realizzato da: ASS. DONNE & NON SOLO con Comune di Roma U.O. Pari Opportunità ex dipartimento XVII Dirigente Patrizia Patrizi Dott.ssa Carmela Crusco Dott.ssa Eleonora Cannelli INDICE • PREMESSA .............................................................................. 5 • GLOSSARIO............................................................................. 7 • INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA ...................................... 8 • IL VISTO D’INGRESSO ............................................................ 11 • IL PERMESSO DI SOGGIORNO ................................................. 14 • LA CARTA DI SOGGIORNO . ..................................................... 21 • LAVORO . .............................................................................. 27 • RESIDENZA E DOMICILIO ....................................................... 39 • CARTA D’IDENTITA’ ................................................................ 43 • CODICE FISCALE ................................................................... 44 • PREVIDENZA SOCIALE ............................................................ 46 • ASS .................................................................................... 52 • MINORI ................................................................................ 59 • FAMIGLIA . ............................................................................ 64 • CASA . ................................................................................. 68 • CITTADINANZA ITALIANA ........................................................ 70 • DOSSIER - La donna immigrata a Roma .................................... 75 • INDIRIZZI E SITI INTERNET UTILI ........................................... 85 3 PREMESSA È la donna il vero motore dell’integrazione, il punto di forza su cui fare leva per il successo di politiche che superino disagi, difficoltà, paure e rischio di reazioni razziste. Le donne immigrate sono infatti il principale «agente» di inserimento dei loro gruppi etnici nel nostro Paese, «poiché svolgono una funzione di confronto e di stimolo sia nei confronti della propria comunità che della nostra, quella ospitante». Negli ultimi anni l’Italia è diventa una delle mete privilegiate di consistenti flussi migratori, i quali hanno come protagonisti uomini e donne che abbandonano la propria terra alla ricerca “di lavoro, condizioni di vita migliori, pace e libertà”. Individui che si trovano a dover convivere con tutta una serie di problematiche, prima tra tutte il rapporto con il territorio e con la sua popolazione. Anche la città di Roma si trova oggi ad affrontare l’immigrazione e questo compito la porta sicuramente, vista l’esigenza, a dover programmare interventi al di là dell’emergenza, ad imparare a gestire, ovvero organizzare e monitorare gli ingressi legali eliminando la clandestinità, nociva innanzitutto agli immigrati stessi che desiderano entrare e vivere nel nostro Paese, ma anche per combattere le organizzazioni di “schiavisti moderni” che del commercio umano ne hanno fatto la loro ricchezza. La presenza di donne immigrate, che vogliono inserirsi nel mercato del lavoro ed ottenere pari opportunità e dignità, ci porta a dover ripensare e modificare gli schemi e le categorie interpretative utilizzate fino a quel momento: essere donna immigrata non significa per forza essere votate ad un destino di marginalità, ma può e deve poter essere un valore arricchente per la società ospitante. Lo scopo principale della ricerca è quello di far emergere alcune informazioni su un fenomeno che solo in questi ultimi anni sta atti5 rando l’attenzione delle istituzioni e della stessa opinione pubblica: l’immigrazione femminile. Vengono, così, presentati i risultati dell’indagine condotta su un campione di donne immigrate nella città di Roma. Donne sole, sposate, con figli a carico o lasciati nel paese d’origine, giovani e meno giovani che hanno viaggiato nella ricerca e nella speranza di una vita migliore, una vita degna di essere vissuta. La ricerca, infatti, contribuisce a illuminare alcuni temi, si parla di donne che, da un lato, hanno la consapevolezza di inserirsi pienamente nel contesto culturale del paese che le accoglie, ma dall’altro mantengono comunque un forte attaccamento alle tradizioni del paese di origine, mettendo cosi in luce, spesso, la difficoltà di integrazione con il modo di vivere e la cultura della città che le ospita. L’integrazione culturale, sociale ed economica si realizza attraverso una collaborazione seria di rappresentanti di comunità straniere e tutte le amministrazioni pubbliche implicate nel fenomeno allo scopo di redigere programmi utili a tutti i livelli, come ad esempio corsi di apprendimento della lingua italiana, mediazione culturale, corsi di formazione professionali finalizzati all’offerta del lavoro. Questo studio rappresenta un ulteriore contributo alla conoscenza e alla comprensione del fenomeno immigrazione, osservato nella realtà della città di Roma, che auspichiamo sempre più divenga autentica integrazione nel rispetto delle identità. On. Lavinia Mennuni Consigliere Comunale Delegata del Sindaco per le Pari Opportunità GLOSSARIO APOLIDE: Si dice di persona apolide colui che non è riconosciuto cittadino da nessuno stato. Si diventa apolidi per origine o derivazione. Si è apolidi per origine quando non si è mai goduto dei diritti e non si è mai stati sottoposti ai doveri di nessuno stato. Si diventa apolidi per derivazione a causa di varie ragioni tutte conseguenti alla perdita di una pregressa cittadinanza ed alla mancanza di una contestuale acquisizione di una nuova. Le ragioni possono essere: • Annullamento della cittadinanza da parte dello stato per ragioni etniche, di sicurezza o altro. • Perdita di privilegi acquisiti in precedenza (come ad esempio la cittadinanza acquisita per matrimonio). • Rinuncia volontaria alla cittadinanza. CITTADINANZA: la condizione di cittadino, in quanto titolare di particolari diritti e obblighi in relazione allo Stato. CITTADINO: chi ha la cittadinanza di uno Stato. CITTADINI COMUNITARI: Cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. CITTADINI NEOCOMUNITARI: sono cittadini degli Stati da poco entrati a far parte dell’ Unione Europea. CLANDESTINO: colui che è entrato nel Territorio Nazionale senza seguire il regolamento d’ingresso, e dunque contro il divieto legislativo, rimanendo così nascosto alle Autorità. COMUNITÀ: aggregato di persone che hanno comuni idee, origini o interessi. DINIEGO: negazione, rifiuto. FIDEIUSSIONE: la garanzia di una terza persona che garantisce per l’eventuale mancato pagamento del debitore. IRREGOLARE: colui che è entrato nel Territorio Nazionale seguendo il regolamento d’ingresso ma attualmente soggiorna sul territorio sprovvisto dei requisiti atti a conferirgli la regolarità. MEMBRI DELL’U.E.: Stati che aderiscono agli Accordi stipulati dall’Unione Europea. MEMBRI SCHENGEN: Stati che aderiscono agli Accordi stipulati dal sistema Schengen. SISTEMA SCHENGEN: sistema che prevede la soppressione dei controlli alle frontiere interne per l’affermazione della piena libertà di circolazione nell’insieme dei territori di tutti gli Stati firmatari degli Accordi Schengen. UNIONE EUROPEA: unione tra Stati che consentono a limitazioni della sovranità nazionale a favore di istituzioni comuni che rappresentano sia gli interessi nazionale che quelli comunitari. 7 INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA Se sei cittadina straniera e intendi entrare in Italia devi esibire alle frontiere la documentazione prevista che giustifica la motivazione e la durata del tuo soggiorno, nonché, nei casi stabiliti, la disponibilità di adeguati mezzi finanziari e le condizioni di alloggio. Se poi intendi entrare per lavoro dovrai innanzitutto informarti sulle “quote programmatiche” stabilite per lo stesso anno che desideri entrare. Le quote sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consigli dei Ministri (art. 21, T.U. n°286/1998) modificato dall’art. 17 L. 30 Luglio 2002 n° 189 (cd Legge Bossi-Fini). Devi sapere che l’Italia ha fatto il suo ingresso nel sistema Schengen al quale è corrisposta l’affermazione della piena libertà di circolazione nell’insieme dei territori di tutti gli Stati firmatari degli Accordi di Schengen con la conseguente realizzazione del così detto Spazio Schengen. L’ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen è consentito allo straniero che: • Si presenti attraverso un valico di frontiera; • Sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere; • Disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo). Da tale dimostrazione è esentato lo straniero già residente nel territorio di una delle parti contraenti, e munito di regolare autorizzazione al soggiorno; • Sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito; • Non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen; • Non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen. 8 Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso o di transito. IMPORTANTE Se già risiedi in uno Stato Schengen e sei titolare di permesso di soggiorno, sei esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio. › PASSAPORTI E DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI Per l’ingresso, il soggiorno o il transito nell’intero dello Spazio Schengen, come straniera devi essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido da tutti gli Stati Schengen e per l’Italia riconosciuto valido dal Governo Italiano. Tale validità dovrebbe essere superiore di almeno 3 mesi a quella prevista dal visto. Se sei titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dall’Italia, ti verrà eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomaticoconsolare un “lasciapassare”, valido solo per il nostro Paese, che non consentirà il transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen. Sono considerati validi per l’attraversamento delle frontiere e per il rilascio del visto, i seguenti documenti di viaggio: • • • • • • Passaporto; titolo di viaggio per apolidi; titolo di viaggio per rifugiati; titolo di viaggio per stranieri; carta d’identità per i cittadini degli Stati della U.E.; carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo europeo sull’abolizione del passaporto; • lasciapassare; • lasciapassare - o tessera - di frontiera. 9 › DISPONIBILITA’ DI MEZZI FINANZIARI La tua disponibilità di mezzi finanziari di sostentamento durante il soggiorno è considerato uno dei presupposti indispensabili per il tuo ingresso nello Spazio Schengen. La disponibilità dei mezzi finanziari necessari all’ingrasso puoi dimostrarla mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito. Salvo che le norme dispongano diversamente, devi indicare poi l’esistenza di un idoneo alloggio nel Territorio Nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile questa anche con l’esibizione del biglietto di ritorno. L’esibizione dei mezzi di sostentamento nella misura richiesta costituisce un requisito fondamentale per la concessione di alcune tipologie di visto d’ingresso. Il mancato possesso dei mezzi provocherà la mancata concessione del visto d’ingresso e quindi il formale Provvedimento di Respingimento in frontiera. Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l’ingresso nel Territorio Nazionale (a motivo di: affari, cure mediche - per l’eventuale accompagnatore, gara sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo). CLASSI DI DURATA DELVIAGGIO UN PARTECIPANTE DUE O PIÙ PARTECIPANTI DA 1 A 5 GIORNI: quota fissa complessiva € 269,60 € 212,81 DA 6 A 10 GIORNI: quota a persona giornaliera € 44,93 € 26,33 DA 11 A 20 GIORNI: quota fissa QUOTA GIORNALIERA A PERSONA € 51,64 € 36,67 € 25,82 € 22,21 OLTRE I 20 GIORNI: quota fissa QUOTA GIORNALIERA A PERSONA € 206,58 € 27,89 € 118,79 € 17,04 10 I diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto (espressi in Euro) prevedono: • Tariffe per tutte le tipologie di visto Schengen uniforme: € 60 • Visto collettivo (tipi A, B e C): € 60 + 1 per persona • Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D): €75 Tali diritti verranno riscossi nella moneta nazionale del Paese in cui è stata presentata la domanda. IMPORTANTE 1. Al momento del tuo ingresso in Italia, anche se in possesso del visto, le Autorità di frontiera sono autorizzate a chiederti nuovamente la dimostrazione dei requisiti previsti per l’ottenimento del visto stesso. 2. Ai sensi dell’art.5, comma 2 del T.U. n.286/98 (modificata dalla L. 30 Luglio 2002 n°189), entro 8 giorni lavorativi dal tuo ingresso in Italia, dovrai richiedere il “Permesso di Soggiorno” alla Questura territorialmente competente, ossia alla Questura delle Provincia in cui ti trovi. IL VISTO D’INGRESSO › CHE COS’ E’? Il visto, formato da un’apposita “illustrazione” applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione che ti viene concessa per l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre parti contraenti per transito o per soggiorno. Di norma non vi è da parte tua un “diritto” all’ottenimento del visto, ma semplicemente un “interesse legittimo”. Inoltre devi sapere che per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno. 11 IMPORTANTE Non è possibile rilasciarti alcun visto, né prorogarti un visto preesistente, se già ti trovi nel Territorio Nazionale. › LE TIPOLOGIE DI VISTO D’INGRESSO Il visto d’ingresso può essere di tipo: • individuale, rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un passaporto individuale; • collettivo, rilasciato ad un gruppo di stranieri, aventi tutti la stessa cittadinanza del Paese di emissione del passaporto, ed a condizione che il documento sia espressamente e formalmente riconosciuto dall’Italia. Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni; • “Visto Schengen Uniforme” (VSU): - Validi per il territorio dell’insieme delle parti contraenti; - Soggiorno fino a 90 giorni ogni semestre ( breve durata ). • “Visto Nazionale” (VN): - Valido nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto; - Valido per l’eventuale transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen, ma per non più di 5 giorni; - Soggiorno di oltre 90 giorni ( lunga durata ). • “Visti a Validità Territoriale Limitata” (VTL): - Validi soltanto per lo Stato Schengen rilasciante il visto o per altri Stati Schengen specificamente indicati; - Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali; Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero. Con il rilascio del visto ti sono comunicati per iscritto i diritti e i doveri relativi all’ingresso e al soggiorno in Italia. Le motivazioni per richiedere il visto d’ ingresso in tutto sono 20: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimen12 to familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro. › LA DOMANDA La domanda di visto deve essere presentata, per iscritto, su apposito modulo in unico esemplare, compilato in ogni sua parte, da te sottoscritto e corredato di una tua foto formato tessera. Quando richiedi il visto devi, di regola, rivolgerti alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda devi allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa. Ti è richiesto obbligatoriamente di attestare: • la finalità del viaggio; • i mezzi di trasporto e di ritorno; • i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno; • le condizioni di alloggio. › IL RILASCIO Valutata la ricevibilità della domanda di visto, la Rappresentanza dopo aver provveduto ai controlli preventivi di sicurezza, ti rilascia il visto entro 90 giorni dalla richiesta (30 giorni per lavoro subordinato e 120 per lavoro autonomo). Tali termini potranno non essere rispettati qualora si rendessero necessari ulteriori accertamenti. Qualora le Rappresentanze diplomatico-consolari vengano a conoscenza di elementi, situazioni e condizioni che avrebbero impedito la concessione del visto d’ingresso – nel frattempo concesso – provvederanno ad emettere un formale provvedimento di revoca del visto. 13 IL PERMESSO DI SOGGIORNO › CHE COS’E’? Il permesso di soggiorno, che ti sarà rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati dal visto, è il documento che autorizza la tua permanenza sul Territorio Nazionale. Devi sapere che richiedendo il permesso di soggiorno sei sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (prelievo delle impronte digitali). Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in ragione di un visto per soggiorno di lunga durata, in unione con il tuo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di validità, ti consente di entrare ed uscire dallo Spazio Schengen e di circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre (periodo di sei mesi), nel territorio di tutti gli Stati Schengen. Tuttavia resti obbligato a dichiarare la tua presenza sul territorio degli altri Stati Schengen, alle rispettive Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall’ingresso. Il permesso è generalmente rinnovato, prima della scadenza, per una durata non superiore a quella iniziale. IMPORTANTE Il permesso di soggiorno di lunga durata (superiore a 3 mesi) ti dà diritto a fissare la residenza in Italia, ottenere la carta di identità, accedere all’assistenza sanitaria, all’alloggio, allo studio e a tutta una serie di misure di integrazione sociale a livello locale. Devi sapere che esistono molti tipi di permessi di soggiorno, che dipendono dal motivo di ingresso dello straniero in Italia, e hanno durata e caratteristiche differenti. Le condizioni di rilascio, di durata e di proroga del permesso variano a seconda del tipo. Anche la possibilità di convertire il permesso di soggiorno originario in altra tipologia di permesso di soggiorno varia con i diversi tipi di permesso di soggiorno. 14 ATTENZIONE Per i permessi inferiori a 3 mesi per affari, turismo, Visite e studio non devi chiedere il permesso di soggiorno, in questi casi devi solamente dichiarare la tua presenza sul territorio nazionale con le modalità fissate dal decreto del ministro dell’Interno del 26luglio 2007. L’osservanza dell’impegno è certificata mediante l’applicazione, da parte della Polizia di Frontiera, dell’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio (se provieni da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen). Invece, se provieni da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen, la dichiarazione può essere fatta direttamente in Questura, compilando entro 8 giorni dall’ingresso l’apposito modulo. Se alloggi in una struttura alberghiera e/o ricettiva la dichiarazione di presenza è attestata dal rilascio di una copia della dichiarazione prevista in questo caso. Unica clausola, è che il tuo soggiorno non superi i 3 mesi (o il minor termine previsto dal visto di ingresso ove richiesto), e che siano rispettate le condizioni di ingresso. Se invece intendi soggiornare in Italia per motivi diversi da quelli sopra indicati, e/o comunque, per un periodo superiore a tre mesi, devi richiedere il permesso di soggiorno. Di seguito la tabella semplifica le modalità di alcuni permessi tra i più richiesti. TIPI DI PERMESSO DURATA RINNOVO CONVERSIONE UTILIZZO LAVORO STAGIONALE 6 o 9 mesi al massimo No In lavoro subordinato _ STUDIO O FORMAZIONE Un anno al massimo Annuo e per tutta la durata del corso di studi In lavoro subordinato Anche per lavoro autonomo e corso di studi subordinato LAVORO AUTONOMO Al massimo 2 anni Sì In lavoro subordinato Anche per lavoro subordinato LAVORO SUBORDINATO Al massimo 2 anni Sì In lavoro autonomo Anche per lavoro autonomo MOTIVI FAMILIARI Uguale al soggiorno di chi ha chiesto ricongiungimento e rinnovabile insieme ad esso Sì In lavoro subordinato e autonomo Lavoro autonomo e subordinato; studio 15 PROTEZIONE SOCIALE 6 mesi Sì, per un anno o per lavoro a tempo determinato In studio o lavoro subordinato Studio e lavoro subordinato LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Al massimo 6 mesi Sì No Non è consentito cambiare il settore di attività CURE SANITARIE (per l’ammalato e un eventuale accompagnatore) Pari alla durata presunta delle cure Sì per l’intera durata delle cure No _ ASILO POLITICO 1 mese per l’accoglimento della domanda; 3 mesi (rinnovabile) in attesa della valutazione; 2 anni (rinnovabile) dopo il riconoscimento dello status di rifugiato Sì, in lavoro autonomo e subordinato ASILO UMANITARIO Determinata nei singoli casi tramite decreto Determinato nei singoli casi tramite decreto Determinata nei singoli casi tramite decreto _ RESIDENZA ELETTIVA 2 anni Sì, finché perdurano condizioni in base alle quali era stato rilasciato inizialmente Sì,in altro tipo di pds per il quale il titolare possegga i requisiti previsti dalla legge _ INTEGRAZIONE DI MINORI 1 anno Fino alla maggiore età In lavoro subordinato, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro; ed in lavoro Autonomo Previa acquisizione dell’autorizzazione dell’ente competente in base all’attività svolta Consente lo svolgimento del lavoro subordinato ed autonomo MOTIVI DI GIUSTIZIA Non superiore ai 3 mesi in presenza degli stessi requisiti previsti per il primo rilascio No No _ _ › DOVE Se sei cittadino straniero, puoi richiedere il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, compilando l’apposito kit (e consegnandolo in busta aperta) solo presso gli uffici postali contrassegnati dal logo Sportello Amico, per quanto riguarda: 16 - l’ Affidamento, Motivi religiosi, Residenza elettiva, Studio (per periodi superiori a tre mesi), Missione, Asilo politico (rinnovo), Tirocinio formazione professionale, Attesa riacquisto cittadinanza, Attesa occupazione, Carta di soggiorno (ora denominata, “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”), Lavoro autonomo, Lavoro subordinato, Lavoro stagionale, Famiglia, minori 14-18 anni, Soggiorno lavoro (art. 27), Richiesta dello status di apolidia (rinnovo). Per la compilazione del kit puoi usufruire a titolo gratuito dei Comuni che partecipano alla sperimentazione o di un Patronato. Presso le Questure invece vengono accettate le istanze necessarie al rilascio di 9 tipologie di soggiorno: - Cure mediche, Gara sportiva,Vacanze lavoro, Motivi umanitari, Asilo politico(richiesta-rilascio),Minore età, Giustizia, Richiesta Status di apolide(rilascio), Integrazione minore Se hai già il nulla osta e chiedi il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o motivi di famiglia, puoi rivolgerti direttamente allo Sportello Unico Immigrazione. › LA DOMANDA Per ottenere il rilascio devi presentare: • il modulo di richiesta; • il passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto; • una fotocopia del documento stesso; • 4 foto formato tessera, identiche e recenti; • una marca da bollo da euro 14,62; • la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto. Oltre alla marca da bollo dovrai pagare 27,50 euro se richiedi il permesso di soggiorno superiore a 90 giorni, con bollettino di conto corrente postale. Il bollettino lo trovi presso l’Ufficio Postale con Sportello Amico e 30 euro da versare all’operatore dell’Ufficio Postale quando consegni la domanda compilata. 17 › QUANDO Se arrivi in Italia per la prima volta hai 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno. Se sei già in Italia e hai il permesso di soggiorno in scadenza, devi chiederne il rinnovo entro i termini stabiliti in base alla tipologia del tuo permesso di soggiorno, e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza › RILASCIO l’Ufficio Immigrazione della Questura ti convocherà, per i rilievi foto-dattiloscopici, con lettera raccomandata e con sms all’indirizzo e al recapito telefonico indicati nella domanda e ti darà l’appuntamento per ritirare il permesso di soggiorno. › RINNOVO Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno: • 90 giorni prima della scadenza, per il permesso di soggiorno valido 2 anni; • 60 giorni prima della scadenza, per quello con validità di 1 anno; • 30 giorni prima della scadenza, nei restanti casi. › COSA DEVI FARE SE NON TI RILASCIANO O RINNOVANO IL PERMESSO DI SOGGIORNO: In caso di mancato rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, hai diritto di fare ricorso contro l’eventuale provvedimento di espulsione, verificando se ci sono i requisiti per accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato, beneficio previsto dalla Costituzione -art. 24 - che consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, per i soggetti con un reddito del nucleo familiare non superiore ad € 9.723,84 siano essi cittadini o stranieri regolarmente soggiornanti, lo Stato garantisce la difesa gratuita nei procedimenti Civili, Penali, Amministrativi e Tributari (D.P.R. 30/05/2002 n. 115). Solo nei processi penali il limite del reddito è aumentato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (il gratuito patrocinio è garantito in ogni caso di assistenza legale e non solo nel caso dell’espulsione dal Territorio Nazionale Italiano). Il ricorso non sospende l’espulsione, per restare legalmente sul territorio dello Stato devi fare apposita richiesta al Tribunale. 18 IMPORTANTE Se non chiedi il rinnovo dopo 60 giorni dalla scadenza, la legge prevede l’espulsione, a meno di cause documentabili di forza maggiore. Il permesso di soggiorno è revocato o il suo rinnovo è rifiutato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, salvo che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. È considerata “perdita dei requisiti” anche la condanna per un reato grave, tra quelli che avrebbero impedito il rilascio del permesso stesso. Il rifiuto o la revoca possono essere adottati anche sulla base di convenzioni o obblighi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non costituisce causa di revoca. In questi casi il cittadino straniero dovrà richiedere alle autorità competenti un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, che sarà di durata non inferiore a 6 mesi. La condanna con provvedimento irrevocabile per uno dei reati previsti dal Codice di Procedura Penale per violazione della legge sui diritti d’autore o legati alla contraffazione, comporta la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e l’espulsione della persona con accompagnamento coattivo in frontiera. In caso di precedente conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in altro permesso di soggiorno, la medesima condanna non rappresenta causa ostativa al rinnovo. La perdita del posto di lavoro non comporta la revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti. Il lavoratore straniero che perde il posto di lavoro, per dimissioni (una tua scelta volontaria) o per licenziamento (scelta da parte del datore di lavo19 ro, Legge 15 Luglio 1966, n°604; legge 11 Maggio 1990, n°108) può essere iscritto nelle liste di collocamento e rimanere sul territorio italiano per il periodo di restante validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mesi con un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Questa disposizione consente al lavoratore straniero di disporre di tempo per la ricerca di un nuovo posto di lavoro. Allo scadere del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lo straniero deve lasciare il territorio italiano, tranne nel caso in cui abbia stipulato un nuovo contratto di soggiorno per lavoro o abbia diritto ad altro permesso di soggiorno, secondo quanto predisposto dalla normativa. › PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei tuoi confronti ed emergano concreti pericoli per la tua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarti ai condizionamenti di un’associazione dedita a delitti previsti dagli art. 380 del Codice di Procedura Penale, o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il Questore ti rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentirti di sottrarti alla violenza e ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare a un programma di assistenza e di integrazione sociale . Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può esserti anche rilasciato, all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena, quando hai terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e che hai dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale . Il permesso di soggiorno ha durata di 6 mesi e può essere rinnovato per 1 anno, o per un maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio se sei iscritto a un corso regolare di studi. Qualora, allo scadere del permesso di soggiorno, risulti avere in corso un rapporto di lavoro, può esserti prorogato o rinnovato ulteriormente per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità previste per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere re20 vocato in caso di interruzione del programma di assistenza e integrazione sociale, o per condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalato dal Procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal Questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. › COME Ricevuta la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, il Questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, acquisiti: • l’eventuale parere del Procuratore della Repubblica; • il programma di assistenza e integrazione sociale relativo allo straniero conforme alle prescrizioni ministeriali; • l’adesione dello straniero al programma di assistenza e integrazione sociale, previa avvertenza delle conseguenze previste dalla normativa in caso di interruzione del programma stesso o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso; • l’accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura in cui il programma deve essere realizzato. › IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO) CHE COS’E’? E’ la sostituzione del permesso di soggiorno a tempo determinato nel Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo (S.L.P), “già Carta di Soggiorno”, ed è un documento a tempo indeterminato. Le clausole per richiedere l ’S.L.P sono: • sei titolare di permesso di soggiorno e regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni; • hai un reddito minimo, pari all’importo dell’assegno sociale. 21 Se fai domanda anche per i tuoi familiari il reddito è quello indicato nella seguente tabella: N° FAMILIARI REDDITO RICHIESTO (compreso richiedente) 1-2 Importo annuo pari all’assegno sociale 3-4 Importo annuo pari al doppio dell’assegno sociale 5 e oltre Importo annuo pari al triplo dell’assegno sociale Inoltre dovrai allegare fotocopia del certificato di idoneità alloggiativi. ATTENZIONE I familiari per i quali puoi richiedere il permesso di soggiorno CE sono gli stessi per i quali è possibile richiedere il ricongiungimento familiare (coniuge, figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute, genitori a carico). › DOMANDA Presso gli uffici postali sono distribuiti gratuitamente i moduli necessari per presentare la domanda (kit con banda gialla). Per la compilazione segui le indicazioni contenute nel kit e nella scheda “rilascio-rinnovo del permesso di soggiorno”. Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) occorre presentare: • fotocopia del passaporto o altro documento equipollente (la fotocopia deve essere di tutte le pagine del documento); • fotocopia della dichiarazione dei redditi (Unico, CUD, ecc. relativi all’anno precedente). Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesto l’esibizione dei bollettini INPS o l’estratto contributivo analitico rilasciato dall’INPS • certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all’Ufficio Casellario del Tribunale); 22 • copia delle buste paga relative all’anno in corso; • documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia; • bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50); • marca da bollo di euro 14,62; • quando consegni la domanda all’operatore dell’ufficio postale devi versare euro 30. - Se sei coniuge di straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di straniero che ha comunque inoltrato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, puoi richiedere il rilascio di tale permesso per motivi familiari, compilando il modulo 1 del kit con banda gialla, con apposta marca da bollo da euro 14,62. (Il modulo 2 andrà compilato solo se sei titolare di reddito proprio). Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) dovrai poi allegare: • fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente); • fotocopia dichiarazione redditi del coniuge (Unico, CUD, ecc. relativi all’anno precedente) e propria se posseduta. Ai collaboratori domestici (colf/ badanti) è richiesta l’esibizione dei bollettini INPS o l’estratto contributivo analitico rilasciato dall’INPS; • certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all’Ufficio Casellario del Tribunale); • fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio. Se proveniente dall’estero la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana; • fotocopia del certificato di idoneità alloggiativi; • bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50). - Se hai figli minori ultraquattordicenni conviventi di straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di straniero che ha inoltrato domanda per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, puoi richiedere tale permesso per motivi di famiglia, compilando il modulo 1 con apposta marca da bollo da euro 14,62. 23 Insieme al modulo dovrai allegare: • fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente); • fotocopia documentazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se tale documentazione proviene dall’estero, la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica/ consolare italiana (non è richiesta tale documentazione se il minore ha fatto ingresso con visto per ricongiungimento familiare); • fotocopia del certificato di idoneità alloggiativi; • bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50). - Se hai figli minori di anni 14 non si deve fare una domanda autonoma rispetto a quella del genitore (o dei genitori) con cui convivono i figli. In questo caso il genitore nel richiedere il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà chiedere l’iscrizione, sul proprio documento, del figlio minore degli anni 14, compilando la parte corrispondente del modulo 1. IMPORTANTE • Al compimento del 14° anno di età al minore, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno dei genitori, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età, o il permesso di soggiorno CE. • Il permesso di soggiorno per famiglia consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. • Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha effettuato il ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme con questo ultimo. • Al compimento della maggiore età allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per famiglia è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro a seconda dell’attività svolta. 24 - Se sei genitore convivente di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di straniero che ha comunque inoltrato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, puoi richiedere il rilascio di detto permesso per motivi familiari compilando il modulo 1 del kit con banda gialla, con apposta marca da bollo da euro 14,62. Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) dovrai poi allegare: • fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente); • fotocopia dichiarazione redditi del figlio (Unico, CUD, ecc. relativi all’anno precedente). Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesta l’esibizione dei bollettini INPS o l’estratto contributivo analitico rilasciato dall’INPS; • certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all’Ufficio Casellario del Tribunale); • fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela. Se proveniente dall’estero la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana; • fotocopia del certificato di idoneità alloggiativi; • autocertificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia; • bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50). - Se sei familiare straniero di un cittadino italiano o di un cittadino dell’Unione Europea e hai fatto regolare ingresso in Italia, puoi richiedere direttamente alla Questura, o tramite Ufficio Postale, la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE. In tal caso dovrai compilare il modulo di domanda e allegare: • fotocopia del passaporto o documento equipollente, completo di visto ove richiesto; • 4 fotografie formato tessera; • fotocopia di un documento che attesti la qualità di familiare e, ove richiesto, di familiare a carico; • fotocopia di richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione. I familiari stranieri di cittadino dell’Unione che possono chie25 dere tale carta di soggiorno sono: • il coniuge; • i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. In questo caso non devi allegare né la marca da bollo, né il bollettino per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico. ATTENZIONE Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo • è valido come documento di identificazione personale per 5 anni (successivamente il richiedente può chiederne il rinnovo producendo nuove fotografie); • non può essere rilasciato allo straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico; • non può essere richiesto dai titolari di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, protezione temporanea, motivi umanitari, richiesta asilo quando il relativo status non è ancora riconosciuto, né dai titolari di permesso di soggiorno di breve periodo. IMPORTANTE Se sei cittadino dell’Unione Europea non devi più richiedere la carta di soggiorno. Se desideri soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi dovrai rivolgerti all’Ufficio anagrafe del Comune in cui sei domiciliato e richiedere l’iscrizione anagrafica e il rilascio della relativa attestazione. 26 LAVORO › ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE SUBORDINATO STRANIERO ALL’ESTERO Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (il Decreto Flussi), sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano per lavoro subordinato, anche per esigenze di tipo stagionale, e lavoro autonomo. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti flussi possono essere emanati durante l’anno. Per buona parte dei nuovi ingressi il rilascio del permesso seguirà le regole della chiamata lavorativa di un lavoratore all’estero. IMPORTANTE Le condizioni lavorative non possono mai essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili. › COME Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero non comunitario e residente all’estero deve innanzitutto presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa. Nel caso in cui già conosca il lavoratore da assumere, deve presentare allo Sportello Unico: • richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; • documentazione che certifichi l’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione; • proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell’accordo, il tuo impegno al pagamento del viaggio di ritorno del 27 cittadino straniero nel Paese di provenienza; • la sua dichiarazione di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.). Se non conosce direttamente il lavoratore puoi richiedere, presentando la documentazione sopra indicata, il nulla osta al lavoro per una o più persone iscritte nelle apposite liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in quei Paesi che hanno sottoscritto con l’Italia specifici accordi bilaterali in materia. Queste liste, distinte per Paesi di origine, contengono un elenco di nominativi con le generalità complete, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito (stagionale, a tempo determinato o indeterminato), nonché l’indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione. A questo punto lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l’Impiego (CPI) di dare la dovuta pubblicità delle richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via telematica, agli altri CPI territoriali e le rende altresì pubbliche sul sito Internet o con ogni altro mezzo possibile. Lo Sportello Unico: • acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta; • acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro. In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l’istanza. In caso di parere favorevole: • convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto; • trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari. È importante sapere che il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto. 28 Il lavoratore straniero, ricevuto il nulla osta che il datore di lavoro, avrà cura di fargli avere, deve richiedere un appuntamento con l’autorità consolare presso il proprio Paese di origine. Quest’ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del relativo nulla osta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d’ingresso entro 30 giorni, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all’INPS e all’INAIL. Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nulla osta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e presentare la richiesta di permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale. Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello: • verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore; • consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale; • provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno; • consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente. › RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il lavoratore deve poi recarsi presso un Ufficio Postale; lì troverà un apposito Kit che dovrà essere compilato, sottoscritto e spedito alla Questura competente insieme alla richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L’Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica. In ogni caso la Questura comunicherà, all’indirizzo indicato nella domanda, la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà a un’ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno. 29 › CONTRATTO DI SOGGIORNO E PERMESSO DI SOGGIORNO Il lavoratore, o il datore di lavoro, deve richiedere allo Sportello Unico un appuntamento per: • il perfezionamento del contratto di soggiorno • la richiesta di permesso di soggiorno È necessario presentarsi muniti di: • passaporto originale con visto di ingresso e copia integrale • 4 fotografie • 1 marca da bollo di 14,62 euro Lo Sportello Unico invia (per via telematica) i dati relativi alla richiesta di permesso di soggiorno al CEN della Polizia di Stato. La richiesta di permesso di soggiorno deve essere presentata dal lavoratore all’Ufficio postale che rilascia la ricevuta dell’assicurata, titolo che abilita alla permanenza e allo svolgimento di lavoro in Italia. › DOMANDE CUMULATIVE Le associazioni di categoria possono presentare le richieste di nulla osta per il lavoro stagionale per conto dei propri associati (DPR 394/99, art. 38, comma 9). A tal fine possono essere autorizzate a inviarle, anche cumulativamente, via internet. › PER INFORMAZIONI Contattare l’help desk dello Sportello Unico: tel. 06.46.52.59.39, e-mail: [email protected] ATTENZIONE Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere rilasciato per un’attività lavorativa che prevede un impegno da un minimo di venti giorni ad un massimo di nove mesi. Se hai già svolto lavoro stagionale con regolare permesso di soggiorno stagionale hai diritto di precedenza per entrare in Italia, l’anno successivo, per svolgere attività lavorativa stagionale, rispetto a cittadini del tuo stesso Paese che non hanno mai fatto ingresso per lavoro in Italia. Hai anche diritto, sempre se hai già svolto regolare attività lavorativa stagionale nell’anno 30 precedente, di convertire il tuo secondo permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote d’ingresso per lavoro, sempre che sussistano le condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato. Il permesso ti viene rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può esserti rilasciato, in caso di attività lavorative ripetitive, un permesso di soggiorno pluriennale, fino a tre annualità, di durata temporale annuale uguale a quella avuta nell’ultimo dei due anni precedenti. Anche in caso di permesso di soggiorno stagionale pluriennale, occorrerà comunque richiedere annualmente il visto di ingresso. I visti per le annualità successive alla prima vengono rilasciati dall’autorità consolare su esibizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessoti dal datore di lavoro. › PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE Se perdi il posto di lavoro: • per licenziamento; • per morte del datore di lavoro; • per altre cause dipendenti dalla volontà del datore di lavoro; puoi ottenere comunque il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione avrà la durata di sei mesi dal momento del rilascio e ti consentirà di cercare una nuova occupazione lavorativa durante tutta la validità del permesso. Quando , titolare del permesso per attesa occupazione, troverai una nuova occupazione dovrai recarti presso la Questura competente e richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. › COME Per ottenere il rilascio di questo tipo di permesso di soggiorno il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui si interrompa il rapporto lavorativo, dovrà scrivere una dichiarazione di cessazione dell’attività lavorativa. In caso di decesso 31 del datore di lavoro questa dichiarazione potrà essere fatta dai parenti o dagli eredi di questo, i quali dovranno inoltre allegare il relativo certificato di morte. È necessario presentare presso la Questura del proprio territorio: • 4 foto formato tessera; • marca da bollo da € 14.62; • passaporto o documento equivalente e relative fotocopie; • certificato o autocertificazione dello stato di famiglia di data non anteriore a 3 mesi; • certificato o autocertificazione di residenza di data non anteriore a 3 mesi; • contratto di locazione o comodato registrato; • iscrizione nelle liste o nell’elenco o nell’elenco anagrafico del centro dell’impiego; • lettera di licenziamento del vecchio datore oppure lettera di dimissioni, o certificato di morte qualora si tratta di badanti; • dichiarazione dei redditi ultimo anno con ricevuta di presentazione; • codice fiscale; • iscrizione al SSN da esibire alla consegna del permesso. › LAVORO DOMESTICO La categoria dei lavoratori domestici merita un ulteriore approfondimento rappresentando il lavoro più diffuso tra gli stranieri dell’Est Europeo presenti sul Territorio Italiano. › ASSUNZIONE Il datore di lavoro, una volta assunto il lavoratore domestico comunitario o straniero in possesso del nulla osta al lavoro o di un permesso di soggiorno che consente l’attività lavorativa deve svolgere le seguenti operazioni: • presentare all’Inail, entro le ore 24 ore del giorno dell’assunzione, la denuncia di assunzione del lavoratore domestico; • presentare all’Inps, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre solare nel quale è avvenuta l’assunzione, la denuncia di assunzione del lavoratore domestico, usando il modello LD09 che deve essere firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore e corredato dalla documentazione richiesta (per il lavoratore straniero va allegata alla denuncia anche il permesso di soggiorno); 32 (Il modello di domanda può essere presentato direttamente all’Inps o inviato per posta con la documentazione allegata in fotocopia. E’ possibile, altrimenti, presentare denuncia on line del lavoratore domestico, collegandosi al sito Internet www.inps.it e compilando l’apposito modulo). • nel caso in cui il lavoratore sia convivente, comunicare l’assunzione alla Questura entro 24 ore dall’inizio del rapporto di lavoro e la presenza del lavoratore presso la propria abitazione all’Anagrafe del Comune di residenza entro 20 giorni; • nel caso di lavoratore extracomunitario, anche se non convivente, comunicare l’assunzione alla Questura entro 48 ore. Inoltre deve rilasciare al lavoratore, entro 30 giorni dalla data di assunzione, una lettera di assunzione, firmata da entrambi, nella quale sono specificati: • data di inizio del rapporto di lavoro; • durata del periodo di prova; • esistenza o meno della convivenza (totale o parziale); • categoria; • orario giornaliero di lavoro; • eventuale divisa da lavoro (fornita dal datore di lavoro); • riposo settimanale in aggiunta alla domenica; • retribuzione; • previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altro; • periodo di ferie annuali concordato; • indicazione dello spazio dove il lavoratore può riporre i propri effetti personali. E’ possibile assumere lavoratori domestici tramite le agenzie di lavoro interinale: • per l’esecuzione di un servizio predeterminato, anche se ripetitivo; • per sostituire lavoratori che hanno sospeso il rapporto di lavoro per motivi familiari (compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero); • per sostituire lavoratori in malattia, in infortunio o in maternità; • per sostituire lavoratori in ferie. › LE CATEGORIE I lavoratori domestici sono classificati, a seconda delle mansioni che svolgono, in 4 categorie: 1° categoria super: vi appartengono i lavoratori in possesso di un diplo33 ma specifico o attestato professionale rilasciato dallo Stato italiano o Enti pubblici; 2° categoria: vi appartengono i lavoratori con una elevata competenza professionale (infermiere diplomato, maggiordomo, capo cuoco o chef, badante, puericultore, assistente geriatrico ecc.); 3° categoria: vi appartengono i lavoratori che si occupano della vita familiare (cameriere, autista, baby sitter, custode o portinaio di ville o case private, guardarobiere ecc.); 4° categoria: vi appartengono coloro che fanno lavori di fatica o manuali (pulizie, lavanderia, giardino). › DOCUMENTI Il lavoratore domestico deve presentare al datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, i seguenti documenti: • documento di identità o altro documento equivalente ed eventuali diplomi professionali specifici; • tessera sanitaria; • codice fiscale; • permesso di soggiorno (per i lavoratori stranieri). › ORARIO DI LAVORO L’orario di lavoro è quello stabilito dalle parti nei limiti massimi di: • 10 ore giornaliere, per un totale di 55 ore alla settimana, se il lavoratore è convivente; • 8 ore giornaliere, per un totale di 44 ore alla settimana distribuite su 5 o 6 giorni, se il lavoratore non è convivente. › LA RETRIBUZIONE La retribuzione varia a seconda che i lavoratori siano: • conviventi con il datore di lavoro a tempo pieno; • conviventi con il datore di lavoro a tempo parziale; • non conviventi; • addetti all’assistenza notturna. La retribuzione può essere concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore nel rispetto dei minimi retributivi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale. 34 › I RIPOSI SETTIMANALI Il riposo settimanale complessivo è di 36 ore, la domenica (24 ore) e un altro giorno non festivo concordato tra datore di lavoro e lavoratore (12 ore). Nel giorno di riposo concordato, il lavoratore non può prestare attività lavorativa per un numero di ore superiore alla metà di quelle che costituiscono il normale orario di lavoro giornaliero. Inoltre al lavoratore spetta una giornata di riposo interamente retribuita. › FERIE Per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, al lavoratore domestico spettano 26 giorni di ferie (intesi come tali i giorni lavorativi e non i giorni di calendario). Le ferie maturano anche nei periodi di assenza che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, congedo matrimoniale, ecc…) e vengono sospese in caso di insorgenza di malattia. Per ogni giorno di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione pari a 1/26 della normale retribuzione mensile. › TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come “liquidazione”) è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente, sia che avvenga per dimissioni sia per licenziamento. Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda e può essere utilizzato come fonte di finanziamento delle forme pensionistiche complementari. › LE ASSENZE DAL LAVORO Malattia e Infortunio In caso di malattia o infortunio, il lavoratore domestico deve informare tempestivamente il datore di lavoro e inviare allo stesso, entro 3 giorni, il certificato medico. Quando è ammalato, il lavoratore domestico ha diritto alla conservazione del posto per periodi differenti secondo l’anzianità maturata presso la stessa famiglia: • 10 giorni di calendario, se ha un’anzianità di servizio fino a 6 mesi; • 45 giorni di calendario, se ha un’ anzianità di servizio fra i 6 e i 24 mesi; 35 • 180 giorni di calendario, se l’anzianità di servizio è superiore ai 24 mesi. Ha inoltre diritto, durante il periodo di malattia, alla metà del salario pattuito per i primi 3 giorni e al salario intero per i giorni successivi, fino a un massimo di: • 8 giorni, per un’anzianità di servizio fino ai 6 mesi; • 10 giorni, per un’anzianità dai 6 mesi ai 2 anni; • 15 giorni, per un’anzianità superiore ai 2 anni. Il lavoratore domestico non ha diritto all’ indennità di malattia né al congedo per malattia del figlio. Infortunio durante l’attività lavorativa • se è guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro non è tenuto a farne denuncia all’INAIL, ma paga la normale retribuzione; • se non è guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro deve fare denuncia all’INAIL, su apposito modulo, entro 2 giorni. L’INAIL paga, così, al lavoratore un’ indennità giornaliera, a partire dal quarto giorno, pari al 60% della retribuzione media convenzionale stabilita con decreto ministeriale. Maternità La lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro per: • i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla legge; • il periodo eventualmente intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto; • i 3 mesi successivi alla data del parto. In questo periodo la lavoratrice ha diritto all’ indennità di congedo per maternità, pagata dall’Inps e pari all’80% del salario convenzionale. E’ necessario, però, avere almeno 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti l’inizio del congedo, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti il congedo stesso, anche se versati in settori diversi da quello del lavoro domestico. Congedo matrimoniale Spetta per 15 giorni consecutivi di calendario con erogazione della normale retribuzione compreso vitto e alloggio, se spettanti. La retribuzione sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio. 36 Permessi retribuiti Possono essere concessi per: • visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro: 12 ore annue di permesso retribuito (elevabili a 16 in caso di convivenza), se il lavoratore effettua almeno 30 ore settimanali; • comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado: 3 giorni di calendario di permesso retribuito; • nascita di un figlio: 2 giorni di permesso retribuito, al lavoratore uomo; • formazione professionale: 40 ore annue per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari, se in possesso di una anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 18 mesi; assistenti domiciliari, se in possesso di una anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 18 mesi; • motivi sindacali: 6 giorni lavorativi all’anno ai componenti di organi direttivi, provinciali o nazionali. Per giustificati motivi possono essere concessi brevi permessi non retribuiti. › ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO Il cittadino straniero che vuole esercitare in Italia un’attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero intenda costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l’esercizio delle singole attività, compresi i requisiti per l’iscrizione ad albi o registri, ove necessari. › PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO Per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è necessario presentare la partita IVA. Inoltre se intendi svolgere in Italia un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, o costituire una società di capitali o di persona, o accedere a cariche societarie, devi dimostrare di: • disporre di adeguate risorse finanziarie per l’esercizio della attività che intende intraprendere; • essere in possesso dell’attestazione dell’autorità competente, di data non anteriore a tre mesi, che dichiari che non sussistano motivi che impediscano il rilascio dell’autorizzazione o della licenza necessarie per lo svolgimento dell’attività 37 › DOCUMENTI NECESSARI (per il primo rilascio del permesso di soggiorno) • 4 fotografie formato tessera; • marca da bollo da euro 14.62; • Passaporto in corso di validità in originale più n. 2 fotocopie di ogni pagina contenente dati o timbri di frontiera con particolare riguardo al visto di ingresso (Visa) rilasciato dall’Ambasciata o Consolato italiano nel paese di origine o di provenienza dello straniero; • Partita I.V.A. o Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale più n. 2 fotocopie; • autocertificazione dello stato di famiglia di data non anteriore a 3 mesi (se necessario); • Certificato di iscrizione al REC in originale più n. 2 fotocopie (ove richiesto); • contratto di locazione o comodato registrato; • iscrizione al SSN, da esibire alla consegna. • Iscrizione all’Albo professionale in originale più n. 2 fotocopie (ove richiesto). La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso, e comunque non potrà essere superiore a due anni. Il rilascio del permesso di soggiorno deve avvenire entro 20 giorni dalla data di richiesta. Il permesso di soggiorno rinnovarlo entro i termini previsti dalla normativa, sempre che permangano i requisiti che hanno permesso il primo rilascio. › DOVE La richiesta del permesso di soggiorno per lavoro autonomo deve essere fatta presso la Questura del luogo dove intendi intraprendere l’attività lavorativa. › PARTITA IVA La partita IVA identifica il contribuente esercente un’attività economica in tutti i rapporti con gli Enti e le amministrazioni pubbliche e tutti gli altri operatori economici. Il numero di Partita IVA viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’apertura della posizione IVA e resta invariato fino alla cessazione dell’attività. Deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e in ogni altro documento ove richiesto. 38 › VARIAZIONE RAPPORTO DI LAVORO In caso di variazione e/o attuazione di un nuovo rapporto di lavoro, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, necessario anche allo straniero per rinnovare il suo permesso di soggiorno per lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare alle autorità competenti la data di inizio e la data di fine del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, la nuova sede lavorativa del lavoratore straniero e la data di inizio del nuovo rapporto lavorativo. Il datore di lavoro dà comunicazione della variazione al Centro per l’Impiego competente (cioè quello del territorio dove si trova o ha sede legale l’azienda o dove si svolge l’attività lavorativa) e allo Sportello Unico. La comunicazione del datore di lavoro deve essere effettuata entro cinque giorni dalla variazione o attuazione del nuovo rapporto di lavoro. RESIDENZA E DOMICILIO La residenza è il luogo in cui la hai la dimora abituale. Il domicilio è il luogo dove hai stabilito la sede principale dei tuoi affari. L’anagrafe è una lista di tutti coloro che risiedono nel territorio di un determinato Comune. In ogni Comune vi è un servizio anagrafe che è responsabile di tale lista e dei servizi connessi. L’iscrizione all’anagrafe è gratuito e non decadi dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per poterti iscrivere all’anagrafe devi essere un componente maggiorenne della famiglia. Devi recarti personalmente all’ufficio anagrafe del Comune in cui hai la tua abitazione dove ti verrà dato un modulo da compilare e sottoscrivere. All’anagrafe devi dichiarare anche la residenza di eventuali figli minorenni. Alla presentazione della domanda dovrai essere in possesso di: • permesso di soggiorno di validità superiore a 3 mesi; • passaporto in corso di validità o documento equipollente; • codice fiscale; 39 • documenti relativi allo stato civile non desumibili dal passaporto (nascita, matrimonio, divorzio, rapporti di parentela, ecc). Tali documenti devono essere alternativamente: - originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l’evento, tradotti in italiano e legalizzati; - originali rilasciati dalle autorità consolari del tuo Paese di origine presenti in Italia con firma legalizzata dalla competente Prefettura. •abitare solitamente in un posto definito (detto dimora abituale). L’iscrizione all’anagrafe è obbligatoria per qualsiasi tipo di assunzione lavorativa ed essenziale per molti adempimenti amministrativi, come il rilascio della patente di guida e l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Ricorda che: • Tutti i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza) contenuti nel passaporto e nel permesso di soggiorno devono essere assolutamente coincidenti. • Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafiche sono comunicate d’ufficio alla Questura competente per territorio. • Se non sei iscritto all’anagrafe, devi comunicare eventuali variazioni di domicilio alla Questura competente per territorio entro 15 giorni. •Sei tenuto a presentare (anche nel caso di cambio di residenza o indirizzo) denuncia alla Direzione Tributi del Comune di residenza relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il modello da riempire ti verrà consegnato allo sportello presso l’Ufficio Anagrafe. • La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro d’accoglienza. ATTENZIONE Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno hai l’obbligo di ribadire all’ufficiale dell’anagrafe del Comune la dichiarazione di dimora abituale, allegando la copia del nuovo permesso di soggiorno. In caso contrario potrai essere cancellato dalle liste della popolazione residente nel Comune. 40 Puoi chiedere la residenza anche non avendo una casa ma vivendo in una comunità (per esempio in un convitto, collegio, alloggio dello Stato, alloggi della Caritas o della Pubblica Amministrazione, Centro di accoglienza) per un periodo di almeno 3 mesi, in questo caso dovrai consegnare la richiesta al direttore della struttura, sarà lui a presentarla all’ufficio dell’anagrafe. Puoi chiedere la residenza anche essendo ospite in casa di un’altra famiglia. Il capo di quella famiglia (cioè la persona il cui nome è scritto per primo nello stato di famiglia) dovrà scrivere chiaramente: • di essere favorevole alla richiesta di residenza; • che tipo di legame ha con il richiedente (ad esempio, se quest’ultimo è il suo convivente, suo figlio, suo nipote, eccetera). Può mandare questa dichiarazione anche via fax, senza presentarsi di persona. Dopo la domanda, l’ufficio anagrafe manderà la Polizia Municipale a controllare se effettivamente abiti dove hai detto. Se sei rifugiato politico devi presentare il certificato che dichiari il tuo status di rifugiato, al posto del passaporto. › CAMBIO DI RESIDENZA Se vuoi trasferirti in un altro Comune devi presentare, entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento, istanza al Comune presso il quale ti vuoi trasferire. Dovrai, all’atto della presentazione di tale istanza, presentare: • copia del contratto di affitto o dell’atto di proprietà della casa, oppure una dichiarazione del proprietario della casa, che afferma la disponibilità a offrire ospitalità; • un tuo documento di identità personale in corso di validità; • il permesso di soggiorno o la ricevuta della domanda di rinnovo del permesso scaduto; • patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti). Chi ha una patente straniera non deve fare nessun cambiamento. Ove la richiesta riguardi anche il tuo nucleo familiare, dovrai indicare le generalità di tutti i componenti. Nella istanza dovrai indicare le tue generalità 41 e l’indirizzo ove intendi stabilire la nuova dimora abituale. Se andrai ad abitare presso altro nucleo familiare, occorrerà il consenso dell’intestatario del certificato di “stato di famiglia” di quel nucleo. Se deve cambiare residenza tutta la famiglia, può fare richiesta uno qualsiasi dei familiari. Basta che sia maggiorenne e abbia la copia del permesso di soggiorno di tutti gli altri. Se fra questi c’è un minorenne, può fare la richiesta solo la persona che esercita la tutela o la patria potestà. L’Ufficio cambi di residenza trasmette notizia del cambio di residenza alla Questura. › CAMBIO DI INDIRIZZO Se vuoi cambiare indirizzo all’interno dello stesso Comune nel quale risiedi devi presentare apposita richiesta all’ufficio anagrafe del tuo Comune di residenza, presentando valido documento di identità (passaporto o carta di identità), permesso di soggiorno valido (di tutte le persone che cambiano indirizzo), patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti). IMPORTANTE Ricorda che verrai cancellato dai registri dell’Anagrafe del Comune di dimora abituale o di residenza: • per trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero; • per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione o quando, a seguito di ripetuti accertamenti, sei risultato irreperibile; • per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, se è trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno e non hai provveduto a fare domanda di rinnovo. In questo ultimo caso verrai comunque preventivamente avvisato e invitato a provvedere nei successivi 30 giorni. E’ importante che tu sappia che quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio (luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) e la residenza e trasferisce questa altrove, si considera trasferito anche il domicilio. È altresì possibile avere domicilio e residenza in luoghi diversi rilasciando una specifica dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento di residenza. 42 CARTA D’IDENTITA’ › CHE COS’E’? La carta d’identità è un documento di riconoscimento personale che può essere richiesto da ogni cittadino straniero, il quale compiuti i 15 anni sia in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenza anagrafica nel territorio Italiano . La carta d’identità, nel caso di stranieri ed apolidi legalmente soggiornanti nel nostro Paese, ha la stessa durata del permesso di soggiorno e non può essere utilizzata per l’espatrio. E’ da tener presente, inoltre, che i dati in essa contenuti hanno lo stesso valore dei certificati corrispondenti e nel caso in cui le amministrazioni prevedano l’esibizione del documento non possono pretendere certificati attestanti stati e fatti già contenuti nel documento. › RILASCIO Ai fini del rilascio della Carta d’Identità è necessario rivolgerti presso l’Ufficio Anagrafe del Comune o della circoscrizione in cui risiedi presentando: • tre fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti; • un valido documento di riconoscimento nel caso di cittadini dell’Unione Europea; • il passaporto in corso di validità ed il permesso di soggiorno nell’ipotesi di cittadini stranieri. Se l’autorità di Pubblica Sicurezza non ti rinnova il permesso di soggiorno, la carta d’identità va riconsegnata all’Ufficio Anagrafe del Comune o della circoscrizione in cui si risiedi. › RINNOVO La carta d’identità deve essere rinnovata per: • scadenza: la richiesta per il rinnovo della carta d’identità deve essere effettuata 180 giorni prima della scadenza; • cambiamento di dati personali ritenuti errati (nome, cognome e data di nascita...):occorre per i cittadini stranieri presentare l’apposita dichiarazione rilasciata dal Consolato o dall’Ambasciata di appartenenza; 43 • variazione di residenza da altro Comune: la carta può essere rinnovata per consentire all’utente di usarla al posto del certificato di residenza; occorre presentare tre fotografie recenti formato tessera uguali, la carta d’identità da rinnovare e il permesso di soggiorno. › DUPLICATO Tutti gli stranieri e gli apolidi in possesso di una carta d’identità rilasciata da un comune italiano possono chiederne il duplicato entro i termini di validità della stessa in caso di: • deterioramento: presentare tre fotografie recenti formato tessera e uguali, il documento deteriorato (se il documento deteriorato non ha elementi sufficienti per l’identificazione occorre presentare un altro documento valido, e, in mancanza di questo, è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni che, mostrando un documento valido, devono dichiarare l’identità del richiedente); • smarrimento o furto: occorre fare la denuncia alle autorità di Polizia e presentarla in anagrafe al momento del nuovo rilascio, insieme a tre fotografie recenti formato tessera, uguali e prese di fronte e un documento valido; in mancanza di questo è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni che, con un documento valido, devono dichiarare l’identità del richiedente. Occorre inoltre consegnare: • un valido documento di riconoscimento nel caso di cittadini dell’Unione Europea; • il passaporto ed il permesso di soggiorno nell’ipotesi di cittadini stranieri. CODICE FISCALE › CHE COS’E’? Il codice fiscale è uno strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche Il codice fiscale è un codice alfanumerico di sedici caratteri, composto da lettere e numeri, che riproduce in estratto i dati anagrafici del contribuente. Se intendi ottenere il rilascio del codice fiscale, presso gli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze in44 dipendentemente dal luogo di nascita o residenza, devi esibire i seguenti documenti: • permesso di soggiorno valido; • fotocopia del passaporto in corso di validità. Accolta la richiesta, l’incaricato dell’Ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate introduce i tuoi dati nel sistema di calcolo e ti rilascia provvisoriamente un codice fiscale cartaceo. I dati così elaborati sono inviati al Ministero delle Finanze che provvede ad inviarti al tuo indirizzo il codice definitivo. Nell’ipotesi in cui il calcolo fosse avvenuto sulla base di dati anagrafici errati potrai utilizzarlo, ma sarai tenuto a chiedere quello definitivo entro sei mesi dalla data di emissione del certificato di attribuzione. IMPORTANTE E’ da ricordare, inoltre, che se hai fatto ingresso in Italia con visto per lavoro subordinato, già possiedi il codice fiscale poiché ti è stato rilasciato, insieme al visto, dalle Rappresentanze diplomatico o consolari italiane all’estero. › DUPLICATO In caso di smarrimento o distruzione del certificato cartaceo o del tesserino plastificato, devi richiedere il duplicato con le stesse modalità dell’attribuzione. Presso gli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono a disposizione i moduli per richiedere, senza nessuna formalità, il duplicato del tesserino plastificato(che ti verrà poi spedito a casa entro trenta giorni circa, tramite posta). Le richieste per ottenere il codice, variazioni e duplicati possono essere presentate presso qualsiasi Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette. Il duplicato del tesserino può essere richiesto anche agli sportelli self service del Ministero delle Finanze presenti negli Uffici relazioni con il pubblico dei Municipi e della Prefettura di Roma, presso gli Uffici finanziari e in alcuni Uffici postali, centri commerciali e aeroporti, ecc. Il duplicato può essere richiesto tramite internet al sito www.agenziaentrate.it/servizi/ o telefonando al numero 848-800333 45 PREVIDENZA SOCIALE › ASSICURAZIONE Lo Stato Italiano garantisce a tutti i lavoratori stranieri e alle loro famiglie, regolarmente soggiornanti sul suo territorio, parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. In Italia tutti i lavoratori regolarmente assunti devono essere assicurati ai fini previdenziali e assistenziali per usufruire delle forme di tutela e assistenza previste per: pensione, superstiti, invalidità/inabilità, malattia, maternità, disoccupazione involontaria. Inoltre tutti i lavoratori devono essere assicurati, nelle attività che la legge individua come rischiose, contro i danni fisici ed economici causati da infortuni sul lavoro e malattie. I cittadini stranieri che svolgono in Italia una regolare attività lavorativa possono ottenere, con il versamento dei contributi previdenziali all’ INPS, le stesse prestazioni pensionistiche previste per i lavoratori italiani. La gestione dei diritti previdenziali ed assistenziali è affidata ad Enti ed Istituti statali (INPS, ENPALS, ENASARCO, INPGI etc.). La gestione delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali è affidata all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). L’obbligo dell’assicurazione (detto anche premio) è: • a carico del datore di lavoro, per i lavoratori dipendenti, parasubordinati e collaboratori con collaborazione coordinata e continuativa; • a carico degli stessi, in caso di artigiani e lavoratori autonomi dell’agricoltura. L’INAIL garantisce le prestazioni economiche e sanitarie in caso di infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali (quelle direttamente dipendenti/ causate dallo svolgimento dell’attività lavorativa) per tutti i lavoratori soggetti all’obbligo contributivo (premio assicurativo) anche quando il datore di lavoro non ha versato regolarmente le quote previste per il premio. › COME Per il lavoratore autonomo che, al momento dell’infortunio o della malattia professionale, non è in regola con il versamento del premio assicurativo, le prestazioni economiche vengono sospese fino al pagamento dell’obbligo contributivo. 46 Per l’attivazione dell’assicurazione contro gli infortuni e malattie, il datore di lavoro deve dare comunicazione dell’assunzione del nuovo lavoratore all’INAIL entro 24 ore dall’inizio del rapporto di lavoro, attraverso l’invio dell’apposito modulo fornito dall’INAIL “Denuncia di Esercizio” a mezzo fax al numero verde INAIL 800657657, o a mezzo fax a qualunque sede INAIL, o via internet all’indirizzo [email protected], tramite gli specifici software disponibili gratuitamente, o a mezzo raccomandata A.R. a qualunque sede INAIL, o tramite il portale www.inail.it (per questo ultimo caso occorre fare richiesta di apposito account e della password). Per i lavoratori dipendenti il premio si calcola sulla base delle retribuzioni e della pericolosità dell’attività lavorativa svolta. Per i lavoratori parasubordinati, il premio ordinario è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. L’obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del datore di lavoro. › DOVE Il versamento dei premi assicurativi deve essere effettuato dai datori di lavoro, o nel caso specifico dagli artigiani e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura presso le Banche e gli Uffici Postali. › QUANDO La comunicazione dell’inizio del rapporto di lavoro deve essere comunicata all’ Inail entro 24 ore dall’assunzione del lavoratore. Nel caso in cui, per la natura dell’attività lavorativa o per l’urgenza del loro inizio, il datore di lavoro non è in grado di fare la denuncia di inizio entro le 24 ore, la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi all’inizio, motivandone però il ritardo. › INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA E’ un’indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati. Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.). Per ottenerla bisogna essere assicurati all’Inps da almeno due anni e avere 47 almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. › INDENNITA DI DISOCCUPPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che: • nell’anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, • comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.); • risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda. Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 156 giornate. IMPORTANTE 1) non è necessario che lo stato di disoccupazione sia assoluto, l’indennità, infatti, è riconosciuta quando si perde l’attività principale da cui si ricava il reddito maggiore; 2) il lavoratore ha diritto all’ indennità di disoccupazione, di cui è titolare, anche nel caso in cui espatri per “brevi periodi”, di seguito elencati: • 15 giorni per matrimonio; • l’intero periodo di malattia propria o di un familiare; • 3 giorni, più i giorni necessari per il viaggio, per il lutto di un familiare. INDENNITA’ DI MALATTIA › CHE COS’È E’ la somma che viene pagata, in sostituzione della retribuzione, ai lavoratori che si ammalano. Spetta per un periodo massimo di 180 giorni. I primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza è l’Inps a provvedere al pagamento. 48 › A CHI SPETTA Agli operai dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura, agli operai e agli impiegati del terziario, ai salariati del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati, ai soci di cooperative che prestino attività lavorativa, ai giovani assunti con contratto di formazione e, solo in caso di degenza ospedaliera, ai lavoratori parasubordinati. › INDENNITA’ DI MATERNITA’ La legge tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino ad un’adeguata assistenza. La lavoratrice madre ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi (astensione obbligatoria): durante questo periodo è previsto il pagamento di un’indennità sostitutiva della retribuzione. Le lavoratrici dipendenti, previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l’assenza dal lavoro prima della nascita, prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto. › A CHI SPETTA Alle lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio, alle colf e alle badanti); Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane e commercianti), alle libere professioniste e alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata Queste non hanno l’obbligo di astensione dal lavoro; Al padre, lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono ecc.). › ADOZIONI In caso di adozione o affidamento, l’indennità di maternità spetta per i tre mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia, a condizione che non abbia superato i 6 anni di età (18 anni per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali). › IL CONGEDO PARENTALE Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipen49 denti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi. Ciò è previsto anche in caso di adozione o affidamento. Il padre può usufruire del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria o dei congedi per allattamento della madre. Anche le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale, ma solo per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l’obbligo di astensione dal lavoro. › ASSEGNI PER LA MATERNITÀ L’assegno dello Stato, è previsto per la madre che: • si sia dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento); • precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell’Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché non sia trascorso un determinato periodo di tempo, diverso a seconda dei casi (mai superiore ai nove mesi). La domanda disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps. it, nella sezione “moduli”, va presentata alla sede Inps più vicina. L’assegno concesso dai Comuni di residenza è concesso alle madri il cui reddito familiare non superi il tetto previsto dall’ISE. La domanda va presentata al proprio comune di residenza. Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio e vengono pagate dall’Inps tramite assegno bancario spedito al domicilio della madre. › ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. Spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati. Spetta anche ai lavoratori parasubordinati, a coloro cioè che sono iscritti alla gestione separata. Sono esclusi i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio “assegno familiare”. 50 › ASSEGNO AL CONIUGE Il pagamento dell’assegno può essere effettuato direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto. Il coniuge, che non deve essere titolare di un autonomo diritto all’assegno, deve fare domanda al datore di lavoro o all’Inps attraverso i moduli utilizzati dall’altro coniuge. Oppure, se questi moduli sono già stati presentati, il coniuge può presentare una autonoma domanda al datore di lavoro o all’Inps utilizzando appositi moduli . › ASSEGNO SOCIALE E’ una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani, ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea o agli stranieri nel caso questi dispongano dei requisiti richiesti: • siano rifugiati politici; • siano cittadini stranieri che hanno ottenuto la carta di soggiorno. L’assegno non è esportabile e, quindi, si perde se l’interessato si trasferisce all’estero. L’assegno non è reversibile e, quindi, non può essere trasmesso ai familiari superstiti. › LA PENSIONE DI ANZIANITA’ Si può ottenere prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia. È necessario però aver maturato i seguenti requisiti: • 35 anni di contributi e 57 anni di età per i lavoratori dipendenti; • 35 anni di contributi e 58 anni di età per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti me coltivatori diretti). Si può prescindere dall’età, se si ha una maggiore anzianità contributiva. In tal caso servono: • almeno 39 anni di contributi per i lavoratori dipendenti; • almeno 40 anni di contributi per i lavoratori autonomi. Il requisito della maggiore anzianità contributiva salirà gradualmente, fino ad arrivare a 40 anni nel 2008, anche per i lavoratori dipendenti. IMPORTANTE In caso di rimpatrio, il lavoratore straniero con contratto di lavoro diverso da quello stagionale conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia e può usufruire di tali diritti an51 che se non sussistono accordi di reciprocità con il Paese di origine. I contributi versati in Italia dal lavoratore straniero fanno quindi maturare al suo compimento del 65° anno di età il diritto alla pensione, calcolata in ragione degli stessi, ma senza i requisiti di minimo richiesti dall’art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995. ASSISTENZA SANITARIA La tutela alla salute e all’assistenza sanitaria sono un diritto di tutti gli stranieri presenti in Italia. Gli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per ciò che riguarda diritti e doveri in materia sanitaria. A seconda del tipo di permesso di soggiorno di cui è in possesso, lo straniero dovrà obbligatoriamente iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), o assicurarsi autonomamente contro malattie e infortuni e maternità, mediante stipula di polizza assicurativa valida sul territorio italiano, stessa regola vale per i familiari a carico. All’atto dell’iscrizione riceverai un documento, il “Tesserino sanitario personale”, che ti dà diritto a ricevere gratuitamente, ovvero dietro pagamento – dipende dalla Regione in cui ti trovi - di una quota a titolo di contributo (ticket sanitario), le seguenti prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine, assistenza riabilitativa e protesica. Coloro che hanno l’obbligo di iscriversi al S.S.N. sono: • I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento; • i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti o quelli che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi; 52 • i familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate. L’iscrizione volontaria al SSN ha scadenza annuale e può anche essere richiesta dagli stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli collocati alla pari, anche se titolari di permessi di soggiorno di durata inferiore ai 3 mesi. È possibile scegliere un contributo annuo ridotto che però non è valido per i familiari a carico. Non è consentita l’iscrizione al SSN di stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per turismo. I lavoratori stagionali sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale per il periodo di validità del permesso di soggiorno. In seguito all’iscrizione al SSN, la persona potrà scegliere da un’apposita lista il medico generico cui rivolgersi per le cure base e per avere informazioni per accedere alle cure specialistiche. Per l’iscrizione al SSN si paga una quota annuale definita in base al reddito. L’iscrizione al SSN è gratuita se il cittadino straniero: • è disoccupato con permesso di soggiorno e iscritto alle liste di collocamento; • è rifugiato con regolare certificato attestante lo status di rifugiato, o • richiedente asilo; • è coniugato ed è a carico di un cittadino italiano; • è minore con genitore residente in Italia e appartenente ad una delle categorie sopraelencate. › DOVE Per iscriverti al S.S.N. devi recarti presso la ASL del territorio in cui sei residente ovvero presso quella in cui hai effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno), munito di: • documento di identità personale; • codice fiscale; • permesso di soggiorno; • autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l’ospitalità da più di tre mesi presso un centro d’accoglienza). • dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare all’azienda sanitaria locale ogni variazione del proprio status; • per l’iscrizione dei familiari a carico, si dovrà presentare l’autocertificazio53 ne dello stato di famiglia e quella attestante la condizione di familiare a carico; • se si è disoccupati, va prodotta un’autocertificazione dell’iscrizione all’Ufficio di collocamento; Documenti necessari all’iscrizione al SSN su base volontaria: • autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora; • permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso; • autocertificazione del numero di codice fiscale; • ricevuta di versamento al fondo sanitario regionale, tramite conto corrente postale. Si deve effettuare un pagamento su conto corrente postale (da ritirare presso la propria ASL di appartenenza) intestato alla Regione di residenza o dimora, e consegnare la ricevuta del pagamento al momento dell’iscrizione. Dopo l’iscrizione al SSN, è necessario scegliere un medico generico, detto “medico di famiglia”, consultando gli elenchi di medici disponibili nella propria ASL. È sempre possibile modificare la scelta. › QUANDO Lo straniero deve fare domanda di iscrizione al SSN dopo aver richiesto il permesso di soggiorno. IMPORTANTE • L’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del medesimo: può essere, quindi, rinnovata anche presentando alla ASL la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno; • in caso di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l’iscrizione cessa, salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti. Gli stranieri con permesso di soggiorno di durata inferiore a 3 mesi, sono esentati dall’obbligo di iscrizione al SSN e pagheranno le prestazioni e servizi del SSN secondo i ticket stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, a meno di convenzione tra lo Stato di provenienza e l’Italia che preveda l’esenzione dal pagamento delle spese sanitarie. 54 I minori a carico dei genitori regolarmente soggiornanti, alla nascita, devono essere iscritti al SSN, presso gli Uffici Anagrafe Assistiti delle ASL del comune di residenza o di dimora effettiva. Una volta iscritti, hanno diritto all’assistenza di un pediatra di base fino all’età di 15 anni. Le prestazioni comunque garantite sono: • quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità (La legge italiana prevede, inoltre, senza costi a carico della donna, la possibilità di interrompere in ogni caso la gravidanza entro 90 giorni dal concepimento. • quelle a tutela della salute del minore; • le vaccinazioni, secondo la normativa e nell’ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni; • gli interventi di profilassi internazionale; • la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive. Puoi attestare lo stato di indigenza e la relativa impossibilità ad adempiere al pagamento delle prestazioni fornite dal S.S.N. attraverso una apposita auto-dichiarazione, da presentare alla struttura sanitaria che poi eroga la prestazione. IMPORTANTE Inoltre la legge italiana consente alle donne straniere in stato di gravidanza siano esse regolari, irregolari o clandestine, di partorire nelle strutture sanitarie in forma anonima. Possono, se lo vogliono, lasciare lì in affidamento il nascituro. Tutti gli stranieri, anche se irregolarmente presenti, di età superiore ai 65 anni, hanno diritto a tutte le prestazioni mediche di base e specialistiche gratuite. Se non sei in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, hai diritto comunque alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate. A tal fine dovrai richiedere presso qualsiasi ASL un tesserino, chiamato S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), valido sei mesi ma rinnovabile. Per ottenerlo dovrai dichiarare: • le tue generalità; • di non possedere risorse economiche sufficienti. 55 Puoi anche chiedere che il tesserino sia rilasciato senza l’indicazione del tuo nome e cognome. Una volta avuto il tesserino, hai diritto: • all’assistenza sanitaria di base; • ai ricoveri urgenti e non e in regime di dayhospital; • alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio. L’accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione alle pubbliche autorità. Tieni comunque presente che in alcuni casi (motivi di ordine pubblico o per altri gravi motivi) la Pubblica Autorità potrà ottenere il referto, come avviene anche con i cittadini italiani. ISTRUZIONE Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (anche se non titolari dello specifico permesso di soggiorno per motivi di studio) possono accedere ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università in condizioni di parità con gli studenti italiani. E così anche gli stranieri presenti sul territorio italiano che siano titolari di carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i 56 prestiti d’onore ed i servizi abitativi, erogati da Università, Regioni o Enti pubblici. Gli stranieri regolarmente soggiornanti possono ugualmente richiedere l’iscrizione a Master, concorsi di dottorato o di specializzazione, corsi singoli o stage, purché siano in possesso dei titoli richiesti, e a prescindere dalla disponibilità individuale di borse di studio. I servizi e gli interventi per il diritto allo studio sono attribuiti per concorso agli studenti che si iscrivano, entro il termine previsto dai bandi nelle specifiche Università, ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica) e di dottorato di ricerca. È prevista, per concorso, la valutazione del merito degli studenti e della loro condizione economica, per informazioni gli studenti possono rivolgersi alle segreterie delle Università. Le Università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. › COME Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli atenei stabiliscono il numero dei posti da destinare all’immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l’anno accademico successivo. L’ammissione è comunque subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione. Le competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ai fini dell’accesso agli studi universitari, rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria del tuo Paese di origine, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o il giudizio annotato sul tuo titolo di studio. Puoi richiedere il visto d’ingresso (anche per gli eventuali familiari al se57 guito) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del tuo Paese di appartenenza. › LA DOMANDA Per la domanda dovrai indicare: • le tue generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito; • gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente; • il luogo dove sei diretto; • il motivo e la durata del soggiorno. Dovrai inoltre allegare: • il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente; • la documentazione concernente la finalità del viaggio; • le condizioni di alloggio; • la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno; • la dichiarazione sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria, rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presenti nel tuo Paese. Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato se: • nel primo anno di corso avrai superato una verifica di profitto e • negli anni successivi, avrai superato almeno due verifiche (non può essere comunque rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio). Il permesso di soggiorno, inoltre, può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno. Se ti sei laureato puoi convertire il tuo permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro al di fuori delle quote previste (che saranno detratte dalle quote previste per l’anno successivo). A tal fine dovrai presentare apposita domanda, unitamente al diploma di laurea, allo Sportello Unico per l’Immigrazione. 58 IMPORTANTE Il diritto allo studio è riconosciuto per legge anche ai maggiorenni. Tale diritto si estrinseca anzitutto nell’attività che risponde all’esigenza primaria di consentirti di imparare la lingua italiana (corsi di alfabetizzazione articolati su vari livelli). Se poi intendi conseguire in Italia la licenza media, devi fare domanda al preside dell’istituto scolastico, specificando i tuoi dati anagrafici e gli studi compiuti. In questo caso devi anche avere una buona conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. Se infine hai già frequentato la scuola dell’obbligo e desideri proseguire gli studi per conseguire il diploma di scuola media superiore, puoi iscriverti direttamente ai corsi di istruzione superiori. ATTENZIONE Con il permesso di soggiorno per motivi di studio puoi anche svolgere un’attività lavorativa di tipo subordinato, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, fino a un massimo di 1.040 ore annuali, previa autorizzazione della istituzione scolastica e ferme restando, per i minori, le limitazioni e le cautele poste dalla legge italiana al lavoro minorile. MINORI I minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore interesse del minore”. L’organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coor59 dinare le attività delle amministrazioni interessate, è il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso il Ministero della Solidarietà Sociale. I minori sul territorio italiano vengono definiti: • accompagnati, minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti; • non accompagnati, minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza. Ai quali, insieme ai diritti riconosciuti ai minori, figurano anche quelli alla protezione e assistenza › ISTRUZIONE Tutti i minori stranieri anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all’obbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola. Questo diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado (quindi non solo la scuola dell’obbligo). I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente alla loro età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione a una classe diversa, tenendo conto dell’ordinamento degli studi nel Paese di provenienza, dell’accertamento di competenza, abilità e livelli di preparazione dell’alunno, del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza, del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. L’asilo nido accoglie i bambini fino a 3 anni di età; la scuola materna accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni. Gli asili comunali hanno un limitato numero di posti disponibili, dunque esistono delle graduatorie, aggiornate ogni 3 mesi, in base alle quali si stabilisce il diritto del bambino a frequentare o meno l’asilo nido. › COME L’iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma possono comunque ottenere il titolo conclusivo del corso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado. La domanda per l’ammissione all’asilo nido o alla scuola materna deve essere presentata presso l’istituto a cui si vuole iscrivere il bambino, compilando un modulo apposito e presentando i documenti richiesti. 60 L’ammissione dipende dal posto in graduatoria assegnato da una commissione a livello di circoscrizione. L’amministrazione comunale fissa l’entità della quota contributiva a carico degli utenti e degli esoneri in relazione alle fasce di reddito mensile. › MINORI NON ACCOMPAGNATI Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori. In particolare si applicano le norme che riguardano: • il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono: spetta all’Ente locale (in genere il Comune) la competenza a provvedervi; • l’apertura della tutela per il minore i cui genitori non siano oggettivamente in condizioni di esercitare la potestà genitoriale; • l’affidamento del minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia o a una comunità. L’affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure dai servizi sociali del Comune, nel caso di genitori o di tutore impossibilitati a esercitare le proprie responsabilità sul minore. In tale circostanza è richiesto il consenso dei genitori o del tutore impossibilitati a provvedere e del Giudice Tutelare che, con proprio provvedimento, rende esecutivo l’affidamento (affidamento consensuale). Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato dall’autorità che lo rintraccia sul territorio nazionale: • alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, a eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi; • al Giudice Tutelare, per l’apertura della tutela; • al Comitato per i minori stranieri, a meno che non sia stata presentata domanda di asilo; I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in tal caso è competente il Tribunale per i minorenni). I minori stranieri non accompagnati possono tuttavia essere rimpatriati attraverso la misura del rimpatrio assistito, finalizzata a garantire il diritto all’unità familiare. Il provvedimento è adottato solo se, in seguito a un’in61 dagine specifica, attivata e svolta dal Comitato per i minori stranieri nel Paese d’origine, si ritiene che ciò sia opportuno nell’interesse del minore. Il rimpatrio assistito è disposto dal Comitato per i minori stranieri e viene eseguito accompagnando il minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese d’origine. A differenza dell’espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso per 10 anni. Nel caso in cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo interesse, il minore ha diritto di presentare, per il tramite dei genitori o del tutore, ricorso alla magistratura (Tribunale ordinario o TAR) per ottenere l’annullamento del provvedimento. Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di ottenere, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi inespellibili), un permesso di soggiorno per minore età. I minori titolari di permesso per minore età possono convertirlo in uno per affidamento nel caso in cui, a seguito del provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio” dal Comitato per i minori stranieri, vengono affidati o direttamente con provvedimento del Tribunale per i minorenni o su iniziativa dei servizi sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare. I minori stranieri non accompagnati per i quali si teme possano subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare, tramite il titolare della tutela, domanda di asilo. La domanda di asilo viene esaminata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato competente. Se viene riconosciuto al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso per asilo; in caso, invece, di rigetto della domanda di asilo, la Commissione può comunque invitare il Questore a rilasciare un permesso per motivi umanitari, qualora ritenga il rimpatrio del minore pericoloso e comunque inopportuno. Il minore ha comunque diritto, per il tramite dei propri genitori o del proprio tutore, di presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della Commissione. › MINORI AFFIDATI Il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore straniero di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permette ai minori in generale e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni. 62 I minori affidati a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, che convivono con l’affidatario, vengono iscritti nel permesso di soggiorno del medesimo fino al compimento dei 14 anni e ricevono un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni. La domanda di permesso di soggiorno per il minore non accompagnato deve essere presentata da chi esercita i poteri tutelari sul minore e dunque: • dal tutore, se ne è stato nominato uno; • dal legale rappresentante dell’istituto o comunità o dall’Ente locale, se il minore è collocato in un istituto o comunità o è comunque assistito dall’Ente locale. I minori non accompagnati titolari di permesso per affidamento possono convertirlo in uno per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, se: • sono entrati in Italia da almeno 3 anni, quindi prima del compimento dei 15 anni; • hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentatività nazionale e sia iscritto negli appositi registri previsti dalla legge; • frequentano corsi di studio, o svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge, o sono in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. ATTENZIONE La possibilità per il minore di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni, dipende dal tipo di permesso di soggiorno (per affidamento ovvero per motivi familiari) di cui è stato titolare come minore, e da una serie di altre condizioni. I minori titolari di un permesso per motivi familiari possono convertirlo in uno per studio o lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni. I minori che abbiano commesso un reato per il quale siano stati reclusi prima del compimento della maggiore età, se hanno partecipato a un programma di assistenza e integrazione sociale possono, al termine della espiazione della pena, ottenere un permesso di soggiorno per protezione sociale. 63 Il permesso per protezione sociale può inoltre essere rilasciato dal Questore, su proposta dei servizi sociali del Comune, anche ai minori stranieri nei cui confronti siano state rilevate situazioni di violenza e di grave sfruttamento (prostituzione, sfruttamento lavorativo, ecc.), per le quali vi siano concreti pericoli di incolumità. Il permesso per protezione sociale consente di lavorare ed è rinnovabile. FAMIGLIA › SPOSARSI IN ITALIA Lo straniero, residente o meno in Italia, che intende contrarre matrimonio in Italia, deve presentare all’Ufficiale di stato civile la dichiarazione rilasciata dall’Autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio. Per Autorità competente si intende il Consolato straniero presente in Italia oppure l’autorità competente nello Stato estero. I cittadini stranieri che intendono sposarsi in Italia per prima cosa devono fare richiesta di pubblicazione. La pubblicazione serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che vogliono sposarsi ed è prescritta dalla legge. Prima della pubblicazione i futuri sposi devono prestare giuramento di fronte ad un ufficiale di stato civile. La richiesta può essere fatta da chiunque, libero dal vincolo del matrimonio, decide di sposarsi. I minorenni dai sedici ai diciotto anni devono prima ottenere il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori. La richiesta deve essere fatta presso l’ufficio matrimoni del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi. › COME Chiunque faccia la richiesta deve consegnare, per il cittadino straniero, il nulla osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese d’origine. 64 Se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea la firma dell’ambasciatore o del Console deve essere autenticata dalla Prefettura. Se il cittadino straniero è residente in Italia, occorre anche il certificato di stato libero e residenza in bollo. Se ci si vuole sposare in Chiesa bisogna consegnare anche un modulo rilasciato dalla parrocchia di appartenenza. Al momento del giuramento, è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni con documenti validi (se stranieri con permesso di soggiorno); se uno dei futuri sposi e’ italiano e’ necessaria la presenza di un genitore e di un testimone. Su richiesta dei futuri sposi, è possibile essere accompagnati da un interprete. IMPORTANTE per il giuramento non è necessario avere il permesso di soggiorno. I cittadini stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato devono richiedere il nulla osta all’A.C.N.U.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), presentando un atto notorio fatto in Prefettura con l’indicazione di nome, cognome, stato di provenienza e stato civile e due testimoni con documento d’identità valido. Se i futuri sposi devono legittimare figli minori nati dalla loro unione devono consegnare l’estratto di nascita del minore con generalità. Le pubblicazioni saranno affisse alla casa comunale per almeno otto giorni comprendenti due domeniche. Se uno dei futuri coniugi è residente in un altro Comune le pubblicazioni sono affisse in entrambi i Comuni. › IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Se sei cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari con durata non inferiore a un anno, puoi richiedere di essere raggiunto in Italia da tuoi parenti più stretti, per consentirti di tenere unita la tua famiglia. I familiari per il quale è previsto sono: • coniuge; 65 • figli minori (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) di genitori non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; • figli maggiorenni a carico, ove non possano provvedere al proprio sostentamento a causa dello stato di salute che comporti l’impossibilità permanente a farsi carico delle proprie esigenze primarie; • genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza. › COME • Se ritieni sussistenti i requisiti sopra indicati, puoi consegnare o inviare allo Sportello Unico competente apposito modello di richiesta di nulla osta, unitamente alla copia del tuo passaporto, del titolo di soggiorno nonché documentazione relativa alla disponibilità di alloggio idoneo e al reddito minimo necessario. • Il familiare di cui chiedi il ricongiungimento dovrà invece presentare all’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove vive, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute. Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata. Lo Sportello Unico, Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza, ti rilascia il nulla osta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all’autorità consolare. Trascorsi 90 giorni dalla richiesta del nulla osta, se lo Sportello Unico non lo ha rilasciato, il familiare che si vuole ricongiungere dovrà esibire all’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero copia della ricevuta della domanda, con relativa documentazione, presentata dal proprio congiunto presso lo Sportello Unico, al fine di ottenere il visto di ingresso. Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il tuo familiare, munitosi di apposito kit disponibile presso gli uffici postali, si deve recare presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale. Il permesso di soggiorno per motivi familiari gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di accedere al Servizio Sanitario Nazionale. 66 IMPORTANTE È anche consentito l’ingresso al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari coi quali è possibile fare il ricongiungimento. Si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione. Ai fini della richiesta del nulla osta puoi avvalerti di un procuratore speciale. › RILASCIO Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito, deve recarsi presso un Ufficio Postale dove spedirà la richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L’Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione. it, lo stato della pratica. In ogni caso la Questura comunicherà, all’indirizzo indicato nella domanda, la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi fotodattiloscopici e successivamente procederà a una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno. ATTENZIONE Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta allo Sportello Unico, ma direttamente il visto in Ambasciata. Tale documentazione deve essere integrata da: • fotocopia di un documento personale del delegato; • delega, a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l’istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta – sull’apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico/ consolare di fronte al funzionario del Consolato. 67 CASA IL CONTRATTO DI AFFITTO La legge 431 del 1998 che regola il settore delle case in affitto consente soltanto 4 tipi di contratti: • contratto della durata di quattro anni, rinnovabile per altri 4 anni, con la possibilità per il proprietario di casa e per chi prende l’appartamento in affitto di stabilire liberamente il canone di affitto. • contratto della durata di tre anni, con un canone di affitto più basso della media dei prezzi di mercato, definito applicando accordi sindacali stipulati a livello comunale; • contratto transitorio che non può superare i diciotto mesi di durata, regolato da accordi comunali fra i sindacati degli inquilini e quelli della proprietà immobiliare; • contratto per studenti universitari sulla base di contratti tipo stabiliti in accordi, nei Comuni sede di Università, fra le Aziende per il diritto allo studio, le associazioni degli studenti, i sindacati degli inquilini e quelli della proprietà immobiliare. I contratti di affitto sono validi soltanto se sono scritti. Se il proprietario dell’appartamento impone un contratto non scritto per evadere il fisco, la legge consente allo straniero di rivolgersi al Giudice per far accertare e dichiarare un contratto di locazione con un canone di affitto (in genere più basso) stabilito in base ad accordi territoriali. Con la sentenza di condanna il giudice imporrà al proprietario di restituire allo straniero le somme di danaro incassate in eccedenza ed in nero. In base alla legge tutti i contratti devono essere registrati. L’imposta di registro è pari al due per cento annuo del canone. Di questa imposta lo straniero dovrà pagare soltanto la metà mentre il resto dovrà essere pagato dal proprietario. › IL DIRITTO ALLA CASA E L’ABITAZIONE PUBBLICA Centri di accoglienza Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all’offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popo68 lazione italiana, e all’assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente. Si può essere ospitati nei centri di accoglienza soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell’autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare cittadini stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l’alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull’allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni. Alloggi sociali Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell’ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell’attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva. Edilizia residenziale pubblica (case popolari) Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. › ACQUISTO PRIMA CASA Il Fisco ha un occhio di riguardo nei confronti di chi acquista per la prima 69 volta la piena proprietà, l’usufrutto o la nuda proprietà di un fabbricato ad uso abitativo, prevedendo delle agevolazioni fiscali consistenti nella riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali da applicare al valore dichiarato nell’atto pubblico di trasferimento. CITTADINANZA ITALIANA La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana. Ai cittadini stranieri, tuttavia, la cittadinanza può essere concessa in caso di Matrimonio con cittadini italiani e per Residenza in Italia. Quando acquisti la cittadinanza italiana per matrimonio o per residenza non sei obbligato a rinunciare alla tua cittadinanza di origine. › CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO Se sei coniugato con un cittadino/a italiano/a e risiedi legalmente in Italia da almeno sei mesi, a partire dalla data del matrimonio o sei residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio puoi fare la richiesta per concessione per matrimonio. Ricorda che nei predetti periodi non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere una separazione legale. › LA DOMANDA La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza, compilata sull’apposito modello, su cui va apposta una marca da bollo da 14,62 euro. Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente autorità consolare. Alla domanda devi allegare i seguenti documenti: • estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda; 70 • certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda. Puoi autocertificare con una tua semplice dichiarazione, che farai compilando i riquadri predisposti nell’apposito modello di domanda, i seguenti documenti: • residenza anagrafica; • composizione del nucleo familiare; • posizione giudiziaria dell’istante sul territorio italiano. Con analoga compilazione e sottoscrizione di una sezione predisposta nello stesso modello di domanda, puoi presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in luogo dei seguenti certificati: • cittadinanza italiana del coniuge; • condizioni di validità del matrimonio. Se sei comunitario, puoi autocertificare anche la tua posizione giudiziaria nel Paese di origine. Basta compilare un apposito riquadro nello stesso modello di domanda. Se sei rifugiato politico, puoi produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità e alla propria posizione giudiziaria nel Paese di origine. ATTENZIONE Se al momento della presentazione dell’istanza la documentazione è irregolare o incompleta, sarai invitato dalla Prefettura a integrarla e regolarizzarla in un congruo termine, oltre il quale la tua istanza sarà dichiarata inammissibile. Il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regola re e completa. Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura e accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si provvede alla predisposizione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana. Il Ministro dell’Interno firma il decreto di concessione della cittadinanza italiana, che ti sarà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi. Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare giuramento presso il Comune di residenza e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana. 71 La tua domanda può essere rigettata: • per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica; • per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare gravità. › CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA In questo caso puoi inoltrare la domanda se: • sei cittadino non comunitario e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni; • sei cittadino comunitario e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni; • sei apolide o rifugiato politico e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni; • sei figlio o nipote in linea retta di secondo grado di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da 3 anni; • sei nato in Italia e risiedi legalmente in Italia da 3 anni; • sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da 5 anni, successivi all’adozione; • hai prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare). › LA DOMANDA La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza compilata sull’apposito modello ove va apposta una marca da bollo da 14,62 euro. Insieme a: • estratto dell’atto di nascita, tradotto e completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) nonché legalizzato secondo le indicazioni contenute nell’apposito modello di domanda che presenterai in Prefettura; • certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda. Puoi autocertificare, compilando i riquadri predisposti nello stesso modello di domanda, i seguenti documenti: • residenza anagrafica; 72 • composizione del nucleo familiare; • posizione giudiziaria sul territorio italiano; • reddito degli ultimi tre anni. Se sei comunitario, puoi autocertificare anche la tua posizione giudiziaria nel Paese di origine. Basta compilare un apposito riquadro nello stesso modello di domanda. Se sei rifugiato politico, in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, puoi produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità e alla posizione giudiziaria nel tuo Paese di origine, nonché copia dell’attestato dal quale risulti il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico. Puoi dichiarare che un tuo ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. A tal fine è predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda. Se al momento della presentazione della domanda la documentazione presentata è irregolare o incompleta, sarai invitato a integrarla e regolarizzarla entro un termine che ti verrà assegnato dalla Prefettura. In mancanza si dichiara l’inammissibilità dell’istanza. Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura e accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica, si provvede alla predisposizione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana. Il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda corredata della documentazione regolare e completa. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, firma il decreto di concessione della cittadinanza italiana. Il decreto ti verrà notificato dalla Prefettura di competenza. Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, devi prestare giuramento presso il Comune di residenza. Acquisterai la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento. La tua richiesta può essere rifiutata oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi, precedenti penali, insufficiente livello di integrazione. 73 › › DOSSIER LA DONNA IMMIGRATA A ROMA › INTRODUZIONE La conoscenza che abbiamo delle donne immigrate, si rivela parziale. Le conosciamo principalmente come problema per la comunità, oppure come oggetto di solidarietà, o dal punto di vista dei problemi che possono creare alla sicurezza o per i vantaggi o svantaggi economici o culturali che arrecano alla società. Noi ci siamo posti l’obiettivo di conoscere le donne immigrate, come persone; per essere di supporto ad una politica per l’immigrazione capace di promuovere cambiamenti di cultura a partire dalle azioni concrete in grado di favorire la piena integrazione. La ricerca è incentrata sull’esplorazione dei vissuti, dei comportamenti concreti, delle attese, delle donne immigrate e dal punto di vista di come si caratterizzano le loro relazioni di cittadina, in grado di condizionare a loro volta i livelli d’integrazione e di benessere. Il taglio della ricerca è pertanto eminentemente operativo secondo il modello della ricerca-azione; i risultati dovrebbero poter essere utilizzati per promuovere cambiamenti di cultura, il riorientamento dei servizi esistenti e la creazione di nuovi, programmi d’integrazione che pongano maggiormente attenzione alla dimensione psicosociale dell’immigrato, e la progettazione d’attività formative mirate secondo modelli che non si esauriscano nel trasferimento d’ informazioni ma soprattutto siano in grado di favorire l’acquisizione di competenze relazionali e sociali. › RIFERIMENTI SCIENTIFICI E CULTURALI Di seguito una rassegna di esperienze scientifiche ed apporti teorici, a vasto raggio, circa la problematica dell’ immigrazione con l’obiettivo di favorire un inquadramento della ricerca circa i significati peculiari di cui si caratterizza e al contempo favorire le possibili confrontazioni in sede propriamente scientifica. • Emigrazione come esperienza di crisi L’esperienza migratoria appare potenzialmente traumatica, caratterizzabile da eventi parziali e multipli, che configura una situazione di crisi, di alterazione temporanea dei meccanismi di regolazione di uno o più individui. Il trauma è letteralmente una “ferita con frattura”, un colpo violento, uno shock con conseguenze sulla personalità. Freud segnala che un trauma può essere causato da un unico evento importante o da una somma di eventi traumatici parziali e più di recente Moses ha distinto lo “shock da trauma” 76 da altri tipi di traumi riconosciuti come tensivi, multipli, accumulativi, silenziosi. Tra gli eventi studiati, sembra che l’esperienza migratoria rientri tra quelli di tipo accumulativo e tensivo, con reazioni non sempre immediate ed esplosive, ma dagli effetti profondi e duraturi. • L’adattamento e le strategie di acculturazione In senso generale possiamo definire l’adattamento degli immigrati come un processo che si riferisce ai cambiamenti che si verificano nei gruppi o negli individui come risposta alle richieste del contesto sociale. Searle e Ward distinguono due forme di adattamento degli immigrati: l’adattamento psicologico e l’adattamento socio-culturale. L’adattamento psicologico comprende lo stato di benessere psichico e fisico, mentre l’adattamento socio-culturale evidenzia quanto una persona è capace di organizzare la vita quotidiana nel nuovo contesto. Altri autori hanno studiato il processo di adattamento degli immigrati dal punto di vista della scelta delle strategie di acculturazione. Col termine “strategia di acculturazione” s’indica il modo con cui un individuo intende interagire con la società ospitante, cioè, l’importanza che attribuisce alla propria identità culturale (costumi, tradizioni, valori, comportamenti del proprio Paese) e alle relazioni con il gruppo ospitante. L’integrazione può essere raggiunta da un gruppo di immigrati quando la società è aperta nei confronti della diversità culturale. Questa strategia richiede la motivazione da parte degli immigrati a adottare i valori di base della società ospitante, e la società ospitante deve soddisfare nel miglior modo possibile i bisogni degli immigrati (educazione, sanità, lavoro, ecc.). Nell’integrazione un immigrato ha la possibilità di adattarsi alla nuova dimensione storico-culturale-sociale che trova, conservando la sua cultura di origine. Relativamente alle difficoltà di integrazione, recenti studi (Paolillo), hanno individuato la successione tipica del periodo di cosiddetto “Culture Shock” o “Change Shock”(il disorientamento culturale dovuto alla “full immersion” in un ambiente che è radicalmente diverso o nuovo). Tali manifestazioni, potrebbero essere definite dal punto di vista clinico, come Disturbi d’ Adattamento. Il senso di sofferenza, di perdita e lutto che il soggetto straniero percepisce, avrebbe una durata di almeno due anni, dal momento di arrivo nel Paese ospitante. • Le condizioni di vita della donna immigrata Nel panorama delle ricerche sul fenomeno dell’ immigrazione non sono molti gli studi che analizzino con particolare attenzione la condizione al 77 femminile. Il fatto di vivere in Italia, magari da anni, non sembra avere eliminato la specificità storica e culturale delle donne straniere e non le ha indotte, anche per la loro condizione di marginalità, ad immettersi nel percorso di “emancipazione” femminile delle italiane. Le ricerche sul possibile disagio femminile hanno infatti dovuto tenere conto del contesto sociale di appartenenza, nel quale agiscono le dinamiche discriminanti nei confronti della donna straniera, soprattutto se lavoratrice. Nell’area romana, le immigrate provenienti dal terzo mondo, sono in maggioranza occupate come lavoratrici domestiche a cui possiamo sommare un numero consistente di rifugiate politiche. Le studentesse generalmente, sono anche lavoratrici. Il loro lavoro rappresenta spesso il solo sostegno economico della famiglia che si trova per lo più in patria: dai loro risparmi dipendono destino di marito, figli ed altri familiari. In alcuni casi questi riescono a raggiungerle. I rapporti con il nuovo ambiente sociale sembrano scarsi e caratterizzati dalla difficile comprensione, limitati spesso al solo ambito lavorativo. In alcune comunità è davvero molto forte lo spirito di coesione tanto da rappresentare un forte sostegno al senso di estraneità psicologica che le donne vivono nei confronti delle donne e degli uomini italiani, ma anche da costituire un freno ulteriore alle spinte individuali di apertura interculturale. › LA RICERCA La ricerca muove dalla consapevolezza che la problematica esistenziale della donna immigrata non appare in tutta evidenza; parimenti, viene postulato che essa ha una forte specificità, psicologica e culturale vista nell’ottica della problematica dell’immigrazione. Il risultato da perseguire, si sostanzia nella possibilità che tale problematica esistenziale, vada svelata resa riconoscibile. Sia per promuovere cambiamenti di cultura che vadano oltre le strategie di assistenza, pure importanti, sia per favorire azioni mirate di promozione culturale. • Obiettivi L’ obiettivo specifico della ricerca è di studiare la natura delle relazioni che le donne immigrate del comune di Roma, instaurano con il contesto sociale locale, valutare la qualità ed il grado d’ inserimento che ne scaturisce, conoscerne i vissuti ed i percetti relativi alla propria condizione femminile. Non di meno conoscere lo stato psicologico e i relativi livelli di benessere e malessere che scaturiscono. 78 • Strumento A tale scopo è stato costruito uno strumento ad hoc; un questionario per misurare l’adattamento psico-sociale e socioculturale delle donne immigrate e la natura delle relazioni che sono portate a stabilire. Il campione: soggetti e metodologia Sono state intervistate 130 donne. I soggetti sono stati reperiti grazie alla preziosa collaborazione di Associazioni che operano nel Comune di Roma. Per le caratteristiche suddette il nostro campione è di tipo casuale. Per problemi di risorse ed organizzativi, raramente ci si può avvalere di un campione realmente casuale quindi esente da errori sistematici, tuttavia il nostro è da ritenersi un campione sufficientemente rappresentativo perché contiene molte delle caratteristiche della popolazione (età, titolo di studio, paese di provenienza, anni di permanenza, ecc.) ritenute rilevanti per le finalità della nostra ricerca. La richiesta che veniva posta, alle donne, era di rispondere ad alcune domande sulle proprie condizione di vita attuali , sulle problematiche incontrate nel soggiorno a Roma, sui progetti ed aspettative future. I soggetti venivano invitati a rispondere liberamente e garantiti nell’anonimato. Venivano assistiti nella elaborazione delle risposte da un nostro operatore, nel caso si fossero presentati problemi di incomprensione o legati alla scarsa conoscenza della lingua italiana. • Elaborazione dei risultati Scheda Anagrafica Descrizione del Campione. Relativamente alla prima parte del questionario descrittivo delle caratteristiche del campione, le risposte sono state raccolte nelle seguenti aree tematiche: • Dati identificativi • Condizioni familiari • Tempo di permanenza in Italia • Motivi dell’ emigrazione e aspettative iniziali • Indicatori di socializzazione - condizioni lavorative condizioni abitative • Progetto migratorio Complessivamente il campione è composto da 130 donne con le seguenti caratteristiche socio-anagrafiche: l’ età media del campione complessivo è di circa 31 anni, con un gamma d’età che va da un minimo di 18 anni 79 ad un massimo di 60 anni. Il campione suddiviso per fasce d’età è così composto: il 10% delle intervistate ha un’età tra 18-24 anni, un altro 30% ha un’età tra 25-30 anni, un 40% con età tra 31-38 anni ed un ultimo 20% con età tra 39-60 anni. Mediamente le donne immigrate che hanno partecipato alla ricerca sono in Italia da circa 7 anni e nonostante la maggior parte (40%) dichiara di essere da sola a Roma, il dato aggregato di coloro che dichiarano di vivere con la famiglia e/o solo con il coniuge o figli equivale al 49,23%. In entrambe le situazioni sembra che il motivo propulsore che abbia spinto, le donne, ad emigrare sia legato a problemi economici. Chi vive da sola, infatti, spesso, lavora per mantenere la famiglia residente nel paese d’origine, chi invece è a Roma con tutto o parte del nucleo familiare è comunque spinto dal desiderio di migliorare le proprie condizioni economiche. Si riporta che il 26,92% lavora come badante e il 25,38% come collaboratrice domestica. 80 La nazionalità di provenienza delle donne immigrate si distribuisce in 13 paesi Uno degli obbiettivi principali della ricerca era quello di verificare il grado di integrazione sociale delle donne, in questo senso abbiamo chiesto se e quanto sono soddisfatte della loro situazione abitativa. L’esigenza di indagare in questa direzione è strettamente correlata al presupposto secondo il quale, una volta soddisfatti i così detti bisogni primari o di sopravvivenza si possono creare le condizioni che favoriscono e agevolano un percorso di integrazione. A questo proposito è emerso che il 43,07% si dichiara poco soddisfatta della propria sistemazione abitativa 81 Incrociando la risposta con la domanda “con chi condividi la casa?” è emerso che, il 50,92% delle donne dichiara di vivere con la propria famiglia e al tempo stesso di condividere l’abitazione per il 20% con persone del proprio Paese e per il 3,77% con persone di Nazionalità diversa. Si deduce quindi che la scarsa soddisfazione legata alla sistemazione abitativa possa essere ricondotta, in realtà, alla forzata convivenza con altre persone. Indagando infatti la qualità della relazione sociale con le persone con le quali vivono emerge che nel 10,77 non esiste in quanto “litigano spesso” o non si parlano (il 20,77). Questo disagio si ripercuote negativamente sulla predisposizione ad aprisi ad un gruppo amicale. Infatti alla domanda “ Hai amicizie” il 50% delle intervistate risponde di no e dichiara di non frequentare il quartiere; ne consegue una scarsa condizione di integrazione che determina basi livelli di soddisfazione circa la propria condizione di vita in città: circa il 25% si dichiara poco soddisfatto e il 27% abbastanza soddisfatto. Confrontando il dato circa le aspettative delle donne emigrate “rimanere in Italia per un breve periodo, per guadagnare” (32,31%) , con le intenzioni per il futuro di ritornare nel Paese d’origine (del 23,85%) possiamo dedurre che l’esperienza di vivere in Italia viene vissuta esclusivamente come un periodo transitorio legato alla necessità di migliorare le condizione economiche per tanto l’integrazione non viene percepita come obiettivo da raggiungere. Non è stato possibile registrare e analizzare molte delle informazioni inizial82 mente considerate parte fondamentale del lavoro come l’indicazione specifica del quartiere in cui le donne intervistate vivono, informazioni circa le ragioni delle difficoltà di inserimento nel contesto cittadino oppure circa il tipo di lavoro. Il motivo può essere ricondotto alla condizione di non regolarità del permesso di soggiorno, infatti, solo il 27,69% delle intervistate ha dichiarato di esserne in possesso, 10,77% di non averlo e il 26,15% non ha risposto. › Conclusioni e indicazioni operative L’integrazione con e nella comunità locale non viene percepita dalla donna immigrata come un obiettivo da raggiungere, ciò potrebbe essere imputabile come abbiamo visto sia alle sue aspettative e sia dal fato che avverte la propria condizione di straniera con tutte le difficoltà connesse a questo stato come non rilevante né rispetto al benessere complessivo del nucleo familiare, sia nella caso si trovi nel Paese d’origine, sia nel caso si trovi in Italia, né rispetto a fattori concernenti la condizione economica . Il livello di qualità della vita realmente percepito lo ritiene abbastanza soddisfacente se confrontato con il livello di qualità della vita che avrebbe sperimentato se fosse restata nel proprio paese di origine. Ritenendo significativa la durata temporale della loro permanenza è necessario al fine di favorire più alti livelli di integrazione e benessere delle persone immigrate e di convivenza civile, in un’ottica di promozione della qualità della vita di tutta la comunità avviare e rafforzare: • campagne di educazione alla relazione con la persona immigrata, favorendo momenti di scambio e di confronto tra donne residenti e immigarte • programmi specifici di supporto psicologico che tengano conto della particolare condizione di deprivazione sociale che le persone immigrate soprattutto quelle che risiedono da minor tempo nella nostra città tendono a sperimentare. • programmi di assistenza, inserimento e integrazione destinati ai bambini delle persone immigrate, in quanto mediamente, tendono a risultare più esposti nell’ incontrare difficoltà durante la crescita psicologica e nelle fasi delicate d’inserimento nella società: in tal senso i servizi socio sanitari in collaborazione con la scuola e con le Istituzioni decentrate, dovrebbero poter avviare dei servizi di prevenzione mirata e seguirli durante tutto il loro sviluppo, fino all’ ingresso nella vita adulta. 83 • Andrebbero studiati e attuati percorsi formativi, di sviluppo e gestione delle risorse umane delle persone immigrate;modelli formativi che seguano un’approccio psicosociale, capace di valorizzare ed implementare al meglio, le risorse delle persone stesse, finalizzandole verso obiettivi sociali, lavorativi… e d’integrazione piena con la realtà locale. • Dovrebbero poter essere favoriti, in collaborazione con le Circoscrizioni, incontri strutturati tra residenti e persone immigrate dove sia possibile conoscersi realmente;incontri coordinati professionalmente, incentrati sul piccolo gruppo Un ringraziamento sentito U.O. Pari opportunità del Comune di Roma per la fiducia accordata alla nostra organizzazione e per aver reso possibile la ricerca e aver supportato economicamente la ricerca stessa. 84 INDIRIZZI, RECAPITI TELEFONICI E SITI INTERNET UTILI › AMBASCIATE DEI PAESI DELL’EST-EUROPA ALBANIA Via Asmara, 3-5 - 00199 Roma Tel: 0686224120 - Fax 0686216005 Sezione Consolare Via Asmara, 3-5 - 00199 Roma Tel: 0686224130 - Fax 0686216005 BIELORUSSIA Via delle Alpi Apuane, 16 – 00141 Roma Tel : 068208141 – Fax 0682002309 E-mail: [email protected] Sezione Consolare Via delle Alpi Apuane, 16 – 00141 Roma, Tel: 0682081430/ 0682081436 – Fax 0682086263, E-mail: [email protected] BOSNIA E ERZEGOVINA Piazzale Clodio, 12/III – 00195 Roma Tel: 0639742817 – Fax 0639030567 E-mail: [email protected] Sezione Consolare Via Pilo Albertelli, 11 – 00195 Roma Tel: 063728509 – Fax 0639030567 BULGARIA Via P.P. Rubens, 21 – 00197 Roma Tel: 063224640 063224643 – Fax 063226122 E-mail: [email protected] Sezione Consolare Via P.P. Rubens, 21 – 00197 Roma Tel: 063224640 063224643 – Fax 063226122 E-mail: [email protected] CECA (REPUBBLICA) Via dei Gracchi, 322 int. 160 – 00192 Roma Tel: 063244459 063609571 – Fax 063244466 E-mail: [email protected] Sezione Consolare 85 Via dei Gracchi, 322 int. 160 – 00192 Roma Tel: 063244459 0636095739 0636095741 – Fax 063244466 E-mail: [email protected] CROAZIA Via L. Bodio, 74/76 – 00191 Roma Tel: 0636307650 0636307300 – Fax 0636303405 E-mail: [email protected] Sezione Consolare Via L. Bodio, 74/76 – 00191 Roma Tel: 0636304630 - Fax: 0636303269 ESTONIA Viale Liegi, 28 int. 5 - 00198 Roma Tel: 0684407510 - Fax 0684407519 E-mail: [email protected] Sezione Consolare Viale Liegi, 28 int. 5 - 00198 Roma Tel: 068440751 - Fax 06844075119 E-mail: [email protected] LETTONIA Viale Liegi, 42 int. 4-5 - 00198 Roma Tel: 068841227-9 - Fax 068841239 E-mail: [email protected] Sezione Consolare Viale Liegi, 42 int. 4-5 - 00198 Roma Tel: 068841237 - Fax 068841237/9 E-mail: [email protected] LITUANIA Viale di Villa Grazioli, 9 - 00198 Roma Tel: 068559052 068540482 - Fax 068559053 Sezione Consolare Viale di Villa Grazioli, 9 - 00198 Roma Tel: 068559052 068540482 – Fax: 068559053 MACEDONIA via Bruxelles 75 Tel: 06 8411470/06 84241109 MOLDOVA Via Montebello, 8 - 00185 Roma Tel: 064740210 - Fax: 0647881092 E-mail: [email protected] Sito Internet: www.ambasada.it 86 Sezione Consolare Via Montebello, 8 - 00185 Roma Tel: 0647824400 - Fax: 0647881092 E-mail: [email protected] POLONIA Via P. Paolo Rubens, 20 – 00197 Roma Tel: 0636204200 - Fax: 063217895 E-mail: [email protected] Sezione Consolare Via di San Valentino, 12 – 00197 Roma Tel: 0636204300 - Fax: 063223990 RUSSIA Via Gaeta, 5 - 00144 Roma Tel: 064941680 064941681 064941683 064440080 – Fax: 06491031 E-mail: [email protected] Sezione Consolare Via Nomentana, 116 – 00161 Roma Tel: 0644234149 0644235625 - Fax: 0644234031 ROMANIA Via Nicolò Tartaglia, 36 – 00197 Roma Tel: 0680687777 068078807 – Fax: 068084995 Sito Internet: www.roembit.org E-mail: [email protected] Sezione Consolare Via del Serafico, 69-75 – 00142 Roma Tel: 0651531155 – 0651965266 – Fax 0651531151 SERBIA Via dei Monti Parioli, 20 - 00197 Roma Tel: 063200805 063200990 - Fax: 063200868 E-mail : [email protected] Sezione Consolare Via dei Monti Parioli, 20 - 00197 Roma Tel: 063200805 063200796 - Fax: 063200868 E-mail: [email protected] SLOVACCHIA Via dei Colli della Farnesina, 144, Lotto 6 - 00194 Roma Tel: 0636715201 - Fax 0636715265 E-mail: [email protected] Sezione Consolare Via dei Colli della Farnesina, 144, Lotto 6- 00194 Roma Tel: 0636715212,3 - Fax 0636915261 87 SLOVENIA Via Leonardo Pisano, 10 - 00197 Roma Tel: 0680914310 0680914311 - Fax 068081471 E-mail: [email protected] Sezione Consolare Via Leonardo Pisano, 10 - 00197 Roma Tel: 0680914317 - Fax 068081471 UCRAINA Via Guido d’Arezzo, 9 - 00198 Roma Tel: 068413345 068412630 - Fax 068547539 Sito Internet: www.amb-ucraina.com E-mail: [email protected] Sezione Consolare Via Monte Pramaggiore, 13 - 00141 Roma Tel: 0682002823 Fax 0682004143 E-mail: [email protected] UNGHERIA Via dei Villini, 12/16 – 00161 Roma Tel: 064402032 0644230598 - Fax: 064403270 Sito internet: www.huembit.it E-mail: [email protected] Sezione Consolare Via Messina, 15 – 00198 Roma Tel: 0644249938 0644249939 - Fax: 0644249908 E-mail: [email protected] › AMBASCIATE ITALIANE NELL’EST-EUROPA: ALBANIA Tirana, Amb. Saba D’Elia Rv.Papa Gjonpali, 2 Tel: 00355 4 25092 - Fax: 00355 4 250921 www.ambtirana.it E-mail: [email protected] BOSNIA E ERZEGOVINA Sarajevo, Amb. Alessandro Fallavollita Ulica Cekalusa 39, 71000 Tel: 0038733 203960/1, 218021/2 - Fax: 659368 www.sedi.esteri.it/sarajevo e-mail: [email protected] 88 BULGARIA Sofia, Amb. Stefano Benazzo Ul. Shipka 2, 1000 Tel: 00359 2 9217300 - Fax: 00359 2 9803717 www.ambsofia.esteri.it e-mail: [email protected] CECA (REPUBBLICA) Praga, Amb. Fabio Pigliapoco Nerudova, 20 118 00 Praha 1 Tel: 004202 33080111 -Fax: 57531522 www.italianembassy.cz e-mail: [email protected] CROAZIA Zagabria, Amb. Alessandro Pignatti Morano Di Custoza Meduliceva Ulica 22, 1000 Tel: 00385-4846386 - Fax: 4846384 www.ambzagabria.esteri.it/ambasciatazagabria e-mail:[email protected] LETTONIA Riga, Amb. Francesco Puccio Teatra Iela 9, lv 1050 Tel: 003717216069 - Fax: 7216084 www.ambriga.esteri.it e-mail: [email protected] LITUANIA Vilnius, Amb. Renato Maria Ricci Tauro Gatve 12, 2001 Tel: 003705212620/1/2 - Fax: 2120405 www.ambvilinius.esteri.it e-mail: [email protected] MACEDONIA Skopje, Amb. Donatino Marcon “villa Skaperda” Ulica Osma Udarina Brigada 22 Tel: 0038923236500 - Fax:3236505 www.ambasciata.org.mk, e-mail:[email protected] MOLDOVA Chisnau, Amb. Stefano De Leo Str. Vlaicu Pircalab, 63 Tel. 37322266720 Fax 00373 22 266769 89 POLONIA Varsavia, Amb. Aldo Mantovani Plac Dabrowskiego, 6 - 00055 Tel: 0048 22 8263471/2/3/4 - Fax: 8278507 www.ambvarsavia.esteri.it e-mail: [email protected] ROMANIA Bucarest, Amb. Mario Scopito Strada Henri Coanda 9 Tel: 0040212128732 – 0040213052100 - Fax: 0040213120422 www.ambbucarest.esteri.it, e-mail: [email protected] RUSSIA Mosca, Amb. Vittorio Claudio Surdo Denezhny per. 5, 121002 Tel: 0074950 7969691 - Fax: 0074952539289 www.ambmosca.esteri.it e-mail: [email protected] SLOVACCHIA Bratislava, Amb. Brunela Borzi Cornacchia Via Palisady 49, 81106 Tel: 00421259800011 - Fax: 54413202 www.ambbratislava.esteri.it e-mail: [email protected] SLOVENIA Lubiana, Amb. Alessandro Pietro Marchi Snezniska Ulica 8, 1000 Tel: 003861 4262194, 4262320 - Fax: 4253302 http://www.amblubiana.esteri.it UCRAINA Kiev, Amb. Giovanni Donnici Vulista Yaroslaviv Val 32-B, 01901 Tel: 0038044 2303100/12 - Fax: 23031103 www.sedi.esteri.it/kiev e-mail: [email protected] Ufficio visti: [email protected] UNGHERIA Budapest, Amb. Giovan Battista Campagnola Stefania Ut. 95 - 1143 Budapest Tel: 00361 4606200/4606201 - Fax: 4606260, www.ambbudapest.esteri.it E-mail: [email protected] 90 INDIRIZZI UTILI ANAGRAFE DI ROMA via Petroselli 50, 00186 Roma Tel: 06 67102139/5558/5559 Orario al pubblico: da Lunedì a Venerdì 8:30-12:30 Martedì anche dalle 14:30-17:00 Giovedì orario continuato dalle 8:30 alle 17:00 ASL ROMA N° verde: 800986868, www.asl.rma.rm.it, e-mail: [email protected] CENTRO PER L’IMPIEGO N° Verde: 800818282 COMUNE DI ROMA Chiama Roma: 060606 AGENZIA DELLE ENTRATE www.agenziadelleentrate.it Tel: 848-800333 ENASARCO www.enasarco.it INAIL www.inail.it Tel: 803-164 (servizio attivo dalle 8:00 alle 18:00) INPS www.inps.it Tel: 803-164 (servizio attivo dalle 8:00 alle 18:00) MINISTERI: Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina 1 Tel: 06-36918899 (attivo dalle 8:30 alle 16:00) - Fax: 06-3236210 www.esteri.it e-mail: [email protected] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.welfare.gov.it POLIZIA DI STATO www.poliziadistato.it PREFETTURA U.T.G. DI ROMA Prefetto: Giuseppe Pecoraro 91 Via IV Novembre 119/A, 00187 Roma, Tel: 06 67291 Fax: 06 67294555, e-mail: [email protected] QUESTURA DI ROMA Questore di Roma: Giuseppe Caruso e-mail (per contattare il Questore di Roma): urp.qrma.interno.it http://questura.poliziadistato.it/roma.nsf SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI ROMA Indirizzo: Piazza T. De Cristoforis 3, 00159 Roma Tel: 06 4336212-32, 33, 34 (apertura al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00) UFFICIO DI COLLOCAMENTO N° Verde: 800818282 www.ufficiodicollocamento.com “SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA www.uniroma1.it Tel.: 06 49914180 UNIVERSITA’ ROMA 3 www.uniroma3.it UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA http://web.uniroma2.it Tel.: 06 72592542 Via Orazio Raimondo 18, 00173 Roma 92 realizzato da: ASS. DONNE & NON SOLO con Comune di Roma U.O. Pari Opportunità ex dipartimento XVII Dirigente Patrizia Patrizi Dott.ssa Carmela Crusco Dott.ssa Eleonora Cannelli