COMUNE DI VANZAGO IMU Imposta MUnicipale propria Informazioni utili Il Decreto Legge n° 201 del 6 Dicembre 2011, convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n° 214, ha abrogato l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e anticipato l’istituzione dell’Imposta MUnicipale propria (IMU) a decorrere dall’1 gennaio 2012. Con questo opuscolo l’Amministrazione Comunale intende fornire uno strumento di facile consultazione per la corretta applicazione della nuova imposta. Attraverso lo schema domanda/risposta vengono trattati i diversi aspetti dell’IMU in modo semplice e divulgativo. Per il calcolo dell’IMU, molto simile a quello dell’ICI, è possibile utilizzare anche un supporto informatico gratuito installato sul sito internet comunale (www.comune.vanzago.mi.it) in un’apposita sezione dedicata all’IMU. Attraverso l’inserimento guidato dei dati necessari, viene calcolata automaticamente l’imposta da versare con la possibilità di stampare il modello F24 da utilizzare per il pagamento presso tutti gli uffici postali o bancari. Inoltre in questa sezione è stato inserito il link per accedere direttamente al sito dell’Agenzia del Territorio, dal quale è possibile estrarre la rendita catastale inserendo i dati tecnici dell’immobile oggetto dell’imposta. Al di là delle informazioni di seguito riportate, il personale dell’Ufficio Tributi del Comune di Vanzago è a disposizione dei cittadini dal lunedì al sabato dalle ore 11 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 16.15 alle 18.15. In aggiunta è possibile partecipare ai seguenti incontri pubblici dedicati alla spiegazione dell’IMU: 26 maggio alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare del Municipio a Vanzago 28 maggio alle ore 21.00 presso il Centro Civico “Bambini di Beslan” a Mantegazza. Umberto Provasio Assessore alle Risorse Economiche Roberto Nava Sindaco Che cosa è l'IMU? Imposta MUnicipale propria (IMU) è la nuova imposta che si paga sul possesso degli immobili. Sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), nonché l’imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riguardanti i beni non locati. Chi la paga? I cittadini che sono tenuti al pagamento, denominati soggetti passivi, sono: il proprietario dell’immobile oggetto di imposizione ovvero i titolari dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing) e il concessionario di aree demaniali. 3 Quali immobili pagano l'IMU? I fabbricati, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli ubicati nel territorio dello Stato Italiano a qualsiasi uso destinati, compresi quelli utilizzati dalle aziende o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa. Nello specifico, si intende per: » fabbricato: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; sono compresi tra i fabbricati anche le abitazioni rurali e i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola; » abitazione principale: l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; » pertinenza dell’abitazione principale: i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo utilizzata come abitazione principale; » area edificabile: un’area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo; » terreno agricolo: il terreno adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del Codice Civile. 4 Come si calcola l'IMU? Per calcolare l'importo dell'IMU si deve determinare la base imponibile che si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5% (moltiplicandola per 1,05) e al risultato ottenuto bisogna applicare il coefficiente di rivalutazione individuandolo sulla base della categoria catastale del tuo immobile. 5 CATEGORIA CLASSE COEFFICIENTE DI A 1,2,3,4,5,6,7,8 160 A 10 80 B tutte le classi 140 C 1 55 C 2,6,7 160 C 3,4,5 140 D 1,2,3,4,5,6,7,8 60 D 5 80 Rendita catastale? La rendita catastale è il valore attribuito a un immobile che funge da base imponibile per determinarne il reddito ed il valore catastale ai fini fiscali. Per ricavare la rendita catastale di un immobile (fabbricato o terreno) basta richiedere una visura catastale. La visura catastale si ottiene: » collegandosi al sito dell’Agenzia del Territorio all’indirizzo: http://sister2.agenziaterritorio.it/ CitizenVisure/index.jsp » oppure recandosi presso gli sportelli dell’Agenzia del Territorio. 6 Prima casa Alla base imponibile si deve applicare l’aliquota base dello 0,4% (dividendo per 100 e moltiplicando per 0,4), all’imposta ottenuta bisogna sottrarre 200 euro come detrazione prima casa, se ci sono figli fino a 26 anni è possibile sottrarre 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale, anche se lavora. (Fino ad un massimo di 8 figli, quindi fino ad un massimo di 400 euro). Seconda casa Alla base imponibile bisogna applicare l’aliquota base dello 0,76% (dividendo per 100 e moltiplicando per 0,76). 7 Terreno agricolo Il reddito domenicale deve essere rivalutato del 25% (moltiplicandolo per 1,25) e moltiplicato per il coefficiente che è: » 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e che conducono direttamente il loro terreno; » 135 per altri casi. Così si ottiene la base imponibile alla quale poi si applica l’aliquota base dello 0,76% come prima. Area edificabile La base imponibile di un'area fabbricabile coincide con il suo valore commerciale, a questo valore devi applicare l’aliquota base dello 0,76%. 8 Quando si paga l'IMU? » prima rata: entro il 18 giugno 2012 » seconda rata: entro il 17 dicembre 2012 (conguaglio) Solo per le abitazioni principali (prima casa) è possibile scegliere di pagare in tre rate: » prima rata: entro il 18 giugno 2012 » seconda rata: entro il 17 settembre 2012 » terza rata: entro il 17 dicembre 2012 (conguaglio) 9 Come si paga l'IMU? A decorrere dal 18 aprile 2012, esclusivamente con delega modello F24 presso uffici postali o sportelli bancari. Da dicembre 2012 sarà possibile utilizzare anche il bollettino postale. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro, senza centesimi; l’arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per tutti i proprietari per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo per ogni quota di proprietà. È importante calcolare correttamente l’imposta e versarla alle scadenze stabilite, altrimenti si incorre nella sanzione del 30% per insufficiente, omesso o tardivo versamento. 10 Come si compila il mod. F24? Per versare correttamente l’imposta occorre compilare la sezione “imu e altri tributi locali”, individuando l’Ente destinatario del versamento e utilizzando i seguenti “codici tributo” istituiti dall’Agenzia delle Entrate, che variano secondo la tipologia del bene per cui si deve versare. Codici Tributo Il codice che identifica il Comune di Vanzago è L665 mentre i codici tributo sono i seguenti: » Denominazione Codice IMU – abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE 3912 IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE 3913 IMU - terreni - COMUNE 3914 IMU - terreni - STATO 3915 IMU - aree fabbricabili - COMUNE 3916 IMU - aree fabbricabili - STATO 3917 IMU - altri fabbricati - COMUNE 3918 IMU - altri fabbricati - STATO 3919 11 Il ravvedimento operoso Questo sistema, previsto per legge, consente al contribuente che si accorge di aver sbagliato o scordato un versamento, di mettersi in regola prima che l’ufficio accerti la violazione, entro tempi determinati, così da garantirsi una riduzione delle sanzioni previste per tali infrazioni, come di seguito indicato: Tipo di ravvedimento Sanzione ridotta Termine per effettuare Sprint 0,2% dell’importo non versato per ogni giorno di ritardo (sino a un massimo del 2,80%) entro il 14° giorno successivo alla data di scadenza Breve 3% dell’importo non versato dal 15° al 30° giorno di ritardo Lungo 3,75% dell’importo non versato oltre il 30° giorno di ritardo e sino alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si è commessa la violazione. 12 il ravvedimento Come farsi rimborsare quando si paga di più? Il rimborso delle somme versate in eccedenza o non dovute può essere richiesto dal contribuente all’Ufficio Tributi comunale, ma è necessario farlo entro il termine di 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, altrimenti si perde il diritto per prescrizione. L’Ufficio, se la richiesta è stata accolta, provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Non si ha diritto al rimborso se la somma a credito è inferiore a 12,00 euro annui. 13 Cosa accade agli evasori? Il Comune controlla i versamenti dei contribuenti, verificando che i dati utilizzati siano corretti rispetto alle informazioni dell’Agenzia del Territorio e dell’anagrafe dei residenti. Per far questo, ai sensi della Legge Finanziaria 2007, ha tempo fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il contribuente ha omesso, sbagliato o tardato il versamento, notificando apposito provvedimento con il quale si recupera l’imposta non versata e si applica la sanzione pari al 30% e gli interessi di mora. A quale giudice rivolgersi? Nel caso in cui il Comune notifichi un provvedimento di accertamento che non si condivide, o rigetti una richiesta di rimborso, il contribuente può tutelarsi presentando un ricorso, ovvero impugnando gli atti notificati, entro 60 giorni, alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in via Vincenzo Monti, 51. 14 Come contattare i nostri uffici Direttamente presso l’Ufficio Tributi del Comune di Vanzago in via Garibaldi 6, nei seguenti giorni e orari di apertura: » dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00 » il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.15 alle ore 18.15 Oppure ai seguenti recapiti: » telefono: 02.93962215 - 02.93962214 » fax: 02.9341885 » e-mail: [email protected] Tutta la modulistica e ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito internet istituzionale all’indirizzo: http://www.comune.vanzago.mi.it 15 L’Ufficio Tributi informa che il presente vademecum è stato elaborato in base alla normativa sull’imposta municipale propria in vigore sino al giorno 03/05/2012. Poiché il Governo o il Parlamento potrebbero apportare delle modifiche alla legislazione vigente, lo stesso ufficio invita i gentili contribuenti a prestare particolare attenzione alle eventuali novità in materia di IMU. Redatto in collaborazione con: STUDIO ELIA Commercialisti – Revisori Legali e-mail: [email protected] Tel. 0382-1750082