Mansioni a rischio nel settore del TPL: A. Conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida delle categorie C-D-E. B. Personale direttamente addetto alla circolazione dei treni ed alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, che svolge attività di: • • • • • • • • condotta; verifica materiale rotabile; manovra apparati di sicurezza; formazione treni; accompagnamento treni; gestione della circolazione; manutenzione infrastruttura; coordinamento e vigilanza attività di sicurezza. Questa nota ha lo scopo di fornire le prime informazioni al personale interessato agli accertamenti sanitari per assenza di tossicodipendenze. 1 PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI Il procedimento di controllo deve essere in grado di identificare sia lo stato di dipendenza, sia l’uso regolare, di sostanze che non creano dipendenza, sia l’assunzione occasionale delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli accertamenti dovranno essere effettuati in modo da garantire la privacy, il rispetto e la dignità della persona e non possono assumere le caratteristiche di atti “persecutori” e/o “arbitrari”. La visita del medico competente non può essere svolta in fase “preassuntiva”. AVVIO DELLA PROCEDURA L’Azienda trasmette al Medico Competente l’elenco dei Lavoratori che in fase di prima applicazione devono essere sottoposti agli accertamenti sanitari, poi, periodicamente, almeno una volta l’anno e tempestivamente per intervenute modifiche alle mansioni rivestite. Le causali per l'attivazione degli accertamenti possono essere: • pre affidamento della mansione; • periodico, con frequenza annuale, garantendo la “non prevedibilità” da parte del Lavoratore; • per “ragionevole dubbio”; • a seguito di incidente; • osservazione cautelativa; • rientro al lavoro. ACCERTAMENTO DI PRIMO LIVELLO Entro trenta giorni dalla notifica dell’elenco completo il Medico Competente comunica formalmente al Datore di Lavoro, dopo aver convenuto con quest’ultimo date e luogo di esecuzione degli accertamenti, la lista dei Lavoratori interessati con il calendario dei relativi accertamenti. Il Datore di Lavoro, sulla base di tale lista, comunica al Lavoratore, con un preavviso di non più di un giorno (quindi “dall'immediatezza a massimo 24 ore”), data e luogo dell’accertamento. L'accertamento deve essere effettuato durante l'orario di lavoro e, in ogni caso, il tempo impiegato deve essere interamente considerato orario di lavoro effettivo. 2 L'accertamento comprende una visita medica orientata alla valutazione di trattamenti pregressi, al reperimento di notizie di infortuni o incidenti, alla rivelazione di assunzione di farmaci psico attivi e all’identificazione di segni o sintomi di utilizzo di 5 sostanze stupefacenti nonché un test tossicologico analitico. Quest’ultimo potrà essere effettuato in sede di visita, purché il sanitario (Medico Competente o Operatore Qualificato) sia supportato da dispositivi idonei ad eseguire test rapidi conformi alla normativa, ovvero presso laboratori autorizzati o situati presso le “strutture competenti”. Il prelievo del campione di matrice biologica (urina), dovrà essere effettuato in sede di visita con le seguenti modalità: sotto il controllo del Medico Competente o di un Operatore Sanitario Qualificato, nel rispetto della dignità del Lavoratore, con misure atte a scongiurare manomissioni (telecamere) o alla presenza di apposito personale. La comunicazione dell’esito delle analisi dovrà avvenire entro un periodo non superiore a 10 giorni. CERTIFICAZIONE Ove l’accertamento risulti negativo il Medico Competente rilascia una certificazione di “idoneità” allo svolgimento della mansione. Se, viceversa, l’accertamento dovesse risultare positivo, il Medico Competente rilascerà una certificazione di “temporanea inidoneità” alla mansione, che verrà comunicata contestualmente al Datore di Lavoro ed al Lavoratore. Il Datore di Lavoro, con modalità che rispettino la privacy e la dignità del dipendente, provvederà a sospendere il Lavoratore “temporaneamente” dallo svolgimento della mansione a rischio. REVISIONE DELLE ANALISI Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’accertamento positivo il Lavoratore può richiedere la revisione dell’analisi, facendo utilizzare uno dei tre campioni prelevati nel corso del primo accertamento. Tale operazione sarà eseguita entro 30 giorni dalla richiesta, nello stesso laboratorio o presso altro laboratorio pubblico, con la possibilità per il Lavoratore di assistere all’analisi e di farsi supportare da apposito consulente tecnico. Ove la revisione dia un esito discordante dall’analisi precedente, non si procederà a nuovi esami, ma i risultati di entrambi gli accertamenti saranno esaminati da una struttura di tossicologia forense, fra quelle indicate dalla Regione, individuata per quanto possibile di concerto fra il Datore di Lavoro ed il Lavoratore, la quale dovrà esprimere un giudizio finale. 3 MANCATO ACCERTAMENTO E CONSEGUENZE In caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti sanitari, il Lavoratore sarà immediatamente sospeso dalla mansione a rischio per “impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti”. Se il Lavoratore non si presenterà ad effettuare gli accertamenti sanitari, senza aver presentato valida e documentata giustificazione, sarà immediatamente sospeso dalla mansione a rischio, in via cautelativa, e riconvocato per gli accertamenti entro 10 giorni. Se risulterà assente agli accertamenti sanitari con giustificazione valida e documentata, il Lavoratore sarà riconvocato entro 10 giorni dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito l’accertamento. La mancata presentazione obbliga, comunque, il Medico Competente, in caso di esito negativo della visita poi eseguita, ad effettuare almeno altri tre controlli nei 30 giorni successivi e ad osservazioni di maggior durata in caso di “ragionevole dubbio”. La punibilità del comportamento avviene ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (arresto fino ad 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro) per sottrazione ai controlli sanitari disposti dal Medico Competente. Oltre tale misura, si configura la possibilità che l’Azienda proceda con le sanzioni disciplinari di cui all’art. 43, comma 1, n. 3, ovvero all’art. 44, comma 1, n. 4 dell’Allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 nonché con la comminazione della destituzione qualora la sottrazione volontaria o priva di giustificazione ai controlli medici sia posta in essere con continuità, inibendo di fatto la possibilità di procedere all’accertamento. ACCERTAMENTI DI SECONDO LIVELLO Il Medico Competente, qualora lo ritenga motivatamente necessario, invia il Lavoratore alle specifiche “strutture sanitarie competenti” al fine di accertare o l'utilizzo di sostanze stupefacenti di difficile o impossibile determinazione con i test di primo livello, o lo stato di “tossicodipendenza” e la frequenza di assunzione delle sostanze stupefacenti. Il Lavoratore, a cui è stata certificata l’inidoneità per tossicodipendenza, potrà richiedere di accedere ai programmi di recupero presso il SERT. Al termine del periodo di riabilitazione ove il lavoratore ottenga dal SERT una certificazione di “remissione completa” sarà sottoposto dal Medico Competente ad una fase di monitoraggio di almeno 6 mesi. 4 Nel caso di esito negativo dell’accertamento di tossicodipendenza, il Lavoratore che sia risultato positivo negli esami di 1° livello, prima di essere riammesso allo svolgimento della mansione a rischio, potrà essere sottoposto a monitoraggio cautelativo dal Medico Competente per almeno 6 mesi. COSTO DEGLI ACCERTAMENTI I costi degli accertamenti sono a carico delle Aziende. CONSEGUENZE SUL RAPPORTO DI LAVORO Se un Lavoratore risulta positivo agli accertamenti sanitari viene immediatamente sospeso dall'effettuazione della mansione a rischio, dichiarato temporaneamente inidoneo alla stessa e dovranno essere attivate le procedure di verifica congiunta tra RSA e aziende, prevista dall’art. 3 del CCNL 23/7/1976, finalizzate all'accertamento di posti disponibili per la collocazione del personale definitivamente o temporaneamente inidoneo alla mansione. Durante tutta la procedura di accertamento sanitario, ed eventualmente fino al termine del percorso di recupero presso il SERT, il Lavoratore deve essere considerato temporaneamente inidoneo alla mansione a rischio e gli deve essere mantenuto il posto di lavoro, ai sensi dell’art. 5 CCNL 11/4/1995. Si ritiene altresì opportuno valutare la possibilità di utilizzare l’aspettativa per motivi di salute “non derivanti da stati patologici acuti in atto” di cui all’art. 24 dell’Allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato dall’art. 4 dell’Accordo Nazionale sul trattamento di malattia del 19/9/2005 (ASSTRA) e del 15/11/2005 (ANAV). Bologna, 16 febbraio 2008 5 6