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UD2 La disciplina
dei contratti di settore
. Premessa
2,1
Il settore turistico comprende servizi di ospitalità nelle strutture ricettive, alberghiere ed
extralberghiere, trasporti e servizi inclusi nell’organizzazione e vendita di viaggi.
I rapporti che nascono tra imprenditori di settore e clienti sono di vario tipo: in alcuni casi sono disciplinati da norme presenti nell’ordinamento giuridico, si parla quindi di contratti tipici; in altri casi, detti contratti atipici, tali rapporti sono affidati alla
libera contrattazione delle parti, secondo le norme che regolano il contratto in generale (c.c. da art. 1321 in poi) e altri contratti, agli usi e consuetudini locali, e alla giurisprudenza.
• Sono contratti tipici:
– il contratto di deposito in albergo;
– il contratto di trasporto;
– il contratto di vendita di pacchetti turistici;
– il contratto d’affitto d’azienda;
– la locazione immobiliare.
• Sono contratti atipici:
– il contratto d’albergo;
– il contratto di catering;
– il contratto di banqueting;
– il contratto di allotment, tra imprese di viaggi e imprese ricettive o di trasporto;
– i contratti di affiliazione per le vendite on line.
La regolamentazione di questi rapporti, dunque, si basa su norme esistenti di carattere
generale, alle quali si può di volta in volta fare riferimento in caso di contenzioso, cioè di
controversie che possono nascere tra imprenditore e cliente. Tali norme sono:
• articoli del codice civile;
• leggi speciali, quali il Codice del Turismo, le norme sulla sicurezza e l’igiene, la
L. n. 96/2006 sull’attività agrituristica, il Codice del consumo L. n. 206/2005 che
tutela e protegge il consumatore, le norme sui diritti d’autore per la riproduzione
di musica nei locali, le norme comunitarie;
• norme regionali e regolamenti amministrativi locali;
• la giurisprudenza, cioè le numerose sentenze della Corte di Cassazione che hanno
definito e chiarito casi di responsabilità delle parti;
• gli usi o consuetudini, che sono norme di comportamento non scritte, ma basate
sulle tradizioni e sul generale riconoscimento sociale.
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
modulo
CONTRATTI
NEL SETTORE TURISTICO
TIPICI
c. di deposito in albergo
c. di trasporto
c. di vendita di pacchetti turistici
c. di affitto di azienda
c. di locazione immobiliare
ATIPICI
c. d’albergo
c. di catering
c. di banqueting
c. di allotment
c. di affiliazione on line
. Il Codice del Turismo
2,2
Il Codice del Turismo (Allegato I del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 – Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, Documento – Il Codice
del Turismo), entrato in vigore il 21 giugno 2011, introduce importanti cambiamenti nell’attività turistica italiana e nella vita stessa dei turisti. Il testo normativo ha subito nel
2012 un ridimensionamento a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/12.
Infatti, in seguito al ricorso presentato dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli del Codice del Turismo, perché realizzano di fatto un accentramento dei poteri dello Stato in materia di
turismo che, in applicazione dell’art.117 della Costituzione, spetta in via ordinaria alle
Regioni (Riforma del titolo V della Costituzione).
Per effetto di questa sentenza, molti articoli risultano quindi in parte o in tutto non
applicabili.
Il contenuto di tali articoli (classificazione
delle strutture ricettive, principi in tema di
turismo accessibile, semplificazione degli
adempimenti amministrativi per l’apertura di
un’impresa turistica ecc.) rientra quindi nella
piena disciplina delle singole Regioni o nelle
leggi nazionali preesistenti.
Gli articoli, che non sono stati oggetto della
citata sentenza, restano quindi in vigore e
contengono le seguenti disposizioni:
• la definizione di imprese turistiche, cioè
«quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di
infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di
somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.» (art. 4)
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
— Y Rientrano quindi nell’attività turistica oltre alle imprese ricettive e di viaggi, anche
tutte le imprese della ristorazione, i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari, i parchi
vacanza, le imprese di organizzazione di servizi congressuali e di spettacolo.
• l’equiparazione delle imprese turistiche a quelle industriali al fine del riconoscimento di contributi, agevolazioni, sovvenzioni, incentivi previsti dalle norme vigenti per l’industria (art. 4);
• la maggiore tutela dei turisti ai quali viene riconosciuto, in alcuni casi, oltre al risarcimento del danno materiale, anche quello per il danno morale provocato dalla vacanza rovinata, nel quale si tiene conto anche dell’irripetibilità dell’occasione perduta (art. 47); obbligo per l’organizzatore e l’intermediario dei viaggi di essere coperti da
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista (art. 50);
• le agenzie operanti on-line, che saranno sottoposte alle stesse regole e ai controlli
cui sono soggette le agenzie tradizionali;
• un’ampia regolamentazione del contratto di vendita di pacchetti turistici (artt. 32-51);
• le modalità per l’erogazione dei buoni vacanza da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli (art. 27);
• l’individuazione di circuiti nazionali d’eccellenza per promuovere l’immagine Italia
in riferimento a diverse tipologie di turismo (della montagna, del mare, religioso,
dell’enogastronomia, dello sport, del golf, del made in Italy), con particolare attenzione per il turismo culturale e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, paesaggistico italiano (artt. 24 e 25);
• la riaffermazione dell’importanza dei sistemi turistici locali, come contesti turistici
omogenei, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate (art. 23);
ESEMPIO
Il Sistema Turistico Locale
“Monti Sibillini, Terre di
Parchi e di Incanti”, nel cuore
delle Marche, raggruppa al suo interno 38 Comuni delle Province di Ascoli Piceno, Macerata
e Fermo, 3 Comunità Montane (Monti Azzurri, Monti Sibillini e Camerino), le Riserve Naturali
Abbadia di Fiastra e della Montagna di Torricchio e una vasta area del Territorio
Nazionale dei Monti Sibillini.
• l’istituzione del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia con lo scopo di coordinare
l’azione dei diversi soggetti pubblici e privati che operano nel settore del turismo, in particolare tra Regioni,
Province, Comuni e istituzioni di Governo (art. 58);
• incentivi al miglioramento della qualità dei servizi,
attraverso l’assegnazione di vari premi e onorificenze
agli operatori di settore che si sono particolarmente
distinti per la qualità dei servizi resi (artt. 59-65).
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Y Tour package
Pacchetto turistico
Tour packages are offered to
consumers interested in travel,
holidays and “all inclusive”
package tours sold or offered
for sale at an inclusive price.
They generally last more than
24 hours or extend over a
period of time including at
least one night.
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
modulo
. Il contratto di vendita del pacchetto turistico
2,3
Il Codice del Turismo, al Titolo VI – Capo I – Contratto del turismo organizzato, dall’art.
32 all’art. 51, regolamenta il contratto di vendita del pacchetto turistico.
Riportiamo una sintesi delle principali disposizioni che si applicano alla vendita dei
pacchetti turistici da parte dell’organizzatore del viaggio o dell’intermediario.
Definizioni
CODICE
DEL TURISMO
ART. 33
DEFINIZIONI
CODICE
DEL TURISMO
ART. 34,
COMMA 1
PACCHETTI
TURISTICI
Si intende per organizzatore di viaggio il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli
elementi di cui all’art. 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione
a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente e acquistare tale combinazione.
Si intende per intermediario il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di
lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi, pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 34
verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati.
Si intende per turista l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del
servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
I pacchetti turistici hanno a oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque e in qualunque modo realizzata, di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita a un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
Il contratto
Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e
precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia sottoscritta dall’organizzatore o venditore, con firma elettronica nel caso in cui l’acquisto avvenga per via telematica (art. 35).
Per eventuali successivi reclami o richieste di rimborsi danni da parte del turista, è necessario identificare in modo chiaro la controparte, cioè “chi vende il pacchetto”.
Non sempre la questione è semplice. Il turista, infatti, identifica chiaramente la controparte quando l’acquisto avviene in agenzia, che vende in qualità di intermediaria o di
organizzatore di pacchetti in proprio. Quando si acquista via internet, la sottoscrizione
del contratto può avvenire direttamente col tour operator o tramite intermediari “virtuali” (agenzie on line) dei quali è bene conoscere l’identità e le condizioni di vendita .
In tutti i casi è consigliabile:
• leggere attentamente ogni clausola;
• considerare valido solo ciò che è specificamente scritto;
• nel caso di clausole ambigue e mal interpretabili, valutare l’interpretazione più plausibile – e non necessariamente la più favorevole –, non avendo timore di chiedere all’agenzia anche un’impegnativa scritta sull’interpretazione;
• chiedere copia del contratto, della quale l’acquirente ha diritto per legge.
CODICE
DEL TURISMO
ART. 36,
COMMA 1
ELEMENTI
DEL CONTRATTO
DI VENDITA
DI PACCHETTI
TURISTICI
80
Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti e aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo dell’acconto da versare al momento della prenotazione (la caparra, che non deve
superare il 25% del prezzo totale del pacchetto) e il termine di pagamento del saldo;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno,
tipo di posto assegnato;
g) se il pacchetto prevede il trasporto aereo, nome del vettore e sua eventuale non conformità
alla regolamentazione dell’Unione europea;
h) se il pacchetto include la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la
presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il turista deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la
mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o
il venditore e il turista al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto a un terzo;
o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’art. 41.
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
modulo
Un contratto particolare: la formula “Roulette”
Pur non essendo prevista dalla normativa, si è diffusa, da parte dei TO, una particolare
modalità di vendita dei pacchetti turistici: la formula “Roulette”.
Essa consiste nell’offerta di un pacchetto viaggio a un prezzo scontato, con la condizione che il turista accetti un margine più o meno ampio di incertezza relativamente all’alloggio, in una delle seguenti opzioni:
• al turista è garantita la località di destinazione e la categoria dell’hotel;
• al turista è garantito l’alloggio in una delle strutture ricettive proposte dall’organizzatore;
• il turista accetta un ampio margine di incertezza, lasciando al TO la facoltà di scelta
anche della località, purché in una data area geografica.
Il vantaggio di questa formula per il turista è il risparmio nell’acquisto del pacchetto; il
TO, invece, si assicura l’abbattimento dei costi di produzione, potendo sfruttare le opportunità di alloggio che via via si rendono disponibili.
Le informazioni necessarie
Il tour operator o l’agenzia viaggi devono fornire al consumatore informazioni generali sulle formalità riguardanti i documenti necessari al viaggio (passaporto, visto ecc.)
e, per alcuni Paesi di destinazione, gli eventuali obblighi sanitari riguardanti le vaccinazioni.
Per iscritto devono inoltre essere comunicate informazioni sugli orari, le coincidenze,
le soste, le generalità e i recapiti dei rappresentanti locali del tour operator. Devono anche essere date informazioni scritte sulla possibilità di contrarre un’assicurazione che copra le spese legate all’annullamento del viaggio per eventuali inconvenienti come infortuni, malattie ecc. (art. 37).
Se viene consegnato al viaggiatore un opuscolo o un catalogo informativo, questo deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni, anche se la comunicazione avviene su supporto elettronico o per via telematica (art. 38):
a) la destinazione, il mezzo,
il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le
caratteristiche principali, la sua approvazione e
classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro
dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per
il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore
deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;
i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del
contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
Le informazioni contenute nell’opuscolo o nel catalogo vincolano il tour operator e
l’agenzia di viaggi in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le eventuali variazioni o modifiche siano comunicate per iscritto al turista prima che venga stipulato il
contratto o siano da lui successivamente accettate.
È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli.
Cessione del contratto
Se il turista non può partire, può cedere il contratto a un’altra persona che gli subentra
nei rapporti che ne derivano.
Il cliente originario deve comunicare per iscritto al tour operator (o all’agenzia di viaggi), entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario (quello che
effettivamente parte).
Entrambi, cedente e cessionario, sono solidalmente obbligati nei confronti dell’organizzatore del viaggio per il pagamento del prezzo (art. 39).
Aumento del prezzo
È ammesso solo se previsto espressamente nel contratto, e solo per motivi precisi e documentati (variazione nel costo dei trasporti, del carburante o dei tassi di cambio, diritti e
tasse ecc.).
L’aumento non può superare il 10% del prezzo originario e non è applicabile nei 20
giorni che precedono la partenza (art. 40).
Se viene imposto un aumento maggiore del 10%, l’acquirente può recedere dal contratto con rimborso di tutte le somme già versate, da ricevere entro sette giorni lavorativi dal recesso (che è bene sempre fare per iscritto).
In alternativa, può usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore,
senza pagare supplementi, o di un pacchetto di qualità inferiore, col rimborso della differenza di prezzo (art. 42).
Tutto ciò a prescindere dalla richiesta di rimborso del danno, che l’acquirente può
sempre fare.
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
modulo
Cancellazione del viaggio e recesso del turista
Se il viaggio viene annullato dal tour operator prima della partenza per qualsiasi motivo, l’acquirente ha diritto a una di queste opzioni:
• usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplementi;
• usufruire di un altro pacchetto di qualità inferiore, previo rimborso della differenza;
• essere rimborsato dell’intera somma già pagata, entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione.
Rimane comunque salva la possibilità, per l’acquirente, di chiedere il rimborso del danno.
Se il viaggio è stato annullato per mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti eventualmente richiesto, e il turista è stato debitamente informato in for-
ma scritta almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza, oppure se il viaggio
è stato annullato per cause di forza maggiore (calamità naturali, guerre, scioperi ecc.), si
applicano le stesse opzioni di cui sopra, ma non è possibile per l’acquirente chiedere il
rimborso del danno (art. 42).
Se il viaggio viene annullato dal turista per motivi propri, vengono normalmente applicate delle penali di importo crescente via via che ci si avvicina alla partenza.
Si va dal 10% per annullamenti fatti molto tempo prima (uno o due mesi), fino al 100%
per annullamenti fatti pochi giorni prima della partenza.
Se il viaggio viene annullato dal turista per “sopravvenuta impossibilità” di utilizzare la prestazione (improvvisa malattia, lutto in famiglia, epidemia nella località di desti-
nazione ecc.), il contratto può essere risolto, cioè sciolto, senza penali ai sensi dell’art.
1463 del Codice civile. In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione in seguito
a vari casi in cui è stato accolto il principio della “finalità turistica” del viaggio, come parte integrante della causa contrattuale. La sopravvenuta impossibilità per l’acquirente di
usufruire del viaggio costituisce giusta causa di recesso, con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate (Documento – Sentenza del tribunale di Milano su rinuncia
del viaggiatore per impossibilità sopravvenuta “Attacco di panico in seguito all’attentato alle Twin Towers di New York”).
ESEMPIO 1
Una coppia, in occasione del viaggio di nozze, acquista, presso
un’agenzia di viaggi di Milano, un pacchetto turistico all
inclusive, che comprende il volo AR per un’isola polinesiana
e soggiorno in hotel 5 stelle L per 15 giorni.
Alla vigilia della partenza, il Ministero degli Esteri sconsiglia
ufficialmente i viaggi verso quella località per i successivi
60 giorni, a causa del diffondersi di un’epidemia di colera.
Gli sposi chiedono all’agenzia di recedere dal contratto
e di avere il rimborso dell’intera somma pagata.
L’agenzia, in alternativa al rimborso, propone loro pacchetti
organizzati alle isole Maldive o nel Mar dei Caraibi e trovano
quindi un accordo.
Se gli sposi non avessero accettato le alternative, avrebbero
potuto richiedere il rimborso totale della somma pagata per
“sopravvenuta impossibilità” a effettuare il viaggio.
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
Reclami e contestazioni
Il TO e l’agenzia di viaggi sono responsabili, e quindi tenuti al risarcimento del danno relativamente ai propri obblighi contrattuali, di ogni mancato o inesatto adempimento che dipenda da cause a loro imputabili, anche se tali inadempimenti sono relativi a servizi resi da
altri prestatori di cui lo stesso TO si avvale (hotel, ristoranti, guide, compagnie aeree ecc.).
Si considera inesatto adempimento anche la difformità della qualità del servizio promesso o pubblicizzato (art. 43).
Sono esempi di inesatto adempimento:
• una categoria degli alberghi non corrispondente a quella promessa;
• scarse condizioni igieniche;
• non corrispondenza della località di destinazione con le descrizioni e illustrazioni
contenute nel catalogo;
• spiagge illustrate nel catalogo non disponibili per il turista.
Ritardi nelle partenze
Nei periodi di maggior affluenza di viaggiatori nei
porti, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie, le
partenze possono subire forti ritardi che costringono i viaggiatori a trascorrere molte ore, a volte intere giornate, in attesa di partire.
In alcuni casi nel contratto di vendita del pacchetto può essere presente la clausola “l’orario di
partenza è puramente indicativo”; tale clausola risulta tuttavia in contrasto con gli elementi essenziali del contratto elencati all’art. 36 lettera f), riguardanti la data, l’ora e il luogo di partenza e di ritorno, e appare quindi illegittima.
Il turista deve quindi leggere attentamente tutte
le clausole contrattuali, in modo particolare quelle
che regolamentano le responsabilità del TO, per
evitare di dover ricorrere al giudice per avere il risarcimento del danno.
Danno da vacanza rovinata
CODICE
DEL TURISMO
ART. 47
[...] Il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità
dell’occasione perduta.
Si tratta di un danno non patrimoniale, che il turista subisce in caso di disservizi o varie
inadempienze da parte dell’organizzatore o dell’intermediario. È quindi un danno che si
aggiunge a quello già subito e per il quale egli ha diritto al rimborso in base agli articoli
precedentemente citati (ritardi nelle partenze, disagi in loco ecc.).
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
modulo
Il turista, infatti, non acquista solo una somma di servizi, ma un’“intera vacanza”, con
l’aspettativa di un periodo di riposo, divertimento, sogno da vivere con il partner… Il
danno subito, pertanto, è di tipo psicologico e morale.
Negli ultimi anni tale materia è stata oggetto anche di numerose sentenze della Corte
di giustizia dell’Unione europea e della Corte di Cassazione, che si sono espresse riconoscendo la risarcibilità del danno da vacanza rovinata in favore dei consumatori.
In tali pronunce i giudici, in caso d’inadempimento di un pacchetto turistico, hanno affermato il pieno e legittimo diritto del turista, considerato la parte più debole, di ottenere
il risarcimento di tutti i danni subiti, di natura sia patrimoniale sia non patrimoniale.
Si tratta di una sorta di danno morale che, quindi, va quantificato soggettivamente.
In tema di prescrizione ricordiamo che per i danni alla persona e per il danno da vacanza rovinata il diritto al risarcimento va fatto valere entro tre anni dal rientro, mentre
per gli altri danni il termine è di un anno dal rientro.
ESEMPIO 2
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5189
del 04/03/2010, si è pronunciata a favore
di una coppia che aveva acquistato
un pacchetto turistico per una vacanza
in un’isola del Mediterraneo.
Arrivati sull’isola, i due turisti non hanno
trovato il mare pulito e cristallino tanto
decantato nel catalogo dell’operatore, ma
una spiaggia molto sporca e il mare
inquinato.
Una vacanza rovinata della quale ha dovuto
rispondere l’organizzatore, risarcendo
il danno di natura “non patrimoniale”.
Acquisti on line
La disciplina di vendita di pacchetti turistici si applica in modo identico a chi acquista on
line (art. 32, comma 2). Rimangono quindi invariati: diritto all’informazione, regole sulla revisione del prezzo, elementi essenziali del contratto, responsabilità dell’organizzatore e del venditore per inadempimenti o danni. In particolare, l’obbligo di rilasciare al turista una copia del contratto deve
essere rispettato permettendogli
di scaricare e stampare le condizioni generali del contratto nella
forma integrale.
Prima di effettuare pagamenti
on line, è opportuno che il turista
verifichi attentamente le caratteristiche del venditore: affidabilità
del sito, indirizzo della sede fisica, estremi dell’autorizzazione
amministrativa per esercitare
l’attività ecc.
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
Fondo nazionale di garanzia
Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un Fondo nazionale di garanzia per il viaggiatore che ha acquistato un pacchetto turistico (art. 51).
Esso interviene per:
a) consentire, in caso di fallimento o di insolvenza dell’organizzatore o dell’intermediario, il rimborso del prezzo versato;
b) consentire il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all’estero, qualora si verifichino
le circostanze di cui al punto a);
c) fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da
Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore, a eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.
Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico sia stato venduto
sul territorio nazionale da organizzatore o intermediario legalmente operante ai sensi
della legislazione nazionale, che sia fallito o insolvente.
Il Fondo non interviene laddove venga richiesto risarcimento per danni da vacanza
rovinata o altri eventuali danni morali, nonché quando l’istanza di rimborso riguardi
contratti diversi da quelli aventi a oggetto l’acquisizione di un pacchetto turistico, come
per esempio solo il volo di linea.
La domanda di rimborso deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
Le assicurazioni
Il TO è tenuto a dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso
il turista per i danni alla persona o alle cose e per i danni non patrimoniali da vacanza rovinata.
CODICE
DEL TURISMO
ART. 19
OBBLIGO DI
ASSICURAZIONE
Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il
contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.
Anche al turista, al momento dell’acquisto del pacchetto, viene spesso proposta la stipula di un contratto di assicurazione che gli permette di prevenire eventuali future controversie con il TO e essere risarcito in caso di:
• annullamento del viaggio (rimborso della penale richiesta dal venditore);
• spese mediche e infortuni;
• smarrimento o danneggiamento del bagaglio per furto, incendio, mancata riconsegna da parte del vettore aereo o sottrazione in albergo (rischi che però sono normalmente sotto la responsabilità del TO).
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PROPOSTA DI COMPRAVENDITA
DI PACCHETTO/SERVIZIO TURISTICO
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DOCUMENTO
LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
. Le agenzie on line
2,4
A partire dalla fine degli anni ’90, tutti i settori dell’economia sono stati contagiati dall’euforia legata alla vendita dei propri prodotti/servizi on line (e-commerce).
I fornitori dei servizi turistici, avvalendosi della comodità di internet, hanno cominciato a proporre direttamente al consumatore finale, tramite i loro siti, il prodotto/servizio, saltando quindi l’intermediazione delle tradizionali agenzie di viaggi.
L’acquirente può acquistare on line viaggi last minute, alloggi nelle strutture ricettive,
biglietti aerei dalle compagnie low cost, effettuare prenotazioni per spettacoli teatrali, musei, cinema, lezioni di sci, surf, vela ecc.
In questi ultimi anni si sono affermate sul mercato le agenzie di viaggi esclusivamente on line in risposta alle sempre maggiori richieste di informazioni dei turisti, che
utilizzano internet per i loro acquisti e confrontano le offerte con quelle di tipo tradizionale, proposte dalle agenzie off line.
Le agenzie on line si sono quindi diffuse rapidamente visti anche i vantaggi di costo e
di servizio, come sintetizzati nella seguente mappa:
VANTAGGI AGENZIE ON LINE
COSTI
Automatizzando numerose operazioni,
si eliminano intere fasi di produzione,
si riducono i costi per l’affitto
di locali e i costi di distribuzione.
SERVIZI
Sono aumentate la velocità
di scambio delle informazioni
e la gamma dei servizi direttamente
in vendita.
Oltre ai ricavi principali, derivanti dalle commissioni, tali agenzie possono contare sugli
introiti derivanti dall’advertising, poiché offrono nel loro portale ampi spazi a pubblicità
di ogni genere, aumentando così la propria visibilità.
Per l’apertura di un’agenzia di viaggi on line sono necessari gli stessi requisiti e le stesse formalità amministrative di quelle off line (cfr. Mod.B UD2 nel volume del secondo
biennio “L’avvio di un'impresa turistica”).
Anche l’agenzia on line, oltre che in proprio, può essere aperta in franchising. Esempi
sono: Giramondo viaggi, Opodo, e-Dreams.
Y E-commerce
Commercio elettronico
Electronic commerce, commonly
known as e-commerce or e-comm,
is the buying and selling
of products or services over
electronic systems such as the
Internet and other computer
networks.
People began to associate
a word e-commerce with the ability
of purchasing various goods
through the Internet, using
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secure protocols and electronic
payment services.
Y On line travel agency – OLTA
Agenzia di viaggi on line
They offer various tourist services
to the final consumer directly
through their website.
Y Advertising
Pubblicità
A form of communication
used to encourage or persuade
an audience (viewers,
readers or listeners) to
continue or take some new action.
Advertising messages are usually
paid for by sponsors and viewed
via various traditional media
(including mass media such
as newspapers, magazines,
television commercials, radio
advertisements, outdoor
advertising or direct mail) or new
media (such as blogs, websites
or text messages).
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IL COLOSSO DEI VIAGGI ONLINE
Yahoo! Viaggi è uno dei siti per la ricerca di mete turistiche tra i preferiti in Italia (dati di agenzia parlano di un incremento di utenti della penisola del 25% l’anno), mentre Expedia è uno dei
grandi nomi del turismo online. Adesso questi
due grandi brand si uniscono per dare vita a un
colosso che vuole diventare il riferimento per
tutti gli utenti in questo settore.
Grazie a un accordo siglato nel 2010, infatti,
gli utenti di Yahoo! di Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Spagna, avranno accesso direttamente dal portale Viaggi di Yahoo! al
motore di ricerca di Expedia, che mette a loro
disposizione un database composto dalla bellezza di 123.000 alberghi in tutto il mondo e di
viaggi aerei di oltre 450 diverse compagnie.
Ma non è certo tutto qui: gli utenti registrati
a Yahoo! usufruiranno anche di particolari
sconti su migliaia di pacchetti vacanze, oltre a
poter utilizzare filtri di ricerca, consultare le recensioni lasciate dagli altri visitatori, utilizzando sempre l’esclusiva tecnologia “dynamic packaging” di Expedia.
Le due aziende sono convinte di poter diventare i leader di riferimento nella ricerca online di
viaggi e soluzioni alberghiere, come afferma la
Marketing Manager di Expedia Italia Giovanna
Picciano: «La grande capacità di Yahoo! di ispirare i viaggiatori, unita alla qualità dei suoi contenuti editoriali, combinata con la nostra leadership di settore e le funzionalità tipiche di Expedia, offriranno agli utenti enormi benefici».
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LETTURA
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Tratta da www.mondoinformatico.info
LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
. La Carta dei diritti del turista
2,5
La Carta dei diritti del turista, redatta in
sette lingue, contiene informazioni utili
al turista che effettua un viaggio o una
vacanza in Italia con riferimento alla
normativa vigente. La Carta viene periodicamente aggiornata in base ai cambiamenti normativi introdotti dalle nuove
leggi. L’intero testo della Carta dei diritti
del turista, aggiornata con il Codice del
Turismo, è disponibile nell’espansione
on line (Documento – Carta dei diritti del
turista).
Il fascicolo, disponibile presso le agenzie di viaggio e gli enti pubblici locali, è
di immediata utilità per il turista perché
riassume le disposizioni di maggior interesse riguardo ai diversi aspetti del
viaggio.
• Nella sezione Orientamento e Informazione vengono fornite le indicazioni di
carattere preliminare più importanti
per il viaggiatore in partenza, con particolare riferimento a sicurezza, assistenza sanitaria e alle norme valutarie
e doganali;
• nella sezione Ospitalità il turista trova informazioni utili sulle strutture turistico-ricettive, i prezzi, la classificazione, la prenotazione nonché sui principali contratti in
uso;
• nella sezione Nautica da diporto, vengono trattate le modalità di fruizione del servizio;
la sezione Il viaggio organizzato riguarda i diritti di chi acquista i pacchetti turistici;
• la sezione Multiproprietà di immobili a destinazione turistico-ricettiva puntualizza gli
aspetti contrattuali più rilevanti;
• la sezione Turismo e beni culturali fornisce informazioni sulla fruizione di beni che, per
la loro natura, appartengono alla collettività;
• seguono informazioni sulla Mobilità, relativamente al trasporto aereo, ferroviario,
marittimo e al trasporto su gomma;
• informazioni di carattere generale sono poi contenute nella sezione Come far valere i
propri diritti;
• la guida si conclude richiamando i Doveri del turista e in particolare il Codice Mondiale
di Etica del turismo, promosso dall’Organizzazione Mondiale del Turismo e con i numeri di emergenza e pubblica utilità.
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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. Il contratto di trasporto
2,6
L’ordinato svolgersi della navigazione, marittima e aerea e, in generale, dei trasporti, richiede una regolamentazione dei rapporti tra gli operatori e gli utenti del trasporto.
Il contratto di trasporto è disciplinato dal Codice civile (artt. 1678-1702).
CODICE CIVILE
ART. 1678
NOZIONE
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da
un luogo a un altro.
In relazione all’oggetto, si distinguono due sottotipi di trasporto distintamente regolati :
• il trasporto di persone (passeggeri), che riguarda anche il bagaglio;
• il trasporto di cose (merci).
Il contratto di trasporto di persone è concluso tra il vettore e il viaggiatore che, al pagamento del corrispettivo, riceve il biglietto come documento di viaggio. La responsabilità
del vettore nei confronti del viaggiatore riguarda:
• ritardo e inadempimento del trasporto;
• sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio;
• perdita o avaria (danni, guasti o rotture) delle cose che il viaggiatore porta con sé (il
bagaglio).
La responsabilità decade se il vettore prova di aver adottato tutte le misure necessarie a
evitare il danno (soprattutto il rispetto delle norme e l’adozione di idonee misure di sicurezza, l’efficienza e la regolare manutenzione dei mezzi di trasporto).
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore (art. 1681).
Il contratto di trasporto di cose è concluso tra il vettore e il mittente (chi invia la merce), che deve indicare esattamente al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto (art. 1683).
Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non
prova che la perdita o l’avaria è derivata:
• da caso fortuito (es. un terremoto);
• dalla natura delle cose stesse non adeguatamente protette o da difetti nel loro imballaggio;
• da ritardi nella consegna dovuti a errate indicazioni del mittente (es. indirizzo del destinatario sbagliato).
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non
presentino vizi apparenti d’imballaggio (art. 1693).
Queste disposizioni si applicano a tutti i tipi di trasporto, anche per via d’acqua o per via
d’aria e a quelli ferroviari e postali, a meno che non siano derogate dal Codice della navigazione e dalle leggi speciali (art. 1680).
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
Infatti, i vari tipi di trasporto hanno dato luogo a trattazioni e discipline autonome e
diversificate:
• la materia del diritto della navigazione (marittima, in acque interne e aerea) è regolata dal Codice della navigazione del 1942, da Convenzioni internazionali e da
norme comunitarie;
• il trasporto ferroviario è regolato da Regolamenti comunitari;
• il trasporto su strada è disciplinato dal Nuovo Codice della strada (Dlg. 30 aprile
1992, n. 285 e succ. modificazioni).
. Le norme che tutelano i viaggiatori
2,7
nel trasporto aereo
I voli si distinguono in:
• voli di linea: sono previsti dalle
compagnie aeree con orari programmati;
• voli “charter”: si svolgono occasionalmente con noleggio di aerei da
parte degli organizzatori di viaggi.
Il trasporto aereo è regolato dalla normativa comunitaria e dalle convenzioni internazionali applicabili, nonché
dal Codice della navigazione, rinnovato dal Dlg. n. 96/05 e Dlg. n. 151/06.
Alle compagnie aeree dell’Unione Europea si applicano, per esempio:
• la Convenzione di Varsavia del 1929, modificata dal protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955, e la Convenzione di Montreal del 1999 per l’unificazione di alcune
norme relative al trasporto aereo internazionale;
• il Regolamento UE n. 2027/97, come modificato dal Regolamento n. 889/2002, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti;
• il Regolamento UE n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;
• il Regolamento UE n.1008/2008 che reca norme per il rilascio delle licenze ai vettori aerei e detta disposizioni in materia di tariffe.
La materia è regolata da una grande quantità di provvedimenti comunitari frequentemente aggiornati.
Le compagnie aeree non comunitarie che operano da/per ed entro l’Unione europea
hanno l’obbligo di informare la clientela circa il regime seguito per la responsabilità nei
confronti del passeggeri e dei loro bagagli (Convenzione di Montreal o di Varsavia).
L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) è l’Autorità di vigilanza e controllo nel
settore dell’aviazione civile in Italia; suo compito è controllare e vigilare sull’applicazio92
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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ne delle norme comunitarie del sistema del trasporto aereo. L’ENAC ha, tra i propri obiettivi, la garanzia della qualità dei servizi resi all’utente e la tutela dei diritti del passeggero.
Analizziamo di seguito situazioni che i passeggeri del trasporto aereo devono affrontare.
Overbooking e negato imbarco
L’overbooking è un fenomeno legato a una
prassi internazionale diffusa tra le compagnie aeree: esse mettono in vendita un numero di biglietti superiore a quello dei posti
disponibili, in base a un calcolo statistico che
tiene conto di una certa percentuale di rinunce al viaggio. Tale prassi è espressamente prevista e disciplinata dall’art. 4 del Regolamento UE n. 261 del 2004.
Scopo della procedura è ripartire il costo
del volo tra il maggior numero possibile di
viaggiatori, evitando di aumentare il prezzo del biglietto per effetto delle rinunce.
A volte però può succedere che il numero di passeggeri che dà disdetta sia minore del previsto e che, di conseguenza, debba essere negato l’imbarco a uno o più viaggiatori in possesso di regolare biglietto. In questo caso la compagnia aerea può:
• fare appello a eventuali volontari disposti a rinunciare spontaneamente alla prenotazione con il diritto, in cambio, di scegliere una fra le seguenti opzioni:
– rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto + volo di ritorno verso il
punto di partenza iniziale non appena possibile;
– imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;
– imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale in data successiva di
loro gradimento, a seconda della disponibilità dei posti;
• negare l’imbarco anche a passeggeri non consenzienti, se necessario; in tal caso, il
passeggero, oltre al diritto di scegliere tra le opzioni precedenti, ha anche quello di ricevere immediatamente un indennizzo, cioè una compensazione in denaro a seconda della tratta. Inoltre, ha diritto, a titolo gratuito, alla seguente assistenza:
– pasti e bevande;
– sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti;
– trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione;
– due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Y Air charter
Aerei a noleggio
The business of renting an entire
aircraft. It is a service of air
transporting goods or passengers,
not subject to a systematic program
of times; it is often offered as a part
of an all inclusive package.
Y Overbooking
Prenotazioni in eccesso
Overbooking means selling
a higher number of tickets than
were available.
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Y Ticket
Biglietto
The document that gives the
passenger the right to travel by air,
sea, rail or road.
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
Cancellazione del volo
Nel caso in cui il volo venga cancellato, il passeggero può scegliere tra le opzioni previste per il
caso precedente, oltre al diritto all’indennizzo e allo stesso tipo di assistenza (pasti, albergo ecc.).
Tuttavia, la compensazione pecuniaria non è dovuta quando la cancellazione è provocata da circostanze eccezionali e inevitabili, o se il passeggero è stato avvertito della
cancellazione del volo con largo anticipo e/o gli è stato proposto un volo alternativo.
Ritardo nella partenza
In caso di ritardo rispetto all’orario di partenza previsto, oltre certi limiti stabiliti, il vettore aereo è tenuto a garantire ai passeggeri, a titolo gratuito:
• pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Se il ritardo supera le cinque ore, ciascun passeggero ha diritto di scelta fra le opzioni previste per i casi precedenti.
Se l’orario di partenza è rinviato di almeno un giorno, il vettore deve fornire al passeggero, a titolo gratuito:
• sistemazione in albergo;
• trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione.
Se il volo in ritardo fa parte di un viaggio organizzato (c.d. “pacchetti tutto compreso”),
restano fermi i diritti del passeggero nei confronti della compagnia aerea, ma in caso di
inadempimenti e reclami, l’interlocutore a
cui rivolgersi per ogni contestazione, richiesta di rimborsi o risarcimento danni, rimane
il TO, che è sempre responsabile verso il
viaggiatore degli inadempimenti dei propri
fornitori di servizi, compresi i vettori aerei
(art. 43 del Codice del Turismo).
L’art. 6 del Regolamento UE n. 261/2004
non riconosce il diritto a una compensazione
pecuniaria a favore dei passeggeri che hanno
subito un ritardo del volo.
Però la Corte di giustizia europea, con la
sentenza del 19 novembre 2009, ha riconosciuto che i danni subiti dai passeggeri del
traffico aereo in caso di ritardo prolungato
possono essere assimilati a quelli dei passeggeri che hanno subito la cancellazione di un
volo, e pertanto hanno diritto anch’essi al
medesimo indennizzo.
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Bagaglio
Le compagnie aeree comunitarie e quelle aderenti alla Convenzione di Montreal rispondono, nei confronti del passeggero, con risarcimento in denaro, secondo la normativa vigente, in caso di ritardo, distruzione, perdita o danno del bagaglio registrato al “check-in”
e consegnato prima dell’imbarco.
Eventuali reclami debbono essere presentati o inviati, alla compagnia aerea, in forma
scritta, utilizzando gli appositi moduli disponibili presso l’assistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale.
Se il bagaglio consegnato prima dell’imbarco contiene cose di valore superiore al massimo risarcimento previsto, è possibile effettuare, entro un certo limite,
una “dichiarazione di maggior valore” al momento della registrazione,
con pagamento di un supplemento;
in caso di smarrimento, verrà quindi rimborsato il danno corrispondente al valore dichiarato.
Le compagnie aeree non comunitarie che non aderiscono alla
Convenzione di Montreal applicano norme diverse a seconda del volo nazionale o internazionale. I
viaggiatori devono prenderne visione prima della partenza.
Passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta
I diritti delle persone con disabilità sono disciplinati dai seguenti provvedimenti:
• Regolamento UE n. 1107 del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
• Decreto Legislativo n. 24 del 24
febbraio 2009 recante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
predetto Regolamento n. 1107/
2006;
Il Regolamento comunitario, direttamente applicabile all’interno
degli Stati membri, ha lo scopo di
prevenire ogni forma di discriminazione verso persone con disabilità o a mobilità ridotta, e di garantire uguali diritti di libera circolazione.
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
Il diritto all’imbarco di un disabile, infatti, non può essere rifiutato, se non in due casi:
• per rispettare obblighi in materia di sicurezza derivanti da norme internazionali, comunitarie o nazionali o dall’autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo
al vettore;
• per impossibilità fisica dovuta alle dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni.
In caso di diniego di imbarco per tali motivi, la persona disabile ha diritto:
• al rimborso o a un volo alternativo a sua scelta;
• a ricevere, a richiesta, le motivazioni scritte entro 5 giorni lavorativi.
Misure di sicurezza negli aeroporti UE
Dopo l’attentato dell’11/09/01 alle Twin Towers di New York, l’UE ha emanato, fin dal
2002, numerosi Regolamenti per disciplinare le misure di sicurezza negli aeroporti e durante il volo, per proteggere i viaggiatori da minacce terroristiche.
Tali misure vietano l’introduzione a bordo dell’aereo di armi di qualsiasi tipo, comprese quelle giocattolo, oggetti taglienti e appuntiti, sostanze chimiche infiammabili.
Il Regolamento UE 1546/2006 ha inoltre limitato la quantità di sostanze liquide che è
possibile portare oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale e la norma si applica
a tutti i passeggeri in partenza dagli aeroporti dell’UE (e anche di Norvegia, Islanda e Svizzera) indipendentemente dalla destinazione.
Le sostanze liquide devono, infatti, essere contenute
in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di
100 millilitri che, a loro volta, devono essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile.
È possibile, invece, portare liquidi senza limiti e oggetti vari, tipo fucili da caccia,
subacquei, attrezzature sportive varie nel bagaglio da stiva (quello consegnato al
check-in).
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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Gli accordi tra vettori: il code sharing
Nel trasporto aereo internazionale si è affermata una nuova forma di partnership, cioè collaborazione tra vettori, che si aggiunge alle già collaudate formule di joint venture e franchising: il code sharing.
— Y Il code sharing è un accordo fra due (o più) vettori aerei per la messa in comune
dei codici di volo e del servizio di trasporto aereo su una o più rotte precedentemente
determinate.
L’accordo prevede che vi sia un vettore operativo (VO) responsabile materialmente,
economicamente e legalmente del servizio di trasporto aereo, e uno o più vettori marketing (VM) che svolgono esclusivamente la distribuzione e commercializzazione dei biglietti relativi ai servizi effettuati dal VO.
Si tratta di un accordo commerciale in base al quale uno o più VM pongono il proprio
codice sui servizi operati da un VO e vendono posti sui voli oggetto dell’accordo, realizzando un coordinamento per effettuare i voli in comune.
I vantaggi di tale accordo sono essenzialmente legati all’ampliamento dell’offerta e all’eliminazione della concorrenza tra vettori. Infatti, ciò consente:
• la riduzione dei costi operativi, conseguente al minor impiego dei propri aerei;
• una maggiore copertura delle aeree geografiche, cioè un ampliamento dell’offerta grazie alla possibilità di accedere a nuove rotte;
• maggiori condivisioni delle strategie tariffarie;
• l’utilizzo in comune delle infrastrutture aeroportuali e la condivisione di programmi frequent flyer;
• la possibilità di offrire voli in più
fasce orarie, espandendo la capacità nei mercati già coperti.
Alitalia ha accordi di code sharing con le compagnie dell’Alleanza
SkyTeam (tra cui Air France, Klm, Delta) e con numerosi altri
vettori in Italia e all’estero.
Y Partnership
Accordi tra imprese
A partnership is an arrangement
where parties agree to cooperate
to advance their mutual
interests.
Y Frequent-flyer program (FFP)
Programma frequent-flyer
A loyalty program offered by
many airlines. Typically, airline
customers enrolled in the program
accumulate frequent-flyer miles
(kilometers, points, segments)
corresponding to the distance
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flown on that airline or
its partners. There are other
ways to accumulate miles. In recent
years, more miles were awarded
for using co-branded credit
and debit cards than for air
travel.
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IL CODE SHARING, QUESTO SCONOSCIUTO
Riadattata dal sito viaggi.hdmagazine.it
LETTURA
UD2 La disciplina dei contratti di settore
Vignetta a parte, vi sarà forse capitato, chi in
agenzia, chi sui siti internet, chi direttamente in
aeroporto o solo per sentito dire, di avere a che
fare con il biglietto di un volo, per esempio Alitalia, ma che poi in aeroporto si è rivelato essere un volo di un’altra compagnia. Questo fenomeno è detto code sharing ed è di solito sottolineato dai vari siti internet e dai vari sistemi di
prenotazione, attraverso un asterisco sul numero di volo prenotato.
In pratica, una compagnia aerea vende un volo ma mette il proprio codice identificativo sui
voli di un’altra compagnia. Il caso forse più lampante e semplice da spiegare è l’esempio dell’Alitalia, ma attenzione, non stiamo parlando di un
disservizio con la compagnia aerea, si parla di
accordi veri e propri (chiamati anche “favori”) in
cui una compagnia può vendere addirittura i biglietti di un’altra compagnia e viceversa.
Ma cos’è il code sharing?
Il code sharing è sostanzialmente un accordo
tra varie compagnie aeree della stessa rete di
appartenenza, che consente di operare dei voli,
come per esempio Alitalia, da altre compagnie
come la Delta Airlines.
Vi sarà capitato, infatti, di avere un biglietto
aereo con numero di volo per esempio AZ01234
(dove AZ è la sigla identificativa di Alitalia, se-
98
guita poi dal numero del volo) mentre sull’aereo dove state per salire c’è scritto Delta Airlines. In questo caso significa che Alitalia ha
venduto dei biglietti sotto la sua gestione, facendo però operare il volo dalla Delta per una
migliore gestione del personale, dei passeggeri ecc.
«Sì, però io avevo chiesto un volo Alitalia e
non della Delta!». Questa obiezione è senza
dubbio lecita, ma vi rassicuriamo anche su questo fronte: il volo codificato Alitalia, rimane Alitalia in tutto e per tutto, sia per le regole degli
annullamenti e dei rimborsi, sia per la gestione
dei passeggeri durante il viaggio.
Le compagnie aeree con cui Alitalia ha siglato
accordi di code sharing.
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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. Le norme che tutelano i viaggiatori
2,8
nel trasporto marittimo
Il trasporto per mare è regolato dal Codice della navigazione, da Convenzioni internazionali e da norme comunitarie.
Le crociere, però, sono soggette alle stesse norme del Codice del Turismo relative al
contratto di vendita di pacchetto turistico.
Il contratto di trasporto marittimo ha per oggetto la prestazione di trasporto come
disciplinata dagli artt. 396 e segg. del Codice della navigazione.
CODICE
DELLA
NAVIGAZIONE
ART. 396
FORMA
DEL CONTRATTO
1. Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di
trasporto su navi minori di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.
2. Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso.
Il diritto al trasporto marittimo è riconosciuto con l’acquisto del biglietto, che costituisce prova della conclusione del contratto e vincola il vettore al rispetto degli elementi in
esso contenuti. Esso deve contenere:
• il luogo e la data di emissione;
• il luogo di partenza e di destinazione;
• la classe;
• il prezzo del passaggio;
• il nome e il domicilio del vettore;
• l’orario di partenza;
• il nome, cognome e le generalità
del passeggero o dei passeggeri;
• il tipo di servizio richiesto (passaggio ponte, posto auto, cabina, poltrona ecc.).
Il biglietto è personale, non è cedibile ed è valido solo per il trasporto in esso specificato. Il passeggero è tenuto a custodirlo per giustificare il proprio diritto al viaggio e a esibirlo a qualsiasi ufficiale della nave o funzionario del vettore che ne facesse richiesta.
Il passeggero sprovvisto del biglietto è tenuto al pagamento del doppio del prezzo di
passaggio.
Rimborsi
• Rinuncia al viaggio da parte del passeggero. Qualora il passeggero non possa partire per i gravi motivi indicati dall’art. 400 del Codice della navigazione (morte, impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile), egli ha diritto al rimborso del
biglietto con penale del 25%. In caso di interruzione del viaggio del passeggero per
causa a lui non imputabile, il prezzo del passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Ovviamente, i motivi gravi, giustificati e imprevedibili devono essere adeguatamente comprovati.
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
• Mancata partenza della nave. In caso di impedimento della nave (es. condizioni
meteo-marine avverse), non imputabile al vettore, il contratto è risolto e il vettore
deve restituire il prezzo versatogli, ma il viaggiatore non ha altri diritti (es. il risarcimento del danno).
In caso di soppressione della partenza o mutamento dell’itinerario da parte del vettore, il passeggero ha facoltà di compiere il viaggio su una nave che parta successivamente, se possibile, o di risolvere il contratto. In entrambi i casi ha diritto al risarcimento dei danni. Se la soppressione o il mutamento ha luogo per giustificato motivo
(situazioni valutate di volta in volta dal giudice), il risarcimento non può eccedere il
doppio del prezzo versato.
Responsabilità per i danni
Il vettore è responsabile, se non dimostra che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile, per:
• i danni arrecati al passeggero, anche da ritardo (es. il pagamento di penali all’albergo per l’arrivo ritardato);
• la perdita e le avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso.
Per i danni subiti dal viaggiatore (danni materiali, danni da ritardo ecc.), la legge presume dunque la colpa del vettore. Non sarà il viaggiatore a dover provare la responsabilità
della compagnia di navigazione, ma sarà quest’ultima a essere gravata dell’onere di provare l’assenza di una propria responsabilità.
La responsabilità del vettore marittimo per danni alle persone, è disciplinata dall’art.
409 del Codice della Navigazione.
CODICE DELLA
NAVIGAZIONE
ART. 409
RESPONSABILITÀ
DEL VETTORE
PER DANNI
ALLE PERSONE
Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da
fatti verificatisi dall’inizio dell’imbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui
non imputabile.
Al vettore spetta l’onere di dimostrare l’osservanza di tutte le disposizioni di legge per le
navi addette al trasporto di persone, nonché di aver adottato ogni ulteriore cautela per
l’incolumità del passeggero suggerita da una ragionevole diligenza, e che, eventualmente, l’evento sia dovuto a assoluta negligenza del passeggero medesimo.
Nell’ambito della disciplina del trasporto marittimo, si applica il Regolamento n. 392/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità
dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.
Tale Regolamento, allo scopo di accrescere la sicurezza dei trasporti marittimi negli
Stati membri, prevede:
• la copertura assicurativa per il trasporto di passeggeri via mare, che tutti i vettori devono sottoscrivere; il passeggero, vittima di incidente, ha la possibilità di agire direttamente sulla compagnia di assicurazione;
• l’obbligo di informazioni appropriate e comprensibili ai passeggeri sui loro diritti. Tali informazioni vanno fornite in tutti i punti vendita, incluse le vendite via telefono
e via internet.
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modulo
I POTERI DEL COMANDANTE DELLA NAVE E DELL’AEREO
I poteri di un Comandante, sia navale sia aereo,
non si limitano alla gestione della navigazione,
dei commerci per conto dell’armatore e alla burocrazia gestionale della nave, ma vi sono anche dei poteri speciali in virtù della sua funzione di ufficiale di stato civile a bordo.
L’ufficiale di Stato Civile normalmente è il
Sindaco del Comune, che può delegare la sua
funzione ad altri, quali il Vicesindaco, il Segretario comunale, il Consigliere più anziano o un Assessore. Il matrimonio viene celebrato, infatti,
davanti all’ufficiale di Stato civile.
Il Codice della navigazione assegna al Comandante della nave e dell’aereo poteri speciali, da esercitare proprio in alcune situazioni.
Infatti, durante la navigazione, e in tutti quei
casi in cui sia impossibile fare intervenire le
competenti autorità della Repubblica, o di quella consolare all’estero, il Comandante della nave
o dell’aereo esercita le funzioni di ufficiale dello
Stato Civile, secondo le disposizioni sull’ordinamento dello stato civile.
Il Comandante della nave o dell’aereo può
procedere pertanto alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all’art. 101
del Codice civile e degli artt. 204 e 834 del Codice della Navigazione di seguito riportati:
• Codice civile Art. 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno
degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luo-
go può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione [e senza l’assenso
al matrimonio], se questo è richiesto, purché
gli sposi prima giurino che non esistono tra
loro impedimenti non suscettibili di dispensa
(86, 87).
L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di
matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita (Cod. Nav. 204, 834).
LETTURA
LA LEGISLAZIONE TURISTICA
• Codice Navig. Art. 204 Matrimonio in imminente pericolo di vita
Il comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio nel
caso e con le forme di cui all’art. 101 del Codice civile.
• Codice Navig. Art. 834 Matrimonio in imminente pericolo di vita
Durante la navigazione e quando comunque
sia impossibile promuovere l’intervento della
competente autorità nella Repubblica o di
quella consolare all’estero, il comandante dell’aeromobile può procedere alla celebrazione
del matrimonio nel caso e con le forme di cui
all’articolo 101 del codice civile. L’atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell’aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell’ENAC o all’autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di
bordo.
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
. Le norme che tutelano i viaggiatori
2,9
nel trasporto ferroviario
Il Regolamento UE n. 1371/2007 – Diritti e obblighi dei passeggeri – disciplina i dirit-
ti e gli obblighi per i passeggeri nel trasporto ferroviario, prevedendo oneri informativi
a favore dei passeggeri e diritti specifici in occasione di:
• ritardi;
• soppressioni di treni;
• mancate coincidenze.
La normativa comunitaria si applica ai viaggi
effettuati sui treni regionali, sui treni di media e lunga percorrenza e sui treni internazionali.
Tale disciplina è stata recepita nel testo
delle Condizioni Generali di trasporto dei
passeggeri di Trenitalia S.p.A.
Il contratto di trasporto concluso dal passeggero, di norma, è relativo all’utilizzo di un
singolo treno ed è rappresentato da un titolo
di viaggio (biglietto o abbonamento) che
legittima a usufruire del servizio ferroviario
prescelto.
Prima di salire sul treno, il cliente deve acquistare un biglietto valido per il tipo di treno (Regionale, Intercity, Eurostar…), la classe (I o II) e il servizio con cui intende viaggiare (posto con prenotazione, cuccette, vagone
letto ecc.).
L’acquisto può avvenire:
• presso le biglietterie e le macchine self service delle stazioni ferroviarie;
• presso le agenzie di viaggio;
• direttamente on line collegandosi al sito di Trenitalia.
Quando l’acquisto è effettuato on line, il passeggero può partire anche senza il biglietto
cartaceo, ma disponendo solo del codice di prenotazione PNR (Prenotazione Numero Riferimento). Il biglietto cartaceo richiede, invece, l’obliterazione prima di salire sul treno,
senza la quale il passeggero è soggetto a sanzioni.
Ciascun biglietto costituisce un singolo e separato contratto di trasporto per la tratta
cui si riferisce.
Il possesso del biglietto dà diritto al viaggiatore di ottenere rimborsi parziali o totali in
caso di ritardi alla partenza o all’arrivo, posti prenotati non disponibili, soppressione del
treno ecc., secondo le modalità previste dal Regolamento (Documenti – Regolamento europeo per i diritti dei passeggeri; Guida del viaggiatore).
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
modulo
Il Regolamento comunitario riconosce al viaggiatore tali diritti con riferimento al singolo contratto utilizzato, senza estenderli agli altri servizi successivi e/o precedenti, acquistati dal passeggero per completare il proprio viaggio, che sono invece oggetto di ulteriori distinti contratti.
Trenitalia S.p.A., a maggior vantaggio della propria clientela, ha stabilito che i servizi
di media e lunga percorrenza nazionali siano da intendersi oggetto di un unico contratto di trasporto anche in caso di utilizzo di più treni successivi e in presenza di più biglietti emessi contemporaneamente anziché di un unico “biglietto globale”.
Il biglietto globale è rappresentato da uno o più biglietti legati tra loro da una numerazione sequenziale.
ESEMPIO
Un viaggiatore acquista un biglietto alla Stazione di Genova Brignole per Salerno.
Il viaggio comprende 4 tratte, da effettuarsi con treni diversi in Seconda classe, al costo
complessivo di € 94,00:
Genova Brignole ore 9:00
Pisa Centrale ore 11:00
Treno Intercity
Pisa Centrale ore 11:11
Firenze S.M. Novella ore 12:00
Treno Regionale
Firenze S.M. Novella ore 13:14
Napoli ore 16:10
Frecciarossa
Napoli ore 16:32
Salerno ore 17:13
Treno Regionale
Il viaggiatore giunge a Napoli in orario. Il treno Regionale per Salerno delle 16:32 parte con
notevole ritardo e arriva a Salerno alle ore 18:20, accumulando quindi più di un’ora di ritardo.
Secondo il Regolamento di Trenitalia egli ha diritto a un rimborso pari al 25% del prezzo
dell’intero biglietto.
Rimborso= 25% di € 94,00 = € 23,50.
Frecciarossa 1000, il treno più veloce mai prodotto in serie in Europa, raggiungerà la velocità massima
di 400 km/h e innalzerà la velocità commerciale sulla rete AV italiana a 360 km/h, riducendo ulteriormente
i tempi di viaggio. Per spostarsi tra Roma e Milano basteranno 2 ore e 20 minuti.
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Riadattata da www.trenitalia.com; www.interrailnet.com;
www.Informagiovani-italia.com
LETTURA
UD2 La disciplina dei contratti di settore
I GIOVANI VIAGGIANO INTER RAIL
Ammirare l’Europa dal finestrino di un treno è
molto emozionante, se si aggiunge la possibilità
di fare più soste durante il percorso, soprattutto
nelle aree più panoramiche o meno conosciute.
Nel 1922 nasce l’Unione Internazionale delle
Ferrovie (Inter Rail Community-IRC), allo scopo
di armonizzare le condizioni d’esercizio delle
ferrovie. Oggi essa rappresenta l’organizzazione che promuove a livello mondiale la collaborazione tra le imprese ferroviarie e le iniziative
per lo sviluppo del traffico ferroviario. A fine
2010 l’IRC contava 196 membri sparsi su 5 continenti e comprendenti soprattutto imprese ferroviarie, gestori d’infrastrutture e imprese che
esercitano un’attività in relazione con l’offerta
ferroviaria.
Nel 1972, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’International Railway Union nasce l’Inter Rail. I Paesi coperti dal biglietto Inter
Rail erano, fino al 1990, 21 e divisi in zone: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania dell’Ovest e Germania dell’Est, Grecia, Irlanda, Italia, Jugoslavia, Lussemburgo, Olanda,
Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Ungheria.
Dopo la caduta della cortina di ferro, il pass
fu esteso ai Paesi dell’Europa dell’Est.
Nel 1998, vengono aggiunte due zone: la zona D (Croazia, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria) e la zona H (Bulgaria, Jugoslavia, Macedonia e Romania).
Dall’aprile 2007 i Paesi che si possono visitare sono saliti a 0 e Inter Rail non fa più alcuna
distinzione tra diverse zone, consentendo maggiore flessibilità a chi utilizza questo servizio.
I biglietti Inter Rail
I biglietti Inter Rail sono di due tipi: Inter Rail
Global Pass e One-Country Pass.
Tutti i cittadini europei di qualsiasi età possono
fare l’Inter Rail. A seconda dell’età variano i
prezzi del biglietto.
Si distingue tra:
• youth, fino a 26 anni;
• adulti oltre i 26 anni;
• child, bambini fino a 12 anni.
L’Inter Rail Global Pass
Come dice il nome, si tratta di un Pass per tutte
le nazioni che aderiscono all’Inter-Rail. Il Global
Pass si suddivide a sua volta in:
• Pass Global Flexi, con durata di 10 giorni (in
cui solo 5 si possono usare per viaggiare) o
22 (in cui i giorni disponibili per gli spostamenti sono 10);
• Pass Global Continuo, con durata di 15, 22 o
30 giorni e che permette di viaggiare in tutti
i giorni di validità.
Il One-Country Pass
In questo caso è possibile viaggiare liberamente in una rete ferroviaria di un Paese europeo. È
valido un certo numero di giorni da utilizzare
nell’arco di un mese. Questi giorni possono anche non essere consecutivi.
Sono stati previsti, per ciascuna durata, cinque gruppi di prezzo, corrispondenti a determinati gruppi di Paesi. Infatti vi sono Paesi più piccoli con rete ferroviaria meno estesa o con prezzi più bassi, per i quali il One-Country Pass costa
meno.
Interrail è un biglietto ferroviario europeo che permette viaggi illimitati su treni nei Paesi della comunità inter rail per
un certo periodo di tempo. Alcuni dicono
che non si è stati davvero giovani se non
si è fatta una esperienza Interrail.
Dove si acquista il biglietto?
Nelle stazioni FS, on line e in alcune
agenzie viaggi. All’acquisto del biglietto
bisogna esibire il documento d’identità
(valido per l’espatrio).
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
modulo
.
2,10
Le norme che tutelano i viaggiatori
nel trasporto su strada
L’art. 1 del Nuovo Codice della strada (Dlg. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni) così recita:
NUOVO CODICE
DELLA STRADA
ART. 1
La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
Tale normativa regolamenta:
• la classificazione dei veicoli e il loro uso (tra cui il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone o il servizio di linea);
• i documenti di circolazione e immatricolazione e il relativo regime sanzionatorio;
• la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
• le misure di sicurezza;
• i servizi di polizia stradale;
• la segnaletica stradale.
Tutti i provvedimenti sono emanati in applicazione e nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia, che s’ispirano al principio della sicurezza stradale.
Lo scopo è quello di ridurre i costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico
dei veicoli, di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una
razionale utilizzazione del territorio, di migliorare la fluidità della circolazione.
Rent-a-car (noleggiare l’auto)
Il servizio di noleggio auto, camper, caravan senza autista è diffuso in tutto il mondo ed è
fornito da grandi società internazionali (Avis, Hertz, Eurocar…), che hanno sedi dislocate soprattutto negli aeroporti, nei porti e nelle grandi stazioni ferroviarie.
Il turista in arrivo, disceso da un aereo, dalla nave o dal treno, ha la possibilità di noleggiare immediatamente un’auto o di ritirare quella già prenotata on line per
iniziare subito la sua vacanza, spostandosi autonomamente per strada.
La vacanza “aereo + auto”, “treno + auto” è diventata una formula rivolta al turismo di massa, perché presenta vantaggi economici
non indifferenti, grazie alla diffusione dei voli low cost e delle tariffe ferroviarie agevolate.
Il contratto di noleggio è concluso tra la società fornitrice del servizio e il cliente guidatore, che dovrà
dimostrare di:
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
• essere in possesso di patente di guida da
almeno un anno;
• essere titolare di una carta di credito che
garantisca il deposito cauzionale alla società di autonoleggio.
Le varie società possono porre altre condizioni, quali l’età minima del cliente, la modalità di calcolo delle tariffe, le tipologie di
assicurazione, il rimborso per il carburante,
il risarcimento per i danni o per eventuali
violazioni al codice della strada.
Per maggiori dettagli vedi le condizioni
poste dalle più importanti società di autonoleggio.
Nell’ambito dell’organizzazione di viaggi per gruppi vengono utilizzati normalmente servizi di noleggio pullman e minibus con autista forniti dalle aziende di trasporto specializzate. Tali servizi sono utilizzati anche in occasione di particolari eventi, quali convegni,
matrimoni ecc.
SINTESI DELLA NORMATIVA SUI TRASPORTI
Disciplina del contratto di trasporto
• Codice civile artt. 1678-1702
Trasporto aereo
• Codice della Navigazione (1942)
• Convenzione di Varsavia (1929, modificata dal protocollo dell’Aja
del 28 settembre 1955)
• Convenzione di Montreal del 1999 per l’unificazione di alcune
norme relative al trasporto aereo internazionale
• Regolamento CE n. 2027/97, come modificato dal Regolamento n.
889/2002 (responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti)
• Regolamento CE n. 261/2004 (regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato)
• Regolamento UE n. 1008/2008 (norme per il rilascio delle licenze ai vettori aerei e disposizioni in materia di tariffe)
Trasporto marittimo
• Codice della Navigazione (1942)
• Regolamento UE n. 392/2009 (responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente)
Trasporto ferroviario
• Regolamento UE n. 1371/2007 – Diritti e obblighi dei passeggeri
Trasporto stradale
• Nuovo Codice della strada (Dlg. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni)
Y Car rental
Autonoleggio
A car rental or car hire agency is a
company that rents automobiles
for short periods of time (generally
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ranging from a few hours to a few
weeks) for a fee. It is often
organized with several local
branches (which allow a user to
return a vehicle to a different
location), and primarily
located near airports or
busy city areas and often
complemented by a website
allowing online reservations.
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VIAGGIARE IN PULLMAN
Ogni anno in Italia e in Europa i pullman garantiscono la mobilità delle persone in tutta sicurezza, con un impatto ecologico molto ridotto. I pullman sono un mezzo di trasporto sicuro, che rispetta l’ambiente e riduce l’inquinamento acustico. Per fare lo stesso tragitto, un
pullman emette 162 grammi di CO2 in meno rispetto a un’automobile, inoltre gli spostamenti in pullman riducono notevolmente il traffico
stradale.
Coloro che scelgono di fare la vacanza in pullman sono motivati soprattutto dal fatto che è
un mezzo flessibile per quanto riguarda i tempi
di partenza, la durata delle soste, le strade da
percorrere; viene infatti utilizzato per riportare
a casa centinaia di tifosi dopo una partita di calcio, per le gite scolastiche di studenti di tutte le
età, in modo particolare i bambini, per i viaggi
di persone anziane o disabili e comunque per
trasportare gruppi di turisti nei più remoti angoli del mondo.
Il fatturato del turismo con pullman in Italia
ammonta a circa 1 miliardo di euro all’anno.
I turisti che lo scelgono passano in media il
40% di tempo in più nei luoghi di destinazione
rispetto agli altri viaggiatori, con tutti i vantaggi che ne conseguono (maggiore permanenza
negli hotel, consumazione di servizi ristorativi,
acquisto di beni e altri servizi turistici).
Il 90% delle persone è soddisfatta del proprio viaggio.
Cinque buone ragioni per scegliere un tour
in pullman
1. Si risparmia.
Le tariffe dei viaggi organizzati in pullman
sono spesso molto vantaggiose e, in tempi
di crisi, questo non è poco! Non dimentichiamo poi che si evitano in questo modo le spese extra che spesso non vengono considerate prima di partire, come i costosi parcheggi
a pagamento per chi si muove in macchina o
i taxi per spostarsi da un aeroporto magari
fuori mano al centro città.
Optare per un tour itinerante in pullman
può essere la soluzione per chi non vuole rinunciare a un giro turistico da sogno senza
dover prosciugare il portafoglio.
2. Si sta in compagnia.
Per chi viaggia in gruppo, il tour in pullman è
l’ideale: si sta insieme ai propri compagni di
viaggio e si fanno facilmente nuove amicizie, vista la condivisione degli spazi tra una
tappa e l’altra. Ottima soluzione quindi per
le famiglie numerose, i gruppi di amici o per
chi… parte solo ma non vuole rinunciare a un
po’ di buona compagnia!
3. È comodo e rilassante.
I pullman turistici oggigiorno sono ricchi di
ogni comfort: sedili comodi e reclinabili, aria
condizionata e servizi. I passeggeri possono
sistemarsi comodamente, godersi il viaggio
panoramico mentre la guida turistica a bordo parla loro delle meraviglie che stanno osservando e possono approfittare dei momenti di transito in luoghi non interessanti
per chiacchierare con il vicino, leggere o riposare un po’.
C’è da dire, inoltre, che i pullman accompagnano il turista ovunque, e i tratti a piedi
sono ridotti davvero al minimo, per cui ogni
energia può essere sfruttata al massimo durante le tappe del tour, visto che si scende
dal veicolo sempre riposati e pronti per il giro turistico.
4. È un’ottima soluzione per chi non ha la patente o non ama guidare.
Scegliendo un tour in pullman è possibile visitare intere regioni in poco tempo senza dover sopportare lo stress e la stanchezza dati
da tante ore di guida. Anche chi non ha la
patente o magari non dispone di una vettura abbastanza potente per affrontare un
viaggio molto lungo può trovare nel viaggio
in pullman la soluzione perfetta per non
perdere neanche un luogo di interesse turistico nella zona che va a visitare, in Italia o
all’estero.
5. Si dà un contributo all’ambiente.
Lo spostamento in pullman ha un impatto
ecologico davvero ridotto, i pullman più moderni, infatti, riducono l’inquinamento acustico e producono una minore emissione di
CO2 rispetto ad altri tipi di vetture, senza
contare che, se tutti i passeggeri a bordo
avessero scelto l’auto come modalità di
viaggio, oltre all’ambiente ne avrebbe risentito anche il traffico.
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LETTURA
modulo
Tratta da www.holidaysempire.com
LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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Tratta da www.ilreporter.com
LETTURA
UD2 La disciplina dei contratti di settore
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LE FAMOSE LINEE GREYHOUNDS AMERICANE
Greyhound Lines è il nome di un’azienda di trasporto passeggeri statunitense che collega su
gomma numerose destinazioni attraverso il
Nordamerica.
L’azienda fu fondata nel 1914 a Hibbing (Minnesota) da un immigrato svedese, Carl Wickman, che all’epoca gestiva con il suo automezzo
un servizio di trasporto di operai che lavoravano
nella vicina miniera di ferro.
La compagnia nordamericana prende il nome da una tipologia di levriero inglese, il greyhound, appunto. Questo simpatico animale è il
terzo mammifero più veloce, battuto solo dal
ghepardo e dalla gazzella di Thompson. Probabilmente fu quest’idea di velocità una delle motivazioni che spinsero il fondatore della compagnia a sceglierlo come nome e simbolo dell’omonima azienda.
Mezzo preferito dagli americani durante gli
anni ’30 e ’40, il levriero grigio ha saputo rialzare la testa rimanendo competitivo anche nell’era del trasporto aereo.
Qualcosa come 1250 bus percorrono ogni giorno le immense distanze degli Stati Uniti, da Cincinnati a New Orleans, da New York a Dallas, trasportando ogni anno 22 milioni di persone. Tralasciando offerte speciali last minute, solitamente
viaggiare su strada risulta più economico rispetto
all’aereo. In alcuni periodi dell’anno è inoltre possibile ottenere agevolazioni economiche che rendono la scelta ancora più interessante.
Un viaggio “on the road”, anche se massacrante, non è mai noioso e rivela quasi sempre
piacevoli sorprese. Trattandosi inoltre di un servizio di linea, Greyhound ferma in diversi punti
durante un tragitto e a ogni fermata persone
diverse per cultura, pelle o religione salgono arricchendo il viaggio. Facile fare amicizia, anche
se di breve durata.
È un viaggio attraverso l’America minore, la
provincia, con la sua orgogliosa bellezza e il suo
squallore quotidiano. Lo stereotipo dell’America
tutta tecnologia, vetro e cemento qui perde di
significato, i divi hollywoodiani cedono il posto
ai perdenti, alla banalità della vita comune. Poveri diavoli, arzille vecchiette, facce da galera,
giovanotti dall’aria imbambolata e ragazze “acqua e sapone” si alternano sui sedili del “running dog”.
I dirigenti della Greyhound propongono svariati pacchetti per viaggiare in tutta tranquillità
e sono stati i primi a rendere disponibile il posto
riservato su un pullman di linea e a offrire anche un servizio di spedizioni rapido il quale,
sfruttando lo spazio libero nel vano bagagli dei
loro mezzi, si pone in concorrenza con il servizio
postale americano.
La compagnia possiede filiali in Canada e
Messico, viaggia con più di 3.100 destinazioni
ed effettua 16.000 partenze giornaliere, entrando nell’immaginario comune dell’American
dream.
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
modulo
.
2,11
Il contratto d’albergo
— Y Il contratto d’albergo è un accordo in base al quale l’albergatore, dietro corrispettivo
del prezzo, si obbliga a fornire al cliente alloggio in un’unità abitativa arredata e altri
eventuali servizi a esso collegati, quali somministrazione di pasti, lavanderia, servizio
bar, centro benessere, garage, servizi di banqueting in occasione di matrimoni, cene
di gala ecc.
Il contratto d’albergo è consensuale, ossia si perfeziona con l’incontro della volontà delle due parti, senza la necessità di una forma particolare.
I requisiti fondamentali di questo contratto sono:
• l’accordo tra le parti, albergatore e cliente, che riguarda:
– il tipo di prestazione (alloggio, mezza
pensione o pensione completa);
– la durata che, se non diversamente stabilito, si intende per una sola giornata;
– il prezzo;
• la causa: deve essere lecita, cioè non deve essere contraria a norme imperative,
all’ordine pubblico, al buon costume;
• l’oggetto: riguarda i servizi che l’albergatore si obbliga a prestare in cambio di un
corrispettivo in denaro e deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.).
I prezzi, calcolati per la durata di un giorno e
una notte, devono essere resi pubblici; per
questo esiste l’obbligo di esporre un prospetto generale nella reception dell’albergo e la tariffa delle singole camere all’interno di ciascuna di esse.
Generalmente non è prevista la forma scritta, ma viene spesso preceduto dalla prenotazione.
Questa può avvenire:
• in forma scritta (lettera, fax);
• in forma verbale (per telefono o presentandosi personalmente);
• tramite agenzia di viaggi;
• per mezzo di sistemi elettronici di prenotazione;
• tramite e-mail inviata all’hotel.
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
Spesso la prenotazione è accompagnata dal versamento di una caparra.
Non esistendo regole precise in ordine all’importo della caparra, questa potrà essere
commisurata alla durata del contratto e al periodo di alta o bassa stagione; di solito varia
tra il corrispettivo di una e tre notti.
Il codice civile distingue due casi:
• caparra confirmatoria: è definita dall’articolo 1385 del codice civile; viene versata al
momento della conclusione del contratto e serve a garantire ciascuna parte dall’inadempienza dell’altra. Se, infatti, il cliente non si presenta, l’albergatore può trattenere la caparra; se è invece l’albergatore a essere inadempiente, per cui il cliente non
trova la camera libera, egli ha diritto di esigere il doppio della caparra versata;
• caparra penitenziale: è definita dall’articolo 1386 del codice civile e rappresenta il
corrispettivo dovuto da chi recede dal contratto, se nel contratto è stato stipulato il
diritto di recesso per una o entrambe le parti.
La conclusione del contratto obbliga le parti ad assumere una serie di impegni, così sintetizzati nella tabella che segue:
Impegni dell’albergatore
Impegni del cliente
• fornire i servizi di alloggio, ristorazione ecc.
stabiliti nell’accordo
• pagare il prezzo pattuito
• mettere a disposizione del cliente tutti i servizi
presenti nella struttura (lavanderia, garage, bar,
postazione informatica ecc.)
• rispettare i tempi di arrivo e partenza (la
camera deve essere lasciata normalmente
entro le ore 10 del giorno di partenza, salvo
diversi accordi)
• garantire la sicurezza delle persone presenti
nella struttura
• risarcire eventuali danni causati
all’arredamento o agli oggetti messi a sua
disposizione
• risarcire il cliente per eventuali danni causati
dal personale dell’albergo
• non fare uso della camera per finalità diverse
dall’alloggio o per scopi contrari alla morale o
al buon costume
• risarcire il cliente per danni a cose portate in
albergo o a cose a lui consegnate (artt. 17831784 c.c. e sgg.)
• assicurare la tutela della riservatezza dei dati
sensibili dei clienti ai sensi del D. lgs. n. 196/2003
Avendo per oggetto l’erogazione di più servizi, il contratto d’albergo è un contratto complesso, che non trova specifica regolamentazione nel nostro ordinamento giuridico, per
cui viene definito anche “atipico”.
La regolamentazione dei rapporti che nascono tra albergatore e cliente si basa su norme
esistenti di carattere generale, alle quali si può, di volta in volta, fare riferimento in caso
di contenzioso, cioè di controversie che possono nascere tra i due contraenti. Tali norme
sono:
• articoli del Codice civile: poiché l’albergatore si obbliga a singole prestazioni che,
pur coordinate tra loro, sono molteplici ed eterogenee, il contratto d’albergo ha in sé
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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elementi riconducibili a varie tipologie contrattuali regolamentate dal Codice civile,
quali:
– il contratto di locazione (godimento dell’unità abitativa);
– il contratto di comodato (uso gratuito di attrezzature, impianti sportivi, biciclette);
– il contratto di somministrazione (fornitura di pasti);
– il contratto d’opera (servizio di lavanderia, trattamenti nel centro benessere);
– il contratto di trasporto (servizio transfert per spiagge, piste da sci, aeroporti, centro città).
• leggi speciali, quali le norme sulla sicurezza e l’igiene, la L. n. 96/2006 sull’attività agrituristica, il Codice del consumo L. n. 206/2005 che tutela e protegge il consumatore, le
norme sui diritti d’autore per la riproduzione di musica nelle sale comuni dell’hotel;
• norme regionali e regolamenti amministrativi locali;
• la giurisprudenza, cioè le numerose sentenze della Corte di Cassazione che hanno
definito e chiarito casi di responsabilità delle parti;
• gli usi o consuetudini, (artt. 1 e 8 del c.c) che sono norme di comportamento scritte
o non scritte, ma basate sulle tradizioni locali e sul generale riconoscimento sociale;
Esiste invece una disciplina specifica per quanto riguarda il deposito in albergo e la responsabilità dell’albergatore (art.1783 1786 c.c.) per le cose del cliente.
Le regole del contratto d’albergo si estendono a tutte le tipologie di strutture ricettive (villaggio turistico, campeggio, rifugio alpino, motel ecc.).
Di seguito presentiamo le figure contrattuali a cui si fa riferimento nell’erogazione dei vari servizi alberghieri.
Il contratto di locazione
CODICE CIVILE
ART. 1571
La locazione è il contratto con il quale una parte (albergatore) si obbliga a far godere all’altra (cliente) una cosa mobile o immobile (camera) per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.
Questa figura contrattuale
è applicabile al contratto
d’albergo in quanto l’albergatore assume l’obbligo di
mettere a disposizione del
cliente una o più camere
per un periodo di tempo determinato.
Egli si impegna, però, anche a fornire ospitalità e una
serie di servizi accessori.
Di conseguenza, il contratto d’albergo prevede impegni maggiori rispetto a
quelli di un semplice contratto di locazione.
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
Il contratto di comodato
CODICE CIVILE
ART. 1803
Il comodato è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario), una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.
Colui che riceve il bene in comodato è tenuto a custodirlo e a conservarlo con diligenza e
non può servirsene in altro modo se non in quello previsto dal contratto o dalla natura
del bene. Egli, inoltre, non può concedere ad altre persone il bene ricevuto in comodato
senza il consenso del proprietario del bene.
Il comodatario è obbligato a restituirlo alla scadenza del termine convenuto.
Si fa riferimento a questo contratto tutte le volte che l’albergatore mette a disposizione
del cliente in uso gratuito beni, quali biciclette, passeggini per bambini, piccole imbarcazioni, zaini e attrezzature per la montagna ecc.
MATRIMONIO A VILLA APPIANI
Riportiamo, nelle pagine seguenti, un esempio
di contratto di comodato che ha per oggetto
l’uso di alcuni spazi di un prestigioso albergo da
destinare alla celebrazione di matrimoni con il
rito civile. Il contratto è concluso tra l’Amministrazione comunale di Trezzo sull’Adda e la società proprietaria dell’hotel.
Tratto da www.comune.trezzosulladda.mi.it
DOCUMENTO
Tale contratto può avere per oggetto anche beni immobili e trova varie applicazioni nel
settore turistico.
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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI LOCALI PRESSO L’IMMOBILE DENOMINATO “VILLA APPIANI” PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE
Il giorno ……... del mese di ……........................................….. anno 20…, presso la sede municipale
TRA
– SOC. ALBERGO TREZZO SRL - P.I. 02891690162 – rappresentata dall’Arch. ..................................................
nata a Milano il ................................., in qualità di Amministratore delegato dell’immobile denominato “Villa Appiani” sito a Trezzo sull’Adda in Via Sala 17 (comodante);
e
– COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA, C.F. 83502130152, rappresentato dalla responsabile del Settore Servizi
al Cittadino, ......................................................................, (comodatario);
PREMESSO CHE
– il Comune di Trezzo sull’Adda intende soddisfare le numerose richieste di celebrazione di matrimonio
con rito civile, oltre che nella sede municipale, anche nelle dimore e ville storiche di proprietà e/o in disponibilità dell’ente, poiché lo ritiene un valido contributo alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico locale, nonché un sostegno alla promozione turistica del territorio;
– a tale scopo ha valutato le strutture e ville antiche operanti sul territorio, con esperienza nell’ambito
della celebrazione di eventi e ricevimenti, che hanno manifestato interesse per il servizio citato;
VISTA
la richiesta presentata dall’Albergo Trezzo Srl, proprietario dell’immobile denominato “Villa Appiani”, sede di eventi, ricevimenti e convegni, che ha condiviso gli obiettivi in premessa indicati, mostrando interesse ad ampliare i servizi offerti;
PRESO ATTO che:
– la Villa e i locali individuati presentano le caratteristiche richieste per l’uso al quale verrà adibito;
– la celebrazione di matrimoni avverrà previa istituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile, come
prescritto dall’art. 3 del D.P.R. 396/2000.
DOCUMENTO
LA LEGISLAZIONE TURISTICA
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 – OGGETTO
Oggetto del presente contratto è l’uso in comodato gratuito di locali dell’immobile denominato “Villa
Appiani” allo scopo di celebrare matrimoni con rito civile.
ARTICOLO 2 – DESTINAZIONE D’USO, DECORRENZA E DURATA
I locali oggetto del presente comodato dovranno essere utilizzati dal Comune esclusivamente per la celebrazione di matrimoni civili e limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento di questa funzione.
A questo scopo, in occasione di ogni prevista celebrazione, il Comune provvederà alla costituzione nei locali in questione di separato Ufficio di Stato Civile, collocando le bandiere e/o i simboli rappresentativi
dell’istituzione comunale. Per tutto il tempo in cui resterà costituito l’Ufficio di Stato Civile distaccato, i
locali interessati saranno da ritenersi a ogni effetto “Casa Comunale”.
Il presente comodato decorre dalla sottoscrizione dell’atto e avrà la durata di 5 (cinque) anni. È facoltà
delle parti recedere dagli accordi mediante comunicazione scritta inoltrata con un preavviso di almeno
6 (sei) mesi.
ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E TARIFFE
Con apposita deliberazione, la Giunta comunale stabilirà le tariffe dovute dagli sposi al Comune per la
celebrazione di matrimoni civili presso tale sede distaccata.
Il costo dell’utilizzo della Villa Appiani è determinato dalla proprietà della stessa: resta quindi inteso che
sarà oggetto di trattativa tra la proprietà e gli sposi in base ai servizi richiesti da questi ultimi. Dovrà comunque essere assicurata la sola celebrazione del matrimonio civile, comprensiva eventualmente della possibilità di fare fotografie all’interno e all’esterno dell’immobile.
Il calendario delle celebrazioni sarà gestito dal Comune in base alla disponibilità oraria e/o giornaliera
concordata con la proprietà. Le prenotazioni verranno comunicate alla Villa contestualmente al rilascio
dell’autorizzazione.
ARTICOLO 4 – ALLESTIMENTO DEI LOCALI E ACCESSIBILITÀ
Per ogni celebrazione di matrimonio la Soc. Albergo Trezzo srl dovrà garantire un adeguato allestimento comprendente almeno:
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DOCUMENTO
UD2 La disciplina dei contratti di settore
– n° 1 tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di un atto pubblico;
– n° 4 sedie/poltroncine: una per ciascuno degli sposi e una per ciascuno dei testimoni. Le sedute dovranno essere collocate come da tradizione.
– n° 1 sedia/poltroncina per il celebrante.
A discrezione della Villa potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti.
Durante il matrimonio il locale di celebrazione è a ogni effetto “Ufficio di Stato Civile” e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro quali, per esempio, la somministrazione di bevande e alimenti.
In ottemperanza all’art. 106 del Codice Civile, il matrimonio deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto la Villa Appiani nel corso delle celebrazioni di matrimoni civili dovrà garantire a chiunque
libero accesso ai locali oggetto del presente comodato. Il comodante dovrà quindi adottare le misure necessarie affinché eventuali cancelli, portoni non impediscano l’accesso o la permanenza nel luogo di celebrazione.
ARTICOLO 5 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGAZIONI DEL COMUNE
In relazione all’esiguità della durata della funzione per la quale è concesso il comodato d’uso gratuito,
il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, la pulizia, il deterioramento e
le spese necessarie all’uso dei locali.
Il Comune è espressamente esonerato da ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a terzi o verificatesi nei locali oggetto del presente comodato, anche a causa di terzi durante lo svolgimento della celebrazione.
ARTICOLO 6 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGAZIONI DELLA VILLA
La Villa Appiani è tenuta a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/strutture, sia dei locali sia dei luoghi di accesso a questi.
Le spese ordinarie sostenute per mantenere il decoro dell’immobile e dei locali oggetto del presente comodato, nonché le eventuali spese straordinarie, sono a carico della Villa Appiani.
ARTICOLO 7 – RESTITUZIONE DEI LOCALI
Al termine di ogni celebrazione il Comune trasferisce gli atti all’Ufficio di Stato Civile presso il Municipio
per la loro registrazione e custodia, e – senza alcuna formalità – riconsegna i locali che, rientrati nella piena disponibilità della Villa, potranno essere destinati ad altro uso.
La Villa Appiani s’impegna a collocare, rimuovere e custodire in sicurezza le bandiere e/o i simboli rappresentativi dell’istituzione comunale posizionati nel locale utilizzato in occasione della celebrazione
del matrimonio.
ARTICOLO 8 – CLAUSOLE FINALI
A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto di comodato non può aver luogo e non può essere
provata se non mediante atto scritto debitamente sottoscritto da entrambe le parti.
Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. Tutte le eventuali spese derivanti saranno a carico del soggetto che ne chiede la registrazione.
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre Leggi vigenti. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto le parti stabiliscono la competenza del Foro di Milano.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con la sottoscrizione del presente contratto, il comodante consente il trattamento dei suoi dati personali che verranno utilizzati dal Comune per l’esecuzione del presente atto.
LA SOC. ALBERGO TREZZO SRL
..................................................................
IL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA
..................................................................
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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Il contratto di somministrazione
CODICE CIVILE
ART. 1559
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un
prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Questa tipologia di contratto è applicata nel
caso in cui il cliente usufruisca del servizio di
ristorazione con la formula della mezza pensione (half board) o della pensione completa
(full board).
Gli Usi alberghieri, in molti casi, prevedono
che, in ipotesi di pensione completa, l’albergatore abbia l’obbligo di fornire al cliente, in luogo del pasto non consumato in albergo, un cestino contenente quanto necessario per un pasto, sempre che il cliente richieda detta prestazione alternativa entro la sera precedente il
giorno della consumazione.
L’obbligo di somministrare il vitto è, secondo gli Usi, limitato alla durata dei pasti, così come stabilito dalla direzione dell’albergo, che
ha la facoltà di non somministrare pasti fuori
orario.
Il contratto d’opera
CODICE CIVILE
ART. 2222 C.C.
Quando una persona si obbliga a compiere dietro un corrispettivo un’opera
o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia
una disciplina particolare nel libro IV.
Si fa riferimento a questa tipologia di
contratto per la prestazione di servizi accessori, quali il servizio di lavanderia al
cliente, i vari trattamenti di cui egli può
usufruire nel centro benessere, i servizi
di animazione nei villaggi turistici, i servizi di babysitter.
Ai sensi dell’art. 2224, la prestazione
d’opera deve essere eseguita secondo le
condizioni stabilite e a regola d’arte.
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Tratta da www.riminiturismo.it
LETTURA
UD2 La disciplina dei contratti di settore
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GLI USI NEL SETTORE ALBERGHIERO
Contratto d’albergo, Prenotazione e Caparra
• Il contratto d’albergo è un contratto atipico
che non ha una disciplina specifica dettata
appositamente. L’accordo contrattuale si perfeziona con l’accettazione, da parte dell’ospite, dell’offerta dell’albergatore (tramite la prenotazione);
• la prenotazione alberghiera non trova un’espressa disciplina normativa, a differenza di
quanto accade per altre fattispecie di prenotazione;
• la somma versata come caparra ha la funzione di confermare la stipulazione del contratto e ha valore di prova della sussistenza
di un accordo tra le parti;
• inserzioni sui giornali e dépliant alberghieri
difformi dalla realtà possono costituire elementi sufficienti per recedere dal contratto
(caso di pubblicità ingannevole trattata nella Carta dei Diritti del Turista);
• se l’ospite entro le ore 17.00 del giorno di arrivo del periodo prenotato non occupa la
propria camera o non dà conferma, l’albergatore è sciolto da ogni impegno di prenotazione e potrà ritenere l’eventuale caparra
versatagli;
• se l’ospite arriva in ritardo, rispetto al giorno
di prenotazione (avendo prima comunicato
il suo prossimo arrivo), l’albergatore può esigere il prezzo della camera prenotata per
tutti i giorni che è stata a disposizione;
• l’ospite può prendere possesso della camera
dalle ore 14.00 in poi;
• nell’ultimo giorno di prenotazione l’ospite deve lasciare la camera entro le ore 10 della mattina, indipendentemente dall’orario di arrivo;
• l’albergatore può accettare cani in albergo e
pretendere una quota per la sola presenza
del cane. Ai cani è interdetto l’accesso nella
sala da pranzo e negli ambiente comuni.
Fuori stanza, devono essere muniti di museruola oppure tenuti al guinzaglio;
• se l’ospite non intende più utilizzare i servizi
per i quali aveva corrisposto una caparra, l’albergatore può recedere dal contratto trattenendo la caparra stessa. Se quest’ultimo ritiene che la caparra non sia sufficiente, può
anche richiedere l’esecuzione del contratto e
pretendere l’intera somma pattuita oppure
può richiedere la risoluzione del contratto
stesso pretendendo una somma per il risarcimento del danno subìto, la cui quantificazione è regolata dal C.C.;
• se l’albergatore non intende più fornire i servizi pattuiti (per esempio, nel caso in cui la
camera non sia disponibile per overbooking), l’ospite può recedere dal contratto e richiedere il doppio della somma corrisposta
come caparra.
Il prezzo alberghiero
• L’albergatore deve denunciare le tariffe o i
prezzi alberghieri praticati alla Provincia di
Rimini;
• i prezzi devono essere esposti nel locale adibito al servizio di ricevimento e nelle camere
e s’intendono impegnativi, in quanto non
possono essere aumentati (art. 32 della L.R.
dell’Emilia Romagna 28.07.2004 n. 16);
• il prezzo di pensione completa può essere
applicato per un soggiorno che superi il minimo di 3 giorni di permanenza continua in
albergo. Eventuali pasti o altri servizi non goduti dall’ospite possono non essere risarciti.
Il cestino da viaggio è dovuto solo quando
sostituisca un pasto cui l’ospite ha diritto
non avendolo consumato.
La partenza anticipata
• Se il turista anticipa la partenza non per colpa specifica dell’albergatore, quest’ultimo
può richiedere, a titolo di indennizzo, una
somma pari al massimo di 3 notti del prezzo
della camera. Se la partenza anticipata avviene entro 3 giorni dalla data di arrivo dell’ospite, l’albergatore può applicare il prezzo
alla carta rinunciando alla penalità delle 3
notti oppure applicare il prezzo di pensione
completa più le 3 notti di penalità. In caso di
partenza anticipata di uno o due giorni dal
termine del soggiorno, la penalità è riferita
rispettivamente al prezzo di camera per una
o due notti.
Responsabilità dell’albergatore
• L’albergatore che abbia camere disponibili
non può rifiutare l’alloggio a chi lo richieda,
in quanto violerebbe norme di ordine pubbli-
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che l’ospite porta in albergo, tanto per le cose portate in camera quanto per quelle lasciate nei suoi locali e nelle sue pertinenze
(giardino, piscina, garage).
Per informazioni più dettagliate consultare la
Carta dei Diritti del Turista.
IL DECALOGO DELL’ALBERGATORE
1. Esporre gli Usi alberghieri nei locali comuni
e nelle stanze;
2. esporre i prezzi nella reception e nelle stanze;
3. identificare i clienti mediante un idoneo documento ed effettuare le comunicazioni richieste dalla legge all’autorità locale di Pubblica Sicurezza;
4. concludere il contratto in forma scritta (prenotazione del cliente – conferma dell’albergatore), specificando la data finale del soggiorno;
5. accettare solo le prenotazioni con pagamento minimo anticipato e rilasciare sempre
una ricevuta scritta di avvenuta riscossione
della somma a titolo di caparra;
6. avvisare i clienti, con cartelli chiari e ben visibili, di qualsiasi situazione di pericolo;
7. responsabilizzare i clienti a un’attenta sorveglianza sui propri beni, ricordando tuttavia
che l’albergatore non può in alcun modo sottrarsi alle proprie responsabilità di legge per
gli obblighi di custodia;
8. verificare sempre, anche tramite la dichiarazione scritta del cliente, se l’involucro
chiuso consegnato in custodia contiene oggetti di valore, che possono essere rifiutati
soltanto se pericolosi, di valore eccessivo o
di natura ingombrante;
9. se il cliente non paga: evitare di trattenerne
il bagaglio, sollecitare il saldo quanto prima
mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare non oltre sei mesi dal
termine del soggiorno e presentare l’eventuale querela per insolvenza fraudolenta
non oltre novanta giorni. Adottare le ulteriori iniziative a tutela del credito nel rispetto della prescrizione presuntiva;
10. se non viene rilasciata fattura e/o se il
cliente chiede un prestito in denaro, farsi
sotto firmare dallo stesso una dichiarazione scritta con cui si riconosce debitore e si
impegna a pagare il dovuto entro un termine breve.
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Tratta da UNAT Unione Albergatori del Trentino – L’albergatore e il cliente
co (il rifiuto può avvenire solo nel caso in cui
l’ospite rifiuti di fornire le proprie generalità
o rifiuti di corrispondere il prezzo pattuito);
• l’albergatore deve prevenire ed evitare che
l’ospite subisca danni alla propria persona
durante il soggiorno in albergo;
• l’albergatore è responsabile per tutte le cose
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LETTURA
LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
Il deposito in albergo
L’albergatore, per eseguire la propria prestazione, deve ospitare i clienti nei locali della sua
impresa, per cui è tenuto a predisporre un’organizzazione idonea a garantire l’integrità e
la sicurezza, oltre che della persona del cliente, anche dei beni che egli porta con sé.
Il codice civile, agli articoli 1783 e seguenti, disciplina la responsabilità dell’albergatore
per le cose portate in albergo dai clienti. Si distinguono due casi:
• beni portati in albergo dal cliente e non consegnati all’albergatore. Sono tali:
– le cose che si trovano in albergo durante il periodo di soggiorno (per esempio, una
macchina fotografica lasciata in camera);
– le cose di cui l’albergatore, un suo familiare o un suo dipendente assume la custodia, fuori dall’albergo, durante il periodo di soggiorno (per esempio, il bagaglio prelevato all’aeroporto dal personale dell’albergo);
– le cose di cui l’albergatore, un suo familiare o dipendente assume la custodia, fuori
o dentro l’albergo, per un periodo ragionevole di tempo prima o dopo il soggiorno
(per esempio, la valigia lasciata nel deposito bagagli).
In tutti questi casi l’albergatore è responsabile del deterioramento, della distruzione o
della sottrazione delle cose portate in albergo, per il valore delle cose stesse, fino a un
limite pari a cento volte il prezzo giornaliero dell’alloggio (responsabilità limitata);
• beni consegnati all’albergatore.
Per le cose consegnate in custodia all’albergatore, egli assume responsabilità illimitata, cioè è obbligato a un
risarcimento pari al valore dell’oggetto consegnato. L’albergatore ha
l’obbligo di accettare in custodia le
carte-valori, il denaro contante, gli
oggetti di valore. Egli può rifiutarne
la custodia solo se si tratta di oggetti
pericolosi, ingombranti o di valore
eccessivo, tenuto conto delle condizioni di gestione dell’albergo.
L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
• al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
• a cause di forza maggiore (per esempio, terremoti, alluvioni);
• alla natura della cosa (per esempio, un oggetto deteriorabile).
L’articolo 1785-quinquies del codice civile esclude l’applicazione delle norme sulla responsabilità dell’albergatore ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, agli animali vivi. Ciò
non significa che in questo caso l’albergatore sia esente da ogni responsabilità: per esempio, se il cliente ha lasciato l’auto nel parcheggio dell’hotel, l’albergatore sarà responsabile in base a un normale contratto di deposito e cioè egli, nella custodia, dovrà usare la
«diligenza del buon padre di famiglia», non dovrà servirsi della cosa depositata e restituire la cosa in ogni momento.
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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2,12
La responsabilità dell’albergatore
Quando un soggetto assume un’obbligazione di qualsiasi tipo verso altri, nasce una responsabilità della quale deve rispondere secondo legge.
Esistono due tipi di responsabilità:
• responsabilità civile: è quella che deriva al soggetto dall’aver concluso un contratto
o aver svolto un atto con conseguenze giuridiche (es. l’avvio di un’impresa individuale, il matrimonio, l’adozione di un bambino). Si ha responsabilità civile anche
per aver commesso un fatto illecito.
ART. 2043 C.C.
Qualunque fatto doloso o colposo1 che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Per l’illecito civile si distingue:
– la responsabilità civile diretta quando il soggetto sul quale grava è lo stesso che
ha commesso l’illecito;
– la responsabilità civile indiretta quando il soggetto sul quale grava non è quello
che ha commesso il fatto. In questo caso la responsabilità nasce dal legame intercorrente fra i due. Il genitore ha responsabilità indiretta per danni provocati da figli minori (art. 2048 c.c.), l’imprenditore per danni provocati da suoi dipendenti
(art. 2049 c.c.), così come il padrone per il proprio cane (art. 2052 c.c.).
L’imprenditore che vuole ridurre il rischio di dover risarcire personalmente il
danno provocato a terzi nell’esercizio della sua attività, stipula comunemente
contratti di assicurazione. In questo modo egli traferisce alle compagnie assicurative il rischio per responsabilità dei danni a terzi.
• responsabilità penale: è quella che deriva a un soggetto che ha commesso un “illecito penale”, cioè un reato.
Il reato è la violazione di norme per le quali sono previste pene detentive (reclusione, ergastolo) e/o pecuniarie (multe, ammende).
ART. 27
COSTITUZIONE
La responsabilità penale è personale.
ESEMPIO > RESPONSABILITÀ DIRETTA
E INDIRETTA
Il cameriere del ristorante
di un hotel, sbadato e inesperto,
rovescia una minestra calda
addosso a un cliente,
provocandogli una scottatura
sulle mani e macchie sull’abito.
Di tali danni sono responsabili
il cameriere che ha provocato
il danno (responsabilità diretta)
e il titolare del ristorante, quale
datore di lavoro, per responsabilità
indiretta.
1
Un fatto si dice doloso quando è provocato intenzionalmente dal soggetto che lo ha compiuto; colposo quando è stato provocato da un soggetto che ha agito con negligenza e imperizia.
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
Responsabilità
civile
diretta
penale
indiretta
Un imprenditore può compiere anche illeciti amministrativi: si tratta di comportamenti che violano norme varie, quali il Codice della strada, norme tributarie, regolamenti comunali, norme igienico-sanitarie, legge sul divieto di fumo nei locali pubblici.
Per gli illeciti amministrativi sono previste:
• sanzioni pecuniarie, che possono variare da un minimo a un massimo;
• sanzioni non pecuniarie, quali la sospensione o revoca della licenza o il sequestro di
beni.
Le relative sanzioni vengono comminate da enti preposti, quali la Polizia Stradale,
l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l’ASL ecc.
Atto commesso
Sanzioni e pene
• illecito civile
risarcimento del danno
• illecito penale
ammenda, multa, arresto, reclusione, ergastolo
• illecito amministrativo
sanzione pecuniaria, sospensione o revoca della licenza, sequestro di beni
La legge stabilisce di volta in volta quando l’illecito è di natura amministrativa o penale.
Difetti nella prestazione del servizio di ospitalità o nell’applicazione di norme sui
pubblici esercizi, intossicazioni, furti, danni alla persona e agli indumenti del cliente e
infortuni vari, sono tutte situazioni che l’albergatore può trovarsi a dover risolvere, poiché coinvolto direttamente o indirettamente.
Egli deve quindi conoscere la normativa per affrontare con professionalità tutte le
problematiche derivanti da queste fattispecie imprevedibili che si possono verificare in
qualsiasi momento.
Nelle pagine seguenti descriviamo alcuni casi di responsabilità che più frequentemente si possono presentare nell’esercizio dell’attività alberghiera.
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Vendere e somministrare bevande
alcoliche a minori
Responsabilità per la vendita di bevande alcoliche a minori
In un supermercato due giovani si presentano alla cassa per pagare tre bottiglie di vodka e
sei lattine di birra.
La cassiera, avendo il dubbio sull’età dichiarata dai ragazzi, chiede loro di esibire la carta
d’identità. Essi dicono di non avere documenti, pertanto la cassiera ritira le bottiglie e rifiuta la vendita.
Il suo comportamento è stato corretto; infatti la L. 125/2001 (Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati), modificata dalla L. 189/2012, prevede l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto di bevande alcoliche, l’esibizione di un documento
d’identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
Se la cassiera avesse venduto le bevande alcoliche ai giovani, che non potevano dimostrare
la maggiore età, avrebbe commesso:
• un illecito amministrativo qualora minori avessero un’ età compresa tra i sedici e i diciotto anni. In questo caso viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria; se il fatto è commesso più di una volta c’è la chiusura temporanea per un massimo di tre mesi;
• un illecito penale qualora i minori avessero un’età inferiore ai sedici anni. In questo caso
la pena è l’arresto fino a un anno, con aumento se dal fatto deriva ubriachezza (art. 689
del codice penale).
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CASI AZIENDALI
LA LEGISLAZIONE TURISTICA
Responsabilità per la somministrazione di bevande alcoliche a minori
Un gruppo di ragazzi ospiti di un hotel si siede a un tavolo del bar, aperto anche al pubblico
esterno, e ordina birra e vino. I ragazzi bevono, ridono e scherzano, ordinando nuovamente
alcolici. Vengono notati da un agente di polizia municipale, che si avvicina e chiede loro di
esibire un documento. Risulta subito evidente che nell’allegra brigata sono tutti minorenni, con età al di sotto dei sedici anni.
Per il gestore del pub sono guai seri!
L’agente denuncia il fatto all’autorità giudiziaria, che procederà all’arresto del titolare del locale, anche per oltre un anno, poiché i ragazzi erano in evidente stato di ubriachezza.
Anche nel caso in cui l’albergatore somministri bevande alcoliche a maggiorenni provocandone l’ubriachezza o alimentandone lo stato già evidente, l’autorità giudiziaria può infliggergli la pena dell’arresto ai sensi degli articoli 690 e 691 del codice penale.
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CASI AZIENDALI
UD2 La disciplina dei contratti di settore
Danni subiti dai clienti in hotel
Responsabilità per la somministrazione di cibi avariati
Il cliente di un hotel ordina dal
menu un antipasto di pesce e
una porzione di spaghetti allo
scoglio che gli vengono prontamente serviti. Dopo qualche ora
comincia ad accusare forti dolori all’addome e viene accompagnato al Pronto Soccorso per accertamenti. I sintomi evidenziano subito lo stato di intossicazione alimentare provocato dal
consumo di pesce avariato.
Dagli accertamenti effettuati risulta che lo chef dell’hotel non
aveva sottoposto il pesce a tutte le procedure necessarie per
neutralizzarne gli eventuali parassiti; egli, infatti, ha l’obbligo
di conservarlo e cuocerlo accuratamente o di abbassarne la temperatura con l’abbattitore
prima di servirlo crudo o poco cotto.
Il titolare dell’hotel e lo chef vengono pertanto denunciati e il giudice, dopo aver riconosciuto la responsabilità diretta dello chef e indiretta dell’albergatore, stabilirà l’entità del risarcimento in base alle conseguenze subite dal cliente.
In questo caso la responsabilità civile dell’albergatore è di due tipi:
• contrattuale, poiché non ha adempiuto diligentemente alla prestazione richiesta dal contratto concluso col cliente (somministrazione);
• extracontrattuale, perché egli, con il suo comportamento, ha provocato ad altri un danno
ingiusto (art. 2043 codice civile).
Se l’intossicazione, provocata dalla somministrazione di pesce avariato, è tale da procurare
gravi danni alla salute o addirittura la morte, la responsabilità per entrambi è anche penale.
Essi dovranno rispondere per lesioni colpose.
Responsabilità per danni a cose del cliente
La cliente di un albergo entra nella toilette della
hall e appoggia la borsa sullo sgabello vicino al
lavabo. Quando la riprende si accorge che la parte inferiore è macchiata; lo sgabello infatti è bagnato di candeggina, sostanza particolarmente
corrosiva, che normalmente viene utilizzata per
disinfettare sanitari e pavimenti, ma va usata
con cura e seguendo le più elementari norme di
sicurezza. Anche in questo caso la responsabilità civile extracontrattuale dell’albergatore deriva da un comportamento negligente, pertanto
egli sarà chiamato a risarcire il danno provocato
all’oggetto della cliente (art. 2043 c.c.).
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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Responsabilità per furti subiti dal cliente
Una cliente che entra nella sala ristorante dell’hotel è accolta dal cameriere e invitata a depositare pelliccia e ombrello nel guardaroba. Essa siede al tavolo, ordina e consuma
il pasto durante il quale esegue varie telefonate con il suo cellulare.
A un certo punto viene invitata da
alcuni amici, che festeggiano un
compleanno, a sedersi al loro tavolo
per brindare. Alzandosi, dimentica il
cellulare sul suo tavolo.
Al termine della serata si accorge
che il cellulare è scomparso. Non solo: anche la pelliccia è scomparsa!
Infuriata, si rivolge al maitre, il quale
chiama il titolare dell’hotel.
La cliente pretende un immediato risarcimento dei danni subiti pari al valore della pelliccia (circa e 3000) e del cellulare
acquistato pochi giorni prima al prezzo di e 800, di cui può
esibire lo scontrino.
L'albergatore, ben informato sulle proprie responsabilità,
spiega alla cliente che i furti da lei subiti sono di diversa natura.
Per la pelliccia egli ha una responsabilità pari all’intero valore del bene (responsabilità illimitata), poiché si è impegnato
a custodirlo prendendolo in deposito (art. 1784 c.c.).
Per il cellulare: l’obbligo di sorveglianza e tutela delle cose
del cliente portate in albergo e non consegnate, per le quali
l’albergatore ha una responsabilità limitata a cento volte il
prezzo della camera (art. 1783 c.c.) non è applicabile in questo caso, perché il bene era sotto il controllo della cliente per
tutta la durata del pasto. Pertanto il valore del cellulare non
verrà risarcito.
Responsabilità per furto dalla cassaforte della camera
Il cliente di un albergo deposita una somma di denaro liquido e un orologio prezioso nella cassaforte della camera, chiudendola accuratamente con la chiave consegnatagli dall’albergatore. Uscendo egli porta con sé la chiave.
Al rientro in albergo egli trova la cassaforte forzata e
vuota in seguito a evidente rapina.
Poiché il fatto è avvenuto nonostante il comportamento diligente dell’albergatore che ha messo in atto tutte
le possibili azioni preventive (ingressi custoditi, serramenti in ordine ecc.), egli non ha responsabilità, come
affermato in numerose sentenze presenti nella giurisprudenza.
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Y
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
Responsabilità per omessa custodia delle chiavi
Il cliente di un albergo, uscendo dalla camera
consegna le chiavi alla reception in custodia al
portiere.
Al rientro in camera, egli trova disordine e constata la mancanza di un tablet e di alcuni indumenti.
Egli protesta subito presso il receptionist e il direttore dell’albergo.
Un altro cliente, che assiste alla scena, interviene
dichiarando che le camere non sono affatto sicure, in quanto alcune chiavi aprono più porte e a
volte il banco della reception è incustodito.
Questi fatti denotano una negligente organizzazione dell’esercizio alberghiero, di conseguenza
l’albergatore è responsabile illimitatamente.
Comunicazione alla Questura delle persone alloggiate
Un albergatore ospita un cliente che dichiara di aver dimenticato il documento d’identità
nell’autovettura di un amico, che al momento non è rintracciabile, e promette di recuperarlo per il giorno successivo.
In base all’art. 109 del TULPS, i gestori di strutture ricettive sono obbligati entro 24 ore dall’arrivo del cliente a comunicare alla Polizia di Stato, in via telematica, le generalità di tutte
le persone alloggiate. L’albergatore, senza riflettere sulle conseguenze, decide di rinviare al
giorno successivo la comunicazione. In tarda serata arrivano gli agenti della Polizia, sulle
tracce del cliente che, in realtà, è un ricercato. La leggerezza del suo comportamento costa
cara all’albergatore.
Oltre a subire una sanzione penale (ammenda, multa, arresto ecc.) per non aver adempiuto
all’obbligo di informativa alla Questura, egli può essere anche accusato di favoreggiamento personale ai sensi dell’art. 378 del codice penale.
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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2,13
Prendere in gestione un albergo
Chi vuole intraprendere un’attività alberghiera, non ha l’obbligo di acquistare l’immobile, in quanto può ricorrere ad altre formule contrattuali. Egli può:
• prendere in locazione un edificio idoneo alla destinazione;
• prendere in gestione un albergo già funzionante.
Nel primo caso si ricorre a un contratto di locazione immobiliare, nel secondo caso viene concluso un contratto di affitto d’azienda.
La locazione immobiliare
ART. 1571 C.C.
La locazione è il contratto col quale una parte ( locatore) si obbliga a far godere all’altra
( locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
— Y Nella locazione immobiliare, un soggetto, detto locatore, mette a disposizione
di un altro soggetto, detto locatario o conduttore, un immobile per un certo tempo,
in cambio di un corrispettivo pagato periodicamente (canone).
Se l’immobile non è a uso abitativo, ma a uso commerciale, la durata del contratto è di
sei anni.
Alla scadenza, se non c’è stata disdetta dalle parti, il contratto è automaticamente
rinnovato per altri sei anni.
Il conduttore può dare disdetta in qualsiasi momento con sei mesi di preavviso. Il locatore può dare disdetta, trascorsi i primi sei anni, solo in alcuni casi previsti dalla legge, quali l’utilizzo dell’immobile per uso proprio o della propria famiglia o per esigenze
di ristrutturazione.
Per le attività alberghiere la durata minima del contratto è nove anni.
L’affitto d’azienda
L’affitto è un particolare contratto di locazione che ha per oggetto un bene produttivo,
così come spiegato dall’art. 1615 del Codice civile:
CODICE CIVILE
ART. 1615
GESTIONE
E GODIMENTO
DELLA COSA
PRODUTTIVA
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della gestione economica della cosa e
dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa.
— Y L’affitto d’azienda è un contratto con il quale il proprietario di un immobile,
entro il quale si svolge un’attività commerciale, trasferisce all’affittuario il diritto
di godimento dell’azienda a fronte del pagamento di un canone periodico
e per un periodo di tempo determinato.
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
L’affittuario prosegue, quindi, l’attività iniziata dal proprietario dell’edificio.
Il contratto di affitto di azienda deve obbligatoriamente essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere depositato presso il Registro delle imprese a cura del notaio entro trenta giorni dalla stipula affinché i terzi possano averne
conoscenza.
Le norme di riferimento che si applicano a questa tipologia di contratto sono:
ART. 2561 C.C.
USUFRUTTO
DELL’AZIENDA
ART. 2562 C.C.
L’usufruttuario [colui che ha diritto di godere di un bene e dei suoi frutti senza esserne proprietario] dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.
Egli gestisce l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservarne l’efficacia dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell’azienda.
AFFITTO
D’AZIENDA
Obblighi del proprietario:
• conservazione dell’azienda in modo da poter servire all’uso pattuito (art. 1617 c.c.);
• obbligo di eseguire le riparazioni straordinarie (art. 1621 c.c.). Poiché la distinzione
tra lavori ordinari e straordinari può essere oggetto di discussione, è opportuno definire nel contratto in modo molto dettagliato quali riparazioni s’intendono di un tipo
e quali dell’altro;
• divieto di concorrenza per tutta la durata dell’affitto (art. 2557 c.c., comma 4). Il proprietario deve astenersi dall’iniziare una nuova impresa che, per oggetto e ubicazione, possa fare concorrenza all’affittuaria.
Obblighi dell’affittuario:
• obbligo di esercizio dell’azienda sotto la ditta e nome che la contraddistingue (art.
2561 c.c., comma 1);
• obbligo di gestire l’azienda affittata senza modificarne la destinazione (art. 2561 c.c.,
comma 2). L’affittuario, cioè, deve svolgere la stessa attività che svolgeva il concedente;
• obbligo di conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti in generale e di
occuparsi della manutenzione ordinaria (art. 2561 c.c., comma 2);
• obbligo di pagamento di un canone;
• divieto di subaffitto e cessione dell’affitto senza consenso del concedente (art. 1624
c.c.), se non diversamente pattuito.
Ai sensi dell’art. 2112 del C.c., l’affittuario subentra nei contratti di lavoro subordinato
stipulati con i dipendenti che svolgono l’attività nell’azienda.
Il proprietario può chiedere una fideiussione bancaria all’affittuario a garanzia del
regolare pagamento del canone, delle utenze e di eventuali danni alla struttura.
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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2,14
Il contratto di catering
Catering deriva dal verbo inglese to cater, “provvedere al cibo, rifornire”.
— Y Il contratto di catering prevede un’attività di vendita e/o somministrazione di cibo
in un luogo diverso da quello in cui esso viene prodotto, normalmente nelle mense
aziendali, scolastiche, universitarie, negli ospedali e sui mezzi di trasporto
(treni, aerei, navi).
Il contratto di catering viene menzionato nella legge n. 856/86, ma non è stato regolamentato nel nostro ordinamento giuridico e va pertanto qualificato come contratto atipico. I contraenti sono:
• il fornitore dei pasti: si tratta di un’azienda specializzata nella preparazione e nel
confezionamento di pasti che vengono trasferiti in un luogo diverso per il consumo;
• il committente: può essere un ente pubblico (nel caso di mense scolastiche, universitarie, ospedali) oppure una società privata.
Se il committente è un ente pubblico, l’assegnazione avviene secondo le regole della
gara d’appalto, che è la procedura adottata in questi casi per assegnare opere da realizzare o servizi da erogare. Il fornitore dei pasti ha l’obbligo di dotarsi delle attrezzature e
del personale specializzato necessari per fornire il servizio richiesto.
Se il committente è un’azienda privata, il contratto viene disciplinato secondo accordi privati. È il caso di mense aziendali, pasti su aerei, treni, navi o di alberghi che, in alcuni casi, utilizzano il catering nella gestione del servizio ristorativo (per esempio nella
fornitura della prima colazione). Gli alberghi possono utilizzare servizi di catering esterni anche per l’organizzazione di coffee-break in occasione di convegni e piccoli buffet
per feste o altri eventi.
Y Catering
Catering
Business of providing
foodservice at a remote site
or a site such as a hotel, public
house (pub), or other location.
A mobile caterer serves food
directly from a vehicle, cart
or truck that is designed for
the purpose. Mobile catering
is common at outdoor events
(such as concerts), workplaces
and downtown business
districts.
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
A seconda della prestazione concordata, al contratto
di catering si possono applicare sia le regole del contratto di somministrazione (art.1559 c.c.) sia quelle
dell’appalto di servizi (art. 1655 c.c.).
CODICE CIVILE
ART. 1655
APPALTO
DI SERVIZI
L’appalto è il contratto col quale una parte assume,
con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione
a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un
servizio verso un corrispettivo in danaro.
Il contratto di catering è assimilabile all’appalto di
servizi poiché la prestazione richiede l’applicazione
di tecniche, di mezzi, di attrezzature, di cognizioni
gastronomiche tali da renderle prevalenti rispetto al
contenuto stesso degli alimenti che compongono il
pasto offerto.
.
2,15
Il servizio di banqueting in hotel
Le strutture alberghiere più qualificate hanno da tempo arricchito la loro offerta fornendo servizi in occasione di battesimi, compleanni, feste di laurea, comunioni e matrimoni.
I servizi di banqueting sono rivolti anche alle aziende che vogliono organizzare meeting di lavoro e convegni.
— Y Il contratto di banqueting prevede il rifornimento e il servizio di cibi e bevande
nell’ambito di feste, ricevimenti o banchetti.
In questo caso, oltre alla prestazione principale di somministrazione di pasti, sono
in genere richieste altre prestazioni accessorie, come la
messa a disposizione e l’allestimento dei locali, il servizio, gli addobbi e l'intera organizzazione dell’evento.
Il servizio di banqueting può
dunque assumere le due seguenti forme:
• inside banqueting: quando è allestito all’interno
della struttura alberghiera;
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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• outside banqueting: quando è svolto al domicilio del cliente o in luoghi appositamente scelti e opportunamente organizzati per l’evento.
Il contratto è redatto in forma scritta, in duplice copia e contiene tutti i requisiti necessari per l’organizzazione dell’evento, quali i dati dei contraenti, luogo, data e ora della
prestazione, numero di partecipanti, prezzo per persona, nonché descrizione dei cibi,
delle bevande e della tipologia di servizio. Viene inoltre compilata una check list con l’indicazione dei vari servizi accessori, quali addobbi floreali, apparecchiatura dei tavoli, intrattenimento musicale, servizio di guardaroba.
Data la caratteristica dell’unicità dell’evento, sull’imprenditore grava sia la responsabilità per un servizio non rispondente alle richieste e alla qualità dovuti (es. cibi scadenti, servizio lento, vini di qualità inferiore rispetto a quanto pattuito), ma anche una grave responsabilità per ritardato adempimento.
La disciplina giuridica applicabile a questo contratto è quella dell’appalto di servizi e
non della somministrazione, dato che la durata è limitata all’evento occasionale.
Si possono presentare due situazioni:
• il committente è una persona fisica, quindi un consumatore finale. In questo caso
vengono applicate le norme del Codice del consumo (L. 206/05 129 e 130) in tema
di conformità dei beni consegnati al consumatore nell’attuazione del contratto; in
casi di non conformità dei beni, il committente potrà richiedere una riduzione del
prezzo o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto;
• il committente è a sua volta un imprenditore (un’azienda che organizza un meeting
o una fiera) oppure un altro ente (associazione professionale, partito politico). In
questo caso è applicabile la disciplina del contratto d’appalto (codice civile artt. 1667,
1668) per quanto riguarda la garanzia per difformità e vizi dell’opera.
Si ha difformità quando il servizio, le portate o l’allestimento non sono rispondenti a quanto pattuito nel contratto (per esempio servizio al buffet invece che al tavolo come pattuito). Si ha un vizio dell’opera quando la qualità della prestazione risulta scadente (per esempio bottiglie di vino della qualità richiesta dal cliente, ma di
sapore sgradevole perché mal conservate).
In questi casi il committente può chiedere una riduzione proporzionale del prezzo e un risarcimento dei danni economici o addirittura la risoluzione del contratto.
In ogni caso la responsabilità che grava sull’albergatore, nell’ambito di un contratto di
banqueting, in seguito a inadempienza parziale o totale della sua prestazione, può dare
luogo anche a un obbligo di risarcimento di tipo non patrimoniale, per danno morale
o all’immagine che deriva al committente dall’evento mancato o mal organizzato.
Y Banqueting
Banqueting
Term of English origin that refers
to the preparation of food and
beverages in organizing banquets.
It is inextricably linked to the
catering business which deals with
all food supply operations.
This type of service can be carried
out in regular and circumscribed
places, as in the case of the
banqueting service created within
hotels, conference centres,
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banquet halls, or in locations
identified from time to
time by the customers
to host special events, such
as beaches, villas, palaces, castles
or historic residences.
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CASO AZIENDALE
UD2 La disciplina dei contratti di settore
Inadempimento per ritardo nella prestazione
e danno all’immagine
Una casa farmaceutica organizza presso un prestigioso hotel nella campagna toscana un
convegno nazionale per cento medici, per la presentazione di nuovi medicinali.
Alla fine dell’incontro è prevista una cena di gala, preceduta da un aperitivo servito nel parco
dell’hotel dalle ore 19:00.
Secondo gli accordi, la cena deve concludersi entro le ore 23.00, per permettere ai partecipanti, che non alloggiano in hotel, di rientrare in tempo nelle varie sedi.
Pur essendo i lavori del convegno terminati nell’orario previsto, il servizio risulta in forte ritardo: l’aperitivo inizia dopo le ore 20:30 e molti invitati sono costretti a ripartire prima dell’inizio della cena che slitta alle ore 22:00.
L’hotel risulta inadempiente per grave ritardo nella
prestazione del servizio; il
committente potrà richiedere una riduzione del
prezzo in proporzione alla
quantità ridotta di commensali (ne sono rimasti
solo sessanta); potrà richiedere anche un risarcimento
per danno all’immagine.
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RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE
PER NOZZE ROVINATE
In una recente vicenda degli sposi citavano in
giudizio la Società “omissis” che si era occupata
dell’organizzazione del loro banchetto di nozze,
lamentando la qualità particolarmente scadente dell’evento, sia per quanto riguarda la quantità, assolutamente insufficiente, dei cibi forniti, sia per la durata del banchetto, protrattosi
per molte ore con attese estenuanti tra una
portata e l’altra; i camerieri, inoltre si sono mostrati scortesi e talora insolenti.
L’integrale trascrizione delle testimonianze
rendeva agevole constatare il grave inadempimento della pattuizione, stipulata tra le parti,
avente a oggetto l’organizzazione e il servizio
del banchetto nuziale.
Non v’è dubbio, anzitutto, che il cibo – cosa del
tutto inusuale per un rinfresco nuziale – risultasse particolarmente scarso: il che appare ancor più
grave ove si consideri che gli sposi avevano preventivato la presenza di 160 persone – e in tal senso si erano accordati con la convenuta – a fronte
delle 152 effettivamente presenti, sul che non vi è
contestazione. Neppure vi è dubbio che il servizio
sia stato gravemente disorganizzato – basti pensare all’intervallo di tre quarti d’ora tra una portata e l’altra, cui uno dei testi ha fatto riferimento –
e abbia determinato un protrarsi del banchetto
ben oltre i limiti del tollerabile, tanto da spingere
buona parte degli invitati ad allontanarsi prima
del suo termine. Ed è palese, infine, che il servizio
fosse stato affidato a personale assolutamente
inadeguato, distintosi per essersi rivolto agli ospiti con tono irriverente, se non offensivo.
La sussistenza dell’inadempimento, del resto, appare confermata dallo stesso teste B.,
quantunque egli, in ragione del rapporto lavorativo tuttora intercorrente con la società convenuta, abbia potuto essere indotto a mitigare
il resoconto degli aspetti a essa sfavorevoli. Anche tale teste, infatti, ha ammesso che le porzioni erano insufficienti, tanto da non poter essere servite con la solita portata ma da dover
essere preparate in cucina. La giustificazione,
poi, è palesemente incredibile: che l’arrivo ritardato di alcuni ospiti, i quali abbiano richiesto
qualche mezza porzione di cavatelli in più, possa aver provocato un così palese squilibrio nella
somministrazione del pasto a oltre 150 invitati,
è evidentemente impossibile. E, del resto, le testimonianze hanno comprovato che non solo i
cavatelli sono mancati, ma anche le altre portate. Lo stesso teste ha anche ammesso l’incompetenza dei camerieri, inviati alla cucina.
Seguiva la dichiarazione di risoluzione del
contratto per inadempimento della società
convenuta.
In tale frangente, gli attori chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto specie di danno morale, esistenziale e di immagine
per un importo complessivo di € 100 000.
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LETTURA
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Tratta da www.overlex.com
LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
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2,16
Il contratto di allotment
Il contratto di allotment prevede che un albergo metta a disposizione di un tour operator o di una agenzia di viaggi un certo numero di camere a un dato prezzo per un periodo di tempo.
È un accordo preparatorio alla stipulazione di un contratto di albergo, destinato a consolidarsi nel momento in cui l’AdV o il TO conferma gli alloggi e i servizi a esso riservati.
Il gestore della struttura ricettiva è obbligato a mantenere ferma la proposta contrattuale
relativa alla riserva delle camere per il periodo di tempo concordato.
In base alla volontà delle parti si distinguono tre diverse tipologie:
• allotment totalmente garantito: questa formula è comunemente chiamata “vuoto
per pieno” e prevede che il TO o l’agenzia di viaggi paghino il prezzo concordato per
tutte le camere previste nell’accordo, indipendentemente dall’utilizzo delle stesse;
• allotment parzialmente garantito, con il quale il TO o l’agenzia di viaggi s’impegnano a pagare il prezzo pieno pattuito per le camere confermate nel rispetto dei
tempi del contratto e soltanto una percentuale predefinita del prezzo delle camere
previste nell’accordo, ma non utilizzate;
• allotment non garantito, con il quale l’impegno del TO o dell’agenzia di viaggi sarà
quello di pagare soltanto il prezzo delle camere effettivamente confermate entro la
data prestabilita.
Y Allotment
Contratto di allotment
Allotments in the tourism industry
are used to designate a certain
132
block of pre-negotiated carrier seats
or hotel rooms which have been
bought out and held by a travel
organizer with a huge buying
power like a wholesaler,
tour operator or hotel
consolidator, and more rarely by
a retail travel agent.
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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
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2,17
L’affiliazione per le vendite on line
Numerosi alberghi, da anni, hanno ottenuto notevoli incrementi
delle vendite iscrivendosi in siti
di prenotazioni alberghiere online.
Una delle compagnie leader
nel mondo in questo settore è
Booking.com.
Sulla base di accordi conclusi
con la società di prenotazione,
una struttura ricettiva ha la possibilità di registrarsi e di gestire
autonomamente, tramite extranet, una pagina web, fornendo la
disponibilità delle camere continuamente aggiornata, immagini, informazioni e prezzi.
Per ogni vendita effettuata la struttura ricettiva pagherà una commissione alla società
di prenotazione.
Per potersi iscrivere, la struttura deve essere in possesso di alcuni requisiti richiesti,
quali:
• un numero minimo di camere;
• la disponibilità ad accettare carte di credito per i pagamenti;
• il possesso del numero di partita IVA;
• una localizzazione richiesta dal mercato.
Gli innumerevoli vantaggi sono:
• iscrizione gratuita;
• incremento della visibilità: la pagina web dell’hotel è visibile in tutto il mondo, anche grazie ai numerosi partner di distribuzione affiliati (Booking.com ne ha più di
5 000);
• le informazioni sull’hotel sono disponibili in molte lingue;
• gli ospiti pagano direttamente in hotel;
• la commissione è corrisposta dopo la partenza del cliente;
• continue informazioni sul numero dei visitatori e sulle statistiche aggiornate e rielaborate dalla società;
• assistenza della società di prenotazione agli hotel per modifiche alla pagina web, aggiustamento delle tariffe, disponibilità camere.
Questa è una delle tante possibilità che internet offre alle imprese, che basano la loro
politica commerciale principalmente ormai su questi strumenti (v. Mod.D).
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UD2 La disciplina dei contratti di settore
.
2,18
“Fare musica” in hotel
La legge sui diritti d’autore n. 633 del 1941 e successive modifiche e le direttive dell’UE tutelano:
• i diritti degli autori ed editori per la composizione dei brani musicali;
• i diritti connessi discografici, cioè i diritti dei produttori che realizzano registrazioni
discografiche e degli artisti che le riproducono.
Di conseguenza ogni pubblico esercizio (bar, ristorante, pub, negozi, alberghi ecc.) che
intende organizzare intrattenimenti musicali o semplicemente attivare un servizio di
musica d’ambiente nel proprio locale, dovrà rivolgersi all’ufficio SIAE (Società Italiana
Autori Editori) locale per ottenere la licenza, stipulare un abbonamento specifico e
provvedere al pagamento di:
• compensi SIAE dovuti all’autore e all’editore;
• compensi SCF per i diritti connessi discografici. Questi compensi sono riscossi da un
apposito consorzio, denominato SCF (Società Consortile Fonografici), che rappresenta l’insieme delle imprese dell’industria discografica.
I compensi per i diritti connessi discografici sono dovuti qualunque sia il mezzo utilizzato per la riproduzione: radio, TV, cd e altri supporti multimediali.
La SIAE ha poteri ispettivi e di controllo nei locali e applica sanzioni amministrative in
caso di mancato pagamento e, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività.
Y Authors’ right
Diritti d’autore
They are internationally
proctected by the Berne Convention
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for the Protection of Literary
and Artistics Works and by
other similar treaties. “Author”
is used in a very wide sense,
including composers,
artists, sculptors and even
architects.
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CARA MUSICA, QUANTO MI COSTI?
Alcuni mesi fa i media hanno dato grande spazio alla fine del monopolio Siae e ai gravi problemi della Società Italiana Editori.
Per chi vuol far musica nel proprio locale, però, cambia poco. In futuro forse nasceranno altre realtà che tuteleranno nuovi autori ed editori; ma chi fa eseguire “Albachiara” o “Imagine”,
anche per il 2013 dovrà pagare quanto dovuto a
Siae, che a sua volta girerà i diritti a Vasco Rossi
e agli eredi di John Lennon. C’è qualche novità
positiva: per esempio gli sconti per i soci Fipe diventano più consistenti. Non mancano, però, gli
aumenti e le tariffe sembrano spesso seguire
logiche diverse tra loro e quindi di difficile comprensione.
I numeri però sono chiari e non fanno sorridere. Utilizzare musica per rendere più piacevole
l’atmosfera di un locale nel 2013 costerà l’1,5%
in più rispetto allo scorso anno. Siae e Scf possono aumentare i propri compensi con l’andamento dell’indice Istat, che è salito del 3,1%, ma
hanno deciso di limitarsi. Continua poi la collaborazione tra Scf (che tutela discografici e interpreti esecutori) e la più storica Siae, che si
conferma unico sportello di incasso per chi utilizza musica. È un notevole vantaggio, per un
gestore, avere un solo interlocutore, così come
poter richiedere on line il permesso musicale
per un piccolo concerto o dj set con ingresso
gratuito. Non basta, comunque, registrarsi sul
Portale Utilizzatori Siae, tra l’altro non sempre
chiaro, per far musica: bisogna passare dall’agenzia di zona e firmare un accordo. Il punto
di riferimento di chi fa musica dal vivo e o dj set
resta insomma la rete degli uffici Siae, i cui funzionari locali sanno sempre come aiutare i gestori.
Per esempio, sanno che chi diffonde musica
registrata di sottofondo nel proprio locale, oltre
ai diritti Siae, deve pagare anche Scf: sia nel caso di colonne sonore create direttamente dal
gestore con cd o mp3, sia nel caso della semplice diffusione di programmi radio e/o tv. In quest’ultimo caso, è dovuto anche il Canone Speciale Rai.
IV al lusso) e sul tipo di apparecchi utilizzati. La
radio am/fm è lo strumento che costa meno: si
spendono dai 48,20 ai 112,40 euro l’anno (vedi
tabella Siae). Chi usa filodiffusione, cd, apparecchi multimediali, computer e radio dedicate
spende dai 111 ai 326 euro. Chi vuol far vedere la
tv paga da 151,60 a 776,10 euro e chi opta per un
videolettore, per esempio per diffondere dvd e
blu ray musicali, spende sempre 455 euro. Compensi diversi sono previsti per chi utilizza video
juke box.
Scf ha invece scelto un criterio diverso: si paga a
seconda della superficie dell’esercizio pubblico.
Sono poi previste maggiorazioni del 10% per
ogni diffusore audio aggiunto ai primi due e per
ogni schermo tv superiore ai 37’’. Ancora: chi utilizza solo una radio spende molto meno di chi
usa una radio e un tv. Salendo come costo ci sono gli impianti stereo con lettore cd o lettore
mp3 e, al top della spesa, il servizio radio/video
in store. Per un bar di 150 mq si va da 18,56 fino
a 61,87 euro come compenso base (vedi tabella
Scf), cui va sommata l’Iva. I locali stagionali pagano solo per l’effettiva apertura dello spazio. È
infine possibile utilizzare “copie tecniche”, per
esempio creare compilation in mp3 di brani acquistati su cd originale o viceversa. Si paga, però, il 50% rispetto ai compensi base. È molto importante pagare entro i termini, per poter usufruire di sconti e convenzioni.
LETTURA
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Tratta da www.bargiornale.it, 18 marzo 2013
LA LEGISLAZIONE TURISTICA
Veniamo alle cifre da pagare per chi organizza
nel proprio locale un concertino, con musicisti
in carne e ossa e a ingresso libero. Oltre al cachet degli artisti, si deve pagare a Siae il 5% dell’incasso della serata (con un minimo di 51,60
euro per incassi inferiori a 1 000 euro, di 56,60
se i musicisti sono più di tre. Il minimo può
scendere a 31-36 euro se il musicista è uno solo).
Per feste come Capodanno o Carnevale il minimo sale a 97,70 (fino a 100 partecipanti), a
186,80 (fino a 300) e così via. Chi organizza un dj
set, oltre a Siae, deve pagare i diritti Scf: canone
fisso di 9,80 euro.
Lorenzo Tiezzi
Per stabilire il costo dei diritti musicali, Siae si
basa sulle Categorie dei pubblici esercizi (dalla
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