realizzato da:
ASS. DONNE & NON SOLO
con
Comune di Roma
U.O. Pari Opportunità
ex dipartimento XVII
Dirigente Patrizia Patrizi
Dott.ssa Carmela Crusco
Dott.ssa Eleonora Cannelli
INDICE
• PREMESSA .............................................................................. 5
• GLOSSARIO............................................................................. 7
• INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA ...................................... 8
• IL VISTO D’INGRESSO ............................................................ 11
• IL PERMESSO DI SOGGIORNO ................................................. 14
• LA CARTA DI SOGGIORNO . ..................................................... 21
• LAVORO . .............................................................................. 27
• RESIDENZA E DOMICILIO ....................................................... 39
• CARTA D’IDENTITA’ ................................................................ 43
• CODICE FISCALE ................................................................... 44
• PREVIDENZA SOCIALE ............................................................ 46
• ASS .................................................................................... 52
• MINORI ................................................................................ 59
• FAMIGLIA . ............................................................................ 64
• CASA . ................................................................................. 68
• CITTADINANZA ITALIANA ........................................................ 70
• DOSSIER - La donna immigrata a Roma .................................... 75
• INDIRIZZI E SITI INTERNET UTILI ........................................... 85
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PREMESSA
È la donna il vero motore dell’integrazione, il
punto di forza su cui fare leva per il successo di
politiche che superino disagi, difficoltà, paure e
rischio di reazioni razziste. Le donne immigrate sono infatti il principale «agente» di inserimento dei loro gruppi etnici nel nostro Paese,
«poiché svolgono una funzione di confronto e di
stimolo sia nei confronti della propria comunità
che della nostra, quella ospitante».
Negli ultimi anni l’Italia è diventa una delle mete privilegiate di
consistenti flussi migratori, i quali hanno come protagonisti uomini
e donne che abbandonano la propria terra alla ricerca “di lavoro,
condizioni di vita migliori, pace e libertà”. Individui che si trovano
a dover convivere con tutta una serie di problematiche, prima tra
tutte il rapporto con il territorio e con la sua popolazione.
Anche la città di Roma si trova oggi ad affrontare l’immigrazione e
questo compito la porta sicuramente, vista l’esigenza, a dover programmare interventi al di là dell’emergenza, ad imparare a gestire,
ovvero organizzare e monitorare gli ingressi legali eliminando la
clandestinità, nociva innanzitutto agli immigrati stessi che desiderano entrare e vivere nel nostro Paese, ma anche per combattere
le organizzazioni di “schiavisti moderni” che del commercio umano
ne hanno fatto la loro ricchezza.
La presenza di donne immigrate, che vogliono inserirsi nel mercato
del lavoro ed ottenere pari opportunità e dignità, ci porta a dover
ripensare e modificare gli schemi e le categorie interpretative utilizzate fino a quel momento: essere donna immigrata non significa
per forza essere votate ad un destino di marginalità, ma può e deve
poter essere un valore arricchente per la società ospitante.
Lo scopo principale della ricerca è quello di far emergere alcune
informazioni su un fenomeno che solo in questi ultimi anni sta atti5
rando l’attenzione delle istituzioni e della stessa opinione pubblica: l’immigrazione femminile. Vengono, così, presentati i risultati dell’indagine condotta su un campione di donne immigrate nella città di Roma. Donne sole,
sposate, con figli a carico o lasciati nel paese d’origine, giovani e meno giovani che hanno viaggiato nella ricerca e nella speranza di una vita migliore,
una vita degna di essere vissuta.
La ricerca, infatti, contribuisce a illuminare alcuni temi, si parla di donne
che, da un lato, hanno la consapevolezza di inserirsi pienamente nel contesto culturale del paese che le accoglie, ma dall’altro mantengono comunque
un forte attaccamento alle tradizioni del paese di origine, mettendo cosi in
luce, spesso, la difficoltà di integrazione con il modo di vivere e la cultura
della città che le ospita.
L’integrazione culturale, sociale ed economica si realizza attraverso una collaborazione seria di rappresentanti di comunità straniere e tutte le amministrazioni pubbliche implicate nel fenomeno allo scopo di redigere programmi utili a tutti i livelli, come ad esempio corsi di apprendimento della lingua
italiana, mediazione culturale, corsi di formazione professionali finalizzati
all’offerta del lavoro.
Questo studio rappresenta un ulteriore contributo alla conoscenza e alla
comprensione del fenomeno immigrazione, osservato nella realtà della città
di Roma, che auspichiamo sempre più divenga autentica integrazione nel
rispetto delle identità.
On. Lavinia Mennuni
Consigliere Comunale
Delegata del Sindaco per le
Pari Opportunità
GLOSSARIO
APOLIDE: Si dice di persona apolide colui che non è riconosciuto cittadino da nessuno stato. Si diventa apolidi per origine o derivazione. Si è apolidi per origine quando non si è mai goduto dei diritti e non si è mai stati sottoposti ai doveri di nessuno
stato. Si diventa apolidi per derivazione a causa di varie ragioni tutte conseguenti
alla perdita di una pregressa cittadinanza ed alla mancanza di una contestuale acquisizione di una nuova. Le ragioni possono essere:
• Annullamento della cittadinanza da parte dello stato per ragioni etniche, di sicurezza o altro.
• Perdita di privilegi acquisiti in precedenza (come ad esempio la cittadinanza acquisita per matrimonio).
• Rinuncia volontaria alla cittadinanza.
CITTADINANZA: la condizione di cittadino, in quanto titolare di particolari diritti e obblighi in relazione allo Stato.
CITTADINO: chi ha la cittadinanza di uno Stato.
CITTADINI COMUNITARI: Cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
CITTADINI NEOCOMUNITARI: sono cittadini degli Stati da poco entrati a far
parte dell’ Unione Europea.
CLANDESTINO: colui che è entrato nel Territorio Nazionale senza seguire il
regolamento d’ingresso, e dunque contro il divieto legislativo, rimanendo così
nascosto alle Autorità.
COMUNITÀ: aggregato di persone che hanno comuni idee, origini o interessi.
DINIEGO: negazione, rifiuto.
FIDEIUSSIONE: la garanzia di una terza persona che garantisce per l’eventuale
mancato pagamento del debitore.
IRREGOLARE: colui che è entrato nel Territorio Nazionale seguendo il regolamento d’ingresso ma attualmente soggiorna sul territorio sprovvisto dei requisiti
atti a conferirgli la regolarità.
MEMBRI DELL’U.E.: Stati che aderiscono agli Accordi stipulati dall’Unione Europea.
MEMBRI SCHENGEN: Stati che aderiscono agli Accordi stipulati dal sistema
Schengen.
SISTEMA SCHENGEN: sistema che prevede la soppressione dei controlli alle
frontiere interne per l’affermazione della piena libertà di circolazione nell’insieme
dei territori di tutti gli Stati firmatari degli Accordi Schengen.
UNIONE EUROPEA: unione tra Stati che consentono a limitazioni della sovranità nazionale a favore di istituzioni comuni che rappresentano sia gli interessi
nazionale che quelli comunitari.
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INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA
Se sei cittadina straniera e intendi entrare in Italia devi esibire alle frontiere la documentazione prevista che giustifica la motivazione e la durata del
tuo soggiorno, nonché, nei casi stabiliti, la disponibilità di adeguati mezzi
finanziari
e le condizioni di alloggio.
Se poi intendi entrare per lavoro dovrai innanzitutto informarti sulle
“quote programmatiche” stabilite per lo stesso anno che desideri entrare.
Le quote sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consigli dei
Ministri (art. 21, T.U. n°286/1998) modificato dall’art. 17 L. 30 Luglio 2002
n° 189 (cd Legge Bossi-Fini).
Devi sapere che l’Italia ha fatto il suo ingresso nel sistema Schengen al
quale è corrisposta l’affermazione della piena libertà di circolazione nell’insieme dei territori di tutti gli Stati firmatari degli Accordi di Schengen con la
conseguente realizzazione del così detto Spazio Schengen.
L’ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere
esterne dello Spazio Schengen è consentito allo straniero che:
• Si presenti attraverso un valico di frontiera;
• Sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio
equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
• Disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni
del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti
in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle
spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo). Da tale dimostrazione è esentato lo straniero
già residente nel territorio di una delle parti contraenti, e munito
di regolare autorizzazione al soggiorno;
• Sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
• Non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen;
• Non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza
nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti,
da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.
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Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere
oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti Autorità
di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso o di transito.
IMPORTANTE
Se già risiedi in uno Stato Schengen e sei titolare di permesso
di soggiorno, sei esente da visto per soggiorni non superiori a 3
mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.
› PASSAPORTI E DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI
Per l’ingresso, il soggiorno o il transito nell’intero dello Spazio Schengen,
come straniera devi essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido da tutti gli Stati Schengen e per l’Italia
riconosciuto valido dal Governo Italiano.
Tale validità dovrebbe essere superiore di almeno 3 mesi a quella prevista
dal visto.
Se sei titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dall’Italia, ti
verrà eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomaticoconsolare un “lasciapassare”, valido solo per il nostro Paese, che non consentirà il transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.
Sono considerati validi per l’attraversamento delle frontiere e per il rilascio
del visto, i seguenti documenti di viaggio:
•
•
•
•
•
•
Passaporto;
titolo di viaggio per apolidi;
titolo di viaggio per rifugiati;
titolo di viaggio per stranieri;
carta d’identità per i cittadini degli Stati della U.E.;
carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti
all’Accordo europeo sull’abolizione del passaporto;
• lasciapassare;
• lasciapassare - o tessera - di frontiera.
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› DISPONIBILITA’ DI MEZZI FINANZIARI
La tua disponibilità di mezzi finanziari di sostentamento durante il soggiorno è considerato uno dei presupposti indispensabili per il tuo ingresso nello
Spazio Schengen. La disponibilità dei mezzi finanziari necessari all’ingrasso
puoi dimostrarla mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni
bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia
di fonti di reddito.
Salvo che le norme dispongano diversamente, devi indicare poi l’esistenza
di un idoneo alloggio nel Territorio Nazionale e la disponibilità della somma
occorrente per il rimpatrio, comprovabile questa anche con l’esibizione del
biglietto di ritorno. L’esibizione dei mezzi di sostentamento nella misura
richiesta costituisce un requisito fondamentale per la concessione di alcune
tipologie di visto d’ingresso.
Il mancato possesso dei mezzi provocherà la mancata concessione del visto
d’ingresso e quindi il formale Provvedimento di Respingimento in frontiera.
Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per
l’ingresso nel Territorio Nazionale
(a motivo di: affari, cure mediche - per l’eventuale accompagnatore, gara
sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo).
CLASSI DI DURATA
DELVIAGGIO
UN PARTECIPANTE
DUE O PIÙ
PARTECIPANTI
DA 1 A 5 GIORNI:
quota fissa complessiva
€ 269,60
€ 212,81
DA 6 A 10 GIORNI:
quota a persona giornaliera
€ 44,93
€ 26,33
DA 11 A 20 GIORNI:
quota fissa
QUOTA GIORNALIERA
A PERSONA
€ 51,64
€ 36,67
€ 25,82
€ 22,21
OLTRE I 20 GIORNI:
quota fissa
QUOTA GIORNALIERA A
PERSONA
€ 206,58
€ 27,89
€ 118,79
€ 17,04
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I diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto (espressi in Euro) prevedono:
• Tariffe per tutte le tipologie di visto Schengen uniforme: € 60
• Visto collettivo (tipi A, B e C): € 60 + 1 per persona
• Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D): €75
Tali diritti verranno riscossi nella moneta nazionale del Paese in cui è stata
presentata la domanda.
IMPORTANTE
1. Al momento del tuo ingresso in Italia, anche se in possesso
del visto, le Autorità di frontiera sono autorizzate a chiederti
nuovamente la dimostrazione dei requisiti previsti per l’ottenimento del visto stesso.
2. Ai sensi dell’art.5, comma 2 del T.U. n.286/98 (modificata
dalla L. 30 Luglio 2002 n°189), entro 8 giorni lavorativi dal tuo
ingresso in Italia, dovrai richiedere il “Permesso di Soggiorno”
alla Questura territorialmente competente, ossia alla Questura
delle Provincia in cui ti trovi.
IL VISTO D’INGRESSO
› CHE COS’ E’?
Il visto, formato da un’apposita “illustrazione” applicata sul passaporto
o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione che ti viene concessa per l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre parti contraenti per transito o per
soggiorno.
Di norma non vi è da parte tua un “diritto” all’ottenimento del visto, ma
semplicemente un “interesse legittimo”.
Inoltre devi sapere che per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni)
tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di
Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.
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IMPORTANTE
Non è possibile rilasciarti alcun visto, né prorogarti un visto preesistente, se già ti trovi nel Territorio Nazionale.
› LE TIPOLOGIE DI VISTO D’INGRESSO
Il visto d’ingresso può essere di tipo:
• individuale, rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un passaporto
individuale;
• collettivo, rilasciato ad un gruppo di stranieri, aventi tutti la stessa cittadinanza del Paese di emissione del passaporto, ed a condizione che il documento sia espressamente e formalmente riconosciuto dall’Italia. Il visto
collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni;
• “Visto Schengen Uniforme” (VSU):
- Validi per il territorio dell’insieme delle parti contraenti;
- Soggiorno fino a 90 giorni ogni semestre ( breve durata ).
• “Visto Nazionale” (VN):
- Valido nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia
rilasciato il visto;
- Valido per l’eventuale transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen, ma per non più di 5 giorni;
- Soggiorno di oltre 90 giorni ( lunga durata ).
• “Visti a Validità Territoriale Limitata” (VTL):
- Validi soltanto per lo Stato Schengen rilasciante il visto o per altri Stati
Schengen specificamente indicati;
- Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa
soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi
internazionali;
Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero.
Con il rilascio del visto ti sono comunicati per iscritto i diritti e i doveri relativi all’ingresso e al soggiorno in Italia.
Le motivazioni per richiedere il visto d’ ingresso in tutto sono 20:
adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito,
gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimen12
to familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.
› LA DOMANDA
La domanda di visto deve essere presentata, per iscritto, su apposito modulo in unico esemplare, compilato in ogni sua parte, da te sottoscritto e
corredato di una tua foto formato tessera. Quando richiedi il visto devi, di
regola, rivolgerti alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al
modulo di domanda devi allegare un documento di viaggio valido, su cui sia
materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione
giustificativa. Ti è richiesto obbligatoriamente di attestare:
• la finalità del viaggio;
• i mezzi di trasporto e di ritorno;
• i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno;
• le condizioni di alloggio.
› IL RILASCIO
Valutata la ricevibilità della domanda di visto, la Rappresentanza dopo aver
provveduto ai controlli preventivi di sicurezza, ti rilascia il visto entro 90
giorni dalla richiesta (30 giorni per lavoro subordinato e 120 per lavoro
autonomo).
Tali termini potranno non essere rispettati qualora si rendessero necessari
ulteriori
accertamenti. Qualora le Rappresentanze diplomatico-consolari vengano a
conoscenza di elementi, situazioni e condizioni che avrebbero impedito la
concessione del visto d’ingresso – nel frattempo concesso – provvederanno
ad emettere un formale provvedimento di revoca del visto.
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IL PERMESSO DI SOGGIORNO
› CHE COS’E’?
Il permesso di soggiorno, che ti sarà rilasciato per lo stesso motivo e per la
stessa durata indicati dal visto, è il documento che autorizza la tua permanenza sul Territorio Nazionale.
Devi sapere che richiedendo il permesso di soggiorno sei sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici (prelievo delle impronte digitali).
Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno rilasciato dalla
Questura in ragione di un visto per soggiorno di lunga durata, in unione con
il tuo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di
validità, ti consente di entrare ed uscire dallo Spazio Schengen e di circolare
liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre (periodo di sei mesi), nel territorio di tutti gli Stati Schengen.
Tuttavia resti obbligato a dichiarare la tua presenza sul territorio degli altri
Stati Schengen, alle rispettive Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni
lavorativi dall’ingresso.
Il permesso è generalmente rinnovato, prima della scadenza, per una durata non superiore a quella iniziale.
IMPORTANTE
Il permesso di soggiorno di lunga durata (superiore a 3 mesi)
ti dà diritto a fissare la residenza in Italia, ottenere la carta di
identità, accedere all’assistenza sanitaria, all’alloggio, allo studio e a tutta una serie di misure di integrazione sociale a livello
locale.
Devi sapere che esistono molti tipi di permessi di soggiorno, che dipendono
dal motivo di ingresso dello straniero in Italia, e hanno durata e caratteristiche differenti.
Le condizioni di rilascio, di durata e di proroga del permesso variano a seconda del tipo. Anche la possibilità di convertire il permesso di soggiorno
originario in altra tipologia di permesso di soggiorno varia con i diversi tipi
di permesso di soggiorno.
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ATTENZIONE
Per i permessi inferiori a 3 mesi per affari, turismo, Visite e studio
non devi chiedere il permesso di soggiorno, in questi casi devi solamente
dichiarare la tua presenza sul territorio nazionale con le modalità fissate dal
decreto del ministro dell’Interno del 26luglio 2007. L’osservanza dell’impegno è certificata mediante l’applicazione, da parte della Polizia di Frontiera,
dell’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio (se
provieni da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen). Invece, se provieni da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen, la dichiarazione può essere fatta direttamente in Questura, compilando entro 8 giorni dall’ingresso
l’apposito modulo. Se alloggi in una struttura alberghiera e/o ricettiva la
dichiarazione di presenza è attestata dal rilascio di una copia della dichiarazione prevista in questo caso.
Unica clausola, è che il tuo soggiorno non superi i 3 mesi (o il minor termine
previsto dal visto di ingresso ove richiesto), e che siano rispettate le condizioni di ingresso.
Se invece intendi soggiornare in Italia per motivi diversi da quelli sopra
indicati, e/o comunque, per un periodo superiore a tre mesi, devi richiedere il permesso di soggiorno.
Di seguito la tabella semplifica le modalità di alcuni permessi tra i più richiesti.
TIPI DI
PERMESSO
DURATA
RINNOVO
CONVERSIONE
UTILIZZO
LAVORO
STAGIONALE
6 o 9 mesi al
massimo
No
In lavoro
subordinato
_
STUDIO O
FORMAZIONE
Un anno al
massimo
Annuo e per tutta la
durata del corso
di studi
In lavoro
subordinato
Anche per lavoro
autonomo e corso di
studi subordinato
LAVORO
AUTONOMO
Al massimo 2 anni
Sì
In lavoro
subordinato
Anche per lavoro
subordinato
LAVORO
SUBORDINATO
Al massimo 2 anni
Sì
In lavoro
autonomo
Anche per lavoro
autonomo
MOTIVI
FAMILIARI
Uguale al soggiorno
di chi ha chiesto
ricongiungimento e
rinnovabile insieme
ad esso
Sì
In lavoro subordinato e autonomo
Lavoro autonomo
e subordinato;
studio
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PROTEZIONE
SOCIALE
6 mesi
Sì, per un anno o
per lavoro a tempo
determinato
In studio o lavoro
subordinato
Studio e lavoro
subordinato
LAVORATORI
DELLO
SPETTACOLO
Al massimo 6 mesi
Sì
No
Non è consentito
cambiare il settore
di attività
CURE SANITARIE
(per l’ammalato
e un eventuale
accompagnatore)
Pari alla durata
presunta delle cure
Sì per l’intera durata delle cure
No
_
ASILO POLITICO
1 mese per l’accoglimento della
domanda;
3 mesi (rinnovabile)
in attesa della
valutazione;
2 anni (rinnovabile)
dopo il riconoscimento dello status
di rifugiato
Sì, in lavoro autonomo e subordinato
ASILO
UMANITARIO
Determinata nei
singoli casi tramite
decreto
Determinato nei
singoli casi tramite
decreto
Determinata nei
singoli casi tramite
decreto
_
RESIDENZA
ELETTIVA
2 anni
Sì, finché perdurano
condizioni in base
alle quali era stato
rilasciato inizialmente
Sì,in altro tipo di
pds per il quale il
titolare possegga i
requisiti previsti
dalla legge
_
INTEGRAZIONE
DI MINORI
1 anno
Fino alla maggiore
età
In lavoro subordinato, previa stipula
del contratto di
soggiorno per
lavoro; ed in lavoro
Autonomo Previa
acquisizione dell’autorizzazione dell’ente competente in
base all’attività
svolta
Consente lo svolgimento del lavoro
subordinato ed
autonomo
MOTIVI
DI GIUSTIZIA
Non superiore ai 3
mesi in presenza
degli stessi requisiti
previsti per il primo
rilascio
No
No
_
_
› DOVE
Se sei cittadino straniero, puoi richiedere il rilascio/rinnovo del permesso
di soggiorno, compilando l’apposito kit (e consegnandolo in busta aperta)
solo presso gli uffici postali contrassegnati dal logo Sportello Amico, per
quanto riguarda:
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- l’ Affidamento, Motivi religiosi, Residenza elettiva, Studio (per periodi superiori a tre mesi), Missione, Asilo politico (rinnovo), Tirocinio formazione professionale, Attesa riacquisto cittadinanza, Attesa occupazione, Carta di soggiorno (ora denominata, “permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”), Lavoro autonomo,
Lavoro subordinato, Lavoro stagionale, Famiglia, minori 14-18
anni, Soggiorno lavoro (art. 27), Richiesta dello status di apolidia
(rinnovo).
Per la compilazione del kit puoi usufruire a titolo gratuito dei Comuni che
partecipano alla sperimentazione o di un Patronato.
Presso le Questure invece vengono accettate le istanze necessarie al rilascio di 9 tipologie di soggiorno:
- Cure mediche, Gara sportiva,Vacanze lavoro, Motivi umanitari,
Asilo politico(richiesta-rilascio),Minore età, Giustizia, Richiesta
Status di apolide(rilascio), Integrazione minore
Se hai già il nulla osta e chiedi il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o motivi di famiglia, puoi rivolgerti direttamente allo Sportello Unico
Immigrazione.
› LA DOMANDA
Per ottenere il rilascio devi presentare:
• il modulo di richiesta;
• il passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il
relativo visto di ingresso, se richiesto;
• una fotocopia del documento stesso;
• 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
• una marca da bollo da euro 14,62;
• la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto.
Oltre alla marca da bollo dovrai pagare 27,50 euro se richiedi il permesso di
soggiorno superiore a 90 giorni, con bollettino di conto corrente postale. Il bollettino lo trovi presso l’Ufficio Postale con Sportello Amico e 30 euro da versare all’operatore dell’Ufficio Postale quando consegni la domanda compilata.
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› QUANDO
Se arrivi in Italia per la prima volta hai 8 giorni di tempo per chiedere il
permesso di soggiorno. Se sei già in Italia e hai il permesso di soggiorno
in scadenza, devi chiederne il rinnovo entro i termini stabiliti in base alla
tipologia del tuo permesso di soggiorno, e comunque non oltre 60 giorni
dalla scadenza
› RILASCIO
l’Ufficio Immigrazione della Questura ti convocherà, per i rilievi foto-dattiloscopici, con lettera raccomandata e con sms all’indirizzo e al recapito
telefonico indicati nella domanda e ti darà l’appuntamento per ritirare il
permesso di soggiorno.
› RINNOVO
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno:
• 90 giorni prima della scadenza, per il permesso di soggiorno valido 2
anni;
• 60 giorni prima della scadenza, per quello con validità di 1 anno;
• 30 giorni prima della scadenza, nei restanti casi.
› COSA DEVI FARE SE NON TI RILASCIANO O RINNOVANO IL PERMESSO DI SOGGIORNO:
In caso di mancato rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, hai diritto
di fare ricorso contro l’eventuale provvedimento di espulsione, verificando
se ci sono i requisiti per accedere al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, beneficio previsto dalla Costituzione -art. 24 - che consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, per i soggetti con un reddito del
nucleo familiare non superiore ad € 9.723,84 siano essi cittadini o stranieri
regolarmente soggiornanti, lo Stato garantisce la difesa gratuita nei procedimenti Civili, Penali, Amministrativi e Tributari (D.P.R. 30/05/2002 n.
115).
Solo nei processi penali il limite del reddito è aumentato di € 1.032,91
per ognuno dei familiari conviventi (il gratuito patrocinio è garantito in
ogni caso di assistenza legale e non solo nel caso dell’espulsione dal
Territorio Nazionale Italiano).
Il ricorso non sospende l’espulsione, per restare legalmente sul territorio
dello Stato devi fare apposita richiesta al Tribunale.
18
IMPORTANTE
Se non chiedi il rinnovo dopo 60 giorni dalla scadenza, la legge prevede l’espulsione, a meno di cause documentabili di forza
maggiore.
Il permesso di soggiorno è revocato o il suo rinnovo è rifiutato
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, salvo che non
siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio
e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. È considerata “perdita dei requisiti” anche la condanna per un reato
grave, tra quelli che avrebbero impedito il rilascio del permesso
stesso. Il rifiuto o la revoca possono essere adottati anche sulla
base di convenzioni o obblighi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano
seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
In caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non
costituisce causa di revoca. In questi casi il cittadino straniero
dovrà richiedere alle autorità competenti un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, che sarà di durata non inferiore a 6 mesi.
La condanna con provvedimento irrevocabile per uno dei reati
previsti dal Codice di Procedura Penale per violazione della legge
sui diritti d’autore o legati alla contraffazione, comporta la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e l’espulsione della persona con accompagnamento coattivo in frontiera.
In caso di precedente conversione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo in altro permesso di soggiorno, la medesima condanna non rappresenta causa ostativa al rinnovo.
La perdita del posto di lavoro non comporta la revoca del permesso di
soggiorno al lavoratore straniero e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti.
Il lavoratore straniero che perde il posto di lavoro, per dimissioni (una tua
scelta volontaria) o per licenziamento (scelta da parte del datore di lavo19
ro, Legge 15 Luglio 1966, n°604; legge 11 Maggio 1990, n°108) può essere
iscritto nelle liste di collocamento e rimanere sul territorio italiano per
il periodo di restante validità del permesso di soggiorno e, comunque, per
un periodo non inferiore a 6 mesi con un permesso di soggiorno per attesa
occupazione.
Questa disposizione consente al lavoratore straniero di disporre di tempo
per la ricerca di un nuovo posto di lavoro.
Allo scadere del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lo straniero
deve lasciare il territorio italiano, tranne nel caso in cui abbia stipulato un
nuovo contratto di soggiorno per lavoro o abbia diritto ad altro permesso di
soggiorno, secondo quanto predisposto dalla normativa.
› PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei tuoi confronti ed emergano
concreti pericoli per la tua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarti ai
condizionamenti di un’associazione dedita a delitti previsti dagli art. 380 del
Codice di Procedura Penale, o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il Questore ti rilascia uno speciale permesso
di soggiorno per consentirti di sottrarti alla violenza e ai condizionamenti
dell’organizzazione criminale e di partecipare a un programma di assistenza
e di integrazione sociale .
Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può esserti anche
rilasciato, all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena, quando hai terminato
l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e che hai dato prova concreta di partecipazione a un programma
di assistenza e integrazione sociale .
Il permesso di soggiorno ha durata di 6 mesi e può essere rinnovato per
1 anno, o per un maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere convertito in
permesso di soggiorno per motivi di studio se sei iscritto a un corso regolare
di studi. Qualora, allo scadere del permesso di soggiorno, risulti avere in
corso un rapporto di lavoro, può esserti prorogato o rinnovato ulteriormente
per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato,
con le modalità previste per tale motivo di soggiorno.
Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere re20
vocato in caso di interruzione del programma di assistenza e integrazione
sociale, o per condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalato
dal Procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal Questore, ovvero quando vengono meno le
altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
› COME
Ricevuta la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, il Questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale, acquisiti:
• l’eventuale parere del Procuratore della Repubblica;
• il programma di assistenza e integrazione sociale relativo allo straniero
conforme alle prescrizioni ministeriali;
• l’adesione dello straniero al programma di assistenza e integrazione sociale, previa avvertenza delle conseguenze previste dalla normativa in caso
di interruzione del programma stesso o di condotta incompatibile con le
finalità dello stesso;
• l’accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura in cui il programma deve essere realizzato.
› IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE DI LUNGO PERIODO
(EX CARTA DI SOGGIORNO)
CHE COS’E’?
E’ la sostituzione del permesso di soggiorno a tempo determinato nel Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo (S.L.P), “già
Carta di Soggiorno”, ed è un documento a tempo indeterminato.
Le clausole per richiedere l ’S.L.P sono:
• sei titolare di permesso di soggiorno e regolarmente soggiornante in Italia
da almeno 5 anni;
• hai un reddito minimo, pari all’importo dell’assegno sociale.
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Se fai domanda anche per i tuoi familiari il reddito è quello indicato nella
seguente tabella:
N° FAMILIARI
REDDITO RICHIESTO (compreso richiedente)
1-2
Importo annuo pari all’assegno sociale
3-4
Importo annuo pari al doppio dell’assegno sociale
5 e oltre
Importo annuo pari al triplo dell’assegno sociale
Inoltre dovrai allegare fotocopia del certificato di idoneità alloggiativi.
ATTENZIONE
I familiari per i quali puoi richiedere il permesso di soggiorno
CE sono gli stessi per i quali è possibile richiedere il ricongiungimento familiare (coniuge, figli minori anche del coniuge o nati
fuori del matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili
esigenze di vita in ragione del loro stato di salute, genitori a
carico).
› DOMANDA
Presso gli uffici postali sono distribuiti gratuitamente i moduli necessari
per presentare la domanda (kit con banda gialla).
Per la compilazione segui le indicazioni contenute nel kit e nella scheda
“rilascio-rinnovo del permesso di soggiorno”.
Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) occorre presentare:
• fotocopia del passaporto o altro documento equipollente (la fotocopia
deve essere di tutte le pagine del documento);
• fotocopia della dichiarazione dei redditi (Unico, CUD, ecc. relativi all’anno precedente).
Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesto l’esibizione dei bollettini INPS o l’estratto contributivo analitico rilasciato dall’INPS
• certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai
procedimenti penali (da richiedere entrambi all’Ufficio Casellario del
Tribunale);
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• copia delle buste paga relative all’anno in corso;
• documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
• bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico
(euro 27,50);
• marca da bollo di euro 14,62;
• quando consegni la domanda all’operatore dell’ufficio postale devi versare euro 30.
- Se sei coniuge di straniero titolare di permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o di straniero che ha comunque inoltrato
domanda per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, puoi richiedere il rilascio di tale permesso per motivi familiari, compilando il modulo 1 del kit con banda gialla, con apposta
marca da bollo da euro 14,62. (Il modulo 2 andrà compilato solo se
sei titolare di reddito proprio).
Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) dovrai poi allegare:
• fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);
• fotocopia dichiarazione redditi del coniuge (Unico, CUD, ecc. relativi all’anno precedente) e propria se posseduta. Ai collaboratori domestici (colf/
badanti) è richiesta l’esibizione dei bollettini INPS o l’estratto contributivo
analitico rilasciato dall’INPS;
• certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all’Ufficio Casellario del Tribunale);
• fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio.
Se proveniente dall’estero la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana;
• fotocopia del certificato di idoneità alloggiativi;
• bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico
(euro 27,50).
- Se hai figli minori ultraquattordicenni conviventi di straniero titolare
di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di straniero
che ha inoltrato domanda per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, puoi richiedere tale permesso per motivi di famiglia, compilando il modulo 1 con apposta marca da bollo da euro 14,62.
23
Insieme al modulo dovrai allegare:
• fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);
• fotocopia documentazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore.
Se tale documentazione proviene dall’estero, la certificazione deve essere
tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica/ consolare italiana
(non è richiesta tale documentazione se il minore ha fatto ingresso con
visto per ricongiungimento familiare);
• fotocopia del certificato di idoneità alloggiativi;
• bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico
(euro 27,50).
- Se hai figli minori di anni 14 non si deve fare una domanda autonoma
rispetto a quella del genitore (o dei genitori) con cui convivono i figli. In
questo caso il genitore nel richiedere il permesso di soggiorno o il permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà chiedere l’iscrizione, sul proprio documento, del figlio minore degli anni 14, compilando la
parte corrispondente del modulo 1.
IMPORTANTE
• Al compimento del 14° anno di età al minore, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno dei genitori,
è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari fino al
compimento della maggiore età, o il permesso di soggiorno CE.
• Il permesso di soggiorno per famiglia consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione
professionale, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,
fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di
lavoro.
• Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata
del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha effettuato il ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme con
questo ultimo.
• Al compimento della maggiore età allo straniero titolare di un
permesso di soggiorno per famiglia è rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro a
seconda dell’attività svolta.
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- Se sei genitore convivente di cittadino straniero titolare di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di straniero che ha comunque inoltrato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, puoi richiedere il rilascio di detto permesso
per motivi familiari compilando il modulo 1 del kit con banda gialla, con
apposta marca da bollo da euro 14,62. Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) dovrai poi allegare:
• fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);
• fotocopia dichiarazione redditi del figlio (Unico, CUD, ecc. relativi all’anno
precedente).
Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesta l’esibizione dei bollettini
INPS o l’estratto contributivo analitico rilasciato dall’INPS;
• certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all’Ufficio Casellario del Tribunale);
• fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela.
Se proveniente dall’estero la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana;
• fotocopia del certificato di idoneità alloggiativi;
• autocertificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
• bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico
(euro 27,50).
- Se sei familiare straniero di un cittadino italiano o di un cittadino
dell’Unione Europea e hai fatto regolare ingresso in Italia, puoi richiedere
direttamente alla Questura, o tramite Ufficio Postale, la carta di soggiorno
per familiare di cittadino UE. In tal caso dovrai compilare il modulo di domanda e allegare:
• fotocopia del passaporto o documento equipollente, completo di visto ove
richiesto;
• 4 fotografie formato tessera;
• fotocopia di un documento che attesti la qualità di familiare e, ove richiesto, di familiare a carico;
• fotocopia di richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino
dell’Unione. I familiari stranieri di cittadino dell’Unione che possono chie25
dere tale carta di soggiorno sono:
• il coniuge;
• i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
• gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
In questo caso non devi allegare né la marca da bollo, né il bollettino
per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico.
ATTENZIONE
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
• è valido come documento di identificazione personale per 5 anni
(successivamente il richiedente può chiederne il rinnovo producendo nuove fotografie);
• non può essere rilasciato allo straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico;
• non può essere richiesto dai titolari di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, protezione temporanea,
motivi umanitari, richiesta asilo quando il relativo status non è
ancora riconosciuto, né dai titolari di permesso di soggiorno di
breve periodo.
IMPORTANTE
Se sei cittadino dell’Unione Europea non devi più richiedere la carta di soggiorno. Se desideri soggiornare in Italia per un periodo
superiore a tre mesi dovrai rivolgerti all’Ufficio anagrafe del Comune in cui sei domiciliato e richiedere l’iscrizione anagrafica e il
rilascio della relativa attestazione.
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LAVORO
› ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE SUBORDINATO
STRANIERO ALL’ESTERO
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (il Decreto Flussi),
sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno
precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio italiano per lavoro subordinato, anche per esigenze
di tipo stagionale, e lavoro autonomo.
Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti flussi possono essere
emanati durante l’anno.
Per buona parte dei nuovi ingressi il rilascio del permesso seguirà le regole
della chiamata lavorativa di un lavoratore all’estero.
IMPORTANTE
Le condizioni lavorative non possono mai essere inferiori a quelle
stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
› COME
Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero non comunitario e residente all’estero deve innanzitutto presentare domanda
di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia
di residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa o di quella ove avrà
luogo la prestazione lavorativa.
Nel caso in cui già conosca il lavoratore da assumere, deve presentare
allo Sportello Unico:
• richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
• documentazione che certifichi l’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di
ciascuna regione;
• proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell’accordo, il tuo impegno al pagamento del viaggio di ritorno del
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cittadino straniero nel Paese di provenienza;
• la sua dichiarazione di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio
sede, ecc.).
Se non conosce direttamente il lavoratore puoi richiedere, presentando
la documentazione sopra indicata, il nulla osta al lavoro per una o più persone iscritte nelle apposite liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in quei Paesi che hanno sottoscritto con l’Italia
specifici accordi bilaterali in materia.
Queste liste, distinte per Paesi di origine, contengono un elenco di nominativi con le generalità complete, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito (stagionale,
a tempo determinato o indeterminato), nonché l’indicazione del programma
formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.
A questo punto lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l’Impiego (CPI) di dare la dovuta pubblicità delle richieste di lavoro nei confronti
dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via telematica, agli altri CPI territoriali e le rende altresì pubbliche sul sito Internet
o con ogni altro mezzo possibile.
Lo Sportello Unico:
• acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del
lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta;
• acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la
sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.
In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l’istanza.
In caso di parere favorevole:
• convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma
del contratto;
• trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.
È importante sapere che il nulla osta al lavoro subordinato ha validità
pari a 6 mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve fare
ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto.
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Il lavoratore straniero, ricevuto il nulla osta che il datore di lavoro, avrà
cura di fargli avere, deve richiedere un appuntamento con l’autorità consolare presso il proprio Paese di origine. Quest’ultima, alla quale nel contempo
è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del
relativo nulla osta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d’ingresso entro 30 giorni, dandone comunicazione al
Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
all’INPS e all’INAIL.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso
lo Sportello che ha rilasciato il nulla osta per sottoscrivere il contratto di
soggiorno e presentare la richiesta di permesso di soggiorno, altrimenti è
considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.
Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:
• verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
• consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;
• provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno;
• consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati
alla Questura competente.
› RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il lavoratore deve poi recarsi presso
un Ufficio Postale; lì troverà un apposito Kit che dovrà essere compilato,
sottoscritto e spedito alla Questura competente insieme alla richiesta di
soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L’Ufficio Postale rilascia una
ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica.
In ogni caso la Questura comunicherà, all’indirizzo indicato nella
domanda, la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà a
un’ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.
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› CONTRATTO DI SOGGIORNO E PERMESSO DI SOGGIORNO
Il lavoratore, o il datore di lavoro, deve richiedere allo Sportello Unico un
appuntamento per:
• il perfezionamento del contratto di soggiorno
• la richiesta di permesso di soggiorno
È necessario presentarsi muniti di:
• passaporto originale con visto di ingresso e copia integrale
• 4 fotografie
• 1 marca da bollo di 14,62 euro
Lo Sportello Unico invia (per via telematica) i dati relativi alla richiesta di
permesso di soggiorno al CEN della Polizia di Stato. La richiesta di permesso
di soggiorno deve essere presentata dal lavoratore all’Ufficio postale che
rilascia la ricevuta dell’assicurata, titolo che abilita alla permanenza e allo
svolgimento di lavoro in Italia.
› DOMANDE CUMULATIVE
Le associazioni di categoria possono presentare le richieste di nulla osta
per il lavoro stagionale per conto dei propri associati (DPR 394/99, art. 38,
comma 9). A tal fine possono essere autorizzate a inviarle, anche cumulativamente, via internet.
› PER INFORMAZIONI
Contattare l’help desk dello Sportello Unico: tel. 06.46.52.59.39,
e-mail: [email protected]
ATTENZIONE
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere rilasciato per un’attività lavorativa che prevede un impegno da un minimo di venti giorni ad un massimo di nove mesi. Se hai già svolto
lavoro stagionale con regolare permesso di soggiorno stagionale
hai diritto di precedenza per entrare
in Italia, l’anno successivo, per svolgere attività lavorativa stagionale, rispetto a cittadini del tuo stesso Paese che non hanno
mai fatto ingresso per lavoro in Italia. Hai anche diritto, sempre
se hai già svolto regolare attività lavorativa stagionale nell’anno
30
precedente, di convertire il tuo secondo permesso di soggiorno
stagionale in permesso di soggiorno a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote d’ingresso per lavoro, sempre
che sussistano le condizioni previste per il rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato. Il permesso ti viene rilasciato entro 20 giorni
dalla presentazione della domanda. Se dimostri di essere venuto
in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale
può esserti rilasciato, in caso di attività lavorative ripetitive, un
permesso di soggiorno pluriennale, fino a tre annualità, di durata
temporale annuale uguale a quella avuta nell’ultimo dei due anni
precedenti.
Anche in caso di permesso di soggiorno stagionale pluriennale,
occorrerà comunque richiedere annualmente il visto di ingresso.
I visti per le annualità successive alla prima vengono rilasciati
dall’autorità consolare su esibizione del contratto di soggiorno per
lavoro stagionale, trasmessoti dal datore di lavoro.
› PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE
Se perdi il posto di lavoro:
• per licenziamento;
• per morte del datore di lavoro;
• per altre cause dipendenti dalla volontà del datore di lavoro;
puoi ottenere comunque il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa
occupazione. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione avrà la durata di sei mesi dal momento del rilascio e ti consentirà di cercare una nuova
occupazione lavorativa durante tutta la validità del permesso.
Quando , titolare del permesso per attesa occupazione, troverai una nuova
occupazione dovrai recarti presso la Questura competente e richiedere la
conversione del permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per
motivi di lavoro.
› COME
Per ottenere il rilascio di questo tipo di permesso di soggiorno il datore di
lavoro, nell’ipotesi in cui si interrompa il rapporto lavorativo, dovrà scrivere
una dichiarazione di cessazione dell’attività lavorativa. In caso di decesso
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del datore di lavoro questa dichiarazione potrà essere fatta dai parenti o
dagli eredi di questo, i quali dovranno inoltre allegare il relativo certificato
di morte.
È necessario presentare presso la Questura del proprio territorio:
• 4 foto formato tessera;
• marca da bollo da € 14.62;
• passaporto o documento equivalente e relative fotocopie;
• certificato o autocertificazione dello stato di famiglia di data non anteriore
a 3 mesi;
• certificato o autocertificazione di residenza di data non anteriore a 3
mesi;
• contratto di locazione o comodato registrato;
• iscrizione nelle liste o nell’elenco o nell’elenco anagrafico del centro
dell’impiego;
• lettera di licenziamento del vecchio datore oppure lettera di dimissioni, o
certificato di morte qualora si tratta di badanti;
• dichiarazione dei redditi ultimo anno con ricevuta di presentazione;
• codice fiscale;
• iscrizione al SSN da esibire alla consegna del permesso.
› LAVORO DOMESTICO
La categoria dei lavoratori domestici merita un ulteriore approfondimento
rappresentando il lavoro più diffuso tra gli stranieri dell’Est Europeo presenti
sul Territorio Italiano.
› ASSUNZIONE
Il datore di lavoro, una volta assunto il lavoratore domestico comunitario o
straniero in possesso del nulla osta al lavoro o di un permesso di soggiorno
che consente l’attività lavorativa deve svolgere le seguenti operazioni:
• presentare all’Inail, entro le ore 24 ore del giorno dell’assunzione, la denuncia di assunzione del lavoratore domestico;
• presentare all’Inps, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre
solare nel quale è avvenuta l’assunzione, la denuncia di assunzione del
lavoratore domestico, usando il modello LD09 che deve essere firmato
dal datore di lavoro e dal lavoratore e corredato dalla documentazione
richiesta (per il lavoratore straniero va allegata alla denuncia anche il
permesso di soggiorno);
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(Il modello di domanda può essere presentato direttamente all’Inps o inviato per posta con la documentazione allegata in fotocopia. E’ possibile,
altrimenti, presentare denuncia on line del lavoratore domestico, collegandosi al sito Internet www.inps.it e compilando l’apposito modulo).
• nel caso in cui il lavoratore sia convivente, comunicare l’assunzione alla
Questura entro 24 ore dall’inizio del rapporto di lavoro e la presenza del
lavoratore presso la propria abitazione all’Anagrafe del Comune di residenza entro 20 giorni;
• nel caso di lavoratore extracomunitario, anche se non convivente, comunicare l’assunzione alla Questura entro 48 ore. Inoltre deve rilasciare al
lavoratore, entro 30 giorni dalla data di assunzione, una lettera di assunzione, firmata da entrambi, nella quale sono specificati:
• data di inizio del rapporto di lavoro;
• durata del periodo di prova;
• esistenza o meno della convivenza (totale o parziale);
• categoria;
• orario giornaliero di lavoro;
• eventuale divisa da lavoro (fornita dal datore di lavoro);
• riposo settimanale in aggiunta alla domenica;
• retribuzione;
• previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altro;
• periodo di ferie annuali concordato;
• indicazione dello spazio dove il lavoratore può riporre i propri effetti personali.
E’ possibile assumere lavoratori domestici tramite le agenzie di lavoro interinale:
• per l’esecuzione di un servizio predeterminato, anche se ripetitivo;
• per sostituire lavoratori che hanno sospeso il rapporto di lavoro per motivi
familiari (compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero);
• per sostituire lavoratori in malattia, in infortunio o in maternità;
• per sostituire lavoratori in ferie.
› LE CATEGORIE
I lavoratori domestici sono classificati, a seconda delle mansioni che svolgono, in 4 categorie:
1° categoria super: vi appartengono i lavoratori in possesso di un diplo33
ma specifico o attestato professionale rilasciato dallo Stato italiano o Enti
pubblici;
2° categoria: vi appartengono i lavoratori con una elevata competenza
professionale (infermiere diplomato, maggiordomo, capo cuoco o chef, badante, puericultore, assistente geriatrico ecc.);
3° categoria: vi appartengono i lavoratori che si occupano della vita familiare (cameriere, autista, baby sitter, custode o portinaio di ville o case
private, guardarobiere ecc.);
4° categoria: vi appartengono coloro che fanno lavori di fatica o manuali
(pulizie, lavanderia, giardino).
› DOCUMENTI
Il lavoratore domestico deve presentare al datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, i seguenti documenti:
• documento di identità o altro documento equivalente ed eventuali diplomi professionali specifici;
• tessera sanitaria;
• codice fiscale;
• permesso di soggiorno (per i lavoratori stranieri).
› ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro è quello stabilito dalle parti nei limiti massimi di:
• 10 ore giornaliere, per un totale di 55 ore alla settimana, se il lavoratore è convivente;
• 8 ore giornaliere, per un totale di 44 ore alla settimana distribuite su 5
o 6 giorni, se il lavoratore non è convivente.
› LA RETRIBUZIONE
La retribuzione varia a seconda che i lavoratori siano:
• conviventi con il datore di lavoro a tempo pieno;
• conviventi con il datore di lavoro a tempo parziale;
• non conviventi;
• addetti all’assistenza notturna.
La retribuzione può essere concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore nel
rispetto dei minimi retributivi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale.
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› I RIPOSI SETTIMANALI
Il riposo settimanale complessivo è di 36 ore, la domenica (24 ore) e un
altro giorno non festivo concordato tra datore di lavoro e lavoratore (12
ore).
Nel giorno di riposo concordato, il lavoratore non può prestare attività lavorativa per un numero di ore superiore alla metà di quelle che costituiscono
il normale orario di lavoro giornaliero.
Inoltre al lavoratore spetta una giornata di riposo interamente retribuita.
› FERIE
Per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, al lavoratore domestico spettano 26 giorni di ferie (intesi come tali i giorni lavorativi e non
i giorni di calendario).
Le ferie maturano anche nei periodi di assenza che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, congedo matrimoniale, ecc…) e
vengono sospese in caso di insorgenza di malattia.
Per ogni giorno di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione pari a
1/26 della normale retribuzione mensile.
› TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come “liquidazione”) è la somma
che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto
di lavoro dipendente, sia che avvenga per dimissioni sia per licenziamento.
Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari
al 6,91 % della retribuzione lorda e può essere utilizzato come fonte di
finanziamento delle forme pensionistiche complementari.
› LE ASSENZE DAL LAVORO
Malattia e Infortunio
In caso di malattia o infortunio, il lavoratore domestico deve informare tempestivamente il datore di lavoro e inviare allo stesso, entro 3 giorni, il certificato medico.
Quando è ammalato, il lavoratore domestico ha diritto alla conservazione
del posto per periodi differenti secondo l’anzianità maturata presso la stessa
famiglia:
• 10 giorni di calendario, se ha un’anzianità di servizio fino a 6 mesi;
• 45 giorni di calendario, se ha un’ anzianità di servizio fra i 6 e i 24 mesi;
35
• 180 giorni di calendario, se l’anzianità di servizio è superiore ai 24
mesi.
Ha inoltre diritto, durante il periodo di malattia, alla metà del salario pattuito per i primi 3 giorni e al salario intero per i giorni successivi, fino a un
massimo di:
• 8 giorni, per un’anzianità di servizio fino ai 6 mesi;
• 10 giorni, per un’anzianità dai 6 mesi ai 2 anni;
• 15 giorni, per un’anzianità superiore ai 2 anni.
Il lavoratore domestico non ha diritto all’ indennità di malattia né al congedo
per malattia del figlio.
Infortunio durante l’attività lavorativa
• se è guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro non è tenuto a farne
denuncia all’INAIL, ma paga la normale retribuzione;
• se non è guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro deve fare denuncia
all’INAIL, su apposito modulo, entro 2 giorni. L’INAIL paga, così, al lavoratore un’ indennità giornaliera, a partire dal quarto giorno, pari al 60% della
retribuzione media convenzionale stabilita con decreto ministeriale.
Maternità
La lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro per:
• i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi
previsti dalla legge;
• il periodo eventualmente intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto;
• i 3 mesi successivi alla data del parto.
In questo periodo la lavoratrice ha diritto all’ indennità di congedo per maternità, pagata dall’Inps e pari all’80% del salario convenzionale. E’ necessario,
però, avere almeno 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti l’inizio del
congedo, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti il congedo
stesso, anche se versati in settori diversi da quello del lavoro domestico.
Congedo matrimoniale
Spetta per 15 giorni consecutivi di calendario con erogazione della normale
retribuzione compreso vitto e alloggio, se spettanti. La retribuzione sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio.
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Permessi retribuiti
Possono essere concessi per:
• visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con
l’orario di lavoro: 12 ore annue di permesso retribuito (elevabili a 16 in
caso di convivenza), se il lavoratore effettua almeno 30 ore settimanali;
• comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado:
3 giorni di calendario di permesso retribuito;
• nascita di un figlio: 2 giorni di permesso retribuito, al lavoratore uomo;
• formazione professionale: 40 ore annue per la frequenza di corsi di
formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti
domiciliari, se in possesso di una anzianità di servizio presso il datore di
lavoro di almeno 18 mesi; assistenti domiciliari, se in possesso di una anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 18 mesi;
• motivi sindacali: 6 giorni lavorativi all’anno ai componenti di organi direttivi, provinciali o nazionali.
Per giustificati motivi possono essere concessi brevi permessi non retribuiti.
› ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO
Il cittadino straniero che vuole esercitare in Italia un’attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale,
ovvero intenda costituire una società di capitali o di persone o accedere a
cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti
dalla legge ai cittadini italiani per l’esercizio delle singole attività, compresi
i requisiti per l’iscrizione ad albi o registri, ove necessari.
› PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO
Per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è necessario
presentare la partita IVA. Inoltre se intendi svolgere in Italia un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, o costituire una società di
capitali o di persona, o accedere a cariche societarie, devi dimostrare di:
• disporre di adeguate risorse finanziarie per l’esercizio della attività che
intende intraprendere;
• essere in possesso dell’attestazione dell’autorità competente, di data non
anteriore a tre mesi, che dichiari che non sussistano motivi che impediscano il rilascio dell’autorizzazione o della licenza necessarie per lo svolgimento dell’attività
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› DOCUMENTI NECESSARI
(per il primo rilascio del permesso di soggiorno)
• 4 fotografie formato tessera;
• marca da bollo da euro 14.62;
• Passaporto in corso di validità in originale più n. 2 fotocopie di ogni pagina contenente dati o timbri di frontiera con particolare riguardo al visto di
ingresso (Visa) rilasciato dall’Ambasciata o Consolato italiano nel paese di
origine o di provenienza dello straniero;
• Partita I.V.A. o Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale
più n. 2 fotocopie;
• autocertificazione dello stato di famiglia di data non anteriore a 3 mesi (se
necessario);
• Certificato di iscrizione al REC in originale più n. 2 fotocopie (ove richiesto);
• contratto di locazione o comodato registrato;
• iscrizione al SSN, da esibire alla consegna.
• Iscrizione all’Albo professionale in originale più n. 2 fotocopie (ove richiesto).
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso,
e comunque non potrà essere superiore a due anni. Il rilascio del permesso
di soggiorno deve avvenire entro 20 giorni dalla data di richiesta. Il permesso di soggiorno rinnovarlo entro i termini previsti dalla normativa, sempre
che permangano i requisiti che hanno permesso il primo rilascio.
› DOVE
La richiesta del permesso di soggiorno per lavoro autonomo deve essere
fatta presso la Questura del luogo dove intendi intraprendere l’attività lavorativa.
› PARTITA IVA
La partita IVA identifica il contribuente esercente un’attività economica in
tutti i rapporti con gli Enti e le amministrazioni pubbliche e tutti gli altri
operatori economici.
Il numero di Partita IVA viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’apertura della posizione IVA e resta invariato fino alla cessazione
dell’attività.
Deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e in ogni altro documento ove
richiesto.
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› VARIAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
In caso di variazione e/o attuazione di un nuovo rapporto di lavoro, deve
essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, necessario
anche allo straniero per rinnovare il suo permesso di soggiorno per lavoro.
Il datore di lavoro deve comunicare alle autorità competenti la data di inizio
e la data di fine del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, la nuova
sede lavorativa del lavoratore straniero e la data di inizio del nuovo rapporto
lavorativo. Il datore di lavoro dà comunicazione della variazione al Centro
per l’Impiego competente
(cioè quello del territorio dove si trova o ha sede legale l’azienda o dove si
svolge l’attività lavorativa) e allo Sportello Unico.
La comunicazione del datore di lavoro deve essere effettuata entro cinque
giorni dalla variazione o attuazione del nuovo rapporto di lavoro.
RESIDENZA E DOMICILIO
La residenza è il luogo in cui la hai la dimora abituale.
Il domicilio è il luogo dove hai stabilito la sede principale dei tuoi affari.
L’anagrafe è una lista di tutti coloro che risiedono nel territorio di un determinato Comune. In ogni Comune vi è un servizio anagrafe che è responsabile di tale lista e dei servizi connessi.
L’iscrizione all’anagrafe è gratuito e non decadi dall’iscrizione nella fase di
rinnovo del permesso di soggiorno.
Per poterti iscrivere all’anagrafe devi essere un componente maggiorenne
della famiglia. Devi recarti personalmente all’ufficio anagrafe del Comune
in cui hai la tua abitazione dove ti verrà dato un modulo da compilare e
sottoscrivere. All’anagrafe devi dichiarare anche la residenza di eventuali
figli minorenni.
Alla presentazione della domanda dovrai essere in possesso di:
• permesso di soggiorno di validità superiore a 3 mesi;
• passaporto in corso di validità o documento equipollente;
• codice fiscale;
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• documenti relativi allo stato civile non desumibili dal passaporto (nascita,
matrimonio, divorzio, rapporti di parentela, ecc). Tali documenti devono
essere alternativamente:
- originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l’evento, tradotti in italiano e legalizzati;
- originali rilasciati dalle autorità consolari del tuo Paese di origine presenti in Italia con firma legalizzata dalla
competente Prefettura.
•abitare solitamente in un posto definito (detto dimora abituale).
L’iscrizione all’anagrafe è obbligatoria per qualsiasi tipo di assunzione lavorativa ed essenziale per molti adempimenti amministrativi, come il rilascio
della patente di guida e l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
Ricorda che:
• Tutti i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza) contenuti nel passaporto e nel permesso di soggiorno devono essere
assolutamente coincidenti.
• Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafiche sono comunicate d’ufficio alla Questura competente per territorio.
• Se non sei iscritto all’anagrafe, devi comunicare eventuali variazioni di
domicilio alla Questura competente per territorio entro 15 giorni.
•Sei tenuto a presentare (anche nel caso di cambio di residenza o indirizzo)
denuncia alla Direzione Tributi del Comune di residenza relativamente alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il modello da riempire ti
verrà consegnato allo sportello presso l’Ufficio Anagrafe.
• La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro d’accoglienza.
ATTENZIONE
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno hai l’obbligo
di ribadire all’ufficiale dell’anagrafe del Comune la dichiarazione
di dimora abituale, allegando la copia del nuovo permesso di soggiorno.
In caso contrario potrai essere cancellato dalle liste della popolazione residente nel Comune.
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Puoi chiedere la residenza anche non avendo una casa ma vivendo in una
comunità (per esempio in un convitto, collegio, alloggio dello Stato, alloggi
della Caritas o della Pubblica Amministrazione, Centro di accoglienza) per
un periodo di almeno 3 mesi, in questo caso dovrai consegnare la richiesta
al direttore della struttura, sarà lui a presentarla all’ufficio dell’anagrafe.
Puoi chiedere la residenza anche essendo ospite in casa di un’altra famiglia.
Il capo di quella famiglia (cioè la persona il cui nome è scritto per primo
nello stato di famiglia) dovrà scrivere chiaramente:
• di essere favorevole alla richiesta di residenza;
• che tipo di legame ha con il richiedente (ad esempio, se quest’ultimo è il
suo convivente, suo figlio, suo nipote, eccetera).
Può mandare questa dichiarazione anche via fax, senza presentarsi di persona.
Dopo la domanda, l’ufficio anagrafe manderà la Polizia Municipale a controllare se effettivamente abiti dove hai detto.
Se sei rifugiato politico devi presentare il certificato che dichiari il tuo status
di rifugiato, al posto del passaporto.
› CAMBIO DI RESIDENZA
Se vuoi trasferirti in un altro Comune devi presentare, entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento, istanza al Comune presso il quale ti vuoi trasferire.
Dovrai, all’atto della presentazione di tale istanza, presentare:
• copia del contratto di affitto o dell’atto di proprietà della casa, oppure una
dichiarazione del proprietario della casa, che afferma la disponibilità a
offrire ospitalità;
• un tuo documento di identità personale in corso di validità;
• il permesso di soggiorno o la ricevuta della domanda di rinnovo del permesso scaduto;
• patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti
(se posseduti).
Chi ha una patente straniera non deve fare nessun cambiamento.
Ove la richiesta riguardi anche il tuo nucleo familiare, dovrai indicare le generalità di tutti i componenti. Nella istanza dovrai indicare le tue generalità
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e l’indirizzo ove intendi stabilire la nuova dimora abituale.
Se andrai ad abitare presso altro nucleo familiare, occorrerà il consenso
dell’intestatario del certificato di “stato di famiglia” di quel nucleo.
Se deve cambiare residenza tutta la famiglia, può fare richiesta uno qualsiasi dei familiari. Basta che sia maggiorenne e abbia la copia del permesso
di soggiorno di tutti gli altri. Se fra questi c’è un minorenne, può fare la
richiesta solo la persona che esercita la tutela o la patria potestà.
L’Ufficio cambi di residenza trasmette notizia del cambio di residenza alla
Questura.
› CAMBIO DI INDIRIZZO
Se vuoi cambiare indirizzo all’interno dello stesso Comune nel quale risiedi
devi presentare apposita richiesta all’ufficio anagrafe del tuo Comune di
residenza, presentando valido documento di identità (passaporto o carta di
identità), permesso di soggiorno valido (di tutte le persone che cambiano
indirizzo), patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi
posseduti (se posseduti).
IMPORTANTE
Ricorda che verrai cancellato dai registri dell’Anagrafe del Comune
di dimora abituale o di residenza:
• per trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero;
• per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione o quando, a
seguito di ripetuti accertamenti, sei risultato irreperibile;
• per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora
abituale, se è trascorso un anno dalla scadenza del permesso di
soggiorno e non hai provveduto a fare domanda di rinnovo. In
questo ultimo caso verrai comunque preventivamente avvisato e
invitato a provvedere nei successivi 30 giorni.
E’ importante che tu sappia che quando una persona ha nel medesimo luogo
il domicilio (luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi
affari e interessi) e la residenza e trasferisce questa altrove, si considera
trasferito anche il domicilio. È altresì possibile avere domicilio e residenza in
luoghi diversi rilasciando una specifica dichiarazione nell’atto in cui è stato
denunciato il trasferimento di residenza.
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CARTA D’IDENTITA’
› CHE COS’E’?
La carta d’identità è un documento di riconoscimento personale che può
essere richiesto da ogni cittadino straniero, il quale compiuti i 15 anni sia
in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenza anagrafica nel
territorio Italiano .
La carta d’identità, nel caso di stranieri ed apolidi legalmente soggiornanti
nel nostro Paese, ha la stessa durata del permesso di soggiorno e non può
essere utilizzata per l’espatrio.
E’ da tener presente, inoltre, che i dati in essa contenuti hanno lo stesso
valore dei certificati corrispondenti e nel caso in cui le amministrazioni prevedano l’esibizione del documento non possono pretendere certificati attestanti stati e fatti già contenuti nel documento.
› RILASCIO
Ai fini del rilascio della Carta d’Identità è necessario rivolgerti presso l’Ufficio Anagrafe del Comune o della circoscrizione in cui risiedi presentando:
• tre fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti;
• un valido documento di riconoscimento nel caso di cittadini dell’Unione
Europea;
• il passaporto in corso di validità ed il permesso di soggiorno nell’ipotesi di
cittadini stranieri.
Se l’autorità di Pubblica Sicurezza non ti rinnova il permesso di soggiorno,
la carta d’identità va riconsegnata all’Ufficio Anagrafe del Comune o della
circoscrizione in cui si risiedi.
› RINNOVO
La carta d’identità deve essere rinnovata per:
• scadenza:
la richiesta per il rinnovo della carta d’identità deve essere effettuata 180
giorni prima della scadenza;
• cambiamento di dati personali ritenuti errati (nome, cognome e data
di nascita...):occorre per i cittadini stranieri presentare l’apposita dichiarazione rilasciata dal Consolato o dall’Ambasciata di appartenenza;
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• variazione di residenza da altro Comune: la carta può essere rinnovata per consentire all’utente di usarla al posto del certificato di residenza;
occorre presentare tre fotografie recenti formato tessera uguali, la carta
d’identità da rinnovare e il permesso di soggiorno.
› DUPLICATO
Tutti gli stranieri e gli apolidi in possesso di una carta d’identità rilasciata da
un comune italiano possono chiederne il duplicato entro i termini di validità
della stessa in caso di:
• deterioramento: presentare tre fotografie recenti formato tessera e
uguali, il documento deteriorato (se il documento deteriorato non ha elementi sufficienti per l’identificazione occorre presentare un altro documento valido, e, in mancanza di questo, è necessaria la presenza di due
testimoni maggiorenni che, mostrando un documento valido, devono dichiarare l’identità del richiedente);
• smarrimento o furto: occorre fare la denuncia alle autorità di Polizia e
presentarla in anagrafe al momento del nuovo rilascio, insieme a tre fotografie recenti formato tessera, uguali e prese di fronte e un documento
valido; in mancanza di questo è necessaria la presenza di due testimoni
maggiorenni che, con un documento valido, devono dichiarare l’identità
del richiedente.
Occorre inoltre consegnare:
• un valido documento di riconoscimento nel caso di cittadini dell’Unione
Europea;
• il passaporto ed il permesso di soggiorno nell’ipotesi di cittadini stranieri.
CODICE FISCALE
› CHE COS’E’?
Il codice fiscale è uno strumento di identificazione del cittadino nei rapporti
con gli enti e le amministrazioni pubbliche Il codice fiscale è un codice alfanumerico di sedici caratteri, composto da lettere e numeri, che riproduce in
estratto i dati anagrafici del contribuente.
Se intendi ottenere il rilascio del codice fiscale, presso gli Uffici periferici
dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze in44
dipendentemente dal luogo di nascita o residenza, devi esibire i seguenti
documenti:
• permesso di soggiorno valido;
• fotocopia del passaporto in corso di validità.
Accolta la richiesta, l’incaricato dell’Ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate introduce i tuoi dati nel sistema di calcolo e ti rilascia provvisoriamente
un codice fiscale cartaceo. I dati così elaborati sono inviati al Ministero delle
Finanze che provvede ad inviarti al tuo indirizzo il codice definitivo.
Nell’ipotesi in cui il calcolo fosse avvenuto sulla base di dati anagrafici errati
potrai utilizzarlo, ma sarai tenuto a chiedere quello definitivo entro sei mesi
dalla data di emissione del certificato di attribuzione.
IMPORTANTE
E’ da ricordare, inoltre, che se hai fatto ingresso in Italia con visto
per lavoro subordinato, già possiedi il codice fiscale poiché ti è
stato rilasciato, insieme al visto, dalle Rappresentanze diplomatico o consolari italiane all’estero.
› DUPLICATO
In caso di smarrimento o distruzione del certificato cartaceo o del tesserino plastificato, devi richiedere il duplicato con le stesse modalità dell’attribuzione. Presso gli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate del Ministero
dell’Economia e delle Finanze sono a disposizione i moduli per richiedere,
senza nessuna formalità, il duplicato del tesserino plastificato(che ti verrà
poi spedito a casa entro trenta giorni circa, tramite posta).
Le richieste per ottenere il codice, variazioni e duplicati possono essere presentate presso qualsiasi Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.
Il duplicato del tesserino può essere richiesto anche agli sportelli self service
del Ministero delle Finanze presenti negli Uffici relazioni con il pubblico dei
Municipi
e della Prefettura di Roma, presso gli Uffici finanziari e in alcuni Uffici postali, centri commerciali e aeroporti, ecc.
Il duplicato può essere richiesto tramite internet al sito www.agenziaentrate.it/servizi/ o telefonando al numero 848-800333
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PREVIDENZA SOCIALE
› ASSICURAZIONE
Lo Stato Italiano garantisce a tutti i lavoratori stranieri e alle loro famiglie,
regolarmente soggiornanti sul suo territorio, parità di trattamento e piena
eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
In Italia tutti i lavoratori regolarmente assunti devono essere assicurati ai
fini previdenziali e assistenziali per usufruire delle forme di tutela e assistenza previste per: pensione, superstiti, invalidità/inabilità, malattia, maternità, disoccupazione involontaria.
Inoltre tutti i lavoratori devono essere assicurati, nelle attività che la legge
individua come rischiose, contro i danni fisici ed economici causati da infortuni sul lavoro e malattie.
I cittadini stranieri che svolgono in Italia una regolare attività lavorativa
possono ottenere, con il versamento dei contributi previdenziali all’
INPS, le stesse prestazioni pensionistiche previste per i lavoratori italiani.
La gestione dei diritti previdenziali ed assistenziali è affidata ad Enti ed Istituti statali (INPS, ENPALS, ENASARCO, INPGI etc.).
La gestione delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali è affidata all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro).
L’obbligo dell’assicurazione (detto anche premio) è:
• a carico del datore di lavoro, per i lavoratori dipendenti, parasubordinati e
collaboratori con collaborazione coordinata e continuativa;
• a carico degli stessi, in caso di artigiani e lavoratori autonomi dell’agricoltura.
L’INAIL garantisce le prestazioni economiche e sanitarie in caso di infortuni
sul lavoro e contro le malattie professionali (quelle direttamente dipendenti/
causate dallo svolgimento dell’attività lavorativa) per tutti i lavoratori soggetti all’obbligo contributivo (premio assicurativo) anche quando il datore di
lavoro non ha versato regolarmente le quote previste per il premio.
› COME
Per il lavoratore autonomo che, al momento dell’infortunio o della malattia professionale, non è in regola con il versamento del premio assicurativo,
le prestazioni economiche vengono sospese fino al pagamento dell’obbligo
contributivo.
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Per l’attivazione dell’assicurazione contro gli infortuni e malattie, il datore di lavoro deve dare comunicazione dell’assunzione del nuovo lavoratore
all’INAIL entro 24 ore dall’inizio del rapporto di lavoro, attraverso l’invio
dell’apposito modulo fornito dall’INAIL “Denuncia di Esercizio” a mezzo fax
al numero verde INAIL 800657657, o a mezzo fax a qualunque sede INAIL,
o via internet all’indirizzo [email protected], tramite gli specifici software disponibili gratuitamente, o a mezzo raccomandata A.R. a qualunque sede INAIL, o
tramite il portale www.inail.it (per questo ultimo caso occorre fare richiesta
di apposito account e della password).
Per i lavoratori dipendenti il premio si calcola sulla base delle retribuzioni
e della pericolosità dell’attività lavorativa svolta.
Per i lavoratori parasubordinati, il premio ordinario è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
L’obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del datore di
lavoro.
› DOVE
Il versamento dei premi assicurativi deve essere effettuato dai datori di
lavoro, o nel caso specifico dagli artigiani e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura presso le Banche e gli Uffici Postali.
› QUANDO
La comunicazione dell’inizio del rapporto di lavoro deve essere comunicata
all’ Inail entro 24 ore dall’assunzione del lavoratore. Nel caso in cui, per la
natura dell’attività lavorativa o per l’urgenza del loro inizio, il datore di lavoro non è in grado di fare la denuncia di inizio entro le 24 ore, la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi all’inizio, motivandone
però il ritardo.
› INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA
E’ un’indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione,
che siano stati licenziati.
Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all’Inps da almeno due anni e avere
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almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
› INDENNITA DI DISOCCUPPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali
negli ultimi due anni, ma che:
• nell’anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate,
• comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
• risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un
contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente
lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 156 giornate.
IMPORTANTE
1) non è necessario che lo stato di disoccupazione sia assoluto,
l’indennità, infatti, è riconosciuta quando si perde l’attività principale da cui si ricava il reddito maggiore;
2) il lavoratore ha diritto all’ indennità di disoccupazione, di cui è
titolare, anche nel caso in cui espatri per “brevi periodi”, di seguito elencati:
• 15 giorni per matrimonio;
• l’intero periodo di malattia propria o di un familiare;
• 3 giorni, più i giorni necessari per il viaggio, per il lutto di un
familiare.
INDENNITA’ DI MALATTIA
› CHE COS’È
E’ la somma che viene pagata, in sostituzione della retribuzione, ai lavoratori che si ammalano. Spetta per un periodo massimo di 180 giorni. I primi
tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di
assenza è l’Inps a provvedere al pagamento.
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› A CHI SPETTA
Agli operai dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura, agli operai e agli
impiegati del terziario, ai salariati del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati, ai soci di cooperative che prestino attività lavorativa,
ai giovani assunti con contratto di formazione e, solo in caso di degenza
ospedaliera, ai
lavoratori parasubordinati.
› INDENNITA’ DI MATERNITA’
La legge tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino ad un’adeguata assistenza.
La lavoratrice madre ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi prima
del parto e nei tre mesi successivi (astensione obbligatoria): durante questo
periodo è previsto il pagamento di un’indennità sostitutiva della retribuzione. Le lavoratrici dipendenti, previa certificazione medica, possono ritardare
di un mese
l’assenza dal lavoro prima della nascita, prolungando così a quattro mesi il
periodo di congedo dopo il parto.
› A CHI SPETTA
Alle lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a
domicilio, alle colf e alle badanti);
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane e commercianti), alle libere professioniste e alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata Queste non hanno
l’obbligo di astensione dal lavoro;
Al padre, lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari
(decesso o grave malattia della madre, abbandono ecc.).
› ADOZIONI
In caso di adozione o affidamento, l’indennità di maternità spetta per i tre
mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia, a condizione che non
abbia superato i 6 anni di età (18 anni per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali).
› IL CONGEDO PARENTALE
Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipen49
denti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente,
ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi.
Ciò è previsto anche in caso di adozione o affidamento.
Il padre può usufruire del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria o dei congedi per allattamento della madre.
Anche le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale,
ma solo per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l’obbligo
di astensione dal lavoro.
› ASSEGNI PER LA MATERNITÀ
L’assegno dello Stato, è previsto per la madre che:
• si sia dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia
almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi
precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel
caso di adozione o affidamento);
• precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell’Inps (ad
esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre
mesi, purché non sia trascorso un determinato periodo di tempo, diverso
a seconda dei casi (mai superiore ai nove mesi).
La domanda disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.
it, nella sezione “moduli”, va presentata alla sede Inps più vicina.
L’assegno concesso dai Comuni di residenza è concesso alle madri il cui
reddito familiare non superi il tetto previsto dall’ISE.
La domanda va presentata al proprio comune di residenza.
Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6
mesi dalla nascita del figlio e vengono pagate dall’Inps tramite assegno
bancario spedito al domicilio della madre.
› ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.
Spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità,
ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati.
Spetta anche ai lavoratori parasubordinati, a coloro cioè che sono iscritti
alla gestione separata.
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio “assegno familiare”.
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› ASSEGNO AL CONIUGE
Il pagamento dell’assegno può essere effettuato direttamente al coniuge
del lavoratore che ne ha diritto. Il coniuge, che non deve essere titolare di
un autonomo diritto all’assegno, deve fare domanda al datore di lavoro o
all’Inps attraverso i moduli utilizzati dall’altro coniuge. Oppure, se questi
moduli sono già stati presentati, il coniuge può presentare una autonoma
domanda al datore di lavoro o all’Inps utilizzando appositi moduli .
› ASSEGNO SOCIALE
E’ una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani, ai
cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea o agli stranieri nel caso
questi dispongano dei requisiti richiesti:
• siano rifugiati politici;
• siano cittadini stranieri che hanno ottenuto la carta di soggiorno.
L’assegno non è esportabile e, quindi, si perde se l’interessato si trasferisce
all’estero.
L’assegno non è reversibile e, quindi, non può essere trasmesso ai familiari
superstiti.
› LA PENSIONE DI ANZIANITA’
Si può ottenere prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di
vecchiaia.
È necessario però aver maturato i seguenti requisiti:
• 35 anni di contributi e 57 anni di età per i lavoratori dipendenti;
• 35 anni di contributi e 58 anni di età per i lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti me coltivatori diretti).
Si può prescindere dall’età, se si ha una maggiore anzianità contributiva.
In tal caso servono:
• almeno 39 anni di contributi per i lavoratori dipendenti;
• almeno 40 anni di contributi per i lavoratori autonomi.
Il requisito della maggiore anzianità contributiva salirà gradualmente, fino
ad arrivare a 40 anni nel 2008, anche per i lavoratori dipendenti.
IMPORTANTE
In caso di rimpatrio, il lavoratore straniero con contratto di lavoro
diverso da quello stagionale conserva i diritti previdenziali e di
sicurezza sociale maturati in Italia e può usufruire di tali diritti an51
che se non sussistono accordi di reciprocità con il Paese di origine.
I contributi versati in Italia dal lavoratore straniero fanno quindi
maturare al suo compimento del 65° anno di età il diritto alla pensione, calcolata in ragione degli stessi,
ma senza i requisiti di minimo richiesti dall’art. 1, comma 20, della
legge 8 agosto 1995.
ASSISTENZA SANITARIA
La tutela alla salute e all’assistenza sanitaria sono un diritto di tutti gli
stranieri presenti in Italia. Gli stranieri regolarmente presenti sul territorio
nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per ciò che riguarda diritti e
doveri in materia sanitaria. A seconda del tipo di permesso di soggiorno di
cui è in possesso, lo straniero dovrà obbligatoriamente iscriversi al Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), o assicurarsi autonomamente contro malattie
e infortuni e maternità, mediante stipula di polizza assicurativa valida sul
territorio italiano, stessa regola vale per i familiari a carico.
All’atto dell’iscrizione riceverai un documento, il “Tesserino sanitario personale”, che ti dà diritto a ricevere gratuitamente, ovvero dietro pagamento – dipende dalla Regione in cui ti trovi - di una quota a titolo di contributo
(ticket sanitario), le seguenti prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in
ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine,
assistenza riabilitativa e protesica.
Coloro che hanno l’obbligo di iscriversi al S.S.N. sono:
• I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare
attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento;
• i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti o quelli che abbiano chiesto il
rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi;
52
• i familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti
nelle categorie sopra indicate.
L’iscrizione volontaria al SSN ha scadenza annuale e può anche essere
richiesta dagli stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli collocati
alla pari, anche se titolari di permessi di soggiorno di durata inferiore ai 3
mesi. È possibile scegliere un contributo annuo ridotto che però non è valido
per i familiari a carico.
Non è consentita l’iscrizione al SSN di stranieri titolari di permesso
di soggiorno per cure mediche e per turismo.
I lavoratori stagionali sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale per il periodo di validità del permesso di soggiorno.
In seguito all’iscrizione al SSN, la persona potrà scegliere da un’apposita
lista il medico generico cui rivolgersi per le cure base e per avere informazioni per accedere alle cure specialistiche.
Per l’iscrizione al SSN si paga una quota annuale definita in base al reddito.
L’iscrizione al SSN è gratuita se il cittadino straniero:
• è disoccupato con permesso di soggiorno e iscritto alle liste di collocamento;
• è rifugiato con regolare certificato attestante lo status di rifugiato, o •
richiedente asilo;
• è coniugato ed è a carico di un cittadino italiano;
• è minore con genitore residente in Italia e appartenente ad una delle categorie sopraelencate.
› DOVE
Per iscriverti al S.S.N. devi recarti presso la ASL del territorio in cui sei residente ovvero presso quella in cui hai effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno), munito di:
• documento di identità personale;
• codice fiscale;
• permesso di soggiorno;
• autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale
l’ospitalità da più di tre mesi presso un centro d’accoglienza).
• dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare all’azienda
sanitaria locale ogni variazione del proprio status;
• per l’iscrizione dei familiari a carico, si dovrà presentare l’autocertificazio53
ne dello stato di famiglia e quella attestante la condizione di familiare a
carico;
• se si è disoccupati, va prodotta un’autocertificazione dell’iscrizione all’Ufficio di collocamento;
Documenti necessari all’iscrizione al SSN su base volontaria:
• autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora;
• permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello
stesso;
• autocertificazione del numero di codice fiscale;
• ricevuta di versamento al fondo sanitario regionale, tramite conto corrente postale. Si deve effettuare un pagamento su conto corrente postale (da
ritirare presso la propria ASL di appartenenza) intestato alla Regione di
residenza o dimora, e consegnare la ricevuta del pagamento al momento
dell’iscrizione.
Dopo l’iscrizione al SSN, è necessario scegliere un medico generico, detto
“medico di famiglia”, consultando gli elenchi di medici disponibili nella propria ASL. È sempre possibile modificare la scelta.
› QUANDO
Lo straniero deve fare domanda di iscrizione al SSN dopo aver richiesto il
permesso di soggiorno.
IMPORTANTE
• L’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del medesimo: può essere,
quindi, rinnovata anche presentando alla ASL la documentazione
comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno;
• in caso di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l’iscrizione cessa, salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.
Gli stranieri con permesso di soggiorno di durata inferiore a 3
mesi, sono esentati dall’obbligo di iscrizione al SSN e pagheranno le prestazioni e servizi del SSN secondo i ticket stabiliti dalle
regioni e dalle province autonome, a meno di convenzione tra lo
Stato di provenienza e l’Italia che preveda l’esenzione dal pagamento delle spese sanitarie.
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I minori a carico dei genitori regolarmente soggiornanti, alla nascita, devono essere iscritti al SSN, presso gli Uffici Anagrafe Assistiti delle ASL del comune di residenza o di dimora effettiva.
Una volta iscritti, hanno diritto all’assistenza di un pediatra di base
fino all’età di 15 anni.
Le prestazioni comunque garantite sono:
• quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità (La legge italiana
prevede, inoltre, senza costi a carico della donna, la possibilità di interrompere in ogni caso la gravidanza entro 90 giorni dal concepimento.
• quelle a tutela della salute del minore;
• le vaccinazioni, secondo la normativa e nell’ambito delle campagne di
prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni;
• gli interventi di profilassi internazionale;
• la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.
Puoi attestare lo stato di indigenza e la relativa impossibilità ad
adempiere al pagamento delle prestazioni fornite dal S.S.N. attraverso una apposita auto-dichiarazione, da presentare alla struttura
sanitaria che poi eroga la prestazione.
IMPORTANTE
Inoltre la legge italiana consente alle donne straniere in stato di
gravidanza siano esse regolari, irregolari o clandestine, di partorire nelle strutture sanitarie in forma anonima. Possono, se lo vogliono, lasciare lì in affidamento il nascituro.
Tutti gli stranieri, anche se irregolarmente presenti, di età superiore ai 65 anni, hanno diritto a tutte le prestazioni mediche di
base e specialistiche gratuite.
Se non sei in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, hai
diritto comunque alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali,
anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche
o private convenzionate. A tal fine dovrai richiedere presso qualsiasi ASL
un tesserino, chiamato S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente),
valido sei mesi ma rinnovabile. Per ottenerlo dovrai dichiarare:
• le tue generalità;
• di non possedere risorse economiche sufficienti.
55
Puoi anche chiedere che il tesserino sia rilasciato senza l’indicazione del tuo nome e cognome.
Una volta avuto il tesserino, hai diritto:
• all’assistenza sanitaria di base;
• ai ricoveri urgenti e non e in regime di dayhospital;
• alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio.
L’accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di
segnalazione alle pubbliche autorità. Tieni comunque presente che
in alcuni casi (motivi di ordine pubblico o per altri gravi motivi) la
Pubblica Autorità potrà ottenere il referto, come avviene anche con
i cittadini italiani.
ISTRUZIONE
Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (anche se non titolari dello
specifico permesso di soggiorno per motivi di studio) possono accedere ai
corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università in condizioni di parità con gli studenti italiani.
E così anche gli stranieri presenti sul territorio italiano che siano titolari di
carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti
da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in
Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi
finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali,
funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni
generali richieste per l’ingresso per studio.
Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i
56
prestiti d’onore ed i servizi abitativi, erogati da Università, Regioni o Enti
pubblici.
Gli stranieri regolarmente soggiornanti possono ugualmente richiedere
l’iscrizione a Master, concorsi di dottorato o di specializzazione, corsi singoli
o stage, purché siano in possesso dei titoli richiesti, e a prescindere dalla
disponibilità individuale di borse di studio.
I servizi e gli interventi per il diritto allo studio sono attribuiti per concorso
agli studenti che si iscrivano, entro il termine previsto dai bandi nelle specifiche Università, ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione
(ad eccezione di quelli dell’area medica) e di dottorato di ricerca.
È prevista, per concorso, la valutazione del merito degli studenti e della loro
condizione economica, per informazioni gli studenti possono rivolgersi alle
segreterie delle Università.
Le Università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi
universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli
accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi
esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri.
Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del
patrimonio eventualmente detenuti in Italia.
› COME
Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli atenei stabiliscono il numero dei posti
da destinare all’immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio
universitari, per l’anno accademico successivo.
L’ammissione è comunque subordinata alla verifica delle capacità ricettive
delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
Le competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ai fini
dell’accesso agli studi universitari, rilasciano le dichiarazioni sulla validità
locale dei titoli di scuola secondaria del tuo Paese di origine, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni
locali cui fa riferimento il voto o il giudizio annotato sul tuo titolo di studio.
Puoi richiedere il visto d’ingresso (anche per gli eventuali familiari al se57
guito) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del tuo Paese di
appartenenza.
› LA DOMANDA
Per la domanda dovrai indicare:
• le tue generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito;
• gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto
equivalente;
• il luogo dove sei diretto;
• il motivo e la durata del soggiorno.
Dovrai inoltre allegare:
• il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
• la documentazione concernente la finalità del viaggio;
• le condizioni di alloggio;
• la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio
e del soggiorno;
• la dichiarazione sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria, rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
presenti nel tuo Paese.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato se:
• nel primo anno di corso avrai superato una verifica di profitto e
• negli anni successivi, avrai superato almeno due verifiche (non può essere comunque rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di
studio).
Il permesso di soggiorno, inoltre, può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per
la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
Se ti sei laureato puoi convertire il tuo permesso di soggiorno per
studio in permesso di soggiorno per lavoro al di fuori delle quote previste
(che saranno detratte dalle quote previste per l’anno successivo).
A tal fine dovrai presentare apposita domanda, unitamente al diploma di
laurea, allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
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IMPORTANTE
Il diritto allo studio è riconosciuto per legge anche ai maggiorenni. Tale diritto si estrinseca anzitutto nell’attività che risponde
all’esigenza primaria di consentirti di imparare la lingua italiana
(corsi di alfabetizzazione articolati su vari livelli). Se poi intendi
conseguire in Italia la licenza media, devi fare domanda al preside
dell’istituto scolastico, specificando i tuoi dati anagrafici e gli studi
compiuti. In questo caso devi anche avere una buona conoscenza
della lingua italiana ed essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno.
Se infine hai già frequentato la scuola dell’obbligo e desideri proseguire gli studi per conseguire il diploma di scuola media superiore, puoi iscriverti direttamente ai corsi di istruzione superiori.
ATTENZIONE
Con il permesso di soggiorno per motivi di studio puoi anche svolgere un’attività lavorativa di tipo subordinato, per un tempo non
superiore alle 20 ore settimanali, fino a un massimo di 1.040 ore
annuali, previa autorizzazione della istituzione scolastica e ferme
restando, per i minori, le limitazioni e le cautele poste dalla legge
italiana al lavoro minorile.
MINORI
I minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari
di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i
minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore interesse
del minore”.
L’organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei
minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coor59
dinare le attività delle amministrazioni interessate, è il Comitato per i minori
stranieri, incardinato presso il Ministero della Solidarietà Sociale.
I minori sul territorio italiano vengono definiti:
• accompagnati, minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti;
• non accompagnati, minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di
altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.
Ai quali, insieme ai diritti riconosciuti ai minori, figurano anche quelli alla
protezione e assistenza
› ISTRUZIONE
Tutti i minori stranieri anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all’obbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola. Questo
diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado (quindi non solo la scuola
dell’obbligo).
I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente alla loro età
anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione a una classe diversa, tenendo conto dell’ordinamento degli studi nel Paese di provenienza, dell’accertamento di competenza, abilità e livelli di preparazione
dell’alunno, del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese
di provenienza, del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
L’asilo nido accoglie i bambini fino a 3 anni di età; la scuola materna
accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni.
Gli asili comunali hanno un limitato numero di posti disponibili, dunque
esistono delle graduatorie, aggiornate ogni 3 mesi, in base alle quali si stabilisce il diritto del bambino a frequentare o meno l’asilo nido.
› COME
L’iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti
per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno
scolastico.
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma possono comunque ottenere il titolo conclusivo del corso di studi,
nelle scuole di ogni ordine e grado.
La domanda per l’ammissione all’asilo nido o alla scuola materna deve essere presentata presso l’istituto a cui si vuole iscrivere il bambino, compilando
un modulo apposito e presentando i documenti richiesti.
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L’ammissione dipende dal posto in graduatoria assegnato da una commissione a livello di circoscrizione.
L’amministrazione comunale fissa l’entità della quota contributiva a carico
degli utenti e degli esoneri in relazione alle fasce di reddito mensile.
› MINORI NON ACCOMPAGNATI
Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla
legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori. In particolare
si applicano le norme che riguardano:
• il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono: spetta all’Ente locale (in genere il Comune) la competenza a
provvedervi;
• l’apertura della tutela per il minore i cui genitori non siano oggettivamente in condizioni di esercitare la potestà genitoriale;
• l’affidamento del minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia o a una comunità.
L’affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure dai servizi sociali del Comune, nel caso di genitori o di
tutore impossibilitati a esercitare le proprie responsabilità sul minore.
In tale circostanza è richiesto il consenso dei genitori o del tutore impossibilitati a provvedere e del Giudice Tutelare che, con proprio provvedimento,
rende esecutivo l’affidamento (affidamento consensuale).
Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato
dall’autorità che lo rintraccia sul territorio nazionale:
• alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, a eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto
grado idoneo a provvedervi;
• al Giudice Tutelare, per l’apertura della tutela;
• al Comitato per i minori stranieri, a meno che non sia stata presentata
domanda di asilo;
I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in tal caso è competente il Tribunale
per i minorenni).
I minori stranieri non accompagnati possono tuttavia essere rimpatriati attraverso la misura del rimpatrio assistito, finalizzata a garantire il diritto
all’unità familiare. Il provvedimento è adottato solo se, in seguito a un’in61
dagine specifica, attivata e svolta dal Comitato per i minori stranieri nel Paese
d’origine, si ritiene che ciò sia opportuno nell’interesse del minore. Il rimpatrio
assistito è disposto dal Comitato per i minori stranieri e viene eseguito accompagnando il minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese d’origine.
A differenza dell’espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di
reingresso per 10 anni.
Nel caso in cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo interesse, il minore ha
diritto di presentare, per il tramite dei genitori o del tutore, ricorso alla magistratura (Tribunale ordinario o TAR) per ottenere l’annullamento del provvedimento.
Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di ottenere, per il solo
fatto di essere minorenni (e quindi inespellibili), un permesso di soggiorno per
minore età. I minori titolari di permesso per minore età possono convertirlo in
uno per affidamento nel caso in cui, a seguito del provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio” dal Comitato per i minori stranieri, vengono
affidati o direttamente con provvedimento del Tribunale per i minorenni o su
iniziativa dei servizi sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare.
I minori stranieri non accompagnati per i quali si teme possano subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a
un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto
di presentare, tramite il titolare della tutela, domanda di asilo.
La domanda di asilo viene esaminata dalla Commissione Territoriale per il
Riconoscimento dello Status di Rifugiato competente.
Se viene riconosciuto al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso
per asilo; in caso, invece, di rigetto della domanda di asilo, la Commissione può
comunque invitare il Questore a rilasciare un permesso per motivi umanitari,
qualora ritenga il rimpatrio del minore pericoloso e comunque inopportuno.
Il minore ha comunque diritto, per il tramite dei propri genitori o del proprio
tutore, di presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della
Commissione.
› MINORI AFFIDATI
Il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore straniero di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permette ai minori in generale e può
essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.
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I minori affidati a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, che
convivono con l’affidatario, vengono iscritti nel permesso di soggiorno del
medesimo fino al compimento dei 14 anni e ricevono un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni.
La domanda di permesso di soggiorno per il minore non accompagnato deve
essere presentata da chi esercita i poteri tutelari sul minore e dunque:
• dal tutore, se ne è stato nominato uno;
• dal legale rappresentante dell’istituto o comunità o dall’Ente locale,
se il minore è collocato in un istituto o comunità o è comunque assistito
dall’Ente locale.
I minori non accompagnati titolari di permesso per affidamento possono
convertirlo in uno per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, se:
• sono entrati in Italia da almeno 3 anni, quindi prima del compimento dei 15 anni;
• hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentatività nazionale e sia iscritto negli appositi registri previsti dalla legge;
• frequentano corsi di studio, o svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge, o sono in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
ATTENZIONE
La possibilità per il minore di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni, dipende dal tipo
di permesso di soggiorno (per affidamento ovvero per motivi familiari) di cui è stato titolare come minore, e da una serie di altre
condizioni.
I minori titolari di un permesso per motivi familiari possono convertirlo in uno per studio o lavoro subordinato o autonomo, al
compimento dei 18 anni.
I minori che abbiano commesso un reato per il quale siano stati
reclusi prima del compimento della maggiore età, se hanno partecipato a un programma di assistenza e integrazione sociale possono, al termine della espiazione della pena, ottenere un permesso
di soggiorno per protezione sociale.
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Il permesso per protezione sociale può inoltre essere rilasciato
dal Questore, su proposta dei servizi sociali del Comune, anche
ai minori stranieri nei cui confronti siano state rilevate situazioni
di violenza e di grave sfruttamento (prostituzione, sfruttamento
lavorativo, ecc.), per le quali vi siano concreti pericoli di incolumità. Il permesso per protezione sociale consente di lavorare ed
è rinnovabile.
FAMIGLIA
› SPOSARSI IN ITALIA
Lo straniero, residente o meno in Italia, che intende contrarre matrimonio
in Italia, deve presentare all’Ufficiale di stato civile la dichiarazione rilasciata dall’Autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio.
Per Autorità competente si intende il Consolato straniero presente in Italia
oppure l’autorità competente nello Stato estero.
I cittadini stranieri che intendono sposarsi in Italia per prima cosa devono
fare richiesta di pubblicazione.
La pubblicazione serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che
vogliono sposarsi ed è prescritta dalla legge.
Prima della pubblicazione i futuri sposi devono prestare giuramento di fronte ad un ufficiale di stato civile.
La richiesta può essere fatta da chiunque, libero dal vincolo del matrimonio,
decide di sposarsi.
I minorenni dai sedici ai diciotto anni devono prima ottenere il decreto di
autorizzazione del Tribunale dei minori.
La richiesta deve essere fatta presso l’ufficio matrimoni del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi.
› COME
Chiunque faccia la richiesta deve consegnare, per il cittadino straniero, il
nulla osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese d’origine.
64
Se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea la firma
dell’ambasciatore o del Console deve essere autenticata dalla Prefettura.
Se il cittadino straniero è residente in Italia, occorre anche il certificato di
stato libero e residenza in bollo.
Se ci si vuole sposare in Chiesa bisogna consegnare anche un modulo rilasciato dalla parrocchia di appartenenza.
Al momento del giuramento, è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni con documenti validi (se stranieri con permesso di soggiorno); se
uno dei futuri sposi e’ italiano e’ necessaria la presenza di un genitore e di
un testimone.
Su richiesta dei futuri sposi, è possibile essere accompagnati da un interprete.
IMPORTANTE
per il giuramento non è necessario avere il permesso di soggiorno. I cittadini stranieri cui è stato riconosciuto lo status
di rifugiato devono richiedere il nulla osta all’A.C.N.U.R. (Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), presentando un atto notorio fatto in Prefettura con l’indicazione di nome,
cognome, stato di provenienza e stato civile e due testimoni
con documento d’identità valido.
Se i futuri sposi devono legittimare figli minori nati dalla loro
unione devono consegnare l’estratto di nascita del minore con
generalità. Le pubblicazioni saranno affisse alla casa comunale
per almeno otto giorni comprendenti due domeniche.
Se uno dei futuri coniugi è residente in un altro Comune le pubblicazioni sono affisse in entrambi i Comuni.
› IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Se sei cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari con
durata non inferiore a un anno, puoi richiedere di essere raggiunto in Italia
da tuoi parenti più stretti, per consentirti di tenere unita la tua famiglia.
I familiari per il quale è previsto sono:
• coniuge;
65
• figli minori (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) di genitori non
coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
• figli maggiorenni a carico, ove non possano provvedere al proprio sostentamento a causa dello stato di salute che comporti l’impossibilità permanente a farsi carico delle proprie esigenze primarie;
• genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare
nel Paese di origine o di provenienza.
› COME
• Se ritieni sussistenti i requisiti sopra indicati, puoi consegnare o inviare allo Sportello Unico competente apposito modello di richiesta di nulla
osta, unitamente alla copia del tuo passaporto, del titolo di soggiorno
nonché documentazione relativa alla disponibilità di alloggio idoneo e al
reddito minimo necessario.
• Il familiare di cui chiedi il ricongiungimento dovrà invece presentare all’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove vive, la documentazione
comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute.
Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione
presentata.
Lo Sportello Unico, Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, entro 90
giorni dalla ricezione dell’istanza, ti rilascia il nulla osta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all’autorità consolare.
Trascorsi 90 giorni dalla richiesta del nulla osta, se lo Sportello Unico non lo
ha rilasciato, il familiare che si vuole ricongiungere dovrà esibire all’autorità
diplomatica o consolare italiana all’estero copia della ricevuta della domanda, con relativa documentazione, presentata dal proprio congiunto presso
lo Sportello Unico, al fine di ottenere il visto di ingresso.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il tuo familiare, munitosi di apposito kit
disponibile presso gli uffici postali, si deve recare presso lo Sportello Unico
che ha rilasciato il nulla osta, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di
accedere al Servizio Sanitario Nazionale.
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IMPORTANTE
È anche consentito l’ingresso al seguito dello straniero titolare
di carta di soggiorno o di visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o
per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per
motivi religiosi, dei familiari coi quali è possibile fare il ricongiungimento. Si applica la medesima procedura prevista per il
ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione.
Ai fini della richiesta del nulla osta puoi avvalerti di un procuratore speciale.
› RILASCIO
Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito,
deve recarsi presso un Ufficio Postale dove spedirà la richiesta di soggiorno
rilasciatagli dallo Sportello Unico. L’Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali
il richiedente potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione. it,
lo stato della pratica.
In ogni caso la Questura comunicherà, all’indirizzo indicato nella domanda,
la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi fotodattiloscopici e successivamente procederà a una ulteriore comunicazione
per la consegna del permesso di soggiorno.
ATTENZIONE
Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario non
deve richiedere il nulla osta allo Sportello Unico, ma direttamente il visto in Ambasciata.
Tale documentazione deve essere integrata da:
• fotocopia di un documento personale del delegato;
• delega, a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, a presentare l’istanza di nulla osta per
familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto
il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta – sull’apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico/
consolare di fronte al funzionario del Consolato.
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CASA
IL CONTRATTO DI AFFITTO
La legge 431 del 1998 che regola il settore delle case in affitto consente
soltanto 4 tipi di contratti:
• contratto della durata di quattro anni, rinnovabile per altri 4 anni, con
la possibilità per il proprietario di casa e per chi prende l’appartamento in
affitto di stabilire liberamente il canone di affitto.
• contratto della durata di tre anni, con un canone di affitto più basso
della media dei prezzi di mercato, definito applicando accordi sindacali
stipulati a livello comunale;
• contratto transitorio che non può superare i diciotto mesi di durata,
regolato da accordi comunali fra i sindacati degli inquilini e quelli della
proprietà immobiliare;
• contratto per studenti universitari sulla base di contratti tipo stabiliti
in accordi, nei Comuni sede di Università, fra le Aziende per il diritto allo
studio, le associazioni degli studenti, i sindacati degli inquilini e quelli della
proprietà immobiliare.
I contratti di affitto sono validi soltanto se sono scritti.
Se il proprietario dell’appartamento impone un contratto non scritto per
evadere il fisco, la legge consente allo straniero di rivolgersi al Giudice per
far accertare e dichiarare un contratto di locazione con un canone di affitto
(in genere più basso) stabilito in base ad accordi territoriali. Con la sentenza
di condanna il giudice imporrà al proprietario di restituire allo straniero le
somme di danaro incassate in eccedenza ed in nero.
In base alla legge tutti i contratti devono essere registrati.
L’imposta di registro è pari al due per cento annuo del canone. Di questa
imposta lo straniero dovrà pagare soltanto la metà mentre il resto dovrà
essere pagato dal proprietario.
› IL DIRITTO ALLA CASA E L’ABITAZIONE PUBBLICA
Centri di accoglienza
Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all’offerta di occasioni di apprendimento della
lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popo68
lazione italiana, e all’assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente.
Si può essere ospitati nei centri di accoglienza soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell’autonomia personale per le esigenze
di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni
e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare cittadini stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi
dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando
vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l’alloggiamento nei
centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull’ingresso e
sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull’allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.
Alloggi sociali
Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai
comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o
organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell’ambito
di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato,
aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa
dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell’attesa del reperimento
di un alloggio ordinario in via definitiva.
Edilizia residenziale pubblica (case popolari)
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere,
in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
› ACQUISTO PRIMA CASA
Il Fisco ha un occhio di riguardo nei confronti di chi acquista per la prima
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volta la piena proprietà, l’usufrutto o la nuda proprietà di un fabbricato ad
uso abitativo, prevedendo delle agevolazioni fiscali consistenti nella riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali da applicare al valore
dichiarato nell’atto pubblico di trasferimento.
CITTADINANZA ITALIANA
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è
italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana. Ai cittadini stranieri, tuttavia, la cittadinanza può essere concessa in caso di Matrimonio
con cittadini italiani e per Residenza in Italia.
Quando acquisti la cittadinanza italiana per matrimonio o per residenza non sei obbligato a rinunciare alla tua cittadinanza di origine.
› CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO
Se sei coniugato con un cittadino/a italiano/a e risiedi legalmente in Italia
da almeno sei mesi, a partire dalla data del matrimonio o sei residente
all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio puoi fare la richiesta
per concessione per matrimonio.
Ricorda che nei predetti periodi non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e
non deve sussistere una separazione legale.
› LA DOMANDA
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza, compilata sull’apposito modello, su cui va apposta una marca da
bollo da 14,62 euro.
Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio,
alla competente autorità consolare.
Alla domanda devi allegare i seguenti documenti:
• estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni
contenute nel modello di domanda;
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• certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
Puoi autocertificare con una tua semplice dichiarazione, che farai compilando i riquadri predisposti nell’apposito modello di domanda, i seguenti
documenti:
• residenza anagrafica;
• composizione del nucleo familiare;
• posizione giudiziaria dell’istante sul territorio italiano.
Con analoga compilazione e sottoscrizione di una sezione predisposta nello
stesso modello di domanda, puoi presentare dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, in luogo dei seguenti certificati:
• cittadinanza italiana del coniuge;
• condizioni di validità del matrimonio.
Se sei comunitario, puoi autocertificare anche la tua posizione giudiziaria
nel Paese di origine. Basta compilare un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
Se sei rifugiato politico, puoi produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità e alla propria posizione
giudiziaria nel Paese di origine.
ATTENZIONE
Se al momento della presentazione dell’istanza la documentazione
è irregolare o incompleta, sarai invitato dalla Prefettura a integrarla e regolarizzarla in un congruo termine, oltre il quale la tua istanza sarà dichiarata inammissibile. Il termine per la definizione del
procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regola
re e completa. Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura e accertato che non vi siano motivi
ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si provvede alla predisposizione del provvedimento di conferimento della cittadinanza
italiana. Il Ministro dell’Interno firma il decreto di concessione della
cittadinanza italiana, che ti sarà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi. Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi
prestare giuramento presso il Comune di residenza e dal giorno
successivo acquisterai la cittadinanza italiana.
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La tua domanda può essere rigettata:
• per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
• per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero,
per reati di particolare gravità.
› CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA
In questo caso puoi inoltrare la domanda se:
• sei cittadino non comunitario e risiedi legalmente in Italia da almeno 10
anni;
• sei cittadino comunitario e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni;
• sei apolide o rifugiato politico e risiedi legalmente in Italia da almeno 5
anni;
• sei figlio o nipote in linea retta di secondo grado di cittadini italiani per
nascita, e risiedi legalmente in Italia da 3 anni;
• sei nato in Italia e risiedi legalmente in Italia da 3 anni;
• sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in
Italia da 5 anni, successivi all’adozione;
• hai prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze
dello Stato Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la
residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità
consolare).
› LA DOMANDA
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza compilata sull’apposito modello ove va apposta una marca da bollo
da 14,62 euro.
Insieme a:
• estratto dell’atto di nascita, tradotto e completo di tutte le generalità
(esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) nonché legalizzato secondo le indicazioni contenute nell’apposito modello di domanda che presenterai in
Prefettura;
• certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
Puoi autocertificare, compilando i riquadri predisposti nello stesso modello
di domanda, i seguenti documenti:
• residenza anagrafica;
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• composizione del nucleo familiare;
• posizione giudiziaria sul territorio italiano;
• reddito degli ultimi tre anni.
Se sei comunitario, puoi autocertificare anche la tua posizione giudiziaria
nel Paese di origine. Basta compilare un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
Se sei rifugiato politico, in luogo della documentazione indicata ai punti
precedenti, puoi produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per
quanto attiene alle esatte generalità e alla posizione giudiziaria nel tuo Paese di origine, nonché copia dell’attestato dal quale risulti il riconoscimento
dello “status” di rifugiato politico.
Puoi dichiarare che un tuo ascendente è cittadino italiano per nascita con
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
A tal fine è predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
Se al momento della presentazione della domanda la documentazione presentata è irregolare o incompleta, sarai invitato a integrarla e regolarizzarla
entro un termine che ti verrà assegnato dalla Prefettura. In mancanza si
dichiara l’inammissibilità dell’istanza.
Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura e accertato che non vi siano motivi ostativi per
la sicurezza della Repubblica, si provvede alla predisposizione del
provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana.
Il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di
presentazione della domanda corredata della documentazione regolare e
completa.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, firma il decreto di concessione della cittadinanza italiana. Il decreto ti verrà
notificato dalla Prefettura di competenza. Entro 6 mesi dalla notifica del
provvedimento, devi prestare giuramento presso il Comune di residenza.
Acquisterai la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
La tua richiesta può essere rifiutata oltre che dai motivi inerenti la sicurezza
della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi, precedenti penali, insufficiente livello di integrazione.
73
›
›
DOSSIER
LA DONNA
IMMIGRATA A ROMA
› INTRODUZIONE
La conoscenza che abbiamo delle donne immigrate, si rivela parziale. Le
conosciamo principalmente come problema per la comunità, oppure come
oggetto di solidarietà, o dal punto di vista dei problemi che possono creare
alla sicurezza o per i vantaggi o svantaggi economici o culturali che arrecano alla società. Noi ci siamo posti l’obiettivo di conoscere le donne immigrate, come persone; per essere di supporto ad una politica per l’immigrazione
capace di promuovere cambiamenti di cultura a partire dalle azioni concrete
in grado di favorire la piena integrazione.
La ricerca è incentrata sull’esplorazione dei vissuti, dei comportamenti concreti, delle attese, delle donne immigrate e dal punto di vista di come si
caratterizzano le loro relazioni di cittadina, in grado di condizionare a loro
volta i livelli d’integrazione e di benessere.
Il taglio della ricerca è pertanto eminentemente operativo secondo il modello della ricerca-azione; i risultati dovrebbero poter essere utilizzati per
promuovere cambiamenti di cultura, il riorientamento dei servizi esistenti
e la creazione di nuovi, programmi d’integrazione che pongano maggiormente attenzione alla dimensione psicosociale dell’immigrato, e la progettazione d’attività formative mirate secondo modelli che non si esauriscano
nel trasferimento d’ informazioni ma soprattutto siano in grado di favorire
l’acquisizione di competenze relazionali e sociali.
› RIFERIMENTI SCIENTIFICI E CULTURALI
Di seguito una rassegna di esperienze scientifiche ed apporti teorici, a vasto
raggio, circa la problematica dell’ immigrazione con l’obiettivo di favorire
un inquadramento della ricerca circa i significati peculiari di cui si caratterizza e al contempo favorire le possibili confrontazioni in sede propriamente
scientifica.
• Emigrazione come esperienza di crisi
L’esperienza migratoria appare potenzialmente traumatica, caratterizzabile
da eventi parziali e multipli, che configura una situazione di crisi, di alterazione temporanea dei meccanismi di regolazione di uno o più individui.
Il trauma è letteralmente una “ferita con frattura”, un colpo violento, uno
shock con conseguenze sulla personalità. Freud segnala che un trauma può
essere causato da un unico evento importante o da una somma di eventi
traumatici parziali e più di recente Moses ha distinto lo “shock da trauma”
76
da altri tipi di traumi riconosciuti come tensivi, multipli, accumulativi, silenziosi. Tra gli eventi studiati, sembra che l’esperienza migratoria rientri tra
quelli di tipo accumulativo e tensivo, con reazioni non sempre immediate
ed esplosive, ma dagli effetti profondi e duraturi.
• L’adattamento e le strategie di acculturazione
In senso generale possiamo definire l’adattamento degli immigrati come un
processo che si riferisce ai cambiamenti che si verificano nei gruppi o negli
individui come risposta alle richieste del contesto sociale. Searle e Ward distinguono due forme di adattamento degli immigrati: l’adattamento psicologico e
l’adattamento socio-culturale. L’adattamento psicologico comprende lo stato
di benessere psichico e fisico, mentre l’adattamento socio-culturale evidenzia
quanto una persona è capace di organizzare la vita quotidiana nel nuovo contesto. Altri autori hanno studiato il processo di adattamento degli immigrati dal
punto di vista della scelta delle strategie di acculturazione. Col termine “strategia di acculturazione” s’indica il modo con cui un individuo intende interagire
con la società ospitante, cioè, l’importanza che attribuisce alla propria identità
culturale (costumi, tradizioni, valori, comportamenti del proprio Paese) e alle
relazioni con il gruppo ospitante. L’integrazione può essere raggiunta da un
gruppo di immigrati quando la società è aperta nei confronti della diversità
culturale. Questa strategia richiede la motivazione da parte degli immigrati
a adottare i valori di base della società ospitante, e la società ospitante deve
soddisfare nel miglior modo possibile i bisogni degli immigrati (educazione, sanità, lavoro, ecc.). Nell’integrazione un immigrato ha la possibilità di adattarsi
alla nuova dimensione storico-culturale-sociale che trova, conservando la sua
cultura di origine.
Relativamente alle difficoltà di integrazione, recenti studi (Paolillo), hanno
individuato la successione tipica del periodo di cosiddetto “Culture Shock” o
“Change Shock”(il disorientamento culturale dovuto alla “full immersion” in un
ambiente che è radicalmente diverso o nuovo). Tali manifestazioni, potrebbero
essere definite dal punto di vista clinico, come Disturbi d’ Adattamento. Il senso di sofferenza, di perdita e lutto che il soggetto straniero percepisce, avrebbe
una durata di almeno due anni, dal momento di arrivo nel Paese ospitante.
• Le condizioni di vita della donna immigrata
Nel panorama delle ricerche sul fenomeno dell’ immigrazione non sono
molti gli studi che analizzino con particolare attenzione la condizione al
77
femminile. Il fatto di vivere in Italia, magari da anni, non sembra avere
eliminato la specificità storica e culturale delle donne straniere e non le ha
indotte, anche per la loro condizione di marginalità, ad immettersi nel percorso di “emancipazione” femminile delle italiane. Le ricerche sul possibile
disagio femminile hanno infatti dovuto tenere conto del contesto sociale di
appartenenza, nel quale agiscono le dinamiche discriminanti nei confronti
della donna straniera, soprattutto se lavoratrice. Nell’area romana, le immigrate provenienti dal terzo mondo, sono in maggioranza occupate come
lavoratrici domestiche a cui possiamo sommare un numero consistente di
rifugiate politiche. Le studentesse generalmente, sono anche lavoratrici. Il
loro lavoro rappresenta spesso il solo sostegno economico della famiglia che
si trova per lo più in patria: dai loro risparmi dipendono destino di marito,
figli ed altri familiari. In alcuni casi questi riescono a raggiungerle. I rapporti
con il nuovo ambiente sociale sembrano scarsi e caratterizzati dalla difficile
comprensione, limitati spesso al solo ambito lavorativo. In alcune comunità
è davvero molto forte lo spirito di coesione tanto da rappresentare un forte
sostegno al senso di estraneità psicologica che le donne vivono nei confronti
delle donne e degli uomini italiani, ma anche da costituire un freno ulteriore
alle spinte individuali di apertura interculturale.
› LA RICERCA
La ricerca muove dalla consapevolezza che la problematica esistenziale della donna immigrata non appare in tutta evidenza; parimenti, viene postulato che essa ha una forte specificità, psicologica e culturale vista nell’ottica
della problematica dell’immigrazione. Il risultato da perseguire, si sostanzia
nella possibilità che tale problematica esistenziale, vada svelata resa riconoscibile. Sia per promuovere cambiamenti di cultura che vadano oltre le
strategie di assistenza, pure importanti, sia per favorire azioni mirate di
promozione culturale.
• Obiettivi
L’ obiettivo specifico della ricerca è di studiare la natura delle relazioni che
le donne immigrate del comune di Roma, instaurano con il contesto sociale locale, valutare la qualità ed il grado d’ inserimento che ne scaturisce,
conoscerne i vissuti ed i percetti relativi alla propria condizione femminile.
Non di meno conoscere lo stato psicologico e i relativi livelli di benessere e
malessere che scaturiscono.
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• Strumento
A tale scopo è stato costruito uno strumento ad hoc; un questionario per
misurare l’adattamento psico-sociale e socioculturale delle donne immigrate
e la natura delle relazioni che sono portate a stabilire.
Il campione: soggetti e metodologia
Sono state intervistate 130 donne. I soggetti sono stati reperiti grazie alla
preziosa collaborazione di Associazioni che operano nel Comune di Roma.
Per le caratteristiche suddette il nostro campione è di tipo casuale. Per problemi di risorse ed organizzativi, raramente ci si può avvalere di un campione realmente casuale quindi esente da errori sistematici, tuttavia il nostro è
da ritenersi un campione sufficientemente rappresentativo perché contiene
molte delle caratteristiche della popolazione (età, titolo di studio, paese di
provenienza, anni di permanenza, ecc.) ritenute rilevanti per le finalità della
nostra ricerca.
La richiesta che veniva posta, alle donne, era di rispondere ad alcune domande sulle proprie condizione di vita attuali , sulle problematiche incontrate nel soggiorno a Roma, sui progetti ed aspettative future. I soggetti
venivano invitati a rispondere liberamente e garantiti nell’anonimato. Venivano assistiti nella elaborazione delle risposte da un nostro operatore, nel
caso si fossero presentati problemi di incomprensione o legati alla scarsa
conoscenza della lingua italiana.
• Elaborazione dei risultati
Scheda Anagrafica
Descrizione del Campione. Relativamente alla prima parte del questionario
descrittivo delle caratteristiche del campione, le risposte sono state raccolte
nelle seguenti aree tematiche:
• Dati identificativi
• Condizioni familiari
• Tempo di permanenza in Italia
• Motivi dell’ emigrazione e aspettative iniziali
• Indicatori di socializzazione - condizioni lavorative condizioni abitative
• Progetto migratorio
Complessivamente il campione è composto da 130 donne con le seguenti
caratteristiche socio-anagrafiche: l’ età media del campione complessivo
è di circa 31 anni, con un gamma d’età che va da un minimo di 18 anni
79
ad un massimo di 60 anni. Il campione suddiviso per fasce d’età è così
composto: il 10% delle intervistate ha un’età tra 18-24 anni, un altro
30% ha un’età tra 25-30 anni, un 40% con età tra 31-38 anni ed un ultimo 20% con età tra 39-60 anni.
Mediamente le donne immigrate che hanno partecipato alla ricerca sono
in Italia da circa 7 anni e nonostante la maggior parte (40%) dichiara di
essere da sola a Roma, il dato aggregato di coloro che dichiarano di vivere con la famiglia e/o solo con il coniuge o figli equivale al 49,23%. In
entrambe le situazioni sembra che il motivo propulsore che abbia spinto,
le donne, ad emigrare sia legato a problemi economici.
Chi vive da sola, infatti, spesso, lavora per mantenere la famiglia residente nel paese d’origine, chi invece è a Roma con tutto o parte del
nucleo familiare è comunque spinto dal desiderio di migliorare le proprie
condizioni economiche. Si riporta che il 26,92% lavora come badante e il
25,38% come collaboratrice domestica.
80
La nazionalità di provenienza delle donne immigrate si distribuisce in 13 paesi
Uno degli obbiettivi principali della ricerca era quello di verificare il grado
di integrazione sociale delle donne, in questo senso abbiamo chiesto se e
quanto sono soddisfatte della loro situazione abitativa. L’esigenza di indagare in questa direzione è strettamente correlata al presupposto secondo
il quale, una volta soddisfatti i così detti bisogni primari o di sopravvivenza
si possono creare le condizioni che favoriscono e agevolano un percorso di
integrazione.
A questo proposito è emerso che il 43,07% si dichiara poco soddisfatta della
propria sistemazione abitativa
81
Incrociando la risposta con la domanda “con chi condividi la casa?” è emerso che, il 50,92% delle donne dichiara di vivere con la propria famiglia e al
tempo stesso di condividere l’abitazione per il 20% con persone del proprio
Paese e per il 3,77% con persone di Nazionalità diversa. Si deduce quindi
che la scarsa soddisfazione legata alla sistemazione abitativa possa essere
ricondotta, in realtà, alla forzata convivenza con altre persone. Indagando
infatti la qualità della relazione sociale con le persone con le quali vivono
emerge che nel 10,77 non esiste in quanto “litigano spesso” o non si parlano
(il 20,77). Questo disagio si ripercuote negativamente sulla predisposizione
ad aprisi ad un gruppo amicale. Infatti alla domanda “ Hai amicizie” il 50%
delle intervistate risponde di no e dichiara di non frequentare il quartiere;
ne consegue una scarsa condizione di integrazione che determina basi livelli
di soddisfazione circa la propria condizione di vita in città: circa il 25% si
dichiara poco soddisfatto e il 27% abbastanza soddisfatto.
Confrontando il dato circa le aspettative delle donne emigrate “rimanere
in Italia per un breve periodo, per guadagnare” (32,31%) , con le intenzioni per il futuro di ritornare nel Paese d’origine (del 23,85%) possiamo
dedurre che l’esperienza di vivere in Italia viene vissuta esclusivamente
come un periodo transitorio legato alla necessità di migliorare le condizione
economiche per tanto l’integrazione non viene percepita come obiettivo da
raggiungere.
Non è stato possibile registrare e analizzare molte delle informazioni inizial82
mente considerate parte fondamentale del lavoro come l’indicazione specifica del quartiere in cui le donne intervistate vivono, informazioni circa le
ragioni delle difficoltà di inserimento nel contesto cittadino oppure circa il
tipo di lavoro. Il motivo può essere ricondotto alla condizione di non regolarità del permesso di soggiorno, infatti, solo il 27,69% delle intervistate ha
dichiarato di esserne in possesso, 10,77% di non averlo e il 26,15% non ha
risposto.
› Conclusioni e indicazioni operative
L’integrazione con e nella comunità locale non viene percepita dalla donna
immigrata come un obiettivo da raggiungere, ciò potrebbe essere imputabile come abbiamo visto sia alle sue aspettative e sia dal fato che avverte
la propria condizione di straniera con tutte le difficoltà connesse a questo
stato come non rilevante né rispetto al benessere complessivo del nucleo
familiare, sia nella caso si trovi nel Paese d’origine, sia nel caso si trovi in
Italia, né rispetto a fattori concernenti la condizione economica . Il livello
di qualità della vita realmente percepito lo ritiene abbastanza soddisfacente
se confrontato con il livello di qualità della vita che avrebbe sperimentato se
fosse restata nel proprio paese di origine.
Ritenendo significativa la durata temporale della loro permanenza è necessario al fine di favorire più alti livelli di integrazione e benessere delle persone immigrate e di convivenza civile, in un’ottica di promozione della qualità
della vita di tutta la comunità avviare e rafforzare:
• campagne di educazione alla relazione con la persona immigrata, favorendo momenti di scambio e di confronto tra donne residenti e immigarte
• programmi specifici di supporto psicologico che tengano conto della particolare condizione di deprivazione sociale che le persone immigrate soprattutto quelle che risiedono da minor tempo nella nostra città tendono
a sperimentare.
• programmi di assistenza, inserimento e integrazione destinati ai bambini
delle persone immigrate, in quanto mediamente, tendono a risultare più
esposti nell’ incontrare difficoltà durante la crescita psicologica e nelle fasi
delicate d’inserimento nella società: in tal senso i servizi socio sanitari in
collaborazione con la scuola e con le Istituzioni decentrate, dovrebbero
poter avviare dei servizi di prevenzione mirata e seguirli durante tutto il
loro sviluppo, fino all’ ingresso nella vita adulta.
83
• Andrebbero studiati e attuati percorsi formativi, di sviluppo e gestione delle risorse umane delle persone immigrate;modelli formativi che seguano
un’approccio psicosociale, capace di valorizzare ed implementare al meglio, le risorse delle persone stesse, finalizzandole verso obiettivi sociali,
lavorativi… e d’integrazione piena con la realtà locale.
• Dovrebbero poter essere favoriti, in collaborazione con le Circoscrizioni,
incontri strutturati tra residenti e persone immigrate dove sia possibile
conoscersi realmente;incontri coordinati professionalmente, incentrati sul
piccolo gruppo
Un ringraziamento sentito U.O. Pari opportunità del Comune di Roma per
la fiducia accordata alla nostra organizzazione e per aver reso possibile la
ricerca e aver supportato economicamente la ricerca stessa.
84
INDIRIZZI, RECAPITI TELEFONICI
E SITI INTERNET UTILI
› AMBASCIATE DEI PAESI DELL’EST-EUROPA
ALBANIA
Via Asmara, 3-5 - 00199 Roma
Tel: 0686224120 - Fax 0686216005
Sezione Consolare
Via Asmara, 3-5 - 00199 Roma
Tel: 0686224130 - Fax 0686216005
BIELORUSSIA
Via delle Alpi Apuane, 16 – 00141 Roma
Tel : 068208141 – Fax 0682002309
E-mail: [email protected]
Sezione Consolare
Via delle Alpi Apuane, 16 – 00141 Roma,
Tel: 0682081430/ 0682081436 – Fax 0682086263,
E-mail: [email protected]
BOSNIA E ERZEGOVINA
Piazzale Clodio, 12/III – 00195 Roma
Tel: 0639742817 – Fax 0639030567
E-mail: [email protected]
Sezione Consolare
Via Pilo Albertelli, 11 – 00195 Roma
Tel: 063728509 – Fax 0639030567
BULGARIA
Via P.P. Rubens, 21 – 00197 Roma
Tel: 063224640 063224643 – Fax 063226122
E-mail: [email protected]
Sezione Consolare
Via P.P. Rubens, 21 – 00197 Roma
Tel: 063224640 063224643 – Fax 063226122
E-mail: [email protected]
CECA (REPUBBLICA)
Via dei Gracchi, 322 int. 160 – 00192 Roma
Tel: 063244459 063609571 – Fax 063244466
E-mail: [email protected]
Sezione Consolare
85
Via dei Gracchi, 322 int. 160 – 00192 Roma
Tel: 063244459 0636095739 0636095741 – Fax 063244466
E-mail: [email protected]
CROAZIA
Via L. Bodio, 74/76 – 00191 Roma
Tel: 0636307650 0636307300 – Fax 0636303405
E-mail: [email protected]
Sezione Consolare
Via L. Bodio, 74/76 – 00191 Roma
Tel: 0636304630 - Fax: 0636303269
ESTONIA
Viale Liegi, 28 int. 5 - 00198 Roma
Tel: 0684407510 - Fax 0684407519
E-mail: [email protected]
Sezione Consolare
Viale Liegi, 28 int. 5 - 00198 Roma
Tel: 068440751 - Fax 06844075119
E-mail: [email protected]
LETTONIA
Viale Liegi, 42 int. 4-5 - 00198 Roma
Tel: 068841227-9 - Fax 068841239
E-mail: [email protected]
Sezione Consolare
Viale Liegi, 42 int. 4-5 - 00198 Roma
Tel: 068841237 - Fax 068841237/9
E-mail: [email protected]
LITUANIA
Viale di Villa Grazioli, 9 - 00198 Roma
Tel: 068559052 068540482 - Fax 068559053
Sezione Consolare
Viale di Villa Grazioli, 9 - 00198 Roma
Tel: 068559052 068540482 – Fax: 068559053
MACEDONIA
via Bruxelles 75
Tel: 06 8411470/06 84241109
MOLDOVA
Via Montebello, 8 - 00185 Roma
Tel: 064740210 - Fax: 0647881092
E-mail: [email protected]
Sito Internet: www.ambasada.it
86
Sezione Consolare
Via Montebello, 8 - 00185 Roma
Tel: 0647824400 - Fax: 0647881092
E-mail: [email protected]
POLONIA
Via P. Paolo Rubens, 20 – 00197 Roma
Tel: 0636204200 - Fax: 063217895
E-mail: [email protected]
Sezione Consolare
Via di San Valentino, 12 – 00197 Roma
Tel: 0636204300 - Fax: 063223990
RUSSIA
Via Gaeta, 5 - 00144 Roma
Tel: 064941680 064941681 064941683 064440080 – Fax: 06491031
E-mail: [email protected]
Sezione Consolare
Via Nomentana, 116 – 00161 Roma
Tel: 0644234149 0644235625 - Fax: 0644234031
ROMANIA
Via Nicolò Tartaglia, 36 – 00197 Roma
Tel: 0680687777 068078807 – Fax: 068084995
Sito Internet: www.roembit.org
E-mail: [email protected]
Sezione Consolare
Via del Serafico, 69-75 – 00142 Roma
Tel: 0651531155 – 0651965266 – Fax 0651531151
SERBIA
Via dei Monti Parioli, 20 - 00197 Roma
Tel: 063200805 063200990 - Fax: 063200868
E-mail : [email protected]
Sezione Consolare
Via dei Monti Parioli, 20 - 00197 Roma
Tel: 063200805 063200796 - Fax: 063200868
E-mail: [email protected]
SLOVACCHIA
Via dei Colli della Farnesina, 144, Lotto 6 - 00194 Roma
Tel: 0636715201 - Fax 0636715265
E-mail: [email protected]
Sezione Consolare
Via dei Colli della Farnesina, 144, Lotto 6- 00194 Roma
Tel: 0636715212,3 - Fax 0636915261
87
SLOVENIA
Via Leonardo Pisano, 10 - 00197 Roma
Tel: 0680914310 0680914311 - Fax 068081471
E-mail: [email protected]
Sezione Consolare
Via Leonardo Pisano, 10 - 00197 Roma
Tel: 0680914317 - Fax 068081471
UCRAINA
Via Guido d’Arezzo, 9 - 00198 Roma
Tel: 068413345 068412630 - Fax 068547539
Sito Internet: www.amb-ucraina.com
E-mail: [email protected]
Sezione Consolare
Via Monte Pramaggiore, 13 - 00141 Roma
Tel: 0682002823 Fax 0682004143
E-mail: [email protected]
UNGHERIA
Via dei Villini, 12/16 – 00161 Roma
Tel: 064402032 0644230598 - Fax: 064403270
Sito internet: www.huembit.it
E-mail: [email protected]
Sezione Consolare
Via Messina, 15 – 00198 Roma
Tel: 0644249938 0644249939 - Fax: 0644249908
E-mail: [email protected]
› AMBASCIATE ITALIANE NELL’EST-EUROPA:
ALBANIA
Tirana, Amb. Saba D’Elia
Rv.Papa Gjonpali, 2
Tel: 00355 4 25092 - Fax: 00355 4 250921
www.ambtirana.it
E-mail: [email protected]
BOSNIA E ERZEGOVINA
Sarajevo, Amb. Alessandro Fallavollita
Ulica Cekalusa 39, 71000
Tel: 0038733 203960/1, 218021/2 - Fax: 659368
www.sedi.esteri.it/sarajevo
e-mail: [email protected]
88
BULGARIA
Sofia, Amb. Stefano Benazzo
Ul. Shipka 2, 1000
Tel: 00359 2 9217300 - Fax: 00359 2 9803717
www.ambsofia.esteri.it
e-mail: [email protected]
CECA (REPUBBLICA)
Praga, Amb. Fabio Pigliapoco
Nerudova, 20 118 00 Praha 1
Tel: 004202 33080111 -Fax: 57531522
www.italianembassy.cz
e-mail: [email protected]
CROAZIA
Zagabria, Amb. Alessandro Pignatti Morano Di Custoza
Meduliceva Ulica 22, 1000
Tel: 00385-4846386 - Fax: 4846384
www.ambzagabria.esteri.it/ambasciatazagabria
e-mail:[email protected]
LETTONIA
Riga, Amb. Francesco Puccio
Teatra Iela 9, lv 1050
Tel: 003717216069 - Fax: 7216084
www.ambriga.esteri.it
e-mail: [email protected]
LITUANIA
Vilnius, Amb. Renato Maria Ricci
Tauro Gatve 12, 2001
Tel: 003705212620/1/2 - Fax: 2120405
www.ambvilinius.esteri.it
e-mail: [email protected]
MACEDONIA
Skopje, Amb. Donatino Marcon
“villa Skaperda” Ulica Osma Udarina Brigada 22
Tel: 0038923236500 - Fax:3236505
www.ambasciata.org.mk,
e-mail:[email protected]
MOLDOVA
Chisnau, Amb. Stefano De Leo
Str. Vlaicu Pircalab, 63
Tel. 37322266720 Fax 00373 22 266769
89
POLONIA
Varsavia, Amb. Aldo Mantovani
Plac Dabrowskiego, 6 - 00055
Tel: 0048 22 8263471/2/3/4 - Fax: 8278507
www.ambvarsavia.esteri.it
e-mail: [email protected]
ROMANIA
Bucarest, Amb. Mario Scopito
Strada Henri Coanda 9
Tel: 0040212128732 – 0040213052100 - Fax: 0040213120422
www.ambbucarest.esteri.it,
e-mail: [email protected]
RUSSIA
Mosca, Amb. Vittorio Claudio Surdo
Denezhny per. 5, 121002
Tel: 0074950 7969691 - Fax: 0074952539289
www.ambmosca.esteri.it
e-mail: [email protected]
SLOVACCHIA
Bratislava, Amb. Brunela Borzi Cornacchia
Via Palisady 49, 81106
Tel: 00421259800011 - Fax: 54413202
www.ambbratislava.esteri.it
e-mail: [email protected]
SLOVENIA
Lubiana, Amb. Alessandro Pietro Marchi
Snezniska Ulica 8, 1000
Tel: 003861 4262194, 4262320 - Fax: 4253302
http://www.amblubiana.esteri.it
UCRAINA
Kiev, Amb. Giovanni Donnici
Vulista Yaroslaviv Val 32-B, 01901
Tel: 0038044 2303100/12 - Fax: 23031103
www.sedi.esteri.it/kiev
e-mail: [email protected] Ufficio visti: [email protected]
UNGHERIA
Budapest, Amb. Giovan Battista Campagnola
Stefania Ut. 95 - 1143 Budapest
Tel: 00361 4606200/4606201 - Fax: 4606260, www.ambbudapest.esteri.it
E-mail: [email protected]
90
INDIRIZZI UTILI
ANAGRAFE DI ROMA
via Petroselli 50, 00186 Roma
Tel: 06 67102139/5558/5559
Orario al pubblico: da Lunedì a Venerdì 8:30-12:30
Martedì anche dalle 14:30-17:00
Giovedì orario continuato dalle 8:30 alle 17:00
ASL ROMA
N° verde: 800986868, www.asl.rma.rm.it, e-mail: [email protected]
CENTRO PER L’IMPIEGO
N° Verde: 800818282
COMUNE DI ROMA
Chiama Roma: 060606
AGENZIA DELLE ENTRATE
www.agenziadelleentrate.it Tel: 848-800333
ENASARCO
www.enasarco.it
INAIL
www.inail.it Tel: 803-164 (servizio attivo dalle 8:00 alle 18:00)
INPS
www.inps.it Tel: 803-164 (servizio attivo dalle 8:00 alle 18:00)
MINISTERI:
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
Tel: 06-36918899 (attivo dalle 8:30 alle 16:00) - Fax: 06-3236210
www.esteri.it
e-mail: [email protected]
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.welfare.gov.it
POLIZIA DI STATO
www.poliziadistato.it
PREFETTURA U.T.G. DI ROMA
Prefetto: Giuseppe Pecoraro
91
Via IV Novembre 119/A, 00187 Roma, Tel: 06 67291
Fax: 06 67294555, e-mail: [email protected]
QUESTURA DI ROMA
Questore di Roma: Giuseppe Caruso
e-mail (per contattare il Questore di Roma): urp.qrma.interno.it
http://questura.poliziadistato.it/roma.nsf
SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI ROMA
Indirizzo: Piazza T. De Cristoforis 3, 00159 Roma
Tel: 06 4336212-32, 33, 34
(apertura al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
UFFICIO DI COLLOCAMENTO
N° Verde: 800818282
www.ufficiodicollocamento.com
“SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA
www.uniroma1.it
Tel.: 06 49914180
UNIVERSITA’ ROMA 3
www.uniroma3.it
UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA
http://web.uniroma2.it
Tel.: 06 72592542
Via Orazio Raimondo 18, 00173 Roma
92
realizzato da:
ASS. DONNE & NON SOLO
con
Comune di Roma
U.O. Pari Opportunità
ex dipartimento XVII
Dirigente Patrizia Patrizi
Dott.ssa Carmela Crusco
Dott.ssa Eleonora Cannelli
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