Mansioni a rischio nel settore del TPL:
A. Conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso
della patente di guida delle categorie C-D-E.
B. Personale direttamente addetto alla circolazione dei treni ed alla
sicurezza dell'esercizio ferroviario, che svolge attività di:
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condotta;
verifica materiale rotabile;
manovra apparati di sicurezza;
formazione treni;
accompagnamento treni;
gestione della circolazione;
manutenzione infrastruttura;
coordinamento e vigilanza attività di sicurezza.
Questa nota ha lo scopo di fornire le prime informazioni al personale
interessato agli accertamenti sanitari per assenza di tossicodipendenze.
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PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI
Il procedimento di controllo deve essere in grado di identificare sia lo stato di
dipendenza, sia l’uso regolare, di sostanze che non creano dipendenza, sia
l’assunzione occasionale delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Gli accertamenti dovranno essere effettuati in modo da garantire la privacy, il
rispetto e la dignità della persona e non possono assumere le caratteristiche di atti
“persecutori” e/o “arbitrari”.
La visita del medico competente non può essere svolta in fase “preassuntiva”.
AVVIO DELLA PROCEDURA
L’Azienda trasmette al Medico Competente l’elenco dei Lavoratori che in fase di
prima applicazione devono essere sottoposti agli accertamenti sanitari, poi,
periodicamente, almeno una volta l’anno e tempestivamente per intervenute
modifiche alle mansioni rivestite.
Le causali per l'attivazione degli accertamenti possono essere:
• pre affidamento della mansione;
• periodico, con frequenza annuale, garantendo la “non prevedibilità” da
parte del Lavoratore;
• per “ragionevole dubbio”;
• a seguito di incidente;
• osservazione cautelativa;
• rientro al lavoro.
ACCERTAMENTO DI PRIMO LIVELLO
Entro trenta giorni dalla notifica dell’elenco completo il Medico Competente
comunica formalmente al Datore di Lavoro, dopo aver convenuto con
quest’ultimo date e luogo di esecuzione degli accertamenti, la lista dei Lavoratori
interessati con il calendario dei relativi accertamenti.
Il Datore di Lavoro, sulla base di tale lista, comunica al Lavoratore, con un
preavviso di non più di un giorno (quindi “dall'immediatezza a massimo 24
ore”), data e luogo dell’accertamento.
L'accertamento deve essere effettuato durante l'orario di lavoro e, in ogni caso, il
tempo impiegato deve essere interamente considerato orario di lavoro effettivo.
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L'accertamento comprende una visita medica orientata alla valutazione di
trattamenti pregressi, al reperimento di notizie di infortuni o incidenti, alla
rivelazione di assunzione di farmaci psico attivi e all’identificazione di segni o
sintomi di utilizzo di 5 sostanze stupefacenti nonché un test tossicologico
analitico.
Quest’ultimo potrà essere effettuato in sede di visita, purché il sanitario (Medico
Competente o Operatore Qualificato) sia supportato da dispositivi idonei ad
eseguire test rapidi conformi alla normativa, ovvero presso laboratori autorizzati o
situati presso le “strutture competenti”.
Il prelievo del campione di matrice biologica (urina), dovrà essere effettuato in sede di
visita con le seguenti modalità: sotto il controllo del Medico Competente o di un
Operatore Sanitario Qualificato, nel rispetto della dignità del Lavoratore, con misure
atte a scongiurare manomissioni (telecamere) o alla presenza di apposito personale.
La comunicazione dell’esito delle analisi dovrà avvenire entro un periodo non superiore
a 10 giorni.
CERTIFICAZIONE
Ove l’accertamento risulti negativo il Medico Competente rilascia una certificazione di
“idoneità” allo svolgimento della mansione.
Se, viceversa, l’accertamento dovesse risultare positivo, il Medico Competente rilascerà
una certificazione di “temporanea inidoneità” alla mansione, che verrà comunicata
contestualmente al Datore di Lavoro ed al Lavoratore.
Il Datore di Lavoro, con modalità che rispettino la privacy e la dignità del dipendente,
provvederà a sospendere il Lavoratore “temporaneamente” dallo svolgimento della
mansione a rischio.
REVISIONE DELLE ANALISI
Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’accertamento positivo il Lavoratore può
richiedere la revisione dell’analisi, facendo utilizzare uno dei tre campioni prelevati nel
corso del primo accertamento. Tale operazione sarà eseguita entro 30 giorni dalla
richiesta, nello stesso laboratorio o presso altro laboratorio pubblico, con la possibilità
per il Lavoratore di assistere all’analisi e di farsi supportare da apposito consulente
tecnico.
Ove la revisione dia un esito discordante dall’analisi precedente, non si procederà a
nuovi esami, ma i risultati di entrambi gli accertamenti saranno esaminati da una
struttura di tossicologia forense, fra quelle indicate dalla Regione, individuata per
quanto possibile di concerto fra il Datore di Lavoro ed il Lavoratore, la quale dovrà
esprimere un giudizio finale.
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MANCATO ACCERTAMENTO E CONSEGUENZE
In caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti sanitari, il Lavoratore sarà
immediatamente sospeso dalla mansione a rischio per “impossibilità materiale a
svolgere gli accertamenti”.
Se il Lavoratore non si presenterà ad effettuare gli accertamenti sanitari, senza
aver presentato valida e documentata giustificazione, sarà immediatamente
sospeso dalla mansione a rischio, in via cautelativa, e riconvocato per gli
accertamenti entro 10 giorni.
Se risulterà assente agli accertamenti sanitari con giustificazione valida e
documentata, il Lavoratore sarà riconvocato entro 10 giorni dalla data di
cessazione dei motivi che hanno impedito l’accertamento.
La mancata presentazione obbliga, comunque, il Medico Competente, in caso di esito
negativo della visita poi eseguita, ad effettuare almeno altri tre controlli nei 30 giorni
successivi e ad osservazioni di maggior durata in caso di “ragionevole dubbio”.
La punibilità del comportamento avviene ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. a) del
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (arresto fino ad 1 mese o ammenda da 200
a 600 euro) per sottrazione ai controlli sanitari disposti dal Medico Competente.
Oltre tale misura, si configura la possibilità che l’Azienda proceda con le sanzioni
disciplinari di cui all’art. 43, comma 1, n. 3, ovvero all’art. 44, comma 1, n. 4
dell’Allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 nonché con la comminazione della
destituzione qualora la sottrazione volontaria o priva di giustificazione ai controlli
medici sia posta in essere con continuità, inibendo di fatto la possibilità di procedere
all’accertamento.
ACCERTAMENTI DI SECONDO LIVELLO
Il Medico Competente, qualora lo ritenga motivatamente necessario, invia il Lavoratore
alle specifiche “strutture sanitarie competenti” al fine di accertare o l'utilizzo di
sostanze stupefacenti di difficile o impossibile determinazione con i test di primo
livello, o lo stato di “tossicodipendenza” e la frequenza di assunzione delle sostanze
stupefacenti.
Il Lavoratore, a cui è stata certificata l’inidoneità per tossicodipendenza, potrà
richiedere di accedere ai programmi di recupero presso il SERT.
Al termine del periodo di riabilitazione ove il lavoratore ottenga dal SERT una
certificazione di “remissione completa” sarà sottoposto dal Medico Competente ad una
fase di monitoraggio di almeno 6 mesi.
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Nel caso di esito negativo dell’accertamento di tossicodipendenza, il Lavoratore che sia
risultato positivo negli esami di 1° livello, prima di essere riammesso allo svolgimento
della mansione a rischio, potrà essere sottoposto a monitoraggio cautelativo dal Medico
Competente per almeno 6 mesi.
COSTO DEGLI ACCERTAMENTI
I costi degli accertamenti sono a carico delle Aziende.
CONSEGUENZE SUL RAPPORTO DI LAVORO
Se un Lavoratore risulta positivo agli accertamenti sanitari viene immediatamente
sospeso dall'effettuazione della mansione a rischio, dichiarato temporaneamente
inidoneo alla stessa e dovranno essere attivate le procedure di verifica congiunta tra
RSA e aziende, prevista dall’art. 3 del CCNL 23/7/1976, finalizzate all'accertamento di
posti disponibili per la collocazione del personale definitivamente o temporaneamente
inidoneo alla mansione.
Durante tutta la procedura di accertamento sanitario, ed eventualmente fino al termine
del percorso di recupero presso il SERT, il Lavoratore deve essere considerato
temporaneamente inidoneo alla mansione a rischio e gli deve essere mantenuto il posto
di lavoro, ai sensi dell’art. 5 CCNL 11/4/1995.
Si ritiene altresì opportuno valutare la possibilità di utilizzare l’aspettativa per motivi di
salute “non derivanti da stati patologici acuti in atto” di cui all’art. 24 dell’Allegato A)
al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato dall’art. 4 dell’Accordo Nazionale sul
trattamento di malattia del 19/9/2005 (ASSTRA) e del 15/11/2005 (ANAV).
Bologna, 16 febbraio 2008
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