La sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela
della salute dei lavoratori
Definizioni e abbreviazioni
Dlgs 81/08 : Decreti Legislativo nr. 81 del 2008
DDL : Datore di Lavoro
MC :Medico Competente
RLS :Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.S.P.P.: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
MMC: Movimentazione Manuale dei Carichi
DVR: Documento di Valutazione dei Rischi
DPI : Dispositivi di Protezione Individuale
CE : Conformità Europea
Il concetto di sicurezza nela legislazione
Compare nel codice civile (dal 1942)
(art 2087
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.)
E' sancita dalla Costituzione (1948)
(art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
(art. 41 : L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
E' sancita dalle norme comunitarie (EUROPA) che impongono ad ogni stato membro
l’adeguamento a quanto sancito in materia di sicurezza sul lavoro.
E' una norma nazionale:
Con Legge 123 del 3 agosto 2007, il parlamento ha delegato al governo il riassetto e la riforma in materia
di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela della salute dei lavoratori
Decreto legislativo nr 81 in data 9 aprile 2008, che è a tutti gli effetti da considerare come un «testo
unico» ossia norma fondamentale in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela della salute dei
lavoratori. Il decreto legislativo 81/2008 ha abrogato la legge 626/94 che quindi non è più in vigore.
Il decreto legislativo 81/08
a chi si applica
A tutti i settori pubblici e privati – a tutti i
lavoratori indipendentemente dalla tipologia
contrattuale
(tempo
determinato
o
indeterminato, tempo pieno o parziale…)
Un nuovo approccio alla sicurezza
i principi del decreto 81
La sicurezza nei luoghi di lavoro si consegue con la
partecipazione di tutti, dal datore di lavoro, ai
lavoratori, ai loro rappresentanti
La sicurezza dipende dalla caratteristica degli impianti e
delle macchine, ma anche dall’adozione di corretti
procedimenti di lavoro.
La sicurezza è garantita se viene curata la formazione e
sensibilizzazione dei lavoratori In materia di sicurezza.
Il testo unico e il concetto di salute
Il testo unico ( 81/2008) contempla il concetto di salute
nel modo più ampio, riprendendo il concetto espresso
dall’organizzazione mondiale per la sanità (OMS):
Stato di completo benessere fisico mentale e sociale
non consistente solo in una assenza di malattia o
infermità. Non solo prevenzione infortuni, ma anche
considerazione delle malattie professionali e stress
lavoro correlato, ovvero l’influenza che tutti i fattori legati
al lavoro (orario, tecnologia, clima aziendale…) possono
avere sulla salute del lavoratore.
Definizioni
Pericolo:
Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (agente,
macchinario..) di produrre potenzialmente un danno.
Rischio:
La probabilità che sia raggiunto il danno, nelle condizioni di impiego e nelle
situazioni effettive di lavoro; con il rischio in genere si descrive anche
l’entità del danno ( elevato, basso, trascurabile,…)
Un esempio pratico
LATTA DI BENZINA
PERICOLO
(SEMPRE)
INCENDIO
VAPORI
TOSSICI
RISCHIO
(SE LA UTLIZZO)
USTIONE
INTOSSICAZIONE
Pericolo e Rischio
La differenza tra rischio e pericolo ed alcune
riflessioni:
Valutare un rischio significa identificare e quantificare
la probabilità di incorrere in quel pericolo e
moltiplicarla per il valore del danno che si
produrrebbe.
R (rischio) = P (prob. Di incorrere in pericolo) X D (entità del danno)
Ma a parità di probabilità e di grandezza del danno il
fattore discriminante è quello umano ovvero la
combinazione tra percezione del rischio e
soprattutto :
Rischi per la sicurezza e rischi per la salute
Rischi per la sicurezza
Rischi per la salute
conseguenza immediata sul
lavoratore, sono legati agli
infortuni, più o meno gravi.
La conseguenza è differita nel
tempo, a volte anche fino
alla fine della carriera
lavorativa. In presenza di
rischi per la salute è
obbligatoria la sorveglianza
sanitaria
INFORTUNIO
MALATTIA
PROFESSIONALE
Esempi di rischio
Rischi per la sicurezza:
Rischi per la salute:
•Taglio
•Rischio chimico
•Scivolamento
•Rischio Biologico
•Ustione
•Rischio movimentazione
manuale dei carichi
•Urto
•Elettrocuzione (scossa)
•Proiezione (schegge)
•………..
•Radiazioni
•………..
•………
Infortunio e Malattia professionale
Infortunio:
evento con conseguenze dannose ed immediate per
l'integrità fisica. Può dar luogo a invalidità parziale o
totale, temporanea o permanente.
Malattia professionale:
malattia dovuta ad azione nociva, lenta e protratta
nel tempo di un fattore di rischio dannoso presente
nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa.
Denuncia
Il lavoratore deve sempre comunicare l'avvenuto
infortunio al datore di lavoro attraverso gli strumenti
che questi mette a disposizione
(procedure interne per la comunicazione e la
gestione degli infortuni)
Mancato infortunio
Si definisce quasi infortunio o mancato infortunio qualsiasi evento,
correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o
danno alla salute ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto
I quasi infortuni (proporzionalmente molto più numerosi degli infortuni)
vanno considerati, al pari degli infortuni, veri e propri indicatori di
rischio.
Non è possibile classificarli prima
Il fatto che sia un “quasi” infortunio, significa che ha la potenzialità di
produrre un danno.
I mancati infortuni sono indicatori di rischio, ma non rappresentano
necessariamente un rischio non valutato correttamente, ma piuttosto
rivelano che si sono verificati uno o tutti questi fattori:
- messa in atto di comportamenti pericolosi da parte del lavoratore
- mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro
- carenze strutturali, organizzative e tecniche
- errata valutazione dei rischi correlati ad una mansione
Un esempio
Ritrovare un ago tra le coperte non significa che il datore di lavoro non
ha considerato il rischio, o che il dirigente non ha previsto una procedura
per lo smaltimento dei taglienti, ma più probabilmente il quasi infortunio
deriva da una non completa formazione o da un vero e proprio
comportamento scorretto non certo intenzionale. ( disattenzione, fretta,
errata organizzazione del lavoro..)
Segnalare sempre!!
Il mancato infortunio DEVE ESSERE SEMPRE
SEGNALATO (modalità diverse da un Azienda
all’altra).
Se scivolo ma non cado devo segnalarlo (forse non mi hanno fornito
calzature adeguate – forse non era esposta la segnaletica – forse no è quello
l’orario per pulire i pavimenti – forse l’azienda esterna presente utilizza
prodotti che rendono scivoloso il pavimento ….)
Urto in arredi o mensole o altro ma non ho conseguenze ( è necessario
rivalutare gli spazi – le mensole devono essere alzate - …)
L’informazione e la formazione
Informazione:
Fornire conoscenze per identificare i pericoli
Formazione:
Trasferire conoscenze e procedure utili ad acquisire competenze
per svolgere il lavoro in sicurezza.
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Definizione di lavoratore nel Dlgs
81/08
Persona
che,
indipendentemente
dalla
tipologia
contrattuale,
svolge un’attività lavorativa
nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari; l’allievo degli istituti
di istruzione ed universitari e il partecipante ai
corsi di formazione professionale .
Principali Diritti del lavoratore
ASTENERSI, salvo casi eccezionali, dal riprendere l’attività lavorativa nelle
situazioni in cui persista un pericolo grave e immediato.
ALLONTANARSI in caso di pericolo grave ed immediato dal posto di lavoro o da
una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro
comportamento.
PRENDERE in caso di pericolo grave ed immediato, nell’impossibilità di
contattare un superiore gerarchico, misure atte a scongiurare le conseguenze
senza subire pregiudizi o conseguenze per tale comportamento
ESSERE SOTTOPOSTI a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta
sia giustificata da una connessione documentabile con rischi professionali
RICEVERE una adeguata formazione in materia di sicurezza e salute, con
particolare riferimento al proprio ambiente di lavoro e alle mansioni svolte
RICEVERE una adeguata informazione sui rischi connessi all’attività lavorativa e
sulle procedure stabilite per eliminarli o ridurli al minimo
Principali Obblighi del Lavoratore
• I lavoratori si prendono cura della propria salute e sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro (IMPORTANTISSIMO).
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Ed inoltre:
osservano le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti
preposti in merito alla protezione collettiva ed individuale;
utilizzano correttamente macchinari, attrezzature, sostanze, preparati
pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;
utilizzano in modo appropriato i D.P.I. (cuffie, guanti, maschere, scarpe,
ecc.);
segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto e al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le deficienze delle
apparecchiature, dei D.P.I. e condizioni di pericolo;
non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza che
possono compromettere la sicurezza;
partecipano ai programmi di formazione e addestramento
si sottopongono ai controlli sanitari se sono previsti;
contribuiscono all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per realizzare
la sicurezza
Definizione di Datore di Lavoro nel
Dlgs 81/08
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione
stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa.
Nelle A.p.s.p. È il DIRETTORE
Principali Obblighi del datore di lavoro
nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
nei casi previsti dal presente DLgs.
designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza;
nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presente;
prendere le misure appropriate
affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare
tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di
lavoro;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso
di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento nei confronti dei lavoratori di cui agli articoli 36 e 37;
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute;
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione,
copia del documento di valutazione dei rischi, da consultare in
azienda.
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi
e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di
pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva,
e al numero delle persone presenti
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al
medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle
misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie
professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Obblighi del datore di lavoro non
delegabili
Il datore di lavoro non può delegare:
LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI
( e relativa stesura in un documento – ammenda 2000 – 4000 euro )
LA DESIGNAZIONE DEL RSPP
( sanzione: arresto 3 – 6 mesi o ammenda fino 6400 euro)
Tutti gli altri obblighi possono essere delegati ad altri, anche se ciò non esime il
datore di lavoro dall’obbligo di vigilanza sull’operato altrui, e quindi non è mai
esente da rsponsabilità
Dirigente
Persona che, …........ attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
Il Preposto
Persona che, in ragione delle competenze professionali
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute (dal datore di lavoro),
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori . Ad esempio un capo reparto o un caposala
sono preposti, così come può considerarsi preposto il
lavoratore esperto nel momento in cui esegue
l’addestramento ad un lavoratore neo assunto)
Il lavoratore come preposto
Un lavoratore che svolga i compiti di addestramento e quindi sorveglianza
sullo svolgimento del lavoro di un tirocinante o di un nuovo assunto, svolge
le funzioni di preposto nei confronti del lavoratore
che affianca.
Altri soggetti coinvolti
R.S.P.P.
«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
R.L.S. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
Il ruolo fondamentale del RLS
RAPPRESENTA I LAVORATORI
E' CONSULTATO IN MERITO A VALUTAZIONE RISCHI E
ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE
PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA
PUO' ATTIVARE LA VIGILANZA SE RITIENE INSUFFICIENTI
LE MISURE DI SICUREZZA
ACCEDE AL DOCUMENTO DI VAL. DEI RISCHI
PROMUOVE NUOVE MISURE
E' CONSULTATO IN MERITO ALLA FORMAZIONE
…...............
…...............
I lavoratori
• hanno il diritto irrinunciabile ad un luogo di lavoro
rispettoso delle norme
• il dovere di partecipare attivamente alla formazione,
di utilizzare i dispositivi di sicurezza e di seguire tutte
le norme dettate dal datore di lavoro
• il dovere di segnalare al datore di lavoro, specie
tramite (RLS), eventuali carenze del sistema o
miglioramenti apportabili ad esso
Il datore di lavoro
• ha il dovere di considerare la salute e la sicurezza del
lavoratore importante quanto la produzione o
l'erogazione di servizi
• Ha il dovere di valutare il rischio e prevenirlo con
soggetti e strutture di supporto: Medico Competente e
Servizio di Prevenzione e Protezione
• Ha il dovere di attuare conseguentemente le misure
di prevenzione degli infortuni previste dalla Legge,
senza eccezioni o ritardi.
• Ha il dovere di impegnarsi al miglioramento continuo
Medico Competente
M.C.
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali
previsti dalla normativa in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela
della salute dei lavoratori, che collabora, con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto
Sorveglianza Sanitaria
sorveglianza sanitaria»:
insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
Quando si attiva la sorveglianza
sanitaria - modalità
Deve essere attivata nei casi previsti dalla legge, dalle indicazioni della
commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza del lavoro
ossia:
- Preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato (ma in ogni caso dopo la stipula del contratto di
lavoro).
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi lavorativi.
- visita medica periodica: per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, la periodicità è di
norma stabilita dal m.c. (altrimenti è annuale).
- visita medica in occasione del cambio della mansione
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla
normativa vigente..
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di
gravidanza;
Caso particolare
In caso di assenza per malattia (no infortunio – no
maternità) superiore a 60 gg., da effettuarsi prima della
ripresa del lavoro.
Giudizi
Idoneità alla mansione
Idoneità parziale temporanea o permanente con
prescrizioni e limitazioni (il lavoratore può svolgere la mansione con
determinate limitazioni – ad esempio può svolgere la mansione ma non può sollevare pesi se non con ausili
particolari. La limitazione può avere valore temporaneo o permanente)
Inidoneità temporanea (Per un periodo stabilito dal medico il lavoratore non può
svolgere quella mansione )
Inidoneità permanente (il medico ritiene che il lavoratore non possa più svolgere
quella mansione)
Ricorsi
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli
formulati in fase pre-assuntiva è ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente
competente (Azienda Sanitaria) che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o
la revoca del giudizio stesso.
servizio di prevenzione e protezione
S.P.P.
«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
Compongono il servizio di prevenzione e protezione:
L’ R.S.P.P. L' R.L.S., eventuali addetti, consulenti esterni in materia di
sicurezza, “il medico competente” gli addetti alle emergenze.
Tutte figure che hanno compiti di consulenza e il compito di proporre soluzioni
tecniche o procedurali per il miglioramento del livello di sicurezza.
La riunione periodica
Almeno una volta l'anno in tutte le aziende con più di 15
dipendenti M.C. - R.S.P.P. - DDL si riuniscono
Contenuti:
−
Infortuni e mal prof.li (andamento)
−
Programmazione della formazione
−
D.P.I. (scelta e valutazione)
- Elaborazione di codici di comportamento e buone prassi
per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva
La riunione può essere convocata anche in relazione a
significative variazioni di esposizione al rischio (ad esempio per
nuove tecnologie o variazioni del metodo di lavoro)
La valutazione dei rischi
Obbligo principale del datore di
lavoro
«valutazione dei rischi»:
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in
cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate
misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
A differenza della legislazione precedente il significato è più ampio:
NON valutazione dei rischi ma valutazione di TUTTI i rischi
Le misure principali per contenere
l’esposizione ai rischi
Valutazione dei rischi (identificare
tutti i rischi possibili)
Informazione/formazione
lavoratori – dirigenti – preposti
(impianti a norma, verifiche periodiche degli
impianti…..)
( conoscenza delle situazioni di rischio per
riconoscere se un lavoratore è esposto al rischio in
un determinato momento, o se non segue le
istruzioni del datore di lavoro)
Eliminazione rischi (non sempre
Informazione formazione RLS
Adozione Misure preventive
possibile)
Rispetto dei principi
ergonomici (nella predisposizione degli
ambienti di lavoro )
Riduzione rischi attraverso:
- Sostituzione ( ad esempio di un prodotto
chimico con un altro meno pericoloso)
- Limitazione esposti (impiegare in una
lavorazione che è comunque pericolosa, solo il
personale strettamente necessario)
- Limitazione agenti (limitare al minimo
l’utilizzo di prodotti pericolosi)
Istruzioni ai lavoratori (per fornire loro
istruzioni e procedure che limitano il rischio nello
svolgimento di una mansione, e formarli nell’
utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di
protezione individuale)
Partecipazione/consultazione
lavoratori (importante per la segnalazione di
eventuali carenze nel sistema della prevenzione)
Partecipazione/consultazione
RLS
Misure di emergenza (adozione delle
procedure per gestire le emergenze in genere –
incendio – pronto soccorso …)
Riassumendo, la valutazione del
rischio consiste in:
Identificare, valutare, eliminare o ridurre gli agenti di
rischio
che possono provocare infortuni o malattie
professionali
Individuare le misure preventive e protettive ossia :
- interventi tecnici (strutturali, su attrezzature,impianti..)
- organizzativi ( organizzazione del lavoro, orari, turni,...)
- procedurali (comportamenti, modalità operative..)
Programmare l'attuazione delle misure preventive e
protettive (compresa formazione – informazione addestramento)
Verificarne il funzionamento
Prevenzione e protezione
Prevenzione:
- insieme delle disposizioni e delle misure
necessarie ad evitare o diminuire i rischi
professionali ( es: una procedura e un
segnale).
Protezione:
- mezzi, impianti, dispositivi che proteggono dal
rischio residuo ( che può essere basso o
altissimo)
LE MISURE DI PREVENZIONE
COLLETTIVA VOLTE ALLA GENERALITA'
DEI LAVORATORI HANNO LA PRIORITA'
RISPETTO A QUELLE DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Protezione individuale e collettiva
Individuale:
Attraverso la fornitura dei
D.P.I
Collettiva: attuata attraverso
Sistemi di protezione
antincendio
Aspirazione e
climatizzazione
Ausili per la movimentazione
carichi
…......
I dispositivi di protezione individuale
Ad esempio, il personale sanitario è informato e
formato rispetto alla prevenzione del rischio biologico,
ma il contatto accidentale con liquidi biologici quali
sangue, urina, … non può essere contenuto se non
fornendo al lavoratore un dispositivo individuale quale
il guanto monouso.
DPI
Se il datore di lavoro (in accordo con il medico competente ) ha individuato la
necessità di impiego di un DPI per i lavoratori che svolgono una determinata
attività, quei lavoratori hanno l’obbligo di indossare quel DPI.
I DPI forniti dal datore di lavoro devono :
•
Essere conformi alla normativa vigente e quindi essere marchiati CE
(conformità europea).
•
Essere ergonomici ed adattabili al lavoratore
•
Essere corredati dalle
l’immagazzinamento
•
Se un lavoratore deve indossare più DPI contemporaneamente per lo
svolgimento in sicurezza di una lavorazione, il datore di lavoro nella scelta
dei vari DPI deve assicurarsi che siano tra loro compatibili, in modo che
possano essere utilizzati simultaneamente senza interferire l’uno con l’altro.
istruzioni
per
l’uso,
la
manutenzione
e
Non sono considerati DPI dal Dlgs
81/08:
Requisiti dei DPI
I DPI sono suddivisi in tre categorie a seconda della loro complessità ed a
seconda del tipo di protezione che forniscono (si veda nella tabella successiva).
I DPI di prima categoria devono essere corredati dalla dichiarazione di
conformità alle direttive comunitarie (europee) da parte del produttore, cioè il
produttore deve certificare che il DPI è costruito nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa europea.
Quelli di seconda categoria oltre alla dichiarazione di conformità devono essere
marchiati CE (conformità europea), cioè una ulteriore certificazione da parte di
un organo autorizzato al controllo di rispondenza con i requisiti della norma
europea.
Per produrre e commercializzare quelli di terza categoria, oltre alle certificazioni
richieste per quelli di prima e seconda categoria, è necessario che il produttore
sia stato sottoposto ad un ulteriore programma di controllo da parte delle autorità
competenti, volto a certificare la qualità della produzione. (per esempio per un
DPI di terza categoria quale può essere un autorespiratore dei vigili del fuoco ,
non basta che il produttore certifichi «che lo ha prodotto secondo la normativa
europea» , ma un organismo certificatore autorizzato deve controllare la «qualità
della produzione».
DARE UN VALORE AL RISCHIO
Per una valutazione tangibile dei rischi il DDL
provvede, per ogni mansione all’interno
dell’Azienda, a :
Identificare la probabilità del danno ( improbabile
– poco probabile – probabile – altamente
probabile)
Attribuire un valore al danno ( lieve – medio –
grave - gravissimo)
Un esempio
Mansione: Magazziniere
Rischio individuato: Schiacciamento
(ad es. del piede)
Probabilità di accadimento : Probabile (valore 3 scala delle probabilità)
Entità del danno : Medio
(valore 2 scala entità del danno )
Nel DVR riporterà la valutazione e , poiché vi è una probabilità che l’evento accada (ad esempio
mentre il magazziniere carica o scarica le merci ) e potrebbero aversi delle conseguenze
infortunistiche (ad esempio se una scatola pesante cade sul piede ), il datore di lavoro oltre ad
erogare al lavoratore informazione e formazione, provvederà anche a fornire un adeguato DPI
quale ad esempio una calzatura antinfortunistica.
Le RSA ed i rischi principali
Rischio biologico (legato all’utilizzo di taglienti e pungenti e alla assistenza diretta alla persona )
Rischio movimentazione manuale dei carichi (principalmente per la
movimentazione dei pazienti)
Rischio incendio (e’ un rischio considerato elevato a causa della difficoltà degli occupanti ad evacuare
gli edifici, a causa della scarsa mobilità)
Rischio chimico (rischio basso legato all’utilizzo di sostanze chimiche quali detersivi ecc.)
Rischio videoterminale (per chi utilizza principalmente i personal computer e per questo può
incorrere in disturbi della vista o in patologie legate alla postura scorretta)
Rischio per le lavoratrici in gravidanza (legato alla movimentazione dei pazienti –
all’assistenza diretta alla persona )
Rischio scivolamento (pavimenti bagnati – cucina – lavanderia – manutenzione)
Rischio ustione (nelle cucine ed in lavanderia)
Rischio taglio (cucina e magazzino/manutenzione)
Rischio aggressione (legato al comportamento di utenti con demenze che talvolta può essere
aggressivo)
Novità per l’etichettatura dei prodotti
chimici
Dalla data del 1 giugno 2015 è in vigore il nuovo regolamento
Cee n. 1272/2008, denominato CLP, che ha introdotto un nuovo
sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio degli agenti
chimici.
Ciò significa che tutti i prodotti chimici commercializzati oltre tale data
devono essere etichettati secondo il nuovo regolamento e le relative
schede di sicurezza devono essere redatte ai sensi dello stesso.
Questo sistema di classificazione consente di uniformare le
informazioni relative all’identificazione ed alle caratteristiche di
pericolosità, dei prodotti chimici che possono circolare nell’unione
europea.
Nuova etichettatura
L’importanza della scheda di
sicurezza
Ogni prodotto chimico utilizzato negli ambienti di lavoro
(detersivo – brillantante – acido - … ecc..), DEVE essere
corredato dalla scheda di sicurezza del prodotto che DEVE
essere fornita dal produttore.
Nella scheda di sicurezza sono riportate tra l’altro le indicazioni
relative a:
composizione,
pericolosità,
modalità
di
trasporto
e
immagazzinamento, eventuali DPI da indossare per l’utilizzo
del prodotto, misure da porre in atto in caso di contatto
accidentale .
La scheda di sicurezza è l’elemento più importante riguardo i
prodotti chimici, non va confusa con la scheda di prodotto che
riporta invece solo indicazioni quali la diliuzione consigliata, i
materiali per il quale il prodotto è efficace ecc..
Controlli nei luoghi di lavoro riferimenti normativi e competenze:
In generale, con il D.Lgs 81/08:
Il rispetto della normativa in materia di igiene
e sicurezza del lavoro, deve essere garantito:
• dal controllo degli organismi interni all’attività
lavorativa (es preposti);
• dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche
preposte alla vigilanza.
Vigilanza ispettiva pubblica
Art. 13 D.Lgs 81/08:
ASL organo di vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (UOPSAL) –
L’A.S.L. è il principale organo di controllo in tema di sicurezza
degli ambienti di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.
Personale ispettivo del Ministero del lavoro (DPL) nel quadro del
coordinamento territoriale con l’A.S.L.di cui all'art. 7 :
Altri organi di vigilanza:
Vigili del Fuoco
Ministero sviluppo economico, Regioni, Provincie
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