Verifica idoneità delle imprese
Committente/
Responsabile dei lavori
Dott. Mario
Marchio Ispettore
Sicurezza Lavoro
ASL TO 3
Almese
4 dicembre 2009
1
Il committente o il responsabile dei
sanzione
Versione pre
lavori, anche nel caso di affidamento amministrativa
D.Lgs 106/09
dei lavori ad un'unica impresa
pecuniaria
da 500 a 1.800 €
o ad un lavoratore autonomo
c)
trasmette all’amministrazione
competente,
prima
dell’inizio
c) trasmette
all’amministrazione
concedente,
prima
dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
della denuncia di inizio attività, copia della notifica
unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).
preliminare
all’articolo
99, ilsussiste
documento
di di
L’obbligo
di cuidialcui
periodo
che precede
ancheunico
in caso
regolarità
contributiva
delle
imprese
e dei lavoratori
lavori
eseguiti
in economia
mediante
affidamento
delle singole
autonomi, fatto
salvo quanto
previsto
dall’articolo
16-bis,
lavorazioni
a lavoratori
autonomi,
ovvero
di lavori realizzati
direttamente
condecreto-legge
proprio personale
dipendente2008,
senzan.ricorso
comma 10, del
29 novembre
185,
all’appalto.
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
In
assenza
unicoattestante
di regolarità
contributiva,
2009,
n. 2, edel
unadocumento
dichiarazione
l’avvenuta
anche
in della
caso ulteriore
di variazione
dell’impresa esecutrice
deilettere
lavori,
verifica
documentazione
di cui alle
2
l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa;
a) e b);
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore
autonomo b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
previdenza
(INPS),
nazionale
assicurazione
(INAIL)
e alle sociale
casse edili,
nonchéall'Istituto
una dichiarazione
relativa
al contratto
infortunistipulato
sul lavoro
(INAIL) e alle
cassecomparativamente
edili, nonché una
collettivo
dalle organizzazioni
sindacali
più
dichiarazione relativa
contratto
collettivo stipulato dalle
rappresentative,
applicato al
ai lavoratori
dipendenti.
Nei
cantieri la cuisindacali
entità presunta
è inferiore apiù
200 uomini-giorno
organizzazioni
comparativamente
rappresentative,e i
cui
lavori non
comportano
rischi particolari di cui all’allegato XI, il
applicato
ai lavoratori
dipendenti.
requisito
cuicui
al periodo
che precede
si considera
soddisfatto
mediante
Nei casididi
al comma
11, il requisito
di cui
al periodo
che
presentazione
da parte soddisfatto
delle impresemediante
del documento
unico di
precede si considera
presentazione
da parte
regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16-bis, c.
delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e
10, del dl n. 185/08, convertito, con modificazioni,dalla L n. 2/09, e
dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma
delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste
3
per la realizzazione dell’opera;
Allegato XI - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER
LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità
superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di
lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di
sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate,
quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
7. Lavori subacquei con respiratori.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel
caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad
un lavoratore autonomo
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'imprese
a) verifica l'idoneità
tecnico-professionale
dell’impresa
affidatarie,
delle imprese
esecutrici e dei lavoratori
affidataria,
delle imprese
esecutrici
dei lavoratori
autonomi in
autonomi
in relazione
alle funzioni
o aie lavori
da affidare,
alledifunzioni
o ai lavori
da affidare, con le modalità di
con relazione
le modalità
cui all'allegato
XVII.
cui all’allegato
Sanzione
a carico delXVII.
committente o del responsabile dei lavori: l’arresto
da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 €
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uominigiorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI”, il requisito di cui al periodo che precede si
Nei casi di soddisfatto
cui al comma
11, il requisito
di cui al periodo
chedelle
precede
considera
mediante
presentazione
da parte
si considera
soddisfattoautonomi
mediante presentazione
da di
parte
imprese
e dei lavoratori
del certificato
dell’impresa
del certificato
di iscrizione
alla Camera
di
iscrizione
alla Camera
di commercio,
industria
e artigianato
artigianato,
corredato da
e delCommercio,
documentoIndustria
unico di eregolarità
contributiva,
corredato
autocertificazionein
inordine
ordine al possesso
degli
altri
requisiti
da autocertificazione
possesso
degli
altri
requisiti
5
previsti
dall’allegato
previsti
dall'allegato
XVII;XVII
allegato XVII : IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
LAVORATORE AUTONOMO
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato
con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità
sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità
contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007
6
Note alla verifica dell’idoneità dei lavoratori autonomi
Tra la documentazione richiesta, non più alle imprese, ora solo ai lavoratori
autonomi, figura, oltre all'elenco dei dispositivi di protezione individuale
in dotazione, la "specifica documentazione attestante la conformità alle
disposizioni di cui al decreto di macchine, attrezzature e opere
provvisionali".
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, "gli attestati inerenti la propria
formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto
legislativo“ sono dovuti ove espressamente previsti.
Il D.Lgs. 81/08 prevede la facoltà, non l'obbligo (articolo 21 comma 2 lettera
b) per i lavoratori autonomi di:
"b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le
previsioni di cui all' articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali“
mentre nell'allegato XXI nella parte relativa ai corsi di formazione teoricopratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi (art. 116, comma 4), al punto 3, i lavoratori autonomi
appaiono tra le eventuali altre figure interessate
allegato XVII : IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
IMPRESA AFFIDATARIA E ESECUTRICE
new
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le
imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche
proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione
dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al
responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del
presente decreto legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24/10/07.
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo
In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria
verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con
8
gli stessi criteri dei punti 1 e 2.
Note alla richiesta del documento di valutazione del
rischio delle imprese quale criterio di idoneità
L’art. 96, c. 2, precisa che l'accettazione da parte di ciascun
datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 nonché la
redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui
all'art. 17 c. l, lett. a),
e all'art. 26, C. 1 lett.b), 3, 5
e all'art. 29 C. 3.,
i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV.
N.B.= Il POS per come dettagliato dall'allegato XV non
usa mai l’espressione di valutazione dei rischi se non per
il rumore (rapporto di valutazione del rumore)
La valutazione
dei
rischi
Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei
rischi
3. La valutazione e il documento di cui al c1 debbono
essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai
commi 1 e 2,
- in occasione di modifiche del processo produttivo o
dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e della sicurezza dei lavoratori,
- o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione
- o a seguito di infortuni significativi
- o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità.
La valutazione
dei
rischi
Art. 29 Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi
1. Il DdL effettua la valutazione ed
elabora il documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), in collaborazione
con il RSPP e il medico competente, nei
casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono
realizzate previa consultazione del RLS
La valutazione
dei
rischi
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi –
comma 1
La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a
(obbligo non delegabile), anche nella scelta delle attrezzature
di lavoro … omissis ... deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,
tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004,
e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151/01, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza
da altri Paesi.
La
valutazione dei
rischi
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi – comma 1
… e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al
comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo
obbligo decorre dalla elaborazione delle predette
indicazioni e comunque, anche in difetto di tale
elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010
Articolo 28
Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni
previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi
specifici contenute nei relativi titoli
Cosa deve contenere il documento redatto alla
fine della valutazione dei rischi
In parte come nel D.lvo 626/94 :
new
a. una relazione contenente i criteri adottati.
b. le misure di prevenzione e di protezione e i
DPI adottati, a seguito della valutazione
c. Il programma delle misure per il
miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza
In parte nuove rispetto al D.Lgs 626/94:
le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,
i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui
devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri;
i nomi di RSPP, RLS o RLST, medico competente;
le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Articolo 28
N.B. :
1) il documento può essere tenuto, … su supporto informatico e deve essere
munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui
all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento
medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data,
dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del RLS territoriale e del medico
competente, ove nominato
new
2) Sono nuovamente previsti i 90 giorni di tempo per la produzione del
documento, conseguente alla valutazione dei rischi, effettuata comunque
15
all’apertura dell’attività
Note alla richiesta del documento di valutazione del
rischio delle imprese quale criterio di idoneità
In sostanza l'impianto normativo ribadisce che il datore di lavoro di un
impresa operante nelle attività rientranti nel campo di applicazione
del Titolo IV deve:
- effettuare la valutazione di tutti i rischi ed elaborare
conseguentemente il documento di cui all'art. 28) (obbligo non
delegabile: art 17 c. 1 lettera a);
- effettuare la valutazione ed elaborare il documento in
collaborazione con il responsabile del SPP e con il medico
competente, se previsto (art 29 comma 1);
- redigere il POS per ogni cantiere nel quale si trovi ad operare;
- accettare, se opera in un cantiere che veda la presenza di più imprese
anche non contemporanea, il PSC predisposto dal coordinatore per
la progettazione o dal coordinatore per l'esecuzione
- elaborare il proprio POS, adempiendo così agli obblighi di
aggiornamento per lo specifico cantiere della valutazione dei rischi
(29 comma 3) e agli obblighi del l'articolo 26 commi 1,2,3 e 5 .
allegato XVII : IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
new
IMPRESA AFFIDATARIA
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei
lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria
impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui
all’art 97.
LAVORATORE AUTONOMO
a) iscrizione alla camera di
commercio, industria ed
artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione
attestante la conformità alle
disposizioni di cui al presente
decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere
provvisionali
c) elenco dei dispositivi di
protezione individuali in
dotazione
d) attestati inerenti la propria
formazione e la relativa idoneità
sanitaria previsti dal presente
decreto legislativo
e) documento unico di regolarità
contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007
IMPRESA AFFIDATARIA E ESECUTRICE
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le
imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino
anche proprio personale, macchine o attrezzature per
l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente
o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del
presente decreto legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007.
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto
legislativo
In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria
17
verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori
con gli stessi criteri di cui ai punti 1 e 2.
Note alla verifica dell’idoneità e impresa affidataria
L'allegato XVII modificato dal D.Lgs.106/09 se da un lato ribadisce il
ruolo dell'impresa affidataria nella verifica delle imprese
subappaltatrici e lavoratori autonomi, chiedendo anche alla
impresa affidataria di indicare il personale incaricato di attuare i
compiti loro richiesti dall'articolo 97, dall' altro ha reso meno
articolata e incisiva la verifica del possesso da parte
dell'impresa di una adeguata organizzazione della prevenzione.
Sono stati infatti espunte dal punto l dell' allegato le precedenti
lettere da c) ad h), ovvero elementi significativi come:
la documentazione sulla sicurezza delle macchine e attrezzature e
opere provvisionali, sulla formazione dei lavoratori ai sensi del
decreto e dei lavoratori incaricati della prevenzione incendi e primo
soccorso, l' elenco DPI, la nomina del RSPP e del medico
competente, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.
Le imprese affidatarie con la riscrittura dell'allegato XVII devono
ora indicare il i nominativi del soggetto/soggetti con le specifiche
mansioni incaricati dell'assolvimento dei compiti di cui
all'articolo 97 ma sono paradossalmente esentate qualora non
abbiano anche il ruolo di imprese esecutrici dall'esibire la
documentazione di cui alle lettere da a) a d)
Art. 100.
Piano di sicurezza e di coordinamento
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se
nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del
datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo
97 e comma 3-bis e 3-ter .
Nel campo di applicazione del DLgs, n. 163/06, si applica
l’articolo
118, cai4,lavori
secondo
del DLgs,
163/06
3-bis.
In relazione
affidatiperiodo,
in subappalto,
ove gli n.
apprestamenti,
gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV (4. STIMA
(Il secondo periodo comma 4 dell'articolo 118 stabilisce che
DEI
COSTI DELLA
effettuati dalle
imprese
esecutrici,
"L'affidatario
deveSICUREZZA)
praticare, persiano
le prestazioni
affidate
in subappalto,
l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi
gli
stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non
oneri della sicurezza.
superiore al venti per cento". e non si comprende veramente il
richiamo
norma delle
tenutoattività
contodiche
3-bis
richiede
che
3-ter)
Per aloquesta
svolgimento
cuiilalcomma
presente
articolo,
il datore
di
dell’impresa
affidataria,
dirigenti integralmente:
e i preposti devono
essere
glilavoro
oneri della
sicurezza
vengano itrasferiti
"senza
alcunin
possesso
ribasso") di adeguata formazione.
Sanzione a carico del committente o del responsabile dei lavori:
19
l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 €
Formazione ed informazione
Alcune definizioni
Art. 37 Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di
formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del
cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile
new
in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
«formazione»: processo educativo attraverso il quale
trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e
alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di
new
protezione individuale, e le procedure di lavoro;
20
Articolo 37 - Formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in
azienda, un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche
presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole
edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori
di lavoro o dei lavoratori
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico
conferito al responsabile dei lavori.
In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei
lavori non esonera il committente dalle responsabilità
connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di
cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,
95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione
da' comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro
22
verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
verifica l'idoneita' del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo
verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra gli RLS
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita' nonche‘ la loro reciproca informazione
adegua il PSC e il fascicolo, in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi POS
2. La
del del
coordinatore
per la progettazione
e del
2.
La designazione
designazione
coordinatore
per la progettazione
e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o
coordinatore
per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei
il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica
lavori
dalle degli
responsabilità
connesse
alla 1,verifica
dell'adempimento
obblighi di cui agli
articoli 91, comma
e 92,
dell'adempimento
degli
comma 1, lettere a), b),
c) eobblighi
d) ed e). di cui agli articoli 91, comma
1,
e 92,
comma 1,
a),dei
b),lavori...
c) e led).inosservanze alle disposizioni degli art.
segnala
al committente
e allettere
responsabile
23
94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto....
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LA VERIFICA DELLA IDONEITA` DELLE IMPRESE ESECUTRICI