CONVEGNO INTERNAZIONALE 250 Anni dei Delitti e delle Pene Livorno 16 – 17 Maggio 2014 ISIS Niccolini – Palli Classe IV A Liceo Classico Prof. M. A. Monaco Dei delitti e delle pene L’ opera • Dei delitti e delle pene, l' opuscolo pubblicato nel 1764 da Cesare Beccaria é indubbiamente il testo più noto dell' intero illuminismo italiano ed é anche il più importante, se si considera la sua fortuna in Europa e la sua influenza sui pensatori successivi • L'opera, stampata per la prima volta a Livorno da Marco Coltellini, incontrò un notevole successo ed ebbe vasto eco in tutta Europa. •In esso convergono alcune delle idee sociali più significative della nuova cultura che andava affermandosi , espresse in uno stile raffinato e limpido al tempo stesso , un modello di esposizione per i nuovi filosofi. • •Fu apprezzata nella Milano illuminista, fu vista come il prodotto dell'attività innovatrice in Francia (dove incontrò l'apprezzamento entusiastico dei filosofi dell'Encyclopédie, di Voltaire e dei philosophes più prestigiosi che lo tradussero con le note di Denis Diderot e lo considerarono come un vero e proprio capolavoro), e messa subito in pratica dalla zarina Caterina II di Russia. •Thomas Jefferson e i padri fondatori degli Stati Uniti, che la lessero direttamente in italiano, ne presero spunto per le nuove leggi costituzionali americane. •Dei delitti e delle pene é diviso in 42 brevi capitoli , ognuno dei quali tratta un aspetto specifico della questione dibattuta. Lo scopo dell' opera nel suo insieme é di dimostrare l' assurdità e l' infondatezza del sistema giuridico vigente. •Invece di essere al servizio della giustizia, il sistema giudiziario si rivela finalizzato ad un mostruoso meccanismo di potere e di soprusi , dietro il quale si profila l' ingiustizia che caratterizza l' intera società che lo esprime. •In particolare Beccaria si esprime contro la pena di morte, vertice di inciviltà gestito dallo stato, e contro le pratiche di tortura, inutili e anzi spesso fuorvianti rispetto alla verità e comunque a loro volta barbare. •Gli argomenti addotti da Beccaria sono grosso modo gli stessi, davvero difficili da confutare, che ancora oggi vengono ripetuti contro la prosecuzione di pene capitali e di torture. La tortura La tortura é quell' orrenda pratica con la quale si sottopone il presunto colpevole a parlare; ma se il compito della giustizia é di punire chi commette ingiustizia , la tortura fa l' esatto opposto perché colpisce tanto i criminali quanto gli innocenti, cercando di costringerli con la forza ad ammettere atti da loro non compiuti. •La tortura non è un valido strumento per scoprire la colpevolezza di un uomo: “....quasi che il criterio della verità risieda nelle fibre e nei muscoli di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro per assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti.”. Essa è ingiustificata perché si applica ancor prima della condanna: “Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice”. •Lo sconcerto reale nell’autore nel constatare come nel diciottesimo secolo la tortura fosse ancora una pratica tanto in voga e come il suo utilizzo fosse in realtà dettato da una erronea lettura delle credenze religiose: “Un dogma infallibile ci assicura che le macchie contratte dall’umana debolezza e che non hanno meritata l’ira eterna del grand’Essere, debbano da un fuoco incomprensibile essere purgate...”. •Paradossalmente, con la tortura “l'innocente é posto in peggiore condizione che il reo” Infatti l'innocente se viene assolto dopo la tortura ha subito ingiustizia, ma il reo ci ha solo guadagnato, perché é stato torturato ma, non avendo confessato, é risultato innocente e si é salvato dal carcere: “Dunque l'innocente non può che perdere e il colpevole può guadagnare”, nel caso in cui venga assolto. L’analisi del Beccaria è molto interessante soprattutto in quanto la sua opera è stata posta alla base della stesura dei diversi disegni di legge del Parlamento italiano per l’introduzione nel reato di tortura nel nostro codice penale. La sua importanza risiede, quindi, soprattutto nel permetterci di evidenziare quali siano le basi su cui si fonda la concezione dottrinale e giurisprudenziale della fattispecie della tortura nel nostro ordinamento. La pena di morte •Nel 1700 , con il progressivo rafforzarsi degli Stati tramite l' assolutismo illuminato, la pena di morte diventa assolutamente inutile: se lo Stato é forte, allora punirà senz' altro il criminale, il quale, sapendo che il suo comportamento sarà punito, non infrangerà la legge. •La pena di morte diventa quindi assurda e inutile proprio perché lo Stato é forte, in grado di punire i criminali. L' importante é che le pene vengano sempre applicate, altrimenti il cittadino corretto e rispettoso della legge, vedendo che i trasgressori la fanno franca e non vengono puniti dalla legge, comincerà ad odiare la legge stessa e a trasgredirla anch' egli, proprio perché si sentirà aggirato dallo Stato che vara leggi e poi non le fa applicare. •Va senz'altro notato come la pena di morte, che era sempre stata una sorta di spettacolo per il popolo che si riuniva nelle piazze per assistere alle pubbliche esecuzioni, nel 1700 cominci a risultare odiosa agli animi più sensibili: é il “sentimento” espresso da Rousseau ad entrare in gioco. •Tuttavia la critica di Beccaria mossa al sistema giudiziario é intrecciata con quella mossa alla Chiesa: se é vietato il suicidio , come può essere legittimata l'omicidio tramite la pena di morte? •Questa critica alla pena di morte indica una svolta nel senso comune , svolta che ebbe anche innegabili effetti pratici: per esempio nel 1786 Pietro Leopoldo aboliva in Toscana la pena di morte. •La tesi si articola in due punti: in primo luogo, essa offende il diritto che nasce dal contratto sociale, stipulato per garantire la sicurezza degli individui contraenti, non per privarli della vita. In secondo luogo, la pena di morte é contraria al diritto naturale secondo il quale l'uomo non ha la facoltà di uccidere se stesso e non può quindi conferirla ad altri. •Dopo aver dimostrato che la pena di morte non é legittima, ossia che non é un diritto, Beccaria passa alla seconda argomentazione, per cui essa non è necessaria: anche questa si articola su due livelli: 1) in primis, si dimostra che la pena di morte non é necessaria laddove regnino ordine politico e sicurezza civile; 2) in secondo luogo si dimostra che essa non esercita una sufficiente funzione di deterrenza relativamente a furti e a delitti. La dimostrazione di questa tesi é empirica: le impressioni più profonde non sono quelle intense ma brevi (la pena di morte), bensì quelle più deboli ma dilunga durata (il carcere). A sostegno della sua battaglia contro la pena di morte, Beccaria porta un altro argomento : la pena, per definizione, ha due funzioni: 1 ) correggere il criminale per riportarlo sulla retta via; 2 ) garantire alla società la sicurezza , già a suo tempo propugnata da Hobbes. Ma la pena di morte (pur rendendo più sicura la società), non può certo correggere il criminale, in quanto lo elimina fisicamente. •La risoluzione consiste in uno Stato forte e autoritario che imponga pene miti, ma garantisca la loro applicazione; in quest’ottica l' ergastolo si pone come obiettivo esplicito di correggere il criminale. •Beccaria critica anche la religione, accusandola di agevolare il delinquente nelle sue ree intenzioni, confortandolo con l'idea che un facile quanto tardivo pentimento gli assicuri comunque la salvezza eterna. •Ma se la pena di morte non é un diritto e non é un deterrente, essa é anche inutile: lo Stato, infliggendo la pena di morte, dà un cattivo esempio perché infatti da un lato condanna l'omicidio e dall'altro lo commette. •Il reato risponde ad un sistema di leggi liberamente concordato tra gli uomini: innegabile é l' influenza su Beccaria di Rousseau e delle sua concezione della società come contratto; dunque il reato deve essere definito in un' ottica laica e terrena, storica e immanente. In questo modo viene rifiutata l’identificazione tradizionale tra diritto divino e diritto naturale, di cui i sistemi legislativi sarebbero l'espressione diretta. •Viene, anzi, smascherato l’interesse di potere che si nasconde dietro a una tale concezione. Questa laicizzazione della giustizia é anche la più forte ragione del rifiuto della pena di morte: era infatti proprio arrogandosi il diritto di esprimere insieme la legge umana e la legge divina che gli Stati potevano condannare a morte un presunto colpevole, quasi come se fosse Dio stesso a punirlo. •"Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che l'unica vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione, e però errano coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti e dalla precedente disposizione della mente“. •Beccaria affermava che il reato è un danno alla società e quindi all'utilità comune che si esprime come idea nata dal rapporto fra uomini, dall'urto delle opposizioni delle passioni e degli interessi; il peccato invece, si costituisce come un reato che l'uomo compie nei confronti di Dio. CESARE BECCARIA E "LE SUE PENE" Una sezione del capolavoro "Dei Delitti e delle Pene" particolarmente interessante e' quella dedicata a determinare l'utilità di una pena nel suo personalissimo teorema generale: Non e' l'INTENSIONE (ovvero l'intensità), ma l'ESTENSIONE e la CERTEZZA della pena ad esercitare un ruolo preventivo dei reati, insieme alla sua PRONTEZZA: • L'ESTENSIONE “perché producono maggior effetti sull'animo umano minime ma replicate impressioni anziché un movimento forte ma passeggero" • LA PRONTEZZA perché lega indissolubilmente i concetti di delitto e pena come meccanismo di causa-effetto. Il lungo ritardo della somministrazione della pena non fa altro che disgiungere le 2 idee. • LA CERTEZZA perché fungerebbe da eterno promemoria e assoluta sicurezza per tutti coloro che si accingono a compiere un misfatto (anche il giurista inglese Robert Peel concorda con Beccaria). Beccaria giustifica le sue affermazioni ragionando in questo modo: una pena di grande intensità può essere presto dimenticata e il colpevole può godere altrettanto presto dei frutti della sua malefatta; invece una pena duratura impedirebbe al reo di usufruire di tali frutti e benché non sia intensa si ricorderebbe più facilmente. •Beccaria propone inoltre la DETENZIONE in carcere per i colpevoli e i PAGAMENTI come nel caso del contrabbando o dell'insolvenza, quando non in alcuni casi, i LAVORI FORZATI. •Per l'INSOLVENZA, il giurista milanese divide i debitori in colpevoli ed innocenti; mentre per i colpevoli propugna stessa pena dei falsari, per gli innocenti la gravità della colpa deve essere determinata dalla legge, così come la pena. •Per quanto riguarda la PROPORZIONE DELLA PENA, l'autore precisa che ogni pena deve essere rapportata al delitto; infatti punire un omicidio e un furtarello con la stessa punizione non farebbe altro che sollecitare il reo a reati ben peggiori. •L'estensione dei processi e la possibilità che un reato vada in prescrizione devono essere rapportati alla gravità dello stesso; nel caso di un reato minore, infatti, il Beccaria sostiene che il tempo può curare l'inclinazione malevola del reo, piuttosto che lasciarlo vivere in una condizione di attesa della pena, qualora venisse comprovato colpevole. •Sul delicato tema delle LEGGI il milanese interviene definendo compito del LEGISLATORE redigerle in forma chiara e non interpretabile, mentre al magistrato non compete altro che la verifica del rispetto delle stesse. •Altra parte di indubbio interesse e' quella in cui tratta del PROCESSO OFFENSIVO, in cui l'indagato viene desunto reo e deve discolparsi e il PROCESSO INFORMATIVO dove l'indagato deve essere dimostrato colpevole del malfatto, attraverso una ricerca indifferente delle prove a suo carico. Beccaria sostiene anche che l'indagato deve essere considerato innocente fino a prova contraria, anche se sarebbe opportuno tenere in custodia carceraria l'indagato per evitare, se colpevole, la fuga o l'occultamento delle prove. •Per ciò che concerne infine le pene pecuniarie Beccaria, muovendo una sonora critica nei confronti dei giudici del suo tempo, asserisce che coloro che non si pongono come garanti della giustizia e inarrestabili ricercatori della verità assoluta, bensì venali agenti del fisco, che non indagano per stipulare l'ineccepibile verità sull'accaduto, ma cercano nel prigioniero il delitto; infatti, all'epoca, i delitti degli uomini erano patrimonio del principe e chi era destinato a difendere la pubblica sicurezza era molto più interessato a vederla offesa. Influenza dei media sulla percezione della sicurezza e delle pene ● I provvedimenti di clemenza Circa due italiani su tre affermano di essere contrari ai provvedimenti di clemenza per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. Fiducia nelle forze dell’ordine Tuttavia il lavoro delle forze dell’ordine e le misure di sicurezza adottate per la repressione della criminalità sono considerate sufficienti da più della metà degli intervistati. Immigrazione Un italiano su tre percepisce gli immigrati come un “pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza delle persone” (+5% rispetto al 2012) e come una “minaccia per l’occupazione”, già di per sé scarsa (+7%). Dall’altro lato, due italiani su tre percepiscono l’immigrato come un’opportunità per “favorire la nostra apertura” e l’80% degli intervistati ritiene che i figli di immigrati nati in Italia debbano avere diritto alla Cittadinanza italiana. Criminalità nei media Come è possibile notare dal grafico accanto, quando aumenta il numero di notizie di cronaca nera riportato dai media, aumentano parallelamente anche la preoccupazione e il senso di insicurezza tra la popolazione, la quale chiede un inasprimento delle pene in atto. Al giorno d’oggi, l’83,7% degli italiani considera aumentato il livello di criminalità e il 38,2% ritiene che andrebbero inasprite le pene per chi commette un reato. Dati raccolti da un’indagine svolta da Demos, sotto la direzione del Prof. Ilvo Diamanti LA PENA DI MORTE NEL MONDO ● ● ● Nel 2013, sono state eseguite condanne a morte in 22 paesi. La maggioranza delle esecuzioni, tuttavia, è avvenuta in soli sei paesi: Cina, Iran, Iraq, Arabia Saudita, Stati Uniti d'America e Somalia. Le sentenze capitali nel 2013 sono state emesse in 57 paesi. Per il terzo anno consecutivo, questo numero è in diminuzione (nel 2010 erano state 67, nel 2011, 63 e nel 2012, 58.) Novantotto paesi hanno abolito la pena di morte per tutti reati; 10 anni fa, nel 2003, erano 80 i paesi completamente abolizionisti. Oggi sono 140 i paesi abolizionisti per legge o nella pratica. Il 10 ottobre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale contro la pena di morte, un momento importante in cui tutto il movimento abolizionista riflette sui successi ottenuti e sui passi ancora da compiere. America del Sud ● ● ● ● ● ● ARGENTINA. Stato attuale: Abolita nel 2009. (1984: per crimini civili) BRASILE. Stato attuale: IN VIGORE, per crimini di ordine militare in tempo di guerra, ma caduta in disuso. Ultima esecuzione: 1984, per altri crimini. CILE. Stato attuale: IN VIGORE in ambito militare e per crimini eccezionali. Ultima esecuzione: 1985, durante la dittatura militare COLOMBIA. Stato attuale: Proibita dalla costituzione della Colombia del 1910. PERU'. Stato attuale: IN VIGORE per alto tradimento e crimini di guerra. Caduta in disuso Ultima esecuzione: 1979, ambito militare VENEZUELA. Stato attuale: Proibita dalla costituzione del Venezuela del 1863 Asia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● CINA. Stato attuale: IN VIGORE, (per molteplici reati: stupro di minori, traffico di esseri umani, frode, incendio doloso, pirateria..) Ultima esecuzione: 21 Gennaio 2014 NB: Hong Kong e Macao (regioni amministrative indipendenti): Abolita INDIA: Stato Attuale: IN VIGORE.(per omicidio, atto di istigazione al suicidio, alto tradimento) Ultima esecuzione: 9 Febbraio 2013 INDONESIA: Stato Attuale: IN VIGORE (per traffico di droga, terrorismo..) Ultima esecuzione: 2013 GIAPPONE: Stato attuale: IN VIGORE (per omicidi plurimi, disastri causati da negligenza). Ultima esecuzione: 21 Febbraio 2013. COREA DEL NORD: Stato attuale: IN VIGORE (complotto, terrorismo, alto tradimento) Ultima esecuzione: 2014 COREA DEL SUD: Stato Attuale: IN VIGORE, per omicidio, ma caduta in disuso. United States of America Gli Stati Uniti sono l'unico paese libero e democratico, assieme al Giappone, che applica ancora la pena di morte. Dei 50 Stati degli USA, solo 16, compresi alcuni stati considerati "conservatori", non prevedono la pena di morte nel loro statuto ● Gli stati che non prevedono la pena di morte: Alaska, Hawaii, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, North Dakota, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Wisconsin, New Jersey, Illinois e Nuovo Messico. ● ● In altri 3 stati la pena di morte non è più applicata dal 1976: Kansas, New Hampshire, New York (in quest'ultimo è anche stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema dello Stato, e quindi non applicabile, ma non ancora formalmente abolita dal Congresso dello Stato). Il Nebraska ha dichiarato incostituzionale la sedia elettrica, non la pena di morte in sé. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbero essere considerate punizioni crudeli (e quindi, in teoria, assimilate a tortura e proibite dall'ottavo emendamento del Bill of Rights della Costituzione degli Stati Uniti) la sedia elettrica, l'impiccagione e la camera a gas (in alcuni casi ancora utilizzabili, ad esempio in Florida il condannato può optare per la sedia elettrica), ma non le ha proibite, mentre non è stata considerata incostituzionale la pena di morte applicata con l'iniezione letale o la fucilazione (quest'ultima quasi mai applicata se non nello Utah). ● ● Sono 19 gli Stati, più un distretto federale, a non contemplare, di legge o di fatto, la pena di morte. In conclusione sono comunque 31 gli Stati che, più o meno regolarmente, per quanto riguarda i reati di competenza statale, applicano ancora l'esecuzione capitale. ● Lo stato più attivo nelle esecuzioni è da sempre il Texas. Europa ● ● In Europa soltanto in un paese la pena di morte è legale: la Bielorussia. Prevista per: Atti di aggressione; omicidio di un rappresentante di uno Stato straniero o di un'organizzazione internazionale con l'intenzione di provocare una tensione internazionale o la guerra; terrorismo internazionale; crimini contro la sicurezza dell'umanità; omicidio aggravato; terrorismo; atti terroristici; alto tradimento che risulti nella morte di taluno; cospirazione per sovvertire l’ordine politico; sabotaggio; omicidio di un ufficiale di polizia; uso di armi di distruzione di massa e violazioni delle legge e consuetudini di guerra Paesi Arabi Secondo il rapporto annuale di Amnesty International sulla pena di morte Iran e Iraq hanno determinato un profondo aumento delle condanne a morte eseguite nel 2013, andando in direzione opposta alla tendenza mondiale verso l'abolizione della pena di morte. Allarmanti livelli di esecuzioni in un gruppo isolato di paesi soprattutto i due mediorientali – hanno avuto un aumento di quasi 100 esecuzioni rispetto al 2012, corrispondente al 15 per cento. ● ● Il numero delle esecuzioni in Iran (almeno 369) e Iraq (169) pone questi due paesi al secondo e al terzo posto della classifica, dominata dalla Cina dove, sebbene le autorità mantengano il segreto sui dati, Amnesty International ritiene che ogni anno siano messe a morte migliaia di persone. L'Arabia Saudita è al quarto posto con almeno 79 esecuzioni, gli Stati Uniti d'America al quinto con 39 esecuzioni e la Somalia al sesto con almeno 34 esecuzioni. ● ● In Iraq, per il terzo anno consecutivo, c'è stato un profondo aumento delle esecuzioni, con almeno 169 persone messe a morte, quasi un terzo in più del 2012, prevalentemente ai sensi di norme antiterrorismo. In Iran, le esecuzioni riconosciute ufficialmente dalle autorità sono state almeno 369, ma secondo fonti attendibili centinaia di altre esecuzioni sarebbero avvenute in segreto, innalzando il totale a oltre 700. ● "L'aumento delle uccisioni cui abbiamo assistito in Iran e Iraq è vergognoso. Tuttavia, quegli stati che ancora si aggrappano alla pena di morte sono sul lato sbagliato della storia e di fatto sono sempre più isolati" - ha dichiarato Salil Shetty, segretario generale di Amnesty International. ● ● ● ● Molti paesi che avevano eseguito condanne a morte nel 2012 non hanno continuato nel 2013, come nel caso di Bielorussia, Emirati Arabi Uniti, Gambia e Pakistan. Per la prima volta dal 2009, la regione Europa - Asia centrale non ha fatto registrare esecuzioni. Trent'anni fa, il numero dei paesi che avevano eseguito condanne a morte era stato di 37. Il numero era sceso a 25 nel 2004 ed è ulteriormente sceso a 22 l'anno scorso. Nell'ultimo quinquennio, solo nove paesi hanno fatto ricorso anno dopo anno alla pena capitale. ● ● Nell'Africa subsahariana solo cinque paesi hanno eseguito condanne a morte: Botswana, Nigeria, Somalia, Sud Sudan e Sudan, col 90 per cento delle esecuzioni registrato in Nigeria, Somalia e Sudan. In Somalia, le esecuzioni sono aumentate da sei nel 2012 ad almeno 34 nel 2013. ● ● L'Arabia Saudita ha continuato a usare la pena di morte come nei due anni precedenti, con almeno 79 esecuzioni nel 2013. Per la prima volta da tre anni e in violazione del diritto internazionale, sono stati messi a morte tre minorenni al momento del reato. Se si esclude la Cina, Iran, Iraq e Arabia Saudita hanno totalizzato l'80 per cento delle esecuzioni del 2013. Tra i limitati passi avanti, non vi sono state esecuzioni negli Emirati Arabi Uniti e il numero delle condanne a morte eseguite in Yemen è diminuito per il secondo anno consecutivo. ● ● In Nigeria, dopo una dichiarazione del presidente Goodluck Jonathan, che aveva ridato via libera alle esecuzioni, sono stati impiccati quattro prigionieri: si è trattato delle prime esecuzioni dopo sette anni. Diversi stati, tra cui Benin, Ghana e Sierra Leone, hanno fatto registrare passi avanti importanti, attraverso modifiche costituzionali o emendamenti al codice penale volti all'abolizione della pena di morte. Fonti d'informazione ● Wikipedia, l'enciclopedia libera: www.wikipedia.org ● Amnesty International: www.amnesty.it ● “Dei Delitti e delle Pene” – C. Beccaria. ● Filosofico: www.filosofico.net ● “Nuovi Profili Storici 2, Dal 1650 al 1900” – Andrea Giardino, Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto