Indice
La disoccupazione
- Lo stato di disoccupazione
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- Che cos’è
- Disoccupati: una categoria trasversale
- La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
- Immediatamente disponibili
- La perdita dello stato di disoccupazione
- L’indennità di disoccupazione
- Che cos’è
- Come, dove, quanto
- La durata
- Le politiche per il lavoro
- Perchè rivolgersi ai Centri per l’Impiego
- Gli ammortizzatori sociali
- Gli incentivi alle assunzioni
- Regione e Provincia contro la disoccupazione
- Il progetto Equal
- Assumi? La regione ti aiuta
- Crisi aziendali: il ruolo della Provincia
- Sconfiggiamo la disoccupazione di lunga durata
- P.A.R.I. - Programma d’Azione per il Re-Impiego di
lavoratori svantaggiati
La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro
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Lo stato di disoccupazione
Che cos’è
Sei in stato di disoccupazione se sei alla ricerca di un lavoro e risulti essere:
- privo di lavoro;
- immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa;
- immediatamente disponibile a seguire un percorso di formazione e/o di ricerca attiva di una nuova
occupazione concordato con il Centro per l’impiego.
Dichiara al Centro dell’impiego la tua immediata disponibilità al lavoro e accedi a tutti i servizi disponibili.
Puoi scegliere fra varie opzioni: colloqui orientativi, interviste di preselezione, frequenza a corsi di formazione,
tirocini e stage in azienda.
Disoccupati: una categoria trasversale
Hai perso il lavoro e non riesci a trovarne un altro? Lo Stato ha attivato una serie
di dispositivi e procedure per sostenerti e aiutarti nella ricerca attiva.
La disoccupazione è un fenomeno complesso, che colpisce realtà e soggetti diversi. Puoi usufruire dei
servizi offerti se sei:
- Un minore di età, ovvero hai fra i sedici e i diciotto anni e hai assolto l’obbligo di istruzione;
- Un giovane tra i diciotto anni e i venticinque anni compiuti o, se sei in possesso di un diploma
universitario di laurea, e non hai più di ventinove anni
- Un disoccupato di lunga durata, vale a dire hai perso un posto di lavoro o hai cessato un’attività di lavoro
autonomo e sei alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi, (da più di sei mesi se hai
meno di 25 anni);
- Un inoccupato di lunga durata, cioè non hai svolto precedentemente un’attività lavorativa e sei alla
ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi (da più di sei mesi se hai meno di 25 anni);
- Una donna in reinserimento lavorativo, ovvero eri precedentemente occupata, e intendi rientrare nel
mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività.
Immediatamente disponibili
Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, essa deve essere
presentata dall’interessato presso il Centro per l’impiego territorialmente competente, vale a dire quello in
cui si trova il domicilio del medesimo, e deve indicare l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta.
Per dimostrare lo stato di disoccupazione a Pubbliche amministrazioni, concessionari e gestori di pubblici
servizi è sufficiente un’autocertificazione, così come previsto dall’art. 2 comma 5 del decreto legislativo
n. 181 del 2000.
Non devi presentarti al Centro per l’impiego se:
- Hai già manifestato la tua disponibilità al lavoro al tuo Centro di appartenenza;
- Hai già usufruito dell’intervista di preselezione e/o sei stato inserito o hai usufruito dei percorsi di
orientamento organizzati dai Centri per l’impiego.
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La perdita dello stato di disoccupazione
Puoi perdere lo stato di disoccupazione in caso di:
- mancata dichiarazione al Centro per l’impiego circa la tua immediata disponibilità al lavoro;
- accettazione di un’offerta di lavoro a tempo indeterminato, salvo il mancato superamento del periodo
di prova;
- accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o temporaneo di durata uguale o superiore a
otto mesi (quattro se hai fino a 25 anni compiuti o, se sei in possesso di diploma universitario di laurea,
fino a 29 anni compiuti).
Se instauri un rapporto di lavoro a tempo determinato o temporaneo di durata inferiore agli otto mesi
(quattro se hai fino a 25 anni compiuti o, se sei in possesso di diploma universitario di laurea, fino a 29
anni compiuti), lo stato di disoccupazione viene mantenuto ed è sospeso solo temporaneamente.
Naturalmente puoi in ogni momento ripresentarti al Centro per l’impiego e reinserirti fra i disponibili al
lavoro, ottenendo così nuovamente lo status di disoccupato. In questo caso, la decorrenza dello stato di
disoccupazione partirà dalla data di nuova presentazione. Lavori? E’ possibile che tu possa mantenere lo
stesso il tuo status di disoccupazione, a condizione che:
- l’attività di lavoro dipendente o assimilato produca un reddito annuale, nell’anno in corso, non superiore
a 8.000,00 euro;
- l’attività di lavoro in proprio produca un reddito annuale non superiore a 4.800,00 euro.
Ricorda: in caso di cumulo delle due tipologie di lavoro, non si possono superare gli 8.000,00 euro.
In alternativa, puoi presentare una dichiarazione sostitutiva con cui autocertificare le informazioni relative
all’ultimo rapporto di lavoro;
- il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati;
- la richiesta di detrazioni Irpef.
I moduli DS 21, DS 22, la dichiarazione sostitutiva e il modello di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili,
oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito internet dell’Istituto, nella sezione “Moduli” (http://www.inps.it)
Come, dove, quanto.
L’indennità viene pagata mensilmente dall’Inps con un assegno. L’importo dell’indennità di disoccupazione
è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei
limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge. Per il 2008 tale importo è di 858,58 euro,
elevato a 1.031,93 euro se puoi far valere una retribuzione mensile lorda superiore a 1.857,48 euro.
Se sei disoccupato da Gennaio 2008, ti spetta una percentuale del 60% per i primi 6 mesi, del 50% per il
settimo mese e del 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della
retribuzione.
L’indennità decorre:
- dall’8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
- dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
La durata
L’indennità di disoccupazione
Che cos’è
Per ottenere l’indennità di disoccupazione è necessario recarsi all’Inps di competenza entro e non oltre
68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Puoi accedere all’indennità se sei un lavoratore licenziato.
Puoi ottenerla anche se sei stato sospeso da aziende che non possono utilizzare la cig ordinaria, colpite da
eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse
o di ordini, crisi di mercato ecc.). Non hai diritto all’indennità se ti sei dimmesso volontariamente dalla tua
precedente occupazione a meno che tu non sia una donna in maternità o l’abbia fatto per giusta causa
(mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.).
L’indennità viene corrisposta per 180 giorni. A partire da 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità passa da
7 a 8 mesi, che diventano 12 per tutti quelli che hanno superato i 50 anni di età. Ai lavoratori sospesi
spetta nel limite massimo di 65 giorni.
Il trattamento si interrompe se :
- Hai percepito tutte le giornate d’indennità spettanti;
- Hai avviato a un nuovo lavoro;
- Diventi titolare di pensione diretta;
- Vieni cancellato dalle liste di disoccupazione
Per ottenerla devi essere assicurato all’INPS da almeno 2 anni e avere almeno 52 contributi settimanali,
anche discontinui, versati nei due anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Una volta iscritto
alle liste dei disoccupati presso il centro per l’impiego puoi recarti presso l’Inps e presentare l’apposita
domanda, alla quale devono essere allegati:
- la dichiarazione del datore di lavoro (modulo DS 22) compilata dall’ultimo datore di lavoro.
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Le politiche per il lavoro
Ecco una rapida panoramica dei principali mezzi che lo stato ha attivato per sostenere chi è privo di impiego:
Cassa integrazione guadagni
Perché rivolgersi ai centri per l’impiego
Una volta dichiarata al Centro per l’impiego territorialmente competente la tua immediata disponibilità al
lavoro, viene definito un progetto di ricerca attiva. I Centri per l’impiego ti offrono tutta una serie di servizi
per facilitare il tuo inserimento lavorativo. Vediamo quali:
- informazioni sulle opportunità lavorative;
- azioni di orientamento per aiutarti a costruire un progetto professionale;
- azioni di pre-selezione per favorire l’incontro domanda - offerta di lavoro;
- azioni di accompagnamento nella ricerca del lavoro: sostegno nella redazione del Curriculum vitae e delle
domande di lavoro, moduli di sviluppo delle abilità necessarie per la ricerca del lavoro ;
- attivazione e monitoraggio tirocini;
- moduli brevi professionalizzanti, ovvero iniziative formative che possono facilitare l’acquisizione di
competenze da spendere facilmente nel mercato del lavoro. Per merito di numerosi decreti legge (Il
DLgs n. 181/2000, successivamente modificato dal DLgs n. 297/2002), i Centri per l’impiego sono
tenuti inoltre a sottoporre a interviste e predisporre altre misure per facilitare il reinserimento lavorativo
dei disoccupati. Vediamo quali:
- colloqui di orientamento entro tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
- iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e riqualificazione professionale, o altre misure che
favoriscano l’integrazione professionale. La tempistica degli interventi è differente, e dipende dalla
categoria sociale a cui appartieni:
- se sei un minore, un giovane e una donna, gli interventi devono scattare non oltre 4 mesi dall’inizio dello
stato di disoccupazione;
- se sei uno degli altri soggetti a rischio di disoccupazione, ma non rientri in una delle categorie citate
sopra, gli interventi non possono scattare oltre 6 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione.
Gli ammortizzatori sociali
Hai perso o sei in procinto di perdere il tuo posto di lavoro? Esiste un insieme di interventi volti alla tutela del
tuo reddito e a sostenerti in questo momento difficile; sono quelli che vengono chiamati comunemente
“ammortizzatori sociali”. Questo sistema è definito da specifiche norme di legge.
Tra i principali ammortizzatori troviamo la cassa integrazione guadagni (Cigs e Cigo), i contratti di solidarietà,
l’indennità di disoccupazione e l’indennità di mobilità. A questo sistema si accompagnano poi misure speciali
a favore di chi appartiene a settori non tutelati dalle misure sopra descritte, o che non può più utilizzarle per
vincoli legislativi (puoi beneficiarne anche se sei disoccupato o inoccupato e percepisci una forma di
sostegno al reddito, ad esempio se sei un lavoratore socialmente utile). Per chiunque invece beneficia di
questi interventi (disoccupati o inoccupati beneficiari) il Ministero del Lavoro mette in atto, in sinergia con le
Regioni, progetti e programmi di incentivazione al reinserimento o inserimento lavorativo.
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E’ un’azione di sostegno, destinata ai lavoratori delle aziende in difficoltà.
La cassa di integrazione può essere di due tipi:
ordinario o straordinario, ma entrambi gli interventi ti garantiscono un reddito sostitutivo della retribuzione.
La cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) interviene in caso di sospensione o riduzione dell’attività
produttiva, per difficoltà temporanee e a carattere transitorio. È destinata alle aziende industriali in genere, a
quelle industriali e artigiane del settore edile e lapideo. L’integrazione salariale è pari all’80% della
retribuzione globale che ti sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 0 e le 40 ore
settimanali. La portata della retribuzione varia quindi in proporzione al salario che percepisci normalmente,
a seconda che questo sia inferiore o superiore a euro 1.857,48 per il 2008. La retribuzione può essere
percepita per massimo 13 settimane consecutive, e può essere prorogata per più trimestri fino a un
massimo di 52 settiimane, da calcolarsi nel biennio precedente.
La cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) è concessa invece, nei casi di crisi, ristrutturazione,
riorganizzazione aziendale riconversione produttiva, privatizzazioni, fallimento, concordato preventivo, alle
imprese industriali con più di 15 dipendenti, del commercio e le agenzie di viaggio con più di 50 e alle
aziende dell’editoria. Anche in questo caso l’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale
che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali. La
retribuzione non può però in questo caso superare un limite massimo, fissato per il 2008 a 858,58€,
elevato a 1.031,93 in caso di retribuzione mensile superiore a euro 1.857,48.
- Indennità di mobilità
E’ un sostegno al reddito per lavoratori e lavoratrici che abbiano perso il posto di lavoro a seguito di un
licenziamento per cessazione di attività, riduzione o trasformazione di attività. Spetta quando le imprese che
hanno beneficiato della Cigs non riescono a reinserire tutti i lavoratori sospesi. Il personale eccedente viene
licenziato e l’impresa avvia la procedura di messa in mobilità. Spetta in tutti i casi di licenziamento per riduzione
di personale quando il datore di lavoro intenda effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni. Sei
iscritto alle liste di mobilità? Puoi acquisire il diritto all’indennità nel caso tu abbia un’anzianità aziendale di
almeno 12 mesi (di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato) e un contratto a tempo indeterminato.
Le aziende che vogliono assumerti, sono incentivate a farlo, tramite agevolazioni contributive. Per farlo, devi
spedire la domanda di indennità all’INPS e presentarla al centro per l’impiego entro 68 giorni dal
licenziamento.
La durata dell’indennità e dell’iscrizione nella lista di mobilità, dipende dalla tua età al momento del
licenziamento, in particolare hai diritto a:
- 12 mesi se hai fino a 40 anni;
- 24 mesi se hai fra 40 e 50 anni;
- 36 mesi se hai oltre i 50 anni.
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L’entità dell’indennità dipende dal trattamento di integrazione salariale che ti sarebbe spettato, nel periodo
di paga settimanale precedente la risoluzione del rapporto. Se sei un lavoratore che è stato licenziato da
imprese, anche artigiane o cooperative di produzione lavoro, che occupano meno di 15 dipendenti o
appartenenti a particolari categorie, per riduzione di personale, per trasformazione o cessazione di attività,
puoi percepire comunque l’indennità di disoccupazione ordinaria, anche se non puoi percepire quella di
mobilità. Verrai però inserito in una lista di mobilità per una durata variabile a seconda della tua età , come
avviene per chi percepisce l’indennità. Le aziende interessate alla tua assunzione inoltre, usufruiranno di
agevolazioni contributive.
- Indennità di disoccupazione
Vedi il capitolo 2.
- lavoratori disoccupati nell’ultimo biennio e che intendono riprendere l’attività lavorativa;
- persone con grave handicap fisico, mentale o psichico.
Se sei un lavoratore e hai ottenuto un contratto di inserimento, hai diritto a una formazione teorica minima di 16
ore al fine di adeguare le tue competenze professionali al contesto lavorativo. Sono riconosciute, inoltre,
riduzioni sulle spese previdenziali anche alle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori
beneficiari dell’indennità di disoccupazione speciale da almeno 12 mesi o che fruiscano dal medesimo termine
del trattamento straordinario di cassa integrazione straordinaria (contratto di reinserimento). Se parliamo
invece di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, i vantaggi contributivi dipendono da numerose variabili: durata
del contratto (a tempo determinato o indeterminato), diritto o meno degli assunti all’indennità di mobilità.
Agevolazioni, sgravi e contributi sono poi previsti per le imprese che assumono lavoratori in Cigs, disoccupati
di lunga durata (oltre 24 mesi), dirigenti privi di occupazione.
Contratti di solidarietà
Servono a far fronte a una situazione di crisi aziendale temporanea. I tuoi orari di lavoro vengono ridotti e
contestualmente percepirai un contributo, come misura di sostegno del reddito. I contratti sono
disciplinati da due diverse normative, a seconda del tipo di azienda coinvolta:
- Tipo 1 Contratti di solidarietà per le imprese in regime di Cigs (Legge n. 863/84);
- Tipo 2 Contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel regime di Cigs (Legge n. 236/93).
regime di Cigs (Legge n. 236/93).
Lavori socialmente utili : se sei un lavoratore in mobilità, in cassa integrazione guadagni straordinaria, in
stato di disoccupazione speciale o in occupazione, puoi entrare a far parte di questa categoria. Si tratta di
lavoratori regolarmente retribuiti, impegnati in delle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e
la fornitura di servizi di utilità collettiva.
Progetti e programmi di incentivazione al reinserimento o inserimento lavorativo: sono attività
progettuali finalizzate alla ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti destinatari di ammortizzatori sociali o
di sussidi legati allo stato di disoccupazione e inoccupazione. Il fine di questi interventi è quello di concilare
attività di sostegno economico a politiche attive del lavoro (formazione, orientamento, tutoraggio ecc.)
Regione e Provincia contro
la disoccupazione
Il progetto Equal
È un’iniziativa dell’Unione Europea - finanziata dal Fondo sociale europeo - finalizzata a rimuovere le
discriminazioni e le diseguaglianze che ostacolano l’accesso al mercato del lavoro o determinano l’esclusione
dallo stesso. La Provincia di Cuneo partecipa a quattro programmi finanziati dall’iniziativa comunitaria Equal e
dall’iniziativa regionale “Valorizzazione occupabilità”, che hanno l’obiettivo di sperimentare servizi innovativi
rivolti alle fasce deboli sul mercato del lavoro, per trasferire successivamente le buone prassi sperimentate
nell’operatività dei servizi per l’impiego.
Concessioni in deroga : alla normativa vigente (Cigs - Mobilità - Disoccupazione speciale).
Assumi? La Regione ti aiuta.
Gli incentivi alle assunzioni
Esistono molte agevolazioni per le imprese che decidono di assumere personale. I provvedimenti
possono derivare dalla normativa nazionale e regionale, talvolta integrata da misure adottate e/o applicate
a livello provinciale. Il contratto di inserimento che prevede agevolazioni contributive per i datori di lavoro
in caso di assunzione di:
- donne;
- soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non sono riconosciute agevolazioni contributive)
- disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;
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La legge regionale n. 28/93 favorisce l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato fra
imprese/Enti pubblici economici operanti sul territorio regionale e soggetti disoccupati residenti in
Piemonte appartenenti a fasce particolarmente deboli sul mercato del lavoro.
I disoccupati definiti “deboli” sul mercato del lavoro sono: ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi,
detenuti, ex detenuti, tossicodipendenti, alcooldipendenti, ex tossicodipendenti ed ex alcooldipendenti,
residenti in Piemonte. Le imprese possono richiedere un contributo per l’assunzione di lavoratori
appartenenti a una delle suddette categorie.
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Crisi aziendali: il ruolo della Provincia
P.A.R.I. - Programma d’Azione per il Re-Impiego di lavoratori svantaggiati
In caso di crisi aziendali la Provincia di Cuneo - anche grazie alla collaborazione di altri soggetti - attiva un
piano di interventi straordinari a favore dei lavoratori collocati in Cigs. L’intervento mira ad aiutare i singoli
lavoratori a definire un proprio progetto professionale personale allo scopo di sostenere la loro
ricollocazione nel mondo del lavoro.
Il Programma PARI, un programma realizzato dalla provincia di Cuneo con il sostegno delle risorse messe
a disposizione dal Ministero del Lavoro, interviene su un bacino di cassaintegrati provenienti dal settore
tessile.Si basa essenzialmente su un progeto di reimpiego, realizzato tramite i Centri per l’Impiego di
Saluzzo, Fossano - Savigliano e Alba - Bra e con il supporto di Italia Lavoro SpA, volta a fronteggiare una
crisi che negli ultimi anni ha colpito il Cuneese.
Il programma prevede un sostegno al reddito e a eventuali percorsi formativi professionalizzanti,
concordati con la persona sulla base di un piano di azione individuale. Il percorso prevede fasi di
orientamento individuale e di gruppo, e fasi di ricerca attiva del lavoro con il coinvolgimento diretto del
sistema imprenditoriale del territorio.
Sconfiggiamo l’occupazione di lunga durata
Il Programma provinciale per la lotta alla disoccupazione di lunga durata coincide con l’organizzazione dei
nuovi Servizi per l’Impiego presso i Centri provinciali. Tale programma è stato redatto in attuazione delle
misure A2, A3 e B1 del Complemento di Programma Por (Programma operativo regionale Fse Ob. 3),
previsto dalla Regione Piemonte per il periodo 2000 - 2006, e dei conseguenti Atti di Indirizzo regionali.
Esso rende operativo quanto definito dalla Giunta provinciale con l’approvazione del quadro organizzativo dei
Servizi per l’impiego della Provincia di Cuneo, avvenuta il 27 aprile 2000.
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Provincia di Cuneo
via XX Settembre 48
12100 Cuneo
tel. 0171 445855
Coordinamento editoriale
Antonio Monaco
Redazione
Andrea Costanzo e Katia Bonchi
Grafica e stampa
PomilioBlumm
Redazione e impaginazione
PomilioBlumm
© 2008 by Provincia di Cuneo
Prima edizione: aprile 2008
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che essi siano appoggiati o preferiti ad altri, di simile o analoga natura, non citati nel volume.
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