Ruolo e funzioni del comune e del
sindaco in protezione civile
Lo Stato Italiano e la protezione civile.
Fin dall’inizio della sua storia, lo stato italiano ha
concepito la protezione civile esclusivamente come
attività di soccorso pubblico post disastro. Non ha
mai pensato che la protezione della popolazione
dovesse essere una risposta del sistema paese alle
condizioni di rischio diffuso e costante cui la nazione
stessa era sottoposta. Per più di un secolo, dal 1870
al 1990, ci si è sempre limitati a organizzare gli
interventi “dopo” l’evento, mentre espressioni come
previsione e prevenzione sembravano non far parte
del vocabolario normativo e istituzionale.
1
LO SVILUPPO ISTITUZIONALE ITALIANO
DELL’ULTIMO SECOLO
130 anni di storia italiana
Stato liberale
1870-1920
Stato sociale
1920-1990
Stato sussidiario
1990-2000
Lasciava fare
Faceva tutto
Aiuta a fare
LO STATO LIBERALE
• Lo stato liberale si preoccupava principalmente dei grandi
temi post risorgimentali: unità della nuova nazione,
analfabetismo, suffragio universale, controllo sugli Enti
territoriali.
• Un’attenzione specifica all’organizzazione di un sistema di
sicurezza del paese era fuori dalla portata del legislatore. Le
competenze in materia di intervento sui disastri passavano dal
Ministro dei lavori pubblici a quello dell’aeronautica e a quello
della sanità.
• Gli interventi di soccorso in occasione dei disastri erano
concepiti come forma di carità pubblica più che come solidarietà
nazionale intenzionale e sistematica.
2
LO STATO SOCIALE
• Al contrario dello stato liberale, lo stato sociale, nato con
Mussolini e proseguito anche con la Repubblica fino agli anni
‘90, tende a occuparsi di tutto e a creare condizioni di
benessere in modo uniforme a partire dagli strati più bassi
della popolazione limitandone però l’autonoma iniziativa.
• Ciò comporta come conseguenza un atteggiamento
fortemente centralista dello Stato nell’erogazione dei servizi,
nonché la sua necessità di ramificarsi in periferia costruendo
meccanismi esasperati di controllo sui cittadini e sugli enti
territoriali.
• Come esempio di questo atteggiamento, nel campo della
protezione civile valga per tutti la nazionalizzazione nel 1935
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fino ad allora
organizzato in corpi comunali.
LO STATO SUSSIDIARIO
Nel 1992 il Trattato di Maastricht introduce il
Principio di Sussidiarietà, che diviene patrimonio
ideale delle nazioni.
• Secondo questo principio i servizi devono quindi
nascere e organizzarsi vicino ai cittadini, e gli Enti
locali riacquistano progressivamente autonomia e
poteri.
• Lo Stato non interferisce più se non sui grandi
principi, e agli Enti Locali è devoluta quasi
totalmente l’organizzazione della vita della
comunità.
• La Protezione Civile non sfugge alla nuova regola e
si tende oggi ad identificarla e ad organizzarla su
base locale.
3
Il Principio di
Sussidiarietà
Questo principio, desunto dalla Dottrina Sociale della Chiesa,
nasce nel 1931 con Papa Pio XI, il quale nell’Enciclica
“Quadragesimo Anno” scrive:
“Come è illecito togliere agli individui ciò che
essi possono compiere con le forze e l’industria
propria per affidarlo alla comunità, così è
ingiusto rimettere a una maggiore e più alta
società quello che nelle minori e inferiori
comunità si può fare”.
Nascono le Autonomie Locali e il Federalismo
Conseguenza diretta della rivoluzione degli
anni novanta è il riavvicinamento dei cittadini
alle istituzioni. Il Comune, con un sindaco
eletto direttamente dal popolo che applica le
tasse e le restituisce sotto forma di servizi,
torna dopo mille anni a costituire il fulcro
della vita comunitaria. Nel 2001 tutto questo
viene sancito modificando in questa direzione
anche la Costituzione Italiana.
4
QUANDO NASCE LA PROTEZIONE
CIVILE
• In pieno Stato Sociale, nel 1970,
dopo i disastri del Polesine e del
Vajont, con la Legge n. 996 si
conia per la prima volta il
termine “protezione civile”, che
tuttavia conserva ancora il
significato di “soccorso pubblico”
a seguito dei disastri. Gli
interventi di soccorso sono
demandati essenzialmente al
Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco con il concorso delle
Forze Armate e della Croce
Rossa Italiana.
• Dopo gli insuccessi operativi
del terremoto 1980, con un
ulteriore sforzo (DPR n. 66/81)
si investono i prefetti di nuovi e
davvero importanti compiti di
intervento. Ma già ci si rende
conto dei limiti di una simile
organizzazione. Infatti, già nel
1982, dopo la tragedia di
Alfredino Rampi, il Ministro
Zamberletti presenta il disegno
di legge che diverrà dieci anni
dopo la famosa legge 225.
1981 : AI PREFETTI LA COMPETENZA SULLA PROTEZIONE CIVILE
Dopo l’Irpinia
ci si interroga
sulle
differenze
registrate
rispetto al
Friuli.
L’Italia viene
divisa in cento
caselle uguali (le
Prefetture) per
garantire lo stesso
tipo di operatività
in ogni regione.
Il legislatore
corre ai ripari
con il DPR
66/81. Si
teorizzano il
COM e il
CCS. Si
individua nel
Prefetto il
ruolo ideale.
Le Prefetture
costituiranno per
venti anni il
presidio locale di
protezione civile.
5
ZAMBERLETTI fonda la
protezione civile
Il disegno di legge della 225/92, presentato
nel 1982 e approvato dopo 10 anni di dibattito,
contiene tre intuizioni di importanza storica,
che rivoluzionano l’impianto filosofico della
protezione civile italiana.
Novità della legge 225
Il sistema di Protezione
Civile deve essere
preesistente all’evento,
non formarsi in corsa
Il primo presidio
territoriale di Protezione
Civile va individuato
nel comune
Occorre coinvolgere e
valorizzare il
volontariato organizzato
Nel 1982 nasce anche il Dipartimento della Protezione Civile. Gli effetti si vedono subito.
MA COSA E’ LA NUOVA PROTEZIONE CIVILE?
Per la prima volta la legge n. 225/1992 definisce un concetto di protezione civile che non
si limita a fronteggiare le conseguenze di situazioni di emergenza, ma comprende
attività di previsione e prevenzione. La nuova filosofia della protezione civile in Italia si
sviluppa verso una direzione nuova. Scopo della Protezione Civile a qualsiasi livello
diviene quello di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai
danni derivanti dalle calamità naturali o da quelle causate dall’uomo. Sue specifiche
attività sono
la previsione
la prevenzione
il soccorso
il superamento
dell’emergenza
La carenza di qualcuna di questa componenti può
risultare determinante per il successo o l’insuccesso
6
Il Sistema
fino al 2000
Sistema
nazionale di
P.C.
CCS
COM
Concentramento
di richieste
L’unico centro
decisionale e di
controllo viene
congestionato
dalle richieste dei
gradi inferiori di
coordinamento ….
E’ il periodo
dell’accentramento
amministrativo e
operativo.
RICHIESTE DEI COMUNI
Dal Molise 2002 in poi
si valorizza il ruolo del
comune anche in
emergenza.
DPC
CCS
Si distribuiscono
disponibilità
COM
INTERVENTI DEI
COMUNI
Il sistema
sussidiario
favorisce il
decentramento
del processo
decisionale.
Ma perché?
7
Il comune è da sempre la cellula ideale di
organizzazione della comunità, in grado di
assicurare ai suoi membri i tre maggiori valori
attesi:
• Il benessere
• La qualità della vita
• La sicurezza
Le principali fonti normative si trovano nel D. lgs. 18.8.2000 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”:
Art. 3 Autonomia dei comuni e delle province
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi
e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e
amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri
statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con
legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le
province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro
formazioni sociali.
Art. 13 Funzioni
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione
ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e
alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico,
salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme
sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
8
LA PROTEZIONE CIVILE ENTRA IN COMUNE
Dopo l’autonomia statutaria conquistata nel 1990, è
con quella impositiva del 1992 (D.lgs. 30.12.1992 n.
504) che la protezione civile diviene un servizio
locale indispensabile, da assicurare nell’ambito
delle attività ordinarie, e non da delegare ad altri
soggetti in occasione delle emergenze. Un Decreto
Ministeriale di attuazione (28 maggio 1993)
inserisce la Protezione Civile fra i servizi comunali
indispensabili.
Un’accelerazione
definitiva
al
cambiamento arriva con la legge delega Bassanini
15.3.1997 n. 59 e il D.lgs 31.3.1998 n.112, sistema
definitivamente le competenze di province e comuni
sulla scorta del nuovo sistema istituzionale
decentrato. La modifica apportata alla Costituzione
(Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3) mette il
timbro finale sulla svolta.
SINDACO E PROTEZIONE CIVILE NELLA NORMATIVA
Il Sindaco è sempre stato presente nella normativa di
protezione civile, anche se mai fino in fondo ne sono
state tratteggiate con decisione le competenze.
Tra il 1970 e il 1992 è stato considerato prima un organo
dello Stato, e successivamente come effettiva espressione
dell’autonomia organizzativa comunale, nonché autorità
locale nell’esercizio della materia. Nell’ordine troviamo
•Legge 8 dicembre 1970 n .996
•DPR 6 febbraio 1981 n. 66
•Legge 24 febbraio 1992 n. 225
Se con il DPR 66 il legislatore trascurò il ruolo del sindaco a
vantaggio di quello del Prefetto, con la 225 ne recuperò la
funzione in modo completo.
9
SINDACO E P.C. NELLA NORMATIVA
Legge 996/1970
D.P.R. 66/81
Legge 142/90
La P.C. è affidata al
Sindaco e al Commissario
di Governo
Sindaco e Prefetto sono
“Organi” di P.C. in
qualità di U.d.G.
I comuni divengono
autonomi dalle prefetture
Legge 225/92
Il Sindaco diviene
Autorità Comunale di
P.C.
Legge 81/93
Il Sindaco viene eletto
direttamente
dai cittadini
D.Lgs 112/98
Il Comune acquista la
totalità delle
competenze di P.C.
SECONDO IL CONCETTO MODERNO, OGNI CITTADINO
E’ OPERATORE DI PROTEZIONE CIVILE
Negli Enti Locali, il
Bilancio di
Previsione e il
PEG sono gli
strumenti più
idonei a
programmare e
scandire in modo
pratico e ordinato
le attività di
protezione civile
nel tempo
ordinario.
10
IL RUOLO DEL SINDACO
In una realtà amministrativa fortemente
decentrata e fondata sull’autogoverno, la
figura del sindaco del comune può
risultare particolarmente decisiva per
l’organizzazione di un sistema efficace di
risposta. La conoscenza del territorio
(previsione), le attività quotidiane a
favore del territorio e della popolazione
(prevenzione), la vicinanza ai luoghi
colpiti in caso di necessità (soccorso) che
lo caratterizzano, fanno del Sindaco la
figura principale della protezione civile
futura, soprattutto se nell’interno di un
compiuto sistema di autonomie locali.
I diversi ruoli del sindaco
Capo della
Amministrazione
Ufficiale
di Governo
Assicura i servizi
comunali
indispensabili
come la protezione
civile.
Assicura
l’erogazione dei
servizi indispensabili
di competenza
statale.
Svolge le funzioni
di cui all’art. 108
del d.lgs. 112/98 e
all’art. 6 della L.
225/92.
Emana
provvedimenti
contingibili ed
urgenti.
Emana atti di
rilevanza locale.
Autorità
Comunale
Effettua i primi
interventi urgenti e
di soccorso.
Emana atti e
ordinanze di
protezione civile.
Informa la
popolazione.
Informa il Prefetto.
SINDACO
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11
I compiti del sindaco
Per proteggere i suoi cittadini, al sindaco
non è richiesto di fare miracoli prima,
durante o dopo l’emergenza, né di
improvvisarsi manager professionista
dei disastri. Tuttavia….
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ILSINDACO HA IL
DOVERE
PRIMARIO DI
CONOSCERE E
RICONOSCERE,
MEGLIO DI OGNI
ALTRO, I RISCHI
PRESENTI NEL
SUO TERRITORIO
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Il Sindaco ha il
potere e soprattutto
il dovere supremo di
salvaguardare la vita
dei suoi cittadini.
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Il comune deve essere il primo
ente a scattare in occasione di
una emergenza
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13
MA QUALI SONO LE
GRANDI RESPONSABILITA’ DEL SINDACO?
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Realizzare le attività di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi
Realizzare una struttura comunale
Preparare le attività di emergenza
Predisporre i piani comunali
Attivare i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza;
Vigilare sull'attuazione dei servizi urgenti in ambito
comunale;
Utilizzare efficacemente il volontariato di protezione
civile a livello comunale
Informare la popolazione sui rischi
Assicurare l’erogazione di un servizio comunale di P.C.
ALCUNI POTERI ECCEZIONALI DEL SINDACO
art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833 (di riforma del servizio sanitario
nazionale)
art. 7 all. E della legge 20.3.1865 n. 2248 (requisizione d’urgenza della
proprietà privata per grave necessità pubblica)
art. 835 del Codice Civile (requisizione d’urgenza);
art. 49 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (occupazione d’urgenza di beni
immobili di privati per esigenze di grave necessità pubblica)
art. 4 del D.L. 18 giugno 1986 n. 282 (adozione di provvedimenti
cautelari per la tutela della salute pubblica, con la sospensione della
produzione e della vendita di alimenti o bevande che risultino pericolosi
per la salute).
artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 (divieto di potabilità delle
acque destinate al consumo umano in caso di episodi di inquinamento);
art. 13 del D.L.vo 5.2.1997 n. 22 - “Decreto Ronchi” (ricorso a forme
speciali di smaltimento di rifiuti in caso di comprovata necessità
artt. 6 e 7 del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”
(Regolazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica)
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14
I DOVERI DI INFORMAZIONE DEL SINDACO
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•
DPR 17.5.1988 n. 175 recante “Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 (modificata con la Direttiva 88/610), relativa ai rischi
di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183”
•
Legge 19 maggio 1997, n. 137 recante "Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali".
Art. 1…..
11. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dalla presente legge rendono immediatamente
note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la
distribuzione di copia delle sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda di informazione di cui al comma 9, nella forma integrale
inviata dal fabbricante, completandola della sezione 2 e successivamente sulla base delle conclusioni dell'istruttoria.
•
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"
Art. 22
(Informazioni sulle misure di sicurezza)
4. Il comune, ove e' localizzato lo stabilimento soggetto a notifica porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le
informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 6, comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo
restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della
scheda informativa di cui all'allegato V.
•
D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 recante “Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul
soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile”.
Articolo 32 Segnalazioni da parte di enti pubblici e di privati.
I sindaci, gli organi dello Stato e degli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare immediatamente al prefetto l'insorgere di
situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi che abbiano comportato o possano comportare grave danno
all'incolumità delle persone o ai beni, precisandone il luogo, la natura e l'entità.
Articolo 36 Avvertimenti alla popolazione.
Allorché occorra informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, vi
provvede il prefetto, che si avvale dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani provinciali di protezione civile, e, in caso di
urgenza, il sindaco.
•
Legge 3 agosto 1999 n. 265
1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo
per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.
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NORMATIVA
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E SISTEMA
SISTEMA
AMMINISTRATIVO
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RIFERIMENTO
RIFERIMENTO
INFORMAZIONE
INFORMAZIONE
PUBBLICA
PUBBLICA
INDIVIDUAZIONE
INDIVIDUAZIONE
DI
DI OBIETTIVI
OBIETTIVI
E
E RISORSE
RISORSE
COSA SERVE
PER
REALIZZARE
UN SISTEMA
COMUNALE
MODERNO DI
PROTEZIONE
CIVILE?
MONITORAGGIO
MONITORAGGIO
DEI
DEI RISCHI
RISCHI
PROGRAMMI
PROGRAMMI
PREVISIONE
PREVISIONE
E
E PREVENZIONE
PREVENZIONE
PIANIFICAZIONE
PIANIFICAZIONE
DI
DI EMERGENZA
EMERGENZA
FORMAZIONE
FORMAZIONE
DEGLI
DEGLI
OPERATORI
OPERATORI
CENTRO
CENTRO
OPERATIVO
OPERATIVO
15
Le fasi di sviluppo di un piano di emergenza
STEP 8
ESERCITAZIONI
STEP 7
INFORMAZIONE
PUBBLICA
OBIETTIVO:
Individuare obiettivi, risorse e
Procedure per sostenere le attività di
risposta in emergenza
STEP 6
PREPARAZIONE
PROCEDURE
STEP 5
FORMAZIONE
DEGLI OPERATORI
STEP 4
PREDISPOSIZIONE
RISORSE
STEP 3
INDIVIDUAZIONE
OBIETTIVI
STEP 2
RACCOLTA
INFORMAZIONI
Ricapitolando …..
STEP 1
INDIVIDUAZIONE
DEI RISCHI
Funzioni di supporto
F.1 Tecnica e di
pianificazione
F.8 Servizi Essenziali
F.2 Sanità
F.9 Censimento danni a
persone e cose
F.3 Mass-media e
informazione
F.10 Strutture Operative
F.4 Volontariato
F.5 materiali e mezzi
F.6 Trasporti e
Circolazione, viabilità
F.7 Telecomunicazioni
F.11 Enti Locali
F.12 Materiali pericolosi
F.13 Assistenza alla
popolazione
F.14 Coordinamento
Centri Operativi
16
GESTIONE DI EVENTI ESTREMI E SENZA PREANNUNCIO
Quando è che un piano risulta efficace?
L'efficacia e la funzionalità dei Piani di Protezione
Civile sono fortemente correlate ad alcune attività
il cui sviluppo è strategico per ottenere una
effettiva mitigazione dei danni:
1.una
adeguata
formazione
informazione alla popolazione;
ed
2.una pianificazione dell'organizzazione
nella fase di prevenzione.
3.una pianificazione dell'organizzazione
per le operazioni procedurali in fase
operativa.
17
L’informazione alla popolazione
e la formazione degli operatori possono essere attuate
y favorendo comportamenti di autoprotezione;
y elaborando opuscoli informativi;
y effettuando incontri con la popolazione e le
scuole;
y predisponendo nelle zone a rischio una
segnaletica informativa;
y predisponendo una segnaletica interattiva di
supporto alla gestione dell'emergenza.
y effettuando esercitazioni per circoscrizioni o
agglomerati significativi
Studio e individuazione dei livelli di ALLERTA
per il Piano Comunale di Protezione Civile
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Attenzione
LIVELLI
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CRITICITA’
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Insieme coordinato di
tutte le attività e
procedure di Protezione
Civile
Gestione coordinata
delle risorse realmente
disponibili
Azioni di salvaguardia ed
assistenza dei cittadini e
dei beni
PIANI
DI EMERGENZA
REGIONALE
PROVINCIALI
COMUNALI
Preallarme
Allarme
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300 ml/h = allarme
18
CONOSCENZA DEI FENOMENI (PREVISIONE)
RISCHIO IDROGEOLOGICO e DIGHE
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO
(PREVENZIONE)
19
PROTEZIONE CIVILE E TECNOLOGIA
Prevenzione
DURATA DEL PROGETTO E DELLE ATTIVITA’
activitès/ attività
n.
2004
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3
4
5
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2005
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6
7
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9
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#
1a
1b
2
3
4
Occorre dare una scansione temporale alle iniziative di
prevenzione territoriale e alle attività di protezione civile,
distribuendole all’interno del mandato amministrativo del
sindaco del comune o della città.
20
LA PREVENZIONE
DIRETTA
LA PREVENZIONE
INDIRETTA
AREE
INONDABIL
I
La pianificazione urbanistica
I piani di emergenza
L’istruzione scolastica
I lavori pubblici
1
2
3
La formazione degli operatori
La politica ambientale
LA PREVENZIONE DIRETTA
Normative sulla
sicurezza e la
prevenzione dei
rischi
Informazione
pubblica
Opere di difesa
e sistemi
costruttivi
Formazione
degli operatori
Piani di
emergenza
21
LA PREVENZIONE DIRETTA
Le opere pubbliche
LA PREVENZIONE INDIRETTA
Pianificazione
urbanistica
Informazione
pubblica
Vincoli e tutele
ambientali
Norme edilizie
Formazione
scolastica
22
L’importanza della Pianificazione
Senza un’adeguata pianificazione tutta l’attività
della Protezione Civile diventa molto più difficile.
E’ quindi necessario:
yIndividuare gli OBIETTIVI
yPianificare
gli SCENARI
yPreparare
le RISPOSTE PER L’EMERGENZA
yPianificare
le AZIONI
yPreparare
le RISORSE
Cos’è la
PIANIFICAZIONE di EMERGENZA ?
E’ l’elaborazione coordinata delle procedure operative
d’intervento da attuarsi in caso in cui si verifichi
l’evento atteso contemplato in un apposito scenario.
I Piani di emergenza devono recepire i programmi di
previsione e prevenzione e le informazioni relative ai
processi fisici che causano le condizioni di rischio, agli
eventi e agli scenari.
Di conseguenza occorre rappresentare cartograficamente
le indicazioni utili alla caratterizzazione dei possibili
scenari di rischio per l’attuazione delle strategie di
intervento per il soccorso e il superamento
dell’emergenza, razionalizzando e indirizzando con
saggezza l’impiego di uomini e mezzi.
23
IN CASO DI EMERGENZA…
INTERVENGONO LE STRUTTURE OPERATIVE E
LE COMPONENTI DI PROTEZIONE CIVILE
CON PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA
SENZA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA
¾IMPIEGO
¾VULNERABILITA’
COORDINATO PER
FUNZIONI DI SUPPORTO DELLE
STRUTTURE OPERATIVE E DELLE
COMPONENTI DI P.C.
¾OMOGENEIZZAZIONE DEI LIGUAGGI E
DELLE PROCEDURE
¾CONOSCENZA DELLO SCENARIO
¾INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
¾ATTIVITA’ ADDESTRATIVE
CERTEZZA=CONSENSO
DEL VALORE ESPOSTO
DELLA POPOLAZIONE
¾ASSENZA DEL COORDINAMENTO DELLE
STRUTTURE OPERATIVE E COMPONENTI DI
P.C. TERRITORIALI
¾ASSENZA DI LINGUAGGI COMUNI PER
DESCRIVERE GLI EVENTI
¾ASSENZA DI ATTIVITA’ ADDESTRATIVE
¾DISINFORMAZIONE
INCERTEZZA=CONTESTAZIONE
DECISIONI
IN ITALIA QUESTA METODOLOGIA VIENE APPLICATA
CON UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE CHIAMATO
“METODO AUGUSTUS”
Si tratta di un metodo di lavoro assai flessibile che
tende a semplificare l’attività di pianificazione,
nonché ad unificare i linguaggi operativi
Esso si propone di:
9 fornire criteri ed indirizzi per la pianificazione di
qualsiasi emergenza a prescindere dall’estensione e
dall’entità del fenomeno calamitoso e dal numero degli
Enti e delle Amministrazioni coinvolte;
9 creare linguaggi e procedure unificate che consentano
un’immediata comunicazione e un’efficiente collaborazione
tra tutti i soggetti implicati nella gestione e nel
superamento dell’emergenza;
9 realizzare un Piano di emergenza che non sia un elenco di
uomini e mezzi ma una valutazione della disponibilità delle
risorse.
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LINEE GUIDA per I PIANI
COMUNALI DI EMERGENZA
Gli elementi essenziali per la realizzazione di un piano comunale
seguendo il Metodo Augustus, sono rappresentati da:
¾
Ricostruzione di uno scenario sulla base dello studio della:
- pericolosità dell’area;
- vulnerabilità degli edifici e dei beni umani e materiali;
¾
Individuazione delle tre tipologie di aree di emergenza:
- aree di attesa dove evacuare la popolazione a rischio (aree, strade, piazze sicure)
- aree di ricovero temporaneo per la popolazione (per tende, roulottes, etc..);
- area di ammassamento soccorritori (solo per i Sindaci che ospitano il Centro
Operativo Misto o di zona).
¾
Individuazione dei soccorritori locali;
¾
Individuazione del luogo di coordinamento locale (Centro Operativo Comunale e
Centro Operativo Misto – di zona) in una sede anche effimera
¾
Organizzazione del Centro Operativo per Funzioni di Supporto
Obiettivi principali
B.1 - Coordinamento Operativo
Il Sindaco si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
B.2 - Salvaguardia della popolazione
Predisposizione di un piano di evacuazione
B.3 - Rapporti tra le istituzioni
Capacità amministrativa di mantenere i collegamenti con Regione, Prefettura,
Amministrazione Provinciale, Comunità Montana
B.4 - Informazione alla popolazione
Predisposizione di un sistema di informazione costante e di allertamento per la popolazione
B.5 - Ripristino della viabilità e dei trasporti
Attuazione di un piano di viabilità alternativa in emergenza
B.6 - Funzionalità delle telecomunicazioni
Corretto funzionamento delle reti telefoniche e radio
B.7 - Funzionalità dei servizi essenziali
Applicazione di piani particolareggiati di emergenza elaborati da ciascun ente
B.8 - Struttura dinamica del Piano
Aggiornamento e sperimentazione del Piano mediante esercitazioni
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Proposta di elaborazione dello scenario:
METODOLOGIA GENERALE
I Definire la specifica tipologia di rischio
II Identificare i principali riferimenti normativi:
ricerca della normativa esistente relativa alla specifica
tipologia di rischio
III Consultare le fonti: interrogare gli enti da cui è
possibile acquisire dati tematici per l’elaborazione dello
scenario
IV Sviluppare una metodologia applicativa in vista
della pianificazione di emergenza
Proposta di elaborazione dello scenario:
METODOLOGIA APPLICATIVA
IVa
Valutazione della Pericolosità: perimetrazione con
metodi speditivi delle aree a crescente livello di
pericolosità
IVb
Identificazione degli elementi a rischio e della
vulnerabilità: individuazione ed evidenziazione su
cartografia degli elementi a rischio ed individuazione della
vulnerabilità relativa
IVc
Elaborazione dello scenario: sovrapposizione delle
cartografia di pericolosità con quella degli elementi a
rischio
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LO SCENARIO STORICO
La pianificazione comunale si
costruisce di norma a partire
dalla
previsione
del
cosiddetto “massimo evento
atteso”,
che
in
genere
coincide con un evento già
accaduto
nella
zona
interessata, e che ha già
prodotto effetti disastrosi. Si
assume quindi la gravità di
quell’evento storico come
parametro di riferimento per
avviare
le
attività
di
preparazione dell’emergenza.
Esempio di scenario storico noto
FIRENZE 1966
• 39 vittime;
• ingenti danni alle attività
produttive artigianali ed
agricole;
• 18.000 persone rimaste
senza lavoro;
• circa 1.500 opere d’arte,
62.000 libri antichi, 20.000
giornali, 60.000 riviste,
400.000 testi vari
gravemente danneggiati.
Da valutazioni della Protezione Civile Italiana si stima che un
analogo fenomeno porterebbe oggi addirittura causare
centinaia di vittime e danni per 15,5 miliardi di euro.
27
Quanti scenari occorre prevedere?
• Apparentemente si può pensare di dover
identificare una lunga serie di scenari di
riferimento, con moltissime variabili.
• Nella realtà,
realtà, pur potendo riconoscere come
assai variabili le possibilità di evento, risulta
che per quanto riguarda le modalità di
risposta allo scenario, le variabilità sono
molto più contenute.
• Per cui quando si dispone di pianificazioni
per scenari di tipo generale, si può essere
sufficientemente sicuri che esse potranno
essere applicate con successo alla maggior
parte delle situazioni con criteri di analogia.
PIANIFICAZIONE di EMERGENZA
Elaborazione coordinata delle procedure operative
d’intervento da attuarsi in caso si verifichi l’evento
atteso contemplato in un apposito scenario.
I Piani di emergenza devono recepire i programmi di
previsione e prevenzione, le informazioni relative ai
processi fisici che causano le condizioni di rischio, agli
eventi e agli scenari.
Di conseguenza occorre rappresentare cartograficamente
le indicazioni utili alla caratterizzazione dei possibili
scenari di rischio per l’attuazione delle strategie di
intervento per il soccorso e il superamento
dell’emergenza razionalizzando e mirando l’impiego di
uomini e mezzi.
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COME SI REDIGE UNA
ORDINANZA
DI PROTEZIONE CIVILE
L’Ordinanza di protezione civile ha due finalità
principali:
1) riuscire ad esplicare immediatamente i suoi
effetti
2) evitare l’impugnazione (e le eventuali
responsabilità a carico di chi la emette)
ELEMENTI DI UN’ORDINANZA
•
•
•
•
1) Numero dell’ordinanza
2) Parte narrativa
3) Parte dispositiva
4) Parte finale
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1) NUMERO DELL’ORDINANZA
Va indicato il numero progressivo nel registro delle ordinanze
2) PARTE NARRATIVA
a) PREMESSA
Si espone il fatto, nei tempi e nei modi, che rende necessario l’atto
b) MOTIVAZIONE
Si espongono le motivazioni generali e particolari dell’ordinanza, sottolineando
gli effetti particolari che rendono l’atto contingibile ed urgente
le cause o i rischi che con l’ordinanza si intendono o si ritiene di poter rimuovere
i particolari rischi derivanti da un’eventuale inerzia di carattere tecnicoamministrativo
c) FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Si richiamano, le norme –o i singoli articoli di leggi e regolamenti che
obbligano
vincolano
giustificano
rafforzano
l’atto di imperio del sindaco. Ricordarsi di eventuali O.P.C.M. ex. art.5 L.225/92.
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3) PARTE DISPOSITIVA
a) ORDINE
Si dettaglia l’ordine del Sindaco specificando
•i destinatari dell’atto (parte molto delicata per gli aspetti legati alla notifica)
•il dettaglio delle azioni da compiere obbligatoriamente
•i tempi di decorrenza e/o scadenza da porre a carico degli obbligati
b) MODALITA’ DI ESECUZIONE E DI NOTIFICA
Si elencano
•i destinatari cui notificare l’ordinanza
•gli eventuali destinatari per conoscenza
•gli incaricati dell’esecuzione
•gli incaricati della notifica
•le modalità particolari di notifica
•le eventuali sanzioni a carico degli obbligati o dei mancati esecutori
•le modalità e la tempistica di una eventuale affissione / pubblicizzazione
4) PARTE FINALE
a) INDIVIDUAZIONE E NOMINA del Responsabile del procedimento
b) CLAUSOLE DI TRASPARENZA
Si elencano preventivamente le possibilità e i tempi di ricorso contro l’atto
c) LOCALITA’, DATA E FIRMA
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FONTI DI FINANZIAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
• Mezzi Ordinari
Bilancio dell’Ente di parte corrente
Bilancio dell’Ente di parte investimenti
• Mezzi Straordinari
- Trasferimenti da Enti
- Leggi speciali di spesa nazionali e regionali
- Sponsorizzazioni e finanziamenti privati
- Ordinanze di protezione civile
- Mutui
Mezzi finanziari ordinari
Risorse proprie dell’Ente
• Centri di imputazione del PEG
• Spese vincolate alla sicurezza pubblica
• Spese vincolate di settore (antincendio,
agricoltura, caccia e pesca, formazione,
assetto del territorio, ecc.)
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Mezzi finanziari ordinari
Risorse trasferite e finanziamenti
• Trasferimenti alle regioni del D.lgs 112/98
• Fondo regionale di P.C. art. 138 c.16 Legge
388/00 (legge finanziaria 2001)
• Fondi rotativi e trasferimenti per emergenze
dalle regioni
• Contributi regionali su presentazione di
progetti
• FSE su iniziative di formazione
Mezzi finanziari straordinari
Risorse per l’emergenza
• Ordinanze P.C.M. ex art. 5 L. 225/92
• Ricorso al credito a seguito di interventi
urgenti ex artt. 191 e 194 del T.U. D.lgs.
267/00
• Utilizzo dell’avanzo di amministrazione
• Utilizzo del Fondo di Riserva a fine d’anno
• Progetti su Call Proposal della U.E.
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Fonti informative della protezione civile
Generalmente non esistono fonti informative sulla protezione civile
propriamente detta, anche per la relativa giovinezza della materia
Esistono alcuni testi di carattere manualistico – addestrativo, ma si
collocano soprattutto sul versante sanitario – umanitario (il “Disaster
management” della Reg. Piemonte o il manuale per le emergenze
dell’UNHCR. Non esiste grande letteratura sulla gestione emergenziale.
Sul piano normativo si consiglia il commento alla 225 del Giampaolino.
Sul piano storico e della ricostruzione dei grandi disastri è consigliabile
riversarsi sulla rete web, a cominciare dal sito dell’ISPRO che negli ultimi
mesi ha cominciato a pubblicare la storia sintetica dei grandi disastri
italiani allegando documentazione specifica. Sulle catastrofi più famose
d’Italia, si possono qua e là rintracciare occasionali ricostruzioni, anche a
carattere di ricorrenza, curate da ricercatori locali (Vajont 63, Friuli 76,
Stava ‘85, Firenze ’66, ecc).
Anche sul piano della P.C. estera è consigliabile attuare una navigazione
ragionata sulla rete. E’ consigliabile ad esempio richiedere la traduzione
del vademecum europeo curata dal Centro di Longarone della Regione.
Veneto.
Certo, non è
detto che ci
debba
andare
sempre
male.
Ma non ci possiamo nemmeno affidare sempre alla fortuna
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Ruolo e funzioni del comune e del sindaco in protezione civile