L’Estinzione
Università di Pisa,
19 Novembre 2013
L’estinzione del processo: nozione generale
Si ha estinzione quando si verifica un evento che impedisce
la prosecuzione del processo. In tali ipotesi, il processo
cessa anticipatamente, senza giungere ad una decisione
di merito.
Gli eventi che causano l’estinzione possono suddividersi in
due categorie:
1. Estinzione determinata dalla volontà delle parti (art. 306)
2. Estinzione determinata dall’inattività delle parti (art. 307)
Art. 306 c.p.c.: Rinuncia agli atti del giudizio
Si ha rinuncia agli atti del giudizio quando una parte
dichiara esplicitamente la propria volontà di porre fine al
processo, senza ottenere una pronuncia di merito sulla
domanda che ha proposto.
Affinché si produca l’effetto dell’estinzione non è sufficiente
che chi ha formulato una domanda vi rinunci: è necessario
che le altre parti accettino la rinuncia.
La ratio della norma è da rinvenirsi nella circostanza che le
altre parti potrebbero avere interesse alla prosecuzione
della lite.
Forma della rinuncia agli atti del giudizio
La rinuncia agli atti del giudizio può essere perfezionata in
due modi:
1. Dichiarazioni fatte dalle parti o da loro procuratori
speciali (non basta la procura alle liti) verbalmente
all’udienza e risultanti dal verbale;
2. Atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
In entrambi i casi, la rinuncia sarà priva di efficacia se
sottoposta a riserve o condizioni.
L’effetto dell’estinzione
Se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, il giudice dichiara
con ordinanza l’estinzione del processo.
Salvo che le parti abbiano raggiunto un diverso accordo, il
rinunciante deve rimborsare alle altre parti le spese. La
liquidazione delle spese è fatta dal giudice con ordinanza
non impugnabile, ma ricorribile per Cassazione ex art. 111
Cost.
Estinzione e pluralità di parti
Come si atteggia la disciplina dell’estinzione quando il
processo è litisconsortile?
1. Litisconsorzio necessario: l’accettazione deve provenire
da tutte le parti
2. Litisconsorzio facoltativo: ci potrà essere un’estinzione
parziale, tra le sole parti tra le quali siano intervenute
valide rinunce ed accettazioni;
3. Interventi: se l’intervento è principale ad excludendum,
adesivo autonomo o su chiamata di parte, la parte dovrà
accettare. Se invece l’intervento è adesivo dipendente,
secondo la giurisprudenza, l’accettazione non sarà
necessaria.
Art. 307 c.p.c.: Estinzione per inattività delle parti
In questa ipotesi il processo non si estingue a causa di una
rinuncia agli atti, ma di un contegno di inerzia delle
parti, i quali omettono un atto necessario alla
prosecuzione della lite.
In tali casi, l’estinzione può verificarsi:
a. immediatamente;
b. Dopo un periodo di quiescenza, nel quale il processo non
è ancora estinto ma ha momentaneamente perso la sua
attitudine ad essere deciso nel merito: si tratta della
cancellazione della causa dal ruolo.
Casi di estinzione immediata
In queste ipotesi l’estinzione si verifica immediatamente, per il
fatto stesso che le parti non abbiano compiuto una certa
attività entro un termine perentorio stabilito dalla legge
o dal giudice:
a. Art. 181 comma 1 c.p.c.: Le parti non compaiono
all’udienza successiva alla prima, alla quale non erano
intervenute, o ad un’udienza successiva;
b. Art. 181 comma 2 c.p.c.: L’attore si costituisce ma non
compare né alla prima, né alla successiva udienza;
c. Art. 290 c.p.c.: L’attore non si costituisce ed è dichiarato
contumace alla prima udienza
Casi di estinzione immediata (Segue)
Art. 291 comma 3 c.p.c.: La notifica della citazione è nulla,
il convenuto non si costituisce e l’attore non rinnova la
notifica;
e. Art. 102 c.p.c.: Mancata integrazione del contraddittorio
in caso di litisconsorzio necessario;
f. Art. 307 comma 2 c.p.c.: Mancata costituzione delle parti
a seguito di riassunzione (v. infra)
d.
Casi di cancellazione della causa dal ruolo
In queste ipotesi l’estinzione non si verifica immediatamente:
la causa viene cancellata dal ruolo ed entra in uno stato di
quiescenza.
a. Mancata costituzione di tutte le parti (art. 171 c.p.c.);
b. Mancata chiamata in causa del terzo per ordine del giudice
(art. 107 c.p.c.)
Lo stesso regime si applica al caso della mancata
comparizione delle parti a due udienze successive, per i
processi instaurati fino al 24.6.2008
Effetti della cancellazione della causa dal ruolo
La cancellazione della causa dal ruolo, come illustrato, non
provoca l’immediata estinzione del processo. Il processo
si estinguerà solo qualora la causa cancellata dal ruolo non
sia riassunta innanzi allo stesso giudice entro il termine
perentorio di tre mesi (termine così abbreviato dalla l.
69/09).
Regime di rilevabilità dell’estinzione
Prima della l. 69/09, l’estinzione doveva essere eccepita dalla
parte interessata prima di ogni sua altra difesa: essa,
dunque, non poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Per i procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009,
invece, l’estinzione opera di diritto e può essere rilevata
anche d’ufficio dal giudice.
Se la causa è di competenza collegiale ex art. 50 bis,
l’estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice
istruttore o con sentenza dal collegio. Se invece la causa è
decisa dal tribunale in composizione monocratica,
l’estinzione è pronunciata con sentenza.
Conseguenze dell’estinzione
L’estinzione del processo non estingue l’azione: la situazione
sostanziale potrà essere fatta valere instaurando un nuovo
processo, salve prescrizione e decadenza.
L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma ci sono
alcune eccezioni:
a. Sentenze di merito pronunciate prima dell’estinzione:
esse mantengono la loro efficacia;
b. Pronunce sulla competenza emesse dalla Cassazione in
sede di regolamento: anch’esse mantengono la loro efficacia;
c. Mezzi istruttori già raccolti: in un successivo eventuale
processo, essi avranno valore di argomenti di prova.
Differenza rispetto alla cessazione
della materia del contendere
La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del
contendere non è del tutto equiparabile a quella di
estinzione, in quanto con questa seconda tipologia di
sentenza si dà atto del venire meno della res litigiosa. È
dunque una pronuncia che riguarda la situazione
sostanziale, più che una vicenda di rito.
Le spese saranno regolate in base al criterio della
soccombenza virtuale, valutata in base ad un
accertamento incidenter tantum che non passerà in
giudicato.
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Seminario 6 – Estinzione