UFFICIO ICI-IMU
I M U 2 01 2
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
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ISTRUZIONI PER L’USO
Appendice
DEFINIZIONE AGEVOLATA ICI AREE FABBRICABILI (AMBITI E COMPARTI)
a pag.12
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PREMESSA
Ha ragione l’Anci, l’associazione nazionale che ci rappresenta: l’IMU non è una tassa
“dei” Comuni. Nel senso che i Comuni italiani, tra cui certamente il nostro, non
avrebbero mai voluto che l’atteso risanamento dei conti pubblici passasse attraverso
misure così dolorose per i cittadini, già pesantemente colpiti dagli effetti di una
gravissima crisi economica. C’è rammarico perché le scelte governative avrebbero
potuto essere orientate in maniera diversa, ad esempio verso i patrimoni e i redditi alti
e non sulle magre economie delle famiglie italiane.
Sappiate però che i proventi dell’IMU consentiranno di mantenere quei servizi alle
persone, in particolar modo quelle che più di altre sono in condizioni di oggettiva
difficoltà, che rappresentano per Monterotondo un patrimonio di esperienza e
solidarietà sociale di cui vogliamo continuare ad essere fieri. In questa fase di
incertezza abbiamo almeno un merito, quello di essere chiari e trasparenti. In questo
opuscolo spieghiamo i criteri e modalità che hanno orientato le nostre scelte: il
pagamento dell’IMU è inevitabile, che almeno i cittadini sappiano come e perché i
loro soldi verranno spesi. E’ un dovuto atto di trasparenza che contiamo possa essere
apprezzata: è soprattutto nei momenti difficili come questo che la consapevolezza
aiuta a cementare il senso d’appartenenza ad una comunità.
Il Sindaco
Dott. Mauro Alessandri
Avevamo subito intuito che la frettolosa anticipazione all'annualità 2012 dell'Imposta
Municipale Propria (IMU), contenuta nel decreto "Salva Italia", avrebbe sottratto
importanti risorse ai Comuni e determinato un significativo inasprimento della
pressione fiscale. Fino a metà aprile, in assenza delle consuete comunicazioni sui
trasferimenti statali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ben pochi erano i
Comuni però che potevano quantificare, in maniera sufficientemente puntuale, i tagli
imposti dalla manovra governativa ai propri bilanci e di conseguenza, il recupero da
operare, in termini di risorse finanziarie, con questo nuovo tributo. Per capire basta
dare un'idea di tali tagli: il Comune di Monterotondo ha dovuto subire, solo
sull'annualità 2012, una riduzione dei trasferimenti statali per ben 4,4 milioni di euro
(da 7,3 del 2011 a 2,9 del 2012).
Se a ciò colleghiamo la generale impossibilità per i Comuni ad operare una continua
ed infinita spending review sui bilanci, già al limite della deficitarietà e degli obblighi
istituzionali, ecco dunque che le scelte adottate dalla nostra Amministrazione
Comunale, risultano ancora meglio rappresentate ed intellegibili. Una considerazione
conclusiva merita però l'IMU sul fronte dell'equità: in assenza di una riforma sistemica
del Catasto, riforma attesa oramai da più di un decennio, le Amministrazioni
comunali, quale esse siano, avranno sempre le loro difficoltà a rendere digesto un
tributo che di sua natura risulta essere profondamente iniquo.
L’Assessore al Bilancio
Dott. Claudio Cacchioni
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IMU : COME FUNZIONA?
Con il Decreto Legge n. 201/2011 è stata anticipata al 2012
l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), in origine prevista a
partire dal 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n.
23/2011.
L’adozione dell’imposta dal 2012 viene considerata sperimentale fino al
2014, per poi passare a regime dal 2015.
L’Imposta Municipale Propria è dovuta su tutti gli immobili posseduti a
titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie), compresa l’abitazione principale e le relative
pertinenze.
L’imposta interessa i fabbricati, compresa l’abitazione principale e le sue
pertinenze, i fabbricati rurali e le aree fabbricabili.
Calcolo IMU
L’ufficio ICI-IMU ha predisposto sul sito istituzionale del comune, in
collaborazione con ANUTEL, una pagina contenente il file di istruzioni per
il calcolo, un calcolatore on-line che offre la possibilità di stampa del
modello F24 (già compilata con gli importi da versare).
Per calcolare l’imposta da versare:
• vai su > www.comune.monterotondo.rm.it
• vai su > Smart Service in alto a destra;
• clicca su > IMU Imposta Municipale Propria 2012;
• clicca su > calcola l’IMU;
• inserisci la rendita catastale;
• configura i parametri di calcolo;
• calcola l’IMU
(è possibile salvare l’elenco immobili e ricaricarlo in seguito, salvare
e/o stampare il riepilogo del calcolo);
• terminate le operazioni di calcolo, si può stampare il modello F24.
E’ semplice, pratico e gratuito.
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Per conoscere la rendita catastale
Nel caso in cui il contribuente non disponesse della rendita catastale di
uno o più immobili di sua proprietà, è disponibile sul sito del comune un
collegamento all’Agenzia del Territorio, dove è possibile consultare la
rendita catastale. E’ sufficiente:
• inserire il proprio codice fiscale;
• riportare il codice di convalida visualizzato nella pagina iniziale;
• digitare la provincia di ubicazione dell’immobile;
• selezionare catasto terreni/fabbricati e il comune di ubicazione
dell’immobile;
• indicare gli identificativi catastali (comune, sezione, foglio,
particella, subalterno).
Come si calcola l’imposta dovuta per l’abitazione principale
[(rendita catastale + 5%) x coefficiente x aliquota] – detrazione abitazione
principale – detrazione figli < 26 anni
L’imposta va calcolata in base ai mesi e alla percentuale di possesso.
Come si calcola l’imposta dovuta per altri immobili
[(rendita catastale + 5%) x coefficiente x aliquota]
L’imposta va calcolata in base ai mesi e alla percentuale di possesso.
La rendita deve essere aumentata del 5% e moltiplicata per uno dei
coefficienti riportati di seguito.
Come si calcola l’imposta dovuta per le aree fabbricabili
[Metri cubi realizzabili x valore al metro cubo x aliquota].
L’imposta va calcolata in base ai mesi e alla percentuale di possesso.
Soltanto per il calcolo dell’acconto 2012, i valori al metro cubo sono gli
stessi del 2011.
Per il calcolo del saldo e per il conguaglio totale dell’imposta 2012 si
rimanda alla tabella dei valori stabiliti per l’anno 2012, riportata a pag. 11
e nella sezione dedicata del sito www.comune.monterotondo.rm.it.
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Coefficienti:
• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusa la
categoria A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle
categorie C/3, C/4, e C/5;
• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione
della categoria D/5);
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
Aliquote standard valide soltanto per l’acconto 2012
• 4,0 per mille - abitazione principale e relative pertinenze
• 2,0 per mille - fabbricati rurali ad uso strumentale;
• 7,6 per mille - altri fabbricati e aree fabbricabili.
Aliquote per il saldo e conguaglio per l’anno 2012 (Del.C.C.n.34/2012)
• 2 per mille
− fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’ art. 9, c.3-bis del
D.L. 557/1993;
• 5,1 per mille
− abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna
categoria catastale C/2, C/6, C/7);
− abitazione principale posseduta da anziano o disabile che
acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via
permanente e certificata, purché non locata, e relativa
pertinenza;
− abitazione assegnata al coniuge a seguito di sentenza di
separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio in
qualità di diritto di abitazione indipendentemente dal possesso
o meno dell’ immobile (con detrazioni abitazione principale);
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− abitazioni principali dei soci assegnatari appartenenti a
cooperative edilizie a proprietà indivisa, dall’ assegnazione al
trasferimento di proprietà;
− alloggio regolarmente assegnato di proprietà dell’Istituto
Autonomo Case Popolari (ATER);
− alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), aventi stesse
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’ art. 93 del D.P.R.
24.7.1977, n.616 con applicazione della sola detrazione di €
200,00;
− Abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a condizione che non siano locate;
• 7,6 per mille
− fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell’ anno durante il quale sussistono
dette condizioni con riduzione del 50% dell’ imponibile a
condizione che venga preventivamente comunicata l’inagibilità
o l’ inabitabilità dell’ immobile;
− abitazioni locate con contratto a canone concordato (L.431,
art. 2, comma 3) previa presentazione della documentazione
probatoria;
• 9,5 per mille
− altri fabbricati;
− aree fabbricabili (ai sensi della Del. G.M. n. 136/2012 - vedi
tabella a pagina 11);
• 10,6 per mille
− abitazioni a disposizione (vuote, non locate, non occupate di
fatto) da più di 1 anno.
Importante
Per il calcolo del totale dovuto per l’intera annualità, si deve procedere al
calcolo dell’imposta annua, utilizzando le aliquote stabilite dalla
Del.C.C.n.34/2012, sottraendo al risultato del calcolo quanto già versato in
acconto.
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Abitazione principale e relative pertinenze
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione
principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile.
E’ inoltre considerata abitazione principale:
− l'immobile di cui sono proprietari o usufruttuari gli anziani oppure i
disabili che risiedono in strutture di ricovero o sanitarie, purché
l'alloggio non sia affittato;
− l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e le sue pertinenze si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati
al periodo dell’anno per il quale si protrae tale destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e
proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si
verifica, fino a un totale di € 200 complessive.
Ad esempio, se l’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e
dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di €
100 (€ 200:2).
Se, invece, l’abitazione è posseduta da 4 soggetti passivi che vi risiedono e
dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 50
(€ 200:4).
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La detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione per i figli non può superare €
400,00. In caso di più soggetti passivi le detrazioni spettano a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
Nel caso di separazione o divorzio l'imposta sarà a carico dell’assegnatario
della casa, che ne esercita abitualmente il diritto di abitazione anche se
non necessariamente ne è proprietario, con applicazione dello status di
abitazione principale e applicazione delle detrazioni.
Il coniuge superstite, essendo titolare del diritto di abitazione ai sensi
dell'articolo 540 comma 2 del Codice Civile, su un immobile posseduto in
comproprietà con altri eredi che pure hanno la residenza altrove,
esercitando abitualmente diritto di abitazione, è il soggetto passivo
dell’imposta, con applicazione dello status di abitazione principale e
applicazione delle detrazioni.
Casi Particolari
Ai sensi della legge istitutiva dell’IMU non è più assimilata all’abitazione
principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale, per la quale l’aliquota è pari al 7,6 per mille per l’acconto e 9,5
per mille a saldo, senza applicazione di alcuna detrazione.
I terreni agricoli (non fabbricabili) nel Comune di Monterotondo sono
esenti dall’imposta.
Inagibilità
Sull’aliquota “altri fabbricati”, per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili, c’è una riduzione del 50%.
Per i criteri di individuazione dello stato di inagibilità si rimanda a quanto
previsto dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU. Il
contribuente deve presentare una dichiarazione redatta su appositi
modelli (consultare il sito www.comune.monterotondo.rm.it) per ogni
annualità in cui si protrae l’inagibilità dell’immobile.
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Modalità di versamento
Ogni contitolare deve versare unicamente la propria quota di possesso. In
caso di due o più contitolari, un solo contitolare non può versare a suo
nome l’intera imposta (esempio: se i comproprietari sono 2, i contribuenti
devono compilare e versare due diversi modelli di pagamento, ciascuno
per la propria percentuale di possesso).
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato mediante modello F24
utilizzando i seguenti codici.
Codici per la compilazione del modello F24
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F611 – (Codice catastale Comune di Monterotondo)
3912 – (IMU – abitaz. principale e relative pertinenze - COMUNE);
3913 – (IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE);
3916 – (IMU – aree fabbricabili – COMUNE);
3917 – (IMU – aree fabbricabili – STATO);
3918 – (IMU – altri fabbricati – COMUNE);
3919 – (IMU – altri fabbricati – STATO).
Scadenze versamento per abitazione principale e relative pertinenze
Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze è versata come segue:
in due rate:
• la prima, in misura pari al 50 per cento dell’imposta, da
corrispondere entro il 18 giugno
la seconda, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero
anno con conguaglio sulla prima rata, da corrispondere entro il 17
dicembre;
oppure, in alternativa, in tre rate:
• la prima, pari ad un terzo dell'imposta, da corrispondere entro il 18
giugno (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16
giugno)
• la seconda, pari ad un terzo dell'imposta, da corrispondere entro il
17 settembre (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del
16 settembre)
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• la terza rata, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per
l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate, da corrispondere
entro il 17 dicembre (primo giorno lavorativo successivo alla
scadenza del 16 dicembre).
Scadenze versamento per altri fabbricati
Per l'anno 2012, l'imposta deve essere versata come segue:
in due rate:
• la prima, in misura pari al 50 per cento dell'imposta, entro il 18
giugno (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16
giugno)
• la seconda, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per
l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, entro il 17 dicembre
(primo giorno lavorativo alla scadenza del 16 dicembre).
Ravvedimento operoso
Il calcolatore on-line sul sito www.comune.monterotondo.rm.it calcola
automaticamente il ravvedimento operoso in base all’importo da versare
e ai giorni di ritardo nel pagamento.
Dichiarazione IMU
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio
2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 1° ottobre 2012 e in
generale non oltre 90 giorni dalla data in cui sorgono i presupposti per
l’adempimento.
La dichiarazione è indispensabile in tutti i casi di modifiche sostanziali che
incidano sull’ammontare dell’imposta da pagare e sul soggetto passivo
tenuto al pagamento.
Il Comune provvederà a rendere disponibile il modello non appena sarà
stato approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nota
Il presente opuscolo ha lo scopo di aiutare il contribuente nel calcolo
dell’imposta e fornisce uno strumento di supporto. Per tutti gli argomenti
non trattati in queste pagine ed eventuali aggiornamenti, si rimanda alla
normativa vigente e al Regolamento per l’applicazione dell’imposta.
Ultimo aggiornamento: 30/07/2012
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APPENDICE
DEFINIZIONE AGEVOLATA ICI AREE FABBRICABILI
(AMBITI E COMPARTI)
Con l’adozione da parte del Consiglio Comunale della Deliberazione n.31/2012 è stato
approvato il “Regolamento per la definizione agevolata dell’Imposta Comunale sugli Immobili
I.C.I. Aree fabbricabili (Ambiti e Comparti)” ai sensi dell’art. 13 della Legge 27.12.2002, n.
289.
La definizione agevolata è applicata esclusivamente alla sola fattispecie delle Aree Fabbricabili
per le zone di P.R.G. denominate “Ambiti e Comparti” e può riguardare anche tutti gli atti di
accertamento e liti fiscali pendenti, per le quali all’entrata in vigore del presente non vi sia
stata decisione da parte della Commissione Tributaria Provinciale.
Sono interessati dalla definizione agevolata i periodi d’imposta dall’anno 2007 al 2011.
I valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili denominate Ambiti e Comparti,
per il periodo 2007-2010 sono stati ridefiniti mediante deliberazione G.M. n. 81/2012; per
l’anno 2011 sono stati stabiliti mediante deliberazione C.C. n. 27/2011.
Possono essere ammessi alla definizione agevolata, presentando apposita istanza entro e non
oltre il 31 agosto 2012, i seguenti contribuenti (sia persone fisiche che giuridiche):
- i proprietari di aree fabbricabili o titolari sulle stesse di diritti reali di cui
all’art. 3 del D.Lgs n. 504/92 e ss.mm. e ii. che non hanno versato l’imposta dovuta;
- i soggetti che, non trovandosi più nelle condizioni di cui alla lettera precedente, hanno
comunque posseduto, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011, terreni edificabili;
gli eredi dei soggetti passivi per i periodi d’imposta dal 2007 al 2011;
Attraverso tale procedura, i rapporti tributari pendenti potranno essere definiti mediante il
versamento della sola imposta o maggiore imposta dovuta, con esclusione di sanzioni ed
interessi (producendo copia dell’avvenuto pagamento pari ad almeno il 30% del totale dovuto,
calcolato con aliquota 6,9 per mille), unitamente all’istanza di richiesta di definizione
agevolata; la restante percentuale potrà essere rateizzata secondo quanto previsto dalla del.
C.C. n.31/2012).
Per quanto concerne i ricorsi già inoltrati in opposizione agli avvisi di accertamento presso la
Commissione Tributaria competente, il contribuente dovrà allegare al modulo di richiesta,
opportuna documentazione comprovante la rinuncia al ricorso.
Si ricorda che l’istanza dovrà essere inviata all’ufficio competente, mediante:
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo;
- spedizione mediante PEC all’indirizzo: [email protected]
- posta raccomandata (in tal caso farà fede il timbro postale di partenza).
Per qualsiasi informazione o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio ICI nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 13,00, oppure tramite e-mail all’indirizzo:
[email protected] .
Per la presentazione dell’istanza, è disponibile l’apposita modulistica sul sito istituzionale
www.comune.monterotondo.rm.it, nella sezione ICI 2011.
Progettazione e realizzazione: UFFICIO ICI-IMU del COMUNE di MONTEROTONDO
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