Ruolo e funzioni del comune e
del sindaco in protezione
civile
Settembre 2006
L’EVOLUZIONE DELLA COMPETENZA IN P.C.
Legge 996/1970
Lo stato cura il
soccorso pubblico
IL SISTEMA NAZIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE
D.P.R. 66/81
Il Presidio locale è
affidato al Prefetto
D. lgs. 112/98
La P.C. viene
suddivisa fra gli EE.
LL. che rappresentano
la popolazione
Legge 225/92
Il Comune acquista
maggiori competenze
L.Cost. 3/01
Si costituiscono e si
affermano i sistemi
regionali
SI AFFERMA IL SISTEMA COMPLESSO, IN CUI OGNI
CITTADINO E’ OPERATORE DI PROTEZIONE CIVILE
L’EVOLUZIONE DEGLI ORGANI DI P.C.
Legge 996/1970
La P.C. è affidata al
Sindaco e al Commissario
di Governo
Legge 225/92
Il Sindaco diviene
Autorità Comunale di
P.C.
D.P.R. 66/81
Sindaco e Prefetto sono
“Organi” di P.C. in
qualità di U.d.G.
Legge 81/93
Il Sindaco viene eletto
direttamente
dai cittadini
Legge 142/90
I comuni divengono
autonomi dalle prefetture
D.Lgs 112/98
Il Comune acquista la
totalità delle
competenze di P.C.
SECONDO IL CONCETTO MODERNO, OGNI CITTADINO E’
OPERATORE DI PROTEZIONE CIVILE
ZAMBERLETTI fonda la protezione civile
Il disegno di legge della 225/92, presentato nel 1982 e approvato
dopo 10 anni di dibattito, contiene tre intuizioni di importanza storica,
che rivoluzionano l’impianto filosofico della protezione civile italiana.
Novità della legge 225
Il sistema di Protezione
Civile deve essere
preesistente all’evento,
non formarsi in corsa
Il primo presidio
territoriale di Protezione
Civile va individuato
nel comune
Occorre coinvolgere e
valorizzare il
volontariato organizzato
Nel 1982 nasce anche il Dipartimento della Protezione Civile. Gli effetti si vedono subito.
MA COSA E’ LA NUOVA PROTEZIONE CIVILE?
Per la prima volta la legge n. 225/1992 definisce un concetto di protezione civile che non
si limita a fronteggiare le conseguenze di situazioni di emergenza, ma comprende
attività di previsione e prevenzione. Scopo della Protezione Civile diviene quello di
tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni derivanti dalle
calamità naturali o da quelle causate dall’uomo. Sue specifiche attività sono
la previsione
la prevenzione
il soccorso
il superamento
dell’emergenza
La carenza di qualcuna di questa componenti può
risultare determinante per il successo o l’insuccesso
Il RUOLO DEL COMUNE ACQUISTA IMPORTANZA
Dopo l’autonomia statutaria conquistata
nel 1990, è con quella impositiva del
1992 (D.lgs. 30.12.1992 n. 504) che la
protezione civile diviene un servizio
locale indispensabile, da assicurare
nell’ambito delle attività ordinarie, e non
da delegare ad altri soggetti in occasione
delle
emergenze.
Un
Decreto
Ministeriale di attuazione (28 maggio
1993) inserisce la Protezione Civile fra i
servizi comunali indispensabili.
Un’accelerazione
definitiva
al
cambiamento arriva con la legge delega
Bassanini 15.3.1997 n. 59 e il D.lgs
31.3.1998
n.112,
sistema
definitivamente le competenze di
province e comuni sulla scorta del nuovo
sistema istituzionale decentrato.
La modifica apportata alla Costituzione
(Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3)
mette il timbro finale sulla svolta.
E LA PROTEZIONE CIVILE
ENTRA NEGLI ENTI LOCALI
La protezione civile entra in comune
1990
Con la legge 142 (oggi confluita nel nuovo Testo
Unico degli EE.LL.) si sancisce l’autonomia dei
Comuni e delle Province dai tradizionali vincoli e
controlli dello Stato. Spetta ai comuni occuparsi
dei cittadini, ma non per conto dello Stato.
La protezione civile entra in comune
1992, Febbraio
Con la legge 225 nasce il Servizio nazionale di
protezione civile, che indica nei comuni e nei Sindaci
alcuni protagonisti delle attività, e individua in attività
da svolgersi localmente (previsione e prevenzione)
e in alcune realtà diffuse (il volontariato) degli
elementi di forte innovazione.
La protezione civile entra in comune
1993, maggio
Tra i servizi indispensabili il legislatore
inserisce pochi mesi dopo (DM 28.5.93)
anche la protezione civile, che diviene così
un dovere per il comune e non più per lo
Stato. Si tratta di una rivoluzione
copernicana, anche perché il servizio
indispensabile non riguarda più solo il
momento del cosiddetto “soccorso”, ma
allarga il tiro alle attività di prevenzione.
La protezione civile entra in comune
1993
Grazie alla legge 81, il legame tra il nuovo comune e
la popolazione si rinsalda ulteriormente con l’avvento
dell’elezione diretta del sindaco. Egli diviene ormai
un punto di riferimento popolare molto diverso
rispetto al passato.
La protezione civile entra in comune
1998
Dopo i primi anni anni di controversa applicazione
della 225 e del suo sistema di ripartizione di
competenze, la riforma di decentramento e
semplificazione detta “Bassanini” realizza una più
puntuale fotografia delle responsabilità politiche
da assegnare alle istituzioni. Inoltre, a seguito di
alcuni disastri, il “Decreto Sarno” comincia ad
elencare alcuni obblighi reali per gli EE.LL. in
materia di prevenzione e pianificazione
dell’emergenza
La protezione civile entra in comune
1999
Con la legge 265, anche il dovere di
informare e avvertire la popolazione, in
precedenza compito importantissimo del
Prefetto, passa totalmente sulle spalle dei
sindaci.
La protezione civile entra in comune
2001
Con la Legge Costituzionale 18 ottobre
2001 n. 3, si mette il timbro finale sul
processo di rivoluzione copernicana dei
rapporti interistituzionali. Ciò che fino ad
ora era affidato agli enti locali per
concessione, da ora in poi “spetta”. La
piramide è rovesciata.
Corpo Nazionale VV.F.
Interno
Polizia di Stato
Prefetture
Foreste e Politiche Agricole
Ambiente e Tutela del Territorio
Salute
Economia e Finanze
Difesa
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Dipartimento
della Protezione
Civile
Attività produttive
Infrastrutture e trasporti
Beni e Attività Culturali
Corpo Forestale dello Stato
ANPA
Regioni/ASL
Guardia di Finanza
Esercito
Marina
Aeronautica
Carabinieri
G.R.T.N./Società di
distribuzione
Guardia Costiera
ANAS
Società Autostrade
Gruppo Ferrovie dello Stato
Istruzione, Università e Ricerca
Affari Esteri
Comunicazioni
Regioni
Province
Comuni
I.N.G.V.
C.N.R.
Istituti nazionali di ricerca
Emittenti radiotelevisive
Società telefonia fissa e mobile
Poste italiane
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Strutture operative del Servizio
Nazionale della Protezione Civile
Aeronautica Militare
Esercito Italiano
Marina Militare
Carabinieri
Polizia di Stato
Guardia di Finanza
Corpo Forestale dello Stato
Capitaneria di Porto
Gruppi nazionali di ricerca scientifica
Croce Rossa Italiana
Strutture del Servizio Sanitario Nazionale
Organizzazioni di volontariato
Corpo Nazionale Soccorso Alpino
La gestione
d’emergenza
fino al 2000
Sistema
nazionale di
P.C.
CCS
Ricognizione
preventiva e
burocratica del
bisogno e
concentramento
di richieste
COM
RICHIESTE DEI COMUNI
L’unico centro decisionale
e di controllo viene
congestionato dalle
richieste dei gradi
inferiori di
coordinamento.
E’ il periodo
dell’accentramento
amministrativo e
operativo, tipico di ogni
statalismo.
Si distribuiscono
disponibilità
Dall’emergenza
Molise 2002 in poi
si valorizza il ruolo
del comune anche
in emergenza.
DPC
CCS
COM
INTERVENTI DEI
COMUNI
Il sistema
sussidiario
favorisce il
decentramento
del processo
decisionale. Ma
perché questa
fiducia negli
EE.LL.?
COMPITI REGIONE PIEMONTE
Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7
Disposizioni in materia di protezione civile
Art. 14.
Competenze della Regione
1. La Regione espleta le funzioni ……:
a) il coordinamento delle iniziative, per eventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b),
che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia,
attraverso il raccordo, l’armonizzazione e l’unificazione delle attività intraprese dalle
singole province …. attraverso la messa a disposizione di beni e risorse
strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
b) il raccordo, l’armonizzazione e l’unificazione delle iniziative in ambito regionale, per
eventi di …., lettera c), in collaborazione con il Dipartimento nazionale di
protezione civile e il Prefetto
COMPITI REGIONE PIEMONTE
Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44
Art. 70.
Funzioni della Regione
a)
b)
indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile
Adozione e approvazione,sentite le Province, del programma di previsione
e di prevenzione dei rischi
c)
coordinamento dell'attuazione degli interventi urgenti
(ev. TIPO B)
e) coordinamento e organizzazione delle attività susseguenti ai primi interventi
tecnici
f) spegnimento degli incendi boschivi
g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in
materia di protezione civile;
h) costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse (convenzioni,
protocoli intesa)
i)
promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato
ii)
j) promozione delle attività informativo-formative (scuole)
IL RUOLO DEL SINDACO
In una realtà amministrativa fortemente
decentrata e fondata sull’autogoverno, la
figura del sindaco del comune può
risultare particolarmente decisiva per
l’organizzazione di un sistema efficace di
risposta. La conoscenza del territorio
(previsione), le attività quotidiane a
favore del territorio e della popolazione
(prevenzione), la vicinanza ai luoghi
colpiti in caso di necessità (soccorso) che
lo caratterizzano, fanno del Sindaco la
figura principale della protezione civile
futura, soprattutto se nell’interno di un
compiuto sistema di autonomie locali.
I diversi ruoli del sindaco
Capo della
Amministrazione
Ufficiale
di Governo
Assicura i servizi
comunali
indispensabili
come la protezione
civile.
Assicura
l’erogazione dei
servizi
indispensabili di
competenza statale.
Svolge le funzioni
di cui all’art. 108
del d.lgs. 112/98 e
all’art. 6 della L.
225/92.
Emana
provvedimenti
contingibili ed
urgenti.
Emana atti di
rilevanza locale.
Informa il Prefetto.
SINDACO
Autorità
Comunale
Effettua i primi
interventi urgenti
e di soccorso.
Emana atti e
ordinanze di
protezione civile.
Informa la
popolazione.
La legge n. 225/1992
I tre livelli di competenza
(Art. 2 L. 225/92)
Eventi naturali o connessi con l’attività
dell’uomo che…
EVENTI DI TIPO B
EVENTI DI TIPO A
… che per loro natura ed estensione
comportano l’intervento coordinato
di più enti in via ordinaria
… possono essere fronteggiati
mediante interventi attuabili
da singoli enti in via ordinaria
EVENTI DI TIPO C
… per intensità ed estensione debbono
essere fronteggiati con mezzi
e poteri straordinari
REGIONE- PROVINCIA
COMUNE
E
SINDACI
PREFETTURA - U.T.G.
STATO
Aspetti penali rilevanti per il sindaco in P.C.
Art. 328 C.P
Art. 40 c.2 C.P.
Rifiuto o
omissione di atti
d’ufficio.
Rifiutare
indebitamente
un atto del
proprio ufficio
che deve essere
compiuto senza
ritardo.
Concorso in
disastro.
Non impedire
un evento che
si ha l’obbligo
giuridico di
impedire,
equivale a
cagionarlo
SINDACO
ILSINDACO HA IL
DOVERE PRIMARIO
DI CONOSCERE E
RICONOSCERE,
MEGLIO DI OGNI
ALTRO, I RISCHI
PRESENTI NEL SUO
TERRITORIO
Il comune deve essere il primo ente a scattare in
soccorso in occasione di una emergenza
MA QUANTI E QUALI SONO
I COMPITI DEL SINDACO?
Realizzare le attività di previsione
Realizzare gli interventi di prevenzione
Realizzare una struttura comunale
Preparare le attività di emergenza
Predisporre i piani comunali
Effettuare i primi interventi urgenti
Attivare i primi soccorsi alla
popolazione
Vigilare sull'attuazione dei servizi
urgenti
Utilizzare il volontariato comunale
Informare la popolazione sui rischi
Erogare un servizio ordinario di P.C.
In pochi anni si sono
decuplicati ........
I POTERI ECCEZIONALI DEL SINDACO
art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833 (di riforma del servizio sanitario
nazionale)
art. 7 all. E della legge 20.3.1865 n. 2248 (requisizione d’urgenza della
proprietà privata per grave necessità pubblica)
art. 835 del Codice Civile (requisizione d’urgenza);
art. 49 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (occupazione d’urgenza di beni
immobili di privati per esigenze di grave necessità pubblica)
art. 4 del D.L. 18 giugno 1986 n. 282 (adozione di provvedimenti
cautelari per la tutela della salute pubblica, con la sospensione della
produzione e della vendita di alimenti o bevande che risultino pericolosi
per la salute).
artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 (divieto di potabilità delle
acque destinate al consumo umano in caso di episodi di inquinamento);
art. 13 del D.L.vo 5.2.1997 n. 22 - “Decreto Ronchi” (ricorso a forme
speciali di smaltimento di rifiuti in caso di comprovata necessità
artt. 6 e 7 del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”
(Regolazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica)
E’ TEMPO DI SVILUPPARE E POTENZIARE LA
CAPACITA’ DI RISPOSTA DEI PICCOLI COMUNI
PROPOSTE
1) Una maggiore spinta sulla formazione degli amministratori, del personale e
degli operatori in generale. Mentre sul piano della dotazione di attrezzature e di
tecnologia abbiamo raggiunto livelli difficilmente superabili, sul piano della
qualificazione professionale e della capacità di collaborare fra operatori
possiamo fare ancora tantissimo.
2) Una maggiore valorizzazione della risorsa del volontariato locale, nelle forme
che la normativa nazionale e regionale consente, con una particolare attenzione per
le zone non servite da un sufficiente servizio di soccorso tecnico urgente.
3) Un potenziamento dell’esperienza della gestione associata delle funzioni non
limitata ai piccoli comuni.
IN QUESTO MODO SI PUO’ RENDERE UN GRANDE SERVIZIO AL PAESE
L’informazione alla popolazione
la formazione degli operatori possono essere garantite
 Insegnando comportamenti di autoprotezione;
 elaborando opuscoli informativi;
 effettuando incontri con la popolazione e le scuole;
 predisponendo nelle zone a rischio una segnaletica
informativa;
 predisponendo una segnaletica interattiva di supporto
alla gestione dell'emergenza.
 effettuando esercitazioni per circoscrizioni o
agglomerati significativi
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