CENTRI PER L’IMPIEGO SERVIZI PER LE IMPRESE E VADEMECUM PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE ANNO 2015 Aggiornato al 22 luglio 2015 1 Sommario 6 DALLA PROVINCIA DI ROMA ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 9 PORTA FUTURO - Lavoro e formazione. A Roma porte aperte al futuro 11 I CENTRI PER L’IMPIEGO 12 I CENTRI PER L’IMPIEGO – DOVE SIAMO 14 CONSULENZA TELEFONICA E TELEMATICA, CALL CENTER – CONTACT CENTER 15 SERVIZIO DI PRESELEZIONE 17 TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 21 SERVIZI AZIENDALI ON LINE 24 STRUMENTI GENERALI PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI SVANTAGGIATI 25 DURC ON LINE 31 ESONERO CONTRIBUTIVO TOTALE PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI PRIVI DI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO NEGLI ULTIMI 6 MESI 34 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO ANCHE A TEMPO PARZIALE LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 2 35 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 37 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 39 CONTRIBUTO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO ANCHE NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONE – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – DI RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 IN FRUIZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO 40 BENEFICIO CONTRIBUTIVO E INCENTIVO ECONOMICO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO LAVORATORI IN CIGS 43 SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DI AZIENDE CHE ASSUMONO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITA’ O PARENTALE 44 CONTRIBUTI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI A SEGUITO CONVENZIONE COI SERVIZI PER L’IMPIEGO (CONVENZIONI A PARTIRE DAL 01/01/2008) 46 CREDITO D’IMPOSTA PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO NEL SUD ITALIA 49 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI “GIOVANI GENITORI” 52 ASSUNZIONE DI SOGGETTI OVER 50 ANNI 53 ASSUNZIONE DONNE DI QUALSIASI ETÀ 54 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI SOGGETTI PERCETTORI DI ASpI e NASpI 55 ASSUNZIONE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (ANCHE IN DEROGA) E/O DISOCCUPATI 3 56 ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO 62 TRASFORMAZIONE CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO DI APPRENDISTI QUALIFICATI 62 ASSUNZIONE DI DIRIGENTI PRIVI DI OCCUPAZIONE 64 ASSUNZIONI DI DETENUTI 66 ASSUNZIONE DI RICERCATORI O DI LAVORATORI CON PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI 68 ASSUNZIONE NELLE COOPERATIVE SOCIALI 69 ASSUNZIONE NELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE 71 ASSUNZIONE LAVORATORI LICENZIATI PER GMO 72 AUTOIMPRENDITORIALITA’ – EROGAZIONE ANTICIPATA ASpI, MINIASpI E NASpI 74 INCENTIVI ALL’ESODO E LAVORATORI OVER 50 76 AGEVOLAZIONI IRAP 80 ASSUNZIONE DI UTENTI ISCRITTI AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 85 ASSUNZIONE LAVORATORI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE AGEVOLAZIONI ABROGATE/NON PROROGATE DAL 2013 87 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI 88 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI CASSAINTEGRATI O DISOCCUPATI DA 24 MESI 4 90 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 91 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 93 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 95 INCENTIVO ECONOMICO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO LAVORATORI DESTINATARI – NEGLI ANNI 2009 2010 2011 2012 - DI TRATTAMENTI IN DEROGA 96 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI CON CONTRATTI DI INSERIMENTO/ REINSERIMENTO – CONTRATTO ABROGATO DAL 2013 99 ASSUNZIONE DI SOGGETTO OVER 50 ANNI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE – AGEVOLAZIONE NON RICONOSCIUTA NEL 2014 5 Dalla Provincia di Roma alla Città metropolitana di Roma Capitale Da giovedì 01 gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma. Secondo quanto sancito dall’articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni “il 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46”. Il territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, che comprende 121 Comuni, coincide con quello della Provincia di Roma. Sono organi della Città metropolitana: a) il sindaco metropolitano; b) il consiglio metropolitano; c) la conferenza metropolitana. 6 Il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale è il professor Ignazio Marino. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale è composto da 24 membri. Rappresenta l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana. La Conferenza metropolitana è composta dal Sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e da tutti i Sindaci dei 121 Comuni appartenenti alla Città metropolitana di Roma Capitale. La Conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal Consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Come previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 56/2014 ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto. Si ricorda che le Città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. Alle Città metropolitane sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali delle Province 7 e quelle ad esse assegnate nell’ambito del processo di riordino delle funzioni provinciali, le seguenti funzioni fondamentali: a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'Ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle leggi delle Regioni nelle materie di loro competenza; b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i Comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive; d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a); f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. 8 PORTA FUTURO - Lavoro e formazione A Roma porte aperte al futuro Inaugurata nel luglio 2011, Porta Futuro è la struttura della Città metropolitana di Roma dedicata allo sviluppo della persona e del sistema produttivo, che offre attività di orientamento, formazione e di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Primo polo nel suo genere sorto in Italia, dispone di aule attrezzate, sale dedicate agli incontri tra imprese e cittadini, sala conferenze, open space per l’autoconsultazione delle offerte e aree per l’orientamento one to one, il tutto in una struttura moderna e funzionale che raggiunge i 1800 metri quadrati. L’infrastruttura tecnologica di Porta Futuro è centrata sul software dedicato all’incrocio domanda/offerta di lavoro. Quest’ultimo, ha prodotto risultati importanti in termini di efficienza ed efficacia registrati attraverso i feedback diretti degli utenti. Negli spazi di Porta Futuro, con il supporto di personale esperto, giovani alla ricerca del loro primo impiego, adulti che cercano una nuova occupazione e imprese, possono accedere a numerosi servizi come: colloqui d'orientamento per facilitare scelte professionali consapevoli, corsi di formazione dedicati allo sviluppo delle soft skills, dell’informatica e della lingua inglese, strumenti per la ricerca attiva del lavoro, incontri con le realtà organizzative che desiderano investire nel nostro territorio, career day, presentazioni aziendali, recruitment day e attività di consulenza e 9 preselezione per le imprese. Ogni servizio erogato da Porta Futuro è pubblico e gratuito sia per le imprese che per i cittadini. Ad oggi sono stati oltre 43mila i cittadini che hanno usufruito dei servizi di Porta Futuro e oltre 270 le Aziende coinvolte, 11.000 sono le persone che hanno frequentato i career day, giornate dedicate all’incontro fra aziende che mettono a disposizione le loro job vacancies e candidati in cerca di lavoro; concrete opportunità di inserimento lavorativo e di crescita professionale organizzate in modo totalmente gratuito . Le aziende coinvolte nei momenti relazionali imprese/cittadino (eventi aziendali) sono state 76. Complessivamente le posizioni gestite da Porta Futuro sono state 6.780 con un data base di 16.650 curriculum. Oltre 1.800 invece i cittadini che si sono avvalsi dei servizi di orientamento di Porta Futuro: colloqui individuali o di gruppo per verificare le proprie capacità e competenze, individuando iter personalizzati di crescita e di empowerment. Un percorso seguito anche da 800 studenti delle scuole superiori che, anche attraverso visite guidate organizzate con gli Istituiti, hanno frequentato un evento con un azienda e/o un seminario formativo. All’interno di Porta Futuro è inoltre presente, a seguito di specifici accordi, uno sportello “SUAP” di Roma Capitale, di supporto alle esigenze amministrative delle imprese. Porta Futuro infine, per scelta della Commissione Europea, è oggi anche uno dei 4 Hub europei per la mobilità lavorativa dei giovani nei Paesi dell’Unione. Lo prevede il progetto “Your First Eures Job”, che consentirà a centinaia di ragazzi di avere opportunità di occupazione negli altri Paesi UE. Porta Futuro, via Galvani 108, Roma Orari: Lunedi/Venerdì: 09:00/19:00 Telefono Cittadini 06.67664868 – 06.67664871 | email: [email protected] 10 Telefono Imprese / Enti di Formazione 06.67664876 – 06. 67664877 | email: [email protected] SITO: www.portafuturo.it TWITTER: https://twitter.com/#!/PortaFuturo FACEBOOK: www.facebook.com/portafuturo YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=BFqUor5YySY&feature=plcp I CENTRI PER L’IMPIEGO COSA SONO La funzione principale dei Centri per l‟Impiego è far incontrare chi cerca lavoro con chi lo offre. I Centri per l‟Impiego inoltre operano in rete con gli altri servizi presenti sul territorio, Comuni, Centri di Orientamento al Lavoro, Università, etc, al fine di programmare politiche attive del lavoro e potenziare la qualità e la quantità dei servizi personalizzati e di accompagnamento. Per garantire pari opportunità alle fasce deboli che hanno necessità di assistenza per entrare o rientrare nel mercato del lavoro (giovani, disoccupati di lunga durata, donne, immigrati, persone con disabilità etc) sono predisposte attività progettuali rivolte a specifici target di utenti. I Centri per l’Impiego della Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) sono certificati ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001: 2008. Al Forum PA della Pubblica amministrazione 2011 la Provincia di Roma ha ricevuto dall‟ex Ministro dell‟innovazione Renato Brunetta, il 'Premio qualità , nella categoria 'Regioni, Province, e città metropolitane'. All‟ex Presidente Nicola Zingaretti (attuale Governatore della Regione Lazio) è stato consegnata anche la Menzione Speciale dei Consumatori ''per la qualità dei servizi ai cittadini'' A CHI RIVOLGERSI Al CPI competente per territorio rispetto al proprio domicilio per i lavoratori e alla propria sede legale per le aziende. 11 DOVE SONO Nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) sono presenti 25 Centri per l’Impiego: 5 nella città di Roma, 4 all’interno delle Università di Roma e 16 nel territorio provinciale ORARI DI APERTURA Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 -12.30 - Martedì e giovedì dalle 14.45 alle 16.45 Per gli orari dei CPI universitari contattare il Numero Verde Lavoro 800818282 INFO WEB www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it I CENTRI PER L’IMPIEGO – DOVE SIAMO CPI Roma Cinecittà Viale Rolando Vignali, 14 - 00173 , Roma Tel. 0667668278 [email protected] CPI Roma Ostia Via Domenico Baffigo, 145 - 0012 , Ostia Tel. 0667663510 [email protected] CPI Roma Primavalle Via Decio Azzolino, 7 - 00167 , Roma Tel. 0661662682 [email protected] CPI Roma Tiburtino Via Scorticabove, 77 - 00156 , Roma Tel. 0645614901 [email protected] CPI Roma Torre Angela Via Jacopo Torriti, 7 - 00133 , Roma Tel. 062017542 [email protected] CPI Sapienza - Economia Via del Castro Laurenziano 9, Roma [email protected] CPI Sapienza Via Cesare de Lollis 22, Roma Tel. 0645606976 [email protected] CPI Roma Tre via Ostiense 169, Roma Tel. 0657332858 [email protected] 12 CPI Tor Vergata Via Orazio Raimondo, 18 Roma Tel. 0672592533 [email protected] Centro per l'Impiego Luiss Viale Romania, 32 Roma Tel. 0685225585 [email protected] CPI Albano Laziale Via San Francesco, 28 - 00041 , Albano Laziale Tel. 0693262006 [email protected] CPI Anzio Via Lussemburgo snc - 00042 , Anzio Tel. 0667663764/66/70 [email protected] CPI Bracciano Via di Valle Foresta, 6 - 00062 , Bracciano Tel. 0698268000 [email protected] CPI Cerveteri Piazzale Roselle, 9/10 – 00052, Cerveteri Tel. 0699552849 [email protected] CPI Colleferro Via Carpinetana Sud, 144 - 00034 , Colleferro Tel. 0697235000 [email protected] CPI Frascati Piazzale Aldo Moro snc- 00044 , Frascati Tel. 0694015468 [email protected] CPI Guidonia Montecelio Via Roma, 192 - 00012 , Guidonia Montecelio Tel. 0774300831 [email protected] CPI Marino Corso Vittoria Colonna, snc - 00047 , Marino Tel. 0693801054 [email protected] CPI Monterotondo Via Val di Fassa, 1/c - 00015 , Monterotondo Tel. 069004918 [email protected] CPI Morlupo Via San Michele, 87/89 - 00060 , Morlupo Tel. 069072763 [email protected] CPI Palestrina Via degli Arcioni, 15 - 00036 , Palestrina Tel.0695311091 [email protected] CPI Pomezia Via Pontina Vecchia, 12 - 00040 , Pomezia Tel. 0691801050 [email protected] 13 CPI Subiaco Corso Cesare Battisti, 164 – 00028 Subiaco Tel. 0667667685-7669 [email protected] CPI Tivoli Via Empolitana, 234/236 - 00019, Tivoli Tel. 0774334984 [email protected] CPI Velletri C.so della Repubblica 241- 00049, Velletri Tel. 069640372 [email protected] CPI Civitavecchia Via Lepanto, 13 - 00053 , Civitavecchia Tel 0766547025 [email protected] Roma Porta Futuro Piazza Giustiniani / via Galvani - 00153, Roma Tel. CPI 0667664864 / 0667668363 Tel. Assistenza 0667664868 [email protected] CONSULENZA TELEFONICA E TELEMATICA CALL CENTER – CONTACT CENTER CHE COS’È Il servizio fornisce informazioni generali sui servizi disponibili presso i Centri per l‟Impiego, sulle procedure amministrative e le modalità per espletare gli adempimenti aziendali. Inoltre le aziende possono usufruire di un servizio di consulenza specializzato e gratuito sulle varie tipologie di contratti di lavoro e sui relativi sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente. Oltre che recandosi personalmente presso i Centri per l‟Impiego si può utilizzare il servizio attraverso il telefono, la posta elettronica e la consultazione del sito internet. A CHI È RIVOLTO A tutte le imprese presenti nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) che desiderano assumere personale residente nel territorio. Alle associazioni di categoria 14 COME FUNZIONA E CHI CONTATTARE Oltre a recarsi personalmente presso una delle sedi dei Centri per l‟Impiego, si può contattare: Il numero verde lavoro Il numero fax 800.81.82.82 dalle 8:30 alle 17:45 06 67667753 L‟indirizzo e-mail: [email protected] consultare il sito o anche www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it (cliccando sul link dei Centri per l‟Impiego) SERVIZIO DI PRESELEZIONE CHE COS’È E‟ un servizio altamente specializzato di “incrocio” tra domanda e offerta di lavoro. Le aziende che desiderano assumere personale o inserire tirocinanti possono contattare i Centri per l‟Impiego e ricevere i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti indicati. Dal 15 luglio 2011 le imprese possono inserire le proprie richieste direttamente on line. A CHI È RIVOLTO A tutte le imprese presenti sul territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma); A tutte le imprese che desiderano assumere personale residente nel 15 territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma). A tutte le imprese che desiderano inserire tirocinanti. COME FUNZIONA Gli operatori dei Centri per l’Impiego raccolgono le richieste delle aziende in cui si indica il profilo, il numero dei posti, la tipologia contrattuale proposta, la durata del rapporto di lavoro e i requisiti che devono possedere i candidati. Le richieste vengono pubblicizzate, chi desidera può aderire, sostenendo un colloquio con un‟intervista mirata, per accertare il possesso dei requisiti richiesti dall‟azienda e la disponibilità effettiva ad accettare le condizioni di lavoro offerte. I nominativi dei candidati ritenuti idonei vengono trasmessi all’azienda. MODALITÀ DI RICHIESTA ON LINE Dal 15 luglio 2011, l‟azienda interessata al servizio di preselezione, in alternativa alle modalità tradizionali, può inserire direttamente on line le proprie richieste utilizzando il software “Bussola”, accedendo con le stesse user-id e password usate per le comunicazioni obbligatorie (CO). Con questa modalità, le aziende (ovvero, i soggetti abilitati) possono inserire nel sistema le c.d. locandine di preselezione del personale e ottenerne l‟immediata pubblicazione. Dalla stessa data è attivo un servizio on line per coloro che desiderano autocandidarsi per una posizione di lavoro pubblicata. La procedura mira a contrarre i tempi di risposta per l‟azienda che potrà comunque contare sul supporto del Centro per l‟Impiego competente. A CHI RIVOLGERSI Le aziende con sede nella Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) possono contattare il Centro per l‟Impiego competente per territorio. 16 Le aziende con sede in altra provincia possono contattare: Ufficio A.A.G.G. Affari Generali, Gestione Risorse Umane; Dipartimento III Servizio 1 “ Politiche del Lavoro e Servizi per l‟Impiego” Via Raimondo Scintu,106 00173 Roma. Per informazioni contattare il NUMERO VERDE LAVORO 800.81.82.82 TEMPI Dalla richiesta di personale pervenuta dall‟azienda all‟invio a questa dei nominati preselezionati trascorrono da 5 a 15 giorni ( l‟arco temporale varia in base al profilo richiesto, al numero dei posti, alle adesioni pervenute). TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CHE COS’È E‟ uno strumento finalizzato ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. I Centri per l‟Impiego promuovono e progettano tirocini in qualità di soggetti promotori. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, non comporta alcuna retribuzione (bensì, solo un’indennità di partecipazione), né versamento di contributi previdenziali. 17 Al tirocinante è, però, corrisposta un‟indennità mensile lorda almeno pari ad € 400. L‟impresa inserisce il tirocinante in un percorso formativo che si svolge in azienda al fine di acquisire specifiche competenze professionali e una conoscenza effettiva del mondo del lavoro. A CHI È RIVOLTO A tutte le imprese presenti sul territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma). Ai soggetti aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente. COME FUNZIONA Qualora l‟azienda non abbia già il nominativo del tirocinante che desidera inserire in azienda, gli operatori dei Centri per l‟Impiego raccolgono le disponibilità delle persone interessate allo svolgimento di uno stage. Il tirocinio si attiva stipulando una convenzione tra il CPI e l‟azienda che redige e si impegna a rispettare un progetto formativo, individuando obiettivi, modalità di svolgimento e durata del tirocinio. L‟azienda è tenuta inoltre agli adempimenti assicurativi previsti dalla DGR n. 199/2013 L’azienda fornisce al tirocinante l’assistenza di un tutor a cui quest‟ultimo potrà rivolgersi per qualsiasi difficoltà che dovesse emergere durante lo svolgimento del tirocinio . Oltre al tutor aziendale il tirocinante è seguito da un tutor fornito dal Centro per l’Impiego che effettua visite periodiche in azienda e si adopera per facilitare il corretto e proficuo svolgimento del tirocinio. A CHI RIVOLGERSI Presso il Centro per l‟Impiego dove ha sede l‟azienda. 18 TEMPI Dal primo contatto con l‟azienda all‟appuntamento per la stipula della convenzione con il tirocinante può trascorrere da 1 a 7 giorni. Se l‟erogazione del servizio prevede l‟attivazione del servizio di preselezione, i tempi sono quelli indicati nella rispettiva scheda illustrativa. La stipula della convenzione richiede dai 20 ai 30 minuti compreso il colloquio con il tirocinante. RIFERIMENTI NORMATIVI In data 24 gennaio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato le Linee guida in materia di tirocini, ex art. 1, comma 34, legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero). La Giunta della Regione Lazio – con Deliberazione del 18 luglio 2013, n. 199 – ha approvato le suddette Linee guida ed, al contempo, ha revocato la DGR n. 151/2009. Il nuovo provvedimento è entrato in vigore il 23 luglio 2013. Sono previste tre tipologie di tirocinio: a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l‟occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra il sistema dell‟istruzione ed il mondo del lavoro mediante una formazione a diretto contatto con quest‟ultimo: i destinatari sono i soggetti in possesso di un titolo di studio conseguito entro e non oltre dodici mesi; b) tirocini di inserimento o reinserimento, finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento al lavoro: i destinatari sono le persone disoccupate (ovviamente, anche in mobilità), le persone inoccupate, nonché i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, sulla base di specifici accordi regionali o ministeriali in attuazione delle politiche attive del lavoro per l‟erogazione di ammortizzatori sociali; c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento in favore: 1. dei disabili, ex art. 1, comma 1, legge n. 68/1999 e s.m.i.; 19 2. delle persone svantaggiate, ex lege n. 381/1991 e s.m.i.; 3. delle persone richiedenti asilo, come definite nel DPR n. 303/2009; 4. delle persone titolari di protezione internazionale. Le durate massime previste per le diverse tipologie di tirocinio - comprensive delle eventuali proroghe del progetto formativo – sono le seguenti: per i tirocini formativi e di orientamento (art. 1, comma 3, lett. a), non superiore a sei mesi; per i tirocini di inserimento e reinserimento (art. 1, comma 3, lett. b), non superiore a dodici mesi; per i tirocini (art. 1, comma 3, lett. c, punti 2-4), non superiore a dodici mesi ovvero non superiore a ventiquattro mesi nel caso di attività in favore di persone disabili (art. 1, comma 3, lett. c, punto 1). I tirocini per i disabili possono essere prorogati per ulteriori dodici mesi (arrivando, dunque, a 36 mesi), limitatamente ai soggetti rientranti nelle condizioni individuate all‟art. 13, comma 1, lett. a), legge n. 68/1999 (“soggetto con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità”); Il soggetto ospitante dovrà obbligatoriamente erogare, come indennità per la partecipazione al tirocinio, un importo almeno pari ad € 400. Riferimenti normativi Legge n. 196/97; Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 142/98 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 92/98 Deliberazione di Giunta Regionale del 13 marzo 2009, n. 151 Linee Guida Conferenza Stato- Regioni del 24 gennaio 2013 Deliberazione di Giunta Regionale del 18 luglio 2013, n. 199 Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2013, n. 511 20 SERVIZI AZIENDALI ON LINE CHE COS’È Il Servizio consente ai datori di lavoro di effettuare tutte le comunicazioni obbligatorie ai Centri per l‟Impiego (assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei rapporti di lavoro). Dal 1° marzo 2008 tali comunicazioni devono essere effettuate obbligatoriamente on-line. Le comunicazioni sono pluriefficaci, nei confronti degli enti assistenziali e previdenziali1. A CHI È RIVOLTO A tutti i datori di lavoro (ad eccezione dei datori di lavoro domestico che non sono più tenuti ad effettuare alcuna comunicazione ai Centri per l‟impiego, ma solamente all‟INPS) che: Assumono Trasformano, prorogano o interrompono un rapporto di lavoro Variano ragione sociale, trasferiscono l‟azienda per cessione o per fusione, cedono un ramo d‟azienda o un contratto che coinvolge uno o più lavoratori siano nella necessità di effettuare la rettifica d‟ufficio della CO2 1 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Nota del 28 novembre 2011, prot. n. 4773 – ha reso noto che, a partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il "modello Q", ma assolveranno gli obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione inviando il modello "Unificato Lav" nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione. Pertanto, per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario, sarà sufficiente l’inoltro del modello “Unificato Lav”. 2 La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 19 novembre 2012, n. 16176 – ha illustrato le novità più salienti del nuovo "Modelli e regole" aggiornato alla versione "ottobre 2012" e valevole a decorrere dal 10 gennaio 2013, ore 19, così come indicato dal Decreto Direttoriale del 05 ottobre 2012, n. 235. In caso di necessità o di situazioni che potrebbero danneggiare il lavoratore o il datore di 21 COME FUNZIONA Per le aziende già convenzionate con il vecchio sistema DOMINO/SAOL il passaggio al nuovo sistema è automatico e possono accedere al servizio continuando ad utilizzare la password di cui sono in possesso. Per le altre aziende occorre stipulare una convenzione con il Centro per l‟Impiego competente per territorio. E‟ necessario recarsi presso il Centro per l‟Impiego competente per territorio previo appuntamento con: due copie della convenzione scaricabile dal portale www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it firmate entrambe in originale dal titolare o dal legale rappresentante; una fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario. E‟ accettata anche delega firmata in originale con fotocopia del documento del delegato. I consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati ai sensi della L.12/79, devono presentare anche una fotocopia del tesserino di iscrizione all‟albo. I datori di lavoro in possesso di firma digitale possono convenzionarsi on line collegandosi al sito www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it Stipulata la convenzione, l‟azienda riceve una user-id e una password immediatamente utilizzabili per poter effettuare le comunicazioni. lavoro, si potrà richiedere ai Centri per l'Impiego di effettuare una rettifica che preveda la modifica di dati essenziali anche dopo il termine di 5 giorni dalla comunicazione. La c.d. "rettifica d'ufficio" sarà consentita (dietro esplicita richiesta, che l’azienda presenterà su carta intestata al CPI, presentando idonea documentazione) nei seguenti casi: 1. a seguito di verbale di ispezione; 2. rettifica per variazione di agevolazione; 3. rettifica per variazione dei dati del permesso di soggiorno. 22 Il sistema rilascia una ricevuta con un codice di identificazione relativa alla trasmissione effettuate che dovrà essere conservata a cura del datore di lavoro. Prima della scadenza del termine stabilito per legge le comunicazioni inviate possono essere annullate o rettificate. Nel caso in cui la comunicazione contenga indicazioni errate si può operare una rettifica a seguito di iniziativa di chi l‟ha effettuata oppure d‟ufficio. Il sistema rilascia una nuova ricevuta con un nuovo codice unico di identificazione. 23 STRUMENTI GENERALI PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI SVANTAGGIATI I PRINCIPI GENERALI FISSATI DALL’ART. 4, C. 12, LEGGE N. 92/2012 Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore. 24 DURC ON LINE Fonte legislativa Definizione Decreto legge n. 34/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78/2014; D. I. 30 gennaio 2015; Circolare MLPS del 08 giugno 2015, n. 19; Circolare Cassa Edile del 18 giugno 2015, n. 570; Circolare INPS del 26 giugno 2015, n. 126; Circolare INAIL del 26 giugno 2015, n. 61. A decorrere dal 1° luglio 2015, in seguito all‟entrata in vigore del D. I. 30 gennaio 2015, la verifica della regolarità contributiva, in un‟unica operazione, nei confronti dell‟INPS, dell‟INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche, in cooperazione applicativa ed in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. Il tale servizio, presenta uguali funzionalità nei portali degli Istituti Inps ed Inail. L‟esito positivo della verifica di regolarità, genera un Documento, in formato .pdf, non modificabile, denominato “Durc On Line”, il quale, peraltro, avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzato ad ogni fine richiesto dalla legge. Non sarà inoltre più necessario richiedere un nuovo DURC in funzione della finalità per la quale lo stesso deve essere utilizzato. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile direttamente da internet. Il Documento presenta i seguenti contenuti minimi: a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica; b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse Edili; 25 c) la dichiarazione di regolarità; d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento. Il Documento riporta l‟indicazione che la regolarità si riferisce alla risultanza, in tempo reale, alla data della richiesta effettuata dal soggetto - dal portale di INPS o INAIL -, dell‟interrogazione degli archivi dell‟INPS, dell‟INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell‟edilizia. Qualora la verifica effettuata automaticamente negli archivi di uno degli Enti interessati fornisca immediatamente un esito positivo, lo stesso resta cristallizzato anche qualora la verifica effettuata dagli altri Enti abbia evidenziato una situazione di irregolarità. In tal caso i sistemi restano in attesa dell‟esito dell‟invito a regolarizzare effettuato da questi ultimi e il Documento che sarà emesso, non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta, attesterà la regolarità solo qualora il soggetto abbia provveduto alla regolarizzazione. Il Documento indica la data ed il numero di protocollo, identificativo della richiesta, assegnato dal sistema, la cui struttura - INPS_XXXXX o INAIL_XXXXX – consente di identificare il portale INPS o INAIL presso il quale la medesima è stata inoltrata. Il Documento riporta anche la data di scadenza della sua validità calcolata a 120 giorni dalla data della prima richiesta che ha originato l‟esito. L‟Ente presso il quale la richiesta di verifica tramite il codice fiscale è stata inserita provvederà a comunicare al richiedente, esclusivamente tramite PEC, che il 26 Documento, in formato .pdf, è disponibile sul sistema. Fino a oggi un‟impresa in regola sotto il profilo contributivo sapeva di dover attendere anche fino a un mese per ottenere un certificato che dimostrasse la regolarità della sua posizione, attraverso una procedura complessa, spesso delegata ad intermediari. L‟informatizzazione delle attuali procedure e la creazione di collegamenti tra le diverse banche dati coinvolte permetterà alle imprese di accedere direttamente all‟archivio degli Istituti e delle Casse Edili per ottenere un DURC online pronto per essere stampato. La procedura fornirà un esito di regolarità laddove non siano rilevate evidenze di esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili; in caso contrario, l‟esito in tempo reale risulterà inibito. Novità Nel caso in cui vi fossero delle carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all‟interessato le cause dell‟irregolarità e saranno sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione, ottenendo il relativo certificato. I vantaggi non riguardano solo le aziende, la dematerializzazione del documento gioverà in termini di semplificazione ed efficienza anche alle Pubbliche Amministrazioni e ai soggetti coinvolti nel rilascio del DURC con forti risparmi sull'utilizzo delle risorse adibite a tale attività, ai tempi di gestione degli appalti e dei pagamenti, alla verifica della regolarità contributiva e ai tempi di gestione. La nuova procedura di rilascio del DURC costituisce, quindi, un importante passo avanti verso la modernizzazione dei rapporti con i cittadini e le imprese. Anche per le imprese agricole, dal 1 luglio 2015, la verifica 27 della regolarità andrà effettuata dal portale Inps attraverso la nuova procedura “Durc On Line”. I soggetti di seguito elencati sono quelli abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva (per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell‟edilizia e delle casse edili) in ragione delle finalità per le quali, ai sensi della vigente normativa, è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva: a)i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010; b) gli Organismi di attestazione SOA; c)le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, co. 9, del d. lgs. n. 81/2008; Soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva d)le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; e)l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; f)le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del d.l. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 2/2009, e dell'art. 37, co. 7-bis, del d. l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014. L‟impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva, ovvero il soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati 28 può effettuare in proprio l‟attivazione della verifica stessa ovvero può delegare l‟adempimento a chiunque vi abbia interesse - lettera e) – ovvero alle banche o agli intermediari finanziari ai quali il credito certificato sia stato ceduto – lettera f); questa possibilità è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega, che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato, il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità. Relativamente a tale ultima precisazione si evidenzia che l‟accesso al servizio per questi soggetti avverrà esclusivamente dal portale INPS. Contenuti e caratteristiche Il nuovo sistema consente ai soggetti abilitati di potere effettuare, la verifica in tempo reale tramite un‟unica interrogazione negli archivi dell‟INPS, dell‟INAIL e delle Casse Edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell‟edilizia, indicando, esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. L‟individuazione della competenza delle Casse Edili, che nello Sportello Unico Previdenziale avviene attraverso l‟indicazione nella richiesta del CCNL imprese edili ed affini, è effettuata dal sistema INPS che, nel prendere in carico la richiesta, provvede ad individuare le posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens) che, in base al codice statistico contributivo (c.s.c.) assegnato, includerà la verifica della regolarità anche nei confronti delle Casse Edili. Il nuovo sistema di verifica dal quale viene generato Durc On Line si colloca quindi all‟interno del quadro normativo che regola i casi in cui il DURC, ad oggi, è richiesto. Poiché l‟attivazione della verifica della regolarità avviene, esclusivamente, attraverso l‟inserimento del codice fiscale 29 del soggetto da verificare, il Documento che dichiara la regolarità non contiene né l‟indicazione del richiedente né l‟indicazione della motivazione della richiesta ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato; inoltre, non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della sua validità temporale fissata in 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta che ha originato l‟esito. Viene estesa anche alle imprese del settore dello spettacolo e dello sport professionistico, nonché alle amministrazioni pubbliche, la disciplina prevista dal d.m. 30 gennaio 2015 e le relative istruzioni operative. Tempi tecnici Il nuovo sistema di verifica è stato progettato per consentire di fornire al richiedente una risposta in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva. Laddove pertanto il controllo nelle singole Gestioni di pertinenza degli Enti coinvolti nella verifica nelle quali risulta presente il codice fiscale indicato all‟atto dell‟interrogazione, non consenta di proporre un esito di regolarità, la procedura fornirà a video l‟informazione che sono in corso verifiche e che la disponibilità dell‟esito sarà comunicata all‟indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso alla Procedura Durc On Line. L‟esito di irregolarità ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e comunque per tutte quelle intervenute prima della definizione dell‟esito della verifica che comunque non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta. In ogni caso l‟intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l‟esito di irregolarità. La gestione dell‟invito a regolarizzare prodotto al momento dell‟attivazione della verifica da parte della procedura di 30 controllo automatizzato della regolarità, dovrà avvenire entro 72 ore (3 giorni) dalla richiesta da cui ha avuto origine l‟invito stesso. Nel nuovo sistema non è stata prevista l‟applicazione del silenzio assenso, fattispecie invece espressamente disciplinata dalle previgenti disposizioni che hanno sin qui regolato l‟emissione del DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale. Quindi, poiché l‟esito della verifica è il risultato dell‟interrogazione effettuata tramite un codice fiscale, ove allo scadere dei 30 giorni dalla prima richiesta non sia possibile inserire l‟esito nel sistema, stante la complessità dell‟architettura del medesimo, sul presupposto della sussistenza di cause di tipo tecnico che lo hanno impedito, la prima richiesta ed eventualmente quelle successive, ad essa accodate, sarà annullata. La circostanza verrà comunicata dal sistema via PEC al soggetto richiedente. LAVORATORI PRIVI DI CONTRATTI INDETERMINATO NEGLI ULTIMI 6 MESI A TEMPO ESONERO CONTRIBUTIVO TOTALE PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI PRIVI DI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO NEGLI ULTIMI 6 MESI Fonte legislativa Art. 1, commi 118-120, legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015); art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006; art. 4, comma 12, legge n. 92/2012; Circolare INPS del 29 gennaio 2015, n. 17; Messaggio INPS del 13 febbraio 2015, n. 1144; Messaggio INPS del 06 marzo 2015, n. 1689. 31 A chi si rivolge Contenuti Condizioni di accesso Datori di lavoro privato (compresi i “non imprenditori, ex art. 2082 cod. civ.), con esclusione del settore domestico; A tutti lavoratori subordinati (ivi compresi i somministrati ed i soci lavoratori di cooperative), tranne coloro: 1. che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; 2. per i quali il beneficio in specie sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro interessato alla nuova assunzione; 3. abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l‟entrata in vigore della norma (pertanto, nei mesi ottobre-dicembre 2014) con una società collegata/controllata (ex art. 2359 c.c.) dell‟azienda interessata all‟assunzione. SONO ALTRESI‟ ESCLUSI I CONTRATTI DI APPRENDISTATO, IL LAVORO ACCESSORIO E QUELLO INTERMITTENTE. Per le assunzioni effettuate nel periodo 01 gennaio 2015/31 dicembre 2015, è previsto - per un periodo massimo di trentasei mesi e ferma restando l‟aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - l‟esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all‟INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari ad € 8.060 su base annua. Per dar luogo agevolazione in specie, l‟assunzione deve essere a tempo indeterminato, anche part time, e il lavoratore non deve aver avuto – nei 6 mesi precedenti – un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L‟esonero contributivo in specie non è cumulabile con altri 32 esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (disoccupati over 50; donne), ma è cumulabile con gli incentivi di natura economica (es. assunzione disabili; assunzione utente iscritto in lista di mobilità e percettore della relativa indennità economica; assunzione utente iscritto in Garanzia Giovani; ecc.). A datori di lavoro avranno l‟esenzione totale dei contributi INPS c/azie (fino ad un massimo di € 8606 l‟anno), per 36 mesi. Dovranno continuare ad essere versati, invece, i premi ed i contributi INAIL. Agevolazioni contributive Modalità di richiesta Tale nuova agevolazione NON si cumula con l‟assunzione con contratto di apprendistato, né con l‟assunzione nell‟ambito di un rapporto di lavoro domestico. Tale agevolazione – di fatto – sostituisce quella prevista dall‟art. 8, comma 9, legge n. 407/1990; infatti, l‟art. 1, comma 121, legge n. 190/2014 recita “I benefìci contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015”. L‟INPS – con Messaggio del 13 febbraio 2015, n. 1144 – ha fornito le istruzioni tecniche per la fruizione dell‟esonero contributivo in commento. 33 LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO ANCHE A TEMPO PARZIALE LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 Fonte legislativa Art. 25, c. 9, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 31 ottobre 2007; legge n. 92/2012; Circolare INPS del 12 dicembre 2012, n. 137; Circolare INPS del 07 gennaio 2013, n. 2; Messaggio INPS del 21 febbraio 2014, n. 2761 A chi si rivolge Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come più avanti precisato; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Contenuti Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato – anche part time – lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato. Esclusioni Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell‟impresa che assume, ovvero risulti con quest‟ultima in rapporto di collegamento o controllo. Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c. 1, Dlgs n. 110/2004 (pertanto, i datori di lavoro intenzionati ad assumere lavoratori iscritti nelle lista di mobilità ma licenziati da soggetti privi del requisito di impresa – es. 34 Agevolazioni contributive gli studi professionali – NON hanno diritto ad usufruire dei benefici contributivi in commento – MSM INPS n. 2761/2014). I datori di lavoro, per 18 mesi, verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E‟ dovuta, invece, l‟intera contribuzione a carico del lavoratore. LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 Fonte legislativa Art. 8, c. 2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 31 ottobre 2007; legge n. 92/2012; Circolare INPS del 12 dicembre 2012, n. 137; Circolare INPS del 07 gennaio 2013, n. 2; Lettera Circolare MLPS del 22 aprile 2013, prot. n. 7258; Messaggio INPS del 21 febbraio 2014, n. 2761 A chi si rivolge Contenuti e caratteristiche Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come più avanti precisato; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che assumono a tempo determinato – anche part time – lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Il contratto deve avere una durata non superiore a 12 mesi; detto limite può essere raggiunto anche con più contratti di durata inferiore. Nell‟ambito della durata massima del rapporto (12 mesi), la proroga del termine è 35 esercitabile, con il consenso del lavoratore, una sola volta e per un periodo anche superiore a quello iniziale. Permanendo le condizioni soggettive (iscrizione di mobilità) che hanno reso legittima l‟originaria proroga del contratto a termine si ritiene prescindere dalla sussistenza delle ragioni inerenti all‟azienda. nelle liste stipula, la lecita a oggettive Sempre nel limite complessivo dei 12 mesi è possibile la reiterazione del contratto con la stessa azienda. La stessa azienda non può procedere a successive assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità, se è già esaurito il periodo di 12 mesi. Chi può assumere Esclusioni Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato. Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell‟impresa che assume, ovvero risulti con quest‟ultima in rapporto di collegamento o controllo. Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c. 1, Dlgs n. 110/2004 (pertanto, i datori di lavoro intenzionati ad assumere lavoratori iscritti nelle lista di mobilità ma licenziati da soggetti privi del requisito di impresa – es. gli studi professionali – NON hanno diritto ad usufruire dei benefici contributivi in commento – MSM INPS n. 2761/2014). 36 Agevolazioni contributive I datori di lavoro per il periodo di assunzione (max 12 mesi), verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E‟ dovuta, invece, l‟intera contribuzione a carico del lavoratore. LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 Fonte legislativa Art. 8, c. 2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; legge n. 92/2012; Circolare INPS del 12 dicembre 2012, n. 137; Circolare INPS del 07 gennaio 2013, n. 2; Messaggio INPS del 21 febbraio 2014, n. 2761. A chi si rivolge Contenuti e caratteristiche Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come più avanti precisato; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che trasformano - a tempo indeterminato – rapporti di lavoro a termine instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. La trasformazione deve avvenire nel periodo di svolgimento del rapporto a termine (anche l‟ultimo giorno). Il beneficio è di durata pari a 12 mesi, ulteriori rispetto al periodo di assunzione a tempo determinato. In caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato, ai datori di lavoro compete anche l‟ulteriore 37 contributo mensile ex art. 8, c. 4 della legge n. 223/1991 (vedi tabella successiva). Chi può assumere Esclusioni Agevolazioni contributive Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato. Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell‟impresa che assume, ovvero risulti con quest‟ultima in rapporto di collegamento o controllo. Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c. 1, Dlgs n. 110/2004 (pertanto, i datori di lavoro intenzionati ad assumere lavoratori iscritti nelle lista di mobilità ma licenziati da soggetti privi del requisito di impresa – es. gli studi professionali – NON hanno diritto ad usufruire dei benefici contributivi in commento – MSM INPS n. 2761/2014). Per ulteriori 12 mesi, successivi al rapporto a tempo determinato, i datori di lavoro verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E‟ dovuta, invece, l‟intera contribuzione a carico del lavoratore. 38 LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 IN FRUIZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO CONTRIBUTO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO ANCHE NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONE – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – DI RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ EX LEGE N. 223/1991 IN FRUIZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO Fonte legislativa Art. 8, c. 2 e 4, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; legge n. 92/2012; Circolare INPS del 12 dicembre 2012, n. 137; Circolare INPS del 07 gennaio 2013, n. 2; Messaggio INPS del 21 febbraio 2014, n. 2761. A chi si rivolge Contenuti e caratteristiche Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come in seguito precisato; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991 aventi titolo al relativo trattamento. Beneficio economico in favore di datori di lavoro che, SENZA ESSERVI TENUTI, assumono a tempo indeterminato, ovvero trasformano - a tempo pieno ed indeterminato – rapporti di lavoro a termine instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991 aventi diritto all‟indennità di mobilità. La trasformazione deve avvenire nel periodo di svolgimento del rapporto a termine (anche l‟ultimo giorno). Il beneficio consiste in un contributo mensile, pari al 50% dell‟indennità che sarebbe toccata al lavoratore, parametrato su un arco temporale di spettanza individualizzato con riferimento all‟età anagrafica del lavoratore medesimo ed alle zone economico-territoriali nelle quali egli era occupato. Il contributo spetta soltanto per i periodi di effettiva corresponsione della retribuzione al lavoratore. A tal fine si 39 A chi compete Esclusioni considerano retribuite anche le giornate in cui sono erogati gli emolumenti ridotti. Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato. Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell‟impresa che assume, ovvero risulti con quest‟ultima in rapporto di collegamento o controllo; Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle liste di mobilità ex art. 1, c. 1, Dlgs n. 110/2004 (pertanto, i datori di lavoro intenzionati ad assumere lavoratori iscritti nelle lista di mobilità ma licenziati da soggetti privi del requisito di impresa – es. gli studi professionali – NON hanno diritto ad usufruire dei benefici contributivi in commento – MSM INPS n. 2761/2014). LAVORATORI IN CIGS BENEFICIO CONTRIBUTIVO E INCENTIVO ECONOMICO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO LAVORATORI IN CIGS Fonte legislativa Art. 4, c. 2, DL n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993; art. 1, c 1175 e 1176, legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; Circ. INPS. N. 22/2007 40 Tutti i datori di lavoro ad eccezione della P.A. e cooperative come più avanti precisato; Lavoratori che fruiscono della CIGS da almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da aziende in CIGS da almeno 6 mesi. A chi si rivolge Contenuti e caratteristiche L‟assunzione deve essere a tempo pieno ed indeterminato ed i lavoratori devono essere in fruizione del trattamento CIGS al momento dell‟assunzione. I datori di lavoro non devono aver proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, né devono avere sospensioni in atto, ex art. 1 legge n. 223/1991, salvo che l‟assunzione non avvenga per professionalità diverse rispetto a quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro, ad eccezione delle PA; dall‟11 marzo 1993 anche le Cooperative di produzione e lavoro che ammettono i cassaintegrati come soci lavoratori. Esclusioni Lavoratori collocati in CIGS, nei 6 mesi precedenti, da imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell‟impresa che assume, ovvero risulta con quest‟ultima in rapporto di collegamento o controllo (art. 8, c. 4-bis, legge n. 223/1991, comma aggiunto dall‟art. 2, legge n. 451/1994). Agevolazioni contributive Per 12 mesi i datori di lavoro verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (Aliq. ctr. 10%). E‟ dovuta, invece, l‟intera contribuzione a carico del lavoratore. E‟ previsto, inoltre, un altro incentivo: si tratta di un contributo pari al 50% dell‟indennità di mobilità che il lavoratore – ove licenziato alla fine del periodo di CIGS – avrebbe percepito se non fosse stato assunto (sostanzialmente si tratta dei benefici, già previsti dall‟art. 8, c. 4, legge n. 223/1991, ridotti di 3 mesi sulla 41 base dell‟età del lavoratore, dalla data di assunzione e della zona economico territoriale nella quale opera il datore di lavoro che provvede all‟assunzione. DURATA DESTINATARI Max 9 mesi lavoratori fino a 50 anni di età Max 21 mesi lavoratori con più di 50 anni di età Max 33 mesi aziende che operano nelle aree ex DPR n. 218/1978 ed in circoscrizioni con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (art. 8, c. 41, legge n. 223/1991). Il contributo - spettante soltanto per i periodi retribuiti – non può essere superiore all‟importo della retribuzione, comprese le competenze ultramensili, corrisposta al lavoratore nello stesso mese. Giacché il contributo è commisurato al 50% dell‟indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, occorre che quest‟ultimo ne abbia diritto, sia per anzianità aziendale che per settore economico di appartenenza dell‟azienda che lo ha sospeso. Il beneficio non può superare la durata dell‟indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore e, comunque, cessa alla data in cui il lavoratore matura il diritto alla pensione di vecchiaia. 42 SOSTITUZIONE DI LAVORATORI MATERNITA’ O PARENTALE IN CONGEDO DI SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DI AZIENDE CHE ASSUMONO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITA’ O PARENTALE Fonte legislativa Art. 10, legge n. 53/2000; art. 4, c. 3 del Dlgs. n. 151/2001; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 31 ottobre 2007. A chi si rivolge Aziende di tutti i settori con meno di 20 dipendenti come più avanti precisato; Tutti i lavoratori. Contenuti e caratteristiche Sgravio contributivo – in misura pari al 50% della contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro – previsto a favore dei soggetti che assumono, in sostituzione di lavoratori in congedo, personale con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione di lavoro. Il beneficio contributivo si applica fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall‟accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se l‟assunzione in sostituzione avviene con contratto di somministrazione di lavoro, l‟impresa utilizzatrice recupera dalla società di somministrazione le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. L‟assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo. I CCNL possono prevedere anche anticipi di durata maggiore. Chi può assumere Aziende, anche in somministrazione, con meno di 20 dipendenti. 43 Aziende in cui operano lavoratrici autonome, ex lege n. 546/1987. Le aziende, appartenenti a qualsiasi settore, possono avere o meno la caratteristica di imprese. Il requisito occupazionale è quello esistente al momento dell‟assunzione. Nelle ipotesi di ricorso a lavoratori somministrati, per la determinazione del requisito occupazionale, occorre far riferimento alla base occupazionale dell‟azienda “utilizzatrice”, non assumendo rilievo la consistenza organica dell‟impresa di somministrazione. PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CONTRIBUTI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI A SEGUITO CONVENZIONE COI SERVIZI PER L’IMPIEGO (CONVENZIONI A PARTIRE DAL 01/01/2008) Fonte legislativa A chi si rivolge Contenuti e caratteristiche Legge n. 68/1999; DM n. 91/2000; art. 1, c. 37, legge n. 247/2007. Imprese private, organizzazioni di precisato; Soggetti diversamente abili – come definiti dall‟art. 1, legge n. 68/1999 – con particolari gradi e tipologie di riduzione della capacità lavorativa. cooperative volontariato, sociali, consorzi, come di seguito Ai fini dell‟ammissione alle agevolazioni, i datori di lavoro sono tenuti a stipulare una convenzione con il competente servizio per l‟impiego, presentando il programma diretto ad ottenere le agevolazioni spettanti. Il servizio autorizza i programmi approvati ad accedere ai benefici contributivi, 44 nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna Regione dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Per ogni assunzione, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere – nei limiti delle risorse indicate nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – un contributo calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore nelle seguenti misure: non superiore al 60% del costo salariale, per ogni lavoratore che, assunto attraverso le citate Convenzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, ovvero abbia un handicap intellettivo e psichico (indipendentemente dalle percentuali di invalidità); non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore che, assunto attraverso le citate Convenzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%; per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l‟apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l‟integrazione lavorativa del disabile. Le assunzioni – a tempo indeterminato – devono essere realizzate nell‟anno antecedente all‟emanazione del provvedimento con cui vengono ripartite le somme tra le Regioni. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, del superamento del periodo di prova. 45 Chi può assumere Datori di lavoro privati, soggetti o meno all‟obbligo di assunzione; le cooperative sociali ed i consorzi (art. 1, c. 1, lett. B e art. 8, legge n. 381/1991); le organizzazioni di volontariato, ex art. 11, c. 5, legge n. 68/1999. ALTRE AGEVOLAZIONI VARIE CREDITO D’IMPOSTA PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO NEL SUD ITALIA Fonte legislativa Art. 2, Decreto Legge n. 70/2011; Legge n. 35/2012; DM 20/03/2013; Decreto MLPS 20 marzo 2013; Decreto Legge n. 76/2013; Legge n. 99/2013. A chi si rivolge Lavoratori definiti – ex art. 2, Regolamento CE n. 800/2008 – come “svantaggiati” e “molto svantaggiati”; nel primo caso, sono definiti tali i lavoratori: privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; abbiano superato i 50 anni d‟età; vivano soli con una o più persone a carico; siano occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna; siano membri di una minoranza nazionale con caratteristiche definite dallo Stato membro. Nel secondo caso, invece, sono definiti tali tutti i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi. Contenuti e caratteristiche Le nuove assunzioni che consentono l‟agevolazione devono necessariamente rispettare congiuntamente le seguenti condizioni: devono riguardare lavoratori assunti a tempo indeterminato; 46 Chi può assumere Incremento base occupazionale devono riguardare assunzioni operate dalla data di entrata in vigore del decreto sviluppo (15.5.2011) alla data prevista dal DL n. 76/2013 (15.5.2015); devono determinare un incremento occupazionale; devono riguardare lavoratori «svantaggiati» o «particolarmente svantaggiati». Consentiranno, dunque, il credito d‟imposta le assunzioni, che rispettano le ulteriori condizioni della norma, operate nel periodo 15 maggio 2011-15 maggio 2015. Pertanto un‟assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato avvenuta il 13 maggio 2011 ovvero il 16 maggio 2015 (salvo ulteriori proroghe) non darà diritto ad alcuna agevolazione. Daranno diritto al credito d‟imposta i neo-assunti con contratto a tempo indeterminato sia full time sia part time (all‟interno della predetta categoria, rientreranno anche gli apprendisti in quanto, l‟apprendistato, pur essendo un contratto a causa mista, è classificato quale un contratto a tempo indeterminato). Tutti i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato nelle seguenti Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). in merito al predetto requisito si fa presente che l‟incremento occupazionale deve essere calcolato come differenza tra: il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato ogni mese ed il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato occupati nei 12 mesi precedenti. A tale riguardo è bene precisare che: i lavoratori part time a tempo indeterminato si calcolano secondo il principio del «pro quota» rispetto all‟orario previsto nel Ccnl, per effetto dell‟art. 6, comma 5 del Dlgs n. 61/2000; 47 l‟incremento della base occupazionale va computato al netto delle diminuzioni verificatesi nelle società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Quanto alle modalità di confronto tra le due basi occupazionali il comma 3 dell‟art. 2 recita: «il credito d’imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione». Benefici economici Decadenza del beneficio La definizione dell‟incremento della base occupazionale dovrà, dunque, essere effettuato mese per mese; prendendo a riferimento la media della base occupazionale dei 12 mesi precedenti alla data di assunzione. La modifica ha il pregio di stabilire un riferimento fisso (base occupazionale 12 mesi precedenti l‟assunzione) ma il difetto che ogni nuova assunzione avrà la sua base occupazionale di riferimento. Per ogni nuovo lavoratore assunto a tempo indeterminato, i datori di lavoro potranno fruire di un credito d‟imposta nella misura del 50% dei costi “salariari”, a partire dalla data di assunzione e per un periodo massimo di 12 mesi (ovvero 24 mesi, in caso di lavoratori “molto svantaggiati”). Rientrano nei costi “salariali” (ex art. 2, punto 15), Regolamento CE n. 800/2008): la retribuzione lorda prima delle imposte (la retribuzione imponibile ai fini Irpef); i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro. Il diritto a fruire del credito d‟imposta decade: se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore 48 o pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti la data di assunzione; se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni, ovvero di 2 anni nel caso di PMI; nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali – sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente – per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore ad € 5000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI “GIOVANI GENITORI” Fonte legislativa A chi si rivolge Art. 1, c. 72, legge n. 247/2007; art. 1, DM 10 novembre 2010; Circolare INPS del 05 settembre 2011, n. 115; Regolamenti UE nn. 1407/2013 e 1408/2013; Circolare INPS del 03 settembre 2014, n. 102. Iscritti alla “Banca dati per l‟occupazione dei giovani genitori”, istituita presso l‟INPS. Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti: età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età); essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o 49 adottivi - ovvero affidatari di minori; essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: - lavoro subordinato a tempo determinato lavoro in somministrazione lavoro intermittente lavoro ripartito contratto di inserimento collaborazione a progetto o occasionale lavoro accessorio collaborazione coordinata e continuativa. In alternativa al requisito di cui al III° punto, la domanda d‟iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l‟ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l‟Impiego. I giovani soggetti in possesso dei requisiti esposti in precedenza possono iscriversi alla suddetta banca dati direttamente on line, tramite il sito internet dell‟INPS e compilare il modulo contenente la domanda d‟iscrizione. La procedura richiede il possesso del codice di identificazione personale (codice PIN), rilasciato dall‟INPS: l‟utente che ne sia sprovvisto può farne richiesta on line, ovvero tramite il numero verde 803.164. Contenuti e caratteristiche Incentivo economico pari ad € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte nella Banca dati stessa. Il datore di lavoro può richiedere il beneficio economico spettante, tramite il modulo telematico messo a disposizione all‟interno di una nuova funzionalità del cassetto previdenziale Aziende (denominata “Istanza on 50 line”, sul sito internet www.inps.it) Una volta accertato che il soggetto da assumere a tempo indeterminato è iscritto nella propria Banca dati, l‟INPS rilascerà l‟autorizzazione al godimento dell‟incentivo in commento, attraverso l‟attribuzione automatica alla posizione contributiva dell‟azienda, del Codice autorizzazione corrispondente all‟incentivo richiesto. La fruizione dell‟incentivo avverrà tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione UniEmens. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro e le società cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato: il beneficio spetta anche alle imprese sociali, ex Dlgs. n. 155/2006. Sono, invece, esclusi dall‟incentivo in commento gli enti pubblici (economici e non economici) ed i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori, ex 2082 cod. civ. I datori di lavoro non potranno beneficiare del suddetto incentivo qualora: Esclusioni l‟assunzione derivi da un obbligo di legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale, ovvero sia dovuta ex lege n. 68/1999; il datore di lavoro abbia effettuato nei 6 mesi precedenti, licenziamenti per gmo o per riduzione di personale; il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro (es. CIGO/CIGS, ovvero contratti di solidarietà difensivi); il lavoratore assunto sia stato licenziato, nei 6 mesi 51 precedenti, dalla stessa azienda ovvero da impresa collegata o che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Incentivo economico pari ad € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte nella Banca dati stessa. Natura incentivo Tale incentivo - limitato a 5 assunzioni per ogni singola impresa (o società cooperativa) – è cumulabile con gli altri incentivi/agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente. ASSUNZIONE DI SOGGETTI OVER 50 ANNI Fonte legislativa Art. 4, commi 8-10, legge n. 92/2012; Circolare INPS del 28 gennaio 2013, n. 13 – Circolare INPS del 24 luglio 2013, n. 111 – Messaggio INPS del 29 luglio 2013, n. 12212; Messaggio INPS del 13 settembre 2013, n. 14473; Circolare INAIL del 23 maggio 2014, n. 28. A chi si rivolge Soggetti di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi. Aziende che hanno assunto tali soggetti dal 01 gennaio 2013 Contenuti e caratteristiche del contratto Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi), ovvero a tempo indeterminato. LE ASSUNZIONI DEVONO COMPORTARE UN INCREMENTO NETTO DELLA BASE OCCUPAZIONALE. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro Il beneficio contributivo pari alla riduzione del 50% dell‟aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. 52 Natura incentivo Se il contratto (dopo gli iniziali 12 mesi) è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per ulteriori 6 mesi. Qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione. ASSUNZIONE DONNE DI QUALSIASI ETÀ Fonte legislat iva Art. 4, comma 11, legge n. 92/2012; Circolare INPS del 28 gennaio 2013, n. 13; Decreto MLPS 20 marzo 2013 – Decreto Interministeriale 16 aprile 2013 - Circolare INPS del 24 luglio 2013, n. 111 – Circolare MLPS n. 34/2013; Messaggio INPS del 29 luglio 2013, n. 12212; Decreti Interministeriali del 02 settembre 2013 per le disparità occupazionali degli anni 2013 e 2014; Messaggio INPS del 13 settembre 2013, n. 14473; Circolare INAIL del 23 maggio 2014, n. 28; Messaggio INPS del 23 luglio 2014, n. 6235; Nota MLPS del 25 luglio 2014, prot. n. 40/0028096; Messaggio INPS del 29 luglio 2014, n. 6319; Decreto Interministeriale (MLPS e MEF) del 22 dicembre 2014. Donne di qualsiasi età: A chi si rivolge prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili al finanziamento nell‟ambito dei fondi strutturali dell‟Unione Europea (in merito, si consulti il link: http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp). “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” e con una professione o di un settore economico caratterizzati da un‟accentuata disparità occupazionale di genere (aree di cui all‟art. 2, punto 18, lett. e), del Regolamento n. 800/2008, annualmente individuate con decreto del MLPS e del MEF (in merito, si consulti il link: 53 http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014 /20141222_DI_ex_%20art%204%20c.%2011%20L.%2092_2 012.pdf prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti Conten uti e caratte ristich e Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi), ovvero a tempo indeterminato. LE ASSUNZIONI DEVONO COMPORTARE UN INCREMENTO NETTO DELLA BASE OCCUPAZIONALE. Chi può assum ere Tutti i datori di lavoro Il beneficio contributivo pari alla riduzione del 50% dell‟aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. Natura incenti vo Se il contratto (dopo gli iniziali 12 mesi) è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per ulteriori 6 mesi. Qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SOGGETTI PERCETTORI DI ASPI E NASPI Fonte legislativa Art. 7, comma 5, lett. b), decreto legge n. 76/2013 e legge n. 99/2013; art. 2, comma 10-bis, legge n. 92/2012; Circolare 18 dicembre 2013, n. 175; ; Circolare INPS del 27 giugno 2014, n. 81 (per le aziende agricole); Regolamenti UE nn. 1407/2013 e 1408/2013; Circolare 54 INPS del 03 settembre 2014, n. 102; Dlgs. n. 22/2015; Messaggio Inps del 30 giugno 2015, n. 4441. A chi si rivolge Soggetti destinatari/percettori di ASpI e NASpI. Sono esclusi i soggetti destinatari/percettori di mini-ASpI. Contenuti e caratteristiche Assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 28 giugno 2013. L‟agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto a termine. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno ed indeterminato lavoratori percettori di ASpI e NASpI. Natura incentivo L‟incentivo per il datore di lavoro è pari – per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore – ad un contributo mensile pari al 50% dell‟indennità ASpI o NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. L‟importo è concesso sottoforma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. Il datore di lavoro – all‟atto dell‟assunzione – dichiarerà il pieno rispetto di quanto previsto dall‟art. 4, commi 12-15, legge n. 92/2012. ASSUNZIONE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (ANCHE IN DEROGA) E/O DISOCCUPATI Fonte legislativa Art. 1, comma 215, legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) - in attesa, per la piena operatività della norma, del Decreto attuativo 55 A chi si rivolge Soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali (anche in deroga) e/o disoccupati. Contenuti e caratteristiche Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Chi può assumere Natura incentivo Con decreto di natura non regolamentare da emanare entro il 01 aprile 2014, al termine di un iter procedimentale che vede coinvolte, a vario titolo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, verranno stabilite iniziative, anche sperimentali, finanziabili e volte a potenziare le politiche attive, tra cui la sperimentazione, a livello regionale, del contratto di ricollocazione, supportato da programmi specifici. ASSUNZIONE DI APPRENDISTATO Fonte legislativa A chi si rivolge (1) LAVORATORI CON CONTRATTO DI Dlgs, n. 167/2011 (TU Apprendistato); Circolare MLPS n. 29/2011; Legge n. 183/2011, art. 22, comma 1; Circolare INPS del 02 novembre 2012, n. 128; Legge n. 92/2012; Messaggio INPS del 22 luglio 2013, n. 11761; Circolare INPS del 01 agosto 2013, n. 116 (settore agricolo); Messaggio del 21 febbraio 2014, n. 2761; Regolamenti UE nn. 1407/2013 e 1408/2013; Circolare INPS del 03 settembre 2014, n. 102; Dlgs. n. 81/2015 Tipologia apprendistato: per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: 56 Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, soggetti tra i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni, ovvero a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. In assenza della relativa regolamentazione regionale, l'attivazione del contratto di apprendistato in specie è rimessa al MLPS, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti. Tipologia apprendistato: A chi si rivolge (2) A chi si rivolge professionalizzante: Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 e 364 giorni). Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ex Dlgs. n. 226/2005, il contratto può essere stipulato a partire dal 17° anno di età. Gli accordi interconfederali ed i CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni, ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Tipologia apprendistato – Età: 57 (3) di alta formazione e di ricerca: Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (29 anni e 364 giorni), in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. Il datore di lavoro che intende stipulare tale contratto deve sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato è rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza delle suddette regolamentazioni 58 regionali, l'attivazione dell'apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. Tipologia apprendistato: A chi si rivolge (4) Contenuti e caratteristiche qualificazione o riqualificazione professionale: è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Rapporto di lavoro a prevalente contenuto formativo nel quale il datore di lavoro, a fronte di una prestazione lavorativa, si obbliga a corrispondere all‟apprendista non solo una contropartita economica (retribuzione), ma anche – direttamente o per il tramite di Enti di formazione - gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione tecnico professionale o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni dell‟alta formazione attraverso percorsi di formazione interna o esterna all‟azienda. Può essere di tre tipi: per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore professionalizzante per l‟acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione o di ricerca Il contratto deve essere stipulato “ad substantiam” in forma 59 scritta e deve contenere: 1. la qualifica da conseguire 2. la durata del rapporto 3. il piano formativo individuale finalizzato a garantire la fissazione del percorso formativo dell‟apprendista In merito alla durata del rapporto, si osserva che la stessa è demandata alla contrattazione collettiva, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire. Chi può assumere Datori di lavoro – pubblici e privati - appartenenti a tutti i settori di attività Benefici normativi La categoria d‟inquadramento dell‟apprendista può essere inferiore, per non più di 2 livelli, a quella spettante (in applicazione del CCNL) ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. Gli apprendisti, in genere, sono esclusi dal computo della forza lavorativa (fa eccezione la disposizione ex art. 1, c. 1, legge n. 223/1991) Dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2016 Datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti fino a 9: Agevolazioni contributive I° anno: aliq. ctr. c/Azie -> 1,61% II° anno: aliq. ctr. c/Azie -> 1,61% III° anno: aliq. ctr. c/Azie -> 1,61% 60 Anni successivi al III°: aliq. ctr. c/Azie -> 11,61% In caso di rapporti instaurati entro il 31/12/2011, l’aliquota contributiva c/azie è pari a 1,5% (il I° anno), 3% (II° anno) e 10% (dal III° anno in poi): a decorrere dal 01/01/2013, l’aliquota dovrà essere incrementate di 1,61%. Datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti maggiore di 9: ogni anno: aliq. ctr. 11,61% La contribuzione a carico dell‟apprendista è fissata nella misura del 5,84%. Progetto AMVA "Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale" Per le aziende che assumeranno giovani con contratto di apprendistato sono previsti: € 5.500 di contributo per ogni giovane, che abbia compiuto quindici anni e fino al venticinquesimo anno di età, assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (in tutti i settori di attività); € 4.700 di contributo per ogni giovane di età compresa tra i diciassette e i ventinove anni, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (in tutti i settori di attività). Agevolazioni economiche Il Progetto – iniziato il 03/08/2011 – è terminato il 31/01/2014. 61 TRASFORMAZIONE CON RAPPORTO A INDETERMINATO DI APPRENDISTI QUALIFICATI Fonte legislativa TEMPO Art. 21, legge n. 56/1987; legge n. 25/1955; Dlgs. n. 276/2003; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; Dlgs. n. 167/2011; Dlgs. n. 81/2015. A chi si rivolge Apprendisti qualificati Contenuti e caratteristiche Ai datori di lavoro, che trasformano il rapporto di apprendistato in un rapporto a tempo indeterminato è concesso, per i 12 mesi successivi alla trasformazione, di continuare a versare la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliq. ctr. 10%). Anche il contributo a carico del dipendente rimane quello previsto per gli apprendisti (5,84%). TALE BENEFICIO NON RIGUARDA IL CASO DI STABILIZZAZIONE DI APPRENDISTI ASSUNTI PER QUALIFICAZIONE O RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (QUINDI, I PERCETTORI DI INDENNITA‟ DI MOBILITA‟, OVVERO DI UN TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE). ASSUNZIONE DI DIRIGENTI PRIVI DI OCCUPAZIONE Fonte legislativa Art. 9, comma 2, decreto legge n. 301/1996 A chi si rivolge Tutte le imprese ed i loro consorzi fino a 249 dipendenti, che assumono dirigenti disoccupati. Tali aziende devono essere in regola con il DURC. Contenuti e caratteristiche dell’incentivo Ai datori di lavoro che assumono dirigenti privi di occupazione è concesso un contributo pari al 50% della contribuzione previdenziale ed assistenziale, inclusa la quota a carico del lavoratore, dovuta agli Istituti di 62 previdenza per una durata massima di 12 mesi. L‟agevolazione contributiva - limitata al carico dovuto alle gestioni previdenziali ed assistenziali - non si estende a quelle aliquote che, seppur riscosse dagli Enti gestori di previdenza, vengono da questi destinate ad altri soggetti pubblici quali lo Stato, le Regioni ecc. L‟avvenuta soppressione della generalità delle suddette voci contributive, fa sì che attualmente resti esclusa dallo sgravio la sola aliquota dello 0,30% dovuta ad integrazione del contributo contro la disoccupazione e devoluta ai Fondi di rotazione, ovvero ai Fondi interprofessionali per la formazione continua. Il beneficio - alternativo ad ogni altra riduzione a titolo di fiscalizzazione, sgravio ecc. - si estende anche al contributo aggiuntivo (1%), a totale carico del lavoratore, dovuto sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. I benefici contributivi sono applicabili anche alle assunzioni dei dirigenti disoccupati avvenute attraverso l‟attività d‟intermediazione svolta dalle Agenzie private per il lavoro. Periodo agevolato Ferma restando la durata dell‟agevolazione contributiva (12 mesi), in caso di sospensione del rapporto di lavoro per maternità e servizio militare, il datore di lavoro ha diritto al beneficio contributivo per l‟intero periodo agevolato. È possibile, quindi, differire temporalmente le agevolazioni per un periodo corrispondente a quello della loro sospensione. Sulle eventuali integrazioni della retribuzione o emolumenti posti a carico del datore di lavoro, è dovuta l‟ordinaria contribuzione. La proroga è esclusa nelle ipotesi di temporaneo abbandono volontario dell‟attività lavorativa (aspettativa per motivi familiari). 63 ASSUNZIONI DI DETENUTI Fonte legislativa Art. 21, legge n. 354/1975; art. 4, comma 3-bis, legge n. 381/1991; art. 3, legge n. 193/2000; art. 7, comma 8, Decreto legge n. 101/2013; Decreto legge n. 78/2013; Art. 8, decreto legge n. 146/2013, convertito in legge del 21 febbraio 2014, n. 10; Decreto Min. Giustizia del 24 luglio 2014, n. 148. A chi si rivolge Imprese pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi all‟interno delle carceri, impiegando persone detenute o internate. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21, legge n. 354/1975, e s.m.i., ovvero che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di € 520 per ogni lavoratore assunto nel 2014 (importo ridotto ad € 300 in caso di assunzione di detenuti semiliberi, ovvero di svolgimento di attività formative). Per il 2013 gli importi erano, rispettivamente, € 700 ed € 350. Contenuti e caratteristiche del credito d’imposta Per i lavoratori assunti a tempo parziale, il credito d‟imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate. Tale credito d‟imposta spetta, per i medesimi importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni, alle: - imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti od internati, anche ammessi al lavoro esterno, o di detenuti od internati ammessi alla semilibertà, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l‟immediata assunzione dei detenuti od internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del beneficio; 64 - imprese che svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall‟Amministrazione penitenziaria. Per accedere al credito d‟imposta le imprese devono assumere i detenuti o gli internati o i semiliberi con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni e con un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. Tali imprese dovranno, inoltre, stipulare apposita convenzione con l‟istituto penitenziario che detiene i lavoratori assunti. Gli sgravi in commento permangono per 18 mesi dalla scarcerazione, per coloro che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno e per 24 mesi dalla scarcerazione per tutti coloro che non hanno beneficiato di tali istituti. Contenuti e caratteristiche dello sgravio contributivo Le aliquote contributive IVS e quelle assistenziali sono ridotte nella misura del 95% per gli anni a decorrere dal 2013 e fino all‟adozione di un nuovo decreto ministeriale. Tali sgravi permangono per 18 mesi dalla scarcerazione, per coloro che hanno beneficiato di misure alternative o del lavoro esterno e per 24 mesi dalla scarcerazione per tutti coloro che non hanno beneficiato di tali istituti. 65 ASSUNZIONE DI RICERCATORI O DI LAVORATORI CON PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI Fonte legislativa Art. 5, DM n. 593/2000; art. 17, legge n. 2/2009; art. 24, decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012; Decreto MISE del 23 ottobre 2013; Decreto Ministero Sviluppo Economico del 28 luglio 2014. A chi si rivolge Il provvedimento si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico e dal regime contabile adottato. Il beneficio, dunque, è rivolto a tutte le persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d‟impresa. Vengono riconosciuti una serie di incentivi di natura fiscale a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato (ovvero di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto inizialmente instaurato a tempo determinato): Contenuti e caratteristiche a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario, conseguito presso una università italiana o straniera se riconosciuta equipollente sulla base della legislazione in materia; b) personale in possesso di laurea magistrale nelle discipline di ambito tecnico o scientifico. Per le start up innovative e per gli incubatori certificati d‟impresa è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate con contratto di apprendistato per un periodo di 12 mesi. Incentivi di natura fiscale L’art. 14, comma 3, del D.M. n. 593/2000 riconosce agevolazioni nel modo seguente: 66 a) € 25.822,84, di cui € 20.658,28 nella forma di credito d‟imposta ed € 5.164,59 a fondo perduto per ogni persona assunta; b) 50% nella forma di credito d‟imposta dell‟importo dei contratti di ricerca; c) 60% nella forma del credito imposta, dell‟importo delle borse di studio. L’art. 17 della legge n. 2/2009 ha previsto che i redditi da lavoro dipendente od autonomo dei docenti o ricercatori che siano non occasionalmente residenti all‟estero e che abbiano fatto ricerca o docenza documentata per almeno due anni continuativi all‟estero e che dal 29 novembre 2008 o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la propria attività e, di conseguenza, divengono fiscalmente residenti in Italia, sono imponibili solo per il 10%, ai fini dell‟Irpef, e non concorrono alla formazione del valore dell‟Irap. Tale incentivo fiscale, a partire dal 01 gennaio 2009, si applica nel primo anno d‟imposta e nei due successivi, purché rimanga la residenza fiscale nello Stato. L’art. 24 della legge n. 134/2012 riconosce, a partire dal periodo d‟imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, un contributo sotto forma di credito d‟imposta pari al 35% con un limite massimo di 200.000 euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per l‟assunzione di lavoratori in possesso delle qualifiche e delle professionalità sopra descritte. Il credito d‟imposta è utilizzabile soltanto in compensazione, non concorre alla formazione del reddito ed alla base imponibile ai fini dell‟Irap e non rileva ai fini del calcolo del rapporto per la 67 deducibilità degli interessi passivi. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d‟imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi nei quali viene utilizzato. La fruizione del contributo è subordinata alla presentazione di un‟istanza al Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità fissate in un decreto „„concertato‟‟ tra il MiSE ed il MEF. ASSUNZIONE NELLE COOPERATIVE SOCIALI Fonte legislativa Art. 51, legge n. 448/1998; art. 1, comma 2, legge n. 193/2000; Decreto legge n. 78/2013; Art. 8, decreto legge n. 146/2013, convertito in legge del 21 febbraio 2014, n. 10. La condizione essenziale perché le cooperative sociali possano usufruire di benefici contributivi è rappresentata dal fatto che siano iscritte al registro prefettizio nella sezione che si riferisce alla loro attività ed in quelle delle cooperative sociali. A chi si rivolge Contenuti e caratteristiche Relativamente alle c.d. “cooperative sociali ad oggetto plurimo”, si segnala che le suddette si caratterizzano per: la gestione dei servizi socio sanitari lo svolgimento di attività diverse (agricole, commerciali, industriali o di servizi) finalizzate all‟inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Le aliquote complessive per l‟assicurazione Ivs dovuta dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte a zero. 68 Per persone svantaggiate si intendono gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i minori in età lavorativa con forti difficoltà in ambito familiare, le persone detenute od internate ammesse al lavoro esterno, anche come misura alternativa al carcere (al riguardo, gli sgravi permangono per 18 mesi dalla scarcerazione, per coloro che hanno beneficiato di misure alternative o del lavoro esterno e per 24 mesi dalla scarcerazione per tutti coloro che non hanno beneficiato di tali istituti). Esiste, poi, una eccezione rispetto alla disposizione precedente, affermando che le aliquote sulle retribuzioni corrisposte ai detenuti o agli internati nelle strutture penitenziarie, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate ed internate ammesse al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354/1975, sono ridotte in una misura individuata ogni biennio attraverso un decreto „„concertato‟‟ tra il Ministro della Giustizia e quello dell‟Economia. Gli sgravi trovano piena applicazione nei confronti dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro esterno anche nei sei mesi successivi alla fine dello stato detentivo. ASSUNZIONE NELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE Fonte legislativa Art. 13, Dlgs. n. 276/2003; Regolamento CE n. 800/2008; Circolare INPS n. 44/2006. A chi si rivolge Agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che abbiano stipulato un‟apposita convenzione con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecnico strumentali del Ministero del Lavoro. 69 L‟Agenzia di somministrazione che assume lavoratori «svantaggiati» con contratto di durata compresa tra nove e dodici mesi avrà diritto ad alcune agevolazioni economiche e contributive. Contenuti e caratteristiche Sono soggetti svantaggiati i giovani che hanno terminato gli studi e la formazione da almeno due anni e che non abbiano ancora ottenuto un lavoro regolare, gli „„over 50‟‟ privi di occupazione o in procinto di perderlo, gli adulti „„single‟‟ o con più persone a carico, i lavoratori extra comunitari che si spostino nell‟ambito comunitario. Tali soggetti dovranno, inoltre, essere percettori di un‟indennità di disoccupazione normale, ordinaria o speciale, o di un‟indennità di mobilita`, dell‟assegno per i lavori socialmente utili o dei sussidi straordinari o speciali di sostegno al reddito. Incentivi economici Le Agenzie possono detrarre dal trattamento retributivo quanto il lavoratore già percepisce dall‟Inps: esso decorre dal momento in cui ha avuto inizio la prestazione e non possono andare oltre il termine di scadenza del trattamento Inps. Incentivi Incentivi contributivi Se il lavoratore assunto è percettore dell‟indennità di mobilità o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale, l‟Agenzia può detrarre dai contributi dovuti l‟ammontare dei contributi figurativi: l‟aliquota contributiva è quella del settore terziario. 70 ASSUNZIONE LAVORATORI LICENZIATI PER GMO Fonte legislativa Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 aprile 2013; Decreto MLPS del 03 giugno 2013, Circolare INPS del 13 marzo 2014, n. 32. Il beneficio riguarda: tutti i datori di lavoro privati, con l‟espressa esclusione dei datori di lavoro domestico (potranno godere del suddetto benefici, quindi, anche i datori di lavoro che non rientrano nella definizione di imprenditore, ex art. 2082 cod. civ.) lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, nei 12 mesi precedenti l‟assunzione. A chi si rivolge Contenuti e caratteristiche dell’incentivo Nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, è concesso un beneficio a favore di quei datori di lavoro privati che – a decorrere dal 01 gennaio 2013 - assumano (a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione) lavoratori licenziati - nei 12 mesi precedenti l‟assunzione - da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore assunto interventi di formazione professionale sul posto di lavoro, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale. Incentivi Il beneficio è pari ad € 190 mensili per dodici mesi l‟anno per i lavoratori assunti a tempo indeterminato ed € 190 mensili per sei mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l‟orario di 71 lavoro previsto e l‟orario normale di lavoro. Tale beneficio è riconosciuto anche nel caso di lavoratori soci di cooperative che stabiliscano con la propria adesione – o successivamente all‟instaurazione del rapporto associativo – un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata. Gli incentivi sono fruiti nel rispetto delle norme sul “de minimis”. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite il modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende entro e non oltre il 12 aprile 2014. AUTOIMPRENDITORIALITA’ ASPI; MINI-ASPI; NASPI – EROGAZIONE ANTICIPATA Fonte legislativa Art. 2, comma 19, legge n. 92/2012; Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 marzo 2013; Circolare INPS del 09 ottobre 2013, n. 145; Circolare INPS del 19 marzo 2015, n. 62; Circolare INPS del 12 maggio 2015, n. 94. A chi si rivolge Il beneficio riguarda i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell'indennità mensile di disoccupazione (ASpI, mini-ASpI, ovvero NASpI), che intendono intraprendere un'attività di lavoro autonomo o avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente o che intendono sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione di sostegno al reddito. 72 Beneficio La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità mensile di disoccupazione (ASpI, mini-ASpI, ovvero NASpI) per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite. Tale importo è erogato nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. La liquidazione della prestazione di sostegno al reddito è effettuata dall'INPS secondo le seguenti modalità: Modalità erogazione importo Termini di trasmissione della domanda e restituzione di quanto anticipato dall’INPS i lavoratori interessati devono trasmettere telematicamente all'INPS domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni che lo stesso Istituto fornirà con apposita circolare; a tale istanza (corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività che da' titolo all‟erogazione anticipata della prestazione di sostegno al reddito in commento) è attribuito un numero di protocollo informatico, anche ai fini del rispetto del limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione mensile di disoccupazione (ASpI, mini-ASpI, ovvero NASpI) e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa. L'indennità anticipata dovrà essere restituita, nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore dovrà, pertanto, dare comunicazione scritta dell'avvenuta 73 assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato l'anticipazione medesima, entro 10 giorni dall'inizio dell'attività dipendente. INCENTIVI ALL’ESODO DI LAVORATORI OVER 50 Fonte legislativa Art. 4, commi 1 - 7ter, legge n. 92/2012; art. 34, comma 54, lett. b) e c), decreto legge n. 179/2012; Circolare MLPS del 19 giugno 2013, n. 24; Circolare MLPS del 25 luglio 2013, n. 33; Circolare INPS del 01 agosto 2013, n. 119; Messaggio INPS del 12 agosto 2013, n. 12997. Il beneficio riguarda: datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti (la cui media sarà calcolata con riferimento al semestre precedente la data di stipula dell‟accordo) i lavoratori che raggiungeranno i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. A chi si rivolge Beneficio Nei casi di eccedenza di personale, sarà possibile la stipula di accordi - tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale – finalizzati ad incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani. Il datore di lavoro si impegnerà a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. 74 1. Incentivo all’esodo mediante accordo aziendale: in presenza di eccedenze di personale, il datore di lavoro stipula un accordo con le oo.ss. maggiormente rappresentative a livello aziendale. Tale accordo, anche nel caso in cui individui, in via diretta o indiretta, i lavoratori coinvolti, assumerà valore vincolante nei confronti dei singoli dipendenti solo a seguito dell‟accettazione da parte dei medesimi. La cessazione del rapporto di lavoro sarà pertanto frutto di una risoluzione consensuale; Tre fattispecie interessate dalla norma 2. Accordi sindacali nell’ambito di procedure ex artt. 4 e 24, legge n. 223/1991: in caso di licenziamento collettivo, il datore di lavoro può siglare un accordo (con le rappresentanze sindacali aziendali) che preveda l‟impegno del datore di lavoro a farsi carico dei costi legati all'incentivo all'esodo. In tale circostanza, il criterio di scelta sarà costituito dalla prossimità al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (da raggiungere comunque entro 4 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro). Il datore di lavoro, poi, non dovrà corrispondere il contributo previsto per la cessazione del rapporto di lavoro, in quanto il diritto alla prestazione pari alla pensione sostituisce infatti anche il diritto all‟ASpI ed il conseguente venir meno dell‟obbligo al versamento del contributo di compartecipazione al finanziamento della stessa. Ai lavoratori licenziati in base al suddetto accordo, infine, non si applica il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni effettuate dal medesimo datore di lavoro nei sei mesi successivi al licenziamento; 3. Processi di riduzione di personale dirigente: nel caso in cui l‟accordo sulla prestazione di importo pari al trattamento di pensione si collochi nell‟ambito di processi di riduzione del personale 75 dirigente, l‟associazione sindacale legittimata a stipulare l‟accordo è quella “stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria”, a prescindere dalla rappresentatività della stessa presso il datore di lavoro coinvolto. Il datore di lavoro interessato all'incentivo in commento, deve presentare una domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Procedura amministrativa La domanda - successiva alla stipula dell‟accordo tra datore di lavoro ed oo.ss., ovvero dell‟accordo ex art. 4, legge n. 223/1991 - dovrà essere presentata all‟Istituto previdenziale, con le modalità definite da quest‟ultimo, comprensiva della lista dei lavoratori coinvolti. La tempistica da rispettare e la modulistica da adottare saranno definite dall‟INPS con l‟emanazione di una specifica Circolare. AGEVOLAZIONI IRAP Fonte legislativa Cos’è l’IRAP Dlgs. n. 446/1997; art. 2, legge n. 214/2011; art. 1, comma 132, legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014); art. 1, comma 20, legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) L‟imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ha la particolarità di non considerare deducibile il costo del personale. In sostanza, l‟imposta incide sul costo del lavoro nella misura: dell‟aliquota Irap applicabile; dell‟imposta Irap non deducibile ai fini delle imposte 76 calcolate sul reddito d‟impresa (Ires/Irpef). Il costo del personale è pertanto indeducibile ai fini Irap. L‟IRAP amplifica, pertanto, il cd. «Cuneo Fiscale», ossia la differenza tra il costo del lavoro e la retribuzione netta che si eroga al dipendente. La normativa consente di dedurre ai fini del calcolo dell‟imposta i seguenti importi: Deduzioni IRAP del costo del lavoro per gli assunti a tempo indeterminato € 4.600,00 su base annua per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato; € 10.600,00 su base annua per ogni lavoratrice dipendente assunta a tempo indeterminato; € 10.600,00 su base annua per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato di età inferiore a 35 anni; € 9.200,00 su base annua per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato; € 15.200,00 su base annua per ogni lavoratrice dipendente assunta a tempo indeterminato; € 15.200,00 su base annua per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato di età inferiore a 35 anni. Imprese e professionisti potranno dedurre inoltre i seguenti ulteriori elementi di costo del lavoro: Deduzioni IRAP di elementi di costo del lavoro Contributi di previdenza e assistenza Contributi assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro 77 Spese per la formazione degli apprendisti Spese per personale disabile Spese per personale addetto alla ricerca e sviluppo Novità 2015 (L. n. 190/2014) A decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014, e pertanto dal 2015, l‟intero costo del lavoro dei rapporti instaurati con contratto a tempo indeterminato (retribuzione, TFR, contributi previdenziali e assistenziali, INAIL etc.) sarà deducibile ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Per gli imprenditori agricoli tale deduzione totale sarà ammessa anche a fronte dell‟instaurazione di un contratto a tempo determinato a condizione che: il contratto sia almeno di durata triennale; siano lavorate con almeno 150 giornate nel periodo d‟imposta. La deduzione è ammessa come differenza tra il costo totale dei lavoratori a tempo indeterminato e le altre deduzioni sopra riportate, pertanto sarà necessario: a) calcolare il costo del lavoro complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato (A) b) calcolare le altre deduzioni spettanti (B) Le componenti di deduzioni dall‟IRAP saranno: (B) + (B-A). Si deve far presente per completezza di informazione che la L. n. 190/2014 ha ripristinato anche per l‟anno 2014 le aliquote maggior già in vigore prima del D.L. 66/2014 (convertito in L. 89/2014) pertanto a titolo esemplificato 78 l‟aliquota IRAP nella generalità dei casi ritorna al 3,9% (in luogo del 3,5%). Deduzione IRAP forfetaria Dalla base imponibile Irap è possibile dedurre € 1.850,00 per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti L‟Irap calcolata sulle componenti del costo del lavoro è deducibile dall‟imponibile reddituale ai fini Ires e Irpef con decorrenza dal 2012 (art. 2, legge n. 214/2011). Tale deduzione è ammessa al netto delle seguenti deduzioni previste ai fini Irap: Deduzioni di assunti a tempo indeterminato: € 4.600,00 su base annua per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato; € 10.600,00 su base annua per ogni lavoratrice dipendente assunta a tempo indeterminato; € 10.600,00 su base annua per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato di età inferiore a 35 anni; € 9.200,00 su base annua per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato; € 15.200,00 su base annua per ogni lavoratrice dipendente assunta a tempo indeterminato; € 15.200,00 su base annua per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato di età inferiore a 35 anni. Contributi di previdenza e assistenza: assistenziali e previdenziali (ad esempio contributi Inps) obbligatori per legge; a forme pensionistiche complementari; a Casse, Fondi e gestioni previste da contratti collettivi e accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza. Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (es. Inail). Deduzione ai fini Ires ed Irpef 79 Spese per la formazione degli apprendisti. Spese per personale disabile Spese per personale addetto alla ricerca e sviluppo (tale deduzione è consentita sul solo costo del lavoro e non anche sugli interessi passivi). L‟Irap interessata alla deduzione ai fini Ires e Irpef sarà quella pagata nell‟anno 2012 (principio di cassa). Deduzione IRAP forfetaria 10% Ai fini delle imposte Ires e Irpef è ammessa una deduzione forfetaria del 10% dell‟Irap calcolata sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e provenienti. Deduzione IRAP – legge finanziaria 2014 Le imprese che incrementano la base occupazionale, rispetto all‟anno precedente, con assunzioni a tempo indeterminato, hanno diritto, a partire dal 01 gennaio 2014, ad una deduzione per l‟IRAP. L‟importo deducibile, nel limite massimo di 15.000 euro a persona, spetta per l‟anno di assunzione e per i due successivi. Nel calcolo del personale va computato anche quello, eventualmente ridotto, delle società collegate o controllate ex art. 2359 c.c. . ASSUNZIONE DI UTENTI ISCRITTI AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI Fonte legislativa Raccomandazione del Consiglio dell‟Unione Europea del 22 aprile 2013; art. 1, commi1175 e 1176, legge n. 296/2006; art. 4, commi 12,13 e 15, legge n. 92/2012; Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, n. 1709; Circolare INPS del 03 ottobre 2014, n. 118; Messaggio INPS del 09 ottobre 2014, n. 7598; Decreto Direttoriale del 02 dicembre 2014, n. 63; Messaggio INPS del 30 dicembre 2014, n. 9956. Decreto Direttoriale MLPS del 23 80 gennaio 2015, 11; Messaggio INPS del 20 febbraio 2015, n. 1316; Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 maggio 2015, n. 169; Circolare INPS del 26 giugno 2015, n. 129. - Datori di lavoro privati, a prescindere dal fatto che siano imprenditori (quindi, anche gli Studi Professionali). A chi si rivolge (tipologia datoriale e potenziali lavoratori) Giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni che si registrano al Programma GG tramite portale nazionale o regionale, che abbiano assolto al diritto/dovere scolastico se minorenni, non inseriti in percorsi di istruzione o formazione, inoccupati o disoccupati ai sensi del d.lgs. 181/2000; il requisito dell‟età deve essere posseduto il giorno della registrazione; il giovane deve aver compiuto 16 al momento dell‟assunzione; se il giovane ha compiuto 30 anni al momento dell‟assunzione, il bonus spetta comunque; la condizione di NEET deve essere tale anche al momento dell‟assunzione ai fini dell‟applicazione dell‟incentivo. L‟Incentivo per l‟assunzione dei giovani ammessi al “Programma garanzia Giovani” è ammissibile per le assunzioni effettuate dal 01 maggio 2014 al 30 giugno 2017 (DD n. 63/2014), nei limiti delle risorse specificamente stanziate per ogni singola Regione e spetta: Contenuti e caratteristiche - per le assunzioni a tempo determinato pari o superiori ai sei mesi, anche a scopo di somministrazione; - per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; L‟incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro, ovvero in caso di rapporto a tempo parziale purché 81 pari o superiore al 60% dell‟orario normale. L‟incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro agricolo con operai a tempo indeterminato e determinato di almeno sei mesi. L‟incentivo è riconosciuto anche apprendistato professionalizzante. per i rapporti di L‟incentivo NON spetta per i rapporti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l‟apprendistato di alta formazione e ricerca, per il lavoro domestico, ripartito e accessorio. Si può di usufruire dell‟incentivo della misura "Bonus Occupazione" anche oltre i limiti di cui agli aiuti "de minimis", SOLO SE l'assunzione del giovane aderente al programma comporta un incremento occupazionale netto. L‟ammissibilità e l‟importo dell‟incentivo sono determinati dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso. Di seguito, una tabella riepilogativa: Misura dell’incentivo RAPPORTO DI classe di profilazione LAVORO 1 2 3 4 BASSA MEDIA ALTA MOLTO ALTA rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi - 82 - € € 2.000 1.500 rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a dodici mesi - - rapporto a € € tempo 1.500 3.000 indeterminato € € 4.000 3.000 € € 6.000 4.500 Gli importi indicati vengono proporzionalmente ridotti in caso di rapporto a tempo parziale; se un datore di lavoro trasforma a TI un rapporto a TD per il quale sia già stato autorizzato l‟incentivo, gli spetterà un secondo incentivo il cui importo è pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a TI ed il rapporto già fruito a TD e tale trasformazione deve avvenire entro la scadenza del primo contratto; l‟incentivo è autorizzato dall‟INPS in base all‟ordine cronologico di presentazione delle istanze (attraverso un procedimento che consente al datore di lavoro di conoscere, prima di effettuare l‟assunzione o la trasformazione, la residua disponibilità delle risorse. L‟incentivo è cumulabile con altri incentivi all‟assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. L‟incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all‟assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50% dei costi salariali. Procedimento di ammissione all’incentivo – adempimenti del datore di Il datore di lavoro inoltra all‟INPS una domanda preliminare di ammissione all‟incentivo, indicando: - il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l‟assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo 83 lavoro indeterminato di un precedente rapporto a termine; - la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa. La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”, disponibile all‟interno dell‟applicazione “DiResCo Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it (il modulo in commento è stato pubblicato con Messaggio INPS del 09 ottobre 2014, n. 7598). L‟INPS – dopo aver verificato la correttezza della domanda di ammissione al beneficio e la disponibilità delle risorse economiche residuali in capo alla regione di appartenenza – comunica, sempre in via telematica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l‟importo dell‟incentivo. Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell‟Istituto, il datore di lavoro – per accedere all‟incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l‟assunzione ovvero la trasformazione. Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell‟Istituto, il datore di lavoro ha l‟onere di comunicare – a pena di decadenza l‟avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l‟apposita funzionalità che sarà resa disponibile all‟interno dell‟applicazione “DiResCo.” Istruzioni fornite con Messaggio INPS del 20 febbraio 2015, n. 1316 relativamente al beneficio retroattivo delle assunzioni effettuate dal 01/05/2014 al 02/10/2014. 84 ASSUNZIONE LAVORATORI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE Fonte legislativa A chi si rivolge Art. 1, commi 1175-1176, legge n. 296/2006; art. 4, commi 12,13 e 15, legge n. 92/2012; Legge 11 agosto 2014, n. 116; Circolare INPS del 05 novembre 2014, n. 137; Messaggio INPS del 21 maggio 2015, n. 3448. Imprese agricole, ex art. 2135 cod. civ. Potenziali lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1. Essere privi di impiego retribuito da almeno 6 mesi; regolarmente 2. Essere privi di diploma secondaria di II° grado. di istruzione L‟incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi ed è riconosciuto: Natura dell’incentivo - per le assunzioni a tempo determinato (6 mensilità a decorrere dal completamento del I° anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dal completamento del II° anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dal completamento del III° anno di assunzione); - per le assunzioni a tempo indeterminato (in un‟unica soluzione decorsi 18 mesi dalla data di assunzione). L‟importo annuale dell‟incentivo non potrà superare, per ciascun lavoratore per la cui assunzione si richiede il beneficio in oggetto, l‟importo di € 3.000 per i lavoratori a TD e di € 5.000 per i lavoratori a TI. Contenuti e L‟assunzione deve essere effettuata tra il 1° luglio 2014 ed 85 caratteristiche il 30 giugno 2015 e deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all‟assunzione e il numero di giornate lavorate nell‟anno precedente l‟assunzione. In merito alla nozione di soggetto privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, per i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a TD nel settore agricolo, si precisa che sono da considerare svantaggiati coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione e coloro che hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l’assunzione. Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve avere una durata almeno triennale, garantire un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue ed essere redatto in forma scritta. Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a TI di un rapporto instaurato prima del 1 luglio 2014 ma la proroga e la trasformazione devono comunque soddisfare il requisito dell‟incremento occupazionale netto. Modalità e tempistica A decorrere dal 10 novembre 2014 è possibile presentare all‟INPS la domanda di accesso all‟incentivo, inviando telematicamente il modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)”. Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il codice autorizzazione A3. Con successivo Messaggio, l‟Inps indicherà le corrette modalità di fruizione del beneficio in commento da parte dei datori di lavoro agricolo. 86 AGEVOLAZIONI ABROGATE/NON PROROGATE DAL 2013 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI Fonte legislativa Art. 1, decreto legge n. 76/2013 e legge n. 99/2013; Decreto MLPS 20 marzo 2013; Decreto MEF del 07 agosto 2013, n. 18; Comunicato MLPS del 17 settembre 2013; Circolare INPS del 17 settembre 2013, n. 131; Circolare INPS del 27 settembre 2013, n. 138 Soggetti, di età compresa tra 18 e 29 anni e 364 giorni, che rientrino in una delle seguenti condizioni: A chi si rivolge Contenuti e caratteristiche privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, privi di un diploma di scuola media superiore o professionale Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono agevolabili anche le assunzioni effettuate: con contratto di apprendistato; ai sensi dell‟art. 8, c. 9, legge n. 407/1990; ai sensi dell‟art. 25, c. 9, legge n. 223/1991; con i soci delle cooperative, ex lege n. 142/2001 (ma tutte nei limiti previsti dalla Circ. INPS n. 131/2013). LE ASSUNZIONI DEVONO COMPORTARE UN INCREMENTO NETTO DELLA BASE OCCUPAZIONALE. Tutti i datori di lavoro, tranne i rapporti di lavoro domestici, intermittente e ripartito. Chi può assumere A DECORRERE DAL 10 NOVEMBRE 2014, NON SARANNO Più INCENTIVATE LE ASSUNZIONI EFFETTUATE DAI DATORI DI LAVORO AGRICOLO (CIRC. INPS N. 137/2014) 87 Natura incentivo L‟incentivo per il datore di lavoro è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali complessiva (33% dell‟imponibile contributivo mensile) per un periodo di 18 mesi e non può superare i 650 euro per lavoratore. Se, invece, il datore di lavoro trasforma un contratto in essere da determinato a “indeterminato” il periodo di incentivazione è di 12 mesi. Alla trasformazione deve comunque corrispondere un‟ulteriore assunzione di lavoratore. In entrambe le circostanze, il beneficio verrà riconosciuto solo in caso di incremento della base occupazionale (differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ogni mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione). Decorrenza dal 07 agosto 2013 (data di emanazione del decreto di riprogrammazione delle risorse del Piano Azione Coesione) e fino al 30 giugno 2015 (subordinatamente alla verifica da parte dell’INPS della capienza di risorse finanziarie). LAVORATORI CASSAINTEGRATI O DISOCCUPATI DA 24 MESI BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI CASSAINTEGRATI O DISOCCUPATI DA 24 MESI Fonte legislativa Art. 8, c. 9, legge n. 407/1990; art. 1, c 1175 e 1176, legge n. 296/2006; DM 31 ottobre 2007; legge n. 92/2012; Circolare INPS del 12 dicembre 2012, n. 137; Circolare INAIL del 23 maggio 2014, n. 28. NORMA ABROGATA DAL 01 GENNAIO 2015 (art. 1, comma 121, Legge n. 190/2014) 88 A chi si rivolge Contenuti Aziende sia pubbliche che private come nel seguito precisato; Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi; lavoratori sospesi e beneficiari di CIGS da almeno 24 mesi. Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disoccupati o cassaintegrati da almeno 24 mesi. Chi può assumere Enti pubblici economici; datori di lavoro privati, compresi i professionisti; cooperative che instaurano con soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio culturali, sportive; fondazioni, enti pubblici di ricerca. Condizioni di accesso Per godere dell‟agevolazione, l‟assunzione deve essere a tempo indeterminato, anche part time, sin dall‟origine e non deve essere effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dalla stessa impresa, licenziati per GMO o sospesi nei 6 mesi precedenti. Agevolazioni contributive Ai datori di lavoro in genere spetta, per un periodo di 36 mesi, una riduzione del 50% dell‟onere contributivo a proprio carico. Alle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno (ex DPR n. 218/1978) ed alle imprese artigiane ovunque ubicate si applica, per il medesimo periodo, l‟esenzione totale dei contributi datoriali. In tutti i casi è dovuta l‟intera contribuzione a carico del lavoratore. 89 LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 AGEVOLAZIONI NON PROROGATE PER L’ANNO 2013 – BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 Fonte legislativa Legge n. 236/1993; art. 1, c. 1, legge n. 52/1998; art. 25, c. 9, legge n. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; legge n. 220/2010. Legge n. 228/2012; Circolare INPS del 28 gennaio 2013, n. 13 – Circolare INPS 25 ottobre 2013, n. 150. Art. 1, comma 114, legge n. 190/2014 A chi si rivolge Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come più avanti precisato; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 236/1993 e s.m.i. (c.d. piccola mobilità). Si tratta di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da imprese con numero di dipendenti anche inferiore a 15 unità. Contenuti Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato – anche part time – lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 236/1993. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato. Esclusioni Imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al 90 momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell‟impresa che assume, ovvero risulta con quest‟ultima in rapporto di collegamento o controllo (art. 8, c. 4-bis, legge n. 223/1991, comma aggiunto dall‟art. 2, legge n. 451/1994). Agevolazioni contributive I datori di lavoro, per 18 mesi, verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E‟ dovuta, invece, l‟intera contribuzione a carico del lavoratore. Beneficio riconosciuto esclusivamente per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012. le LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 AGEVOLAZIONI NON PROROGATE PER L’ANNO 2013 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 Fonte legislativa Legge n. 236/1993; art. 1, c. 1, legge n. 52/1998; art. 8, c. 2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; legge n. 220/2010. Legge n. 228/2012; Circolare INPS del 28 gennaio 2013, n. 13 - Circolare INPS 25 ottobre 2013, n. 150. Art. 1, comma 114, legge n. 190/2014. A chi si rivolge Datori di lavoro pubblici più avanti precisato; Lavoratori iscritti nelle 236/1993 e s.m.i. (c.d. lavoratori licenziati per 91 e privati e cooperative come liste di mobilità ex lege n. piccola mobilità). Si tratta di giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da imprese con numero di dipendenti anche inferiore a 15 unità. Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che assumono a tempo determinato – anche part time – lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 236/1993 e s.m.i.. Il contratto deve avere una durata non superiore a 12 mesi; detto limite può essere raggiunto anche con più contratti di durata inferiore. Nell‟ambito della durata massima del rapporto (12 mesi), la proroga del termine è esercitabile, con il consenso del lavoratore, una sola volta e per un periodo anche superiore a quello iniziale. Contenuti e caratteristiche Permanendo le condizioni soggettive (iscrizione di mobilità) che hanno reso legittima l‟originaria proroga del contratto a termine si ritiene prescindere dalla sussistenza delle ragioni inerenti all‟azienda. nelle liste stipula, la lecita a oggettive Sempre nel limite complessivo dei 12 mesi è possibile la reiterazione del contratto con la stessa azienda (decorsi i termini di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi). La stessa azienda non può procedere a successive assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità, se è già esaurito il periodo di 12 mesi. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato. Esclusioni Imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell‟impresa che 92 assume, ovvero risulta con quest‟ultima in rapporto di collegamento o controllo (art. 8, c. 4-bis, legge n. 223/1991, comma aggiunto dall‟art. 2, legge n. 451/1994). Agevolazioni contributive Per il periodo di assunzione (max 12 mesi), i datori di lavoro verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E‟ dovuta, invece, l‟intera contribuzione a carico del lavoratore. Beneficio riconosciuto esclusivamente per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012. le LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 AGEVOLAZIONI NON PROROGATE PER L’ANNO 2013 BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO SUCCESSIVAMENTE TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA’ EX LEGE N. 236/1993 Fonte legislativa Legge n. 236/1993; art. 1, c. 1, legge n. 52/1998; art. 8, c. 2, legge n.. 223/1991; art. 1, commi 773, 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; legge n. 220/2010. Legge n. 228/2012; Circolare INPS del 28 gennaio 2013, n. 13 - Circolare INPS 25 ottobre 2013, n. 150 A chi si rivolge Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come più avanti precisato; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 236/1993 e s.m.i. (c.d. piccola mobilità). Si tratta di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di 93 attività o di lavoro da imprese con numero di dipendenti anche inferiore a 15 unità. Contenuti e caratteristiche Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che trasformano - a tempo indeterminato – rapporti di lavoro a termine instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 236/1993. La trasformazione deve avvenire nel periodo di svolgimento del rapporto a termine (anche l‟ultimo giorno). Il beneficio è di durata pari a 12 mesi, ulteriori rispetto al periodo di assunzione a tempo determinato. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. 2082 c.c., e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato. Esclusioni Imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell‟impresa che assume, ovvero risulta con quest‟ultima in rapporto di collegamento o controllo (art. 8, c. 4-bis, legge n. 223/1991, comma aggiunto dall‟art. 2, legge n. 451/1994). Agevolazioni contributive Per ulteriori 12 mesi, successivi al rapporto a tempo determinato, i datori di lavoro verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliq. crt. 10%). E‟ dovuta, invece, l‟intera contribuzione a carico del lavoratore. 94 LAVORATORI DESTINATARI (NEGLI ANNI 2009 – 2012) DI TRATTAMENTI IN DEROGA – AGEVOLAZIONI NON PROROGATE NEL 2013 INCENTIVO ECONOMICO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO LAVORATORI DESTINATARI – NEGLI ANNI 2009 2010 2011 2012 - DI TRATTAMENTI IN DEROGA Fonte legislativa A chi si rivolge Art. 7, c. 7, legge n: 33/2009; art. 1, c.31, legge n. 220/2010; Circ. INPS n. 5/2010, Circ. INPS n. 40/2011; legge n. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012), Circ. INPS n. 49/2012. Legge n. 228/2012; Circolare INPS del 28 gennaio 2013, n. 13 Tutti i datori di lavoro come più avanti precisato; Lavoratori destinatari – negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 - di trattamenti in deroga. Contenuti Incentivo economico in favore di datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di trattamenti in deroga. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro a patto che, al momento dell‟instaurazione del rapporto, non siano interessati da interventi di integrazione salariale straordinaria. Condizioni di accesso I datori di lavoro devono assumere, senza esservi obbligati, lavoratori destinatari di trattamenti in deroga. Tali lavoratori devono essere stati licenziati o sospesi per cessazione di attività totale o parziale o per intervento di procedura concorsuale, da parte di imprese che operano in settori in cui non può trovare applicazione la disciplina prevista per CIGS. Non è possibile accedere al beneficio se esistono assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (collegamento controllo) tra chi assume e l‟impresa di provenienza del 95 lavoratore. Agevolazioni I datori di lavoro hanno diritto ad un contributo economico corrispondente al trattamento in deroga che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse intervenuta la sua assunzione. L‟incentivo è concesso nel limite di spesa autorizzato; l‟ammontare del contributo a favore del datore di lavoro è al netto del costo sopportato per il riconoscimento figurativo del periodo ai fini pensionistici. In caso di assunzione di lavoratori in mobilità in deroga, alle suddette agevolazioni economiche dovranno aggiungersi quelle di natura contributiva già trattate in precedenza (aliquota ctr. c/azie pari al 10%). BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI CON CONTRATTI DI INSERIMENTO/ REINSERIMENTO – CONTRATTO ABROGATO DAL 2013 Fonte legislativa Artt. 54-59, Dlgs. n. 276/2003; art. 1, commi 773, 1175 e 1176, legge n. 296/2006; DM 24 ottobre 2007; art. 22, comma 3, legge n. 183/2011. LEGGE n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) A chi si rivolge Tutti i datori di lavoro come di seguito precisato; Persone che rientrano nelle seguenti categorie: lavoratori di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni; disoccupati di lunga durata (almeno dodici mesi, secondo l‟interpretazione comunitaria) fino a trentadue anni; lavoratori con più di 50 anni che siano privi di un posto di lavoro; lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere 96 Contenuti e caratteristiche Chi può assumere un‟attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; donne di qualsiasi età – prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi - residenti in un‟area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; persone affette da grave handicap mentale, fisico o psichico, il cui grado di invalidità sia superiore al 45%. Rapporto di lavoro con il quale si intende realizzare – attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo – l‟inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di soggetti. Il contratto deve essere stipulato “ad substantiam” in forma scritta. Quanto alla durata, non deve essere inferiore a 9 mesi, né superiore ai 18 (tale limite è elevabile a 36 mesi in caso di assunzione di persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. I datori di lavoro che possono stipulare contratti di inserimento sono: gli Enti pubblici economici, le imprese ed i loro consorzi; i gruppi di imprese; associazioni professionali, socio – culturali e quelle sportive; le fondazioni; gli Enti di ricerca, pubblici e privati. Sono esclusi gli studi professionali, anche se costituiti in forma associata. 97 Benefici normativi Tutti i lavoratori assunti con contratto di inserimento possono essere inquadrati “in deminutio” fino a due livelli inferiori a quello previsto in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento dei lavoratori. Il sotto inquadramento non trova applicazione per le lavoratrici indicate nella lettera e) dell‟art. 54, comma 1, del D.L.vo n. 276/2003, salvo che non si rinvenga una diversa previsione nella contrattazione nazionale o territoriale. Molti contratti collettivi, soprattutto per le qualifiche a più basso contenuto professionale, hanno stabilito un solo livello di sotto inquadramento o, in altri casi, un percorso “cadenzato” nei diciotto mesi complessivi che porta, dopo un certo periodo a passare da due ad un solo livello in meno. Sulla materia e sui contenuti del progetto formativo si rinvia ai vari contratti nazionali o, in mancanza, all‟accordo interconfederale dell‟11 febbraio 2004. Benefici contributivi Per tutti gli assunti con contratto di inserimento (ad eccezione dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni – art. 54, comma 1, lettera a) viene riconosciuto un abbattimento della contribuzione a carico del datore di lavoro, pari al 25%: la concessione della contribuzione agevolata comporta anche la rispondenza ai requisiti del Regolamento CE n. 800/2008 sulle persone svantaggiate. Diverso è il discorso per le donne di qualsiasi età individuate dalla lettera e) del comma 1, dell‟art. 54. In assenza del Decreto Ministeriale che, ogni anno, individua le zone per le quali in virtù delle condizioni è possibile una agevolazione totale della contribuzione, non sarà possibile stipulare il suddetto contratto, né beneficiare dello sgravio contributivo minimo (25%). La trasformazione anticipata del contratto di inserimento (prima dei diciotto mesi massimi cui si può giungere 98 attraverso più proroghe) non consente la continuazione nel “godimento” del beneficio contributivo secondo una interpretazione “per relationem” con quanto previsto per l‟apprendistato. Infatti, il Ministero del Lavoro con la risposta n. 14/2009 ad un interpello del Consiglio nazionale dell‟Ordine dei Consulenti del Lavoro ha precisato che non può essere riconosciuto, pur nel caso in cui prosegua lo svolgimento dell‟attività formativa. LEGGE n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) Recupero agevolazioni contributive pregresse Il contratto d‟inserimento viene abrogato a decorrere dal 01 gennaio 2013: pertanto, da tale data, non sarà più possibile l‟utilizzo del suddetto istituto contrattuale. Rimarranno, invece, “in vita” (e per la durata ordinaria del contratto) tutti quei rapporti instaurati entro il 31 dicembre 2012. Decreto Interministeriale 10 aprile 2013 - In caso di assunzione di donne – ex art. 54, comma 1, lett. e), Dlgs. n. 276/2003 – negli anni 2009/2012, sarà possibile il recupero delle agevolazioni contributive non godute (per gli adempimenti operativi dei datori di lavoro, si rimanda alla Circolare INPS del 05 dicembre 2013, n. 166 ed alla Circolare INAIL del 05 maggio 2014, n. 24). ASSUNZIONE DI SOGGETTO OVER 50 ANNI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE – AGEVOLAZIONE NON RICONOSCIUTA NEL 2014 Fonte legislativa Art. 2, legge n. 191/2009; art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006; Circolari Min. Lavoro n. 5/2008 e n. 34/2008; art. 33, comma 25, legge n. 183/2011; Circ. INPS n. 76/2012; legge n. 228/2012; Circolare INPS del 28 gennaio 2013, n. 13; Decreto MLPS del 02 settembre 2013, n. 75866; Circolare INPS 09 agosto 2014, n. 98. 99 A chi si rivolge Soggetti – over 50 anni d‟età – beneficiari dell‟indennità di disoccupazione con requisiti normali Contenuti e caratteristiche Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi), ovvero a tempo indeterminato. Chi può assumere Tutti i datori di lavoro e le società cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato (in possesso del DURC e nel rispetto dei trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e, se esistente, da quella territoriale o aziendale). Il beneficio è analogo a quello previsto per l‟assunzione dei lavoratori in mobilità (assunzione a termine per un massimo di 12 mesi, ovvero assunzione a tempo indeterminato, con “bonus” contributivo di 18 mesi), ex lege n. 223/1991. L‟aliquota contributiva c/azie sarà pari al 10%. Natura incentivo La durata dell‟incentivo è prolungata in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che godano del trattamento normale di disoccupazione con almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, fino al 31 dicembre 2013 (stante la natura sperimentale dello strumento in commento). Numero Verde Lavoro: 800.81.82.82 E-mail: [email protected] Info Web: www.cittametropolitanaroma.gov.it www.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it www.portafuturo.it 100