TESTO UNICO SICUREZZA
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
TITOLO IV
A cura geom. Giuseppe Carlo Redaelli
Mercoledì, 16 luglio 2008
TESTO UNICO SICUREZZA
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
TITOLO IV
Dopo anni di discussioni, conferenze, seminari, proposte fatte dai vari governi si è
arrivati ad avere un unico testo sulla sicurezza sul lavoro.
Il Testo Unico Sicurezza da una parte semplifica alcune procedure/adempimenti e
dall’altra migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza.
Sono state abrogate le vecchie norme degli anni 50 … DPR 547/164/303.
Anche la direttiva cantieri in Italia recepita con il D.Lgs. 494/96 è stata abrogata, così
come il decreto sulla cartellonistica, sulle vibrazioni, ecc… e riscritta nel D.Lgs. 81/08
titolo IV.
Il testo è sicuramente perfezionabile, ma presenta alcuni vantaggi, aspetti positivi e
altri aspetti che meritano di essere approfonditi.
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TITOLO IV
art. 88 campo di applicazione
Comma 1) il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili
quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a.
art. 89 definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a.) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
“cantiere” qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile
il cui elenco è riportato nell’allegato X.
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TITOLO IV
Il contesto di base del decreto legislativo 494/96, PER LE DEFINIZIONI, non è mutato salvo quanto riguarda la
figura del responsabile dei lavori e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Pur rimanendo la facoltà di
nomina da parte del committente, il responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase di
progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera.
il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione è chiamato ad una diretta verifica dell’attuazione di quanto è
previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza.
art. 89 definizioni
comma 1 lettera c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente, della
progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista
per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell’opera.
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
comma 1 lettera f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art.
92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il
responsabile dei servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
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art. 89 definizioni
Comma 1
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente
che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o
di lavoratori autonomi.
vengono introdotti con l’art. 97 nuovi obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa
affidataria la quale è chiamata a vigilare:
- sulla sicurezza dei lavori affidati;
- sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
- coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione.
Soggetto per conto
del quale l’opera
viene realizzata
COMMITTENTE
Imprese
esecutrici
Impresa titolare del
contratto di appalto
con il committente
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IMPRESA
AFFIDATARIA
Lavoratori
autonomi
Impresa
subappaltatrice
Lavoratori
autonomi
Impresa
subappaltatrice
Lavoratori
autonomi
Impresa
subappaltatrice
Lavoratori
autonomi
Possesso di capacità organizzative, disponibilità forza lavoro,
macchine ed attrezzature per la realizzazione dell’opera
L’APPALTO
Lavoratore
artigiano
senza
dipendenti
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art. 89 definizioni
comma 1
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative,
nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in
riferimento alla realizzazione dell’opera.
IMPRESA AFFIDATARIA ED IMPRESE ESECUTRICI/SUBAPPALTATRICI
Riferimenti dal Codice Civile:
Titolo II - Capo I – Del lavoro nell’impresa
art. 2082 – Imprenditore – E’ imprenditore chi esercita professionalmente una attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
LAVORATORE AUTONOMO
Riferimenti dal Codice Civile:
Titolo III - Capo I – Del lavoro autonomo
art. 2222 – Contratto d’opera – Quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente …
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art. 90 obblighi del committente o del responsabile dei lavori
comma 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di
coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione.
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art. 90 obblighi del committente o del responsabile dei lavori
comma 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento
dei lavori ad un’unica impresa:
lettera a) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare, con le modalità di cui allegato XVII.
Nei casi di cui al comma 11, (lavori privati non soggetti a permesso di costruire) il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del:
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato
e del documento unico di regolarità contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti
previsti dall’allegato XVII;
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art. 90 obblighi del committente o del responsabile dei lavori
comma 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un’unica impresa:
lettera b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denuncie
dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.
Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del
documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa
al contratto collettivo applicato;
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art. 90 obblighi del committente o del responsabile dei lavori
comma 9 lettera c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei
lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il
nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui
alle lettere a) e b).
L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in
economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi,
ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza
ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in
caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è
sospesa,
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art. 90 obblighi del committente o del responsabile dei lavori
COSA CAMBIA
COMMA 10) Si introduce un altro caso di sospensione dell’efficacia del titolo
abilitativo all’esecuzione dell’intervento: assenza del piano di sicurezza e
coordinamento o del fascicolo tecnico degli interventi ulteriori o della notifica
preliminare, quando previsti.
L’organo di vigilanza in tali casi comunica l’inadempienza all’amministrazione
concedente il titolo.
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art. 90 obblighi del committente o del responsabile dei lavori
COSA CAMBIA
COMMA 11) Viene introdotta una ulteriore distinzione tra opere pubbliche (soggette
anche al D.Lgs. 163/06) e i lavori privati, prevedendo in favore di questi ultimi una
semplificazione, salvo quelli soggetti a permesso di costruire.
La semplificazione consiste nel venir meno dell’obbligo di designazione del
coordinatore per la progettazione, fermi restando l’obbligo di nomina di quello per
l’esecuzione in ipotesi di pluralità di imprese, il quale curerà direttamente la
redazione del PSC e la predisposizione del fascicolo di sicurezza di cantiere.
Analogamente, sugli stessi presupposti, è semplificata la documentazione che il
committente/responsabile dei lavori deve acquisire dall’impresa esecutrice, ai sensi
del medesimo art. 90, comma 9, lettera a) (idoneità) e b) (regolarità contributiva e
contrattuale).
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art. 97 obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Comma 3 lettera b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS)
delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani
operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
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art. 99 Notifica preliminare
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PSC:
Per quanto riguarda la redazione dei piani all’art. 100 sono state riportate le disposizioni già
contenute nell’art. 12 del D.Lgs. 494/96, salvo che per i contenuti minimi e l’indicazione della
stima dei costi della sicurezza, definiti all’allegato XV.
Il PSC diventa sempre più un documento progettuale, più orientato a risolvere
problemi organizzativi ed interferenziali;
È costituito da:
una relazione tecnica;
prescrizioni correlate alla complessità dell’opera;
determinazione delle fasi critiche per ridurre i rischi;
stima dei costi della sicurezza;
tavole esplicative di progetto relative ad aspetti di sicurezza con minimo
una planimetria ed una tavola degli scavi;
oltre quanto previsto allegato XV.
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PSS
è il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento redatto
dall’appaltatore quando non previsto il PSC e contiene gli stessi
elementi del PSC di cui al punto 2.1.2 dell’allegato XV con esclusione
della stima dei costi della sicurezza.
POS
è redatto da ciascun datore di lavoro dell’impresa affidataria e delle
imprese esecutrici, come previsto al punto 3.2.1 dell’allegato XV.
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TITOLO IV
Coordinatore – titolo abilitativo
In merito ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori - art. 98 del Testo Unico - i titoli di studio e professionali dei
coordinatori sono stati attualizzati rispetto all’art.10 del D.Lgs. 494/96, e i contenuti e le
modalità dei corsi di qualificazione professionale sono stati definiti nell’allegato XIV.
LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA classi LM4-LM20-LM35-LM69-LM73-LM74
oltre attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
LAUREA ORDINARIA classi L7-L8-L9-L17-L23
oltre attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
DIPLOMA geometra – perito industriale o agrario o agrotecnico
oltre attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;
ATTESTATO di frequenza a corso specifico con verifica dell’apprendimento finale.
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art. 101 Obblighi di trasmissione
cantiere deve essere dotato di recinzione
art. 111 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande
alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.
art. 119 Pozzi, scavi e cunicoli
Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno
…………………… tali da permettere il recupero del lavoratore privo di sensi.
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art. 109 Recinzione di cantiere
Il cantiere deve essere dotato di recinzione
art. 111 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande
alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.
art. 119 Pozzi, scavi e cunicoli
Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno
…………………… tali da permettere il recupero del lavoratore privo di sensi.
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TITOLO IV
SEZIONE V – PONTEGGI FISSI
art. 138 Norme particolari
Comma 2 – E’ consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla
muratura non superiore a 30 centimetri.
SEZIONE IV – PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
art. 122 Ponteggi ed opere provvisionali
… si fa riferimento al punto 2.1.4.3 dell’allegato XVIII:
Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e
all’opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non
superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori di finitura.
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TABELLA APPLICAZIONE TITOLO IV
IMPRESE
UOMINI
GIORNO
PERMESSO
DI
COSTRUIRE
NOTIFICA
PRELIMINARE
NOMINA
CSP
E PSC
NOMINA
CSE
E PSC
1 impresa
< 200 u/g
SI / NO
NO
NO
NO
1 impresa
>= 200 u/g
SI / NO
SI
NO
NO
più imprese
< 200 u/g
NO
NO
NO
SI
più imprese
>= 200 u/g
NO
SI
NO
SI
più imprese
< 200 u/g
SI
SI
SI
SI
più imprese
>= 200 u/g
SI
SI
SI
SI
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art. 90 VERIFICHE Committente o Responsabile dei Lavori
IN PRESENZA DI PERMESSO DI
COSTRUIRE
CCIAA
DURC
DOMA
VTP
POS
Impresa affidataria
SI
SI
SI
SI
SI
Subappaltarici
SI
SI
SI
SI
SI
Lavoratori autonomi
SI
SI
NO
SI
ridotta
NO
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art. 90 VERIFICHE Committente o Responsabile dei Lavori
IN ASSENZA DI PERMESSO DI
COSTRUIRE
CCIAA
DURC
DOMA
VTP
POS
Impresa affidataria
SI
SI
SI
SI
autocert.
SI
Subappaltarici
SI
SI
SI
SI
autocert.
SI
Lavoratori autonomi
SI
SI
NO
SI
ridotta
NO
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CAMPO DI APPLICAZIONE
Cantieri
in cui operano
più imprese
Cantieri:
LL. PP.
e
soggetti a permesso di costruire
Cantieri:
privati
non soggetti
a permesso di costruire
Redazione
Notifica
Preliminare
Nomina
CSP
redazione
PSC e FT
Nomina
CSE
Nomina
CSE
redazione
PSC e FT
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SANZIONI PRINCIPALI
SOGGETTO
ADEMPIMENTI
SANZIONE
AMMINISTRATIVA
Committente o RL / RUP
Mancata designazione del CSP
e CSE
Ammenda da € 2.500
a € 10.000
Committente o RL / RUP
Mancata VTP come da allegato
XVII
Ammenda da € 1.250
a € 5.000
Mancata verifica; mancato
coordinamento; mancata
verifica del POS …
Ammenda da € 3.000
a € 12.000
Mancata redazione del POS;
mancata adozione delle misure
di cui allegato XIII; mancata
adozione del PSC
Ammenda da € 3.000
a € 12.000
Non evidenzia le parti di
ponteggio ammalorate …
Ammenda da € 500 a
€ 2.000
CSE
Datore di lavoro –
impresa affidataria o
subappaltatore
Preposti – capo cantiere
IN CONCLUSIONE
Nella mia introduzione iniziale citavo aspetti positivi e aspetti meritevoli di approfondimento.
Aspetti positivi:

Avere a disposizione un unico testo sulla sicurezza;

Avere normato la funzione dei preposti prevedendone apposito percorso formativo;

Avere migliorato la formazione dei lavoratori con funzione di RLS e dei datori di lavoro che
svolgono direttamente il compito di RSPP;

L’introduzione della delega delle funzioni;

Il riconoscimento dei modelli organizzativi aziendali;

L’introduzione di requisiti, nell’allegato XVII, che le imprese esecutrici operanti nei cantieri
devono possedere;

La revisione del sistema sanzionatorio.
IN CONCLUSIONE
Aspetti da approfondire:

L’affidamento al progettista e al DL l’incarico di Responsabile dei Lavori … già impegnate sul
fronte energetico, acustico, architettonico, strutturale, ecc… potranno ottemperare altrettanto
positivamente nella sicurezza?

- Commento al comma 11 dell’art. 90, :

1) il primo capoverso del comma 11 dell’art. 90, nei lavori privati, prevede che solo i lavori
soggetti a permesso di costruire sono sottoposti alla nomina del coordinatore della sicurezza;

2) il secondo capoverso del comma 11 art. 90 recita che si applica in ogni caso quanto
disposto all’art. 92 comma 2;

l’art. 92 comma 2 rinvia all’art. 90 comma 5;

l’art. 90 comma 5 rinvia a comma 4 il quale rinvia al comma 3;

il comma 3 prevede che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese…il
committente…o il responsabile dei lavori…designa il coordinatore per la progettazione.
IN CONCLUSIONE
ASPETTI DA MIGLIORARE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI:

Creare filtri di acceso e di permanenza delle imprese nel mercato delle
costruzioni;

Passare da sistema di aggiudicazione dei lavori pubblici da massimo
ribasso a offerta economicamente più vantaggiosa.
IN CONCLUSIONE
PER IL COMMITTENTE:

È indispensabile una reale verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle
imprese esecutrici e di esclusione dalle gare di appalto;
PER I PROFESSIONISTI:

Considerare il progetto dell’opera e il progetto della sicurezza un progetto
integrato;
IN CONCLUSIONE
PER LE IMPRESE:

Predisporre piani di finanziamento agevolati per le piccole imprese,
permettendo sgravi fiscali e contributivi in funzione di un andamento
favorevole degli infortuni;

Costruire un percorso formativo obbligatorio minimo per tutte le figure del
settore
IN CONCLUSIONE
IN FINE PER GLI ENTI DI VIGILANZA:

Maggiore frequenza delle ispezioni rivolte alle imprese
perseverare nelle violazioni delle norme;

Comprendere che il CSE non è il dominus della sicurezza, ma considerarlo una
figura professionale che opera in concreto con limitati poteri.
che continuano a
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A cura geom. Giuseppe Carlo Redaelli
Mercoledì, 16 luglio 2008
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SI - Studio Tecnico Redaelli