Anno XIV - numero Confederazione E u r o p e a dei Sindacati Indipendenti Tariffa R.O.C. Poste Italiane S.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - DCB Roma Euro 0,90 Abbonamento annuale Euro 26,00 La copia si può anche acquistare nelle nostre sedi Confsal in tutta Italia 20 Documenti f confsal Martedì 26 maggio 2009 SETTIMANALE DI POLITICA E INFORMAZIONE SINDACALE CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI Sito Internet: www.confsal.it C onfermando il comune obiettivo di una ripresa della crescita economica fondata sull’aumento della produttività e dell’occupazione, cui il settore pubblico contribuisce soprattutto con la qualità e quantità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese, con l’Intesa le Parti hanno dato piena applicazione in tutte le aree e i comparti contrattuali del pubblico impiego all’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali sottoscritto il 22 gennaio 2009. Le Parti hanno convenuto sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni sindacali che persegua condizioni di produttività ed efficienza del pubblico impiego tali da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, lo sviluppo dei fattori di occupabilità e il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori. Le Parti, nel confermare un modello di assetti contrattuali su due livelli, hanno espresso l’essenziale esigenza di realizzare un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva. Le Parti ritengono che la contrattazione collettiva rappresenti un valore per la gestione delle risorse umane nel pubblico impiego e che le relazioni sindacali debbano essere tali da determinare nei luoghi di lavoro le condizioni confacenti agli obiettivi generali dell’economia, perseguendo La Confsal sottoscrive l’Intesa e sollecita regole sulla rappresentatività Un ulteriore passo verso il riconoscimento professionale dei lavoratori Fasce orarie di reperibilità Applicazione legale specialmente in caso di malattia oncologica on le Circolari n. 7 e 8 del 2008 sono state date le prime indicazioni applicative in relazione alle disposizioni del Decreto-legge n. 112 del 2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, in Legge n. 133/2008. La materia riveste particolare rilevanza e delicatezza ed ha dato luogo alla sottoposizione a questo Dipartimento di numerosi quesiti relativi, in particolare, all’applicazione della disciplina legale sulle fasce di reperibilità in caso di malattia, specie in presenza di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, anche di lunga durata. Al riguardo, deve permettersi che la ratio della normativa è incentra- E-mail: [email protected] MODELLO CONTRATTUALE PUBBLICO IMPIEGO ASSENZA PER MALATTIA C Società Cultura Lavoro ta sulla necessità di mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione strumenti atti a rendere più efficaci e diffusi i controlli sulle assenze dal servizio del personale causate da malattia, disincentivando, allo stesso tempo, il AMIANTO Salvaguardia diritto riconoscimento pensione A PAGINA 3 fenomeno delle frequenti assenze dal servizio non giustificate dalla presenza di patologie che non consentano lo svolgimento delle proprie incombenze lavorative. Di contro, è interesse precipuo del legislatore e della pubblica amministrazione quello di favorire il recupero ed il reinserimento dei lavoratori colpiti da malattie, specie se gravi, e di ridurre al minimo la necessità di rimanere fuori dal ciclo produttivo durante il periodo di cura della patologia. Pertanto-oltre a fornire ulteriori precisazioni in relazione all’applicazione dell’art.71 della Legge n. 133/2008, al fine di meglio indirizzare le pubbliche amministrazioni nell’attività di controllo delle assenze e nell’applicazione della disciplina legale sulle fasce di reperibilità- con circolare n. 1/2009 il a pagina 3 l’incremento dei redditi dei cittadini, delle imprese e degli stessi dipendenti pubblici attraverso la spinta alla competitività, all’innovazione, alla flessibilità produttiva. L’accordo definisce un sistema di relazioni sindacali e un assetto della contrattazione collettiva che, con carattere sperimentale e per la durata di 4 anni, sostituisce le regole pattizie già definite e da esso difformi. Come concordato nel Protocollo del 30 ottobre 2008, il nuovo assetto contrattuale avrà decorrenza dal 2010. Per la verifica del corretto funzionamento delle regole definite, le Parti hanno costituito un Comitato paritetico - di cui fanno parte rappresentanti dei Comitati di settore e membri designati dalle Confederazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente quale specifica sede di monitoraggio e analisi degli effetti della contrattazione. Dopo la sottoscrizione dell’Intesa il Segretario generale della Confsal, Marco Paolo Nigi, ha dichiarato: “Con la firma dell’Intesa per il settore pubblico è stato compiuto un ulteriore decisivo passo verso la valorizzazione professionale ed economica dei lavoratori pubblici”. “Ora - ha concluso Nigi - è improcrastinabile la definizione di una nuova e organica normativa sulla rappresentatività/rappresentanza dei soggetti interagenti nel sistema delle relazioni industriali”. a pagina 2 Riscattabilità periodi corrispondenti successivi al 1° gennaio 2009 SERVIZIO CIVILE Purché non risulti altra contribuzione L a disposizione legislativa concernente l’articolo 4, comma 2 del D.l. 29-11-2008 n. 185, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2 Valorizzazione dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, ha stabilito la riscattabilità, a domanda, dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che gli stessi non risultino coperti da alcuna contribuzione. Prima di illustrare le modalità operative per la definizione di questa nuova tipologia di riscatto, l’Inpdap, con nota operativa n. 24/2009 ritiene utile riportare un breve excursus sulle modalità di valorizzazione dei periodi in oggetto in relazione alle diverse disposizioni legislative susseguitesi nel tempo. I periodi di servizio di volontario civile prestati fino al 31 dicembre 2005 sono riconosciuti come servizi sostitutivi di quello di leva e, pertanto, sono valorizzati gratuitamente a domanda ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 274/1991, per gli iscritti alle Casse Pena pagina 4 MARTEDÌ 26 MAGGIO 2009 2/DALLA PRIMA PAGINA 1. Livelli contrattuali In coerenza con gli obiettivi indicati in premessa, si conferma un assetto della contrattazione collettiva su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro e la contrattazione di secondo livello, di amministrazione o alternativamente territoriale, nell’ambito di specifici comparti o aree. 2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro a) Ha una durata triennale, tanto per la parte economica che normativa; b) garantisce la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del comparto/area, ovunque impiegati nel territorio nazionale. 2.1. La definizione del calcolo delle risorse da destinare agli incrementi salariali è effettuata dai Ministeri competenti, previa concertazione con le Confederazioni sindacali rappresentative nel pubblico impiego, nel rispetto e nei limiti della necessaria programmazione prevista dalla Legge Finanziaria, assumendo la previsione dell’indice Ipca, al netto dei prodotti energetici importati, quale parametro di riferimento per l’individuazione dell’indice previsionale da applicarsi ad una base di calcolo costituita dalle voci di carattere stipendiale. Nella predetta sede saranno altresì verificate le eventuali risorse da destinare alla contrattazione integrativa. a) Il profilo previsionale dell’indice così definito verrà mantenuto invariato per il triennio di programmazione; b) l’elaborazione della previsione sarà affidata congiuntamente dalle Parti ad un soggetto terzo di riconosciuta autorevolezza ed affidabilità, sulla base di una specifica lettera di incarico; c) lo stesso soggetto procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; d) la verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registrati sarà effettuata previo confronto con le Parti sociali e sarà effettuata alla scadenza del triennio contrattuale, tenendo conto dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto dell’intero settore. Il recupero dell’eventuale scostamento avverrà entro il primo anno del successivo triennio contrattuale. 2.2. Nel quadro della riforma e in applicazione della Legge-delega n. 15/2009, ai fini di migliorare l’efficienza e l’efficacia della contrattazione e la tempestività dei rinnovi, verrà attribuito un nuovo e più incisivo ruolo all’Aran, con un più diretto coinvolgimento dei Comitati di Settore, e si prevederà la riforma dell’iter negoziale dei contratti allo scopo di una loro più celere approvazione. La Confsal sottoscrive l’Intesa MODELLO CONTRATTUALE PUBBLICO IMPIEGO 2.3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro, inoltre, regola il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale e di amministrazione; a tal fine il contratto collettivo nazionale di lavoro definisce la disciplina dei diritti di informazione, consultazione, e concertazione, in accordo con i principi della L.15/2009, nonché modelli, regole e procedure di funzionamento di eventuali organismi paritetici. 2.4. Il contratto collettivo nazionale definisce le modalità e gli ambiti di applicazione della contrattazione di secondo livello, le materie e le voci nelle quali essa si articola, nonché la relativa tempistica, secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali. 2.5. Il contratto nazionale può definire eventuali forme di bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi del welfare. 3. Procedure contrattuali a) Per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, la presente Intesa definisce i tempi e le procedure per la presentazione delle proposte sindacali relative alla modifica delle disposizioni economiche e normative previste dalla contrattazione nazionale, di amministrazione o territoriale, nonché i tempi di apertura e svolgimento dei negoziati; b) in ogni caso le proposte sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale saranno presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto; c) al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica a favore dei lavoratori destinatari dell’accordo di rinnovo, nella misura e con le modalità che saranno stabilite nei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, entro i limiti previsti dalla Legge Finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali; d) durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette; e) in caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto; f) qualora dopo sei mesi dalla scadenza il contratto col- lettivo nazionale di lavoro non sia stato ancora rinnovato, è previsto l’interessamento del Comitato paritetico indicato in premessa per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell’accordo per il rinnovo del contratto e suggerire possibili soluzioni ai problemi riscontrati. 4. Contrattazione decentrata 4.1. Le Parti, rilevato che nei principali Paesi dell’Unione europea si è sviluppata negli ultimi venti anni una generale tendenza a favorire un progressivo decentramento nella contrattazione collettiva, ritengono che la contrattazione di secondo livello possa costituire un valido strumento per migliorare la produttività e l’efficienza del lavoro pubblico. Le Parti pertanto, con il presente accordo, confermano la necessità che, nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di finanza pubblica, vengano incrementate, diffuse, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte a incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti salariali al raggiungimento di obiettivi, concordati fra le Parti, di produttività, qualità, efficienza, efficacia e altri elementi rilevanti ai fini del continuo miglioramento della performance delle pubbliche amministrazioni, anche in termini di risparmi di gestione. 4.2. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge; e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del “ne bis in idem”. a) Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale; b) nella vigenza degli accordi di secondo livello le Parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica, concertazione o contrattazione previste dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi collettivi per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni delle amministrazioni, quali le innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di salute e sicurezza, di lavoro e di occupazione anche in relazione alle disposizioni di legge in tema di sicurezza del lavoro e sulle pari opportunità e agli interventi volti a favorire l’occupazione femminile. 4.3. Nel quadro della contrattazione decentrata con contenuti economici, i premi variabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di pro- grammi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, efficacia, innovazione, e/o efficienza organizzativa ed eventuali altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della performance delle amministrazioni, anche in termini di soddisfazione degli utenti, nonché ai risultati legati ai risparmi di gestione dell’amministrazione. a) Ai fini della valutazione della performance delle singole amministrazioni pubbliche e delle loro articolazioni funzionali/strutture dirigenziali possono essere necessari la qualificazione e il potenziamento dell’azione autonoma dei Nuclei di valutazione e dei Secin interni alle stesse, in accordo con quanto previsto dalla Legge-delega n. 15/2009; b) per assicurare una più coerente responsabilizzazione della dirigenza sulla performance di ogni amministrazione e di ogni sua articolazione funzionale/struttura dirigenziale, si prevede, in applicazione dell’art. 4 della L. n. 15/2009, l’istituzione di un organismo centrale che opera con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b) del punto 2 del citato art. 4, di assicurare la comparibilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale; l’esito di tale valutazione sarà reso pubblico e dovrà essere di facile comprensione da parte di cittadini e imprese; c) la valutazione di performance delle singole amministrazioni costituirà un elemento di riferimento per il confronto tra le Parti; i Ccnl, sulla base della valutazione di performance, fisseranno per ciascuna amministrazione le risorse utilizzabili per i contratti di secondo livello; questi, a loro volta, determineranno gli effetti economici sui singoli lavoratori, in accordo con quanto disposto dalla L. n. 15/2009; d) le modalità di determinazione dei premi di risultato devono assicurare piena trasparenza dell’informazione sui parametri assunti, il rispetto dei tempi delle verifiche e la qualità dei processi di informazione e consultazione, anche ai fini del miglioramento organizzativo; e) i premi devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione degli eventuali trattamenti contributivi e fiscali favorevoli che saranno previsti dalla normativa di legge gradualmente e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica; f) gli importi e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni connesse ai premi variabili saranno definiti contrattualmente dalle Parti a livello di amministrazione, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti, il rispetto dei tempi delle verifiche e un’approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 4.4. Per favorire la diffusione e l’efficacia della contrattazione di amministrazione con contenuti economici nelle pubbliche amministrazioni di minori dimensioni, con le eventuali incentivazioni previste dalla legge, le Parti stipulanti i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro possono individuare le soluzioni più idonee, nonché concordare linee-guida utili a definire modelli di premi variabili con le caratteristiche di cui al precedente punto 4.3., che potranno essere adottate e/o riadattate in funzione delle concrete esigenze delle amministrazioni interessate. Per valorizzare le esperienze realizzate e i risultati conseguiti, anche attraverso la contrattazione di comparto, in termini di miglioramento degli indicatori di performance delle amministrazioni, possono essere costituite in sede nazionale apposite commissioni paritetiche con il compito di monitorare e analizzare la contrattazione di secondo livello. I risultati così raccolti saranno trasmessi in forma aggregata al Comitato paritetico per ogni conseguente decisione circa il funzionamento del presente accordo e allo scopo di ampliare, modificare o innovare gli strumenti di applicazione della contrattazione di secondo livello. 5. Disposizioni transitorie 5.1. Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà vigore fino al 31.12.2013. a) Ai fini della presentazione delle richieste di rinnovo, i tempi stabiliti al punto 3 dovranno essere rispettati per i contratti in scadenza dal 1° gennaio 2010; b) sei mesi prima della scadenza le Parti, anche sulla base dei rapporti di verifica eventualmente elaborati annualmente dal Comitato paritetico, procederanno ad una valutazione complessiva del funzionamento del sistema di relazioni sindacali e della contrattazione collettiva ai vari livelli nel periodo di sperimentazione, al fine di concordare le regole da valere per il successivo periodo apportando al presente accordo, ove necessario, correttivi, modifiche o integrazioni; c) per i contratti scadenti in periodi precedenti devono essere rispettati i tempi previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993, con le modalità in atto. 6. Disposizioni finali Per un regolato sistema di relazioni sindacali le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare - nell’esercizio delle potestà e delle funzioni proprie di ciascuno dei soggetti firmatari - tutte le regole che liberamente sono definite in materia di contrattazione collettiva. DALLA PRIMA PAGINA/3 MARTEDÌ 26 MAGGIO 2009 ➧ Dipartimento della Funzione Pubblica richiama l’attenzione delle amministrazioni su istituti quali il tempo parziale ed il telelavoro che possono consentire al dipendente di prestare la propria attività lavorativa anche nel corso dei periodi di cura, in particolare in presenza di patologie gravi che richiedano terapie salvavita anche di lunga durata. Fasce orarie di reperibilità ASSENZE PER MALATTIA PALAZZO VIDONI Fasce di reperibilità L’art. 71 del D.l. 112/2008 ha disposto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nuove fasce orarie di reperibilità: il comma 3 prevede, infatti, l’obbligo per il lavoratore malato di essere reperibile presso il proprio domicilio, o altro indirizzo preventivamente indicato, nella fascia oraria dalle 8 alle 20, con esclusione del solo periodo dalle 13 alle 14. La disposizione si applica a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a prescindere dalla patologia da cui sono affetti. Infatti, la norma, che non è derogabile da contratti o accordi collettivi, non fa riferimento ad un eventuale diverso trattamento previsto per patologie croniche o invalidanti o per chi è sottoposto a terapie salvavita, quali ad esempio, le terapie per la cura delle malattie oncologiche. Al riguardo, già con la circolare n. 8/2008 era stata richiamata l’attenzione sulla opportunità di non gravare eccessivamente l’Amministrazione di adempimenti relativi alle visite fiscali nel caso in cui l’assenza, preventivamente comunicata dal dipendente, sia dovuta all’effettuazione di visite specialistiche, cure o esami diagnostici. Infatti, il medesimo comma 3 dell’art. 71, nel fare riferimento alle “esigenze funzionali e organizzative”, consente all’Amministrazione di tenere conto, di volta in volta, delle specifiche circostanze, valutando, altresì, l’effettiva utilità della visita di controllo al fin dell’accertamento della patologia del dipendente. Alle medesime “esigenze funzionali S ulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 febbraio 2009, Supplemento ordinario n. 49 è stata pubblicata la Legge 9 aprile 2009, 33, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”. L’articolo 7 ter, comma 14 della citata legge prevede: “Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di e organizzative” l’Amministrazione potrà, inoltre, fare riferimento per compiere specifiche valutazioni circa la necessità di procedere all’accertamento dello stato di malattia per mezzo della visita del medico fiscale nei casi in cui il singolo episodio morboso si inserisca in un unico ciclo di trattamento per la cura di patologie gravi quali quelle oncologiche, a condizione che la patologia del dipendente sia stata inizialmente accertata dall’Amministrazione (ovvero risulti certificata da una struttura pubblica ospedaliera, Asl o struttura convenzionata) e che il ciclo di cura medesimo sia stato prescritto dai medesimi soggetti sopra richiamati. Resta fermo il fatto che, ove quanto è stato oggetto dell’iniziale accertamento fiscale (riferito sia alla patologia, sia ai trattamenti prescritti per la cura della medesima), dovesse essere modificato da prescrizioni mediche successive, l’Amministrazione deve procedere alla richiesta della visita del medico fiscale diretta a compiere l’accertamento sulla nuova situazione. Utilizzo di modalità flessibili di lavoro: part-time e telelavoro Come sopra evidenziato, è interesse della pubblica amministrazione quello di favorire il più rapido e soddisfacente reinserimento dei lavoratori colpiti da malattie, specie se gravi, riducendo il più possibile la necessità di rimanere fuori dal ciclo produttivo durante il periodo di cura della patologia. Al riguardo, l’art. 12 bis del D.lgs. n. 61 del 2000, come modificato dalla Legge Finanziaria per il 2008 (Legge n. 247/2007, art. 1, comma 44); ha sancito a favore dei dipendenti colpiti da patologie oncologiche (per i quali residui, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, una ridotta capacità lavorativa, da accertarsi da una commissione medica istituita presso l’azienda Usl territorialmente competente), il diritto alla trasformazione, a richiesta, del rapporto di lavo- ro da tempo pieno in tempo parziale, ed il diritto alla eventuale, successiva riconversione a tempo pieno. La disposizione, in quanto lex specialis approvata in favore di una specifica categoria di soggetti, deve ritenersi ancora vigente anche a fronte della successiva entrata in vigore dell’art. 73 del D.l. n. 112 del 2008, che ha innovato il regime della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni. Ai sensi del medesimo art. 12 bis, commi 2 e 3, è accordata, inoltre, una priorità rispetto agli altri lavoratori ad ottenere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per i dipendenti che assistono i malati oncologici o soggetti riconosciuti inabili la lavoro (comma 2) e per i genitori di figli conviventi di età minore di tredici anni o portatori di handicap (comma 3). Per queste ultime ipotesi la precedenza opera in base al nuovo regime del part-time risultante dalle innovazioni apportate dal citato art. 73. Si sottolinea l’importanza di un più esteso utilizzo di modalità flessibili di gestione del rapporto atte a favorire la prestazione lavorativa anche nel corso dei periodi di malattia e di cura, e a diminuire l’esigenza di fruire di congedi da parte dei lavoratori, incentivandone il più rapido e sostenibile ritorno all’attività produttiva. A tale riguardo, si richiama l’attenzione delle Amministrazioni, oltre che sulla ricordata disciplina speciale del part-time, sulla necessità che gli enti assumano concrete iniziative per l’avvio o l’estenzione dei progetti di telelavoro, in applicazione della disciplina prevista dall’Accordo quadro del 23 marzo 2000 e dai Ccnl dei diversi comparti. Anche tale modalità di lavoro, infatti, appare idonea a favorire la più estesa partecipazione all’attività dei dipendenti affetti da gravi patologie che richiedano terapie salvavita, specie se di lunga durata e ripetute nel tempo. Salvaguardia del diritto al riconoscimento pensionistico AMIANTO dolo dell’interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All’onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l’anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell’auto- SOCIETÀ CULTURA LAVORO Confederazione generale Sindacati Autonomi Lavoratori Settimanale di politica e informazione sindacale Direttore MARCO PAOLO NIGI Direttore responsabile FEDERICO DE LELLA Comitato di redazione: Domenico Dimilta - Francesca Pizzoli Direzione: Amministrazione: Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma Viale Trastevere, 60 Centralino 06/553421- Fax 06/55342150 00153 Roma e-mail: [email protected] Sito internet www.confsal.it Gestione editoriale: Cooperativa editoriale Società Cultura Lavoro s.r.l. Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma iscritta al R.O.C. al n. 9453 La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 250 Registrato Tribunale di Roma al n. 495 del 7-10-1996 Sped. A.P. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma I DCB Roma Stampa: Nuova A.G.E. S.r.l. - Via Montieri, 1/C - 00148 Roma L’organo di stampa è aperto a tutte le collaborazioni che, per necessità redazionali, potrebbero tuttavia non essere integralmente accolte. Non si pubblicano articoli già comparsi su altri giornali. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana rizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 4, della Legge 8 marzo 2000, n. 53.” La disposizione che è entrata in vigore il 12 aprile 2009, ha indotto l’Inps a emanare con circolare n. 68/2009 ultimi charimenti sulla questione. Per effetto del richiamato articolo 7 ter, comma 14, della Legge 9 aprile 2009, n. 33, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 8 Legge n. 257/1992, con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009 restano valide ed efficaci. Rimane ferma la normativa di carattere generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico con esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, Legge n. 257 del 1992, nonché dell’articolo 47 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e gli adempimenti dalle stesse disposizioni previsti a carico dell’Inail. La salvaguardia del diritto a pensione di cui al precedente punto 2 non si applica qualora venga accertato il dolo del pensionato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato. Le istruzioni impartite dall’Inps con il messaggio n. 28542 del 24 dicembre 2008 devono intendersi superate per le parti in contrasto con le nuove disposizioni introdotte con la norma in argomento. MARTEDÌ 26 MAGGIO 2009 4/DALLA PRIMA PAGINA Riscattabilità dei periodi corrispondenti successivi all’1-1-2009 In breve SERVIZIO CIVILE ➧ sioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza, mentre sono riconosciuti utili ex sé per gli iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici dipendenti amministrazioni dello Stato (CTPS). A partire dal 1° gennaio 2006, la disciplina è stata modificata dal punto di vista fiscale in quanto i rimborsi percepiti dai volontari civili, in mancanza dei presupposti che consentano di configurare il rapporto dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, devono essere qualificati quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa;a partire da tale data, pertanto, i contributi sono stati versati nella gestione separata, istituita presso l’Inps, di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995. Di conseguenza, i periodi di servizio civile volontario prestati dall’1-1-2006 fino al 31-12-2008 (giorno antecedente all’entrata in vigore della disposizione legislativa indicata in oggetto) non pos- rare esclusivamente per i periodi successivi al 1° gennaio 2009, deve essere effettuato con le consuete modalità stabilite dall’articolo 13 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338. Gli oneri da riscatto possono essere versati a questo Istituto in unica soluzione ovvero in forma rateale, in centoventi rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. Prima di procedere alla valorizzazione le sedi dell’Ente dovranno acquisire agli atti, oltre alla domanda del richiedente, anche l’attestato di effettuazione del servizio civile, rilasciato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (ovvero, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, dagli specifici uffici ivi istituiti) nonché una dichiarazione degli interessati attestante l’assenza di copertura contributiva per il periodo per il quale si chiede la valorizzazione. SEDE INPDAP sono essere valorizzati presso questo Istituto. Dal 1° gennaio 2009 cessa per il Fondo nazionale per il servizio civile qualsiasi obbligo contributivo per il periodo di servizio civile prestato dai volontari a partire da tale data; pertanto il periodo può essere valorizzato tramite riscatto, oneroso per i richiedenti ma senza alcun gravame a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile. Il calcolo del riscatto, da ope- CONGEDI PARENTALI ANCHE SE LA MADRE È CASALINGA IL PADRE HA DIRITTO AI PERMESSI I l Ministero del Lavoro con circolare del 12 maggio ha stabilito che un lavoratore padre, durante il primo anno di vita del bambino, ha diritto al congedo parentale anche se la madre è casalinga. Il Ministero ha riconosciuto che per la giurisprudenza di legittimità, in molti ambiti ordinamentali la casalinga è considerata una lavoratrice. Il padre deve quindi avere la possibilità, nei casi in cui la madre non se ne possa occupare, di beneficiare dei permessi di cura per il neonato. CONFSAL SERVIZI IN UN OPUSCOLO L’OFFERTA SERVIZI DELLA CONFEDERAZIONE I n un opuscolo di 52 pagine viene illustrata l’offerta che la Confsal, ormai da quattro anni, riserva ai suoi iscritti e simpatizzanti sul fronte dell’assistenza: 1. previdenziale (Patronato); 2. fiscale (Caf); 3. contrattuale (Ufficio legale nazionale); 4. formazione (Confsalform, Fonarcom, Formazienda); 5. assicurazioni (Sara). A tali servizi si aggiungono, inoltre, una serie di convenzioni riguardanti il tempo libero, l’informatica e l’assistenza sanitaria. La Segreteria generale ritiene che quanto proposto sia di utilità per tutti e contribuisca alla crescita, allo sviluppo e alla visibilità della Confsal sul territorio nazionale. L’opuscolo in questione è, consultabile sul sito Confsal: www.confsal.it - ultime novità - opuscolo Confsal Servizi.