Per. Ind. Antonello Muzzu
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SOMMARIO
1.
Organizzazione e gestione della sicurezza in azienda: soggetti coinvolti
1.1. Datore di lavoro
1.2. Lavoratori
1.3. Soggetti designati per la gestione della sicurezza
2. Valutazione dei rischi
2.1. Normativa di riferimento
2.2. Definizioni utili
2.3. Scopo della valutazione dei rischi
2.4. Strumenti di valutazione dei rischi
2.5. Come effettuare una valutazione dei rischi
2.6. Un approccio graduale alla valutazione dei rischi
2.7. Fase 1 - Individuare i pericoli e le persone a rischio
2.8. Fase 2 - Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi
2.9. Fase 3 - Decidere l’azione preventiva
2.10. Fase 4 - Intervenire con azioni concrete
2.11. Fase 5 - Controllo e riesame
2.12. Documentare la valutazione dei rischi
2.13. Ruoli e responsabilità dei datori di lavoro
2.14. Ruoli e responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
2.15. Ruoli e responsabilità del preposto
2.16. Ruoli e responsabilità dei lavoratori
2.17. Suggerimenti per chi valuta i rischi
3. La Sorveglianza Sanitaria
3.1. Definizione
3.2. Obiettivi della sorveglianza sanitaria
3.3. Strumenti della sorveglianza sanitaria: gli accertamenti sanitari specialistici
3.4. Modalità di svolgimento degli accertamenti sanitari
3.5. La cartella sanitaria e di rischio
3.6. Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti
3.6.1. Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza
3.6.2. Verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
3.7. Il giudizio di idoneità alla mansione specifica
3.8. Il sopralluogo in azienda
3.9. La riunione periodica
3.10. La relazione sanitaria annuale
4. Informazione – Formazione
4.2. Formazione generale del lavoratore
4.1. Corsi di formazione specifica
5. Dispositivi di Protezione Individuale – DPI
5.1. Definizioni
5.2. Obbligo di uso
5.3. Requisiti dei DPI
5.4. Obblighi del datore di lavoro
5.5. Obblighi dei lavoratori
6. Altri obblighi
6.1. Obblighi delle imprese familiari
6.2. Obblighi dei lavoratori autonomi
7. Cultura della sicurezza
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La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale
dell’ azienda.
Il presente opuscolo costituisce arte integrante della formazione e informazione del personale
dipendente.
1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA: SOGGETTI COINVOLTI
1.1 Datore di lavoro
E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l’organizzazione dell’ impresa, ha la responsabilità della stessa o di un unità produttiva, in quanto titolare
dei poteri decisionali e di spesa.
Il datore di lavoro deve adottare tutte quelle misure che in concreto sono necessarie o anche solo utili o
opportune a prevenire malattie professionali e/o infortuni e a garantire la sicurezza sul lavoro di tutti gli
individui presenti all’ interno dell’azienda.
In particolare il datore di lavoro deve:
 Mettere a disposizione ambienti di lavoro, macchine ed attrezzature sicure;
 Organizzare la sicurezza in azienda (nomina il RSPP, nomina il medico competente, nomina gli
addetti alle emergenze, redige la valutazione dei rischi, redige il piano di gestione emergenze);
 Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione collettivi ed individuali (DPI);
 Informare e formare i propri lavoratori sui rischi cui sono esposti;
 Vigilare sull’ osservanza, da parte dei lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in
materia di sicurezza.
Qualora il datore di lavoro, sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla sua
condizione di naturale destinatario della normativa anti-infotunistica di riferimento, può legittimamente
delegare altri soggetti l’adempimento di tutti gli obblighi, naturalmente nei soli casi dove la delega non
risulti espressamente esclusa (come per la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP), con i
seguenti limiti e condizioni:
 Che la delega risulti da atto scritto, recante data certa;
 Che il delegato sia idoneo e possegga tutti i requisiti professionali per svolgere il compito;
 Che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate:
 Che la delega attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle
funzioni delegate;
 Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
1.2 Lavoratori
Sono le persone che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di altri.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute, come quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare ogni lavoratore ha l’obbligo di:
 Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
 Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e i dispositivi di protezione individuale (DPI);
 Segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali condizioni di pericolo di cui viene a
conoscenza;
 Sottoporsi ai controlli sanitari previsti.
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1.3 Soggetti designati per la gestione della sicurezza
Servizio prevenzione e protezione (SPP): è l’insieme delle persone, interne o esterne all’azienda, aventi
specifici compiti in materia di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’ azienda o unità
produttiva, obbligatorio per ogni ambiente di lavoro.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato dal datore di lavoro.
Il RSPP ha il compito, insieme al datore di lavoro, di:
 Individuare i fattori di rischio, valutarli e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro;
 Elaborare le misure preventive/protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
 Elaborare le procedure di sicurezza;
 Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Il Medico competente rappresenta la figura necessaria in tutte le aziende nelle quali si svolgono attività
con obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori, ma non può effettuare visite mediche pre-assuntive,
in quanto vietate dalla normativa.
Il medico competente, in possesso di requisiti formativi e professionali e designato dal datore di lavoro,
ha il compito di:
Collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi (con firma del documento);
 Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
 Esprimere giudizi di idoneità alla mansione di ciascun lavoratore;
 Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno;
 Collaborare alla realizzazione di interventi informativi/formativi per i lavoratori;
 Collaborare con il datore di lavoro e il servizio prevenzione e protezione alla predisposizione delle
misure di tutela della salute dei lavoratori.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata dai lavoratori di un
azienda, per svolgere funzioni di rappresentanza relativamente agli aspetti di sicurezza e salute sul luogo
di lavoro, con le seguenti principali attribuzioni:
 Accede ai luoghi di lavoro;
 Conosce la normativa e gli obblighi che scaturiscono per ciascun soggetto coinvolto nel sistema
di sicurezza;
 Conosce i rischi ( è in grado di individuarli, valutarli e definire le misure da adottare per la tutela e
la salvaguardia del lavoratore);
 Conosce i problemi di igiene ambientale (in connessione ad agenti chimici, fisici, biologici e al
microclima interno) e quelli di impatto ambientale (determinati dal ciclo e dall’attività produttiva);
 Conosce le tecniche e le modalità necessarie a svolgere l’attività di formazione e di informazione
nonché di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori;
 Sensibilizza i lavoratori e ne qualifica l’operato, attraverso iniziative finalizzate al miglioramento dell’
azione preventiva;
 Formula osservazioni in occasione dei sopralluoghi effettuati dalle autorità competenti;
 Può fare ricorso agli organi di vigilanza, qualora ritenga che le misure di prevenzione/protezione
dei rischi non siano idonee a garantire la sicurezza e salute dei lavoratori.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS può essere eletto dai lavoratori
al loro interno oppure individuato per più aziende nell’ ambito territoriale o del comparto produttivo (RLST).
Gli Addetti alla prevenzione incendi e emergenze sono individuati dal datore di lavoro e incaricati di
gestire le possibili emergenze.
I lavoratori designati e formati appositamente devono attuare le misure di prevenzione e protezione
incendi, l’evacuazione delle persone in caso di pericolo grave e immediato, il salvataggio delle persone
che si trovino in condizioni di pericolo, il pronto soccorso.
Il Preposto è quella «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».
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2. VALUTAZIONE DEI RISCHI
2.1 Normativa di riferimento
In ottica comunitaria, la norma più importante per quanto concerne la valutazione del rischio è
rappresentata dalla direttiva quadro 89/391 CEE.
Questa direttiva fornisce un quadro comprendente i “principi generali relativi alla prevenzione dei
rischi professionali, nonché direttive generali per l’ attuazione dei principi generali precitati”.
Essa stabilisce che i datori di lavoro sono responsabili di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
in tutti gli aspetti connessi con il lavoro, e che la valutazione dei rischio è un aspetto integrante di
questa gestione obbligatoria della sicurezza e della salute sul lavoro.
Ai sensi della direttiva, la valutazione dei rischi deve costituire il punto di partenza per un processo
completo di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro. Essa gioca un ruolo centrale poiché
consente ai datori di lavoro di mettere in atto le misure le misure necessarie per tutelare la sicurezza e
la salute dei loro dipendenti.
A livello nazionale, il d.lgs. 81/2008, recependo la norma comunitaria, evidenzia e ribadisce
l’importanza della valutazione dei rischi, come costruendo organizzativo finalizzato alla tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori.
2.2 Definizioni utili
Pericolo. Costituisce un pericolo tutto ciò che ( materiali di lavoro, apparecchiature, metodi o prassi
di lavoro) è potenzialmente in grado di arrecare danno.
Rischio. Per rischio si intende la possibilità, elevata o ridotta, che qualcuno possa partire un danno da
un determinato pericolo.
Valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi è un processo di analisi dei rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro. Consiste in un esame sistematico
di tutti gli aspetti di un attività lavorativa, volto a stabilire:
 Cosa può provocare lesioni o danni;
 Se è possibile eliminare i pericoli e , nel caso in cui ciò non sia possibile, quali misure di
prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi.
2.3 Scopo della valutazione dei rischi
Qualsiasi datore di lavoro ha il dovere di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti
connessi con l’attività lavorativa. Lo scopo della valutazione dei rischi è di consentire al datore di lavoro di
adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Tali misure comprendono:
 La prevenzione dei rischi occupazionali;
 L’informazione dei lavoratori;
 L’addestramento dei lavoratori;
 La dotazione dell’organizzazione e dei mezzi per attuare le misure necessarie.
Sebbene lo scopo della valutazione dei rischi comprenda la preve4nzione dei rischi occupazionali,
obbiettivo cui del resto è necessario puntare, nella pratica ciò non è sempre possibile. In tal caso si
dovrebbe comunque cercare di ridurre il grado di pericolo e di tenere sotto controllo i rischi residui.
Successivamente nell’ ambito di un programma di revisione, i rischi residui andranno a loro volta rivalutati
considerando la possibilità di eliminarli del tutto, magari alla luce di nuove conoscenze.
La valutazione dei rischi dovrebbe essere strutturata e applicata in maniera tale da consentire ai datori
di lavoro di:
 Individuare i pericoli presenti sul lavoro e valutare i rischi associati a questi pericoli;
 stabilire quali misure adottare per proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti e degli altri
lavoratori, nel rispetto dei requisiti di legge;
 Valutare i rischi allo scopo di una scelta informata delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei
preparati chimici utilizzati nonché per allestire al meglio l’ambiente di lavoro e garantire un
organizzazione ottimale dell’ attività;
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



Verificare che le misure messe in atto siano adeguate;
Dare un ordine di priorità a eventuali altre misure ritenute necessarie a seguito della valutazione ;
Dimostrare a se stessi, alle autorità competenti, ai lavoratori e a ai loro rappresentanti di aver
considerato tutti i fattori pertinenti all’attività e di aver raggiunto un giudizio valido e informato dei
rischi e delle misure necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza;
Garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro di produzione, ritenuti necessari e attuati in
funzione di una valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori.
2.4 Strumenti di valutazione dei rischi
Esistono molti strumenti e metodologie per la valutazione dei rischi che possono aiutare le aziende e le
organizzazioni a valutare i rischi presenti sul lavoro.
La scelta del metodo dipenderà dalle condizioni del luogo di lavoro: per esempio, dal numero dei
lavoratori, dal tipo di attività e di attrezzature utilizzate, dalle caratteristiche del luogo di lavoro e da
eventuali rischi specifici.
Gli strumenti di valutazione dei rischi più comuni sono le liste di controllo, che contribuiscono ad
individuare i pericoli esistenti.
Altri tipi di strumenti di valutazione dei rischi comprendono: guide, documenti orientativi, manuali,
opuscoli, questionari e “strumenti interattivi” (per es. software interattivi gratuiti, tra cui applicazioni
scaricabili, che solitamente sono specifiche di determinati settori).
Questi strumenti possono essere generici oppure specifici per settore/rischio.
2.5 Come effettuare una valutazione dei rischi
A livello comunitario non esistono norme che stabiliscono come effettuare le valutazioni dei rischi ( si
consiglia pertanto di controllare la normativa nazionale specifica in materia). Tuttavia, in previsione di una
valutazione dei rischi, è bene rispettare i seguenti due principi:
 Strutturare la valutazione in modo da garantire che tutti i pericoli e rischi pertinenti siano presi in
considerazione ( per esempio, non trascurare attività – come pulizie- che potrebbero essere
svolte al di fuori del consueto orario di lavoro o servizi secondari, come lo smaltimento dei rifiuti);
 Nel momento in cui si individua un rischio, avviare la valutazione partendo dalla questione di
base, vale a dire analizzando se il rischio possa essere eliminato.
2.6 Un approccio graduale alla valutazione dei rischi
Le linee guida sulla valutazione dei rischi sul lavoro propongono un approccio graduali per fasi.
Certamente, non si tratta dell’ unico modo per svolgere una valutazione dei rischi, sussistendo a tale
scopo un ampia varietà di metodi. In altri termini non esiste il modo “ giusto “ per effettuare una
valutazione dei rischi: a seconda delle circostanze, possono rilevarsi efficaci approcci diversi. È possibile
suddividere la procedura di valutazione dei rischi ( che include elementi di gestione dei rischi) in una serie
di fasi.
1. Fissare un programma di valutazione dei rischi sul lavoro.
2. Strutturare la valutazione ( decidere l’approccio da adottare: geografico/ funzionale/ basato sul
processo/ sul flusso).
3. Raccogliere informazioni.
4. Individuare i pericoli.
5. Individuare le presone a rischio.
6. Identificare i modelli di esposizione dei soggetti a rischio.
7. Valutare i rischi ( la probabilità di subire un danno/ la gravità del danno nelle circostanze attuali).
8. Esaminare le possibilità di eliminare o controllare i rischi.
9. Attribuire un ordine di priorità alle azioni e decidere quali misure di controllo attuare.
10. Attuare le misure di controllo.
11. Registrare la valutazione.
12. Valutare l’efficacia delle azioni attuate.
13. Rivedere le azioni (nel caso in cui vengano apportate delle modifiche o periodicamente)
14. Monitorare il programma di valutazione dei rischi.
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Per la maggior parte delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, dovrebbe essere
sufficiente un semplice approccio alla valutazione dei rischi in cinque fasi (che include elementi di
gestione del rischio).
 Fase 1. individuare i pericoli e le persone a rischio – Individuare quali fattori sul luogo di lavoro sono
potenzialmente in grado di arrecare danno e identificare i lavoratori che esposti a tali pericoli.
 Fase 2. valutare ed attribuire un ordine di priorità ai rischi – Valutare i rischi esistenti ( la gravità, il
grado di probabilità di eventuali danni etc.) e classificarli in ordine di importanza.
 Fase 3. decidere l’azione preventiva – identificare le misure adeguate per eliminare o controllare i
rischi.
 Fase 4. intervenire con azioni concrete- mettere in atto misure di protezione e di prevenzione
attraverso un piano di definizione delle priorità.
 Fase 5. controllo e riesame – la valutazione dei rischi dovrebbe essere periodicamente rivista per
essere mantenuta aggiornata. Tuttavia, è importante ricordare che esistono metodi diversi, altrettanto
idonei, in particolare per quanto concerne rischi e situazioni più complessi. La scelta dell’ approccio
alla valutazione da adottare dipende da:
- La natura del luogo di lavoro ( per es. una sede fissa o transitoria);
- Il tipo di processo implicato (per es. operazioni ripetitive, processi che si evolvono o che cambiano,
lavoro secondo il fabbisogno);
- L’attività svolta ( per es. attività ripetitive, incarichi occasionali o a elevato rischio);
- La complessità tecnica.
In alcuni casi può essere appropriato un unico esercizio di valutazione, che tenga conto di tutti i rischi
presenti o caratteristici di un attività. In altri casi possono essere necessari approcci diversi per aree
diverse di un ambiente di lavoro.
2.7 Fase 1 – individuare i pericoli e le persone a rischio
L’individuazione del pericolo in tutti gli aspetti dell’ attività lavorativa deve essere effettuata:
 Ispezionando il posto di lavoro e verificando ciò che può essere nocivo;
 Consultando i lavoratori e/o i loro rappresentanti per conoscere i problemi riscontrati. Spesso il
metodo più rapido e sicuro per capire come stiano le cose sul luogo di lavoro consiste nel
chiedere ai lavoratori incaricati delle diverse attività di contribuire alla valutazione. Sono loro che
conoscono le fasi del processo, che sanno se esistono scorciatoie o modi alternativi per svolgere
un attività complessa e quali misure di precauzione sono adottate;
 Esaminando in materia sistematica tutti gli aspetti dell’ attività, ossia: osservando cosa accade
realmente sul luogo di lavoro o durante l’attività lavorativa (la prassi può discostarsi dalle istruzioni
fornite dal manuale);riflettendo sulle operazioni straordinarie e intermittenti (per esempio,
operazioni di manutenzione, variazioni nei cicli di produzione); tenendo conto di eventi non
previsti ma prevedibili, quali interruzioni dell’ attività lavorativa;
 Considerando i pericoli a lungo termine per la salute, come livelli elevati di rumore o l’esposizione
a sostanze nocive nonchè rischi più complessi o meno ovvi come i rischi psico-sociali o i fattori
legati all’ organizzazione;
 Esaminando i registri aziendali degli infortuni e delle malattie;
 Raccogliendo informazioni da altre fonti quali: manuali d’istruzioni o schede tecniche dei
produttori e fornitori, siti web dedicati alla sicurezza e alla salute occupazionale, organismi,
associazioni commerciali o sindacati a livello nazionale; regolamenti o norme teciniche.
È importante comprendere chiaramente, per ciascun pericolo, chi sono le persone che potrebbero
subire un danno; ciò può contribuire a individuare il modo migliore per gestire il rischio. Si consiglia di
tener conto dell’esposizione tanto diretta quanto indiretta di tutti i lavoratori: per esempio, un lavoratore
che dipinge una superficie è esposto direttamente ai solventi, ma i lavoratori impegnati in altre attività
nelle vicinanze possono esservi altrettanto esposti inavvertitamente e indirettamente. Questo non significa
elencare ciascun lavoratore per nome , bensì indicare gruppi di persone come per esempio “personale
impiegato nei magazzini” o “personale di passaggio”. Possono essere a rischio anche categorie di
persone come gli addetti alle pulizie, il contraenti e il pubblico.
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Particolare attenzione deve essere prestata a :
Questioni di genere;
 Gruppi di lavoratori che popssono essere maggiormente a rischio o che hanno particolari
requisiti:
- lavoratori con disabilità;
- lavoratori migranti;
- lavoratori giovani e anziani;
- donne in stato di gravidanza e madri che allattano;
- personale privo di formazione o inesperto;
- lavoratori a tempo parziale e con contratti a tempo determinato.
È importante determinare in che modo queste persone possono subire danni, ossia quale tipo di
infortunio o malattia può presentarsi.
2.8 Fase 2 – valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi
La fase successiva consiste nel valutare il rischio derivante da ciascun pericolo. A tal fine si possono
considerare i seguenti fattori:
 il grado di probabilità che un pericolo possa determinare un danno ( per esempio, improbabile,
possibile ma poco verosimile, probabile o inevitabile nel tempo);
 la possibile gravità del danno ( per esempio se il danno è contenuto, un infortunio che non
provoca lesioni, una lesione superficiale- lividi o lacerazioni-, una lesione grave – fratture,
amputazioni o malattie croniche-, un incidente mortale o più infortuni mortali);
 la frequenza dell’esposizione e il numero di lavoratori esposti.
Un processo di valutazione lineare, basato sul buon senso e che non richieda competenze specialistiche
o tecniche complicate, è generalmente sufficiente per individuare i pericoli correlati a determinate
attività o presenti in molto luoghi di lavoro; rientrano in questa categoria le attività che comportano
pericoli di lieve entità o luoghi di lavoro i cui rischi sono ben noti o facilmente rilevabili e in cui è
prontamente disponibile uno strumento di controllo.
Probabilmente è questo il caso della maggior parte delle aziende (soprattutto nelle piccole e medie
imprese, PMI) in altri casi può essere possibile individuare i pericoli e valutare i rischi in assenza di
competenze specifiche, del supporto e della consulenza di un professionista.
Può essere questo il caso di processi o tecnologie più complessi presenti sul luogo di lavoro, o di pericoli,
fra cui quelli relativi alla salute, che non possono essere prontamente o facilmente individuati, per cui si
rendono necessarie analisi e misurazioni.
2.9 Fase 3 – decidere l’azione preventiva
Una volta valutati i rischi, la successiva fase consiste nel mettere in atto misure preventive e di protezione.
In questa fase è importante considerare gli aspetti seguenti:
1. Se sia possibile prevenire o eliminare i rischi alla radice. Ciò può essere fatto, per esempio,
valutando:
- se l’attività o il lavoro siano indispensabili;
- la possibilità di eliminare il pericolo;
- la possibilità di utilizzare sostanze o processi diversi.
2. Qualora non sia possibile evitare o prevenire rischi, allora stabilire se sia possibile ridurli ad un
livello idoneo a non compromettere la salute e la sicurezza delle persone esposte. Nella
determinazione di una strategia per ridurre e controllare i rischi, i datori di lavoro devono essere
messi al corrente dei seguenti ulteriori principi generali di prevenzione:
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro ai singoli individui, soprattutto nella concezione dei posti di lavoro e dei
metodi di lavoro e di produzione, rivolgendo particolare attenzione per attenuare il lavoro
monotono e ripetitivo nonché ridurre gli effetti di questo ultimo sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
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- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso (sostituire le
macchine o i materiali o altre componenti che comportano un pericolo con delle alternative);
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima
strategia la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e
l’influenza dei fattori dell’ ambiente di lavoro;
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (per
esempio controllare l’esposizione ai fumi attraverso sistemi locali di aspirazione piuttosto che
respiratori individuali);
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
I datori di lavoro possono reperire suggerimenti su come controllare i rischi attraverso queste misure nelle
specifiche tecniche, nella normativa nazionale, negli standard nazionali, nelle linee guida pubblicate e
altri regolamenti pubblicati dalle autorità nazionali.
Un ulteriore importante principio generale di cui i datori di lavoro devono essere consapevoli riguarda il
trasferimento dei rischi. In sostanza, quando si fornisce una soluzione a un problema occorre evitare di
crearne uno nuovo. Per esempio, il beneficio ottenuto dal fatto di dotare le finestre di un ufficio di doppi
vetri per ridurre la rumorosità proveniente dall’esterno sarebbe discutibile se non venissero adottate le
misure necessarie per garantire una ventilazione adeguata.
2.10
Fase 4 – intervenire con azioni concrete
Dopo aver individuato le misure di prevenzione e protezione più appropriate, la fase successiva consiste
nel metterle opportunamente in atto. Un intervento efficace comprende l’elaborazione di un piano che
specifichi:
- quali misure attuare,
- i mezzi messi a disposizione (tempo, risorse, etc.);
- le persone responsabili per le diverse misure e il relativo calendario di intervento;
- le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste;
- una data per la revisione delle misure di controllo.
È importante coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti nel processo:
 informandoli delle misure messe in atto, di come saranno attuate e di chi sarà la persona
incaricata della loro attuazione;
 fornendo loro una formazione o istruzioni adeguate sulle misure o processi che saranno attuati.
2.11
Fase 5 – controllo e riesame
Successivamente alla valutazione dei rischi è necessario prevedere disposizioni idonee a controllare e
revisionare le misure di protezione e di prevenzione al fine di garantire che queste misure rimangano
efficaci nel tempo e che i rischi siano controllati.
Le informazioni raccolte dall’attività di monitoraggio devono essere utilizzate per rivedere e revisionare la
valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi non deve essere un azione sporadica; essa va
periodicamente riesaminata e, se nel caso, rivista, per una serie di ragioni, tra cui:
 il grado di evoluzione probabile dell’attività lavorativa;
 le modifiche che possono alterare la percezione del rischio sul luogo di lavoro come, per esempio,
l’introduzione di un nuovo processo, nuove attrezzature o nuovi materiali, le variazioni apportate
nell’organizzazione del lavoro e l’inserimento di nuove situazioni lavorative tra cui nuovi laboratori o altri
locali;
 dopo aver adottato le nuove misure necessarie alla luce della valutazione dei rischi, è indispensabile
analizzare le nuove condizioni di lavoro per monitorare le conseguenze delle modifiche apportate. È
altresì fondamentale evitare il trasferimento del rischio; ciò significa che occorre di evitare di creare un
nuovo rischio per risolvere un problema;
 la valutazione non è più applicabile, in quanto i dati o le informazioni su cui si basa non sono più validi;
 le misure di prevenzione e di protezione attualmente in atto non sono sufficienti o non sono più
adeguate, per esempio perché sono disponibili nuove informazioni concernenti particolari misure di
controllo;
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 alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio o mancato infortunio (un mancato infortunio,
near-miss, è un evento imprevistocce non provoca lesioni, malattie o danni ma che potenzialmente
poteva provocarli).
2.12
Documentare la valutazione dei rischi
E’ necessario conservare una registrazione dei risultati della valutazione dei rischi sul lavoro. Tale
registrazione può essere utilizzata come base per :
 trasmettere informazioni alle persone interessate;
 monitorare l’introduzione delle misure necessarie;
 fornire una prova alle autorità di vigilanza;
 provvedere a una revisione, in caso di mutamenti nelle circostanze.
Si raccomanda, in particolare, di registrare almeno le seguenti informazioni:
 nome e funzione della persona o delle persone che effettuano l’analisi;
 pericoli e rischi individuati;
 gruppi di lavoratori esposti a determinati rischi;
 misure di protezione necessarie;
 informazioni specifiche sull’introduzione delle misure, fra cui nome della persona responsabile e
data;
 dati relativi alle successive disposizioni per il monitoraggio e la revisione, comprese le date e le
persone coinvolte;
 informazioni in merito al coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nel processo di
valutazione dei rischi.
Le registrazioni delle valutazioni vanno redatte consultando e coinvolgendo i lavoratori e/o i loro
rappresentanti e devono essere messe a loro disposizione , a titolo informativo. In ogni caso i lavoratori
interessati devono essere informati circa l’esito di ciascuna valutazione che riguardi la loro postazione di
lavoro e sulle relative azioni da intraprendere.
2.13
Ruoli e responsabilità dei datori di lavoro
Rientrano fra le responsabilità dei datori di lavoro la puntuale preparazione di ciascuna attività nell’
ambito della valutazione dei rischi nonché l’attuazione delle misure necessarie per proteggere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
A tal fine, si raccomanda ai datori di lavoro di adottare un piano d’azione per l’eliminazione e il controllo
dei rischi.
Il piano d’azione dovrebbe includere:
 Commissione, organizzazione e coordinamento della valutazione;
 Nomina di personale competente in grado di svolgere le valutazioni:
- la valutazione del rischio può essere svolta dagli stessi datori di lavoro, dai lavoratori designati
dai datori di lavoro, dagli addetti alla valutazione e fornitori di servizi esterni se in azienda non
sussistono le necessarie competenze;
- le persone incaricate dal datore di lavoro di effettuare le valutazioni dei rischi possono dare
prova della loro competenza, dimostrando le seguenti capacità: una comprensione
dell’approccio generale alla valutazione dei rischi, la capacità di applicare queste
conoscenze sul posto di lavoro, la capacità di identificare le situazioni in cui non sarebbero in
grado di valutare i rischi in modo adeguato senza un aiuto e la capacità di segnalare la
necessità di ulteriore assistenza.



Consultare i rappresentanti dei lavoratori in merito alle disposizioni per la nomina delle persone
che effettueranno le valutazioni;
Fornire le informazioni, la formazione, le risorse e il sostegno necessari ai valutatori dipendenti dei
datori di lavoro;
Garantire un adeguato coordinamento tra i valutatori (se del caso);
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





2.14
Coinvolgere la direzione e incoraggiare la partecipazione della forza lavoro;
Decidere le linee direttrici per il riesame e la revisione della valutazione dei rischi;
Garantire che le misure di prevenzione e di protezione tengano conto dei risultati della
valutazione;
Assicurare che la valutazione dei rischi sia documentata;
Monitorare le misure di prevenzione e di protezione, per garantirne l’efficacia nel tempo;
Informare i lavoratori e/o i loro rappresentanti dei risultati della valutazione e delle misure introdotte
(mettere a loro disposizione le registrazioni).
Ruoli e responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Questa figura aziendale è obbligatori in tutte le aziende, ma in base alle dimensioni delle stesse cambia
la modalità di nomina del rappresentante.
Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS
è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro.
Invece nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato
sempre dai lavoratori, ma all'interno delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il numero dei rappresentanti non è predeterminato per legge, al contrario sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda la modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale il
D.Lgs. 81/2008 sancisce che se non c'è una decisione in occasione della contrattazione collettiva,
l'elezione è fissata lo stesso giorno in cui avviene la giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul
lavoro all'interno della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.
I principali compiti svolti dal RLS sono:
 il potere di accesso nei locali aziendali dove si effettuano i lavori;
 la consultazione preventiva sulla questione della valutazione dei rischi, della programmazione e
della realizzazione della prevenzione aziendale;
 la consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione, tra i
quali gli incendi, il primo soccorso, l'evacuazione dei luoghi di lavoro ed il medico competente;
 la ricezione delle informazioni elaborate dal servizio di vigilanza;
 la promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i lavoratori;
 l'obbligo di comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro;
 il potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in
azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori.
Altra figura di particolare importanza all'interno delle rappresentanze dei lavoratori è il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Questo, esercita le stesse funzioni e i compiti del RLS all'interno
di tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non è
presente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2.15
Ruoli e responsabilità del preposto
L’art. 2, comma 1, lett. e) del Dlgs n. 81/2008, definisce il preposto come «persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa».
Indicativamente, assumono tale posizione il capo reparto, il capo ufficio, il capo squadra, il capo
cantiere, il capo officina, che sovrintendono gerarchicamente uno o più lavoratori, ai quali impartiscono
gli ordini sull’attività da svolgere, controllando il rispetto della normativa antinfortunistica e delle procedure
aziendali.
Il preposto non è tenuto all’adozione delle misure di prevenzione e di protezione, le quali sono di
competenza del datore di lavoro e del dirigente; ha invece il dovere di vigilare affinché le misure
predisposte siano effettivamente osservate dai lavoratori ed ha inoltre il dovere/potere di intervenire ogni
volta che il lavoratore violi una disposizione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in caso di
reiterazione dell’inosservanza, dovrà informarne i superiori diretti.
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Pagina 10
Allo stesso modo è tenuto a relazionare tempestivamente i vertici aziendali in merito sia alle carenze dei
dispositivi di protezione individuale, sia ad ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il
lavoro.
A fronte della delicatezza del suo ruolo, la legge prevede che il preposto abbia adeguate competenze
professionali e adeguati poteri gerarchici e funzionali. Non è dunque sufficiente che il datore di lavoro o il
dirigente nominino una persona come preposto, ma tale nomina deve essere effettiva, dovendo egli
possedere le necessarie competenze ed un idoneo bagaglio tecnico-professionale, nonché essere
avviato a corsi specifici di formazione.
Qualora tali requisiti manchino, il datore si espone ad una responsabilità penale di natura
contravvenzionale per omessa formazione con il conseguente assoggettamento alla sanzione
dell’arresto o dell’ammenda, ed inoltre potrà essere ritenuto responsabile per culpa in eligendo, specie
qualora ne sia scaturito un infortunio sul lavoro, con riflessi anche sulla responsabilità amministrativa della
società o dell’ente secondo il Dlgs n. 231/2001 in caso di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni gravi o
gravissime (art. 590 c.c.).
2.16
Ruoli e responsabilità dei lavoratori
E’ importante che i lavoratori partecipino al processo di valutazione dei rischi. I lavoratori conoscono le
problematiche e sanno come si svolge in dettaglio l’adempimento delle loro mansioni o attività; per
questo motivo dovrebbero essere coinvolti nel processo di valutazione. Le loro conoscenze o
competenze pratiche, inoltre, sono spesso necessarie per elaborare misure di prevenzione efficaci. La
partecipazione dei lavoratori non è soltanto un diritto, bensì un azione fondamentale per assicurare una
gestione della sicurezza e della salute sul lavoro efficiente ed efficace da parte del datore di lavoro.
I lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno il diritto/dovere di:
 Essere consultati in merito all’organizzazione della valutazione dei rischi e della nomina delle
persone incaricata di effettuarla;
 Partecipare alla valutazione dei rischi;
 Avvertire i supervisori o i datori di lavoro sugli eventuali rischi percepiti;
 Segnalare i cambiamenti sul luogo di lavoro;
 Essere informati sui rischi per la loro sicurezza e salute e sulle misure necessarie per eliminare o
ridurre tali rischi;
 Essere coinvolti nel processo decisionale relativo alle misure di prevenzione e di protezione da
mettere in atto;
 Chiedere al datore di lavoro di attuare misure adeguate e di presentare proposte per ridurre al
minimo i rischi o rimuovere il pericolo alla fonte;
 Cooperare per consentire al datore di lavoro di garantire un ambiente di lavoro sicuro;
 Ricevere formazione/istruzioni sulle misure da mettere in atto;
 Prendersi cura, per quanto possibile, della loro sicurezza e salute e di quella di coloro che
potrebbero subire le conseguenze delle loro azioni, in conformità della formazione e delle
istruzioni ricevute dal datore di lavoro.
Inoltre è importante che i rappresentanti dei lavoratori ricevano una formazione adeguata, tale da
consentire loro di comprendere la valutazione dei rischi e di essere consapevoli del proprio ruolo
all’interno della stessa.
2.17
Suggerimenti per chi valuta i rischi
Le persone incaricate di svolgere le valutazioni dei rischi sul lavoro devono essere a conoscenza di e/o
essere informate su:
 I pericoli e i rischi già noti nonché le modalità con cui si verificano;
 I materiali, le attrezzature e le tecnologie impiegate sul lavoro;
 Le procedure di lavoro, l’organizzazione dell’ attività lavorativa e l’interazione dei lavoratori con i
materiali utilizzati;
 Il tipo, le probabilità, la frequenza nonché la durata dell’esposizione ai pericoli. In alcuni casi ciò
potrebbe comportare l’applicazione di tecniche di misurazione moderne e convalidate;
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 Il rapporto tra l’esposizione a un pericolo e il suo effetto;
 Le norme e i requisiti giuridici pertinenti ai rischi presenti sul luogo di lavoro;
 Ciò che è ritenuto buona prassi nei settori non regolamentati da norme specifiche.
I datori di lavoro devono assicurarsi che chiunque effettui la valutazione dei rischi , che si tratti di un
dipendente o di un consulente esterno, parli con i lavoratori o con altre persone , come i contraenti, che
effettivamente svolgono l’attività esaminata. Quando i dipendenti di datori di lavoro diversi operano nello
stesso luogo di lavoro, i valutatori dei rischi possono aver bisogno di condividere informazioni concernenti
i rischi e le misure di protezione della salute e della sicurezza messe in atto per far fronte a tali rischi.
Spetta quindi al datore di lavoro favorire questo scambio.
3. LA SORVEGLIANZA SANITARIA
3.1
Definizione
La sorveglianza sanitaria è l’insieme di atti medici, finalizzati allo tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all’ ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di
svolgimento dell’ attività lavorativa, come definito dall’art. 2, lettera m del D.Lgs. 81/08.
3.2
Obbiettivi della sorveglianza sanitaria
Tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso :
 Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi;
 Individuazione degli stati di iper-suscettibilità individuale ai rischi lavorativi;
 Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuali in azienda.
3.3
Strumenti della sorveglianza sanitaria: gli accertamenti sanitari specialistici
Gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori sono riportati all’ interno del protocollo sanitario
definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; il protocollo sanitario va considerato parte integrante
dello stesso documento di valutazione dei rischi: gli accertamenti sanitari devono essere sempre e
comunque mirati al rischio e il meno invasivi possibili, secondo i già citati principi della medicina del
lavoro e del codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH).
Inoltre, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, il medico competente partecipa
alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori (indagini ambientali e di monitoraggio
biologico) i cui risultati gli sono forniti con tempestività.
Gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati ad esprimere un giudizio
d’idoneità alla mansione specifica assegnata al lavoratore da parte del datore di lavoro.
Si ricorda che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno, gravidanza,
disabili e minori si continua a far riferimento alle normative specifiche.
Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati, secondo il D.Lgs. 81/08:
a) in fase pre-assuntiva (tale divieto diviene esecutivo a partire dal 1° gennaio 2009 anche se era
già previsto dalla normativa precedente);
b) per accertare stati di gravidanza;
c) in altri casi vietati dalla normativa vigente:
- accertamento dello stato di sieropositività per HIV;
- esami che espongano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi) se non esiste
precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e
non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto;
Il monitoraggio biologico è obbligatorio solo per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato
un valore limite biologico (attualmente soltanto per la piombemia) e risulta inoltre utile per la valutazione
dello stato di salute dei lavoratori nel caso di esposizione a sostanze chimiche laddove sono consolidati
i valori limite di esposizione fissati dalle maggiori agenzie internazionali.
Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato e questi, in forma anonima,
vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza
dei lavoratori.
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Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al datore di lavoro che, come
detto precedentemente, viene identificato come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o con il soggetto che ha la responsabilità dell’ organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, come individuato del documento di valutazione dei rischi.
Pertanto in tutte quelle situazioni che potremmo definire di “lavoro atipico” in quanto il titolare del
rapporto di lavoro non coincide con il datore di lavoro dell’azienda in cui il lavoratore presterà la sua
opera, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 sono generalmente ripartiti fra il fornitore (obblighi generici) e
l’utilizzatore (obblighi specifici). La sorveglianza sanitaria in quanto atto medico inscindibile dai rischi
specifici presenti in azienda in cui il lavoratore opera, è un obbligo demandato all’utilizzatore.
In caso di lavoratori autonomi è facoltà del lavoratore, e occorre che questa facoltà venga promossa e
raccomandata soprattutto nei settori a maggior rischio come agricoltura ed edilizia, sottoporsi a
sorveglianza sanitaria a proprie spese, ma l’utilizzatore del servizio può, e in alcuni casi deve (per le
mansioni per le quali è previsto l’obbligo di accertamento di assenza di condizioni di alcol dipendenza o
di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti), richiedere il certificato di idoneità alla mansione
specifica rilasciato da un medico competente.
3.4
Modalità di svolgimento degli accertamenti sanitari
La sorveglianza sanitaria comprende:
A. accertamenti medici preventivi
Quando:
- dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione.
Scopi:
- constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua
idoneità alla mansione specifica;
- verificare la compatibilità della mansione affidata con specifiche condizioni di salute del soggetto in
indagine.
B. accertamenti medici periodici
Quando :
 di norma annuali ;
 eseguiti con periodicità stabilita per legge;
 fissati dal medico competente in funzione dei risultati della valutazione dei rischi;
Scopi:
 controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori;
 controllare l’eventuale insorgenza di modificazioni precoci dello stato di salute causati
dall’esposizione a fattori specifici di rischio professionale;
 esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 verificare l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.
C. accertamenti medici su richiesta del lavoratore
Quando :
 qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di
salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell’ attività lavorativa svolta.
Scopi:
 rivalutare l’idoneità alla mansione specifica del lavoratore;
D. accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro
Quando:
 in caso di esposizione a rischio chimico, rischio biologico, rischio da esposizione a cancerogeni o
mutageni;
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Pagina 13
Scopi:
 valutare lo stato di salute del lavoratore;
 fornire eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare;
 fornire eve4ntuali indicazioni sull’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti anche dopo
la cessazione all’ esposizione.
E. accertamenti medici in occasione del cambio della mansione
Quando: prima di adibire il lavoratore a nuovo profilo di rischio;
Scopi: valutare l’idoneità alla nuova mansione svolta dal lavoratore.
Si raccomanda inoltre, anche se non espressamente previsto, l’effettuazione di accertamenti medici al
rientro da lavoro dopo prolungato periodo di assenza dovuto a malattia comune, malattia professionale,
infortunio sul lavoro o grave incidente, al fine di verificare il mantenimento dell’ idoneità alla mansione
specifica o per ricollocare il lavoratore in un eventuale nuova mansione.
Tali accertamenti dovranno comunque essere svolti su richiesta del lavoratore.
Accertamenti medici su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o le assenze per
infermità del lavoratore possono essere effettuati soltanto attraverso le Commissioni medico-legali
attivate ai sensi dell’art.5 dello Statuto dei Lavoratori, presso ogni A.S.L. ed i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti per territorio.
Per quanto riguarda gli accertamenti medici periodici, l’organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli
indicati dal medico competente.
3.5
La cartella sanitaria e di rischio
Per ogni lavoratore viene istituita e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono
annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti strumentali,
di laboratorio e specialisti, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di
prevenzione e protezione.
La “ cartella sanitaria e di rischio”, deve soddisfare i requisiti minimi previsti dal D.Lgs. 81/08 e può essere
predisposta su formato cartaceo o informatizzato (conformemente alle indicazioni previste dal decreto
sulla gestione dei documenti informatizzati e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali).
La cartella sanitaria e di rischio:
1. deve essere istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente per ciascun
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
2. deve essere custodita sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del
segreto professionale;
3. nel caso di aziende con più di 15 dipendenti il luogo di custodia delle cartelle sanitarie deve
essere concordato con il datore di lavoro;
4. deve essere firmata sul frontespizio dal datore di lavoro;
5. deve essere firmata dal lavoratore per presa visione dei dati anamnestici e clinici del giudizio di
idoneità alla mansione, delle informazioni relative alla modalità di conservazione della stessa o di
eventuali accertamenti sanitari cui il lavoratore deve sottoporsi anche popola cessazione dell’
attività lavorativa;
6. su richiesta deve essere fornita copia al lavoratore;
7. in caso di cessazione dell’attività dell’azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere
consegnata la documentazione sanitaria dal medico competente al lavoratore, che la firmerà
per ricevuta;
8. in caso di cessazione dell’incarico il medico competente deve consegnare la documentazione
sanitaria in suo possesso, sempre con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro,
che firmerà per ricevuta.
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Nelle aziende in cui vi è rischio di esposizione ad agenti pericolosi cancerogeni, mutageni o biologici, la
normativa vigente prevede l’obbligo per il datore di lavoro di istituire ed aggiornare un registro apposito
dei lavoratori esposti . nel caso di lavoratori esposti a tali agenti, alla cessazione del rapporto di lavoro o
dell’attività dell’azienda, il datore di lavoro invia all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro - ISPELS - la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni
individuali contenute nel registro dei lavoratori esposti., sempre con salvaguardia del segreto
professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso.
3.6
Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti
Per le mansioni elencate nella Legge 125/01 e nell’ Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007, gli
accertamenti sanitari preventivi, periodici e in occasione del cambio di mansione sono finalizzati anche
alla verifica di assenza di condizioni di alcolo dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
3.6.1 Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza
La legge 125/01 – “ legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati “ è tesa al recupero del
lavoratore con problemi di abuso di alcol. Nelle attività lavorative elencate da tale normativa è vietata
l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche, divieto che è esteso all’ intervallo pranzo. La
normativa non stabilisce un limite di alcolemia. Il medico competente ha la possibilità di effettuare test
alcolimetrici, non come esami di screening, ma per confermare od escludere a fini preventivi condizioni
in grado di determinare eventuali comportamenti dannosi per o per gli altri.
A tal fine si suggerisce tale procedura operativa:

Per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza su tutti i soggetti con mansione a
rischio identificata nella normativa :
- visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata all’identificazione di
problemi alcol-correlati;
- informazione, formazione e counselling collettivo sui rischi lavorativi associati all’ assunzione di
alcol e sulle modalità di verifica dell’assunzione di alcol da parte del medico competente;
- indicatori di laboratorio mirati all’ individuazione dei soggetti a rischio;
- se verifica positiva: giudizio di idoneità temporanea alla mansione, autodiagnosi e
counselling individuale;
- invio ai servizi competenti dell’Unità Sanitaria Locale;

Sul lavoratore con sospetta intossicazione alcolica acuta , segnalato dall’azienda avente
mansione a rischio:
- test alcolimetrico effettuato dal medico competente o effettuato dal medico dell’organo di
vigilanza;
- se test positivo: invio al SERT;

Sul lavoratore con sospetta intossicazione alcolica acuta , segnalato dall’azienda avente
mansione non a rischio :
- invio alla commissione medico-legale ex art. 5 Statuto dei Lavoratori.
3.6.2 Verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
L’intesa Stato-Regioni in materia di accertamento di assenza di tossico dipendenza del 30 ottobre 2007
individua le mansioni a rischio per le quali il medico competente, nell’ambito di attività di sorveglianza
sanitaria, deve richiedere test di screening per verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Secondo tale normativa il datore di lavoro prima di adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni
comprese nell’elenco di cui all’allegato l dell’ Intesa, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato,
provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso comunicando il
nominativo dei lavoratori interessati.
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Pagina 15
Occorre applicare specifiche procedure che prevedono di effettuare con particolare attenzione
l’anamnesi, mirata alla ricerca di pregressi trattamenti e/o ricoveri dovute a patologie correlate
all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’esame obbiettivo, ricercando sintomi fisici e/o
psichici e segni di abuso delle stesse e test di screening.
Le classi di sostanze stupefacenti o psicotrope, più frequentemente coinvolti nei casi di abuso, che si
consiglia di indagare sono: oppiacei, cocaina, anfetamina, metamfetamine, cannabinoidi. Casi
particolari sono la benzodiazepine e i barbiturici, farmaci che spesso sono parte di terapie con precise
indicazioni mediche, che potrebbero diventare potenziali farmaci di abuso: una loro eventuale ricerca
con test di laboratorio
va attentamente valutata con un approfondimento anamnestico. Tali
accertamenti vanno effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della persona e dovranno essere il
meno invasivi possibili.
Nel caso che di test emerga una positività all’ assunzione di stupefacenti, il lavoratore va inviato al SERT
per l’effettuazione di ulteriori accertamenti. Il riscontro di un risultato positivo ai test comporta inoltre un
giudizio di non idoneità temporanea alla mansione. Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati presso il
SERT evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi che renda
possibile un successivo inserimento della persona nell’attività lavorativa a rischio. Nel frattempo il
lavoratore avrà diritto a conservare il posto di lavoro e sarà adibito a mansioni diverse da quelle
comprese nell’ allegato l dell’Intesa.
A tal fine si suggerisce tale procedura operativa:

3.7
Per la verifica di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope su tutti i soggetti
con mansione a rischio identificata nella normativa:
- visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata all’accertamento
dell’uso abituale di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- test di screening nei liquidi biologici;
- verifica positiva: giudizio di idoneità temporanea alla mansione e counselling individuale;
- invio al SERT.
Il giudizio di idoneità alla mansione specifica
Sulla base dei risultati degli accertamenti medici previsti in corso di sorveglianza sanitaria, il medico
competente esprime uno seguenti giudizi di idoneità alla mansione specifica:
 Idoneità totale all’espletamento dell’ attività lavorativa, senza la necessità di interventi correttivi su
ambiente, organizzazione del lavoro e uomo.
 Idoneità parziale, temporanea o permanente:
- con prescrizioni: quando l’esposizione ad alcuni rischi può essere consentita , in alcuni
lavoratori che hanno particolare suscettibilità verso quei rischi, solo con particolari
precauzioni, ad es. mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale specifici (PDI).
- Con limitazioni: quando vengono esclusi alcuni compiti previsti dalla mansione.
 Idoneità, temporanea o permanente, determinata da condizioni patologiche che impediscono
lo svolgimento della mansione lavorativa.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di
validità. Del giudizio di idoneità, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il
lavoratore , attraverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso , entro trenta giorno dalla
data di comunicazione di giudizio medesimo, all’ organo di vigilanza territorialmente competente che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Viene quindi esplicitamente previsto il ricorso anche in caso di giudizio di idoneità piena.
3.8
Il sopralluogo in azienda
Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con cadenza diversa in
base alla valutazione dei rischi. L’indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al
datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi. Anche nei cantieri temporanei o
mobili in cui si svolgono l’attività i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria il medico competente visita
almeno una volta l’anno l’ambiente di lavoro.
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Pagina 16
Il sopralluogo può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la
durata presunta dei lavoratori è inferiore ai 200 giorni lavorativi e il medico abbia già effettuato
sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa Impresa. Non è previsto
l’obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3.9
La riunione periodica
Dove:
 Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori;
 Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un apposita riunione.
Quando:
 Almeno una volta all’ anno;
 In occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,
compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
sicurezza e salute dei lavoratori.
Chi partecipa:
 Il datore di lavoro o un suo rappresentante;
 Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 Il medico competente, ove nominato;
 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Argomenti da trattare:
 Il documento di valutazione dei rischi;
 L’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute.
Vanno individuati:
 Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie
professionali;
 Obbiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
In occasione della riunione annuale, il medico competente comunica per iscritto al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela dell’ attuazione delle misure per
la tutela della salute e dell’ integrità psico-fisica dei lavoratori.
3.10 La relazione sanitaria annuale
La relazione sanitaria annuale sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria deve essere
prodotta in forma scritta e presentata nell’ ambito della riunione periodica ed “ entro il primo trimestre
dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via
telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di
genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria”.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono tali informazioni, aggregate dalle
aziende sanitarie locali, all’ISPESL.
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Pagina 17
4.
INFORMAZIONE - FORMAZIONE
Deve essere assicurata l’informazione e la formazione di tutti i lavoratori, mirata ai rischi generali e
specifici emersi nella valutazione dei rischi.
In particolare la formazione deve avvenire in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambio di
mansioni, dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze
pericolose.
Nello specifico, i moduli formativi generici rivolti ai lavoratori devono vertere fondamentalmente su:
 I rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività dell’impresa in generale;
 Le misure e le attività di protezione e prevenzione attuate;
 I rischi specifici cui è sottoposto ogni lavoratore in relazione all’attività svolta;
 Le normative di sicurezza vigenti;
 Disposizioni aziendali in materia di rispetto delle normative di sicurezza ;
 Pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi sulla base delle schede tecniche e dei
dati sulla sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalla norma di buona tecnica;
 Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei
lavoratori;
 Il significato delle figure del R.S.P.P. e del medico competente;
 I nominativi dei lavoratori incaricati dei compiti speciali (antincendio, pronto soccorso, gestione
delle emergenze in genere);
e in modo specifico, sufficiente ed adeguato in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento:
 Al proprio posto di lavoro;
 Alle proprie mansioni;
 Alle attrezzature e alle macchine affidate eventualmente al lavoratore;
 Alle sostanze utilizzate;
 Agli impianti utilizzati sui quali deve effettuare lavorazioni;
 Ai dispositivi di sicurezza individuali;
 Al divieto di rimuovere i cartelli di sicurezza sulle macchine;
 All’obbligo di indossare ed utilizzare correttamente i D.P.I.. forniti;
 Al divieto di rimuovere la cartellonistica di sicurezza;
 All’obbligo di osservare tutte le prescrizioni impartite dalla cartellonistica di sicurezza;
 All’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro, affinché provveda con i dovuti
interventi , ad eliminare ogni carenza ai fini della sicurezza rilevata durante ogni fase del ciclo
produttivo sulle macchine, le attrezzature, gli impianti e le strutture;
 Alla collocazione in azienda dei libretti di istruzione , uso e manutenzione delle macchine.
4.1 Formazione generale del lavoratore
La durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore che deve essere dedicata ad una
parte di carattere generale i cui contenuti devono essere:
 concetti di rischio;
 danno;
 prevenzione;
 protezione;
 organizzazione della prevenzione aziendale;
 diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
 organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Oltre a questo modulo di carattere generale si deve poi organizzare una “formazione specifica” la cui
durata minima varia in funzione della classe di rischio che deve essere rispettivamente 4, 8 oppure 12
ore per le attività a basso, medio oppure alto rischio.
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Questa formazione dovrà poi essere periodicamente ripetuta.
L'accordo Stato Regioni stabilisce quindi che le attività a basso rischio organizzeranno corsi da 4 ore di
formazione generale + 4 ore di formazione specifica (totale 8 ore), le attività a medio rischio 4 ore di
formazione generale + 8 di formazione specifica (12 ore), le attività ad alto rischio quattro ore di
formazione generale +12 di formazione specifica.
4.2 Corsi di formazione specifica
Il datore di lavoro deve assicurare al R.L.S. una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a
carico dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve altresì assicurare che i lavoratori incaricati alla prevenzione incendi e alla gestione
dell’emergenza ricevano un adeguata formazione.
5.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI
5.1 Definizioni
Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito nominato “DPI” qualsiasi attrezzatura
designata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.
E’ importante sapere che non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia, e del
personale di servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati ai fini specificatamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’auto difesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
5.2
Obbligo di uso
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
5.3
Requisiti dei DPI
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475. e sue
successivamente modificazioni. Inoltre i DPI devono:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) potere essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e
dei rischi corrispondenti.
5.4
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla
lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi;
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c) valuta sulla base, delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei
DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione.
Il datore di lavoro, anche sulla base delle d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un
DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di ciascun lavoratore;
d) prestazione dei DPI.
Il datore di lavoro, inoltre:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI
da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema
sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali i DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine d’utilizzo, per la riconsegna e il deposito
dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento
circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5.5
Obblighi dei lavoratori
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa i lavoratori si sottopongono al programma di
formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari e utilizzano i DPI
messi a loro disposizione conformemente all’ informazione e alla formazione ricevute e all’
addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
I lavoratori inoltre :
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) al termine dell’utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
6
ALTRI OBBLIGHI
6.1 Obblighi delle imprese familiari
Gli obblighi delle imprese familiari sono:
• utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle prescrizione della legge 81/08;
• munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle prescrizioni della
legge 81/08;
• munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie
generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in
regime di appalto o subappalto;
• redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) (solo per le imprese familiari che operano in
cantiere).
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6.2 Obblighi dei lavoratori autonomi
Oltre a quanto previsto per le imprese familiari di cui al punto precedente (con esclusione del POS) e in
occasione di contratti d’appalto, d’opera e somministrazione (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione) i lavoratori autonomi devono:
• cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività oggetto dell’appalto;
• coordinare gli interventi di prevenzione, informandosi reciprocamente con il committente al fine di
eliminare i rischi da interferenze.
7
CULTURA DELLA SICUREZZA
La diffusione della cultura della sicurezza deve essere estesa:



All’intera collettività;
A tutti gli individui inseriti in un contesto lavorativo;
Ai giovani.
Prerogativa assoluta è che la cultura della sicurezza e della regolarità diventi patrimonio condiviso e
parte integrante di una rinnovata cultura della “ Responsabilità Civile”, alla affermazione della quale
ciascun cittadino è chiamato a contribuire.
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