La sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori Definizioni e abbreviazioni Dlgs 81/08 : Decreti Legislativo nr. 81 del 2008 DDL : Datore di Lavoro MC :Medico Competente RLS :Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza R.S.P.P.: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione MMC: Movimentazione Manuale dei Carichi DVR: Documento di Valutazione dei Rischi DPI : Dispositivi di Protezione Individuale CE : Conformità Europea Il concetto di sicurezza nela legislazione Compare nel codice civile (dal 1942) (art 2087 L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.) E' sancita dalla Costituzione (1948) (art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. (art. 41 : L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. E' sancita dalle norme comunitarie (EUROPA) che impongono ad ogni stato membro l’adeguamento a quanto sancito in materia di sicurezza sul lavoro. E' una norma nazionale: Con Legge 123 del 3 agosto 2007, il parlamento ha delegato al governo il riassetto e la riforma in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela della salute dei lavoratori Decreto legislativo nr 81 in data 9 aprile 2008, che è a tutti gli effetti da considerare come un «testo unico» ossia norma fondamentale in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela della salute dei lavoratori. Il decreto legislativo 81/2008 ha abrogato la legge 626/94 che quindi non è più in vigore. Il decreto legislativo 81/08 a chi si applica A tutti i settori pubblici e privati – a tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale (tempo determinato o indeterminato, tempo pieno o parziale…) Un nuovo approccio alla sicurezza i principi del decreto 81 La sicurezza nei luoghi di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti, dal datore di lavoro, ai lavoratori, ai loro rappresentanti La sicurezza dipende dalla caratteristica degli impianti e delle macchine, ma anche dall’adozione di corretti procedimenti di lavoro. La sicurezza è garantita se viene curata la formazione e sensibilizzazione dei lavoratori In materia di sicurezza. Il testo unico e il concetto di salute Il testo unico ( 81/2008) contempla il concetto di salute nel modo più ampio, riprendendo il concetto espresso dall’organizzazione mondiale per la sanità (OMS): Stato di completo benessere fisico mentale e sociale non consistente solo in una assenza di malattia o infermità. Non solo prevenzione infortuni, ma anche considerazione delle malattie professionali e stress lavoro correlato, ovvero l’influenza che tutti i fattori legati al lavoro (orario, tecnologia, clima aziendale…) possono avere sulla salute del lavoratore. Definizioni Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (agente, macchinario..) di produrre potenzialmente un danno. Rischio: La probabilità che sia raggiunto il danno, nelle condizioni di impiego e nelle situazioni effettive di lavoro; con il rischio in genere si descrive anche l’entità del danno ( elevato, basso, trascurabile,…) Un esempio pratico LATTA DI BENZINA PERICOLO (SEMPRE) INCENDIO VAPORI TOSSICI RISCHIO (SE LA UTLIZZO) USTIONE INTOSSICAZIONE Pericolo e Rischio La differenza tra rischio e pericolo ed alcune riflessioni: Valutare un rischio significa identificare e quantificare la probabilità di incorrere in quel pericolo e moltiplicarla per il valore del danno che si produrrebbe. R (rischio) = P (prob. Di incorrere in pericolo) X D (entità del danno) Ma a parità di probabilità e di grandezza del danno il fattore discriminante è quello umano ovvero la combinazione tra percezione del rischio e soprattutto : Rischi per la sicurezza e rischi per la salute Rischi per la sicurezza Rischi per la salute conseguenza immediata sul lavoratore, sono legati agli infortuni, più o meno gravi. La conseguenza è differita nel tempo, a volte anche fino alla fine della carriera lavorativa. In presenza di rischi per la salute è obbligatoria la sorveglianza sanitaria INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE Esempi di rischio Rischi per la sicurezza: Rischi per la salute: •Taglio •Rischio chimico •Scivolamento •Rischio Biologico •Ustione •Rischio movimentazione manuale dei carichi •Urto •Elettrocuzione (scossa) •Proiezione (schegge) •……….. •Radiazioni •……….. •……… Infortunio e Malattia professionale Infortunio: evento con conseguenze dannose ed immediate per l'integrità fisica. Può dar luogo a invalidità parziale o totale, temporanea o permanente. Malattia professionale: malattia dovuta ad azione nociva, lenta e protratta nel tempo di un fattore di rischio dannoso presente nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa. Denuncia Il lavoratore deve sempre comunicare l'avvenuto infortunio al datore di lavoro attraverso gli strumenti che questi mette a disposizione (procedure interne per la comunicazione e la gestione degli infortuni) Mancato infortunio Si definisce quasi infortunio o mancato infortunio qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto I quasi infortuni (proporzionalmente molto più numerosi degli infortuni) vanno considerati, al pari degli infortuni, veri e propri indicatori di rischio. Non è possibile classificarli prima Il fatto che sia un “quasi” infortunio, significa che ha la potenzialità di produrre un danno. I mancati infortuni sono indicatori di rischio, ma non rappresentano necessariamente un rischio non valutato correttamente, ma piuttosto rivelano che si sono verificati uno o tutti questi fattori: - messa in atto di comportamenti pericolosi da parte del lavoratore - mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro - carenze strutturali, organizzative e tecniche - errata valutazione dei rischi correlati ad una mansione Un esempio Ritrovare un ago tra le coperte non significa che il datore di lavoro non ha considerato il rischio, o che il dirigente non ha previsto una procedura per lo smaltimento dei taglienti, ma più probabilmente il quasi infortunio deriva da una non completa formazione o da un vero e proprio comportamento scorretto non certo intenzionale. ( disattenzione, fretta, errata organizzazione del lavoro..) Segnalare sempre!! Il mancato infortunio DEVE ESSERE SEMPRE SEGNALATO (modalità diverse da un Azienda all’altra). Se scivolo ma non cado devo segnalarlo (forse non mi hanno fornito calzature adeguate – forse non era esposta la segnaletica – forse no è quello l’orario per pulire i pavimenti – forse l’azienda esterna presente utilizza prodotti che rendono scivoloso il pavimento ….) Urto in arredi o mensole o altro ma non ho conseguenze ( è necessario rivalutare gli spazi – le mensole devono essere alzate - …) L’informazione e la formazione Informazione: Fornire conoscenze per identificare i pericoli Formazione: Trasferire conoscenze e procedure utili ad acquisire competenze per svolgere il lavoro in sicurezza. 12 10 8 Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 6 4 2 0 Riga 1 Riga 2 Riga 3 Riga 4 Definizione di lavoratore nel Dlgs 81/08 Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale . Principali Diritti del lavoratore ASTENERSI, salvo casi eccezionali, dal riprendere l’attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave e immediato. ALLONTANARSI in caso di pericolo grave ed immediato dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento. PRENDERE in caso di pericolo grave ed immediato, nell’impossibilità di contattare un superiore gerarchico, misure atte a scongiurare le conseguenze senza subire pregiudizi o conseguenze per tale comportamento ESSERE SOTTOPOSTI a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione documentabile con rischi professionali RICEVERE una adeguata formazione in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio ambiente di lavoro e alle mansioni svolte RICEVERE una adeguata informazione sui rischi connessi all’attività lavorativa e sulle procedure stabilite per eliminarli o ridurli al minimo Principali Obblighi del Lavoratore • I lavoratori si prendono cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (IMPORTANTISSIMO). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ed inoltre: osservano le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti preposti in merito alla protezione collettiva ed individuale; utilizzano correttamente macchinari, attrezzature, sostanze, preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza; utilizzano in modo appropriato i D.P.I. (cuffie, guanti, maschere, scarpe, ecc.); segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le deficienze delle apparecchiature, dei D.P.I. e condizioni di pericolo; non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza; non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza che possono compromettere la sicurezza; partecipano ai programmi di formazione e addestramento si sottopongono ai controlli sanitari se sono previsti; contribuiscono all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per realizzare la sicurezza Definizione di Datore di Lavoro nel Dlgs 81/08 Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle A.p.s.p. È il DIRETTORE Principali Obblighi del datore di lavoro nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente DLgs. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori di cui agli articoli 36 e 37; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, da consultare in azienda. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Obblighi del datore di lavoro non delegabili Il datore di lavoro non può delegare: LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI ( e relativa stesura in un documento – ammenda 2000 – 4000 euro ) LA DESIGNAZIONE DEL RSPP ( sanzione: arresto 3 – 6 mesi o ammenda fino 6400 euro) Tutti gli altri obblighi possono essere delegati ad altri, anche se ciò non esime il datore di lavoro dall’obbligo di vigilanza sull’operato altrui, e quindi non è mai esente da rsponsabilità Dirigente Persona che, …........ attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; Il Preposto Persona che, in ragione delle competenze professionali sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute (dal datore di lavoro), controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori . Ad esempio un capo reparto o un caposala sono preposti, così come può considerarsi preposto il lavoratore esperto nel momento in cui esegue l’addestramento ad un lavoratore neo assunto) Il lavoratore come preposto Un lavoratore che svolga i compiti di addestramento e quindi sorveglianza sullo svolgimento del lavoro di un tirocinante o di un nuovo assunto, svolge le funzioni di preposto nei confronti del lavoratore che affianca. Altri soggetti coinvolti R.S.P.P. «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; R.L.S. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; Il ruolo fondamentale del RLS RAPPRESENTA I LAVORATORI E' CONSULTATO IN MERITO A VALUTAZIONE RISCHI E ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA PUO' ATTIVARE LA VIGILANZA SE RITIENE INSUFFICIENTI LE MISURE DI SICUREZZA ACCEDE AL DOCUMENTO DI VAL. DEI RISCHI PROMUOVE NUOVE MISURE E' CONSULTATO IN MERITO ALLA FORMAZIONE …............... …............... I lavoratori • hanno il diritto irrinunciabile ad un luogo di lavoro rispettoso delle norme • il dovere di partecipare attivamente alla formazione, di utilizzare i dispositivi di sicurezza e di seguire tutte le norme dettate dal datore di lavoro • il dovere di segnalare al datore di lavoro, specie tramite (RLS), eventuali carenze del sistema o miglioramenti apportabili ad esso Il datore di lavoro • ha il dovere di considerare la salute e la sicurezza del lavoratore importante quanto la produzione o l'erogazione di servizi • Ha il dovere di valutare il rischio e prevenirlo con soggetti e strutture di supporto: Medico Competente e Servizio di Prevenzione e Protezione • Ha il dovere di attuare conseguentemente le misure di prevenzione degli infortuni previste dalla Legge, senza eccezioni o ritardi. • Ha il dovere di impegnarsi al miglioramento continuo Medico Competente M.C. medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla normativa in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto Sorveglianza Sanitaria sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa Quando si attiva la sorveglianza sanitaria - modalità Deve essere attivata nei casi previsti dalla legge, dalle indicazioni della commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza del lavoro ossia: - Preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato (ma in ogni caso dopo la stipula del contratto di lavoro). - qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. - visita medica periodica: per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, la periodicità è di norma stabilita dal m.c. (altrimenti è annuale). - visita medica in occasione del cambio della mansione - visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.. Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza; Caso particolare In caso di assenza per malattia (no infortunio – no maternità) superiore a 60 gg., da effettuarsi prima della ripresa del lavoro. Giudizi Idoneità alla mansione Idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni e limitazioni (il lavoratore può svolgere la mansione con determinate limitazioni – ad esempio può svolgere la mansione ma non può sollevare pesi se non con ausili particolari. La limitazione può avere valore temporaneo o permanente) Inidoneità temporanea (Per un periodo stabilito dal medico il lavoratore non può svolgere quella mansione ) Inidoneità permanente (il medico ritiene che il lavoratore non possa più svolgere quella mansione) Ricorsi Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente (Azienda Sanitaria) che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. servizio di prevenzione e protezione S.P.P. «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; Compongono il servizio di prevenzione e protezione: L’ R.S.P.P. L' R.L.S., eventuali addetti, consulenti esterni in materia di sicurezza, “il medico competente” gli addetti alle emergenze. Tutte figure che hanno compiti di consulenza e il compito di proporre soluzioni tecniche o procedurali per il miglioramento del livello di sicurezza. La riunione periodica Almeno una volta l'anno in tutte le aziende con più di 15 dipendenti M.C. - R.S.P.P. - DDL si riuniscono Contenuti: − Infortuni e mal prof.li (andamento) − Programmazione della formazione − D.P.I. (scelta e valutazione) - Elaborazione di codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; - Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva La riunione può essere convocata anche in relazione a significative variazioni di esposizione al rischio (ad esempio per nuove tecnologie o variazioni del metodo di lavoro) La valutazione dei rischi Obbligo principale del datore di lavoro «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; A differenza della legislazione precedente il significato è più ampio: NON valutazione dei rischi ma valutazione di TUTTI i rischi Le misure principali per contenere l’esposizione ai rischi Valutazione dei rischi (identificare tutti i rischi possibili) Informazione/formazione lavoratori – dirigenti – preposti (impianti a norma, verifiche periodiche degli impianti…..) ( conoscenza delle situazioni di rischio per riconoscere se un lavoratore è esposto al rischio in un determinato momento, o se non segue le istruzioni del datore di lavoro) Eliminazione rischi (non sempre Informazione formazione RLS Adozione Misure preventive possibile) Rispetto dei principi ergonomici (nella predisposizione degli ambienti di lavoro ) Riduzione rischi attraverso: - Sostituzione ( ad esempio di un prodotto chimico con un altro meno pericoloso) - Limitazione esposti (impiegare in una lavorazione che è comunque pericolosa, solo il personale strettamente necessario) - Limitazione agenti (limitare al minimo l’utilizzo di prodotti pericolosi) Istruzioni ai lavoratori (per fornire loro istruzioni e procedure che limitano il rischio nello svolgimento di una mansione, e formarli nell’ utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale) Partecipazione/consultazione lavoratori (importante per la segnalazione di eventuali carenze nel sistema della prevenzione) Partecipazione/consultazione RLS Misure di emergenza (adozione delle procedure per gestire le emergenze in genere – incendio – pronto soccorso …) Riassumendo, la valutazione del rischio consiste in: Identificare, valutare, eliminare o ridurre gli agenti di rischio che possono provocare infortuni o malattie professionali Individuare le misure preventive e protettive ossia : - interventi tecnici (strutturali, su attrezzature,impianti..) - organizzativi ( organizzazione del lavoro, orari, turni,...) - procedurali (comportamenti, modalità operative..) Programmare l'attuazione delle misure preventive e protettive (compresa formazione – informazione addestramento) Verificarne il funzionamento Prevenzione e protezione Prevenzione: - insieme delle disposizioni e delle misure necessarie ad evitare o diminuire i rischi professionali ( es: una procedura e un segnale). Protezione: - mezzi, impianti, dispositivi che proteggono dal rischio residuo ( che può essere basso o altissimo) LE MISURE DI PREVENZIONE COLLETTIVA VOLTE ALLA GENERALITA' DEI LAVORATORI HANNO LA PRIORITA' RISPETTO A QUELLE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Protezione individuale e collettiva Individuale: Attraverso la fornitura dei D.P.I Collettiva: attuata attraverso Sistemi di protezione antincendio Aspirazione e climatizzazione Ausili per la movimentazione carichi …...... I dispositivi di protezione individuale Ad esempio, il personale sanitario è informato e formato rispetto alla prevenzione del rischio biologico, ma il contatto accidentale con liquidi biologici quali sangue, urina, … non può essere contenuto se non fornendo al lavoratore un dispositivo individuale quale il guanto monouso. DPI Se il datore di lavoro (in accordo con il medico competente ) ha individuato la necessità di impiego di un DPI per i lavoratori che svolgono una determinata attività, quei lavoratori hanno l’obbligo di indossare quel DPI. I DPI forniti dal datore di lavoro devono : • Essere conformi alla normativa vigente e quindi essere marchiati CE (conformità europea). • Essere ergonomici ed adattabili al lavoratore • Essere corredati dalle l’immagazzinamento • Se un lavoratore deve indossare più DPI contemporaneamente per lo svolgimento in sicurezza di una lavorazione, il datore di lavoro nella scelta dei vari DPI deve assicurarsi che siano tra loro compatibili, in modo che possano essere utilizzati simultaneamente senza interferire l’uno con l’altro. istruzioni per l’uso, la manutenzione e Non sono considerati DPI dal Dlgs 81/08: Requisiti dei DPI I DPI sono suddivisi in tre categorie a seconda della loro complessità ed a seconda del tipo di protezione che forniscono (si veda nella tabella successiva). I DPI di prima categoria devono essere corredati dalla dichiarazione di conformità alle direttive comunitarie (europee) da parte del produttore, cioè il produttore deve certificare che il DPI è costruito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea. Quelli di seconda categoria oltre alla dichiarazione di conformità devono essere marchiati CE (conformità europea), cioè una ulteriore certificazione da parte di un organo autorizzato al controllo di rispondenza con i requisiti della norma europea. Per produrre e commercializzare quelli di terza categoria, oltre alle certificazioni richieste per quelli di prima e seconda categoria, è necessario che il produttore sia stato sottoposto ad un ulteriore programma di controllo da parte delle autorità competenti, volto a certificare la qualità della produzione. (per esempio per un DPI di terza categoria quale può essere un autorespiratore dei vigili del fuoco , non basta che il produttore certifichi «che lo ha prodotto secondo la normativa europea» , ma un organismo certificatore autorizzato deve controllare la «qualità della produzione». DARE UN VALORE AL RISCHIO Per una valutazione tangibile dei rischi il DDL provvede, per ogni mansione all’interno dell’Azienda, a : Identificare la probabilità del danno ( improbabile – poco probabile – probabile – altamente probabile) Attribuire un valore al danno ( lieve – medio – grave - gravissimo) Un esempio Mansione: Magazziniere Rischio individuato: Schiacciamento (ad es. del piede) Probabilità di accadimento : Probabile (valore 3 scala delle probabilità) Entità del danno : Medio (valore 2 scala entità del danno ) Nel DVR riporterà la valutazione e , poiché vi è una probabilità che l’evento accada (ad esempio mentre il magazziniere carica o scarica le merci ) e potrebbero aversi delle conseguenze infortunistiche (ad esempio se una scatola pesante cade sul piede ), il datore di lavoro oltre ad erogare al lavoratore informazione e formazione, provvederà anche a fornire un adeguato DPI quale ad esempio una calzatura antinfortunistica. Le RSA ed i rischi principali Rischio biologico (legato all’utilizzo di taglienti e pungenti e alla assistenza diretta alla persona ) Rischio movimentazione manuale dei carichi (principalmente per la movimentazione dei pazienti) Rischio incendio (e’ un rischio considerato elevato a causa della difficoltà degli occupanti ad evacuare gli edifici, a causa della scarsa mobilità) Rischio chimico (rischio basso legato all’utilizzo di sostanze chimiche quali detersivi ecc.) Rischio videoterminale (per chi utilizza principalmente i personal computer e per questo può incorrere in disturbi della vista o in patologie legate alla postura scorretta) Rischio per le lavoratrici in gravidanza (legato alla movimentazione dei pazienti – all’assistenza diretta alla persona ) Rischio scivolamento (pavimenti bagnati – cucina – lavanderia – manutenzione) Rischio ustione (nelle cucine ed in lavanderia) Rischio taglio (cucina e magazzino/manutenzione) Rischio aggressione (legato al comportamento di utenti con demenze che talvolta può essere aggressivo) Novità per l’etichettatura dei prodotti chimici Dalla data del 1 giugno 2015 è in vigore il nuovo regolamento Cee n. 1272/2008, denominato CLP, che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio degli agenti chimici. Ciò significa che tutti i prodotti chimici commercializzati oltre tale data devono essere etichettati secondo il nuovo regolamento e le relative schede di sicurezza devono essere redatte ai sensi dello stesso. Questo sistema di classificazione consente di uniformare le informazioni relative all’identificazione ed alle caratteristiche di pericolosità, dei prodotti chimici che possono circolare nell’unione europea. Nuova etichettatura L’importanza della scheda di sicurezza Ogni prodotto chimico utilizzato negli ambienti di lavoro (detersivo – brillantante – acido - … ecc..), DEVE essere corredato dalla scheda di sicurezza del prodotto che DEVE essere fornita dal produttore. Nella scheda di sicurezza sono riportate tra l’altro le indicazioni relative a: composizione, pericolosità, modalità di trasporto e immagazzinamento, eventuali DPI da indossare per l’utilizzo del prodotto, misure da porre in atto in caso di contatto accidentale . La scheda di sicurezza è l’elemento più importante riguardo i prodotti chimici, non va confusa con la scheda di prodotto che riporta invece solo indicazioni quali la diliuzione consigliata, i materiali per il quale il prodotto è efficace ecc.. Controlli nei luoghi di lavoro riferimenti normativi e competenze: In generale, con il D.Lgs 81/08: Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, deve essere garantito: • dal controllo degli organismi interni all’attività lavorativa (es preposti); • dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza. Vigilanza ispettiva pubblica Art. 13 D.Lgs 81/08: ASL organo di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (UOPSAL) – L’A.S.L. è il principale organo di controllo in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela della salute dei lavoratori. Personale ispettivo del Ministero del lavoro (DPL) nel quadro del coordinamento territoriale con l’A.S.L.di cui all'art. 7 : Altri organi di vigilanza: Vigili del Fuoco Ministero sviluppo economico, Regioni, Provincie