Verifica idoneità delle imprese Committente/ Responsabile dei lavori Dott. Mario Marchio Ispettore Sicurezza Lavoro ASL TO 3 Almese 4 dicembre 2009 1 Il committente o il responsabile dei sanzione Versione pre lavori, anche nel caso di affidamento amministrativa D.Lgs 106/09 dei lavori ad un'unica impresa pecuniaria da 500 a 1.800 € o ad un lavoratore autonomo c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori della denuncia di inizio attività, copia della notifica unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). preliminare all’articolo 99, ilsussiste documento di di L’obbligo di cuidialcui periodo che precede ancheunico in caso regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente condecreto-legge proprio personale dipendente2008, senzan.ricorso comma 10, del 29 novembre 185, all’appalto. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio In assenza unicoattestante di regolarità contributiva, 2009, n. 2, edel unadocumento dichiarazione l’avvenuta anche in della caso ulteriore di variazione dell’impresa esecutrice deilettere lavori, verifica documentazione di cui alle 2 l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa; a) e b); Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro previdenza (INPS), nazionale assicurazione (INAIL) e alle sociale casse edili, nonchéall'Istituto una dichiarazione relativa al contratto infortunistipulato sul lavoro (INAIL) e alle cassecomparativamente edili, nonché una collettivo dalle organizzazioni sindacali più dichiarazione relativa contratto collettivo stipulato dalle rappresentative, applicato al ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cuisindacali entità presunta è inferiore apiù 200 uomini-giorno organizzazioni comparativamente rappresentative,e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il applicato ai lavoratori dipendenti. requisito cuicui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante Nei casididi al comma 11, il requisito di cui al periodo che presentazione da parte soddisfatto delle impresemediante del documento unico di precede si considera presentazione da parte regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16-bis, c. delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e 10, del dl n. 185/08, convertito, con modificazioni,dalla L n. 2/09, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste 3 per la realizzazione dell’opera; Allegato XI - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 7. Lavori subacquei con respiratori. 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'imprese a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori affidataria, delle imprese esecutrici dei lavoratori autonomi in autonomi in relazione alle funzioni o aie lavori da affidare, alledifunzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di con relazione le modalità cui all'allegato XVII. cui all’allegato Sanzione a carico delXVII. committente o del responsabile dei lavori: l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 € Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uominigiorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI”, il requisito di cui al periodo che precede si Nei casi di soddisfatto cui al comma 11, il requisito di cui al periodo chedelle precede considera mediante presentazione da parte si considera soddisfattoautonomi mediante presentazione da di parte imprese e dei lavoratori del certificato dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato artigianato, corredato da e delCommercio, documentoIndustria unico di eregolarità contributiva, corredato autocertificazionein inordine ordine al possesso degli altri requisiti da autocertificazione possesso degli altri requisiti 5 previsti dall’allegato previsti dall'allegato XVII;XVII allegato XVII : IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE LAVORATORE AUTONOMO a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 6 Note alla verifica dell’idoneità dei lavoratori autonomi Tra la documentazione richiesta, non più alle imprese, ora solo ai lavoratori autonomi, figura, oltre all'elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione, la "specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto di macchine, attrezzature e opere provvisionali". Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, "gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo“ sono dovuti ove espressamente previsti. Il D.Lgs. 81/08 prevede la facoltà, non l'obbligo (articolo 21 comma 2 lettera b) per i lavoratori autonomi di: "b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all' articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali“ mentre nell'allegato XXI nella parte relativa ai corsi di formazione teoricopratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (art. 116, comma 4), al punto 3, i lavoratori autonomi appaiono tra le eventuali altre figure interessate allegato XVII : IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE IMPRESA AFFIDATARIA E ESECUTRICE new 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24/10/07. d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con 8 gli stessi criteri dei punti 1 e 2. Note alla richiesta del documento di valutazione del rischio delle imprese quale criterio di idoneità L’art. 96, c. 2, precisa che l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art. 17 c. l, lett. a), e all'art. 26, C. 1 lett.b), 3, 5 e all'art. 29 C. 3., i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV. N.B.= Il POS per come dettagliato dall'allegato XV non usa mai l’espressione di valutazione dei rischi se non per il rumore (rapporto di valutazione del rumore) La valutazione dei rischi Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 3. La valutazione e il documento di cui al c1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, - in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, - o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione - o a seguito di infortuni significativi - o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. La valutazione dei rischi Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il DdL effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il RSPP e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS La valutazione dei rischi Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi – comma 1 La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a (obbligo non delegabile), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro … omissis ... deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151/01, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. La valutazione dei rischi Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi – comma 1 … e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010 Articolo 28 Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi specifici contenute nei relativi titoli Cosa deve contenere il documento redatto alla fine della valutazione dei rischi In parte come nel D.lvo 626/94 : new a. una relazione contenente i criteri adottati. b. le misure di prevenzione e di protezione e i DPI adottati, a seguito della valutazione c. Il programma delle misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza In parte nuove rispetto al D.Lgs 626/94: le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; i nomi di RSPP, RLS o RLST, medico competente; le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Articolo 28 N.B. : 1) il documento può essere tenuto, … su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del RLS territoriale e del medico competente, ove nominato new 2) Sono nuovamente previsti i 90 giorni di tempo per la produzione del documento, conseguente alla valutazione dei rischi, effettuata comunque 15 all’apertura dell’attività Note alla richiesta del documento di valutazione del rischio delle imprese quale criterio di idoneità In sostanza l'impianto normativo ribadisce che il datore di lavoro di un impresa operante nelle attività rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV deve: - effettuare la valutazione di tutti i rischi ed elaborare conseguentemente il documento di cui all'art. 28) (obbligo non delegabile: art 17 c. 1 lettera a); - effettuare la valutazione ed elaborare il documento in collaborazione con il responsabile del SPP e con il medico competente, se previsto (art 29 comma 1); - redigere il POS per ogni cantiere nel quale si trovi ad operare; - accettare, se opera in un cantiere che veda la presenza di più imprese anche non contemporanea, il PSC predisposto dal coordinatore per la progettazione o dal coordinatore per l'esecuzione - elaborare il proprio POS, adempiendo così agli obblighi di aggiornamento per lo specifico cantiere della valutazione dei rischi (29 comma 3) e agli obblighi del l'articolo 26 commi 1,2,3 e 5 . allegato XVII : IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE new IMPRESA AFFIDATARIA 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art 97. LAVORATORE AUTONOMO a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 IMPRESA AFFIDATARIA E ESECUTRICE 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria 17 verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui ai punti 1 e 2. Note alla verifica dell’idoneità e impresa affidataria L'allegato XVII modificato dal D.Lgs.106/09 se da un lato ribadisce il ruolo dell'impresa affidataria nella verifica delle imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi, chiedendo anche alla impresa affidataria di indicare il personale incaricato di attuare i compiti loro richiesti dall'articolo 97, dall' altro ha reso meno articolata e incisiva la verifica del possesso da parte dell'impresa di una adeguata organizzazione della prevenzione. Sono stati infatti espunte dal punto l dell' allegato le precedenti lettere da c) ad h), ovvero elementi significativi come: la documentazione sulla sicurezza delle macchine e attrezzature e opere provvisionali, sulla formazione dei lavoratori ai sensi del decreto e dei lavoratori incaricati della prevenzione incendi e primo soccorso, l' elenco DPI, la nomina del RSPP e del medico competente, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria. Le imprese affidatarie con la riscrittura dell'allegato XVII devono ora indicare il i nominativi del soggetto/soggetti con le specifiche mansioni incaricati dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 ma sono paradossalmente esentate qualora non abbiano anche il ruolo di imprese esecutrici dall'esibire la documentazione di cui alle lettere da a) a d) Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento 6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 e comma 3-bis e 3-ter . Nel campo di applicazione del DLgs, n. 163/06, si applica l’articolo 118, cai4,lavori secondo del DLgs, 163/06 3-bis. In relazione affidatiperiodo, in subappalto, ove gli n. apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV (4. STIMA (Il secondo periodo comma 4 dell'articolo 118 stabilisce che DEI COSTI DELLA effettuati dalle imprese esecutrici, "L'affidatario deveSICUREZZA) praticare, persiano le prestazioni affidate in subappalto, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non oneri della sicurezza. superiore al venti per cento". e non si comprende veramente il richiamo norma delle tenutoattività contodiche 3-bis richiede che 3-ter) Per aloquesta svolgimento cuiilalcomma presente articolo, il datore di dell’impresa affidataria, dirigenti integralmente: e i preposti devono essere glilavoro oneri della sicurezza vengano itrasferiti "senza alcunin possesso ribasso") di adeguata formazione. Sanzione a carico del committente o del responsabile dei lavori: 19 l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 € Formazione ed informazione Alcune definizioni Art. 37 Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile new in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di new protezione individuale, e le procedure di lavoro; 20 Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99. segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro 22 verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro verifica l'idoneita' del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra gli RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche‘ la loro reciproca informazione adegua il PSC e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS 2. La del del coordinatore per la progettazione e del 2. La designazione designazione coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica lavori dalle degli responsabilità connesse alla 1,verifica dell'adempimento obblighi di cui agli articoli 91, comma e 92, dell'adempimento degli comma 1, lettere a), b), c) eobblighi d) ed e). di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, a),dei b),lavori... c) e led).inosservanze alle disposizioni degli art. segnala al committente e allettere responsabile 23 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto....