COMUNE DI VANZAGO
IMU
Imposta MUnicipale
propria
Informazioni utili
Il Decreto Legge n° 201 del 6 Dicembre 2011, convertito in Legge 22
Dicembre 2011 n° 214, ha abrogato l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
e anticipato l’istituzione dell’Imposta MUnicipale propria (IMU)
a decorrere dall’1 gennaio 2012.
Con questo opuscolo l’Amministrazione Comunale intende fornire
uno strumento di facile consultazione per la corretta applicazione della nuova
imposta. Attraverso lo schema domanda/risposta vengono trattati i diversi aspetti
dell’IMU in modo semplice e divulgativo.
Per il calcolo dell’IMU, molto simile a quello dell’ICI, è possibile
utilizzare anche un supporto informatico gratuito installato sul sito internet
comunale (www.comune.vanzago.mi.it) in un’apposita sezione dedicata
all’IMU. Attraverso l’inserimento guidato dei dati necessari, viene calcolata
automaticamente l’imposta da versare con la possibilità di stampare il modello F24
da utilizzare per il pagamento presso tutti gli uffici postali o bancari.
Inoltre in questa sezione è stato inserito il link per accedere direttamente
al sito dell’Agenzia del Territorio, dal quale è possibile estrarre la rendita catastale
inserendo i dati tecnici dell’immobile oggetto dell’imposta.
Al di là delle informazioni di seguito riportate, il personale dell’Ufficio Tributi
del Comune di Vanzago è a disposizione dei cittadini dal lunedì al sabato
dalle ore 11 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 16.15 alle 18.15.
In aggiunta è possibile partecipare ai seguenti incontri pubblici dedicati
alla spiegazione dell’IMU:
26 maggio alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare del Municipio a Vanzago
28 maggio alle ore 21.00 presso il Centro Civico “Bambini di Beslan” a Mantegazza.
Umberto Provasio
Assessore alle Risorse Economiche
Roberto Nava
Sindaco
Che cosa è l'IMU?
Imposta MUnicipale propria (IMU) è la nuova
imposta che si paga sul possesso degli immobili.
Sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI),
nonché l’imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
(IRPEF) e le addizionali dovute in relazione
ai redditi fondiari riguardanti i beni non locati.
Chi la paga?
I cittadini che sono tenuti al pagamento,
denominati soggetti passivi, sono: il proprietario
dell’immobile oggetto di imposizione ovvero
i titolari dei diritti reali quali usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario
finanziario (leasing) e il concessionario di aree
demaniali.
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Quali immobili pagano l'IMU?
I fabbricati, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, le aree
fabbricabili ed i terreni agricoli ubicati nel territorio dello Stato Italiano
a qualsiasi uso destinati, compresi quelli utilizzati dalle aziende
o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa.
Nello specifico, si intende per:
» fabbricato: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto
edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata
dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova
costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei
lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque
utilizzato; sono compresi tra i fabbricati anche le abitazioni rurali e i fabbricati
strumentali all’esercizio dell’attività agricola;
» abitazione principale: l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto come unica
unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente;
» pertinenza dell’abitazione principale: i fabbricati classificati nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo utilizzata come abitazione principale;
» area edificabile: un’area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio
in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune
indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo;
» terreno agricolo: il terreno adibito all’esercizio delle attività agricole indicate
nell’art. 2135 del Codice Civile.
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Come si calcola l'IMU?
Per calcolare l'importo dell'IMU si deve determinare
la base imponibile che si ottiene rivalutando
la rendita catastale del 5% (moltiplicandola
per 1,05) e al risultato ottenuto bisogna applicare
il coefficiente di rivalutazione individuandolo
sulla base della categoria catastale del tuo immobile.
5
CATEGORIA
CLASSE
COEFFICIENTE DI
A
1,2,3,4,5,6,7,8
160
A
10
80
B
tutte le classi
140
C
1
55
C
2,6,7
160
C
3,4,5
140
D
1,2,3,4,5,6,7,8
60
D
5
80
Rendita catastale?
La rendita catastale è il valore attribuito
a un immobile che funge da base imponibile
per determinarne il reddito ed il valore catastale
ai fini fiscali.
Per ricavare la rendita catastale di un immobile
(fabbricato o terreno) basta richiedere una visura
catastale.
La visura catastale si ottiene:
» collegandosi al sito dell’Agenzia del Territorio
all’indirizzo: http://sister2.agenziaterritorio.it/
CitizenVisure/index.jsp
» oppure recandosi presso gli sportelli
dell’Agenzia del Territorio.
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Prima casa
Alla base imponibile si deve applicare l’aliquota
base dello 0,4% (dividendo per 100 e moltiplicando
per 0,4), all’imposta ottenuta bisogna sottrarre
200 euro come detrazione prima casa, se ci sono
figli fino a 26 anni è possibile sottrarre 50 euro
per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’abitazione principale, anche
se lavora. (Fino ad un massimo di 8 figli, quindi fino
ad un massimo di 400 euro).
Seconda casa
Alla base imponibile bisogna applicare
l’aliquota base dello 0,76% (dividendo
per 100 e moltiplicando per 0,76).
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Terreno agricolo
Il reddito domenicale deve essere rivalutato
del 25% (moltiplicandolo per 1,25) e moltiplicato
per il coefficiente che è:
» 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola e che conducono direttamente il loro
terreno;
» 135 per altri casi.
Così si ottiene la base imponibile alla quale poi
si applica l’aliquota base dello 0,76% come prima.
Area edificabile
La base imponibile di un'area fabbricabile coincide
con il suo valore commerciale, a questo valore devi
applicare l’aliquota base dello 0,76%.
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Quando si paga l'IMU?
» prima rata: entro il 18 giugno 2012
» seconda rata: entro il 17 dicembre 2012
(conguaglio)
Solo per le abitazioni principali (prima casa)
è possibile scegliere di pagare in tre rate:
» prima rata: entro il 18 giugno 2012
» seconda rata: entro il 17 settembre 2012
» terza rata: entro il 17 dicembre 2012 (conguaglio)
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Come si paga l'IMU?
A decorrere dal 18 aprile 2012, esclusivamente con
delega modello F24 presso uffici postali o sportelli
bancari. Da dicembre 2012 sarà possibile utilizzare
anche il bollettino postale.
L’importo da versare deve essere arrotondato
all’euro, senza centesimi; l’arrotondamento va
effettuato per difetto, se la frazione è inferiore
a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale
o superiore a detto importo.
L’imposta non è versata qualora essa sia uguale
o inferiore a 12,00 euro.
Tale importo si intende riferito all’imposta
complessivamente dovuta per tutti i proprietari
per l’anno e non alle singole rate di acconto
e di saldo per ogni quota di proprietà.
È importante calcolare correttamente l’imposta
e versarla alle scadenze stabilite, altrimenti si
incorre nella sanzione del 30% per insufficiente,
omesso o tardivo versamento.
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Come si compila il mod. F24?
Per versare correttamente l’imposta occorre
compilare la sezione “imu e altri tributi locali”,
individuando l’Ente destinatario del versamento
e utilizzando i seguenti “codici tributo” istituiti
dall’Agenzia delle Entrate, che variano secondo
la tipologia del bene per cui si deve versare.
Codici Tributo
Il codice che identifica il Comune di Vanzago è L665
mentre i codici tributo sono i seguenti:
» Denominazione Codice
IMU – abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE 3912
IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE 3913
IMU - terreni - COMUNE 3914
IMU - terreni - STATO 3915
IMU - aree fabbricabili - COMUNE 3916
IMU - aree fabbricabili - STATO 3917
IMU - altri fabbricati - COMUNE 3918
IMU - altri fabbricati - STATO 3919
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Il ravvedimento operoso
Questo sistema, previsto per legge, consente
al contribuente che si accorge di aver sbagliato
o scordato un versamento, di mettersi in regola
prima che l’ufficio accerti la violazione, entro tempi
determinati, così da garantirsi una riduzione
delle sanzioni previste per tali infrazioni,
come di seguito indicato:
Tipo di ravvedimento
Sanzione ridotta
Termine per effettuare
Sprint
0,2% dell’importo non
versato per ogni giorno
di ritardo (sino a un
massimo del 2,80%)
entro il 14° giorno
successivo alla data
di scadenza
Breve
3% dell’importo non
versato
dal 15° al 30° giorno
di ritardo
Lungo
3,75% dell’importo non
versato
oltre il 30° giorno di
ritardo e sino alla
data di scadenza della
presentazione
della dichiarazione dei
redditi dell’anno in cui si è
commessa la violazione.
12
il ravvedimento
Come farsi rimborsare quando
si paga di più?
Il rimborso delle somme versate in eccedenza
o non dovute può essere richiesto dal contribuente
all’Ufficio Tributi comunale, ma è necessario farlo
entro il termine di 5 anni dalla data del versamento
o dal giorno in cui è stato accertato il diritto
alla restituzione, altrimenti si perde il diritto
per prescrizione.
L’Ufficio, se la richiesta è stata accolta, provvede
ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data
di presentazione dell’istanza.
Non si ha diritto al rimborso se la somma a credito
è inferiore a 12,00 euro annui.
13
Cosa accade agli evasori?
Il Comune controlla i versamenti dei contribuenti,
verificando che i dati utilizzati siano corretti
rispetto alle informazioni dell’Agenzia del Territorio
e dell’anagrafe dei residenti. Per far questo, ai sensi
della Legge Finanziaria 2007, ha tempo fino al 31
dicembre del 5° anno successivo a quello in cui
il contribuente ha omesso, sbagliato o tardato
il versamento, notificando apposito provvedimento
con il quale si recupera l’imposta non versata
e si applica la sanzione pari al 30% e gli interessi
di mora.
A quale giudice rivolgersi?
Nel caso in cui il Comune notifichi un
provvedimento di accertamento che non
si condivide, o rigetti una richiesta di rimborso,
il contribuente può tutelarsi presentando un
ricorso, ovvero impugnando gli atti notificati, entro
60 giorni, alla Commissione Tributaria Provinciale
di Milano, in via Vincenzo Monti, 51.
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Come contattare i nostri uffici
Direttamente presso l’Ufficio Tributi del Comune
di Vanzago in via Garibaldi 6, nei seguenti giorni
e orari di apertura:
» dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00
» il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.15
alle ore 18.15
Oppure ai seguenti recapiti:
» telefono: 02.93962215 - 02.93962214
» fax: 02.9341885
» e-mail: [email protected]
Tutta la modulistica e ulteriori informazioni
saranno disponibili sul sito internet istituzionale
all’indirizzo: http://www.comune.vanzago.mi.it
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L’Ufficio Tributi informa che il presente vademecum è stato elaborato
in base alla normativa sull’imposta municipale propria in vigore
sino al giorno 03/05/2012.
Poiché il Governo o il Parlamento potrebbero apportare delle modifiche
alla legislazione vigente, lo stesso ufficio invita i gentili contribuenti
a prestare particolare attenzione alle eventuali novità in materia di IMU.
Redatto in collaborazione con:
STUDIO ELIA Commercialisti – Revisori Legali
e-mail: [email protected]
Tel. 0382-1750082
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