L’amore non è violenza. Opuscolo informativo sulla violenza verso le donne trans, bisessuali e lesbiche Il progetto è stato finanziato con il contributo della Commissione Europea all’interno del programma “Daphne 2007-2013, Grant agreement JUST/2013/DAP/AG/5330”. Il testo riflette soltanto le convizioni degli autori e la Commissione non può essere considerata responsabile per l’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni qui contenute. Bleeding Love - L’amore non è violenza. Opuscolo informativo sulla violenza verso le donne trans, bisessuali e lesbiche - 2015 Coordinatore del progetto: Giacomo Viggiani Responsabile scientifica: Susanna Pozzolo Team Italiano: Benedetta Ciampa, Anna Lorenzetti, Piergiorgio Masi, Maria Federica Moscati, Ylenia Zeqireya Design Grafico: Flavia Pellegrinelli Bleeding Love L’amore non è violenza. Opuscolo informativo sulla violenza verso le donne trans, bisessuali e lesbiche Bleeding Love - Opuscolo informativo sulla violenza verso le donne trans, bisessuali e lesbiche - 2015 Il progetto Bleeding Love: Raising Awareness on Domestic and Dating Violence Against Lesbians and Transwomen in the European Union, co-finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma specifico “Daphne 2007-2013”, ha come scopo il contrasto alla violenza domestica e di appuntamento contro donne lesbiche, bisessuali e transessuali (in sigla LBT). Coinvolge diversi Stati membri dell’Unione Europea (Italia, Belgio, Bulgaria, Croazia, Lituania, Portogallo, Regno Unito, Ungheria) e vuole approfondire le cause di questa violenza, le caratteristiche di chi la commette, le modalità in cui avviene e, grazie a una campagna di sensibilizzazione, rendere più consapevoli donne trans, bisessuali e lesbiche, per aiutarle a riconoscerla e prevenirla. Maggiori informazioni sulle attività del progetto sono disponibili all’indirizzo www.bleedinglove.eu. Questa pubblicazione è parte delle attività realizzate nell’ambito del progetto Bleeding Love. All’interno di essa troverai informazioni riguardo gli strumenti giuridici disponibili per far rispettare i tuoi diritti e difenderti contro la violenza domestica e d’appuntamento e una visione d’insieme del contesto normativo italiano ed europeo. Pregiudizi, stereotipi, omofobia e transfobia incidono negativamente sul pieno riconoscimento della dignità e della libertà di molte donne nell’Unione Europea. Nonostante l’UE abbia chiaramente delineato alcuni principi in materia e nonostante la Carta di Nizza sia vincolante per gli Stati membri dopo la sua inclusione nel Trattato 2 di Lisbona, non tutti i Paesi hanno dato un contenuto effettivo a questi diritti rimuovendo giuridicamente ogni discriminazione basata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Ancora oggi, in alcuni contesti istituzionali, sociali e geografici questi fenomeni sono particolarmente difficili da sradicare. L’omofobia e la transfobia sono presenti sia nella vita pubblica sia in quella privata, sul posto di lavoro, a scuola, all’interno della famiglia, tra amici e all’interno dei gruppi sociali, così come da parte delle pubbliche autorità e nel dibattito politico. Come attività del progetto Bleeding Love, questa pubblicazione si propone di condividere informazioni essenziali su cosa voglia dire essere una vittima o potenziale vittima di violenza domestica o di appuntamento. I diritti umani, la dignità e l’uguaglianza rappresentano i valori più importanti dell’Europa del XXI secolo e quindi tutte le donne devono poter beneficiare di tutti gli strumenti giuridici nazionali ed europei per assicurarsi di essere trattate in modo uguale senza distinzione di orientamento sessuale e di identità di genere e devono essere messe in grado di difendersi da violenze e abusi. Università degli studi di Brescia (Italy) www.unibs.it Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford (Italy) www.retelenford.it Zagreb Pride (Croatia) www.zagreb-pride.net Bilitis Resource Center Foundation (Bulgaria) www.bilitis.org È importante ricordare che le vittime di violenza non sono sole in questa battaglia. Possono infatti sempre contare sul supporto di altre persone come avvocati, volontari, enti pubblici e privati e associazioni in grado di aiutarle nella tutela dei diritti umani. Certamente c’è ancora molto da fare, ma senza un reciproco supporto, non si potrà mai verificare un vero cambiamento. Le tutele legali sono inutili se non vengono fatte valere. Capire come funzionano e come farle rispettare è soltanto un primo passo, ma col tempo e con l’impegno di tutti, sarà possibile giungere ad un cambiamento nella nostra società. Lithuanian Gay League (Lithuania) www.lgl.lt ILGA Portugal (Portugal) www.ilga-portugal.pt Háttér Társaság a Melegekért (Hungary) www.hatter.hu Sii attivo/a dunque, e non dimenticare mai che le leggi garantiscono un eguale trattamento a tutti i cittadini in ogni stato europeo, indipendentemente dalle differenze individuali, dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale! Broken Rainbow LGBT Domestic Violence Service (UK) www.brokenrainbow.org.uk STANDING UP FOR LGBT’S Cavaria (Belgium) www.cavaria.be Bleeding Love - Opuscolo informativo sulla violenza verso le donne trans, bisessuali e lesbiche - 2015 3 Rompi il silenzio sugli abusi in ambito domestico e affettivo! L’abuso domestico, noto anche come abuso intimo o coniugale, è quel comportamento aggressivo e prevaricatore in una relazione intima di coppia o all’interno del vincolo matrimoniale, in cui un/una partner cerca di dominare e controllare l’altro/l’altra. I partner possono essere sposati o non sposati, eterosessuali, bisessuali o omosessuali, giovani o anziani, separati o divorziati, conviventi o solo fidanzati, di qualsiasi estrazione sociale e formazione. Più nel dettaglio, l’abuso domestico che può includere anche episodi di violenza fisica è detto più propriamente violenza domestica, mentre l’attuazione o anche solo la minaccia di un comportamento violento all’interno di un rapporto di semplice corteggiamento è definita violenza d’appuntamento. Una forma molto particolare di violenza d’appuntamento è quella perpetrata ai danni delle donne che esercitano la prostituzione. Alcuni studi mostrano come oltre il 50% delle donne che lavorano in questo campo hanno subito violenze sessuali dieci o più volte nella loro vita, anche se l’aggressore è stato raramente perseguito. 4 Anche i minori possono essere coinvolti negli abusi domestici e possono risentirne anche se non ne sono direttamente testimoni. Le violenze e gli abusi possono assumere molte forme e possono avvenire in modo costante o discontinuo, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere e mantenere il controllo sulla vittima e sulla sua vita. Nonostante questo, molte persone non riescono a riconoscere la maggior parte degli episodi di abuso domestico quando li subiscono, perché non si identificano come possibili vittime o perché inquadrano l’episodio come un mero atto di violenza fisica, come per esempio essere percossi o schiaffeggiati o peggio ancora. Tuttavia, l’abuso domestico assume spesso molteplici forme, ad esempio come abuso psicologico, emotivo, economico, sociale e anche sessuale; è dunque fuorviante pensare all’abuso domestico come riguardante solo alcuni tipi di rapporti. Infine, ma non meno importante, anche se la violenza domestica e la violenza d’appuntamento sono più spesso rivolti verso le donne, ciò non implica che l’aggressore debba necessariamente essere un uomo. Potrebbe non essere facile identificare gli abusi domestici dal loro sorgere. Mentre in alcune relazioni, sono chiaramente presenti fin da subitocomportamenti abusanti, in altre spesso iniziano in modo lieve, per poi peggiorare nel tempo. Spesso inizialmente gli abusi sono episodi isolati e sovente il/la partner esprime rammarico e pentimento, promette di non farlo di nuovo o incolpa il troppo stress, l’alcool o l’uso di droga; addirittura talvolta incolpa l’altro/l’altra partner per qualcosa che avrebbe o non avrebbe fatto. Se sei vittima di violenza, non scusare il/la partner e non trascurare il problema: riconoscere i segni di un rapporto violento e prevaricatore è il primo passo per porvi fine. Potresti essere vittima di abusi domestici se il/la partner semplicemente controlla, senza la tua autorizzazione e ripetutamente, il tuo telefono cellulare, le tue e-mail o i tuoi social network, controlla o si appropria del tuo stipendio, sminuisce sempre te e quello che fai, ti impedisce di vedere i tuoi amici, la tua famiglia o di andare a lavorare, cerca di scoraggiarti, avvilirti sempre o di farti stare male, controlla dove vai o quello che indossi per uscire, manifesta un’estrema gelosia o possessività, ha sempre un cattivo e imprevedibile umore quando siete insieme e ti accusa per questo, ti obbliga ad avere rapporti sessuali o a sottoporti a pratiche sessuali che non desideri, si adira con te quando Bleeding Love - Opuscolo informativo sulla violenza verso le donne trans, bisessuali e lesbiche - 2015 5 consuma alcolici o fa uso di droghe, ti accusa per il suo comportamento violento o dice che te lo meriti, cerca di infliggerti dolore o di farti del male o addirittura minaccia di suicidarsi se non acconsenti alle sue richieste. Se sei una donna lesbica, bisessuale o transessuale, potresti essere vittima anche di particolari forme di abuso domestico come ad esempio le minacce di rivelare ad amici, familiari o colleghi il tuo orientamento sessuale o la tua identità di genere. Oppure la tua partner potrebbe tentare di convincerti che le donne non possono essere considerate violente per definizione, che ti meriti la violenza perché non sei una “vera” lesbica, bisessuale o transessuale. Potrebbe anche tentare di convincerti a non denunciare gli abusi sostenendo che significherebbe danneggiare la comunità LBT e comunicare il messaggio che le coppie di persone dello stesso sesso non sono “normali” o degne di valore. Se sei una donna che esercita la prostituzione, potresti anche essere vittima di violenza improvvisa, frequente violenza sessuale, molestie e maltrattamenti, emarginazione, difficoltà abitative, sanitarie e assistenziali. Non sottovalutare il problema: alcuni studi mostrano che la violenza domestica colpisce tra il 25% e il 75% delle coppie di persone dello stesso sesso; il 45% delle donne lesbiche e transessuali dichiara di essere stata vittima almeno una volta nella vita di violenza fisica da parte della compagna. Secondo l’ultimo studio dell’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali (FRA), le donne transessuali, soprattutto se coinvolte in attività di prostituzio- 6 ne, subiscono violenza dal partner o dal cliente con un’incidenza due volte superiore rispetto alle donne lesbiche e bisessuali. Allo stesso tempo, le denunce presso le forze dell’ordine sono ancora rare, spesso a causa dell’invisibilità delle vittime circa il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere, perché hanno sfiducia nella polizia o ancora perché temono di essere giudicate per quello che sono. In particolare, è stato stimato che meno del 4% delle donne transessuali che subiscono violenza denuncia l’aggressore alla polizia o si rivolge a un centro di aiuto. Non puoi fermare da sola la violenza e lui/lei continuerà a minimizzare il suo comportamento violento o a prometterti che è l’ultima volta che accade. Non credere a quello che ti dice e sii consapevole che puoi trovare aiuto e supporto in molti modi: • • • • • Parla con qualcuno di cui ti fidi come un parente o un amico Controlla se c’è un centro antiviolenza nella tua zona e chiedi aiuto Non nascondere i segni della violenza e parlane con il tuo medico Non esitare a rivolgerti alla polizia se sei in pericolo Denuncia chi ti fa violenza e rivolgiti allo Stato per ottenere giustizia e protezione Se sei un amico o un’amica e vieni a conoscenza di eventuali abusi: • • • • Non lasciarla sola Offrile un posto sicuro dove stare Non contattare personalmente chi ha commesso la violenza Aiutala a trovarle il coraggio di denunciare questa persona E non dimenticare mai: l’AMORE non è violenza! Bleeding Love - Opuscolo informativo sulla violenza verso le donne trans, bisessuali e lesbiche - 2015 7 Siamo tutte cittadine europee! Il Trattato del 1992 dell’Unione Europea (Trattato di Maastricht) ha introdotto e definito il concetto di cittadinanza europea. Secondo tale Trattato, l’Unione Europea è un’organizzazione di Stati che condividono i valori di dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, i principi fondamentali dello stato di diritto e il rispetto per i diritti umani, compresi i diritti delle minoranze. Di conseguenza, i diritti fondamentali di tutte le persone che vivono nella UE sono considerati universali, ovvero appartenenti a tutti in modo uguale, compresi coloro che si identificano come omosessuali, bisessuali, transessuali e transgender. L’Unione Europea lavora per proteggere questi diritti all’interno dei confini dei 28 Stati membri, così come nelle sue relazioni con gli Stati non europei. La Corte di Giustizia (ECJ) è il giudice che decide sull’applicazione del diritto dell’Unione e le sue decisioni sono giuridicamente vincolanti per tutti gli Stati membri e per i rispettivi governi. La Corte di Lussemburgo, dalla città in cui ha sede, riconosce la protezione dei diritti fondamentali come principio generale della legislazione dell’UE e gioca un ruolo chiave nella promozione di una politica dei diritti umani nella stessa UE. Accanto all’Unione Europea, un ruolo importante è svolto anche dal Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale, il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani e l’identità culturale europea, fondata il 5 maggio 1949 col Trattato di Londra e composta oggi da 47 Stati membri. Al Consiglio d’Europa va il merito di aver promosso l’istituzione della Corte Europea dei Diritti Umani a seguito della firma della Convenzione Europea dei Diritti Umani il 4 novembre 1950 a Roma. 8 Da allora la Convenzione è stata poi integrata e modificata da 14 Protocolli aggiuntivi e a oggi riconosce: • • • • • • • il diritto alla vita il diritto al rispetto della vita privata e familiare la libertà di espressione la libertà di pensiero, coscienza e religione il diritto alla libertà e alla sicurezza il diritto ad essere protetta da discriminazione il diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti disumani e degradanti La Corte si è occupata di numerosi casi di violenza sulle donne. Questi casi includono maltrattamenti durante la detenzione; violenza da parte delle forze dell’ordine; stupri e abusi sessuali; rischio di maltrattamento in caso di espulsione; mutilazioni genitali femminili; crimini d’onore; traffico di essere umani; esclusione sociale; violenza da parte di privati cittadini; violenza domestica. Gli Stati membri hanno in generale l’obbligo di proteggere le donne e gli uomini da tortura e da trattamenti disumani. In particolare, la Corte ha sostenuto che la violenza sulle donne perpetrata da pubblici ufficiali deve essere considerata come di particolare gravità e proporzionalmente punita. Più nello specifico, la Corte di Strasburgo, dal nome della città in cui ha sede, considera gli abusi domestici come una forma di discriminazione basata sul genere. Inoltre, la Corte ha ribadito che tali abusi non possono essere considerati dagli Stati come un “affare privato o di famiglia”, che non richiede l’intervento pubblico. Di conseguenza, gli Stati hanno l’obbligo di mettere in atto misure e predisporre strumenti atti a prevenire e proteggere le vittime e le potenziali vittime dalla violenza in ambito domestico. Bleeding Love - Opuscolo informativo sulla violenza verso le donne trans, bisessuali e lesbiche - 2015 9 Funziona davvero? La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani è uno strumento importante per rendere effettivi i diritti sanciti nella Convenzione. Ecco alcune tra le più importanti decisioni in tema di violenza di genere. 10 In M.C. c. Bulgaria (2003), la ricorrente, una giovane di 14 anni era stata violentata da due uomini, ma le autorità avevano archiviato il caso in quanto non erano visibili i segni della violenza e le prove raccolte non erano state considerate sufficienti per incriminare gli aggressori. La decisione della Corte ha riconosciuto la violazione degli articoli 3 e 8 (diritto alla vita privata e familiare) della Convenzione sottolineando che è la mancanza di consenso l’elemento essenziale per la configurazione del reato di stupro, anche se la vittima non oppone resistenza fisica. In Opuz c. Turchia (2009), la ricorrente era stata vittima, insieme alla madre, di reiterate violenze da parte del marito che aveva anche ucciso la suocera. Tutte le denunce degli abusi erano state respinte o archiviate dalle autorità turche. La Corte ha dichiarato che gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 e 14 (divieto di discriminazione) erano stati violati, in quanto le autorità turche non avevano approntato le misure necessarie per proteggere la ricorrente e la madre. La Corte ha per la prima volta sostenuto che tali atti di violenza sono da considerarsi come violenza di genere. In Bevacqua e S. c. Bulgaria (2008), la Corte ha ribadito che il considerare gli abusi domestici quale “affare privato” è in antitesi con l’obbligo degli Stati di proteggere la vita privata e familiare. La ricorrente infatti era una donna che, dopo aver subito numerose violenze da parte del marito, aveva trovato il coraggio di lasciarlo. Tuttavia, la donna non poteva rompere tutti i rapporti con il marito finché non fosse arrivata la sentenza di divorzio e avesse ottenuto la custodia esclusiva di loro figlio. Le violenze e le percosse erano dunque continuate, ma le sue denunce erano state archiviate o respinte dalle forze dell’ordine con la motivazione che si trattava di una “questione privata” tra lei e suo marito, tesi rigettata appunto dalla Corte Europea dei Diritti Umani. In A. c. Croatia (2010), la ricorrente, dopo anni di maltrattamenti e violenze, era riuscita a fuggire dal marito e a rifugiarsi in un posto sicuro con la figlia. Una volta nascosta si era rivolta all’autorità giudiziaria per ottenere un’ordinanza restrittiva nei confronti del marito, ma il giudice nazionale la nega in quanto la donna non era in un immediato rischio di vita. La Corte Europea dei Diritti Umani ha riscontrato una violazione dell’articolo 8, in quanto lo Stato croato non aveva messo in atto tutte le misure necessarie per proteggere la donna. In N. c. Svezia (2010), la ricorrente, una donna afgana, aveva iniziato una relazione extra-matrimoniale nel paese in cui era immigrata, ovvero in Svezia, dopo aver lasciato il marito afghano; affermava che se fosse tornata in Afghanistan avrebbe rischiato di essere imprigionata, se non condannata a morte, e invocava il diritto di asilo, che però la Svezia negava. La Corte nel pronunciarsi sul caso ha deciso che il deportare la ricorrente in Afghanistan avrebbe configurato violazione dell’articolo 3, in quanto c’era un’alta probabilità che fosse sottoposta a trattamenti degradanti e disumani. In Yazgul Yilmaz c. Turchia (2011), la ricorrente, una ragazza di 16 anni, si era lamentata di essere stata sessualmente molestata dalla polizia mentre era in detenzione. Più nello specifico, era stata per esempio sottoposta con la forza a una visita ginecologica al fine di verificare l’integrità del suo imene. Dopo essere stata assolta e rilasciata, aveva sofferto di stress post-traumatico e depressione, mentre nessun procedimento penale era stato avviato per gli autori delle violenze. La Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 3, chiedendo agli Stati membri di prevedere particolari garanzie in caso di necessità di visita ginecologica delle detenute, soprattutto se minorenni. In Kalucza c. Ungheria (2012), la ricorrente era stata costretta a continuare a dividere l’appartamento con il compagno, dopo averlo denunciato per numerose violenze e aver richiesto un’ordinanza restrittiva, a causa di una controversia tra i due sulla proprietà dell’immobile, con la conseguenza che le violenze non si erano interrotte. La Corte Europea dei Diritti Umani ha riscontrato una violazione dell’articolo 8, in quanto le autorità ungheresi non avevano messo in atto tutti gli strumenti disponibili per allontanare l’aggressore e proteggere la vittima. In B. S. c. Spagna (2012), la ricorrente era una donna nigeriana che, nel prostituirsi veniva ripetutamente fermata dagli agenti di polizia della sua zona con la scusa dei controlli, ma poi offesa verbalmente e abusata fisicamente. Le sue denunce alle forze dell’ordine erano state però sempre archiviate. La Corte Europea dei Diritti Umani ha riscontrato una violazione dell’articolo 3, in quanto lo Stato spagnolo non aveva adeguatamente preso in considerazione le denunce sporte dalla ricorrente e non la aveva adeguatamente protetta. In E.M. c. Romania (2012), la ricorrente si era lamentata che le sue denunce circa le violenze perpetrate su di lei dal marito non avevano dato seguito ad alcuna condanna o provvedimento, poiché, a giudizio delle autorità rumene, tali violenze non potevano essere provate. La Corte Europea dei Diritti Umani ha riscontrato una violazione dell’articolo 3, in quanto la ricorrente aveva presentato un certificato medico contenente elementi di prova sufficienti a dare almeno avvio a un’indagine preliminare circa la possibilità che fosse stata effettivamente oggetto di violenza da parte del marito. In Valiulienė c. Lituania (2013), una donna vittima di violenza domestica si era lamentata che le autorità del suo paese non avevano messo in atto adeguate misure per proteggerla, né avevano prontamente preso provvedimenti giudiziari contro il marito. La Corte Europea dei Diritti Umani ha riscontrato una violazione dell’articolo 3, notando come ci fossero stati ingiustificati ritardi nelle indagini preliminari e nello svolgimento del processo, tali da pregiudicare la sicurezza della ricorrente. Bleeding Love - Opuscolo informativo sulla violenza verso le donne trans, bisessuali e lesbiche - 2015 11 La tutela internazionale contro la violenza Oltre alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, il Consiglio d’Europa ha promosso la realizzazione e l’adozione della Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, più nota come Convenzione di Istanbul, dal luogo in cui fu firmata nel 2011. Gli obiettivi della Convenzione sono: • • • • • proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e violenza domestica contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i generi, anche rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne predisporre un quadro globale di politiche e misure di protezione e assistenza a favore di tutte le donne vittime di violenza promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica sostenere e assistere le organizzazioni e le autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine anche di adottare un approccio integrato per l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica La Convenzione all’articolo 3 definisce la violenza nei confronti delle donne quale violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne; questa comprende tutti gli atti di violenza 12 fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica alla donne. Anche le minacce di compiere tali atti e la privazione della libertà costituiscono violenza nei confronti delle donne. La violenza domestica comprende tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Gli Stati membri hanno il dovere di adottare misure legislative o di altro tipo per perseguire gli atti persecutori, la violenza sessuale, la violenza psicologica, la violenza fisica, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l’aborto e sterilizzazione forzata, le molestie sessuali, il favoreggiamento o la complicità e il concorso nella realizzazione di queste condotte. Gli Stati membri hanno inoltre il dovere di predisporre misure di supporto psicologico e logistico per le donne vittime di violenza e per i minori che hanno assistito a episodi di violenza. Infine, l’articolo 4 vieta alcuni tipi di discriminazione affermando che l’attuazione delle disposizioni della Convenzione da parte degli Stati, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, genere, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, orientamento sessuale, identità di genere, età, condizioni di salute, disabilità, status matrimoniale, status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione. Bleeding Love - Opuscolo informativo sulla violenza verso le donne trans, bisessuali e lesbiche - 2015 13 Glossario Abuso – termine generale utilizzato in riferimento a qualsiasi tipo di maltrattamento fisico, verbale o psicologico. Eteronormativo/Eteronormatività – norma che dà Abuso Economico – forma di abuso che si verifica per scontato che vi sono due sessi biologici (Maschio/ quando un partner ha un controllo totale sull’accesso Femmina), separati e distinti, e che ogni persona è uni- alle risorse economiche dell’altro partner, tale per cui vocamente classificabile in uno di essi. In accordo con ne risulta diminuita l’autonomia e l’autosufficienza della questa visione, vi sarebbero alcuni comportamenti e vittima, al punto che questa dipende finanziariamente stereotipi legati al sesso e al genere cui ogni persona dall’autore dell’abuso stesso. dovrebbe conformarsi. Questa “regola” dà anche per Abuso Fisico – forma di abuso che include il contatto fisico e che mira a creare sentimenti di intimidazione, paura, dolore o altre lesioni fisiche o psicologiche. Abuso Psicologico (anche Emotivo o Mentale) – for- scontato che tutte le persone abbiano un orientamento sessuale eterosessuale. Eterosessuale – persona che è emotivamente e/o sessualmente attratta da persone del sesso opposto. ma di abuso caratterizzata dalla presenza di una per- Famiglie Arcobaleno – termine generale utilizzato sona che è soggetta a o che espone qualcuno a un per le famiglie composte da coppie dello stesso sesso, comportamento in grado di provocare un trauma psi- in genere con figli. cologico, che si manifesta attraverso l’ansia, depressione cronica o stress post-traumatico. Abuso Sessuale – costrizione a comportamenti sessuali non desiderati. Female to Male (FtM or F2M) – letteralmente, da Femmina a Maschio, ossia una persona transgender nata femmina che sta vivendo secondo il genere cui sente di appartenere o che è in transito verso il sesso maschile. Abuso Verbale (anche Attacco Verbale) – abuso Gay – termine colloquiale utilizzato per definire una perpetrato attraverso il linguaggio e che include anche persona che sente attrazione soltanto (o in via prevalen- parole offensive in forma scritta. te) per le persone del proprio sesso (ossia omosessuale). Aggressione Sessuale – forma di violenza sessuale; Genere – termine utilizzato nelle scienze sociali per qualsiasi atto involontario in cui una persona è emotiva- definire quanto di sociale e culturale è abbinato alle mente o mentalmente costretta o fisicamente forzata ad categorie sessuate denominate maschile e femminile. avere rapporti o contatti sessuali contro la propria volontà. Genere, Disforia di – definizione clinica di quanto Bifobia – disprezzo, paura o disgusto per le perso- era prima classificato come Disordine o Disturbo dell’i- ne bisessuali o per la bisessualità. Bisessuale – persona che è emotivamente e/o sessualmente attratta sia da uomini, sia da donne. 14 Coming out – processo di rivelazione agli altri del proprio orientamento sessuale o identità di genere. dentità di genere e che esprime i sentimenti di rifiuto o di conflitto rispetto alla propria appartenenza sessuale o ai ruoli di genere socialmente a questa abbinati. Genere, Disordine dell’Identità di – psicopatologia maschio che sta vivendo secondo il genere cui sente di mentale inclusa nella precedente versione del Manua- appartenere o che è in transito verso il sesso femminile. le Diagnostico e Statistico (DSM IV) che si riferisce ad Molestia – termine generale che definisce compor- una mancata corrispondenza fra identità di genere e tamenti di natura offensiva. Di norma, si tratta di com- l’assegnazione sessuale (v. Genere, Disforia di). portamenti che mirano ad arrecare disturbo e fastidio, Genere, Espressione di – come un individuo sceglie di esprimere il proprio genere (ad esempio, attraverso e a carattere ripetitivo. Nel diritto antidiscriminatorio di matrice europea, è considerata una discriminazione. l’abbigliamento, il comportamento, in generale il pro- Molestia, Sessuale – è un atto di prepotenza o di prio aspetto); una serie di segni, visibili agli altri, asso- coercizione di natura sessuale, come pure una non ciati all’appartenenza ad un preciso genere o sesso voluta o inappropriata promessa di una ricompensa in (femminile, maschile o altro, come definito dalla per- cambio di favori sessuali, avance sessuali non volute, sona interessata). Può includere, ad esempio, il modo richiesta di favori sessuali o altre forme di molestia fi- in cui una persona si veste, parla, si comporta. Il con- sica o verbale, di natura sessuale e non desiderate dal cetto serve per distinguere come una persona si sente destinatario. Nel diritto antidiscriminatorio di matrice rispetto alla propria identità di genere, da ciò che dimo- europea, è considerata una discriminazione. stra attraverso la propria apparenza. Genere, Identità di – senso psicologico del sentirsi maschio o femmina (o entrambi o nessuno dei due). Genere, Ruolo di – i comportamenti, i tratti, i pensieri e l’abbigliamento che, culturalmente, sono ritenuti propri dei membri di un sesso particolare. Intimate partner violence (IPV) – questa espressio- Omofobia – sentimento di paura, disgusto, disprezzo verso l’omosessualità e le persone omosessuali. In generale, qualsiasi manifestazione, riconosciuta o meno, di discriminazione, esclusione o violenza verso persone, gruppi, pratiche omosessuali o a queste riferibili. Omosessuale – persona che è emotivamente e/o sessualmente attratta da persone dello stesso sesso. ne è utilizzata nel lessico anglofono come sinonimo di Orientamento sessuale – attrazione sessuale per violenza o abuso domestico; spesso si usa per riferirsi un sesso particolare (verso l’altro sesso: eterosessua- agli abusi o violenze che avvengono nell’ambito di una lità; verso il proprio sesso: omosessualità) o verso en- relazione affettiva (matrimonio, coabitazione, senza pe- trambi (bisessualità). raltro la necessità che le persone siano conviventi). Lesbica – donna che è attratta emotivamente e fisicamente da un’altra donna. Outing – il rendere pubblico che qualcuno che si supponeva eterosessuale è omosessuale o bisessuale. SOGIE, acronimo di Sexual Orientation and Gender LGBT – lesbica, gay, bisessuale, transgender. Tal- Identity Expression (Orientamento sessuale ed espres- volta, viene indicato con l’aggiunta di altre lettere come sione dell’identità di genere) – si tratta dell’acronimo che la “I” per includere la realtà intersex, “Q” per queer, o dopo l’approvazione della Dichiarazione di Yogyakarta, seguendo un altro ordine GLBT. viene utilizzato in sostituzione o accanto alla sigla LGBT. Male to Female (MtF or M2F) – letteralmente, da Ma- Straight – termine colloquiale del linguaggio an- schio a Femmina, ossia una persona transgender nata glofono utilizzato per definire le persone eterosessuali. Bleeding Love - Opuscolo informativo sulla violenza verso le donne trans, bisessuali e lesbiche - 2015 15 Stupro – tipo di aggressione sessuale che com- sessuale dei membri della famiglia, o fra partner che prende rapporti sessuali o altre forme di penetrazione hanno una relazione affettiva, come nel caso di ma- senza il consenso della vittima. trimonio, convivenza, ma anche di semplice amicizia. Tortura – qualsiasi atto che intende infliggere inten- Può assumere varie forme: fisica, emotiva, psicologica zionalmente profondo dolore e afflizione, a livello fisico (controllo, dominio, intimidazione, stalking) e finanziaria o psicologico. (deprivazione economica), ma anche sessuale (mole- Trans – Abbreviazione utilizzata per designare le persone la cui identificazione di genere, identità di ge- Violenza Economica – tipo di violenza che non nere e/o espressione di genere differisce dal genere riguarda l’uso della forza fisica o psicologica, ma corrispondente al sesso assegnato alla nascita. I confini commessa da individui o gruppi dominanti a livello di questa definizione variano da autore ad autore e da economico verso individui o gruppi di persone eco- disciplina a disciplina, ma in generale include un’ampia nomicamente svantaggiati. L’Organizzazione Mondiale gamma di condizioni. della sanità l’ha definita come una forza di violenza col- Transfobia – paura, senso di disprezzo o disgusto lettiva, commessa da gruppi, verso individui. Rappre- nei confronti della transessualità e/o delle persone senta una delle più frequenti forme di violenza di cui transessuali e transgender. sono vittime le donne. Transgender – termine “ombrello” che si riferisce a Violenza Familiare – rispetto alla violenza domesti- tutte le persone il cui comportamento, pensiero, stile di ca, si tratta di un fenomeno dai confini più ampi, spesso vita o carattere, differisca dalle aspettative sociali con- utilizzato per includere anche abusi sui minori o sugli nesse al sesso biologico di appartenenza. anziani o qualsiasi atto di violenza verso o tra membri Transizione (o Transito) – processo sociale e me- di una famiglia. dico di cambiamento del proprio corpo e del proprio Violenza di Genere (o Gender Based Violence, GBV) aspetto, durante il quale la persona abbandona i ruoli – forma di violenza direttamente rivolta verso una per- di genere che corrispondono al proprio sesso biologico sona in ragione del suo genere. per assumere quelli dell’altro genere. Transessuale – persona che vive in un ruolo di genere corrispondente con la propria identità di genere ma in contrasto con le aspettative sociali associate al proprio sesso biologico. Violenza Dating (o di appuntamento) – forma di violenza che si verifica nell’ambito di una relazione di appuntamento. Violenza (o abuso) Domestica – qualsiasi forma di comportamento violento che si verifica nell’ambito familiare a prescindere dal genere e dall’orientamento 16 stie sessuali; aggressioni a sfondo sessuale). Italia Bleeding Love - Opuscolo informativo sulla violenza verso le donne trans, bisessuali e lesbiche - 2015 17 Università degli Studi di Brescia L’Università degli Studi di Brescia è nata ufficialmente nel 1982, articolata nelle tre Facoltà di Medicina e Chirurgia, Ingegneria ed Economia e Commercio. Nel 1996 fu istituita la facoltà di Giurisprudenza. L’Università conta circa 15.000 studenti e circa 500 professori e ricercatori che lavorano in 8 dipartimenti rappresentanti le discipline sanitarie, ingegneristiche, economiche e giuridiche e distribuiti in due poli: a nord della città, i dipartimenti specializzati in discipline mediche ed ingegneristiche sono situati in strutture modernissime, e nel centro storico della città, i dipartimenti delle aree disciplinari giuridiche ed economiche si trovano in splendidi palazzi storici. Nel complesso, gli 8 dipartimenti dell’Università offrono 24 corsi di laurea, 17 corsi di laurea magistrale, 4 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 25 scuole di specializzazione, 7 dottorati, e 1 master. L’Università degli Studi di Brescia è quindi un ateneo di medie dimensioni, moderno e produttivo come la regione d’Italia in cui esso si trova. Offre programmi di qualità e ricerca competitiva nei settori legati della Salute, Giurisprudenza, Ingegneria ed Economia. L’obiettivo dell’Università è quello di continuare a migliorare la qualità della vita delle persone e l’ambiente di Brescia, dell’Italia, e del mondo in generale, generando conoscenze culturali e tecniche integrate e formazione e strumenti per affrontare le sfide del nostro tempo. L’Università degli Studi di Brescia è impegnata in diverse reti collaborative, 18 sia a livello nazionale e internazionale. Con un piano strategico autonomo, l’anno scorso, l’Università degli Studi di Brescia è passata da Università generalista, che si identifica con le discipline dei suoi dipartimenti, a Università tematica, che coordina i suoi dipartimenti verso uno scopo comune: il progetto Health&Wealth. Le sue attività sono ora principalmente focalizzate su questo tema, attraverso l’integrazione delle aree culturali e scientifiche proprie e la collaborazione con partner nazionali e internazionali operanti negli ambiti sanitari, economico-industriali e socio-istituzionali al fine di produrre conoscenza per formare le nuove generazioni e per partecipare attivamente al progresso di Brescia, dell’Italia e, in generale, del mondo. A partire dall’anno accademico 2014/2015 sono attivati il Corso di Laurea Magistrale in Science and Technology for population Health and Wealth e il corso di Dottorato di Ricerca in Technology for Health. Queste nuove proposte rappresentano una nuova specificità all’interno dell’offerta formativa dell’Università degli Studi di Brescia, nel contesto del progetto strategico tematico di Ateneo Health&Wealth, con l’obiettivo di diventare nuova attrattiva per studenti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lenford Avvocatura per i diritti LGBTI è un’associazione di avvocate, avvocati e praticanti costituita nel 2007 allo scopo di sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali). L’associazione promuove lo studio e la conoscenza delle questioni LGBTI tra tutti gli operatori del diritto, sollecitando il rispetto e la promozione delle differenze. Si occupa della tutela giudiziaria delle persone omosessuali, transessuali e intersex, in particolare nel contrasto alle discriminazioni. Fin dalla sua costituzione, Avvocatura ha promosso una serie di azioni significative tra cui si ricorda la campagna “Affermazione civile”, giunta di fronte alla Corte costituzionale; la questione del divorzio imposto in assenza di volontà, in caso di cambiamento di sesso successivo al matrimonio; la non necessità dell’intervento chirurgico per concludere il percorso di transizione, i casi di trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero. Avvocatura è anche riuscita ad ottenere la prima condanna per comportamento discriminatorio sui luoghi di lavoro e importanti pronunce in tema di omogenitorialità e transessualità. L’Associazione assicura gratuitamente una risposta di orientamento e inquadramento delle questioni, consigliando - se richiesto - i professionisti ai quali è possibile rivolgersi per farsi assistere. L’Associazione ha garantito migliaia di consulenze, tra cui l’assistenza gratuita a oltre 500 coppie dello stesso sesso che si sono sposate all’estero per esercitare un loro diritto fondamentale. Avvocatura per i Diritti LGBTI organizza e sostiene anche eventi formativi di altissimo livello. Ad Avvocatura è affiancata una rete a cui possono aderire professionisti e studiosi di questioni LGBTI ma anche studenti universitari, chiamata Rete Lenford. Ad oggi, l’Associazione conta oltre 100 membri, fra soci e aderenti alla Rete e ha la propria sede a Bergamo, in via Zambonate, 33. Per chiedere assistenza legale è possibile scrivere all’indirizzo e-mail dedicato [email protected]. Per informazioni: [email protected]. Bleeding Love - Opuscolo informativo sulla violenza verso le donne trans, bisessuali e lesbiche - 2015 19 La violenza e la discriminazione contro le persone LGBT in Italia Nonostante la violenza motivata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere sia ancora un fenomeno significativo nel nostro Paese, non risulta ancora approvato un atto volto a introdurre nell’ordinamento una norma che preveda in maniera generalizzata sanzioni penali per reati motivati a sfondo omofobico e/o transfobico. A livello normativo, sono previste espressamente soltanto forme di tutela contro le discriminazioni per orientamento sessuale nella legislazione in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, laddove l’Italia ha dovuto recepire la Direttiva dell’Unione europea 78 del 2000 (con il d.lgs. n. 216/2003). L’art. 4 di questa normativa consente alla persona che si ritenga vittima di discriminazione sul luogo di lavoro di rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere una condanna dell’autore della condotta discriminatoria, un ordine con cui si impone di cessare il comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti e da ultimo, il risarcimento di ogni danno subito. Il d. lgs. n. 276/2003 punisce anche come reato qualsiasi indagine da parte del datore di lavoro sull’orientamento sessuale del candidato all’assunzione o del lavoratore assunto. 20 Una modifica del 2003 allo Statuto dei lavoratori (art. 15), ha previsto la nullità di tutti i patti o atti volti alla creazione di forme di discriminazione basate anche sull’orientamento sessuale. La legge n. 183/2010 ha modificato la disciplina in tema di pubblico impiego, impegnando le Pubbliche amministrazioni a garantire l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa anche all’orientamento sessuale, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Inoltre, presso le pubbliche amministrazioni, è costituito un “Comitato unico di garanzia” che si occupa del benessere lavorativo e del contrasto alle discriminazioni. A tutela delle persone transessuali che hanno effettuato il cambiamento di sesso anatomico e anagrafico, potrebbero essere applicate le tutele contro le discriminazioni tra uomini e donne, previste dalla Direttiva 54 del 2006 (Considerando 16) in ambito lavorativo e riconosciute nelle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Più incerta invece la condizione di coloro che non si sono ancora sottoposti all’intervento chirurgico o non intendono farlo, soprattutto alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione (15138/2015) che ha negato la necessità della modifica chirurgica per concludere il percorso di cambiamento di sesso. Per quanto riguarda l’ambito sanitario, la legge n. 164 del 1982 consente l’autorizzazione, da parte di un giudice, all’adeguamento chirurgico del sesso e l’attribuzione di un nuovo nome, mediante l’ordine rivolto all’Ufficiale dello Stato civile di modificare gli atti anagrafici. Tuttavia, i problemi che devono affrontare le persone transessuali sono ancora molti; tra questi si segnala la ancora molto diffusa – ma medicalmente e né giuridicamente non necessaria – sterilizzazione delle donne transessuali in fase di adeguamento chirurgico del sesso. novero dei reati, dall’altro, è pur vero che non esiste una legge che riconosca le coppie formate da due persone dello stesso sesso: l’Italia, infatti, è uno dei pochi paesi dell‘Unione Europea a non riconoscere le coppie di persone dello stesso sesso, anche se alcune proposte di legge sono attualmente pendenti in sede legislativa. È tuttavia importante sottolineare che la giurisprudenza sia della Cassazione che della Corte Costituzionale, ha ormai acclarato in modo definitivo che una coppia di persone dello stesso sesso è e deve essere considerata famiglia ai sensi dell’art. 2 della Costituzione e che le spetta in quanto tale – nei tempi, nei modi e nei limiti che saranno stabiliti dalla legge – un riconoscimento giuridico che le garantisca un’analoga tutela a quella accordata al matrimonio, con i connessi diritti e doveri. Sono da valutare gli effetti di una recente sentenza della Corte europea dei diritti umani (Oliari e altri c. Italia, del 21 luglio 2015) che ha condannato l’Italia per il mancato riconoscimento giuridico delle coppie same-sex. Ulteriori forme di riconoscimento e tutela sono previste da specifiche norme regionali (ad esempio, in Toscana, in Liguria, nella Marche) – nel proprio ambito di competenza – e da sentenze che hanno in parte ampliato le garanzie a favore delle persone LGBT in diversi ambiti. Ma è soprattutto nell’ambito delle relazioni sociali o, più propriamente affettive, che l’ordinamento italiano ha sempre mostrato un sostanziale disinteresse: se da un lato, non ha mai considerato gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso nel Bleeding Love - Opuscolo informativo sulla violenza verso le donne trans, bisessuali e lesbiche - 2015 21 La violenza di genere verso le donne LBT Parlare di violenza verso le donne LBT (ossia lesbiche, bisessuali, transgender) significa da un lato incrociare il tema della violenza di genere, dall’altro considerare la violenza in ragione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Si tratta di un fenomeno che tende spesso a sfuggire e rimanere marginale rispetto al più ampio tema della violenza di genere. Al tempo stesso, analoga marginalità si manifesta rispetto al tema dell’omo-transfobia, che risulta spesso schiacciata soltanto sul fenomeno della violenza verso le persone omosessuali, a loro volta implicitamente considerate come prevalentemente di sesso maschile. Alla luce di un vuoto legislativo specifico è comunque possibile ricorrere agli strumenti normativi che vietano la violenza contro le donne, a prescindere dal fatto che le destinatarie non siano tali anagraficamente o che gli aggressori non siano uomini. L’azione consapevole di tutte le professionalità astrattamente coinvolte nel contrasto a questo fenomeno potrebbe contribuire sensibilmente all’emersione di vicende che, sebbene si verifichino con allarmante frequenza, non trovano ancora riscontro nelle aule di giustizia e nella reportistica specifica. In chiave di contrasto e prevenzione, un ruolo di primo piano può essere riconosciuto alle buone prassi, sia a livello informativo, che formativo, in particolare messe in campo dalla pubblica amministrazione. Infatti, come accade in generale nei casi di violenza di genere, da un lato, gli operatori giudiziari spesso scoraggiano la presentazione di denunce e querele, dall’altro, gli operatori di pubblica sicurezza non sempre manifestano consapevolezza e accuratezza nella raccolta delle prove, impedendo di fatto che l’autore del reato venga perseguito. A loro volta, gli operatori sociali e socio-sanitari non sempre riconoscono i sintomi della violenza di genere, spesso ricondotta all’incidente domestico. Gli stessi media spesso adottano un linguaggio non corretto e rispettoso della condizione LBT, in qualche modo contribuendo a veicolare un’immagine stereotipata e spesso non corrispondente alla realtà. La divulgazione di informazioni sulla condizione di particolare fragilità delle donne LBT consentirebbe di far emergere la diffusione del fenomeno della violenza fra donne e sulle donne transessuali. Anche l’attività formativa rappresenta una priorità assoluta, soprattutto laddove coinvolga gli operatori socio-sanitari (infermieri, medici, assistenti sociali, operatori dei centri antiviolenza), giuridici (magistrati, avvocati), ma anche operatori di sicurezza (ossia appartenenti alle forze di polizia) e media. 22 È una realtà che la violenza verso le donne LBT viene a subire una doppia marginalizzazione, patendo la medesima sorte di invisibilità in cui è spesso relegata la violenza di genere, con l’aggiunta della marginalità subita all’interno della comunità LGBTI, che talvolta vive la questione quasi come “tradimento” della battaglia per il riconoscimento dei diritti. Sovente si è rilevato poi un certo spaesamento da parte dei Centri antiviolenza, nell’occuparsi di violenza verso donne LBT, stentando a far emergere che si tratta di una forma di violenza di genere. In chiave di empowerment, sarebbe così importante attivare delle reti di partenariato tra soggetti LGBT e i Centri locali che si occupano di prevenzione e contrasto alla violenza di genere così da attivare iniziative comuni specifiche. L’insieme delle attività formative e informative contribuirebbe senz’altro alla costruzione di un quadro di maggiore sensibilità sul fenomeno. Nel quadro italiano descritto, alcune sporadiche ma importanti buone prassi possono essere segnalate. Tra queste il percorso intrapreso dall’OSCAD, Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, organismo interforze (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) del Ministero degli Interni. Questa struttura non soltanto raccoglie denunce e segnalazioni ma svolge un’intensa attività formativa e in generale svolge un ruolo fondamentale nel superare la spesso segnalata incomprensione fra le vittime di violenza e discriminazione e le forze dell’ordine. Di grande interesse anche l’attività svolta da alcuni centri an- tiviolenza, primo tra essi il Centro Antiviolenza di Trento, che svolgono attività formative specifiche sul tema della violenza verso le donne LBT con la produzione di importante materiale informativo e didattico. Accanto allo studio condotto nell’ambito di Bleeding Love sulla violenza tra donne e contro donne transessuali, è in corso anche una ricerca di Arcilesbica Nazionale (Eva contro Eva) sul tema della violenza fra donne legate da relazioni intime. Da ultimo, si segnala l’avvio di un progetto volto a realizzare, a Roma, la prima casa d’accoglienza per persone LGBT vittime di violenza e discriminazione. Bleeding Love - Opuscolo informativo sulla violenza verso le donne trans, bisessuali e lesbiche - 2015 23 Dove posso trovare aiuto o informazioni? Agedo, Associazione genitori, parenti, amici di omosessuali: www.agedo.org Arcigay: www.arcigay.it Arcilesbica: www.arcilesbica.it Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford: www.retelenford.it Associazione Radicale Certi Diritti: www.certidiritti.org CESD, Centro Europeo Studi sulla Discriminazione: www.cesd.eu 24 Circolo Maurice, GLBTQ: www.mauriceglbt.org Circolo Pink: www.circolopink.it Comune di Torino, Servizio LGBT: www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt Coordinamento Trans Sylvia Rivera: www.coordinamentosylviarivera.blogspot.it Di’Gay Project DGP: www.digayproject.org Famiglie Arcobaleno, Associazione genitori omosessuali: www.famigliearcobaleno.org Libellula, associazione trans: www.libellula2001.it Mario Mieli, Circolo di cultura omosessuale: www.mariomieli.org MIT, Movimento Identità Transessuale: www.mit-italia.it Presso ogni Pubblica Amministrazione è inoltre costituto un Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. A livello locale, esistono numerosi Centri che si occupano del contrasto alla violenza di genere, per un elenco distinto per città: OSCAD, Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori: www.poliziadistato.it/articolo/22017 www.retedelledonne.org PolisAperta, associazione per le persone omosessuali in divisa: www.polisaperta.it www.stopfemminicidio.it/5x1000 Rete Genitori Rainbow - Genitori LGBT con figli da relazioni eterosessuali: www.genitorirainbow.it Sportello Trans Ala Milano Onlus: www.sportellotransalamilano.it www.comecitrovi.women.it Il numero del call center, attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24 è 1522 TRANSgenere: www.transgenere.it UNAR, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali: www.unar.it RE.A.DY, Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere: www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt Bleeding Love - Opuscolo informativo sulla violenza verso le donne trans, bisessuali e lesbiche - 2015 25 Università degli studi di Brescia (Italy) www.unibs.it Partners: Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford (Italy) www.retelenford.it Zagreb Pride (Croatia) www.zagreb-pride.net Bilitis Resource Center Foundation (Bulgaria) www.bilitis.org Lithuanian Gay League (Lithuania) www.lgl.lt ILGA Portugal (Portugal) www.ilga-portugal.pt Háttér Társaság a Melegekért (Hungary) www.hatter.hu Broken Rainbow LGBT Domestic Violence Service (UK) www.brokenrainbow.org.uk STANDING UP FOR LGBT’S Cavaria (Belgium) www.cavaria.be