Stai progettando la tua nuova casa? Vuoi ristrutturare un’abitazione esistente? Certamente ti sarai affidato a un architetto per trasformare in realtà i tuoi sogni. Forse però non sai che la normativa italiana impone al Committente una serie di obblighi finalizzati alla tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili: questa norma è il Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Titolo IV). Sei in procinto di aprire un’attività commerciale? Stai operando presso un’attività lavorativa e non sai a quali obblighi devi ottemperare? Anche in questi casi il Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (Titolo I) impone una serie di adempimenti obbligatori finalizzati alla prevenzione e protezione del rischio presente o presunto. Tale rischio deve essere correttamente valutato e devono essere individuate alcune figure specifiche coordinate da un Responsabile (RSPP). È sufficiente aprire un’azienda e avere anche un solo rapporto di lavoro subordinato per dover ottemperare agli obblighi del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro. Queste due situazioni quotidiane evidenziano l’importanza di ricorrere alla figura dell’architetto anche in tema di “Sicurezza”. Infatti la normativa consente all’architetto di operare su ogni sorta di tipologia edilizia, dalla residenza al terziario, dall’industria al commercio, organizzando in stretto contatto con il Committente le misure necessarie per operare sicuri. Le competenze dell’architetto esperto in Sicurezza spaziano dalla valutazione dei rischi, alla progettazione, alla formazione delle figure previste dalla normativa; talvolta – e in modo sempre più riconosciuto dal mercato – l’architetto interviene in fase preliminare di progetto come utile se non indispensabile supporto professionale capace di coniugare esigenze estetiche e normative. Esperto in ergonomia, acustica, illuminotecnica, microclima, movimentazione manuale dei carichi, chimica e prevenzione incendi può essere a pieno titolo definito “l’architetto della sicurezza”. Questo opuscolo, curato dal Focus Group Sicurezza - Area tematica Normativa tecnica dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino risponde ad alcune domande, le più frequenti e le più comuni, in merito alla sicurezza nei cantieri, rimandando gli approfondimenti a un eventuale contatto diretto con il Focus Group attraverso l’indirizzo e-mail [email protected]. Il cantiere casa Chi si accinge a progettare e costruire una nuova casa, a ristrutturare un’abitazione esistente o più semplicemente a commissionare lavori edili diventa “Committente” di tale opere e può essere nella condizione di dover ricorrere a un architetto esperto in Sicurezza. La figura dell’architetto, già competente in progettazione e direzione lavori, se abilitato come Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, può essere molto utile per comprendere quali obblighi impone la legge, quali sono le procedure e gli strumenti necessari per ottemperare a questi obblighi e quali sono le sanzioni, penali o pecuniarie, in caso di inadempienza. Quando è necessario rivolgersi a un architetto esperto in Sicurezza? La figura dell’architetto esperto in Sicurezza è necessaria in molti casi, dalla ristrutturazione di un appartamento, sino alla ristrutturazione del grande complesso immobiliare o commerciale, privato o pubblico. In particolare la sua presenza è necessaria al verificarsi di due condizioni concomitanti: 01 Lavori edili o di ingegneria civile, secondo quanto disposto dall’allegato X del D.Lgs. 03 agosto 2009 n° 106 e s.m.i.; 02 Quando per lo svolgimento dei lavori di costruzione/ristrutturazione e di opere ricadenti nell’elenco sopraccitato, vengano chiamate/incaricate due o più imprese con dipendenti operanti nello stesso luogo di lavoro. Chi è l’architetto esperto in Sicurezza? L’architetto esperto in Sicurezza è un architetto regolarmente abilitato e iscritto all’Ordine professionale che ha frequentato un Corso obbligatorio e abilitante di 120 ore con esame finale di verifica a cui si somma almeno un anno di esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni. Per poter essere un architetto esperto e specializzato in Sicurezza nei luoghi di lavoro ha frequentato appositi corsi di formazione (specifici ed indirizzati a seconda dell’area di specializzazione). Nel corso degli anni inoltre deve continuamente tenersi aggiornato con appositi corsi con esame di apprendimento finale. Chi sono i Coordinatori per la Sicurezza e quando devo nominarli? Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più Imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente ha l’obbligo di designare: ¼¼ un Coordinatore Sicurezza per la Progettazione (CSP) ¼¼ un Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori (CSE) Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a centomila euro dovrà essere nominato solo il CSE, che svolgerà anche le funzioni svolte dal CSP. Questi soggetti devono essere professionisti abilitati all’esercizio della professione ed essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Il Committente che non esegue queste nomine rischia l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (per ciascuna mancata nomina). Il Committente, nominati i coordinatori, dovrà comunicare tali nominativi alle Imprese affidatarie e ai Lavoratori autonomi (diversamente rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro). Quali sono i compiti del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione (CSP) e gli obblighi del Committente? Il Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione ha il compito di redigere (art. 91 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) i seguenti documenti durante la progettazione dell’opera: ¼¼ il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV; ¼¼ il Fascicolo dell’Opera (FO) contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi nel corso delle manutenzioni future sull’opera. La verifica dell’adempimento di questi compiti da parte del CSP è un obbligo sanzionato per il Committente. Qualora l’organo di vigilanza riscontri la mancanza del PSC (quando previsto), comunica l’inadempienza all’Amministrazione Concedente, la quale sospende l’efficacia del titolo abilitativo (quando previsto). Il Committente ha l’obbligo di trasmettere il PSC a tutte le Imprese esecutrici, pena una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro. Quali sono i compiti del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (CSE)? Durante la realizzazione dell’opera, il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori ha il compito di: ¼¼ verificare che le Imprese esecutrici e i Lavoratori autonomi mettano in atto le disposizioni a loro carico impartite nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, con opportune azioni di coordinamento e controllo; ¼¼ verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza che ciascuna impresa dovrà redigere e la loro congruenza al PSC; ¼¼ organizzare cooperazione e coordinamento delle attività tra Datori di Lavoro delle Imprese e Lavoratori autonomi; ¼¼ segnalare al Committente le inosservanze alle disposizioni di sicurezza e alle prescrizioni del PSC da parte delle Imprese esecutrici/Lavoratori autonomi e di proporre eventualmente la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei Lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. È importante segnalare che nel caso in cui il Committente non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE deve dare comunicazione di questa inadempienza all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; ¼¼ sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. La verifica dell’adempimento di questi compiti da parte del CSE è un obbligo sanzionato per il Committente. Cosa si deve fare se il cantiere inizialmente prevede la presenza di un’unica impresa e in corso d’opera c’è la necessità di affidare alcuni lavori ad altre imprese? Il Committente dovrà nominare solamente il Coordinatore in Esecuzione, che all’atto pratico svolgerà anche tutte le mansioni previste nell’art. 91 per il CSP. Se il Committente non procede con questa nomina rischia l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Che cos’è la Notifica Preliminare, quando redigerla e a chi trasmetterla? La Notifica Preliminare è una comunicazione relativa al cantiere che il Committente è tenuto a fare prima dell’inizio dei lavori nei seguenti casi: a ) cantieri in cui è prevista la presenza di più impresa anche non contemporanea; b )cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c )cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro sia ≥ 200 uomini-giorno. La Notifica Preliminare deve essere inviata, prima dell’inizio dei lavori, all’ASL, alla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti e trasmessa all’Amministrazione Concedente nel caso di Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio Attività. I contenuti della Notifica Preliminare sono indicati nell’Allegato XII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Qualora l’organo di vigilanza riscontri la mancanza della Notifica Preliminare (quando prevista), comunica l’inadempienza all’Amministrazione Concedente, la quale sospende l’efficacia del titolo abilitativo. La Notifica Preliminare deve essere aggiornata con la segnalazione di tutte le imprese che entrano in cantiere. Verifiche sulle Imprese affidatarie, Imprese esecutrici e Lavoratori autonomi Il Committente è obbligato ad effettuare una serie di verifiche sulle Imprese affidatarie, Imprese esecutrici e Lavoratori autonomi in merito a: ¼¼ idoneità tecnico-professionale (le modalità su come effettuare questa verifica sono indicate nell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ¼¼ regolarità contributiva: deve richiedere alle Imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori dipendenti. Nel caso di cantieri di piccola entità (< 200 uomini-giorno) e i cui lavori non comportano rischi particolari (es. lavori in altezza, all’interno degli scavi ecc.: l’elenco completo è indicato nell’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) esistono procedure semplificate per ottemperare agli obblighi sopra indicati: ¼¼ richiedere copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio e di un’autocertificazione da parte dei Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici/Lavoratori autonomi in merito al possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII; ¼¼ richiedere copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e di un’autocertificazione da parte dei Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici sul Contratto Collettivo di lavoro applicato ai lavoratori. Questi obblighi sono in capo al Committente in tutti i cantieri, a prescindere dall’entità delle opere o dalla dimensione del cantiere. Ricordiamo che il Committente è anche tenuto, nel caso di lavori oggetto del Permesso di Costruire o Dichiarazione Inizio Attività, a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori: ¼¼ copia dei DURC delle Imprese e dei Lavoratori autonomi ¼¼ dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’ulteriore documentazione indicata nell’art. 90 comma 9 lettere a) e b) (sopra descritta). I Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici hanno l’obbligo di osservare durante l’esecuzione dell’opera tutte le misure di tutela della sicurezza dei lavoratori e di redigere sempre il Piano Operativo di Sicurezza. Il Committente può farsi sostituire? La legge consente al Committente di trasferire i suoi obblighi e le conseguenti responsabilità, parzialmente o totalmente, al Responsabile dei Lavori. Il passaggio dei poteri è una fase delicata che va gestita con attenzione. Tale delega deve essere formalizzata già nel momento dell’incarico del progettista dell’opera e deve osservare i seguenti caratteri essenziali: ¼¼ deve risultare da un atto scritto con data certa; ¼¼ il responsabile dei lavori deve essere in possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza nel campo specifico (p.es. è possibile associare la funzione di responsabile dei lavori a quella del progettista e direttore dei lavori dell’opera); ¼¼ al responsabile dei lavori devono essere descritti e trasferiti i poteri di organizzazione, gestione, controllo previsti a carico del Committente e i corrispondenti poteri di spesa; ¼¼ l’incarico, o delega, deve essere accettato per iscritto. Si ribadisce infine, come cita l’art. 93, comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., che: “... Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori…”. Quindi compiti e responsabilità vanno chiaramente individuati con formulazione scritta. Il luogo di lavoro La presenza dell’architetto esperto in Sicurezza si rende necessaria anche nel caso in cui si debba costituire un Servizio di Prevenzione e Protezione interno di un’azienda. In conseguenza di questo obbligo è necessario nominare un Responsabile del Servizio, il quale deve obbligatoriamente essere in possesso di adeguata formazione specialistica a seconda del settore di lavoro dell’azienda. Quando è necessario applicare per un’azienda il Testo Unico sulla Sicurezza? Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede che un’azienda debba applicare le disposizioni contenute nel testo normativo qualora alle proprie dipendenze vi sia anche solo un lavoratore subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). La presenza di lavoratori subordinati è considerato il fattore determinante per l’applicazione dei seguenti punti: 01 valutazione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 02 nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 03 nomina Medico competente e relativa sorveglianza sanitaria 04 informazione, formazione e addestramento del personale Quali sono le figure in materia di salute e sicurezza previste dal Testo Unico (T.U.)? Il T.U. prevede che ogni singola azienda nomini le seguenti figure: 01 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 02 Medico Competente 03 Rappresentante dei lavoratori 04 Addetti alle Emergenze e al Primo Soccorso Chi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP? Il RSPP è un professionista esperto che cura tutti gli aspetti cogenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Datore di Lavoro, come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha l’obbligo di nominare un RSPP qualora alle proprie dipendenze vi sia anche solo un lavoratore subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Qual è il compito di un RSPP? Il RSPP ha il compito di collaborare con il Datore di Lavoro nell’analisi di tutti i rischi legati all’attività lavorativa. Oltre ad analizzare le possibili fonti di rischio (art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) per la salute e la sicurezza dei lavoratori, propone soluzioni da attuare in tempi brevi per eliminare/ridurre conseguenze negative legate all’attività lavorativa. Il RSPP affronta problematiche che nel corso del tempo possono coinvolgere l’azienda sia dal punto di vista procedurale-burocratico sia, soprattutto, dal punto di vista pratico-organizzativo (p. es. elaborazione delle misure preventiveprotettive e di piani di formazione del personale). Chi può svolgere l’incarico di RSPP? Il RSPP è un professionista che nel corso degli anni ha maturato una lunga esperienza in materia e che periodicamente ha svolto un percorso formativo e di aggiornamento (Moduli A, B, C di corso per RSPP secondo specifica approvazione della Conferenza Stato-Regioni) per analizzare e valutare ogni singola realtà lavorativa a seconda del comparto produttivo. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): perché redigerlo? Il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) è lo strumento che permette al Datore di Lavoro, tramite RSPP, di valutare e analizzare tutti i rischi per la salute e la sicurezza legati all’attività lavorativa e di avanzare fattibili soluzioni per evitare che le possibili fonti di rischio si tramutino in infortunio. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. divide i rischi in tre categorie: ¼¼ Rischi per la Sicurezza (es. rischio incendio) ¼¼ Rischi per la Salute (es. rischio rumore) ¼¼ Rischi Trasversali/Organizzativi (stress da lavoro correlato) Rumore, vibrazioni, chimico e tutti i rischi specifici: perché e quando valutarli? Il T.U. prevede che qualsiasi fonte di rischio per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro debba essere valutata con apposita e specifica indagine. Il Datore di Lavoro insieme al RSPP valuterà con idonea strumentazione le situazioni di rischio in modo da poter adottare in tempi brevi forme di mitigazione e di tutela dei lavoratori. Le valutazioni specifiche dovranno essere ripetute ciclicamente (ogni quattro anni) salvo interventi che vadano a cambiare la situazione precedentemente esaminata. La formazione dei lavoratori: perché effettuarla? Il T.U. prevede come prima forma di mitigazione dei rischi l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori. In attesa di un imminente decreto attuativo in materia, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il proprio RSPP, eroghi una formazione specifica sui possibili rischi per la salute e la sicurezza, tipici della mansione svolta dal lavoratore. Inoltre tutte le figure che compongono il S.P.P. (Servizio di Prevenzione e Protezione) devono essere formate con un congruo monte-ore, differente per ogni singola figura, ed essere periodicamente aggiornate. Art. 30 del D.Lgs 81/08 e i Modelli Organizzativi: che cosa sono? L’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. mette a disposizione del Datore di Lavoro uno strumento nuovo per tutelare l’attività lavorativa e limitare la propria responsabilità in caso di infortunio. È infatti previsto che le aziende possano dotarsi di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), secondo le linee guida UNI – INAIL o le BS OHSAS 18001:2007, che permetta di strutturare al meglio un’organizzazione interna e che consenta di adeguarsi più facilmente a leggi e normative in vigore, migliorare l’organizzazione dei processi e il loro controllo, migliorare l’immagine e l’efficienza dell’azienda. Attualmente l’adozione di un SGSL rimane una scelta volontaria dell’azienda. Una scelta volontaria, ma importante anche dal punto di vista economico: infatti, le aziende che adottano e mantengono un SGSL possono beneficiare di sgravi fiscali come quelli previsti ogni anno dall’INAIL, attraverso la compilazione del modello OT/24. endeka sicurezza Antincendio Sicurezza Segnaletica Dispositivi di protezione endekasicurezza.it grafica Lorem.it Opuscolo a cura di Focus Group Sicurezza - Area tematica Normativa tecnica dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino Coordinatore Massimo Giuntoli Partecipanti Mauro Bellora Vincenzo Bosco Francesca Cerruti Monica Dacomo Caterina Gardella Piero Garino Anna Maria Gisondi Francesco La Trofa Moreno Emilio Marcantoni Francesca Merlo Marco Muratore Flaviantonio Paschetta Chiara Pollano Gruppo di lavoro Paola Bazzaro Luca Bonfante Andrea Callegari Maria Francesca Camera Piero Castello Roberto Doglio Gabriella Guglielmone Maria Mannino Alberto Milanesio Emanuela Minuzzi Andrea Muzio Andrea Pintus Cesare Roluti Carlo Trisciuoglio Aurelio Vergnano Per dubbi o richieste di approfondimento è possibile contattare il Focus Group all’indirizzo e-mail [email protected] Opuscolo realizzato con il contributo di www.tuv-intercert.org www.endekasicurezza.it www.apgotorino.com www.betulle2.com Budroni Ag. S01 TO Di Nanni www.sepa-group.com www.budroniassicura.it