La vostra previdenza presso
PUBLICA
Versione ridotta del Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari
di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione
Il presente opuscolo vi fornisce un compendio su:
i principi della previdenza professionale;
le nostre prestazioni;
i vostri contributi.
In ogni caso è giuridicamente vincolante il Regolamento di previdenza.
Sul sito www.publica.ch avete la possibilità di simulare i vostri diritti alle prestazioni e di scaricare
il Regolamento di previdenza.
Contatto:
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Eigerstrasse 57, casella postale, 3000 Berna 23
Tel. 031 378 81 81
Fax 031 378 81 13
[email protected]
www.publica.ch
I tre pilastri della previdenza
Il concetto svizzero di previdenza poggia su tre pilastri
La vostra previdenza
1° pilastro
2° pilastro
3° pilastro
Previdenza
dello Stato
Previdenza
professionale
Previdenza privata
LAVS/LAI
LPP/(LAINF)
Garanzia del minimo
esistenziale
Mantenimento
del tenore di vita
abituale
Previdenza
vincolata e
libera
Complemento
individuale
I primi due pilastri sono costituiti da assicurazioni obbligatorie. Il risparmio privato (3º pilastro) è volontario e in parte fiscalmente privilegiato.
La previdenza professionale (2º pilastro), unitamente all’AVS e all’AI (1º pilastro), sono finalizzate a permettere di mantenere in maniera adeguata il tenore di vita abituale dopo il pensionamento oppure in caso di decesso o di invalidità.
Per quanto concerne il 2º pilastro, la LPP prescrive un’assicurazione minima. Le casse pensioni sono comunque libere di
prevedere ulteriori prestazioni.
Oltre all’assicurazione obbligatoria secondo la LPP, PUBLICA offre una previdenza più estesa.
2 | Cassa di previdenza della Confederazione
Glossario
Accrediti di vecchiaia
Insieme dei contributi di risparmio versati dalla persona assicurata e dal datore di
lavoro. Essi sono accreditati all’avere di vecchiaia della persona assicurata.
Aliquota di conversione
Percentuale che permette di convertire l’avere di vecchiaia in una rendita al momento
del pensionamento. Essa dipende dall’età al momento del pensionamento. Serve altresì al calcolo delle prestazioni di invalidità e, in parte, delle prestazioni per superstiti.
Avere di vecchiaia
Avere della persona assicurata. Esso serve da base per il calcolo delle prestazioni.
Cassa di previdenza
Con cassa di previdenza si intende l’unità formata da datori di lavoro, persone impiegate e persone beneficiarie di rendite. L’Amministrazione federale, il Settore dei PF,
Swissmedic ecc. sono casse di previdenza affiliate all’istituto collettore PUBLICA.
Cassa di previdenza
della Confederazione
Nella Cassa di previdenza della Confederazione sono assicurati:
l’Amministrazione federale
la Regìa federale degli alcool
Contributi di risparmio
Contributi della persona assicurata e del datore di lavoro, accreditati come accrediti di
vecchiaia all’avere di vecchiaia. L’aliquota di contribuzione dipende dall’età.
Contributi volontari di risparmio
Contributi versati a titolo complementare dalla persona assicurata.
Guadagno assicurato
Stipendio annuo determinante, diminuito dell’importo di coordinamento. Base di calcolo
dei contributi.
Importo di coordinamento
È destinato al coordinamento tra il 1º e il 2º pilastro.
Istituto collettore
Gli istituti collettori gestiscono le casse di previdenza di diversi datori di lavoro.
PUBLICA è un istituto collettore.
LAI
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità.
LPP
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Organo paritetico
Ogni cassa di previdenza dispone di un proprio organo paritetico. Esso interviene tra
l’altro al momento della stipulazione del contratto di affiliazione e decide in merito
all’utilizzazione di eventuali ricavi residui della cassa di previdenza.
Premio di rischio
Premio per il finanziamento delle prestazioni in caso di invalidità e di decesso.
Primato dei contributi
Sistema di cassa pensioni in cui le prestazioni sono calcolate in funzione dei contributi
e dei conferimenti (compresi gli interessi) versati. L’entità dei contributi e dei conferimenti è nota, mentre quella delle prestazioni future non può essere prevista esattamente anche a causa dei rischi di investimento e di inflazione.
Rimunerazione dell’avere
di vecchiaia
Il tasso di interesse è stabilito ogni anno dall’organo paritetico in funzione del rendimento dei capitali e della situazione finanziaria di PUBLICA.
Stipendio annuo determinante È determinato dal datore di lavoro, che lo comunica a PUBLICA.
Tasso di interesse minimo LLP È stabilito dal Consiglio federale. Si applica unicamente alla previdenza minima per la
vecchiaia secondo la LPP.
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3
I vostri contributi
Le persone assicurate e i loro datori di lavoro versano contributi sul guadagno assicurato per il finanziamento delle prestazioni in caso di pensionamento, invalidità o decesso.
Contributi di risparmio
a) Piano standard, per le persone impiegate fino alla classe di stipendio 23 compresa:
Fasce di età Contributo di risparmio della persona impiegata 22 – 34
Contributo di risparmio del datore di lavoro Totale degli
accrediti di vecchiaia
6,90%
12,75%
5,85%
35 – 44
7,25%
9,00%
16,25%
45 – 54
9,40%
14,30%
23,70%
55 – 70
12,50%
18,75%
31,25%
b) Piano per i quadri 1, per le persone impiegate delle classi di stipendio 24 –29:
Fasce di età
22 – 34
Contributo di risparmio
della persona impiegata
Contributo di risparmio
del datore di lavoro
Totale degli
accrediti di vecchiaia
5,95%
6,80%
12,75%
35 – 44
7,25%
9,00%
16,25%
45 – 54
9,70%
16,90%
26,60%
55 – 70
12,80%
21,30%
34,10%
c) Piano per i quadri 2, per le persone impiegate a partire dalla classe di stipendio 30:
Fasce di età
Contributo di risparmio
della persona impiegata
Contributo di risparmio
del datore di lavoro
Totale degli
accrediti di vecchiaia
22 – 34
7,40%
8,20%
15,60%
35 – 44
8,55%
10,50%
19,05%
45 – 54
10,25%
19,25%
29,50%
55 – 70
13,35%
23,70%
37,05%
Premio di rischio
Per l’assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità PUBLICA riscuote un premio di rischio. Esso è pagato integralmente dal
datore di lavoro.
4 | Cassa di previdenza della Confederazione
Le nostre prestazioni
Rendita di vecchiaia
Le persone assicurate beneficiano di una rendita di vecchiaia a contare dal momento del loro pensionamento. Il pensionamento volontario è possibile al più presto a partire dal compimento del 60º anno di età. Se il datore di lavoro è d’accordo, il
rapporto di lavoro può essere prolungato al più tardi fino al compimento del 70º anno di età. Anche i contributi versati nella
cassa pensioni dalla persona assicurata e dal suo datore di lavoro dopo il 65º anno di età concorrono alla formazione della
rendita. Il pensionamento parziale è possibile più volte.
La rendita annuale di vecchiaia è calcolata come segue: AdC x AdV = RV
AdV = avere di vecchiaia al momento del pensionamento
AdC = aliquota di conversione della corrispondente età di pensionamento
RV = rendita annuale di vecchiaia.
L’aliquota di conversione è calcolata con precisione mensile.
Età Aliquota di conversione
Età 60 5,01%
61 5,12%
62 5,24%
63 uomini 5,37% / donne 5,45%
Aliquota di conversione
Età Aliquota di conversione
64 uomini 5,51% / donne 5,65%
68 6,16%
65 5,65%
69 6,35%
66 5,82%
70 6,56%
67 5,98%
Avete la possibilità di simulare i diritti alle prestazioni sul sito www.publica.ch.
Prelievo di capitale in luogo della rendita di vecchiaia
Al posto del versamento di una rendita mensile di vecchiaia è possibile un prelievo di capitale: se il prelievo di capitale è
inferiore o pari al 50% dell’avere di previdenza, basta presentare una richiesta a PUBLICA al più tardi tre mesi prima
del pensionamento. Se invece il prelievo di capitale è superiore al 50% dell’avere di previdenza, la relativa richiesta deve
essere presentata a PUBLICA al più tardi un anno prima del pensionamento. L’apposito modulo è disponibile sul sito
www.publica.ch. Per le persone assicurate coniugate, il prelievo di capitale presuppone il consenso scritto del/la coniuge. Le
medesime norme si applicano all’unione domestica registrata. I riscatti effettuati durante i tre anni che precedono il pensionamento non possono essere prelevati sotto forma di capitale.
Se è richiesta una prestazione in capitale prima dello scadere dei tre anni è probabile che non sia ammessa una deduzione
fiscale per il riscatto in questione.
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Rendita transitoria
Se andate in pensione prima dei 65 anni (uomini) o dei 64 anni (donne) potete richiedere una rendita transitoria. Essa è
limitata nel tempo, fino al raggiungimento dell’età ordinaria dell’AVS. A seconda di quanto auspicato, la rendita transitoria
corrisponde all’importo massimo della mezza rendita o della rendita intera AVS, ponderata in funzione del grado medio di
occupazione notificato dal datore di lavoro. Le disposizioni del diritto del lavoro stabiliscono come viene ripartito il finanziamento della rendita transitoria tra il datore di lavoro e la persona assicurata. La persona assicurata finanzia come segue la
propria quota:
per il tramite di una riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia; oppure
per il tramite di una riduzione a vita, a contare dal raggiungimento dell’età ordinaria AVS, della rendita di vecchiaia e
delle prestazioni ad essa vincolate; oppure
mediante il riscatto, prima del pensionamento, della riduzione della rendita di vecchiaia.
Rendita di invalidità
Avete di massima diritto a una rendita di invalidità se siete stati dichiarati invalidi dall’assicurazione federale per l’invalidità
(AI), se la decisione dell’AI è cresciuta in giudicato e se è cessato l’obbligo di continuazione del pagamento dello stipendio
da parte del datore di lavoro.
Grado di invalidità secondo la decisione dell’AI
Diritto alla rendita nei confronti di PUBLICA
sotto il 40%
nessuna rendita
dal 40%
25%
dal 50%
50%
dal 60%
75%
dal 70%
rendita intera
A contare dal compimento del 65º anno di età la rendita di invalidità è convertita in rendita di vecchiaia. Questa rendita di
vecchia non può essere percepita sotto forma di capitale.
Per la durata dell’invalidità, la persona assicurata e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi di risparmio
e del premio di rischio in misura corrispondente al diritto alla rendita.
Rendita per coniugi
Al decesso della persona assicurata, il/la coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se almeno una delle seguenti condizioni è adempita:
deve provvedere al mantenimento di almeno un/a figlio/a; oppure
ha almeno 40 anni di età ed era coniugato/a da almeno due anni con la persona assicurata; oppure
percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso della persona
assicurata.
La rendita non ridotta per coniugi ammonta:
al decesso di una persona assicurata che non ha ancora compiuto i 65 anni di età: a due terzi della rendita di invalidità
assicurata;
al decesso della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a due terzi della rendita corrente;
al decesso di una persona assicurata che ha compiuto i 65 anni di età: a due terzi della rendita di vecchiaia acquisita al
momento del decesso della persona assicurata.
La rendita per coniugi può essere percepita interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale,
sempreché la persona defunta non percepisse una rendita di vecchiaia.
Rendita per coniugi dopo il divorzio
Se la persona assicurata decede ad avvenuto divorzio, è dato diritto alla rendita per coniugi a determinate condizioni. Essa
corrisponde al massimo all’importo della rendita per coniugi ai sensi della LPP (rendita minima). Rivolgetevi a PUBLICA per
un complemento di informazioni.
6 | Cassa di previdenza della Confederazione
Unione domestica registrata
L’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. Lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata ha le
medesime conseguenze di un divorzio.
Rendita per conviventi
Al decesso di una persona assicurata il/la convivente superstite ha diritto a una rendita per conviventi se è adempita una
delle seguenti condizioni:
ha almeno 40 anni di età e ha ininterrottamente convissuto con il/la defunto/a almeno negli ultimi cinque anni prima del
decesso; oppure
deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani.
Il diritto sussiste soltanto se la convivenza è stata comunicata per scritto a PUBLICA sotto forma di contratto di convivenza,
quando la persona assicurata era ancora in vita (il contratto è disponibile sul sito www.publica.ch). La convivenza è possibile anche tra persone di medesimo sesso.
L’entità della rendita per conviventi è calcolata come quella della rendita per coniugi.
La rendita per conviventi può essere percepita interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale, sempreché la persona defunta non percepisse una rendita di vecchiaia.
Rendita per figli
Hanno diritto a una corrispondente rendita i figli delle persone che percepiscono una rendita di vecchiaia, di invalidità o di
invalidità professionale. Il diritto sussiste fino al compimento del 18º anno di età. Esso sussiste inoltre fino al compimento del
25º anno di età se il/la figlio/a si trova ancora in formazione o se è invalido/a nella misura di almeno il 70% ai sensi della LAI.
La rendita per figli ammonta per ogni figlio/a avente diritto a un sesto della rendita di vecchiaia, di invalidità o di invalidità
professionale.
Rendita per orfani
I figli di una persona assicurata o beneficiaria di rendita defunta hanno diritto a una rendita per orfani. Gli orfani di padre e
madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani. Il diritto sussiste fino al compimento del 18º anno di età. Esso sussiste
inoltre fino al compimento del 25º anno di età se il/la figlio/a si trova ancora in formazione o se è invalido/a nella misura di
almeno il 70% ai sensi della LAI.
La rendita per orfani ammonta:
al decesso di una persona assicurata che non ha ancora compiuto i 65 anni di età: a un sesto della rendita di invalidità
assicurata;
al decesso della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a un sesto della rendita corrente;
al decesso di una persona assicurata che ha compiuto i 65 anni di età: a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita al
momento del decesso della persona assicurata.
Capitale garantito in caso di decesso
A determinate condizioni PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso di una persona assicurata. Esso corrisponde
alla metà dell’avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Il capitale garantito in caso di decesso è
diminuito del valore in contanti di un’eventuale rendita per orfani.
Sono aventi diritto, nell’ordine seguente:
le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata deceduta;
la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che
deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, se la convivenza è stata comunicata per scritto a PUBLICA
sotto forma di contratto di convivenza, quando la persona assicurata era ancora in vita;
i/le figli/e della persona deceduta;
i genitori della persona deceduta.
Un capitale garantito in caso di decesso è versato a condizioni restrittive anche a persone che in seguito al caso di decesso
beneficiano di una rendita per coniugi o conviventi.
Il diritto a un capitale garantito in caso di decesso deve essere fatto valere entro il termine di un anno dal decesso della
persona assicurata. Se il diritto non è stato fatto valere, il capitale è devoluto alla Cassa di previdenza della Confederazione.
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7
È utile sapere
Come potete migliorare le vostre prestazioni
Potete migliorare i vostri futuri diritti tramite conferimenti unici (riscatti), contributi volontari di risparmio o il riscatto della
rendita transitoria. Questi versamenti possono essere dedotti fiscalmente. Essi sono indipendenti da eventuali versamenti al
3º pilastro.
Riscatto
Il riscatto aumenta l’avere di vecchiaia, determinando maggiori prestazioni di previdenza e di uscita. Prima di ogni riscatto occorre inoltrare un apposito modulo a PUBLICA, affinché essa calcoli la somma massima possibile del riscatto. Il
modulo è disponibile sul sito www.publica.ch. L’entità del riscatto può essere stabilita liberamente entro 90 giorni
dall’ammissione a PUBLICA; successivamente sono possibili unicamente riscatti a partire da CHF 2’000.–. Il riscatto dopo
un prelievo anticipato a favore della proprietà d’abitazioni è possibile soltanto ad avvenuto rimborso di tale prelievo. Se
l’importo anticipato non può essere più rimborsato per motivi di età, i riscatti possono essere effettuati nella misura in
cui, unitamente ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni massime regolamentari.
Contributo volontario di risparmio
Oltre ai contributi di risparmio la persona assicurata può versare contributi volontari di risparmio per un importo fino al
4% a seconda del piano di previdenza. Questi determinano maggiori prestazioni di previdenza e di uscita. Avete la
­possibilità di simulare le diverse varianti sul sito www.publica.ch. La comunicazione a PUBLICA è effettuata dal datore di
lavoro. La mutazione ha di volta in volta effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione. Una nuova
mutazione può essere effettuata al più presto sei mesi dopo l’ultima mutazione.
Divorzio
In caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione di uscita acquisita durante il matrimonio venga
trasferita all’istituzione di previdenza del/la coniuge. Le prestazioni assicurate ne sono pertanto ridotte. Avete però la possibilità di riscattare le prestazioni originali. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.publica.ch. Le medesime considerazioni si applicano allo scioglimento giudiziale di un’unione domestica registrata.
Berna, luglio 2015
Promozione della proprietà d’abitazioni
Le persone assicurate possono prelevare o costituire in pegno interamente o parzialmente il loro avere di previdenza nel
quadro della promozione della proprietà d’abitazioni.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.publica.ch.
8 | Cassa di previdenza della Confederazione
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