verso lo Stato membro competente. (5) Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto per il più breve tempo possibile. Esso non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per eseguire un trasferimento. (6) Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto dall’autorità giudiziaria. In casi urgenti può essere disposto dall’autorità amministrativa ma deve essere confermato dall’autorità giudiziaria entro 72 ore dal suo inizio. Se l’autorità giudiziaria giudica illegittimo il trattenimento, l’interessato è rilasciato immediatamente. (7) Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto per iscritto. Il provvedimento precisa le motivazioni in fatto e in diritto, in particolare le ragioni per cui si ritiene che sussista un significativo rischio di fuga dell’interessato, nonché la durata del trattenimento. Le persone trattenute sono AM\779941IT.doc 45/64 PE423.712v02-00 IT immediatamente informate delle motivazioni del provvedimento, della sua durata e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile. (8) Nel caso di periodi di trattenimento prolungati di una persona di cui al paragrafo 2, il provvedimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli da un’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato o d’ufficio. Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente. (9) Gli Stati membri garantiscono, nei casi di trattenimento di cui al paragrafo 2, l’accesso all’assistenza e/o alla rappresentanza legali, che sono concesse gratuitamente al richiedente asilo che non può assumersene i costi. Le modalità di accesso all’assistenza e/o alla rappresentanza legali in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale. (10) I minori possono essere trattenuti soltanto nel loro prevalente interesse, come prescrive l’articolo 7, e previo esame individuale della loro situazione conformemente all’articolo 11, paragrafo 5 della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. (11) I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti. (12) Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di accoglienza disposte per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi del presente articolo siano pari a quelle previste, in particolare, agli articoli 10 e 11 della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. Or. de PE423.712v02-00 IT 46/64 AM\779941IT.doc Motivazione Le possibilità di trattenimento non vanno limitate. Il provvedimento deve poter essere adottato anche ad inizio procedura al fine di determinare le responsabilità. Emendamento 95 Agustín Díaz de Mera García Consuegra Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere in un determinato luogo, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive, il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, soltanto se sussiste un significativo rischio di fuga. 2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere in una struttura amministrativa non detentiva, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive, il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, soltanto se sussiste un significativo rischio di fuga. Or. es Motivazione Si veda la motivazione dell'emendamento 31. Emendamento 96 Roselyne Lefrançois Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei AM\779941IT.doc 2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei 47/64 PE423.712v02-00 IT richiedenti asilo negli Stati membri], ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere in un determinato luogo, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive, il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, soltanto se sussiste un significativo rischio di fuga. richiedenti asilo negli Stati membri], ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere in un determinato luogo, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive, il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, soltanto se sussiste un grave rischio di fuga. Or. fr Motivazione La nozione di "rischio grave" sembra più consona da punto di vista giuridico. Emendamento 97 Giusto Catania Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere in un determinato luogo, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive, il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, soltanto se sussiste un significativo rischio di fuga. 2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, in una struttura non detentiva solo se non sono risultate efficaci altre misure meno coercitive e soltanto se sussiste un significativo rischio di fuga. Or. it PE423.712v02-00 IT 48/64 AM\779941IT.doc Emendamento 98 Jean Lambert Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere in un determinato luogo, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive, il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, soltanto se sussiste un significativo rischio di fuga. 2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ove necessario, sulla base di una valutazione caso per caso e se altre misure meno coercitive non abbiano dato risultati altrettanto efficaci, gli Stati membri possono trattenere in un determinato luogo il richiedente asilo o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che è oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, soltanto se sussiste un significativo rischio di fuga. Or. fr Emendamento 99 Giusto Catania Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 5 Testo della Commissione Emendamento 5. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto per il più breve tempo possibile. Esso non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per eseguire un trasferimento. 5. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto per il più breve tempo possibile. Esso non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per eseguire un trasferimento e comunque non supera mai le 72 ore. Or. it AM\779941IT.doc 49/64 PE423.712v02-00 IT Emendamento 100 Giusto Catania Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 6 Testo della Commissione Emendamento 6. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto dall’autorità giudiziaria. In casi urgenti può essere disposto dall’autorità amministrativa ma deve essere confermato dall’autorità giudiziaria entro 72 ore dal suo inizio. Se l’autorità giudiziaria giudica illegittimo il trattenimento, l’interessato è rilasciato immediatamente. 6. Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto dall’autorità giudiziaria. Or. it Emendamento 101 Agustín Díaz de Mera García Consuegra Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento Le persone trattenute sono immediatamente informate delle motivazioni del provvedimento, della sua durata e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile. Le persone trattenute sono immediatamente informate delle motivazioni del provvedimento, della sua durata e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua che essi comprendono. Or. es Motivazione Si veda la motivazione dell'emendamento 49. PE423.712v02-00 IT 50/64 AM\779941IT.doc Emendamento 102 Giusto Catania Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento Le persone trattenute sono immediatamente informate delle motivazioni del provvedimento, della sua durata e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile. Le persone trattenute sono immediatamente informate delle motivazioni del provvedimento, della sua durata e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua a loro comprensibile. Or. en Emendamento 103 Giusto Catania Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 8 Testo della Commissione Emendamento 8. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati di una persona di cui al paragrafo 2, il provvedimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli da un’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato o d’ufficio. Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente. 8. Nel caso del trattenimento di una persona di cui al paragrafo 2, il provvedimento è riesaminato d'ufficio ad intervalli ragionevoli da un’autorità giudiziaria e, su richiesta dell’interessato, in caso di mutate circostanze o di disponibilità di nuove informazioni che inducano a riconsiderare i motivi del provvedimento. Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente. Or. en AM\779941IT.doc 51/64 PE423.712v02-00 IT Emendamento 104 Roselyne Lefrançois Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 8 Testo della Commissione Emendamento 8. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati di una persona di cui al paragrafo 2, il provvedimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli da un’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato o d’ufficio. Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente. Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente. 8. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati di una persona di cui al paragrafo 2, il provvedimento è riesaminato d'ufficio ad intervalli ragionevoli da un’autorità giudiziaria e, su richiesta del richiedente asilo interessato, in caso di mutate circostanze o di disponibilità di nuove informazioni che inducano a riconsiderare i motivi del provvedimento. In mancanza di tale richiesta, il provvedimento è riesaminato d'ufficio. Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente. Or. en Motivazione Scopo dell'emendamento è di chiarire il diritto del richiedente asilo di presentare istanza di revisione del provvedimento in caso di mutate circostanze. Le legittimità e la necessità della decisione di trattenimento vanno comunque riesaminate periodicamente dall'autorità giudiziaria. Emendamento 105 Jeanine Hennis-Plasschaert Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 10 Testo della Commissione Emendamento 10. I minori possono essere trattenuti soltanto nel loro prevalente interesse, come prescrive l’articolo 7, e previo esame individuale della loro situazione conformemente all’articolo 11, paragrafo 5 della direttiva […/…/CE] [recante norme 10. I minori possono essere trattenuti soltanto nel loro prevalente interesse, come prescrive l’articolo 6, paragrafo 3, e previo esame individuale della loro situazione conformemente all’articolo 11, paragrafo 5 della direttiva […/…/CE] PE423.712v02-00 IT 52/64 AM\779941IT.doc minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. [recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. Or. en Motivazione Gli interessi del minore sono tutelati soprattutto dall'articolo 6, paragrafo 3 e non dall'articolo 7. Emendamento 106 Nicolae Vlad Popa Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento c bis) informazioni relative a possibili rischi per la sicurezza pubblica; Or. en Motivazione Nel processo di scambio di informazioni utili prima del trasferimento, le competenti autorità vanno informate in merito a possibili rischi per la sicurezza pubblica. AM\779941IT.doc 53/64 PE423.712v02-00 IT Emendamento 107 Patrick Gaubert, Manfred Weber Proposta di regolamento Sezione VII – Articolo 31 Testo della Commissione Emendamento Sezione VII: Sospensione temporanea del trasferimento soppresso Articolo 31 (1) Ove uno Stato membro si trovi in situazioni di particolare urgenza, tali da comportare pressioni eccezionali sulle sue capacità di accoglienza, sul suo regime di asilo o sulle sue infrastrutture, e il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento rischi di aggravare tale onere, lo Stato membro può chiedere la sospensione del trasferimento. La richiesta è rivolta alla Commissione, La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare: a) una descrizione dettagliata della situazione di particolare urgenza comportante pressioni eccezionali sulle capacità di accoglienza, sul regime di asilo o sulle infrastrutture dello Stato membro richiedente, con le pertinenti statistiche e altre prove; b) una previsione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo; c) una spiegazione motivata dell’ulteriore onere che il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento potrebbe comportare per le capacità di accoglienza, il sistema di asilo o le infrastrutture dello Stato membro interessato, con le PE423.712v02-00 IT 54/64 AM\779941IT.doc pertinenti statistiche e altre prove. (2) La Commissione, qualora ritenga che a motivo della situazione in cui versa uno Stato membro il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e alla direttiva 2005/85/CE, può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui al paragrafo 4. (3) Lo Stato membro che tema che, a motivo della situazione in cui versa un altro Stato membro, il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e alla direttiva 2005/85/CE, può chiedere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. La richiesta è rivolta alla Commissione, La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare, informazioni dettagliate sulla situazione nello Stato membro interessato da cui si evinca il rischio di non conformità con la legislazione comunitaria, in particolare con la direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e con la direttiva 2005/85/CE. (4) Sulla base di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 o 3 o di sua iniziativa ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può AM\779941IT.doc 55/64 PE423.712v02-00 IT decidere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Tale decisione è adottata quanto prima e al più tardi un mese dopo il ricevimento della richiesta. La decisione di sospendere i trasferimenti è motivata e comprende, in particolare: a) l’esame di tutte le circostanze attinenti alla situazione dello Stato membro verso il quale potrebbero essere sospesi i trasferimenti; b) l’esame della potenziale incidenza della sospensione dei trasferimenti sugli altri Stati membri; c) la data prevista per la sospensione effettiva dei trasferimenti; d) eventuali condizioni particolari legate alla sospensione. (5) La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri la decisione di sospendere tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un mese dal ricevimento della notifica. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese dalla data del deferimento. (6) In seguito alla decisione della Commissione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro, gli altri Stati membri in cui si trovano i richiedenti i cui trasferimenti sono stati sospesi sono competenti per l’esame delle domande di protezione internazionale a quelli relative. La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro tiene debito PE423.712v02-00 IT 56/64 AM\779941IT.doc conto dell’esigenza di garantire la protezione dei minori e l’unità familiare. (7) La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro a norma del paragrafo 1 giustifica la concessione di assistenza per misure d’urgenza di cui all’articolo 5 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in seguito a una domanda di assistenza da parte di tale Stato membro. (8) I trasferimenti possono essere sospesi per un massimo di sei mesi. Qualora i motivi della sospensione persistano allo scadere dei sei mesi, la Commissione può, in base alla richiesta dello Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 o di sua iniziativa, deciderne la proroga per ulteriori sei mesi. Si applica il paragrafo 5. (9) Nessuna disposizione del presente articolo dev’essere interpretata in modo da consentire agli Stati membri di derogare all’obbligo generale di adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare dal presente regolamento, dalla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e dalla direttiva 2005/85/CE. Or. de Motivazione L'appartenenza all'UE apporta agli Stati membri vantaggi e svantaggi, che non possono sempre essere controbilanciati. Il meccanismo previsto all'articolo 31 comporta il rischio che gli Stati membri siano premiati per l'inadeguata attuazione del diritto UE e l'insufficiente messa a disposizione di risorse per assolvere i propri obblighi. È possibile reagire a situazioni di emergenza anche caso per caso. La sospensione ufficiale dei trasferimenti non serve. Gli Stati membri in grave difficoltà possono essere assistiti con altri mezzi. AM\779941IT.doc 57/64 PE423.712v02-00 IT Emendamento 108 Hubert Pirker Proposta di regolamento Sezione VII – Articolo 31 Testo della Commissione Emendamento Sezione VII: Sospensione temporanea del trasferimento soppresso Articolo 31 (1) Ove uno Stato membro si trovi in situazioni di particolare urgenza, tali da comportare pressioni eccezionali sulle sue capacità di accoglienza, sul suo regime di asilo o sulle sue infrastrutture, e il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento rischi di aggravare tale onere, lo Stato membro può chiedere la sospensione del trasferimento. La richiesta è rivolta alla Commissione, La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare: a) una descrizione dettagliata della situazione di particolare urgenza comportante pressioni eccezionali sulle capacità di accoglienza, sul regime di asilo o sulle infrastrutture dello Stato membro richiedente, con le pertinenti statistiche e altre prove; b) una previsione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo; c) una spiegazione motivata dell’ulteriore onere che il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento potrebbe comportare per le capacità di accoglienza, il sistema di asilo o le infrastrutture dello Stato membro interessato, con le PE423.712v02-00 IT 58/64 AM\779941IT.doc pertinenti statistiche e altre prove. (2) La Commissione, qualora ritenga che a motivo della situazione in cui versa uno Stato membro il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e alla direttiva 2005/85/CE, può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui al paragrafo 4. (3) Lo Stato membro che tema che, a motivo della situazione in cui versa un altro Stato membro, il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e alla direttiva 2005/85/CE, può chiedere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. La richiesta è rivolta alla Commissione, La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare, informazioni dettagliate sulla situazione nello Stato membro interessato da cui si evinca il rischio di non conformità con la legislazione comunitaria, in particolare con la direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e con la direttiva 2005/85/CE. (4) Sulla base di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 o 3 o di sua iniziativa ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può AM\779941IT.doc 59/64 PE423.712v02-00 IT decidere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Tale decisione è adottata quanto prima e al più tardi un mese dopo il ricevimento della richiesta. La decisione di sospendere i trasferimenti è motivata e comprende, in particolare: a) l’esame di tutte le circostanze attinenti alla situazione dello Stato membro verso il quale potrebbero essere sospesi i trasferimenti; b) l’esame della potenziale incidenza della sospensione dei trasferimenti sugli altri Stati membri; c) la data prevista per la sospensione effettiva dei trasferimenti; d) eventuali condizioni particolari legate alla sospensione. (5) La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri la decisione di sospendere tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un mese dal ricevimento della notifica. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese dalla data del deferimento. (6) In seguito alla decisione della Commissione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro, gli altri Stati membri in cui si trovano i richiedenti i cui trasferimenti sono stati sospesi sono competenti per l’esame delle domande di protezione internazionale a quelli relative. La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro tiene debito PE423.712v02-00 IT 60/64 AM\779941IT.doc conto dell’esigenza di garantire la protezione dei minori e l’unità familiare. (7) La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro a norma del paragrafo 1 giustifica la concessione di assistenza per misure d’urgenza di cui all’articolo 5 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in seguito a una domanda di assistenza da parte di tale Stato membro. (8) I trasferimenti possono essere sospesi per un massimo di sei mesi. Qualora i motivi della sospensione persistano allo scadere dei sei mesi, la Commissione può, in base alla richiesta dello Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 o di sua iniziativa, deciderne la proroga per ulteriori sei mesi. Si applica il paragrafo 5. (9) Nessuna disposizione del presente articolo dev’essere interpretata in modo da consentire agli Stati membri di derogare all’obbligo generale di adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare dal presente regolamento, dalla direttiva […/…/CE], recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e dalla direttiva 2005/85/CE. Or. de Motivazione Il regolamento "Dublino" non è uno strumento di "burden sharing"; ogni Stato membro deve essere classificato come sicuro. AM\779941IT.doc 61/64 PE423.712v02-00 IT Emendamento 109 Jean Lambert Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento d bis) indicazioni in merito alle misure, ai parametri e ai tempi da definire per valutare i progressi verso la risoluzione delle situazioni identificate a norma della lettera a) del presente paragrafo. Or. en Emendamento 110 Giusto Catania Proposta di regolamento Articolo 31 - paragrafo 7 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 7 bis. Lo Stato membro di cui ai paragrafi 2 e 3 adotta interventi efficaci e tempestivi per rimediare alla situazione che ha portato alla sospensione temporanea dei trasferimenti. Or. en Emendamento 111 Simon Busuttil Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 9 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 9 bis. Stante il fatto che l'applicazione dei criteri per determinare lo Stato competente per una richiesta di protezione internazionale a norma del presente regolamento ha come conseguenza che PE423.712v02-00 IT 62/64 AM\779941IT.doc alcuni Stati membri sono tenuti ad assumersi responsabilità per un numero straordinariamente elevato di richiedenti e per lunghi periodi, su proposta della Commissione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE, vengono adottati strumenti vincolanti per tutti gli Stati membri, finalizzati a sostenere efficacemente gli Stati membri i cui sistemi nazionali siano sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate imputabili, in particolare, alle loro caratteristiche geografiche o demografiche. Tali strumenti entrano in vigore entro il 31 dicembre 2011 e in ogni caso prevedono: Or. en Emendamento 112 Jean Lambert Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Inoltre, e sempre che ciò sia necessario ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente asilo a sostegno della sua domanda e le ragioni dell’eventuale decisione adottata nei suoi confronti. Lo Stato membro richiesto può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere gli interessi fondamentali dello Stato membro o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso, la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del 3. Inoltre, e sempre che ciò sia necessario ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente asilo a sostegno della sua domanda e le ragioni dell’eventuale decisione adottata nei suoi confronti. Lo Stato membro richiesto può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere gli interessi fondamentali dello Stato membro o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso, la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del AM\779941IT.doc 63/64 PE423.712v02-00 IT richiedente protezione internazionale, ottenuto dallo Stato membro richiesto. In tal caso, il richiedente deve conoscere le informazioni alla cui comunicazione acconsente. richiedente protezione internazionale, ottenuto dallo Stato membro richiesto. In tal caso, prima di dare il suo consenso, il richiedente deve ricevere le informazioni per iscritto in una lingua a lui comprensibile e, se lo desidera, in presenza del suo rappresentante legale. Or. en Emendamento 113 Jean Lambert Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 9 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 9. Il richiedente asilo ha il diritto, dietro richiesta, di conoscere i dati trattati che lo riguardano. 9. Lo Stato membro fornisce per iscritto al richiedente interessato, in una lingua a lui comprensibile, tutti i dati trattati. Or. en PE423.712v02-00 IT 64/64 AM\779941IT.doc