Comune di Campobasso
Area 2 Servizi Tributari
IMU 2012 - Guida per il contribuente
L’art. 13 del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 Dicembre 2011, n. 214, anticipa in via
sperimentale, e per tutti i comuni del territorio nazionale, l’applicazione della cosiddetta “Imposta Municipale Propria” (IMU)
per il periodo 2012 / 2014, rinviando, all’anno d’imposta 2015, l’applicazione dell’IMU a regime, così istituita dal decreto
legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
La nuova imposta, in realtà, non si discosta, nelle sue linee guida, nella determinazione dell’imponibile e nelle fattispecie
impositive, dalla precedente Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) con la quale presenta diverse analogie nelle disposizioni che
ne disciplinano l’applicazione.
Infatti, come l’ICI, anche l’IMU è un’imposta patrimoniale dal momento che presuppone il possesso di fabbricati, aree
fabbricabili o terreni agricoli nel territorio del comune, indipendentemente dalla loro attitudine a produrre reddito e a prescindere
dallo loro fruizione o utilizzazione economica.
Inoltre, anche per l’IMU, così come per l’ICI, il legislatore ha ritenuto confermare e quindi riconoscere a ciascun comune
autonomia regolamentare confermando la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali già disciplinata dagli
articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446.
Tuttavia, nel percorso parlamentare della disciplina della nuova imposta, il legislatore è intervenuto ripetutamente sulla materia
introducendo vari emendamenti alla norma istituiva dell’IMU e fissando al prossimo 30 Settembre il termine ultimo per
approvare o modificare il regolamento e per deliberare in merito alle aliquote ed alle detrazioni del tributo.
Di conseguenza, le note informative di seguito riportate, potranno essere oggetto di eventuali modifiche in sede di versamento a
saldo dell’imposta, da effettuare dal 1° al 16 Dicembre prossimi.
Particolare rilievo assume invece la disposizione contenuta nel comma 11 dell’art. 13 del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201,
che riserva allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo, calcolato applicando l’aliquota di base (0,76%) alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale, delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso
strumentale.
In sostanza, il gettito dell’imposta pari allo 0,38 per cento dovrà essere versato in favore dello Stato contestualmente alla quota
d’imposta municipale. Tale disposizione, come si vedrà nella parte dedicata al versamento dell’imposta, oltre a determinare la
stima del gettito in favore dello Stato e del Comune, avrà dei riflessi anche nella compilazione del modello di pagamento F 24,
nel quale dovranno essere indicate distintamente la quota d’imposta in favore dello Stato e quella in favore del Comune.
CHI DEVE PAGARE L’IMU - Devono pagare l’IMU i proprietari degli immobili (fabbricati, compresi gli ex rurali, aree
fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, non ricadenti in aree montane o di collina – delimitate ai sensi dell’art. 15 della
legge 27 Dicembre 1977, n. 984 ) anche se non residenti in Italia.
In caso di nuda proprietà devono pagare l’IMU i titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie. La
titolarità di tali diritti deve risultare da idoneo titolo giuridico.
Si ricorda che il diritto di abitazione che fa scattare l’obbligo di pagamento è un diritto reale di godimento che non va confuso
con il diritto di servirsi dell’immobile per effetto di un contratto di locazione, di affitto o di comodato; pertanto in caso di
locazione, affitto o comodato l’IMU è dovuta dal proprietario dell’immobile.
Devono altresì pagare l’imposta i soggetti assegnatari della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per i quali l’assegnazione medesima s’intende
effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) l’IMU è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per
tutta la durata del contratto di locazione finanziaria.
Nel caso di concessione su aree demaniali l’imposta è dovuta dal concessionario.
Il versamento deve essere unico per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune e deve essere effettuato da ciascuno dei
comproprietari per la rispettiva quota di possesso, anche in caso di coniugi. È fatta salva la possibilità di stabilire nel
Regolamento comunale, da adottare entro il prossimo 30 settembre, che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
COME SI CALCOLA L’IMU
FABBRICATI
Ai fini dell’imposta si intende per fabbricato l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
L’imposta si calcola applicando l’aliquota stabilita dal comune al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale:
• per 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della
categoria catastale A/10;
• per 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
• per 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
• per 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10
• per 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5)
• per 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
Le rendite risultanti in catasto, sulle quali si effettua il calcolo dell’imposta, devono essere sempre rivalutate nella misura del
5%.
Si ricorda che ai fini della determinazione dell'imponibile IMU deve essere presa in considerazione la rendita catastale e non il
reddito dell'immobile, per cui non hanno alcuna rilevanza gli aumenti o le diminuzioni di rendita né il reddito effettivo previsti
agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito (IRE o IRES).
AREE FABBRICABILI
Ai fini dell’imposta si intende per area fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006 “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile
a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della
regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”
L’imposta si calcola applicando l’aliquota stabilita dal comune al valore venale in comune commercio; il valore venale è
determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli
oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita
di aree aventi analoghe caratteristiche.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di
cui all’art. 1 del D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
TERRENI
Ai fini dell’imposta si intende per terreno agricolo quello adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice
civile.
I terreni agricoli situati nel Comune di Campobasso sono esenti dall’imposta trattandosi di terreni ricadenti in area montana (art.
15 della legge 27 Dicembre 1977, n. 984)
L’elenco dei territori montani è contenuto nella Circolare n. 9 del 14.6.1993.
ABITAZIONE PRINCIPALE – PERTINENZE –
Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Pertanto in caso di unità
immobiliare costituita da due o più unità contigue, utilizzate ad uso abitativo dal contribuente e dai suoi familiari, si considera
abitazione principale una sola unità immobiliare. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e
per le pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.
In merito alla individuazione delle pertinenze si precisa che ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile sono tali le unità immobiliari
destinate in modo durevole a servizio di un’altra unità; pertanto ai fini dell’attribuzione della qualità di pertinenza occorre basarsi
sulla destinazione effettiva e concreta dell’immobile al servizio di un’altro. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali
esigenze non può avere valenza tributaria perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che
impone la tassazione in ragione della reale natura del bene.
Per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché per l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
italiano, a condizione che non risulti locata, è riconosciuta al Comune la facoltà di considerarla abitazione principale. Poichè allo
stato, il Comune di Campobasso non ha ancora approvato con proprio regolamento la disciplina della materia, il versamento in
acconto dell’imposta deve essere effettuato con applicazione dell’aliquota ordinaria dello 0,76 per cento con successivo eventuale
conguaglio alla scadenza del versamento a saldo entro il prossimo 16 Dicembre.
Sulle abitazioni degli ex Istituti Case Popolari, degli enti di edilizia residenziale pubblica e delle Cooperative a proprietà indivisa,
regolarmente assegnate agli inquilini o ai soci, e da questi utilizzate come abitazione principale, l’imposta è calcolata con
l’aliquota ordinaria dello 0,76 per cento con applicazione della detrazione di €. 200,00 prevista per abitazione principale (ma
senza la maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni).
E’ considerata abitazione principale la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per i quali l’assegnazione medesima
s’intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto l’imposta deve essere versata interamente dal coniuge assegnatario,
anche se non proprietario dell’ex casa coniugale.
Non è più riconosciuta l’assimilazione all’abitazione principale degli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea
retta o collaterale; per questi immobili si applica pertanto l’aliquota ordinaria e non è ammessa la detrazione.
La considerazione giuridica unitaria di abitazione principale e pertinenza comporta che il possesso della sola unità immobiliare
adibita a pertinenza, non legata al possesso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (anche se di proprietà del
coniuge), non consente l’applicazione delle agevolazioni dell’aliquota ridotta e della detrazione.
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La predetta detrazione è maggiorata di €.
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare l’importo massimo di €. 400,00.
Il diritto alla maggior detrazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età.
La maggiore detrazione si calcola con le stesse regole fissate per la detrazione.
Per godere della maggiore detrazione non è richiesto che il figlio sia fiscalmente a carico.
La detrazione di € 200,00 e l’ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio si applicano anche ai soggetti assegnatari della casa
coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio.
La sola detrazione di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti agli ex Istituti Case Popolari e alle
Cooperative a proprietà indivisa, regolarmente assegnate agli inquilini o ai soci, e da questi utilizzate come abitazione
principale.
L’ammontare della detrazione, che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere
computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima,
appartenenti al titolare di questa.
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO, INAGIBILI/INABITABILI
La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento:
a) Per i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42
b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono dette condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità devono essere accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti lo stato di inagibilità o inabitabilità.
FABBRICATI RURALI – FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – FABBRICATI RURALI NON CENSITI
Le abitazioni rurali hanno il medesimo trattamento degli immobili civili e pertanto la determinazione dell’imposta deve essere
effettuata secondo i criteri sopra riportati – rivalutando la rendita del cinque per cento e moltiplicandola per 160 – e applicando
l’aliquota ordinaria dello 0,76 per cento. Naturalmente se l’immobile è destinato ad abitazione principale nella quale risiede
l’agricoltore possessore, l’aliquota sarà invece dello 0,4 per cento con le relative detrazioni spettanti. Le medesime abitazioni
rurali, non beneficiano della esenzione qualora siano situate in territori montani.
I fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nel territorio del Comune di Campobasso sono esenti dall’IMU in quanto compresi
nell’elenco dei comuni montani o parzialmente montani predisposto dall’ISTAT (per la consultazione si rinvia all’indirizzo
http://www.istat.it/it/archivio/6789)
Per fabbricato rurale strumentale s’intende quello individuato dall’art. 9, comma 3 bis del decreto legge 30 Dicembre 1993, n.
557 convertito nella legge 26 Febbraio 1994, n. 133 che riconosce carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività
agricola di cui all’art. 29 del T.U.I.R nonché alle costruzioni strumentali alle attività agricola destinate alla protezione delle
piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo.
I fabbricati rurali, sia abitativi che strumentali, iscritti nel catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.M. 2.1.1998 n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio
urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal D.M. 19.4.1994 n. 701.
ESENZIONI
Sono esenti dall’imposta:
a)
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal
Comune, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario
Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; in questa elencazione non sono più ricomprese le Camere
di Commercio che pertanto, dal 1° gennaio 2012, non godono più dell’esenzione per esse precedentemente
prevista in ambito ICI;
b)
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E1 a E9;
c)
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 601;
d)
i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della
Costituzione, e le loro pertinenze;
e)
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;
f)
i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione
dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g)
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 Dicembre 1977, n.
984 ed i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del decreto legge 30 Dicembre 1993, n. 557
convertito nella legge 26 Febbraio 1994, n. 133; si precisa che i criteri previsti per l’esenzione dei terreni agricoli sono
diversi da quelli previsti per l’esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale; per l’individuazione dei primi si rimanda
alla Circolare n. 9 del 14.6.1993, mentre per gli altri si rimanda all’elenco dei comuni montani o parzialmente montani
predisposto dall’ISTAT;
h)
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lett. c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222 (attività di religione o di culto).
Poiché è in facoltà del comune riconoscere l’esenzione a condizione che l’immobile, oltre che utilizzato, sia anche
posseduto dai soggetti di cui all’art. 73 richiamato, si rimanda all’adozione del regolamento per la definizione dei criteri
di riconoscimento dell’esenzione per l’anno 2012.
QUANTO SI PAGA
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine
si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.
L’imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota fissata dal Comune per l’anno di riferimento.
Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta è effettuato applicando le aliquote di base e la detrazione
previste dall’art. 13 del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 Dicembre 2011, n. 214:
• 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
• 0,76 per cento per gli altri immobili
La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata,
sulla base delle aliquote che saranno fissate dal Comune entro il 30 settembre 2012.
QUANDO SI PAGA
Per l’anno 2012 i termini per il pagamento sono fissati
• al 16 giugno (prorogato al 18 giugno in quanto il 16 è sabato) per il pagamento della prima rata;
• al 16 settembre (prorogato al 17 settembre in quanto il 16 è domenica) per il pagamento della seconda rata esclusivamente
per l’abitazione principale
• al 16 dicembre (prorogato al 17 dicembre in quanto il 16 è domenica) per il pagamento del saldo dell’imposta
complessivamente dovuta per l’intero anno.
Poiché il Comune, entro il 30 settembre 2012, può approvare o modificare il regolamento e deliberare in merito alle aliquote ed
alla detrazione, i contribuenti non possono usufruire della facoltà di provvedere al versamennto in unica soluzione entro il 18
giugno.
L’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in
misura pari a un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota dello 0,4 per cento e le detrazioni di base previste, da
corrispondere rispettivamente entro il 18 Giugno; la terza rata è versata, entro il 17 Dicembre a saldo dell’imposta
complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, sempre per l’anno 2012,
l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in due rate, di cui la prima, entro il 18
Giugno in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota dello 0,4 per cento e le detrazioni di
base previste, e la seconda, entro il 17 Dicembre a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio
sulla prima rata.
Per i fabbricati rurali ancora iscritti nel catasto terreni che devono essere dichiarati entro il prossimo 30 Novembre 2012 al
catasto edilizio urbano, il versamento dell’imposta è effettuato in unica soluzione entro il 17 Dicembre.
Per tutti gli altri immobili, il versamento è effettuato in due rate, di cui la prima, entro il 18 Giugno in misura pari al cinquanta
per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base dello 0,76 per cento, e la seconda, entro il 17 Dicembre a saldo
dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per i versamenti effettuati dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato non sono più applicabili le disposizioni che
consentivano il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre con applicazione degli interessi nella
misura del 3%; pertanto l’IMU dovrà essere versata secondo le disposizioni generali, ferme restando le modalità di versamento
del vaglia postale internazionale ordinario, del vaglia postale internazionale di versamento in c/c e del bonifico bancario.
COME SI PAGA
IL PAGAMENTO DELL’IMU DEVE ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE CON IL MODELLO F24.
Il pagamento con il Modello F24 può avvenire presso tutti gli uffici postali, gli sportelli bancari e attraverso gli intermediari
Entratel abilitati.
Il Modello F24 è disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del
Comune.
Per la compilazione del modello F24, si rimanda alle relative istruzioni. Si ricorda in particolare che:
− l’importo indicato per “abitazione principale” è quello al netto della detrazione;
−
l’importo per ciascun codice tributo deve essere arrotondato per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ed in eccesso
se superiore a tale importo.
Dati necessari per la compilazione del modello F24
Codice Comune: B519
Codici tributo:
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3912 IMU Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 –
COMUNE
3913 IMU Imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3914 IMU Imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3915 IMU Imposta municipale propria per i terreni – STATO
3916 IMU Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3917 IMU Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO
3918 IMU Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3919 IMU Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO
3923 IMU Imposta municipale propria – Interessi da accertamento – COMUNE
3924 IMU Imposta municipale propria – Sanzioni da accertamento – COMUNE
VERSAMENTO A RATE DELL’IMU SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Nella compilazione del modello F24 per il versamento dell’IMU dovuta per l’abitazione principale, il contribuente dovrà
compilare il campo RATEAZIONE/MESE RIF. nel seguente modo:
Ipotesi del versamento in tre rate (acconto in due rate + saldo):
- Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base
e la detrazione): barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0102” (pagamento della prima rata)
- Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 17 settembre (33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di
base e la detrazione): barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0202” (pagamento della seconda
rata)
- Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101”
Ipotesi del versamento in due rate (acconto e saldo):
- Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base
e la detrazione: barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101”
- Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101”
Con il Mod. F24 il contribuente ha la possibilità di versare con un unico modello oltre alle imposte erariali (Irpef, Iva, etc.) e ai
contributi previdenziali e assicurativi, anche l' IMU ed inoltre di compensare l’IMU dovuta con eventuali crediti erariali,
previdenziali e assicurativi.
Non si fa luogo a versamento se l’imposta complessivamente dovuta è uguale o inferiore a 12 euro. Se l’importo da versare è
superiore a 12 euro, ma le singole rate risultano inferiori, il versamento deve essere effettuato per l'intero importo entro la
scadenza del 17 dicembre.
Resta tuttavia la possibilità, per il Comune, di stabilire nel proprio regolamento limiti di versamento diversi. In tal caso il
versamento deve essere effettuato per l'intero importo entro la scadenza del 17 dicembre tenendo conto dei nuovi limiti introdotti
dal regolamento comunale.
Particolare attenzione si richiama nella compilazione del Modello F24 e nella determinazione dell’imposta
dovuta per la quota in favore dello Stato.
Si ricorda innanzi tutto, che la quota in favore dello Stato è dovuta con esclusione degli immobili destinati ad
abitazione principale e relative pertinenze e degli immobili degli IACP e delle cooperative edilizie a proprietà
indivisa assegnati agli inquilini o ai soci e da questi utilizzati come abitazione principale.
La quota statale è calcolata con aliquota dello 0,38 per cento (di fatto la metà dell’aliquota di base dello 0,76 per cento).
Esempio:
Immobile di categoria C/1 con rendita catastale di €. 1.450,00
Rivalutazione del 5 %
72,50
1.552,50
Applicazione del moltiplicatore 55 previsto per la
la categoria catastale C/1 (1.552,50 x 55)
83.737,50
Aliquota dello 0,76 per cento
€. 636,41 (imposta annua)
Acconto Giugno (€. 636,41 : 2)
€. 318,21
Quota in favore del Comune (€. 318,21 : 2)
Quota in favore dello Stato (€. 318,21 : 2)
€. 159,11
€. 159,11
Il modello F24 andrà così compilato:
Altri esempi di calcolo e compilazione del modello F24:
Contribuente possessore di un’abitazione ove risiede anagraficamente con i familiari tra i quali due figli di età non superiore a
ventisei anni:
Immobile di categoria A/2 con rendita catastale di €. 950,00
Rivalutazione del 5 %
47,50
997,50
Applicazione del moltiplicatore 160 previsto per la
la categoria catastale A/2 (997,50 x 160)
159.600,00
Aliquota dello 0,4 per cento
€. 638,40 (imposta lorda annua)
Detrazione spettante per abitazione principale €. 200,00
Detrazione spettante per due figli di età inferiore
a ventisei anni
€. 100,00
€. 338,40 (imposta netta annua)
Primo acconto da versare entro il 18 Giugno
(€. 338,40 : 3)
€. 112,80
Lo stesso importo sarà versato entro il 17 Settembre
Il modello F24 andrà così compilato:
L’importo della detrazione da indicare nell’F24 corrisponde ad un terzo di quella spettante complessivamente (€. 200,00 +
€. 100,00 per i due figli conviventi di età non superiore a ventisei anni = €. 300,00 : 3 = €. 100,00)
Dello stesso immobile sono possessori al cinquanta per cento due contribuenti dei quali uno soltanto vi risiede anagraficamente
in assenza di figli di età inferiore a 26 anni.
L’imposta per ciascuno dei due contribuenti sarà così calcolata:
Immobile di categoria A/2 con rendita catastale di €. 950,00
Rivalutazione del 5 %
47,50
997,50
Applicazione del moltiplicatore 160 previsto per la
la categoria catastale A/2 (997,50 x 160)
159.600,00
Aliquota dello 0,4 per cento
€. 638,40 (imposta lorda annua)
Quota di possesso 50 % (€. 638,40 : 2)
€. 319,20
Detrazione spettante per abitazione principale
€. 200,00
(la detrazione spetta per intero in quanto unico
€. 119,20 (imposta annua spettante)
dei due possessori che risiede nell’immobile)
Primo acconto da versare entro il 18 Giugno
(€. 119,20 : 3)
Lo stesso importo sarà versato entro il 17 Settembre
€. 39,74
Il modello F24 andrà così compilato:
L’importo della detrazione da indicare nell’F24 corrisponde ad un terzo di quella spettante complessivamente (€. 200,00 :
3 = €. 66,66)
Per l’altro possessore dell’immobile che non risiede anagraficamente nell’immobile medesimo, l’imposta sarà così calcolata:
Immobile di categoria A/2 con rendita catastale di €. 950,00
Rivalutazione del 5 %
47,50
997,50
Applicazione del moltiplicatore 160 previsto per la
la categoria catastale A/2 (997,50 x 160)
159.600,00
Aliquota dello 0,76 per cento
€. 1.212,96 (imposta lorda annua)
Quota di possesso 50 % (€. 1.212,96 : 2)
€. 606,48 (imposta annua spettante)
Acconto Giugno (€. 606,48 : 2)
€. 303,24
Quota in favore del Comune (€. 303,24 : 2)
Quota in favore dello Stato (€. 303,24 : 2)
€. 151,62
€. 151,62
Il modello F24 andrà così compilato:
Immobile di categoria A/7 dichiarato inagibile nel 2011. Si riconosce la riduzione del cinquanta per cento della base imponibile.
Immobile di categoria A/7 con rendita catastale di
Rivalutazione del 5 %
Applicazione del moltiplicatore 160 previsto per la
la categoria catastale A/7 (1.102,50 x 160)
Riduzione della base imponibile del 50 % per
inagibilità del fabbricato (176.400,00 : 2)
Aliquota dello 0,76 per cento
€. 1.050,00
€. 52,50
€. 1.102,50
176.400,00
88.200,00
€. 670,32 (imposta annua)
Acconto Giugno (€. 670,32 : 2)
€. 335,16
Quota in favore del Comune (€. 335,16 : 2)
Quota in favore dello Stato (€. 335,16 : 2)
€. 167,58
€. 167,58
Il modello F24 andrà così compilato:
DICHIARAZIONE
Per la presentazione della dichiarazione occorre aver riguardo a due distinte ipotesi inerenti sia all’Imposta Comunale
sugli Immobili (ICI) che all’Imposta Municipale Propria (IMU). Infatti l’obbligo di dichiarazione può sorgere sia in
merito a variazioni intervenute nell’anno d’imposta 2011 per le quali si rende obbligatoria la dichiarazione ai fini ICI, sia
in merito all’IMU per la quale invece l’obbligo medesimo si sia determinato a partire dall’ 1 Gennaio 2012.
DICHIARAZIONE ICI - L’art. 37 comma 53 del D.L. 4.6.2006 n. 223, convertito in L. 4.8.2006 n. 248, ha soppresso l’obbligo
di presentazione della dichiarazione ICI a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei
dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007.
Pertanto non vi è più obbligo di dichiarazione quando le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa
determinazione dell’imposta derivano da atti per i quali sono applicabili le procedure relative al Modello Unico Informatico
(MUI), utilizzato dai notai per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione
nei registri immobiliari e la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, per le successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001 (data di
entrata in vigore della legge 383) gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni
immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione di variazione ai fini ICI.
Rimane invece l’obbligo di dichiarazione in tutti i casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive, che danno luogo ad una
diversa determinazione dell’imposta, attengono a riduzioni d’imposta ovvero non sono direttamente fruibili da parte dei comuni
attraverso la consultazione della banca dati catastale o comunque nei casi in cui il comune non è in possesso delle informazioni
necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
La dichiarazione, ove dovuta, deve essere presentata anche se le variazioni sono intervenute dopo il 15 dicembre 2011 e non
incidono quindi sull'ICI dovuta per l'anno 2011.
La dichiarazione, ove dovuta, deve essere presentata anche dai residenti all’estero che posseggono immobili in Italia.
Per la verifica dei casi in cui permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione, si fa rinvio alle istruzioni allegate al
modello, approvato con D.M. del 12.5.2009, disponibile presso lo sportello dell’Ufficio Tributi in Piazza Cuoco, 22 nonché
presso l’U.R.P. del Comune in Piazza Vittorio Emanuele, 29.
Nei casi in cui permane l’obbligo di dichiarazione, il termine per la presentazione della dichiarazione medesima è fissato
alla data di scadenza della presentazione della denuncia dei redditi.
DICHIARAZIONE IMU – Anche per la dichiarazione IMU valgono le disposizioni stabilite per la dichiarazione ICI dall’art.
37 comma 53 del D.L. 4.6.2006 n. 223, convertito in L. 4.8.2006 n. 248, e pertanto non vi è più obbligo di dichiarazione quando
le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta derivano da atti per i quali
sono applicabili le procedure relative al Modello Unico Informatico (MUI), utilizzato dai notai per effettuare, con procedure
telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari e la voltura catastale di atti
relativi a diritti sugli immobili. Valgono altresì le disposizioni impartite con l'art. 15 comma 2 della legge 18 ottobre 2001 n. 383,
inerente alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge 383) per le quali gli eredi e i
legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili non sono obbligati a presentare la
dichiarazione di variazione ai fini IMU.
Per le altre ipotesi per le quali rimane l’obbligo di dichiarazione – i casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive, che
danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta, attengono a riduzioni d’imposta ovvero non sono direttamente fruibili
da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale o comunque nei casi in cui il comune non è in possesso
delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria – la dichiarazione deve essere
presentata entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio ovvero sono intervenute le
variazioni.
Tra i casi in cui sussiste l’obbligo di dichiarazione si ricorda l’ipotesi di esenzione indicata alla lettera h) del paragrafo
“Esenzioni”.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi
dichiarati con conseguente diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dall’1 Gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata
entro il 30 Settembre 2012 (prorogato al 1° ottobre in quanto giorno festivo) e comunque entro 90 giorni dalla data in cui è
sorto l’obbligo dichiarativo.
Per i fabbricati rurali non censiti la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del 30 novembre 2012,
termine ultimo previsto per l’accatastamento.
Alla data attuale deve essere emanato il decreto per l’approvazione del modello di dichiarazione.
SANZIONI
Per l’omesso o tardivo versamento si applica la sanzione pari al 30% dell’imposta non versata o tardivamente versata.
Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta dovuta, con un minimo di €
51,00.
Per la dichiarazione infedele con omissioni o errori che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta si applica la sanzione dal
50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
Se l’omissione o l’errore non incidono sull’ammontare dell’imposta si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00; la stessa
sanzione si applica per mancata trasmissione o esibizione di atti o documenti richiesti o per la mancata restituzione di questionari
entro sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora pari al 2,75% annuo dal 1° luglio 2003, al 2,5% annuo dal 1°
gennaio 2007, al 3% annuo dal 1° gennaio 2008, all’1% dal 1° gennaio 2010, all’1,5% dal 1° gennaio 2011, al 25,50 % dal 1°
gennaio 2012
Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
L’art. 13 del D.Lgs 18.12.1998 n. 472, come modificato dall’art. 1 comma 20 lett. a) della L. 220/2010 consente di regolarizzare,
attraverso il c.d. ravvedimento operoso, la posizione del contribuente nel caso di mancato pagamento o mancata presentazione
della dichiarazione o della denuncia di variazione o di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele, purché la violazione
non sia stata già constatata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di
accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Il ravvedimento operoso determina la riduzione automatica delle misure minime delle sanzioni applicabili.
Per perfezionare il ravvedimento operoso è necessario che vi sia il contestuale pagamento dell’imposta, se dovuta, della sanzione
ridotta e degli interessi moratori, calcolati in base al tasso legale con maturazione giornaliera e computati dal giorno in cui
l’adempimento avrebbe dovuto essere effettuato fino al giorno in cui il pagamento viene eseguito.
Il tasso legale è fissato nella misura dell’1% annuo (pari allo 0,0027397% per ogni giornata di ritardo ) a partire dal 1° gennaio
2010, dell’ 1,5% (pari allo 0,0041095 per ogni giornata di ritardo) a partire dal 1° gennaio 2011 e del 2,50 % a partire dal 1°
gennaio 2012 (pari allo 0,0068493 per ogni giornata di ritardo)
Le sanzioni si applicano nelle seguenti misure:
A) OMESSO VERSAMENTO
Sanzione del 3 % (30% ridotto ad 1/10) se il pagamento dell’imposta dovuta viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del
termine stabilito per il pagamento;
Sanzione del 3,75 % (30% ridotto ad 1/8) se il pagamento dell’imposta dovuta viene effettuato con ritardo superiore ai 30
giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno in cui la violazione è stata
commessa, ovvero entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per il versamento nel caso in cui non sia prevista la
dichiarazione periodica;
B) OMESSA DICHIARAZIONE O DENUNCIA
Sanzione del 10% (100% ridotto ad 1/10) con un minimo di € 5,00 da versare anche se non sono dovute imposte, se la
dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza;
Sanzione del 12,5% (100% ridotto ad 1/8) con un minimo di € 6,00 da versare anche se non sono dovute imposte, se la
dichiarazione viene presentata entro un anno dalla scadenza;
C) INFEDELE DICHIARAZIONE O DENUNCIA
Sanzione del 6,25% (50% ridotto ad 1/8) se la regolarizzazione dell’infedeltà, incidente sulla determinazione o sul pagamento
del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione.
In caso di ravvedimento operoso per l’ICI dovuta per l’anno 2011 il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso modello F24
previsto per il pagamento dell’ICI in autotassazione. Nella compilazione del modello va barrata la casella “ravvedimento” e
vanno utilizzati distinti codici tributo per imposta, sanzioni ed interessi di seguito elencati:
•
3906 Imposta comunale sugli immobili – interessi
•
3907 Imposta comunale sugli immobili – sanzioni
•
3940 Imposta comunale sugli immobili – abitazione principale
•
3941 Imposta comunale sugli immobili – terreni agricoli
•
3942 Imposta comunale sugli immobili – aree fabbricabili
•
3943 Imposta comunale sugli immobili – altri fabbricati
•
•
•
•
Per informazioni
Comune di Campobasso – Ufficio Tributi – Piazza Cuoco 22 Campobasso – Tel. 0874405449 – 0874405515 - 0874405556 –
0874405567 –Fax 0874317238 – e-mail [email protected]
Sportello aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30; martedì e giovedì dalle ore
16,30 alle ore 18,00.
I modelli per la dichiarazione di variazione ICI sono disponibili presso lo sportello dell'’Ufficio Tributi. I modelli per la
dichiarazione IMU saranno disponibili non appena emanato il decreto di approvazione.
Sul sito del Comune www.comune.campobasso.it sono disponibili tutte le informazioni; è inoltre possibile calcolare direttamente
l’IMU compilando anche il modello F24.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la Circolare n. 3/DF del 18.5.2012 del MEF – Dipartimento delle Finanze –
Direzione Federalismo Fiscale al link http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/Circolare_IMU_18_maggio_definitiva.pdf
Il presente opuscolo è stato redatto sulla base delle disposizioni e dei chiarimenti forniti alla data del 28.5.2012.
Eventuali variazioni rispetto al suo contenuto, dovute a nuove disposizioni o chiarimenti da parte del Dipartimento delle Finanze,
saranno disponibili sul sito del Comune nella sezione IMU.
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Opuscolo IMU 2012 - Comune di Campobasso