CONVEGNO INTERNAZIONALE
250 Anni
dei Delitti e delle Pene
Livorno 16 – 17 Maggio 2014
ISIS Niccolini – Palli
Classe IV A Liceo Classico
Prof. M. A. Monaco
Dei delitti e delle
pene
L’ opera
• Dei delitti e delle pene, l' opuscolo pubblicato nel
1764 da Cesare Beccaria é indubbiamente il testo
più noto dell' intero illuminismo italiano ed é anche il
più importante, se si considera la sua fortuna in
Europa e la sua influenza sui pensatori successivi
• L'opera, stampata per la prima volta a Livorno da
Marco Coltellini, incontrò un notevole successo ed
ebbe vasto eco in tutta Europa.
•In esso convergono alcune delle idee sociali più
significative della nuova cultura che andava
affermandosi , espresse in uno stile raffinato e
limpido al tempo stesso , un modello di esposizione
per i nuovi filosofi.
•
•Fu apprezzata nella Milano illuminista, fu vista come il
prodotto dell'attività innovatrice in Francia (dove incontrò
l'apprezzamento entusiastico dei filosofi dell'Encyclopédie,
di Voltaire e dei philosophes più prestigiosi che lo
tradussero con le note di Denis Diderot e lo considerarono
come un vero e proprio capolavoro), e messa subito in
pratica dalla zarina Caterina II di Russia.
•Thomas Jefferson e i padri fondatori degli Stati Uniti, che
la lessero direttamente in italiano, ne presero spunto per le
nuove leggi costituzionali americane.
•Dei delitti e delle pene é diviso in 42
brevi capitoli , ognuno dei quali tratta un
aspetto specifico della questione
dibattuta. Lo scopo dell' opera nel suo
insieme é di dimostrare l' assurdità e l'
infondatezza del sistema giuridico
vigente.
•Invece di essere al servizio della
giustizia, il sistema giudiziario si rivela
finalizzato
ad
un
mostruoso
meccanismo di potere e di soprusi ,
dietro il quale si profila l' ingiustizia che
caratterizza l' intera società che lo
esprime.
•In particolare Beccaria si esprime contro la pena di morte,
vertice di inciviltà gestito dallo stato, e contro le pratiche di
tortura, inutili e anzi spesso fuorvianti rispetto alla verità e
comunque a loro volta barbare.
•Gli argomenti addotti da Beccaria sono grosso modo gli
stessi, davvero difficili da confutare, che ancora oggi
vengono ripetuti contro la prosecuzione di pene capitali e di
torture.
La tortura
La tortura é quell' orrenda pratica con la quale si sottopone il presunto
colpevole a parlare; ma se il compito della giustizia é di punire chi
commette ingiustizia , la tortura fa l' esatto opposto perché colpisce
tanto i criminali quanto gli innocenti, cercando di costringerli con la
forza ad ammettere atti da loro non compiuti.
•La tortura non è un valido strumento per scoprire la colpevolezza di un
uomo:
“....quasi che il criterio della verità risieda nelle fibre e nei muscoli di un
miserabile. Questo è il mezzo sicuro per assolvere i robusti scellerati e
di condannare i deboli innocenti.”.
Essa è ingiustificata perché si applica ancor prima della condanna:
“Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice”.
•Lo sconcerto reale nell’autore nel constatare come nel
diciottesimo secolo la tortura fosse ancora una pratica tanto
in voga e come il suo utilizzo fosse in realtà dettato da una
erronea lettura delle credenze religiose:
“Un dogma infallibile ci assicura che le macchie contratte
dall’umana debolezza e che non hanno meritata l’ira eterna
del grand’Essere, debbano da un fuoco incomprensibile
essere purgate...”.
•Paradossalmente, con la tortura “l'innocente é posto in peggiore condizione che il
reo”
Infatti l'innocente se viene assolto dopo la tortura ha subito ingiustizia, ma il reo ci ha
solo guadagnato, perché é stato torturato ma, non avendo confessato, é risultato
innocente e si é salvato dal carcere:
“Dunque l'innocente non può che perdere e il colpevole può guadagnare”, nel caso in
cui venga assolto.
L’analisi del Beccaria è molto interessante soprattutto in quanto la sua opera è stata
posta alla base della stesura dei diversi disegni di legge del Parlamento italiano per
l’introduzione nel reato di tortura nel nostro codice penale. La sua importanza
risiede, quindi, soprattutto nel permetterci di evidenziare quali siano le basi su cui si
fonda la concezione dottrinale e giurisprudenziale della fattispecie della tortura nel
nostro ordinamento.
La pena di morte
•Nel 1700 , con il progressivo rafforzarsi degli Stati tramite
l' assolutismo illuminato, la
pena di morte diventa
assolutamente inutile: se lo Stato é forte, allora punirà
senz' altro il criminale, il quale, sapendo che il suo
comportamento sarà punito, non infrangerà la legge.
•La pena di morte diventa quindi assurda e inutile proprio
perché lo Stato é forte, in grado di punire i criminali. L'
importante é che le pene vengano sempre applicate,
altrimenti il cittadino corretto e rispettoso della legge,
vedendo che i trasgressori la fanno franca e non vengono
puniti dalla legge, comincerà ad odiare la legge stessa e a
trasgredirla anch' egli, proprio perché si sentirà aggirato
dallo Stato che vara leggi e poi non le fa applicare.
•Va senz'altro notato come la pena di morte, che era
sempre stata una sorta di spettacolo per il popolo che si
riuniva nelle piazze per assistere alle pubbliche esecuzioni,
nel 1700 cominci a risultare odiosa agli animi più sensibili:
é il “sentimento” espresso da Rousseau ad entrare in
gioco.
•Tuttavia la critica di Beccaria mossa al sistema giudiziario
é intrecciata con quella mossa alla Chiesa: se é vietato il
suicidio , come può essere legittimata l'omicidio tramite la
pena di morte?
•Questa critica alla pena di morte indica una svolta nel
senso comune , svolta che ebbe anche innegabili effetti
pratici: per esempio nel 1786 Pietro Leopoldo aboliva in
Toscana la pena di morte.
•La tesi si articola in due punti: in primo luogo, essa
offende il diritto che nasce dal contratto sociale, stipulato
per garantire la sicurezza degli individui contraenti, non per
privarli della vita. In secondo luogo, la pena di morte é
contraria al diritto naturale secondo il quale l'uomo non ha
la facoltà di uccidere se stesso e non può quindi conferirla
ad altri.
•Dopo aver dimostrato che la pena di morte non é legittima,
ossia che non é un diritto, Beccaria passa alla seconda
argomentazione, per cui essa non è necessaria: anche questa
si articola su due livelli:
1) in primis, si dimostra che la pena di morte non é necessaria
laddove regnino ordine politico e sicurezza civile;
2) in secondo luogo si dimostra che essa non esercita una
sufficiente funzione di deterrenza relativamente a furti e a
delitti.
La dimostrazione di questa tesi é empirica: le impressioni più
profonde non sono quelle intense ma brevi (la pena di
morte), bensì quelle più deboli ma dilunga durata (il carcere).
A sostegno della sua battaglia contro la pena di morte,
Beccaria porta un altro argomento : la pena, per
definizione, ha due funzioni:
1 ) correggere il criminale per riportarlo sulla retta via;
2 ) garantire alla società la sicurezza , già a suo tempo
propugnata da Hobbes. Ma la pena di morte (pur
rendendo più sicura la società), non può certo
correggere il criminale, in quanto lo elimina fisicamente.
•La risoluzione consiste in uno Stato forte e autoritario che
imponga pene miti, ma garantisca la loro applicazione; in
quest’ottica l' ergastolo si pone come obiettivo esplicito di
correggere il criminale.
•Beccaria critica anche la religione, accusandola di
agevolare il delinquente nelle sue ree intenzioni,
confortandolo con l'idea che un facile quanto tardivo
pentimento gli assicuri comunque la salvezza eterna.
•Ma se la pena di morte non é un diritto e non é un
deterrente, essa é anche inutile: lo Stato, infliggendo la
pena di morte, dà un cattivo esempio perché infatti da un
lato condanna l'omicidio e dall'altro lo commette.
•Il reato risponde ad un sistema di leggi liberamente concordato
tra gli uomini: innegabile é l' influenza su Beccaria di Rousseau
e delle sua concezione della società come contratto; dunque il
reato deve essere definito in un' ottica laica e terrena, storica e
immanente. In questo modo viene rifiutata l’identificazione
tradizionale tra diritto divino e diritto naturale, di cui i sistemi
legislativi sarebbero l'espressione diretta.
•Viene, anzi, smascherato l’interesse di potere che si nasconde
dietro a una tale concezione. Questa laicizzazione della
giustizia é anche la più forte ragione del rifiuto della pena di
morte: era infatti proprio arrogandosi il diritto di esprimere
insieme la legge umana e la legge divina che gli Stati potevano
condannare a morte un presunto colpevole, quasi come se
fosse Dio stesso a punirlo.
•"Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che
l'unica vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione, e
però errano coloro che credettero vera misura dei delitti
l'intenzione di chi gli commette. Questa dipende dalla
impressione attuale degli oggetti e dalla precedente
disposizione della mente“.
•Beccaria affermava che il reato è un danno alla società e
quindi all'utilità comune che si esprime come idea nata dal
rapporto fra uomini, dall'urto delle opposizioni delle
passioni e degli interessi; il peccato invece, si costituisce
come un reato che l'uomo compie nei confronti di Dio.
CESARE BECCARIA E "LE SUE PENE"
Una sezione del capolavoro "Dei Delitti e delle Pene" particolarmente interessante
e' quella dedicata a determinare l'utilità di una pena nel suo personalissimo teorema
generale:
Non e' l'INTENSIONE (ovvero l'intensità), ma l'ESTENSIONE e la CERTEZZA della
pena ad esercitare un ruolo preventivo dei reati, insieme alla sua PRONTEZZA:
• L'ESTENSIONE “perché producono maggior effetti sull'animo umano minime ma
replicate impressioni anziché un movimento forte ma passeggero"
• LA PRONTEZZA perché lega indissolubilmente i concetti di delitto e pena come
meccanismo di causa-effetto. Il lungo ritardo della somministrazione della pena non
fa altro che disgiungere le 2 idee.
• LA CERTEZZA perché fungerebbe da eterno promemoria e assoluta sicurezza per
tutti coloro che si accingono a compiere un misfatto (anche il giurista inglese Robert
Peel concorda con Beccaria).
Beccaria giustifica le sue affermazioni ragionando in
questo modo: una pena di grande intensità può essere
presto dimenticata e il colpevole può godere altrettanto
presto dei frutti della sua malefatta; invece una pena
duratura impedirebbe al reo di usufruire di tali frutti e
benché non sia intensa si ricorderebbe più facilmente.
•Beccaria propone inoltre la DETENZIONE in carcere per i
colpevoli e i PAGAMENTI come nel caso del contrabbando o
dell'insolvenza, quando non in alcuni casi, i LAVORI FORZATI.
•Per l'INSOLVENZA, il giurista milanese divide i debitori in
colpevoli ed innocenti; mentre per i colpevoli propugna stessa
pena dei falsari, per gli innocenti la gravità della colpa deve
essere determinata dalla legge, così come la pena.
•Per quanto riguarda la PROPORZIONE DELLA PENA, l'autore
precisa che ogni pena deve essere rapportata al delitto; infatti
punire un omicidio e un furtarello con la stessa punizione non
farebbe altro che sollecitare il reo a reati ben peggiori.
•L'estensione dei processi e la possibilità che un reato vada
in prescrizione devono essere rapportati alla gravità dello
stesso; nel caso di un reato minore, infatti, il Beccaria
sostiene che il tempo può curare l'inclinazione malevola del
reo, piuttosto che lasciarlo vivere in una condizione di
attesa della pena, qualora venisse comprovato colpevole.
•Sul delicato tema delle LEGGI il milanese interviene
definendo compito del LEGISLATORE redigerle in forma
chiara e non interpretabile, mentre al magistrato non
compete altro che la verifica del rispetto delle stesse.
•Altra parte di indubbio interesse e' quella in cui tratta del
PROCESSO OFFENSIVO, in cui l'indagato viene desunto
reo e deve discolparsi e il PROCESSO INFORMATIVO
dove l'indagato deve essere dimostrato colpevole del
malfatto, attraverso una ricerca indifferente delle prove a
suo carico. Beccaria sostiene anche che l'indagato deve
essere considerato innocente fino a prova contraria,
anche se sarebbe opportuno tenere in custodia carceraria
l'indagato per evitare, se colpevole, la fuga o
l'occultamento delle prove.
•Per ciò che concerne infine le pene pecuniarie
Beccaria, muovendo una sonora critica nei confronti
dei giudici del suo tempo, asserisce che coloro che
non si pongono come garanti della giustizia e
inarrestabili ricercatori della verità assoluta, bensì
venali agenti del fisco, che non indagano per
stipulare l'ineccepibile verità sull'accaduto, ma
cercano nel prigioniero il delitto; infatti, all'epoca, i
delitti degli uomini erano patrimonio del principe e chi
era destinato a difendere la pubblica sicurezza era
molto più interessato a vederla offesa.
Influenza dei media sulla
percezione della
sicurezza e delle pene
●
I provvedimenti di clemenza
Circa due italiani su
tre affermano di
essere contrari ai
provvedimenti di
clemenza per
risolvere il
problema del
sovraffollamento
delle carceri.
Fiducia nelle forze dell’ordine
Tuttavia il lavoro delle
forze dell’ordine e le
misure di sicurezza
adottate per la
repressione della
criminalità sono
considerate sufficienti
da più della metà degli
intervistati.
Immigrazione
Un italiano su tre
percepisce gli immigrati
come un “pericolo per
l’ordine pubblico e per la
sicurezza delle persone”
(+5% rispetto al 2012) e
come una “minaccia per
l’occupazione”, già di per
sé scarsa (+7%).
Dall’altro lato, due italiani
su tre percepiscono
l’immigrato come
un’opportunità per
“favorire la nostra
apertura” e l’80% degli
intervistati ritiene che i
figli di immigrati nati in
Italia debbano avere
diritto alla Cittadinanza
italiana.
Criminalità nei media
Come è possibile
notare dal grafico
accanto, quando
aumenta il numero di
notizie di cronaca nera
riportato dai media,
aumentano
parallelamente anche
la preoccupazione e il
senso di insicurezza tra
la popolazione, la quale
chiede un inasprimento
delle pene in atto.
Al giorno d’oggi,
l’83,7%
degli
italiani considera
aumentato il livello
di criminalità e il
38,2% ritiene che
andrebbero
inasprite le pene
per chi commette
un reato.
Dati raccolti da un’indagine svolta
da Demos, sotto la direzione del
Prof. Ilvo Diamanti
LA PENA DI MORTE NEL MONDO
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Nel 2013, sono state eseguite condanne a morte in 22 paesi.
La maggioranza delle esecuzioni, tuttavia, è avvenuta in soli sei
paesi: Cina, Iran, Iraq, Arabia Saudita, Stati Uniti d'America e
Somalia. Le sentenze capitali nel 2013 sono state emesse in 57
paesi. Per il terzo anno consecutivo, questo numero è in
diminuzione (nel 2010 erano state 67, nel 2011, 63 e nel 2012, 58.)
Novantotto paesi hanno abolito la pena di morte per tutti reati; 10
anni fa, nel 2003, erano 80 i paesi completamente abolizionisti.
Oggi sono 140 i paesi abolizionisti per legge o nella pratica.
Il 10 ottobre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale contro la
pena di morte, un momento importante in cui tutto il movimento
abolizionista riflette sui successi ottenuti e sui passi ancora da
compiere.
America del Sud
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ARGENTINA.
Stato attuale: Abolita nel 2009. (1984: per crimini civili)
BRASILE.
Stato attuale: IN VIGORE, per crimini di ordine militare in tempo di guerra,
ma caduta in disuso.
Ultima esecuzione: 1984, per altri crimini.
CILE.
Stato attuale: IN VIGORE in ambito militare e per crimini eccezionali.
Ultima esecuzione: 1985, durante la dittatura militare
COLOMBIA.
Stato attuale: Proibita dalla costituzione della Colombia del 1910.
PERU'.
Stato attuale: IN VIGORE per alto tradimento e crimini di guerra. Caduta in
disuso
Ultima esecuzione: 1979, ambito militare
VENEZUELA.
Stato attuale: Proibita dalla costituzione del Venezuela del 1863
Asia
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CINA.
Stato attuale: IN VIGORE, (per molteplici reati: stupro di minori, traffico di esseri umani, frode,
incendio doloso, pirateria..)
Ultima esecuzione: 21 Gennaio 2014
NB: Hong Kong e Macao (regioni amministrative indipendenti): Abolita
INDIA:
Stato Attuale: IN VIGORE.(per omicidio, atto di istigazione al suicidio, alto tradimento)
Ultima esecuzione: 9 Febbraio 2013
INDONESIA:
Stato Attuale: IN VIGORE (per traffico di droga, terrorismo..)
Ultima esecuzione: 2013
GIAPPONE:
Stato attuale: IN VIGORE (per omicidi plurimi, disastri causati da negligenza).
Ultima esecuzione: 21 Febbraio 2013.
COREA DEL NORD:
Stato attuale: IN VIGORE (complotto, terrorismo, alto tradimento)
Ultima esecuzione: 2014
COREA DEL SUD:
Stato Attuale: IN VIGORE, per omicidio, ma caduta in disuso.
United States of America
Gli Stati Uniti sono l'unico paese libero e democratico, assieme al
Giappone, che applica ancora la pena di morte.
Dei 50 Stati degli USA, solo 16, compresi alcuni stati considerati
"conservatori", non prevedono la pena di morte nel loro statuto
●
Gli stati che non prevedono la pena di morte: Alaska, Hawaii,
Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, North
Dakota, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Wisconsin, New
Jersey, Illinois e Nuovo Messico.
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In altri 3 stati la pena di morte non è più applicata dal 1976:
Kansas, New Hampshire, New York (in quest'ultimo è anche
stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema dello
Stato, e quindi non applicabile, ma non ancora formalmente
abolita dal Congresso dello Stato).
Il Nebraska ha dichiarato incostituzionale la sedia elettrica, non
la pena di morte in sé.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato che
potrebbero essere considerate punizioni crudeli (e quindi, in
teoria, assimilate a tortura e proibite dall'ottavo emendamento
del Bill of Rights della Costituzione degli Stati Uniti) la sedia
elettrica, l'impiccagione e la camera a gas (in alcuni casi
ancora utilizzabili, ad esempio in Florida il condannato può
optare per la sedia elettrica), ma non le ha proibite, mentre non
è stata considerata incostituzionale la pena di morte applicata
con l'iniezione letale o la fucilazione (quest'ultima quasi mai
applicata se non nello Utah).
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Sono 19 gli Stati, più un distretto federale, a non contemplare,
di legge o di fatto, la pena di morte. In conclusione sono
comunque 31 gli Stati che, più o meno regolarmente, per
quanto riguarda i reati di competenza statale, applicano ancora
l'esecuzione capitale.
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Lo stato più attivo nelle esecuzioni è da sempre il Texas.
Europa
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In Europa soltanto in un paese la pena di morte
è legale: la Bielorussia.
Prevista per:
Atti di aggressione; omicidio di un rappresentante di uno Stato straniero o di
un'organizzazione internazionale con l'intenzione di provocare una tensione
internazionale o la guerra; terrorismo internazionale; crimini contro la
sicurezza dell'umanità; omicidio aggravato; terrorismo; atti terroristici; alto
tradimento che risulti nella morte di taluno; cospirazione per sovvertire
l’ordine politico; sabotaggio; omicidio di un ufficiale di polizia; uso di armi di
distruzione di massa e violazioni delle legge e consuetudini di guerra
Paesi Arabi
Secondo il rapporto annuale di Amnesty
International sulla pena di morte Iran e
Iraq hanno determinato un
profondo aumento delle condanne a morte
eseguite nel 2013, andando in direzione
opposta alla tendenza mondiale verso
l'abolizione della pena di morte.
Allarmanti livelli di esecuzioni in un
gruppo isolato di paesi soprattutto i due mediorientali – hanno
avuto un aumento di quasi 100 esecuzioni
rispetto al 2012, corrispondente al 15 per
cento.
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Il numero delle esecuzioni in Iran (almeno 369) e Iraq (169)
pone questi due paesi al secondo e al terzo posto della
classifica, dominata dalla Cina dove, sebbene le autorità
mantengano il segreto sui dati, Amnesty International ritiene
che ogni anno siano messe a morte migliaia di persone.
L'Arabia Saudita è al quarto posto con almeno 79 esecuzioni,
gli Stati Uniti d'America al quinto con 39 esecuzioni e la
Somalia al sesto con almeno 34 esecuzioni.
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In Iraq, per il terzo anno consecutivo, c'è stato un profondo
aumento delle esecuzioni, con almeno 169 persone messe a
morte, quasi un terzo in più del 2012, prevalentemente ai sensi
di norme antiterrorismo.
In Iran, le esecuzioni riconosciute ufficialmente dalle autorità
sono state almeno 369, ma secondo fonti attendibili centinaia di
altre esecuzioni sarebbero avvenute in segreto, innalzando il
totale a oltre 700.
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"L'aumento delle uccisioni cui abbiamo assistito in
Iran e Iraq è vergognoso. Tuttavia, quegli stati che
ancora si aggrappano alla pena di morte sono sul
lato sbagliato della storia e di fatto sono sempre più
isolati" - ha dichiarato Salil Shetty, segretario generale di
Amnesty International.
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Molti paesi che avevano eseguito condanne a morte nel 2012
non hanno continuato nel 2013, come nel caso di Bielorussia,
Emirati Arabi Uniti, Gambia e Pakistan.
Per la prima volta dal 2009, la regione Europa - Asia centrale
non ha fatto registrare esecuzioni.
Trent'anni fa, il numero dei paesi che avevano eseguito
condanne a morte era stato di 37. Il numero era sceso a 25 nel
2004 ed è ulteriormente sceso a 22 l'anno scorso.
Nell'ultimo quinquennio, solo nove paesi hanno fatto ricorso
anno dopo anno alla pena capitale.
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Nell'Africa subsahariana solo cinque paesi hanno eseguito
condanne a morte: Botswana, Nigeria, Somalia, Sud Sudan e
Sudan, col 90 per cento delle esecuzioni registrato in Nigeria,
Somalia e Sudan.
In Somalia, le esecuzioni sono aumentate da sei nel 2012 ad
almeno 34 nel 2013.
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L'Arabia Saudita ha continuato a usare la pena di morte come
nei due anni precedenti, con almeno 79 esecuzioni nel 2013.
Per la prima volta da tre anni e in violazione del diritto
internazionale, sono stati messi a morte tre minorenni al
momento del reato. Se si esclude la Cina, Iran, Iraq e Arabia
Saudita hanno totalizzato l'80 per cento delle esecuzioni del
2013.
Tra i limitati passi avanti, non vi sono state esecuzioni negli
Emirati Arabi Uniti e il numero delle condanne a morte eseguite
in Yemen è diminuito per il secondo anno consecutivo.
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In Nigeria, dopo una dichiarazione del presidente Goodluck
Jonathan, che aveva ridato via libera alle esecuzioni, sono stati
impiccati quattro prigionieri: si è trattato delle prime esecuzioni
dopo sette anni.
Diversi stati, tra cui Benin, Ghana e Sierra Leone, hanno fatto
registrare passi avanti importanti, attraverso modifiche
costituzionali o emendamenti al codice penale volti
all'abolizione della pena di morte.
Fonti d'informazione
●
Wikipedia, l'enciclopedia libera: www.wikipedia.org
●
Amnesty International: www.amnesty.it
●
“Dei Delitti e delle Pene” – C. Beccaria.
●
Filosofico: www.filosofico.net
●
“Nuovi Profili Storici 2, Dal 1650 al 1900” – Andrea Giardino,
Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto
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