Vivere Piemonte Piemonte in in Vivere in Piemonte • Guida ai servizi per i cittadini stranieri Vivere Vivere in Piemonte Guida ai servizi per i cittadini stranieri ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI Vivere in Piemonte guida ai servizi per cittadini stranieri Pubblicazione a cura di Francesca Prunotto Carla Martoglio Hanno collaborato alla redazione dei testi Annamaria Avonto - ASL 21 di Casale Monferrato Daniela Baradel - INPS Angelo Calà - Direzione Didattica Fontana Flavio Campagna - ASGI: Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione Maria Elena Coffano - Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte Mariella Console - ASGI : Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione Alessia Crotta - Osservatorio Regionale sull’Immigrazione in Piemonte (IRES) Marta Guerra - Ufficio Stranieri del Comune di Torino Massimo Pastore - ASGI: Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione Caterina Pomo - UTG: Ufficio Territoriale del Governo di Torino Manuela Spadaro - ASGI: Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione Antonella Sterchele - Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Torino. Segreteria Manuela Dotto Maria Musacchio Progetto grafico Carlo Gaffoglio Design Stampa Ages Arti Grafiche Traduzioni Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche (CLIFU) dell’Università di Torino. Coordinazione: prof. Marie-Berthe Vittoz. Kolici Sabina (Albanese); Hamdi Rachida (Arabo); Pecorale Roberto, NI Tianxiu (Cinese); Rigat Françoise, Caron Anne-Catherine (Francese); Spencer Alice, Ouroussoff Tatiana (Inglese); Ileana Bunget, Vorotic Roxana, Ghiurca Clara (Rumeno); Bolchakova Eugenia (Russo); Bermejo Calleja Felisa, Villen Peñalver Francisca (Spagnolo). Si ringraziano Giorgio Albertino - EPACA: Patronato Coldiretti per i servizi alle persone Enrico Allasino - Osservatorio Regionale sull’Immigrazione in Piemonte (IRES) Massimo Bocci - EPACA: Patronato Coldiretti per i servizi alle persone Antonietta Ragone - INPS Mario Carzana - Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte Rosanna Lavezzaro - Questura di Torino Giovanna Vilasi - Ufficio Territoriale del Governo di Torino Giovanna Zincone - Università di Torino CIDISS: Centro Informazione Documentazione Inserimento Scolastico Stranieri Un particolare ringraziamento alle Province Piemontesi che hanno curato la stesura dell’indirizzario e la diffusione della guida. Direzione Regionale Politiche Sociali Direttore Attilio Miglio Settore Programmazione e Promozione Interventi Socio-Assistenziali © Tutti i diritti riservati, riproduzione vietata. La guida “Vivere in Piemonte” è stata realizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, nell’ambito di un Accordo di Programma che quest’ultima ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato all’attivazione e realizzazione di progetti che mirano ad individuare un modello di buone pratiche per l’integrazione sociale degli immigrati extracomunitari. La Guida è disponibile in nove lingue: albanese, arabo, cinese, francese, inglese, italiano, spagnolo, rumeno, russo. Nella tasca al fondo è inserito un opuscolo contenente per ciascuna Provincia gli indirizzi di Enti e Servizi. La versione on-line della guida si trova sul sito dell’Osservatorio Regionale sull’Immigrazione in Piemonte: www.piemonteimmigrazione.it L’Italia, paese storicamente di emigrazione, nell’arco di questi ultimi decenni è diventata un paese di immigrazione. Oggi il fenomeno caratterizza strutturalmente la nostra società, che diviene sempre più mutietnica e multiculturale. In questo scenario è necessario ed importante che le istituzioni affrontino le problematiche dell’integrazione per realizzare, non solo forme di convivenza pacifica, ma per costruire una società armonica che offra opportunità di sviluppo e di realizzazione ad ognuno. La guida Vivere in Piemonte si rivolge a tutti i cittadini stranieri presenti nella nostra Regione e si propone come strumento d’informazione e di aiuto nell’accesso ai servizi. Si compone di una serie di capitoli che focalizzano ed illustrano gli aspetti essenziali della vita in Italia e indicano le procedure fondamentali ad essi collegati. L’ingresso e il soggiorno degli immigrati in Italia, la loro integrazione nella nostra società passano necessariamente anche attraverso l’informazione e, in questa prospettiva, l’informazione sulle regole fondanti il nostro sistema, esaminato dal punto di vista dello straniero, è quanto mai importante. L’auspicio è che questa guida non solo possa incontrare il gradimento del pubblico, ma che soprattutto si riveli uno strumento utile ed efficace per tutti. Mariangela Cotto Enzo Ghigo Assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Presidente Regione Piemonte indice 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Ingresso e soggiorno Come si entra in Italia? Come si soggiorna in Italia? Quali caratteristiche devono avere i provvedimenti con i quali si rigetta la domanda d’ingresso, di soggiorno e con cui si dispone l’allontanamento (espulsione) dello straniero? Come si ricorre contro i provvedimenti con i quali si rigetta la domanda d’ingresso, di soggiorno e con cui si dispone l’allontanamento (espulsione) dello straniero? Come si propone ricorso contro il diniego del visto d’ingresso? Come si propone ricorso contro i provvedimenti in materia di rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno? Come si propone ricorso contro il provvedimento di respingimento alla frontiera (espulsione)? Come si propone ricorso contro il decreto d’espulsione del Ministero dell’Interno? Documenti: carta d’identità, codice fiscale, certificato di residenza, patente di circolazione. Che cosa è la “residenza”? Che cosa è la “carta d’identità”? Che cosa è il “codice fiscale”? A cosa serve la “patente di guida”? Che cos’è l’“autocertificazione”? 13 14 16 20 21 25 26 27 27 29 30 32 32 34 36 3 Servizi sociali 3.1 Chi fornisce in Piemonte assistenza sociale e socio-sanitaria? 39 36 4 Salute e assistenza medica 4.1 Che cosa è il Servizio Sanitario Nazionale? 4.2 Chi ha diritto al medico di famiglia e al pediatra? E quali prestazioni garantiscono? 4.3 A chi ci si deve rivolgere per le cure specialistiche e gli esami (esami del sangue, radiologici ecc.)? 4.4 A chi ci si deve rivolgere nel caso di ’Emergenza? 4.5 Dove si acquistano le medicine? 4.6 Cosa sono i Consultori Familiari e Pediatrici? 4.7 In Italia è legale l’interruzione volontaria della gravidanza? 4.8 In Italia esiste la possibilità di non riconoscere un figlio alla nascita? 43 44 46 47 47 48 48 49 51 indice 4.9 Dove ci si rivolge per l’assistenza sanitaria dei bambini? 4.10 Quali sono le vaccinazioni obbligatorie e facoltative in Italia e le profilassi? 4.11 A chi ci si rivolge per le vaccinazioni? 4.12 Gli stranieri in Italia hanno diritto all’assistenza sanitaria? 51 5 Lavoro e Previdenza Sociale 5.1 A chi ci si rivolge quando si cerca lavoro? 5.2 Cosa coprono i contributi previdenziali e perché è importante versarli? 5.3 Cosa succede nel caso in cui il lavoratore si ammali? 5.4 Quali sono le prestazioni a tutela della maternità? 5.5 Cos’è l’indennità di maternità? 5.6 Che cos’è l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità? 5.7 Che cosa è l’astensione facoltativa dal lavoro per maternità? 5.8 Cosa sono i riposi giornalieri orari per assistere i figli? 5.9 Ci si può assentare dal lavoro nel caso di malattia del figlio? 5.10 Che cosa è l’assegno di maternità? 5.11 Che cosa è l’assegno di maternità concesso dai Comuni? 5.12 Quali sono le principali prestazioni a tutela della vecchiaia? 5.13 Quali sono le principali prestazioni previdenziali in caso d’infermità fisiche o mentali del lavoratore? 5.14 Di quali prestazioni gode il lavoratore che venga licenziato e che si trovi quindi disoccupato? 5.15 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione? 5.16 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti? 5.17 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione per gli operai agricoli? 5.18 Cosa sono i trattamenti speciali di disoccupazione per gli operai agricoli? 5.19 Cos’è il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia? 5.20 Quali sono le prestazioni a tutela della famiglia? 5.21 Cos’è l’assegno per il nucleo familiare? 5.22 Cos’è l’assegno famigliare? 5.23 Il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute del lavoratore? 59 60 6 Famiglia 6.1 Chi può chiedere il ricongiungimento familiare? 6.2 Come si propone ricorso contro il diniego di nulla osta e il diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare? 85 86 52 53 53 61 63 64 64 65 66 67 68 68 69 69 72 73 73 75 75 76 78 78 78 79 80 89 indice 6.3 Come si propone ricorso contro i provvedimenti in materia di soggiorno per motivi familiari (rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari)? 6.4 Quali sono i requisiti per potersi sposare in Italia? 6.5 A chi si denuncia la nascita di un bambino? 90 90 92 7 Minori non accompagnati 7.1 Chi sono i minori stranieri non accompagnati? 95 96 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Scuola Dove si possono portare i bambini dai 0 ai 3 anni d’età? Dove vanno a scuola i bambini dai 3 ai 5 anni d’età? Dove vanno a scuola i bambini dai 6 ai 10 anni d’età? Dove vanno a scuola i bambini dagli 11 ai 13 anni di età? Dove vanno a scuola i ragazzi dai 14 anni d’età in poi? Esistono dei contributi economici per facilitare l’accesso all’istruzione? 8.7 Che cos’è l’Obbligo Formativo? 8.8 Gli adulti possono frequentare la scuola? 8.9 Dove si possono avere informazioni sull’iscrizione universitaria? 101 102 102 103 104 105 9 Cittadinanza italiana 9.1 Chi ottiene automaticamente la cittadinanza italiana? 9.2 Come si propone ricorso per il riconoscimento dello status di cittadino italiano per nascita? 9.3 Chi ottiene la cittadinanza italiana per matrimonio? 9.4 Chi ottiene la cittadinanza italiana per naturalizzazione? 9.5 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda di naturalizzazione? 111 112 10 Rifugiati 10.1 Chi può richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato? 10.2 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato? 10.3 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda di riconoscimento dell’asilo politico, o asilo “costituzionale”? 117 118 11 Tutela giurisdizionale 11.1 Com’è garantita l’assistenza legale (di un avvocato) al cittadino non abbiente? 11.2 Cosa s’intende per “parità di trattamento”? 11.3 Come si tutela a livello giurisdizionale il principio della parità di trattamento? 125 105 107 108 109 113 114 114 115 122 123 126 130 133 Le principali sigle da conoscere A.C.I. Automobile Club d’Italia A.S.L. Azienda Sanitaria Locale C.T.P. Centri Territoriali Permanenti INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro INPDAP Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale I.S.E. Indicatore della Situazione Economica I.S.I. Centri di Informazione Sanitaria MIUR Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca p.d.s. permesso di soggiorno P.M. Pubblico Ministero S.T.P. straniero temporaneamente presente T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale T.C.M. Tribunale Ordinario in Composizione Monocratica U.R.P. Uffici Relazioni con il Pubblico U.T.G. Ufficio Territoriale di Governo 1 ingresso e soggiorno ingresso e soggiorno Per poter entrare in Italia e per potervi soggiornare regolarmente, i cittadini di Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea devono ottenere dalle autorità italiane specifiche autorizzazioni (visti d’ingresso, permesso di soggiorno, ecc.). 1.1 Come si entra in Italia? L’ingresso in Italia, salvo i casi di forza maggiore, può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti, dove lo straniero - se richiesto - deve dimostrare di disporre dei requisiti generali necessari e del visto di ingresso. Quali sono i requisiti necessari per l’ingresso? • • 14 scopo e condizioni del soggiorno; disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel paese di provenienza. Cos’è il visto d’ingresso? Il visto d’ingresso è il documento richiesto ad ogni straniero non comunitario 1 che voglia entrare in Italia per soggiorni di durata superiore a 90 giorni. Per soggiorni di durata inferiore a 90 giorni il visto non è sempre richiesto2. In questo caso sono validi anche i visti d’ingresso rilasciati dalle autorità diplomatiche o consolari di altri stati. Se la richiesta è giustificata da ragioni di lavoro, il visto viene rilasciato soltanto nell’ambito delle quote di ingresso fissate nel decreto annuale di programmazione dei flussi migratori. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, che esca e rientri dal territorio nazionale, è sufficiente l’esibizione del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità. Il visto di reingresso è invece necessario se il permesso di soggiorno è stato smarrito o sottratto, oppure se è scaduto, in tal caso la richiesta di visto deve essere corredata dall’esibizione del documento scaduto da non più di 60 giorni. Dove si richiede il visto? Il visto deve essere richiesto alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese d’origine o di residenza, allegando: • il passaporto (o documento equipollente in corso di validità); • la documentazione specifica necessaria in base al tipo di visto richiesto3. Lo straniero è tenuto ad indicare i motivi del viaggio, il luogo in cui è diretto, i mezzi di trasporto utilizzati e a dimostrare le disponibilità dei mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno. 1 1 Ad eccezione di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Svizzera, Norvegia, Islanda, con i quali vigono accordi di libera circolazione. 2 I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, s o n o s o g g e t t i a d o b b l i g o d i v i s t o : Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Birmania, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. I cittadini dei seguenti Paesi sono invece esenti dall’obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva: Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania, Malesia, Malta, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Ungheria, Uruguay, Venezuela. 3 Tipi di visto: per adozione, affari, cure mediche, motivi diplomatico, ricongiungimento familiare, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro. 15 ingresso e soggiorno 1.2 Come si soggiorna in Italia? Il permesso di soggiorno è un documento che autorizza gli stranieri entrati regolarmente in Italia a rimanere sul territorio nazionale4. Dove si richiede il permesso di soggiorno? Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore del luogo di destinazione5 entro 8 giorni lavorativi dalla data d’ingresso allegando i seguenti documenti: • la fotocopia dell’interno del passaporto e l’originale del passaporto (dopo averlo esaminato la polizia lo restituirà); • il visto d’ingresso; • tre fotografie formato tessera; • una marca da bollo da 10.33 Euro; • un’attestazione di domicilio. La Questura trattiene una copia della richiesta con tutta la documentazione e un’altra copia viene consegnata allo straniero come ricevuta della domanda. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto al rilievo delle impronte digitali. 16 Per quanto tempo è valido il permesso di soggiorno? La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso e dipende dal motivo per cui il visto è stato rilasciato. In ogni caso non può essere superiore a: • 3 mesi per visite, affari e turismo; • 9 mesi per lavoro stagionale (allo straniero che dimostri di essere venuto in • Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato un permesso pluriennale - fino a 3 annualità - per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei 2 anni precedenti); • 1 anno per lavoro subordinato a tempo determinato; • 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, ricongiungimenti familiari; • 1 anno per studio o formazione. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ha la stessa durata del contratto di soggiorno6. La perdita del posto di lavoro (anche per licenziamento) non determina per il lavoratore extracomunitario e i suoi familiari legalmente soggiornanti la perdita anche del permesso di soggiorno. Quest’ultimo continua a consentirgli di soggiornare regolarmente sul territorio dello Stato italiano per il periodo di residua sua validità, e comunque almeno 6 mesi (salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale). In questo arco di tempo lo straniero ha la possibilità di cercare un nuovo posto di lavoro. Come si rinnova il permesso di soggiorno? Il rinnovo va richiesto in doppia copia al Questore7 della provincia di residenza, allegando i seguenti documenti: • il permesso scaduto e il passaporto; • 3 fotografie formato tessera; • una marca da bollo da 10.33 Euro; • un’attestazione di domicilio; • un’attestazione che dimostri l’esistenza di propri mezzi di sostentamento; • un’attestazione che dimostri l’adeguatezza di tali mezzi per la durata del soggiorno e per il ritorno in patria; • i documenti necessari in relazione allo specifico permesso di soggiorno (per turismo, per lavoro, per ricongiungimento familiare ecc.). Il rinnovo e la proroga non sono consentiti per motivi di turismo e in caso di lunghe e continuative assenze dall’Italia (per più di 6 mesi, e nel caso di permessi di soggiorno biennali per più di 1 anno). È invece consentito il rinnovo nel caso in cui si sia usciti dall’Italia per adempiere agli obblighi militari o per altri gravi e comprovati motivi. 4 Tipi di permesso di soggiorno: per turismo, visite a familiari, affari, lavoro stagionale, studio o formazione, lavoro autonomo, lavoro subordinato, motivi familiari, protezione sociale, lavoratori dello spettacolo, cure mediche, asilo politico, asilo umanitario. 5 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 6 Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato è stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, e un prestatore di lavoro, cittadino extracomunitario, e viene sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (vedi indirizzario contenuto al fondo della guida) della provincia in cui risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa. 7 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 1 17 ingresso e soggiorno Quando va chiesto il rinnovo? La richiesta va fatta: • 90 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; • 60 giorni prima, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; • 30 giorni nei restanti casi. Quanto dura il rinnovo? Il rinnovo, generalmente, ha una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. Quando può essere convertito un permesso di soggiorno? • • • 18 • Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere convertito in permesso per lavoro subordinato e viceversa; il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, ma solo alla fine della seconda stagione (vedi sopra); il permesso per studio può essere convertito in permesso per lavoro, ma all’interno del numero di ingressi per lavoro previsti dal governo di anno in anno; il permesso per motivi di protezione sociale può essere convertito in permesso per studio o utilizzato per lavorare, se alla scadenza lo straniero sta lavorando o studiando. A chi deve mostrare il permesso di soggiorno il cittadino straniero? Il cittadino straniero deve mostrare il proprio permesso di soggiorno ogni volta che gli viene richiesto dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Le Forze dell’Ordine, se lo ritengo necessario, possono chiedere ulteriori informazioni e documenti sul lavoro, l’alloggio, e il reddito di cui si dispone in Italia per mantenere i familiari a carico. Che cosa è la Carta di Soggiorno? La Carta di Soggiorno è il documento che consente agli stranieri il soggiorno a tempo indeterminato in Italia. Il titolare della carta di soggiorno può essere espulso solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale oppure se è socialmente pericoloso. Deve essere vidimata ogni 10 anni e consente al titolare: • di entrare e uscire dall’Italia senza bisogno del visto; • di svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia riservata a cittadini italiani; • di accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione. Chi può chiedere la Carta di soggiorno? Il cittadino straniero che: • soggiorna regolarmente in Italia da almeno 6 anni ed ha un permesso di soggiorno che consente più rinnovi; • è sposato con uno straniero che abbia la carta di soggiorno; • ha meno di 18 anni ed è figlio di uno straniero che abbia la carta di soggiorno; • il coniuge, il minore e i genitori del cittadino italiano (quindi anche lo straniero che abbia ottenuto la cittadinanza italiana) o del cittadino comunitario residente in Italia, purché convivente. 1 Dove si presenta la domanda per ottenere la Carta di Soggiorno? La Carta di Soggiorno si richiede direttamente alla Questura8. Lo straniero deve indicare nella domanda: • i propri dati anagrafici; • i luoghi in cui ha vissuto nei cinque anni precedenti alla richiesta; • il luogo di residenza al momento della domanda; • le fonti di reddito che gli consentono di mantenersi in Italia. Alla domanda vanno allegati: • la copia di un documento di identità; • la copia della dichiarazione dei redditi o dell’ultima dichiarazione delle entrate derivanti da attività di lavoro subordinato; • il certificato del casellario giudiziale; • il certificato che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso; • una fotografia formato tessera. Accertata la sussistenza di tutti i requisiti, il questore rilascia la Carta di Soggiorno entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. La Carta di Soggiorno può 8 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 19 ingresso e soggiorno essere revocata nel caso di condanna per reati penali di particolari gravità. Chi possiede il permesso di soggiorno e dimora stabilmente in Italia può ottenere l’iscrizione all’anagrafe ed il conseguente rilascio della carta d’identità, con validità pari alla durata del permesso di soggiorno, nonché il rilascio del codice fiscale9. 1.3 Quali caratteristiche devono avere i provvedimenti con i quali si rigetta la domanda d’ingresso, di soggiorno e con cui si dispone l’allontanamento (espulsione) dello straniero? Quando l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno viene negata allo straniero, l’autorità competente adotta un provvedimento di rigetto. Se ne ricorrono i presupposti, inoltre, nei confronti dello straniero può essere adottato un decreto d’espulsione o di respingimento alla frontiera. In questi casi esistono alcune regole generali che le autorità amministrative devono osservare. 20 • Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti l’ingresso, il soggiorno o l’espulsione dello straniero devono essere scritti e motivati. All’interessato deve essere consegnato un atto scritto, in cui sono spiegati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione. Fanno eccezione i provvedimenti di diniego del visto d’ingresso, per i quali l’obbligo della motivazione è previsto soltanto se si tratta di richieste di visto per motivi di lavoro, ricongiungimento familiare, studio e cure mediche. Nel provvedimento inoltre deve essere chiaramente indicato a quale autorità è possibile fare ricorso, e in quali termini. • Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti l’ingresso, il soggiorno, o l’espulsione dello straniero, devono essere tradotti in una lingua comprensibile al destinatario. Non è necessaria la traduzione integrale dell’atto, perché la legge ritiene sufficiente anche una traduzione sintetica. Nel caso poi in cui non sia possibile la traduzione in una lingua conosciuta, il provvedimento deve essere tradotto in francese, inglese o spagnolo (o arabo, se si tratta di diniego del visto di ingresso), con preferenza per quella indicata dall’interessato. • Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti l’ingresso, il soggiorno, o l’e- spulsione dello straniero, devono essere notificati direttamente all’interessato, al quale viene richiesto di firmare l’atto di notifica. La notifica è valida anche se il destinatario si rifiuta di firmare alla consegna dell’atto. In ogni caso all’interessato deve essere consegnata una copia del provvedimento, con relativa traduzione anche sintetica in una lingua conosciuta, ovvero in francese, inglese o spagnolo. 1.4 Come si ricorre contro i provvedimenti con i quali si rigetta la domanda d’ingresso, di soggiorno e con cui si dispone l’allontanamento (espulsione) dello straniero? 1 Allo straniero a cui sia stato notificato: • un provvedimento di rigetto della domanda di visto d’ingresso; • un provvedimento di rigetto della domanda di permesso di soggiorno; • ovvero sia stato notificato un decreto d’espulsione o di respingimento alla frontiera; è riconosciuto il diritto alla tutela giurisdizionale, la possibilità, cioè, di fare ricorso davanti a un organo giudiziario. Generalmente il ricorso è assoggettato ad un termine, che deve essere indicato nel provvedimento di rigetto al momento della notifica e che decorre dal giorno in cui il provvedimento da impugnare è stato notificato all’interessato. I termini per la proposizione del ricorso sono previsti a pena di decadenza, il che significa che il ricorso viene considerato inammissibile se è proposto quando il termine è scaduto. Tuttavia, in casi particolari (per es. quando nel provvedimento non era indicato il termine di scadenza, oppure se il provvedimento è stato notificato senza la traduzione) è possibile presentare il ricorso anche se il termine è scaduto, chiedendo al giudice la “remissione in termini”. In alcuni casi, la possibilità di presentare ricorso non è invece assoggettata a termine di decadenza. 9 Per sapere cosa sono e come si ottengono la carta d’identità e il codice fiscale vedi cap. n. 2. Documenti. 21 ingresso e soggiorno Per quanto concerne la disciplina delle spese di giudizio, è previsto il versamento di un contributo unificato per tutti i ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale e al Tribunale in composizione collegiale10. Sono invece, esenti dal pagamento d’imposte di bollo e di registro, e di ogni altra tassa, i ricorsi al Tribunale ordinario contro i decreti di espulsione del Prefetto e contro i provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare. È ancora incerta la disciplina dei nuovi ricorsi al Tribunale ordinario contro i provvedimenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, per i quali attualmente la legge non prevede forme di esenzione. Le modalità e i termini per proporre ricorso contro i provvedimenti di rigetto e di espulsione cambiano in relazione al tipo di provvedimento da impugnare. 22 10 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 1 23 ingresso e soggiorno TIPI DI RICORSO • Ricorso contro il diniego del visto d’ingresso. • Ricorso contro i provvedimenti in materia di rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. • Ricorso contro il provvedimento di respingimento alla frontiera. • Ricorso contro il decreto di espulsione del Ministero dell’Interno. • Ricorso contro il diniego di nulla osta e il diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare11. • Ricorso contro i provvedimenti in materia di soggiorno per motivi familiari (rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari)12. • Ricorso contro il rigetto della domanda di naturalizzazione13 (concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale o ultraquinquennale, per matrimonio con cittadino italiano e negli altri casi previsti dalla legge sulla cittadinanza) • Ricorso per il riconoscimento dello status di cittadino italiano per nascita, o dello status di apolide14. • Ricorso contro il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato15. • Ricorso per il riconoscimento dell’asilo politico, o asilo “Costituzionale” ex art. 10 della Costituzione16. 24 1.5 Come si propone ricorso contro il diniego del visto d’ingresso? esclusi i visti per ricongiungimento familiare17. Autorità giudiziaria competente. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, sede di Roma18. Termine per la proposizione del ricorso. 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Spese di giustizia. Contributo unificato. Questo non è dovuto se il ricorrente viene preventivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato19. Informazioni specifiche. Trattandosi di visto d’ingresso, l’interessato riceve la notifica del rigetto della richiesta di visto dal Consolato italiano nel Paese in cui risiede. Le stesse autorità consolari sono tenute, se richiesto, ad autenticare la firma in calce al ricorso e/o alla procura speciale conferita all’avvocato per proporre il ricorso. Quest’ultimo deve essere notificato entro 60 giorni al Ministro degli Esteri presso l’Avvocatura dello Stato a Roma. 1 Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)20. 25 11 - 12 Vedi cap. n. 6 Famiglia. Vedi cap. n. 9 Cittadinanza. 15 - 16 Vedi cap. n. 10 Rifugiati. 17 Vedi cap. n. 6 Famiglia. 18 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 19 - 20 Vedi cap. n. 11 Tutela Giurisdizionale. 13 - 14 ingresso e soggiorno 1.6 Come si propone ricorso contro i provvedimenti in materia di rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno? esclusi i visti per ricongiungimento familiare21. Autorità giudiziaria competente. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del luogo in cui ha sede la Questura che ha emanato il provvedimento22. Termine per la proposizione del ricorso. 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Spese di giustizia. Contributo unificato. Questo non è dovuto se il ricorrente viene preventivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato23. 26 Informazioni specifiche. Al momento della notifica del provvedimento con cui viene respinta la domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, oppure dell’atto con cui ne venga disposta la revoca, viene intimato allo straniero di lasciare entro 15 giorni il territorio nazionale, anche se il termine per proporre ricorso al T.A.R. è di 60 giorni. Trascorsi i 15 giorni, lo straniero che si trova ancora in Italia può ricevere un decreto d’espulsione, che viene notificato anche se nel frattempo è stato proposto ricorso al T.A.R. Il T.A.R. può, però, sospendere l’esecutività del provvedimento di rigetto impugnato. In questo caso, l’interessato non può più essere espulso per essersi trattenuto in Italia oltre il termine di 15 giorni. 21 Vedi cap. n. 6 Famiglia. Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 23 Vedi cap. n. 11 Tutela Giurisdizionale. 24 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 25 - 26 Vedi cap. n. 11 Tutela Giurisdizionale. 27 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 28 - 29 Vedi cap. n. 11 Tutela Giurisdizionale. 22 1.7 Come si propone ricorso contro il provvedimento di respingimento alla frontiera (espulsione)? Autorità giudiziaria competente. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del luogo in cui ha sede la polizia di frontiera o il questore che ha adottato il provvedimento24. Termine per la proposizione del ricorso. 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Spese di giustizia. Contributo unificato. Questo non è dovuto se il ricorrente viene preventivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato25. 1 Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)26. 1.8 Come si propone ricorso contro il decreto d’espulsione del Ministero dell’Interno? Autorità giudiziaria competente. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, sede di Roma27. Termine per la proposizione del ricorso. 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Spese di giustizia. Contributo unificato. Questo non è dovuto se il ricorrente viene preventivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato28. Informazioni specifiche. Si tratta di un caso molto particolare e raro, d’espulsione immediatamente esecutiva disposta dal Ministro dell’interno per motivi d’ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)29. 27 2 documenti carta d’identità codice fiscale certificato di residenza patente di guida documenti 2.1 Che cosa è la “residenza”? La residenza è il luogo nel quale una persona dimora abitualmente1 Il cittadino non comunitario, maggiorenne, in possesso di un permesso di soggiorno superiore ai 3 mesi, ha diritto all’iscrizione anagrafica presso il comune di residenza2. Dove e come si presenta la richiesta d’iscrizione di residenza? La richiesta di residenza deve essere presentata consegnando all’Ufficio Anagrafico del Comune3 nel quale s’intende dimorare abitualmente la domanda redatta su un apposito modulo e i seguenti documenti: • passaporto valido; • permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (ovvero non scaduti); • codice fiscale; • contratto d’affitto registrato; • autocertificazione dei metri quadrati calpestabili della propria abitazione (nel caso in cui sia la prima volta che si fa la richiesta), o la ricevuta del pagamento della tassa relativa ai rifiuti. 30 L’ufficiale anagrafico rilascia al richiedente una ricevuta attestante la richiesta di residenza, e dispone un controllo, effettuato dalla Polizia municipale, dell’effettiva residenza del richiedente. Nel caso in cui si rinnovi il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno? Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, gli stranieri iscritti all’anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale unendo copia del nuovo permesso di soggiorno, con comunicazione diretta all’Ufficio d’Anagrafe del Comune di residenza. Nel caso in cui non venga fatta questa comunicazione, si viene cancellati dalle liste della popolazione residente nel Comune. A cosa serve l’iscrizione di residenza? L’iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente in un determinato Comune è requisito indispensabile per: • il rilascio della carta d’identità; • presentare domanda di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; • accedere alle prestazioni socio assistenziali4. Chi vive in una comunità può richiedere l’iscrizione anagrafica di residenza? È possibile richiedere l’iscrizione della residenza anche se si abita in una comunità (ad es. centro d’accoglienza, collegio). In questo caso la richiesta deve essere sottoscritta dal Capo convivenza (ad es. responsabile della struttura d’accoglienza). Chi fa la dichiarazione di residenza per la famiglia? 2 La richiesta di residenza che riguarda tutti i componenti di una famiglia può essere presentata da qualsiasi componente, purché maggiorenne. Se si dimora presso un’altra famiglia, è necessario il consenso dell’intestatario dello stato di famiglia ospitante. Lo stato di famiglia (famiglia anagrafica) è composto da tutte le persone che vivono nella stessa abitazione. Tuttavia se non sussistono vincoli di parentela, di matrimonio, affinità, adozione, tutela, si può richiedere l’iscrizione in uno stato di famiglia diverso. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Numero Verde 800 19585 1 Il domicilio, invece, è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 2 Gli stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita, in possesso di valido permesso di soggiorno, possono richiedere l’iscrizione anagrafica, necessaria per l’avvio della procedura per l’acquisto della cittadinanza italiana, a prescindere dal motivo e dalla durata del permesso di soggiorno. 3 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 4 Per saperne di più sulle prestazioni socio assistenziali vedi cap. n. 3. Servizi Sociali. 31 documenti 2.2 Che cosa è la carta d’identità? È un documento di riconoscimento personale che può essere richiesto da ogni cittadino straniero, che abbia le seguenti caratteristiche: • sia in possesso di regolare permesso di soggiorno; • abbia la residenza anagrafica nel territorio italiano; • e abbia più di 15 anni. La carta d’identità, nel caso di stranieri ed apolidi legalmente soggiornanti nel nostro paese, ha la stessa durata del permesso di soggiorno e non può essere utilizzata per l’espatrio, poiché ha validità solo sul territorio italiano. Per ottenere la Carta d’Identità è necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune o della circoscrizione in cui si risiede5 presentando: • 3 fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti; • un valido documento di riconoscimento nel caso di cittadini dell’Unione Europea; • il passaporto in corso di validità ed il permesso di soggiorno nell’ipotesi di cittadini extracomunitari. 32 In caso di smarrimento o furto della Carta d’identità è necessario fare la denuncia all’autorità di Polizia, presentare una copia della denuncia in anagrafe per richiedere il nuovo rilascio, insieme alle fotografie, ad un documento valido, e al permesso di soggiorno. 2.3 Che cosa è il codice fiscale? È un codice composto da lettere e numeri, con il quale il Ministero delle Finanze identifica la persona. Ognuno ha un suo codice fiscale personale. Subito dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno ci si deve recare presso gli Uffici Locali dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, e chiedere il rilascio del codice fiscale. Gli indirizzi delle varie sedi dislocate sul territorio regionale si possono trovare consultando il seguente sito internet: www.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/lista.htm?m=1&r=Piemonte Per il rilascio del codice fiscale occorre esibire: • il permesso di soggiorno valido; • la fotocopia del passaporto in corso di validità. Il possessore del codice fiscale può: • essere iscritto al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale); • essere assunto come lavoratore dipendente; • iniziare un’attività lavorativa autonoma; • concludere qualunque contratto (per esempio affitto, vendita ecc.); • aprire un conto corrente bancario. Se il tesserino viene smarrito o rubato, se ne può chiedere un duplicato all’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate o anche agli sportelli self service del Ministero delle Finanze, presenti negli Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) dei Municipi e della Prefettura di Roma, presso gli Uffici finanziari e in alcuni Uffici postali, centri commerciali e aeroporti. Il duplicato può essere anche richiesto tramite internet al sito: www.agenziaentrate.it/servizi/duplicatocf 2 Per ulteriori informazioni puoi consultare il sito internet: www.agenziaentrate.it/servizi 33 5 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. documenti 2.4 A cosa serve la patente di guida? La patente di guida è un’abilitazione che consente di guidare un veicolo corrispondente alla categoria per la quale la patente è stata rilasciata. La domanda per il rilascio o il rinnovo deve essere inoltrata all’Ufficio della Motorizzazione Civile Trasporti Civili (MCTC)6 compente per territorio di residenza. È possibile guidare in Italia con patente di guida estera? Durante il primo anno di soggiorno, o fino a quando non venga richiesta l’iscrizione di residenza in Italia, i cittadini extracomunitari7 che vogliano guidare in Italia, devono essere muniti: • della propria patente • della Patente Internazionale (che consiste nella traduzione ufficiale della patente originale). Nel caso in cui desiderino acquisire la residenza anagrafica in Italia o se risiedono in Italia da più di 1 anno, i cittadini extracomunitari devono convertire la patente estera in patente di guida italiana. 34 La conversione è automatica nel caso in cui il cittadino extracomunitario appartenga ad un paese che ha firmato un accordo con l’Italia per la conversione delle patenti di guida8. Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada9, ma senza sostenere alcun esame di guida. I cittadini, invece, appartenenti a paesi extracomunitari che non hanno stipulato con l’Italia accordi per la conversione automatica della patente di guida, devono sostenere gli esami teorici e pratici per ottenere la patente italiana. Dove si presenta la domanda di conversione della patente di guida? La domanda di conversione va presentata alla Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile della provincia di residenza (anche per il tramite degli uffici dell’A.C.I. - Automobile Club d’Italia)10, con i seguenti documenti: • certificato medico rilasciato o dal medico convenzionato con la A.S.L.Azienda Sanitaria Locale11, oppure dall’Ufficiale Sanitario (per le visite è possibile rivolgersi all’A.C.I.- Automobile Club d’Italia); • certificato di residenza in bollo da € 10,33; • tre foto-tessera recenti, di cui una autenticata; • patente estera valida e sua fotocopia; • traduzione della patente estera, eseguita da un traduttore giurato e autenticata dal Tribunale; • certificato penale generale del casellario giudiziario (in bollo da € 10,33). Fatta la richiesta e consegnata la propria patente (che verrà rispedita al Paese di provenienza), lo straniero riceve una patente italiana senza bisogno di superare alcun esame. Nel caso in cui si cambi residenza o abitazione? Chiunque cambi residenza o abitazione, entro 30 giorni deve comunicare alla Prefettura competente il cambio del Comune di residenza o d’abitazione all’interno dello stesso Comune. La Prefettura procederà ad annotare il cambiamento sulla patente. 2 35 6 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 7 Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea sono, infatti, equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. 8 Elenco degli Stati le cui patenti possono essere convertite (aggiornato a febbraio 2003): Algeria, Corea del Sud, Croazia, Filippine, Islanda, Libano, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Marocco, Norvegia, Polonia, Principato di Monaco, Romania, San Marino, Slovenia, Sri-Lanka, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ungheria. L’elenco riportato è suscettibile di variazione. Si suggerisce pertanto, per accertare eventuali variazioni intervenute, di contattare l’Ufficio della Motorizzazione della provincia. Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 9 In Italia, infatti, non può guidare: Il malato fisico o psichico, con deficienza organica o minorazione psichiche, anatomiche e funzionali tale da impedire di guidare con sicurezza auto e moto; • il riconosciuto delinquente abituale, professionale o per tendenza, sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, salvo che sia stato riabilitato; • il condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzo del documento di guida possa rendere più facile la commissione di reati della stessa durata. • 10 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 11 Per saperne di più sul sistema sanitario italiano e su cosa sono le A.S.L. vedi cap. n. 4. Salute e Assistenza Medica. documenti 2.5 Che cos’è l’autocertificazione? L’autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come dichiarazione sostitutiva di certificazione”, con la quale il cittadino attesta “d una serie di fatti, stati e condizioni, senza dover presentare il relativo certificato. Ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce. Va firmata dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autenticata. Può essere presentata, anche da un’altra persona, al posto dei certificati, insieme ad una fotocopia della carta di identità. Possono presentare autocertificazione anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia. Cosa si può dimostrare con l’autocertificazione? 36 Con l’autocertificazione si possono attestare: • la data e il luogo di nascita; • la cittadinanza; • il godimento dei diritti civili e politici; • l’esistenza in vita; • la residenza; • lo stato di famiglia; • lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a o stato libero; • la nascita di un figlio; • il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente (nonno, genitore, figlio, nipote, ecc.); • l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni; • l’appartenenza a ordini professionali; • il possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale; gli esami sostenuti; il possesso di un titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica; • il proprio reddito e la situazione economica (anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali), l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; • il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; • lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione, la qualità di studente; • la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore, curatore e simili; • l’iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo; • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; • di vivere a carico di qualcuno; • tutti i dati, a diretta conoscenza dell’interessato, contenuti nei registri dello stato civile; • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato. Per certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, è sufficiente esibire un documento di riconoscimento. La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso. Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio. L’autocertificazione può essere utilizzata solo per attestare stati, qualità e fatti certificabili da soggetti pubblici italiani (ovvero tutti gli uffici delle Amministrazioni Pubbliche ed Enti o Aziende erogatori di pubblici servizi). Cosa non si può autocertificare? Non sono sostituibili con l’autocertificazione i seguenti documenti: • certificati medici, sanitari, veterinari; • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie; • brevetti e marchi. 2 37 3 servizi sociali servizi sociali 3.1 Chi fornisce in Piemonte assistenza sociale e socio-sanitaria? In Piemonte i servizi che forniscono assistenza sociale e socio-sanitaria possono essere gestiti in tante forme diverse a seconda del luogo di residenza. Possono infatti essere erogati da Consorzi di Comuni, da Comuni singoli o associati o dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL). Gli enti che erogano i servizi socio assistenziali si chiamano Enti Gestori. Come si fa a conoscere con esattezza il nome dell’Ente Gestore al quale rivolgersi? Ci si deve rivolgere al proprio comune di residenza, che provvederà ad indicare l’Ente Gestore più vicino1. Chi può richiedere l’assistenza sociale? Tutti i cittadini stranieri in una situazione di regolarità. Agli stranieri privi del permesso di soggiorno e agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza e di emergenza. Quali sono i servizi sociali offerti dagli Enti Gestori? 40 • informazioni di carattere generale tramite il segretariato sociale; • interventi di assistenza economica in base ai regolamenti interni adottati dall’Ente gestore; • servizi di assistenza domiciliare al fine di favorire la permanenza presso il nucleo o, comunque, a domicilio, di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti; • servizi di educativa domiciliare a favore di persone, in particolare minori, a rischio di emarginazione sociale; • servizi relativi alla tutela dei minori in rapporto con l’Autorità Giudiziaria (casi di affidamenti familiari, adozioni); • interventi a tutela dei minori stranieri non accompagnati dai familiari; • interventi di assistenza a favore delle persone disabili; • assistenza alle persone anziane (assistenza domiciliare, inserimento in centro diurno o in casa di riposo); • mediazione culturale, mediazione familiare, corsi di formazione professionale, ecc. Non tutti gli Enti Gestori offrono gli stessi servizi, e soprattutto l’accesso a questi ultimi è regolamentato diversamente a seconda dell’Ente. Come si fa a sapere quali sono esattamente i servizi che offre l’Ente Gestore? Attraverso la “Carta dei Servizi” che elenca tutti i tipi di interventi che L’Ente Gestore competente per il territorio può erogare, e quali sono le caratteristiche richieste per poterne usufruire. La Carta dei servizi può essere richiesta direttamente all’Ente Gestore o al Comune della tua città. Nel caso in cui questo documento non fosse a disposizione, è possibile richiedere informazioni al Segretariato Sociale dell’Ente gestore. 1 3 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 41 4 salute e assistenza medica salute e assistenza medica 4.1 Che cosa è il Servizio Sanitario Nazionale? Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) è un insieme di strutture e servizi che tutelano la salute ed assicurano l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, italiani e stranieri regolari, senza differenza di trattamento. L’assistenza sanitaria spetta, oltre che agli iscritti, ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Per usufruire del diritto all’assistenza sanitaria bisogna innanzitutto iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria: • per chi risiede e lavora regolarmente in Italia; • per chi risiede regolarmente ed è iscritto alle liste di collocamento; • per chi ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro dipendente o autonomo, motivi familiari, asilo politico, attesa di adozione o affidamento e per domanda di acquisto di cittadinanza italiana. L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è facoltativa (pagando un contributo annuale): • per il titolare di un permesso di soggiorno per studio; • per chi è regolarmente soggiornante alla pari. 44 Dove si fa l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale? L’iscrizione può essere effettuata direttamente presso le Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.)1 del luogo in cui si vive. Le A.S.L. sono le strutture amministrative ed operative del Sistema Sanitario Nazionale. A cosa serve la tessera sanitaria? La tessera sanitaria è un documento che prova l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Vi sono indicati il nome dell’assistito e quello del medico di famiglia (vedi più avanti). È necessario presentare la tessera per beneficiare delle prestazioni sanitarie, e per accedere ai servizi. Quanto tempo vale la tessera sanitaria? La durata di validità della tessera è la stessa di quella del permesso di soggiorno. Per i rifugiati politici riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951, la durata è illimitata. L’iscrizione cessa in caso di revoca, annullamento, scadenza e mancato rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero nel caso sia avvenuta l’espulsione. L’interessato potrà beneficiare ancora dell’iscrizione se esibisce la documentazione che prova la pendenza di un ricorso contro i suddetti provvedimenti. Quali documenti sono necessari per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale? • • • • documento d’identità; permesso di soggiorno; codice fiscale; certificato di residenza, o in mancanza di questo, un’autocertificazione di domicilio redatta dinanzi al funzionario dell’A.S.L. 4 A cosa dà diritto l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale? L’iscrizione dà diritto: • alla scelta di un medico di medicina generale “medico di famiglia”, o di un pediatra; • alle cure specialistiche e agli esami di laboratorio; • ai Servizi d’Emergenza; • al ricovero ospedaliero gratuito negli ospedali pubblici e convenzionati; • all’assistenza farmaceutica. Quanto costa l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale? L’iscrizione è gratuita per: • i disoccupati con permesso di soggiorno ed inseriti nella Banca Dati presso i Centri per l’Impiego2; • i rifugiati con regolare certificato attestante lo status di rifugiato e richiedente asilo; • il cittadino coniugato e a carico di un cittadino italiano; • il minore con genitore residente in Italia o con genitore appartenente ad una delle categorie sopra elencate. 1 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 2 Vedi cap. 5. Lavoro e Previdenza Sociale. 45 salute e assistenza medica L’iscrizione viene pagata: • con i contributi versati dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti con regolare permesso di soggiorno; • con il versamento di una quota fissa annuale per i liberi professionisti, i lavoratori autonomi, o gli studenti con regolare permesso di soggiorno. 4.2 Chi ha diritto al medico di famiglia e al pediatra? E quali prestazioni garantiscono? Tutti i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto all’assistenza prestata da un medico di medicina generale. Per i bambini da 0 a 14 anni è prevista l’assistenza da parte di un pediatra, nei Comuni dove il pediatra è presente. Dall’età di 6 anni i genitori, se lo desiderano, possono optare per la scelta di un medico di medicina generale per l’assistenza del proprio figlio. 46 La scelta del medico e del pediatra si compie quando ci si reca all’ufficio che rilascia la tessera sanitaria, consultando l’elenco dei medici disponibili. La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e cittadino sono fondati sul rapporto di fiducia. Il medico può essere cambiato con un altro della stessa ASL in qualsiasi momento. Il medico di famiglia e il pediatra garantiscono: • visite in ambulatorio o a domicilio; • prescrizione di farmaci; • richieste di visite specialistiche ed esami; • rilascio di certificati di malattia per i lavoratori dipendenti, per i bambini che devono essere riammessi a scuola dopo una malattia, o che devono accedere agli asili nido, nelle scuole materne, elementari, medie, secondarie. Ci si può rivolgere al medico di famiglia anche per avere consigli e suggerimenti per salvaguardare la propria salute, prevenendo l’insorgere di malattie. Il medico e il pediatra svolgono la propria attività in orari e giorni che sono tenuti ad esporre all’ingresso dei loro ambulatori. Tutte le prestazioni del medico di famiglia e del pediatra sono gratuite. 4.3 A chi ci si deve rivolgere per le cure specialistiche e gli esami di laboratorio (esami del sangue, radiologici ecc.)? Ci si deve rivolgere all’ufficio prenotazioni dell’A.S.L. Occorre presentare la propria tessera d’iscrizione al S.S.N. e la richiesta del medico di famiglia o del pediatra. La richiesta non è necessaria solo per le visite: • odontoiatriche, • ginecologiche, • oculistiche. La prenotazione è quasi sempre necessaria. All’Ufficio Prenotazioni delle A.S.L. viene indicato il luogo, la data e l’ora dove sarà effettuata la prestazione. Le cure specialistiche e gli esami di laboratorio si effettuano presso ambulatori pubblici e privati convenzionati. 4 Per le visite specialistiche o gli esami di laboratorio è previsto il pagamento di una quota della spesa a carico dei cittadini, detto “ticket”. Alcune categorie di assistiti (cittadini con basso reddito, invalidi civili, donne in gravidanza, ecc.) possono ottenere l’esenzione dal ticket. Per informazioni al riguardo occorre rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico delle A.S.L., uffici presso cui è possibile fare reclami o richiedere informazioni per tutto ciò che riguarda la tutela dell’utente. 4.4 A chi ci si deve rivolgere in caso d’emergenza? Nei casi di grave urgenza (incidenti, infortuni ed in qualsiasi situazione di pericolo di vita) è possibile recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale o richiedere l’intervento medico telefonando al numero gratuito 118 in funzione 24 ore su 24. za? Nei casi di malattia è possibile chiedere al medico di famiglia di effettuare una visita a domicilio gratuita. Durante le ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 8.00), il sabato pomeriggio (dalle ore 14), la domenica e tutti gli altri giorni prefestivi e festivi è attivo invece il Presidio di Continuità Assistenziale (guardia medica). Anche per questo servizio ci si può rivolgere al numero telefonico gratuito 118. 47 salute e assistenza medica 4.5 Dove si acquistano le medicine? In Italia le medicine si vendono esclusivamente nelle farmacie. Solo il medico di famiglia, il pediatra ed il medico che effettua le visite specialistiche, possono prescrivere le medicine con una dichiarazione scritta su un apposito modulo (rricetta). Nella ricetta, che va data al farmacista, il medico autorizza l’acquisto della medicina. La ricetta farmaceutica ha validità di 30 giorni dalla data del rilascio. Gli orari di apertura e di chiusura e i periodi di ferie delle farmacie sono fissati in un calendario predisposto periodicamente ed esposto in ogni farmacia. Durante le ore notturne di tutti i giorni e nelle giornate festive sono operanti le farmacie di “guardia”. Ogni farmacia è tenuta ad esporre all’esterno l’indicazione della farmacia di guardia più vicina. 4.6 Cosa sono i Consultori Familiari e Pediatrici3? Sono dei centri per la tutela della salute fisica e psichica della donna, del bambino, della coppia e della famiglia, presenti in ogni A.S.L. 48 Che servizi offrono? • Assistenza alla donna in gravidanza (visite ostetrico-ginecologiche, corsi di preparazione al parto, alla nascita e alla genitorialità); • assistenza alle donne che intendono interrompere volontariamente la gravidanza (aborto); • assistenza ginecologica di base per malattie legate alla sessualità, sterilità ed infertilità; • assistenza alle donne con problemi di menopausa; • consulenza contraccettiva, per impedire gravidanze indesiderate; • prevenzione e diagnosi dei tumori dell’apparato genitale femminile; • assistenza e consulenza per i problemi psicologici e sociali riguardanti il rapporto di coppia, il rapporto genitori-figli, la gravidanza,il parto, la sessualità; • problematiche riguardanti separazioni, maltrattamenti e violenze in famiglia; • informazioni sulle adozioni e gli affidamenti familiari; • salute del bambino prima della nascita, del neonato e del bambino nella prima infanzia. Tutte le prestazioni dei consultori sono gratuite. Non è necessaria alcuna autorizzazione e alcuna richiesta del medico di famiglia, ma è sufficiente prendere appuntamento (anche telefonicamente). I servizi sono destinati anche alle donne prive del permesso di soggiorno. 4.7 In Italia è legale l’interruzione volontaria della gravidanza (aborto)? Sì, in Italia esiste una legge (Legge 194/1974) che disciplina e ammette l’interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni. 4 È possibile interrompere la gravidanza dopo i primi 90 giorni dal concepimento? Sì, ma solo in alcuni casi: • quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; • quando il bambino che deve nascere presenta malformazioni che mettono in grave pericolo la salute fisica o psichica della madre. A chi ci si rivolge per abortire? Bisogna rivolgersi ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria, o a un medico di fiducia. Il consultorio, la struttura socio-sanitaria, o il medico hanno il compito di: • garantire i necessari accertamenti medici; • valutare, nel rispetto della libertà e della dignità della donna, insieme a lei, e al padre del concepito (ove la donna lo consenta), le circostanze che la portano a chiedere l’interruzione della gravidanza; • metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre; • promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. 3 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 49 salute e assistenza medica Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare l’interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita ad attendere 7 giorni per pensarci. Trascorsi i 7 giorni la donna può presentarsi presso le sedi autorizzate a praticare l’interruzione della gravidanza, presentando il documento rilasciatole. Chi può fare la richiesta d’interruzione della gravidanza? La richiesta deve essere fatta personalmente dalla donna. Se la donna è d’età inferiore ai 18 anni è richiesto l’assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. 50 Tuttavia, nei primi 90 giorni, quando: • vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela; • oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi; il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, rinviano entro 7 giorni dalla richiesta una relazione, contenente anche il loro parere, al giudice tutelare del luogo in cui essi operano. Il giudice tutelare, entro 5 giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, può autorizzarla a decidere l’interruzione della gravidanza. Nel caso in cui il medico accerti l’urgenza dell’intervento, a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, può certificare l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela, e senza rivolgersi al giudice tutelare. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero. Dopo i primi 90 giorni, si applicano alla minore di diciotto anni le procedure delle maggiori d’età, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela. 4.8 In Italia esiste la possibilità di non riconoscere un figlio alla nascita? Sì, in Italia la donna ha il diritto di scegliere di partorire senza riconoscere il figlio e senza che il suo nome compaia sull’atto di nascita (senza, quindi, che il bambino abbia il suo cognome). In questo caso la donna ha il diritto a che il suo nome venga mantenuto segreto, ed è rigorosamente vietato a coloro che, per motivi d’ufficio, sono venuti a conoscenza del nome della madre, di rivelare tale conoscenza. Se lo fanno commettono reato. 4 Il tribunale, qualora il minore non sia riconosciuto dalla madre, non può fare ricerche sulla paternità del bambino. 4.9 Dove ci si rivolge per l’assistenza sanitaria dei bambini? 51 L’assistenza ai minori stranieri è assicurata: • attraverso i pediatri di libera scelta presenti in ogni A.S.L. (cui si può accedere anche se irregolari); • attraverso i consultori pediatrici e i centri vaccinali. salute e assistenza medica 4.10 Quali sono le vaccinazioni obbligatorie e facoltative in Italia e le profilassi? Nella tabella seguente sono riportate le principali vaccinazioni obbligatorie e facoltative e l’epoca in cui tale vaccino va somministrato. Vaccinazioni obbligatorie Poliomielite Difterite Tetano Pertosse Epatite B 3° mese ● ● ● 5° mese ● ● ● 11° mese ● ● ● Età 12-15° mese 3° anno ● ● 5-6° anno ● (3 dosi) 12° anno 52 Vaccinazioni facoltative Età Haemophilus influenzae tipo b 3° mese ● 5° mese ● 11° mese ● 12-15° mese Morbillo Rosolia Parotite ● 3° anno 5-6° anno 12° anno ● eventuale richiamo Per gli adulti sono consigliate le vaccinazioni contro il tetano (1 richiamo ogni dieci anni dopo il ciclo di base) e l’epatite virale di tipo B. 4.11 A chi ci si rivolge per le vaccinazioni? Per effettuare le vaccinazioni obbligatorie ci si può rivolgere al Centro Vaccinale, al Consultorio Pediatrico o al Servizio di Igiene Pubblica delle A.S.L. Il servizio è gratuito. Un certificato di vaccinazione è richiesto all’ingresso nella scuola elementare, scuola materna, nido d’infanzia, per essere ammessi ai soggiorni estivi, per svolgere attività sportiva agonistica. Le vaccinazioni infantili sono un modo sicuro ed efficace per ottenere la protezione individuale e della popolazione da alcune gravi malattie. È necessario sottoporsi a delle vaccinazioni quando si ritorna nel paese d’origine? 4 È consigliabile ed importante la prevenzione delle malattie infettive per coloro che si recano nel paese d’origine (malaria, febbre gialla, epatite virale A). Per questa profilassi gli stranieri possono rivolgersi al proprio medico curante, ai centri di medicina dei viaggiatori e, se non posseggono il permesso di soggiorno, ai centri I.S.I. (Centri di Informazione Sanitaria, vedi più avanti) che li indirizzeranno alla struttura più idonea. 4.12 Gli stranieri in Italia hanno diritto all’assistenza sanitaria? Tutti gli stranieri presenti in Italia hanno diritto all’assistenza sanitaria essenziale. Lo straniero regolarmente soggiornante, ma non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale? Nelle strutture sanitarie accreditate dello stesso Servizio Sanitario Nazionale gli vengono assicurate: • le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione; • le prestazioni sanitarie non urgenti, che possono venire programmate e per cui non si passa dal pronto soccorso, sia ambulatoriali che i ricoveri in ospedale, (per esempio la tonsillectomia), previo pagamento delle relative tariffe. 53 salute e assistenza medica L’erogazione di prestazioni sanitarie agli assicurati da istituzioni estere è, invece, disciplinata dalle norme previste dagli accordi internazionali. Lo straniero non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno? Allo straniero senza permesso di soggiorno, ovvero straniero temporaneamente presente (S.T.P.), è garantita l’assistenza sanitaria di base. 54 In particolare nelle strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale sono assicurate: • le cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio; • l’assistenza sanitaria di base; • l’assistenza in gravidanza e durante la maternità; • l’assistenza per l’interruzione volontaria della gravidanza (aborto); • la tutela della salute del minore; • le vaccinazioni previste dalla normativa e nell’ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni; • gli interventi di profilassi internazionale; • la profilassi, la diagnosi e il trattamento delle malattie infettive; • la distribuzione gratuita di farmaci essenziali. È comunque assicurato all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso. Allo straniero privo di permesso di soggiorno viene rilasciato dall’ASL di appartenenza un tesserino con un codice regionale a sigla S.T.P. (straniero temporaneamente presente) che deve essere esibito per usufruire delle prestazioni sanitarie. Questo tesserino ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Lo straniero senza permesso di soggiorno, in caso di bisogno, gode di un aiuto economico per usufruire dell’assistenza sanitaria? Le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ai cittadini non iscritti, sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket). Lo stato d’indigenza del soggetto viene attestato al momento dell’assegnazione del codice regionale a sigla S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), mediante la sottoscrizione di una dichiarazione, anch’essa valevole sei mesi. Lo straniero indigente privo del permesso di soggiorno, è esonerato anche dalla quota di partecipazione alla spesa (ticket) per quanto concerne: • l’assistenza sanitaria di base; • le urgenze; • lo stato di gravidanza; • le patologie esenti o i soggetti esenti in ragione dell’età o in quanto affetti da gravi stati invalidanti. L’utilizzo da parte dello straniero senza permesso di soggiorno di tutti i servizi sanitari non comporta nessuna segnalazione da parte degli operatori sanitari alla Polizia giudiziaria. 4 Cosa sono i Centri ISI? Sono dei Centri di Informazione Sanitaria per gli Stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che la Regione Piemonte ha costituito in via sperimentale. Gli “Stranieri Temporaneamente Presenti” (S.T.P.) trovano presso i Centri ISI un accesso facilitato al Servizio Sanitario sia per gli aspetti terapeutici che per quelli preventivi e spesso anche burocratici grazie alla presenza dei mediatori culturali. 55 salute e assistenza medica Ecco gli indirizzi dei Centri di Informazione Salute Immigrati (Centri ISI) attivi in Piemonte. 56 Asti ASL 19 Via Orfanotrofio 15/17 0141-392743 Biella ASL 12 Via Don Sturzo 20 015-3503681/350655 Borgomanero (No) ASL 13 Viale Zoppis 6 0322-848343 Bussoleno (To) ASL 5 Via Tonelli 1 0122-48196 Chieri (To) ASL 8 Via San Giorgio 20 011-94294682 Collegno (To) Via Oberdan 10 011- 4017814-44 Cuneo ASL 15 Via C. Boggio 14 0171-450271/270 Domodossola ASL 14 Corso Dissegna 29 0324-491620 Novara ASL 13 Via Dei Mille 2 0321-374573 Omegna (Vb) ASL 14 Via Mazzini 117 0323-868355/166 Orbassano (To) ASL 5 Viale Papa Giovanni XIII 11 011-9036461/32 Torino ASL 2 Via Tofane 71 011-70952593/95 Torino ASL 4 Largo Dora Savona 24 011-2403717/12 Torino ASL 1 Via San Domenico 22/c 011-5663050 Vercelli ASL 11 Via Crosa 4 0161-593622/16 4 57 5 lavoro e previdenza sociale ingresso e soggiornosociale lavoro e Previdenza 5.1 A chi ci si rivolge quando si cerca lavoro? Ai Centri per l’Impiego1 Quali servizi offrono i Centri per l’Impiego? I Centri per l’Impiego: • mettono in contatto lavoratori e datori di lavoro; • offrono informazioni: sul mercato del lavoro, sulle opportunità d’impiego, sulle offerte formative, sulla normativa vigente; • offrono la possibilità di effettuare tirocini formativi (ovvero periodi di formazione in ambito lavorativo) sulla base di convenzioni stipulate con i datori di lavoro (i tirocini promossi dai Centri per l’Impiego prevedono una durata di un minimo di 3 mesi e un massimo di 6 mesi; non possono configurarsi quale rapporto di lavoro e non prevedono retribuzione). A chi è rivolto il servizio? 60 • • • • • ai disoccupati ed inoccupati di lunga durata; alle donne in reinserimento lavorativo; ai disoccupati beneficiari di trattamenti previdenziali; alle persone disabili; ai giovani disoccupati e apprendisti. Quali sono i documenti necessari per usufruire dei servizi dei Centri per l’Impiego? • documento d’identità; • codice fiscale; • permesso di soggiorno con motivo valido per: lavoro (subordinato, autonomo, stagionale); famiglia; asilo politico; studio (questo permesso di soggiorno permette di lavorare massimo 20 ore alla settimana); famiglia, minore età o affidamento per i minori stranieri soggetti all’obbligo formativo; • è consigliabile portare la traduzione, asseverata dall’Ufficio Asseverazione Titoli della Pretura, dei titoli di studio conseguiti all’estero. 5.2 Cosa coprono i contributi previdenziali e perché è importante versarli? Il sistema della previdenza sociale prevede che il lavoratore venga tutelato in occasione di determinati eventi, quali: • • • • • • la malattia, la maternità, la vecchiaia, l’infermità fisica e mentale, il licenziamento e quindi la disoccupazione, gli infortuni e le malattie professionali. 1 5 Prevede, inoltre, una serie di strumenti volti alla tutela della famiglia del lavoratore. Per poter usufruire e ottenere le diverse prestazioni previdenziali, occorre però che siano stati versati i contributi previdenziali. Chi ha l’obbligo di versare i contributi previdenziali? Per i lavoratori subordinati è il datore di lavoro che ha l’obbligo, oltre che di corrispondere la retribuzione contrattuale, di versare la corrispondente contribuzione previdenziale. I lavoratori autonomi, come ad esempio i commercianti, devono invece versare direttamente i contributi previdenziali. Perché è importante che anche il lavoratore extracomunitario versi i contributi previdenziali? Perché il lavoratore extracomunitario che svolge in Italia un’attività lavorativa regolare, per la quale vengono accreditati periodi di contribuzione, ha gli stessi diritti riconosciuti alla generalità dei lavoratori. Può conseguire, in presenza dei requisiti richiesti, il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione italiana. 1 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 61 lavoro e Previdenza sociale Quali sono i principali Enti che erogano le prestazioni previdenziali? L’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica), che si occupa della tutela previdenziale dei dipendenti pubblici. L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro) che tutela i lavoratori dipendenti che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale, garantendogli le prestazioni economiche e sanitarie necessarie. L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) che è il principale ente che assicura i lavoratori privati, sia dipendenti che autonomi, e li tutela quando si verificano eventi quali la vecchiaia, la disoccupazione, la maternità, la malattia, garantendo delle indennità sostitutive della retribuzione. A chi si presenta la domanda per ottenere le varie indennità INPS? 62 All’agenzia INPS competente territorialmente in base alla residenza/domicilio dell’interessato, nel caso di prestazioni pagate direttamente dall’INPS. Nel caso, invece, di prestazioni che devono essere pagate dal proprio datore di lavoro per conto dell’INPS, le domande devono essere presentate al proprio datore di lavoro e in alcuni casi ad entrambi. Le domande possono essere presentate anche per posta o per il tramite dei Patronati2 autorizzati che, per legge, offrono assistenza gratuita ai lavoratori nello svolgimento delle proprie pratiche previdenziali. L’elenco delle Agenzie INPS competenti in base alla residenza/domicilio è consultabile su internet al sito www.inps.it/AgendaSedi La maggior parte dei modelli di domanda delle singole prestazioni (contenenti le istruzioni per la compilazione e i documenti da allegare) e la specifica modulistica sono disponibili, oltre che presso gli sportelli delle Agenzie INPS, anche su internet al sito www.inps.it, alla voce moduli. Nel caso in cui il lavoratore extracomunitario ritorni nel paese d’origine cosa succede dei contributi versati all’INPS? I contributi versati durante il periodo di lavoro in Italia vengono conservati a tempo indefinito negli archivi dell’INPS e costituiscono la posizione assicurativa di ciascun lavoratore. Tale posizione è pronta ad essere riattivata in caso di nuova occupazione in Italia, o ad essere utilizzata per la liquidazione di una pensione. 5.3 Cosa succede nel caso in cui il lavoratore si ammali? Nel caso in cui il lavoratore si ammali è prevista l’inndennità di malattia. E’ un’indennità economica che permette al lavoratore di ricevere una parte della retribuzione anche in caso d’assenza dal lavoro per malattia. I primi 3 giorni di malattia sono pagati dal datore di lavoro. A partire dal 4° giorno di malattia, per un periodo massimo di 180 giorni all’anno è a carico dell’INPS. A chi spetta l’indennità di malattia? • Ai lavoratori dipendenti con qualifica di operai o impiegati nel settore privato; • ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopraindicate), purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell’inizio della malattia. 5 Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, il diritto all’indennità di malattia cessa con la cessazione del rapporto di lavoro. Come si ottiene l’indennità di malattia? Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in due copie. Entro 2 giorni dalla compilazione da parte del medico, deve inviare la prima copia alla propria sede dell’INPS (quella di residenza abituale) e la seconda copia al datore di lavoro. I certificati sono a lettura ottica, per cui è molto importante, per la compilazione, attenersi alle istruzioni riportate sul certificato stesso. Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per eventuali controlli effettuati dai medici dell’INPS o delle A.S.L., nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. In caso d’assenza ingiustificata è prevista la perdita dell’indennità. Se, durante il periodo in cui si percepisce l’indennità di malattia, ci si deve trasferire ad un indirizzo diverso da quello indicato sul certificato di malattia, bisogna darne comunicazione preventiva all’INPS e al proprio datore di lavoro. 2 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 63 lavoro e Previdenza sociale Se durante la malattia, il lavoratore extracomunitario, vuole andare all’estero o al paese d’origine per avere migliori cure e/o assistenza, deve chiedere preventivamente l’autorizzazione all’INPS. 5.4 Quali sono le prestazioni a tutela della maternità? Il nostro sistema previdenziale prevede diverse modalità per tutelare la madre e il padre lavoratori: • • • • • l’indennità di maternità; i riposi giornalieri orari per assistere i figli; il congedo per malattia del bambino; l’assegno di maternità; l’assegno di maternità concesso dai Comuni. La legge italiana prevede, inoltre, il divieto di licenziamento della donna dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino, ad eccezione del caso in cui il rapporto di lavoro cessi per scadenza del contratto. 64 5.5 Cos’è l’indennità di maternità3? È un’indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata alle lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio. A chi spetta l’indennità di maternità? • • • • Alle madri lavoratrici dipendenti; alle lavoratrici domestiche che abbiano versato almeno un anno di contributi nei due anni precedenti il periodo d’assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, o almeno sei mesi di contributi nell’anno precedente all’assenza; alle lavoratrici agricole che abbiano effettuato un minimo di 51 giornate di lavoro nell’anno precedente il periodo di assenza obbligatoria; alle lavoratrici autonome che risultino iscritte negli elenchi degli artigiani o dei commercianti, o dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prima del periodo d’assenza per maternità, e che risultino aver pagato i contributi relativi. Per quanto tempo spetta l’indennità di maternità? L’indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta per un periodo massimo di 5 mesi; per astensione facoltativa, per un periodo non superiore a 11 mesi da usufruire nei primi otto anni di vita del bambino. 5.6 Che cos’è l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità? La legge prevede dei periodi durante i quali è vietato far lavorare la donna in gravidanza (aastensione obbligatoria): • • • • durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto, se il parto avviene oltre la data presunta; durante i tre mesi dopo il parto; per i giorni non goduti prima del parto, se il parto avviene in data anticipata rispetto alla data presunta. La lavoratrice può scegliere di continuare a lavorare fino al mese precedente la data presunta del parto, e usufruire così dell’astensione obbligatoria fino al 4° mese dopo il parto. Ciò a condizione che lo specialista ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel caso in cui la lavoratrice dipenda da un’azienda soggetta a controlli sanitari (per esempio: azienda industriale), attestino che tale situazione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro. Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi, pericolosi e che non possono essere adibite ad altre mansioni, possono anticipare “per rischio” il periodo d’astensione obbligatoria precedente al parto su autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Il periodo d’astensione obbligatoria può essere prorogato (con provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro) fino al 7° mese successivo al parto. 3 5 È importante ricordare che anche la donna extracomunitaria, la cui presenza sul territorio italiano sia irregolare, ha diritto ad usufruire gratuitamente di alcune prestazioni ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale (vedi cap. 4. Salute e Assistenza Medica). 65 lavoro e Previdenza sociale L’indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto spetta al padre lavoratore dipendente: • • • in caso di morte o di grave malattia della madre; nel caso in cui la madre, anche non lavoratrice, abbandoni il bambino; in caso di non riconoscimento del figlio da parte della madre. In tali casi è vietato licenziare il padre per tutta la durata del congedo e fino al compimento di un anno d’età del bambino. La lavoratrice ha diritto all’indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui: • • • il bambino sia nato morto; il bambino sia deceduto successivamente al parto; ci sia stata un’interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione (che è considerata parto). A chi si presenta la domanda d’astensione obbligatoria? All’INPS e al datore di lavoro. 5.7 Che cosa è l’astensione facoltativa dal lavoro per maternità? 66 Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro, e a percepire l’indennità per astensione facoltativa (ovvero congedo parentale). Le astensioni facoltative non possono superare un periodo complessivo tra i genitori di: • • 6 mesi nell’arco dei primi 3 anni del bambino. 10 mesi nell’arco dei primi 8 anni del bambino. Chi può chiedere l’astensione facoltativa? • • Le madri lavoratrici dipendenti per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; il padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabili a 7 nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi (in questo caso il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori, nell’arco dei primi 8 anni del • • bambino, sale a 11 mesi); il genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi; le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane e commercianti), per un periodo massimo di tre mesi, anche frazionabile, entro il primo anno di vita del bambino. Non spetta agli addetti ai servizi familiari e domestici, ai lavoratori a domicilio, e ai disoccupati o sospesi dal lavoro. I genitori possono usufruire del congedo anche contemporaneamente. A chi si presenta la domanda d’astensione facoltativa? 5 All’INPS e al datore di lavoro. 5.8 Cosa sono i riposi giornalieri orari per assistere i figli? Durante il primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a dei riposi giornalieri retribuiti. Tali riposi sono di 2 ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere. Se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere è previsto un permesso di 1 ora al giorno. Tali ore di riposo sono riconosciute anche al padre: • • • • se il figlio è affidato al solo padre; in caso di morte o grave malattia della madre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; se la madre non è lavoratrice dipendente (ad esempio nel caso si tratti di lavoratrice autonoma, libera professionista). In questi ultimi due casi, tuttavia, il padre non può utilizzare i riposi giornalieri durante il periodo d’astensione dal lavoro per maternità della madre. Non hanno diritto ai permessi orari le lavoratrici domestiche, a domicilio e le lavoratrici autonome. A chi si presenta la domanda per i riposi orari? Per quelli della madre, al datore di lavoro. Per quelli del padre all’INPS e al datore di lavoro. 67 lavoro e Previdenza sociale 5.9 Ci si può assentare dal lavoro nel caso di malattia del figlio? Entrambi i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto, alternativamente, ad assentarsi dal lavoro durante la malattia di ciascun figlio: • • fino all’età di 3 anni; e, nel limite di 5 giorni all’anno per ciascun genitore, fino all’età di 8 anni del bambino. A chi si presenta la domanda per congedo per malattia del bambino? La domanda deve essere presentata al datore di lavoro con allegato un certificato di un medico specialistico del Servizio Sanitario Nazionale, e deve attestare che l’altro genitore non è in astensione dal lavoro durante gli stessi giorni. 5.10 Che cosa è l’assegno di maternità? È una prestazione economica che spetta per i figli nati o adottati dopo il 1° luglio 2000: • 68 • • alle lavoratrici che hanno almeno 3 mesi di contribuzione compresi tra i 9 e i 18 mesi precedenti la nascita o l’ingresso in famiglia del bambino; alle ex lavoratrici (disoccupate), purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi più di 9 mesi; alle lavoratrici che hanno interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni durante il periodo di gravidanza, ed hanno almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 9 mesi ai 18 mesi precedenti la nascita del bambino. Le madri extracomunitarie per ottenere l’assegno di maternità devono essere in possesso della carta di soggiorno. A chi si presenta la domanda per l’assegno di maternità? All’INPS entro 6 mesi dalla nascita, o dall’adozione del bambino (in caso di ritardo si perde il diritto all’assegno di maternità). 5.11 Che cosa è l’assegno di maternità concesso dai Comuni? È una prestazione economica che spetta per ogni figlio nato (nel caso di parto gemellare spettano 2 assegni) o adottato dopo il 2 luglio 2000: • alle madri che non hanno diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruiscano di un’indennità di maternità di importo inferiore all’importo dell’assegno, può esserle riconosciuto il diritto a percepire la differenza); alle donne che vivono in una famiglia il cui nucleo non abbia redditi superiori ad una quota prefissata (l’assegno di maternità erogato dai Comuni è subordinato, infatti, alla presentazione di attestazione I.S.E. - Indicatore della Situazione Economica - per il nucleo familiare). • Le madri extracomunitarie, per ottenere l’assegno di maternità, devono essere in possesso della carta di soggiorno. 5 A chi va presentata la domanda per l’assegno di maternità dei Comuni? Al Comune di residenza. 5.12 Quali sono le principali prestazioni a tutela della vecchiaia? 69 • • • • La pensione di vecchiaia; la pensione di anzianità; l’assegno sociale; la pensione ai superstiti. Quando si ottiene la pensione di vecchiaia? Si consegue quando si raggiungono i requisiti d’età, che attualmente sono di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, e si sono versati i contributi per almeno 20 anni. I lavori dipendenti devono aver cessato l’attività dipendente. Quando si ottiene la pensione d’anzianità4? Si può ottenere prima di aver compiuto l’età pensionabile. 4 La disciplina è in continua evoluzione. Le soglie dell’età pensionabile saranno presto modificate. lavoro e Previdenza sociale Per i lavoratori dipendenti i requisiti attualmente richiesti per ottenere questa prestazione sono 35 anni di contributi e 57 anni d’età. Se non hanno ancora raggiunto i 57 anni d’età, possono comunque ottenere la pensione di anzianità se possono far valere 37 anni di contributi. È necessario che abbiano cessato l’attività lavorativa dipendente. Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) i requisiti attualmente richiesti sono 35 anni di contributi e 58 anni d’età. Se non hanno raggiunto i 58 anni d’età, possono comunque ottenere la pensione di anzianità se hanno 40 anni di contributi. I lavoratori autonomi possono continuare a svolgere l’attività lavorativa non subordinata. Cos’è l’Assegno sociale? È una prestazione economica riservata a coloro che abbiano compiuto i 65 anni d’età, che risiedono stabilmente in Italia, quando non percepiscono alcun reddito o ne percepiscono uno inferiore all’importo corrente dell’assegno sociale. I cittadini extracomunitari per ottenere l’assegno sociale devono essere in possesso della carta di soggiorno. 70 La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale. Chi trasferisce all’estero la propria residenza ne perde il diritto. Cosa succede in caso di morte del lavoratore assicurato o pensionato? Esiste la pensione ai superstiti che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. Questa pensione può essere di reversibilità, se la persona deceduta aveva già una pensione (di vecchiaia, anzianità o inabilità), oppure indiretta se la persona, al momento del decesso, svolgeva attività lavorativa. In questo caso il deceduto doveva aver accumulato in qualsiasi epoca almeno 15 anni di contributi, oppure doveva essere assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la data di morte. Quali diritti ha il lavoratore extracomunitario che rientri definitivamente nel suo paese d’origine? I cittadini extracomunitari che rientrano definitivamente nei paesi d’origine, conservano i diritti previdenziali maturati. 5 71 lavoro e Previdenza sociale Al compimento dei 65 anni d’età possono chiedere la liquidazione della prestazione maturata anche se il periodo di lavoro svolto in Italia non fosse sufficiente per ottenere una normale pensione. Come tutte le prestazioni vengono liquidate a richiesta. La domanda può essere presentata ai Consolati Italiani, oltre che inviata per posta all’INPS in Italia. La riscossione potrà avvenire nel Paese di residenza. Con alcuni paesi5 l’Italia ha stipulato accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale. In questi casi possono vigere regole particolari. 5.13 Quali sono le principali prestazioni previdenziali in caso d’infermità fisiche o mentali del lavoratore? • • • 72 L’Assegno ordinario d’invalidità; la pensione d’inabilità; la pensione agli invalidi civili. Cos’è l’Assegno ordinario d’invalidità? È un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da un’infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell’INPS, che abbiano 5 anni di contributi (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei 5 anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità. 5 Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada – Quebec, Città del Vaticano, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di CapoVerde, Repubblica di San Marino, Repubblica Federale di Jugoslavia, Slovenia, Stati Uniti d’America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela. La convenzione italo-jugoslava del 1957 resta provvisoriamente in vigore con le Repubbliche di Croazia, Slovenia, Bosnia Erzegovina, Macedonia e con la Repubblica Federale di Jugoslavia (compreso il Kosovo), anche dopo la dichiarazione d’indipendenza dei suddetti Stati. Sono in corso di ratifica nuove convenzioni con: Croazia e Città del Vaticano, Cile, Filippine, Marocco e Repubblica Ceca. Sono in fase di negoziato le convenzioni con: Corea del Sud, Nuova Zelanda, Polonia, Romania e Slovacchia. Per informazioni sull’elenco dei paesi che hanno stipulato con l’Italia accordi internazionali, e sul contenuto di tali accordi, si consiglia di consultare www.inps.it/informazioni/panoramainternazionale/. La consultazione è possibile anche in lingua inglese e francese. Cos’è la pensione d’inabilità? È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un’infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell’INPS, tale da provocare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro, che abbiano 5 anni di contributi (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione d’inabilità. Chi fa domanda di pensione d’inabilità non può: • • • svolgere un’attività dipendente; essere iscritto ad un albo professionale; essere iscritto negli elenchi degli operai agricoli o dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni). 5 Cos’è la pensione agli invalidi civili? È una prestazione economica di natura assistenziale che l’INPS eroga agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti, che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo. 5.14 Di quali prestazioni gode il lavoratore che venga licenziato e che si trovi quindi disoccupato? Le principali assicurazioni per la disoccupazione previste dal nostro sistema previdenziale sono: • • • • • l’indennità ordinaria di disoccupazione; l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti; l’indennità ordinaria per gli operai agricoli; i trattamenti speciali di disoccupazione per gli operai agricoli; il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia. 5.15 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione? È un’indennità che spetta ai lavoratori licenziati che: • • abbiano almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria; abbiano almeno 52 contributi settimanali nei 2 anni che precedono la data di 73 lavoro e Previdenza sociale • • cessazione del rapporto di lavoro; risultino disoccupati; abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego competente territorialmente in base al loro domicilio. Non spetta ai lavoratori che si dimettono dal lavoro volontariamente, tranne nei casi di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e modifica delle mansioni) o di lavoratrici in maternità. Non spetta ai lavoratori extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno stagionale. Quando e per quanto tempo viene corrisposta l’indennità di disoccupazione ordinaria? L’indennità di disoccupazione viene corrisposta mensilmente dall’INPS e spetta per un massimo di 6 mesi (180 giorni). Spetta fino ad un massimo di 9 mesi (270 giorni) se alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore aveva un’età pari o superiore a 50 anni. Il pagamento cessa quando il lavoratore: 74 • • • ha percepito tutte le giornate di indennità; ha iniziato una nuova attività lavorativa; diventa titolare di un trattamento di pensione diretta (pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, di invalidità). Dove e quando ci si rivolge per ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria? Ci si deve recare, subito dopo il licenziamento, al Centro per l’Impiego a dichiarare il proprio stato di disoccupazione e la propria immediata disponibilità al lavoro. La domanda di disoccupazione ordinaria deve essere presentata all’INPS (anche per posta o tramite i Patronati autorizzati che, per legge, offrono assistenza gratuita) nel più breve tempo possibile, comunque non oltre i 68 giorni dalla data del licenziamento. Alla domanda deve essere allegata un’autocertificazione che accerti lo stato di disoccupato e dalla quale risulti la dichiarazione di disponibilità presentata ai Centri per l’Impiego. 5.16 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti? È un’indennità che spetta al lavoratore dipendente che non ha i requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria, ma che: • • ha lavorato per almeno 78 giornate nell’anno solare precedente; e risulta avere almeno un contributo settimanale di assicurazione per la disoccupazione involontaria prima del biennio solare da considerare (il biennio è calcolato a ritroso a partire dall’ultimo giorno dell’anno solare per il quale si richiede l’indennità). Non spetta al lavoratore extracomunitario in possesso del solo permesso di soggiorno stagionale. A chi e quando si presenta la domanda d’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti? 5 All’Agenzia INPS competente in base alla residenza, dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità. 5.17 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione agli operai agricoli? È un’indennità che spetta: • • agli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli; a coloro che hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell’anno; che siano stati licenziati, se: • • • sono iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell’anno solare per il quale viene chiesta l’indennità (condizione che non si applica agli operai a tempo indeterminato); se hanno almeno 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria; hanno almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda (in mancanza dei 102 contributi, l’indennità spetta ugualmente purché il lavoratore abbia svolto, nell’anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendente per almeno 78 giornate). Non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ad eccezione della lavoratrice in maternità, e quando le dimissioni derivino da giusta causa (mancato 75 lavoro e Previdenza sociale pagamento della retribuzione, molestie sessuali, e modifica delle mansioni). A chi e quando si presenta la domanda d’indennità ordinaria di disoccupazione per operai agricoli? Il modulo di domanda va presentato alla sede INPS competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità. 5.18 Cosa sono i trattamenti speciali di disoccupazione per gli operai agricoli? È uno speciale trattamento che spetta ai lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, se: • • 76 • • • sono iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell’anno solare per il quale viene chiesta l’indennità (condizione che non si applica agli operai a tempo indeterminato); se hanno almeno 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria; hanno almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda (in mancanza dei 102 contributi, l’indennità spetta ugualmente purché il lavoratore abbia svolto, nell’anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendente per almeno 78 giornate); hanno lavorato a tempo determinato nell’anno cui si riferisce la prestazione; hanno prestato almeno 151 giornate come lavoratore dipendente oppure risultino iscritti, nell’anno cui si riferisce la prestazione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate compreso tra i 101 e 150. Non è riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (ad eccezione per le lavoratrici in maternità). A chi e quando si presenta la domanda di trattamento speciale di disoccupazione per operai agricoli? Il modulo di domanda va presentato alla sede INPS competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento della prestazione. 5 77 lavoro e Previdenza sociale 5.19 Cos’è il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia? È una prestazione riservata ai lavoratori del settore dell’edilizia che sono stati licenziati, quando si verificano: • • • la cessazione dell’attività aziendale; l’ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative; la riduzione del personale; se nei due anni precedenti la data del licenziamento: • • hanno versato almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell’edilizia; sono iscritti nelle liste dei disoccupati. Non è riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto di chi si licenzia (ad eccezione delle lavoratrici in maternità che godono di questo trattamento anche in caso di dimissioni). A chi e quando si presenta la domanda di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia? La domanda va presentata alla sede INPS competente entro 2 anni dalla data del licenziamento sugli appositi moduli reperibili presso le sedi. 78 5.20 Quali sono le prestazioni a tutela della famiglia? • • L’assegno per il nucleo familiare; l’assegno familiare. 5.21 Cos’è l’assegno per il nucleo familiare? È una prestazione economica che aiuta le famiglie dei: • • • lavoratori dipendenti, lavoratori in cassaintegrazione, disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione o di mobilità; lavoratori socialmente utili; pensionati da lavoro dipendente; i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Nel nucleo familiare del lavoratore extracomunitario sono considerati solo i familiari residenti in Italia. Vengono, invece, considerati anche i familiari del lavoratore extracomunitario residenti all’estero a condizione che il lavoratore sia cittadino di uno Stato con il quale siano stabiliti particolari accordi o convenzioni. Non spetta al lavoratore extracomunitario in possesso del solo permesso di soggiorno stagionale. Dove si fa la domanda d’assegno per il nucleo familiare? • • Chi svolge attività lavorativa dipendente non agricola deve presentare domanda al proprio datore di lavoro; in tutti gli altri casi (compreso quello degli addetti ai servizi domestici e familiari) all’INPS. 5 5.22 Cos’è l’assegno familiare? È una prestazione economica che spetta: • • al lavoratore autonomo dell’agricoltura (coltivatore diretto, mezzadro e colono, piccolo coltivatore diretto); al pensionato delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiano, commerciante, coltivatore diretto, colono, mezzadro); se i familiari per i quali vengono richiesti gli assegni vivono a carico, e se il nucleo familiare non supera determinati limiti di reddito stabiliti annualmente. Quale familiare si considera a carico? Il familiare che abbia redditi personali di qualsiasi natura non superiore ad un importo mensile determinato annualmente. La legge prevede quali sono le persone per le quali si possono richiedere gli assegni familiari. Dove si presenta domanda di assegno familiare? All’INPS. 79 lavoro e Previdenza sociale 5.23 Il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute del lavoratore? Il datore di lavoro, anche tramite un suo incaricato (il Responsabile della Sicurezza), è obbligato: • • • ad avvisare i lavoratori dei rischi presenti sul luogo di lavoro; ad istruirli sulle loro mansioni e sulle norme di sicurezza; a fornire, gratuitamente, i mezzi di protezione personale che il lavoratore deve utilizzare secondo le sue specifiche mansioni (scarpe antinfortunistiche, casco, occhiali e maschere, guanti, cuffie antirumore, ecc…) allo scopo di prevenire gli infortuni e le malattie professionali. A chi ci si rivolge in caso si riscontrino delle irregolarità o dei pericoli sul luogo di lavoro? Ci si rivolge alle ASL che erogano un servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli ispettori dell’ASL controllano le misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e segnalano all’Autorità Giudiziaria le violazioni. Le ASL ricevono anche le segnalazioni degli infortuni sul lavoro. 80 Lo Statuto dei lavoratori prevede, anche, il diritto dei lavoratori, attraverso i loro delegati, di controllare e promuovere l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Cosa succede in caso d’infortunio e malattia professionale? La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro e il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale. La legge stabilisce l’obbligo dell’assicurazione contro i danni fisici ed economici che il lavoratore subisce a seguito d’infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa. L’INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali - gestisce quest’assicurazione obbligatoria, ed eroga prestazioni ai lavoratori assicurati che subiscono un infortunio o contraggono una malattia a causa dell’attività lavorativa. Nel caso in cui il lavoratore s’infortuni o contragga malattia professionale il datore di lavoro deve pagare: • per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la • malattia professionale, se quest’ultima ha causato assenza dal posto di lavoro; il 60% della retribuzione, salvo migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro, per i successivi tre giorni di astensione dal lavoro. L’INAIL, invece, paga: dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica. Cosa deve fare il lavoratore in caso d’infortunio sul lavoro6? • • Informare immediatamente il datore di lavoro; presentare subito al datore di lavoro il primo certificato medico e, se le cure dovessero proseguire, il certificato compilato dal medico curante. 5 Il datore di lavoro invierà all’INAIL i certificati originali. In caso di ricovero, l’ospedale invierà copia dei certificati all’INAIL ed al datore di lavoro. Cosa deve fare il lavoratore in caso di malattia professionale? Se il lavoratore svolge attività lavorativa deve: • denunciare la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manifestarsi; • presentare al datore di lavoro il primo certificato medico e, in caso di prosecuzione delle cure, il certificato compilato dal medico curante. Il datore di lavoro invierà all’INAIL i certificati originali. In caso di ricovero, l’ospedale invierà copia dei certificati all’INAIL ed al datore di lavoro. Se il lavoratore non svolge attività lavorativa: • 6 può presentare direttamente all’INAIL domanda di riconoscimento della malattia professionale. I lavoratori irregolari, compresi quelli non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, in caso di infortunio hanno diritto all’assistenza sanitaria gratuita negli ambulatori o ospedali pubblici e privati accreditati del Servizio Sanitario Nazionale (vedi capitolo n. 4. Salute a Assistenza Medica). 81 lavoro e Previdenza sociale Lo Statuto dei Lavoratori vieta le discriminazioni dei lavoratori in base al sesso, alla razza, alla religione, alle opinioni politiche. Il lavoratore può rivolgersi ai Sindacati per la difesa dei suoi diritti. Data la complessità del sistema previdenziale, si consiglia ai lavoratori di rivolgersi ai Patronati per ottenere le prestazioni. La legge affida, infatti, a questi ultimi il compito di tutelare ed assistere i lavoratori, in maniera del tutto gratuita, nel conseguimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali nei confronti degli Enti erogatori. Inoltre, per avere informazioni più particolareggiate sulle prestazioni, sulle pensioni e sui contributi si possono consultare i siti: www.inps.it/informazioni/ • www.inail.it/Piemonte/ oppure rivolgersi i Call Center INPS: 164 64. • INAIL: 803888 (tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00) 82 5 83 6 famiglia famiglia 6.1 Chi può chiedere il ricongiungimento familiare1? Il cittadino extracomunitario: • • titolare di carta di soggiorno; titolare di permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno per motivi di lavoro (subordinato o autonomo), asilo politico, studio o motivi religiosi. Con quali familiari ha diritto a ricongiungersi? • • • • • 86 Con il coniuge non legalmente separato; con i figli minori (di età inferiore a 18 anni) a carico, (anche solo del coniuge o nati fuori dal matrimonio), non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso (i minori adottati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli); con i figli maggiorenni a carico, che non possano, per ragioni oggettive, provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti l’invalidità totale; con i genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese d’origine o di provenienza; con i genitori ultrasessantacinquenni qualora non abbiano altri figli nel paese d’origine oppure questi siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Quali requisiti sono necessari per richiedere il ricongiungimento familiare? Lo straniero (salvo che si tratti di rifugiato) che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità: • • di un alloggio adeguato (che rientri, cioè, nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e, nel caso di un figlio minore di 14 anni al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; di un reddito annuo, derivante da fonti lecite non inferiore: all’importo annuo dell’assegno sociale2 se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare; al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari; al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungi- mento di quattro o più familiari (ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente). A chi si presenta la domanda di ricongiungimento familiare? La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, insieme alla documentazione necessaria, si presenta allo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura (Ufficio Territoriale di Governo - UTG)3 del luogo in cui si dimora. Lo Sportello rilascia una copia della richiesta contrassegnata, timbrata, e firmata. L’ufficio dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti richiesti emette il provvedimento richiesto (ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta). 6 Novanta giorni dopo la presentazione della richiesta di nulla osta, è possibile ottenere il visto d’ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, esibendo copia degli atti contrassegnati dallo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura (Ufficio Territoriale di Governo – U.T.G.), da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. Quali documenti servono per richiedere il ricongiungimento familiare? • • • • Prestampato della richiesta di Nulla Osta in doppia copia; marca da bollo da €. 10.33; permesso di soggiorno o carta di soggiorno (in originale e fotocopia); documento che attesti la disponibilità di un alloggio idoneo ad ospitare i propri familiari che può concretizzarsi in: • un contratto di affitto (non a carattere transitorio né ad uso foresteria); • un contratto di comodato; (i contratti devono essere regolarmente registrati); • una dichiarazione di ospitalità di terze persone o del datore di lavoro, con esibizione dell’atto da cui gli deriva la disponibilità dell’alloggio; 1 La materia che riguarda il ricongiungimento familiare è stata fortemente innovata dalla L. 189 del 2002. Le nuove disposizioni entreranno in vigore quando sarà approvato il regolamento d’attuazione. 2 Per saperne di più sull’Assegno Sociale. vedi cap. n. 5. Lavoro. 3 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 87 famiglia • • • • 88 la dichiarazione di ospitalità deve essere esibita con firma autenticata e deve esplicitare il consenso al ricongiungimento dei familiari indicati, insieme all’indicazione della porzione di alloggio messa a loro disposizione (per ricongiungimento di minori di anni 14, nella dichiarazione di ospitalità deve essere specificato il consenso scritto del proprietario dell’alloggio); • un atto di compravendita di un alloggio; • la nota di trascrizione del contratto di affitto o di compravendita; certificazione comunale attestante l’idoneità dell’alloggio (parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale); certificato di residenza; documentazione attestante il legame di parentela, tradotta e legalizzata dall’ambasciata italiana del paese d’origine del richiedente; documentazione attestante l’attività lavorativa ed il reddito: A) Il lavoratore dipendente deve fornire: • il contratto di lavoro, sul quale deve essere esplicitata la natura dell’attività, la durata e la retribuzione annua (la comunicazione deve essere vistata dal Centro per l’Impiego e la dichiarazione del datore di lavoro deve avere una firma autenticata); • la busta paga, modello 101 o 730 o altra dichiarazione dei redditi; • il libretto di lavoro e il codice fiscale; • altra documentazione integrativa nel caso in cui il reddito da lavoro non sia sufficiente (reddito di altri familiari conviventi, depositi o risparmi). B) Il lavoratore autonomo deve fornire: • la licenza, autorizzazione, iscrizione ad albi o registri (certificati di iscrizione alla Camera di Commercio, all’Albo Artigiani, atti costitutivi di società ecc.); • il modello 740 e codice fiscale; • altra documentazione integrativa nel caso in cui il reddito non sia sufficiente (reddito di altri familiari conviventi, depositi o risparmi). 6.2 Come si propone ricorso contro il diniego di nulla osta e il diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare? Autorità giudiziaria competente. Tribunale ordinario in composizione monocratica (T.C.M.) del luogo in cui risiede l’interessato4. Termine per la proposizione del ricorso. Nessuno. Il ricorso non è quindi soggetto a termine di decadenza. Spese di giustizia. Esente. Informazioni specifiche. La tutela giurisdizionale in questi casi è riconosciuta al titolare del diritto all’unità familiare (ovvero, allo straniero che chiede il ricongiungimento con i suoi familiari), che di regola è già regolarmente soggiornante in Italia. Per questo motivo il ricorso viene proposto direttamente in Italia, presso il Tribunale del luogo in cui risiede l’interessato. Se accoglie il ricorso, il Giudice può ordinare direttamente il rilascio del visto al Consolato italiano. Se il ricorso viene respinto, si può presentare reclamo con ricorso alla Corte di appello, nel termine tassativo di 10 giorni dalla comunicazione del decreto del Giudice. Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)5. 4 5 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. Vedi cap. n. 11. Tutela giurisdizionale. 6 89 famiglia 6.3 Come si propone ricorso contro i provvedimenti in materia di soggiorno per motivi familiari (rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari)? Autorità giudiziaria competente. Tribunale Ordinario in Composizione Monocratica (T.C.M.) del luogo in cui risiede l’interessato6. Termine per la proposizione del ricorso. Nessuno. Spese di giustizia. Esente. Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)7. 6.4 Quali sono i requisiti per potersi sposare in Italia? Può contrarre matrimonio il cittadino (italiano o straniero): • 90 • che ha compiuto i 18 anni (in Italia rappresenta la maggiore età); si può sposare chi ha compiuto 16 anni, solo con l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni; libero dal vincolo di matrimonio. La legge italiana vieta il matrimonio tra persone già coniugate (reato di bigamia). A chi ci si rivolge quando ci si vuole sposare? All’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi, che provvederà alle pubblicazioni di matrimonio. Queste rendono pubblica la volontà di due persone di volersi sposare e sono prescritte dalla legge italiana. Le pubblicazioni vengono eseguite anche nel Comune di residenza dell’altro sposo. L’atto di pubblicazione è richiesto all’Ufficiale di Stato civile e firmato in presenza di due testimoni. L’atto di pubblicazione rimane affisso per 8 giorni consecutivi ed è valido per 180 giorni. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno successivo dalla data di scadenza delle pubblicazioni. Se uno dei due sposi non conosce la lingua italiana, l’Ufficiale di Stato Civile addetto alla celebrazione può celebrare il matrimonio con la collaborazione di un interprete. Quali sono i documenti necessari? • • • Passaporto in corso di validità o carta d’identità italiana. Non è necessario esibire il permesso di soggiorno, che tuttavia è obbligatoriamente richiesto in assenza d’altri documenti identificativi. Dichiarazione rilasciata dall’Autorità consolare del Paese di origine del cittadino/a straniero/a dalla quale risulti che in base alle leggi locali nulla si oppone al matrimonio (dichiarazione di Nulla Osta). Se l’Autorità diplomatica consolare non risponde o trasmette una dichiarazione di rifiuto motivato, l’Ufficiale di Stato Civile deve rifiutare le pubblicazioni. Il ricorso al Tribunale Civile è ammesso se il rifiuto al nulla osta deriva da disposizioni della legge straniera contrarie ai principi dell’ordinamento pubblico italiano. Nel caso di cittadini stranieri con lo status di rifugiati politici, in sostituzione del Nulla Osta occorre presentare una dichiarazione rilasciata dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati con sede a Roma. Qual’è la procedura per i matrimoni religiosi con effetti anche civili? Si richiedono le pubblicazioni al ministro di culto. Possono direttamente richiedere le pubblicazioni agli uffici di Stato civile i fedeli: della Chiesa Valdese, Comunità Israelitica, Chiesa Avventista del Settimo giorno, Assemblea di Dio in Italia, Unione Chiese Evangeliche Valdesi Italiane, Chiesa Evangelica Luterana Italiana. I matrimoni esclusivamente religiosi (quelli celebrati da ministri di culto non ammessi dallo Stato italiano) non hanno effetti civili. 6 7 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. Vedi cap. n. 11. Tutela giurisdizionale. 6 91 famiglia Il matrimonio celebrato in Italia può essere riconosciuto all’estero? Un cittadino straniero che si sposa con il rito civile in Italia, deve sempre verificare che la legge del suo Paese d’origine riconosca tale matrimonio, e di conseguenza conoscere quali procedure avviare per trascrivere (ovvero riconoscere all’estero) l’atto di matrimonio. I matrimoni celebrati fra cittadini stranieri davanti ad autorità diplomatica o consolare straniera possono essere trascritti in Italia solo a condizione che ciò sia previsto da Convenzioni vigenti in materia con tali Paesi. È possibile trascrivere il matrimonio celebrato secondo il rito islamico tra un cittadino italiano e un cittadino di religione islamica. Per la trascrizione dell’atto occorre presentare anche la traduzione in lingua italiana e la legalizzazione. La trascrizione è ammessa purché il contenuto dell’atto non sia in contrasto con l’ordine pubblico italiano. 6.5 A chi si denuncia la nascita di un bambino8? I bambini che nascono in Italia devono essere denunciati: 92 • • all’Ufficio di Stato civile del Comune nel quale è avvenuta la nascita; alla Direzione sanitaria dell’ospedale o Casa di Cura. Questa provvede, poi, a trasmettere la denuncia all’Ufficio di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuta la nascita. Chi può denunciare la nascita di un bambino? Uno dei due genitori, un procuratore speciale, un medico, un’ostetrica o da qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto. Quali documenti sono necessari per la registrazione? • • Documento d’identità di un genitore (o di entrambi se non sono sposati); attestato di nascita rilasciato dall’Ospedale (in caso di registrazione direttamente all’Ufficio di Stato civile). Non è necessario il possesso del permesso di soggiorno. Se i genitori sono in possesso del permesso di soggiorno e sono residenti in Italia, l’atto di nascita sarà successivamente inoltrato per la trascrizione, al Comune di residenza della famiglia. Entro quanto tempo si registra la nascita di un bambino? • • entro 10 giorni dalla nascita presso l’ufficiale di Stato civile del Comune nel quale è avvenuta la nascita (da uno dei due genitori); entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione sanitaria dell’ospedale o Casa di Cura. È possibile anche riconoscere un figlio prima della sua nascita. In questo caso è necessario presentare all’ufficio di Stato civile il certificato medico rilasciato dal medico curante o dall’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) attestante la gravidanza e la data presunta del parto. 6 Quali nomi si possono dare al bambino? È vietato imporre al bambino/a lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella e nomi e cognomi ridicoli, vergognosi e contrari all’ordine pubblico. La denuncia di figli naturali (nati fuori del matrimonio) avviene con le stesse modalità previste per i figli legittimi (nati da un’unione matrimoniale). È possibile trascrivere gli atti di nascita esteri? Sì, possono essere trascritti, su richiesta dei genitori residenti in Italia. Gli atti devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla competente autorità straniera. Bisogna rivolgersi all’Ufficio atti di nascita del Comune di residenza. 8 Si ricorda che in Italia è possibile non riconoscere un figlio alla nascita. Vedi cap. n. 4. Salute e Assistenza Medica. 93 7 minori non accompagnati minori non accompagnati 7.1 Chi sono i minori stranieri non accompagnati? Sono i minori extracomunitari (non aventi la cittadinanza italiana o di altri paesi dell’Unione Europea), che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano, e che non hanno presentato domanda d’asilo. Sono considerati privi di rappresentanza legale1 anche quei minori affidati di fatto ad adulti (compresi parenti entro il quarto grado) che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale. A chi deve essere segnalata la presenza di un minore straniero? Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato alla prefettura (Ufficio Territoriale del Governo - UTG), che a sua volta trasmette la segnalazione al Comitato per i minori stranieri, che decide se il minore deve essere rimpatriato ovvero restare in Italia. Cosa fa il Comitato per i minori stranieri? 96 Ricevuta la segnalazione circa la presenza di un minore non accompagnato, il Comitato per i minori stranieri dispone entro sessanta giorni le indagini per individuare i familiari del minore, nel paese di origine o in paesi terzi, ovvero per verificare la disponibilità delle autorità del paese d’origine ad assumere l’affidamento del minore a seguito del rimpatrio. Con il “rimpatrio assistito” si garantisce al minore l’assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d’origine. Contro il provvedimento che dispone il rimpatrio, il minore può presentare ricorso con l’assistenza del tutore o dei genitori (che possono conferire una procura ad un avvocato tramite il consolato italiano nel Paese d’origine) innanzi al Tribunale ordinario2. In attesa della decisione del Comitato, il minore riceve un permesso di soggiorno “per minore età”. Il minore deve anche essere segnalato al giudice tutelare o al Tribunale per i minorenni3, affinché venga nominato una persona per lui legalmente responsabile (tutore), ed affinché venga eventualmente disposto un affidamento. I provvedimenti a tutela del minore devono essere adottati anche se non vi è ancora stato l’intervento del Comitato per i minori stranieri. La segnalazione può avvenire tramite l’Ufficio Minori Stranieri del Comune (ove esista) o tramite i Servizi Sociali competenti in base al luogo di dimora del minore. Al compimento dei 18 anni può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, d’accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo, anche se non vi è stata una decisione del Comitato Minori Stranieri se: il Giudice Tutelare o del Tribunale per i minorenni hanno disposto l’affidamento del minore ad un parente, ad una comunità o ad una famiglia, o se vi è stata la nomina di un tutore; ovvero se ricorrono le seguenti condizioni: • • • che il minore sia entrato da almeno tre anni quando compie 18 anni, quindi che sia entrato in Italia a 15 anni; che sia stato inserito in un progetto di integrazione sociale e civile di un ente pubblico o di un ente privato che abbia rappresentanza nazionale e che rientri nell’elenco di enti riconosciuti per l’attività a favore di minori stranieri da almeno 2 anni; che abbia la disponibilità di un alloggio, frequenti corsi di studi, oppure svolga attività lavorativa retribuita, ovvero possegga un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. Viene rilasciato un permesso di soggiorno per affidamento (rinnovabile al compimento dei 18 anni), quando il Comitato Minori Stranieri pronuncia un provvedimento di non luogo a procedere per il rimpatrio, ed il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni emettono un provvedimento di affidamento del minore. In ogni caso la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età non è automatica, ma vengono valutati: la durata della permanenza in Italia del minore, il comportamento tenuto, il grado di inserimento acquisito, la possibilità di trovare lavoro o di seguire effettivamente un corso di studi, etc. 1 La rappresentanza legale di un minore è esercitata dal genitore o dal tutore. Un parente diverso dal genitore e che non sia stato nominato tutore, invece, non ha la rappresentanza legale del minore. 2/3 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 7 97 minori non accompagnati Al di fuori delle ipotesi sopra descritte, il permesso per minore età al compimento dei 18 anni non può essere convertito in permesso per lavoro o per studio, con la conseguenza che il neo-maggiorenne, anche se sta studiando o ha una proposta di lavoro, diventa un clandestino espellibile. Quali diritti sono garantiti al minore straniero non accompagnato? Al minore straniero non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all’avviamento scolastico. 98 7 99 8 scuola scuola 8.1 Dove si possono portare i bambini dai 0 ai 3 anni d’età? Le possibilità sono molte e differenziate: • asili nido comunali o privati: bambini da 3 mesi a 36 mesi, presenza del servizio mensa, permanenza del bambino per l’intera giornata in funzione degli orari dell’asilo; • baby parking: bambini da 13 mesi a 6 anni (in alcuni centri possono essere ospitati lattanti), assenza del servizio mensa, permanenza del bambino per un massimo di 5 ore consecutive al giorno; • servizi educativi integrativi al nido: Offrono spazi e possibilità di gioco e incontro per bambini accompagnati da un adulto. Per avere informazioni più dettagliate sui servizi, si consiglia di rivolgersi al proprio Comune di residenza. 8.2 Dove vanno a scuola i bambini dai 3 ai 5 anni d’età? 102 Nella Scuola dell’Infanzia più vicina al luogo d’abitazione. Qui i genitori possono avere le informazioni riguardo l’iscrizione a scuola e gli orari d’apertura. Le scuole dell’infanzia possono essere statali, municipali, paritarie, private. Quando bisogna fare l’iscrizione? Le domande di frequenza si presentano nel mese di gennaio per l’anno scolastico successivo. Si può ottenere la frequenza della scuola anche durante tutto l’anno scolastico se sono disponibili dei posti. Quali documenti servono per l’iscrizione? Per la frequenza alla scuola dell’infanzia non sono richiesti documenti. Le informazioni sul bambino sono rilasciate dal genitore sotto la propria responsabilità. È possibile pranzare a scuola? Si. Nelle scuole dell’infanzia funzionanti a tempo pieno, mattina e pomeriggio, con il pranzo a scuola, è necessario, pagare la quota della mensa, stabilita in base al reddito della famiglia. Per questo bisogna avere il codice fiscale e presentare i documenti sui redditi della famiglia. Alla mensa scolastica si possono richiedere menù differenziati per motivi di salute (con dichiarazione medica) e per motivi religiosi. 8.3 Dove vanno a scuola i bambini dai 6 ai 10 anni d’età? Nella Scuola Primaria (scuola elementare) più vicina al luogo d’abitazione. Qui si possono avere le informazioni riguardo l’iscrizione a scuola e gli orari d’apertura. Le scuole primarie possono essere statali, paritarie, private. 8 Quando bisogna fare l’iscrizione? Ogni anno viene stabilito la scadenza per l’iscrizione alla prima classe. Per lo più le iscrizioni si effettuano nel mese di gennaio per l’anno scolastico successivo. All’arrivo in Italia si deve effettuare l’iscrizione alla scuola primaria in qualsiasi momento dell’anno. 103 Quali documenti servono per l’iscrizione? I documenti richiesti per la frequenza alla scuola primaria sono: • • • il certificato delle vaccinazioni obbligatorie; il certificato di nascita; le valutazioni scolastiche, per i bambini che hanno già frequentato la scuola del Paese di origine. Spesso le scuole non richiedono ai genitori il certificato delle vaccinazioni obbligatorie e il certificato di nascita poiché si rivolgono direttamente agli uffici che li rilasciano. È possibile pranzare a scuola? Si. Nelle scuole primarie funzionanti a tempo pieno, mattina e pomeriggio, con il pranzo a scuola, è necessario, pagare la quota della mensa, stabilita in base al reddito della famiglia. Per questo bisogna avere il codice fiscale e presentare i documenti sui redditi scuola della famiglia. Alla mensa scolastica si possono richiedere menù differenziati per motivi di salute (presentando dichiarazione medica) e per motivi religiosi. Quali libri e materiali vengono utilizzati a scuola? Ogni scuola richiede il materiale specifico, che consiste, ad esempio, in una piccola dotazione di quaderni, penne, matite, colori. L’occorrente viene procurato dalla famiglia. In caso di gravi difficoltà economiche può essere richiesto un aiuto alle scuole. I libri di testo sono gratuiti e si ritirano in libreria consegnando le cedole librarie fornite dalla scuola all’inizio dell’anno scolastico. Alcune scuole sperimentali utilizzano libri particolari anche essi gratuiti. 8.4 Dove vanno a scuola i bambini dai 11 ai 13 anni d’età? I genitori possono rivolgersi alla Scuola Media più vicina al luogo d’abitazione. Qui si possono avere le informazioni riguardo l’iscrizione a scuola e gli orari di apertura. Le scuole medie possono essere statali, paritarie, private. 104 Quando bisogna fare l’iscrizione? Ogni anno viene stabilito la scadenza per l’iscrizione alla prima classe. Per lo più le iscrizioni si effettuano nel mese di gennaio per l’anno scolastico successivo. All’arrivo in Italia si deve effettuare l’iscrizione alla scuola media in qualsiasi momento dell’anno. Quali documenti servono per l’iscrizione? I documenti richiesti per la frequenza della scuola media sono: • • • il certificato delle vaccinazioni obbligatorie; il certificato di nascita; le valutazioni scolastiche, per i ragazzi che hanno già frequentato la scuola del Paese d’origine. È possibile pranzare a scuola? Si. Nelle scuole medie funzionanti a tempo prolungato, mattina e pomeriggio, con il pranzo a scuola, è necessario, pagare la quota della mensa, stabilita in base al reddito della famiglia. Per questo bisogna avere il codice fiscale e presentare i documenti sui redditi della famiglia. Alla mensa scolastica si possono richiedere menù differenziati per motivi di salute (presentando dichiarazione medica) e per motivi religiosi. Quali libri e materiali vengono utilizzati a scuola? Per la frequenza sono richiesti libri per ogni disciplina insegnata. La spesa massima prevista per l’acquisto dei libri di testo per la prima media ammonta a circa 250 Euro. Le famiglie degli alunni con un reddito familiare, netto annuale, inferiore o equivalente a 15.000 Euro, possono richiedere un contributo individuale per l’acquisto di tali libri rivolgendosi alle segreterie delle scuole entro il mese di aprile dell’anno precedente. 8 8.5 Dove vanno a scuola i ragazzi dai 14 anni d’età in poi? Alla Scuola Secondaria che è costituita da Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali, con discipline di insegnamento ed orari diversi. Per la frequenza della scuola secondaria bisogna individuare il tipo di scuola preferita e rivolgersi direttamente ad essa per l’iscrizione e tutte le informazioni. Quanto dura la scuola secondaria? La scuola secondaria ha la durata di 5 anni e si conclude con un esame di stato. Negli Istituti professionali si possono frequentare corsi di 3 anni che si concludono con un esame di qualifica professionale o di 5 anni che si concludono con un esame di stato. 8.6 Esistono dei contributi economici per facilitare l’accesso all’istruzione? Il contributo regionale alla libera scelta educativa è un contributo economico che la Regione Piemonte assegna alle famiglie residenti (residenza anagrafica) in 105 scuola Piemonte (o dello studente maggiorenne con nucleo familiare autonomo) che si trovino in maggiore svantaggio economico, e per le quali l’incidenza della spesa scolastica sul reddito complessivo sia più elevata, per i figli che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali, non statali e paritarie aventi sede in Piemonte. Il contributo è erogato a parziale copertura delle spese relative all’iscrizione e alla frequenza, sostenute nell’anno scolastico in corso e documentate dalle famiglie. Non sono coperte da questo contributo le spese sostenute per viaggi di istruzione, attività integrative di formazione e quelle relative a libri di testo, servizi di mensa, spese di trasporto, sussidi e materiali didattici. Sono considerate spese ammissibili quelle sostenute direttamente dalle famiglie per il personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno di alunni portatori di handicap. Le spese devono essere attestate dalla scuola di frequenza dell’alunno alla presentazione della domanda per ottenere il contributo. 106 La domanda d’assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa deve essere presentata da uno dei genitori, o da chi esercita la potestà (per soggetti che rappresentano i minori s’intendono tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, a cui il minore è affidato con atto del tribunale dei minorenni), o dallo studente maggiorenne con nucleo familiare autonomo, per iscritto, sotto la forma dell’autocertificazione, sull’apposito modulo predisposto dalla Regione Piemonte. Al modulo deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. Il richiedente correda la domanda con l’attestazione del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare attraverso autocertificazione sostitutiva. Il bando e il modulo di domanda possono essere reperiti: nel Bollettino Ufficiale della Regione e nei siti della Regione Piemonte e della Direzione generale Ufficio scolastico regionale del Piemonte – MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca): www.regione.piemonte.it/istruz • www.piemonte.istruzione.it; presso le Istituzioni scolastiche statali e paritarie; presso il proprio Comune di residenza. presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) della Regione Piemonte1. 8.7 Cos’è l’Obbligo Formativo? I giovani fino al diciottesimo anno d’età hanno l’obbligo di seguire percorsi d’istruzione e formazione che permettano di conseguire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale. Come può essere assolto l’obbligo formativo? I ragazzi che: • • abbiano compiuto i 16 anni di età, abbiano frequentato per almeno 9 anni la scuola. Possono assolvere obbligo formativo con tre percorsi: • • • nel sistema di istruzione scolastica, con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore; nel sistema della formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale; nel rapporto di apprendistato. 8 Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell’apprendistato costituiscono crediti formativi per il passaggio da un sistema ad un altro. A chi si possono richiedere informazioni relative all’obbligo formativo? In tutti i Centri per l’Impiego2 è attivo uno sportello dedicato all’obbligo formativo, nel quale è possibile trovare tutte le informazioni sulla normativa corrente e sulle attività in materia di apprendistato e formazione professionale. Quali documenti sono necessari per usufruire del servizio offerto dal centro per l’Impiego? • • • • 1-2 Carta d’identità; codice fiscale; permesso di soggiorno con motivo di Famiglia, Minore Età o Affidamento, per i minori stranieri, soggetti all’obbligo formativo; documentazione a conferma dell’assolvimento dell’obbligo scolastico (es. licenza media). Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 107 scuola Per ulteriori informazioni relative ai Corsi professionali: Ufficio della Regione Piemonte, Formazione professionale – Lavoro Via Pisano, 6 • Via Magenta, 12 TORINO • Tel. 011 4321456 • 0114321549 8.8 Gli adulti possono frequentare la scuola? Sì, gli adulti che desiderano frequentare la scuola possono iscriversi ai Centri Territoriali Permanenti (CTP)3, che si occupano dell’istruzione di cittadini stranieri. Sono funzionanti in tutte le città del Piemonte. Che cosa s’impara ai C.T.P.? 108 Il panorama delle attività realizzate nei Centri Territoriali Permanenti è molto vario. Agli utenti vengono proposti principalmente corsi di Lingua Italiana, articolati su differenti livelli, e percorsi di formazione pre-professionale. In tutti i C.T.P. sono presenti percorsi scolastici finalizzati all’acquisizione della Licenza Elementare e della Licenza Media, così come nella quasi totalità dei Centri si attivano corsi d’avvicinamento all’informatica, corsi di italiano per stranieri, corsi di lingua straniera, percorsi d’orientamento al lavoro, anche con stage aziendali, corsi d’assistenza alla persona, ecc. In molte situazioni si realizzano attività d’approfondimento culturale (dal cinema alla psicologia, alle attività manuali, ecc...), e percorsi per i giovani che vogliono proseguire gli studi nella Scuola Superiore. Esistono corsi che si svolgono al mattino, al pomeriggio e alla sera. Qual è l’età minima per iscriversi ai CTP? 15 anni compiuti. 3 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 8.9 Dove si possono avere informazioni sull’iscrizione universitaria? Presso l’Università degli Studi di Torino, allo Sportello Studenti Stranieri. Via S.Ottavio 17, 10124 Torino. Tel. 011.6703961 • Fax 011.6703962 • E-mail: [email protected] Orario d’apertura dello sportello: dal lunedì al venerdì 9.00 - 11.00; martedì, mercoledì, giovedì anche 13.30 - 15.00. Consultando il sito: www.unito.it www.unito.it/studenti/stud_stranieri/stud_stranieri.htm Presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, all’Ufficio Ordinamenti Didattici. Tel. 0161.261524 • Call Center 800 90 40 96 Presso il Politecnico di Torino, all’Ufficio Mobilità Studenti. Corso Duca degli Abruzzi 24 (al piano terreno all’interno del Dipartimento di Idraulica, Trasporti E Infrastrutture Civili). Tel. +39 011 5645930 • Fax +39 011 5646605 • E-mail: [email protected] Orario d’apertura dello sportello: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.30 Mercoledì l’ufficio è chiuso al pubblico. Consultando il sito: www.polito.it/ 8 109 9 cittadinanza italiana cittadinanza italiana Cosa comporta l’acquisto della cittadinanza italiana? L’acquisizione di tutti i diritti e doveri previsti per i cittadini italiani. Come si ottiene la cittadinanza italiana? La cittadinanza italiana si può acquisire: • Automaticamente, • per naturalizzazione, • per matrimonio. 9.1 Chi ottiene automaticamente la cittadinanza italiana? La cittadinanza italiana spetta automaticamente: • 112 • • • • al figlio di padre o madre italiani. I discendenti di cittadini italiani emigrati all’estero, che abbiano acquisito un’altra cittadinanza, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana se dimostrano che nessuno dei propri avi ha rinunciato alla cittadinanza italiana. I titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità (qualunque ne sia la durata) possono chiedere l’iscrizione nei registri anagrafici del Comune e poi presentare all’Ufficiale di Stato Civile la documentazione per il riconoscimento della cittadinanza. In seguito possono ottenere un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza. Diversamente la procedura va svolta dall’estero per il tramite della rappresentanza consolare. Al figlio nato in Italia da genitori entrambi ignoti o apolidi (cioè “senza patria”). Al figlio nato in Italia da genitori stranieri, ma solo se di uno Stato in cui la legge prevede che i figli non seguano la cittadinanza dei genitori (non acquista la cittadinanza chi è nato in Italia da genitori stranieri di uno Stato che prevede che i figli nati all’estero seguano la cittadinanza dei genitori, anche se attraverso dichiarazioni di volontà o formalità amministrative). Al figlio di ignoti trovato in Italia, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. Ai figli minori conviventi di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, • • • • salva la possibilità di rinunciarvi una volta divenuti maggiorenni se in possesso anche di altra cittadinanza. Ai minori che vengano riconosciuti da cittadini italiani, o di cui venga dichiarata la filiazione, da cittadini italiani, dopo la nascita. Ai minori adottati da cittadino italiano. Allo straniero nato in Italia, che vi abbia mantenuto ininterrottamente la residenza fino al compimento dei 18 anni, e che dichiari di eleggere la cittadinanza italiana dinanzi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza, entro un anno dal compimento della maggiore età. Allo straniero maggiorenne che venga riconosciuto o dichiarato come figlio di un cittadino italiano, e che dichiari di eleggere la cittadinanza italiana dinanzi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza ovvero presso la rappresentanza consolare italiana, se residente all’estero, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione. 9 9.2 Come si propone ricorso per il riconoscimento dello status di cittadino italiano per nascita? Autorità giudiziaria competente. Tribunale ordinario competente per il luogo in cui ha sede l’autorità che ha emanato il provvedimento1. Termine per la proposizione del ricorso. Nessuno. Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)2. 1 2 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. Vedi cap. n. 11. Tutela giurisdizionale. 113 cittadinanza italiana 9.3 Chi ottiene la cittadinanza italiana per matrimonio? La cittadinanza italiana spetta per matrimonio: al coniuge di un cittadino italiano a condizione che: • • • • il matrimonio sia valido; risieda legalmente in Italia da almeno sei mesi, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio (se non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e non sia in corso la separazione legale); se non ha riportato condanne penali nei casi indicati dalla legge, o, se le ha riportate, ha ottenuto la riabilitazione; se non sussistono impedimenti connessi alla sicurezza nazionale. Non è richiesto lo “svincolo”, la rinuncia, cioè, alla cittadinanza d’origine. La richiesta va presentata presso la Prefettura della provincia di residenza3. 9.4 Chi ottiene la cittadinanza italiana per naturalizzazione? La cittadinanza italiana spetta per “naturalizzazione”: 114 • • • • • • agli stranieri extracomunitari residenti in Italia da 10 anni; agli stranieri extracomunitari affiliati maggiorenni di cittadini italiani e residenti in Italia da 7 anni; ai rifugiati, e agli apolidi residenti in Italia da 5 anni; agli adottati maggiorenni da cittadini italiani residenti in Italia da 5 anni; ai cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia da 4 anni; ai cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) residenti in Italia da 3 anni e il cui genitore o uno dei nonni sia stato cittadino italiano. La richiesta va presentata presso la Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo U.T.G.) della provincia di residenza4. Nel caso si siano subite condanne penali in Italia è consigliabile richiedere al Tribunale di Sorveglianza5 la riabilitazione, prima di avviare la procedura. 9.5 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda di naturalizzazione? (concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale o ultraquinquennale, per matrimonio con cittadino italiano e negli altri casi previsti dalla legge sulla cittadinanza). Autorità giudiziaria competente. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per il luogo in cui ha sede l’autorità che ha emanato il provvedimento6. Termine per la proposizione del ricorso. 60 giorni. Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)7. 3-4-5-6 7 9 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. Vedi cap. n. 11. Tutela giurisdizionale. 115 10 rifugiati rifugiati 10.1 Chi può richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato1? Lo straniero che tema di essere perseguitato nel suo Paese per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. Quando va presentata la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato? La richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato va presentata o alle forze di polizia della frontiera o, dopo l’ingresso, presso qualsiasi Questura2. In quell’occasione verrà fissato allo straniero un appuntamento presso la Questura per la fotosegnalazione e la verbalizzazione della pratica. Quali documenti sono necessari per presentare la domanda d’asilo? • • • 118 L’originale e una fotocopia di qualsiasi documento in possesso (eventuali tessere d’appartenenza a partiti o movimenti politici, articoli di giornale, documenti d’identità ecc.), che possa servire a dimostrare la propria provenienza ed i motivi della fuga; 4 fotografie formato tessera; 1 marca da bollo da 10,33 Euro. Perché la polizia possa stendere un verbale, il richiedente asilo è tenuto a rispondere alle domande che gli vengono fatte in merito al viaggio, al motivo della fuga, ai suoi familiari, all’indirizzo presso il quale sarà possibile contattarlo, ecc. La richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato può essere presentata nonostante non si possegga alcun documento personale. Si può essere trattenuti in un centro d’accoglienza dopo aver presentato la domanda d’asilo? La persona che presenta richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato non può essere trattenuta al solo scopo di esaminare la sua domanda. Tuttavia, quando entreranno in vigore le disposizioni della L.189/02, i richiedenti asilo potranno essere trattenuti in appositi “centri di identificazione” nel caso in cui: • • • sia necessario verificare la loro nazionalità; sia necessario verificare gli elementi su cui si basa la domanda; sia necessario stabilire se l’Italia è lo stato competente ad esaminare la domanda. L’allontanamento senza giustificazione dal Centro potrebbe essere considerato come una rinuncia alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Nei centri dovrebbe essere garantito l’accesso a servizi d’informazione e assistenza, anche legale. Il trattenimento nei centri sarà obbligatorio nel caso in cui la persona che fa domanda d’asilo sia già destinataria di un provvedimento d’espulsione o sia stata fermata in condizione di irregolarità. In questi casi la domanda verrà esaminata in un termine particolarmente breve da parte delle nuove Commissioni territoriali per il diritto di asilo3. Lo straniero, infatti, dovrà essere sentito nel termine di quindici giorni, e la decisione dovrà essere adottata nei successivi tre giorni. 10 Quando viene rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta d’asilo? Dopo il colloquio la Questura, se non dispone il trattenimento in un Centro d’identificazione, rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. È un permesso di soggiorno temporaneo, valido tre mesi e rinnovabile fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, viene consegnato un “cedolino” con la fotografia del richiedente che permette il soggiorno legale in Italia. Nel caso in cui non sia ancora stato stabilito a quale Paese europeo spetti la competenza ad esaminare la domanda, lo straniero riceve un permesso di soggiorno “Convenzione di Dublino 15/6/90”, valido 1 mese e rinnovabile. Quali diritti ha il richiedente asilo? • Il diritto ad essere sentito personalmente dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato (dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 189/02 e del suo regolamento d’attuazione, la Commissione centrale sarà sostituita da un certo numero di Commissioni ter- 1 La materia che riguarda il riconoscimento dello status di rifugiato è stata fortemente innovata dalla L.189 del 2002. Le nuove disposizioni entreranno in vigore quando sarà approvato il regolamento d’attuazione, che dovrebbe anche rendere più chiaro il funzionamento della nuova procedura per il riconoscimento. 2 - 3 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 119 rifugiati • • • • • • • • ritoriali, organizzate presso le Prefetture indicate dal Governo)4; il diritto ad indicare la lingua in cui desidera parlare e ad un interprete; se minorenne, il diritto all’assistenza del tutore o di persona di sua fiducia anche durante il colloquio presso la Commissione; nel caso in cui sia privo di mezzi e di ospitalità, il diritto ad un contributo di 17,56 euro che verrà elargito per 45 giorni a lui e ad ogni membro della sua famiglia; il diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, quindi ad un medico di base, all’accesso alle cure ambulatoriali e specialistiche e al ricovero in ospedale; il diritto all’alloggio nei centri di accoglienza gestiti dai Comuni, delle Prefetture o da privati (a seconda della disponibilità dei posti); il diritto alla libera circolazione sul territorio italiano (comunicando però obbligatoriamente alla Prefettura ogni eventuale cambiamento di indirizzo); il diritto ad iscriversi a corsi di lingua italiana e a seguire le altre attività eventualmente proposte dagli enti locali o dai privati; i minori, a frequentare la scuola (i genitori in Italia hanno l’obbligo di mandare i figli a scuola fino all’età di 16 anni). Il richiedente asilo NON può lavorare. 120 Una volta ottenuto lo status di rifugiato? Ottenuto dalla Commissione il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato, lo straniero riceve dalla Questura della località in cui risiede stabilmente5 un permesso di soggiorno per “asilo politico” o “concessione asilo”, valido minimo 2 anni e rinnovabile. Se interessato, il rifugiato può chiedere alla Questura competente6 il rilascio di un documento di viaggio, che gli consente di viaggiare all’estero seguendo la procedura dei visti previsto per la cittadinanza del rifugiato e, all’interno dell’Unione Europea, senza visto per un massimo di tre mesi (eccetto per motivi di lavoro). Con il permesso di soggiorno per asilo politico il rifugiato ha i seguenti diritti7: • • • • • al lavoro, anche negli enti pubblici; alla tutela giurisdizionale; alla protezione dei dati relativi alla domande di asilo; all’iscrizione anagrafica; alla patente di guida (se il Paese di provenienza è tra gli Stati riconosciuti dal Ministero dei Trasporti); • • • • • • al matrimonio, alla separazione e al divorzio; all’accesso all’Università con lo stesso trattamento riservato agli studenti italiani; all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; all’assistenza pubblica; al ricongiungimento familiare, senza dover dimostrare di avere le disponibilità di reddito e di alloggio normalmente richieste ai cittadini stranieri; ad ottenere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza legale. Nel caso in cui lo status di rifugiato sia stato negato? Lo straniero a cui venga rifiutato lo status di rifugiato perde il permesso di soggiorno e riceve un’intimazione a lasciare il territorio italiano entro 15 giorni. 10 Se rimane in Italia può essere fatto oggetto di un provvedimento d’espulsione e rimpatriato. Il diniego si può impugnare innanzi al Tribunale Civile oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dall’avvenuta notifica. La presentazione del ricorso, tuttavia, non è sufficiente ad evitare l’espulsione. La nuova legge prevede l’espulsione immediata di coloro che ricevono il diniego dello status di rifugiato, salva la possibilità di richiedere al Prefetto l’autorizzazione a restare in Italia in caso di impugnazione. Chi ha avuto un permesso di soggiorno per richiesta asilo può richiedere l’assistenza di un avvocato a spese dello Stato (gratuito patrocinio) per impugnare il diniego8. 4-5-6 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 7 Per le seguenti pratiche si consiglia di consultare i capitoli specifici della guida. 8 Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio) vedi cap. n. 11. Tutela giurisdizionale. 121 rifugiati 10.2 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato? Nel sistema attualmente in vigore: Autorità giudiziaria competente. Tribunale Ordinario9. Termine per la proposizione del ricorso. Nessuno. Spese di giustizia:. Contributo unificato. A seguito dell’entrata in vigore degli artt. 31 e 32 della legge n. 189/2002: Autorità giudiziaria competente. Tribunale ordinario a composizione monocratica10. 122 Termine per la proposizione del ricorso. 15 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto di riconoscimento dello status di rifugiato adottato dalle Commissioni territoriali (quando si presenta direttamente ricorso al Tribunale in composizione monocratica); oppure 5 giorni dalla comunicazione del rigetto della richiesta di riesame (quando si è chiesto alla Commissione il riesame del provvedimento di rigetto del riconoscimento dello status). Spese di giustizia:. Contributo unificato. Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)11. 10.3 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda di riconoscimento dell’asilo politico, o asilo “costituzionale” ex art. 10 della Costituzione? Autorità giudiziaria competente. Tribunale ordinario in composizione collegiale12. Termine per la proposizione del ricorso. Nessuno. Spese di giustizia:. Contributo unificato. Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)13. 10 9 - 10 - 12 11 - 13 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. Vedi cap. n. 11. Tutela giurisdizionale. 123 11 tutela giurisdizionale tutela giurisdizionale 11.1 Com’è garantita l’assistenza legale (di un avvocato) al cittadino non abbiente? Un’adeguata assistenza legale può essere assicurata al cittadino non abbiente, grazie all’istituto del “patrocinio a spese dello Stato”, in virtù del quale i costi dell’assistenza legale (i costi, cioè, dell’avvocato e dei suoi consulenti) gravano sullo Stato italiano. Nel caso in cui sia concessa l’ammissione al gratuito patrocinio, il difensore e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito, alcun compenso o rimborso, diversi da quelli previsti dalla legge sul gratuito patrocinio (ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. Quali sono i requisiti richiesti per l’ammissione al patrocinio? 126 Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito annuale imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 9.296,22 Euro. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso chi fa la richiesta di gratuito patrocinio, ma il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale (e non di quello dei familiari), quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Cosa deve contenere la richiesta d’ammissione al gratuito patrocinio? La richiesta, redatta in carta semplice e sottoscritta dall’interessato (la sotto- scrizione può essere autenticata dal difensore), deve contenere: • • • • la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini; l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 11 Il cittadino straniero extracomunitario deve allegare, con riferimento agli eventuali redditi prodotti all’estero ed anche se non è stato prodotto alcun reddito, una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto indicato nella richiesta. Nel caso non possa produrla, dovrà sostituirla con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Com’è regolato il gratuito patrocinio nel processo penale? Nel processo penale l’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di Cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. L’istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Se l’interessato è detenuto o internato in un Istituto, la richiesta va presentata con atto ricevuto dal direttore dell’Istituto. Ove invece si trovi in stato d’arresto o di detenzione domiciliare dovrà presentarla ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria. In tal caso la certificazione dell’autorità consolare (richiesta per i cittadini extracomunitari) può anche essere prodotta, entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle 127 tutela giurisdizionale dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa da 309,87 Euro a 1.549,37 Euro. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio. La condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia. Com’è regolato il gratuito patrocinio nel processo penale minorile? 128 Nel processo penale minorile il patrocinio a spese dello Stato è assicurato per legge al minore assistito dal difensore d’ufficio, o dal difensore designato dal magistrato (Pubblico Ministero - P.M. - o Giudice). I familiari del minore non devono, quindi, presentare la richiesta d’ammissione al beneficio, in quanto il difensore designato d’ufficio viene retribuito dallo Stato. Ai familiari viene semplicemente richiesto di documentare la sussistenza delle condizioni di reddito. Nel caso si accerti il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, lo Stato avrà diritto a richiedere quanto pagato al difensore. Qualora, invece, i familiari del minore intendano nominare un difensore di fiducia, devono presentare apposita richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle forme indicate per il processo penale comune. Com’è regolato il gratuito patrocinio nel processo contro il provvedimento d’espulsione? Nel caso di ricorso contro il decreto d’espulsione, lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un avvocato di fiducia, munito di procura speciale rilasciata davanti all’autorità consolare, qualora l’espulsione sia già stata eseguita. Qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella dei difensori disponibili ad assumere la difesa d’ufficio nel processo penale. In questo tipo di processo lo straniero è ammesso automaticamente per legge al patrocinio a spese dello Stato. Non deve quindi presentare alcuna domanda di ammissione, e rilasciare dichiarazioni sul suo reddito. Con il deposito del ricorso contro il decreto d’espulsione, lo straniero è automaticamente ammesso al beneficio, ed il suo difensore (di fiducia o d’ufficio) verrà retribuito dallo Stato e, naturalmente, non potrà chiedere alcun compenso al proprio assistito. Com’è regolato il gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e comunitario? Nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario può fare domanda di ammissione al gratuito patrocinio: • • • lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; l’apolide; gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve contenere le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al Consiglio dell’ordine degli avvocati1. Il Consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Le sanzioni nel caso di false dichiarazioni sono le medesime previste per il processo penale. 1 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 11 129 tutela giurisdizionale Nei 10 giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata, e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. Copia dell’atto con il quale il Consiglio dell’ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l’istanza, è trasmessa all’interessato e al magistrato. Se il Consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. 11.2 Cosa s’intende per “parità di trattamento”? Per “parità di trattamento” s’intende l’assenza di qualsiasi discriminazione. Cosa s’intende per discriminazione? 130 Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente2, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata su: razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. Compie un atto di discriminazione: • il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità, che nell’esercizio delle sue funzioni, compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una 2 Si verifica una discriminazione diretta quando, per la razza o l’origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga. Si verifica una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri, possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. 11 131 tutela giurisdizionale • • • • 132 determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discrimini ingiustamente; chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico, ad uno straniero, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l’esercizio di un attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità; il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente3, i lavoratori, in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Sono considerate discriminazioni, anche le molestie o quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. L’ordine di discriminare persone a causa della razza o dell’origine etnica è considerato una discriminazione. Non costituiscono atti di discriminazione: • • 3 le disposizioni nazionali relative all’ingresso, al soggiorno, all’accesso all’occupazione, all’assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato; le differenze di trattamento nell’ambito del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa, qualora le caratteristiche connesse alla razza o all’origine etnica di una persona, costituiscano un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività medesima; Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa. 11.3 Come si tutela a livello giurisdizionale il principio della parità di trattamento? Ci si può avvalere dell’Azione civile contro la discriminazione nei casi in cui il principio di parità di trattamento sia violato in questi ambiti: • • • • • • • • • accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; affiliazione e attività nell’ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni; protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale; assistenza sanitaria; prestazioni sociali; istruzione; accesso a beni e servizi, incluso l’alloggio. Come si propone la domanda d’azione civile contro la discriminazione? La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio del richiedente4. Il Tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda. Chi è legittimato ad agire contro l’atto discriminatorio? Può agire, ed intraprendere così l’azione civile contro la discriminazione: • • il soggetto che ha subito la discriminazione; le associazioni e gli enti che operano a favore degli immigrati; o che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento, iscritte in un apposito registro. In questo caso è necessario che la persona vittima della discriminazione rilasci a queste associazioni e a questi enti una delega per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 11 133 tutela giurisdizionale Le associazioni e gli enti suddetti sono anche legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva, qualora non siano individuabili direttamente le persone lese dalla discriminazione. Cosa può disporre il giudice in caso d’accoglimento della domanda? Con il provvedimento che accoglie il ricorso, il giudice: • • • • 4 134 può provvedere al risarcimento del danno, anche non patrimoniale; ordinare la cessazione del comportamento, o dell’atto discriminatorio, se ancora in atto; ordinare la rimozione degli effetti dell’atto discriminatorio; può ordinare la pubblicazione della sentenza con cui si accerta la discriminazione, a spese di chi ha compiuto la discriminazione, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale. Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida. 11 135 Finito di stampare nel mese di gennaio 2004 da Ages Arti Grafiche, Torino