L’Estinzione Università di Pisa, 19 Novembre 2013 L’estinzione del processo: nozione generale Si ha estinzione quando si verifica un evento che impedisce la prosecuzione del processo. In tali ipotesi, il processo cessa anticipatamente, senza giungere ad una decisione di merito. Gli eventi che causano l’estinzione possono suddividersi in due categorie: 1. Estinzione determinata dalla volontà delle parti (art. 306) 2. Estinzione determinata dall’inattività delle parti (art. 307) Art. 306 c.p.c.: Rinuncia agli atti del giudizio Si ha rinuncia agli atti del giudizio quando una parte dichiara esplicitamente la propria volontà di porre fine al processo, senza ottenere una pronuncia di merito sulla domanda che ha proposto. Affinché si produca l’effetto dell’estinzione non è sufficiente che chi ha formulato una domanda vi rinunci: è necessario che le altre parti accettino la rinuncia. La ratio della norma è da rinvenirsi nella circostanza che le altre parti potrebbero avere interesse alla prosecuzione della lite. Forma della rinuncia agli atti del giudizio La rinuncia agli atti del giudizio può essere perfezionata in due modi: 1. Dichiarazioni fatte dalle parti o da loro procuratori speciali (non basta la procura alle liti) verbalmente all’udienza e risultanti dal verbale; 2. Atti sottoscritti e notificati alle altre parti. In entrambi i casi, la rinuncia sarà priva di efficacia se sottoposta a riserve o condizioni. L’effetto dell’estinzione Se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo. Salvo che le parti abbiano raggiunto un diverso accordo, il rinunciante deve rimborsare alle altre parti le spese. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice con ordinanza non impugnabile, ma ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost. Estinzione e pluralità di parti Come si atteggia la disciplina dell’estinzione quando il processo è litisconsortile? 1. Litisconsorzio necessario: l’accettazione deve provenire da tutte le parti 2. Litisconsorzio facoltativo: ci potrà essere un’estinzione parziale, tra le sole parti tra le quali siano intervenute valide rinunce ed accettazioni; 3. Interventi: se l’intervento è principale ad excludendum, adesivo autonomo o su chiamata di parte, la parte dovrà accettare. Se invece l’intervento è adesivo dipendente, secondo la giurisprudenza, l’accettazione non sarà necessaria. Art. 307 c.p.c.: Estinzione per inattività delle parti In questa ipotesi il processo non si estingue a causa di una rinuncia agli atti, ma di un contegno di inerzia delle parti, i quali omettono un atto necessario alla prosecuzione della lite. In tali casi, l’estinzione può verificarsi: a. immediatamente; b. Dopo un periodo di quiescenza, nel quale il processo non è ancora estinto ma ha momentaneamente perso la sua attitudine ad essere deciso nel merito: si tratta della cancellazione della causa dal ruolo. Casi di estinzione immediata In queste ipotesi l’estinzione si verifica immediatamente, per il fatto stesso che le parti non abbiano compiuto una certa attività entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice: a. Art. 181 comma 1 c.p.c.: Le parti non compaiono all’udienza successiva alla prima, alla quale non erano intervenute, o ad un’udienza successiva; b. Art. 181 comma 2 c.p.c.: L’attore si costituisce ma non compare né alla prima, né alla successiva udienza; c. Art. 290 c.p.c.: L’attore non si costituisce ed è dichiarato contumace alla prima udienza Casi di estinzione immediata (Segue) Art. 291 comma 3 c.p.c.: La notifica della citazione è nulla, il convenuto non si costituisce e l’attore non rinnova la notifica; e. Art. 102 c.p.c.: Mancata integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario; f. Art. 307 comma 2 c.p.c.: Mancata costituzione delle parti a seguito di riassunzione (v. infra) d. Casi di cancellazione della causa dal ruolo In queste ipotesi l’estinzione non si verifica immediatamente: la causa viene cancellata dal ruolo ed entra in uno stato di quiescenza. a. Mancata costituzione di tutte le parti (art. 171 c.p.c.); b. Mancata chiamata in causa del terzo per ordine del giudice (art. 107 c.p.c.) Lo stesso regime si applica al caso della mancata comparizione delle parti a due udienze successive, per i processi instaurati fino al 24.6.2008 Effetti della cancellazione della causa dal ruolo La cancellazione della causa dal ruolo, come illustrato, non provoca l’immediata estinzione del processo. Il processo si estinguerà solo qualora la causa cancellata dal ruolo non sia riassunta innanzi allo stesso giudice entro il termine perentorio di tre mesi (termine così abbreviato dalla l. 69/09). Regime di rilevabilità dell’estinzione Prima della l. 69/09, l’estinzione doveva essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni sua altra difesa: essa, dunque, non poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice. Per i procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009, invece, l’estinzione opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice. Se la causa è di competenza collegiale ex art. 50 bis, l’estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore o con sentenza dal collegio. Se invece la causa è decisa dal tribunale in composizione monocratica, l’estinzione è pronunciata con sentenza. Conseguenze dell’estinzione L’estinzione del processo non estingue l’azione: la situazione sostanziale potrà essere fatta valere instaurando un nuovo processo, salve prescrizione e decadenza. L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma ci sono alcune eccezioni: a. Sentenze di merito pronunciate prima dell’estinzione: esse mantengono la loro efficacia; b. Pronunce sulla competenza emesse dalla Cassazione in sede di regolamento: anch’esse mantengono la loro efficacia; c. Mezzi istruttori già raccolti: in un successivo eventuale processo, essi avranno valore di argomenti di prova. Differenza rispetto alla cessazione della materia del contendere La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere non è del tutto equiparabile a quella di estinzione, in quanto con questa seconda tipologia di sentenza si dà atto del venire meno della res litigiosa. È dunque una pronuncia che riguarda la situazione sostanziale, più che una vicenda di rito. Le spese saranno regolate in base al criterio della soccombenza virtuale, valutata in base ad un accertamento incidenter tantum che non passerà in giudicato.