Riva del Garda Fierecongressi
Richiesta di parere per impianto d’estinzione automatico a
pioggia.
Si tratta dell’ampliamento di un impianto esistente, inferiore
al 50% della sua dimensione originaria, allo scopo di
proteggere anche una nuova superficie espositiva .
L’impianto esistente sarebbe stato progettato e realizzato
rispettando le norme UNI 9489 “Apparecchiature per
estinzione incendi – Impianti fissi di estinzione automatici
a pioggia (sprinkler)” e 9490 “Apparecchiature per
estinzione incendi – Alimentazioni idriche per impianti
automatici antincendio”, ora sostituite dalla UNI EN
12845, e le prestazioni idrauliche soddisferebbero le
norme in vigore al momento della costruzione, ma non
quella attuale.
Il gruppo di pressurizzazione dell’impianto, infatti, non
garantirebbe le prestazioni idrauliche richieste dalla
norma UNI EN 12845 “Installazioni fisse antincendio –
Sistemi automatici a sprinkler – Progettazione,
installazione e manutenzione”.
Il
professionista chiede perciò se il gruppo di
pressurizzazione debba essere adeguato alla norma
oggi in vigore, oppure se si possa fare riferimento al
concetto di “modifica non sostanziale”, ai sensi dell’art. 1
dell’Allegato al DM 20/12/2012 “Regola tecnica di
prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva
contro l’incendio installati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi”. L’art. 2 comma 1 del
decreto citato ricomprende gli impianti esistenti solo
quando siano oggetto di modifiche sostanziali, ossia
modifica della tipologia o ampliamento della sua
dimensione oltre il 50% dell’originale, ove non
diversamente definito da specifica regolamentazione o
norma.
La materia sembra non essere di competenza dei vigili del
fuoco, perché l’art. 4 comma 2 del DM 20/12/2012
specifica: “I parametri e le caratteristiche utilizzati per la
progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti
responsabili della valutazione del rischio di incendio e
della progettazione”. Il compito di decidere l’idoneità del
sistema di pressurizzazione, perciò, è a carico del
progettista dell’impianto, sulla base di una valutazione
del rischio, e non dell’organo di controllo. Ancor meno
sembra perseguibile la via del provvedimento di deroga,
considerato che l’attività di cui trattasi non è assistita da
regola tecnica di prevenzione incendi.
L’art. 1 comma 3 della UNI EN 12845 recita: “I requisiti e le
raccomandazioni della presente norma sono anche
applicabili
a
qualsiasi
aggiunta,
ampliamento,
riparazione o altre modifiche apportate ad un sistema
sprinkler”, senza fissare limiti inferiori alle modifiche oltre
i quali scatti l’obbligo di applicazione. Peraltro, sembra
evidente che l’applicazione si riferisca a modifiche di
impianti già realizzati secondo la UNI EN 12845, e perciò
un ampliamento non superiore al 50% dell’estensione
originale di un impianto costruito in conformità alle
norme precedenti non comporti l’obbligo di adeguare il
sistema di pompaggio, configurandosi come modifica
non sostanziale.
Ciò anche in considerazione del fatto che il sistema di
pressurizzazione fa parte dell’impianto automatico
d’estinzione e pertanto non è certificabile come sistema
a se stante, ma, essendo semplicemente una sottounità
dell’impianto
medesimo,
dev’essere
ricompreso
all’interno della certificazione, o dichiarazione di
conformità, dello stesso impianto.
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Comunità Alto Garda e Ledro