Anno XIV - numero
Confederazione
E u r o p e a
dei Sindacati
Indipendenti
Tariffa R.O.C. Poste Italiane S.p.a.
Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1 - DCB Roma
Euro 0,90
Abbonamento annuale Euro 26,00
La copia si può anche acquistare
nelle nostre sedi Confsal in tutta Italia
20
Documenti
f
confsal
Martedì 26 maggio 2009
SETTIMANALE DI POLITICA E INFORMAZIONE SINDACALE
CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI
Sito Internet: www.confsal.it
C
onfermando il comune obiettivo
di una ripresa della crescita
economica fondata sull’aumento
della produttività e dell’occupazione, cui il settore pubblico contribuisce soprattutto con la qualità e
quantità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese, con l’Intesa le
Parti hanno dato piena applicazione in tutte le aree e i comparti contrattuali del pubblico impiego all’Accordo quadro sulla riforma degli
assetti contrattuali sottoscritto il
22 gennaio 2009.
Le Parti hanno convenuto sulla
necessità di realizzare un sistema di
relazioni sindacali che persegua condizioni di produttività ed efficienza del
pubblico impiego tali da consentire il
rafforzamento del sistema produttivo,
lo sviluppo dei fattori di occupabilità
e il miglioramento delle retribuzioni
reali di tutti i lavoratori.
Le Parti, nel confermare un modello di assetti contrattuali su due livelli,
hanno espresso l’essenziale esigenza
di realizzare un accordo sulle regole e
le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva.
Le Parti ritengono che la contrattazione collettiva rappresenti un valore
per la gestione delle risorse umane
nel pubblico impiego e che le relazioni
sindacali debbano essere tali da determinare nei luoghi di lavoro le condizioni confacenti agli obiettivi generali dell’economia, perseguendo
La Confsal sottoscrive l’Intesa
e sollecita regole sulla rappresentatività
Un ulteriore passo verso il riconoscimento professionale dei lavoratori
Fasce orarie di reperibilità
Applicazione legale specialmente in caso di malattia oncologica
on le Circolari n. 7 e
8 del 2008 sono state date le prime indicazioni applicative in relazione alle disposizioni
del Decreto-legge n. 112
del 2008, recante “Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria”, convertito, con
modificazioni, in Legge
n. 133/2008.
La materia riveste
particolare rilevanza e
delicatezza ed ha dato
luogo alla sottoposizione
a questo Dipartimento di
numerosi quesiti relativi,
in particolare, all’applicazione della disciplina
legale sulle fasce di reperibilità in caso di malattia, specie in presenza di
patologie gravi che richiedano terapie salvavita, anche di lunga durata.
Al riguardo, deve permettersi che la ratio della normativa è incentra-
E-mail: [email protected]
MODELLO CONTRATTUALE PUBBLICO IMPIEGO
ASSENZA PER MALATTIA
C
Società
Cultura
Lavoro
ta sulla necessità di
mettere a disposizione
della Pubblica Amministrazione strumenti atti
a rendere più efficaci e
diffusi i controlli sulle
assenze dal servizio del
personale causate da
malattia, disincentivando, allo stesso tempo, il
AMIANTO
Salvaguardia diritto
riconoscimento pensione
A PAGINA 3
fenomeno delle frequenti
assenze dal servizio non
giustificate dalla presenza di patologie che non
consentano lo svolgimento delle proprie incombenze lavorative.
Di contro, è interesse
precipuo del legislatore e
della pubblica amministrazione quello di favorire il recupero ed il reinserimento dei lavoratori
colpiti da malattie, specie se gravi, e di ridurre
al minimo la necessità di
rimanere fuori dal ciclo
produttivo durante il periodo di cura della patologia.
Pertanto-oltre a fornire ulteriori precisazioni
in relazione all’applicazione dell’art.71 della
Legge n. 133/2008, al fine di meglio indirizzare
le pubbliche amministrazioni nell’attività di
controllo delle assenze e
nell’applicazione della
disciplina legale sulle fasce di reperibilità- con
circolare n. 1/2009 il
a pagina 3
l’incremento dei redditi dei cittadini,
delle imprese e degli stessi dipendenti
pubblici attraverso la spinta alla competitività, all’innovazione, alla flessibilità produttiva.
L’accordo definisce un sistema di
relazioni sindacali e un assetto della
contrattazione collettiva che, con carattere sperimentale e per la durata
di 4 anni, sostituisce le regole pattizie
già definite e da esso difformi. Come
concordato nel Protocollo del 30 ottobre 2008, il nuovo assetto contrattuale avrà decorrenza dal 2010.
Per la verifica del corretto funzionamento delle regole definite, le Parti
hanno costituito un Comitato paritetico - di cui fanno parte rappresentanti dei Comitati di settore e membri
designati dalle Confederazioni sindacali rappresentative ai sensi della
normativa vigente quale specifica sede di monitoraggio e analisi degli effetti della contrattazione.
Dopo la sottoscrizione dell’Intesa il
Segretario generale della Confsal,
Marco Paolo Nigi, ha dichiarato: “Con
la firma dell’Intesa per il settore pubblico è stato compiuto un ulteriore
decisivo passo verso la valorizzazione
professionale ed economica dei lavoratori pubblici”.
“Ora - ha concluso Nigi - è improcrastinabile la definizione di una nuova
e organica normativa sulla rappresentatività/rappresentanza dei soggetti interagenti nel sistema delle relazioni industriali”.
a pagina 2
Riscattabilità periodi
corrispondenti successivi
al 1° gennaio 2009
SERVIZIO CIVILE
Purché non risulti altra contribuzione
L
a disposizione legislativa concernente
l’articolo 4, comma 2
del D.l. 29-11-2008
n. 185, convertito,
con
modificazioni,
nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2 Valorizzazione dei periodi corrispondenti al servizio
civile
su
base
volontaria, ha stabilito
la riscattabilità, a domanda, dei periodi corrispondenti al servizio
civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che gli stessi non risultino coperti da alcuna contribuzione.
Prima di illustrare le
modalità operative per
la definizione di questa
nuova tipologia di riscatto, l’Inpdap, con
nota
operativa
n.
24/2009 ritiene utile
riportare un breve excursus sulle modalità
di valorizzazione dei periodi in oggetto in relazione alle diverse disposizioni legislative
susseguitesi nel tempo.
I periodi di servizio
di volontario civile prestati fino al 31 dicembre 2005 sono riconosciuti come servizi sostitutivi di quello di leva e, pertanto, sono valorizzati gratuitamente
a domanda ai sensi
dell’articolo 1 della Legge n. 274/1991, per gli
iscritti alle Casse Pena pagina 4
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2009
2/DALLA PRIMA PAGINA
1. Livelli contrattuali
In coerenza con gli obiettivi
indicati in premessa, si conferma un assetto della contrattazione collettiva su due livelli: il
contratto collettivo nazionale di
lavoro e la contrattazione di secondo livello, di amministrazione o alternativamente territoriale, nell’ambito di specifici
comparti o aree.
2. Il contratto collettivo
nazionale di lavoro
a) Ha una durata triennale,
tanto per la parte economica
che normativa;
b) garantisce la certezza dei
trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del comparto/area,
ovunque impiegati nel territorio nazionale.
2.1. La definizione del calcolo delle risorse da destinare
agli incrementi salariali è effettuata dai Ministeri competenti,
previa concertazione con le
Confederazioni sindacali rappresentative nel pubblico impiego, nel rispetto e nei limiti
della necessaria programmazione prevista dalla Legge Finanziaria, assumendo la previsione dell’indice Ipca, al netto
dei prodotti energetici importati, quale parametro di riferimento per l’individuazione dell’indice previsionale da applicarsi ad una base di calcolo
costituita dalle voci di carattere
stipendiale.
Nella predetta sede saranno
altresì verificate le eventuali risorse da destinare alla contrattazione integrativa.
a) Il profilo previsionale dell’indice così definito verrà mantenuto invariato per il triennio
di programmazione;
b) l’elaborazione della previsione sarà affidata congiuntamente dalle Parti ad un soggetto terzo di riconosciuta autorevolezza ed affidabilità, sulla base di una specifica lettera di incarico;
c) lo stesso soggetto procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione
prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando
i due indici sempre al netto
della dinamica dei prezzi dei
beni energetici importati;
d) la verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registrati sarà effettuata
previo confronto con le Parti
sociali e sarà effettuata alla
scadenza del triennio contrattuale, tenendo conto dei reali
andamenti delle retribuzioni
di fatto dell’intero settore. Il
recupero dell’eventuale scostamento avverrà entro il primo anno del successivo triennio contrattuale.
2.2. Nel quadro della riforma e in applicazione della
Legge-delega n. 15/2009, ai
fini di migliorare l’efficienza e
l’efficacia della contrattazione
e la tempestività dei rinnovi,
verrà attribuito un nuovo e
più incisivo ruolo all’Aran, con
un più diretto coinvolgimento
dei Comitati di Settore, e si
prevederà la riforma dell’iter
negoziale dei contratti allo
scopo di una loro più celere
approvazione.
La Confsal sottoscrive l’Intesa
MODELLO CONTRATTUALE PUBBLICO IMPIEGO
2.3. Il contratto collettivo
nazionale di lavoro, inoltre, regola il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale e di amministrazione; a
tal fine il contratto collettivo
nazionale di lavoro definisce la
disciplina dei diritti di informazione, consultazione, e concertazione, in accordo con i principi della L.15/2009, nonché
modelli, regole e procedure di
funzionamento di eventuali organismi paritetici.
2.4. Il contratto collettivo
nazionale definisce le modalità
e gli ambiti di applicazione della contrattazione di secondo livello, le materie e le voci nelle
quali essa si articola, nonché
la relativa tempistica, secondo
il principio dell’autonomia dei
cicli negoziali.
2.5. Il contratto nazionale
può definire eventuali forme di
bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi del welfare.
3. Procedure contrattuali
a) Per evitare situazioni di
eccessivo prolungamento delle
trattative di rinnovo, la presente Intesa definisce i tempi e le
procedure per la presentazione
delle proposte sindacali relative
alla modifica delle disposizioni
economiche e normative previste dalla contrattazione nazionale, di amministrazione o territoriale, nonché i tempi di
apertura e svolgimento dei negoziati;
b) in ogni caso le proposte
sindacali per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale
saranno presentate sei mesi
prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque
in tempo utile per consentire
l’apertura della trattativa tre
mesi prima della scadenza del
contratto;
c) al rispetto dei tempi e
delle procedure definite è condizionata l’applicazione del
meccanismo che, dalla data di
scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura
economica a favore dei lavoratori destinatari dell’accordo di
rinnovo, nella misura e con le
modalità che saranno stabilite
nei singoli contratti collettivi
nazionali di lavoro, entro i limiti previsti dalla Legge Finanziaria in sede di definizione delle
risorse contrattuali;
d) durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo
alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi
dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti
non assumeranno iniziative
unilaterali, né procederanno
ad azioni dirette;
e) in caso di mancato rispetto della tregua sindacale
sopra definita, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione
messa in atto;
f) qualora dopo sei mesi
dalla scadenza il contratto col-
lettivo nazionale di lavoro non
sia stato ancora rinnovato, è
previsto l’interessamento del
Comitato paritetico indicato in
premessa per valutare le ragioni che non hanno consentito il
raggiungimento dell’accordo
per il rinnovo del contratto e
suggerire possibili soluzioni ai
problemi riscontrati.
4. Contrattazione decentrata
4.1. Le Parti, rilevato che
nei principali Paesi dell’Unione
europea si è sviluppata negli
ultimi venti anni una generale
tendenza a favorire un progressivo decentramento nella
contrattazione collettiva, ritengono che la contrattazione di
secondo livello possa costituire
un valido strumento per migliorare la produttività e
l’efficienza del lavoro pubblico.
Le Parti pertanto, con il
presente accordo, confermano
la necessità che, nel rispetto
dei vincoli e degli obiettivi di finanza pubblica, vengano incrementate, diffuse, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte a incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello
che collega aumenti salariali al
raggiungimento di obiettivi,
concordati fra le Parti, di produttività, qualità, efficienza, efficacia e altri elementi rilevanti
ai fini del continuo miglioramento della performance delle
pubbliche amministrazioni,
anche in termini di risparmi di
gestione.
4.2. La contrattazione di
secondo livello si esercita per le
materie delegate, in tutto o in
parte, dal contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria
o dalla legge; e deve riguardare
materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo
il principio del “ne bis in idem”.
a) Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale;
b) nella vigenza degli accordi di secondo livello le Parti,
nei tempi che saranno ritenuti
necessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica, concertazione
o contrattazione previste dalle
leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e
dagli accordi collettivi per la
gestione degli effetti sociali
connessi alle trasformazioni
delle amministrazioni, quali le
innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono
sulle condizioni di salute e sicurezza, di lavoro e di occupazione anche in relazione alle
disposizioni di legge in tema di
sicurezza del lavoro e sulle pari
opportunità e agli interventi
volti a favorire l’occupazione
femminile.
4.3. Nel quadro della contrattazione decentrata con
contenuti economici, i premi
variabili saranno calcolati con
riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di pro-
grammi, concordati fra le Parti,
aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità,
efficacia, innovazione, e/o efficienza organizzativa ed eventuali altri elementi rilevanti ai
fini del miglioramento della
performance delle amministrazioni, anche in termini di soddisfazione degli utenti, nonché
ai risultati legati ai risparmi di
gestione dell’amministrazione.
a) Ai fini della valutazione
della performance delle singole
amministrazioni pubbliche e
delle loro articolazioni funzionali/strutture dirigenziali possono essere necessari la qualificazione e il potenziamento
dell’azione autonoma dei Nuclei di valutazione e dei Secin
interni alle stesse, in accordo
con quanto previsto dalla Legge-delega n. 15/2009;
b) per assicurare una più
coerente responsabilizzazione
della dirigenza sulla performance di ogni amministrazione e di ogni sua articolazione
funzionale/struttura dirigenziale, si prevede, in applicazione dell’art. 4 della L. n.
15/2009, l’istituzione di un organismo centrale che opera
con il compito di indirizzare,
coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle
funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b)
del punto 2 del citato art. 4, di
assicurare la comparibilità e la
visibilità degli indici di andamento gestionale; l’esito di tale
valutazione sarà reso pubblico
e dovrà essere di facile comprensione da parte di cittadini
e imprese;
c) la valutazione di performance delle singole amministrazioni costituirà un elemento di riferimento per il confronto tra le Parti; i Ccnl, sulla base della valutazione di performance, fisseranno per ciascuna amministrazione le risorse
utilizzabili per i contratti di secondo livello; questi, a loro volta, determineranno gli effetti
economici sui singoli lavoratori, in accordo con quanto disposto dalla L. n. 15/2009;
d) le modalità di determinazione dei premi di risultato devono assicurare piena trasparenza dell’informazione sui parametri assunti, il rispetto dei
tempi delle verifiche e la qualità dei processi di informazione e consultazione, anche ai fini del miglioramento organizzativo;
e) i premi devono avere caratteristiche tali da consentire
l’applicazione degli eventuali
trattamenti contributivi e fiscali favorevoli che saranno previsti dalla normativa di legge
gradualmente e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) gli importi e i meccanismi
utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni connesse ai premi variabili saranno definiti contrattualmente
dalle Parti a livello di amministrazione, in coerenza con gli
elementi di conoscenza di cui
al comma precedente assicurando piena trasparenza sui
parametri assunti, il rispetto
dei tempi delle verifiche e
un’approfondita qualità dei
processi di informazione e consultazione.
4.4. Per favorire la diffusione e l’efficacia della contrattazione di amministrazione con
contenuti economici nelle pubbliche amministrazioni di minori dimensioni, con le eventuali incentivazioni previste
dalla legge, le Parti stipulanti i
singoli contratti collettivi nazionali di lavoro possono individuare le soluzioni più idonee,
nonché concordare linee-guida
utili a definire modelli di premi
variabili con le caratteristiche
di cui al precedente punto
4.3., che potranno essere adottate e/o riadattate in funzione
delle concrete esigenze delle
amministrazioni interessate.
Per valorizzare le esperienze
realizzate e i risultati conseguiti, anche attraverso la contrattazione di comparto, in termini
di miglioramento degli indicatori di performance delle amministrazioni, possono essere
costituite in sede nazionale apposite commissioni paritetiche
con il compito di monitorare e
analizzare la contrattazione di
secondo livello. I risultati così
raccolti saranno trasmessi in
forma aggregata al Comitato
paritetico per ogni conseguente
decisione circa il funzionamento del presente accordo e allo
scopo di ampliare, modificare o
innovare gli strumenti di applicazione della contrattazione di
secondo livello.
5. Disposizioni transitorie
5.1. Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà vigore fino
al 31.12.2013.
a) Ai fini della presentazione
delle richieste di rinnovo, i
tempi stabiliti al punto 3 dovranno essere rispettati per i
contratti in scadenza dal 1°
gennaio 2010;
b) sei mesi prima della scadenza le Parti, anche sulla base dei rapporti di verifica eventualmente elaborati annualmente dal Comitato paritetico,
procederanno ad una valutazione complessiva del funzionamento del sistema di relazioni sindacali e della contrattazione collettiva ai vari livelli nel
periodo di sperimentazione, al
fine di concordare le regole da
valere per il successivo periodo
apportando al presente accordo, ove necessario, correttivi,
modifiche o integrazioni;
c) per i contratti scadenti in
periodi precedenti devono essere rispettati i tempi previsti dal
Protocollo del 23 luglio 1993,
con le modalità in atto.
6. Disposizioni finali
Per un regolato sistema di
relazioni sindacali le Parti si
impegnano a rispettare e a far
rispettare - nell’esercizio delle
potestà e delle funzioni proprie
di ciascuno dei soggetti firmatari - tutte le regole che liberamente sono definite in materia
di contrattazione collettiva.
DALLA PRIMA PAGINA/3
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2009
➧ Dipartimento della Funzione Pubblica richiama l’attenzione delle amministrazioni su istituti quali il tempo parziale ed il telelavoro che possono consentire al dipendente di prestare la
propria attività lavorativa anche nel
corso dei periodi di cura, in particolare
in presenza di patologie gravi che richiedano terapie salvavita anche di
lunga durata.
Fasce orarie di reperibilità
ASSENZE PER MALATTIA
PALAZZO VIDONI
Fasce di reperibilità
L’art. 71 del D.l. 112/2008 ha disposto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nuove fasce orarie di reperibilità: il comma 3 prevede,
infatti, l’obbligo per il lavoratore malato di essere reperibile presso il proprio
domicilio, o altro indirizzo preventivamente indicato, nella fascia oraria dalle 8 alle 20, con esclusione del solo periodo dalle 13 alle 14.
La disposizione si applica a tutti i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a prescindere dalla patologia
da cui sono affetti. Infatti, la norma,
che non è derogabile da contratti o accordi collettivi, non fa riferimento ad
un eventuale diverso trattamento previsto per patologie croniche o invalidanti o per chi è sottoposto a terapie
salvavita, quali ad esempio, le terapie
per la cura delle malattie oncologiche.
Al riguardo, già con la circolare n.
8/2008 era stata richiamata
l’attenzione sulla opportunità di non
gravare eccessivamente l’Amministrazione di adempimenti relativi alle visite
fiscali nel caso in cui l’assenza, preventivamente comunicata dal dipendente, sia dovuta all’effettuazione di visite specialistiche, cure o esami diagnostici. Infatti, il medesimo comma 3
dell’art. 71, nel fare riferimento alle
“esigenze funzionali e organizzative”,
consente all’Amministrazione di tenere
conto, di volta in volta, delle specifiche
circostanze, valutando, altresì,
l’effettiva utilità della visita di controllo
al fin dell’accertamento della patologia
del dipendente.
Alle medesime “esigenze funzionali
S
ulla Gazzetta Ufficiale
n. 85 dell’11 febbraio
2009, Supplemento ordinario n. 49 è stata pubblicata la Legge 9 aprile
2009, 33, “Conversione
in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi”.
L’articolo 7 ter, comma 14 della citata legge
prevede: “Restano validi
ed efficaci i trattamenti
pensionistici erogati
antecedentemente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti
dall’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di
cui all’articolo 13, comma 8, della Legge 27
marzo 1992, n. 257 e
successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della
documentazione integrativa, salvo il caso di
e organizzative” l’Amministrazione potrà, inoltre, fare riferimento per compiere specifiche valutazioni circa la necessità di procedere all’accertamento
dello stato di malattia per mezzo della
visita del medico fiscale nei casi in cui
il singolo episodio morboso si inserisca
in un unico ciclo di trattamento per la
cura di patologie gravi quali quelle oncologiche, a condizione che la patologia del dipendente sia stata inizialmente accertata dall’Amministrazione
(ovvero risulti certificata da una struttura pubblica ospedaliera, Asl o struttura convenzionata) e che il ciclo di cura medesimo sia stato prescritto dai
medesimi soggetti sopra richiamati.
Resta fermo il fatto che, ove quanto
è stato oggetto dell’iniziale accertamento fiscale (riferito sia alla patologia, sia
ai trattamenti prescritti per la cura
della medesima), dovesse essere modificato da prescrizioni mediche successive, l’Amministrazione deve procedere
alla richiesta della visita del medico fiscale diretta a compiere l’accertamento
sulla nuova situazione.
Utilizzo di modalità flessibili
di lavoro: part-time e telelavoro
Come sopra evidenziato, è interesse
della pubblica amministrazione quello
di favorire il più rapido e soddisfacente
reinserimento dei lavoratori colpiti da
malattie, specie se gravi, riducendo il
più possibile la necessità di rimanere
fuori dal ciclo produttivo durante il periodo di cura della patologia.
Al riguardo, l’art. 12 bis del D.lgs.
n. 61 del 2000, come modificato dalla
Legge Finanziaria per il 2008 (Legge n.
247/2007, art. 1, comma 44); ha sancito a favore dei dipendenti colpiti da
patologie oncologiche (per i quali residui, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, una ridotta
capacità lavorativa, da accertarsi da
una commissione medica istituita
presso l’azienda Usl territorialmente
competente), il diritto alla trasformazione, a richiesta, del rapporto di lavo-
ro da tempo pieno in tempo parziale,
ed il diritto alla eventuale, successiva
riconversione a tempo pieno.
La disposizione, in quanto lex specialis approvata in favore di una specifica categoria di soggetti, deve ritenersi
ancora vigente anche a fronte della
successiva entrata in vigore dell’art. 73
del D.l. n. 112 del 2008, che ha innovato il regime della trasformazione da
tempo pieno a tempo parziale dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
Ai sensi del medesimo art. 12 bis,
commi 2 e 3, è accordata, inoltre,
una priorità rispetto agli altri lavoratori ad ottenere la trasformazione del
rapporto da tempo pieno a tempo
parziale per i dipendenti che assistono i malati oncologici o soggetti riconosciuti inabili la lavoro (comma 2) e
per i genitori di figli conviventi di età
minore di tredici anni o portatori di
handicap (comma 3). Per queste ultime ipotesi la precedenza opera in base al nuovo regime del part-time risultante dalle innovazioni apportate
dal citato art. 73.
Si sottolinea l’importanza di un più
esteso utilizzo di modalità flessibili di
gestione del rapporto atte a favorire la
prestazione lavorativa anche nel corso
dei periodi di malattia e di cura, e a diminuire l’esigenza di fruire di congedi
da parte dei lavoratori, incentivandone
il più rapido e sostenibile ritorno all’attività produttiva.
A tale riguardo, si richiama
l’attenzione delle Amministrazioni, oltre che sulla ricordata disciplina speciale del part-time, sulla necessità che
gli enti assumano concrete iniziative
per l’avvio o l’estenzione dei progetti di
telelavoro, in applicazione della disciplina prevista dall’Accordo quadro del
23 marzo 2000 e dai Ccnl dei diversi
comparti.
Anche tale modalità di lavoro, infatti, appare idonea a favorire la più estesa partecipazione all’attività dei dipendenti affetti da gravi patologie che richiedano terapie salvavita, specie se di
lunga durata e ripetute nel tempo.
Salvaguardia del diritto
al riconoscimento pensionistico
AMIANTO
dolo dell’interessato che
sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All’onere derivante dal presente
comma, valutato in
700.000 euro per ciascuno degli anni 2009,
2010 e 2011, in
600.000 euro per ciascuno degli anni 2012,
2013 e 2014, in
500.000
euro
per
l’anno
2015,
in
400.000 euro per ciascuno degli anni 2016
e 2017 e in 200.000
euro annui a decorrere
dall’anno 2018, si provvede a valere sul Fondo
per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7,
del Decreto legge 20
maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, con
pari riduzione dell’auto-
SOCIETÀ CULTURA LAVORO
Confederazione generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Settimanale di politica e informazione sindacale
Direttore MARCO PAOLO NIGI
Direttore responsabile FEDERICO DE LELLA
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tuttavia non essere integralmente accolte. Non si
pubblicano articoli già comparsi su altri giornali.
Associato
all’Unione
Stampa
Periodica
Italiana
rizzazione di spesa di
cui all’articolo 6, comma 4, della Legge 8
marzo 2000, n. 53.”
La disposizione che
è entrata in vigore il
12 aprile 2009, ha indotto l’Inps a emanare
con
circolare
n.
68/2009 ultimi charimenti sulla questione.
Per effetto del richiamato articolo 7
ter, comma 14, della
Legge 9 aprile 2009,
n. 33, le prestazioni
pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio
pensionistico
per
esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 8 Legge
n. 257/1992, con
provvedimento emesso in data anteriore al
12 aprile 2009 restano valide ed efficaci.
Rimane ferma la
normativa di carattere
generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico con
esposizione all’amianto
ai sensi dell’articolo 13,
comma 8, Legge n. 257
del 1992, nonché dell’articolo 47 del Decreto
legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e
gli adempimenti dalle
stesse disposizioni previsti a carico dell’Inail.
La salvaguardia del
diritto a pensione di cui
al precedente punto 2
non si applica qualora
venga accertato il dolo
del pensionato in via
giudiziale con sentenza
passata in giudicato.
Le istruzioni impartite dall’Inps con
il
messaggio n. 28542 del
24 dicembre 2008 devono intendersi superate per le parti in contrasto con le nuove disposizioni introdotte
con la norma in argomento.
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2009
4/DALLA PRIMA PAGINA
Riscattabilità dei periodi
corrispondenti successivi all’1-1-2009
In breve
SERVIZIO CIVILE
➧ sioni gestite dagli
ex Istituti di Previdenza, mentre sono riconosciuti utili
ex sé per gli iscritti
alla Cassa Trattamenti Pensionistici
dipendenti amministrazioni dello Stato
(CTPS).
A partire dal 1°
gennaio 2006, la
disciplina è stata
modificata dal punto di vista fiscale in
quanto i rimborsi
percepiti dai volontari civili, in mancanza dei presupposti che consentano di configurare il
rapporto dei volontari come un vero e
proprio rapporto di
lavoro dipendente,
devono essere qualificati quali redditi
di collaborazione coordinata e
continuativa;a partire da tale data, pertanto, i contributi sono
stati versati nella gestione separata, istituita presso l’Inps, di
cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Di conseguenza, i periodi di
servizio civile volontario prestati
dall’1-1-2006 fino al 31-12-2008
(giorno antecedente all’entrata in
vigore della disposizione legislativa indicata in oggetto) non pos-
rare esclusivamente per i periodi successivi al 1°
gennaio 2009, deve essere effettuato con le consuete
modalità stabilite
dall’articolo 13
della Legge 12
agosto 1962, n.
1338.
Gli oneri da riscatto possono essere versati a questo Istituto in unica soluzione ovvero in forma rateale, in centoventi
rate mensili senza
l’applicazione di
interessi per la rateizzazione.
Prima di procedere alla valorizzazione le sedi
dell’Ente dovranno acquisire agli
atti, oltre alla domanda del richiedente, anche l’attestato di
effettuazione del servizio civile,
rilasciato dall’Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile (ovvero, per
le Regioni a statuto speciale e
per le Province autonome di
Trento e Bolzano, dagli specifici
uffici ivi istituiti) nonché una dichiarazione degli interessati attestante l’assenza di copertura
contributiva per il periodo per il
quale si chiede la valorizzazione.
SEDE INPDAP
sono essere valorizzati presso
questo Istituto.
Dal 1° gennaio 2009 cessa
per il Fondo nazionale per il servizio civile qualsiasi obbligo contributivo per il periodo di servizio
civile prestato dai volontari a
partire da tale data; pertanto il
periodo può essere valorizzato
tramite riscatto, oneroso per i richiedenti ma senza alcun gravame a carico del Fondo Nazionale
del Servizio Civile.
Il calcolo del riscatto, da ope-
CONGEDI PARENTALI
ANCHE SE LA MADRE È CASALINGA
IL PADRE HA DIRITTO AI PERMESSI
I
l Ministero del Lavoro con circolare del 12
maggio ha stabilito che un lavoratore padre,
durante il primo anno di vita del bambino, ha
diritto al congedo parentale anche se la
madre è casalinga. Il Ministero ha riconosciuto che per la giurisprudenza di legittimità, in
molti ambiti ordinamentali la casalinga è considerata una lavoratrice. Il padre deve quindi
avere la possibilità, nei casi in cui la madre
non se ne possa occupare, di beneficiare dei
permessi di cura per il neonato.
CONFSAL SERVIZI
IN UN OPUSCOLO L’OFFERTA
SERVIZI DELLA CONFEDERAZIONE
I
n un opuscolo di 52 pagine viene illustrata
l’offerta che la Confsal, ormai da quattro anni,
riserva ai suoi iscritti e simpatizzanti sul fronte
dell’assistenza:
1. previdenziale (Patronato);
2. fiscale (Caf);
3. contrattuale (Ufficio legale nazionale);
4. formazione (Confsalform, Fonarcom, Formazienda);
5. assicurazioni (Sara).
A tali servizi si aggiungono, inoltre, una serie
di convenzioni riguardanti il tempo libero,
l’informatica e l’assistenza sanitaria.
La Segreteria generale ritiene che quanto
proposto sia di utilità per tutti e contribuisca alla crescita, allo sviluppo e alla visibilità della
Confsal sul territorio nazionale.
L’opuscolo in questione è, consultabile sul sito Confsal: www.confsal.it - ultime novità - opuscolo Confsal Servizi.
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