Il nuovo sistema di retribuzione CCNL dal 2012 Stato al settembre 2011 Indice Introduzione 1 I Applicabilità / entrata in vigore 2 II Salari minimi 2012 In generale Tavola sinottica dei salari minimi dal 2012 Conversione salario mensile in paga oraria 3 3 4 4 III Deroghe ai salari minimi Collaboratori non assoggettati Riduzione del salario durante il periodo d’introduzione 5 5 5 IV Tredicesima mensilità dal 2012 Diritto Criteri per il calcolo Deroghe al diritto 6 6 6 6 V 7 Transizione al nuovo sistema salariale VI Costi e potenziale di risparmio Costi Potenziale di risparmio 8 8 9 Indirizzi e link 10 Allegata Tavola sinottica salari minimi / paghe orarie 2012 11 12 Introduzione Con il CCNL 2010 sono state introdotte diverse no vità quali per esempio la regolamentazione degli straordinari e l’estensione del privilegio stagio nale alle aziende annuali che, allo stesso tempo, hanno pure la possibilità di approfittare dell’ora rio di lavoro settimanale più lungo di 43½ ore. Nella pratica queste regolamentazioni vengono ormai applicate già da oltre un anno. Dopo che, nel contesto dei negoziati per il nuovo CCN, fino alla fine di quest’anno i salari sono stati congelati al livello del 2009, il 1° gennaio 2012 entrerà in vi gore la seconda parte delle novità, ossia il nuovo sistema di retribuzione. Le categorie di salario si baseranno ora esclusiva mente sulla formazione e il perfezionamento pro fessionale dei collaboratori e non più sugli anni di servizio e le funzioni di quadro. Pertanto, per il collaboratore il cambio alla categoria di salario immediatamente superiore sarà possibile esclusi vamente mediante la formazione e il perfeziona mento professionale. Un’ulteriore novità riguarda la tredicesima mensilità: a partire dal 2012 tutti i collaboratori avranno diritto alla tredicesima mensilità integrale sin dal primo giorno. 1 Scopo del presente opuscolo è informare il datore di lavoro sulle più importanti novità del nuovo sistema di retribuzione del CCNL 2010. Inoltre vengono presentate le possibilità che consenti ranno all’albergatore di sfruttare appieno il po tenziale di risparmio offerto dal nuovo CCNL e di adeguare la sua politica del personale risp. sala riale affinché gli aumenti salariali siano, de facto, inferiori rispetto a quando vengono semplice mente espressi sulla carta in percentuale. I Applicabilità /entrata in vigore Il CCNL e, di conseguenza, le nuove regolamenta zioni sui salari minimi si applicano a tutti i datori di lavoro e collaboratori che svolgono un’attività in un’azienda dell’industria alberghiera e della ri storazione. Come finora, il sistema di retribuzione applicabile è stabilito mediante un contratto di la voro individuale scritto. In linea di principio è am messo qualsiasi sistema di retribuzione: salario fisso, salario basato sulla cifra d’affari o la combi nazione di entrambi. (Contratti tipo sono disponi bili al sito www.hotelleriesuisse.ch.) Il nuovo sistema di retribuzione entrerà in vigore il 1° gennaio rispettivamente nella stagione estiva 2012. Le aziende non classificabili come aziende stagionali devono introdurre i nuovi salari minimi a partire dal 1° gennaio 2012. In tutte le aziende stagionali i salari minimi entreranno in vigore solo dalla stagione estiva 2012. Per i contratti a tempo determinato valgono le vecchie retribuzioni fino alla fine della stagione invernale 2011 / 2012. Per i contratti annuali o i contratti a tempo indetermi nato nelle aziende stagionali aperte tutto l’anno, le nuove retribuzioni devono essere applicate a partire dal 1° maggio 2012. 2 Il sistema salariale deve essere lo stesso, ovvero tutti i collaboratori di ciascuna azienda stagionale devono rientrare o nel vecchio sistema salariale o nel nuovo sistema salariale 2012. Le aziende che non beneficiano del privilegio della stagionalità possono verificare se soddisfano i re quisiti per essere considerate aziende stagionali. Alla rubrica Rechtsberatung / Gesamtarbeitsvertrag (Consulenza giuridica / Contratto collettivo di la voro) del sito internet di hotelleriesuisse è stato inserito un calcolatore con cui è possibile verificare (in modo non vincolante) il requisito della stagio nalità. Le richieste devono essere inoltrate all’or gano di controllo di Basilea. Ulteriori norme sono disposte nell’allegato I all’art. 15 cifra 1 del CCNL. II Salari minimi 2012 In generale Fino a fine 2011 saranno applicabili i salari minimi dell’anno 2009. Le novità entreranno in vigore sol tanto il 1° gennaio rispettivamente nella stagione estiva 2012. Indipendentemente dal sistema di salario conve nuto, il collaboratore ha ogni mese diritto al sa lario minimo stabilito dal CCNL. Per il calcolo del salario minimo non è ammesso addizionare i sa lari di più mesi. Se per esempio in un determinato mese il salario basato sulla cifra d’affari non rag giunge il salario minimo previsto dal CCNL, al col laboratore dovrà essere pagata la differenza. Ciò vale proporzionalmente anche per i collaboratori a tempo parziale o i collaboratori a paga oraria. In rapporto al numero di ore prestate essi hanno gli stessi diritti e obblighi dei collaboratori a tempo pieno. Con il nuovo sistema di retribuzione i partner so ciali del settore alberghiero e della ristorazione lanciano un segnale forte in favore della promo zione della formazione nel ramo. Per tale motivo i contributi per le spese d’esecuzione vengono pure utilizzati per il finanziamento dei costi del perfezionamento professionale, i datori di lavoro vengono risarciti per le assenze dovute alla for mazione e le relative tasse assunte. (Per maggiori informazioni rimandiamo all’opuscolo pubblicato su questo tema dai partner sociali che è reperibile al sito dell’associazione www.hotelleriesuisse.ch risp. alla piattaforma informativa www.hotel gastro.ch.) 3 Nel nuovo sistema le categorie di salario vengono ridotte da nove a sei e si basano esclusivamente sulla formazione e il perfezionamento profes sionale dei collaboratori. Quindi, a tale riguardo l’esperienza professionale e la funzione di quadro di un collaboratore non giocheranno più alcun ruolo. I salari minimi vengono attribuiti alle se guenti quattro categorie di salario: Categoria di salario I Categoria di salario II Categoria di salario III Categoria di salario IV Salari senza formazione professionale Salari con certificato federale di formazione pratica Salari con attestato federale di capacità e con attestato federale di capacità nonché ulteriore perfezionamento professionale Salari con esame federale di professione (sec. l’art. 27 lett.a LFPr) Come finora, in caso di controversia la Commis sione paritetica di sorveglianza decide circa l’at tribuzione di un collaboratore a una categoria o l’equipollenza di una formazione. (Per l’equipol lenza delle formazioni straniere vedi il Commen tario relativo all’art.10 CCNL.) Tavola sinottica dei salari minimi dal 2012 Salari lordi minimi mensili per i collaboratori a tempo pieno che hanno compiuto il 18° anno di età. Categoria di salario I 1. Collaboratori senza apprendistato 2. Collaboratori senza apprendistato che hanno concluso la formazione Progresso Categoria di salario II Collaboratori con una formazione professionale di base di 2 anni conclusa con certificato federale di formazione pratica o formazione equivalente Categoria di salario III 1. Collaboratori con una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o formazione equivalente 2. Collaboratori con una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o formazione equivalente e 6 giorni di perfezionamento professio nale specifica del ramo secondo l’art. 19 CCNL CHF 3400.– CHF 3600.– CHF 3700.– CHF 4100.– CHF 4200.– Categoria di salario IV Collaboratori con un esame di professione secondo l’art. 27 lett.a Legge federale sulla formazione professionale LFPr CHF 4800.– Praticanti di scuole professionali del settore alberghiero e della ristorazione domi ciliate in Svizzera CHF 2168.– Indipendentemente dall’età, per le persone in for Conversione salario mensile in paga oraria mazione che frequentano una formazione profes sionale secondo la Legge federale sulla formazione professionale, sono applicabili i salari minimi dell’accordo per apprendisti (convenzione sulle condizioni di lavoro e sul salario delle persone in formazione nell’industria alberghiera e della risto razione). La formula per la conversione del salario mensile in paga oraria è la seguente: 1. numero di ore lavorative concordate × 4,33 settimane = numero di ore mensili 2. salario lordo mensile : numero di ore mensili = paga oraria I praticanti hanno diritto al salario minimo giusta l’art. 11 CCNL. Tale salario minimo spetta esclusi vamente a coloro che frequentano le scuole pro fessionali del settore alberghiero e della ristora zione domiciliate in Svizzera. Per le persone in formazione e i praticanti, la ri duzione del salario durante il periodo d’introdu zione non è ammessa, la stessa vale soltanto per i collaboratori della categoria I. 4 Esempio 42 ore × 4,33 settimane = 182 ore, salario lordo CHF 3400.– : 182 ore = CHF 18.70 = paga oraria minima Va osservato che questa paga oraria minima non include l’indennità per le vacanze (10,65%) e i giorni festivi (2,27%). III Deroghe ai salari minimi Nell’ambito dell’assoggettamento al sistema dei salari minimi sono state introdotte diverse dero ghe, applicabili a tutte le aziende in Svizzera, non ché delle possibilità di riduzione dei salari dei col laboratori che entrano in servizio nella categoria di salario I. Invece, dal 2012 nelle regioni LIM decadrà la pos sibilità di deroga ai salari dei collaboratori che non eseguono un lavoro qualificato (finora categoria di salario Ia). Collaboratori non assoggettati A partire dal 2012 i seguenti collaboratori non sot tostaranno al sistema dei salari minimi: – I collaboratori che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età. Per tale motivo decadrà l’at tuale possibilità di deroga del 20%, che fino a fine 2011 potrà essere applicata ai collaboratori fino al 17° anno di età compiuto. – I collaboratori con più di 18 anni di età imma tricolati presso un istituto di formazione sviz zero che svolgono una formazione a tempo pieno, ad esempio studenti che lavorano du rante le vacanze semestrali o nei giorni liberi. Per questa possibilità di deroga non esiste al cun limite d’età, la stessa vale però esclusiva mente per istituti di formazione svizzeri e la for mazione deve essere svolta a tempo pieno. 5 – I collaboratori con più di 18 anni d’età con una capacità lavorativa ridotta che partecipano a programmi di reintegrazione o d’incentivazione statali o autorizzati dallo stato. Ai praticanti si applicano i salari di cui all’art. 11 CCNL, alle persone in formazione quelli dell’ac cordo separato per apprendisti. Riduzione del salario durante il periodo d’introduzione Ad ogni entrata in servizio e per un periodo d’in troduzione della durata massima di 6 mesi, si può convenire per tutti i collaboratori, mediante un contratto di lavoro scritto, una riduzione del sa lario minimo secondo la categoria I. La riduzione ammonta al massimo al 10% per l’anno 2012 risp. al massimo all’8% a partire dall’anno 2013. La riduzione vale per tutti i collaboratori della ca tegoria di salario I, indipendentemente dalla con clusione della formazione Progresso oppure no. Tale riduzione non è ammessa se il collaboratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa azienda dopo un’interruzione inferiore a 2 anni. Ciò significa che la riduzione non sarà più ammessa a partire dalla seconda stagione per i collaboratori che, tradizionalmente, hanno dei contratti di lavoro stagionali a tempo determi nato. I V Tr e d i c e s i m a m e n s i l i t à d a l 2 0 1 2 Diritto La nuova regolamentazione della tredicesima mensilità entrerà in vigore il 1° gennaio 2012 e non soltanto a partire dalla stagione estiva 2012. Dall’inizio del rapporto d’impiego ogni collabo ratore avrà diritto alla tredicesima mensilità inte grale; la stessa non verrà più scaglionata secondo la durata d’impiego. Stando ad un sondaggio ef fettuato da hotelleriesuisse, nel 2007 già il 77% dei collaboratori aveva diritto alla tredicesima mensilità. Per un anno lavorativo incompleto sussiste un di ritto pro rata. Se la tredicesima mensilità viene di volta in volta corrisposta a fine mese oppure con la paga oraria, l’indennità è pari all’8,33% del salario lordo mensile. La tredicesima mensilità dovrà essere corrisposta al più tardi in dicembre; la corresponsione pro rata a cadenza mensile o più volte l’anno è ammessa. Il pagamento della tredicesima mensilità è da in dicare in modo chiaro nel conteggio del salario. Questo è indispensabile in particolare in caso di versamento mensile della tredicesima mensilità. Criteri per il calcolo Il calcolo della tredicesima mensilità si basa sul salario minimo medio del periodo di computo. Il diritto alla tredicesima mensilità sussiste anche in caso di malattia, infortunio, maternità e servizio militare ed è coperto dalle assicurazioni d’inden nità. Spetta al datore di lavoro far valere il diritto presso l’assicurazione di indennità giornaliera. 6 Se vengono pagate regolarmente ore supplemen tari, possibilità prevista dal CCNL 2010, il salario per le ore supplementari deve essere incluso nel calcolo della tredicesima mensilità. L’eventuale partecipazione al risultato d’esercizio fa parte del salario lordo e va, per principio, con siderata nel calcolo della tredicesima mensilità salvo diversi accordi. In caso di partecipazione per centuale al risultato d’esercizio è di conseguenza consigliabile fissare e indicare in modo chiaro la partecipazione tenendo conto della tredicesima mensilità. Se alla fine del rapporto di lavoro si pagano va canze, giorni festivi oppure di riposo, la tredice sima mensilità è dovuta su tale quota e va calco lata in proporzione alla fine del rapporto di lavoro. Deroghe al diritto Il diritto alla tredicesima mensilità integrale de cade se il contratto di lavoro viene sciolto durante il periodo di prova. Se il rapporto di lavoro conti nua dopo il periodo di prova, il diritto alla tredi cesima mensilità sussiste retroattivamente dal l’inizio del contratto di lavoro. Per questo motivo si consiglia di non corrispon dere la tredicesima mensilità pro rata durante il periodo di prova. Per contro, può essere sensato convenire il periodo di prova il più lungo possibile ammesso dalla legge, ossia di tre mesi, oppure, in caso di dubbio, di estenderlo a tale durata. Atten zione però poiché in tal caso il collaboratore avrà pure diritto ai termini di disdetta più brevi con cessi durante il periodo di prova. V Tra n s i z i o n e a l n u o v o s i s t e m a s a l a r i a l e Sono applicabili tutte le disposizioni del CCNL che rimangono invariate per i collaboratori o sono vantaggiose per gli stessi, indipendentemente se il contratto di lavoro individuale venga adeguato oppure no (principio della clausola favorevole). Lo stesso vale anche per i salari minimi più alti e il di ritto alla tredicesima mensilità integrale che en treranno in vigore il 1° gennaio 2012. Come in tutti i precedenti aumenti dei salari minimi do vranno essere adeguati verso l’alto soltanto salari inferiori ai salari minimi. Se un albergatore desidera ridurre un salario fi nora superiore al salario minimo applicabile, lo potrà fare unicamente mediante una disdetta sotto riserva di modifica e rispettando il termine di disdetta contrattuale. Il collaboratore avrà co munque la facoltà di rifiutare gli adeguamenti proposti e di non firmare il nuovo contratto. In tal caso il rapporto di lavoro cesserà scaduto il ter mine di disdetta ordinario. Se il collaboratore sot Esempi Mediante il contratto di lavoro in essere l’alber gatore aveva concordato con il collaboratore un salario di CHF 3383.–. A partire dal 1° gen naio 2012 il collaboratore dovrà ricevere auto maticamente il salario minimo superiore di CHF 3400.– anche se non si procederà all’adegua mento del contratto di lavoro. Nei contratti a tempo determinato che non pos sono essere disdetti, sussiste solo la possibilità del comune accordo. Mediante il contratto di lavoro in essere l’alber gatore aveva concordato con il collaboratore un salario di CHF 4700.– lavorando il collabora tore in azienda già da molti anni. Il collabora tore è titolare di un attestato federale di capa cità e, secondo il nuovo sistema di retribuzione, ha diritto a un salario minimo di CHF 4100.–. L’albergatore non è tenuto ad adeguare il con tratto, lo stesso continua con il salario attuale. 7 toscriverà il nuovo contratto di lavoro la disdetta sarà nulla e il rapporto di lavoro continuerà alle nuove condizioni. VI Costi e potenziale di risparmio Costi I Categorie vecchie Categorie nuove Denominazione Salari 2011/CHF Salari 2012/CHF Diff. CHF Categoria I Categoria I a CO senza apprendistato 3383 3400 17 Categoria I b CO senza apprendistato con 3383 3600 217 CO con certificato federale di formazione pratica (CFP) 3567 3700 133 CO con CFP e 7 anni d’esperienza professionale incl. apprendistato 3823 3700 – 123 CO con apprendistato (AFC) 3823 4100 277 Categoria III a CO con AFC e 7 anni d’esperienza professionale incl. apprendistato 4172 4100 – 72 Categoria III b CO con AFC e 10 anni d’esperienza professionale incl. apprendistato 4597 4100 – 497 Progresso II Categoria II a Categoria II Categoria II b III Categoria II b Categoria III a Categoria III b Categoria III c IV CO con AFC e 6 giorni di perfezionamento professionale 4200 Quadri che dirigono CO 4597 4200 – 397 CO con esame di professione 4787 4800 13 Categoria IV a Direzione regolare di CO 5740 4200 – 1540 Categoria IV b Esame professionale superiore e direzione di CO 6919 4200 – 2719 Categoria III d Categoria IV Per le aziende con collaboratori ivi impiegati già da molti anni, i cambiamenti del sistema di retri buzione che subentreranno nell’anno 2012 non dovrebbero comportare un aumento sostanziale della somma dei salari. Ciò vale in particolare per la categoria di salario III che, in percentuale, be neficerà di un maggiore aumento dei salari nell’anno 2012. Spesso, questi collaboratori, in fatti, percepiscono già oggi salari superiori ai sa lari minimi. Di conseguenza, l’aumento dei costi 8 sarà inferiore di quanto possa sembrare di primo acchito. Al livello dei quadri il datore di lavoro beneficerà sicuramente della maggiore flessibilità poiché a questa categoria non saranno più applicabili dei salari minimi bensì soltanto i salari di mercato che terranno conto delle realtà dell’azienda e della re gione. Categorie di salario 2011 Distribuzione dei collaboratori in percentuale secondo categoria di salario Collaboratori della rispettiva categoria di salario che percepiscono un salario più alto di quello minimo I 39,1% 74,1% II 22,9% 74,1% III a 16,1% 77,7% III b 9,3% 76,2% III c 6,3% 78,4% III d 1,2% 62,9% IV 5,1% 72% Fonte: sondaggio rappresentativo di hotelleriesuisse 2007 Potenziale di risparmio Come si evince dalla tabella dei costi, non sempre la differenza dei salari è a vantaggio del datore di lavoro. Attuando un’oculata politica del perso nale nell’anno 2011 l’albergatore dovrà pertanto impegnarsi per ottenere un ottimale «mix dei col laboratori» parando in questo modo gli adegua menti previsti dal nuovo sistema di retribuzione. Mix dei collaboratori come potenziale di risparmio: –sfruttamento dello sconto d’introduzione del 10% (CHF 340.– risp. 360.– risparmi per sei mesi). – L’albergatore potrà puntare maggiormente su collaboratori dalla vasta esperienza professio nale poiché la stessa non sarà più rilevante ai fini del salario, mentre è dimostrato che la pro duttività di questi collaboratori è maggiore. – Per i periodi di punta durante l’alta stagione o per mansioni specifiche potranno essere impie gati ad es. studenti quali ausiliari che non sot tostanno al sistema dei salari minimi. Anche le vantaggiose nuove regolamentazioni incluse nel CCNL 2010 offrono un potenziale di risparmio: 9 – Grazie all’adeguamento nell’ambito del privile gio stagionale, che il CCNL 2010 concede anche alle aziende annuali, l’orario di lavoro settima nale dei collaboratori può essere aumentato a 43½ ore. – Il nuovo sistema degli straordinari prevede che un determinato numero di ore straordinarie possa essere corrisposto in modo forfettario con il salario mensile a condizione che ciò non com prometta il salario minimo. In caso di registra zione corretta delle ore di lavoro decade il sup plemento del 25%. (Per maggiori informazioni rimandiamo all’opuscolo di hotelleriesuisse sul nuovo CCNL 2010 al sito dell’associazione.) – Per i salari a partire da CHF 6750.– (più bassi ri spetto al CCNL 1998) la corresponsione degli straordinari potrà essere esclusa per contratto. –Le misure di perfezionamento professionale vengono sostenute mediante i contributi per le spese d’esecuzione, il datore di lavoro viene ri sarcito per le assenze dovute alla formazione e le relative tasse assunte. I collaboratori dalla qualifica superiore promuovono l’immagine e la qualità del settore e rafforzano la produtti vità del nostro ramo. Indirizzi e link hotelleriesuisse Monbijoustrasse 130 Casella postale 3001 Berna Telefono 031 370 41 11 Telefax 031 370 41 50 Ufficio di controllo del CCNL dell‘industria alberghiera e della ristorazione Dufourstrasse 23 Casella postale 357 4010 Basilea Telefono 061 227 95 55 Telefax 061 227 95 60 Consulenza giuridica: 031 370 43 50 (orario: 8.30 –12.00, 14.00 –16.00) [email protected] www.l-gav.ch [email protected] www.hotelleriesuisse.ch 10 Allegata Tavola sinottica salari minimi / paghe orarie 2012 11 12